Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Proposto Dai Creditori: Quando Conviene E Come Si Prepara Con Lo Studio Legale

Conviene davvero, da creditore, presentare una proposta di concordato per chiudere la liquidazione giudiziale del proprio debitore, oppure è più prudente restare in attesa dei riparti del curatore o, ancora, puntare direttamente sui beni messi in vendita? È la domanda che si pone chi vanta un credito importante verso un’impresa finita in liquidazione giudiziale e si accorge che la procedura, così come sta andando, rischia di restituirgli poco e tardi.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa mossa che per un creditore è un’occasione, per un altro è un rischio sproporzionato. Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente ai creditori e ai terzi di proporre una soluzione alternativa alla liquidazione atomistica, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo. Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha reso lo strumento più appetibile, ma non ha eliminato le variabili che decidono la convenienza: la composizione dell’attivo, il peso dei creditori privilegiati, le azioni recuperatorie pendenti, i tempi prevedibili della liquidazione.

Il motivo per cui lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia è tutt’altro che generico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone la capacità di leggere i numeri di un’impresa in difficoltà e di costruire soluzioni negoziate con la platea dei creditori, ossia esattamente ciò che serve per scrivere una proposta concordataria credibile. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che conta perché il concordato si gioca anche nel giudizio di omologazione, nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte; e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile per valutare attivo, passivo e alternativa liquidatoria.

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Il terreno comune: cosa accade al credito quando si apre la liquidazione giudiziale

Prima di soppesare le strade possibili, va fissato il quadro che tutte condividono. Con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, il patrimonio dell’impresa viene sottratto alla disponibilità del debitore e affidato al curatore, sotto la direzione del giudice delegato e con il controllo del comitato dei creditori. I creditori perdono la possibilità di agire individualmente: niente più pignoramenti, niente più azioni esecutive separate. Il credito può essere soddisfatto soltanto attraverso il concorso, cioè dopo essere stato accertato nello stato passivo e secondo l’ordine delle cause di prelazione.

Ne derivano tre conseguenze pratiche che condizionano qualsiasi scelta successiva.

La prima riguarda i tempi. La liquidazione dell’attivo segue un programma predisposto dal curatore e approvato dagli organi della procedura; il codice fissa un orizzonte massimo per il completamento delle operazioni, che nelle procedure complesse può estendersi per anni. Nel frattempo i riparti, quando ci sono, arrivano a scaglioni.

La seconda riguarda la graduazione. Chi è titolare di un’ipoteca o di un privilegio speciale viene soddisfatto sul ricavato del bene gravato; i privilegiati generali (si pensi ai crediti dei lavoratori) vengono prima dei chirografari; i chirografari si dividono ciò che resta, in proporzione. Un creditore chirografario, in molte liquidazioni, ottiene percentuali modeste.

La terza riguarda l’incertezza. Parte dell’attivo spesso non è fatta di beni, ma di pretese: azioni revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori, crediti contestati verso clienti. Il loro valore dipende dall’esito di giudizi che durano anni e che possono anche andare male.

È in questo scenario che si inserisce il concordato nella liquidazione giudiziale. L’art. 240 CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Il debitore, invece, incontra un limite temporale: può proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Questa asimmetria non è un dettaglio. Significa che, nella fase iniziale della procedura, il campo è riservato ai creditori e ai terzi. Chi vuole intervenire presto, quando l’attivo non si è ancora deteriorato e prima che vendite e contenziosi abbiano consumato risorse, può farlo solo da creditore o da terzo.

Il concordato non è una procedura autonoma: è una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale, un sub-procedimento che si innesta in quella principale. La Cassazione lo ha ribadito di recente proprio per risolvere il problema delle procedure a cavallo tra vecchia e nuova disciplina (Cass. civ., sez. I, n. 2819/2026): se il fallimento è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche il concordato che lo chiude segue la legge fallimentare (artt. 124 ss. l.fall.), anche se la proposta è stata depositata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi. Prima di qualsiasi valutazione di convenienza, l’elemento dirimente è quindi capire quale disciplina governa la procedura in cui si vuole intervenire.

Infine, un concetto che attraversa tutte le opzioni: il parametro della convenienza. Dopo il correttivo-ter, il tribunale, quando un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, verifica se quel credito venga soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale (art. 245 CCII). Ogni scelta, in altre parole, si misura sempre contro l’alternativa del “lasciare che la liquidazione faccia il suo corso”.


Prima strada: proporre il concordato da creditore, da soli o con un assuntore

In cosa consiste

La proposta di concordato è un’offerta rivolta alla massa dei creditori per chiudere la liquidazione giudiziale a condizioni predeterminate. Il contenuto è molto flessibile. Secondo l’art. 240 CCII la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni, l’accollo o altre operazioni straordinarie, inclusa l’attribuzione di azioni, quote o strumenti finanziari.

Per i creditori privilegiati è ammesso un pagamento non integrale, purché la soddisfazione non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota delle spese generali, come indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. Il correttivo-ter ha semplificato proprio questo parametro, ancorandolo al valore di liquidazione del bene gravato.

Due facoltà sono riservate alla proposta che proviene da creditori o terzi, e sono quelle che più spesso determinano la convenienza dell’operazione:

  • la cessione delle azioni di pertinenza della massa (tipicamente le revocatorie), purché autorizzate dal giudice delegato con indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa;
  • la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta; verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore.

