Azienda Che Non Paga Il Pro: I Creditori Possono Rifarsi Sui Beni Dell’impresa?

L’azienda ha ottenuto l’omologazione del piano di ristrutturazione, le scadenze sono arrivate e i pagamenti promessi non sono arrivati: a questo punto i creditori possono aggredire i beni dell’impresa, oppure devono prima passare dal tribunale? È la domanda che si pongono, dai due lati opposti dello stesso tavolo, sia il creditore che non ha incassato la rata sia l’imprenditore che si vede arrivare una raccomandata minacciosa. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il Codice della crisi mette a disposizione tre strade diverse, che producono effetti diversi, hanno presupposti diversi e, soprattutto, si escludono a vicenda nei tempi. Chi sbaglia strada non perde solo qualche mese: può perdere il diritto stesso di percorrerne un’altra.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la valutazione della sostenibilità di un piano, della tenuta dei flussi e della gravità di uno scostamento rispetto alle previsioni è la materia di quell’abilitazione. A questo si aggiunge il fatto che l’esito di ciascuna delle tre strade qui confrontate si decide spesso in sede di reclamo o di legittimità — l’art. 64-bis, comma 9, CCII richiama per i giudizi di reclamo e di cassazione gli articoli 51, 52 e 53 CCII — e l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado senza passaggi di mano.

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Il quadro di partenza: cosa resta in piedi dopo l’omologazione del PRO

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, abbreviato in PRO, è disciplinato dagli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotti dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccati in profondità dal secondo decreto correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Con questo strumento l’imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza può distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e all’ordine delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. È una deroga rilevantissima alla responsabilità patrimoniale e al concorso: il prezzo che il legislatore chiede in cambio è l’unanimità del consenso per classi e un controllo giudiziale a monte.

Due norme di contorno aiutano a capire perché il PRO sia strutturalmente più fragile di altri strumenti nella fase esecutiva. L’art. 64-ter CCII disciplina l’ipotesi in cui l’unanimità delle classi non venga raggiunta, consentendo al debitore di chiedere che il procedimento prosegua secondo le regole del concordato preventivo: il PRO, in altre parole, nasce come percorso condizionato a un consenso pieno, e quel consenso è stato spesso ottenuto promettendo percentuali e tempi stretti. L’art. 64-quater CCII regola, a sua volta, il passaggio inverso. Il risultato pratico è che i piani omologati con questo strumento tendono a essere tirati: scadenze ravvicinate, pagamenti integrali in denaro entro trenta giorni per i crediti di lavoro privilegiati e, quando i creditori prelatizi non hanno votato, entro centottanta giorni per i garantiti. Più il calendario è stretto, più l’inadempimento arriva presto e più è facile dimostrarlo: è il motivo per cui, nei PRO, la fase esecutiva diventa contenziosa molto prima che nei concordati.

Il punto che interessa qui viene dopo. Una volta che il tribunale ha omologato il piano con sentenza ai sensi dell’art. 64-bis, comma 8, CCII, la procedura si chiude e si apre la fase esecutiva. L’art. 64-bis, comma 9, CCII rende applicabili al PRO, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni IV e VI del capo III del titolo IV, cioè la disciplina dettata per il concordato preventivo in tema di esecuzione, risoluzione e annullamento, con l’esclusione espressa degli articoli 112 e 114-bis. Da questo rinvio discendono le tre norme attorno alle quali ruota l’intera decisione: l’art. 117 CCII sugli effetti per i creditori, l’art. 118 CCII sull’esecuzione, l’art. 119 CCII sulla risoluzione.

L’art. 117 CCII stabilisce che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, e che tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Significa due cose insieme. La prima: il creditore anteriore non può più pretendere l’importo originario, ma soltanto quello promesso dal piano, e deve attendere le scadenze fissate dal piano. La seconda: quella stessa falcidia non tocca i garanti, che restano esposti per l’intero.

Il vincolo dell’art. 117 CCII produce, secondo la lettura consolidata della Cassazione, una condizione di temporanea inesigibilità dei crediti anteriori. Non è una formula teorica: è esattamente ciò che blocca, finché il piano è in corso e le sue scadenze non sono spirate, l’iniziativa esecutiva individuale. Nella sentenza del 18 luglio 2025, n. 20175, la Prima Sezione civile ha ribadito che l’omologazione determina per i crediti anteriori una situazione di temporanea inesigibilità, con sospensione del decorso della prescrizione fino al momento in cui l’adempimento è previsto, e ha precisato — ed è il passaggio decisivo per chi deve scegliere oggi una strada — che quando emerge con evidenza che le modalità satisfattive previste dal piano sono inattuabili il creditore può reagire, chiedendo la risoluzione, domandando l’apertura della liquidazione giudiziale o promuovendo un’azione esecutiva una volta scaduti i termini indicati nella proposta per il soddisfacimento dei singoli crediti.

L’art. 118 CCII, dal canto suo, disciplina la sorveglianza del commissario giudiziale sull’esecuzione, le modalità di tale sorveglianza stabilite dal tribunale con il provvedimento di omologazione, l’obbligo del debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta e la possibilità di interventi del tribunale quando il debitore non si attiva. Il creditore che non incassa non è quindi solo davanti a un bivio processuale: ha anche un interlocutore endoprocedurale, il commissario giudiziale, che può riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. È un canale che costa poco e che spesso viene trascurato.

Va infine messo a fuoco un confine che decide molte partite: la distinzione tra crediti anteriori e crediti sorti dopo. Il vincolo dell’art. 117 CCII riguarda i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione della domanda di accesso. I fornitori che hanno continuato a lavorare con l’impresa dopo l’omologazione non sono vincolati al piano, non subiscono alcuna falcidia e non devono attendere alcuna scadenza concordataria: per loro l’esecuzione individuale è aperta secondo le regole ordinarie. È la ragione per cui, nelle aziende che non adempiono il PRO, il primo pignoramento arriva quasi sempre da un creditore nuovo e non da uno vecchio.

