La risposta breve è sì, ma non è una risposta che risolve qualcosa. Perché l’obbligo di avviso esiste, ha una data di nascita precisa, un contenuto preciso e soprattutto una collocazione precisa nel calendario: arriva in un momento esatto della vicenda, e quel momento apre una finestra che si chiude da sola dopo pochi giorni. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella segnalazione come cattivo pagatore la differenza tra una posizione cancellabile e una posizione che resta visibile per tre anni si gioca quasi sempre in quindici giorni. Questa guida ricostruisce l’intera sequenza, giorno per giorno: la rata non pagata, i solleciti interni che non lasciano traccia all’esterno, la spedizione del preavviso, i quindici giorni di sospensione, la registrazione nel sistema di informazione creditizia, il binario separato della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, i mesi di conservazione del dato e, infine, il calendario dei rimedi — reclamo, Arbitro Bancario Finanziario, Garante, giudice civile — ciascuno con i suoi termini e i suoi tempi reali.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la segnalazione come cattivo pagatore è, prima di tutto, una controversia bancaria: nasce dalla gestione di un rapporto di credito, si combatte con la documentazione contrattuale e con le prove di invio e ricezione delle comunicazioni dell’intermediario, e finisce quasi sempre per intrecciarsi con la situazione patrimoniale complessiva del segnalato. L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è questa la struttura che consente di leggere insieme i due piani che la segnalazione mette sempre in tensione: il piano formale, cioè se e quando la comunicazione preventiva è stata spedita e ricevuta, e il piano sostanziale, cioè se la classificazione attribuita al rapporto corrispondeva davvero alla condizione economica del cliente. Essendo l’Avvocato cassazionista, la stessa linea difensiva può essere portata senza cambi di mano fino all’ultimo grado di giudizio, cosa che in una materia dove la giurisprudenza di legittimità si è mossa molto negli ultimi tre anni non è un dettaglio organizzativo.
📩 Se hai ricevuto un preavviso di segnalazione, o se hai scoperto di essere già stato registrato, il tempo che hai davanti si misura in giorni e non in settimane: scrivici subito, tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.
La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sott’occhio l’intero percorso. Quella che segue non è una procedura giudiziaria con termini perentori stabiliti da un codice: è una sequenza regolata da fonti diverse — il Testo Unico Bancario, le Istruzioni di Banca d’Italia, un codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali — che però produce effetti pesantissimi e si svolge, nella grandissima parte dei casi, senza che il debitore sappia a che punto è arrivata.
Il punto che sorprende quasi tutti è questo: tra il primo mancato pagamento e il momento in cui il nominativo diventa leggibile dagli altri finanziatori passa un intervallo che, nella prassi, si misura in mesi e non in giorni. In quell’intervallo la legge colloca un atto a favore del debitore, il preavviso, e una sospensione tecnica di quindici giorni. Dopo, il calendario cambia radicalmente di natura: non si contano più i giorni che mancano a un evento, si contano i mesi che mancano alla cancellazione.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Dove approfondire |
|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Scadenza della rata o del pagamento | Nasce il ritardo; nessuna conseguenza esterna | § Giorno 0 |
| Giorni 1-30 circa | Primo mese di ritardo | Solleciti interni, telefonate, lettere; nulla esce dalla banca | § Dal giorno 1 al giorno 30 |
| Variabile, di regola dopo 1-2 rate impagate | Decisione interna di segnalare | L’intermediario predispone la prima informazione negativa | § La decisione di segnalare |
| Almeno 15 giorni prima della registrazione | Spedizione del preavviso | Comunicazione obbligatoria prima della prima informazione negativa nei SIC | § Il preavviso |
| 15 giorni dalla spedizione | Finestra di regolarizzazione | Il dato non è ancora accessibile agli altri partecipanti | § I quindici giorni |
| Dopo i 15 giorni | Prima registrazione nel SIC | Il nominativo diventa visibile a tutto il sistema creditizio | § La registrazione |
| Binario autonomo | Prima classificazione a sofferenza | Informativa scritta obbligatoria in Centrale dei Rischi | § Il binario di Banca d’Italia |
| Ritardi successivi | Dopo il primo ritardo | Il preavviso va ripetuto nei casi indicati dall’Arbitro | § Dal secondo ritardo |
| 12 / 24 / 36 / 60 mesi | Dopo la registrazione | Conservazione del dato e cancellazione automatica | § Il calendario della conservazione |
| 60 giorni + 12 mesi | Dalla scoperta | Reclamo, ricorso all’ABF, reclamo al Garante, giudice civile | § Il calendario dei rimedi |
Ogni riga di questa tabella corrisponde a una sezione che segue. Si comincia dall’unico momento che il debitore conosce sempre con certezza: il giorno in cui non ha pagato.
Giorno 0: la rata non pagata e il silenzio che segue
Siamo al giorno zero. Una rata di mutuo, di prestito personale, di finanziamento auto o di carta revolving scade e non viene onorata. Oppure un conto corrente va in scoperto oltre il fido concesso. In questo preciso momento, dal punto di vista di chi non ha pagato, non succede assolutamente nulla di visibile. È questa la prima trappola del calendario: il silenzio dei primi giorni viene letto come tolleranza, mentre è semplicemente il tempo tecnico che l’organizzazione interna dell’intermediario impiega per registrare l’anomalia e inserirla nei propri flussi.
Cosa succede, concretamente
L’inadempimento viene rilevato dai sistemi automatici di gestione del credito. La posizione entra in una categoria interna — le denominazioni cambiano da intermediario a intermediario, ma la sostanza è ovunque la stessa: monitoraggio, poi gestione del credito anomalo. Nessuna di queste etichette è una segnalazione: sono classificazioni interne, non comunicate a nessuno all’esterno. Chi in questa fase consulta la propria posizione presso una banca dati creditizia non trova niente, e questo genera la convinzione — sbagliata — di essere ancora “pulito” e di avere tempo.
La norma
Il giorno zero non è disciplinato da nessuna norma specifica sulle segnalazioni, perché la segnalazione non è ancora in agenda. Rilevano le regole ordinarie dell’obbligazione: l’art. 1218 del codice civile sulla responsabilità del debitore e, per i contratti di finanziamento, le clausole di decadenza dal beneficio del termine. Per il credito ai consumatori va però tenuto presente fin da subito l’art. 125 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), perché è la disposizione che, qualche settimana più avanti, imporrà al finanziatore di informare preventivamente il consumatore prima di comunicare per la prima volta un’informazione negativa a una banca dati.
I termini che si attivano
Dal giorno zero decorrono gli interessi di mora al tasso contrattuale. Decorre anche il conteggio delle rate impagate, che è il parametro decisivo per tutto quello che viene dopo: il Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia costruisce i propri tempi di conservazione distinguendo i ritardi fino a due rate o mesi da quelli superiori a due rate o mesi. Il numero di rate impagate al momento della regolarizzazione decide se il dato resterà visibile dodici mesi oppure ventiquattro. È una differenza che nessuno percepisce al giorno zero e che pesa enormemente ventiquattro mesi dopo.
Attenzione a un punto che genera equivoci: nessuno di questi termini è un termine processuale. La sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini del processo e non tocca né la decorrenza degli interessi, né il conteggio delle rate, né i quindici giorni del preavviso, né i mesi di conservazione del dato. Chi riceve un preavviso il 10 agosto ha la stessa finestra di chi lo riceve il 10 marzo.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la fase in cui lo spazio di manovra è massimo e viene quasi sempre sprecato. Pagare entro pochi giorni, anche con i soli interessi moratori, chiude la vicenda prima che qualunque meccanismo si avvii. Se il pagamento immediato non è possibile, questa è la finestra per chiedere per iscritto una rimodulazione, una sospensione delle rate o un piano di rientro, e per farlo prima che la posizione sia uscita dal perimetro della gestione ordinaria. Una richiesta scritta protocollata al giorno dieci ha un peso completamente diverso dalla stessa richiesta fatta al giorno novanta, quando la pratica è già passata all’area recupero.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è il silenzio simmetrico: il debitore non paga e non scrive, la banca sollecita e non riceve risposta. Nei mesi successivi, quando si discuterà se l’intermediario abbia valutato con diligenza la situazione complessiva del cliente prima di classificarlo negativamente, l’assenza totale di comunicazioni dal lato del debitore sarà il primo argomento della difesa dell’intermediario. Una mail di spiegazione, anche senza pagamento, costruisce un fascicolo.