Quando il proponente si accolla gli obblighi concordatari e acquisisce l’attivo, si parla di concordato con assunzione: il proponente (creditore o terzo) diventa assuntore, paga i creditori nella misura promessa e riceve i beni e i diritti della procedura.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A — L’attivo è sottovalutato dalla liquidazione. L’impresa possiede un immobile strumentale o un ramo d’azienda che, venduto all’asta dopo più ribassi, realizzerebbe molto meno del suo valore d’uso. Il creditore che opera nello stesso settore e può utilizzare quel bene ha un interesse economico a “comprare” l’intera procedura pagando ai creditori più di quanto otterrebbero dalle aste.

Scenario B — L’attivo è fatto in buona parte di azioni recuperatorie. La procedura ha revocatorie o azioni di responsabilità dal valore potenzialmente alto ma dall’esito incerto. La massa preferisce una somma certa oggi a una speranza tra cinque anni; il proponente, che valuta di avere buone probabilità di successo, si accolla il rischio in cambio della cessione delle azioni. La Cassazione ha chiarito che la cessione delle revocatorie al proponente non è di per sé abusiva, perché il vantaggio che egli ne trae si riflette in una percentuale più alta e in maggiore sicurezza per i creditori (Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274).

Scenario C — Il proponente è un creditore rilevante con interesse alla chiusura rapida. Un fornitore strategico, una società del settore o un investitore che ha acquistato crediti vuole chiudere velocemente per ragioni industriali o finanziarie, e la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi gli consente di quantificare con precisione l’esborso.

Come si esegue, in sintesi

La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato, che chiede il parere del curatore con riferimento specifico ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte (art. 241 CCII). Valutata la ritualità della proposta e acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice delegato ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine per il voto. Se nel frattempo arrivano più proposte, dopo il correttivo-ter tutte vengono sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne individuino una o più come maggiormente convenienti.

Nel voto vige il silenzio-assenso: chi non si esprime nel termine si considera favorevole. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244 CCII). In caso di più proposte votate, prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata e, a parità, quella presentata per prima.

Approvata la proposta, il proponente chiede l’omologazione al tribunale; i creditori dissenzienti e gli altri interessati possono proporre opposizione. Il decreto di omologazione, sempre per effetto del correttivo-ter, produce effetti dalla pubblicazione e non più dal decorso dei termini di impugnazione, e gli atti compiuti in esecuzione restano salvi anche in caso di riforma o cassazione (artt. 246 e 249 CCII).

Come si prepara: il lavoro che precede il deposito

Una proposta di concordato non nasce nel ricorso: nasce nelle settimane precedenti, nell’analisi dei documenti della procedura. È qui che si decide se l’iniziativa ha una base solida o se rischia di infrangersi al primo parere del curatore. Il lavoro preparatorio si articola, di norma, in cinque passaggi.

Primo passaggio: la raccolta delle informazioni. Il creditore ha accesso a una parte significativa della documentazione della procedura: lo stato passivo (o, prima della sua esecutività, l’elenco provvisorio dei creditori), le relazioni del curatore, il programma di liquidazione, le perizie di stima sui beni. Da questi atti si ricostruiscono la consistenza dell’attivo, la graduazione del passivo e lo stato dei contenziosi. Dove le informazioni sono lacunose, va soppesato se chiedere integrazioni o se costruire la proposta con margini prudenziali più ampi.

Secondo passaggio: la stima dell’alternativa liquidatoria. È il cuore della preparazione. Per ciascuna categoria di creditori si stima quanto otterrebbe proseguendo la liquidazione: prezzo realistico di vendita dei beni dopo i ribassi, spese specifiche e generali, probabilità e tempi di esito delle azioni recuperatorie. Questa stima serve due volte: per calibrare l’offerta (deve superare l’alternativa, almeno per chi può contestarla) e per difenderla nel giudizio di omologazione.

Terzo passaggio: l’architettura della proposta. Si decide se formare classi e quali; quale trattamento riservare ai privilegiati, e se degradarne una parte con il supporto della relazione giurata; se chiedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa; se limitare gli impegni ai creditori ammessi; quali tempi di pagamento offrire. Ogni scelta ha un riflesso sul voto: una classe ben costruita può isolare un creditore pubblico il cui dissenso sarebbe superabile con il cram down, mentre una classe mal formata può esporre la proposta a contestazioni.

Quarto passaggio: le garanzie. Il parere del curatore riguarda espressamente le garanzie offerte. Una proposta senza garanzie adeguate sull’adempimento (fideiussioni, depositi vincolati, impegni di soggetti solvibili) difficilmente supera il vaglio degli organi della procedura e convince la massa. La sostenibilità finanziaria dell’operazione va dimostrata, non affermata.

Quinto passaggio: la mappa dei voti. Prima del deposito si verifica chi vota e con quale peso: quali creditori sono esclusi per conflitto di interessi, come incide il silenzio-assenso, quali società veicolo hanno legittimazione, quanto pesano erario ed enti previdenziali. Questa mappa consente di prevedere l’esito del voto e, se necessario, di correggere la proposta prima che sia comunicata ai creditori, momento dopo il quale i margini di modifica si riducono.

Il rovescio della medaglia di una preparazione accurata è il tempo che richiede, in una fase in cui altri potrebbero presentare proposte concorrenti. L’equilibrio tra completezza e tempestività è, in concreto, una delle valutazioni più delicate dell’intera operazione.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è il controllo dei tempi. Il proponente decide quando intervenire e fissa nella proposta le scadenze di pagamento; la massa riceve una percentuale in tempi spesso molto più brevi di quelli di una liquidazione completa.

