Hai ricevuto una PEC dal curatore. Dentro c’è una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società che ti deve dei soldi: una percentuale, una scadenza, forse il nome di un assuntore che non hai mai sentito, e un termine entro cui “far pervenire l’eventuale dissenso”. La prima domanda che ti fai è semplice: quanto prendo davvero, e quando? La seconda arriva subito dopo: conviene di più accettare o aspettare che il curatore venda tutto e faccia i riparti?
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Ti accompagna mossa dopo mossa, dalla verifica della tua posizione nello stato passivo fino all’incasso dell’ultima rata, passando per il calcolo che nessuno fa per te: quello che mette a confronto, in euro e in mesi, ciò che ricevi con il concordato e ciò che riceveresti con il riparto ordinario dell’attivo. Ogni mossa ha un termine, una base giuridica e un controllo finale. Se la esegui nei tempi, conservi un diritto; se la salti, spesso la legge lo considera rinunciato.
Perché questo tema è il terreno su cui lavora lo Studio Monardo? Perché il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e il suo cuore è il confronto tra una soluzione negoziata e l’alternativa liquidatoria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: confrontare uno scenario concordato con lo scenario di liquidazione è esattamente il metodo che quella qualifica richiede. È inoltre avvocato cassazionista, e questo conta perché le contestazioni su un concordato (opposizione all’omologazione, reclamo, ricorso per cassazione) possono essere seguite dalla stessa difesa fino all’ultimo grado. E coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario: i due mondi da cui provengono, quasi sempre, i creditori ipotecari e i crediti pubblici che pesano di più nel riparto.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere dove ti trovi. Il concordato nella liquidazione giudiziale non è un evento unico, ma una sequenza: proposta, pareri, comunicazione ai creditori, voto, omologazione, eventuali impugnazioni, esecuzione. Puoi entrare in questa sequenza in momenti molto diversi, e la mossa giusta dipende da dove sei. Rispondi a queste quattro domande con carta e penna.
Domanda 1 — Il tuo credito è già nello stato passivo? Apri il decreto di esecutività dello stato passivo (il curatore te lo ha comunicato via PEC) e cerca il tuo nome. Annota tre cose: l’importo ammesso, il rango (prededucibile, privilegiato con indicazione del privilegio, chirografario) e se l’ammissione è piena o “con riserva”. Se non trovi il tuo nome, o se hai presentato domanda ma è stata respinta in tutto o in parte, la tua prima mossa è la numero 1, senza eccezioni. Il motivo lo vedrai subito: il proponente può limitare i propri impegni ai soli creditori già ammessi o che hanno fatto opposizione o domanda tardiva al momento della proposta.
Domanda 2 — Hai già ricevuto la proposta di concordato? Se sì, guarda la data della comunicazione del curatore e il termine indicato per il dissenso: il giudice delegato lo fissa tra un minimo di venti e un massimo di trenta giorni. Conta i giorni che ti restano. Se ne restano meno di dieci, salta direttamente alla mossa 5 dopo aver fatto un calcolo rapido con le mosse 2 e 3: il tempo non basta per tutto, e la priorità è decidere se esprimere il dissenso.
Domanda 3 — La votazione è già chiusa? Se il curatore ti ha comunicato che la proposta è stata approvata, ti trovi nella finestra dell’omologazione. Qui il termine per opporsi va da quindici a trenta giorni ed è fissato con decreto. Se i numeri della proposta non ti convincono, la tua mossa è la 6, e devi muoverti subito: senza opposizione formale perderai anche la possibilità di impugnare in seguito.
Domanda 4 — Il concordato è già omologato e in esecuzione? Se sì, la tua partita si gioca sull’incasso (mossa 7) o, se il proponente non paga, sulla risoluzione (mossa 8). Il termine per chiedere la risoluzione è di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto: lungo, ma decadenziale.
C’è poi una domanda trasversale, da porti in ogni caso: sei un creditore privilegiato o chirografario? Se hai ipoteca, pegno o privilegio, la proposta non può darti meno di quanto ricaveresti dalla vendita del bene su cui grava la tua prelazione, al netto delle spese. Se sei chirografario, invece, nel concordato nella liquidazione giudiziale non esiste una soglia minima di soddisfazione garantita per legge: decidi tu, con il tuo voto e il tuo eventuale dissenso, se la percentuale offerta è accettabile.
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa |
|---|---|
| Non sei nello stato passivo, o sei stato escluso in tutto o in parte | 1 – Metti in sicurezza il credito |
| Sei ammesso, la proposta non è ancora arrivata | 2 – Calcola lo scenario di liquidazione |
| Hai la proposta e più di 10 giorni per il dissenso | 2, poi 3 e 4, poi 5 |
| Hai la proposta e meno di 10 giorni per il dissenso | Calcolo rapido 2-3, poi subito 5 |
| Sei creditore ipotecario o privilegiato | 4 – Verifica trattamento e relazione giurata |
| La proposta è stata approvata e corre il termine per le opposizioni | 6 – Opponiti all’omologazione |
| Il concordato è omologato e stai aspettando i pagamenti | 7 – Incassa e controlla il riparto concordatario |
| Il proponente è in ritardo o non ha costituito le garanzie promesse | 8 – Risoluzione o annullamento |
Non passare oltre finché non hai compilato questa tabella con la tua situazione reale. Ogni mossa successiva presuppone che tu sappia il tuo importo ammesso, il tuo rango e la data esatta dell’ultima comunicazione ricevuta.
Mossa 1 — Metti in sicurezza il tuo credito nello stato passivo
Obiettivo della mossa: fare in modo che il tuo credito risulti ammesso, nel giusto importo e nel giusto rango, prima che la proposta di concordato venga depositata. Senza questo passaggio, tutto il resto del piano rischia di girare a vuoto.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima del deposito della proposta. Il Codice della crisi consente ai creditori e ai terzi di proporre un concordato anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e il curatore possa predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore stesso, invece, può proporlo solo dopo un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Tradotto: la proposta può arrivare molto presto. Se aspetti la domanda tardiva “con calma”, rischi che il treno parta senza di te.
Come si esegue
Il primo passo è recuperare tre documenti: la tua domanda di ammissione (con la ricevuta PEC di deposito), il progetto di stato passivo del curatore e il decreto di esecutività. Confrontali riga per riga.
Se hai presentato domanda tempestiva ed è stata accolta per intero, segna la mossa come completata e passa oltre. Se è stata accolta solo in parte, o con un rango inferiore a quello che avevi chiesto (ad esempio chirografo invece di privilegio artigiano o professionale), valuta l’opposizione allo stato passivo nei termini che decorrono dalla comunicazione dell’esito: è il solo modo per correggere importo e rango, e la correzione pesa due volte, prima nel voto e poi nel calcolo di quanto ricevi.
Se non hai mai presentato domanda, presentala subito come tardiva. Le domande tardive non possono rimettere in discussione i riparti già eseguiti, ma possono concorrere sulle somme non ancora distribuite e, soprattutto, ti mettono tra i creditori verso cui il proponente del concordato resta obbligato.
Se il tuo credito è sub iudice, cioè dipende da una causa in corso, chiedi l’ammissione con riserva: nel concordato le somme spettanti ai creditori contestati o condizionali vengono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, ma solo se la tua posizione è stata censita.
La base giuridica
La regola chiave è l’articolo 240, comma 5, del Codice della crisi. Il proponente, quando è un creditore o un terzo, può limitare gli impegni del concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno fatto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salve le regole sull’esdebitazione. Se il debitore è una società che, chiusa la procedura, resterà una scatola vuota, “continuare a rispondere” significa, nella pratica, non incassare nulla.
Accanto a questa regola, ricorda l’effetto generale del concordato omologato: è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda, ma a questi ultimi non si estendono le garanzie prestate nel concordato da terzi. In altre parole, il creditore “dimenticato” subisce la falcidia senza godere delle garanzie.
La Cassazione ha esaminato proprio la clausola di limitazione degli impegni dell’assuntore rispetto a un creditore che si era insinuato dopo il deposito della proposta (nel caso concreto, l’amministrazione finanziaria): la sentenza n. 725 del 9 gennaio 2024 conferma che il momento in cui ti insinui, rispetto al deposito della proposta, è il fattore che decide se il proponente risponde verso di te.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire l’esistenza della proposta quando è già depositata, senza essere nello stato passivo. In questo caso non arrenderti, ma cambia obiettivo: leggi subito la proposta e verifica se contiene la clausola di limitazione degli impegni. Se non la contiene, il proponente risponde anche verso di te nella percentuale concordataria, e la tua mossa diventa documentare il credito per incassare in fase esecutiva. Se la contiene, valuta con un legale se esistono vizi della proposta o della procedura da far valere in sede di omologazione, e verifica la posizione di eventuali coobbligati o fideiussori, contro i quali conservi l’azione per l’intero.
