Quando un tribunale apre la liquidazione giudiziale di un’impresa, attorno a quella procedura si forma quasi immediatamente una nuvola di convinzioni. Alcune arrivano dal vecchio lessico del fallimento, altre da chi “ha avuto un amico che ci è passato”, altre ancora da articoli scritti prima della riforma e mai aggiornati. Il risultato è che imprenditori, soci, garanti e creditori prendono decisioni importanti — restare fermi, non votare, non presentare una proposta, non opporsi — sulla base di informazioni che non corrispondono a quello che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dice davvero.
Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 e profondamente ritoccato dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), è forse l’istituto su cui circolano più leggende. Non perché sia oscuro, ma perché è l’erede diretto del vecchio concordato fallimentare degli artt. 124-141 della legge fallimentare: chi lo racconta spesso lo racconta con le regole di dieci anni fa, dimenticando le modifiche intervenute. E agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: non solo si perde l’occasione, ma spesso si perdono anche i termini per rimediare.
Questa guida smonta, uno per uno, otto miti ricorrenti: che aperta la liquidazione giudiziale non ci sia più nulla da fare; che il concordato possa proporlo solo il debitore; che i creditori privilegiati vadano sempre pagati per intero; che il silenzio dei creditori equivalga a un rifiuto; che basti un creditore scontento a far saltare l’omologazione; che il concordato liberi anche garanti e coobbligati; che il voto contrario del Fisco chiuda la partita; e che, una volta omologato, non si possa più tornare indietro.
Lo Studio Monardo segue questa materia nel punto preciso in cui le competenze certificate dell’Avvocato si incrociano: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica costruita esattamente sulla valutazione del risanabilità e del valore recuperabile di un’impresa in difficoltà — che è poi il giudizio su cui si regge ogni proposta di concordato nella liquidazione giudiziale; è avvocato cassazionista, e il decreto di omologazione è reclamabile ai sensi dell’art. 247 CCII con esito che può arrivare fino alla Corte di cassazione, cioè fino al grado in cui l’Avvocato è abilitato a patrocinare direttamente; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che conta quando il passivo è dominato da banche ipotecarie e da crediti erariali e contributivi, come accade nella quasi totalità delle liquidazioni giudiziali.
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Mito n. 1 — “Aperta la liquidazione giudiziale non c’è più niente da fare: si aspetta solo che vendano tutto”
IL MITO: “Ormai è fallita. Adesso il curatore vende, incassa, paga chi riesce a pagare e si chiude. Non c’è nulla da decidere e nulla da proporre.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione nasce da un fondo di verità robusto: la liquidazione giudiziale è, per definizione, una procedura liquidatoria. Lo spossessamento è reale, l’amministrazione passa al curatore, il programma di liquidazione detta i tempi, e per la gran parte dei creditori l’esperienza concreta è effettivamente quella di un’attesa lunga che si conclude con un riparto modesto. A questo si aggiunge l’eredità lessicale del “fallimento”: una parola che nella percezione comune significa fine, non fase. Chi ha vissuto una procedura prima della riforma, poi, ricorda che il concordato fallimentare era statisticamente raro, e ne deduce che non esista.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il legislatore, già dal 2006 e poi con il Codice della crisi, ha costruito un’uscita alternativa dalla liquidazione: una via che non passa dalla vendita atomizzata dei beni ma da un accordo con i creditori, sottoposto a voto e a omologazione.
La realtà
Il concordato nella liquidazione giudiziale non è una procedura nuova e autonoma: è una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale alternativa alla ripartizione finale dell’attivo. L’art. 240 CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato. E possono farlo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a una condizione precisa: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati risultanti da essa, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
Il contenuto della proposta è sostanzialmente libero. Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi omogenee con trattamenti differenziati, l’attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari, la cessione dei beni ai creditori, l’intervento di un terzo assuntore che si accolla il passivo concordatario in cambio dell’attivo. L’art. 240 CCII consente anche che la proposta di un creditore o di un terzo preveda la cessione, oltre che dei beni dell’attivo, delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa: significa che un assuntore può rilevare, ad esempio, il contenzioso revocatorio o le azioni di responsabilità, valorizzandoli al posto della procedura.
La liquidazione giudiziale, insomma, non è un binario morto: è una fase durante la quale esiste una porta d’uscita negoziale, aperta a chi ha interesse e risorse per percorrerla.
La prova
La struttura dell’istituto è scolpita nel testo dell’art. 240 CCII e confermata dalla Relazione illustrativa, che ribadisce come il concordato resti “uno dei modi di chiusura della procedura liquidatoria”. Sul piano degli effetti, la Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337, ha chiarito che l’omologazione definitiva del concordato e la predisposizione da parte del curatore del conto di gestione comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, con permanenza della legittimazione, anche processuale, in capo al curatore per il completamento delle attività. Non un’attesa indefinita, dunque, ma un passaggio di fase con regole proprie.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontato che non ci sia nulla da fare perde la finestra temporale più preziosa. Un assuntore interessato all’azienda la vuole quando è ancora riconoscibile: con i contratti in essere, le maestranze, le autorizzazioni, la clientela. Dopo due o tre anni di liquidazione atomizzata, ciò che resta è un elenco di beni usati. Il creditore che resta inerte, dal canto suo, non partecipa alla costruzione della proposta che lo riguarda e si ritrova a votare su un testo scritto da altri.
