La maggior parte dei concordati nella liquidazione giudiziale che naufragano non cade per mancanza di risorse, ma per garanzie scelte male, scritte male o lasciate scadere nel momento sbagliato. Chi propone il concordato (un creditore, un terzo, o lo stesso debitore dopo il primo anno) tende a concentrare tutte le energie sulla percentuale da offrire e sui tempi di pagamento. La garanzia arriva per ultima, spesso copiata da un modulo bancario o assicurativo pensato per tutt’altro. È proprio lì che l’operazione diventa fragile: il curatore esprime un parere negativo, il tribunale non omologa, oppure — peggio — l’accordo viene omologato e poi risolto, con la riapertura della procedura e la perdita delle somme già versate a titolo di cauzione.
Questa guida è costruita al contrario rispetto alle trattazioni manualistiche: invece di spiegare come dovrebbe funzionare la garanzia, mette in fila gli sbagli che si commettono davvero, quando si commettono e che cosa costano. Ecco i sei errori che analizzeremo:
- Promettere “idonee garanzie” senza indicare quali, per quanto e da chi.
- Dimensionare la garanzia sulla sola percentuale offerta ai chirografari, dimenticando privilegiati e spese.
- Far scadere la garanzia prima che si chiuda la finestra per chiedere la risoluzione.
- Accettare una fideiussione o una polizza con clausole che ne rendono incerta l’escussione.
- Credere che deposito e fideiussione “tornino indietro” se il concordato fallisce.
- Da creditore: agire tardi, contro il soggetto sbagliato o senza essersi insinuati al passivo.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché le garanzie del concordato stanno all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa familiarità quotidiana con la costruzione di piani di soddisfacimento dei creditori sostenibili e credibili. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: fideiussioni bancarie, garanzie autonome e polizze cauzionali sono contratti bancari e assicurativi, e vanno lette clausola per clausola. La terza è l’abilitazione di avvocato cassazionista: quando la garanzia viene contestata, il contenzioso sull’omologazione, sulla risoluzione o sull’escussione può arrivare fino all’ultimo grado, e conviene che a impostarlo sia chi può seguirlo fin lì.
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Errore n. 1 — “Il proponente offre idonee garanzie”: la promessa vaga che il curatore non può valutare
L’errore
Una società di investimento vuole rilevare l’attivo di una s.r.l. in liquidazione giudiziale e formula una proposta di concordato con assunzione. Nella domanda scrive che l’esecuzione “sarà assistita da idonee garanzie bancarie o assicurative, da costituirsi entro trenta giorni dall’omologazione”. Nessun importo, nessun garante individuato, nessuna bozza di testo allegata. Il proponente è convinto che il dettaglio possa essere definito “dopo”, una volta incassato il voto favorevole.
Perché è un errore
La disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale è contenuta negli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’art. 241 CCII prevede che, sulla proposta, il curatore renda un parere che investe anche i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte. Il parere non è una formalità: è lo strumento con cui gli organi della procedura e i creditori confrontano la proposta con l’alternativa della liquidazione. Un curatore non può esprimere un giudizio di affidabilità su una garanzia che non esiste ancora nemmeno sulla carta.
C’è poi un secondo profilo, più insidioso. L’art. 250 CCII elenca, tra le cause di risoluzione del concordato omologato, proprio il caso in cui le garanzie promesse non vengono costituite. Chi promette in modo generico si espone a una doppia trappola: o la vaghezza blocca la proposta all’inizio, oppure la proposta passa e il proponente si scopre poi incapace di ottenere da una banca o da una compagnia esattamente ciò che aveva promesso, aprendo la strada al ricorso per risoluzione di qualunque creditore.
Le conseguenze
Nella fase iniziale, la conseguenza tipica è un parere critico del curatore, che pesa sul voto dei creditori e sulla valutazione del giudice delegato. Nella fase successiva, il quadro si aggrava: se la garanzia promessa non viene costituita, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato, e la sentenza che la pronuncia riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva (art. 250 CCII). Tutto il lavoro di negoziazione, votazione e omologazione si azzera, e il proponente si ritrova con una procedura riaperta e con il rischio di perdere quanto già versato (su questo torneremo all’errore n. 5).
Cosa fare invece
La garanzia va descritta nella proposta con lo stesso grado di precisione con cui si descrive la percentuale offerta. In concreto, la domanda dovrebbe indicare: il tipo di garanzia (fideiussione bancaria, garanzia autonoma a prima richiesta, polizza fideiussoria, deposito vincolato, ipoteca su beni del terzo); il soggetto garante, con i suoi estremi di autorizzazione; l’importo garantito e il criterio con cui è stato calcolato; la durata e l’evento che la fa cessare; il beneficiario. Ancora meglio se alla proposta si allega una lettera di impegno della banca o della compagnia, o una bozza del testo concordata con il garante. In questo modo il curatore ha un oggetto su cui esprimere il parere, i creditori sanno che cosa stanno votando, e il proponente sa in anticipo se riuscirà davvero a costituire quanto promesso.
Una precisazione sul deposito vincolato, spesso sottovalutato. Versare una somma su un conto intestato alla procedura, svincolabile solo su ordine del giudice delegato, è la forma di garanzia più semplice da valutare: non c’è un terzo garante da verificare, non ci sono clausole da interpretare, non c’è il rischio che il garante sollevi eccezioni. Il rovescio della medaglia è l’immobilizzazione di liquidità, che per un proponente creditore o per un investitore può essere pesante. Per questo la scelta tra deposito, fideiussione e polizza non è una questione di “migliore in assoluto”, ma di equilibrio tra certezza per i creditori e sostenibilità finanziaria per il proponente. Una soluzione frequente nella pratica è il deposito per la quota da pagare a breve (spese prededucibili e prime rate) e una garanzia personale per le scadenze successive: la proposta deve però indicare chiaramente quale strumento copre quale obbligazione, in modo che in caso di inadempimento non sorgano dubbi su dove attingere.