Secondo imprevisto: il curatore ha ammesso il tuo credito ma in chirografo, mentre tu vantavi un privilegio. Se il termine per l’opposizione allo stato passivo è scaduto, la collocazione è ormai stabile per la procedura. Non cercare di recuperare il rango “dalla finestra” del concordato: concentrati sul calcolo di convenienza come chirografario.
Check di completamento
Prima della mossa successiva verifica che:
- il tuo credito compaia nello stato passivo o nell’elenco provvisorio, con importo e rango corretti, oppure che tu abbia depositato domanda tardiva o opposizione con ricevuta PEC;
- tu abbia annotato la data di deposito della tua domanda e la data di deposito della proposta di concordato, se già esiste;
- tu abbia l’elenco degli eventuali coobbligati e fideiussori del tuo credito.
Mossa 2 — Calcola quanto prenderesti senza concordato: lo scenario del riparto
Obiettivo della mossa: costruire con le tue mani lo scenario alternativo, cioè quanto riceveresti, e in quanto tempo, se il curatore proseguisse la liquidazione e distribuisse l’attivo con i riparti ordinari. Senza questo numero non puoi giudicare nessuna proposta.
Quando va fatta
Appena sei sicuro della tua posizione nello stato passivo, e comunque prima che ti arrivi la comunicazione del curatore con la proposta. Se la proposta è già arrivata, fai questo calcolo nei primi cinque giorni del termine per il dissenso.
Come si esegue
Il riparto nella liquidazione giudiziale segue un ordine rigido, fissato dall’articolo 221 del Codice della crisi. Le somme ricavate dalla vendita dell’attivo vanno, nell’ordine:
- ai crediti prededucibili (spese della procedura, compenso del curatore, debiti contratti dalla procedura);
- ai crediti con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine dei privilegi e delle garanzie stabilito dalla legge;
- ai chirografari, in proporzione all’importo ammesso, categoria nella quale confluiscono anche i privilegiati per la parte rimasta insoddisfatta dal valore del bene;
- infine, ai crediti postergati.
Per i beni gravati da ipoteca o pegno, il ricavato va prima al creditore garantito, al netto delle spese specifiche del bene e di una quota delle spese generali della procedura. Ciò che il creditore ipotecario non riesce a recuperare sul bene scende in chirografo e concorre con te.
Il primo passo è chiedere al curatore (o leggere nei rapporti riepilogativi periodici, che hai diritto di consultare) i dati essenziali: valore stimato dell’attivo immobiliare e mobiliare, eventuali azioni revocatorie o di responsabilità in corso o programmate, ammontare dei prededucibili maturati e stimati, totale dei privilegiati per grado, totale dei chirografari ammessi.
Poi applica questa sequenza di calcolo:
- Passo A – Beni gravati: valore di realizzo del bene meno spese specifiche meno quota di spese generali = somma per il creditore garantito. Se è inferiore al suo credito, la differenza va aggiunta alla massa chirografaria. Se è superiore, l’eccedenza va alla massa generale.
- Passo B – Attivo libero: valore di realizzo dei beni non gravati + eccedenze dei beni gravati + valore atteso delle azioni recuperatorie meno prededucibili residui = somma disponibile per i privilegiati generali.
- Passo C – Privilegiati generali: paga i privilegi per grado, dal primo all’ultimo. Il grado incapiente si divide il residuo in proporzione; la parte non pagata scende in chirografo.
- Passo D – Chirografari: somma residua diviso totale chirografi (originari + privilegiati degradati) = percentuale di riparto chirografaria. Moltiplicala per il tuo credito ammesso.
Un esempio guidato
Prendi una S.r.l. in liquidazione giudiziale con un immobile ipotecato dal valore di realizzo stimato in 498.600 euro. Le spese specifiche dell’immobile sono stimate in 31.450 euro, la quota di spese generali imputabile in 17.920 euro: al creditore ipotecario vanno 449.230 euro. Il suo credito è di 563.700 euro, quindi 114.470 euro scendono in chirografo.
L’attivo libero è composto da crediti verso clienti e magazzino per 412.600 euro, più azioni revocatorie che il curatore stima di recuperare per 61.800 euro: in tutto 474.400 euro. Sottratti 64.350 euro di prededucibili, restano 410.050 euro. I privilegiati di primo grado (lavoratori dipendenti) valgono 148.900 euro e vengono pagati per intero; i privilegiati di grado successivo valgono 96.700 euro e vengono pagati per intero anch’essi. Restano 164.450 euro per i chirografari.
I chirografari ammessi sono 1.072.300 euro, a cui si aggiungono i 114.470 euro degradati dell’ipotecario: totale 1.186.770 euro. Percentuale chirografaria: 164.450 ÷ 1.186.770 = 13,86% circa. Se il tuo credito chirografario è di 38.740 euro, nello scenario di liquidazione riceveresti circa 5.368 euro.
Ma attenzione a due correttivi che quasi nessuno applica. Il primo è il rischio delle azioni recuperatorie: se le revocatorie non andassero a buon fine, i 61.800 euro sparirebbero e la percentuale scenderebbe a 102.650 ÷ 1.186.770 = 8,65%, cioè circa 3.351 euro sul tuo credito. Il secondo è il tempo: le revocatorie richiedono giudizi che possono durare anni, e il riparto finale arriva solo dopo l’approvazione del rendiconto.
La base giuridica
Gli articoli 220, 221 e 222 del Codice della crisi disciplinano procedimento di ripartizione, ordine di distribuzione e trattamento dei prededucibili. L’articolo 220 prevede che il progetto di ripartizione sia comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro quindici giorni; i riparti parziali non possono superare l’ottanta per cento delle somme da distribuire, perché una quota va trattenuta a garanzia dei crediti ancora contestati. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023 (in materia di concordato preventivo), ha precisato che il confronto con l’alternativa liquidatoria deve includere anche i valori ragionevolmente ricavabili dalle azioni revocatorie, recuperatorie e di responsabilità: se lo scenario di liquidazione che ti presentano ignora queste azioni, è incompleto per definizione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la mancanza di dati: il curatore non ha ancora stimato l’attivo, oppure i rapporti periodici sono generici. In questo caso costruisci due scenari, uno prudente (solo attivo certo, nessuna revocatoria) e uno ottimistico (attivo stimato più azioni recuperatorie), e tieni presente che la verità sta in mezzo. Il secondo imprevisto è un credito prededucibile “a sorpresa”, ad esempio imposte maturate sull’immobile dopo l’apertura della procedura, che riduce l’attivo disponibile: aggiungilo sempre come voce di rischio.
Approfondimento: i tre errori di calcolo più frequenti
Il primo errore è dimenticare che i privilegiati incapienti diventano chirografari. Nell’esempio, il creditore ipotecario non è “fuori dalla tua partita” solo perché ha l’ipoteca: i suoi 114.470 euro non coperti dal valore dell’immobile si sommano alla massa chirografaria e diluiscono la tua percentuale. Se dimentichi questa voce, la tua percentuale stimata sale artificiosamente: nell’esempio passeresti dal 13,86% a oltre il 15%, e qualsiasi proposta ti sembrerebbe peggiore di quanto sia.
Il secondo errore è trattare tutti i prededucibili come già noti. La procedura continua a generare costi finché resta aperta: custodia e manutenzione dei beni, imposte sugli immobili maturate dopo l’apertura, compensi di coadiutori e legali per le revocatorie, e il compenso del curatore che cresce con l’attivo realizzato e con la durata. Più la liquidazione si allunga, più i prededucibili salgono. Per questo, nello scenario prudente, aggiungi una riserva per i prededucibili futuri proporzionata agli anni che mancano alla chiusura. Un calcolo che usa i soli prededucibili maturati alla data di oggi sopravvaluta lo scenario di liquidazione.
Il terzo errore è sommare l’attivo al valore di stima e non al valore di realizzo. Le stime peritali indicano il valore di mercato; nelle vendite competitive della procedura il prezzo finale può scendere, soprattutto se servono più esperimenti di vendita con ribasso. Se il curatore ha già tentato una vendita andata deserta, usa come base il prezzo del tentativo successivo, non la stima iniziale.
