Chi deposita una domanda di concordato preventivo tende a vedere le classi come un adempimento tecnico: un prospetto da allegare, una tabella che il commercialista compila dopo aver chiuso i numeri del piano. È esattamente il contrario. Le classi sono il terreno su cui i tuoi creditori giocheranno la loro partita, e la giocheranno con regole che conoscono bene. La banca sa che se viene collocata insieme ai fornitori ordinari perde il peso specifico che la sua esposizione le darebbe; il Fisco sa che la legge gli garantisce una classe separata quando non è pagato per intero; il fornitore strategico sa che la continuità aziendale ha bisogno di lui e che questo gli dà una leva negoziale che in liquidazione giudiziale non avrebbe mai. Ognuno di questi soggetti, nel momento in cui riceve la comunicazione del commissario, non si chiede “quanto mi danno”: si chiede “dove mi hanno messo, e a chi conviene che io stia lì”.
Chi conosce in anticipo le mosse dei propri creditori smette di subire il classamento e comincia a progettarlo. La differenza tra un concordato che arriva all’omologazione e uno che si arena in sede di opposizione quasi mai sta nella percentuale offerta: sta nella capacità di aver previsto, classe per classe, chi avrebbe contestato cosa e con quale argomento.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia nella posizione che la legge stessa individua come punto di osservazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti che l’ordinamento abilita a condurre le trattative tra imprenditore e ceto creditorio prima e fuori dal processo, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC: ruoli che impongono di leggere la convenienza del creditore con gli stessi strumenti con cui la legge chiede di certificarla. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva in una materia in cui — come vedremo — i principi sulle classi vengono fissati o ribaltati davanti alla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: perché il classamento è, allo stesso tempo, un problema giuridico e un problema di calcolo.
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Chi hai di fronte: creditori diversi, convenienze diverse
Il ceto creditorio non esiste. Esiste un insieme di soggetti economici con funzioni obiettivo differenti, che il concordato costringe a sedersi allo stesso tavolo e a votare. Capire quale funzione obiettivo governa ciascuno di loro è il primo passo per costruire classi che reggano.
La banca ragiona per accantonamenti e per tempi di recupero. Una posizione classificata a sofferenza è già stata svalutata in bilancio; quello che l’istituto confronta non è il nominale del credito contro la percentuale offerta, ma il valore attuale netto di ciò che incassa dal concordato contro il valore attuale netto di ciò che incasserebbe escutendo le garanzie o cedendo il credito a un veicolo specializzato. Da questo punto di vista, un concordato che paga poco ma paga presto può valere più di una liquidazione giudiziale che promette molto tra sei anni. La banca, però, ha una seconda variabile: le garanzie esterne. Se ha un fideiussore capiente, la sua convenienza si sposta radicalmente, perché l’esito del concordato non esaurisce la sua pretesa — e la legge lo sa, tanto da imporre per questi creditori una classe separata.
L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti previdenziali ragionano per vincoli procedimentali. Il funzionario che esprime il voto non insegue il massimo profitto: insegue la copertura formale della scelta. Per questo il dissenso del creditore pubblico è spesso un dissenso di default, non una valutazione economica. La legge ha costruito sull’ipotesi opposta — che quel dissenso vada superato se la proposta è oggettivamente più conveniente — tutto il meccanismo dell’omologazione forzosa dei crediti fiscali e contributivi.
Il fornitore strategico ragiona per continuità del rapporto. Il suo credito pregresso è una perdita quasi certa; il suo margine futuro sulle forniture, se l’impresa resta in piedi, è un flusso reale. Questo lo rende il creditore più trattabile e, contemporaneamente, quello che ha più potere di ricatto nelle settimane che precedono il deposito.
Il fornitore non strategico di piccole dimensioni ragiona per sopravvivenza. Per lui una falcidia del 90% su una fornitura di 80.000 euro può significare la propria crisi. Il legislatore ha preso atto di questa asimmetria imponendo, per le imprese fornitrici sotto determinate soglie dimensionali, l’inserimento in classi separate.
Il creditore “correlato” — il socio che ha finanziato la società , la società del gruppo, l’amministratore creditore di compensi — ragiona per interesse convergente con il debitore. È il creditore il cui voto vale meno dal punto di vista della genuinità del consenso, ed è per questo che la legge lo isola.
Da questa mappa discende tutto il resto. Dal suo punto di vista, ciascuno di questi soggetti cercherà di ottenere una delle tre cose: essere pagato di più, votare in una classe dove il suo voto pesa, oppure far saltare il concordato perché l’alternativa gli conviene. Le mosse che seguono sono i modi concreti in cui proveranno a ottenerle.
Mossa 1 — Posizionarsi prima del deposito: la corsa alle garanzie e al rango
La mossa
Il creditore che intuisce la crisi — e la intuisce molto prima di quanto l’imprenditore creda, perché legge le centrali rischi, i ritardi nei pagamenti, i protesti, le visure — si muove nei mesi che precedono il deposito della domanda per modificare la propria posizione in vista del futuro classamento. Gli strumenti sono noti: ottenere una fideiussione personale dell’amministratore o del socio; farsi rilasciare un pegno su rimanenze o su crediti; iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo; convertire un credito chirografario in un credito assistito da privilegio attraverso una novazione del rapporto; farsi pagare in via anticipata per prestazioni future; oppure, all’opposto, depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale per bruciare i tempi del debitore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché ogni euro di credito che al momento del deposito risulta privilegiato, o assistito da garanzia di terzo, è un euro che esce dalla massa dei chirografari e che, nel classamento, gli garantisce un trattamento diverso e un peso di voto diverso. Il creditore sa che la fotografia che conta è quella scattata alla data della domanda. Sa anche che una garanzia prestata da un terzo lo colloca per legge in una classe separata: e in una classe separata, se è l’unico o quasi, il suo voto può valere quanto quello di decine di fornitori.
Non la fa, però, quando il costo di ottenerla è alto e la probabilità di tenerla è bassa. Un’ipoteca iscritta a ridosso del deposito è un’ipoteca esposta; una garanzia ottenuta mentre l’impresa è già in stato di insolvenza conclamata è una garanzia che rischia di essere travolta. Il creditore professionale fa questo calcolo con freddezza, e spesso preferisce incassare subito un acconto piuttosto che costruirsi un rango che non reggerà .
I suoi limiti
Il primo limite è temporale: la posizione che rileva ai fini del classamento è quella esistente alla data di presentazione della domanda di accesso, e le modifiche successive non spostano la collocazione. Il secondo è la disciplina degli atti pregiudizievoli: le garanzie costituite per debiti preesistenti e non scaduti, e più in generale gli atti che alterano la par condicio nel periodo sospetto, restano esposti all’azione revocatoria nello scenario liquidatorio, e il professionista indipendente che attesta il piano deve tenerne conto nel calcolare il valore di liquidazione. Il terzo limite è che l’iniziativa aggressiva del creditore si arresta davanti alle misure protettive: una volta pubblicata nel registro delle imprese la domanda con richiesta di misure protettive ai sensi degli articoli 54 e 55 del Codice della crisi, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, né acquisire diritti di prelazione non concordati.
