Percentuale Minima Di Pagamento Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Esiste Una Soglia?

Chi riceve la comunicazione di una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si pone quasi sempre la stessa domanda: quanto devono pagare, come minimo, il proponente e la procedura ai creditori? Molti danno per scontato che esista un “venti per cento” garantito, come accade nel concordato preventivo liquidatorio. Non è così. Nel concordato che chiude la liquidazione giudiziale (il vecchio “concordato fallimentare”) la legge non fissa alcuna percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari: una proposta al 4 o al 6 per cento può essere approvata e omologata. I limiti esistono, ma sono altri: il trattamento dei creditori privilegiati, l’apporto di risorse quando il proponente è il debitore, le maggioranze, il controllo del tribunale e il giudizio di convenienza in caso di opposizione.

Il rischio principale riguarda il creditore che resta inerte. In questa procedura vale il silenzio-assenso: chi non manifesta il proprio dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato viene conteggiato come favorevole, anche se la percentuale offerta è irrisoria. Specularmente, chi vuole proporre il concordato deve rispettare finestre temporali rigide, che per il debitore si chiudono a due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Lo Studio Monardo segue questa materia per ragioni che derivano direttamente dalle competenze certificate dell’Avvocato. Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora abitualmente sulla comparazione tra soluzioni negoziate e alternativa liquidatoria, che è esattamente il parametro con cui si misura una proposta concordataria. Le opposizioni all’omologazione e i reclami arrivano spesso fino in Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio. I creditori più esposti sono di norma banche e intermediari, ambito in cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato.

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Il quadro normativo: artt. 240-253 del Codice della crisi e il confronto con il concordato preventivo

Sul piano normativo, il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dal Titolo V, Capo VII, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”), agli artt. 240-253. La disciplina riprende, con adattamenti, quella degli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto “correttivo-ter”) ha modificato l’art. 240, commi 4 e 5, introdotto il comma 4-bis per la liquidazione giudiziale di gruppo e ritoccato gli articoli sull’esame della proposta, sull’approvazione e sull’omologazione.

Non si tratta di una procedura autonoma. Il concordato nella liquidazione giudiziale è un accordo tra proponente e massa dei creditori che, una volta omologato, chiude la liquidazione giudiziale e sostituisce la vendita dei beni e il riparto con il pagamento promesso nella proposta. La sua ratio è deflattiva: consentire una chiusura più rapida della procedura e offrire ai creditori un risultato certo al posto di uno incerto e differito nel tempo.

Chi può proporlo

L’art. 240, comma 1, CCII distingue due categorie di proponenti:

  • creditori e terzi: possono presentare la proposta subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato;
  • debitore, società da lui partecipate o società sottoposte a comune controllo: possono presentare la proposta solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; inoltre la proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Che cosa può contenere la proposta

Va precisato che il contenuto è largamente atipico. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, trattamenti differenziati tra classi (motivati), e la soddisfazione dei crediti “attraverso qualsiasi forma”: cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Il proponente terzo o creditore può anche acquisire, oltre ai beni, le azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione di oggetto e fondamento, e può limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo o che abbiano già proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva (art. 240, comma 5).

I creditori privilegiati: la vera “soglia” del sistema

L’unico parametro quantitativo fissato dall’art. 240 riguarda i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. La proposta può prevedere che non siano pagati integralmente, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale del bene o diritto su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota di spese generali. Questo valore deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale (art. 240, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). Il trattamento delle classi, inoltre, non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La parte di credito privilegiato non coperta dal valore del bene “degrada” e viene trattata come chirografaria.

La distinzione dal concordato preventivo liquidatorio

La differenza con il concordato preventivo liquidatorio è netta e si coglie con un esempio. Nel concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, l’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale e, in più, un pagamento ai chirografari non inferiore al venti per cento del loro credito complessivo. Se una società con 1.000.000 € di debiti chirografari deposita un concordato preventivo liquidatorio che offre il 12%, la proposta è inammissibile. Se la stessa società, già in liquidazione giudiziale, riceve da un terzo una proposta di concordato al 12% (o anche al 5%), quella proposta non incontra alcuna soglia legale: sarà il voto dei creditori, e in caso di opposizione la verifica del tribunale, a deciderne la sorte.

