Se sei un creditore di una S.r.l. che ha ottenuto l’omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64-bis CCII e che adesso non sta pagando quello che aveva promesso, hai davanti una finestra temporale che si chiude. Non è una metafora: il ricorso per la risoluzione si propone, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. Se arrivi dopo, quella porta è chiusa per sempre e ti resta in mano un credito falcidiato da un piano che nessuno ha eseguito. Se sei l’amministratore della S.r.l. che non sta riuscendo a stare nei numeri, la finestra che si chiude è un’altra: quella in cui puoi ancora governare la deviazione invece di subirla.
In questo piano trovi otto mosse, ciascuna con il suo termine, la sua base giuridica e il suo check di completamento. Alla fine di ogni mossa sai se puoi passare alla successiva o se devi fermarti. Non è un riassunto normativo: è la sequenza che ti porta dal sospetto (“la Srl non sta pagando”) alla decisione (“deposito il ricorso ex art. 119 CCII” oppure “attivo prima l’esecuzione coattiva ex art. 118 CCII”).
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno, e non per caso. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a operare proprio sul terreno in cui una S.r.l. costruisce, negozia e poi deve eseguire un piano verso le proprie classi di creditori. Il procedimento di risoluzione, inoltre, è un giudizio: nasce in tribunale, si reclama in corte d’appello e può arrivare in Cassazione — e l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, quindi la linea difensiva impostata al primo deposito è la stessa che regge fino all’ultimo grado. Infine, i creditori che si siedono in queste partite sono quasi sempre banche, intermediari finanziari ed enti impositori: il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario è ciò che permette di leggere quelle posizioni per quello che sono, non per come vengono descritte.
📩 Non aspettare che il termine annuale maturi mentre cerchi di capire cosa fare: scrivici ora e mettiamo subito in sequenza le mosse che ti servono — tutti i riferimenti per contattare lo Studio li trovi in fondo a questa pagina.
LA DIAGNOSI DELLA TUA SITUAZIONE
Prima di eseguire qualunque mossa, devi sapere da dove parti. Rispondi a queste quattro domande con onestà, perché ciascuna sposta il punto d’ingresso nel piano.
Prima domanda: il piano è stato davvero omologato con sentenza, oppure sei ancora nella fase anteriore?
È la distinzione che decide tutto. Prima dell’omologazione la S.r.l. non è “inadempiente”: è una debitrice che sta percorrendo una procedura. In quella fase gli strumenti sono altri — la segnalazione del commissario giudiziale sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti incoerenti rispetto al piano (art. 64-bis, comma 6, CCII), con la possibilità che il tribunale apra la liquidazione giudiziale per atti di frode ai sensi dell’art. 106 CCII. La risoluzione, invece, presuppone un titolo omologato da risolvere. Verifica la data della sentenza di omologazione: è lì che inizia il conteggio di tutto il resto.
Seconda domanda: qual è esattamente l’obbligazione che non è stata rispettata, e a quale classe appartiene il tuo credito?
Nel PRO non esiste “il pagamento ai creditori” in senso generico. Esiste il pagamento a ciascuna classe, nei termini e nelle percentuali che quella classe ha approvato all’unanimità. E ci sono due obblighi che la legge impone direttamente, al di là di ciò che il piano scrive: i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile — le retribuzioni dei lavoratori subordinati — vanno soddisfatti in denaro, integralmente, entro trenta giorni dall’omologazione (art. 64-bis, comma 1, CCII); e i creditori muniti di diritto di prelazione che non hanno votato perché il piano li dava per integralmente soddisfatti devono esserlo in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione (art. 64-bis, comma 7, CCII). Se il tuo credito rientra in una di queste due categorie e il termine è passato, non stai discutendo di un ritardo: stai discutendo della violazione di una condizione legale di struttura del PRO.
Terza domanda: chi sei nel procedimento?
La legittimazione a chiedere la risoluzione non è diffusa. L’art. 119, comma 1, CCII — applicabile al PRO per effetto del rinvio dell’art. 64-bis, comma 9, alle disposizioni della sezione VI del capo III del titolo IV — individua due soli legittimati: ciascuno dei creditori, e il commissario giudiziale su istanza di uno o più creditori. Non la società debitrice. Non il pubblico ministero. Non il tribunale d’ufficio. Se non sei creditore e non sei il commissario attivato da un creditore, la tua mossa non è il ricorso: è procurarti il creditore che lo depositi o l’informazione che induca il commissario a muoversi.
Quarta domanda: quanto tempo è passato dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano?
Qui si gioca la decadenza. Se il piano indica una data per l’ultimo adempimento, l’anno decorre da lì. Se non la indica — e succede più spesso di quanto si creda — il dies a quo va ricostruito, e la ricostruzione è il primo vero atto difensivo del tuo fascicolo.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa |
|---|---|
| Non sei certo che il piano sia un PRO omologato o non hai la sentenza | Mossa 1 |
| Hai la sentenza ma non sai quale obbligazione specifica è stata violata | Mossa 2 |
| Sai cosa non è stato pagato ma il commissario non si è mosso | Mossa 3 |
| Temi che il termine annuale stia per scadere o sia già scaduto | Mossa 4 |
| Vuoi salvare il piano, non demolirlo (ti interessa essere pagato, non il fallimento) | Mossa 5 |
| Hai deciso: vuoi la risoluzione e devi depositare | Mossa 6 |
| La Srl eccepisce che l’inadempimento è di scarsa importanza | Mossa 7 |
| La risoluzione è stata pronunciata e ora si parla di liquidazione giudiziale | Mossa 8 |
| Sei l’amministratore della Srl che non riesce a stare nel piano | Mossa 3, poi Mossa 5 (dal lato opposto) |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Il piano funziona in sequenza, ma il punto di ingresso cambia a seconda di dove sei.
MOSSA 1 — Accerta che si tratti davvero di un PRO omologato e procurati la sentenza
Obiettivo della mossa: avere in mano il titolo che stai per contestare. Senza la sentenza di omologazione e senza il piano allegato non puoi calcolare nessun termine, non puoi individuare nessuna obbligazione e non puoi scrivere nessun ricorso.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di qualsiasi altra iniziativa. Se hai ricevuto una comunicazione del commissario giudiziale, una lettera dalla società o una semplice notizia di stampa, il passo è lo stesso: recuperare gli atti.
Come si esegue
Parti dal registro delle imprese. Il PRO è una procedura pubblicata: il decreto di apertura va iscritto nel registro delle imprese per effetto del richiamo all’art. 93 CCII contenuto nell’art. 64-bis, comma 9, e la sentenza di omologazione segue lo stesso regime di pubblicità. Una visura storica della S.r.l. ti dice se c’è stata la procedura, quando, e se sono stati nominati il giudice delegato e il commissario giudiziale.
Poi vai sul portale dei servizi telematici e sul fascicolo della procedura. Se sei un creditore inserito in una classe, hai titolo per accedere agli atti che ti riguardano e per interloquire con il commissario giudiziale, che resta l’interlocutore naturale anche dopo l’omologa: dopo l’omologazione il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione (art. 118, comma 1, CCII, richiamato per il PRO). Chiedi copia della sentenza e del piano omologato; chiedi anche se la sentenza ha previsto obblighi informativi periodici a carico della società.
Verifica infine tre dati che userai in tutte le mosse successive: la data di pubblicazione della sentenza; la composizione delle classi e la classe in cui è stato collocato il tuo credito; le scadenze dei pagamenti previste per quella classe.
La base giuridica
L’art. 64-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e profondamente rivisto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), disciplina il PRO come strumento riservato all’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Una S.r.l. operativa di medie dimensioni rientra tipicamente in questo perimetro. Il tratto distintivo è noto: il PRO consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle regole sulla graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.
È proprio questa deroga a rendere l’esecuzione così delicata. Il creditore che ha accettato di essere pagato fuori dall’ordine delle prelazioni lo ha fatto in cambio di un risultato promesso. Se il risultato non arriva, non è rimasto nulla a proteggerlo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la visura muta: nessuna iscrizione, nessun commissario, nessuna sentenza. Due spiegazioni possibili. La prima: la società ti ha raccontato di un “piano di ristrutturazione” che in realtà è un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII o un accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e seguenti — strumenti diversi, con rimedi diversi, dove l’art. 119 CCII non entra in gioco. La seconda: la domanda è stata presentata con riserva ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII e la procedura è ancora nella fase prenotativa. In entrambi i casi fermati qui e riqualifica la situazione prima di muovere altro.
Check di completamento
Non passare alla mossa 2 finché non hai: (1) copia della sentenza di omologazione con la sua data di pubblicazione; (2) copia del piano omologato con il prospetto delle classi; (3) il nominativo e il recapito del commissario giudiziale, oppure la certezza documentata che non ce n’è più uno in carica.
MOSSA 2 — Isola l’obbligazione violata e qualificala
Obiettivo della mossa: trasformare “la Srl non paga” in una contestazione tecnica con nome, numero e data. Un ricorso per la risoluzione che descrive un malessere generico viene respinto. Un ricorso che individua l’obbligazione, la scadenza e lo scostamento regge.