Un’ultima precisazione sul prima, perché incide su ciò che si trova dopo. Nella fase che precede l’omologazione il PRO non produce automaticamente il blocco delle azioni esecutive: le misure protettive vanno richieste e confermate secondo le regole generali degli artt. 54 e 55 CCII, e non sono un effetto automatico del deposito della domanda. Operano invece di diritto gli effetti richiamati dall’art. 64-bis, comma 2, CCII attraverso i commi 4 e 5 dell’art. 46 CCII, che incidono sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti di debiti anteriori, nonché — per espressa previsione del comma 9 — le disposizioni degli artt. 145 e da 154 a 162 CCII, in tema di inefficacia delle formalità eseguite successivamente, di crediti pecuniari e di posizione del coobbligato e del fideiussore. Durante quella fase l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria sotto il controllo del commissario giudiziale, con l’obbligo di informarlo preventivamente degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con il piano, e il compimento dell’atto nonostante la segnalazione apre la strada all’art. 106 CCII, cioè alla possibile apertura della liquidazione giudiziale in corso di procedura. Chi scopre oggi che l’azienda non paga farebbe bene a risalire indietro: molti degli atti che hanno svuotato il patrimonio sono stati compiuti proprio in quella finestra, e lasciano tracce documentali nei verbali e nelle relazioni del commissario.

Opzione 1 — Chiedere la risoluzione del PRO ai sensi dell’art. 119 CCII

In cosa consiste. La risoluzione è il rimedio tipico contro l’inadempimento del piano omologato. L’art. 119 CCII, applicabile al PRO per effetto del rinvio dell’art. 64-bis, comma 9, attribuisce a ciascun creditore il potere di chiedere al tribunale, con ricorso, che il piano sia risolto per inadempimento. Due limiti ne delimitano il perimetro: la risoluzione non può essere pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza, e il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. Si tratta di un termine di decadenza che non si riapre: è il primo dato da verificare prima di qualunque altra considerazione strategica.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’inadempimento strutturale, cioè dell’impresa che non paga nessuna classe o che salta più rate consecutive: qui la risoluzione è lo strumento naturale, perché l’inadempimento non riguarda il singolo creditore ma la funzionalità complessiva del piano. Il secondo è quello del creditore che ha subito una falcidia pesante e ha quindi un interesse forte alla riespansione del credito originario, che è l’effetto proprio della risoluzione: caduto il piano, il credito torna al suo ammontare originario, salvo l’imputazione di quanto già percepito. Il terzo è quello del creditore che intende arrivare alla liquidazione giudiziale e vuole costruirne il presupposto nel modo processualmente più sicuro, perché l’art. 119, comma 7, CCII configura la previa risoluzione come condizione per l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori vincolati al piano.

Come si esegue, in sintesi. Il creditore deposita ricorso al tribunale che ha omologato il piano, allegando il proprio titolo, la collocazione nel piano omologato, le scadenze non rispettate e la prova dell’inadempimento. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, con contraddittorio con il debitore e con l’intervento del commissario giudiziale, e si chiude con sentenza. Contro la decisione è ammesso reclamo, con i termini processuali ordinari, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Vantaggi. Il primo vantaggio è l’effetto: la risoluzione rimuove il vincolo dell’art. 117 CCII e restituisce al creditore il credito originario, non quello decurtato. Il secondo è la sicurezza processuale: è la strada che nessuno può contestare sul piano della legittimazione, perché è espressamente prevista dalla legge per questa esatta situazione. Il terzo è che si tratta di un rimedio collettivo nella sostanza, anche se attivato da un singolo: la pronuncia giova a tutti i creditori vincolati, il che rende più facile coagulare il consenso di altri creditori e ripartire l’onere dell’iniziativa.

Rischi e svantaggi onesti. Il rovescio della medaglia è che la risoluzione non porta un euro in cassa: rimuove un ostacolo, non realizza il credito. Dopo la risoluzione il creditore deve comunque agire, in via esecutiva o chiedendo la liquidazione giudiziale, e nel frattempo il patrimonio dell’impresa può essersi ulteriormente assottigliato. C’è poi un rischio di merito tutt’altro che teorico: la valutazione della “non scarsa importanza” non si misura sul danno subito dal singolo istante. Il Tribunale di Milano, Sezione II civile – imprese, con sentenza del 21 luglio 2025, ha affermato che l’importanza dell’inadempimento va parametrata agli interessi dell’intera massa e non a quello del singolo creditore ricorrente, e che l’accertamento ha natura oggettiva, riguardando la funzionalità del piano rispetto alla sua causa concreta. Un creditore piccolo, inserito in una classe marginale, che agisce mentre il resto del piano procede, rischia il rigetto.

C’è poi un profilo di legittimazione che va considerato prima di muoversi. Nell’impianto del Codice la risoluzione non è appannaggio esclusivo del singolo creditore: il commissario giudiziale, che per il PRO resta in carica nella fase esecutiva con i compiti di sorveglianza richiamati dall’art. 118 CCII, è un soggetto destinato a interloquire con il tribunale sull’andamento dell’esecuzione, e la sua relazione pesa in modo decisivo nel giudizio sulla gravità dell’inadempimento. Prima di depositare un ricorso conviene quindi sapere cosa quelle relazioni dicono, perché un ricorso che contraddice frontalmente la rappresentazione dell’organo della procedura parte con un handicap difficile da colmare.