Approfondimento: riparti parziali e riparto finale
Nella liquidazione giudiziale non ricevi tutto in un’unica soluzione. Il curatore, man mano che realizza l’attivo, predispone progetti di ripartizione parziale: ciascun progetto viene comunicato ai creditori, che possono reclamare entro quindici giorni; in assenza di reclami il giudice delegato lo dichiara esecutivo, mentre se ci sono reclami il progetto diventa esecutivo con l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati. Poiché nei riparti parziali una quota va comunque trattenuta, il primo pagamento ai chirografari arriva di norma tardi e in misura ridotta, e il saldo arriva solo con il riparto finale, dopo l’approvazione del rendiconto del curatore. Quando confronti questo flusso con una proposta di concordato, ricordati di spalmare l’incasso della liquidazione su più anni, non di collocarlo tutto alla data del riparto finale: il risultato attualizzato sarà più corretto, e talvolta più favorevole alla liquidazione di quanto pensassi.
Ultimo punto pratico: il progetto di riparto è il luogo in cui il rango si “misura”. Se nel riparto la tua collocazione non corrisponde a quella dello stato passivo, il reclamo entro quindici giorni è lo strumento per correggerla. Tieni questa regola a mente anche se il concordato fallisce e la liquidazione riprende.
Check di completamento
- Hai una percentuale chirografaria in due versioni (prudente e ottimistica) e la relativa somma in euro sul tuo credito.
- Hai una stima dei tempi del riparto finale, almeno in anni.
- Hai individuato quali voci dell’attivo dipendono da giudizi ancora da fare.
Mossa 3 — Leggi la proposta e traduci l’offerta in euro di oggi
Obiettivo della mossa: trasformare il testo della proposta in un solo numero, confrontabile con quello della mossa 2: quanto ricevi, in euro attuali, tenendo conto di tempi, forme di pagamento e garanzie.
Quando va fatta
Nei primi giorni del termine per il dissenso, subito dopo aver ricevuto la comunicazione del curatore. Insieme alla proposta il curatore ti trasmette il proprio parere e quello del comitato dei creditori: leggili, perché spesso contengono le osservazioni più utili sulla convenienza.
Come si esegue
Il primo passo è identificare chi propone. Se la proposta viene dal debitore, da società da lui partecipate o da società sotto comune controllo, deve prevedere l’apporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento: controlla che l’apporto ci sia e che sia quantificato. Se la proposta viene da un creditore o da un terzo, questo vincolo non c’è; in compenso il proponente può chiedere di acquisire anche le azioni di pertinenza della massa, come le revocatorie, purché autorizzate dal giudice delegato e indicate con oggetto e fondamento.
Poi individua la tua classe. La proposta può dividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati motivati. Cerca la classe in cui sei stato inserito, la percentuale prevista per quella classe e la motivazione del trattamento rispetto alle altre classi. Una classe di fornitori strategici pagata più della tua, ad esempio, deve avere una giustificazione scritta.
Terzo passaggio: la forma della soddisfazione. La legge consente di soddisfare i creditori in qualsiasi forma: denaro, cessione di beni, accollo, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari. Una percentuale pagata in azioni di una società neocostituita non vale quanto la stessa percentuale in denaro. Se la proposta ti offre strumenti finanziari, chiedi al curatore come sono stati valutati e applica uno sconto prudenziale.
Quarto passaggio: il tempo. Una proposta che paga l’11% entro 120 giorni dall’omologazione definitiva vale più di una che paga il 13% in quattro rate annuali. Per confrontare, attualizza: dividi ogni pagamento futuro per (1 + tasso)^anni, usando un tasso realistico per il tuo costo del denaro. Ripeti lo stesso esercizio per lo scenario di liquidazione.
Quinto passaggio: le garanzie. Una proposta con fideiussione bancaria o cauzione depositata è più affidabile di una sostenuta solo dalla parola dell’assuntore. Verifica cosa succede se le garanzie non vengono costituite: è una delle cause di risoluzione del concordato.
Sesto passaggio: la clausola di limitazione degli impegni ai creditori ammessi. Se ci sei dentro, bene; se ne resti fuori, torna alla mossa 1.
L’esempio guidato, seconda parte
Riprendi la S.r.l. della mossa 2. Un terzo propone di acquisire tutto l’attivo, comprese le revocatorie, e offre: pagamento integrale dei prededucibili e dei privilegiati, 452.000 euro al creditore ipotecario (più dei 449.230 che otterrebbe dalla vendita), e l’11% ai chirografari entro 120 giorni dall’omologazione definitiva. Sul tuo credito di 38.740 euro significa 4.261,40 euro, entro pochi mesi.
Ora confronta. Lo scenario di liquidazione dà, in media ponderata tra successo e insuccesso delle revocatorie (ipotizzando una probabilità del 50%), circa 8,65% + 2,60% = 11,25% nominale, ma tra circa quattro anni. Attualizzando al 5% annuo per quattro anni (fattore 1,2155), quell’11,25% vale oggi circa il 9,26%. La proposta all’11% immediato batte lo scenario di liquidazione attualizzato di quasi due punti percentuali, cioè circa 680 euro sul tuo credito, e ti libera dal rischio delle revocatorie. Il numero cambierebbe completamente se le revocatorie fossero quasi certe o se la proposta pagasse in rate lontane: per questo il calcolo va rifatto su ogni proposta concreta.
La base giuridica
L’articolo 240 del Codice della crisi definisce soggetti legittimati, contenuti possibili, classi, trattamento dei privilegiati e facoltà dell’assuntore. L’articolo 241 disciplina l’esame della proposta: il giudice delegato acquisisce i pareri e ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, indicando il termine entro cui far pervenire il dissenso. Ricorda una differenza importante con il concordato preventivo liquidatorio: lì la Cassazione, con l’ordinanza n. 21336 del 2024, ha ribadito che ai chirografari va assicurato almeno il 20%; nel concordato nella liquidazione giudiziale questa soglia minima non esiste, e la tutela del chirografario passa interamente dal voto e dall’opposizione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una proposta scritta in modo opaco: percentuali senza date, pagamenti “compatibilmente con il realizzo”, strumenti finanziari senza valutazione. Non riempire tu i vuoti con ipotesi ottimistiche. Chiedi chiarimenti al curatore per iscritto, via PEC, entro i primi giorni del termine. Se la risposta non arriva o resta generica, considera l’opacità stessa un fattore di rischio da pesare nella mossa 5.
Approfondimento: come attualizzare senza essere un matematico
Non serve un foglio di calcolo complesso. Ti bastano tre informazioni per ciascuno scenario: quanto ricevi (in percentuale o in euro), quando lo ricevi (in anni dalla data di oggi) e quale tasso usare. Il tasso non è un dettaglio tecnico: rappresenta quanto ti costa aspettare. Se la tua azienda ha un fido bancario al 7%, il denaro che arriva tra quattro anni vale per te meno di quanto varrebbe per un risparmiatore che lo terrebbe su un conto al 2%. Usa il tasso che rispecchia la tua realtà, e fai il calcolo con almeno due tassi diversi per vedere quanto è sensibile il risultato.
La formula è sempre la stessa: valore di oggi = importo futuro ÷ (1 + tasso) elevato al numero di anni. Con un tasso del 5%, i fattori sono circa 1,05 per un anno, 1,1025 per due, 1,1576 per tre, 1,2155 per quattro, 1,2763 per cinque. Se ricevi rate in anni diversi, attualizza ciascuna rata con il suo fattore e somma i risultati.
Applica poi un coefficiente di affidabilità. Un pagamento garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta può essere considerato quasi certo; un pagamento promesso da un assuntore senza garanzie, o legato al buon esito di vendite future, va ridotto. Lo stesso vale per lo scenario di liquidazione: il valore delle revocatorie va moltiplicato per la probabilità realistica di vincerle e di incassare davvero dal convenuto.
Approfondimento: quando la proposta paga in strumenti finanziari
Se la proposta attribuisce ai creditori azioni, quote o obbligazioni, il valore nominale indicato non coincide con ciò che riceverai. Le domande da porre per iscritto al curatore sono quattro: chi ha valutato gli strumenti e con quale metodo; se esiste un mercato in cui potrai rivenderli; quali diritti attribuiscono (voto, dividendi, rimborso, conversione); quali vincoli di circolazione sono previsti. Una quota di minoranza in una società non quotata, senza patti di uscita, può valere molto meno del suo valore contabile. Nel dubbio, considera prudenzialmente solo la parte in denaro e tratta gli strumenti come un eventuale extra.
Check di completamento
- Hai un valore attuale dell’offerta in euro sul tuo credito.
- Hai confrontato quel valore con i due scenari (prudente e ottimistico) della mossa 2.
- Sai in quale classe sei, chi propone, se ci sono garanzie e se sei coperto dall’impegno del proponente.