Mito n. 2 — “Il concordato nella liquidazione giudiziale può proporlo solo l’imprenditore, e può farlo quando vuole”
IL MITO: “Il concordato lo chiede il debitore. È una cosa sua: se lui non la propone, nessun altro può farlo. E se la vuole proporre, la propone quando gli pare.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità c’è ed è preciso, solo che riguarda un altro istituto. Nel concordato preventivo la legittimazione a proporre è effettivamente del debitore: è lui che accede allo strumento, salvo il distinto meccanismo delle proposte concorrenti. Chi ha in mente il concordato preventivo e lo trasferisce per analogia alla liquidazione giudiziale commette un errore comprensibile. Si aggiunga che, fino alla riforma del diritto fallimentare del 2006, la proposta di concordato fallimentare era davvero riservata al fallito: molti manuali, molte memorie professionali e molte conversazioni da ufficio sono rimasti fermi a quella configurazione.
La realtà
L’art. 240 CCII rovescia lo schema. La legittimazione a proporre il concordato nella liquidazione giudiziale spetta in via immediata ai creditori e ai terzi, mentre il debitore è quello che deve aspettare. La norma spezza il monopolio del debitore e introduce due sbarramenti che lo riguardano soltanto.
Il primo è temporale e ha una doppia soglia. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo non può essere presentata se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. C’è dunque una finestra: prima è presto, dopo è tardi. La ratio, esplicitata nella Relazione illustrativa, è indurre l’imprenditore a cercare soluzioni concordate prima, anticipando la liquidazione giudiziale anziché usarla come leva.
Il secondo sbarramento è economico: la proposta del debitore, o delle società a lui riconducibili, è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Non basta ridistribuire quello che già c’è: serve finanza aggiuntiva. Questo requisito non si applica alle proposte di creditori e terzi estranei.
Il correttivo-ter ha inoltre aggiunto all’art. 240 CCII il comma 4-bis, che disciplina l’ipotesi del gruppo: quando il tribunale ha disposto l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’art. 287 CCII, la proposta può essere presentata con unica domanda, con più domande coordinate tra loro o con domanda autonoma, ferma l’autonomia delle masse.
La prova
Il testo dell’art. 240, comma 1 e comma 2, CCII è esplicito sia sulla legittimazione di creditori e terzi sia sullo sbarramento annuale per il debitore e le società collegate. La proposta presentata dal debitore prima del decorso dell’anno va dichiarata irricevibile dal giudice delegato in sede di esame ai sensi dell’art. 241 CCII. Sul versante intertemporale, il Tribunale di Massa, 10 febbraio 2025, ha chiarito che a una proposta di concordato presentata durante la vigenza del Codice della crisi, ma riferita a una procedura maggiore aperta prima del 15 luglio 2022, si applica comunque la legge fallimentare anche quanto al sub-procedimento concordatario: verificare quale disciplina governa il caso concreto è quindi il primo passo, non un dettaglio.
Cosa rischia chi ci crede
Due errori speculari. L’imprenditore convinto di poter proporre “quando vuole” deposita a otto mesi dall’apertura e si vede dichiarare irricevibile la proposta, bruciando tempo e credibilità verso i potenziali finanziatori; oppure aspetta troppo e scopre che sono già decorsi i due anni dall’esecutività dello stato passivo. Il creditore convinto che la proposta possa venire solo dal debitore, invece, non esercita un potere che la legge gli attribuisce fin dal giorno dell’apertura: quello di scrivere lui la soluzione, invece di subirla.
Mito n. 3 — “I creditori privilegiati e le banche ipotecarie vanno pagati per intero, altrimenti il concordato non passa”
IL MITO: “Con l’ipoteca sei blindato. Nel concordato i privilegiati prendono il cento per cento, è la legge. Se la proposta offre meno, è automaticamente inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
È un mito che nasce dalla sovrapposizione di due cose vere: il principio dell’ordine delle cause legittime di prelazione, che davvero non può essere alterato, e la regola — questa sì corretta — secondo cui il privilegiato soddisfatto integralmente non ha diritto di voto. Da “chi prende tutto non vota” molti deducono, all’incontrario, “chi è privilegiato prende tutto”. Si aggiunga la pratica bancaria: il creditore ipotecario è abituato a ragionare sul valore nominale della garanzia, non sul valore di realizzo effettivo di quel bene dentro una procedura concorsuale.
La realtà
L’art. 240 CCII prevede espressamente il contrario. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, a una condizione precisa: che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali.
Quel valore non lo stabilisce il proponente a sentimento: deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti dell’art. 358 CCII e designato dal tribunale. È il perno tecnico dell’intera operazione: il parametro non è il valore nominale del credito, né il valore di stima “a libero mercato” dell’immobile, ma il realizzo netto prevedibile dentro la liquidazione.
Resta fermo il limite strutturale: il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. E resta fermo il meccanismo del degrado: per la parte di credito che eccede il valore di realizzo della garanzia, il creditore prelatizio è trattato come chirografario e, per quella porzione, vota.
La prova
Oltre al testo dell’art. 240 CCII, è significativa la Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331, che si è occupata del patto concluso tra il proponente di un concordato fallimentare e il creditore ipotecario, con il quale si conveniva il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario: la Corte ha ammesso che un accordo di questo tipo possa derogare alla disciplina dell’art. 124, comma 3, l.f. (oggi trasfusa nell’art. 240 CCII). Il rapporto tra proponente e creditore garantito, in altri termini, conserva margini negoziali che il mito del “cento per cento obbligatorio” cancella del tutto.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore ipotecario che rifiuta per principio ogni proposta inferiore al nominale rischia di ritrovarsi, quattro anni dopo, con un riparto inferiore a quello che gli era stato offerto, perché nel frattempo il bene è stato venduto in asta a un prezzo che la relazione giurata aveva correttamente previsto. Il proponente che, all’opposto, costruisce la proposta ipotizzando di poter falcidiare liberamente i privilegiati senza la relazione giurata — o con una relazione che gonfia le spese per abbassare il parametro — si espone all’opposizione in sede di omologazione proprio sul punto più verificabile del piano.