Va infine considerato l’effetto della risoluzione sugli atti già compiuti. La caduta del piano non travolge automaticamente tutto ciò che è stato eseguito nel frattempo: i pagamenti ricevuti restano acquisiti e si imputano al credito riespanso, e gli atti compiuti in esecuzione del piano omologato godono della protezione che l’ordinamento riconosce agli atti posti in essere in esecuzione di uno strumento di regolazione omologato, protezione che il legislatore ha espressamente esteso al piano di ristrutturazione di cui all’art. 64-bis omologato. È un dato che gioca a favore dell’impresa e dei terzi contraenti, e che il creditore deve mettere nel conto quando immagina di recuperare, dopo la risoluzione, ciò che è uscito prima.

Accanto alla risoluzione esiste un rimedio meno frequentato ma a volte più efficace: l’annullamento. L’art. 120 CCII, anch’esso richiamato per il PRO dall’art. 64-bis, comma 9, consente di far cadere il piano quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato oppure che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. È un rimedio con presupposti diversi da quelli della risoluzione: non si discute di inadempimento ma di genuinità delle basi su cui il consenso è stato prestato, e la scoperta del fatto occultato è ciò che fa decorrere il termine. Ha senso valutarlo quando il mancato pagamento si accompagna all’emersione di beni mai inventariati, di crediti non appostati o di posizioni passive gonfiate per alterare le maggioranze per classe, che nel PRO devono essere unanimi e quindi sono particolarmente sensibili alla composizione del passivo. Va infine considerato che la risoluzione travolge anche il quadro negoziale costruito faticosamente, con effetti a catena sui rapporti pendenti e sulla continuità aziendale: se l’impresa è ancora operativa e il ritardo è recuperabile, l’esito può rivelarsi autolesionistico anche per chi lo ha chiesto.

Pronunce a supporto. La Cassazione, Sezione I civile, 21 febbraio 2025, n. 4596, ha riconosciuto che l’interesse ad agire per la risoluzione sussiste già in capo al creditore rimasto insoddisfatto, senza che questi debba dimostrare un pregiudizio ulteriore, e ha qualificato come grave inadempimento il mancato pagamento accompagnato dall’assenza di risorse liquide, così come il mancato deposito delle somme corrispondenti ai crediti contestati. Sul versante opposto, la pronuncia milanese appena citata segnala quanto l’accertamento sia esigente quando l’inadempimento è circoscritto.

Il profilo ideale per questa opzione è il creditore con un credito significativo, pesantemente falcidiato, davanti a un piano fermo o saltato su più fronti, che si muove con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine annuale.

Opzione 2 — Agire in via esecutiva sui beni dell’impresa per quanto promesso dal piano

In cosa consiste. È la risposta diretta alla domanda del titolo: aggredire i beni dell’impresa con un pignoramento, senza passare per la risoluzione. La base normativa va costruita, perché nessuna disposizione la prevede espressamente. Il ragionamento è questo: il vincolo dell’art. 117 CCII rende il credito anteriore temporaneamente inesigibile fino alla scadenza prevista dal piano per quel pagamento; una volta che la scadenza è spirata senza pagamento, la causa dell’inesigibilità viene meno e il credito — nella misura falcidiata stabilita dal piano omologato — torna esigibile. Da quel momento il creditore munito di titolo esecutivo può notificare il precetto e procedere, limitatamente a quell’importo.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’inadempimento isolato e circoscritto: l’impresa paga tutte le classi tranne una, oppure salta una sola rata nei confronti di un singolo creditore. Qui la risoluzione rischia di naufragare sul requisito della non scarsa importanza, mentre l’esecuzione individuale colpisce esattamente ciò che non è stato pagato. Il secondo è quello del creditore che ha individuato un bene aggredibile, liquido e capiente — un conto corrente attivo, crediti verso clienti solvibili, un immobile non strategico e libero — e che vuole arrivare all’incasso senza attendere i tempi di una procedura concorsuale. Il terzo, e il più frequente, è quello del creditore assistito da garanzia reale che il piano prevedeva di soddisfare integralmente in denaro entro i termini brevi stabiliti dall’art. 64-bis, comma 7, CCII, con espressa permanenza dell’ipoteca o del pegno fino alla liquidazione funzionale al pagamento: se quel pagamento non arriva, la garanzia è ancora lì e il bene vincolato è il bersaglio naturale.

Come si esegue, in sintesi. Notifica del titolo e del precetto per il solo importo esigibile secondo il piano, decorso del termine di dieci giorni, pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi secondo la tipologia del bene. La scelta del titolo è il punto delicato: il titolo esecutivo originario (decreto ingiuntivo, sentenza, contratto in forma pubblica) va azionato nei limiti della falcidia, perché il piano omologato ne ha ridotto l’ambito; precettare l’intero importo originario espone a un’opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione destinata ad accogliersi.

La scelta della forma di espropriazione merita attenzione quanto la scelta del titolo. Il pignoramento presso terzi su conti correnti e su crediti verso committenti è la forma più rapida e meno costosa, e ha il vantaggio di colpire liquidità immediatamente distribuibile; ha però il limite di essere facilmente sterilizzabile da un’impresa che sposta l’operatività su altri rapporti. Il pignoramento mobiliare su macchinari e scorte è spesso poco produttivo, perché i beni strumentali dell’impresa in crisi sono frequentemente già gravati da privilegi, leasing o patti di riservato dominio. L’espropriazione immobiliare è la più seria e la più lenta, e va valutata guardando prima la situazione ipotecaria del bene: aggredire un immobile su cui gravano iscrizioni anteriori capienti significa finanziare una procedura il cui ricavato andrà interamente ad altri.