Il secondo è la possibilità di valorizzare ciò che la liquidazione disperde: beni che all’asta perderebbero valore, contratti, avviamento, azioni giudiziali che il curatore dovrebbe coltivare con costi e tempi lunghi.

Il terzo è la prevedibilità dell’esborso grazie alla limitazione degli impegni ai creditori ammessi: il proponente sa, al momento della proposta, verso quali crediti si obbliga.

Il quarto, introdotto dal correttivo-ter, è il cram down sui creditori pubblici: se il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante, il tribunale può comunque omologare quando la proposta risulta per loro conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione.

Il quinto è la stabilità dell’operazione: quando gli obblighi sono assunti dal proponente con liberazione immediata del debitore, la risoluzione del concordato per inadempimento non è applicabile (art. 250 CCII).

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è concreto.

Il proponente si espone economicamente: se ha sopravvalutato l’attivo o le azioni recuperatorie, la perdita è sua. Nel concordato con assunzione, l’assuntore risponde nei limiti della proposta omologata, ma entro quei limiti risponde per intero.

C’è poi il tema del voto. Il creditore proponente si trova in conflitto di interessi rispetto alla massa: le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore proponente e le società a esso collegate (controllanti, controllate o sotto comune controllo) sono esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze (Cass. civ., S.U., 28 giugno 2018, n. 17186). Il Codice della crisi ha recepito il principio (art. 243 CCII), consentendo al proponente di votare solo se collocato in un’apposita classe. Chi pensa di “far passare” la propria proposta con il peso del proprio credito parte da un presupposto sbagliato.

Va considerata la concorrenza. Altri creditori o terzi possono presentare proposte alternative, e dopo il correttivo-ter tutte, di regola, vanno al voto. La partita diventa competitiva, con il rischio di aver sostenuto i costi della preparazione senza ottenere l’aggiudicazione. Al tempo stesso, la Cassazione ha chiarito che una volta comunicata la proposta ai creditori la procedura entra in una fase scandita da passaggi definiti, e chi si presenta dopo non può ottenere la sospensione del voto né la revoca dei provvedimenti già adottati (Cass. n. 2819/2026): la tempestività è un fattore competitivo.

Infine, il giudizio di omologazione: un creditore dissenziente può contestare la convenienza della proposta, e il proponente deve essere in grado di dimostrare che quel credito riceve almeno quanto riceverebbe dalla prosecuzione della liquidazione.

Profilo ideale di questa opzione: creditore o investitore con capacità finanziaria, interesse industriale o competenza specifica sull’attivo della procedura, disposto ad assumersi un rischio calcolato in cambio del controllo dell’operazione.


Seconda strada: restare nella liquidazione e attendere i riparti

In cosa consiste

È la via ordinaria. Il creditore presenta domanda di ammissione al passivo, partecipa (se lo ritiene) al comitato dei creditori, vigila sull’operato del curatore e incassa ciò che gli spetta nei riparti parziali e nel riparto finale, secondo l’ordine delle prelazioni. Non assume obblighi, non anticipa risorse, non si espone al rischio di valutazioni sbagliate sull’attivo.

Restare nella liquidazione non significa restare passivi. Il creditore conserva strumenti rilevanti: può contestare lo stato passivo con l’opposizione, impugnare i crediti altrui, presentare osservazioni sul programma di liquidazione, reclamare gli atti del curatore e del giudice delegato. E, soprattutto, può votare sulle proposte di concordato presentate da altri e opporsi alla loro omologazione.

Su quest’ultimo punto la giurisprudenza offre tutele precise. Il diritto di voto può essere compresso solo per conflitti di interesse oggettivi: una semplice inimicizia personale tra creditore e proponente non basta a escluderlo, e il creditore il cui voto determinante sia stato illegittimamente neutralizzato ha interesse a opporsi all’omologazione indipendentemente da un calcolo di convenienza economica (Cass. ord. n. 22843/2025).

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A — Il creditore è garantito su un bene capiente. Un creditore ipotecario il cui credito è ampiamente coperto dal valore dell’immobile ha poco da guadagnare da un concordato e molto da perdere se accetta una falcidia: la liquidazione, per quanto lenta, tende a soddisfarlo.

Scenario B — L’attivo è liquido o facilmente liquidabile. Se la procedura ha disponibilità bancarie, crediti certi e beni standardizzati, la liquidazione non disperde valore in modo significativo: il vantaggio comparativo del concordato si riduce.

Scenario C — Il credito è modesto rispetto all’esborso richiesto da una proposta. Per un creditore il cui credito vale qualche decina di migliaia di euro, impegnarsi a pagare l’intera massa è sproporzionato. Il suo potere sta nel voto e nella vigilanza, non nell’iniziativa.

Come si esegue, in sintesi

Domanda di ammissione al passivo nei termini indicati dalla sentenza di apertura (con possibilità di domanda tardiva nei limiti di legge); verifica del progetto di stato passivo; eventuale opposizione; monitoraggio delle relazioni periodiche del curatore e del programma di liquidazione; partecipazione ai riparti. In presenza di proposte di concordato altrui, analisi della proposta, del parere del curatore e della relazione del professionista indipendente, e voto consapevole entro il termine fissato dal giudice delegato.

Vantaggi motivati

Nessuna esposizione finanziaria aggiuntiva: il creditore non anticipa nulla oltre ai costi della propria tutela.

Nessun rischio di valutazione: se l’attivo vale meno del previsto, il danno è distribuito sulla massa, non concentrato sul proponente.

Potere di veto collettivo: attraverso il voto e l’opposizione, il creditore partecipa comunque alla decisione sulle eventuali proposte concordatarie, e la regola della convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione lo tutela da trattamenti peggiorativi.

