Quando un’impresa viene dichiarata insolvente e il tribunale apre la liquidazione giudiziale, la storia non è necessariamente finita. Il Codice della crisi prevede uno strumento che consente di chiudere anticipatamente la procedura attraverso un accordo con i creditori, approvato dalla maggioranza e reso vincolante per tutti dal tribunale: è il concordato nella liquidazione giudiziale, erede diretto del vecchio concordato fallimentare. Il rischio principale, per chi vuole servirsene, è di arrivare tardi: la proposta del debitore è ammissibile solo in una finestra temporale chiusa, e una volta che quella finestra si è richiusa nessuna convenienza economica, per quanto evidente, può riaprirla. Lo stesso vale per i creditori che intendono contestare l’omologazione: i termini per l’opposizione e per il reclamo sono perentori e brevi.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono per intero l’arco della procedura. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda in via diretta la costruzione e la negoziazione di soluzioni concordate dell’insolvenza d’impresa, che è precisamente la natura del concordato nella liquidazione giudiziale. L’essere avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino al reclamo in corte d’appello e al ricorso per cassazione previsti dall’articolo 247 del Codice della crisi, cioè fino al grado in cui l’esito dell’omologazione si consolida o si ribalta. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario serve nel punto in cui quasi sempre si decide la partita, cioè nella verifica dei crediti bancari e degli enti pubblici ammessi al passivo e computati ai fini delle maggioranze.
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Inquadramento normativo: cos’è il concordato nella liquidazione giudiziale
Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli articoli da 240 a 253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), nel Capo VII del Titolo V, e dagli articoli 265-267 per le società. Si tratta di un accordo tra un proponente — il debitore, un creditore o un terzo — e la massa dei creditori, approvato a maggioranza, sottoposto al controllo del tribunale e destinato, una volta omologato in via definitiva, a produrre la chiusura della liquidazione giudiziale.
Sul piano normativo, l’istituto riproduce con adattamenti la disciplina degli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare. La continuità è talmente marcata che la giurisprudenza formatasi sul concordato fallimentare resta, nella grandissima parte dei casi, direttamente utilizzabile: è una circostanza di cui tenere conto, perché molte delle pronunce più recenti della Cassazione si riferiscono ancora formalmente al regio decreto 267/1942 pur enunciando principi che valgono anche sotto il Codice.
La ratio della norma è duplice. Da un lato si vuole offrire ai creditori una soddisfazione più rapida e più certa di quella ottenibile dalla liquidazione dei beni, che per sua natura richiede anni e produce un risultato ignoto fino all’ultimo riparto. Dall’altro si vuole consentire che risorse esterne — tipicamente quelle di un terzo assuntore — entrino nella procedura senza passare per il meccanismo concorsuale ordinario, in cambio dell’acquisizione dell’attivo residuo e, talvolta, delle azioni spettanti alla massa.
Va precisato che il concordato nella liquidazione giudiziale non va confuso con il concordato preventivo. Quest’ultimo è uno strumento di regolazione della crisi che si colloca prima dell’apertura della liquidazione giudiziale e serve a evitarla; il concordato di cui qui si parla presuppone invece che la liquidazione giudiziale sia già stata aperta con sentenza e serve a chiuderla anticipatamente. La differenza non è solo cronologica: cambiano i legittimati, cambiano le maggioranze, cambia il valore del silenzio dei creditori. Un esempio rende l’idea. Nel concordato preventivo il creditore che non vota è considerato dissenziente; nel concordato nella liquidazione giudiziale il creditore che non fa pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato è considerato consenziente. Lo stesso comportamento — l’inerzia — produce effetti opposti nei due istituti.
Va distinto anche dal piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e dalle procedure di sovraindebitamento previste per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: il perimetro soggettivo è diverso e lo è anche il procedimento.