Resta il punto più delicato di questa strada, che conviene guardare in faccia: l’esecuzione individuale promossa dal creditore anteriore convive male con il principio di concorsualità che governa la fase esecutiva del piano. Finché nessuno eccepisce nulla, il pignoramento procede; se però il debitore o un altro creditore sollevano la questione dell’inesigibilità o della violazione del vincolo dell’art. 117 CCII, il giudice dell’esecuzione è chiamato a una valutazione che la giurisprudenza non ha ancora stabilizzato in modo uniforme. È una strada praticabile, non una strada pacifica, e va imboccata sapendo che il suo esito dipende anche da come viene costruito il precetto.

Vantaggi. È l’unica strada che porta direttamente al denaro. È più rapida delle altre quando il bene è individuato e liquido. Non richiede di dimostrare né l’insolvenza né la non scarsa importanza dell’inadempimento: basta un titolo, una scadenza spirata e un bene. E non pregiudica, di per sé, il piano nei confronti degli altri creditori, il che la rende la soluzione meno distruttiva quando l’impresa è ancora in continuità.

Rischi e svantaggi onesti. Il primo rischio è di impostazione: finché il piano è in corso e le scadenze non sono spirate, l’esecuzione individuale del creditore anteriore si scontra con il vincolo dell’art. 117 CCII. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 30 ottobre 2024 reso in materia di concordato semplificato, ha ritenuto improcedibile il giudizio di opposizione al precetto notificato dal creditore fondiario anteriore proprio perché l’omologazione vincola tutti i creditori anteriori al soddisfacimento previsto dalla proposta omologata: la stessa logica, trasposta al PRO attraverso il rinvio dell’art. 64-bis, comma 9, significa che il creditore anteriore che agisce fuori tempo vede la propria iniziativa esecutiva esposta a un esito negativo. Il secondo rischio è quantitativo: si recupera la percentuale promessa dal piano, non il credito originario, e una volta incassata quella si è consumato il proprio diritto. Il terzo è di sistema: se l’impresa è davvero insolvente, il pignoramento rischia di essere travolto dalla successiva apertura della liquidazione giudiziale, con l’improcedibilità del processo esecutivo e la confluenza del bene nella massa. Il quarto è il più insidioso: concentrarsi sull’esecuzione individuale fa scorrere il termine annuale per la risoluzione, e quando l’esecuzione si rivela infruttuosa quella porta può essersi già chiusa.

Pronunce a supporto. Il riconoscimento più netto della praticabilità di questa strada viene, come si è visto, da Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175, che ammette espressamente l’azione esecutiva una volta scaduti i termini indicati nella proposta per il soddisfacimento dei singoli crediti, valorizzando come fatto sopravvenuto autonomamente rilevante l’inadempimento e il mancato pagamento nella misura falcidiata. Nello stesso solco si colloca Cass. civ. n. 35960/2022, che collega il mancato decorso della prescrizione dei crediti anteriori alla temporanea inesigibilità e alla tutela della par condicio nella fase esecutiva successiva all’omologazione: la sospensione della prescrizione presuppone, appunto, che prima di quelle scadenze il creditore non possa agire.

Il profilo ideale per questa opzione è il creditore con un titolo già formato, un credito la cui scadenza nel piano è pacificamente spirata e un bene aggredibile identificato — in particolare il creditore con garanzia reale ancora iscritta sul bene che il piano destinava al suo pagamento.

Opzione 3 — Chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale

In cosa consiste. È la strada che chiude la partita trasformando l’inadempimento del PRO in una procedura concorsuale liquidatoria, con spossessamento, nomina del curatore e distribuzione dell’attivo secondo le regole del concorso, incluse le azioni di massa e quelle revocatorie. Il presupposto sostanziale è lo stato di insolvenza. Il presupposto processuale, per i creditori vincolati al piano, è però quello dell’art. 119, comma 7, CCII, che subordina l’apertura della liquidazione giudiziale su loro istanza alla previa risoluzione: una condizione di proponibilità che spiega perché, nella pratica, le due domande vengano spesso proposte insieme.

Quando ha senso. Primo scenario: l’impresa non solo non paga il piano, ma ha accumulato nuova esposizione verso fornitori, dipendenti ed enti dopo l’omologazione, e il dissesto è manifesto. Secondo scenario: il patrimonio è stato depauperato e servono gli strumenti che solo il curatore ha, cioè le azioni revocatorie, le azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo, l’accertamento delle operazioni compiute nella fase esecutiva. Terzo scenario: i beni utili sono già gravati o sono stati trasferiti, e l’espropriazione individuale, pur formalmente possibile, sarebbe un esercizio a vuoto.

Come si esegue, in sintesi. Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, previa o contestuale domanda di risoluzione quando il ricorrente è un creditore vincolato al piano, con allegazione degli indici di insolvenza. Il quadro giurisprudenziale è però in movimento, ed è giusto dirlo. La Corte d’Appello di Firenze, Sezione II, con sentenza 10 marzo 2025, n. 436, ha riconosciuto che il creditore anteriore, pur non avendo proposto tempestivamente la risoluzione, è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato, quando dimostri uno stato di insolvenza riconducibile a debiti sorti dopo il deposito della domanda. Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 31 agosto 2023, aveva già escluso l’applicabilità dell’art. 119, comma 7, CCII alle domande relative a concordati omologati sotto il vigore della legge fallimentare. Sono aperture significative, ma restano aperture: costruire la propria strategia dando per acquisito che la liquidazione giudiziale si possa ottenere omisso medio è una scommessa, non una previsione.