Mossa 4 — Verifica il trattamento dei privilegiati e la tenuta della relazione giurata
Obiettivo della mossa: controllare che la proposta rispetti il valore delle garanzie e l’ordine delle prelazioni. Se sei privilegiato, è la tua tutela principale; se sei chirografario, è il modo per capire se qualcuno sopra di te riceve più del dovuto a tue spese.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 3, entro la prima metà del termine per il dissenso. Se sei creditore ipotecario, pignoratizio o privilegiato, questa mossa ha la precedenza su tutte le altre.
Come si esegue
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti per intero, a una condizione precisa: devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni o dei diritti su cui grava la loro prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. Questo valore minimo deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale.
Il primo passo è chiedere al curatore copia della relazione giurata, se non è già allegata alla comunicazione. Poi verifica quattro punti:
- Il valore del bene. Su quale stima si basa? Perizia recente, valore di mercato, valore di pronto realizzo? Confrontalo con eventuali perizie di stima già depositate nella procedura.
- Le spese detratte. Le spese specifiche e la quota di spese generali sono documentate o solo stimate a forfait? Una quota di spese generali gonfiata abbassa artificiosamente la soglia minima garantita al creditore.
- L’ordine delle prelazioni. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Se un privilegiato di grado inferiore riceve una percentuale più alta di uno di grado superiore sullo stesso bene, c’è un problema.
- La parte degradata. La parte di credito privilegiato che non trova capienza nel valore del bene viene trattata come chirografaria: controlla che sia stata inserita nella classe giusta e che voti come chirografaria.
Se sei chirografario, fai il controllo inverso: verifica che i privilegiati non ricevano una somma superiore al valore della garanzia senza una giustificazione, perché ogni euro “regalato” sopra di te è un euro tolto alla massa chirografaria, salvo che provenga da risorse esterne del proponente.
La base giuridica
L’articolo 240, comma 4, del Codice della crisi, modificato dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), stabilisce la soglia minima per i privilegiati, il ruolo della relazione giurata e il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni. Il trattamento dei creditori privilegiati pagati per intero incide anche sul voto: se la proposta prevede l’integrale pagamento di un creditore privilegiato, questi non vota, a meno che non rinunci in tutto o in parte alla prelazione; la parte rinunciata viene equiparata al chirografo ai fini del voto.
Sulla completezza della relazione la giurisprudenza è chiara. Nel concordato preventivo, la Cassazione (ord. n. 17106 del 15 giugno 2023) ha richiesto che il confronto con l’alternativa liquidatoria tenga conto di tutto ciò che la procedura potrebbe realizzare, comprese le azioni recuperatorie; di recente la Corte ha anche cassato un’omologazione proprio perché la relazione dell’attestatore aveva omesso di valutare asset rilevanti del debitore. Lo stesso criterio di completezza è il metro con cui devi leggere la relazione giurata nel concordato nella liquidazione giudiziale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una relazione che stima il bene a un valore molto inferiore a quello della perizia già agli atti. Non contestarla “a voce” con il curatore: raccogli le prove documentali (perizia della procedura, valori OMI, offerte ricevute in precedenza, esiti di aste comparabili) e conservale per la mossa 6. Se il tuo voto da privilegiato degradato è determinante in una classe, valuta di esprimere dissenso motivato: renderà più forte la tua eventuale opposizione.
Secondo imprevisto: sei creditore ipotecario e la proposta ti paga esattamente il valore minimo, ma in tempi lunghi. La legge parla di misura non inferiore al valore di liquidazione: il tempo di pagamento incide sul valore effettivo di ciò che ricevi, ed è un argomento da sviluppare con un professionista prima di decidere.
Check di completamento
- Hai letto la relazione giurata e annotato valore del bene, spese detratte e somma minima garantita.
- Hai verificato che l’ordine delle prelazioni sia rispettato tra le classi.
- Se sei privilegiato degradato, sai per quale importo voti come chirografario.
Mossa 5 — Vota, oppure decidi consapevolmente di tacere
Obiettivo della mossa: esprimere la tua decisione sul concordato entro il termine, sapendo che nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale come voto favorevole.
Quando va fatta
Entro il termine fissato dal giudice delegato nella comunicazione del curatore: non meno di venti e non più di trenta giorni. È il termine più corto e più insidioso dell’intero piano. Non contare sulla sospensione feriale dell’1-31 agosto: nelle procedure del Codice della crisi molti termini corrono anche in estate, e un calcolo sbagliato qui è irreparabile. Considera come scadenza la data indicata nella comunicazione e anticipa l’invio di almeno tre giorni lavorativi.
Come si esegue
Il primo passo è fissare la tua decisione sulla base dei numeri delle mosse 2, 3 e 4. La regola pratica è semplice: se il valore attuale dell’offerta supera lo scenario di liquidazione attualizzato, e le garanzie sono credibili, il concordato ti conviene; se è inferiore, o se la proposta è opaca, valuta il dissenso.
Poi agisci di conseguenza:
- Se sei d’accordo, non devi fare nulla: il tuo silenzio viene contato come adesione. Puoi comunque inviare una dichiarazione di adesione via PEC, utile per lasciare traccia.
- Se non sei d’accordo, devi far pervenire il dissenso in cancelleria nel termine, con le modalità indicate nella comunicazione (di norma PEC all’indirizzo della procedura). Scrivi in modo chiaro chi sei, quale credito vanti, l’importo ammesso e che esprimi voto contrario. Una breve motivazione non è obbligatoria, ma ti sarà utile se poi deciderai di opporti.
- Se sei privilegiato pagato per intero, sappi che non voti, salvo rinuncia alla prelazione. La rinuncia ti fa votare, ma trasforma in chirografaria la parte rinunciata: non farla mai senza aver calcolato l’effetto.
Come si calcola l’esito del voto
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se ci sono classi, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi. Si conta per importo, non per teste.
Un esempio: crediti ammessi al voto per 1.423.180 euro, divisi in tre classi. Classe A (fornitori) 612.400 euro, dissensi per 251.300; classe B (banche, parte degradata) 486.900 euro, dissensi per 302.700; classe C (professionisti e altri) 323.880 euro, dissensi per 58.140. Totale dissensi 612.140 euro, quindi favorevoli espressi o silenti 811.040 euro, pari al 56,99%: la maggioranza complessiva c’è. Per classi: A approva (59% favorevoli), B dissente (solo il 37,8% favorevoli), C approva (82% favorevoli). Due classi su tre approvano: la proposta è approvata, ma la classe B è dissenziente, e questo apre ai suoi creditori la strada del controllo di convenienza in sede di omologazione (mossa 6).
Se sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella presentata per prima. Quando ci sono proposte concorrenti, il tuo dissenso su una non equivale a un voto per l’altra: leggi la comunicazione con attenzione.
Chi non vota, e perché ti interessa
Alcuni creditori sono esclusi dal voto: tra gli altri, i parenti stretti del debitore e i cessionari dei loro crediti nell’anno anteriore, e i creditori in conflitto di interessi. Inoltre i trasferimenti di crediti avvenuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale non danno diritto di voto, salvo che siano fatti a favore di banche o altri intermediari finanziari. Su questa regola la Cassazione (sent. n. 3220 dell’8 febbraio 2025) ha escluso il voto delle società di cartolarizzazione che avevano acquistato crediti in blocco dopo l’apertura del fallimento, se non iscritte nell’albo degli intermediari finanziari. Nel caso deciso, quei voti rappresentavano circa il 70% di una classe: un voto escluso può ribaltare il risultato, e quindi il tuo incasso.
Sul conflitto di interessi, la Corte ha chiarito due cose. Con la sentenza n. 2948 dell’8 febbraio 2021 ha esteso l’esclusione a tutti i casi in cui l’interesse del singolo votante contrasta con quello comune della massa, ad esempio quando la proposta di un creditore viene approvata con il voto determinante di una sua controllata. Con l’ordinanza n. 22843 del 2025 ha precisato che il conflitto deve essere oggettivo e preesistente: una semplice inimicizia personale tra creditore e proponente non basta per “sterilizzare” un voto.
La base giuridica
Articoli 241, 243 e 244 del Codice della crisi: comunicazione della proposta e termine, voto e relative esclusioni, maggioranze e silenzio-assenso. La regola del silenzio-assenso è la differenza più rilevante rispetto al concordato preventivo, dove il voto va espresso attivamente.