Quanto dura realmente
Da due a otto settimane, con forti differenze tra intermediari. Le banche tradizionali tendono a essere più lente, le società di credito al consumo e le finanziarie specializzate molto più rapide, con flussi di aggiornamento verso le banche dati che seguono un ritmo mensile fisso.
Dal giorno 1 al giorno 30: i solleciti che non lasciano traccia all’esterno
Il calendario ora corre, ma corre dentro la banca. È la fase più lunga e più fraintesa dell’intera sequenza: quella in cui il debitore riceve messaggi, e proprio per questo si convince che la situazione sia sotto controllo.
Cosa succede, concretamente
Arrivano, in ordine variabile, un SMS, una telefonata del servizio recupero, una lettera ordinaria, talvolta una mail. Il tono è commerciale. Il contenuto è un invito a regolarizzare, spesso con l’indicazione dell’importo arretrato e di un IBAN. Questi messaggi hanno una caratteristica giuridica decisiva: non sono preavvisi di segnalazione, e il fatto di averli ricevuti non significa in alcun modo essere stati preavvisati. Il preavviso ha un contenuto tipico — annuncia l’imminente registrazione di un’informazione negativa in una banca dati, indica il termine per regolarizzare, informa sui diritti dell’interessato — e un sollecito di pagamento che non contiene quell’annuncio non lo sostituisce.
È un passaggio su cui si decidono le cause. In sede arbitrale è stato chiarito che preavvisi riferiti a una banca dati non valgono per un’altra: nella decisione n. 5208 del 2025 il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario ha ordinato la cancellazione delle registrazioni nei sistemi di informazione creditizia proprio perché i documenti prodotti dall’intermediario riguardavano esclusivamente la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e non i SIC, mentre ha ritenuto legittima la segnalazione in Centrale dei Rischi essendo rimasto accertato il prolungato mancato pagamento. Due banche dati, due obblighi informativi, due fascicoli di prova distinti.
La norma
Nessuna norma impone i solleciti: sono prassi commerciale. Rilevano semmai i limiti alle modalità di recupero stragiudiziale e, sul piano della correttezza, gli artt. 1175 e 1375 del codice civile. La diligenza richiesta all’intermediario è quella qualificata dell’art. 1176, comma 2, del codice civile, e nella materia delle segnalazioni la giurisprudenza vi ha ancorato l’obbligo di una valutazione non automatica della posizione del cliente.
I termini che si attivano
Nessun termine di legge, ma un termine di fatto rilevantissimo: la soglia interna oltre la quale la posizione viene candidata alla segnalazione. Nella prassi dei sistemi di informazione creditizia la prima informazione negativa matura tipicamente dopo due rate o due mesi di ritardo, perché è quella la soglia attorno a cui ruota la distinzione del Codice di condotta tra ritardi fino a due rate e ritardi superiori. Il periodo che intercorre tra la seconda rata impagata e la spedizione del preavviso è la vera zona grigia della procedura: nessuno lo comunica e dura in media da due a dieci settimane.
Cosa può fare il debitore ora
Tre mosse, tutte da compiere per iscritto e tutte ancora pienamente disponibili. La prima: chiedere formalmente all’intermediario se la posizione sia stata candidata alla segnalazione e a quale banca dati, esercitando il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679. La seconda: proporre un piano di rientro documentato, allegando le ragioni del ritardo — perché la giurisprudenza, come si vedrà, distingue nettamente la difficoltà transitoria dall’insolvenza. La terza: verificare presso i gestori delle banche dati la propria posizione attuale, così da fotografare la situazione prima che cambi.
L’errore tipico di questa fase
Confondere la trattativa verbale con l’accordo. Un accordo di rientro concluso al telefono e non confermato per iscritto non ferma il flusso di aggiornamento mensile verso le banche dati, perché quel flusso è alimentato da procedure informatiche che leggono lo stato contabile della pratica, non le promesse degli operatori. Il debitore convinto di avere un accordo scopre la segnalazione un mese dopo.
Quanto dura realmente
Da uno a tre mesi. Nei finanziamenti al consumo di piccolo importo la fase è compressa e il preavviso può arrivare già al sessantesimo giorno dal primo mancato pagamento; nei mutui ipotecari si allunga molto, perché la banca valuta la garanzia reale e tende a tentare più a lungo la via dell’accordo.
La decisione di segnalare: il momento invisibile in cui si passa dal ritardo all’informazione negativa
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e lo fa senza che nessuno lo annunci. Da qualche parte, in un ufficio che il debitore non vedrà mai, la posizione viene classificata come meritevole di segnalazione. È l’unico passaggio dell’intera sequenza che non produce alcun documento destinato al cliente, ed è anche quello che decide tutto il resto.
Cosa succede, concretamente
L’intermediario assume due decisioni distinte, che la maggior parte delle persone considera una sola. La prima: comunicare l’informazione negativa ai sistemi di informazione creditizia privati — CRIF-EURISC, Experian, CTC, Assilea — con l’aggiornamento periodico dei dati. La seconda, autonoma: classificare il rapporto in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, eventualmente a sofferenza. Le due decisioni hanno presupposti diversi, regole informative diverse e conseguenze diverse, e possono benissimo essere prese l’una senza l’altra.
La norma
Per i sistemi privati la fonte è il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, che ha sostituito il precedente codice deontologico. Per la Centrale dei Rischi la fonte è la Circolare di Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, più volte aggiornata — l’aggiornamento in vigore è il ventunesimo, del febbraio 2025 — emanata sulla base dell’art. 53 del Testo Unico Bancario e della delibera CICR del 29 marzo 1994. Sopra entrambe, per il credito ai consumatori, sta l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario.
I termini che si attivano
Qui nasce il termine più importante dell’intera vicenda. Prima che la prima informazione creditizia negativa diventi accessibile agli altri partecipanti al sistema, il Codice di condotta impone al partecipante di inviare all’interessato un preavviso e di attendere almeno quindici giorni dalla spedizione. È un termine dilatorio: non impedisce la registrazione, impedisce che la registrazione diventi leggibile dagli altri operatori prima della scadenza.
Cosa può fare il debitore ora
Poco, perché non sa. Ma c’è un’eccezione che vale la pena conoscere: chi ha già esercitato il diritto di accesso nelle settimane precedenti ha spesso ricevuto risposte che lasciano intravedere lo stato della pratica, e chi ha un rapporto con un gestore o un consulente attento può intercettare il passaggio alla fase di recupero. La difesa, in questa fase, si costruisce a monte: tutta la documentazione sulla natura transitoria della difficoltà va formata adesso, perché dopo servirà a dimostrare che la classificazione era sproporzionata.
Ed è qui che si misura il valore di un’assistenza specializzata nel contenzioso bancario: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora esattamente su questo doppio fronte, verificando insieme la regolarità formale delle comunicazioni dell’intermediario e la tenuta sostanziale della classificazione attribuita al rapporto.
L’errore tipico di questa fase
Credere che la segnalazione sia un atto dovuto e automatico. Non lo è, e su questo la Corte di cassazione è stata netta: con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la prima sezione civile ha ribadito che ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio di centralizzazione dei rischi il credito può considerarsi in sofferenza soltanto quando è vantato verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Non basta il ritardo, non basta l’inadempimento isolato: serve una valutazione della complessiva situazione economica del cliente. Chi considera la segnalazione un destino non contesta mai nulla.
Quanto dura realmente
Da pochi giorni a poche settimane. È una fase di elaborazione interna che segue il ritmo dei flussi informativi: le comunicazioni ai sistemi di informazione creditizia seguono un aggiornamento periodico mensile, e le segnalazioni alla Centrale dei Rischi devono pervenire a Banca d’Italia entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Il preavviso: l’unico atto che la legge mette dalla parte del debitore
Siamo al cuore della domanda da cui siamo partiti. Sì, l’avviso esiste. Ha un nome tecnico — preavviso di segnalazione — una base normativa doppia e un contenuto che non può essere improvvisato.
Cosa succede, concretamente
Arriva una comunicazione che annuncia l’imminente registrazione di un’informazione negativa presso un sistema di informazione creditizia, indica l’importo dovuto, invita a regolarizzare entro un termine e informa sui diritti esercitabili. Può arrivare per raccomandata, per PEC, per e-mail, tramite messaggio, oppure essere caricata nell’area riservata dell’home banking. Il Codice di condotta ammette modalità anche digitali e innovative, definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante, e l’Allegato dedicato al preavviso riconosce la validità di forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare l’avvenuta consegna.