Sul piano della prova, l’insolvenza va documentata con gli elementi che il Codice valorizza: inadempimenti reiterati e significativi, esposizioni scadute verso dipendenti e fornitori, protesti, decreti ingiuntivi non opposti, pignoramenti infruttuosi, chiusura delle linee di credito. L’inadempimento del piano, di per sé, non equivale automaticamente a insolvenza: è un indizio forte, ma va inserito in un quadro più ampio, e proprio per questo la domanda di liquidazione giudiziale fondata soltanto sul mancato pagamento di una rata è la più fragile di tutte. Vale anche la considerazione opposta, che riguarda l’impresa: contestare efficacemente l’insolvenza significa dimostrare che l’inadempimento è circoscritto e che l’equilibrio finanziario, per quanto compromesso, è ancora recuperabile — ed è una dimostrazione che si fa con i numeri, non con le affermazioni.

Vantaggi. È l’unica via che riapre il passato: con la liquidazione giudiziale tornano sul tavolo gli atti compiuti prima e durante l’esecuzione del piano, con i relativi rimedi recuperatori. È anche l’unica che pone tutti i creditori sullo stesso piano, il che la rende la scelta coerente per chi non ha la forza di correre da solo. E produce un effetto immediato di blocco delle iniziative individuali altrui, impedendo che chi si è mosso per primo svuoti ciò che resta.

Rischi e svantaggi onesti. I tempi sono quelli di una procedura concorsuale, misurati in anni. Le percentuali di soddisfazione dei chirografari sono di regola modeste e comunque incerte. Il creditore perde ogni controllo sulla gestione del proprio credito, che viene assorbito nel concorso. Infine, l’apertura della liquidazione giudiziale produce effetti preclusivi sui contenziosi in corso: la Cassazione, Sezione I civile, 16 luglio 2025, n. 19607, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la mancata omologazione di un precedente concordato preventivo una volta aperta la liquidazione giudiziale, a conferma che l’apertura della procedura maggiore riorganizza l’intero contenzioso attorno a sé.

Il profilo ideale per questa opzione è il creditore che ha davanti un’impresa conclamatamente insolvente, con indizi di atti distrattivi o di gestione pregiudizievole, e che preferisce un recupero concorsuale incerto a un’esecuzione individuale destinata a restare senza attivo.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo illustrativo, non casi reali. Servono a mostrare come gli stessi dati di partenza producano esiti diversi a seconda della strada imboccata.

Dati comuni. Alfa S.r.l. ottiene l’omologazione del PRO con sentenza del 18 aprile 2025. Il piano prevede: classe dei chirografari commerciali soddisfatta al 26% in tre rate (30 settembre 2025, 31 marzo 2026, 30 settembre 2026); classe dei creditori ipotecari soddisfatta integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, con mantenimento dell’ipoteca fino alla liquidazione del bene; classe dei lavoratori con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. pagata integralmente entro trenta giorni dall’omologazione. Alla data del 1° ottobre 2026 Alfa ha pagato soltanto la prima rata chirografaria e i crediti di lavoro.

Simulazione 1 — Il chirografario pesante. Beta S.p.A. vanta un credito chirografario di 231.400 €, falcidiato al 26% e quindi pari a 60.164 €, da incassare in tre rate di circa 20.054 € ciascuna. Ha ricevuto solo la prima, il 29 settembre 2025. Restano impagati 40.110 €. Con l’opzione 1, Beta propone ricorso per la risoluzione: il termine annuale decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, il 30 settembre 2026, e si chiude quindi il 30 settembre 2027. Se la risoluzione è pronunciata, il credito di Beta si riespande a 231.400 € meno i 20.054 € già incassati, cioè 211.346 €, ma su un patrimonio che andrà comunque liquidato in concorso con gli altri. Con l’opzione 2, Beta precetta 40.110 €, cioè solo le due rate scadute e impagate, e pignora il conto corrente. Se la provvista c’è, incassa l’intero importo in pochi mesi e il suo credito è chiuso: 40.110 € effettivi contro 211.346 € nominali ma di improbabile realizzo. Con l’opzione 3, Beta chiede risoluzione e liquidazione giudiziale: entra nel concorso per 211.346 €, ma il riparto dipenderà dall’attivo residuo e dall’esito delle eventuali azioni recuperatorie del curatore.

Simulazione 2 — L’ipotecario. Gamma Banca vanta 418.000 € assistiti da ipoteca su un capannone stimato 352.000 €. Il piano prevedeva il pagamento integrale entro centottanta giorni dall’omologazione, quindi entro il 15 ottobre 2025, con permanenza dell’ipoteca fino alla liquidazione del bene. Il pagamento non è arrivato. Qui l’opzione 2 è la più lineare: la scadenza prevista dal piano è spirata da quasi un anno, il credito è tornato esigibile, la garanzia è ancora iscritta e il bene è individuato. Gamma procede a espropriazione immobiliare sul capannone e recupera, nei limiti del ricavato, con il grado ipotecario intatto. L’opzione 1 sarebbe per Gamma un passo indietro: la risoluzione non le restituisce nulla di più, perché il suo credito non era falcidiato, e la espone al rischio che la successiva liquidazione giudiziale assorba il bene nella massa, dove resterebbe comunque creditore ipotecario ma con tempi dilatati. L’opzione 3 ha senso solo se Gamma stima che il ricavato della vendita individuale sarebbe largamente incapiente e che vi siano atti da far cadere.

Simulazione 3 — Il fornitore con la fideiussione. Delta S.r.l. ha un credito chirografario di 95.300 €, falcidiato a 24.778 €, garantito da fideiussione personale di un socio di Alfa. Delta non ha incassato nulla. Qui si apre una quarta direzione, che non è un’alternativa ma un’aggiunta: l’art. 117 CCII lascia impregiudicati i diritti contro i fideiussori e i coobbligati, per l’intero importo originario e senza attendere le scadenze del piano. Delta può quindi agire contro il socio garante per 95.300 €, a prescindere da qualunque iniziativa verso Alfa, e nel frattempo valutare con calma se partecipare o meno a una domanda di risoluzione. Il creditore assistito da una garanzia personale ha quasi sempre la posizione migliore e, paradossalmente, è quello che più spesso se ne dimentica.

