Impresa Che Non Riesce A Eseguire Il Pro: È Possibile Convertirlo In Concordato Preventivo?

Quando un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione comincia a non reggere, l’impresa raramente perde per mancanza di strumenti: perde perché sceglie lo strumento giusto nel momento sbagliato, o quello sbagliato nel momento giusto.

La domanda del titolo ha una risposta che sorprende molti imprenditori: la “conversione” del PRO in concordato preventivo esiste, è prevista dall’art. 64-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ma funziona solo finché la procedura di PRO è pendente. Dopo la sentenza di omologazione la procedura si chiude, e chi non riesce più a eseguire il piano non “converte” nulla: deve impostare un percorso nuovo, con regole, tempi e rischi diversi. In mezzo ci sono creditori che possono chiedere la risoluzione, un commissario giudiziale che vigila, un tribunale che oggi controlla in modo sostanziale e non più solo formale. Ed è in questo passaggio che si concentrano gli errori più costosi.

Questi sono gli errori che vediamo ricorrere più spesso quando un PRO entra in difficoltà:

  1. Credere di poter convertire il PRO in concordato anche dopo l’omologazione.
  2. Convertire presentando una proposta di concordato che “copia” il PRO senza rispettarne le regole distributive.
  3. Lasciar scadere i termini brevi della procedura, contando su proroghe o sulla pausa estiva.
  4. Smettere di pagare in silenzio, sperando che nessuno chieda la risoluzione.
  5. Depositare una nuova domanda di concordato solo per guadagnare tempo.
  6. Riciclare piano e attestazione del PRO nella nuova domanda, senza aggiornarli.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la crisi d’impresa è esattamente il terreno su cui si innestano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che presuppone la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi e del dialogo strutturato con il ceto creditorio, che nel PRO e nel concordato decide l’esito del voto. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando le classi determinanti sono banche ed Erario. E, da avvocato cassazionista, può sostenere fino al giudizio di legittimità le questioni ancora aperte che un PRO in crisi porta con sé.

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Errore n. 1 — Credere di poter “convertire” il PRO in concordato anche dopo l’omologazione

L’errore

Una società manifatturiera ha ottenuto l’omologazione del suo PRO quattordici mesi fa. Le prime rate ai fornitori strategici sono state pagate, poi un cliente importante è fallito e la cassa si è svuotata. L’amministratore ragiona così: “Il Codice prevede la conversione del PRO in concordato preventivo: basta chiederla al tribunale e si riparte da lì, con le stesse protezioni”. Prepara una breve istanza di “conversione” e la deposita.

Perché è un errore

L’art. 64-quater CCII consente al debitore di modificare la domanda di PRO formulando una proposta di concordato preventivo in due ipotesi: quando il piano non è stato approvato da tutte le classi (comma 1) e, più in generale, in qualunque momento della procedura (comma 2). La chiave di lettura è proprio l’espressione “della procedura”: la conversione è una modifica della domanda pendente, non uno strumento attivabile a procedura conclusa.

Il PRO si chiude con la sentenza di omologazione. L’art. 64-bis, comma 9, CCII richiama infatti, in quanto compatibili, le norme della sezione del Codice dedicata all’omologazione del concordato preventivo, con l’esclusione espressa dell’art. 112 e, dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, dell’art. 114-bis. Tra le norme richiamate c’è l’art. 113, secondo cui la procedura si chiude con la sentenza di omologazione. Da quel momento si apre la fase esecutiva, regolata dall’art. 118 (esecuzione), dall’art. 119 (risoluzione) e dall’art. 120 (annullamento), applicabili anch’essi al PRO in forza dello stesso rinvio.

Detto in modo semplice: prima dell’omologazione si “converte”; dopo l’omologazione si “esegue”, si “risolve” oppure si avvia un nuovo strumento.

Va aggiunto che la stessa dottrina che si è occupata della conversione ha osservato che, nonostante la rubrica dell’art. 64-quater parli di “conversione”, il passaggio al concordato comporta in realtà un nuovo provvedimento di apertura ai sensi dell’art. 47 CCII: non è una prosecuzione automatica della medesima procedura con tutti i suoi effetti intatti, ma una procedura che si innesta cronologicamente sulla precedente.

Le conseguenze

Un’istanza di “conversione” depositata dopo l’omologazione non ha una base normativa che la sostenga. Nel migliore dei casi il tribunale la qualificherà per ciò che è e chiederà di depositare una vera domanda di accesso a uno strumento di regolazione, con tutti i suoi requisiti. Nel peggiore, il tempo perso diventa tempo concesso ai creditori: chi ha visto saltare i pagamenti può attivarsi per la risoluzione del piano o, se ne ricorrono i presupposti, per la liquidazione giudiziale.

La conseguenza più grave è proprio questa: nei mesi spesi a inseguire una “conversione” che non esiste, l’impresa resta priva di protezione mentre l’inadempimento si consolida e diventa la prova della sua insolvenza.

Ricordiamo che, dopo l’omologazione, le misure protettive legate alla domanda di PRO non operano più: i creditori anteriori sono vincolati al piano omologato, ma l’inadempimento di quel piano riapre il loro spazio di azione, attraverso gli strumenti che vedremo agli errori n. 4 e n. 5.

Cosa fare invece

Distinguere subito in quale fase si trova l’impresa:

  • Se il PRO è ancora pendente (domanda depositata, voto in corso, omologazione non ancora pronunciata) e ci si accorge che il piano non sarà eseguibile o non sarà approvato, la strada è la modifica della domanda ex art. 64-quater, comma 2, con una proposta di concordato preventivo completa.
  • Se il PRO è già omologato, occorre valutare la gravità dell’inadempimento e scegliere tra: riorganizzare l’esecuzione recuperando le scadenze, negoziare con i creditori decisivi, oppure depositare una nuova domanda di accesso a uno strumento di regolazione (concordato preventivo, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, oppure un altro strumento compatibile), con un piano nuovo e un’attestazione nuova.

La regola pratica da ricordare: la conversione si chiede durante la procedura; dopo l’omologazione serve una nuova domanda, costruita come tale.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il comma 2 dell’art. 64-quater consente la conversione “in qualunque momento della procedura”, e quindi anche quando le classi stanno ancora votando o hanno già approvato, ma prima della sentenza. È una finestra che molti trascurano: se durante la votazione o nel giudizio di omologazione emergono fatti che rendono il piano non più eseguibile così come scritto, aspettare l’omologazione “per poi vedere” è la scelta meno prudente. Una volta pronunciata la sentenza, la finestra si chiude. A ciò si aggiunge che la conversione opera anche in senso inverso: il debitore che ha presentato una domanda di concordato può chiedere l’omologazione di un PRO, ma solo fino all’inizio delle operazioni di voto (art. 64-quater, comma 5).