La tua contromossa
La contromossa non è giuridica, è cronologica. Chi decide di accedere al concordato deve fissare la data del deposito in funzione della fotografia patrimoniale che vuole portare al voto, non in funzione della scadenza che fa più paura. Questo significa, concretamente: ricostruire mesi prima la mappa delle garanzie esistenti, verificare quali creditori hanno fideiussioni di terzi e quali no, calcolare che cosa accadrebbe se nelle settimane successive altri due o tre creditori ottenessero titolo, e scegliere il momento in cui la struttura del passivo è quella che consente il classamento migliore. Significa anche usare le misure protettive non come scudo di emergenza, ma come strumento che congela la fotografia.
C’è poi un passaggio che molti trascurano: il credito del fornitore essenziale può essere pagato anche se anteriore, previa autorizzazione del tribunale, quando la prestazione è funzionale alla prosecuzione dell’attività (art. 100 del Codice della crisi). Chi conosce questa norma toglie dal tavolo il creditore più pericoloso della fase iniziale — quello che minaccia di interrompere le forniture — senza violare la par condicio, perché l’autorizzazione giudiziale è il titolo che legittima il trattamento differenziato.
Le pronunce che ti proteggono
Su questo fronte la giurisprudenza recente ha rafforzato la posizione del debitore sotto due profili. Il primo riguarda la tenuta della continuità : la Cassazione, con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha chiarito che il giudizio sulla proposta di concordato in continuità non si esaurisce in un controllo formale di ritualità della domanda e di completezza documentale, ma comporta uno scrutinio di legalità sostanziale — il che vale anche a favore del debitore, perché impedisce che la proposta venga demolita con rilievi meramente formali. Il secondo riguarda il rapporto tra strumenti: con la sentenza n. 31856 del 2025 la Suprema Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle misure protettive anche in pendenza di una domanda di concordato, confermando che il debitore dispone di una sequenza di strumenti e non di un vicolo cieco.
Mossa 2 — Contestare la collocazione: “io in questa classe non ci sto”
La mossa
È la prima mossa propriamente concordataria, e arriva presto. Ricevuta la comunicazione del commissario giudiziale con l’indicazione della classe di appartenenza e del trattamento, il creditore deposita una memoria — al commissario, al giudice delegato, al tribunale — sostenendo che la sua collocazione è errata: che non è omogeneo rispetto agli altri membri della classe, oppure che avrebbe dovuto essere collocato in una classe separata, oppure ancora che il debitore ha costruito la classe apposta per diluire il suo dissenso dentro un gruppo che voterà a favore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché il classamento determina due cose insieme: quanto prende e quanto pesa. Un creditore da 400.000 euro collocato in una classe da 4 milioni ha un peso del 10%; lo stesso creditore, in una classe da 600.000 euro, ha un peso del 66% e la governa. La contestazione del classamento è, prima ancora che una questione di trattamento, una battaglia per il controllo del voto.
Non la fa quando il trattamento offerto gli va bene: un creditore soddisfatto della percentuale non ha alcun interesse a smontare la classe che lo contiene. E non la fa quando teme l’effetto collaterale: se contesta e ottiene lo spostamento, può ritrovarsi in una classe con trattamento peggiore.
I suoi limiti
Qui il margine del creditore si restringe, perché la legge affida al tribunale — non a lui — il controllo sulla formazione delle classi, e lo affida in due momenti distinti. Il tribunale verifica la corretta formazione delle classi già in sede di apertura della procedura, e la riverifica in sede di omologazione, dove l’art. 112, comma 1, del Codice della crisi elenca espressamente, tra gli oggetti del controllo, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe. Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha rafforzato questo controllo anticipato, chiedendo al giudice di pronunciarsi sulla correttezza del classamento già nel provvedimento di apertura.
Il secondo limite è il criterio: la classe è definita dall’art. 2, comma 1, lett. r), del Codice come l’insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei. I due requisiti vanno accertati congiuntamente, e l’omogeneità non richiede identità assoluta: è sufficiente la presenza di tratti comuni di importanza preponderante, che rendano secondari gli elementi di differenziazione. È il principio fissato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9378 del 2018 e mai smentito: la valutazione è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Questo significa che il creditore che contesta deve dimostrare una disomogeneità strutturale, non una semplice differenza soggettiva.
Il terzo limite è che il debitore conserva un margine di discrezionalità nella costruzione delle classi: la scelta del criterio di aggregazione è sua, e il sindacato del giudice verifica che il criterio sia legittimo e coerente, non che sia il migliore possibile.
La tua contromossa
La contromossa decisiva è documentale e va preparata prima del deposito: per ogni classe occorre redigere una scheda di classamento che spieghi, in termini verificabili, perché quei creditori sono omogenei sotto il profilo della posizione giuridica e sotto quello dell’interesse economico. Non una formula di stile, ma l’indicazione della natura del credito, della sua fonte, dell’esistenza o meno di garanzie interne ed esterne, della presenza di contestazioni, della scadenza, del rango nella graduazione.
La giurisprudenza di merito insegna quali sono i discrimini che reggono. La natura chirografaria del credito integra l’omogeneità di posizione giuridica, ma non basta a dimostrare l’omogeneità degli interessi economici: l’interesse del singolo creditore va valutato in concreto, tenendo conto per esempio delle garanzie esterne, che consentono a chi ne dispone una possibilità di soddisfacimento che gli altri non hanno. È il principio affermato dal Tribunale di Monza e ripreso costantemente: il creditore garantito da un terzo ha una posizione economica strutturalmente diversa da quella del fornitore nudo, anche se entrambi sono chirografari.
Lo stesso vale per il conflitto di interessi. Il Tribunale di Mantova, in una decisione divenuta un riferimento, ha ritenuto corretta la costituzione di una classe composta dal solo socio accomandante creditore della società , proprio perché portatore di un interesse all’approvazione del concordato differente da quello degli altri creditori: isolarlo in una classe serve a evitare che il voto delle altre classi venga inquinato dalla sua posizione peculiare. E la Cassazione, con la pronuncia n. 16348 del 2018, ha ammesso la costituzione di una classe composta da soli crediti postergati, purché non venga derogata la regola civilistica della posposizione.
Chi costruisce il classamento su queste coordinate non si limita a difendersi: toglie al creditore l’argomento prima che lo usi.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. n. 9378/2018 sulla doppia omogeneità e sui limiti del sindacato, va tenuto presente l’orientamento che riconduce il controllo sulla formazione delle classi alla legittimità della proposta e alla regolarità della procedura: un controllo officioso, che il collegio compie indipendentemente dalle contestazioni delle parti, sia al momento dell’apertura sia in sede di omologazione. Questo ha un effetto strategico preciso: il creditore che non contesta non “sana” un classamento sbagliato, ma il debitore che ha classato bene è protetto anche contro le contestazioni tardive.