Accesso alle informazioni: il creditore che segue attivamente la procedura conosce l’attivo, i contenziosi e le criticità, e può decidere in qualsiasi momento di cambiare strada.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rovescio della medaglia è il tempo. Le liquidazioni con attivo immobiliare o con contenziosi pendenti durano anni; il valore del denaro nel tempo erode la percentuale finale.

C’è poi il rischio di dispersione: aste con più ribassi, spese di procedura che crescono, azioni recuperatorie che si concludono negativamente.

Va considerato anche il rischio di subire la proposta altrui. Il silenzio-assenso premia chi propone e penalizza chi non segue la procedura: il creditore distratto che non vota nel termine viene computato tra i favorevoli. E se non ha proposto opposizione all’omologazione, la giurisprudenza in materia di strumenti concorsuali tende a negargli la legittimazione a reclamare il provvedimento finale (Cass. n. 28483/2025; Cass. ord. n. 34840/2024).

Infine, il creditore il cui credito è sorto o è stato insinuato tardi può trovarsi escluso dagli impegni del proponente, se la proposta limita gli obblighi ai soli creditori ammessi al momento della sua presentazione: la Cassazione ha confermato la legittimità di questa limitazione (Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725).

Profilo ideale di questa opzione: creditore garantito su beni capienti, creditore con credito modesto o senza capacità di investimento, creditore che preferisce la certezza dell’assenza di rischio alla possibilità di un recupero più rapido.


Terza strada: acquistare l’azienda o i beni nelle vendite del curatore

In cosa consiste

Esiste una via intermedia, spesso sottovalutata: anziché acquisire l’intera procedura attraverso il concordato, il creditore (o un soggetto a lui collegato) partecipa alle procedure competitive con cui il curatore vende l’azienda, i rami d’azienda o i singoli beni, secondo il programma di liquidazione (artt. 213-216 CCII). Il creditore rimane nel concorso per il proprio credito e, separatamente, compra ciò che gli interessa.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A — L’interesse è limitato a un solo bene. Il creditore vuole un capannone, un marchio, un macchinario, non l’intera procedura con le sue passività e i suoi contenziosi.

Scenario B — L’attivo residuo è problematico. La procedura contiene, accanto al bene appetibile, contenziosi, crediti inesigibili o beni gravati da oneri che il creditore non vuole accollarsi.

Scenario C — La procedura è già in fase avanzata. Il programma di liquidazione è approvato, le vendite sono calendarizzate, e una proposta concordataria arriverebbe tardi rispetto al momento in cui potrebbe ancora fare la differenza.

Come si esegue, in sintesi

Monitoraggio del programma di liquidazione e degli avvisi di vendita; analisi della documentazione del bene (perizia, vincoli, situazione urbanistica o contrattuale); partecipazione alla procedura competitiva secondo le modalità indicate nell’avviso; in caso di aggiudicazione, versamento del prezzo e trasferimento. Il credito continua a seguire il percorso ordinario dello stato passivo e dei riparti.

Vantaggi motivati

Perimetro definito: si acquista solo ciò che si vuole, senza farsi carico del passivo concordatario.

Nessun voto da conquistare: non serve il consenso della massa; serve un’offerta migliore delle altre.

Prezzo potenzialmente favorevole: dopo uno o più esperimenti deserti, il prezzo di vendita scende, e chi ha pazienza può acquistare a valori inferiori a quelli di mercato.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rovescio della medaglia è che l’acquisto all’asta non garantisce l’aggiudicazione: altri offerenti possono rilanciare. Il prezzo non è negoziato, è competitivo.

Inoltre il creditore non incide sulla propria percentuale di recupero, che resta quella della liquidazione: l’eventuale “sconto” ottenuto sul bene è un guadagno separato, non un aumento del soddisfacimento del credito.

Infine, il creditore non controlla i tempi: è il programma del curatore a decidere quando e come il bene viene messo in vendita, e se nel frattempo un terzo presenta una proposta di concordato con assunzione che include quel bene, la vendita può non arrivare mai.

Profilo ideale di questa opzione: creditore interessato a uno specifico asset, senza volontà o capacità di farsi carico dell’intera procedura, in una liquidazione in cui le vendite sono già programmate.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come cambia l’esito per lo stesso creditore a seconda della strada scelta. I dati di partenza sono comuni alle tre simulazioni.

Dati di partenza. Alfa S.r.l. è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 14 marzo 2025; lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 9 ottobre 2025.

  • Attivo: immobile produttivo stimato 612.400 €; crediti verso clienti per 87.300 € (realizzo prevedibile 60%, cioè 52.380 €); un’azione revocatoria su un pagamento di 143.600 €, con esito incerto.
  • Passivo: banca ipotecaria 438.900 € (ipoteca sull’immobile); lavoratori (privilegio generale) 52.700 €; chirografari 1.274.500 €, tra cui Beta S.p.A., fornitore, per 96.800 €.
  • Spese generali di procedura stimate in caso di liquidazione completa: 64.900 €.

Simulazione 1 — Beta resta nella liquidazione (seconda strada)

L’immobile va deserto al primo esperimento e viene aggiudicato al secondo, a 428.680 € (70% della stima). Dedotte le spese specifiche del bene stimate in 21.430 €, alla banca ipotecaria vanno 407.250 €; i restanti 31.650 € del suo credito passano in chirografo.

Per lavoratori e chirografari restano: crediti incassati 52.380 € meno spese generali 64.900 € → saldo negativo di 12.520 €. Senza la revocatoria, i lavoratori vengono soddisfatti solo parzialmente con eventuali altre entrate e ai chirografari non arriva nulla.