Una precisazione su “modificare” il piano omologato

Accanto all’idea della conversione circola spesso un’altra convinzione: che il PRO omologato possa essere semplicemente “modificato” chiedendo al tribunale di allungare le scadenze o di ridurre le percentuali. Il Codice della crisi prevede una disciplina espressa delle modifiche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 58 CCII), con un meccanismo che richiede il rinnovo dell’attestazione e, per le modifiche sostanziali successive all’omologazione, il coinvolgimento dei creditori. Una norma equivalente non è dettata per il PRO, e i rinvii dell’art. 64-bis, comma 9, alle norme sul concordato non la contengono.

Ne deriva che una richiesta di “rimodulazione” del PRO omologato, presentata come semplice istanza, poggia su una base fragile: i creditori hanno votato un trattamento determinato, il tribunale lo ha omologato e una modifica sostanziale imposta senza un nuovo consenso finirebbe per aggirare proprio il voto unanime delle classi su cui il PRO si regge. Quando il piano non è più eseguibile così come omologato, la strada corretta non è chiederne una revisione informale, ma costruire un nuovo strumento che sottoponga ai creditori una proposta nuova e la sottoponga al controllo del tribunale. Diverso è il caso degli accordi individuali con singoli creditori, che restano possibili sul piano negoziale ma non vincolano gli altri e vanno sempre coordinati con il commissario, per evitare pagamenti o trattamenti incoerenti con il piano.


Errore n. 2 — Convertire presentando un concordato che “copia” il PRO

L’errore

Durante la procedura una classe di fornitori vota contro il PRO e l’unanimità salta. L’impresa decide di convertire, ma per fare in fretta deposita una proposta di concordato preventivo che riproduce pari pari il trattamento del PRO: i fornitori strategici chirografari al 45%, la banca ipotecaria al 30% del suo credito, una quota del valore riservata ai soci. “Tanto ormai le classi sono già formate e i numeri sono quelli”, pensa l’amministratore.

Perché è un errore

Il PRO e il concordato preventivo condividono presupposti, organi e gran parte della procedura, ma non le regole distributive. Il PRO consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle regole sulla graduazione delle prelazioni, a condizione che tutte le classi approvino. Il prezzo della libertà è l’unanimità.

Il concordato preventivo, invece, impone regole precise. In sintesi:

  • Concordato in continuità (art. 84, comma 6, CCII): il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle prelazioni (cosiddetta regola della priorità assoluta), mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere ripartito secondo la regola della priorità relativa, cioè in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. I crediti di lavoro hanno tutele specifiche.
  • Concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII): la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicurare il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
  • Ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII): l’omologazione nonostante il dissenso di una o più classi è possibile solo nel concordato in continuità e a precise condizioni. È esclusa dal PRO, ed è proprio la ragione per cui, spesso, la conversione conviene: ma conviene solo se la proposta rispetta le regole che la rendono possibile.

Una proposta di concordato che replica le deroghe del PRO è, semplicemente, una proposta non conforme al modello legale del concordato.

Le conseguenze

Il tribunale, ricevuta la domanda modificata, deve pronunciare il decreto di apertura previsto dall’art. 47 CCII, verificando l’ammissibilità della proposta. Una distribuzione che viola le regole del concordato espone a una dichiarazione di inammissibilità o, se la procedura si apre, a un rigetto dell’omologazione. Sul punto la Cassazione ha ribadito che, nel concordato in continuità, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività non è liberamente distribuibile e resta soggetto al divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169).

Il rischio più serio è che la conversione, pensata come ancora di salvezza, si trasformi nella porta d’ingresso della liquidazione giudiziale: se la proposta convertita è inammissibile e pende un ricorso dei creditori, il tribunale può aprire la liquidazione.

C’è poi un profilo spesso trascurato: le classi del PRO non sono automaticamente valide per il concordato. Il criterio di omogeneità per posizione giuridica e interessi economici è lo stesso (art. 2, comma 1, lett. r), CCII), ma nel concordato la formazione delle classi va riletta alla luce del diverso trattamento che le regole distributive impongono. La Cassazione, in tema di concordato, ha chiarito che l’omogeneità della posizione giuridica guarda alla natura del credito e alle sue qualità intrinseche, come il rango, le garanzie, le contestazioni (Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378).

Cosa fare invece

Riscrivere la proposta da zero secondo le regole del concordato, non adattare quella del PRO. In concreto:

  1. stabilire se il nuovo piano è in continuità (diretta o indiretta) o liquidatorio, perché da questa qualificazione dipendono le regole applicabili;
  2. ricalcolare il valore di liquidazione alla data della domanda e verificare che ogni classe riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale;
  3. ricostruire le classi alla luce del nuovo trattamento;
  4. se si punta alla ristrutturazione trasversale, verificare in anticipo le condizioni dell’art. 112, comma 2, perché è lì che si gioca la possibilità di superare il dissenso della classe che aveva fatto saltare l’unanimità;
  5. far aggiornare l’attestazione sulla nuova proposta.

Il dettaglio che pochi conoscono

Un PRO di natura liquidatoria, ammesso da alcuni tribunali e escluso da altri, può essere convertito in concordato, ma il concordato che ne risulta sarà liquidatorio e quindi non potrà beneficiare della ristrutturazione trasversale, riservata ai concordati in continuità. Chi converte un PRO liquidatorio contando sul superamento del dissenso di classe sta contando su uno strumento che, per quel tipo di piano, la legge non offre. Conviene saperlo prima, non dopo il voto.


Errore n. 3 — Lasciar scadere i termini brevi, contando su proroghe o sulla pausa estiva

L’errore

Il commissario giudiziale deposita la relazione da cui risulta che una classe non ha approvato il PRO. Siamo a fine luglio. L’amministratore decide di riflettere “con calma, dopo le ferie”, convinto che ad agosto i termini si fermino. Ai primi di settembre chiede al proprio consulente di predisporre la richiesta di ricalcolo del voto o la conversione.

Perché è un errore

L’art. 64-ter CCII disciplina la mancata approvazione di tutte le classi: entro quindici giorni dal deposito della relazione del commissario che dà conto del mancato raggiungimento dell’unanimità, il debitore che ritiene di aver ottenuto comunque l’approvazione (per esempio contestando il computo dei voti) può chiedere al tribunale di accertare l’esito della votazione. In alternativa, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato ai sensi dell’art. 64-quater.

Se il debitore non utilizza nessuna di queste possibilità, il giudice delegato riferisce al tribunale la mancata approvazione e il tribunale, se è stato presentato ricorso da uno dei soggetti legittimati e ne accerta i presupposti, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

E la pausa estiva? La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII ne esclude l’applicazione ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. Le procedure di PRO e di concordato preventivo rientrano in questa esclusione: ad agosto i termini corrono.