Mito n. 4 — “Se i creditori non rispondono, la proposta è respinta”
IL MITO: “Tanto nessuno risponde mai. I creditori sono centinaia, metà non legge nemmeno la PEC: il silenzio vale come un no, quindi il concordato non passerà mai.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è l’intuizione, generalmente corretta nel diritto privato, che dal silenzio non si ricavi un consenso. È anche vero che in altri contesti concorsuali il meccanismo del voto è costruito in modo diverso. E chi ha esperienza di procedure con platee molto ampie sa benissimo che una quota rilevante di creditori non si manifesta mai: da qui la conclusione, intuitiva ma sbagliata, che il concordato sia matematicamente impossibile nelle procedure con molti creditori.
La realtà
Nel concordato nella liquidazione giudiziale vale la regola opposta. L’art. 244, comma 2, CCII stabilisce che il silenzio dei creditori equivale a consenso: chi non fa pervenire la propria dichiarazione di dissenso nel termine fissato è considerato consenziente. È il cosiddetto silenzio-assenso, eredità diretta dell’art. 128 l.f., ed è il meccanismo che rende concretamente praticabile l’istituto anche in procedure con centinaia di creditori.
Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando sono previste classi, occorre che tale maggioranza si realizzi anche nel maggior numero di classi. Il correttivo-ter ha poi risolto il nodo delle proposte multiple: l’art. 244 CCII, nella versione vigente, prevede che in caso di più proposte si consideri approvata quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi, con criterio cronologico in caso di parità. E l’art. 241 CCII impone che, in presenza di una pluralità di proposte, tutte vengano sottoposte ai creditori: non si sceglie a monte, si sceglie votando.
Va ricordato, su un versante opposto, che non tutti votano. Non votano i privilegiati integralmente soddisfatti che non rinuncino alla prelazione; sono esclusi i creditori in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 243 CCII; e i trasferimenti di crediti avvenuti dopo l’apertura della procedura non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
La prova
Il testo dell’art. 244, comma 2, CCII è inequivoco, e la sua portata è stata confermata anche in sede di commento alla riforma: nell’ipotesi di mancata espressione del voto opera la regola generale per cui il silenzio equivale a consenso. Quanto ai limiti soggettivi del voto, la Corte di cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2025, n. 3220, ha escluso dal voto le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB, alle quali i crediti erano stati ceduti dopo la dichiarazione di fallimento: la deroga per banche e intermediari è una deroga stretta, che presuppone l’iscrizione.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore convinto che “non rispondere equivale a dire di no” si risveglia conteggiato tra i favorevoli di una proposta che non avrebbe mai votato. È l’errore più frequente e più irreparabile di tutta la materia: nel concordato nella liquidazione giudiziale il dissenso va espresso, non presunto. Specularmente, il proponente che rinuncia in partenza perché “tanto i creditori sono troppi” abbandona un istituto che è stato costruito proprio per funzionare con platee ampie, tanto che l’art. 242 CCII detta una disciplina specifica per il caso di creditori numerosi.
Mito n. 5 — “Basta un creditore che dica di prendere di più in liquidazione e il concordato salta”
IL MITO: “In omologazione ognuno può opporsi dicendo che con la liquidazione prenderebbe di più. Basta uno e il tribunale blocca tutto.”
Perché ci credono in tanti
L’origine è nobile: la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria è davvero il cuore del giudizio di omologazione, e il creditore dissenziente ha davvero il diritto di contestarla. Il salto logico sta nel confondere il diritto di sollevare la contestazione con il potere di far saltare la procedura. Contribuisce anche la memoria di prassi più risalenti, in cui il giudizio di omologazione era percepito come un passaggio dall’esito imprevedibile.
La realtà
Il giudizio di omologazione disciplinato dall’art. 245 CCII è un procedimento con regole precise. Se non sono proposte opposizioni, su richiesta del proponente il tribunale omologa il concordato con decreto. Se le opposizioni ci sono, il tribunale le esamina nel contraddittorio: e qui opera il meccanismo che il mito ignora.
Quando un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può comunque omologare il concordato se ritiene che il credito di quel creditore risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. È il cram-down, e il correttivo-ter è intervenuto proprio sull’art. 245, comma 5, CCII per chiarirne il perimetro, individuando come parametro di raffronto — più puntuale rispetto al passato — quello della prosecuzione della liquidazione giudiziale.
La contestazione, quindi, non blocca: sposta il giudizio su un terreno tecnico, quello del confronto tra due scenari numerici. Chi si oppone deve dimostrare di subire uno svantaggio rispetto a ciò che otterrebbe proseguendo la liquidazione. Chi propone deve difendere la tenuta delle stime su cui il piano si regge.
Sul versante della legittimazione, il perimetro di chi può opporsi è più ampio di quanto si creda. La Corte di cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843, ha affermato che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze, e il cui voto fosse potenzialmente determinante, ha diritto di proporre opposizione all’omologazione senza dover giustificare la propria posizione in ragione di un maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione: le motivazioni del votante, anche personali, restano insindacabili, con l’unico limite dell’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti, sanzionato dall’art. 339 CCII. E la Corte di cassazione, con ordinanza n. 18082/2024, ha riconosciuto che anche i creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta sono portatori di un interesse a opporsi all’omologazione, potendo far valere i vizi della procedura.