Proprio su questo punto si gioca il contenzioso più frequente. Nella decisione n. 3435 del 2 aprile 2025 il Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario, e ha precisato che il caricamento del preavviso nell’area riservata, per essere valido, deve consentire all’intermediario di dimostrare il momento esatto dell’inserimento: non basta provare che il cliente accedeva regolarmente alla propria area personale. In quel caso la segnalazione è stata ritenuta illegittima e ne è stata ordinata la cancellazione.
La norma
Due disposizioni, con ambiti diversi che vanno tenuti separati.
L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario riguarda il credito ai consumatori e impone al finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che comunica a una banca dati un’informazione negativa che lo riguarda. È una norma di trasparenza, collocata nel titolo dedicato al credito al consumo, e la Corte di cassazione ne ha delimitato l’ambito: con l’ordinanza n. 14382 del 2021 è stato affermato che dalla mancata prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può trarsi l’illegittimità della segnalazione quando questa riguardi finanziamenti non destinati specificamente al consumo, e il principio è stato applicato in una vicenda relativa alle rate di un contratto di mutuo. Già con l’ordinanza n. 16688 del 2019 la Corte aveva ricondotto l’obbligo di preavviso dell’art. 125 ai sistemi di informazione creditizia.
Il Codice di condotta SIC del 2019 ha portata più ampia, perché non si limita ai consumatori: il partecipante deve inviare il preavviso e i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione. È la regola che oggi governa concretamente la materia, e che l’Arbitro applica anche a favore di chi agisce come imprenditore o professionista persona fisica. Il perimetro ha però un limite soggettivo: con la decisione n. 5192 del 2025 il Collegio di Milano ha affermato che il preavviso di prima segnalazione è dovuto alle persone fisiche e non alle società.
I termini che si attivano
I quindici giorni si contano dalla spedizione del preavviso, non dalla ricezione. È una precisazione decisiva e spesso ignorata: la finestra utile al debitore, in concreto, è più breve dei quindici giorni nominali, perché il tempo di recapito erode la parte iniziale del termine. Chi riceve la raccomandata al quinto giorno dalla spedizione ha dieci giorni effettivi, non quindici.
Il termine non è perentorio nel senso processuale: non è che scaduto quello il debitore perda un diritto di difesa. È dilatorio, cioè sospende la visibilità del dato. Ma i suoi effetti pratici sono quelli di una scadenza secca, perché superato il quindicesimo giorno la registrazione diventa leggibile da ogni finanziatore che interroghi il sistema.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra più preziosa dell’intera cronologia, e merita un elenco preciso di quello che si può ancora fare.
Regolarizzare integralmente, se le somme sono reperibili: il pagamento prima della scadenza del termine impedisce che l’informazione negativa diventi accessibile. Contestare per iscritto la pretesa, se il debito è in tutto o in parte infondato, chiedendo la sospensione della registrazione in attesa delle verifiche. Chiedere copia integrale della documentazione contrattuale e dell’estratto conto, per ricostruire l’esatta imputazione dei pagamenti. Verificare se il preavviso sia completo degli elementi richiesti e se provenga dal soggetto legittimato, che è il titolare del credito. Conservare la busta, la ricevuta di PEC, lo screenshot del messaggio: tra un anno quella prova servirà a stabilire se i quindici giorni siano stati davvero rispettati.
La finestra dei quindici giorni è l’unico momento in cui la cancellazione non richiede né un arbitro né un giudice: basta un bonifico o una contestazione fondata, ricevuti in tempo.
L’errore tipico di questa fase
Telefonare invece di scrivere. Il preavviso produce quasi sempre una reazione emotiva e la reazione emotiva si traduce in una chiamata al numero verde, che non lascia tracce utilizzabili. La contestazione va inviata per PEC o raccomandata, deve indicare espressamente il preavviso ricevuto e deve chiedere in modo esplicito di non procedere alla registrazione fino all’esito delle verifiche.
Il secondo errore, più sottile, è pagare parzialmente. Un pagamento che non copre l’intero arretrato lascia la posizione in stato di ritardo e non impedisce la registrazione, ma consuma risorse che sarebbero state utili per una regolarizzazione completa dieci giorni dopo.
Quanto dura realmente
Quindici giorni dalla spedizione, con un tempo effettivo che nella prassi si riduce a otto-dodici giorni. Va aggiunto che nulla impedisce all’intermediario di concedere spontaneamente un termine più lungo, e che in molti casi la registrazione avviene materialmente con il flusso di aggiornamento mensile successivo, allungando di fatto la finestra. Ma su questo non si può contare: contare sul ritardo altrui è la ragione per cui metà delle segnalazioni contestabili non viene contestata.
Dopo i quindici giorni: la registrazione diventa leggibile da tutto il sistema
Da questo momento in poi la vicenda cambia natura. Fino a ieri era un problema tra due parti; da oggi è un’informazione che circola. È il passaggio che le persone descrivono sempre con la stessa frase: “mi hanno rifiutato il finanziamento e non capivo perché”.
Cosa succede, concretamente
L’informazione negativa viene resa accessibile ai partecipanti al sistema di informazione creditizia. Ogni banca, finanziaria o società di leasing che riceva una richiesta di credito dal segnalato interrogherà quel sistema e leggerà la posizione: contratto, importo, numero di rate in ritardo, stato della posizione, data di aggiornamento. Non esiste una lista ufficiale dei “cattivi pagatori” — l’espressione è giornalistica e non giuridica — ma il risultato pratico è quello che tutti conoscono: istruttorie che si chiudono negativamente in pochi giorni, richieste di garanzie aggiuntive, revoca di affidamenti in essere.
Va chiarito un equivoco diffusissimo. La registrazione nei sistemi di informazione creditizia non è una sanzione e non comporta alcun divieto legale di concedere credito: è un dato informativo che ciascun finanziatore valuta autonomamente secondo le proprie politiche. Questo ha una conseguenza giuridica importante in sede risarcitoria, perché significa che il nesso tra segnalazione e diniego di credito va dimostrato e non presunto.
La norma
Il trattamento è regolato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice di condotta del 2019, che disciplina le categorie di dati, i soggetti partecipanti, le finalità e i tempi di conservazione indicati nell’Allegato 2. L’interessato conserva i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, con l’eccezione espressamente indicata dal Codice, e può in particolare chiedere l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati inesatti.
I termini che si attivano
Qui il calendario si rovescia. Fino a ieri si contavano i giorni che mancavano a un evento; da oggi si contano i mesi che mancano alla cancellazione, e il punto di partenza di quel conteggio non è la data della segnalazione, ma l’evento indicato dal Codice di condotta per quella specifica categoria di informazione: la regolarizzazione, la scadenza contrattuale, la cessazione del rapporto. È l’errore di calcolo più frequente in assoluto e verrà ripreso più avanti con la tabella dei termini.
Si attiva inoltre il termine per reagire: il reclamo all’intermediario, che apre la sequenza dei rimedi, non ha un termine di decadenza, ma determina il decorso dei dodici mesi entro cui è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Cosa può fare il debitore ora
La regolarizzazione resta utile, ma cambia funzione: non impedisce più la registrazione, fa decorrere il termine di conservazione dal momento in cui il saldo viene comunicato al gestore. Pagare oggi non cancella la segnalazione, ma avvia il conto alla rovescia dei dodici o ventiquattro mesi che porta alla cancellazione automatica.
Diventano disponibili i rimedi correttivi. L’accesso ai propri dati presso il gestore del sistema, per ottenere il prospetto completo di ciò che risulta registrato. La richiesta di rettifica o cancellazione, se il dato è inesatto, non aggiornato o registrato senza il preavviso dovuto. Il reclamo all’intermediario. E, nei casi in cui il pregiudizio sia attuale e grave, il ricorso d’urgenza al giudice civile per ottenere la cancellazione in via cautelare.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare. L’idea che il dato “scada da solo” è vera in astratto e disastrosa in concreto, perché la cancellazione automatica presuppone che la regolarizzazione sia stata comunicata e che non intervengano nuovi ritardi. Ogni nuovo ritardo registrato fa ripartire il conteggio.
Il secondo errore è rivolgersi alle società che promettono la cancellazione immediata dietro pagamento. La cancellazione si ottiene o perché il dato è illegittimo, e allora si contesta nelle sedi proprie, o perché è decorso il termine, e allora avviene da sola.