C’è un ulteriore elemento che accelera tutto: quando il PRO viene convertito in concordato, l’art. 64-quater, comma 3, prevede che i termini per l’approvazione della proposta siano ridotti alla metà. La conversione non è un modo per prendere tempo: è una procedura più compressa, in cui ogni ritardo pesa doppio.

Le conseguenze

Lasciar passare i quindici giorni dell’art. 64-ter senza agire significa consegnare al tribunale una procedura arrivata al capolinea: se c’è un ricorso per la liquidazione giudiziale, il tribunale può pronunciarla.

Anche quando la scadenza non è fatale, il tempo perso si traduce in una proposta di concordato scritta in fretta, con un’attestazione aggiornata male e con le classi ricostruite in modo approssimativo: proprio i difetti che, come vedremo all’errore n. 6, oggi il tribunale rileva già in apertura.

La stessa logica vale nella fase esecutiva: la Cassazione, in tema di risoluzione del concordato preventivo, ha chiarito che il termine annuale per chiederla è un termine di decadenza e che, nei procedimenti concorsuali sottratti alla sospensione feriale, non si allunga per effetto della pausa estiva (Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22273, resa sotto la legge fallimentare). Il principio, letto insieme all’art. 9 CCII, conferma che nel diritto della crisi agosto non è un mese “neutro”.

Cosa fare invece

  • Annotare il giorno di deposito della relazione del commissario e calcolare subito il quindicesimo giorno, senza alcuna sospensione per agosto.
  • Preparare in parallelo, già durante il voto, lo scenario alternativo: una bozza di proposta di concordato conforme alle regole dell’art. 84, i dati per il ricalcolo del valore di liquidazione, un contatto preliminare con l’attestatore.
  • Decidere tra ricalcolo del voto e conversione su basi documentate: il ricalcolo ha senso solo se ci sono errori concreti nel computo; altrimenti si perde tempo prezioso.
  • Pianificare la procedura convertita sapendo che i termini per l’approvazione saranno dimezzati.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il debitore non è obbligato ad aspettare la relazione del commissario per convertire. Il comma 2 dell’art. 64-quater permette la modifica della domanda in qualunque momento della procedura. Se le prime dichiarazioni di voto lasciano capire che una classe voterà contro, anticipare la conversione può evitare di trovarsi a decidere con l’orologio dei quindici giorni già in movimento. Chi si muove prima del voto negativo decide; chi si muove dopo, rincorre.


Errore n. 4 — Smettere di pagare in silenzio, sperando che nessuno chieda la risoluzione

L’errore

Il PRO è omologato da poco più di un anno. L’impresa salta una rata ai fornitori di una classe, poi una seconda. Nessuno scrive, nessuno telefona. L’amministratore conclude che i creditori “hanno capito la situazione” e che conviene non sollevare il problema: si pagherà quando la cassa tornerà a respirare. Non informa nessuno, non aggiorna il piano, non apre un tavolo con i creditori più esposti.

Perché è un errore

Il PRO omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma l’obbligatorietà funziona in entrambe le direzioni: i creditori sono vincolati alla falcidia e alle dilazioni, il debitore è vincolato all’esecuzione puntuale. Per effetto del rinvio dell’art. 64-bis, comma 9, alle norme sull’esecuzione e sulla risoluzione del concordato preventivo, si applicano al PRO, in quanto compatibili:

  • l’art. 118 CCII, che affida al commissario giudiziale la sorveglianza sull’adempimento e gli impone di riferire al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori;
  • l’art. 119 CCII, che consente a ciascun creditore (e al commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori) di chiedere la risoluzione per inadempimento, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.

Il silenzio dei creditori, quindi, non è un segnale di tolleranza: è spesso il tempo in cui il creditore più strutturato raccoglie la documentazione per agire.

Le conseguenze

Sulla nozione di inadempimento “non di scarsa importanza” la giurisprudenza in tema di concordato fornisce indicazioni chiare, utilizzabili per analogia nel PRO:

  • la Cassazione ha precisato che la percentuale di soddisfazione indicata nel piano non è di per sé vincolante, salvo che il debitore si sia assunto un obbligo specifico di garantirla, ma costituisce il parametro per misurare la gravità dello scostamento (Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652);
  • la risoluzione è legittima quando il concordato non assolve più la sua funzione essenziale, cioè assicurare ai creditori il soddisfacimento promesso, e la frustrazione di questo scopo integra di per sé un inadempimento grave (Cass. civ., ord. 10 luglio 2024, n. 18833);
  • il mancato pagamento, unito all’assenza di risorse liquide per farvi fronte, configura un inadempimento grave, e la contestazione dei crediti non può diventare un espediente per ritardare i pagamenti dovuti (Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596);
  • la valutazione si conduce guardando al complesso degli obblighi assunti verso la massa dei creditori, non al singolo rapporto (Trib. Milano, 21 luglio 2025, in tema di concordato liquidatorio).

La conseguenza più grave è che la risoluzione travolge gli effetti del piano: i creditori riacquistano il diritto al credito originario e l’impresa, se insolvente, si espone all’apertura della liquidazione giudiziale.

Sul rapporto tra risoluzione e liquidazione giudiziale c’è un punto da conoscere bene. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite avevano ammesso la dichiarazione di fallimento del debitore in concordato omologato e insolvente anche prima e indipendentemente dalla risoluzione (Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696). Il Codice della crisi ha scelto una regola diversa: l’art. 119, comma 7, prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda. La giurisprudenza di merito ha già precisato che il creditore anteriore può chiedere la liquidazione senza passare dalla risoluzione se dimostra un’insolvenza che dipende anche dai debiti successivi alla domanda, entro i limiti del credito falcidiato (Trib. Firenze, 10 marzo 2025). Tradotto: un’impresa che non paga le rate del piano e nel frattempo accumula debiti nuovi verso fornitori, Erario o enti previdenziali, si espone anche alla liquidazione “diretta”.

Cosa fare invece

Non lasciare che sia il creditore a scoprire l’inadempimento: è l’impresa a doverlo governare. In concreto:

  1. misurare subito lo scostamento rispetto al piano omologato, rata per rata e classe per classe;
  2. verificare se si tratta di un ritardo recuperabile (tensione di cassa temporanea, incasso in arrivo) o di un’impossibilità strutturale;
  3. se il ritardo è recuperabile, comunicarlo con trasparenza al commissario e ai creditori interessati, documentando le fonti con cui sarà colmato: la buona fede e la correttezza nei rapporti con i creditori sono doveri espressi dall’art. 4 CCII;
  4. se l’impossibilità è strutturale, non attendere la risoluzione: valutare con anticipo una nuova domanda di accesso a uno strumento di regolazione, costruita su numeri aggiornati;
  5. evitare di contrarre nuovi debiti che non si è in grado di onorare, perché sono proprio quelli che aprono la strada alla liquidazione senza previa risoluzione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il termine di un anno per chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, non dalla prima rata saltata. Molti imprenditori leggono questo dato come una rassicurazione (“c’è tempo”). È il contrario: significa che un creditore può aspettare, accumulare inadempimenti e agire quando la posizione dell’impresa è già compromessa, avendo davanti a sé un arco temporale ampio. Il termine annuale segna il limite ultimo per i creditori, non un periodo di quiete per il debitore. E poiché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice, nemmeno agosto offre margini.