Quando va fatta
Appena hai il piano. E va rifatta ogni volta che scade una nuova tranche, perché l’inadempimento nel PRO è quasi sempre progressivo: comincia con un ritardo su una rata, prosegue con un pagamento parziale, finisce con il silenzio.
Come si esegue
Costruisci una tabella a quattro colonne: obbligazione prevista dal piano; termine previsto; importo previsto; importo effettivamente ricevuto e data. Fallo per il tuo credito e, se riesci, per l’intera classe. È un lavoro aritmetico, ma è la spina dorsale del fascicolo.
Poi qualifica. Non tutti gli inadempimenti pesano uguale, e il peso si misura su categorie precise:
Inadempimento a obbligo legale di struttura. Il mancato pagamento integrale in denaro entro trenta giorni dall’omologazione dei crediti per retribuzioni assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. non è un ritardo qualsiasi: è la violazione di una condizione che l’art. 64-bis, comma 1, CCII pone come requisito del PRO stesso. Stessa logica per il pagamento integrale entro centottanta giorni dei prelatizi esclusi dal voto ai sensi dell’art. 64-bis, comma 7: quei creditori non hanno votato proprio perché il piano garantiva loro quel trattamento. Se il trattamento salta, è saltato il presupposto su cui si è formato il consenso.
Inadempimento a obbligazione di pagamento verso la classe. È l’ipotesi ordinaria: la percentuale promessa non arriva, o arriva in misura inferiore, o arriva in ritardo strutturale.
Inadempimento a obbligazione di fare. Il piano può prevedere la dismissione di un immobile entro una certa data, l’apporto di finanza da parte dei soci, la cessione di un ramo d’azienda. L’art. 64-bis, comma 9-bis, CCII — introdotto dal correttivo del 2024 — disciplina espressamente il trasferimento dell’azienda o di rami in esecuzione del piano. Se l’operazione non viene compiuta, l’inadempimento colpisce il motore stesso del piano, non una sua rata.
Inesatto adempimento. La S.r.l. paga, ma paga male: fuori dall’ordine previsto, privilegiando una classe a scapito di un’altra, oppure destinando a terzi risorse che il piano aveva vincolato ai creditori. Nel PRO, dove la distribuzione è già una deroga concordata, lo scostamento dalla distribuzione pattuita è particolarmente grave.
La base giuridica
L’art. 119, comma 1, CCII parla di “risoluzione del concordato per inadempimento” e, per il tramite dell’art. 64-bis, comma 9, la stessa regola governa il PRO. La giurisprudenza ha chiarito che l’inadempimento rilevante non va letto con le categorie civilistiche ordinarie: il patto concordatario non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto a natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici, come la Cassazione ha affermato nella sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019. Da qui due conseguenze operative: non devi provare la colpa dell’amministratore, e non ti si può opporre l’eccezione di inadempimento come in un contratto sinallagmatico.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il credito contestato. La società nega che tu sia creditore per quell’importo, o pende un giudizio di accertamento. Non è un ostacolo insuperabile: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4596 del 21 febbraio 2025, ha riconosciuto che il creditore il cui credito è contestato e oggetto di autonomo giudizio conserva la legittimazione a chiedere la risoluzione, e che il mancato versamento da parte del debitore delle somme che il giudice delegato aveva ordinato di accantonare a garanzia di quel credito può essere valutato ai fini della gravità dell’inadempimento. La stessa pronuncia ha ribadito che il creditore insoddisfatto non deve fornire una prova ulteriore e specifica del pregiudizio subito.
Check di completamento
Non passare alla mossa 3 finché non hai: (1) la tabella scadenze/importi compilata e documentata; (2) la qualificazione dell’inadempimento in una delle quattro categorie sopra; (3) l’indicazione, nel piano, della data prevista per l’ultimo adempimento — o la presa d’atto che quella data non c’è.
MOSSA 3 — Attiva il commissario giudiziale prima di attivare il tribunale
Obiettivo della mossa: far entrare in scena l’organo che ha il dovere di riferire, così che il tuo fascicolo nasca già con una relazione tecnica dentro. Una segnalazione del commissario pesa più di dieci diffide del creditore.
Quando va fatta
Appena hai la tabella della mossa 2, e comunque molto prima che il termine annuale si avvicini. Questa mossa va eseguita in parallelo alla mossa 4, non dopo.
Come si esegue
Scrivi al commissario giudiziale una comunicazione scritta — PEC, sempre — che contenga quattro elementi e nient’altro: chi sei e in quale classe sei collocato; quale obbligazione del piano omologato non è stata adempiuta, con termine e importo; quale documentazione alleghi a prova; quale attività gli chiedi di svolgere.
La richiesta deve essere specifica. Non “chiedo di verificare”. Ma: chiedo che venga verificato lo stato dei pagamenti alla classe X alla data Y; chiedo che venga riferito al tribunale ai sensi dell’art. 118, comma 4, CCII; chiedo, se ne ricorrono i presupposti, che venga formulata istanza di risoluzione ai sensi dell’art. 119, comma 1, CCII.
Quest’ultimo punto è il cuore. Il commissario giudiziale è legittimato a chiedere la risoluzione, ma non di propria iniziativa: solo su istanza di uno o più creditori. La tua PEC è quell’istanza. Se non la scrivi, quella legittimazione resta inerte.
La base giuridica
L’art. 118 CCII, applicabile al PRO, costruisce un sistema di sorveglianza con tre gradini. Il primo: dopo l’omologazione il commissario sorveglia l’adempimento e deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (comma 1). Il secondo: quando il commissario rileva che il debitore non sta compiendo gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale, e il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere in luogo del debitore (comma 4). Il terzo: il tribunale può revocare l’organo amministrativo della società e nominare un amministratore giudiziario, stabilendone la durata dell’incarico e attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, comprese le deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea e l’esercizio del diritto di voto (commi 5 e 6). Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario viene comunicato dal cancelliere, entro cinque giorni, al registro delle imprese per l’iscrizione.
Per una S.r.l. questo è il punto più pesante dell’intero sistema: l’organo amministrativo può essere rimosso e sostituito da un amministratore giudiziario che vota al posto dei soci su ciò che serve a eseguire il piano.
Separatamente, l’art. 119, comma 1, CCII attribuisce al commissario la legittimazione a chiedere la risoluzione, ma — e la differenza è decisiva — solo se richiesto da uno o più creditori. Sono due poteri distinti: quello dell’art. 118 è officioso e si attiva su iniziativa del commissario stesso; quello dell’art. 119 è derivato e si attiva solo su impulso creditorio.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il commissario non più in carica. Succede quando la sentenza di omologazione non ha disciplinato la vigilanza sull’esecuzione, o quando il piano era di breve durata e la procedura è stata chiusa. In quel caso la mossa 3 salta e tu resti l’unico legittimato: passa direttamente alla mossa 4 e poi alla 6, e nel ricorso dai atto della cessazione delle funzioni commissariali, perché il tribunale dovrà ricostruire da zero i fatti che il commissario avrebbe potuto attestare.
Secondo imprevisto: il commissario risponde ma minimizza. Non discutere per PEC. Prendi la sua risposta, allegala, e costruisci tu la prova documentale: estratti conto, quietanze mancanti, bilanci depositati, visure che mostrano la mancata cessione dell’immobile che il piano prevedeva.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai: (1) la PEC al commissario inviata, con ricevuta di consegna conservata; (2) l’istanza espressa — formulata per iscritto — che il commissario attivi i poteri dell’art. 118 e, se del caso, l’azione dell’art. 119; (3) la risposta ricevuta oppure il decorso di un termine ragionevole documentato.
MOSSA 4 — Calcola il termine annuale e blindalo
Obiettivo della mossa: sapere con precisione quanti giorni ti restano. Tutto il resto del piano è negoziabile. Questo no.
Quando va fatta
Immediatamente dopo la mossa 2, in parallelo alla mossa 3. È la mossa che stabilisce il ritmo di tutte le altre.
Come si esegue
Apri il piano omologato e cerca la data dell’ultimo adempimento previsto. Hai tre scenari.
Scenario A — il piano indica la data. Il calcolo è lineare: l’anno decorre dalla scadenza di quel termine. Segna la data limite sul calendario e lavora a ritroso, lasciandoti almeno sessanta giorni di margine per la preparazione del ricorso.
Scenario B — il piano non indica la data. È l’ipotesi più frequente nei piani liquidatori o misti, dove l’ultimo pagamento dipende dall’esito delle dismissioni. L’orientamento consolidato individua il dies a quo nell’esaurimento delle operazioni di liquidazione, cioè nel momento in cui si conclude l’attività da cui dovevano derivare le risorse per i creditori. Qui il calcolo diventa un’operazione interpretativa, e va documentata: quando è stato venduto l’ultimo cespite? Quando è stata incassata l’ultima somma? Quando il commissario ha depositato l’ultima relazione?