Mossa 3 — Attaccare il trattamento differenziato: “la mia classe prende meno di una classe di pari grado”
La mossa
È la mossa tecnicamente più insidiosa, e negli ultimi due anni è diventata la principale causa di dinieghi di omologazione. Il creditore non contesta di essere stato messo nella classe sbagliata: contesta che la sua classe riceva meno di un’altra classe dello stesso rango. L’argomento è semplice da esporre e difficile da smontare: “siamo entrambi chirografari, loro prendono il 15%, io il 10%: dov’è la giustificazione?”.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché sa che il tribunale deve verificare d’ufficio le regole distributive, e che un difetto distributivo non si sana con il voto favorevole della maggioranza. Il creditore che gioca questa carta non punta a vincere una votazione: punta a far cadere l’omologazione, portando il debitore a un bivio in cui l’unica alternativa è migliorargli il trattamento.
Non la gioca quando l’alternativa liquidatoria gli è peggiore in modo evidente e il concordato è l’unica strada per recuperare qualcosa: in quel caso il rischio di far saltare tutto è un rischio che non gli conviene correre. È il punto in cui la sua razionalità economica lavora per te.
I suoi limiti
Qui bisogna essere precisi, perché è il cuore della materia. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente quello di liquidazione — il cosiddetto surplus da continuità — può essere distribuito anche in deroga all’art. 2741 c.c., purché i crediti inclusi in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 84, comma 6, del Codice della crisi). È la distinzione tra regola di priorità assoluta sul valore liquidatorio e regola di priorità relativa sul plusvalore della continuità .
Da qui discendono due limiti che il creditore non può superare e due che invece lo favoriscono. A suo favore: la parità di trattamento all’interno della singola classe è regola inderogabile in ogni tipo di concordato, e la non discriminazione tra classi dello stesso grado è condizione di omologabilità quando una classe dissente. Contro di lui: la deroga alla par condicio tra classi di pari rango non è vietata in assoluto, perché l’art. 85, comma 1, riconosce espressamente al piano la facoltà di prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; ciò che è vietato è il trattamento deteriore della classe dissenziente rispetto a classi del medesimo grado.
La giurisprudenza di merito ha già tracciato la linea. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha respinto la domanda di omologazione di un concordato in continuità indiretta proprio per violazione della regola di non discriminazione: la proponente distingueva tra chirografari originari, soddisfatti al 10,04%, e chirografari degradati, soddisfatti al 15%, senza che la differenza trovasse una giustificazione compatibile con la disciplina distributiva. E la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 24 marzo 2025, ha affermato che nel concordato in continuità le classi formate da crediti assistiti da privilegio generale mobiliare degradati al chirografo per incapienza non sono equiparabili alle classi di chirografari originari: il che significa che la “stessa grado” non si misura sull’etichetta chirografaria, ma sulla posizione originaria nella graduazione.
C’è poi un limite ulteriore, che riguarda i lavoratori: i crediti di lavoro subordinato assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. restano sottratti alla logica della distribuzione relativa, e la moratoria per il loro pagamento nel concordato in continuità non può eccedere i sei mesi dall’omologazione (art. 86 del Codice della crisi).
La tua contromossa
La contromossa è costruire il piano su due colonne separate e dimostrabili: da un lato il valore di liquidazione, stimato e attestato, distribuito secondo le prelazioni; dall’altro il surplus da continuità , distribuito secondo la priorità relativa. Un piano che presenta un’unica massa indistinta e una percentuale per classe è un piano che consegna al creditore l’argomento del trattamento discriminatorio su un piatto d’argento. Un piano che espone, classe per classe, quanta parte del soddisfacimento proviene dal valore liquidatorio e quanta dal plusvalore, e che mostra come il surplus rispetti la regola del trattamento almeno pari alle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle inferiori, rende la contestazione un esercizio aritmetico perdente.
È qui che la competenza tecnica diventa decisiva, perché la verifica non è un ragionamento giuridico ma un confronto di numeri: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la doppia lettura — giuridica e aziendalistica — del test distributivo è esattamente ciò che separa un piano che regge da un piano che cade in omologazione.
Una seconda contromossa, spesso dimenticata: la finanza esterna, cioè la risorsa apportata da un terzo che non proviene dal patrimonio del debitore, può essere destinata in deroga alle regole distributive, perché non costituisce valore ritraibile dalla liquidazione. Utilizzare correttamente la finanza esterna consente di migliorare il trattamento di una classe strategica senza violare la graduazione: è lo strumento più efficace per disinnescare la classe che minaccia l’opposizione.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Brescia n. 511/2025 e App. Milano 24 marzo 2025 sono, paradossalmente, pronunce che proteggono il debitore avvertito: indicano con precisione quali differenziazioni non reggono, consentendo di costruirne di legittime. Sul versante della disciplina generale, la Cassazione con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 — resa in materia di concordato minore, ma con una motivazione che accentua l’omogeneità tra concordato minore e concordato preventivo quanto alle regole distributive — ha affermato il principio per cui la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, così come disciplinati per il concordato preventivo. Il “contenuto libero” della proposta non è una licenza di deroga.
Mossa 4 — Organizzare il dissenso: il voto come arma, non come opinione
La mossa
Arrivati al voto, il creditore professionale smette di ragionare sul merito della proposta e comincia a ragionare sulle soglie. La mossa consiste nel concentrare il dissenso dove fa più male: ottenere la maggioranza contraria dentro una classe strategica, oppure semplicemente non votare, contando sul fatto che l’inerzia produca lo stesso effetto del rifiuto. Le banche di un pool si coordinano; l’ente pubblico esprime un diniego standardizzato; un gruppo di fornitori si accorda per votare compatto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché il voto è l’unico momento in cui il creditore esercita un potere diretto, e perché sa che le regole di approvazione sono rigide. Nel concordato in continuità aziendale la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore, e all’interno di ciascuna classe l’approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, il voto favorevole dei due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe (art. 109, comma 5, del Codice della crisi). Nel concordato liquidatorio la regola è diversa: serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche la maggioranza delle classi.
Il creditore che controlla una classe, quindi, in continuità controlla potenzialmente l’intero esito. È la ragione per cui la costruzione delle classi è, dal suo punto di vista, la partita più importante: una classe in cui è maggioranza vale infinitamente più di una percentuale un punto più alta.
Non gioca questa carta, però, quando sa che il suo dissenso è superabile. Ed è qui che il suo margine si restringe drasticamente.