Il decreto che decide sull’omologazione è reclamabile ai sensi dell’art. 247 CCII, nel termine di trenta giorni, davanti alla corte d’appello, e il provvedimento di quest’ultima è a sua volta ricorribile in Cassazione nel medesimo termine di trenta giorni dalla notificazione. Vale la pena ricordare, perché è un errore di calendario che costa caro, che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto e non in altri periodi.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che confida nel potere di veto si presenta all’opposizione senza un confronto numerico documentato e perde: il tribunale omologa comunque. Il proponente che, al contrario, dà per scontato che ogni opposizione sia fatale rinuncia a un’operazione che, sui numeri, avrebbe retto. In entrambi i casi la partita si gioca sulla qualità delle stime, non sulla veemenza delle affermazioni.
Mito n. 6 — “Con il concordato omologato spariscono tutti i debiti, anche per i garanti e per i soci”
IL MITO: “Se il concordato viene omologato, i debiti sono chiusi. Anche la mia fideiussione cade: ho garantito quel debito, e quel debito non esiste più.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è l’effetto esdebitativo del concordato verso il debitore principale, che è reale e molto ampio: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Chi legge questa regola pensa, ragionevolmente, al principio di accessorietà della garanzia: se l’obbligazione principale si riduce, la garanzia dovrebbe ridursi con essa.
È lo stesso ragionamento che molti fanno — sbagliando allo stesso modo — a proposito del concordato preventivo. Ed è un ragionamento che la legge concorsuale smentisce espressamente da decenni.
La realtà
La regola concorsuale deroga all’accessorietà: i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il principio, già scolpito nell’art. 135 l.f., è stato trasposto nella disciplina degli effetti del concordato nella liquidazione giudiziale. Significa che il garante continua a rispondere per l’intero, al netto di quanto il creditore ha effettivamente incassato in sede concordataria, e che l’amministratore o il socio che ha firmato fideiussioni alla banca non trova nel concordato della società alcuno scudo automatico.
Diverso è il trattamento dei soci illimitatamente responsabili: per essi, salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti liberatori. La distinzione è netta e va verificata caso per caso leggendo la proposta: chi è coobbligato per garanzia personale non è nella stessa posizione di chi risponde in quanto socio illimitatamente responsabile.
Qui emerge il vero tema per l’imprenditore persona fisica: la chiusura della liquidazione giudiziale apre, per lui, la questione distinta dell’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII, che è un procedimento proprio e con propri presupposti. E, per il garante che non sia a sua volta imprenditore sopra soglia, la strada può essere quella degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): è la competenza che consente di gestire, accanto al concordato dell’impresa, la posizione personale di chi ha garantito quei debiti.
La prova
Il principio della conservazione dei diritti contro coobbligati e fideiussori è norma espressa, non interpretazione. Sul fronte dell’ampiezza degli effetti verso i creditori anteriori, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il decreto di omologazione è provvedimento dotato di decisorietà e definitività proprio perché il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo. Due facce della stessa medaglia: massima estensione verso il debitore, nessuna estensione automatica verso i garanti.
Cosa rischia chi ci crede
Il garante che smette di occuparsi della propria posizione perché “la società ha chiuso con il concordato” si ritrova, mesi dopo, destinatario di un precetto per l’intero residuo. È una delle sequenze più comuni e più evitabili: la posizione del garante va trattata in parallelo al concordato, non dopo.
Mito n. 7 — “Se il Fisco o l’INPS votano contro, il concordato è finito”
IL MITO: “Con l’Erario non si tratta. Se l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali votano no, e i loro crediti pesano, il concordato non si fa. Punto.”
Perché ci credono in tanti
Fino a pochi anni fa era, in larga parte, vero: il peso dei crediti erariali e contributivi nel passivo di un’impresa in liquidazione è spesso tale da rendere decisivo il voto degli enti, e in assenza di un meccanismo di omologazione forzosa quel voto equivaleva a un veto. L’idea che “con il Fisco non si tratta” è poi radicata culturalmente, al punto che sopravvive a tutte le riforme che la smentiscono.
La realtà
Il quadro è cambiato. Il correttivo-ter ha introdotto una forma di omologazione forzosa anche nel concordato nella liquidazione giudiziale, riformulando il comma 5 dell’art. 245 CCII. La norma disciplina oggi espressamente l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie abbiano espresso voto contrario determinante: il tribunale può comunque omologare, quando accerta che la proposta di soddisfacimento di quell’amministrazione o di quegli enti è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.
Va segnalata una differenza tecnica che il passaparola confonde spesso: la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale non prevede per la transazione con il Fisco un sub-procedimento analogo a quello costruito per il concordato preventivo dall’art. 88 CCII. Il correttivo è intervenuto solo sul versante dell’omologazione. E va ricordato che, se gli enti non votano affatto, opera la regola generale dell’art. 244, comma 2, CCII: il silenzio vale consenso.
Resta che la costruzione della proposta su un passivo dominato da crediti erariali, contributivi e bancari richiede competenze che stanno a cavallo tra il diritto concorsuale, quello tributario e quello bancario. Su questo punto, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: è l’assetto che consente di verificare, prima ancora di scrivere la proposta, come si compone realmente il passivo erariale e quale trattamento regge il confronto con l’alternativa liquidatoria.
La prova
Oltre alla riformulazione dell’art. 245, comma 5, CCII operata dal D.Lgs. 136/2024, va segnalato che l’apertura era già stata anticipata dalla giurisprudenza di merito: la Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 18 aprile 2024, ha affermato l’applicabilità del cram down fiscale e previdenziale anche al concordato fallimentare. Sul piano degli effetti dell’adempimento del debito tributario in sede concorsuale, inoltre, la Corte di cassazione, Sez. III penale, 3 novembre 2025, n. 35840, ha ritenuto che l’integrale adempimento della pretesa tributaria realizzato attraverso una transazione fiscale intervenuta in sede concorsuale impedisca la sopravvivenza della confisca del profitto del reato tributario: un effetto che va considerato quando sull’impresa e sui suoi amministratori pende anche un procedimento penale.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che dà per persa la partita perché “il Fisco voterà contro” non prova nemmeno a costruire la proposta. Il creditore chirografario che si rassegna per lo stesso motivo rinuncia a un recupero che, sui numeri, potrebbe essere superiore a quello della liquidazione. E il professionista che imposta la proposta sulla transazione fiscale “come nel concordato preventivo” costruisce un procedimento che qui non esiste.