Scenario C — il piano aggancia i termini alla definitività dell’omologazione. Se il piano prevede che i termini per adempiere decorrano dal momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, devi prima verificare se è stato proposto reclamo e se i termini per proporlo sono spirati. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in materia di individuazione del dies a quo per l’istanza di risoluzione, ha affrontato esattamente questa articolazione, legando la decorrenza alla definitività del provvedimento quando sono le parti stesse ad averlo previsto.
Una precisazione che risolve un equivoco diffuso: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Si applica ai termini del processo — ad esempio a quelli per impugnare — ma il termine annuale dell’art. 119, comma 4, CCII è un termine di decadenza che attiene all’esercizio dell’azione, e non va confuso con un termine processuale di impugnazione. Non costruire la tua strategia sull’idea di guadagnare trentuno giorni ad agosto: costruiscila sull’idea di depositare con largo anticipo.
La base giuridica
L’art. 119, comma 4, CCII: il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14601 del 29 maggio 2019, ha affermato un principio che continua a orientare l’applicazione: pur riconoscendosi ai creditori il diritto di agire per la risoluzione quando sia già emersa l’impossibilità di essere soddisfatti nella misura promessa e omologata — e quindi anche prima della scadenza dei termini di adempimento — non è consentito anticipare il dies a quo del termine di decadenza rispetto a quello fissato dalla norma. Tradotto: puoi agire prima, ma il tuo anno non comincia prima.
La Cassazione, con la sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019, ha inoltre chiarito che si tratta di una decadenza non rilevabile d’ufficio: deve essere eccepita. Questo significa due cose opposte a seconda di dove siedi. Se sei il creditore, non contare sull’inerzia della società: potrebbe eccepirla. Se sei la S.r.l., l’eccezione va sollevata tempestivamente, perché il giudice non la rileverà da solo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: ti accorgi che l’anno è già decorso. Non è necessariamente la fine. Verifica tre cose. Primo: esiste un adempimento successivo previsto dal piano e non ancora scaduto? Se il piano ha una coda — un pagamento finale, un conguaglio, una postergazione — il dies a quo si sposta in avanti. Secondo: l’insolvenza attuale della società deriva da debiti sorti dopo il deposito della domanda di accesso al PRO? In quel caso l’art. 119, comma 7, CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale senza la previa risoluzione, perché lo stato di insolvenza non discende dal patto omologato ma da obbligazioni nuove. Terzo: ricorrono gli estremi dell’annullamento ai sensi dell’art. 120 CCII — dolo, esagerazione dolosa del passivo, sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo — che ha termini propri e più lunghi.
Attenzione però a non illudersi sulla via del “fallimento omisso medio”. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, aveva affermato, sotto la legge fallimentare, che l’inadempimento del patto concordatario legittima i creditori ad agire anche chiedendo il fallimento senza passare per la risoluzione. Il Codice della crisi ha preso una posizione diversa e più rigorosa: l’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione, salvo l’eccezione dei debiti successivi. La risoluzione è diventata, nel sistema vigente, una condizione di procedibilità. Chi ragiona ancora con lo schema del 2022 rischia di arrivare in udienza con la mossa sbagliata.
Check di completamento
Non passare alla mossa 5 finché non hai: (1) la data limite scritta nero su bianco nel fascicolo, con la motivazione del calcolo; (2) la documentazione che sorregge il dies a quo scelto; (3) una data interna di deposito fissata almeno sessanta giorni prima della scadenza.
MOSSA 5 — Scegli il rimedio: esecuzione coattiva o risoluzione
Obiettivo della mossa: decidere se vuoi che il piano venga eseguito o che venga demolito. Sono due strade incompatibili e portano a esiti opposti. Scegliere per inerzia è l’errore più costoso di tutto il percorso.
Quando va fatta
Dopo le mosse 2, 3 e 4, e comunque con almeno quattro mesi di margine sul termine annuale. La scelta richiede tempo perché richiede numeri.
Come si esegue
Confronta due scenari su un unico parametro: quanto incassi, e quando.
Strada A — esecuzione coattiva ex art. 118 CCII. Il piano resta in piedi. Il tribunale attribuisce al commissario i poteri per compiere gli atti che la società non compie, oppure revoca l’organo amministrativo e nomina un amministratore giudiziario. La S.r.l. continua a esistere, l’azienda continua a operare, le risorse del piano restano destinate ai creditori secondo la distribuzione omologata. Il tuo credito resta quello falcidiato dal piano, ma hai concrete probabilità di incassarlo. È la strada da preferire quando l’inadempimento nasce da inerzia, conflitto tra soci o incapacità gestionale, e non da assenza di attivo.
Strada B — risoluzione ex art. 119 CCII. Il piano cade. Viene meno l’effetto esdebitatorio: il tuo credito torna a vivere nel suo importo originario, non più falcidiato. Restano però fermi i pagamenti già eseguiti in conformità al piano e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Alla risoluzione segue, se ne ricorrono i presupposti, l’apertura della liquidazione giudiziale. È la strada da preferire quando il piano è vuoto: quando l’attivo promesso non esiste, quando la continuità è finzione contabile, quando il tempo guadagnato dalla società serve solo a consumare quel poco che resta.
Il calcolo decisivo è questo: il credito reviviscente in misura piena dentro una liquidazione giudiziale vale più o meno del credito falcidiato dentro un piano eseguito coattivamente? Un credito chirografario che torna a 100 in una procedura liquidatoria con attivo esiguo vale meno di un credito falcidiato al 22% ma effettivamente pagato. Un credito privilegiato che recupera il proprio rango dopo la caduta della deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. può invece valere molto di più.
C’è un terzo elemento da pesare, e nel PRO è particolarmente rilevante: con la risoluzione cade la deroga all’ordine delle cause di prelazione. Il PRO è l’unico strumento che consente di distribuire il valore fuori dalla graduazione legale, e lo consente solo perché tutte le classi hanno detto sì. Se il piano si risolve e si apre la liquidazione giudiziale, quella deroga non sopravvive: si torna alle regole ordinarie. Per un creditore privilegiato che aveva accettato un trattamento deteriore in cambio di rapidità, la risoluzione può essere la mossa economicamente più redditizia dell’intera vicenda.
La base giuridica
Strada A: art. 118, commi 4, 5 e 6, CCII, applicabili al PRO per il rinvio dell’art. 64-bis, comma 9. Strada B: art. 119 CCII, stessa via di applicazione. Le due strade non sono alternative irreversibili in senso assoluto — puoi tentare prima la A e poi passare alla B — ma il tempo consumato sulla A erode il termine della B. Questo è il punto che va messo a verbale: ogni mese speso a sperare che l’amministratore giudiziario risolva il problema è un mese sottratto all’anno dell’art. 119, comma 4.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora su questo bivio con due abilitazioni che si incontrano: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che serve a valutare se il piano è ancora recuperabile, e quella di avvocato cassazionista, che serve a impostare il ricorso per la risoluzione sapendo già come dovrà reggere in reclamo e in legittimità.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il disallineamento tra creditori. Tu vuoi la risoluzione, un’altra classe vuole l’esecuzione coattiva. Non c’è un meccanismo di maggioranza che decida per tutti: l’azione di risoluzione è individuale, ciascun creditore è legittimato in proprio, e il tribunale decide sul ricorso che gli viene proposto. Questo significa che puoi agire anche contro l’orientamento prevalente dei tuoi colleghi di classe. Significa anche, però, che il tribunale valuterà la gravità dell’inadempimento con uno sguardo che va oltre il tuo singolo rapporto: ed è esattamente il tema della mossa 7.
Secondo imprevisto: la società, messa sotto pressione, propone una modifica del piano. Valutala, ma sappi che il piano omologato è il piano omologato: la rinegoziazione postuma non ha la copertura del voto delle classi e non può pregiudicare i creditori che non vi aderiscono. Se decidi di trattare, fallo mettendo per iscritto che la trattativa non comporta rinuncia all’azione né acquiescenza all’inadempimento.
Check di completamento
Non passare alla mossa 6 finché non hai: (1) il confronto numerico tra strada A e strada B messo per iscritto; (2) la verifica del rango del tuo credito nell’ipotesi di caduta della deroga distributiva; (3) la decisione presa, datata, con il residuo del termine annuale indicato a fianco.
MOSSA 6 — Deposita il ricorso: chi lo firma, contro chi, davanti a quale giudice
Obiettivo della mossa: portare davanti al tribunale un ricorso che non muoia su un problema di legittimazione o di contraddittorio. La risoluzione si perde più spesso per errori di impianto che per debolezza nel merito.
Quando va fatta
Entro la data limite calcolata alla mossa 4, e secondo il piano interno che ti sei dato: sessanta giorni di margine non sono prudenza eccessiva, sono il tempo necessario per raccogliere gli allegati e notificare correttamente.