I suoi limiti
Il primo limite è la ristrutturazione trasversale: nel concordato in continuità , se non tutte le classi approvano, il tribunale può comunque omologare quando ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, del Codice della crisi — rispetto della graduazione nella distribuzione del valore di liquidazione; distribuzione del surplus in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore; nessuna classe soddisfatta oltre l’importo del proprio credito; e, quanto all’approvazione, maggioranza delle classi con almeno una di prelazione oppure, in mancanza, approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Su quest’ultimo presupposto si è consumato il contrasto interpretativo più rilevante degli ultimi anni, ed è stato risolto in senso favorevole al debitore. La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha stabilito che l’omologazione forzosa del concordato in continuità può fondarsi anche sull’adesione di una sola classe qualificata, perché l’espressione “in mancanza” contenuta nella norma si riferisce al difetto della maggioranza delle classi e non alla mancanza di una classe di prelatizi favorevole: l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori è dunque alternativa rispetto all’approvazione da parte della maggioranza delle classi. La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il considerando 54 della Direttiva UE 2019/1023, secondo cui il dissenso della maggioranza delle classi può essere superato dall’approvazione di una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio.
La stessa Corte ha però posto un paletto preciso su chi possa comporre quella classe decisiva: con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 la Prima Sezione ha ritenuto che non sia sufficiente il voto di creditori chirografari o di creditori integralmente soddisfatti, ma occorra il voto favorevole di almeno una classe di creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, perché la norma si riferisce a creditori che “sarebbero soddisfatti rispettando la graduazione”. Con la stessa ordinanza la Cassazione ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione se una classe di creditori privilegiati integralmente soddisfatti ma pagati oltre centottanta giorni possa essere considerata classe “interessata” o parte che subisce un pregiudizio ai fini dell’art. 11 della Direttiva 2019/1023. È una questione aperta che, quando sarà decisa, inciderà direttamente sulla costruzione delle classi nei piani in continuità .
Il secondo limite riguarda il creditore pubblico. Il Codice prevede che, a determinate condizioni, il tribunale possa omologare nonostante il dissenso o l’inerzia dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quando la proposta assicura loro un soddisfacimento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiuso nel 2026 i margini di resistenza dell’Erario su tre fronti: con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 la Cassazione ha affermato l’irrilevanza delle ragioni del dissenso del creditore pubblico, il cui voto contrario non impone al giudice di indagare le motivazioni di opportunità sottostanti, dovendo il controllo concentrarsi sul confronto economico con l’alternativa liquidatoria; con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha escluso che il tribunale debba compiere un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore, essendo decisiva la convenienza economica della proposta; con l’ordinanza n. 5870 del 12 febbraio 2026 ha affermato che l’amministrazione finanziaria che non abbia formalizzato opposizione nella sede propria del giudizio di omologazione non può poi contestarne l’esito in sede di impugnazione.
Attenzione, però, a un limite di segno opposto, che riguarda le proposte più risalenti: la Cassazione, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha escluso che nel regime anteriore al correttivo-ter il cram down fiscale fosse applicabile al concordato in continuità , perché la norma allora vigente rinviava alle sole maggioranze del concordato liquidatorio; e la già citata ordinanza n. 15593/2026 ha escluso che il vecchio cram down fiscale potesse combinarsi con la ristrutturazione trasversale. Chi ragiona su proposte depositate prima del 28 settembre 2024 deve verificare con precisione quale disciplina si applica.
La tua contromossa
La contromossa consiste nel progettare, fin dal primo schema di classamento, la classe che reggerà l’omologazione anche se le altre voteranno contro. Non è un artificio: è pianificazione. Significa individuare quale classe, per posizione nella graduazione e per trattamento ricevuto, risponde ai requisiti dell’art. 112, comma 2, lett. d), e costruire su quella classe la convergenza — migliorandone il trattamento con finanza esterna, anticipandone i tempi di pagamento, offrendole garanzie sull’esecuzione del piano.
La seconda contromossa è il presidio del voto. Il voto del creditore privilegiato non è automatico: i creditori muniti di prelazione di cui la proposta prevede il pagamento integrale non hanno diritto di voto, salvo che il pagamento non sia previsto entro centottanta giorni dall’omologazione o che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione; i privilegiati incapienti votano per la parte degradata e, nel concordato in continuità , vanno collocati in classi distinte. Disegnare consapevolmente i tempi di pagamento dei privilegiati significa decidere chi entra nella platea votante — e come la Cassazione ha mostrato con l’ordinanza n. 15593/2026, quella scelta può determinare l’esito dell’omologazione.
La terza contromossa riguarda il creditore pubblico: la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi va costruita in modo da reggere il test di convenienza con una attestazione che confronti analiticamente il soddisfacimento concordatario con quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Se quel confronto è documentato, il dissenso dell’ente diventa, alla luce della giurisprudenza del 2026, un ostacolo superabile.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 7663 del 30 marzo 2026 (omologazione forzosa anche con una sola classe qualificata); Cass. n. 15593 del 21 maggio 2026 (requisiti della classe che abilita l’omologazione a minoranza e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia); Cass. n. 5866 del 15 marzo 2026 e Cass. n. 10723 del 22 aprile 2026 (irrilevanza delle ragioni del dissenso erariale e della meritevolezza del debitore); Cass. n. 5870 del 12 febbraio 2026 (preclusione dell’impugnazione per chi non ha fatto opposizione). Sul versante del merito, il Tribunale di Brindisi, con decisione del 3 luglio 2025, ha confermato che l’omologazione può essere disposta anche in presenza del dissenso di una o più classi, e il Tribunale di Roma, con la decisione del 29 ottobre 2025, ha affrontato i presupposti della ristrutturazione trasversale precisando che il voto della classe su cui si fonda l’omologazione deve essere effettivamente favorevole e non può essere ricostruito d’ufficio dal tribunale a partire da un voto assente o contrario.
Mossa 5 — L’opposizione all’omologazione: il test di convenienza come ultima trincea
La mossa
Il creditore che ha perso la votazione gioca la carta dell’opposizione. Si costituisce nel giudizio di omologazione e contesta: la corretta formazione delle classi, la violazione delle regole distributive, la fattibilità del piano, e soprattutto la convenienza — sostenendo che in liquidazione giudiziale prenderebbe di più.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché l’opposizione è l’unico strumento che gli consente di far valutare al tribunale la sua posizione individuale, e perché in molti casi è uno strumento negoziale: il creditore che deposita opposizione spera che il debitore, per evitare il rischio e il tempo del contenzioso, gli offra un miglioramento.
Non la fa quando il confronto con la liquidazione giudiziale gli è manifestamente sfavorevole, perché il rischio è duplice: perdere e aver ritardato l’incasso. Ed è proprio questa aritmetica a rendere il test di convenienza l’arma del debitore prima ancora che del creditore.
I suoi limiti
Il primo limite è di legittimazione: la contestazione sulla convenienza è riservata al creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, in mancanza di classi, ai creditori dissenzienti che rappresentino una quota qualificata dei crediti ammessi al voto. Il creditore che ha votato a favore, o che appartiene a una classe che ha approvato, non può contestare la convenienza: può solo far valere vizi di legittimità .