La ragione è sistematica. Il concordato preventivo sottrae il debitore alla liquidazione giudiziale e la legge pretende una contropartita minima. Il concordato nella liquidazione giudiziale interviene invece quando il patrimonio è già sotto il controllo degli organi della procedura, i quali verificano la proposta prima che arrivi ai creditori, e il confronto si fa direttamente con quanto la liquidazione sta concretamente producendo.


Requisiti e termini: quando la proposta è ammissibile

In termini operativi, la verifica dell’ammissibilità di una proposta passa per cinque condizioni, da controllare una per una.

1. Legittimazione e finestra temporale. Per creditori e terzi la finestra si apre con la sentenza di apertura; la presentazione anticipata, prima dell’esecutività dello stato passivo, richiede contabilità tenuta e un elenco provvisorio dei creditori. Per il debitore e le società collegate la finestra va da un anno dopo la sentenza di apertura a due anni dopo il decreto di esecutività dello stato passivo. Fuori da questa finestra la proposta del debitore non è ammissibile.

2. Apporto di risorse (solo per il debitore). La proposta del debitore deve portare risorse che aumentino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Va precisato che questo è un requisito di “apporto”, non una percentuale di pagamento ai creditori: il dieci per cento si calcola sull’attivo, non sul passivo.

3. Trattamento dei privilegiati. Pagamento integrale oppure, in caso di falcidia, pagamento non inferiore al valore di realizzo netto attestato dalla relazione giurata. Il pagamento dilazionato oltre i tempi tecnici della liquidazione equivale, secondo la giurisprudenza, a una soddisfazione non integrale, con le conseguenze sul diritto di voto che vedremo.

4. Classi e ordine delle prelazioni. Se si formano classi, i criteri devono essere omogenei e i trattamenti differenziati vanno motivati; nessuna classe può ricevere un trattamento che sovverta l’ordine delle cause di prelazione. I portatori di obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta formano una classe necessaria (art. 240, comma 3).

5. Cessione di azioni della massa. Se la proposta trasferisce azioni revocatorie o di responsabilità, l’autorizzazione del giudice delegato deve individuarle specificamente.

La disciplina prevede poi una sequenza di termini, molti dei quali fissati dal giudice entro limiti di legge. Un’avvertenza preliminare: l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, l’applicazione della sospensione feriale dei termini (che opera dal 1° al 31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal codice. Chi conta sulla pausa di agosto per depositare un dissenso o un’opposizione rischia di trovarsi fuori termine.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Proposta del debitore: non prima di 1 annoDalla sentenza di apertura della liquidazione giudizialeRequisito di ammissibilitàProposta inammissibile
Proposta del debitore: non oltre 2 anniDal decreto che rende esecutivo lo stato passivoRequisito di ammissibilitàProposta inammissibile, finestra definitivamente chiusa
Voto dei creditori: tra 20 e 30 giorniDalla comunicazione della proposta disposta dal giudice delegatoFissato dal giudiceIl creditore che non fa pervenire il dissenso è considerato favorevole
Richiesta di omologazione: 10 giorniDalla comunicazione al proponente dell’approvazioneTermine di leggeIl procedimento non prosegue verso l’omologa
Opposizioni e parere del comitato: tra 15 e 30 giorniDal decreto del tribunale pubblicato ex art. 45 CCIIFissato dal tribunaleOpposizione tardiva esposta a declaratoria di inammissibilità
Relazione sostitutiva del curatore: 7 giorniDalla scadenza del termine per il parere del comitatoTermine di leggeRitardo nella decisione sull’omologa
Reclamo contro il decreto sull’omologa: 30 giorniDalla notificazione/comunicazione del decretoPerentorioDecreto definitivo
Ricorso per la risoluzione: 1 annoDalla scadenza dell’ultimo adempimento previstoTermine di leggePerdita del rimedio risolutorio

Il termine più insidioso è quello per il voto: è breve, viene comunicato via PEC e il silenzio vale come adesione.


La procedura passo per passo

La sequenza che porta dalla proposta alla chiusura della liquidazione giudiziale si articola in otto passaggi.