Se qualcosa va storto
Primo imprevisto: non hai mai ricevuto la comunicazione. Controlla la casella PEC indicata nella domanda di ammissione e lo spam. Se davvero non è arrivata, scrivi subito al curatore e annota tutto: vizi della comunicazione possono essere fatti valere in sede di omologazione. Secondo imprevisto: hai inviato il dissenso all’indirizzo sbagliato o dopo la scadenza. Il tuo voto conterà come favorevole; resta la possibilità di opporti all’omologazione, ma la tua posizione è più debole.
Approfondimento: il dissenso scritto bene
Il dissenso non è un atto formale complesso, ma un dissenso scritto male può creare problemi. Inseriscilo in una PEC con oggetto chiaro (procedura, numero di ruolo, “dissenso sulla proposta di concordato depositata il…”), indicando: i tuoi dati identificativi e quelli del legale rappresentante se sei una società; l’importo e il rango con cui sei stato ammesso, o con cui risulti nell’elenco provvisorio; la classe a cui sei stato assegnato; l’espressione esplicita del voto contrario. Se il tuo credito è in parte privilegiato e in parte chirografario, specifica per quale parte voti. Allega una copia del documento d’identità del firmatario e, se agisci tramite procuratore, la procura.
Una breve motivazione, anche di poche righe, è consigliabile: ad esempio che la percentuale offerta è inferiore al valore attualizzato dello scenario di liquidazione, o che la proposta non quantifica le garanzie. Non vincola il tribunale, ma documenta che il tuo dissenso è ragionato e costituisce il punto di partenza dell’eventuale opposizione.
Approfondimento: quando conviene tacere anche se non sei entusiasta
Non sempre il dissenso è la scelta migliore anche quando la proposta non ti soddisfa pienamente. Se il calcolo delle mosse 2 e 3 ti dice che l’offerta supera, anche di poco, lo scenario di liquidazione attualizzato, opporsi per ottenere “qualcosa di più” ha senso solo se esiste una proposta concorrente migliore o una ragionevole possibilità che il proponente la migliori. Far cadere un concordato conveniente significa tornare a una liquidazione più lunga e più incerta. Al contrario, se la proposta è al di sotto dello scenario prudente di liquidazione, il silenzio è una rinuncia: in quel caso dissentire è la mossa minima per proteggere il tuo credito.
Check di completamento
- Hai preso una decisione motivata dai numeri, non dall’umore.
- Se dissenti, hai la ricevuta PEC dell’invio nei termini.
- Hai verificato, per quanto possibile, se nella tua classe votano cessionari o soggetti in possibile conflitto.
Mossa 6 — Opponiti all’omologazione se i numeri non tornano, e preparati alle impugnazioni
Obiettivo della mossa: diventare parte formale del giudizio di omologazione, portando davanti al tribunale le ragioni per cui il concordato ti dà meno di quanto dovrebbe. È l’unica porta che ti lascia aperte anche le impugnazioni successive.
Quando va fatta
Dopo la chiusura del voto, se la proposta è approvata, il curatore te ne dà comunicazione e il giudice delegato, con decreto pubblicato, fissa un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per le opposizioni. Il proponente, nel frattempo, ha dieci giorni dalla comunicazione per chiedere l’omologazione. Il tuo termine è quello del decreto: segnalo appena ricevi la comunicazione.
Come si esegue
L’opposizione si propone con memoria depositata nel termine. Il primo passo è decidere su quali motivi puntare, perché il perimetro del controllo del tribunale dipende dalla tua posizione.
- Motivi di regolarità, sempre spendibili: vizi della comunicazione della proposta, errori nel calcolo delle maggioranze, voti ammessi o esclusi in modo illegittimo (cessionari post-apertura, soggetti in conflitto), violazione dell’ordine delle prelazioni, assenza o carenza della relazione giurata sui privilegiati, mancato apporto del 10% nelle proposte del debitore.
- Motivi di convenienza, spendibili in modo pieno se appartieni a una classe dissenziente: il tribunale omologa solo se ritiene che il tuo credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Qui il tuo calcolo della mossa 2 diventa la prova centrale, ed è opportuno sostenerlo con una consulenza tecnica di parte.
Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto, esamina le opposizioni, può assumere mezzi istruttori anche d’ufficio e decide con decreto motivato.
Su questo passaggio pesa la scelta del difensore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), e coordina uno staff di avvocati e commercialisti che costruisce il confronto numerico tra concordato e liquidazione.
Il controllo sui crediti pubblici
Il comma 5 dell’articolo 245, ritoccato più volte e da ultimo nell’agosto 2026, prevede che il tribunale possa omologare anche in presenza di voto contrario dell’amministrazione finanziaria, delle regioni, degli enti locali o degli enti previdenziali, quando quel voto è determinante e la proposta per loro risulta conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, anche alla luce della relazione del professionista indipendente. Per te, creditore privato, significa che il dissenso del Fisco o dell’INPS non basta da solo a far cadere il concordato. Sul tema del superamento del voto pubblico, la Cassazione (sent. n. 19790 del 14 giugno 2026) è tornata a precisare i limiti temporali di applicazione delle regole previgenti in un concordato in continuità: segno che la disciplina è in movimento e va verificata sulla data della singola procedura.
Le impugnazioni successive
Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla corte d’appello, con ricorso nel termine perentorio di trenta giorni; contro il decreto della corte d’appello, ricorso per cassazione entro trenta giorni. Ma qui c’è la trappola più costosa dell’intero piano: può impugnare solo chi è stato parte formale del giudizio di omologazione, cioè, per un creditore, chi ha depositato opposizione nei termini. Il semplice voto contrario non basta. La Cassazione lo ha ribadito con la sentenza n. 5157 del 2025 per il piano del consumatore, richiamando espressamente lo stesso principio vigente per il concordato preventivo e fallimentare, e lo ha riaffermato più volte nel 2026 anche in tema di accordi di ristrutturazione. La sostanza, però, prevale sulla forma: la Corte ha di recente considerato valida opposizione l’atto di una banca creditrice in un concordato fallimentare, benché intitolato erroneamente “reclamo”, perché ne conteneva tutti i contenuti.
Sulla legittimazione dei soggetti diversi dai creditori, la sentenza n. 31402 del 24 ottobre 2022 ha chiarito i limiti dell’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare.
La base giuridica
Articoli 245 (giudizio di omologazione), 246 (efficacia del decreto) e 247 (reclamo) del Codice della crisi, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Se qualcosa va storto
Il termine per l’opposizione è scaduto: non puoi più diventare parte, e non potrai impugnare. Ti restano due strade: verificare la posizione di coobbligati e fideiussori, contro cui conservi l’azione per l’intero, e vigilare sull’esecuzione per la risoluzione (mossa 8). Secondo imprevisto: la tua opposizione viene respinta. Valuta con il difensore il reclamo entro trenta giorni, ricordando che il reclamo non sospende automaticamente l’efficacia del decreto.
Approfondimento: come costruire la prova della non convenienza
Nel giudizio di omologazione il tribunale decide sulla base di ciò che le parti portano. Un’opposizione che si limita ad affermare “la proposta è poco conveniente” ha poche possibilità. Un’opposizione efficace ha invece una struttura riconoscibile: primo, la ricostruzione dello scenario di liquidazione con i dati della procedura (rapporti del curatore, perizie, stato delle azioni recuperatorie); secondo, la traduzione della proposta in valore attuale, con il tasso e i tempi dichiarati; terzo, il confronto tra i due numeri sul credito dell’opponente; quarto, la critica puntuale della relazione giurata o delle stime su cui si fonda la proposta, voce per voce.
Le richieste istruttorie vanno formulate già nella memoria: consulenza tecnica d’ufficio sul valore dei beni o delle azioni, acquisizione di documenti dalla procedura, chiarimenti del curatore. Il tribunale può assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegandone l’assunzione a un componente del collegio. Se non li chiedi, non puoi contare che vengano disposti.
Approfondimento: opposizione e tempi del concordato
Opporsi allunga i tempi dell’omologazione e quindi, se il concordato viene comunque omologato, ritarda anche il tuo incasso. Mettilo nel conto. L’opposizione è uno strumento serio, non una tattica dilatoria: va usata quando il divario tra proposta e scenario di liquidazione è significativo e documentabile, o quando la procedura presenta vizi concreti, come voti illegittimamente ammessi che hanno determinato la maggioranza o una relazione giurata mancante sui privilegiati. In questi casi il ritardo è il prezzo per evitare una perdita definitiva.
Check di completamento
- Se ti opponi, hai la ricevuta di deposito della memoria entro il termine del decreto.
- Hai una consulenza o almeno un calcolo documentato dello scenario di liquidazione.
- Hai annotato la data di comunicazione del decreto di omologazione per il termine di reclamo.