La disciplina è stata ritoccata dal terzo decreto correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha inciso su vari punti dell’istituto: la formulazione del trattamento dei creditori prelatizi degradati, l’estensione espressa della proposta concordataria alla liquidazione giudiziale unitaria di gruppo e l’introduzione di un meccanismo di superamento del voto contrario dei creditori pubblici. Chi lavora su procedure aperte in epoche diverse deve quindi porsi, prima di ogni altra cosa, un problema di disciplina applicabile nel tempo: la questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di merito con riferimento a proposte depositate sotto il Codice in procedure aperte anteriormente al 15 luglio 2022.
Requisiti e termini: chi può proporre, quando e a quali condizioni
La legittimazione a proporre il concordato è articolata su due livelli, con regole temporali distinte.
Creditori e terzi possono proporre il concordato fin dal momento in cui la liquidazione giudiziale è stata dichiarata aperta, e quindi anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. L’articolo 240, comma 1, del Codice subordina però questa possibilità a una condizione sostanziale: il debitore deve avere tenuto la contabilità, e i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, devono consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. È la cosiddetta proposta “del giorno dopo”: senza una contabilità affidabile non è praticabile, perché mancherebbe la base per individuare i destinatari della proposta e per calcolare le maggioranze.
Il debitore, le società da lui partecipate e le società sottoposte a comune controllo incontrano invece una doppia barriera temporale: non possono proporre il concordato prima che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non possono proporlo oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La ragione del termine iniziale è dichiaratamente dissuasiva: si vuole che l’imprenditore, avendone la possibilità, cerchi soluzioni concordate prima dell’apertura della liquidazione, anziché attendere che la procedura comprima il valore dei crediti e renda più conveniente l’accordo. Il termine finale di due anni è quello più insidioso, perché decorre da un atto interno alla procedura — il decreto di esecutività dello stato passivo — che chi non segue il fascicolo con continuità rischia di non datare correttamente.
A questi requisiti soggettivi se ne aggiunge uno di contenuto, riferito alla sola proposta del debitore: essa è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Non basta cioè redistribuire ciò che già appartiene alla massa; occorre che entri qualcosa di nuovo.
Quanto ai creditori muniti di prelazione, la proposta può prevedere che non siano soddisfatti integralmente, purché la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La formulazione attuale, introdotta dal correttivo del 2024, è più precisa della precedente e ancora il confronto al valore di realizzo del bene gravato, non a un generico risultato della liquidazione. La parte di credito non soddisfatta degrada al chirografo e, per quella porzione, il creditore vota.
Il proponente può inoltre limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che al tempo della proposta hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva. È una facoltà che incide pesantemente sulla posizione dei creditori che si insinuano dopo il deposito della proposta, e che per questo ha generato un contenzioso significativo.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Proposta del debitore: non prima di 1 anno | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Sbarramento iniziale | Proposta inammissibile |
| Proposta del debitore: non oltre 2 anni | Decreto di esecutività dello stato passivo | Decadenziale | Perdita definitiva della legittimazione a proporre |
| Dichiarazione di dissenso dei creditori: da 20 a 30 giorni, nella misura fissata dal giudice delegato | Decreto del giudice delegato che dispone la comunicazione ai creditori | Perentorio nei suoi effetti sostanziali | Il silenzio vale come voto favorevole |
| Richiesta di omologazione da parte del proponente: 10 giorni | Comunicazione PEC del curatore sull’avvenuta approvazione | Decadenziale | Il procedimento di omologazione non si apre su iniziativa del proponente |
| Opposizione all’omologazione e parere definitivo del comitato dei creditori: da 15 a 30 giorni | Decreto del tribunale pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII | Perentorio | Decadenza dall’opposizione |
| Relazione sostitutiva del curatore: 7 giorni | Scadenza del termine concesso al comitato dei creditori inerte | Ordinatorio | Sollecito o provvedimento del giudice delegato |
| Reclamo alla corte d’appello: 30 giorni | Notificazione del decreto a cura della cancelleria del tribunale | Perentorio | Il decreto di omologazione diventa definitivo |
| Costituzione delle parti resistenti nel reclamo: almeno 10 giorni prima dell’udienza | Data fissata per l’udienza camerale | A pena di decadenza | Impossibilità di svolgere difese |
| Ricorso per cassazione: 30 giorni | Notificazione del decreto della corte d’appello | Perentorio | Definitività della decisione |
| Istanza di risoluzione: 1 anno | Scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato | Decadenziale | Il concordato non è più risolvibile |
| Istanza di annullamento: 6 mesi, e comunque non oltre 2 anni | Scoperta del dolo; scadenza del termine per l’ultimo adempimento | Decadenziale | Nessuna altra azione di nullità è ammessa |
Sulla sospensione feriale dei termini processuali va fatta una precisazione specifica, perché è fonte ricorrente di errori. La sospensione opera dal 1° al 31 agosto. Ma la Cassazione ha escluso che il termine per impugnare il provvedimento di omologazione del concordato ne benefici: chi riceve la notificazione del decreto in luglio non può quindi contare su alcuno slittamento del termine di trenta giorni. È un punto da verificare per primo, prima ancora di entrare nel merito dei motivi di reclamo.