Quanto dura realmente
La visibilità è immediata dal momento dell’accessibilità. L’aggiornamento dei dati segue invece il ritmo mensile delle comunicazioni tra partecipante e gestore: anche quando il debitore paga, il sistema recepisce la regolarizzazione con il flusso successivo, e nella prassi passano da due a sei settimane prima che il prospetto rifletta la nuova situazione.
Il binario di Banca d’Italia: la Centrale dei Rischi e l’informativa prima della prima sofferenza
Fin qui abbiamo seguito un solo binario. Ma la procedura ne ha due, e corrono in parallelo con regole proprie. Il secondo è quello della Centrale dei Rischi gestita da Banca d’Italia, e chi confonde i due binari perde in partenza.
Cosa succede, concretamente
Gli intermediari partecipanti comunicano mensilmente a Banca d’Italia la posizione di rischio di ciascun cliente, in essere l’ultimo giorno del mese. Le segnalazioni devono pervenire entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni. All’interno di questo flusso il rapporto può essere classificato in vari modi; la classificazione più grave è quella a sofferenza, che nel linguaggio del sistema bancario equivale a essere considerati insolventi.
Qui la domanda di partenza — la banca deve avvisarmi? — trova una risposta diversa e più articolata rispetto a quella valida per i sistemi privati.
La norma
La Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 prevede che gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati, cioè garanti e soci illimitatamente responsabili, in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Le stesse Istruzioni precisano che per il cliente consumatore l’informativa deve essere preventiva, cioè trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione negativa, quando per la prima volta la posizione viene classificata negativamente, e ciò vale sia per l’inadempimento persistente sia per la sofferenza. Si somma qui l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario per i rapporti di credito ai consumatori.
La differenza con i sistemi privati è di natura, non di forma. Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 4519 del 10 maggio 2023, ha affrontato esattamente il quesito se il preavviso sia elemento essenziale di legittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi, e ha concluso che né l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario né la Circolare n. 139 qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità: l’informativa di imminente segnalazione integra un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa. Nei sistemi di informazione creditizia, invece, il Codice di condotta costruisce il preavviso come condizione di accessibilità del dato, e la sua omissione travolge la registrazione.
Tradotto in pratica: nei SIC il preavviso mancante fa cadere la segnalazione; in Centrale dei Rischi il preavviso mancante apre la strada al risarcimento, mentre per far cadere la segnalazione occorre attaccarne il presupposto sostanziale.
I termini che si attivano
Il ritmo è mensile e rigido: posizione rilevata all’ultimo giorno del mese, trasmissione entro il venticinquesimo giorno del mese successivo. Questo significa che tra il fatto e la sua visibilità in Centrale dei Rischi possono passare fino a cinquantacinque giorni, e altrettanti ne possono passare perché una correzione produca effetti. Il flusso di ritorno riporta agli intermediari la posizione complessiva del soggetto segnalato verso l’intero sistema.
Cosa può fare il debitore ora
Il presupposto sostanziale della sofferenza è il terreno su cui si vincono le cause, e la giurisprudenza di legittimità offre argomenti solidi. La nozione di sofferenza, fin dalla sentenza n. 21428 del 2007 e poi in modo costante, non coincide con il semplice ritardo o con il singolo inadempimento: presuppone uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica sostanzialmente equiparabile, e richiede una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente. Con l’ordinanza n. 15609 del 2014 la Corte ha collegato il presupposto alla condizione di una situazione patrimoniale e finanziaria compromessa verso il sistema bancario; con l’ordinanza n. 31921 del 2019 ha ribadito che la classificazione non può derivare dal mero ritardo; con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 ha confermato l’intero impianto.
Il contraltare esiste e va conosciuto: con l’ordinanza n. 3311 del 6 febbraio 2024 la prima sezione civile ha ritenuto che il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria legittimi la banca alla segnalazione. Il che significa che la difesa fondata sulla transitorietà della difficoltà regge se la difficoltà è davvero transitoria e documentabile, non se dura da anni.
Chiedere all’intermediario, per iscritto, quali elementi abbia valutato prima di classificare la posizione a sofferenza è la mossa che apre il fascicolo: la risposta, o l’assenza di risposta, diventerà il perno della contestazione.
L’errore tipico di questa fase
Contestare la segnalazione in Centrale dei Rischi con gli argomenti buoni per i SIC. Il debitore che scrive “non mi avete preavvisato, quindi la segnalazione va cancellata” riferendosi alla Centrale dei Rischi riceverà una risposta tecnicamente corretta che respinge la contestazione, e avrà bruciato la prima mossa. L’argomento del preavviso, su quel binario, serve a costruire la domanda risarcitoria; la cancellazione si chiede attaccando l’insussistenza dello stato di insolvenza.
Quanto dura realmente
Dalla classificazione interna alla visibilità in Centrale dei Rischi: da venticinque a cinquantacinque giorni. Per la rettifica, le Istruzioni prevedono tempi strettissimi quando interviene un ordine dell’autorità: Banca d’Italia chiede all’intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere alla rettifica entro ventiquattro ore dalla richiesta. Nella pratica ordinaria, invece, una correzione spontanea segue il flusso mensile.
Dal secondo ritardo in poi: il preavviso va ripetuto?
Sono passati mesi dal primo episodio. La posizione è stata regolarizzata, o forse no. Arriva un nuovo ritardo. La domanda che si pone adesso è se il debitore abbia diritto a un nuovo avviso o se il primo abbia esaurito la funzione informativa una volta per tutte.
Cosa succede, concretamente
Nella prassi degli intermediari il preavviso viene inviato una sola volta, perché il Codice di condotta lo collega alla prima informazione negativa. La conseguenza è che molti debitori ricevono una registrazione relativa a un ritardo successivo senza alcun avviso, convinti che si tratti di una irregolarità e scoprendo che l’intermediario ritiene di aver già adempiuto anni prima.
La norma
Il Codice di condotta lega l’obbligo alla prima registrazione di un’informazione negativa. Ma l’applicazione concreta ha richiesto un chiarimento, perché la fattispecie più frequente è quella del primo ritardo che viene sanato prima che la segnalazione avvenga: in quel caso il preavviso è stato spedito, ma alla segnalazione non si è mai arrivati.
L’Arbitro ha affrontato il punto nella decisione n. 7389 del 29 luglio 2025 del Collegio di Palermo, affermando che, nell’interpretazione dell’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario seguita dai Collegi, occorre effettuare un nuovo preavviso di segnalazione per i ritardi nei pagamenti successivi a un primo ritardo sanato e non segnalato, finché non interviene la segnalazione. Il preavviso spedito e poi “consumato” da una regolarizzazione non copre il ritardo successivo: l’intermediario deve avvisare di nuovo.
I termini che si attivano
Gli stessi quindici giorni dalla spedizione, da calcolare rispetto alla nuova registrazione. Si attiva però anche un effetto collaterale rilevantissimo sul piano della conservazione: ogni nuovo ritardo registrato interrompe la maturazione dei termini relativi al dato precedente e fa ripartire il conteggio dalla nuova regolarizzazione.
Cosa può fare il debitore ora
Verificare, documenti alla mano, se il preavviso ricevuto in passato sia mai stato seguito da una registrazione. Se non lo è stato, perché il ritardo fu sanato in tempo, il nuovo ritardo richiede un nuovo preavviso e la sua assenza è un vizio contestabile. Se invece la segnalazione avvenne, il nuovo ritardo si innesta su una posizione già negativa e l’argomento non è spendibile.
Verificare anche l’esattezza dell’imputazione contabile. Molte segnalazioni “successive” nascono non da un nuovo inadempimento ma da un pagamento imputato a una rata diversa da quella che il debitore intendeva saldare, con l’effetto di tenere artificialmente aperta una rata anteriore.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che la segnalazione si riferisca al debito che si ha in mente. Chi ha più rapporti con lo stesso gruppo bancario — un conto, una carta revolving, un prestito — riceve preavvisi relativi a rapporti diversi e li confonde. Il preavviso è riferito a un rapporto specifico e va letto come tale.
Quanto dura realmente
Il ciclo si ripete con tempi analoghi al primo, ma compressi: su una posizione già nota agli uffici di recupero, dalla rata impagata al preavviso passano in media quattro-sei settimane invece di otto-dodici.