Mito n. 8 — “Una volta omologato non si torna indietro: se il proponente non paga, pazienza”
IL MITO: “Firmato e omologato, è chiusa. Se poi l’assuntore non versa quello che ha promesso, i creditori possono solo farci una croce sopra.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è l’effetto di chiusura: con l’omologazione definitiva la liquidazione giudiziale si chiude davvero, il curatore predispone il conto di gestione e la procedura entra nella fase esecutiva. Chi osserva dall’esterno vede “il fallimento chiuso” e ne deduce che non esista più un contenitore giuridico in cui far valere l’inadempimento. Si aggiunge la sensazione, diffusa tra i creditori, che una volta espresso il voto il loro ruolo sia esaurito.
La realtà
Il Codice prevede un apparato di rimedi successivi all’omologazione, articolato su tre livelli.
Il primo è la sorveglianza sull’esecuzione: l’art. 249 CCII affida al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori il controllo sull’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Non è una fase cieca.
Il secondo è la risoluzione per inadempimento, disciplinata dall’art. 250 CCII, che può essere richiesta da ciascun creditore. La risoluzione è però esclusa quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore: è una delle ragioni per cui la formulazione della clausola di assunzione va letta con estrema attenzione prima del voto, perché decide quali rimedi resteranno disponibili dopo.
Il terzo è l’annullamento, previsto dall’art. 251 CCII per i casi in cui si scopra che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata.
Risoluzione e annullamento aprono poi la strada alla riapertura della procedura, con gli effetti regolati dall’art. 252 CCII.
Il punto decisivo, però, è che la riapertura passa necessariamente da uno di questi due rimedi: non esiste una riapertura “diretta” perché il concordato non ha funzionato.
La prova
Lo ha affermato con nettezza la Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7054: il fallimento chiuso a seguito dell’omologa di un concordato può essere riaperto solo se quel concordato sia stato prima risolto o annullato, essendo questo il presupposto necessario. E la Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7059, decisa nello stesso giorno, ha chiarito il versante delle garanzie: il vincolo di destinazione istituito dal proponente su un proprio immobile a sostegno della serietà della proposta costituisce una forma di garanzia atipica che non viene meno per effetto della risoluzione e della riapertura, continuando a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Nello stesso senso si era espressa la Procura Generale della Corte di cassazione nella requisitoria del 21 gennaio 2026.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che si rassegna lascia scadere i termini per chiedere la risoluzione e perde l’accesso al patrimonio del proponente e alle garanzie che la proposta prevedeva. È esattamente il caso in cui l’informazione sbagliata produce un danno misurabile: le garanzie c’erano, i rimedi c’erano, è mancata la richiesta.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali: servono a mostrare come si comportano i numeri quando si applicano le regole corrette invece delle convinzioni diffuse.
Ipotesi A — “Tanto in liquidazione prendiamo di più”. Liquidazione giudiziale di una S.r.l. metalmeccanica. Passivo accertato: prededuzione 61.300 €, privilegiati 430.200 €, chirografari 793.100 €. Il programma di liquidazione stima un realizzo complessivo di 312.000 €, distribuibile in circa quattro anni. Sequenza liquidatoria: 312.000 − 61.300 di prededuzione = 250.700 € ai privilegiati, pari al 58,3% del loro credito; ai chirografari resta zero. A quattordici mesi dall’apertura un terzo propone un concordato con assunzione, offrendo 538.400 €: 61.300 alla prededuzione, 430.200 ai privilegiati (integrale, in denaro, entro 90 giorni dall’omologazione), 46.900 ai chirografari, pari al 5,91%. I privilegiati, integralmente soddisfatti, non votano se non rinunciano alla prelazione. I chirografari decidono tra 5,91% in meno di un anno e zero in quattro. Il mito del “in liquidazione prendiamo di più” non regge il confronto con la relazione giurata.
Ipotesi B — “L’ipoteca garantisce il cento per cento”. Credito ipotecario di 612.400 € su un capannone. La relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale attribuisce al bene un valore di mercato di 388.000 €; le spese di procedura inerenti al bene e la quota parte delle spese generali ammontano a 47.600 €. Il valore di realizzo attribuibile al creditore ipotecario in sede liquidatoria è quindi 340.400 €, pari al 55,6% del credito. Se la proposta offre al creditore ipotecario 352.000 € e degrada al chirografo i restanti 260.400 €, la soglia dell’art. 240 CCII è rispettata e il creditore vota per la sola parte degradata. Se la proposta offrisse 318.000 €, scenderebbe sotto il valore di realizzo e l’opposizione in sede di omologazione avrebbe un bersaglio preciso.
Ipotesi C — “Non rispondo, così lo blocco”. Platea di 214 creditori chirografari per 793.100 €. Alla scadenza del termine risultano: dichiarazioni favorevoli per 288.400 €, dichiarazioni di dissenso per 171.900 €, silenzio per 332.800 €. Applicando l’art. 244, comma 2, CCII, i crediti silenti si sommano ai favorevoli: 288.400 + 332.800 = 621.200 € su 793.100, cioè il 78,3% dei crediti ammessi al voto. Il concordato è approvato. Se invece il silenzio valesse come dissenso — come il mito pretende — i favorevoli si fermerebbero al 36,4% e la proposta cadrebbe. Lo scarto tra le due letture è di quarantadue punti percentuali: è tutta la distanza tra credere al mito e leggere la norma.