La procedura passo-passo: dal deposito del ricorso al decreto definitivo
1. Deposito della proposta
La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato della liquidazione giudiziale. Il tribunale competente è quello che ha aperto la procedura, individuato ai sensi dell’articolo 27 del Codice in base al centro degli interessi principali del debitore; non esiste un foro autonomo per il concordato, che è un sub-procedimento interno alla liquidazione giudiziale già pendente.
Il ricorso deve contenere l’indicazione completa del proponente e della sua legittimazione, la descrizione analitica del contenuto della proposta, l’eventuale suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, il trattamento riservato a ciascuna classe o a ciascuna categoria, le garanzie offerte, i tempi di adempimento e, quando sono previsti pagamenti non integrali dei creditori prelatizi, la relazione del professionista indipendente che attesta il valore di realizzo dei beni gravati. Se la proposta proviene da una società in liquidazione giudiziale, va sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza sociale.
Quando la proposta proviene da un creditore o da un terzo, essa può prevedere la cessione non solo dei beni compresi nell’attivo, ma anche delle azioni di pertinenza della massa — azioni revocatorie, azioni di responsabilità — purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. L’autorizzazione del giudice delegato e la descrizione analitica delle azioni cedute non sono formalità: una cessione generica è destinata a essere contestata in sede di omologazione.
2. Esame della proposta e pareri
Il giudice delegato chiede il parere del curatore, che deve pronunciarsi in particolare sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dal proponente. È il documento comparativo decisivo, perché fissa il termine di paragone — quanto otterrebbero i creditori proseguendo la liquidazione — rispetto al quale l’intera proposta verrà giudicata.
Segue il parere del comitato dei creditori. Acquisito il parere favorevole, il giudice delegato ordina che la proposta sia comunicata ai creditori. Quando i creditori sono particolarmente numerosi, l’articolo 242 consente di autorizzare forme di comunicazione diverse da quella individuale, idonee comunque a garantire l’informazione.
Se sono state depositate più proposte, tutte devono essere sottoposte ai creditori. Non spetta al giudice delegato operare una selezione preventiva di convenienza.
3. Comunicazione ai creditori e voto
Con il provvedimento che dispone la comunicazione, il giudice delegato fissa il termine — non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni — entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale le eventuali dichiarazioni di dissenso. La comunicazione deve avvertire espressamente che la mancata risposta sarà considerata voto favorevole.
Qui si concentra la peculiarità del meccanismo: nel concordato nella liquidazione giudiziale vale il silenzio-assenso, sicché il creditore che non si attiva finisce per approvare la proposta. Non è richiesta alcuna manifestazione positiva di consenso; rileva solo il dissenso, e solo se tempestivo e depositato nella forma richiesta.