1. Deposito della proposta. Il proponente deposita la proposta nella procedura di liquidazione giudiziale, rivolgendosi al giudice delegato. La proposta deve indicare con precisione: percentuali o utilità offerte a ciascuna categoria o classe; tempi di pagamento; garanzie (fideiussioni, depositi vincolati, cauzioni); eventuale assunzione dell’obbligo da parte di un terzo assuntore; beni e azioni oggetto di cessione; relazione giurata se è prevista la falcidia dei privilegiati. Nelle liquidazioni giudiziali di gruppo il comma 4-bis consente una domanda unica, più domande coordinate o domande autonome, ferma l’autonomia delle masse.

2. Esame preliminare degli organi della procedura. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore, che si concentra sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte, e il parere del comitato dei creditori. Il giudice valuta la ritualità della proposta: legittimazione, rispetto della finestra temporale, corretta formazione delle classi, presenza della relazione giurata. Questa fase non è un giudizio di convenienza riservato al giudice, ma un filtro di legalità e di completezza. Una proposta che non rispetta l’ordine delle prelazioni o che falcidia i privilegiati senza relazione giurata va fermata qui, prima che arrivi al voto.

3. Comunicazione ai creditori e fissazione del termine per il voto. Il giudice delegato ordina la comunicazione della proposta ai creditori, con i pareri e le eventuali relazioni, e fissa un termine compreso tra venti e trenta giorni entro cui i creditori devono far pervenire il proprio eventuale dissenso. Se sono state presentate più proposte, la disciplina vigente prevede che siano sottoposte all’approvazione dei creditori, con una vera competizione tra offerte.

4. Voto e calcolo delle maggioranze. Sono ammessi al voto i creditori chirografari e i privilegiati per la parte di credito non soddisfatta integralmente. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, la stessa maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi (art. 244 CCII). I creditori che non comunicano il dissenso nel termine si considerano consenzienti. Le variazioni dei crediti ammessi intervenute dopo la scadenza del termine di voto non incidono sul calcolo. Il curatore redige una relazione sull’esito: adesioni espresse, dissensi, adesioni presunte per silenzio, maggioranze per classe.

5. Richiesta di omologazione. Se la proposta è approvata, il proponente viene informato e deve chiedere l’omologazione con ricorso al tribunale. Se la maggioranza non si forma, la liquidazione giudiziale prosegue.

6. Decreto del tribunale e fase delle opposizioni. Il tribunale, con decreto pubblicato a norma dell’art. 45 CCII, fissa un termine tra quindici e trenta giorni per le opposizioni, proponibili da qualsiasi interessato, e per il deposito della relazione motivata del comitato dei creditori. Se il comitato non provvede, la relazione è redatta dal curatore nei sette giorni successivi. L’opposizione si propone con memoria depositata entro il termine.

7. Giudizio di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e decide sulle opposizioni. Il giudizio di convenienza entra in gioco soltanto in un’ipotesi precisa: concordato approvato con il meccanismo delle classi, in cui una o più classi sono dissenzienti, e opposizione di un creditore appartenente a una classe dissenziente che contesti la convenienza. In quel caso il tribunale omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale (art. 245 CCII). Fuori da questa ipotesi, la convenienza resta una valutazione dei creditori, espressa con il voto.

8. Impugnazione, esecuzione, chiusura. Il decreto che provvede sull’omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello e, successivamente, è possibile il ricorso per cassazione. Con l’omologazione definitiva la liquidazione giudiziale si chiude; il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura. Curatore, giudice delegato e comitato dei creditori sorvegliano l’esecuzione. In caso di inadempimento si apre la strada alla risoluzione; in caso di dolo (occultamento dell’attivo o esagerazione del passivo) all’annullamento, con riapertura della liquidazione giudiziale.

Dove si sbaglia più spesso

Gli errori ricorrenti si concentrano in tre punti. Il primo è considerare il silenzio come neutralità: nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio è un “sì”. Il secondo è contestare la “bassa percentuale” in sé: senza una soglia legale, l’argomento va costruito sul confronto concreto con la liquidazione (valore dei beni, azioni recuperatorie pendenti, tempi di realizzo), non sul numero astratto. Il terzo, dal lato del proponente, è sottovalutare il trattamento dei privilegiati: una dilazione di pagamento o una falcidia priva di relazione giurata espone l’intera proposta a contestazioni e al rigetto dell’omologa.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, utili a capire come si applicano le regole. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 — Proposta di un terzo con falcidia dell’ipotecario

Dati di partenza. Liquidazione giudiziale di una s.r.l. aperta con sentenza del 9 febbraio 2025. Attivo: un capannone stimato 412.300 €, gravato da ipoteca di primo grado a favore di una banca per 386.750 €; liquidità e crediti residui realizzabili per 48.920 €. Spese di procedura inerenti all’immobile stimate in 18.640 €, quota di spese generali imputabile all’immobile 9.215 €. Debiti chirografari ammessi: 1.235.595 €.