Mossa 7 — Incassa e controlla il riparto concordatario
Obiettivo della mossa: ricevere esattamente ciò che il concordato omologato ti attribuisce, nei tempi previsti, e far accantonare la tua quota se il credito è ancora contestato.
Quando va fatta
Dal momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, e per tutta la durata dell’esecuzione. Nella maggior parte delle proposte i termini di pagamento decorrono proprio dalla definitività dell’omologazione.
Come si esegue
Dopo l’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nel decreto. Il primo passo è leggere il decreto di omologazione e annotare: chi paga (assuntore, proponente, curatore con le somme messe a disposizione), entro quando, con quali modalità, e come verranno costituite le garanzie.
Poi calcola il tuo importo. Il riparto concordatario segue le regole della proposta, non l’articolo 221: prima i prededucibili e i privilegiati secondo quanto previsto per loro, poi ciascuna classe chirografaria con la sua percentuale. La formula è: credito ammesso × percentuale della tua classe = importo dovuto. Se il tuo credito è stato ammesso per 38.740 euro e la tua classe riceve l’11%, ti spettano 4.261,40 euro, né un centesimo in meno.
Fai attenzione a quattro casi particolari:
- Credito contestato, condizionale o ammesso con riserva. La somma che ti spetterebbe viene depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, in attesa che la tua posizione si definisca. Verifica che l’accantonamento sia stato fatto e per l’importo giusto.
- Creditore irreperibile. Anche in questo caso la somma viene depositata. Se hai cambiato sede, PEC o IBAN, comunicalo subito al curatore: un pagamento “a vuoto” ti costa mesi.
- Creditore non insinuato. Il concordato è obbligatorio anche per chi non ha presentato domanda, ma le garanzie dei terzi non lo coprono e, se il proponente ha limitato gli impegni, deve rivolgersi al debitore.
- Coobbligati e fideiussori. Il concordato non li libera: conservi l’azione per l’intero contro di loro, al netto di quanto incassi nel concordato.
Accertata la completa esecuzione, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia del concordato. Il compenso del curatore, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 15168 del 31 maggio 2021, va liquidato dopo l’esecuzione del concordato, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologazione: una voce che, nelle proposte con pagamento tramite procedura, incide sulle somme disponibili.
La base giuridica
Articoli 248 (effetti del concordato) e 249 (esecuzione) del Codice della crisi. In caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione, restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato.
Se qualcosa va storto
Il pagamento arriva, ma per un importo inferiore. Chiedi per iscritto al curatore e al proponente il conteggio, confrontalo con la percentuale della tua classe e con l’importo ammesso. Se l’errore persiste, segnala al giudice delegato, che sorveglia l’esecuzione. Secondo imprevisto: hai continuato a fornire beni o servizi al debitore o all’assuntore durante l’esecuzione. Quei nuovi crediti non entrano nel concordato e non godono automaticamente di alcuna preferenza in un’eventuale procedura successiva: nel concordato preventivo, la Cassazione (sent. n. 10307 del 2025) ha negato la prededuzione ai crediti sorti dopo l’omologazione nel successivo fallimento. Tutelati con garanzie o pagamenti contestuali.
Approfondimento: la differenza tra riparto ordinario e riparto concordatario
Vale la pena fissare con chiarezza la differenza, perché è il cuore del titolo di questa guida. Nel riparto ordinario della liquidazione giudiziale, quanto ricevi è una conseguenza: dipende da quanto realizza il curatore, da quanto costano la procedura e i prededucibili, da quanti privilegiati stanno sopra di te, e lo scopri solo alla fine. Nel riparto concordatario, quanto ricevi è un impegno: la percentuale della tua classe è fissata dalla proposta omologata, e il rischio che l’attivo valga meno di quanto stimato passa al proponente o all’assuntore, che si è obbligato a pagare comunque.
Questa differenza ha due conseguenze pratiche. La prima: nel concordato il tuo rischio non è più il valore dell’attivo, ma la solvibilità di chi paga. Per questo le garanzie contano tanto quanto la percentuale. La seconda: nel concordato non partecipi ai “guadagni” inattesi. Se l’assuntore acquisisce le revocatorie e le vince per un importo superiore alle stime, il maggior valore resta a lui. È il prezzo della certezza e della rapidità, e va pesato nel calcolo della mossa 3.
Quando il concordato prevede che i pagamenti avvengano tramite la procedura, con somme messe a disposizione del curatore, il riparto concordatario somiglia a un riparto ordinario sotto il profilo formale: il curatore predispone i pagamenti secondo le percentuali di classe e il giudice delegato sorveglia. Quando invece paga direttamente l’assuntore, conserva le quietanze e verifica che il curatore riceva conferma dei pagamenti eseguiti: è su quella base che verrà accertata la completa esecuzione.
Check di completamento
- Hai ricevuto l’importo esatto previsto per la tua classe, o hai la prova del deposito della tua quota.
- Hai conservato quietanze e comunicazioni.
- Hai annotato la data dell’ultimo adempimento previsto, da cui decorre il termine per la mossa 8.
Mossa 8 — Se il proponente non paga: risoluzione o annullamento
Obiettivo della mossa: reagire all’inadempimento in tempo utile, riaprendo la liquidazione giudiziale e recuperando la possibilità di concorrere per il credito originario sull’attivo.
Quando va fatta
Appena emerge l’inadempimento, e comunque entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Per l’annullamento il termine è di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento.
Come si esegue
Il primo passo è documentare l’inadempimento: rate scadute e non pagate, garanzie promesse e mai costituite, pagamenti parziali. Ogni creditore può chiedere la risoluzione se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato.
Prima di depositare il ricorso, assicurati che l’inadempimento non sia di scarsa importanza: un ritardo di pochi giorni su una rata minore, poi sanato, difficilmente giustifica la risoluzione. Invia una diffida via PEC al proponente e al curatore con un termine breve per adempiere. Se la diffida resta senza esito, deposita il ricorso per la risoluzione davanti al tribunale.
L’annullamento è un rimedio diverso: presuppone il dolo, ad esempio la scoperta che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Se lo sospetti, raccogli le prove prima di agire.
Cosa succede dopo
La sentenza che risolve o annulla il concordato riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. I beni tornano a costituire il patrimonio destinato ai creditori, salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato. Chi ha ricevuto pagamenti li trattiene, ma questi vengono considerati nel nuovo calcolo. È anche possibile, dopo la riapertura, la presentazione di una nuova proposta di concordato.
La base giuridica
Articoli 250 (risoluzione), 251 (annullamento), 252 (effetti della riapertura) e 253 (nuova proposta) del Codice della crisi.
Il termine annuale è decadenziale, e la sua scadenza ha un effetto pesante: la falcidia diventa definitiva. In materia di concordato preventivo, la Cassazione (ord. n. 18185 del 2025) ha affermato che, se il fallimento viene dichiarato quando il termine per chiedere la risoluzione è già scaduto, i creditori possono insinuarsi solo per l’importo ridotto dal concordato. Sempre nel concordato preventivo, con l’ordinanza n. 15029 del 29 maggio 2024 la Corte ha confermato che l’omologazione non toglie al creditore la possibilità di agire quando il piano si rivela oggettivamente inattuabile. Sono principi elaborati per il concordato preventivo sotto la legge fallimentare: usali come indicazione di tendenza, non come regole automatiche per il tuo caso, e fai verificare la disciplina applicabile alla tua procedura.
Se qualcosa va storto
Hai lasciato passare l’anno. La risoluzione non è più proponibile e la falcidia è consolidata. Ti restano le azioni contro coobbligati e fideiussori e, se ne ricorrono i presupposti, l’annullamento per dolo nei suoi termini.
Check di completamento
- Hai la data dell’ultimo adempimento previsto e quella di scadenza del termine annuale, segnate in agenda con un preavviso di almeno due mesi.
- Hai documentato ogni inadempimento con date e importi.
- Hai inviato diffida formale prima del ricorso.
Il piano alla prova dei numeri
Ecco quattro simulazioni costruite sulla stessa situazione di partenza. Cambia solo una variabile: quando e come il creditore esegue le mosse.
Situazione di partenza comune. S.r.l. in liquidazione giudiziale aperta il 14 febbraio. Il creditore è un fornitore con un credito chirografario di 38.740 euro. Scenario di liquidazione stimato: 13,86% con revocatorie riuscite, 8,65% senza, riparto finale in circa quattro anni. Il 22 ottobre un terzo deposita una proposta di concordato con assuntore: 11% ai chirografari entro 120 giorni dall’omologazione definitiva, limitazione degli impegni ai creditori ammessi o istanti alla data della proposta, acquisizione delle revocatorie. Il curatore comunica la proposta il 18 novembre, con termine di 25 giorni per il dissenso.