Il secondo limite è temporale e perentorio: le parti che intendono opporsi devono costituirsi nel termine fissato dalla legge, e la contestazione tardiva non obbliga il giudice al giudizio comparativo sul singolo credito. Vale la pena ricordare, per il computo dei termini processuali che scandiscono reclami e impugnazioni, che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto.
Il terzo limite è l’oggetto del giudizio: il tribunale omologa se ritiene che il credito del creditore opponente possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quella conseguibile nella liquidazione giudiziale. Non si tratta di stabilire se il creditore abbia ottenuto il massimo possibile, ma se abbia ottenuto almeno quanto l’alternativa gli garantirebbe. La Cassazione ha precisato con l’ordinanza n. 5866/2026 che, in quel confronto, non si può pretendere la prova certa dell’esito di ipotetiche azioni di responsabilità per incrementare l’attivo liquidatorio: l’opponente non può costruire uno scenario liquidatorio immaginario e pretendere che il tribunale lo assuma come termine di paragone.
La tua contromossa
La contromossa è l’attestazione comparativa: un confronto analitico, voce per voce, tra lo scenario concordatario e lo scenario di liquidazione giudiziale, che consideri i tempi di realizzo, i costi della procedura, le prededuzioni, l’effetto delle eventuali azioni recuperatorie e l’attualizzazione finanziaria. Un’attestazione che si limiti a dichiarare la maggiore convenienza senza esporre i calcoli è un’attestazione che invita all’opposizione; un’attestazione che espone i numeri la scoraggia, perché il creditore professionale, letti quei numeri, sa già come finirà .
La seconda contromossa è procedurale: presidiare i termini di costituzione delle parti opponenti e rilevare immediatamente le decadenze. Un’opposizione tardiva o proposta da chi non è legittimato va eccepita subito, non discussa nel merito.
La terza è negoziale, e spesso la più efficace: identificare prima dell’udienza quale opponente ha davvero i numeri per far cadere l’omologazione e quale sta solo alzando il prezzo, e trattare con il primo.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. n. 5866/2026 sui limiti della prova nello scenario liquidatorio, rileva la Cassazione n. 348 del 2025, che ha chiarito quali strumenti di impugnazione siano esperibili avverso il decreto che si pronuncia sull’omologazione di un concordato che preveda la cessione totale o parziale di beni — ipotesi ricorrente nel concordato in continuità con riferimento ai beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività — distinguendo a seconda che nel giudizio siano state o meno proposte opposizioni. E la Cassazione n. 19607 del 2025 ha stabilito che, aperta la liquidazione giudiziale, è inammissibile l’autonoma impugnazione avverso la mancata omologazione del precedente concordato: un dato che misura quanto sia stretta la finestra temporale in cui tutte queste partite si giocano.
Mossa 6 — Dopo l’omologazione: le garanzie di terzi e la partita che continua
La mossa
L’omologazione non chiude la posizione del creditore accorto. La mossa finale consiste nel rivolgersi al garante: escutere la fideiussione del socio o dell’amministratore, aggredire il patrimonio del coobbligato, agire contro l’obbligato in via di regresso, per recuperare integralmente ciò che nel concordato è stato falcidiato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché la legge glielo consente espressamente: i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117 del Codice della crisi). Il concordato libera il debitore, non chi ha garantito per lui. Per questa ragione il creditore assistito da garanzia personale è, nel concordato, un creditore con una funzione obiettivo distorta: può permettersi di votare contro e di prendere poco, perché il suo recupero reale avverrà altrove.
Non la fa quando il garante è incapiente, o quando la sua escussione aprirebbe un contenzioso lungo e incerto. E non la fa quando, nel piano, ha ottenuto un trattamento che riflette già il valore della garanzia.
I suoi limiti
Il limite strutturale è che il legislatore ha reso visibile questa asimmetria: l’art. 85, comma 2, del Codice della crisi impone la suddivisione in classi separate per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Il correttivo-ter ha precisato che l’obbligo di formazione della classe separata riguarda specificamente i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, chiudendo i dubbi emersi nella prima applicazione. L’effetto è esattamente quello che serve al debitore: il creditore garantito non può nascondersi nella massa dei chirografari, il suo voto viene isolato e la sua posizione viene resa trasparente agli altri creditori e al tribunale.
Il secondo limite è che la garanzia non giustifica un trattamento migliore nel concordato: semmai, la sua esistenza è una ragione per cui la classe che la detiene ha interessi economici non omogenei rispetto agli altri chirografari, come la giurisprudenza di merito afferma costantemente.
La tua contromossa
La contromossa è duplice e va impostata contestualmente al classamento: da un lato isolare correttamente i creditori garantiti nella classe separata imposta dalla legge, dall’altro negoziare con loro, prima del voto, una rinuncia o una limitazione dell’azione verso i garanti in cambio di un trattamento concordato. Questo tipo di accordo — che non altera il trattamento della classe ma ne definisce gli effetti ulteriori — è spesso l’unica via per allineare l’interesse del creditore garantito a quello della massa.
Occorre poi valutare, quando il garante è una persona fisica sovraindebitata, se la sua posizione debba essere affrontata con uno strumento proprio: la crisi del garante non si risolve nel concordato della società , e ignorarla significa lasciare aperto un fronte che vanificherà l’intera operazione sul piano familiare e patrimoniale.
Le pronunce che ti proteggono
Sul versante degli effetti dell’omologazione, la Cassazione n. 20175 del 18 luglio 2025 ha affermato che l’omologazione del concordato preventivo determina una temporanea inesigibilità dei crediti che incide sulla disciplina della prescrizione, implicandone la sospensione del decorso: un principio che va tenuto presente nel calcolare i tempi delle azioni verso terzi. Sul versante dei limiti alle pretese del creditore pubblico negli strumenti negoziali, la Cassazione con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 è tornata sui confini applicativi del cram down nella transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, ribadendo che il meccanismo non può diventare strumento di abuso.
La partita giocata: tre simulazioni di classamento
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare come il classamento sposta l’esito. Non rappresentano casi reali seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — La classe che decide l’omologazione. Società manifatturiera, concordato in continuità diretta. Passivo: privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 per 318.400 euro; crediti erariali e previdenziali privilegiati per 1.247.600 euro, dei quali 489.300 euro incapienti e quindi degradati; banche chirografarie per 2.830.000 euro, di cui 1.150.000 assistiti da fideiussione del socio; fornitori ordinari per 1.962.000 euro; fornitori sotto soglia dimensionale per 436.700 euro. Valore di liquidazione attestato: 1.740.000 euro. Valore attualizzato dei flussi di continuità a cinque anni: 2.610.000 euro, con un surplus di 870.000 euro. Il piano forma otto classi. Al voto, la classe delle banche garantite (1.150.000 euro) vota contro, la classe dei fornitori ordinari vota contro, la classe degli erariali degradati non raggiunge la maggioranza. Approvano cinque classi su otto, tra cui quella dei privilegiati erariali incapienti, cui il piano riserva il 41% con pagamento entro dodici mesi. Poiché quella classe è formata da creditori privilegiati non integralmente soddisfatti e riceve parte del surplus nel rispetto della graduazione, essa costituisce la classe idonea a sorreggere l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), secondo la lettura accolta da Cass. n. 7663/2026 e precisata da Cass. n. 15593/2026. Il dissenso delle altre tre classi non impedisce l’omologazione.