Come si esegue
Chi firma. Il ricorso è proposto da uno dei due soggetti legittimati dall’art. 119, comma 1, CCII. Primo legittimato: ciascuno dei creditori. Non serve raggiungere una percentuale, non serve il consenso della classe, non serve dimostrare di rappresentare una quota qualificata del passivo. Un singolo creditore, anche di importo modesto, è legittimato. Il requisito è essere creditore concorsuale, cioè titolare di un credito anteriore assoggettato agli effetti del piano omologato.
Secondo legittimato: il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori. È una legittimazione derivata, non autonoma: senza l’istanza di almeno un creditore il commissario non può agire. Questo è il motivo per cui la mossa 3 va eseguita per iscritto e con ricevuta.
Chi non è legittimato. La società debitrice non può chiedere la risoluzione del proprio piano. Non lo può il liquidatore giudiziale, se nominato. Non lo può il pubblico ministero, che pure è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII: ma l’art. 119, comma 7, CCII impone che la liquidazione giudiziale segua la risoluzione, e il PM non ha il potere di provocare quest’ultima. È un vincolo di sistema, non una svista: nel PRO la demolizione del titolo omologato è rimessa a chi ha subito l’inadempimento, non all’autorità. Il Tribunale di Busto Arsizio, in una pronuncia resa sotto la disciplina dell’art. 186 l. fall. ma pienamente leggibile anche oggi, ha escluso in termini netti che la società debitrice, il commissario giudiziale di propria iniziativa e il liquidatore giudiziale siano legittimati ad agire per la risoluzione, richiamando il tenore letterale della norma.
Quanto agli enti impositori, non esiste alcuna specialità che li escluda: sono creditori come gli altri. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17633/2025, si è occupata proprio di un’istanza di risoluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società in concordato, respingendo in rito il ricorso della debitrice che contestava quella legittimazione sul presupposto dell’adesione a una definizione agevolata. Il principio operativo che se ne ricava è semplice: se l’ente è creditore concorsuale e lamenta l’inadempimento, può chiedere la risoluzione.
Contro chi. Il contraddittorio va instaurato nei confronti della S.r.l. debitrice, in persona del legale rappresentante. E c’è un soggetto ulteriore che l’art. 119, comma 2, CCII rende necessario: al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante. Se il piano prevedeva la garanzia di un terzo — un socio, una controllante, un fideiussore, un assuntore parziale — quel soggetto va coinvolto. L’omissione è un vizio del contraddittorio che il giudice può rilevare, con conseguente integrazione e perdita di tempo prezioso.
Davanti a quale giudice e con quale rito. L’art. 119, comma 6, CCII rinvia agli artt. 40 e 41 CCII: ricorso al tribunale competente, nelle forme del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione e per l’apertura della liquidazione giudiziale. È il tribunale della procedura — quello che ha omologato il PRO — in composizione collegiale.
Cosa allegare. La sentenza di omologazione; il piano omologato con il prospetto delle classi; la tabella scadenze/importi della mossa 2; la documentazione dei pagamenti ricevuti e non ricevuti; la PEC al commissario e la sua risposta; ogni relazione del commissario che attesti lo stato di esecuzione; la prova del titolo e del rango del tuo credito.
La base giuridica
Art. 119, commi 1, 2 e 6, CCII, richiamato per il PRO dall’art. 64-bis, comma 9, nella parte in cui rende applicabili le disposizioni della sezione VI del capo III del titolo IV, con la sola esclusione degli artt. 112 e 114-bis. L’esclusione è significativa e va letta bene: il legislatore ha escluso dal PRO la norma sul giudizio di omologazione del concordato, non quelle sull’esecuzione, sulla risoluzione e sull’annullamento del piano omologato. La fase patologica successiva all’omologa è dunque governata, per il PRO, dallo stesso apparato previsto per il concordato preventivo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’eccezione di difetto di interesse. La società sostiene che tu, in caso di liquidazione giudiziale, prenderesti meno di quanto il piano ti promette, e che quindi non avresti interesse ad agire. È un’eccezione che va affrontata con i numeri, non con i principi: produci il confronto tra lo scenario del piano effettivamente eseguito — cioè quello reale, non quello promesso — e lo scenario liquidatorio. La giurisprudenza di merito ha ripetutamente valorizzato il fatto che il creditore insoddisfatto non debba fornire una prova rafforzata del pregiudizio, e la Cassazione nella citata sentenza n. 4596 del 21 febbraio 2025 si è mossa nella stessa direzione.
Secondo imprevisto: la società eccepisce la decadenza. Se hai eseguito correttamente la mossa 4, hai già il calcolo documentato e la risposta pronta.
Check di completamento
Non passare alla mossa 7 finché non hai: (1) il ricorso depositato con prova del deposito; (2) la notifica alla società e all’eventuale garante perfezionata; (3) il fascicolo documentale completo, con la tabella degli inadempimenti in evidenza.
MOSSA 7 — Dimostra che l’inadempimento non è di scarsa importanza
Obiettivo della mossa: superare l’unico vero sbarramento sostanziale del procedimento. L’art. 119, comma 3, CCII è esplicito: il concordato — e dunque il PRO — non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. È qui che si vince o si perde.
Quando va fatta
Nella stesura del ricorso, e poi di nuovo in replica alle difese della società. Non è una mossa da rinviare all’udienza.
Come si esegue
Costruisci la prova della gravità su quattro assi, in quest’ordine.
Primo asse: il parametro di misurazione. La gravità non si misura sul tuo singolo rapporto obbligatorio, ma sul complesso degli obblighi assunti dal debitore verso la massa dei creditori. Il Tribunale di Milano, con sentenza della Sezione II civile e Crisi d’impresa del 21 luglio 2025, ha affermato che la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento va condotta avendo riguardo agli interessi dell’intera massa e non a quello del singolo creditore istante. Questo ti impone una scelta tattica precisa: non scrivere un ricorso che racconta quanto sei stato danneggiato tu. Scrivi un ricorso che dimostra quanto è stato danneggiato il ceto creditorio nel suo complesso.
Secondo asse: la frustrazione della causa concreta. È il criterio più potente. Il piano aveva uno scopo economico: garantire ai creditori una determinata soddisfazione attraverso una determinata operazione. Se quell’operazione non si realizza, il piano ha perso la propria funzione. La Cassazione, in pronunce che hanno consolidato questo orientamento anche di recente, ha affermato che il venir meno della funzione essenziale del concordato — assicurare ai creditori una sia pur minima soddisfazione — integra di per sé un inadempimento di non scarsa importanza. Lo stesso Tribunale di Milano, nella sentenza del 21 luglio 2025, ha letto la risoluzione del piano liquidatorio come verifica oggettiva della funzionalità del piano rispetto alla sua causa economico-sociale, e non come giudizio sulla condotta soggettiva del debitore.
Terzo asse: l’irrilevanza della colpa. Non devi provare che l’amministratore della S.r.l. ha agito male. L’accertamento è oggettivo. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciandosi sulla risoluzione del concordato, ha affermato che rileva la sola gravità oggettiva dell’inadempimento, senza che sia richiesta la sua imputabilità al proponente, segnando così la differenza rispetto alla responsabilità contrattuale di diritto comune. È una buona notizia per il creditore e una cattiva notizia per la società che intenda difendersi invocando la crisi del mercato, l’inadempimento di un cliente o l’imprevedibilità degli eventi.
Quarto asse: gli obblighi legali di struttura. Se l’inadempimento riguarda il pagamento integrale in denaro entro trenta giorni dall’omologazione dei crediti ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., oppure il pagamento integrale entro centottanta giorni dei prelatizi esclusi dal voto ai sensi dell’art. 64-bis, comma 7, CCII, la dimostrazione della gravità è strutturalmente più semplice: non stai contestando uno scostamento quantitativo, stai contestando il venir meno di una condizione che la legge pone come requisito del PRO e sulla cui esistenza si è formato il consenso unanime delle classi.
La base giuridica
Art. 119, comma 3, CCII. La norma non definisce la “scarsa importanza”, e la definizione è dunque interamente giurisprudenziale. Ma nel PRO c’è un elemento ulteriore che il concordato non ha e che va messo in evidenza nel ricorso: il PRO è l’unico strumento in cui i creditori hanno accettato una distribuzione in deroga agli artt. 2740 e 2741 del codice civile. Hanno rinunciato alla graduazione legale delle prelazioni in cambio di una promessa. Se la promessa non viene mantenuta, l’inadempimento non toglie solo denaro: toglie il corrispettivo di una rinuncia. È un argomento specifico del PRO, non trasponibile dal concordato, e va speso.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il pagamento tardivo “riparatore”: la società, ricevuto il ricorso, paga la rata arretrata. Non ritirare l’azione d’istinto. Verifica se il pagamento copre l’intero scostamento o solo la parte più visibile, se è stato eseguito con risorse del piano o con finanza nuova che altera gli equilibri distributivi, e soprattutto se il piano nel suo complesso resta eseguibile. Un pagamento isolato non sana la frustrazione della causa concreta se le scadenze successive sono già compromesse.