Calcolo del trattamento minimo dell’ipotecario. Valore di realizzo netto del capannone: 412.300 − 18.640 − 9.215 = 384.445 €. È la soglia sotto la quale la proposta non può scendere per la banca. Il residuo di credito non coperto, 386.750 − 384.445 = 2.305 €, degrada a chirografo. Massa chirografaria complessiva ai fini del voto: 1.235.595 + 2.305 = 1.237.900 €.

La proposta. Un terzo assuntore offre: 384.445 € alla banca entro 60 giorni dall’omologa; pagamento integrale di prededuzioni e privilegi generali; 61.400 € ai chirografari, pari al 4,96% (61.400 / 1.237.900). In cambio acquisisce capannone, residui attivi e due azioni revocatorie pendenti, specificamente autorizzate dal giudice delegato.

Confronto con la liquidazione. Il curatore stima che, proseguendo, i chirografari otterrebbero circa il 2,9%, con un orizzonte di 30-36 mesi e l’alea delle revocatorie. La proposta non incontra alcuna soglia minima: il 4,96% è legittimo.

Voto. Maggioranza necessaria: oltre 618.950 € (metà di 1.237.900 €). Se dissentono creditori per 402.700 € e gli altri non rispondono, la proposta è approvata, perché i silenti si considerano favorevoli: risultano consenzienti 835.200 €. Se invece la relazione giurata mancasse, la falcidia della banca non sarebbe consentita e la proposta andrebbe corretta prima del voto.

Esempio di calcolo n. 2 — Proposta del debitore e finestra temporale

Dati di partenza. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 14 marzo 2024. Decreto che rende esecutivo lo stato passivo: 22 ottobre 2024. Valore dell’attivo come risulta dalle stime della procedura: 873.560 €. Debiti chirografari ammessi: 2.418.330 €.

Finestra per la proposta del debitore. Apertura: 14 marzo 2025 (un anno dalla sentenza). Chiusura: 22 ottobre 2026 (due anni dal decreto di esecutività). Una proposta depositata il 10 gennaio 2025 sarebbe prematura; una depositata il 5 novembre 2026 tardiva. Una proposta depositata il 15 ottobre 2026 sarebbe invece ancora tempestiva, pur a ridosso della scadenza.

Apporto minimo. Il dieci per cento dell’attivo è 87.356 €. Una società partecipata dall’ex amministratore propone di apportare 91.200 € di risorse fresche: il requisito è rispettato. Con un apporto di 79.000 € (pari al 9,04%) la proposta sarebbe inammissibile, a prescindere dalla percentuale offerta ai creditori.

Percentuale ai chirografari. Dopo il pagamento di prededuzioni e privilegi, ai chirografari resterebbero 176.540 €, pari al 7,30% (176.540 / 2.418.330). Nessuna norma impone il 20%: se la stessa offerta fosse inserita in un concordato preventivo liquidatorio sarebbe inammissibile per mancato raggiungimento della soglia dell’art. 84, comma 4, CCII; nel concordato nella liquidazione giudiziale è ammissibile, salvo il voto e l’eventuale opposizione per difetto di convenienza in una classe dissenziente.


Casi particolari: quando la regola generale non basta

La regola “nessuna soglia minima per i chirografari” va maneggiata con attenzione, perché in diverse situazioni il risultato pratico cambia.

1. Privilegiati pagati a rate

Una proposta che promette ai privilegiati il 100% ma in rate semestrali distribuite su più anni non è una proposta di “pagamento integrale”. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha chiarito che anche nel concordato fallimentare la regola è il pagamento non dilazionato dei privilegiati: un adempimento più lento dei tempi tecnici della liquidazione equivale a una soddisfazione non integrale. Ne derivano due conseguenze operative. Primo, il privilegiato dilazionato vota, ma solo per la misura percentuale della perdita economica causata dal ritardo, non per l’intero credito. Secondo, la quantificazione di quella perdita deve tener conto degli interessi offerti e dei tempi di realizzo dei beni nell’alternativa liquidatoria. In termini operativi, il proponente che dilaziona deve stimare la perdita e ammettere al voto i privilegiati in quella misura; il privilegiato che si vede escluso dal voto ha un argomento solido per contestare la regolarità della procedura.