Simulazione A — Il creditore che parte dalla mossa 1 nei tempi. Ha depositato domanda tempestiva, è ammesso per 38.740 euro. Il 25 novembre completa le mosse 2 e 3: valore attuale dell’offerta 11%, scenario di liquidazione attualizzato circa 9,26%. Decide di non esprimere dissenso. La proposta è approvata, nessuna opposizione, decreto di omologazione definitivo dopo il termine per il reclamo. L’assuntore paga entro 120 giorni: incasso 4.261,40 euro in circa sei-sette mesi dalla comunicazione della proposta. Esito: soddisfazione superiore all’attesa ponderata della liquidazione, senza rischio sulle revocatorie.
Simulazione B — Il creditore che arriva tardi alla mossa 1. Stesso credito, ma non ha mai presentato domanda. Scopre la proposta a dicembre, deposita domanda tardiva il 9 gennaio, dopo la data della proposta. La clausola di limitazione lo esclude dagli impegni dell’assuntore. Il concordato è comunque obbligatorio anche per lui: il suo credito viene falcidiato nei confronti della società, ma l’assuntore non gli deve nulla e la società, chiusa la procedura, non ha più beni. Esito: incasso nullo, salvo coobbligati o fideiussori. La differenza con la simulazione A, 4.261,40 euro, dipende solo dalla data di una domanda.
Simulazione C — Il creditore che dissente ma non si oppone. Ritiene, con buone ragioni, che le revocatorie valgano molto più di quanto stimato e che la proposta sia sbilanciata. Invia il dissenso il 6 dicembre, nei termini. La sua classe approva comunque. Non deposita opposizione nel termine di venti giorni fissato dal decreto. Dopo l’omologazione prova a proporre reclamo: inammissibile, perché non è parte formale del giudizio. Incassa l’11% come gli altri, 4.261,40 euro, ma ha perso la possibilità di far valere le sue ragioni. Variante: se avesse depositato opposizione nei termini con una consulenza sul valore delle revocatorie, il tribunale avrebbe dovuto esaminarla; e se la sua classe fosse stata dissenziente, il concordato sarebbe stato omologato solo se il suo credito risultasse soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione.
Simulazione D — L’assuntore inadempiente. Variante della proposta: 11% in due rate, 5% a 90 giorni e 6% a 12 mesi dall’omologazione definitiva, divenuta tale il 3 aprile. L’assuntore paga la prima rata (1.937 euro) e non la seconda, in scadenza il 3 aprile dell’anno successivo. Il creditore che diffida subito e deposita ricorso per la risoluzione entro il 3 aprile del secondo anno successivo ottiene la riapertura della liquidazione e torna a concorrere sull’attivo, per il credito originario, tenendo conto di quanto già ricevuto. Il creditore che si accorge del problema dopo quella data trova il termine scaduto: tiene i 1.937 euro e perde il resto. Differenza potenziale: tutta la quota non pagata più l’eventuale maggior riparto della liquidazione riaperta.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Le otto mosse si raggruppano in tre fasi. Prima del voto metti in sicurezza il credito, costruisci lo scenario di liquidazione, traduci la proposta in euro attuali e controlla il trattamento dei privilegiati. Durante il voto decidi se tacere o dissentire, sapendo che il silenzio vale adesione. Dopo il voto, se i numeri non tornano, opponiti nei termini; poi incassa, controlla gli accantonamenti e, se il proponente non paga, chiedi la risoluzione entro l’anno.
Ricorda tre numeri: 20-30 giorni per il dissenso, 15-30 giorni per l’opposizione, un anno dall’ultimo adempimento per la risoluzione. E ricorda una regola: nessuna proposta è buona o cattiva in astratto; è buona se il suo valore attuale supera quello dello scenario di liquidazione, calcolato in modo onesto, revocatorie e tempi compresi.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1 – Stato passivo | Credito ammesso, importo e rango corretti | Prima del deposito della proposta | Esclusione dagli impegni del proponente |
| 2 – Scenario di liquidazione | Percentuale di riparto prudente e ottimistica | Prima o all’inizio del termine per il dissenso | Nessun metro di confronto |
| 3 – Proposta in euro | Valore attuale dell’offerta | Primi giorni del termine | Confondere percentuale nominale e valore reale |
| 4 – Privilegiati e relazione | Rispetto del valore delle garanzie e delle prelazioni | Prima metà del termine | Perdere argomenti per l’opposizione |
| 5 – Voto | Decisione espressa o silenzio consapevole | 20-30 giorni dalla comunicazione | Silenzio contato come assenso |
| 6 – Opposizione | Diventare parte del giudizio di omologazione | 15-30 giorni dal decreto | Perdita del diritto di impugnare |
| 7 – Incasso | Importo esatto o accantonamento | Dalla definitività dell’omologazione | Pagamenti errati non contestati |
| 8 – Risoluzione | Riapertura della liquidazione | 1 anno dall’ultimo adempimento | Falcidia definitiva |
Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B
Deviazione 1 — La controparte accelera: proposta depositata prima dello stato passivo
Il proponente, spesso un creditore forte o un terzo interessato ai beni, deposita la proposta quando lo stato passivo non è ancora esecutivo. Il curatore predispone un elenco provvisorio dei creditori, approvato dal giudice delegato, e su quello si vota. Il tuo piano B: verifica subito di essere nell’elenco provvisorio, con l’importo giusto. Se non ci sei, segnala per iscritto al curatore la tua posizione con i documenti del credito e deposita comunque domanda di ammissione: ti serve sia per il voto sia per rientrare tra i creditori “istanti” al momento della proposta. Accelera le mosse 2 e 3 con i dati disponibili, costruendo uno scenario prudente: quando le informazioni sono poche, il rischio pesa di più.
Deviazione 2 — Il termine per il dissenso è scaduto senza che tu abbia deciso
Il tuo silenzio è stato contato come voto favorevole. Il piano B è doppio. Se la proposta è stata approvata e ritieni che sia sbilanciata, puoi comunque depositare opposizione all’omologazione nel termine fissato dal decreto, facendo valere vizi di regolarità e, se la tua classe è dissenziente, il difetto di convenienza. Se invece il termine per l’opposizione è anch’esso scaduto, concentra le energie sulla fase esecutiva: verifica l’importo, pretendi l’accantonamento se il credito è contestato, tieni d’occhio le scadenze per la risoluzione e attiva l’azione per l’intero contro coobbligati e fideiussori.
Deviazione 3 — Il documento che non trovi: il titolo del tuo credito o la prova della domanda
Non trovi più la ricevuta PEC della domanda di ammissione, o il contratto da cui nasce il credito. Il piano B: chiedi al curatore copia della tua domanda e dello stato passivo, che sono atti della procedura e devono essere disponibili; ricostruisci il credito con fatture, estratti conto, corrispondenza commerciale, registri IVA. Se il credito non risulta ammesso e non hai prova di aver presentato domanda, presenta subito una domanda tardiva, motivando il ritardo se possibile, e rientra nella mossa 1. Il tempo che passi a cercare il documento perfetto è tempo in cui la proposta può essere depositata senza di te.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 senza aver fatto la 2 e la 3? Puoi, ma stai votando al buio. Se il tempo è poco, fai almeno un calcolo rapido: percentuale chirografaria prudente dello scenario di liquidazione contro percentuale offerta, entrambe riportate allo stesso orizzonte temporale. Dieci minuti di calcolo valgono più di qualsiasi impressione.
Se voto contro e il concordato passa, ricevo meno degli altri? No. Una volta omologato, il concordato si applica a tutti i creditori anteriori secondo la classe di appartenenza, a prescindere da come hanno votato. Il voto contrario ti serve per incidere sulle maggioranze e, se la tua classe risulta dissenziente, per aprire il controllo di convenienza; non comporta alcuna penalizzazione nel riparto.
Il creditore ipotecario prende tutto il ricavato dell’immobile prima di me? Sul bene ipotecato, sì, fino al suo credito, al netto delle spese specifiche e della quota di spese generali. Ma la parte di credito che non trova capienza nel bene scende in chirografo e concorre con te, alle stesse condizioni.