Errore n. 5 — Depositare una nuova domanda di concordato solo per guadagnare tempo

L’errore

È stato depositato il ricorso per la risoluzione del PRO e, in parallelo, un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale. Il giorno prima dell’udienza l’impresa deposita una domanda di concordato preventivo con riserva, senza piano, senza un progetto, senza aver parlato con nessun creditore. L’obiettivo dichiarato ai collaboratori è uno solo: “fermare tutto e prendere qualche mese”.

Perché è un errore

Il Codice della crisi favorisce gli strumenti di regolazione rispetto alla liquidazione: l’art. 7 CCII prevede che, in caso di trattazione congiunta, il tribunale esamini in via prioritaria la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, ma a condizione che non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che nella proposta siano espressamente indicate le ragioni della maggiore convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Una domanda “vuota” non soddisfa queste condizioni.

Sul piano dei principi, la Cassazione ha da tempo stabilito che la domanda di concordato presentata non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori, ma con il palese scopo di differire l’apertura della procedura liquidatoria, è inammissibile perché integra un abuso del processo (Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12066, con un caso in cui la proposta era stata modificata a ridosso dell’udienza nel procedimento di revoca). Il principio è stato ripreso più volte e resta pienamente applicabile nel sistema del Codice.

Al tempo stesso, non è vero che dopo uno strumento omologato e inadempiuto sia preclusa ogni nuova domanda. La Cassazione ha ammesso la domanda di concordato preventivo successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, escludendo che possa essere dichiarata inammissibile in astratto e richiedendo invece una valutazione concreta: occorre verificare se la nuova proposta persegua solo un intento dilatorio o se risponda a un effettivo interesse a sottoporre ai creditori una soluzione nuova (Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 2019, n. 10106). È il criterio con cui ragionare anche dopo un PRO.

Le conseguenze

Una domanda dilatoria non solo viene dichiarata inammissibile: spesso accelera ciò che voleva evitare, perché il tribunale, esaurito l’esame dello strumento, decide sul ricorso per la liquidazione giudiziale. L’esperienza dei primi PRO lo conferma: il Tribunale di Treviso, con decisione del 3 ottobre 2024, dichiarata inammissibile la domanda di omologazione e revocate le misure protettive, su ricorso dei creditori e verificati i presupposti, ha aperto la liquidazione giudiziale.

A questo si aggiunge un costo di credibilità. I creditori che hanno già accettato una falcidia con il PRO valutano la nuova proposta anche alla luce del comportamento tenuto dal debitore nella fase esecutiva. Una domanda percepita come strumentale rende molto più difficile ottenere il voto favorevole necessario anche a una proposta seria presentata in un secondo momento.

Cosa fare invece

La nuova domanda deve essere sostanzialmente diversa e credibile: nuove risorse, nuovo perimetro aziendale, un investitore, una cessione dell’azienda in esercizio, un diverso trattamento delle classi giustificato da numeri aggiornati. Se serve tempo per costruirla, la domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII è lo strumento corretto, ma va depositata con un progetto reale e la consapevolezza che il tribunale fissa un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile solo per giustificati motivi, e nomina un commissario che vigila fin da subito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta questo passaggio partendo da una domanda precisa: che cosa offre la nuova proposta che il PRO non offriva, e perché i creditori dovrebbero preferirla alla liquidazione giudiziale. Se la risposta non c’è, la nuova domanda non va depositata così com’è: va prima costruita.

Il dettaglio che pochi conoscono

Dopo l’omologazione la procedura di PRO è chiusa, e questo apre in astratto anche la strada della composizione negoziata della crisi, che non può essere avviata in pendenza di un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione. Se invece è già pendente una nuova domanda di concordato, la composizione negoziata non è più percorribile. L’ordine delle mosse, quindi, conta: decidere se passare prima da una fase negoziale con l’esperto o andare direttamente al concordato è una scelta strategica da fare prima di depositare qualunque atto, non dopo.


Errore n. 6 — Riciclare piano e attestazione del PRO nella nuova domanda

L’errore

Per contenere tempi e oneri, l’impresa decide di depositare la proposta di concordato (convertita o nuova) riutilizzando il piano economico-finanziario del PRO, con qualche aggiornamento sulle cifre più evidenti, e chiede all’attestatore una relazione “integrativa” di poche pagine che rinvia a quella originaria.

Perché è un errore

Il presupposto di ogni strumento di regolazione è un piano fondato su dati veritieri e attestato come fattibile da un professionista indipendente. Se il PRO non viene eseguito, il piano originario ha già dimostrato, nei fatti, di non essere stato fattibile così come era scritto: riproporlo con ritocchi significa chiedere al tribunale e ai creditori di fidarsi di nuovo di previsioni che si sono rivelate sbagliate.

Il controllo giudiziale, inoltre, non è più quello di qualche anno fa. Il correttivo del 2024 ha eliminato l’aggettivo “mera” che, nel testo originario dell’art. 64-bis, comma 4, accompagnava la verifica di ritualità della proposta di PRO. Su questa base la giurisprudenza ha affermato che già in apertura il tribunale deve rilevare i vizi di legittimità che renderebbero il piano non omologabile (Trib. Roma, 25 marzo 2025) e che il controllo si estende alle condizioni di accesso, alla conformità della proposta al modello legale, alla completezza dell’attestazione e alla ragionevolezza delle sue conclusioni (C. App. L’Aquila, 25 settembre 2025, n. 1011). Per il concordato in continuità l’art. 47 CCII richiede, oltre alla ritualità, la verifica che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

C’è poi un principio che il Tribunale di Monza ha espresso con chiarezza in materia di PRO: considerati i controlli che la legge affida al commissario per tutta la durata della procedura, la fattibilità del piano deve persistere nel tempo, non basta che sia attestata al deposito (Trib. Monza, 25 luglio 2024, n. 157).

Le conseguenze

Un’attestazione “di stile”, che rinvia a quella del PRO senza spiegare perché le cause dell’inadempimento siano state rimosse, espone la nuova domanda a una dichiarazione di inammissibilità già in apertura, e il Tribunale di Roma ha escluso che in questi casi si possa ottenere un termine per integrare.