Il calendario della conservazione: 12, 24, 36 e 60 mesi
A questo punto la procedura entra nella sua fase più lunga, e anche nella più fraintesa. Perché la domanda che tutti pongono — “quanto resto segnalato?” — ha una risposta che dipende da due variabili e da una data di decorrenza che quasi nessuno individua correttamente.
Cosa succede, concretamente
Il dato resta nel sistema per un periodo determinato, scaduto il quale viene cancellato automaticamente, senza bisogno di domande, istanze o solleciti. I tempi sono fissati dall’Allegato 2 al Codice di condotta, richiamato dall’art. 7 dello stesso Codice.
La norma e i termini
| Informazione registrata | Tempo di conservazione | Da quando decorre |
|---|---|---|
| Richiesta di finanziamento in corso di istruttoria | 180 giorni | Data della richiesta |
| Richiesta rinunciata o rifiutata | 90 giorni | Aggiornamento con l’esito |
| Ritardo fino a due rate o due mesi, poi regolarizzato | 12 mesi | Registrazione dei dati sulla regolarizzazione |
| Ritardo superiore a due rate o due mesi, poi regolarizzato | 24 mesi | Registrazione dei dati sulla regolarizzazione |
| Inadempimento non regolarizzato, grave morosità | 36 mesi | Scadenza contrattuale del rapporto o ultimo aggiornamento |
| Rapporto rimborsato regolarmente (dato positivo) | 60 mesi | Estinzione del rapporto |
I mesi non si contano dalla data della segnalazione, ma dall’evento che il Codice indica per quella categoria di informazione. È la ragione per cui tante persone sono convinte di dover aspettare meno di quanto in realtà dovranno: chi ha saldato un arretrato di quattro rate nel marzo di quest’anno non conta ventiquattro mesi dalla segnalazione avvenuta due anni fa, ma ventiquattro mesi dalla registrazione del saldo.
Due precisazioni che pesano. La prima: i termini di dodici e ventiquattro mesi sono condizionati alla regolarità dei pagamenti successivi, e un nuovo ritardo fa ripartire il conteggio. La seconda riguarda il saldo e stralcio: la definizione transattiva della posizione non equivale a una regolarizzazione del ritardo e, nell’interpretazione seguita in sede di tutela dei dati personali, può restare soggetta al termine di trentasei mesi riferito agli inadempimenti non regolarizzati, perché il dato continua a riflettere fedelmente lo storico del rapporto. Chi chiude a saldo e stralcio pensando di accelerare la cancellazione spesso ottiene l’effetto opposto: va messo in conto prima di firmare.
Cosa può fare il debitore ora
Chiedere al gestore del sistema il prospetto completo, individuare per ciascuna voce la data di decorrenza e calcolare la scadenza effettiva. Verificare se i dati siano aggiornati: la regolarizzazione va comunicata dal partecipante al gestore con l’aggiornamento periodico, e capita con frequenza che il saldo non venga trasmesso, lasciando la posizione congelata su uno stato superato. In quel caso non serve attendere: il dato non aggiornato è un dato inesatto, e la rettifica si chiede subito, prima all’intermediario e, se non provvede, al Garante o al giudice.
Valutare, nei casi limite, il diritto alla cancellazione previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679. È uno strumento reale ma non taumaturgico: non consente di cancellare un dato esatto, pertinente e ancora entro i termini di conservazione, perché quel trattamento ha una base giuridica autonoma.
L’errore tipico di questa fase
Pagare e non verificare. Il debitore salda, considera chiusa la vicenda e torna a chiedere credito diciotto mesi dopo scoprendo che la sua posizione risulta ancora aperta perché nessuno ha comunicato il saldo. Il controllo del prospetto a sessanta giorni dal pagamento costa nulla e previene due anni di problemi.
Quanto dura realmente
Oltre ai termini indicati, va messo in conto il ritardo materiale di aggiornamento: da due a sei settimane tra il pagamento e la registrazione della regolarizzazione. La cancellazione, invece, alla scadenza del termine è automatica e tempestiva.
Il giorno in cui lo scopri: la ricostruzione a ritroso
C’è una tappa che non compare in nessuna norma e che per il debitore è la più importante di tutte: il giorno in cui scopre di essere segnalato. Nella grandissima parte dei casi non coincide con nessuno degli eventi descritti finora. Arriva mesi dopo, da una direzione inattesa, e il calendario che il segnalato ha in testa in quel momento è quasi sempre sbagliato.
Cosa succede, concretamente
La scoperta avviene in tre modi ricorrenti. Il primo: una richiesta di finanziamento viene rifiutata e l’istruttoria si chiude con un riferimento generico alla consultazione di banche dati. Il secondo: una banca diversa da quella del rapporto originario revoca o riduce un affidamento, oppure chiede garanzie aggiuntive. Il terzo: il segnalato chiede spontaneamente il proprio prospetto, magari in vista di un acquisto importante, e scopre una posizione che non ricordava o che credeva chiusa.
Nei casi del primo tipo esiste una tutela informativa specifica che quasi nessuno utilizza: quando il rifiuto di una richiesta di credito dipende dalla consultazione di una banca dati, il finanziatore deve informarne il consumatore e comunicargli gli estremi della banca dati consultata. È l’unico aggancio documentale che consente di risalire con certezza a quale sistema abbia prodotto il diniego, ed è la prima carta da chiedere.
La norma
Rilevano qui l’art. 125, comma 2, del Testo Unico Bancario, che disciplina l’informativa al consumatore in caso di rifiuto conseguente alla consultazione di una banca dati, e l’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che attribuisce all’interessato il diritto di accedere ai propri dati e di ottenere informazioni su finalità, categorie di dati, destinatari e periodo di conservazione. Il Codice di condotta del 2019 struttura questi diritti in capo all’interessato, con le limitazioni che vi sono espressamente previste, e impone un’informativa rafforzata che indichi anche i tempi di conservazione dei dati nei sistemi cui sono comunicati.
I termini che si attivano
Il giorno della scoperta non fa decorrere alcun termine di legge, e questo genera una pericolosa sensazione di tempo illimitato. In realtà attiva tre conteggi pratici. Il primo è quello della ricostruzione probatoria: più tardi si chiede la documentazione, più è probabile che il fascicolo dell’intermediario sia incompleto — il che talvolta favorisce il segnalato, ma spesso danneggia entrambi. Il secondo è quello del danno: il pregiudizio attuale, documentabile con atti, è il presupposto della via d’urgenza, e un diniego di finanziamento di sei mesi prima non sostiene un’istanza cautelare proposta oggi. Il terzo è quello della conservazione, che intanto continua a correre: può accadere che il dato sia già prossimo alla cancellazione automatica e che la strategia corretta non sia chiedere la cancellazione, ma documentare il danno già prodotto.
Cosa può fare il debitore ora
La prima mossa è una ricostruzione a ritroso, e va fatta in quest’ordine preciso. Richiesta di accesso al gestore del sistema di informazione creditizia, per ottenere il prospetto completo con tutte le voci, le date di aggiornamento e gli intermediari segnalanti. Richiesta di accesso alla Centrale dei Rischi, che si ottiene da Banca d’Italia o dall’intermediario, per verificare se esista anche la posizione sul secondo binario. Richiesta all’intermediario di copia del preavviso, della prova di spedizione e della documentazione contrattuale e contabile del rapporto.
Con questi tre documenti in mano si risponde alle sole domande che contano: quale banca dati, a partire da quale data, su quale rapporto, con quale preavviso e con quale classificazione. Senza la ricostruzione a ritroso ogni contestazione è una contestazione al buio, e una contestazione al buio consuma una delle mosse disponibili senza ottenere nulla.
C’è poi una verifica che sfugge quasi sempre e che produce risultati sorprendenti: controllare che il soggetto segnalante fosse legittimato. Nelle cessioni di credito l’obbligo di segnalazione si trasferisce al cessionario quando questi è un intermediario partecipante, e capita di trovare posizioni duplicate — cedente e cessionario che segnalano lo stesso credito — oppure segnalazioni effettuate da chi non era più titolare del rapporto.
L’errore tipico di questa fase
Contestare prima di sapere. La reazione naturale alla scoperta è scrivere subito una lettera indignata all’intermediario. Quella lettera, scritta senza il prospetto in mano, contiene quasi sempre un’imprecisione — la banca dati sbagliata, la data sbagliata, l’importo sbagliato — e la risposta dell’intermediario si limiterà a correggere l’imprecisione senza affrontare il merito. Il reclamo serio si scrive dopo l’accesso ai dati, non prima.