Secondo imprevisto: la società produce una perizia che attesta la sostenibilità prospettica del piano. Chiedi al collegio di confrontare quella perizia con i dati di esecuzione reali: incassi effettivi, pagamenti effettivi, cespiti effettivamente dismessi. La fattibilità prospettica è una proiezione; l’inadempimento è un fatto.
Check di completamento
Non passare alla mossa 8 finché non hai: (1) il calcolo dello scostamento riferito all’intera massa, non solo al tuo credito; (2) l’argomento sulla frustrazione della causa concreta esplicitato per iscritto; (3) la verifica dell’eventuale violazione degli obblighi legali dei trenta e dei centottanta giorni.
MOSSA 8 — Governa ciò che accade dopo la risoluzione
Obiettivo della mossa: non perdere nella fase successiva quello che hai ottenuto con la risoluzione. La pronuncia di risoluzione non è il traguardo: è il passaggio che apre la fase in cui si decide quanto incassi davvero.
Quando va fatta
Prima ancora che la risoluzione sia pronunciata. La preparazione di questa mossa va fatta in parallelo alla mossa 7, perché gli effetti si producono immediatamente.
Come si esegue
Primo passaggio: l’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di accesso. La risoluzione è dunque il presupposto, non l’effetto automatico: serve comunque l’istanza di un legittimato ai sensi dell’art. 37 CCII e serve l’accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi. Se vuoi che alla risoluzione segua la liquidazione giudiziale, presenta anche quella istanza e chiedi la trattazione congiunta.
Secondo passaggio: gli effetti sul tuo credito. La risoluzione travolge l’effetto esdebitatorio del piano: il tuo credito torna a vivere nell’importo originario. Restano però fermi — ed è un punto che il creditore spesso scopre tardi — i pagamenti eseguiti in corso di procedura nel rispetto della par condicio e in conformità al piano omologato, che non sono soggetti ad azione revocatoria nella successiva liquidazione giudiziale, e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, comprese le vendite. Il PRO ha un richiamo espresso anche sul punto degli atti esecutivi: le operazioni compiute in esecuzione del piano omologato godono di una protezione analoga a quella prevista per il concordato preventivo.
Terzo passaggio: la quantificazione. Nell’insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale dovrai indicare il credito originario al netto di quanto effettivamente ricevuto in esecuzione del piano. Prepara il conteggio prima: data per data, importo per importo.
Quarto passaggio: le azioni verso gli amministratori. La risoluzione di un PRO di una S.r.l. apre quasi sempre un fronte parallelo. Se gli amministratori hanno proseguito l’attività dopo che era evidente l’impossibilità di eseguire il piano, se hanno compiuto pagamenti incoerenti nonostante la segnalazione del commissario giudiziale, se hanno sottratto risorse che il piano aveva vincolato, il tema diventa quello della responsabilità gestoria. È un’azione distinta, con presupposti e legittimazioni proprie, che va valutata separatamente ma non ignorata.
La base giuridica
Art. 119, comma 7, CCII per la sequenza risoluzione-liquidazione. Art. 120 CCII per l’eventuale, alternativa azione di annullamento, che presuppone il dolo — l’esagerazione dolosa del passivo, la sottrazione o la dissimulazione di parte rilevante dell’attivo — ed è soggetta a termini diversi e più lunghi rispetto a quello annuale della risoluzione. Vale la pena verificarne i presupposti proprio quando il termine della risoluzione è compromesso.
Un dato ulteriore, utile per valutare la posizione del tuo credito nel frattempo: la Cassazione, con pronuncia del 18 luglio 2025, n. 20175, ha affermato che l’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti che incide sulla disciplina della prescrizione, implicandone la sospensione del decorso. È un argomento da avere pronto se la società eccepisce la prescrizione del credito originario dopo la caduta del piano.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il vuoto di attivo: la risoluzione arriva, la liquidazione giudiziale si apre, e non c’è nulla da liquidare. È lo scenario che la mossa 5 serviva a prevedere. Se ci arrivi comunque, il valore residuo della procedura sta nelle azioni recuperatorie e di responsabilità, non nella liquidazione dei cespiti.
Secondo imprevisto: la società impugna la risoluzione. Il percorso prosegue in reclamo e, eventualmente, in Cassazione. Tieni presente che la Suprema Corte ha più volte delimitato l’accesso al giudizio di legittimità in materia concorsuale: con l’ordinanza del 28 novembre 2025, n. 31176, ha escluso la ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost. di determinate decisioni della corte d’appello in materia di concordato, e con la pronuncia del 16 luglio 2025, n. 19607, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione autonoma contro la mancata omologazione quando sia nel frattempo intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale. La strategia di impugnazione va impostata fin dal primo grado, non improvvisata dopo.
Check di completamento
Hai completato il piano quando hai: (1) la pronuncia di risoluzione; (2) l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata o la decisione motivata di non depositarla; (3) il conteggio del credito reviviscente pronto per l’insinuazione; (4) la valutazione, documentata, sull’opportunità di azioni verso gli organi gestori.
IL PIANO ALLA PROVA DEI NUMERI
Quattro ipotesi dimostrative. Stessa situazione di partenza, esiti diversi a seconda della tempestività e della mossa scelta. Sono esercizi costruiti per mostrare il funzionamento dei termini e dei meccanismi: non sono casi reali.
Ipotesi 1 — Il creditore che si muove alla mossa 3 entro il sesto mese
PRO di una S.r.l. manifatturiera omologato con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2026. Il piano prevede quattro classi. La classe 3 (fornitori chirografari) è destinataria del 28% da pagarsi in tre tranche: 30 giugno 2027, 30 giugno 2028, 30 giugno 2029. Credito del fornitore Alfa: 218.400 €, quindi 61.152 € attesi complessivi, di cui 20.384 € alla prima scadenza.
Al 30 giugno 2027 Alfa riceve 6.100 €. Il 12 luglio 2027 invia PEC al commissario giudiziale con il prospetto dello scostamento e istanza espressa ai sensi degli artt. 118 e 119 CCII. Il commissario verifica, riscontra che lo scostamento riguarda l’intera classe 3 e riferisce al tribunale ai sensi dell’art. 118, comma 4. Il tribunale, sentita la società, attribuisce al commissario i poteri per compiere gli atti di dismissione che il piano prevedeva e che l’organo amministrativo non aveva compiuto.
Esito: l’immobile viene venduto, la tranche viene integrata entro il 2028, Alfa incassa complessivamente 58.900 € sui 61.152 € previsti. Il piano non si risolve. Il termine annuale non è mai stato consumato, perché l’ultimo adempimento previsto scade il 30 giugno 2029 e l’azione di risoluzione sarebbe rimasta esperibile fino al 30 giugno 2030.
Ipotesi 2 — Lo stesso creditore che aspetta
Stessi dati. Alfa riceve 6.100 € il 30 giugno 2027 e non fa nulla. Il 30 giugno 2028 riceve 4.300 €. Il 30 giugno 2029 non riceve nulla. Nel frattempo la società ha ceduto il ramo d’azienda a una newco riconducibile ai soci, operazione non prevista dal piano e compiuta senza la preventiva informazione al commissario.
Alfa si attiva il 10 settembre 2030. Il termine annuale è decorso il 30 giugno 2030: l’azione di risoluzione è decaduta. Resta la verifica dei presupposti dell’annullamento ex art. 120 CCII per sottrazione o dissimulazione di attivo, con termini più ampi, e resta la verifica se l’insolvenza attuale derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di PRO, nel qual caso l’art. 119, comma 7, CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale senza previa risoluzione.
Esito: due mosse residue, entrambe più incerte e più costose di quella che Alfa aveva a disposizione per tre anni. Settantadue giorni di ritardo rispetto alla scadenza hanno trasformato un diritto certo in un’ipotesi da costruire.
Ipotesi 3 — Il credito privilegiato non pagato entro centottanta giorni
PRO di una S.r.l. di servizi omologato il 3 marzo 2027. Il piano colloca Beta, creditore ipotecario per 740.000 €, tra i prelatizi non votanti, dichiarando che sarà soddisfatto in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione — cioè entro il 30 agosto 2027. Beta, proprio per questo, non vota.
Al 30 agosto 2027 Beta ha ricevuto 180.000 €. Il 15 settembre 2027 attiva il commissario e il 20 novembre 2027 deposita ricorso per la risoluzione. Nel ricorso non argomenta sul proprio danno individuale: argomenta che il mancato pagamento integrale entro il termine dell’art. 64-bis, comma 7, CCII ha fatto venir meno la condizione sulla cui esistenza si era formata l’unanimità delle classi, perché i creditori chirografari avevano votato un piano che presupponeva Beta integralmente soddisfatto e quindi fuori dal concorso.
Esito: la gravità non è misurata sullo scostamento di 560.000 €, ma sulla caduta del presupposto strutturale. Ed è il modo corretto di impostarla alla luce del criterio seguito dal Tribunale di Milano il 21 luglio 2025.