Anche quando la domanda supera il vaglio iniziale, il commissario giudiziale, che dispone di ampi poteri di accesso alle banche dati e alla documentazione contabile, confronterà il nuovo piano con l’andamento effettivo dell’esecuzione del PRO. Ogni incoerenza diventa materiale per i creditori dissenzienti e per il giudizio di omologazione.

Cosa fare invece

  • Partire dall’analisi dell’inadempimento: perché il PRO non è stato eseguito? Crollo di fatturato, perdita di un cliente, aumento dei costi, stime di realizzo troppo ottimistiche? Il nuovo piano deve dare una risposta esplicita.
  • Ricostruire la situazione patrimoniale aggiornata alla data della nuova domanda, inclusi i debiti sorti durante l’esecuzione del PRO.
  • Ricalcolare il valore di liquidazione secondo l’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, che include il maggior valore della cessione dell’azienda in esercizio e le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.
  • Chiedere un’attestazione nuova e autonoma, che motivi in modo analitico la fattibilità del nuovo piano anche alla luce del precedente fallito.

Il dettaglio che pochi conoscono

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del PRO omologato e in esso indicati godono dell’esenzione dalla revocatoria (art. 166, comma 3, CCII). Ma l’esenzione copre ciò che è coerente con il piano. Pagamenti preferenziali fatti fuori piano durante la crisi dell’esecuzione, magari per tenere buoni i fornitori più insistenti, non godono della stessa protezione e possono riemergere in una successiva liquidazione giudiziale. In dottrina è stato inoltre osservato che l’art. 324 CCII, che esclude l’applicazione di alcuni reati di bancarotta ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di determinati strumenti, non menziona espressamente il PRO: un motivo in più per non improvvisare pagamenti e operazioni nella fase di difficoltà.


Gli errori in cifre: tre simulazioni dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi asciutti, costruiti su dati ipotetici: servono a mostrare come le regole esaminate producano effetti concreti e misurabili.

Simulazione 1 — I quindici giorni dell’art. 64-ter ad agosto

Ipotesi. PRO di una società di logistica. Il 22 luglio 2026 il commissario giudiziale deposita la relazione da cui risulta che la classe dei fornitori chirografari (crediti ammessi al voto 1.284.630 €) non ha approvato. Pende un ricorso per la liquidazione giudiziale presentato da un creditore.

Sviluppo. Il termine di quindici giorni per chiedere il ricalcolo del voto o per modificare la domanda scade il 6 agosto 2026. Poiché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice, il termine non slitta a settembre.

  • Scenario A: l’impresa deposita il 4 agosto 2026 la modifica della domanda con una proposta di concordato in continuità conforme all’art. 84, comma 6. Il tribunale valuta l’apertura del concordato; i termini per l’approvazione sono dimezzati, ma la procedura prosegue e la liquidazione giudiziale non viene pronunciata finché lo strumento è pendente e non manifestamente inammissibile.
  • Scenario B: l’impresa attende “la fine delle ferie” e deposita il 7 settembre 2026. Nel frattempo il giudice delegato ha riferito al tribunale la mancata approvazione e, in presenza del ricorso del creditore e accertati i presupposti, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale.

Esito. Stesso piano, stesse classi, stessi numeri: tra i due scenari cambia soltanto il giorno di deposito. Un mese di attesa può separare la prosecuzione dell’impresa dalla sua liquidazione.

Simulazione 2 — La conversione di un PRO liquidatorio con proposta non adeguata

Ipotesi. Un PRO liquidatorio prevede la vendita di immobili e magazzino. L’attivo disponibile alla data della domanda è stimato in 2.316.480 €. I crediti chirografari, sommati ai privilegiati degradati per incapienza, ammontano a 3.184.270 €. Il PRO offriva a questa platea il 14%, cioè 445.797,80 €, senza apporti esterni. Una classe vota contro e l’impresa vuole convertire in concordato liquidatorio mantenendo la stessa offerta.

Sviluppo. Per il concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII richiede:

  • un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo disponibile: almeno 231.648 €;
  • il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo: almeno 636.854 €.

La proposta “copiata” dal PRO non prevede alcun apporto esterno e offre 445.797,80 €, con uno scarto di 191.056,20 € rispetto alla soglia minima.

Esito. La proposta convertita così com’è non rispetta i requisiti minimi del concordato liquidatorio. Per renderla ammissibile occorre reperire risorse esterne per almeno 231.648 € e strutturare il riparto in modo che chirografari e degradati ricevano almeno 636.854 €. Inoltre, trattandosi di concordato liquidatorio, l’impresa non potrà contare sulla ristrutturazione trasversale per superare il dissenso della classe. Senza nuove risorse, la conversione di un PRO liquidatorio rischia di essere solo un passaggio verso la liquidazione giudiziale.

Simulazione 3 — L’inadempimento del PRO omologato e il calendario della risoluzione

Ipotesi. PRO omologato con sentenza del 17 marzo 2025. Per la classe dei fornitori chirografari il piano prevede il pagamento di 1.212.640 € in quattro rate semestrali di 303.160 € ciascuna, con ultima scadenza il 30 settembre 2026. L’impresa paga le rate di settembre 2025 e marzo 2026 solo in parte (complessivamente 379.450 €) e non paga la rata del 30 settembre 2026.

Sviluppo.

  • Importo dovuto alla classe alla scadenza finale: 1.212.640 €.
  • Importo pagato: 379.450 €, pari a circa il 31,3% del promesso.
  • Scostamento: 833.190 €, pari a circa il 68,7%.
  • Termine per il ricorso di risoluzione: entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, quindi entro il 30 settembre 2027, senza sospensione feriale.

Con uno scostamento di questa entità, alla luce dei criteri elaborati dalla Cassazione (la percentuale promessa come parametro di gravità, la frustrazione della funzione del piano, la mancanza di liquidità), l’inadempimento difficilmente potrà essere considerato di scarsa importanza.

Variante. Se l’impresa avesse pagato 1.163.920 € (circa il 96% del promesso), con un residuo di 48.720 € coperto da un incasso già certo a breve, la valutazione di gravità sarebbe ben diversa, soprattutto se il ritardo fosse stato comunicato e documentato al commissario.

Esito. Nel primo caso la risoluzione è un rischio concreto e, se nel frattempo l’impresa ha accumulato debiti successivi alla domanda, si apre anche la possibilità della liquidazione giudiziale senza previa risoluzione (art. 119, comma 7, CCII). Nel secondo caso l’impresa ha margini difensivi reali. La differenza non la fa solo quanto si è pagato, ma anche come l’inadempimento è stato gestito e documentato.