Il dettaglio che pochi conoscono
La garanzia del concordato non è un contratto “isolato”: nasce in funzione dell’accordo concorsuale. La giurisprudenza di legittimità, già con Cass. Sez. Un., 18 febbraio 1997, n. 1482, ha chiarito che le garanzie offerte per un concordato non coincidono con le fideiussioni di diritto comune, perché sono costituite in vista del concordato e acquistano efficacia solo con l’omologazione. Ne deriva un corollario pratico: il testo della garanzia deve fare riferimento espresso al concordato e al provvedimento di omologazione, altrimenti si apre un contenzioso su quale sia esattamente l’obbligazione garantita. Una fideiussione “generica” rilasciata a favore della procedura, senza richiamo al piano, è un invito alla lite.
Errore n. 2 — Garantire solo la percentuale ai chirografari e dimenticare il resto
L’errore
Il proponente calcola: chirografari ammessi per circa 1,4 milioni, percentuale offerta 18%, quindi la garanzia sarà di circa 250.000 euro. Chiede alla banca una fideiussione di quell’importo e la considera sufficiente. Nel frattempo, la proposta prevede anche il pagamento integrale di alcuni privilegiati, il saldo delle spese di procedura e del compenso del curatore, oltre a un fondo per i creditori contestati.
Perché è un errore
L’art. 240, comma 4, CCII consente che i creditori privilegiati non siano soddisfatti integralmente, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale; e stabilisce che il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Questo significa che, nel piano concordatario, esistono obbligazioni verso i privilegiati che vengono prima — in ordine logico e giuridico — rispetto ai chirografari. Una garanzia tarata solo sull’ultimo gradino della scala lascia scoperti quelli superiori.
A ciò si aggiungono le spese prededucibili della procedura, che devono essere soddisfatte perché la liquidazione possa chiudersi, e le somme destinate ai creditori con posizione ancora incerta (contestati, condizionali, irreperibili), che di norma vengono accantonate secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (art. 249 CCII).
Le conseguenze
Una garanzia sottodimensionata è, agli occhi del curatore e del tribunale, una garanzia che non garantisce. Il parere ex art. 241 CCII ne evidenzierà l’insufficienza; i creditori più esposti voteranno contro; e se anche il concordato venisse omologato, al primo inadempimento i creditori si troverebbero a escutere una garanzia che copre solo una parte di quanto loro dovuto. Nei concordati con classi, il problema si moltiplica: se la garanzia non specifica a quali obbligazioni si riferisce, la ripartizione del ricavato dell’escussione diventa a sua volta materia di contenzioso.
Cosa fare invece
Il massimale della garanzia va calcolato sull’intero fabbisogno del piano, voce per voce, e non sulla sola percentuale offerta ai chirografari. Il prospetto di calcolo dovrebbe sommare: privilegiati (nella misura prevista), chirografari per classe, spese prededucibili stimate, accantonamenti per creditori contestati o tardivi (ricordando che, ai sensi dell’art. 240, comma 5, CCII, il proponente creditore o terzo può limitare gli impegni ai creditori ammessi e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al momento della proposta). Se il proponente non riesce a ottenere un’unica garanzia per l’intero importo, può combinare strumenti diversi: un deposito vincolato per le spese più immediate, una fideiussione bancaria per i privilegiati, una polizza per la quota chirografaria a scadenza differita. Ciò che conta è che la somma delle coperture corrisponda, senza buchi, alla somma degli impegni.
Il dettaglio che pochi conoscono
La facoltà dell’art. 240, comma 5, CCII — limitare gli impegni ai soli creditori ammessi o già attivi al momento della proposta — ha una ricaduta diretta sulla garanzia. L’art. 248 CCII stabilisce che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli non insinuati, ma che a questi ultimi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. Per il garante è una tutela: sa che il suo rischio è circoscritto al passivo accertato. Per il proponente è un’occasione di ottimizzazione: il massimale può essere calibrato sul perimetro effettivo dei creditori coperti, senza “assicurare” una platea indefinita. Ma la limitazione va scritta in modo esplicito, sia nella proposta sia nel testo della garanzia.
Errore n. 3 — Far scadere la garanzia prima che si chiuda la finestra della risoluzione
L’errore
La polizza fideiussoria viene emessa con scadenza fissa: “valida fino al 31 dicembre 2027”. Il piano prevede l’ultimo pagamento ai creditori al 30 giugno 2027. Sembra che ci sia un margine di sei mesi, ritenuto più che sufficiente. Nessuno si chiede che cosa accada se l’ultimo pagamento non arriva e i creditori impiegano qualche mese per organizzarsi.
Perché è un errore
L’art. 250 CCII fissa il termine per chiedere la risoluzione: il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Questo vuol dire che, nell’esempio, i creditori possono legittimamente attivarsi fino al 30 giugno 2028. Una garanzia che si estingue il 31 dicembre 2027 lascia scoperto un semestre in cui il rimedio della risoluzione è ancora aperto, ma la rete di protezione è già scomparsa.
Inoltre, l’art. 249 CCII prevede che sia il giudice delegato, una volta accertata la completa esecuzione del concordato, a ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Il meccanismo naturale, dunque, è che la garanzia cessi con un provvedimento del giudice che attesta l’adempimento, non con il semplice decorso di una data scelta a tavolino.
Le conseguenze
Se la garanzia scade prima dell’inadempimento o prima della richiesta di escussione, i creditori perdono la possibilità di ottenere dal garante quanto loro spetta e restano esposti al solo patrimonio del proponente — che, per definizione, si è appena rivelato inadempiente. La giurisprudenza di legittimità tende a proteggere il garante dal rischio di restare vincolato a tempo indefinito: in un caso relativo a una polizza in materia di appalti pubblici, Cass. ord. 4 dicembre 2023, n. 33858, ha ritenuto estinta la garanzia fideiussoria per la mancata emissione, da parte del beneficiario, dell’atto da cui dipendeva lo svincolo. Il principio è utile per capire la logica: le scadenze e gli eventi estintivi scritti nella polizza vengono presi sul serio, e il beneficiario che li trascura ne paga il prezzo.