Il confronto numerico delle tre strade su Beta. Riprendendo i dati della prima simulazione, il quadro si riassume così: con l’esecuzione individuale Beta punta a 40.110 € certi nel breve termine, ma rinuncia definitivamente alla differenza; con la risoluzione Beta recupera sulla carta 211.346 €, che però dovrà realizzare su un patrimonio già eroso e in concorso con gli altri creditori riespansi; con la liquidazione giudiziale Beta concorre per lo stesso importo, con i tempi della procedura e con la possibilità, non garantita, che il curatore recuperi attivo ulteriore. Se il conto corrente di Alfa presenta una giacenza media di 60.000 €, la prima strada è aritmeticamente la migliore. Se la giacenza è di 3.000 € e il capannone è integralmente assorbito dall’ipoteca di Gamma, le prime due si equivalgono nel nulla e l’unica che può produrre qualcosa è la terza.

Il confronto in tabella

La tabella mette a confronto le tre strade sugli assi che contano davvero nella decisione. Sui costi va fatta una precisazione: le uniche voci indicate sono quelle di giustizia previste dalla legge, cioè il contributo unificato e le spese vive di procedura, che per i procedimenti in camera di consiglio in materia concorsuale sono contenute e che invece crescono nell’espropriazione immobiliare, dove si aggiungono le spese di iscrizione a ruolo, di trascrizione del pignoramento e di gestione della vendita.

Opzione 1 — RisoluzioneOpzione 2 — Esecuzione individualeOpzione 3 — Liquidazione giudiziale
TempiMesi per la pronuncia, poi serve una seconda azione per incassareI più rapidi se il bene è liquido; lunghi nell’immobiliareAnni, con riparti finali
Complessità e onere probatorioMedia: prova dell’inadempimento e della sua non scarsa importanza rispetto alla massaBassa sul piano probatorio, alta nell’individuazione del beneAlta: va dimostrata l’insolvenza, e di regola serve la previa risoluzione
Rischi in caso di esito negativoRigetto per scarsa importanza, con tempo perso e termine annuale consumatoOpposizione accolta se il credito non era ancora esigibile o se si precetta l’importo originarioRigetto per difetto del presupposto o per mancanza della condizione di proponibilità
Effetti sull’esecuzione e sugli altri creditoriCaduta del vincolo per tutti; riespansione dei crediti originariVantaggio al singolo che si muove per primo; il piano resta in piedi per gli altriBlocco delle azioni individuali e concorso generalizzato
Importo recuperabileCredito originario, decurtato di quanto percepitoSolo la quota falcidiata scaduta e impagataCredito originario in concorso, con percentuali incerte
ReversibilitàNulla: una volta risolto, il piano non tornaAlta: l’azione può essere interrotta o rinunciata in ogni momentoNulla: la procedura prosegue d’ufficio
Costi di giustiziaContenuti (contributo unificato per procedimento concorsuale)Variabili, elevati nell’espropriazione immobiliareContenuti per il ricorrente, ma prededuzioni a carico della massa

I criteri per scegliere

Il confronto non si risolve con una classifica. Si risolve verificando, in ordine, cinque elementi concreti.

Il primo criterio è la data: quanto manca alla scadenza del termine annuale per la risoluzione. Se l’ultimo adempimento previsto dal piano è scaduto da dieci mesi, ogni altra valutazione passa in secondo piano, perché la finestra della risoluzione sta per chiudersi e una volta chiusa resta solo ciò che la giurisprudenza più aperta concede, cioè una strada controversa. Se invece il termine è lontano, c’è spazio per tentare prima la via meno distruttiva.

Il secondo criterio è l’ampiezza dell’inadempimento. Se l’impresa ha smesso di pagare tutti, la risoluzione regge; se ha saltato una sola posizione marginale, l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano il 21 luglio 2025 rende la risoluzione una scommessa, e l’esecuzione individuale diventa la risposta proporzionata.

Il terzo criterio è la presenza di un bene realmente aggredibile. L’esecuzione individuale ha senso solo se esiste un bene liquido e capiente: un conto movimentato, crediti verso committenti solvibili, un immobile libero. Se il patrimonio è già gravato o è stato svuotato, pignorare significa pagare spese per nulla, e la domanda vera diventa un’altra: che fine hanno fatto quei beni? A quel punto il terreno è quello della liquidazione giudiziale e delle azioni del curatore.

Il quarto criterio è la natura del proprio credito. Chi ha una garanzia reale ancora iscritta e un credito che il piano prevedeva di pagare integralmente in tempi brevi ha una posizione strutturalmente diversa da chi è stato falcidiato al 20%. Chi ha una fideiussione ha una strada parallela che non dipende dalle sorti del piano. Chi è creditore per un rapporto sorto dopo l’omologazione non è vincolato dal piano e non deve porsi nessuno di questi problemi.

Il quinto criterio è l’interesse alla sopravvivenza dell’impresa debitrice. Per un fornitore strategico, il cui fatturato dipende in parte da quel cliente, far cadere il piano può costare più di quanto recupera. Qui la valutazione non è giuridica ma economica, e va fatta prima, non dopo.