La mappa degli errori

Gli errori esaminati non si commettono tutti nello stesso momento: alcuni nascono durante la procedura, altri dopo l’omologazione, altri ancora nel passaggio verso un nuovo strumento. Sapere quando si commettono aiuta a capire quando è ancora possibile intervenire e con quali margini. La colonna “rimedio possibile” indica se, una volta commesso l’errore, esiste ancora una via di correzione: “sì” quando l’errore è in genere recuperabile con un’azione tempestiva, “parziale” quando il recupero dipende dalle circostanze, “no” quando la preclusione tende a essere definitiva.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
1. Chiedere la “conversione” dopo l’omologazioneFase esecutiva del PROIstanza priva di base normativa, tempo perso, inadempimento che si consolidaParziale: nuova domanda di accesso a uno strumento
2. Concordato che copia il PROConversione in pendenza di proceduraInammissibilità o rigetto dell’omologazioneSì, se si riformula prima della decisione
3. Termini lasciati scadereDopo la relazione del commissario sul votoPossibile apertura della liquidazione giudizialeNo, se il tribunale ha già deciso
4. Inadempimento non gestitoFase esecutivaRisoluzione, riespansione dei crediti, liquidazioneParziale: dipende da gravità e tempi
5. Nuova domanda dilatoriaPendenza di risoluzione o di ricorso per liquidazioneInammissibilità per abuso, liquidazione accelerataParziale: nuova domanda seria, se i tempi lo consentono
6. Piano e attestazione riciclatiDeposito della nuova domandaInammissibilità in apertura, nessun termine per integrareParziale: dipende dalla fase e dal tribunale

La checklist preventiva

Prima di decidere qualunque mossa su un PRO in difficoltà, verifica che:

  • [ ] hai individuato con certezza la fase: PRO pendente (domanda depositata, voto in corso, omologazione non pronunciata) oppure PRO già omologato;
  • [ ] se il PRO è pendente, hai valutato la conversione ex art. 64-quater prima che arrivi la relazione negativa del commissario, e non solo dopo;
  • [ ] hai calcolato il quindicesimo giorno dal deposito della relazione del commissario, tenendo presente che la sospensione feriale (1-31 agosto) non opera nei procedimenti del Codice;
  • [ ] la proposta di concordato che intendi presentare rispetta le regole distributive dell’art. 84 (continuità o liquidazione) e non riproduce le deroghe consentite solo nel PRO;
  • [ ] hai qualificato il nuovo piano come in continuità o liquidatorio, sapendo che la ristrutturazione trasversale è riservata alla continuità;
  • [ ] hai ricostruito le classi alla luce del nuovo trattamento e dei criteri di omogeneità;
  • [ ] hai misurato lo scostamento tra quanto promesso nel PRO omologato e quanto effettivamente pagato, classe per classe;
  • [ ] hai individuato la data dell’ultimo adempimento previsto dal piano e il conseguente termine annuale per la risoluzione;
  • [ ] stai evitando nuovi debiti non sostenibili, che possono aprire la strada alla liquidazione anche senza previa risoluzione;
  • [ ] hai informato per iscritto il commissario delle difficoltà e delle misure correttive, documentandole;
  • [ ] la nuova domanda, se necessaria, offre qualcosa di sostanzialmente diverso dal PRO (risorse, perimetro, investitore, cessione) e indica perché è più conveniente della liquidazione giudiziale;
  • [ ] il nuovo piano è accompagnato da un’attestazione nuova e autonoma, che spiega perché le cause dell’inadempimento sono state rimosse.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. Molto dipende da quando ci si accorge dello sbaglio e da che cosa è già accaduto nel frattempo: se il tribunale ha già deciso, se un creditore ha già agito, se l’impresa ha accumulato nuovi debiti. Vediamo le situazioni più frequenti.

Ho depositato un’istanza di “conversione” dopo l’omologazione. È un errore recuperabile se non è passato troppo tempo e se nessun creditore ha ancora ottenuto la risoluzione. La via d’uscita è sostituire l’istanza con una vera domanda di accesso a uno strumento di regolazione, eventualmente con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, accompagnata da un progetto credibile. Il tempo perso non si recupera, ma la strada resta aperta.

Ho convertito con una proposta non conforme alle regole del concordato. Se il tribunale non ha ancora deciso sull’apertura, si può intervenire. La via d’uscita è riformulare la proposta in modo conforme all’art. 84, ricostruendo classi e trattamenti, e far aggiornare l’attestazione. Se il tribunale ha già dichiarato inammissibile la proposta, occorre valutare con attenzione i mezzi di impugnazione e, in parallelo, la possibilità di una nuova domanda, tenendo presente il rischio di abuso del processo se la nuova iniziativa appare solo dilatoria.

Ho lasciato scadere i quindici giorni dell’art. 64-ter. Qui la preclusione può essere definitiva se il tribunale ha già dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. In tal caso la valutazione si sposta sui mezzi di impugnazione della sentenza, che vanno esaminati con attenzione perché i termini sono brevi e non sospesi ad agosto. Se la liquidazione non è stata ancora dichiarata, la via d’uscita è depositare senza ulteriore indugio la modifica della domanda o una domanda di accesso autonoma, con contenuti seri.

Ho smesso di pagare le rate del PRO omologato. Se nessun creditore ha ancora chiesto la risoluzione, la via d’uscita è governare l’inadempimento: quantificarlo, comunicarlo, verificare se sia recuperabile con risorse certe, oppure preparare un nuovo strumento. Se la risoluzione è già stata chiesta, la difesa si gioca sulla gravità dell’inadempimento (documentando pagamenti, prospettive di incasso, coerenza con la funzione del piano) e sulla tempestività del ricorso rispetto al termine annuale. Se la risoluzione è stata pronunciata, la sentenza è impugnabile con reclamo nei termini di legge, senza sospensione feriale.

Ho depositato una domanda di concordato “vuota” per prendere tempo. Se il tribunale non si è ancora pronunciato, la via d’uscita è riempirla di contenuti reali entro il termine assegnato: piano, proposta, attestazione, trattative documentate con i creditori decisivi. Se la domanda è stata dichiarata inammissibile per abuso, una nuova iniziativa deve essere davvero diversa per contenuto e risorse, perché il giudice la valuterà alla luce della precedente.

Ho riciclato piano e attestazione. Se la domanda è ancora in fase di esame, si può tentare di rafforzarla con documentazione integrativa, sapendo però che alcuni tribunali escludono la concessione di termini per sanare carenze di legittimità. Più spesso la via d’uscita è ripresentare la domanda con un piano e un’attestazione realmente nuovi, evitando che l’iniziativa appaia ripetitiva.

In tutti i casi vale una regola: l’errore si contiene più facilmente se lo si affronta prima che un creditore o il tribunale lo trasformino in una decisione.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Il mio PRO è stato omologato un anno fa e non riesco più a pagare: posso ancora convertirlo in concordato?” No, non nel senso dell’art. 64-quater, che opera solo in pendenza della procedura. Dopo l’omologazione la procedura è chiusa. Puoi però presentare una nuova domanda di accesso a uno strumento di regolazione, incluso il concordato preventivo, purché sia una proposta nuova e seria e non un espediente per rinviare la liquidazione. Prima conviene capire quanto è grave l’inadempimento e se è ancora recuperabile.