Non tutti i crediti ammessi al passivo danno però diritto di voto. Sono esclusi il coniuge, i parenti e gli affini del debitore entro i gradi indicati dalla legge, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo e i cessionari dei loro crediti da meno di un anno prima dell’apertura della procedura. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o di altri intermediari finanziari. La norma ha una funzione antielusiva precisa: impedire che il proponente si costruisca le maggioranze acquistando crediti a procedura aperta. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi.
4. Approvazione
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste classi, occorre in aggiunta che tale maggioranza si verifichi nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il dissenso nel termine si ritengono consenzienti.
Quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale quella presentata per prima.
5. Relazione del curatore e avvio dell’omologazione
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente — il quale deve richiedere l’omologazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione — e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere telematicamente, la notizia è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con decreto pubblicato ai sensi dell’articolo 45 del Codice viene fissato un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni — legittimato è anche qualsiasi altro interessato, oltre ai creditori dissenzienti — e per il deposito, da parte del comitato dei creditori, di una relazione motivata contenente il parere definitivo. Se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
La richiesta di omologazione si propone con ricorso; l’opposizione si propone con memoria depositata entro il termine fissato nel decreto.
6. Giudizio di omologazione
Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e il rispetto della parità di trattamento. In assenza di opposizioni il controllo resta su questo piano di legittimità.
Quando sono previste classi e un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa ugualmente il concordato se ritiene che quel credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. È il cosiddetto giudizio di convenienza comparativa, che entra nel merito solo su impulso dell’opponente.
Il correttivo del 2024 ha inoltre introdotto, anche per questo concordato, un meccanismo di superamento del voto contrario dei creditori pubblici: il tribunale può omologare quando quel voto è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta, tenuto conto della relazione del professionista indipendente, risulta conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
Il tribunale provvede con decreto motivato, pubblicato ai sensi dell’articolo 45.
7. Reclamo e definitività
Il decreto è reclamabile davanti alla corte d’appello, che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo si propone con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto effettuata dalla cancelleria del tribunale. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni; le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello. La corte provvede con decreto motivato, che produce effetti dalla pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte d’appello può, su richiesta di parte o del curatore e in presenza di gravi e fondati motivi, sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell’attivo o inibire l’attuazione del piano.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. Si apre allora la fase esecutiva, sorvegliata dal giudice delegato, dal curatore e dal comitato dei creditori secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre, e vale la pena isolarli. Il primo è il calcolo del termine di dieci giorni per la richiesta di omologazione, che decorre dalla comunicazione PEC e non dal decreto. Il secondo è la qualificazione dell’atto con cui il creditore contesta: una memoria che contesta nel merito la proposta va qualificata come opposizione anche se intitolata diversamente, ma affidarsi a questa possibilità di riqualificazione è un azzardo. Il terzo è il calcolo del termine di reclamo nel periodo estivo, dove l’esclusione della sospensione feriale produce decadenze irreparabili.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come funzionano i meccanismi descritti. Non rappresentano casi reali.
Esempio 1 — Confronto di convenienza con terzo assuntore
Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 marzo 2024. Stato passivo reso esecutivo con decreto dell’8 ottobre 2024. Il curatore stima un realizzo dell’attivo pari a 1.247.000 €, al netto di un fabbisogno per prededuzioni, compensi e spese di procedura quantificato in 213.600 €. Il passivo è composto da 742.400 € di crediti muniti di prelazione e 3.168.500 € di crediti chirografari. I tempi stimati di liquidazione dei cespiti immobiliari sono di 36-48 mesi.
Sviluppo nello scenario liquidatorio: 1.247.000 − 213.600 = 1.033.400 € distribuibili. I prelatizi assorbono 742.400 €, restano 291.000 € per il chirografo. Percentuale attesa: 291.000 / 3.168.500 = 9,18%, incassabile non prima di tre anni.