Ipotesi 4 — Il bivio economico
PRO di una S.r.l. commerciale. Gamma è creditore privilegiato per 340.000 €, degradato in parte al chirografo dalla deroga distributiva del piano, che gli riconosce 142.800 € complessivi (42%). Dopo due anni Gamma ha incassato 31.500 €. L’attivo residuo stimato è di 480.000 €; il passivo complessivo reviviscente in caso di risoluzione sarebbe di circa 2.900.000 €, di cui 610.000 € privilegiati con rango anteriore a Gamma.
Strada A (esecuzione coattiva): se il piano viene portato a termine coattivamente, Gamma può ragionevolmente incassare ulteriori 90.000-100.000 €, arrivando a circa 125.000 €.
Strada B (risoluzione): caduta la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., Gamma recupera il proprio rango originario. Su 480.000 € di attivo, al netto di 610.000 € di privilegi anteriori, non resta capienza per il suo privilegio.
Esito: in questa configurazione numerica la strada A è nettamente più conveniente. Se però l’attivo residuo fosse di 1.400.000 €, il calcolo si rovescerebbe e la risoluzione diventerebbe la mossa economicamente razionale. Il bivio della mossa 5 non si decide per principio: si decide con l’aritmetica dell’attivo residuo e del rango.
Ipotesi 5 — Il PRO liquidatorio e la causa concreta azzerata
PRO di una S.r.l. immobiliare omologato il 7 maggio 2027, con piano misto: prosecuzione dell’attività locativa su due cespiti e dismissione di tre immobili entro il 31 dicembre 2028, con pagamento ai creditori entro il 30 giugno 2029. Classe 2 (banche e intermediari finanziari, con garanzie reali degradate in parte al chirografo per effetto della deroga distributiva): soddisfacimento previsto al 51%, pari a 1.147.500 € su crediti per 2.250.000 €.
Al 31 dicembre 2028 nessuno dei tre immobili è stato venduto. Le relazioni del commissario giudiziale danno atto di due tentativi di vendita andati deserti e di una perizia aggiornata che riduce il valore complessivo dei tre cespiti da 2.900.000 € a 1.640.000 €. Alla data del 30 giugno 2029 la classe 2 ha ricevuto 94.000 €, cioè l’8,2% di quanto promesso.
Delta deposita ricorso il 21 settembre 2029, ampiamente entro il termine annuale che scadrà il 30 giugno 2030. Nel ricorso non si limita a quantificare lo scostamento: dimostra che l’operazione su cui il piano poggiava — la dismissione dei tre immobili ai valori attestati — non si è realizzata e non è più realizzabile ai valori originari, e che dunque la funzione economica del piano è venuta meno. Allega le due perizie a confronto, i verbali delle procedure competitive deserte e il prospetto degli incassi.
Esito: l’impostazione è quella corretta secondo il criterio della verifica oggettiva della funzionalità del piano rispetto alla sua causa economico-sociale, seguito dal Tribunale di Milano il 21 luglio 2025. Lo scostamento dell’8,2% non è il dato decisivo: il dato decisivo è che il motore del piano si è spento. Se Delta avesse argomentato solo sulla percentuale, avrebbe esposto il fianco all’eccezione della società secondo cui le vendite potevano ancora perfezionarsi nei mesi successivi.
IL PIANO IN UNA PAGINA
Questa è la pagina da stampare e tenere sul fascicolo. Ogni riga è una mossa, con il suo obiettivo, il suo termine e il costo di saltarla.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Recupera il titolo | Avere sentenza di omologazione e piano | Subito | Calcoli dei termini impossibili; rischio di confondere il PRO con un accordo o un piano attestato |
| 2. Isola l’inadempimento | Tabella scadenze/importi e qualificazione | Entro 15 giorni dalla mossa 1 | Ricorso generico, destinato al rigetto |
| 3. Attiva il commissario | Istanza scritta ex artt. 118 e 119 CCII | Subito dopo la mossa 2 | La legittimazione derivata del commissario resta inerte; nessuna relazione tecnica nel fascicolo |
| 4. Calcola il termine | Data limite documentata | In parallelo alla mossa 3 | Decadenza dall’azione di risoluzione: rimedio perduto |
| 5. Scegli il rimedio | Confronto numerico A vs B | Almeno 4 mesi prima della scadenza | Si consuma il termine della risoluzione sperando nell’esecuzione coattiva |
| 6. Deposita il ricorso | Atto valido, contraddittorio integro | Entro la data limite, con 60 giorni di margine | Rigetto per difetto di legittimazione o mancata chiamata del garante |
| 7. Prova la gravità | Non scarsa importanza riferita alla massa | Nel ricorso e in replica | Rigetto nel merito ex art. 119, comma 3, CCII |
| 8. Governa il dopo | Liquidazione giudiziale, insinuazione, responsabilità | Dalla pronuncia in poi | Risoluzione ottenuta ma nessun recupero effettivo |
Tre numeri da non dimenticare: trenta giorni per il pagamento integrale in denaro dei crediti per retribuzioni ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.; centottanta giorni per il pagamento integrale dei prelatizi esclusi dal voto; un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto per proporre il ricorso di risoluzione. E una regola di calendario: la sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto, e non va invocata per allungare il termine di decadenza dell’azione.
GLI SCENARI DI DEVIAZIONE
Tre imprevisti ricorrenti e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La controparte accelera: la Srl si muove prima di te
La società, intuendo che il piano non regge, deposita una domanda di accesso a un diverso strumento di regolazione della crisi, oppure converte il PRO in concordato preventivo ai sensi dell’art. 64-quater CCII, oppure ancora accede alla composizione negoziata per guadagnare misure protettive.
Piano B. Non trattare la nuova iniziativa come un fatto che azzera la tua posizione. Primo: verifica se la domanda nuova è compatibile con un PRO già omologato o se presuppone la caduta del titolo precedente. Secondo: costituisciti nel nuovo procedimento come creditore anteriore, facendo valere lo stato di inadempimento del piano omologato come elemento di valutazione della ritualità e della serietà della nuova proposta. Terzo, e decisivo: il termine annuale dell’art. 119, comma 4, CCII continua a correre. Non sospenderlo nella tua testa solo perché è intervenuto un altro procedimento. Se la nuova iniziativa si arena, devi ancora essere in tempo.
Quarto elemento, da tenere a mente in questo scenario: la Cassazione, con pronuncia del 9 dicembre 2025, n. 31958, si è occupata della revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. È un angolo diverso dalla risoluzione — opera prima dell’omologa — ma segnala quanto il sistema sanzioni la deficienza informativa. Se la nuova proposta della società poggia su rappresentazioni non veritiere, quello è il terreno su cui contestarla.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto o sta per scadere
Te ne accorgi tardi. L’anno è decorso, o mancano tre settimane e non hai il fascicolo pronto.
Piano B, in tre direzioni. Prima direzione: deposita comunque, se sei ancora dentro il termine, anche con un fascicolo essenziale, riservandoti il deposito documentale successivo. Il ricorso tempestivo con prova incompleta è recuperabile; il ricorso completo ma tardivo no. Seconda direzione: se il termine è decorso, verifica se esiste un adempimento del piano successivo a quello che avevi considerato “ultimo”. Nei piani con code di pagamento, conguagli o postergazioni, il dies a quo si sposta, e la Cassazione con l’ordinanza n. 14601 del 29 maggio 2019 ha chiarito che il dies a quo non può essere anticipato rispetto a quello legale — il che, specularmente, significa che va individuato con precisione e non per approssimazione. Terza direzione: verifica se l’insolvenza attuale deriva da debiti sorti dopo il deposito della domanda di accesso al PRO. In quel caso l’art. 119, comma 7, CCII permette l’apertura della liquidazione giudiziale senza la previa risoluzione, e il percorso cambia completamente.
Una cautela, perché l’errore è frequente: la Cassazione, con la pronuncia del 6 giugno 2024, n. 15862, si è occupata delle conseguenze del fallimento dichiarato omisso medio anni dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione, con riguardo all’insinuazione al passivo e al permanere dell’effetto esdebitatorio. Se non ottieni la risoluzione, l’effetto esdebitatorio del piano può sopravvivere anche a una procedura liquidatoria successiva. È la ragione per cui il termine annuale non è un adempimento formale: è la differenza tra insinuarsi per il credito pieno e insinuarsi per il credito falcidiato.
Deviazione 3 — Il documento è irreperibile
Non riesci a ottenere il piano omologato, oppure il piano non indica le scadenze con la precisione che ti serve, oppure il commissario non ha depositato relazioni sull’esecuzione.
Piano B. Ricostruisci per via indiretta. Il registro delle imprese ti dà il decreto di apertura, la sentenza di omologazione e, se c’è stato, il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario, che per legge va iscritto entro cinque giorni. I bilanci depositati ti dicono se i debiti verso la tua classe sono stati movimentati e in che misura. Le tue scritture contabili ti danno gli incassi effettivi, data per data. Le comunicazioni ricevute dalla società — anche informali, anche via email — valgono come elementi di prova dello stato di esecuzione.