Se invece la revocatoria viene vinta (ipotesi: sentenza definitiva dopo quattro anni), l’incasso di 143.600 € porta il saldo a 131.080 €. Pagati integralmente i lavoratori (52.700 €), ai chirografari, ora pari a 1.306.150 € (1.274.500 + 31.650), restano 78.380 €: circa 6%. Per Beta significa 5.808 €, incassati presumibilmente tra il 2029 e il 2030.

Esito per Beta: tra 0 e 5.808 €, in un arco di 4-5 anni, in funzione di un contenzioso il cui esito non controlla.

Simulazione 2 — Beta propone il concordato con assunzione (prima strada)

Beta, che opera nello stesso settore e può utilizzare l’immobile, presenta il 2 febbraio 2026 una proposta di concordato con assunzione, articolata in classi:

  • banca ipotecaria: 415.000 € entro 6 mesi dall’omologazione (superiore ai 407.250 € netti che otterrebbe dalla vendita, come attestato dalla relazione giurata del professionista indipendente);
  • lavoratori: 100%, cioè 52.700 €, entro 3 mesi;
  • chirografari: 9% entro 12 mesi, cioè 114.705 € su 1.274.500 €;
  • spese di procedura residue a carico dell’assuntore: 38.500 €;
  • impegni limitati ai creditori ammessi al passivo e a quelli con opposizione o domanda tardiva pendente al momento della proposta;
  • cessione all’assuntore dell’immobile, dei crediti verso clienti e dell’azione revocatoria, previa autorizzazione del giudice delegato.

Esborso totale per Beta: 415.000 + 52.700 + 114.705 + 38.500 = 620.905 €. Di questi, 8.712 € (il 9% del suo stesso credito) le tornano indietro come creditrice: l’esborso netto è 612.193 €.

Cosa riceve: immobile valutato 612.400 € a valore di mercato; crediti con realizzo prevedibile di 52.380 €; revocatoria del valore nominale di 143.600 €. Anche attribuendo alla revocatoria un valore atteso prudenziale del 50% (71.800 €), il valore complessivo acquisito è di circa 736.580 €, con un margine potenziale di circa 124.000 € prima dei costi di gestione, dell’imposizione sul trasferimento e del rischio.

Per la massa dei chirografari il confronto è netto: 9% in 12 mesi contro una forbice tra 0 e 6% in 4-5 anni. Per la banca: 415.000 € contro 407.250 €, con tempi più brevi. Per i lavoratori: integrale soddisfazione in 3 mesi.

Il nodo critico è il voto. Beta è esclusa dal voto (o vota solo in una classe propria): la proposta deve ottenere la maggioranza dei crediti ammessi al voto senza il suo credito. Con il silenzio-assenso, i creditori che non si esprimono nel termine si considerano favorevoli. Se un chirografario dissenziente si oppone all’omologazione contestando la convenienza, Beta dovrà dimostrare che il 9% supera quanto quel creditore otterrebbe proseguendo la liquidazione: la simulazione 1 offre esattamente questo argomento.

Esito per Beta: recupero indiretto del proprio credito attraverso il margine sull’attivo, controllo dei tempi, ma esposizione di oltre 600.000 € e rischio concentrato sulla tenuta delle proprie stime.

Simulazione 3 — Beta acquista solo l’immobile all’asta (terza strada)

Beta resta nel concorso e partecipa al secondo esperimento di vendita dell’immobile, aggiudicandoselo con un’offerta di 441.200 € (lievemente superiore al prezzo che la simulazione 1 ipotizzava). Il ricavato maggiore riduce l’incapienza della banca e migliora marginalmente la massa chirografaria.

Per Beta: acquisisce l’immobile pagando 441.200 € a fronte di un valore di mercato di 612.400 €, con uno sconto di 171.200 €; il suo credito continua a seguire la sorte della simulazione 1 (tra 0 e circa 6%, in 4-5 anni).

Il rovescio della medaglia: se un altro operatore offre di più, Beta non ottiene nulla; e se un terzo presenta prima un concordato con assunzione che comprende l’immobile, la vendita non si celebra.

Esito per Beta: guadagno potenzialmente elevato sul singolo bene, nessun miglioramento sul credito, nessun controllo su tempi e aggiudicazione.

Cosa insegnano i numeri

Le tre simulazioni non individuano una strada “giusta” in astratto. Dicono che il concordato con assunzione conviene quando il proponente sa valutare l’attivo meglio dell’asta e può finanziarne l’acquisto; che l’attesa dei riparti conviene quando non si ha interesse né capacità di investire; che l’acquisto all’asta conviene quando l’obiettivo è un singolo bene. L’elemento dirimente è il rapporto tra il valore che il creditore sa estrarre dall’attivo e il valore che la liquidazione atomistica ne ricaverebbe.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sugli stessi parametri. Non contiene una “classifica”: le stesse caratteristiche possono essere un pregio per un creditore e un difetto per un altro. Quanto ai costi, si considerano solo quelli connessi alla procedura e previsti dalla legge; nel concordato con assunzione la voce di maggior peso, oltre alle spese di procedura poste a carico del proponente, è l’imposta di registro sul trasferimento dei beni, che secondo la Cassazione si calcola sul valore dei beni trasferiti e non sull’accollo delle passività.