La percentuale del concordato può essere inferiore a quella del riparto ordinario? Per i privilegiati no: devono ricevere almeno il valore di liquidazione del bene su cui grava la prelazione. Per i chirografari, nel concordato nella liquidazione giudiziale non c’è una soglia minima legale; la tutela passa dal voto e, per le classi dissenzienti, dal controllo del tribunale sulla convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
Posso fare la mossa 6 se ho votato a favore, magari tacendo? L’opposizione all’omologazione è aperta ai creditori e a qualsiasi interessato nel termine fissato dal decreto. Il controllo pieno sulla convenienza, però, è legato all’appartenenza a una classe dissenziente. Se hai taciuto e la tua classe ha approvato, puoi far valere soprattutto vizi di regolarità: valuta con un legale se ne esistono di concreti prima di depositare.
Se ho un fideiussore, mi conviene comunque partecipare al concordato? Sì. Il concordato non libera i coobbligati e i fideiussori, contro cui conservi l’azione per l’intero, ma ciò che incassi dal concordato riduce quanto puoi chiedere a loro. Partecipare ti dà una fonte di pagamento in più e una visione diretta della procedura.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Molte sono state rese nella vigenza della legge fallimentare, sul concordato fallimentare o sul concordato preventivo: le regole del concordato nella liquidazione giudiziale ne riproducono in larga parte l’impianto, ma ogni principio va verificato rispetto al testo vigente del Codice della crisi.
A sostegno della mossa 1 (stato passivo e limitazione degli impegni)
Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. La Corte si è pronunciata sulla clausola con cui il proponente di un concordato fallimentare limita i propri impegni ai creditori già ammessi o istanti, in relazione a un’amministrazione finanziaria che si era insinuata dopo il deposito della proposta. Rilevanza: conferma che la tempistica della tua insinuazione rispetto alla proposta decide se il proponente risponde verso di te.
A sostegno delle mosse 2, 3 e 4 (scenario di liquidazione, valore dell’offerta, relazione)
Cass. civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2023, n. 17106. Nel confronto tra proposta concordataria e alternativa liquidatoria vanno considerati anche i valori ricavabili dalle azioni revocatorie, recuperatorie e di responsabilità, perché fanno parte del patrimonio della società. Rilevanza: lo scenario di liquidazione che costruisci nella mossa 2 deve includerle, e una relazione che le ignora è contestabile.
Cass. civ., ord. n. 21336/2024. Nel concordato preventivo liquidatorio ai chirografari va assicurato almeno il 20%. Rilevanza per contrasto: nel concordato nella liquidazione giudiziale questa soglia non esiste, e il tuo unico presidio è il calcolo di convenienza.
A sostegno della mossa 5 (voto)
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione che acquistano crediti dopo l’apertura della procedura non hanno diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare, se non sono iscritte nell’albo degli intermediari finanziari. Rilevanza: un blocco di voti di cessionari può essere escluso e cambiare l’esito della votazione nella tua classe.
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. In assenza di una regola generale, il divieto di voto per conflitto di interessi va esteso a tutte le ipotesi in cui l’interesse del singolo creditore contrasta con quello comune della massa, come nel caso della controllata del creditore proponente. Rilevanza: puoi contestare voti determinanti espressi da soggetti legati al proponente.
Cass. civ., ord. n. 22843/2025. Per escludere un creditore dal voto serve un conflitto di interessi oggettivo e preesistente alla votazione; la mera inimicizia personale con il proponente non basta. Rilevanza: delimita le contestazioni sul voto e protegge il tuo stesso voto da esclusioni arbitrarie.
A sostegno della mossa 6 (opposizione e impugnazioni)
Cass. civ., n. 5157/2025. Il decreto di omologazione del piano del consumatore può essere reclamato solo da chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione ed è rimasto soccombente, in linea con quanto vale per il concordato preventivo e fallimentare. Rilevanza: senza opposizione tempestiva perdi il diritto di impugnare.
Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. La Corte ha chiarito i limiti dell’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare. Rilevanza: aiuta a individuare chi può legittimamente intervenire nel giudizio di omologazione accanto a te o contro di te.
Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. La Corte si è pronunciata sui limiti di applicazione temporale delle regole previgenti sul superamento del voto contrario dei creditori pubblici in un concordato in continuità. Rilevanza: la disciplina del voto di Fisco ed enti previdenziali, presente anche nell’art. 245, comma 5, CCII, cambia nel tempo e va verificata sulla data della procedura.
A sostegno della mossa 7 (esecuzione)
Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Nel fallimento chiuso con concordato, il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione, considerando anche l’attività di sorveglianza successiva all’omologazione. Rilevanza: incide sulle somme effettivamente disponibili quando i pagamenti transitano dalla procedura.
Cass. civ., n. 10307/2025. Nel concordato preventivo in continuità, i crediti sorti dopo l’omologazione e durante l’esecuzione non godono della prededuzione nel successivo fallimento. Rilevanza: se continui a lavorare con il debitore o l’assuntore durante l’esecuzione, tutela i nuovi crediti con garanzie autonome.
A sostegno della mossa 8 (risoluzione)
Cass. civ., ord. n. 18185/2025. Se il fallimento sopravviene quando è già scaduto il termine per chiedere la risoluzione del concordato preventivo, la falcidia diventa definitiva e i creditori possono insinuarsi solo per l’importo ridotto. Rilevanza: il termine annuale per la risoluzione va presidiato con rigore.
Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologazione del piano liquidatorio non priva il creditore della possibilità di chiedere il fallimento del debitore, anche in pendenza dei termini di esecuzione, quando il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: indica che l’inattuabilità manifesta del piano non obbliga il creditore ad aspettare passivamente, principio da verificare nel regime del Codice della crisi applicabile alla tua procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te
Il concordato nella liquidazione giudiziale si vince o si perde sui numeri e sui termini. Ecco cosa facciamo concretamente, mossa per mossa.
- Verifichiamo la tua posizione nello stato passivo, confrontando domanda di ammissione, progetto del curatore e decreto di esecutività, e prepariamo domanda tardiva o opposizione allo stato passivo quando importo o rango non sono corretti.
- Ricostruiamo lo scenario di liquidazione con lo staff di commercialisti: valore dell’attivo, prededucibili, graduazione dei privilegi, massa chirografaria, valore atteso delle azioni recuperatorie, tempi del riparto.
- Traduciamo la proposta in valore attuale, attualizzando i pagamenti, valutando strumenti finanziari e garanzie, e confrontandola con lo scenario di liquidazione in versione prudente e ottimistica.
- Esaminiamo la relazione giurata del professionista indipendente sui beni gravati da prelazione, verificando stime, spese detratte e rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
- Analizziamo la formazione delle classi e la motivazione dei trattamenti differenziati, individuando le classi in cui il tuo voto è determinante.
- Redigiamo e inviamo il dissenso nei termini, oppure motiviamo per iscritto la scelta di non dissentire, così da conservare la traccia delle ragioni.
- Verifichiamo le maggioranze, controllando l’ammissione al voto di cessionari post-apertura e di soggetti in possibile conflitto di interessi.
- Depositiamo l’opposizione all’omologazione con consulenza tecnica di parte sul confronto con la liquidazione, e seguiamo reclamo in corte d’appello e ricorso per cassazione.
- Sorvegliamo l’esecuzione: controlliamo che il pagamento corrisponda alla percentuale della tua classe, che le somme dei crediti contestati siano accantonate e che le garanzie vengano costituite.
- Presidiamo il termine per la risoluzione, inviamo diffide e depositiamo il ricorso per risoluzione o per annullamento, attivando in parallelo le azioni contro coobbligati e fideiussori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più vicina a questo tema: la composizione negoziata ruota attorno allo stesso confronto che decide la convenienza di un concordato nella liquidazione giudiziale, cioè quanto vale una soluzione concordata rispetto all’alternativa liquidatoria. Da cassazionista, l’Avvocato può seguire la tua posizione con la stessa linea strategica dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza passaggi di consegne tra difensori diversi nei momenti in cui i termini sono più stretti.
Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi presidiano termini, voti, opposizioni e impugnazioni; i secondi ricostruiscono i numeri del riparto, le stime dell’attivo e il valore attuale delle offerte. Quando i creditori di maggior peso sono banche ipotecarie o enti pubblici, il coordinamento in diritto bancario e tributario consente di leggere anche le loro posizioni.
Chiusura
Il concordato nella liquidazione giudiziale è un’occasione, non una concessione: può darti di più, e prima, rispetto al riparto ordinario, oppure può chiederti di rinunciare a ciò che la liquidazione ti avrebbe dato. La differenza la fanno due cose: un calcolo onesto dello scenario alternativo e il rispetto di termini brevi, che la legge non perdona. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le competenze che il concordato nella liquidazione giudiziale richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che ha al centro il confronto tra soluzione negoziata e liquidazione; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce continuità di difesa nelle opposizioni e nelle impugnazioni; e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, che traduce le proposte in numeri verificabili.
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