Cosa fare invece
La durata della garanzia va agganciata a un evento giuridico, non a una data: la regola più sicura è “fino allo svincolo disposto dal giudice delegato ai sensi dell’art. 249 CCII”. Se il garante non accetta una durata indeterminata, la data finale va fissata almeno dopo la scadenza del termine annuale per la risoluzione, con un margine ulteriore per consentire l’escussione. È buona prassi prevedere anche un obbligo del proponente di rinnovare o sostituire la garanzia in caso di proroga dei termini di adempimento, e una clausola che consenta l’escussione anche dopo la scadenza per inadempimenti verificatisi durante la validità.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 250 CCII esclude l’applicazione della risoluzione quando gli obblighi del concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. In questo scenario non esiste una “finestra di risoluzione” in senso tecnico: la procedura non può essere riaperta e i creditori, in caso di inadempimento, possono agire soltanto contro l’assuntore e contro le garanzie. La durata della garanzia, allora, diventa ancora più decisiva, perché è l’unico presidio effettivo che resta. Nei concordati con assuntore liberatorio, una polizza a scadenza fissa ravvicinata è un rischio che i creditori non dovrebbero accettare in sede di voto.
Un ultimo aspetto, che riguarda le polizze assicurative in particolare: il premio. Molte polizze cauzionali prevedono premi annuali o rateali a carico del contraente. Se il proponente, già in difficoltà, smette di pagarli, che cosa accade alla copertura? La risposta dipende dal testo. È per questo che, tra le clausole da pretendere, c’è quella che rende il mancato pagamento del premio non opponibile al beneficiario: la compagnia potrà rivalersi sul contraente, ma non potrà negare la copertura ai creditori. Senza questa clausola, la garanzia rischia di venir meno proprio quando il proponente entra in crisi, cioè nel momento esatto in cui serve. Lo stesso ragionamento vale per le clausole di recesso del garante e per quelle che subordinano la validità a comunicazioni periodiche: ogni meccanismo che consente al garante di uscire dal rapporto prima dello svincolo del giudice delegato va eliminato o neutralizzato.
Errore n. 4 — Fideiussione o polizza con clausole che rendono incerta l’escussione
L’errore
Il proponente presenta una “polizza fideiussoria” emessa da una compagnia estera poco conosciuta, con un testo di dodici pagine. Tra le condizioni generali c’è la clausola che subordina il pagamento alla “previa escussione infruttuosa del contraente”, un’altra che richiede al beneficiario di agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, e una terza che consente alla compagnia di opporre “tutte le eccezioni spettanti al contraente”. La proposta viene comunque depositata, perché “una polizza è una polizza”.
Perché è un errore
Non tutte le garanzie personali funzionano allo stesso modo. La fideiussione tipica (artt. 1936 ss. c.c.) è accessoria: il fideiussore può opporre le eccezioni del debitore principale e, salvo deroga, beneficia dell’art. 1957 c.c., che lo libera se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale e non le continua con diligenza. Il contratto autonomo di garanzia, invece, svincola l’obbligo del garante dalle vicende del rapporto garantito: il garante paga a semplice richiesta e solo dopo potrà regolare i conti con il debitore.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947, hanno tracciato il confine: la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” è di per sé indicativa di una garanzia autonoma, salvo evidente contrasto con il resto del contratto, e al contratto autonomo non si applica l’art. 1957 c.c. Il principio è stato ribadito anche successivamente (Cass. civ. n. 1186/2020). Ne deriva che, per il beneficiario, la clausola a prima richiesta e la deroga espressa all’art. 1957 c.c. fanno una differenza enorme in termini di rapidità e certezza dell’incasso.
Le conseguenze
Con una polizza accessoria e condizionata, al primo inadempimento i creditori — o chi è legittimato ad agire per loro — si trovano davanti a un garante che solleva eccezioni, chiede prove, invoca decadenze. La garanzia, anziché un incasso rapido, diventa una causa di anni. La stessa giurisprudenza di legittimità, con Cass. Sez. III, ord. 9 maggio 2024, n. 12706, ha confermato che quando la polizza richiama condizioni e normative di settore che impongono adempimenti preliminari al beneficiario (nel caso, una previa contestazione al debitore entro il termine di durata), l’escussione è legittima solo se quegli adempimenti sono stati rispettati. Ogni condizione aggiuntiva scritta in polizza è un ostacolo in più tra i creditori e il denaro.
C’è poi il rischio del soggetto garante. Le garanzie del concordato devono provenire da soggetti abilitati: banche, intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo unico bancario, imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni. Una garanzia emessa da un soggetto privo di autorizzazione, o da un intermediario poi cancellato, può rivelarsi inesigibile proprio nel momento del bisogno.
Cosa fare invece
Prima di depositare la proposta, il testo della garanzia va negoziato con il garante e verificato clausola per clausola, con l’obiettivo di ottenere una garanzia a prima richiesta, senza eccezioni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione e deroga all’art. 1957 c.c. Il garante va verificato negli elenchi pubblici della Banca d’Italia e dell’IVASS. Il beneficiario va indicato con precisione (torneremo sul punto all’errore n. 6). È qui che il controllo tecnico fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, sottopone ogni testo di fideiussione o polizza a una lettura incrociata legale e contabile prima che entri nella proposta di concordato.
Il dettaglio che pochi conoscono
La qualificazione come garanzia autonoma è un’arma a doppio taglio, e il proponente deve saperlo. Cass. ord. n. 26847 del 2024 ha confermato che, una volta accertata la natura autonoma della garanzia, al garante non spettano le tutele tipiche della fideiussione, comprese quelle costruite intorno agli schemi contrattuali bancari standard. Per i creditori del concordato è un vantaggio; per chi presta la garanzia — spesso un socio, un familiare, una società collegata al proponente che controgarantisce la banca — è un rischio pieno e immediato. Chi firma la controgaranzia deve conoscerne la portata reale, perché le difese su cui spesso si fa affidamento nelle cause sulle fideiussioni bancarie potrebbero non essere disponibili.
C’è infine un limite che opera anche a favore del garante autonomo e che i creditori devono conoscere. La garanzia a prima richiesta non è un assegno in bianco: secondo l’impostazione delle Sezioni Unite del 2010, il garante può rifiutare il pagamento quando la richiesta è manifestamente fraudolenta o abusiva, ad esempio perché l’obbligazione garantita risulta già pacificamente adempiuta. Per il creditore del concordato significa che la richiesta di escussione deve essere fondata su un inadempimento reale e documentabile; per il proponente significa che, se ha davvero pagato, ha uno strumento per opporsi a un’escussione pretestuosa. Quanto alle compagnie estere che operano in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi, la verifica va fatta nell’elenco delle imprese dello Spazio economico europeo ammesse a operare in Italia tenuto dall’IVASS, controllando anche che l’abilitazione copra il ramo cauzioni.