Ipotesi 2 — Il trattamento differenziato che fa cadere il piano. Stessa struttura, ma il piano offre il 16% ai fornitori ordinari e il 9,5% ai chirografari degradati dal privilegio generale mobiliare, giustificando la differenza con l’esigenza di mantenere la fiducia della filiera. Una classe dissenziente oppone che il trattamento viola la regola secondo cui le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore. Il tribunale, verificata d’ufficio la corretta formazione delle classi e la distribuzione, rileva che i degradati da privilegio generale non sono equiparabili ai chirografari originari e che la differenza opera a danno della posizione originariamente poziore: l’omologazione viene negata. È la dinamica che ha condotto alla decisione del Tribunale di Brescia n. 511 del 30 dicembre 2025. Contromossa possibile a monte: coprire il differenziale di 6,5 punti con finanza esterna destinata ai fornitori, dichiarandone la provenienza terza e la natura non ritraibile dalla liquidazione.
Ipotesi 3 — Il voto che non doveva esserci. Concordato in continuità con un creditore ipotecario da 1.480.000 euro, pagato integralmente ma con esborso previsto a quattordici mesi dall’omologazione. Il piano non lo ammette al voto, ritenendolo soddisfatto per intero. Il creditore contesta e chiede di essere ammesso, perché il pagamento non è previsto entro centottanta giorni dall’omologazione. Ammesso al voto, vota contro, e la classe in cui è collocato diventa dissenziente, modificando la geografia delle maggioranze. È il nodo che la Cassazione ha portato davanti alla Corte di giustizia con l’ordinanza n. 15593 del 21 maggio 2026. Contromossa a monte: o si anticipa il pagamento entro la soglia temporale, o si progetta fin dall’inizio il classamento sapendo che quel creditore voterà .
Quando all’avversario conviene trattare
Esiste una geografia temporale della trattativa. Il creditore non è ugualmente disponibile in ogni momento della procedura, e chi conosce le finestre giuste ottiene risultati che in altri momenti sarebbero impensabili.
La prima finestra si apre prima del deposito, quando il creditore vede avvicinarsi lo scenario concorsuale ma non vi è ancora entrato. In questa fase la banca è disposta a ragionare su una definizione transattiva perché un accordo stragiudiziale le evita la classificazione peggiorativa della posizione e i tempi del concorso; il fornitore è disposto a convertire parte del credito in dilazione pur di non perdere il cliente. È il momento in cui gli strumenti negoziali della composizione negoziata mostrano la loro utilità : non perché producano un accordo per magia, ma perché costringono le parti a mettere i numeri sul tavolo davanti a un terzo qualificato.
La seconda finestra si apre subito dopo la pubblicazione della domanda con misure protettive. Il creditore ha appena perso la possibilità di agire esecutivamente e si trova per la prima volta a dover ragionare sul valore della sua posizione dentro il concorso anziché fuori. È il momento in cui la banca calcola quanto le costerebbe davvero una liquidazione giudiziale, e spesso la risposta la sorprende.
La terza finestra, la più sottovalutata, si apre nei giorni che precedono la votazione, quando la relazione del commissario giudiziale è depositata e tutti i creditori hanno finalmente un dato terzo su cui ragionare. Fino a quel momento ciascuno ha dubitato dei numeri del debitore; da quel momento i numeri sono pubblici e verificati. Il creditore che scopre dalla relazione che nello scenario liquidatorio prenderebbe il 4% smette di pretendere il 30%.
La quarta finestra si apre dopo l’approvazione, quando pende un’opposizione all’omologazione. Qui la convenienza del creditore opponente si sposta rapidamente: ogni mese di contenzioso ritarda l’incasso anche per lui, e la giurisprudenza del 2026 gli ha reso evidente che il test di convenienza è un confronto aritmetico e non un giudizio sulla condotta del debitore. Un opponente che legge Cass. n. 10723 del 22 aprile 2026 sa che non otterrà la bocciatura del concordato lamentando la cattiva gestione passata dell’imprenditore.
Dal punto di vista del creditore pubblico, infine, la disponibilità a non ostacolare è massima quando la proposta di trattamento è corredata da un’attestazione che dimostra, con calcoli esposti, il soddisfacimento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Dopo le pronunce del 2026, un diniego formale su una proposta così costruita espone l’ente a una omologazione forzosa che gli toglie ogni leva.
La partita in tabella
Il quadro che segue riassume la sequenza: che cosa prova a fare il creditore, quale vincolo la legge gli impone, come si risponde e in quale momento la risposta è ancora utile. È lo schema con cui si costruisce un cronoprogramma difensivo prima ancora di scrivere il piano.
| Mossa del creditore | Vincolo o termine che lo limita | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Acquisire garanzie o titoli prima del deposito | Rileva la posizione alla data della domanda; atti pregiudizievoli esposti a revocatoria nello scenario liquidatorio | Fissare consapevolmente la data del deposito; mappare le garanzie esistenti | Mesi precedenti al deposito |
| Iniziare o proseguire esecuzioni individuali | Divieto di azioni esecutive e cautelari e di acquisto di prelazioni non concordate con le misure protettive (artt. 54-55 CCII) | Richiedere le misure protettive contestualmente alla domanda | Al deposito della domanda |
| Contestare la propria collocazione in classe | Doppia omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (art. 2, lett. r, CCII); controllo officioso del tribunale in apertura e in omologazione (artt. 47 e 112 CCII) | Scheda di classamento motivata per ciascuna classe | Prima del deposito; in apertura |
| Pretendere la parità con una classe di pari grado | Graduazione sul valore di liquidazione; trattamento almeno pari alle classi dello stesso grado sul surplus (artt. 84, c. 6, e 112, c. 2, CCII) | Piano a doppia colonna: valore di liquidazione e surplus distinti; finanza esterna mirata | In fase di redazione del piano |
| Votare contro o non votare in classe strategica | Approvazione per classi in continuità (art. 109, c. 5, CCII); ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2, CCII) | Progettare la classe qualificata idonea a sorreggere l’omologazione a minoranza | Prima del voto |
| Diniego del creditore pubblico | Omologazione forzosa se il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale | Attestazione comparativa analitica sul trattamento di erario ed enti previdenziali | Con la proposta di trattamento |
| Opposizione all’omologazione per non convenienza | Legittimazione riservata al dissenziente di classe dissenziente; termini di costituzione perentori | Attestazione comparativa; eccezione di decadenza e di difetto di legittimazione | Dalla relazione del commissario all’udienza |
| Escussione dei garanti dopo l’omologa | Classe separata obbligatoria per i creditori garantiti da terzi (art. 85, c. 2, CCII); diritti verso i coobbligati impregiudicati (art. 117 CCII) | Isolamento in classe separata; accordi sulla limitazione dell’azione verso i garanti | Prima del voto |
Le domande di chi è sotto attacco
Un solo creditore può far saltare il mio concordato in continuità contestando le classi? No, se il classamento è corretto. Il controllo sulla formazione delle classi è officioso e si svolge due volte, in apertura e in omologazione: un creditore può sollecitarlo, non determinarlo. Ciò che può farlo cadere non è la contestazione in sé, ma un classamento che non regge il criterio della doppia omogeneità .