Il secondo errore è trascurare la Centrale dei Rischi perché il diniego di credito è arrivato da un sistema privato. Le due posizioni possono coesistere e seguire sorti diverse, e scoprire la seconda soltanto a contenzioso avviato significa dover ricominciare.
Quanto dura realmente
La risposta a una richiesta di accesso arriva in genere entro trenta giorni, termine che il Regolamento europeo pone come regola per il riscontro all’interessato. Il prospetto di un sistema di informazione creditizia si ottiene spesso in pochi giorni, talvolta in tempo reale per via telematica. La documentazione contrattuale e le prove di invio del preavviso, invece, sono la parte lenta: nella prassi passano dalle quattro alle dieci settimane, e il ritardo dell’intermediario nel fornirle è esso stesso un elemento da far pesare nel reclamo successivo.
Il calendario dei rimedi: 60 giorni, 12 mesi, e il giudice d’urgenza
Da questo momento in poi il tempo non lavora più da solo: lavora per chi lo usa. La fase dei rimedi ha termini propri, parzialmente sovrapponibili, e la scelta della sequenza giusta cambia radicalmente l’esito.
Cosa succede, concretamente
Il segnalato contesta. Lo fa su quattro possibili tavoli, che non sono alternativi in senso stretto ma che vanno coordinati: l’intermediario, l’Arbitro Bancario Finanziario, il Garante per la protezione dei dati personali, il giudice civile.
La norma e i termini
Il reclamo all’intermediario è il primo passaggio e, per l’accesso all’Arbitro, è obbligatorio. Va presentato per iscritto all’ufficio reclami. L’intermediario deve fornire risposta motivata entro sessanta giorni per i reclami relativi a prodotti e servizi bancari e finanziari; il termine si riduce a quindici giornate lavorative per i reclami in materia di servizi di pagamento.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere proposto dal cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine. Il ricorso non può essere proposto se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, fermo restando che, scaduto quel termine, è possibile presentare un nuovo reclamo e ripartire. Il ricorso deve avere a oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. L’intermediario trasmette le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla ricezione; il Collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui la segreteria tecnica completa il fascicolo, con possibilità di sospensione. In caso di accoglimento, l’intermediario deve adempiere entro trenta giorni.
Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, è la via propria quando si contesta l’inesattezza, il mancato aggiornamento o l’eccessiva conservazione del dato. Non ha termini di decadenza, ma i tempi di istruttoria sono lunghi.
Il ricorso d’urgenza al giudice civile ex art. 700 del codice di procedura civile è lo strumento per ottenere la cancellazione immediata quando il pregiudizio è attuale e irreparabile. Qui va segnalato un dato processuale utile: la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti cautelari, che restano trattabili anche in quel periodo.
Cosa può fare il debitore ora
La sequenza efficiente, nella generalità dei casi, è questa. Primo: richiesta di accesso ai dati, per sapere esattamente cosa risulta e da quando. Secondo: reclamo scritto e documentato all’intermediario, con richiesta espressa di cancellazione o rettifica e indicazione analitica dei vizi, formali e sostanziali. Terzo: in parallelo, valutazione della via d’urgenza se il danno è in corso — un’istruttoria di mutuo in scadenza, un affidamento revocato, una fornitura sospesa. Quarto: alla scadenza dei sessanta giorni, ricorso all’Arbitro oppure causa ordinaria, a seconda del valore e della complessità probatoria.
Il bivio decisivo è tra Arbitro e giudice: l’Arbitro è rapido ed economico ma decide su documenti e con limiti di valore; il giudice è più lento ma consente l’istruttoria piena, indispensabile quando si chiede il risarcimento di un danno patrimoniale consistente.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere la cancellazione senza chiedere il risarcimento, oppure chiedere il risarcimento senza allegare nulla. Su questo la Cassazione è di una severità che non ammette scorciatoie: con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 la terza sezione civile ha ribadito che in tema di responsabilità civile per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi il danno costituisce danno-conseguenza e non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato; e con l’ordinanza n. 33332 del 20 dicembre 2025 la prima sezione ha confermato che l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione non è di per sé sufficiente a fondare il risarcimento. La prova, però, può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, come già affermato dall’ordinanza n. 9385 del 2018, con liquidazione eventualmente equitativa.
Quanto dura realmente
Reclamo: sessanta giorni di legge, trenta-quarantacinque nella prassi. Arbitro Bancario Finanziario: dai sei ai dodici mesi dal deposito del ricorso alla decisione, con l’adempimento entro i successivi trenta giorni. Procedimento cautelare: dalle tre alle otto settimane dal deposito all’ordinanza, con tempi più rapidi dove il tribunale fissa udienze ravvicinate. Causa ordinaria di risarcimento: dai due ai quattro anni in primo grado.
La stessa procedura, due calendari
Due ipotesi dimostrative, costruite sulla stessa identica situazione di partenza. Non sono casi reali seguiti dallo Studio: sono esercizi di calendario, utili a vedere dove si separano le due strade.
Situazione di partenza comune. Prestito personale di 18.700 euro, rata mensile di 412 euro, scadenza il 5 di ogni mese. Il debitore non paga la rata del 5 marzo né quella del 5 aprile. L’intermediario spedisce il preavviso di segnalazione il 22 aprile, con raccomandata recapitata il 28 aprile.
Calendario A — il debitore che usa le finestre.
5 marzo: prima rata impagata. Il 9 marzo il debitore invia una PEC all’ufficio reclami segnalando una riduzione temporanea del reddito documentata e chiedendo la sospensione di tre rate.
5 aprile: seconda rata impagata, nessuna risposta dall’intermediario. Il 7 aprile il debitore sollecita per PEC, allegando la documentazione reddituale.
22 aprile: spedizione del preavviso. I quindici giorni decorrono dalla spedizione e scadono il 7 maggio.
28 aprile: ricezione. Il debitore ha nove giorni effettivi.
30 aprile: versa 824 euro più interessi moratori, saldando entrambe le rate, e invia contestualmente la contabile per PEC chiedendo che non si proceda alla registrazione.
7 maggio: il termine scade con la posizione regolarizzata. Nessuna informazione negativa diventa accessibile agli altri partecipanti. Il preavviso spedito e non seguito da segnalazione, in caso di nuovo ritardo futuro, non coprirà il nuovo episodio: l’intermediario dovrà avvisare di nuovo.
Calendario B — il debitore che lascia correre.
Stessa situazione fino al 28 aprile. Il debitore telefona al numero verde, un operatore gli dice che “si può sistemare”, nulla viene messo per iscritto.
7 maggio: scaduti i quindici giorni, la posizione è registrabile. Con il flusso di aggiornamento di fine maggio l’informazione negativa, riferita a due rate impagate, diventa accessibile.
12 giugno: il debitore chiede un finanziamento per l’auto. Diniego in quarantotto ore.
30 settembre: il debitore salda l’intero arretrato, nel frattempo salito a quattro rate per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Poiché il ritardo regolarizzato supera le due rate, il termine di conservazione applicabile è di ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione, non di dodici.
20 ottobre: il partecipante comunica la regolarizzazione al gestore. È questa la data da cui si contano i ventiquattro mesi.
20 ottobre di due anni dopo: cancellazione automatica, a condizione che nel frattempo non si siano verificati nuovi ritardi.
Il confronto tra i due calendari si riduce a una cifra: nove giorni di differenza nel comportamento, due anni di differenza nel risultato.
I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio
La cronologia descritta finora è quella della procedura che segue il suo corso. Appena il debitore attiva un rimedio, però, il calendario si biforca, e le tre biforcazioni principali hanno tempi molto diversi tra loro.
Primo binario: la regolarizzazione nella finestra dei quindici giorni. È l’unico percorso che azzera la vicenda invece di curarla. Non produce alcun dato negativo accessibile, non apre termini di conservazione, non richiede l’intervento di alcuna autorità. Dal punto di vista cronologico è anche l’unico che si chiude nello stesso mese in cui si è aperto. L’intera guida potrebbe ridursi a questa riga, se non fosse che quasi nessuno riceve il preavviso sapendo cosa significa.