Questi cinque criteri si applicano a documenti, non a impressioni. Prima di decidere servono materialmente: la sentenza di omologazione con il provvedimento che disciplina la sorveglianza del commissario; il piano e la proposta nella versione effettivamente omologata, con l’elenco delle classi e le percentuali; l’attestazione del professionista indipendente, che fotografa le assunzioni su cui il piano si reggeva e permette di misurare lo scostamento; le relazioni periodiche del commissario giudiziale sull’andamento dell’esecuzione; l’estratto del registro delle imprese con la data di pubblicazione della domanda di accesso, che è la linea di confine tra credito anteriore e credito successivo; le visure ipocatastali aggiornate sui beni immobili e l’ultimo bilancio depositato. Chi decide senza questi documenti non sta scegliendo una strada: sta tirando a indovinare, e in una materia governata da termini di decadenza tirare a indovinare costa quanto sbagliare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la combinazione che consente di leggere insieme il profilo processuale della scelta e la tenuta economica del piano che la motiva.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Si può avviare un’esecuzione individuale e poi, se risulta infruttuosa, chiedere la risoluzione, purché il termine annuale non sia scaduto. Non si può fare il percorso inverso recuperando ciò che è stato consumato: dopo la risoluzione il credito originario si riespande, ma il piano non torna e le scadenze che prevedeva non esistono più.

E se scelgo quella sbagliata? Il danno dipende da quale. Un’esecuzione individuale sbagliata si traduce in un’opposizione accolta e in spese: fastidioso, non irreparabile. Una risoluzione chiesta fuori termine o rigettata per scarsa importanza è più grave, perché consuma tempo in una fase in cui il patrimonio si riduce. La scelta più costosa, in assoluto, è non sceglierne nessuna e attendere.

Devo agire da solo o insieme ad altri creditori? Per la risoluzione, agire insieme rafforza molto la posizione, perché la non scarsa importanza va valutata rispetto alla massa e una pluralità di creditori insoddisfatti dimostra esattamente questo. Per l’esecuzione individuale vale il contrario: chi arriva primo sul bene liquido ha un vantaggio concreto rispetto a chi arriva dopo.

Se l’azienda mi propone un nuovo accordo, accettarlo mi preclude qualcosa? Dipende da come è scritto. Un pagamento parziale ricevuto in esecuzione del piano non pregiudica di per sé la domanda di risoluzione, ma una rinuncia o una transazione novativa sì. È il tipo di documento che non va firmato senza farlo leggere prima.

Il mio credito è nato dopo l’omologazione: devo seguire queste regole? No. Il vincolo dell’art. 117 CCII riguarda soltanto i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Chi ha fornito beni o servizi dopo l’omologazione non subisce la falcidia, non è legato alle scadenze del piano e può agire in via esecutiva secondo le regole ordinarie. La verifica della data esatta del titolo è quindi il primo controllo da fare, e in parecchi casi chiude la questione prima ancora di aprirla.

Io sono l’impresa che non riesce a pagare: posso fare qualcosa prima che arrivi il ricorso? Sì, ed è la finestra più preziosa. Esistono margini per rimodulare l’esecuzione, per interloquire con il commissario giudiziale, per reperire finanza e per costruire una difesa sulla scarsa importanza dello scostamento. Quella finestra, però, si chiude nel momento esatto in cui viene depositato il ricorso per la risoluzione.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Sul vincolo dell’omologazione e sulla praticabilità dell’esecuzione individuale

  1. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 — L’omologazione determina per i crediti anteriori una situazione di temporanea inesigibilità, che sospende il decorso della prescrizione fino al momento previsto per l’adempimento; quando risulta evidente che le modalità satisfattive del piano sono inattuabili, il creditore può chiedere la risoluzione, domandare l’apertura della procedura concorsuale o agire in executivis una volta spirati i termini fissati nella proposta. È la pronuncia che legittima, a determinate condizioni, l’opzione 2.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 35960/2022 — Il mancato decorso della prescrizione dei crediti anteriori si giustifica con la temporanea inesigibilità conseguente all’omologazione ed è funzionale ad assicurare la par condicio nella fase esecutiva successiva. Conferma, a contrario, che prima delle scadenze del piano l’iniziativa individuale è preclusa.
  3. Tribunale di Bari, 30 ottobre 2024 — L’omologazione vincola ex art. 117 CCII tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di accesso, con conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione al precetto notificato dal creditore fondiario anteriore. Misura il rischio di chi precetta troppo presto o per l’importo sbagliato.
  4. Cass. civ. n. 15553/2022 — Resta fermo il diritto del creditore anteriore di esercitare l’azione esecutiva individuale nei confronti del coobbligato garante, nonostante il vincolo concordatario gravante sul debitore principale.
  5. Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139 — Va distinta la posizione dei soci illimitatamente responsabili, ai quali gli effetti del concordato si estendono, da quella dei fideiussori, che restano obbligati per l’intero. È la base della simulazione 3.

Sulla risoluzione per inadempimento

  1. Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596 — L’interesse ad agire per la risoluzione spetta al creditore rimasto insoddisfatto senza necessità di provare un pregiudizio ulteriore; il mancato pagamento unito all’assenza di risorse liquide integra grave inadempimento, così come il mancato deposito delle somme relative ai crediti contestati.
  2. Tribunale di Milano, Sez. II civ. – imprese, 21 luglio 2025 — La non scarsa importanza dell’inadempimento va valutata rispetto agli interessi dell’intera massa e non a quelli del singolo istante, con accertamento oggettivo incentrato sulla perdita di funzionalità del piano rispetto alla sua causa concreta.
  3. Tribunale di Udine, 31 agosto 2023 — All’istanza di apertura della liquidazione giudiziale successiva a un concordato omologato sotto il vigore della legge fallimentare non si applica l’art. 119, comma 7, CCII. Segna il confine temporale di applicazione della condizione di proponibilità.

Sulla liquidazione giudiziale conseguente all’inadempimento

  1. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436 — Il creditore anteriore che non abbia proposto tempestivamente la risoluzione è comunque legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, quando dimostri uno stato di insolvenza riconducibile a debiti sorti dopo il deposito della domanda di accesso.
  2. Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607 — Aperta la liquidazione giudiziale, è inammissibile l’impugnazione proposta avverso la mancata omologazione del precedente concordato preventivo. L’apertura della procedura maggiore riassorbe il contenzioso pregresso.