Sviluppo nello scenario concordatario: un terzo assuntore propone l’apporto di 1.486.000 €, con pagamento integrale delle prededuzioni (213.600 €) e dei prelatizi (742.400 €) e destinazione del residuo di 530.000 € al chirografo, entro 90 giorni dalla definitività dell’omologazione. Percentuale offerta al chirografo: 530.000 / 3.168.500 = 16,73%.
Esito: la proposta offre al ceto chirografario circa 7,5 punti percentuali in più e anticipa l’incasso di quasi tre anni. Il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione è l’atto che rende verificabile questo confronto; senza quel documento il giudizio di convenienza resta un’affermazione del proponente.
Esempio 2 — Calcolo delle maggioranze con silenzio-assenso
Crediti ammessi al voto: 2.874.300 €. Il giudice delegato, con decreto del 12 gennaio 2026, dispone la comunicazione ai creditori e fissa in venticinque giorni il termine per le dichiarazioni di dissenso: scadenza il 6 febbraio 2026.
Sviluppo: entro il 6 febbraio pervengono in cancelleria dichiarazioni di dissenso per 1.102.800 € di crediti. Tutti gli altri creditori restano silenti. I crediti computati come consenzienti sono quindi 2.874.300 − 1.102.800 = 1.771.500 €, pari al 61,63% dei crediti ammessi al voto. Il quorum della maggioranza semplice è superato: il concordato è approvato.
Variante: un creditore titolare di 340.000 € deposita il proprio dissenso il 9 febbraio. Essendo il deposito tardivo, quel credito resta computato tra i consenzienti e la maggioranza sale al 61,63% senza alcuna modifica. La stessa somma, depositata tre giorni prima, avrebbe portato i dissensi a 1.442.800 € e i consensi a 1.431.500 €, cioè al 49,80%: sotto la soglia, con conseguente mancata approvazione. Tre giorni di ritardo ribaltano l’esito.
Seconda variante, con classi: se la proposta prevede quattro classi e la maggioranza dei crediti ammessi al voto si forma in tre classi su quattro, il requisito aggiuntivo del maggior numero di classi è soddisfatto. Se invece la maggioranza si forma in due classi su quattro, il concordato non è approvato pur in presenza della maggioranza complessiva dei crediti.
Casi particolari
Concordato della società e posizione dei soci illimitatamente responsabili. Quando la liquidazione giudiziale riguarda una società con soci illimitatamente responsabili, la proposta di concordato è sottoscritta da chi ha la rappresentanza sociale e il concordato omologato produce effetti anche sui soci, salvo che sia diversamente pattuito. Gli articoli 265-267 del Codice disciplinano inoltre la figura del concordato del singolo socio. È una situazione che va valutata con attenzione, perché la liberazione del socio non è automatica e dipende dal contenuto della proposta: una clausola mal costruita può lasciare il socio esposto per l’intero.
Liquidazione giudiziale di gruppo. Il correttivo del 2024 ha inserito nell’articolo 240 un comma 4-bis dedicato all’ipotesi in cui il tribunale abbia disposto l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’articolo 287. In quel caso la proposta può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma, nel rispetto dell’autonomia delle masse attive e passive delle singole società insolventi. Non è richiesto che tutte le proposte siano approvate perché si proceda all’omologazione di quelle che hanno ottenuto il consenso.
Pluralità di proposte concorrenti. La compresenza di più proposte è tutt’altro che teorica, soprattutto quando l’attivo comprende cespiti appetibili. Tutte vanno sottoposte ai creditori e prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, quella depositata per prima. Il criterio è meccanico, il che rende decisivo il lavoro sulle maggioranze nella fase che precede il voto.
Cessione delle azioni di pertinenza della massa. Quando la proposta di un creditore o di un terzo include la cessione delle azioni revocatorie o di responsabilità, l’autorizzazione del giudice delegato deve accompagnarsi all’indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa ceduta. In difetto, la cessione è esposta a contestazione e con essa l’intera struttura economica della proposta, perché quelle azioni spesso costituiscono una quota rilevante del valore offerto.