Se il Fisco vota contro, è finita? No. Se la proposta assicura ai crediti tributari e contributivi un soddisfacimento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare nonostante il dissenso. La Cassazione nel 2026 ha chiarito che le ragioni del voto contrario sono irrilevanti e che non serve un giudizio di meritevolezza sul debitore. Resta però essenziale verificare quale disciplina si applichi, perché per le proposte anteriori al correttivo-ter la Corte ha escluso l’operatività del cram down fiscale nel concordato in continuità .
Posso mettere la banca garantita dal Confidi insieme agli altri fornitori chirografari? No. I creditori titolari di garanzie prestate da terzi devono essere inseriti in una classe separata per espressa previsione dell’art. 85, comma 2. E anche a prescindere dall’obbligo, la presenza di una garanzia esterna rende l’interesse economico di quel creditore strutturalmente diverso.
Se una classe vota contro, devo rifare tutto? No. Nel concordato in continuità l’approvazione di tutte le classi è la regola, ma l’ordinamento prevede la ristrutturazione trasversale: ricorrendo le condizioni distributive dell’art. 112, comma 2, l’omologazione può intervenire anche con il dissenso della maggioranza delle classi, purché approvi almeno una classe qualificata.
Quanto tempo ha un creditore per contestare il trattamento? La contestazione sulla convenienza va proposta nel giudizio di omologazione, costituendosi nel termine di legge, e la tardività preclude al creditore il giudizio comparativo sul proprio credito. Per i reclami successivi valgono i termini ordinari, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Il tribunale può riscrivere le mie classi? Il tribunale non costruisce il classamento al posto del proponente: verifica che i criteri adottati siano legittimi e coerenti. Ma può rilevare l’erroneità del classamento e negare l’apertura o l’omologazione. La discrezionalità sul criterio resta del debitore; la verifica della sua correttezza è del giudice.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali essenziali, organizzati per la mossa del creditore che ciascuno limita o disciplina. I principi sono riformulati in forma sintetica.
Sulla formazione delle classi e sui criteri di omogeneitÃ
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9378/2018. La proposta che prevede la suddivisione in classi deve conformarsi congiuntamente ai due criteri dell’omogeneità di posizione giuridica — natura del credito, carattere chirografario o privilegiato, esistenza di contestazioni, presenza di garanzie di terzi o di un titolo esecutivo — e dell’omogeneità degli interessi economici, riferiti alla fonte e alla tipologia del credito; l’omogeneità non richiede identità assoluta, bastando tratti comuni preponderanti. La valutazione è accertamento in fatto riservato al merito. È il riferimento con cui si giustifica o si smonta qualunque classe.
- Cass. civ., Sez. I, n. 16348/2018. È ammissibile la costituzione di una classe composta da soli crediti postergati, purché non venga derogata la regola civilistica della posposizione. Rileva per i piani in cui esistono finanziamenti dei soci.
- Tribunale di Mantova, in tema di formazione delle classi e conflitto di interessi. La scelta di suddividere in classi è rimessa alla discrezionalità del proponente e il sindacato del tribunale verifica l’omogeneità tra i creditori inseriti nella medesima classe, affinché il voto espresso a maggioranza sia il più possibile genuino; è corretta la classe composta dal solo socio accomandante creditore, portatore di un interesse economico differente. Rileva per isolare i creditori correlati.
- Tribunale di Monza, in tema di omogeneità degli interessi economici. La natura chirografaria integra l’omogeneità di posizione giuridica ma non basta a dimostrare l’omogeneità degli interessi economici, che va valutata in concreto tenendo conto delle garanzie esterne. Rileva per contrastare la pretesa del creditore garantito di essere trattato come gli altri chirografari.
Sulle regole distributive e sul trattamento differenziato
- Tribunale di Brescia, sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025. Negata l’omologazione di un concordato in continuità indiretta che differenziava il trattamento tra chirografari originari, soddisfatti al 10,04%, e chirografari degradati, soddisfatti al 15%: la parità di trattamento opera in modo inderogabile all’interno di ciascuna classe e, tra classi dello stesso grado, opera la regola di non discriminazione. È la pronuncia che misura il rischio concreto del trattamento differenziato mal costruito.
- Corte d’Appello di Milano, sentenza del 24 marzo 2025. Nel concordato in continuità le classi formate da crediti assistiti da privilegio generale mobiliare degradati al chirografo per incapienza non sono equiparabili alle classi di chirografari originari ai fini del confronto distributivo. Rileva per individuare correttamente quali classi siano “dello stesso grado”.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. La proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo la disciplina dettata per il concordato preventivo: il contenuto libero della proposta non consente deroghe alla par condicio. Pronunciata in materia di concordato minore, vale come affermazione generale sui limiti della libertà distributiva.
Sull’approvazione, sulle classi dissenzienti e sulla ristrutturazione trasversale
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026. Nel concordato in continuità l’omologazione forzosa può fondarsi anche sull’adesione di una sola classe qualificata, perché l’espressione “in mancanza” si riferisce al difetto della maggioranza delle classi: l’approvazione di almeno una classe è alternativa rispetto a quella della maggioranza delle classi. Ricorso dell’Agenzia delle Entrate rigettato. È il principio che consente di progettare l’omologazione a minoranza.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026. Ai fini dell’omologazione a minoranza non è sufficiente il voto di creditori chirografari o integralmente soddisfatti, occorrendo il voto favorevole di almeno una classe di privilegiati non integralmente soddisfatti; esclusa la combinazione tra vecchio cram down fiscale e ristrutturazione trasversale; rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se la classe di privilegiati integralmente soddisfatti ma pagati oltre centottanta giorni sia classe “interessata” ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2019/1023. È la pronuncia che oggi orienta la scelta della classe su cui fondare l’omologa.