Errore n. 5 — Credere che deposito e fideiussione “tornino indietro” se il concordato fallisce
L’errore
Un terzo assuntore versa sul conto della procedura una cauzione in denaro e ottiene da un garante personale una fideiussione a copertura del resto. Nella sua mente, la cauzione è un “anticipo” che, nel peggiore dei casi, gli verrà restituito se l’operazione non va in porto; il fideiussore, dal canto suo, è convinto che la risoluzione del concordato faccia venire meno tutto, compresa la sua obbligazione.
Perché è un errore
L’art. 252 CCII, che regola gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale dopo la risoluzione o l’annullamento del concordato, stabilisce che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso; concorrono poi nella procedura riaperta per l’importo del credito originario, detratto quanto incassato. È la riproduzione, nel Codice della crisi, della regola dell’art. 140 della vecchia legge fallimentare.
La giurisprudenza formatasi su quella norma è netta. Le garanzie del concordato, osservava già Cass. Sez. Un., 18 febbraio 1997, n. 1482 (seguita da Cass. Sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2961), non perdono efficacia con la risoluzione dovuta all’inadempimento, nei limiti della percentuale concordataria per cui sono state offerte. E quanto alla cauzione, Cass. Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4697, ha escluso che il curatore debba restituirla all’assuntore dopo la risoluzione per inadempimento: la somma resta acquisita alla massa per essere distribuita ai creditori, perché altrimenti la garanzia verrebbe meno proprio nel momento per cui era stata prestata.
Le conseguenze
Chi presta una cauzione o una garanzia per il concordato assume un rischio reale e definitivo: se il piano non viene adempiuto, quelle risorse vanno ai creditori. L’assuntore che pensava di poter recuperare il deposito si trova a perderlo; il fideiussore che si riteneva liberato si vede chiamato a pagare. E il rischio non è teorico: la logica della giurisprudenza è che, se la garanzia svanisse con la risoluzione, il concordato diventerebbe uno strumento per spostare sui creditori incolpevoli il rischio dell’inadempimento.
Cosa fare invece
Prima di versare una cauzione o firmare una garanzia, il proponente e i suoi garanti devono valutare la sostenibilità del piano come se la garanzia fosse già persa. Significa testare il piano su scenari prudenti di realizzo dell’attivo, verificare la tenuta dei flussi alle scadenze, prevedere tempi di pagamento realistici e non ottimistici. Per il garante, significa pretendere trasparenza sul piano, sapere a quali obbligazioni si riferisce la sua garanzia e per quale importo massimo, e chiarire se la sua obbligazione copre solo la percentuale concordataria o anche altre voci. Una garanzia “in bianco” prestata per fiducia è il modo più sicuro per trasformare una difficoltà altrui in un debito proprio.
Lo stesso discorso vale per le garanzie reali offerte da terzi, come l’ipoteca su un immobile di un socio o di una società collegata. L’art. 249 CCII prevede che la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia sia ordinata dal giudice delegato solo una volta accertata la completa esecuzione del concordato. Fino a quel momento, il bene resta vincolato: può essere venduto, ma con il peso dell’ipoteca, e in caso di risoluzione i creditori conservano la garanzia per le somme ancora dovute (art. 252 CCII). Chi offre un proprio immobile deve quindi mettere in conto non solo il rischio di escussione, ma anche anni di indisponibilità di fatto del bene. È una valutazione da fare prima, con numeri alla mano, e non dopo.
Il dettaglio che pochi conoscono
La conservazione delle garanzie dopo la risoluzione ha un limite preciso, che spesso sfugge sia ai creditori sia ai garanti: la garanzia copre le somme ancora dovute in base al concordato, non l’intero credito originario. Se la percentuale concordataria era del 22% e il creditore ha già incassato una parte, potrà rivolgersi al garante solo per la differenza tra la quota concordataria e quanto riscosso; per il resto del credito originario concorrerà nella procedura riaperta, insieme agli altri. Questo doppio binario — garanzia per la quota concordataria residua, concorso per il credito originario al netto dell’incassato — va tenuto presente sia nel calcolo del rischio del garante, sia nella strategia del creditore.
Errore n. 6 — Da creditore: agire tardi, contro il soggetto sbagliato o senza essersi insinuati
L’errore
Un fornitore della società in liquidazione non ha presentato domanda di ammissione al passivo, ritenendo il credito di modesto importo. Il concordato viene omologato con garanzia di un terzo. Dopo diciotto mesi dalla scadenza dell’ultima rata, constatato che non ha ricevuto nulla, scrive al curatore chiedendogli di “escutere la fideiussione”.
In questo scenario ci sono almeno tre errori sovrapposti: l’inerzia, la scelta dell’interlocutore e, a monte, la mancata insinuazione.
Perché è un errore
Primo: l’art. 248 CCII vincola al concordato anche i creditori non insinuati, ma non estende loro le garanzie date nel concordato da terzi. Chi non si è insinuato subisce la falcidia ma non beneficia della rete di protezione.
Secondo: il termine annuale per la risoluzione (art. 250 CCII) decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Superato l’anno, la risoluzione non può più essere chiesta. Inoltre, l’art. 250 CCII esclude dalla legittimazione a chiedere la risoluzione i creditori verso i quali il terzo proponente, avvalendosi dell’art. 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità.
Terzo: la legittimazione a far valere le garanzie. Dopo l’omologazione, il curatore sorveglia l’adempimento (art. 249 CCII), ma non ha, in via generale, il potere di sostituirsi ai creditori nell’azione contro l’assuntore e contro i garanti. Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22284, ha affermato che le garanzie prestate per l’esecuzione del concordato sono poste a beneficio esclusivo dei creditori, i quali sono legittimati ad agire per farle valere anche nel caso di riapertura dopo la risoluzione, in linea con il precedente orientamento (Cass. 28 novembre 2002, n. 16878).