Creditori pubblici e superamento del voto contrario. Nelle procedure in cui enti pubblici o enti previdenziali siano titolari di crediti determinanti per il raggiungimento delle maggioranze, il meccanismo introdotto dal correttivo consente l’omologazione nonostante il voto contrario, a condizione che la convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione risulti dalla relazione del professionista indipendente. La qualità di quella relazione diventa in questi casi il fattore decisivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: due abilitazioni che coprono rispettivamente la fase negoziale di costruzione della proposta e la fase contenziosa del reclamo e del ricorso per cassazione, cioè i due momenti in cui il concordato nella liquidazione giudiziale si vince o si perde.
Domande frequenti
Il debitore può proporre il concordato subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale? No. Il debitore, le società da lui partecipate e quelle sottoposte a comune controllo devono attendere che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura. Prima di quel momento la proposta è inammissibile. Possono invece proporre immediatamente i creditori e i terzi, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, purché la contabilità del debitore consenta al curatore di formare un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore ha inoltre un termine finale: non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
Se non voto, cosa succede al mio credito? Il silenzio equivale ad approvazione. Nel concordato nella liquidazione giudiziale rileva solo il dissenso, che va fatto pervenire nella cancelleria del tribunale entro il termine fissato dal giudice delegato, compreso tra venti e trenta giorni. Chi non risponde viene computato tra i consenzienti e, una volta omologato il concordato, resta vincolato al trattamento previsto dalla proposta. È il punto in cui l’inerzia costa di più, perché non è recuperabile in alcun modo successivo.
Posso oppormi all’omologazione se il mio voto è stato escluso dal conteggio? Sì. Il creditore che si è visto illegittimamente escludere dal computo delle maggioranze il proprio voto dissenziente conserva il diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza dover dimostrare che dalla prosecuzione della liquidazione ricaverebbe di più. L’opposizione va proposta con memoria depositata nel termine indicato dal decreto del tribunale, compreso tra quindici e trenta giorni.
Il mio credito è stato ceduto a una società dopo l’apertura della procedura: chi vota? Dipende da chi è il cessionario. I trasferimenti di crediti successivi alla sentenza di apertura non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. La giurisprudenza ha chiarito che l’eccezione non si estende alle società di cartolarizzazione prive dell’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari: in quel caso il credito ceduto resta privo del diritto di voto, con riflessi diretti sul calcolo delle maggioranze.
Il concordato omologato libera anche i miei garanti? No, salvo diversa pattuizione. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, ma i creditori conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Chi ha prestato garanzia personale non viene quindi liberato dall’omologazione.
Cosa succede se l’assuntore non paga quanto promesso? Si apre la strada della risoluzione per inadempimento, da chiedere entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. La risoluzione comporta la riapertura della liquidazione giudiziale. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche la proroga unilaterale del termine di adempimento può integrare un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a fondare la risoluzione. Se invece emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata, lo strumento è l’annullamento, da chiedere entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento.
Posso presentare una nuova proposta dopo la riapertura della procedura? Sì. L’articolo 253 del Codice prevede che, reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente sia ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. La riapertura conseguente a risoluzione o annullamento non preclude quindi in via definitiva la soluzione concordataria.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono sono tutti verificati nei loro estremi. I principi sono riformulati in sintesi.
Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059. Risolto il concordato e riaperta la procedura, il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile a garanzia dell’adempimento non viene meno: continua a operare come forma di tutela atipica a vantaggio dei creditori anteriori che avevano aderito. Rilevante perché dimostra che le garanzie atipiche inserite nella proposta sopravvivono alla caduta del concordato, con effetti pratici notevoli nella scelta delle garanzie da richiedere al proponente.
Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. La procedura chiusa a seguito dell’omologazione del concordato può essere riaperta solo se il concordato è stato risolto o annullato: sono questi i presupposti necessari. Rilevante perché delimita con nettezza il perimetro della riapertura e, specularmente, il valore stabilizzante dell’omologazione definitiva.
Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. In presenza di una proposta concorrente presentata da un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di verifica dell’avvenuta approvazione, non sussistendo in quella configurazione un conflitto di interessi tra i partecipanti. Rilevante per il calcolo delle maggioranze quando più proposte si confrontano, dove l’inclusione o l’esclusione di un singolo blocco di crediti può ribaltare l’esito.
Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze, quando quel voto era potenzialmente determinante, ha diritto di proporre opposizione all’omologazione senza dover giustificare la propria iniziativa con il maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione; l’unico limite è l’abuso del diritto legato al mercato dei voti. Rilevante perché abbassa drasticamente la soglia di accesso all’opposizione per chi è stato estromesso dal voto.
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’intervenuta omologazione definitiva, unita alla predisposizione del conto di gestione da parte del curatore, determina la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva del concordato. Rilevante per individuare con precisione il momento di passaggio dalla fase concorsuale a quella esecutiva, che segna il cambio di regime per tutte le iniziative dei creditori.
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. Il patto concluso tra il proponente e il creditore ipotecario, che preveda il degrado al chirografo di una parte del credito assistito da ipoteca, può derogare alla regola generale sul trattamento dei prelatizi. Rilevante perché apre uno spazio negoziale significativo nella costruzione della proposta, a condizione che l’accordo sia chiaramente documentato.
Cass. civ., Sez. V tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni al terzo assuntore in esecuzione del concordato omologato non è autonomamente assoggettabile a imposta di registro, perché costituisce atto di esecuzione del decreto di omologazione. Rilevante per la quantificazione corretta del fabbisogno dell’assuntore nella fase esecutiva.
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario, cessionarie di crediti dopo l’apertura della procedura, sono escluse dall’esercizio del voto: l’eccezione prevista per banche e intermediari finanziari non si estende a soggetti privi di quella iscrizione. Rilevante per la verifica preliminare della legittimazione al voto dei cessionari, oggi frequentissimi nelle procedure con esposizione bancaria.
Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. In tema di limitazione degli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta, la Corte si è pronunciata sulla posizione dei creditori le cui insinuazioni siano successive al deposito della proposta concordataria. Rilevante per chi si insinua tardivamente: la data di deposito della proposta può segnare uno spartiacque sostanziale.
Cass. civ., Sez. I, 27 dicembre 2023, n. 35984. La limitazione di responsabilità dell’assuntore è subordinata a una condizione necessaria, e non vi è conflittualità tra le previsioni che disciplinano il trattamento dei prelatizi e quelle che regolano la limitazione stessa. Rilevante perché la clausola di limitazione è uno dei punti su cui i creditori concentrano le opposizioni.
Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328. Il termine per l’impugnazione del provvedimento di omologazione del concordato non è soggetto al regime della sospensione feriale dei termini processuali. Rilevante in modo immediato: la sospensione che opera dal 1° al 31 agosto non allunga il termine di trenta giorni per il reclamo, e l’errore su questo punto produce una decadenza non sanabile.
Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2023, n. 23902. Il decreto con cui la corte d’appello respinge il reclamo contro il rigetto dell’istanza di un creditore volta alla risoluzione o all’annullamento del concordato non è ricorribile per cassazione. Rilevante per la pianificazione delle impugnazioni nella fase esecutiva: la strada del giudizio di legittimità non è sempre disponibile e va verificata prima di impostare la strategia.
Trib. Massa, 10 febbraio 2025. In sede di merito è stata affrontata la questione della disciplina applicabile alla proposta di concordato presentata sotto la vigenza del Codice della crisi con riferimento a una procedura maggiore aperta anteriormente al 15 luglio 2022. Rilevante perché il problema del diritto intertemporale si pone concretamente in tutte le procedure a cavallo tra i due regimi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sia dal lato di chi la proposta la formula, sia dal lato di chi la subisce e deve decidere se accettarla o contrastarla. In concreto:
- Verifichiamo la legittimazione e la tempestività confrontando la data della sentenza di apertura e quella del decreto di esecutività dello stato passivo, per stabilire se la finestra temporale del debitore sia aperta e per quanto ancora.