Secondo binario: la contestazione stragiudiziale. Il debitore invia il reclamo. Da quel momento decorrono i sessanta giorni di risposta e, soprattutto, i dodici mesi entro cui sarà possibile ricorrere all’Arbitro. Questo binario non sospende nulla: il dato resta accessibile per tutta la durata della contestazione, e questa è la ragione per cui il reclamo, da solo, è una strategia insufficiente quando il pregiudizio è attuale. Dove invece funziona bene è nei casi documentalmente netti — preavviso mai spedito, preavviso riferito a un’altra banca dati, importo errato, regolarizzazione mai registrata — perché molti intermediari, davanti a un reclamo tecnicamente fondato, provvedono spontaneamente prima della scadenza dei sessanta giorni.
Terzo binario: il ricorso d’urgenza. È il percorso che comprime il calendario in modo drastico, portando la decisione a poche settimane dal deposito. Richiede però due requisiti che vanno costruiti prima, non dopo: il fumus boni iuris, cioè l’apparente fondatezza della contestazione, e il periculum in mora, cioè un pregiudizio imminente e irreparabile. È proprio sul secondo che molti ricorsi si arenano, perché la giurisprudenza ha chiarito che il pregiudizio derivante dalla segnalazione, costituendo danno-conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa e deve essere allegato e provato. Il periculum si documenta con atti: una delibera di mutuo sospesa, una comunicazione di revoca di affidamento, un ordine perso. Senza quei documenti, l’urgenza resta un’affermazione.
Quarto binario: l’accordo transattivo con clausola sulla segnalazione. È il percorso meno conosciuto e, in molte vicende, il più efficiente. L’intermediario accetta una definizione della posizione e si obbliga contestualmente a comunicare al gestore la variazione della segnalazione entro un termine pattuito. Qui il calendario diventa contrattuale, e il rispetto del termine diventa esso stesso fonte di responsabilità: con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024 la Corte di cassazione si è occupata del caso di una banca che, nonostante il pagamento previsto in una transazione che contemplava la variazione della segnalazione, aveva ritardato per molti mesi la comunicazione alla Centrale dei Rischi, con conseguente diritto al risarcimento. Quando si firma una transazione, il termine per l’aggiornamento della segnalazione va scritto nero su bianco, con una data: senza data, non c’è inadempimento da far valere.
Un’ultima avvertenza cronologica che vale per tutti i binari. L’attivazione di un rimedio non congela i termini di conservazione, che continuano a decorrere secondo le regole viste. Questo produce un effetto paradossale di cui tener conto nella scelta della strategia: in posizioni ormai prossime alla scadenza naturale del termine, una causa di cancellazione rischia di arrivare a decisione quando il dato è già stato cancellato da solo, mentre conserva pieno senso l’azione risarcitoria, che ha un orizzonte temporale diverso.
Le cinque finestre critiche
Nell’intera cronologia ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito. Tutto il resto è attesa.
1. I primi quindici giorni dal primo mancato pagamento. È la finestra in cui una rimodulazione si ottiene ancora dall’area commerciale e non dall’area recupero. Richiesta scritta, documentazione della causa del ritardo, proposta concreta: oltre questa soglia il dossier cambia ufficio e cambia logica.
2. I quindici giorni dalla spedizione del preavviso nei SIC. La finestra regina. È l’unico momento in cui la cancellazione non richiede né arbitro né giudice: basta saldare o contestare in modo fondato, e nulla diventa accessibile agli altri finanziatori. Si conta dalla spedizione, non dalla ricezione: il tempo reale è sempre più breve di quello nominale.
3. Il momento immediatamente precedente alla prima classificazione a sofferenza in Centrale dei Rischi. Qui non si discute di preavvisi ma di presupposti: è la finestra per fornire all’intermediario, per iscritto, gli elementi che dimostrano che la difficoltà è transitoria e non strutturale. Una volta che la classificazione è stata trasmessa, gli stessi elementi serviranno ancora, ma in sede contenziosa e con tempi dieci volte più lunghi.
4. I sessanta giorni successivi alla regolarizzazione del debito. È la finestra del controllo. Verificare che il saldo sia stato comunicato al gestore e che la posizione risulti aggiornata costa una richiesta di accesso e previene l’ipotesi più frustrante di tutte: restare segnalati per un debito già pagato, con un termine di conservazione che non ha mai iniziato a decorrere.
5. I dodici mesi dalla presentazione del reclamo. È il termine oltre il quale la porta dell’Arbitro Bancario Finanziario si chiude per quella specifica contestazione. Non è una decadenza sostanziale — si può sempre presentare un nuovo reclamo e ripartire — ma chi lo lascia scadere perde mesi e, spesso, perde anche la memoria documentale della vicenda.
Le domande sul tempo
Sono passati venti giorni dal preavviso e ho pagato solo adesso: posso ancora ottenere che non risulti nulla? Il termine dilatorio è scaduto, quindi l’informazione può essere resa accessibile. Resta però da verificare se la registrazione sia materialmente avvenuta: poiché le comunicazioni ai gestori seguono un aggiornamento periodico mensile, capita che al ventesimo giorno il dato non sia ancora stato trasmesso. Una richiesta immediata e documentata all’intermediario, con allegata la contabile del pagamento, in quella situazione ha concrete possibilità di essere accolta. Dopo la trasmissione, invece, la richiesta diventa una domanda di cancellazione e segue i tempi dei rimedi.
Quanto dura in tutto, dal primo mancato pagamento alla cancellazione definitiva? Nell’ipotesi peggiore, e nel caso di inadempimento non regolarizzato, si arriva a trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, a cui vanno sommati i mesi iniziali tra il primo ritardo e la registrazione. Nell’ipotesi di ritardo superiore a due rate poi sanato, ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Nel caso più lieve, dodici. In concreto, una vicenda tipica dal primo mancato pagamento alla cancellazione occupa tra due e quattro anni.
Non ho mai ricevuto il preavviso: quanto tempo ho per contestare? Non esiste un termine di decadenza per la contestazione del vizio, ma esistono due orologi che corrono. Il primo è quello dei dodici mesi dal reclamo per il ricorso all’Arbitro. Il secondo è quello della prescrizione dell’azione risarcitoria, che per il danno da illecito trattamento di dati personali segue le regole ordinarie della responsabilità extracontrattuale. In più c’è un orologio pratico: più tempo passa, più diventa difficile per l’intermediario reperire la prova dell’invio, il che gioca a favore del segnalato, ma più diventa difficile anche per il segnalato documentare il pregiudizio subito.
Ho chiuso a saldo e stralcio sei mesi fa: perché risulto ancora segnalato? Perché il saldo e stralcio non equivale alla regolarizzazione del ritardo. Nell’interpretazione seguita in materia di protezione dei dati, la definizione transattiva di una posizione già classificata come inadempimento non regolarizzato resta soggetta al termine più lungo, riferito alla cessazione del rapporto. È un effetto che va negoziato prima della firma, inserendo in transazione una clausola espressa sull’aggiornamento della segnalazione e un termine per provvedere.
Il tempo che ho perso vale qualcosa in termini di risarcimento? Il ritardo nell’aggiornamento di una segnalazione che doveva essere variata è di per sé una condotta valutabile, come mostra la vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3671 del 2024. Ma il danno va sempre allegato e provato, anche per presunzioni: non basta affermare di aver perso opportunità, occorre indicarle.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. I principi sono riformulati; gli estremi vanno sempre verificati nel testo integrale prima di essere spesi in un atto.
Tappa del preavviso nei sistemi di informazione creditizia
Cass. civ., ord. n. 16688 del 2019 — La Corte ha ricondotto l’obbligo di informativa preventiva previsto dall’art. 125 del Testo Unico Bancario all’ambito dei sistemi di informazione creditizia privati, segnando la distinzione rispetto alla Centrale dei Rischi. Rilevanza: è la pronuncia che fonda la separazione dei due binari su cui poggia tutta la difesa formale.
Cass. civ., ord. n. 14382 del 2021 — Dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può trarsi l’illegittimità della segnalazione quando il rapporto sottostante non sia un’operazione di credito al consumo; nel caso deciso si trattava delle rate di un mutuo. Rilevanza: delimita l’ambito oggettivo dell’art. 125 e spiega perché, fuori dal credito al consumo, il fondamento della contestazione va cercato nel Codice di condotta.