ParametroProporre il concordatoAttendere i ripartiAcquistare all’asta
TempiDecisi dal proponente; chiusura possibile in pochi mesi dall’omologazioneQuelli del programma di liquidazione, spesso pluriennaliQuelli del calendario delle vendite fissato dal curatore
ComplessitàAlta: proposta, classi, relazione giurata, voto, omologazioneBassa: domanda di ammissione e vigilanzaMedia: due diligence sul bene e partecipazione alla gara
Esposizione finanziariaElevata: si paga la massa nella misura promessaNessuna oltre ai costi della propria tutelaPari al prezzo offerto per il bene
Rischio in caso di esito negativoPerdita se l’attivo vale meno del previsto; costi di preparazione persi se prevale un’altra propostaRecupero ridotto o nullo se la liquidazione disperde valoreNessun acquisto se un altro offerente rilancia
Controllo sull’esitoAlto sui contenuti, condizionato dal voto della massaIndiretto: voto e opposizione sulle proposte altruiLimitato all’offerta
Effetti sulla liquidazioneLa chiude con l’omologazioneNessuno: la procedura prosegueNessuno: la procedura prosegue
ReversibilitàBassa dopo la comunicazione ai creditori; il concordato con liberazione del debitore non si risolve per inadempimentoMassima: si può cambiare strada in qualsiasi momentoBassa dopo l’aggiudicazione
Effetto sul proprio creditoRecupero indiretto tramite il margine sull’attivoPercentuale di ripartoPercentuale di riparto (invariata)

Due osservazioni completano la lettura. La colonna della seconda strada appare la più “leggera”, ma è anche quella in cui il creditore ha meno controllo sul risultato. La colonna della prima strada è la più impegnativa, ma è l’unica che consente di cambiare il risultato per tutti, incluso il proponente.


I criteri per scegliere

Non esiste una regola valida per ogni procedura, ma esistono alcuni criteri che, applicati con rigore, restringono molto il campo. Vanno letti in chiave condizionale: ciascuno sposta l’ago della bilancia, nessuno decide da solo.

Primo criterio: la differenza tra valore d’uso e valore di realizzo dell’attivo. Se l’attivo contiene beni che valgono molto di più per chi li utilizza che per chi li compra all’asta, generalmente il concordato con assunzione ha margini. Se l’attivo è liquido o standardizzato, quel margine si assottiglia e l’attesa dei riparti torna competitiva.

Secondo criterio: il peso delle azioni recuperatorie. Se una parte consistente del valore dipende da revocatorie o azioni di responsabilità, la cessione di quelle azioni al proponente può creare valore per entrambe le parti: la massa monetizza subito, il proponente coltiva il rischio. Se le azioni sono deboli, questo argomento perde forza; se sono molto solide, il proponente dovrà offrire di più e la convenienza si riduce.

Terzo criterio: la struttura del passivo e la mappa dei voti. Va soppesato chi decide. Se il passivo è concentrato su pochi creditori (una banca, l’erario, un ente previdenziale), la proposta deve essere costruita per loro, tenendo conto del cram down introdotto dal correttivo-ter per i creditori pubblici. Se è frammentato, il silenzio-assenso gioca un ruolo determinante. In entrambi i casi il proponente non vota sulla propria proposta se non in una classe dedicata.

Quarto criterio: la fase della procedura. Nelle fasi iniziali i creditori e i terzi hanno il campo libero (il debitore non può ancora proporre) e l’attivo non è stato intaccato da vendite e spese. Nelle fasi avanzate, con vendite già programmate, la terza strada può risultare più realistica. E una volta comunicata ai creditori una proposta altrui, le proposte successive non possono più interferire con il voto.

Quinto criterio: la capacità finanziaria e la tolleranza al rischio. Il concordato con assunzione richiede di poter garantire i pagamenti promessi: il curatore si esprime proprio sulle garanzie offerte. Un creditore che non può immobilizzare le risorse necessarie, o che non può permettersi di sbagliare la valutazione, ha nella vigilanza e nel voto lo strumento più coerente con la propria posizione.

A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: la disciplina applicabile. Nelle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 come fallimento, il concordato segue la legge fallimentare, con regole in parte diverse da quelle del Codice della crisi e senza le novità del correttivo-ter.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista: “In un concordato nella liquidazione giudiziale la scelta giusta non è quella più coraggiosa né quella più prudente, ma quella che regge al confronto con i numeri della liquidazione e alla verifica del tribunale”.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

Dipende dalla strada da cui si parte. Chi attende i riparti può decidere in qualsiasi momento di presentare una proposta (finché la liquidazione non è chiusa) o di partecipare a una vendita. Chi ha presentato una proposta può, prima della comunicazione ai creditori, modificarla o ritirarla; dopo, la procedura entra in una fase scandita dal voto e dall’omologazione, e i margini di ripensamento si riducono drasticamente. Chi si è aggiudicato un bene all’asta ha assunto un obbligo di pagamento del prezzo.

E se scelgo quella sbagliata?

Le conseguenze sono asimmetriche. Una proposta concordataria sbagliata per eccesso di ottimismo può costare molto al proponente, che resta vincolato a pagare quanto promesso. Un’attesa passiva sbagliata costa in termini di recupero mancato e di tempo, ma non comporta esborsi aggiuntivi. Per questo la valutazione preliminare dell’attivo e dell’alternativa liquidatoria non è un passaggio formale: è ciò che riduce il rischio di errore.

Un altro creditore ha già presentato una proposta: sono tagliato fuori?

Non necessariamente. Fino a quando il giudice delegato non ordina la comunicazione ai creditori, una proposta sopraggiunta viene sottoposta al voto insieme alle altre, salvo che curatore e comitato ne selezionino congiuntamente una o più come maggiormente convenienti. Dopo la comunicazione, invece, il proponente tardivo non può più incidere sullo svolgimento del voto. Resta, in ogni caso, la possibilità di votare contro la proposta altrui e, se si è dissenzienti, di opporsi all’omologazione contestandone la convenienza.