2. Classi dissenzienti e giudizio di convenienza

Quando la proposta divide i creditori in classi e una classe vota contro, la mancanza di una soglia minima non chiude la partita. Il creditore di quella classe che propone opposizione contestando la convenienza costringe il tribunale a un confronto concreto: il concordato deve dargli almeno quanto otterrebbe dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale. La percentuale “accettabile” diventa quindi quella che regge il confronto con lo scenario liquidatorio, valutato con dati reali: valore dei beni, probabilità di successo delle azioni recuperatorie, tempi, costi. In assenza di classi o di opposizione qualificata, invece, il tribunale non può sostituire il proprio giudizio di convenienza a quello espresso dai creditori con il voto.

3. Cessione delle azioni revocatorie al terzo assuntore

Molte proposte “a bassa percentuale” diventano interessanti per il proponente proprio perché includono la cessione di revocatorie o azioni di responsabilità. Per il creditore, il valore di quelle azioni è parte essenziale del confronto: se l’assuntore acquisisce revocatorie con buone probabilità di successo, offrire il 4% può nascondere un forte squilibrio. La legge richiede che le azioni siano autorizzate dal giudice delegato con indicazione specifica di oggetto e fondamento della pretesa. Sul piano processuale, la Cassazione ha stabilito che la chiusura della procedura non rende improcedibili le revocatorie cedute: l’assuntore subentra come successore a titolo particolare nel diritto controverso.

4. Proposta del debitore in prossimità della scadenza

Il debitore che si muove a ridosso dei due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo deve tenere presente che la tempestività si misura sul deposito. Nessuna sospensione feriale aiuta: l’art. 9 CCII la esclude, salvo diversa previsione, per i procedimenti del codice. Una proposta incompleta depositata in tempo è comunque esposta a richieste di integrazione, ma una proposta depositata fuori finestra non è recuperabile.

5. Crediti ceduti in blocco a società di cartolarizzazione

Nel voto conta chi è titolare del credito e a che titolo. La Cassazione ha escluso che le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere conteggiate tra i votanti nel concordato fallimentare se non risultano iscritte nell’apposito elenco degli intermediari previsto dalla normativa di settore. Il dato può spostare le maggioranze, specie quando la quota bancaria del passivo è rilevante.

6. Più proposte in concorrenza tra loro

Accade che, dopo una prima proposta a percentuale modesta, un altro creditore o un terzo presenti un’offerta migliore. La disciplina vigente prevede che le proposte comunicate ai creditori siano sottoposte alla loro approvazione, e questo apre una vera competizione. Per il creditore la conseguenza è pratica: votare a favore della prima proposta, o tacere, può precludere l’esito più vantaggioso. Per il proponente, la mancanza di una soglia minima non è una garanzia di successo: una percentuale troppo bassa invita i concorrenti a rilanciare. Il confronto tra offerte va condotto su tutte le variabili, non sul solo numero: tempi di pagamento, garanzie, perimetro delle azioni cedute, trattamento dei creditori tardivi.

7. Proposta limitata ai creditori già ammessi

Il proponente terzo può limitare gli impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, abbiano già presentato opposizione allo stato passivo o domanda tardiva (art. 240, comma 5, CCII). Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo l’eventuale effetto dell’esdebitazione. Per il creditore che non si è ancora insinuato, la conseguenza è seria: la percentuale offerta, qualunque sia, non lo riguarda. In termini operativi, chi ha un credito non ancora accertato deve valutare subito una domanda tardiva, prima che la proposta venga depositata, per non restare fuori dal perimetro del concordato.

8. Percentuale bassa e garanzie deboli

Una percentuale modesta accompagnata da garanzie solide è spesso più affidabile di una percentuale alta senza copertura. Le garanzie offerte (fideiussioni bancarie, depositi vincolati, cauzioni) sono valutate dal curatore nel parere al giudice delegato e devono essere lette con attenzione da chi vota. Va precisato che un concordato inadempiuto si risolve e riapre la liquidazione, ma nel frattempo il tempo trascorso riduce il valore recuperabile: per questo la solidità dell’impegno pesa quanto il suo importo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e cassazionista, imposta l’analisi di questi casi partendo sempre dal confronto con l’alternativa liquidatoria, che è il criterio su cui si regge ogni contestazione o difesa della proposta.