ABF, Collegio di Bari, decisione n. 3435 del 2 aprile 2025 — L’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso grava interamente sull’intermediario; il caricamento nell’area riservata è valido solo se consente di dimostrare il momento dell’inserimento, non essendo sufficiente la prova dell’accesso regolare del cliente. Rilevanza: è la decisione da richiamare quando l’intermediario si difende affermando di aver reso disponibile il preavviso in home banking.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 29 maggio 2025 — I preavvisi riferiti alla Centrale dei Rischi non valgono per i sistemi di informazione creditizia; l’omesso preavviso ai SIC comporta l’illegittimità della registrazione e la cancellazione, mentre il prolungato mancato pagamento integra il presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi. Rilevanza: è la fotografia esatta della doppia difesa su due binari.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5192 del 2025 — Il preavviso di prima segnalazione è dovuto alle persone fisiche e non alle società; il solo rifiuto di un finanziamento non dimostra il danno. Rilevanza: delimita l’ambito soggettivo e avverte le imprese che la via formale è loro preclusa.
ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7389 del 29 luglio 2025 — È necessario un nuovo preavviso di segnalazione per i ritardi successivi a un primo ritardo sanato e non segnalato, finché non interviene la segnalazione. Rilevanza: risolve il caso frequentissimo del preavviso “consumato” da una regolarizzazione.
Tappa della Centrale dei Rischi e della classificazione a sofferenza
ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4519 del 10 maggio 2023 — L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario e la Circolare n. 139 non qualificano il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi: si tratta di un obbligo di trasparenza, la cui violazione rileva sul solo piano risarcitorio. Rilevanza: è la pronuncia che impone di cambiare argomento quando si contesta la Centrale dei Rischi.
Cass. civ., sent. n. 21428 del 2007 — Il credito può considerarsi in sofferenza soltanto se vantato verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Rilevanza: è il capostipite della nozione di sofferenza come stato e non come evento.
Cass. civ., ord. n. 15609 del 2014 — Nella deduzione dell’insussistenza dello stato di insolvenza rientra quella della mancanza di una situazione patrimoniale e finanziaria compromessa verso il sistema bancario. Rilevanza: indica che cosa va allegato per contestare efficacemente la sofferenza.
Cass. civ., ord. n. 31921 del 2019 — La segnalazione non può derivare dal mero ritardo o dal singolo inadempimento, ma deve riferirsi a una valutazione complessiva della situazione del cliente. Rilevanza: consolida l’orientamento e lo rende spendibile come diritto vivente.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 3311 del 6 febbraio 2024 — Il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria legittima la banca alla segnalazione. Rilevanza: è il limite dell’orientamento favorevole al segnalato e va conosciuto per non costruire difese fragili.
Cass. civ., ord. n. 9994 del 2024 — Riafferma i criteri della classificazione a sofferenza: non è sufficiente il mero inadempimento, occorre una valutazione complessiva che riveli difficoltà gravi e non temporanee. Rilevanza: conferma la stabilità dell’indirizzo nel biennio più recente.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 5593 del 12 marzo 2026 — Ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio di centralizzazione dei rischi il credito può considerarsi in sofferenza quando è vantato verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul presupposto sostanziale e il riferimento oggi da citare per primo.
Tappa dell’aggiornamento e del risarcimento
Cass. civ., ord. n. 3671 del 9 febbraio 2024 — Il ritardo nel comunicare la variazione della segnalazione pattuita in una transazione costituisce inadempimento e fonda il diritto al risarcimento, liquidabile anche in via equitativa. Rilevanza: è il riferimento per le vicende che nascono dopo l’accordo, non prima.
Cass. civ., ord. n. 9385 del 2018 — La prova del danno da illegittima segnalazione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici. Rilevanza: evita che l’onere della prova si traduca in una probatio diabolica.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 29252 del 13 novembre 2024 — In tema di responsabilità civile per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi il danno è danno-conseguenza e non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e dimostrato. Rilevanza: è la regola che governa oggi ogni domanda risarcitoria in materia.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 33332 del 20 dicembre 2025 — L’accertamento dell’illegittimità della segnalazione non è di per sé sufficiente per il riconoscimento del risarcimento. Rilevanza: chiude definitivamente la strada alle domande costruite sulla sola illegittimità formale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui si trova chi scrive, perché gli strumenti utili cambiano completamente a seconda del punto della cronologia. Ecco cosa facciamo, concretamente.
1. Collochiamo la posizione sulla timeline. Ricostruiamo le date esatte — prima rata impagata, spedizione del preavviso, scadenza dei quindici giorni, data di accessibilità del dato, data di comunicazione della regolarizzazione — e stabiliamo quali finestre sono ancora aperte e quali sono già chiuse.
2. Se sei nella finestra dei quindici giorni, interveniamo per impedire che il dato diventi accessibile. Predisponiamo la contestazione scritta o l’atto di regolarizzazione con richiesta espressa di non procedere alla registrazione, e li inviamo con mezzi che lasciano prova della data.
3. Verifichiamo la prova dell’invio e della ricezione del preavviso. Chiediamo all’intermediario copia del preavviso e della documentazione di spedizione, confrontiamo le date con quelle della registrazione e accertiamo se i quindici giorni dalla spedizione siano stati effettivamente rispettati.
4. Separiamo i due binari. Accertiamo se la segnalazione riguardi i sistemi di informazione creditizia, la Centrale dei Rischi o entrambe, e impostiamo per ciascuna la difesa propria: vizio formale del preavviso per i SIC, insussistenza del presupposto sostanziale per la Centrale dei Rischi.
5. Analizziamo la classificazione a sofferenza nel merito. Ricostruiamo la situazione patrimoniale e finanziaria complessiva alla data della classificazione e documentiamo, dove ricorre, la natura transitoria della difficoltà, che è l’argomento su cui la giurisprudenza di legittimità ha costruito il proprio orientamento.
6. Ricalcoliamo i termini di conservazione. Individuiamo per ciascuna voce la data di decorrenza corretta — regolarizzazione, scadenza contrattuale, cessazione del rapporto — e verifichiamo se il dato sia già oltre il termine e debba quindi essere cancellato.
7. Redigiamo e inviamo il reclamo all’intermediario con indicazione analitica dei vizi e delle richieste, monitorando la scadenza dei sessanta giorni e quella dei dodici mesi per l’eventuale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
8. Predisponiamo il ricorso all’Arbitro o il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., scegliendo la via in base all’attualità del pregiudizio e documentando il periculum con gli atti che lo rendono verificabile.
9. Negoziamo le clausole sulla segnalazione negli accordi transattivi, inserendo il termine entro cui l’intermediario deve comunicare la variazione e le conseguenze del ritardo.
10. Impostiamo l’azione risarcitoria allegando e documentando il danno patrimoniale e non patrimoniale secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza, senza affidarci a formule di stile che oggi non reggono.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione di una segnalazione richiede di leggere insieme il contratto, gli estratti conto, l’imputazione dei pagamenti e la situazione economica complessiva del segnalato, e sono competenze che stanno in capo a professionisti diversi. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché il vizio formale del preavviso e la ricostruzione contabile della posizione sono due metà dello stesso problema. E poiché l’Avvocato è cassazionista, la linea difensiva impostata nel reclamo è la stessa che potrà essere portata, senza passaggi di mano e senza riscritture, fino al giudizio di legittimità: in una materia in cui la Corte di cassazione è intervenuta più volte tra il 2024 e il 2026, la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado non è un dettaglio.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa di chi rischia una segnalazione, ed è anche quella che viene sprecata con più regolarità. La domanda da cui siamo partiti — la banca deve avvisarmi? — ha una risposta affermativa, ma il suo valore pratico dipende interamente da cosa si fa nei giorni immediatamente successivi all’avviso. Quindici giorni dalla spedizione, nei sistemi di informazione creditizia, separano una posizione che non lascerà traccia da una posizione che resterà leggibile da tutto il sistema bancario per uno, due o tre anni. In Centrale dei Rischi il preavviso non ha la stessa forza, ma lì a essere discutibile è il presupposto stesso della classificazione, e anche quella contestazione ha i suoi tempi.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è materia bancaria pura: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme il piano documentale, quello contabile e quello della situazione economica complessiva del segnalato, che è esattamente ciò che una contestazione efficace richiede; e la qualifica di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo assicura che la stessa impostazione difensiva possa essere sostenuta dal primo reclamo fino all’ultimo grado di giudizio, senza che la linea cambi per strada. Non promettiamo esiti: analizziamo le date, verifichiamo le prove, costruiamo la strategia compatibile con la finestra che hai ancora davanti.
📩 Guarda la data del tuo preavviso prima di chiudere questa pagina: se i quindici giorni non sono ancora scaduti hai ancora la finestra migliore, e se sono scaduti ne restano altre. Scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