Il mio credito è stato ceduto a una società veicolo: chi vota?

È un tema su cui la Cassazione si è pronunciata in relazione al concordato fallimentare, escludendo che le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere ammesse al voto se non in possesso dei requisiti di iscrizione richiesti dalla disciplina di settore (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220). Prima di contare i voti di una proposta, è indispensabile verificare chi sia effettivamente legittimato a esprimerli.

Se il mio credito è contestato posso comunque votare?

In materia di concordato preventivo la Cassazione ha affermato che il creditore il cui credito è oggetto di contestazione giudiziale può essere ammesso al voto, senza che ciò pregiudichi l’accertamento definitivo del credito (Cass. 21 febbraio 2025, n. 4596). Nel concordato nella liquidazione giudiziale la regola di base è che votano i creditori indicati nello stato passivo, ma la questione va verificata caso per caso, perché dalla composizione della platea dei votanti dipende l’esito della proposta.

Posso presentare la proposta insieme ad altri creditori?

Sì: l’art. 240 CCII attribuisce la legittimazione a “uno o più creditori” e ai terzi, e nulla impedisce che più creditori presentino una proposta congiunta, magari con un veicolo comune che assuma gli obblighi. A fronte del vantaggio di dividere l’esborso e il rischio, va soppesato il rovescio: tutti i proponenti si trovano in conflitto di interessi rispetto alla massa e, salvo collocazione in una classe apposita, il loro credito non concorre a formare la maggioranza. Più creditori si uniscono come proponenti, più si restringe la platea di chi decide.

Cosa succede se, dopo l’omologazione, il proponente non paga?

La risposta dipende da come è costruita la proposta. Se gli obblighi sono stati assunti dal proponente con liberazione immediata del debitore, la risoluzione del concordato non è applicabile (art. 250 CCII) e i creditori agiscono direttamente contro l’assuntore, facendo valere anche le garanzie prestate. Negli altri casi, i creditori possono chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto: la sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione giudiziale. Ecco perché la qualità delle garanzie non è un dettaglio tecnico, ma la principale tutela della massa.

Il debitore o i soci possono ostacolare una proposta presentata da un creditore?

Il debitore non vota e non ha un potere di veto. Può, nei limiti in cui ne abbia legittimazione, partecipare al giudizio di omologazione. Va inoltre ricordato che le formalità interne previste per la società debitrice non si applicano al terzo proponente, il cui intervento ha natura esterna e negoziale (Cass. n. 2819/2026). Questo non significa che la proposta sia al riparo da contestazioni: creditori dissenzienti e altri interessati possono opporsi, e il tribunale verifica regolarità della procedura, esito del voto e, se contestata, la convenienza.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in parole proprie; per l’applicazione al caso concreto resta indispensabile la lettura integrale dei provvedimenti.

Pronunce rilevanti per chi propone il concordato

Cass. civ., Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Il creditore che formula la proposta di concordato e le società a lui collegate da rapporti di controllo si trovano in conflitto di interessi con la massa e devono essere esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze. Rilevanza: chi propone non può contare sul proprio credito per approvare la proposta; il principio è oggi recepito dall’art. 243 CCII, che consente il voto del proponente solo in una classe apposita.

Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. La suddivisione dei creditori in classi nel concordato fallimentare è facoltativa anche quando alcuni creditori hanno interessi differenziati; inoltre, la cessione delle azioni revocatorie al proponente non integra un abuso, perché il vantaggio del cessionario si traduce in una percentuale più alta e in maggiore sicurezza per i creditori. Rilevanza: legittima lo strumento della cessione delle azioni recuperatorie, spesso decisivo per la convenienza della proposta.

Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6393. Nel concordato con assunzione che preveda la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non rende improcedibili i giudizi pendenti: l’assuntore subentra come successore a titolo particolare nel diritto controverso, e la perdita di legittimazione del curatore si collega al momento in cui si produce l’effetto traslativo. Rilevanza: chi acquisisce le azioni deve pianificarne la prosecuzione processuale, inclusi i profili di interruzione e riassunzione.

Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. Il proponente può limitare gli impegni concordatari ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o insinuazione tardiva al tempo della proposta; il voto dei creditori si esprime sulla proposta così come formulata. Rilevanza: conferma lo strumento che rende prevedibile l’esborso del proponente, e avverte i creditori tardivi del rischio di restare fuori dagli impegni dell’assuntore.

Cass. civ., sez. I, n. 2819/2026. Il concordato fallimentare è un sub-procedimento della procedura principale e ne segue la disciplina: se il fallimento è regolato dalla legge fallimentare, anche il concordato proposto dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi resta sottoposto alle norme previgenti. Dopo la comunicazione della proposta ai creditori, una proposta successiva non può sospendere il voto né far revocare i provvedimenti del giudice delegato; al terzo proponente non si applicano le formalità interne previste per la società debitrice. Rilevanza: fissa il primo controllo da fare (quale disciplina si applica) e premia la tempestività.

Cass. civ., sez. V, 27 ottobre 2023, n. 29849 e Cass. civ., sez. V, 13 novembre 2023, n. 31530. Nel concordato con terzo assuntore, l’accollo delle passività è un effetto legato al trasferimento dei beni e non va incluso nella base imponibile dell’imposta di registro, che si commisura al valore dei beni trasferiti. Rilevanza: incide sul costo complessivo dell’operazione per l’assuntore e quindi sul calcolo di convenienza.