- Ricostruiamo lo stato passivo credito per credito, individuando quali crediti sono ammessi al voto, quali sono esclusi per conflitto di interessi o per cessione successiva all’apertura, e quali cessionari sono privi dell’iscrizione richiesta per votare.
- Calcoliamo le maggioranze in anticipo, simulando l’esito del voto con e senza i crediti contestabili e individuando le classi in cui la maggioranza è a rischio.
- Redigiamo la proposta e il ricorso al giudice delegato, strutturando classi, trattamenti differenziati, garanzie e tempi di adempimento in modo che reggano al vaglio di ammissibilità.
- Coordiniamo la relazione del professionista indipendente sul valore di realizzo dei beni gravati da prelazione, che è il documento su cui si regge ogni previsione di pagamento non integrale dei prelatizi.
- Depositiamo le dichiarazioni di dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, curandone la forma e il deposito in cancelleria, per evitare che il silenzio venga computato come assenso.
- Proponiamo opposizione all’omologazione con memoria depositata nel termine del decreto, contestando regolarità della procedura, formazione delle classi, esito della votazione o convenienza comparativa.
- Impugniamo il decreto di omologazione con reclamo alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni, calcolato tenendo conto dell’esclusione della sospensione feriale, e chiediamo ove ricorrano gravi e fondati motivi la sospensione della liquidazione dell’attivo.
- Proseguiamo in Cassazione con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione del decreto della corte d’appello, quando il caso presenta una questione di legittimità effettiva.
- Presidiamo la fase esecutiva, verificando gli adempimenti rispetto alle modalità fissate nel decreto di omologazione e promuovendo, quando ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per inadempimento o l’annullamento per dolo nei termini di legge.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista, perché l’articolo 247 del Codice costruisce una sequenza di impugnazioni — reclamo alla corte d’appello e ricorso per cassazione — in cui i termini sono brevi, perentori e non sospesi ad agosto: chi imposta l’opposizione all’omologazione deve già scrivere pensando al grado successivo, e la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, evita le fratture argomentative che in sede di legittimità si pagano caro. Allo stesso modo l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di trattare la costruzione della proposta per quello che è, cioè un’operazione negoziale complessa, e non come un adempimento formale.
Lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici dell’ammissibilità e delle impugnazioni e quelli contabili del confronto tra scenario liquidatorio e scenario concordatario vengono trattati insieme, perché il giudizio di convenienza che decide l’omologazione è per metà un problema di diritto e per metà un problema di numeri.
Chiusura
Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento che funziona, ma funziona a termini chiusi. La legittimazione del debitore vive in una finestra che si apre dopo un anno e si chiude dopo due dall’esecutività dello stato passivo. Il dissenso del creditore vale solo se depositato nei giorni indicati dal giudice delegato, perché il silenzio approva. L’opposizione e il reclamo hanno termini perentori che non si allungano ad agosto. Chi arriva in ritardo su uno qualsiasi di questi passaggi non perde un argomento: perde la possibilità stessa di sostenerlo.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché le abilitazioni certificate dell’Avvocato coincidono con i suoi due assi portanti. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 attiene direttamente alla costruzione di soluzioni concordate dell’insolvenza d’impresa, che è la sostanza della proposta di concordato. La qualifica di avvocato cassazionista consente di accompagnare la stessa linea difensiva lungo l’intera sequenza di impugnazioni disegnata dall’articolo 247 del Codice, fino al giudizio di legittimità. A queste si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile dove il passivo è dominato da crediti bancari ceduti e da crediti di enti pubblici il cui voto può risultare determinante.
📩 Non aspettare che scadano i termini per il dissenso, per l’opposizione o per il reclamo: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