- Tribunale di Brindisi, 3 luglio 2025. L’omologazione può essere disposta anche in presenza del dissenso di una o più classi, ricorrendo le condizioni di legge; per l’approvazione in ciascuna classe occorre la maggioranza dei crediti inseriti. Rileva come conferma di merito dell’orientamento poi accolto in legittimità .
- Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Il concordato in continuità può essere approvato attraverso la ristrutturazione trasversale anche con il voto favorevole di una sola classe, ma il voto della classe su cui si fonda l’omologazione deve essere effettivamente favorevole e non può essere convertito d’ufficio dal tribunale a partire da un voto assente o contrario. Rileva come limite alla costruzione artificiosa dell’omologa.
Sul creditore pubblico e sull’omologazione nonostante il dissenso
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026. Ai fini dell’omologazione forzosa le ragioni del dissenso dell’amministrazione finanziaria sono irrilevanti: il controllo si concentra sul confronto economico con la liquidazione giudiziale e non può pretendersi la prova certa dell’esito di ipotetiche azioni di responsabilità volte a incrementare l’attivo liquidatorio.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel concordato con omologazione forzosa dei crediti fiscali il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, senza compiere un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5870 del 12 febbraio 2026. L’amministrazione finanziaria che non abbia formalizzato opposizione nel giudizio di omologazione non può contestarne l’esito in sede di impugnazione.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026. Nel regime anteriore al correttivo-ter l’omologazione forzosa dei crediti fiscali e previdenziali non era applicabile al concordato in continuità , perché la norma rinviava alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Rileva per individuare la disciplina applicabile ratione temporis.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Sui confini applicativi dell’omologazione forzosa nella transazione fiscale all’interno degli accordi di ristrutturazione, con esclusione di usi abusivi dello strumento.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore l’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, e non è subordinata agli adempimenti previsti per il concordato preventivo. Rileva per i debitori non fallibili e per i garanti persone fisiche.
Su ammissibilità , omologazione ed effetti
- Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026. Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato in continuità non si esaurisce in una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della documentazione, ma richiede uno scrutinio di legalità sostanziale, con le conseguenze che ne derivano in tema di continuità indiretta.
- Cass. civ., Sez. I, n. 348/2025. Individua gli strumenti di impugnazione esperibili avverso la decisione sull’omologazione di un concordato che preveda la cessione totale o parziale di beni, distinguendo secondo che siano state o meno proposte opposizioni nel corso del giudizio.
- Cass. civ., Sez. I, n. 20175 del 18 luglio 2025. L’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti che incide sulla prescrizione, sospendendone il decorso. Cass. civ., Sez. I, n. 19607/2025: aperta la liquidazione giudiziale, è inammissibile l’autonoma impugnazione avverso la mancata omologazione del precedente concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel classamento non si delega una formalità : si delega la progettazione della partita. Ecco come lo Studio la gioca.
- Ricostruiamo il passivo creditore per creditore, verificando natura, rango, scadenza, esistenza di garanzie interne ed esterne, contestazioni pendenti e collegamenti con il debitore, perché la mappa delle posizioni precede qualunque ipotesi di classe.
- Costruiamo il classamento e redigiamo per ogni classe la scheda che ne motiva l’omogeneità sotto il profilo della posizione giuridica e dell’interesse economico, nella forma che il tribunale verifica in apertura e in omologazione.
- Formiamo le classi separate obbligatorie per crediti tributari e previdenziali non integralmente pagati, creditori titolari di garanzie prestate da terzi, creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro, creditori proponenti e parti correlate, e per le imprese fornitrici che rientrano nelle soglie dimensionali dell’art. 85.
- Calcoliamo il valore di liquidazione e il surplus da continuità come grandezze distinte e costruiamo il piano distributivo su due colonne, in modo che il rispetto della graduazione e della regola di priorità relativa sia verificabile voce per voce.
- Verifichiamo in anticipo la tenuta del test di non discriminazione tra classi dello stesso grado, simulando le contestazioni che ciascuna classe dissenziente potrebbe sollevare in omologazione.
- Progettiamo la classe idonea a sorreggere l’omologazione anche in caso di dissenso della maggioranza delle classi, alla luce dei requisiti fissati dalla Cassazione nel 2026, e ne curiamo il trattamento con gli strumenti ammessi, finanza esterna compresa.
- Predisponiamo la proposta di trattamento dei crediti fiscali e contributivi con l’attestazione comparativa analitica che rende superabile il dissenso dell’ente.
- Governiamo la fase del voto, verificando chi ha diritto di votare e chi no, i tempi di pagamento che determinano l’ammissione al voto dei privilegiati, e il computo delle maggioranze in ciascuna classe.
- Resistiamo alle opposizioni all’omologazione, eccependo decadenze e difetti di legittimazione e difendendo nel merito il confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Seguiamo il caso nei gradi di impugnazione, dal reclamo in corte d’appello fino al giudizio di legittimità , dove i principi sulle classi vengono fissati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare il classamento fin dal primo giorno con lo sguardo rivolto al punto in cui i principi vengono decisi: le regole sull’omologazione a minoranza, sui requisiti della classe qualificata e sui limiti del cram down sono state scritte dalla Prima Sezione civile tra il 2025 e il 2026, e chi costruisce un piano senza conoscerne l’evoluzione costruisce al buio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente invece di lavorare sulla convenienza del creditore prima che diventi un voto: la gran parte dei dissensi si disinnesca nella fase negoziale, non in udienza.
A questo si aggiunge la continuità della strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale del passivo fino all’eventuale giudizio di legittimità , senza passaggi di mano che facciano perdere la linea difensiva. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché la convenienza del creditore — la variabile che decide tutto — è materia da commercialista quanto da avvocato: il test comparativo con la liquidazione giudiziale, la stima del valore di liquidazione, l’attualizzazione dei flussi di continuità sono calcoli, non argomentazioni.
Chiusura
Nel concordato non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Le classi non sono una tabella: sono la mappa delle convenienze altrui, e chi la disegna per primo decide su quale terreno si giocherà la votazione e l’omologazione. Ogni creditore farà ciò che gli conviene; il compito di chi propone il concordato è rendere conveniente ciò che serve al piano.
È per questo che la materia richiede un presidio tecnico specifico. Il concordato preventivo è lo strumento centrale della crisi d’impresa, e lo Studio Monardo vi opera con le abilitazioni che l’ordinamento stesso ha costruito per questa materia: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase in cui le convenienze dei creditori si possono ancora spostare con la trattativa; il Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per i debitori non fallibili e per i garanti personali travolti dalla crisi dell’impresa; l’avvocato cassazionista per la fase in cui il classamento viene contestato e la partita si sposta in corte d’appello e in Cassazione. Non promettiamo esiti: analizziamo il passivo, verifichiamo la tenuta delle classi, costruiamo il piano distributivo e difendiamo l’omologazione in ogni grado.
📩 Non aspettare che siano i tuoi creditori a disegnare le classi al posto tuo: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa guida.