E se il piano davvero non indica la data dell’ultimo adempimento, non trattarlo come un vizio: trattalo come il presupposto per far decorrere il termine dall’esaurimento delle operazioni liquidatorie, che è il criterio seguito dall’orientamento consolidato in assenza di indicazione espressa. Documenta quando quelle operazioni si sono esaurite e costruisci lì il tuo dies a quo.
Deviazione 4 — La Srl viene svuotata mentre il piano è in esecuzione
Durante l’esecuzione del piano l’azienda — o il ramo che produceva i flussi su cui il piano poggiava — passa a una società di nuova costituzione riconducibile agli stessi soci. Oppure vengono costituite garanzie nuove a favore di un creditore che il piano non privilegiava. Oppure ancora vengono eseguiti pagamenti a soggetti estranei al piano con risorse che il piano aveva vincolato ai creditori.
Piano B. Cambia l’asse della contestazione. Qui non stai più lamentando un inadempimento quantitativo, ma una condotta che ha sottratto materia al piano. Tre direzioni da percorrere in parallelo.
Prima direzione: la segnalazione al commissario giudiziale diventa urgente e va formulata in termini espliciti. L’art. 64-bis, comma 6, CCII costruisce, per la fase anteriore all’omologa, un obbligo di informazione preventiva del commissario per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti non coerenti con il piano, con segnalazione scritta all’imprenditore e all’organo di controllo e informativa immediata al tribunale se l’atto viene compiuto nonostante la segnalazione. Dopo l’omologa la vigilanza prosegue con lo strumento dell’art. 118, comma 1, CCII, che impone al commissario di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Una cessione d’azienda non prevista dal piano è esattamente quel fatto.
Seconda direzione: l’art. 64-bis, comma 9-bis, CCII, introdotto dal correttivo del 2024, disciplina espressamente il trasferimento dell’azienda o di uno o più rami in esecuzione del piano, subordinandolo all’autorizzazione del tribunale, alla verifica della funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, e al rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Un trasferimento compiuto fuori da quella cornice è un argomento di gravità di primo livello nel ricorso ex art. 119 CCII.
Terza direzione: valuta l’azione di annullamento dell’art. 120 CCII, che presuppone il dolo — in particolare la sottrazione o la dissimulazione di parte rilevante dell’attivo — e che dispone di termini più ampi di quello annuale della risoluzione. Non è un’alternativa da scegliere subito: è un binario da tenere aperto, soprattutto se il termine della risoluzione è vicino alla scadenza.
In questo scenario la mossa 3 non è più una facoltà tattica: è la mossa che costruisce la prova. Ogni settimana in cui la cessione resta non segnalata è una settimana in cui l’attivo si allontana e la ricostruzione diventa più difficile.
LE DOMANDE DI CHI STA ESEGUENDO
Posso depositare il ricorso per la risoluzione se il commissario giudiziale ha detto che non ci sono estremi?
Sì. La legittimazione del creditore è autonoma e non dipende dalla valutazione del commissario. L’art. 119, comma 1, CCII attribuisce il potere a ciascuno dei creditori, in via diretta. Il parere negativo del commissario è un elemento che il tribunale valuterà, non un filtro che ti preclude l’accesso.
Posso fare la mossa 6 senza avere fatto la 3?
Sì, tecnicamente. Ma perdi il contributo più pesante del tuo fascicolo. La segnalazione del commissario ai sensi dell’art. 118, comma 4, CCII arriva al tribunale da un organo della procedura, non da una parte interessata. Se hai tempo, fai la 3. Se il termine sta per scadere, deposita e attiva il commissario in parallelo.
Se sono l’unico creditore a lamentarsi, la mia richiesta è più debole?
Sulla legittimazione no: basta essere creditore. Sul merito può pesare, ma non nel senso che immagini. Poiché la gravità si misura sugli interessi dell’intera massa — è il criterio seguito dal Tribunale di Milano il 21 luglio 2025 — il fatto che tu sia solo non indebolisce la tua posizione se dimostri che l’inadempimento colpisce il ceto creditorio nel suo complesso. Il punto non è quanti siete: è quanto è compromesso il piano.
La società mi offre un pagamento a saldo e stralcio per farmi ritirare il ricorso. Posso accettare?
Puoi, ma valuta due cose. Primo: se accetti e il piano poi salta comunque, avrai incassato una somma che in una successiva liquidazione giudiziale potrebbe essere oggetto di contestazione se eseguita fuori dalla distribuzione prevista dal piano. Secondo: il tuo ritiro non impedisce ad altri creditori di agire, e non impedisce al commissario di agire se un altro creditore lo istanzia. Metti per iscritto che il pagamento è imputato al piano e non costituisce novazione.
Il garante deve essere chiamato anche se non ha mai pagato nulla?
Sì. L’art. 119, comma 2, CCII prevede che al procedimento sia chiamato a partecipare l’eventuale garante, senza distinguere a seconda che abbia o meno eseguito prestazioni. La sua partecipazione serve proprio perché la risoluzione incide sulla sorte della garanzia.
Esiste un’ipotesi in cui la risoluzione è esclusa in radice?
Sì, ed è prevista dall’art. 119, comma 5, CCII: le disposizioni sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal piano sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. È lo schema dell’assunzione liberatoria. Prima di impostare qualsiasi azione, verifica se il piano conteneva una clausola di questo tipo: se la conteneva, la tua azione va diretta contro l’assuntore secondo le regole comuni, non contro la S.r.l. secondo l’art. 119.
La risoluzione travolge anche i pagamenti che ho già ricevuto dal piano?
No. La risoluzione fa cadere l’effetto esdebitatorio e riporta in vita il credito nella sua misura originaria, ma restano fermi i pagamenti eseguiti in corso di procedura in conformità al piano e nel rispetto della par condicio, così come gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Quanto hai ricevuto non va restituito: va detratto dal credito che insinuerai al passivo.
Posso chiedere insieme la risoluzione e l’apertura della liquidazione giudiziale?
È l’impostazione consigliabile. L’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere dichiarata solo a seguito della risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di accesso. Depositare entrambe le istanze e chiederne la trattazione congiunta evita di dover riaprire da capo il contraddittorio dopo la pronuncia di risoluzione.
La S.r.l. sostiene che non ha pagato perché un suo grosso cliente è fallito. È una difesa che regge?
Sul piano dell’accertamento della gravità, no. L’orientamento che misura l’inadempimento in termini oggettivi — seguito tra gli altri dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ripreso dal Tribunale di Milano nella sentenza del 21 luglio 2025 — non richiede l’imputabilità della condotta al proponente. Quello che conta è se il piano ha perso la propria funzione, non perché l’abbia persa. La causa esterna può rilevare in altre sedi, non per escludere la risoluzione.
Se il piano prevedeva la continuità e l’azienda è ancora operativa, la risoluzione è esclusa?
No, ma cambia il modo di argomentare. La prosecuzione dell’attività non equivale all’esecuzione del piano: il piano si esegue pagando i creditori nelle misure e nei tempi promessi. Se l’azienda gira ma i creditori non vengono soddisfatti, la causa concreta del piano è ugualmente frustrata. Va detto però che in questo scenario la strada A della mossa 5 — l’esecuzione coattiva ex art. 118 CCII, con eventuale revoca dell’organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario — è spesso la più redditizia, proprio perché esiste ancora un’impresa in grado di generare risorse.
Che differenza c’è tra risoluzione del PRO e revoca del PRO?
La revoca opera prima dell’omologazione e colpisce la procedura in corso: nel PRO è il tribunale a esservi chiamato quando il commissario segnala atti pregiudizievoli o incoerenti rispetto al piano, con l’applicazione dell’art. 106 CCII richiamato dall’art. 64-bis, comma 6. La risoluzione opera dopo l’omologazione e colpisce il titolo già formato. Sono rimedi successivi nel tempo e non intercambiabili: se il piano è già omologato, la strada è l’art. 119 CCII.
LA GIURISPRUDENZA CHE SOSTIENE IL PIANO
I riferimenti sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati.
A sostegno della mossa 2 (isolare e qualificare l’inadempimento)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 21 febbraio 2025, n. 4596. Il creditore il cui credito sia contestato e oggetto di autonomo giudizio di accertamento mantiene la possibilità di chiedere la risoluzione; il mancato versamento delle somme che il giudice delegato aveva ordinato di depositare a garanzia di quel credito può essere apprezzato per valutare la sussistenza di un inadempimento grave. Rilevanza: smonta la difesa più comune della società debitrice, cioè la contestazione preventiva del credito dell’istante per negargli l’accesso al rimedio.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 31 luglio 2019, n. 20652. Il patto concordatario non ha la struttura del contratto a prestazioni corrispettive, ma è un istituto di natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi di rilievo pubblicistico; i principi generali dell’inadempimento contrattuale non si trasferiscono automaticamente. Rilevanza: libera il creditore dall’onere di provare la colpa e preclude alla S.r.l. le eccezioni tipiche del sinallagma.