Sul PRO e sui limiti del controllo giudiziale

  1. Tribunale di Milano, Sez. II civ., 5 giugno 2025 — Nel giudizio di omologazione del PRO sono inammissibili le contestazioni che non attengono a profili di rito o ai presupposti di legittimità fissati dall’art. 64-bis CCII, quali la corretta formazione delle classi, l’approvazione unanime e il pagamento integrale in denaro dei crediti di lavoro privilegiati nei termini di legge.
  2. Tribunale di Roma, decreto 25 marzo 2025 — Il PRO non può avere natura meramente liquidatoria e il controllo del tribunale, dopo il decreto correttivo, non si arresta alla sola ritualità formale della proposta, estendendosi alla corretta formazione delle classi.
  3. Tribunale di Roma, 3 luglio 2024 — Orientamento di segno opposto, favorevole all’ammissibilità di un PRO a contenuto liquidatorio.
  4. Tribunale di Milano, 9 novembre 2024 — Ammissibilità del PRO liquidatorio e disciplina delle modalità di liquidazione dei beni nel piano.
  5. Corte d’Appello di Milano, 11 giugno 2025 — Criteri ai quali deve essere improntata la formazione delle classi nel PRO perché sia consentita la deroga alla par condicio creditorum.

Due avvertenze sull’uso di questo elenco. La prima: le pronunce rese in materia di concordato preventivo rilevano per il PRO in forza del rinvio dell’art. 64-bis, comma 9, CCII, e quindi nei limiti della compatibilità, che va verificata caso per caso e che in qualche passaggio è tutt’altro che scontata. La seconda: una parte del materiale giurisprudenziale disponibile riguarda ancora procedure governate dalla legge fallimentare, e la successione delle discipline nel tempo è essa stessa oggetto di contenzioso, come mostra la pronuncia udinese del 2023. Citare un precedente senza verificare quale normativa applicava è il modo più rapido per perdere un ricorso che sarebbe stato vincente.

Il contrasto tra le pronunce 12, 13 e 14 non è una curiosità accademica: un PRO omologato su presupposti discussi è un PRO più fragile anche nella fase esecutiva, e questo pesa su entrambe le parti quando si tratta di decidere se attaccarlo o difenderlo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Verifichiamo la data esatta da cui decorre il termine annuale per la risoluzione, ricostruendo dalla sentenza di omologazione e dal piano quale sia l’ultimo adempimento previsto e quando è scaduto, perché da quella data dipende quali opzioni sono ancora aperte.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, misurando l’inadempimento contestato sul parametro della massa adottato dalla giurisprudenza più recente e non sulla sola posizione del singolo.
  3. Ricostruiamo la collocazione del credito nel piano omologato confrontando classi, percentuali e scadenze, e calcoliamo l’importo esattamente esigibile, che è il solo per cui si può precettare senza esporsi a un’opposizione.
  4. Esaminiamo il titolo esecutivo e le relate di notifica prima di qualunque precetto, verificando che il titolo originario sia ancora azionabile nei limiti della falcidia.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII, richiamato per il PRO dall’art. 64-bis, comma 9, documentando scadenze, pagamenti mancati e indici di inattuabilità del piano.
  6. Predisponiamo l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, contestuale o successiva alla risoluzione, costruendo la prova dell’insolvenza anche sulle obbligazioni sorte dopo l’omologazione.
  7. Attiviamo il canale del commissario giudiziale nella fase di esecuzione, sollecitando le segnalazioni al giudice previste dall’art. 118 CCII quando emergono fatti pregiudizievoli per i creditori.
  8. Azioniamo le garanzie personali e reali nei confronti di fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso, che l’art. 117 CCII lascia impregiudicate rispetto alla falcidia.
  9. Difendiamo l’impresa che non è riuscita ad adempiere, costruendo la posizione sulla scarsa importanza dello scostamento, sulla rimodulazione dell’esecuzione e sulla provenienza esterna delle cause dell’inadempimento.
  10. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro le decisioni sfavorevoli, applicando il regime di impugnazione richiamato dall’art. 64-bis, comma 9, CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia dove la scelta fatta oggi deve reggere domani, la continuità della difesa è essa stessa parte della strategia: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di impostare la linea difensiva al primo deposito sapendo come andrà argomentata in reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità, senza che il fascicolo cambi mani e senza che la tesi cambi forma strada facendo. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la verifica della tenuta dei flussi di cassa rispetto alle previsioni del piano, la ricostruzione dei pagamenti effettuati e la stima dell’alternativa liquidatoria sono valutazioni tecniche che reggono — o fanno cadere — l’argomentazione giuridica.

In conclusione

La risposta alla domanda iniziale è che sì, i creditori possono arrivare ai beni dell’impresa, ma non subito e non tutti allo stesso modo: il vincolo dell’art. 117 CCII li tiene fermi finché le scadenze del piano non sono spirate, e da quel momento in poi la strada giusta dipende da quanto è ampio l’inadempimento, da quanto tempo è passato e da cosa c’è ancora da aggredire. Sbagliare questa valutazione significa, per il creditore, perdere il rimedio migliore mentre se ne percorre uno inutile; per l’impresa, subire una caduta del piano che sarebbe stata evitabile con una difesa impostata in tempo.

È il motivo per cui questa materia richiede una competenza specifica e non generica. Il PRO è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente la valutazione della sostenibilità dei piani e della gravità degli scostamenti; la gestione degli organismi e delle procedure di composizione della crisi, su cui poggiano l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, consente di muoversi con sicurezza nei rapporti con il commissario giudiziale e con il tribunale; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la scelta compiuta oggi venga difesa fino all’ultimo grado.

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