Le conseguenze
Il creditore non insinuato perde la garanzia del terzo; quello che lascia passare l’anno perde la risoluzione; quello che si rivolge al soggetto sbagliato perde tempo prezioso, mentre il garante può far valere decadenze contrattuali. Peggio ancora se la garanzia era una fideiussione accessoria con art. 1957 c.c. non derogato: il ritardo nell’agire contro il debitore principale può liberare il fideiussore.
Cosa fare invece
Il creditore deve insinuarsi al passivo, monitorare il calendario dei pagamenti del concordato e attivarsi al primo inadempimento, non all’ultimo. Concretamente: annotare la data dell’ultimo adempimento previsto e calcolare il termine annuale; leggere il testo della garanzia per individuare il beneficiario, le modalità di escussione e le eventuali decadenze; inviare la richiesta di pagamento direttamente al garante nei modi previsti dal contratto, informandone gli organi della procedura; valutare in parallelo il ricorso per la risoluzione, se ancora disponibile e se conveniente rispetto all’azione sulla garanzia.
Sulla forma della richiesta di escussione conviene essere pignoli. La lettera dovrebbe identificare il concordato e il provvedimento di omologazione, richiamare gli estremi della garanzia, indicare l’obbligazione rimasta inadempiuta con la relativa scadenza, quantificare l’importo richiesto nei limiti della quota concordataria e del massimale, e indicare le coordinate per il pagamento. Va inviata con un mezzo che dia prova certa della data di ricezione, tipicamente la PEC, all’indirizzo indicato nel contratto di garanzia. Se il testo prevede allegati specifici — una dichiarazione di inadempimento, un’attestazione degli organi della procedura — vanno allegati: una richiesta incompleta può essere respinta e, se nel frattempo la garanzia scade, il rifiuto diventa definitivo. Infine, quando più creditori sono coperti dalla stessa garanzia, coordinarsi evita richieste sovrapposte e contestazioni sul riparto del massimale.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato preventivo regolato dalla vecchia legge fallimentare, la Cassazione ha ammesso che dall’inadempimento degli obblighi concordatari possa emergere una nuova insolvenza, dichiarabile anche senza la previa risoluzione (Cass. ord. n. 14525 del 2024); e ha precisato che il credito per cui ci si può insinuare nella procedura successiva dipende dal fatto che, al momento della nuova apertura, il termine per la risoluzione fosse ancora pendente o già scaduto (Cass. ord. n. 18185 del 2025). Sono pronunce rese su un istituto diverso, ma insegnano una regola generale valida anche qui: il termine per la risoluzione non è solo una scadenza processuale, è lo spartiacque che decide quanto vale il credito e quali strumenti restano disponibili. Lasciarlo passare per inerzia significa spesso accettare definitivamente la falcidia.
Gli errori in cifre: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili a misurare il peso economico degli errori descritti. Non riproducono casi reali.
Ipotesi A — La garanzia tarata sulla sola percentuale chirografaria (errore n. 2)
- Passivo chirografario ammesso: 1.387.650 €. Percentuale offerta: 18% → 249.777 €.
- Creditori privilegiati da pagare nella misura prevista dalla relazione giurata: 163.840 €.
- Spese prededucibili stimate per chiudere la procedura: 37.215 €.
- Fabbisogno complessivo del piano: 450.832 €.
- Garanzia offerta dal proponente: fideiussione bancaria di 251.400 €.
Scenario 1 — il proponente adempie: la sottocopertura resta invisibile, ma il parere del curatore ex art. 241 CCII l’avrà già segnalata, con il rischio di un voto contrario dei privilegiati. Scenario 2 — il proponente si ferma dopo aver pagato le spese e metà dei privilegiati (81.920 €): restano da pagare 81.920 € ai privilegiati e 249.777 € ai chirografari, cioè 331.697 €. La garanzia copre 251.400 €. Restano scoperti 80.297 €, che i creditori possono recuperare solo nella procedura riaperta, in concorso, e — se la garanzia non distingue tra classi — dopo un contenzioso sulla destinazione del ricavato dell’escussione. Con una garanzia dimensionata sull’intero fabbisogno, quei 80.297 € sarebbero stati coperti.
Ipotesi B — La polizza a scadenza fissa (errore n. 3)
- Ultimo adempimento previsto dal piano: 30 giugno 2027.
- Termine per chiedere la risoluzione (art. 250 CCII): fino al 30 giugno 2028.
- Polizza fideiussoria emessa “valida fino al 31 dicembre 2027”, importo 312.560 €.
- L’ultima rata, pari a 104.187 €, non viene pagata. I creditori si riuniscono, chiedono chiarimenti al proponente, attendono promesse di pagamento. La richiesta di escussione parte il 15 febbraio 2028.
Esito con la polizza a data fissa: la garanzia è scaduta da un mese e mezzo; i 104.187 € non sono più recuperabili dalla compagnia, salvo che il testo consenta l’escussione per inadempimenti verificatisi durante la validità; ai creditori resta la via della risoluzione (ancora aperta fino al 30 giugno 2028) con riapertura della liquidazione. Esito con la polizza “fino allo svincolo del giudice delegato”: la richiesta del 15 febbraio 2028 è tempestiva; se la polizza è a prima richiesta, la compagnia deve pagare 104.187 € e potrà poi rivalersi sul proponente.
Ipotesi C — Cauzione e garanzia dopo la risoluzione (errore n. 5)
- Il terzo assuntore ha versato alla procedura una cauzione di 87.460 €.
- Un creditore chirografario ammesso per 23.400 €; percentuale concordataria 22% → 5.148 €, da pagare in tre rate da 1.716 €.
- Viene pagata solo la prima rata; il concordato è risolto.
Effetti:
- La cauzione di 87.460 € non torna all’assuntore: resta acquisita alla massa per essere ripartita ai creditori (principio di Cass. 22 febbraio 2021, n. 4697).
- Il creditore non restituisce i 1.716 € incassati e conserva la garanzia del terzo per la quota concordataria residua: 5.148 − 1.716 = 3.432 € (art. 252 CCII).
- Nella liquidazione riaperta concorre per il credito originario al netto dell’incassato: 23.400 − 1.716 = 21.684 €.
La lezione per l’assuntore è chiara: la cauzione è capitale a rischio. La lezione per il creditore è altrettanto chiara: dopo la risoluzione ha due tavoli su cui giocare, e deve sedersi a entrambi.