Domande frequenti

Nel concordato fallimentare bisogna pagare almeno il 20% ai creditori chirografari?

No. Il 20% minimo vale per il concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII), insieme all’apporto di risorse esterne. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, regolato dall’art. 240 CCII, non esiste una percentuale minima per i chirografari. L’unico parametro quantitativo riguarda i privilegiati, che non possono ricevere meno del valore di realizzo netto del bene su cui grava la prelazione. Se a proporre è il debitore, è richiesto anche un apporto che aumenti l’attivo di almeno il dieci per cento.

Se non rispondo alla comunicazione del curatore, cosa succede?

Il tuo silenzio viene conteggiato come voto favorevole. L’art. 244 CCII prevede espressamente che i creditori che non fanno pervenire il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato si considerano consenzienti. Il termine è di regola compreso tra venti e trenta giorni dalla comunicazione. Se ritieni la proposta svantaggiosa, devi manifestare il dissenso per iscritto e nei tempi, conservando la prova dell’invio. Il dissenso non comporta costi di giustizia.

Posso oppormi all’omologazione perché la percentuale offerta è troppo bassa?

Puoi proporre opposizione, ma l’argomento “percentuale bassa” da solo non basta, perché la legge non fissa una soglia. Il tribunale può valutare la convenienza solo se la proposta prevede classi, la tua classe ha votato contro e tu, appartenendo a quella classe, contesti la convenienza. In quel caso l’omologa passa solo se il concordato ti dà almeno quanto otterresti dalla prosecuzione della liquidazione. Negli altri casi l’opposizione deve basarsi su vizi di legittimità: classi mal formate, falcidia senza relazione giurata, voto calcolato male, conflitti di interesse.

Il debitore può proporre il concordato per riprendersi l’azienda?

Sì, ma con limiti precisi. Il debitore, le società da lui partecipate e quelle sotto comune controllo possono proporre solo dopo un anno dalla sentenza di apertura ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta deve apportare risorse che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento. Il debitore non può, invece, acquisire le azioni di pertinenza della massa: la cessione delle revocatorie e delle azioni di responsabilità è prevista per le proposte dei creditori e dei terzi.

Una banca creditrice ipotecaria può essere pagata meno del suo credito?

Sì, se il valore del bene ipotecato è inferiore al credito. La proposta può pagare l’ipotecario in misura pari al valore di realizzo netto del bene (prezzo stimato meno spese di procedura inerenti e quota di spese generali), purché questo risulti dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. La parte eccedente diventa chirografaria e partecipa al voto. Non è invece consentito pagare l’ipotecario meno di quanto otterrebbe vendendo il bene nella liquidazione.

Il tribunale può bocciare un concordato al 3% approvato dai creditori?

Non per la sola entità della percentuale. Se la proposta è regolare, le maggioranze sono raggiunte e non c’è un’opposizione qualificata di un creditore appartenente a una classe dissenziente, il tribunale non può negare l’omologa ritenendo la percentuale insufficiente: la valutazione economica spetta ai creditori. Può invece rifiutarla per vizi di legittimità, come la falcidia dei privilegiati senza relazione giurata, l’alterazione dell’ordine delle prelazioni, errori nel computo dei voti o una proposta del debitore priva dell’apporto minimo. Chi vuole contestare una percentuale molto bassa deve quindi lavorare sul voto e sulla formazione delle classi, prima ancora che sull’opposizione.

Cosa succede se dopo l’omologa l’assuntore non paga?

Il concordato può essere risolto per inadempimento su ricorso dei creditori o degli organi della procedura, di regola entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. La risoluzione riapre la liquidazione giudiziale. Per questo, già in fase di voto, è decisivo valutare le garanzie offerte: fideiussioni bancarie a prima richiesta, depositi vincolati, cauzioni. Una percentuale più alta senza garanzie può valere meno di una percentuale inferiore garantita.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono, verificate alla data di redazione, delineano il perimetro entro cui si muovono proposte, voto e omologazione. Alcune riguardano direttamente il concordato fallimentare; altre il concordato preventivo, e servono a misurare per contrasto l’assenza di soglia minima nel concordato nella liquidazione giudiziale. I principi sono riformulati in sintesi.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 15 giugno 2020, n. 11522. Nel concordato preventivo il tribunale controlla la fattibilità giuridica e la manifesta inidoneità del piano, mentre la convenienza rispetto al fallimento spetta ai creditori; la soglia minima del 20% per i chirografari nel liquidatorio è un requisito di ammissibilità verificabile dal giudice. Rilevanza: mostra che la soglia percentuale è una scelta specifica del legislatore per il concordato preventivo, non un principio generale estensibile al concordato nella liquidazione giudiziale.