“Ho saltato due rate ma nessun creditore si è fatto sentire: sono al sicuro?” No. Ogni creditore può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano, e il commissario giudiziale sorveglia l’esecuzione. Il silenzio di oggi non esclude un ricorso domani. È il momento di misurare lo scostamento e decidere una strategia, non di aspettare.

“Una classe ha votato contro il mio PRO e sono passati dieci giorni dalla relazione del commissario: è finita?” Non ancora. Hai ancora pochi giorni per chiedere il ricalcolo del voto, se ci sono errori concreti nel computo, o per modificare la domanda proponendo un concordato preventivo conforme alle sue regole. Ricorda che il termine non si sospende ad agosto e che, dopo la conversione, i termini per l’approvazione sono dimezzati.

“Posso convertire il PRO in concordato mantenendo le stesse percentuali ai creditori?” Solo se quelle percentuali rispettano le regole del concordato. Le deroghe alla par condicio e all’ordine delle prelazioni ammesse nel PRO non sono consentite nel concordato, che ha regole distributive proprie per la continuità e soglie minime per la liquidazione. Nella maggior parte dei casi la proposta va riscritta.

“Se il tribunale risolve il PRO, l’impresa finisce automaticamente in liquidazione giudiziale?” Non automaticamente. La liquidazione giudiziale richiede un ricorso dei soggetti legittimati e l’accertamento dell’insolvenza. Ma la risoluzione fa riemergere i crediti originari, e se l’impresa non è in grado di pagarli la liquidazione diventa un esito concreto. Inoltre, se l’insolvenza deriva anche da debiti sorti dopo la domanda, la liquidazione può essere chiesta senza attendere la risoluzione.

“Ho presentato una domanda di concordato con riserva solo per fermare il creditore che ha chiesto la liquidazione: rischio qualcosa?” Sì. Una domanda presentata con il solo scopo di rinviare la liquidazione è inammissibile per abuso del processo, e la sua inammissibilità può portare il tribunale a decidere subito sul ricorso del creditore. Se però hai un progetto reale, il termine concesso con la riserva va usato per costruirlo seriamente: è lì che si decide se la domanda è uno strumento o un espediente.


Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento

Il PRO è un istituto recente e, nelle ricerche svolte, non risultano ancora pronunce della Cassazione dedicate specificamente alla sua conversione in concordato o alla sua risoluzione. Le regole applicabili si ricavano quindi dalle norme sul concordato richiamate dall’art. 64-bis, comma 9, CCII e dalla giurisprudenza formatasi su di esse, oltre che dalle prime decisioni di merito sul PRO. Per ciascuna pronuncia indichiamo che cosa è accaduto a chi ha commesso l’errore e perché il principio conta in questo tema.

1. Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696 — Chi ha lasciato il concordato omologato inadempiuto pensando di essere protetto finché non interviene la risoluzione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nella legge fallimentare, il debitore in concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e a prescindere dalla risoluzione. Rilevanza: il Codice della crisi ha introdotto una regola diversa (art. 119, comma 7), ma la pronuncia spiega perché l’inadempimento di uno strumento omologato non è mai uno scudo.

2. Trib. Firenze, 10 marzo 2025 — Chi ha accumulato nuovi debiti mentre non eseguiva il piano. Il tribunale ha chiarito che, sotto l’art. 119, comma 7, CCII, il creditore anteriore può chiedere la liquidazione giudiziale senza previa risoluzione se dimostra un’insolvenza che dipende anche da debiti sorti dopo la domanda, nei limiti del credito falcidiato. Rilevanza: l’eccezione alla regola della previa risoluzione è proprio lo scenario tipico dell’impresa che non riesce a eseguire il PRO.

3. Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22273 — Chi contava sul calendario per allungare i tempi. La Corte ha affermato che il termine annuale per la risoluzione del concordato decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento e, nel contesto concorsuale esaminato, non beneficia della sospensione feriale. Rilevanza: nel diritto della crisi i termini corrono anche ad agosto, come oggi conferma l’art. 9 CCII.

4. Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652 — Chi ha pagato molto meno di quanto indicato nel piano, sostenendo che la percentuale non era vincolante. La Corte ha precisato che la percentuale indicata dal debitore non è di per sé un obbligo, salvo specifica assunzione, ma è il parametro di riferimento per valutare la gravità dell’inadempimento. Rilevanza: lo scostamento rispetto alle percentuali del PRO omologato sarà il primo dato su cui si misurerà la domanda di risoluzione.

5. Cass. civ., ord. 10 luglio 2024, n. 18833 — Chi non era più in grado di assicurare il soddisfacimento promesso. La Corte ha confermato che la risoluzione è legittima quando lo strumento omologato non assolve più la sua funzione essenziale di soddisfare i creditori, e che la frustrazione di questo scopo costituisce di per sé inadempimento grave. Rilevanza: nel PRO in difficoltà, ciò che conta è se il piano è ancora capace di raggiungere il suo obiettivo, non il singolo ritardo isolato.

6. Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596 — Chi ha contestato i crediti per non pagare. La Corte ha ritenuto che il mancato pagamento, unito alla mancanza di risorse liquide, configuri un grave inadempimento e che la contestazione dei crediti non possa diventare una strategia per ritardare gli adempimenti concordatari. Rilevanza: le contestazioni tardive sui crediti non salvano l’impresa che non ha liquidità per eseguire il piano.

7. Trib. Milano, 21 luglio 2025 — Chi ha difeso l’inadempimento rapporto per rapporto. Il tribunale, in tema di concordato liquidatorio, ha affermato che la non scarsa importanza dell’inadempimento si valuta considerando l’insieme degli obblighi assunti verso la massa dei creditori, con un accertamento di natura oggettiva. Rilevanza: nel PRO la difesa non può limitarsi a dimostrare che alcuni creditori sono stati pagati: conta la tenuta complessiva del piano.

8. Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169 — Chi ha distribuito liberamente il surplus della continuità. La Corte ha chiarito che, nel concordato in continuità, il valore generato dalla prosecuzione dell’attività non è liberamente distribuibile e non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: è la ragione per cui un concordato che copia le deroghe del PRO rischia di essere inammissibile.

9. Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378 — Chi ha formato classi disomogenee. La Corte ha affermato che l’omogeneità della posizione giuridica dei creditori guarda alla natura del credito e alle sue qualità intrinseche, come rango, garanzie e contestazioni. Rilevanza: il criterio, richiamato anche dai giudici del PRO, impone di ricostruire le classi quando si passa al concordato.

10. Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12066 — Chi ha usato il concordato per prendere tempo. La Corte ha ribadito che la domanda di concordato presentata non per regolare la crisi, ma con il palese scopo di differire la procedura liquidatoria, è inammissibile per abuso del processo; nel caso esaminato la proposta era stata modificata a ridosso dell’udienza. Rilevanza: la nuova domanda dopo un PRO inadempiuto deve avere contenuto reale, non funzione dilatoria.

11. Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 2019, n. 10106 — Chi temeva che, dopo uno strumento omologato, fosse preclusa ogni nuova domanda. La Corte ha ammesso la domanda di concordato successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, escludendone l’inammissibilità in astratto e richiedendo una valutazione concreta dell’eventuale intento dilatorio. Rilevanza: dopo un PRO omologato e non eseguito, una nuova domanda seria resta possibile; va però costruita in modo da superare il vaglio sull’abuso.

12. Trib. Treviso, 3 ottobre 2024 — Chi ha presentato un PRO non ammissibile. Il tribunale, dichiarata inammissibile la domanda di omologazione del PRO e revocate le misure protettive, ha aperto la liquidazione giudiziale su ricorso dei creditori, verificati i presupposti. Rilevanza: uno strumento mal costruito non è un tentativo neutro, ma può precedere immediatamente la liquidazione.

13. Trib. Roma, 25 marzo 2025 — Chi confidava in un controllo solo formale. Il tribunale ha affermato che già in apertura il giudice deve rilevare i vizi di legittimità che renderebbero il piano non omologabile, escludendo la concessione di un termine per integrare un piano privo delle condizioni di ammissibilità. Rilevanza: chi deposita un piano o una conversione affrettati rischia di non avere una seconda occasione nella stessa procedura.

14. C. App. L’Aquila, 25 settembre 2025, n. 1011 — Chi ha depositato un’attestazione di stile. La Corte ha stabilito che il controllo del tribunale sul PRO non si esaurisce nella verifica formale dei documenti, ma si estende alle condizioni di accesso, alla conformità al modello legale e alla completezza e ragionevolezza dell’attestazione. Rilevanza: riciclare l’attestazione del PRO fallito nella nuova domanda è oggi un rischio concreto di inammissibilità.

15. Trib. Monza, 25 luglio 2024, n. 157 — Chi ha considerato la fattibilità una verifica da fare una volta sola. Il tribunale ha sottolineato che, alla luce dei controlli del commissario lungo tutta la procedura, la fattibilità del piano deve persistere per tutta la sua durata. Rilevanza: quando i numeri del PRO cambiano durante la procedura, la conversione o la modifica vanno valutate subito, non dopo l’omologazione.


Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa con un PRO in difficoltà

Il nostro lavoro ha un doppio taglio: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali rimedi restano davvero disponibili. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.

  1. Individuiamo con precisione la fase della procedura: verifichiamo dagli atti se il PRO è ancora pendente o già omologato, perché da questo dipende se la conversione ex art. 64-quater è ancora percorribile.
  2. Calcoliamo e presidiamo i termini: annotiamo la data di deposito della relazione del commissario, il quindicesimo giorno dell’art. 64-ter, il termine annuale per la risoluzione, tenendo conto che nei procedimenti del Codice la sospensione feriale non opera.
  3. Prepariamo lo scenario alternativo già durante il voto: impostiamo in anticipo la proposta di concordato, così che una classe dissenziente non colga l’impresa senza un piano B.
  4. Riscriviamo la proposta secondo le regole del concordato: qualifichiamo il piano come in continuità o liquidatorio, applichiamo le regole distributive dell’art. 84 e verifichiamo le condizioni della ristrutturazione trasversale quando il piano è in continuità.
  5. Ricostruiamo le classi: rileggiamo il classamento del PRO alla luce dei criteri di omogeneità e del nuovo trattamento, redigendo per ciascuna classe la motivazione che il tribunale verificherà.
  6. Misuriamo l’inadempimento del PRO omologato: confrontiamo rata per rata quanto promesso e quanto pagato, per stabilire se il ritardo è recuperabile o strutturale e come documentarlo al commissario e ai creditori.
  7. Difendiamo l’impresa nel giudizio di risoluzione: contestiamo la gravità dell’inadempimento, la tempestività del ricorso e la sussistenza dei presupposti della liquidazione, anche alla luce dell’art. 119, comma 7, CCII.
  8. Valutiamo la nuova domanda prima di depositarla: verifichiamo che offra ai creditori qualcosa di sostanzialmente diverso dal PRO e che regga il vaglio sull’abuso del processo; quando il termine utile è già scaduto, verifichiamo quali strade restano aperte.
  9. Coordiniamo piano e attestazione con lo staff di commercialisti: esaminiamo con l’attestatore le cause dell’inadempimento, l’aggiornamento della situazione patrimoniale e il nuovo valore di liquidazione, perché l’attestazione regga un controllo sostanziale.
  10. Impugniamo e portiamo le questioni fino in Cassazione: proponiamo reclamo contro provvedimenti di inammissibilità, risoluzione o apertura della liquidazione e, quando necessario, ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea impostata fin dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori pesa in modo concreto quando un errore va riparato nei gradi successivi: le questioni che un PRO in crisi porta con sé, dalla portata della conversione all’ampiezza del controllo giudiziale, dalla gravità dell’inadempimento all’abuso della nuova domanda, sono destinate in molti casi a essere discusse in reclamo e in Cassazione. Lo stesso difensore segue la vicenda dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, con un’unica strategia e senza dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 completa il quadro sul versante della trattativa: nel PRO e nel concordato l’esito dipende dal voto delle classi, e la capacità di condurre un confronto strutturato con i creditori decisivi incide direttamente sulla possibilità di ottenere il consenso necessario.

Ogni caso è seguito da uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici della conversione, della risoluzione e del classamento vengono esaminati insieme a quelli economici del piano, dell’attestazione e della stima liquidatoria, con il supporto delle competenze in diritto bancario e tributario quando banche ed Erario sono classi determinanti.


In chiusura

Un PRO che non regge non è necessariamente la fine dell’impresa. Il Codice della crisi offre la conversione in concordato preventivo, ma solo finché la procedura è pendente; dopo l’omologazione restano strumenti diversi, con regole proprie e un controllo giudiziale sempre più attento alla sostanza. A fare la differenza sono il momento in cui si agisce e la qualità di ciò che si deposita.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente gli strumenti di regolazione della crisi e il confronto con i creditori su cui si reggono sia il PRO sia il concordato; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia le classi di banche ed Erario; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di sostenere fino all’ultimo grado le questioni ancora aperte. Analizzeremo la fase in cui si trova la tua impresa, verificheremo i termini ancora disponibili e costruiremo la strategia più coerente con la situazione concreta.

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