La mappa degli errori
I sei errori non si commettono tutti nello stesso momento né dalla stessa parte. I primi quattro nascono quasi sempre nella fase di costruzione della proposta, quando il proponente e i suoi consulenti negoziano con banche e compagnie; il quinto è un errore di valutazione del rischio che si manifesta solo quando il piano si incrina; il sesto è tipico del creditore che si muove tardi. Saperli collocare nel tempo serve a capire quale presidio attivare e quando, e soprattutto a distinguere ciò che si può ancora correggere da ciò che è ormai definitivo.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Garanzie promesse in modo generico | Redazione della proposta | Parere negativo; risoluzione se non costituite | Sì, se si integra prima del voto; parziale dopo |
| 2. Massimale tarato sui soli chirografari | Calcolo del fabbisogno | Scopertura di privilegiati e spese | Parziale: integrazione con garanzie aggiuntive |
| 3. Scadenza prima del termine di risoluzione | Negoziazione con il garante | Garanzia estinta al momento dell’inadempimento | Sì se scoperto prima della scadenza (proroga); no dopo |
| 4. Clausole condizionate / garante non abilitato | Scelta del garante e del testo | Escussione lenta, contestata o impossibile | Parziale: sostituzione della garanzia prima dell’omologa |
| 5. Convinzione di recuperare cauzione e garanzie | Valutazione del rischio | Perdita definitiva della cauzione; garante chiamato a pagare | No dopo la risoluzione; solo prevenzione |
| 6. Creditore inerte, non insinuato o mal indirizzato | Fase esecutiva | Perdita della garanzia del terzo o della risoluzione | Sì entro l’anno; no dopo |
La checklist preventiva
Prima di depositare una proposta di concordato con garanzia — oppure, da creditore, prima di votarla — verifica che:
- [ ] la proposta indichi tipo di garanzia, garante, importo, durata e beneficiario, senza formule come “idonee garanzie”;
- [ ] il massimale sia stato calcolato su un prospetto che somma privilegiati, chirografari per classe, spese prededucibili e accantonamenti;
- [ ] l’eventuale limitazione degli impegni ai creditori ammessi (art. 240, comma 5, CCII) sia scritta sia nella proposta sia nel testo della garanzia;
- [ ] la durata sia agganciata allo svincolo del giudice delegato (art. 249 CCII) o, in subordine, superi il termine annuale per la risoluzione con un margine adeguato;
- [ ] il testo contenga la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
- [ ] l’art. 1957 c.c. sia espressamente derogato, se la garanzia ha natura fideiussoria;
- [ ] il garante risulti negli elenchi pubblici dei soggetti abilitati (Banca d’Italia, IVASS) e il ramo autorizzato copra le cauzioni;
- [ ] la garanzia richiami espressamente il concordato e il provvedimento di omologazione come obbligazione garantita;
- [ ] siano chiari i soggetti legittimati a escutere e le modalità della richiesta (forma, destinatario, documenti da allegare);
- [ ] il proponente abbia previsto l’obbligo di rinnovo o integrazione in caso di proroga dei termini;
- [ ] garanti e controgaranti abbiano ricevuto il piano e siano consapevoli che, in caso di risoluzione, le garanzie restano in vita (art. 252 CCII);
- [ ] da creditore: la domanda di ammissione al passivo sia stata presentata, e la data dell’ultimo adempimento sia annotata con il relativo termine annuale.
Questa lista è pensata per essere salvata e usata come strumento di lavoro: ogni casella non spuntata è un punto da approfondire prima che diventi un problema.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza della prassi insegna che molti si accorgono dell’errore quando la proposta è già depositata, o quando il concordato è già omologato. Non tutto è perduto, ma la risposta dipende dalla fase in cui ci si trova.
Proposta depositata, voto non ancora concluso. È il momento più favorevole per rimediare. Se il curatore ha segnalato carenze nella garanzia, o se ci si rende conto che il massimale o la durata sono insufficienti, la via d’uscita è integrare o modificare la proposta prima che i creditori votino, depositando una garanzia rafforzata o un impegno vincolante del garante. È meglio un ritardo di qualche settimana che un’omologazione su basi fragili.
Concordato omologato, garanzia non ancora costituita. Qui il rischio di risoluzione è concreto, perché la mancata costituzione delle garanzie promesse è una delle cause espressamente previste dall’art. 250 CCII. La strada è costituire la garanzia il prima possibile, eventualmente con strumenti alternativi equivalenti, documentandolo agli organi della procedura. Il creditore che chiede la risoluzione dovrà comunque dimostrare l’inadempimento; arrivare in udienza con la garanzia già costituita cambia profondamente la valutazione.
Garanzia in scadenza prima dell’ultimo adempimento. Se l’errore n. 3 viene scoperto in tempo, la soluzione è chiedere al garante una proroga o un’appendice di polizza che estenda la validità fino allo svincolo. Per il proponente è anche un modo per evitare che i creditori, allarmati dalla scadenza imminente, si attivino preventivamente.
Concordato risolto. A questo punto, dal lato del proponente e dei garanti, le possibilità si riducono: cauzione acquisita alla massa, garanzie in vita per le somme dovute in base al concordato (art. 252 CCII). Restano due verifiche che non vanno trascurate: la sentenza di risoluzione è impugnabile, e conviene verificare con rigore se i presupposti dell’art. 250 CCII sussistessero davvero, se il ricorso fosse tempestivo, se il creditore istante fosse legittimato. E i garanti possono sempre controllare che la richiesta di pagamento rientri nei limiti della garanzia: importo, oggetto, durata, quota concordataria residua e non credito originario.
Dal lato del creditore. Se non ci si è insinuati, la garanzia del terzo non è disponibile (art. 248 CCII), ma il concordato vincola comunque: conviene allora verificare se sia ancora possibile una domanda tardiva e quale trattamento la proposta riservi ai tardivi. Se è scaduto l’anno per la risoluzione, resta l’azione diretta contro il garante, entro i limiti e i termini del contratto di garanzia, e contro l’assuntore inadempiente per l’adempimento e il risarcimento.