Pronunce rilevanti per chi resta nella liquidazione e vota

Cass. civ., ord. n. 22843/2025. L’esclusione dal voto richiede un conflitto di interessi oggettivo e preesistente; una semplice inimicizia personale non basta. Il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente neutralizzato ha interesse a opporsi all’omologazione indipendentemente da un raffronto di convenienza economica. Rilevanza: tutela il potere di voto del creditore che non propone, e delimita i margini con cui la procedura può incidere sulle maggioranze.

Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono essere ammesse al voto sul concordato fallimentare se non possiedono i requisiti di iscrizione previsti dalla disciplina di settore. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze, sia per chi propone sia per chi intende contrastare una proposta.

Cass. 21 febbraio 2025, n. 4596. In materia di concordato preventivo, il creditore con credito contestato in giudizio può essere ammesso al voto, e l’ammissione provvisoria non ha valore di riconoscimento del credito. Rilevanza: principio utile, per analogia, a ricostruire la platea dei votanti e a valutare le contestazioni sulle maggioranze.

Cass. n. 28483/2025 e Cass. ord. n. 34840/2024. La legittimazione a reclamare il provvedimento che pronuncia sull’omologazione spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione proponendo opposizione; il semplice dissenso espresso nel voto non basta. Rilevanza: il creditore che intende contestare una proposta deve opporsi formalmente nel giudizio di omologazione, altrimenti rischia di perdere ogni possibilità di impugnazione successiva.

Il quadro normativo aggiornato

A completamento delle pronunce, vanno tenute presenti le modifiche del correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) agli artt. 240, 241, 244, 245, 246 e 249 CCII: semplificazione del parametro per la falcidia dei privilegiati; sottoposizione al voto di tutte le proposte concorrenti salvo selezione congiunta di curatore e comitato; prevalenza della proposta con la maggioranza più elevata; giudizio di convenienza ancorato alla prosecuzione della liquidazione; cram down sui creditori pubblici; efficacia del decreto di omologazione dalla pubblicazione e salvezza degli atti esecutivi in caso di riforma.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio come questo, l’apporto dello studio non consiste nel suggerire la strada più ambiziosa, ma nel verificare quale delle opzioni regge davanti al giudice e ai numeri nel caso specifico. In concreto, lo Studio Monardo:

  1. Verifica la disciplina applicabile alla procedura (legge fallimentare o Codice della crisi, con o senza le modifiche del correttivo-ter), partendo dalla data della sentenza di apertura e dallo stato della procedura.
  2. Ricostruisce attivo e passivo sulla base dello stato passivo, delle relazioni del curatore e del programma di liquidazione, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  3. Costruisce l’alternativa liquidatoria: stima ciò che ciascuna classe di creditori otterrebbe proseguendo la liquidazione, perché è su quel parametro che il tribunale misura la convenienza.
  4. Valuta quale delle tre strade regge nel caso concreto — proposta di concordato, attesa dei riparti, acquisto in sede di vendita — mettendo a confronto i numeri e i rischi di ciascuna.
  5. Redige la proposta di concordato: classi, trattamenti differenziati, falcidia dei privilegiati nei limiti di legge, eventuale cessione delle azioni recuperatorie, limitazione degli impegni ai creditori ammessi, garanzie.
  6. Coordina la relazione giurata del professionista indipendente sulla soddisfazione dei creditori privilegiati e verifica la coerenza tra proposta e attestazione.
  7. Mappa la platea dei votanti: verifica legittimazioni, conflitti di interesse, posizione delle società veicolo e dei creditori pubblici, effetto del silenzio-assenso.
  8. Assiste il creditore che non propone: analizza le proposte altrui, prepara il voto e, quando la proposta non è conveniente, redige l’opposizione all’omologazione.
  9. Segue il giudizio di omologazione, il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.
  10. Monitora l’esecuzione del concordato, verificando l’adempimento degli obblighi e, per il creditore, i presupposti di eventuali rimedi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, nel momento in cui si deposita una proposta o si decide di opporsi, va difesa domani nel giudizio di omologazione, nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza cambiare linea. La qualifica di cassazionista consente allo studio di seguire la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado. A questo si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che porta nel concordato la capacità di costruire soluzioni negoziate con la platea dei creditori, leggendo i numeri dell’impresa come li legge chi deve approvarle.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere unite la parte giuridica (proposta, voto, omologazione, impugnazioni) e quella economica (valutazione dell’attivo, alternativa liquidatoria, sostenibilità dell’esborso), che in un concordato nella liquidazione giudiziale non possono essere separate.


Chiusura

Proporre un concordato nella liquidazione giudiziale, restare in attesa dei riparti o puntare sui beni in vendita sono tre risposte legittime alla stessa domanda. Ciascuna ha un profilo di creditore per cui è la scelta più coerente, e ciascuna, applicata al profilo sbagliato, produce un risultato peggiore delle altre. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse e, talvolta, diritti che non si recuperano più: un voto non espresso, un’opposizione non proposta, un esborso sottostimato.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa richiede esattamente le competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha certificato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per costruire e valutare proposte che la massa dei creditori possa approvare; quella di avvocato cassazionista, per difendere la scelta in ogni grado di giudizio; e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti capace di misurare la proposta contro l’alternativa liquidatoria, che è il metro con cui il tribunale decide.

📩 Prima di depositare una proposta, o prima che scada il termine per votare quella di un altro, parlane con noi: i contatti dello Studio Monardo sono indicati in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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