Il fondo di verità
Nessuno dei miti elencati è nato dal nulla. Ricomporre i frammenti veri nel quadro normativo corretto aiuta a capire perché resistono.
È vero che la liquidazione giudiziale è una procedura liquidatoria: il concordato non la trasforma in una procedura di risanamento, la chiude anticipatamente con un accordo. La differenza non è semantica. Chi propone non “salva l’impresa” in senso tecnico: offre ai creditori un risultato certo e rapido al posto di un risultato incerto e lontano, e in cambio ottiene l’attivo o la liberazione dal passivo.
È vero che il debitore ha una posizione di svantaggio: lo sbarramento annuale e l’obbligo di apportare risorse che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento sono scelte deliberate del legislatore, pensate per spingere l’imprenditore verso le soluzioni anticipate — composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione — anziché verso l’uso della liquidazione giudiziale come strumento di riduzione del debito.
È vero che la prelazione non si può alterare: ma “non alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione” significa rispettare la gerarchia tra creditori, non pagare tutti i prelatizi al nominale. La falcidia è ammessa entro il valore di realizzo della garanzia, accertato con relazione giurata; il resto degrada a chirografo e vota.
È vero che la convenienza è il cuore dell’omologazione: ma il suo accertamento è un confronto tecnico tra scenari, non un diritto di veto. Il correttivo-ter ha reso esplicito il parametro, ancorandolo alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
È vero che il concordato ha effetti esdebitativi amplissimi verso il debitore: vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli mai insinuati. Ma proprio per equilibrare questa ampiezza la legge conserva integri i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
È vero che il voto degli enti pubblici pesa: ma dal 28 settembre 2024 il peso non è più un veto, perché l’art. 245, comma 5, CCII consente l’omologazione quando la proposta rivolta a quegli enti è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
Ed è vero che l’omologazione chiude la procedura: ma la chiusura non cancella i rimedi. Sorveglianza sull’esecuzione, risoluzione, annullamento e riapertura compongono un sistema che resta a disposizione dei creditori, a condizione che qualcuno lo attivi nei termini.
Mito vs realtà in tabella
Il quadro di sintesi che segue serve per un confronto rapido. Ogni riga corrisponde a uno dei miti esaminati e alla regola che lo smentisce: la colonna di destra, non quella di sinistra, è quella su cui si prendono le decisioni.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Aperta la liquidazione giudiziale non c’è più nulla da fare | Il concordato ex artt. 240 ss. CCII è una modalità alternativa di chiusura della procedura, con contenuto della proposta sostanzialmente libero |
| Il concordato può proporlo solo il debitore, e quando vuole | Creditori e terzi possono proporre fin dall’apertura; il debitore e le società collegate solo dopo un anno dalla sentenza e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo, con apporto di risorse pari ad almeno il 10% dell’attivo |
| I privilegiati vanno sempre pagati al 100% | La falcidia è ammessa purché il trattamento non sia inferiore al valore di realizzo della garanzia, accertato con relazione giurata di professionista indipendente designato dal tribunale |
| Il silenzio dei creditori equivale a un rifiuto | L’art. 244, comma 2, CCII stabilisce il silenzio-assenso: chi non manifesta dissenso è considerato consenziente |
| Un creditore che lamenta minor convenienza blocca l’omologazione | L’art. 245, comma 5, CCII consente l’omologazione se il credito è soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale |
| L’omologazione libera anche garanti e coobbligati | I creditori conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; effetto liberatorio, salvo patto contrario, solo per i soci illimitatamente responsabili |
| Il voto contrario di Fisco o enti previdenziali chiude la partita | Dal correttivo-ter opera l’omologazione forzosa ex art. 245, comma 5, CCII sul presupposto della convenienza; il mancato voto, inoltre, vale consenso |
| Dopo l’omologazione non esistono più rimedi | Sorveglianza ex art. 249, risoluzione ex art. 250, annullamento ex art. 251, riapertura ex art. 252 CCII; la riapertura presuppone però risoluzione o annullamento |
Le domande di verifica
Quindi è vero che un creditore può “comprarsi” l’impresa in liquidazione giudiziale proponendo lui il concordato? In parte sì. Un creditore o un terzo può proporre un concordato fin dall’apertura della procedura, anche prima dell’esecutività dello stato passivo, e la proposta può prevedere l’assunzione del passivo concordatario con acquisizione dell’attivo, comprese — se autorizzate dal giudice delegato — le azioni di pertinenza della massa. Ma non si tratta di un acquisto: è una proposta che deve passare il parere del curatore sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte, il parere favorevole del comitato dei creditori, il voto e l’omologazione.
Quindi è vero che il parere negativo del comitato dei creditori chiude la strada? Dipende. Il parere favorevole del comitato è un passaggio necessario perché il giudice delegato ordini la comunicazione della proposta ai creditori ai sensi dell’art. 241 CCII, quindi un parere negativo è un ostacolo concreto. Non è però un verdetto inappellabile: il Codice prevede il reclamo contro gli atti del comitato dei creditori (art. 141 CCII) e la sostituzione dei suoi componenti (art. 139 CCII). La strada è più stretta, non chiusa.
Quindi è vero che se ci sono più proposte il giudice sceglie la migliore? No. L’art. 241 CCII impone che tutte le proposte siano sottoposte ai creditori. La scelta è dei creditori, non del giudice: dopo il correttivo-ter, in caso di più proposte si considera approvata quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi, e in caso di parità prevale il criterio cronologico.