2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1393. In sede di omologazione il tribunale può rilevare la manifesta inettitudine del piano a raggiungere i suoi obiettivi o la soglia minima di legge, ma non può sostituire la propria valutazione di convenienza a quella dei creditori, ad esempio preferendo stime di costo diverse da quelle su cui i creditori hanno votato. Rilevanza: conferma la centralità del voto, principio che nel concordato nella liquidazione giudiziale è ancora più marcato.

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17106. Richiamando la sentenza n. 11522/2020, ribadisce che la comparazione della proposta con l’alternativa liquidatoria e la valutazione della percentuale offerta restano riservate ai creditori, mentre il giudice si ferma ai profili di legalità e manifesta inattuabilità. Rilevanza: utile per perimetrare i motivi di opposizione proponibili contro una proposta a bassa percentuale.

4. Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2025, n. 3220. Nel concordato fallimentare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono essere incluse tra i votanti se non iscritte nell’apposito elenco previsto dalla disciplina di settore. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze e quindi sull’approvazione di proposte con percentuali modeste.

5. Cass. civ., ordinanza 19 maggio 2025, n. 13331. In una fattispecie di concordato fallimentare, la Corte ha ricondotto la misura della falcidia dei crediti privilegiati alla perizia di stima del professionista, valorizzandone anche la funzione rispetto al voto. Rilevanza: conferma che l’unica vera soglia quantitativa del sistema, quella dei privilegiati, passa per la relazione giurata.

6. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 3 marzo 2023, n. 6393. Nel concordato fallimentare con assunzione che preveda la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non rende improcedibili le cause pendenti: l’assuntore succede a titolo particolare nel diritto controverso, con interruzione del processo per il venir meno della legittimazione del curatore. Rilevanza: chiarisce il valore delle azioni cedute, elemento decisivo per giudicare la congruità della percentuale offerta.

7. Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2021, n. 2948. Pur in assenza di una norma generale sul conflitto di interessi nel voto del concordato fallimentare, l’esercizio del diritto di voto incontra limiti quando il creditore persegue un interesse confliggente con quello della massa. Rilevanza: offre al creditore dissenziente uno strumento per contestare maggioranze “costruite” con voti in conflitto.

8. Cass. civ., Sez. I, sentenza 24 ottobre 2022, n. 31402. La Corte ha precisato i presupposti dell’interesse del socio della società fallita a proporre opposizione all’omologazione del concordato fallimentare. Rilevanza: individua chi può legittimamente contestare la proposta oltre ai creditori, nel quadro dell’opposizione aperta a “qualsiasi interessato”.

9. Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 agosto 2021, n. 23487. Il decreto del tribunale che, su reclamo, conferma la scelta del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola proposta di concordato fallimentare non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: indica che le contestazioni sulla fase preliminare vanno condotte nelle sedi e nei tempi propri, senza attendere il giudizio di legittimità.

10. Cass. civ., Sez. I, sentenza 31 maggio 2021, n. 15168. Nel fallimento chiuso con concordato fallimentare, il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione del concordato, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologa. Rilevanza: conferma che la procedura non si esaurisce con l’omologazione e che gli organi restano attivi nel controllo dell’adempimento.

11. Cass. civ., Sez. I, sentenza 9 maggio 2014, n. 10112. In un concordato liquidatorio la dilazione dei privilegiati oltre i tempi tecnici della liquidazione è ammissibile solo se accompagnata da un compenso per il ritardo e con diritto di voto dei privilegiati sulla congruità di quel compenso. Rilevanza: principio poi esteso al concordato fallimentare, dove il privilegiato dilazionato vota nella misura della perdita subita.

12. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologazione di un piano concordatario non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano risulti oggettivamente inattuabile, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione. Rilevanza: per contrasto, evidenzia che una proposta a percentuale modesta ma garantita è spesso più solida di una proposta ambiziosa e non coperta.

Il filo conduttore è coerente. La giurisprudenza difende l’autonomia dei creditori nella valutazione economica della proposta, ma presidia con rigore le regole che rendono quel voto genuino: corretta individuazione dei votanti, trattamento dei privilegiati, assenza di conflitti, completezza delle informazioni. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, dove manca una soglia percentuale, sono proprio questi presidi a fare la differenza.


Cosa può fare concretamente lo Studio Monardo

Una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si vince o si perde sui dettagli tecnici: valore dei beni, conteggio dei voti, trattamento dei privilegiati, tenuta delle garanzie. Questi sono gli strumenti che lo Studio mette in campo, sia a tutela dei creditori sia a supporto di chi intende proporre.

1. Analizziamo la proposta ricevuta riga per riga, ricostruendo le percentuali effettive per ciascuna classe e confrontandole con la stima del risultato della liquidazione contenuta nel parere del curatore.

2. Verifichiamo la relazione giurata sui privilegiati: designazione da parte del tribunale, indipendenza del professionista, coerenza tra valori di stima, spese di procedura inerenti e quota di spese generali.

3. Ricostruiamo il calcolo delle maggioranze, controllando chi ha diritto di voto, per quale importo, la posizione delle società cessionarie di crediti e dei privilegiati dilazionati.

4. Predisponiamo e depositiamo il dissenso nei termini, con prova certa dell’invio, così che il silenzio non venga trasformato in un voto favorevole.

5. Valutiamo il valore delle azioni cedute all’assuntore, revocatorie e azioni di responsabilità, per capire se la percentuale offerta è congrua rispetto a ciò che la massa rinuncia a recuperare.

6. Redigiamo l’opposizione all’omologazione nei termini fissati dal tribunale, impostando, quando ricorrono i presupposti, il giudizio di convenienza per i creditori delle classi dissenzienti.

7. Impugniamo il decreto sull’omologazione con reclamo alla corte d’appello e, se necessario, con ricorso per cassazione.

8. Costruiamo la proposta per il creditore o il terzo interessato, con classi correttamente formate, garanzie adeguate e richiesta di autorizzazione per la cessione di specifiche azioni della massa.

9. Verifichiamo la finestra temporale e l’apporto minimo quando la proposta proviene dal debitore o da società collegate, calcolando la soglia del dieci per cento sull’attivo.

10. Seguiamo la fase esecutiva, monitorando adempimenti e garanzie e predisponendo, in caso di inadempimento, il ricorso per la risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa lavorare ogni giorno sulla comparazione tra soluzioni concordate e alternativa liquidatoria, che è lo stesso parametro su cui il tribunale misura una proposta di concordato in caso di classi dissenzienti. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la strategia impostata nella fase del voto e dell’opposizione possa essere portata avanti senza cambi di difensore fino all’ultimo grado di giudizio: stesso professionista, stessa linea difensiva, dall’analisi iniziale della proposta fino alla Suprema Corte.

Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano stime, piani di riparto e garanzie; gli avvocati traducono quei numeri in dissensi, opposizioni e impugnazioni.


In sintesi

Nel concordato nella liquidazione giudiziale non esiste una percentuale minima di pagamento ai creditori chirografari: il 20% vale solo per il concordato preventivo liquidatorio. I limiti reali sono il valore di realizzo minimo garantito ai privilegiati, l’apporto del dieci per cento e la finestra temporale quando propone il debitore, le maggioranze con il meccanismo del silenzio-assenso e il giudizio di convenienza riservato ai creditori delle classi dissenzienti. Chi riceve una proposta deve quindi muoversi subito, perché i termini sono brevi e non godono della sospensione feriale. Chi intende proporre, al contrario, deve costruire un’offerta che regga il confronto con la liquidazione e resista a eventuali proposte concorrenti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze che vi corrispondono in modo diretto. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la valutazione delle soluzioni concordate rispetto alla liquidazione, che è il cuore di ogni proposta di concordato; l’abilitazione di cassazionista consente di difendere la stessa linea dall’opposizione fino all’ultimo grado; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario fornisce gli strumenti per leggere le posizioni dei creditori bancari, spesso decisive nel voto.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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