Il punto che sfugge quasi sempre è che i rimedi successivi esistono, ma sono più lenti, più onerosi in termini di costi di giustizia e più incerti di quelli preventivi. Una verifica fatta prima del deposito risolve in giorni ciò che, dopo, richiede anni di contenzioso.
Un’ultima osservazione riguarda l’annullamento del concordato, ipotesi diversa dalla risoluzione ma con effetti simili sulle garanzie. L’art. 252 CCII si riferisce espressamente sia al concordato risolto sia a quello annullato: anche in caso di annullamento i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora dovute e non restituiscono quanto riscosso. Per garanti e proponenti significa che nessuna delle due strade patologiche libera chi ha prestato garanzia; per i creditori significa che, qualunque sia l’esito, la garanzia costituita resta il primo presidio su cui contare. Per questo, nel valutare se proporre o votare un concordato, la qualità della garanzia andrebbe considerata con lo stesso peso della percentuale offerta.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho promesso nella proposta una fideiussione bancaria, ma la banca ora rifiuta: il concordato è perduto?” Non necessariamente. Se il voto non è concluso, si può modificare la proposta indicando una garanzia diversa ma equivalente (polizza di una compagnia autorizzata, deposito vincolato, garanzia di un intermediario abilitato). Se il concordato è già omologato, il rischio di risoluzione esiste ed è serio, perché la mancata costituzione delle garanzie promesse è causa tipica: occorre agire subito per costituire una garanzia sostitutiva e comunicarlo agli organi della procedura.
“Ho versato una cauzione: se l’operazione salta prima dell’omologazione, la riavrò?” La giurisprudenza citata riguarda la risoluzione dopo l’omologazione per inadempimento, caso in cui la cauzione resta alla massa. Se invece il concordato non viene approvato o non viene omologato, la cauzione non ha ancora svolto la sua funzione di garanzia dell’esecuzione: la sua sorte dipende dalle condizioni a cui è stata versata, che vanno lette con attenzione. È per questo che le condizioni di versamento e restituzione andrebbero scritte espressamente al momento del deposito.
“Ho fatto da garante per un amico che ha proposto il concordato. Se il concordato viene risolto, sono libero?” No. L’art. 252 CCII stabilisce che i creditori conservano le garanzie per le somme ancora dovute in base al concordato risolto. Il garante risponde nei limiti di quanto ha garantito, che di regola coincidono con la quota concordataria, non con il credito originario. Vale la pena verificare il testo per capire se la garanzia è autonoma o accessoria, quali eccezioni restano opponibili e se l’importo richiesto rientra nel massimale.
“Non mi sono insinuato al passivo perché il mio credito era piccolo. Ora il concordato non paga: posso escutere la garanzia?” In linea generale no: l’art. 248 CCII esclude che le garanzie prestate da terzi si estendano ai creditori non insinuati. Il concordato però vincola anche lei, quindi va verificato se il proponente abbia limitato gli impegni ai soli creditori ammessi (art. 240, comma 5, CCII): in tal caso, per il suo credito continua a rispondere il debitore, salvo esdebitazione.
“È passato più di un anno dall’ultima rata non pagata: è finita?” La risoluzione non può più essere chiesta, perché il termine dell’art. 250 CCII è decorso. Restano però le azioni dirette contro l’assuntore e contro il garante, nei limiti del contratto di garanzia: se la garanzia è a prima richiesta e la sua durata era agganciata allo svincolo del giudice delegato, potrebbe essere ancora escutibile. Il testo della garanzia è il primo documento da esaminare.
“Ho chiesto al curatore di escutere la garanzia e mi ha risposto che non è compito suo. Ha ragione?” Nella maggior parte dei casi sì. Dopo l’omologazione il curatore sorveglia l’adempimento, ma la titolarità delle garanzie prestate per l’esecuzione del concordato spetta ai creditori, come ha chiarito Cass. 3 novembre 2016, n. 22284. Occorre quindi rivolgersi direttamente al garante, secondo le modalità previste dal testo della garanzia, salvo che questa individui un diverso soggetto legittimato.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento
Di seguito le pronunce che documentano, da diverse angolazioni, che cosa accade a chi commette gli errori descritti. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 124-141 l.fall.), le cui regole sulle garanzie del concordato fallimentare sono state riprodotte nella sostanza negli artt. 240-253 CCII; per questo i principi restano utilizzabili come chiave di lettura della disciplina vigente.
1. Cass. Sez. Un., 18 febbraio 1997, n. 1482 — chi pensa che la risoluzione liberi i garanti. Le garanzie offerte per il concordato hanno natura particolare: nascono in funzione dell’accordo e diventano efficaci con l’omologazione; tuttavia sopravvivono alla risoluzione per inadempimento, entro i limiti della percentuale per cui sono state prestate. Rilevanza: smentisce alla radice l’errore n. 5 e definisce il perimetro del rischio del garante.
2. Cass. Sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2961 — chi invoca l’errore sulla sorte della garanzia. La Corte ha confermato il principio delle Sezioni Unite, in un caso in cui i garanti sostenevano di essersi impegnati confidando che, in caso di risoluzione, le somme sarebbero tornate a loro. Rilevanza: chi firma una garanzia per il concordato non può contare su un ripensamento successivo fondato sull’incertezza della propria posizione.
3. Cass. Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4697 — l’assuntore che rivuole la cauzione. Risolto il concordato per inadempimento, il curatore non deve restituire all’assuntore la cauzione versata: la somma resta alla massa per essere ripartita tra i creditori, perché la garanzia deve operare proprio nell’ipotesi patologica. Rilevanza: è il precedente centrale sull’errore n. 5 e sull’Ipotesi C.
4. Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22284 — il creditore che si rivolge al curatore. Dopo l’omologa, l’azione per l’adempimento delle obbligazioni dell’assuntore e per far valere le garanzie spetta ai creditori, non al curatore, anche nel caso di riapertura conseguente alla risoluzione: le garanzie sono prestate a loro esclusivo beneficio. Rilevanza: chiarisce chi deve muoversi nell’errore n. 6.
5. Cass. 28 novembre 2002, n. 16878 — il precedente sulla legittimazione. Già prima del 2016 la Corte aveva riconosciuto ai creditori, anziché al curatore, la legittimazione a far valere la garanzia prestata dal terzo per un concordato poi risolto. Rilevanza: dimostra che l’orientamento è consolidato e non frutto di una pronuncia isolata.
6. Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 — chi accetta una garanzia senza leggerne la natura. La clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni qualifica normalmente il negozio come garanzia autonoma, salvo evidente contrasto con il resto del contratto; al contratto autonomo non si applica la decadenza dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: è la bussola per l’errore n. 4 e per la checklist.
7. Cass. civ. n. 1186 del 2020 — la conferma del criterio. La Corte ha ribadito i tratti distintivi tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia fissati dalle Sezioni Unite del 2010, anche in tema di eccezioni opponibili. Rilevanza: conferma la stabilità del criterio di qualificazione, utile nella negoziazione con banche e compagnie.
8. Cass. Sez. III, ord. 9 maggio 2024, n. 12706 — la polizza piena di condizioni. Quando la polizza richiama normative o condizioni che impongono al beneficiario adempimenti preliminari (nel caso, una contestazione al debitore entro la durata della garanzia), il garante è tenuto a pagare solo se quegli adempimenti sono stati rispettati. Rilevanza: mostra quanto le condizioni di polizza possano complicare l’escussione (errore n. 4).
9. Cass. ord. 4 dicembre 2023, n. 33858 — la garanzia che si estingue. In materia di appalti pubblici, la Corte ha dichiarato estinta la garanzia fideiussoria per l’omissione, da parte del beneficiario, dell’atto da cui dipendeva lo svincolo, escludendo che il garante resti vincolato a tempo indefinito. Rilevanza: per analogia, illustra perché durata ed eventi estintivi della garanzia vanno costruiti con cura (errore n. 3).
10. Cass. ord. n. 26847 del 2024 — il controgarante che si scopre senza difese. Accertata la natura autonoma della garanzia, non operano le tutele proprie della fideiussione, comprese quelle invocate in relazione agli schemi contrattuali bancari standard. Rilevanza: avverte soci e familiari che controgarantiscono il proponente (dettaglio dell’errore n. 4).
11. Cass. ord. n. 14525 del 2024 — l’inadempimento che genera nuova insolvenza. In tema di concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha ammesso la dichiarazione di fallimento per l’insolvenza emersa dall’inadempimento degli obblighi concordatari anche senza previa risoluzione. Rilevanza: mostra che l’inadempimento del piano apre scenari ulteriori rispetto alla sola risoluzione, che il creditore deve saper valutare (errore n. 6).
12. Cass. ord. n. 18185 del 2025 — il creditore che lascia scadere il termine. L’importo per cui il creditore può partecipare alla procedura successiva dipende dal fatto che il termine per chiedere la risoluzione del concordato fosse ancora aperto o già spirato al momento della nuova apertura. Rilevanza: conferma che il termine annuale è decisivo per il valore del credito (errore n. 6 e domanda sull’anno decorso).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora su questa materia con un doppio approccio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali margini restano nella fase successiva.
- Redigiamo la sezione “garanzie” della proposta di concordato, indicando tipo, garante, importo, durata e beneficiario, in modo che il curatore possa esprimere il parere ex art. 241 CCII su un oggetto definito.
- Ricostruiamo il fabbisogno del piano voce per voce — privilegiati, classi chirografarie, prededuzioni, accantonamenti — insieme ai commercialisti dello staff, per fissare il massimale corretto.
- Negoziamo il testo della fideiussione o della polizza con banca e compagnia, puntando su clausola a prima richiesta, deroga all’art. 1957 c.c., durata fino allo svincolo del giudice delegato.
- Verifichiamo l’abilitazione del garante negli elenchi pubblici di Banca d’Italia e IVASS e la coerenza del ramo autorizzato con la garanzia rilasciata.
- Valutiamo il rischio di garanti e controgaranti prima della firma, spiegando per iscritto che cosa accade in caso di risoluzione alla luce dell’art. 252 CCII.
- Costruiamo per il creditore il calendario del concordato, con le scadenze dei pagamenti e il termine annuale per la risoluzione.
- Quando il concordato è inadempiuto, predisponiamo la richiesta di escussione al garante nelle forme previste dal contratto e valutiamo se affiancarla al ricorso per risoluzione.
- Quando il termine è scaduto o la risoluzione è stata pronunciata, verifichiamo se la sentenza sia impugnabile, se l’istanza fosse tempestiva e legittimata, se la richiesta al garante rispetti limiti di importo, oggetto e durata.
- Seguiamo il contenzioso sull’escussione, incluse le eccezioni di escussione abusiva nei contratti autonomi e le decadenze nelle fideiussioni accessorie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia l’abilitazione di cassazionista pesa in modo particolare: quando un errore sulla garanzia è già stato commesso, la riparazione passa spesso per il reclamo contro l’omologazione o la risoluzione e, poi, per il giudizio di legittimità. Poter contare sullo stesso difensore dall’analisi iniziale della proposta fino alla Corte di Cassazione significa mantenere un’unica linea strategica, senza dispersione di argomenti tra un grado e l’altro. A questo si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che porta nella costruzione del piano la prospettiva di chi valuta la sostenibilità delle soluzioni concordate.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul testo della garanzia e sulle regole del Codice della crisi, i secondi sui numeri del piano e sul dimensionamento del massimale. È questa integrazione a evitare l’errore più frequente: una garanzia giuridicamente corretta ma economicamente insufficiente, o viceversa.
In chiusura
Le garanzie del concordato nella liquidazione giudiziale sono la parte meno visibile della proposta e quella che più spesso ne decide la sorte. Promesse vaghe, massimali sottodimensionati, scadenze sbagliate, clausole che rallentano l’escussione, illusioni sulla restituzione delle cauzioni e inerzia dei creditori: sono errori diversi, ma hanno in comune il fatto di essere quasi sempre evitabili con un controllo fatto al momento giusto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa richiede, insieme, le competenze certificate dell’Avvocato: la prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) nella costruzione di piani sostenibili; la lettura tecnica di fideiussioni e polizze garantita dal coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la capacità di portare la difesa fino all’ultimo grado come avvocato cassazionista, quando l’errore si trasforma in contenzioso.
📩 Che tu stia preparando una proposta, firmando una garanzia o cercando di escuterne una, non aspettare la prossima scadenza del piano: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