Quindi è vero che chi ha comprato un credito può votare? Dipende da chi è e da quando ha comprato. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. La Cassazione, con la pronuncia n. 3220/2025, ha escluso dal voto le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo dell’art. 106 TUB: la deroga vale per gli intermediari vigilati, non per qualunque cessionario professionale.
Quindi è vero che dopo l’omologazione il piano non si può più modificare? Non necessariamente. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 12 febbraio 2024, ha ritenuto ammissibile la modifica sostanziale del piano concordatario anche dopo l’omologazione, valorizzando il quadro normativo introdotto dal Codice della crisi e in particolare la disciplina della rinegoziazione e delle modifiche del piano di cui all’art. 58 CCII. Si tratta di giurisprudenza di merito e di presupposti specifici: è una possibilità da verificare, non una regola generale.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa guida, con l’indicazione del mito che ciascuno demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti.
1) Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7054. Il fallimento chiuso a seguito dell’omologazione di un concordato può essere riaperto soltanto se quel concordato sia stato previamente risolto o annullato: è un presupposto necessario, non un’alternativa. Rilevanza: smonta il mito n. 8 nei due sensi. Non è vero che dopo l’omologazione non esistano rimedi, ma non è nemmeno vero che si possa riaprire la procedura senza passare dalla risoluzione o dall’annullamento.
2) Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7059. Il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile a sostegno della proposta integra una garanzia atipica che non viene meno per effetto della risoluzione del concordato e della riapertura della procedura, restando a tutela dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: conferma che le garanzie offerte in sede di proposta mantengono efficacia anche quando il concordato fallisce, e rende ancora più grave l’inerzia del creditore che non attiva i rimedi.
3) Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 febbraio 2026, n. 2258. In relazione alla proposta concorrente formulata da un terzo, il voto del proponente e delle società a esso correlate non va escluso in sede di verifica del raggiungimento delle maggioranze, non ricorrendo un conflitto di interessi tra i partecipanti. Rilevanza: mostra che l’esclusione dal voto per conflitto non è automatica e va accertata in concreto; incide su come si costruisce e si contesta il calcolo delle maggioranze.
4) Corte di cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore dissenziente il cui voto, potenzialmente determinante, sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza dover dimostrare un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione; le ragioni del voto, anche personali, restano insindacabili, salvo l’abuso del diritto riconducibile al mercato dei voti. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 5 nella direzione opposta a quella comune, allargando la legittimazione all’opposizione.
5) Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale il curatore conserva la legittimazione, anche processuale, per il completamento della liquidazione e il pagamento dei creditori. Rilevanza: chiarisce cosa accade il giorno dopo l’omologazione, smentendo sia chi pensa che tutto finisca sia chi pensa che nulla cambi.
6) Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331. Il patto concluso tra il proponente del concordato e il creditore ipotecario, che preveda il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può derogare alla disciplina dell’art. 124, comma 3, l.f. Rilevanza: conferma lo spazio negoziale sul trattamento dei creditori garantiti, contro il mito n. 3 del pagamento integrale obbligatorio.
7) Corte di cassazione, Sez. V civ. tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni in esecuzione del concordato omologato con intervento di un terzo assuntore non è autonomamente assoggettabile a imposta di registro, trattandosi di atto intrinsecamente connesso all’omologazione. Rilevanza: incide sul calcolo di convenienza dell’operazione di assunzione, perché l’onere fiscale del trasferimento è una delle variabili che il proponente deve stimare correttamente.
8) Corte di cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB, cui siano stati ceduti crediti dopo la dichiarazione di fallimento, sono escluse dall’espressione del voto. Rilevanza: definisce il perimetro della deroga a favore di banche e intermediari e può cambiare il risultato del computo delle maggioranze.
9) Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 18082/2024. I creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta di concordato, ma titolari del diritto di partecipare al concorso, sono pregiudicati dalla proposta e sono quindi portatori di un interesse a opporsi all’omologazione, facendo valere i vizi della procedura. Rilevanza: amplia la platea di chi può reagire e smentisce l’idea che solo i votanti abbiano voce in omologazione.
10) Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 13 novembre 2023, n. 31530. Il decreto di omologa del concordato con intervento di un terzo assuntore e il successivo trasferimento dell’attivo costituiscono una vicenda intrinsecamente connessa, da trattare unitariamente e non come una pluralità di atti autonomi. Rilevanza: è il precedente su cui si è consolidato l’orientamento poi ripreso nel 2025 in materia di tassazione del trasferimento, e conferma la natura unitaria dell’operazione di assunzione.
11) Corte di cassazione, Sez. Unite civ., 28 giugno 2018, n. 17186. Sono escluse dal voto sulla proposta di concordato e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente, o che sono da essa controllate, o che sono sottoposte a comune controllo. Rilevanza: è il precedente che ha riconosciuto rilievo al conflitto di interessi nel voto concordatario, principio poi codificato nell’art. 243 CCII; va letto insieme alla più recente n. 2258/2026, che ne delimita l’applicazione.
12) Corte di cassazione, Sez. III penale, 3 novembre 2025, n. 35840. L’integrale adempimento del debito tributario attraverso una transazione fiscale intervenuta in sede concorsuale impedisce la sopravvivenza della confisca del profitto del reato tributario, per assenza di giusta causa e nel rispetto del principio di proporzionalità. Rilevanza: rileva quando sull’impresa e sui suoi amministratori pendono, accanto alla procedura concorsuale, procedimenti penali tributari.
13) Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 18 aprile 2024. Il meccanismo di omologazione forzosa dei crediti fiscali e contributivi è applicabile anche al concordato fallimentare. Rilevanza: anticipa in sede di merito la soluzione poi resa esplicita dal correttivo-ter sull’art. 245, comma 5, CCII, e smonta il mito n. 7.
14) Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 12 febbraio 2024. È ammissibile la modifica sostanziale del piano concordatario sia prima sia dopo l’omologazione, alla luce del quadro normativo introdotto dal Codice della crisi e in particolare della disciplina delle modifiche del piano. Rilevanza: apre uno spazio di flessibilità nella fase esecutiva, a determinate condizioni.
15) Tribunale di Massa, Ufficio Procedure Concorsuali, 10 febbraio 2025. Alla proposta di concordato presentata nella vigenza del Codice della crisi, ma riferita a una procedura maggiore aperta prima del 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare anche quanto al sub-procedimento concordatario. Rilevanza: è la verifica preliminare da fare in ogni caso concreto, perché molte procedure tuttora pendenti restano governate dalla disciplina previgente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro su un concordato nella liquidazione giudiziale consiste, prima di tutto, nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Ecco cosa facciamo concretamente.
1. Verifichiamo quale disciplina governa la procedura. Controlliamo la data della sentenza di apertura e stabiliamo se si applica il Codice della crisi nella versione vigente, il Codice ante correttivo-ter o la legge fallimentare: è il primo accertamento, e cambia le regole del voto, dell’omologazione e dei rimedi.
2. Calcoliamo i termini di legittimazione. Per il debitore e per le società collegate misuriamo l’anno dalla sentenza di apertura e i due anni dall’esecutività dello stato passivo, e quantifichiamo l’apporto di risorse necessario a raggiungere l’incremento del dieci per cento dell’attivo.
3. Ricostruiamo lo scenario liquidatorio alternativo. Leggiamo il programma di liquidazione, le relazioni periodiche del curatore e lo stato passivo, e costruiamo il prospetto del riparto atteso: è il termine di confronto su cui si gioca l’intera partita della convenienza.
4. Verifichiamo le stime sui beni gravati da prelazione. Confrontiamo la relazione giurata del professionista indipendente con i dati di mercato e con le spese di procedura imputate al bene, per accertare se la soglia dell’art. 240 CCII è effettivamente rispettata o se il parametro è stato compresso.
5. Costruiamo la proposta e il piano di classamento. Redigiamo la proposta, individuiamo le classi omogenee e motiviamo i trattamenti differenziati, verificando che non sia alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione e costituendo in classe i portatori di obbligazioni o strumenti finanziari quando la società li abbia emessi.
6. Contestiamo o difendiamo il computo delle maggioranze. Analizziamo l’elenco degli aventi diritto al voto, le esclusioni per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 243 CCII, la posizione dei cessionari di crediti successivi all’apertura e l’applicazione del silenzio-assenso, e impugniamo gli errori di computo quando incidono sul risultato.
7. Prepariamo e sosteniamo l’opposizione all’omologazione. Per il creditore pregiudicato costruiamo il confronto numerico tra proposta e prosecuzione della liquidazione, che è il terreno su cui l’art. 245, comma 5, CCII impone al tribunale di decidere.
8. Gestiamo il versante dei crediti erariali e contributivi. Verifichiamo la composizione del passivo fiscale e previdenziale e impostiamo il trattamento da sottoporre agli enti, in vista dell’eventuale omologazione nonostante il voto contrario.
9. Trattiamo in parallelo la posizione di garanti, fideiussori e soci. Separiamo le posizioni che il concordato libera da quelle che restano impregiudicate e impostiamo per queste ultime la strategia autonoma, inclusi gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento quando ne ricorrono i presupposti.
10. Presidiamo la fase esecutiva. Monitoriamo l’adempimento sotto la sorveglianza prevista dall’art. 249 CCII e, in caso di inadempimento, predisponiamo l’istanza di risoluzione o di annullamento nei termini, valutando l’efficacia delle garanzie prestate dal proponente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica costruita sulla valutazione del valore recuperabile di un’impresa in difficoltà e sulla conduzione delle trattative con il ceto creditorio, cioè esattamente le due operazioni su cui si regge ogni proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, dalla stima dello scenario alternativo alla costruzione del consenso necessario all’approvazione. Accanto a essa opera la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva dal deposito della proposta davanti al giudice delegato fino al reclamo in corte d’appello ex art. 247 CCII e, se necessario, fino al ricorso in Cassazione: la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e senza passaggi di mano. E su ogni caso lavora insieme lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché i numeri del riparto alternativo, il trattamento dei crediti erariali e la tenuta delle stime peritali non si valutano separatamente dagli aspetti giuridici: si valutano nello stesso tavolo.
In chiusura
Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno degli istituti in cui la distanza tra ciò che si crede e ciò che la legge dispone produce i danni più misurabili: una proposta non depositata perché “non si poteva”, un dissenso non espresso perché “il silenzio vale no”, una garanzia personale trascurata perché “il concordato chiude tutto”, un’istanza di risoluzione mai presentata perché “ormai è finita”. In questa materia l’informazione corretta è la prima difesa, perché quasi tutti gli errori che contano sono errori commessi prima di qualunque udienza.
Lo Studio Monardo lavora su questo terreno con competenze che il tema richiede in modo diretto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la specializzazione dedicata alla valutazione e alla negoziazione della crisi dell’impresa e quindi al cuore stesso della proposta concordataria; quella di avvocato cassazionista, perché il percorso di omologazione può arrivare, attraverso il reclamo ex art. 247 CCII, fino al giudizio di legittimità; e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il passivo è fatto di ipoteche bancarie e crediti erariali. Non promettiamo esiti: analizziamo la procedura, verifichiamo i numeri e costruiamo la strategia più solida che i dati consentono.
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