A sostegno della mossa 3 (attivazione del commissario e rimedi esecutivi)
Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, sentenza 5 giugno 2025. Nel giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sono inammissibili le contestazioni che non attengono a profili di rito o ai presupposti di legittimità previsti dall’art. 64-bis CCII, quali la corretta suddivisione in classi, l’approvazione unanime e l’integrale soddisfazione in denaro dei crediti indicati dalla norma. Rilevanza: delimita ciò che si poteva contestare prima dell’omologa, e quindi delimita per differenza ciò che resta contestabile dopo, nella fase di esecuzione.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civile, pronuncia 11 giugno 2025. La formazione delle classi nel PRO deve rispondere a un criterio rigoroso, perché è la condizione che giustifica la deroga alla par condicio creditorum. Rilevanza: se la classe in cui sei stato collocato è stata costruita strumentalmente, l’argomento rafforza la contestazione sulla tenuta complessiva del piano in fase esecutiva.
A sostegno della mossa 4 (calcolo e tenuta del termine annuale)
Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14601. Pur riconoscendosi ai creditori il diritto di agire per la risoluzione quando sia già emersa l’impossibilità di essere soddisfatti nella misura promessa e omologata, a prescindere dalla scadenza dei termini di adempimento, non è ammesso individuare un dies a quo del termine di decadenza anticipato rispetto a quello stabilito dalla legge. Rilevanza: fissa il punto di partenza del conteggio e impedisce alla debitrice di sostenere che il termine sia maturato prima.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 6 giugno 2024, n. 15862. La Corte si occupa delle conseguenze della dichiarazione di fallimento intervenuta omisso medio molti anni dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione, con riguardo all’insinuazione al passivo e alla permanenza dell’effetto esdebitatorio. Rilevanza: misura il costo concreto della decadenza, che non è solo processuale ma incide sull’importo per cui ci si potrà insinuare.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 febbraio 2022, n. 4696. Sotto la legge fallimentare, l’inadempimento del patto concordatario è soggetto alle regole comuni sulla responsabilità e legittima i creditori ad agire anche chiedendo il fallimento senza previa risoluzione. Rilevanza: va conosciuta per sapere che il Codice della crisi ha adottato una soluzione diversa, imponendo con l’art. 119, comma 7, CCII la risoluzione come passaggio necessario, salvo i debiti successivi al deposito della domanda.
A sostegno della mossa 7 (non scarsa importanza dell’inadempimento)
Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, sentenza 21 luglio 2025. La valutazione dell’importanza dell’inadempimento va parametrata agli interessi dell’intera massa dei creditori e non a quello del singolo istante; l’accertamento è oggettivo e riguarda la funzionalità del piano rispetto alla sua causa economico-sociale, non la condotta soggettiva del debitore. Rilevanza: è il criterio che detta l’impostazione del ricorso e che impone di argomentare sulla massa, non sul danno individuale.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronuncia in tema di risoluzione del concordato. Ai fini della risoluzione rileva la sola gravità oggettiva dell’inadempimento, senza che sia richiesta l’imputabilità al proponente, in ciò differenziandosi dalla responsabilità civilistica ordinaria. Rilevanza: neutralizza la difesa fondata sulle cause esterne e non imputabili della crisi.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 17633/2025. La Corte dichiara inammissibile il ricorso di una società che contestava la legittimazione dell’ente impositore a chiedere la risoluzione del concordato, sul presupposto dell’adesione a una definizione agevolata. Rilevanza: conferma che la qualità di creditore concorsuale è l’unico requisito della legittimazione, senza esclusioni soggettive.
A sostegno della mossa 8 (gestione della fase successiva)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 18 luglio 2025, n. 20175. L’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti che si riflette sulla prescrizione, sospendendone il decorso. Rilevanza: difende il credito reviviscente dall’eccezione di prescrizione dopo la caduta del piano.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 16 luglio 2025, n. 19607. È inammissibile l’impugnazione autonoma contro la mancata omologazione di un precedente concordato quando sia già intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: orienta la strategia impugnatoria nella fase successiva alla risoluzione.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 28 novembre 2025, n. 31176. Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione la decisione con cui la corte d’appello conferma determinati provvedimenti in materia concordataria. Rilevanza: impone di giocare il merito nei primi due gradi, perché la finestra di legittimità è stretta.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 9 dicembre 2025, n. 31958. La Corte si pronuncia sulla revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: fornisce il paradigma del deficit informativo, utile quando la società tenta di riposizionarsi con una nuova proposta basata su rappresentazioni carenti.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 17 dicembre 2024, n. 32996. La Corte esamina gli effetti, per i creditori già aderenti, del fallimento dichiarato dopo l’omologazione di accordi di ristrutturazione. Rilevanza: offre il termine di paragone sistematico tra la sorte degli strumenti negoziali omologati e quella del piano di ristrutturazione quando sopravviene la procedura liquidatoria.
Tribunale di Roma, pronuncia del marzo 2025, e Tribunale di Vicenza, in tema di presupposti di omologabilità del PRO. Il primo esclude che il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione possa avere natura meramente liquidatoria; il secondo elenca i presupposti perché il piano possa essere omologato, a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Rilevanza: nel contenzioso sull’esecuzione, la natura del piano — di continuità o liquidatoria — incide sul modo in cui si misura la frustrazione della causa concreta.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
Ecco, in concreto, cosa facciamo su un PRO inadempiuto. Non cosa “ti aiutiamo a fare”: cosa facciamo.
- Recuperiamo e analizziamo la sentenza di omologazione e il piano, estraendo il prospetto delle classi, le scadenze e le percentuali promesse a ciascuna, e verificando la collocazione esatta del tuo credito.
- Costruiamo la tabella degli scostamenti, confrontando voce per voce le obbligazioni del piano con i pagamenti effettivamente eseguiti, e qualifichiamo ciascun inadempimento nella categoria che gli corrisponde.
- Calcoliamo il dies a quo del termine annuale dell’art. 119, comma 4, CCII e lo documentiamo, individuando — quando il piano tace — l’esaurimento delle operazioni da cui far decorrere la decadenza.
- Redigiamo e inviamo l’istanza al commissario giudiziale ai sensi degli artt. 118 e 119 CCII, formulando la richiesta espressa che attiva la sua legittimazione derivata.
- Verifichiamo la violazione degli obblighi legali di struttura: il pagamento integrale in denaro entro trenta giorni dei crediti ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e quello entro centottanta giorni dei prelatizi esclusi dal voto ai sensi dell’art. 64-bis, comma 7, CCII.
- Elaboriamo il confronto numerico tra esecuzione coattiva e risoluzione, mettendo a confronto l’incasso atteso dal piano eseguito e quello atteso dal credito reviviscente in sede liquidatoria, con il ricalcolo del rango dopo la caduta della deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per la risoluzione, curando l’integrità del contraddittorio verso la società e verso l’eventuale garante ai sensi dell’art. 119, comma 2, CCII.
- Impostiamo la prova della non scarsa importanza sul parametro della massa dei creditori e sulla frustrazione della causa concreta, come richiesto dalla giurisprudenza più recente.
- Predisponiamo l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale da trattare congiuntamente alla risoluzione, e il conteggio del credito reviviscente da insinuare al passivo.
- Valutiamo e, se ne ricorrono i presupposti, impostiamo le azioni verso gli organi gestori della S.r.l. per le condotte tenute nella fase di esecuzione del piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un piano di ristrutturazione inadempiuto da una S.r.l., l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione che riguarda specificamente la crisi dell’impresa commerciale, cioè esattamente il terreno su cui il PRO nasce, viene votato e poi deve essere eseguito. Serve a leggere il piano per quello che è — sostenibile o finto — prima ancora di decidere se demolirlo. Subito dopo pesa quella di avvocato cassazionista, perché il procedimento di risoluzione nasce in tribunale, prosegue in reclamo e può chiudersi in sede di legittimità, dove gli spazi sono stretti: impostare il primo atto sapendo già come dovrà reggere all’ultimo grado non è un dettaglio, è la differenza tra un percorso coerente e tre difese diverse davanti a tre collegi diversi.
La continuità della strategia è il punto. Lo stesso difensore che calcola il termine annuale, che scrive l’istanza al commissario e che deposita il ricorso è quello che tiene la linea in reclamo e in Cassazione. Non ci sono passaggi di consegne, non ci sono riletture del fascicolo da parte di chi non c’era: la tesi è una sola dal primo giorno.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso. Non è un’etichetta. In un PRO inadempiuto la metà del lavoro è giuridica — legittimazione, termini, contraddittorio, gravità — e l’altra metà è aritmetica: ricostruire l’attivo residuo, ricalcolare il rango dopo la caduta della deroga distributiva, stimare il realizzo liquidatorio. Le due metà devono stare nello stesso tavolo, perché la decisione della mossa 5 nasce dal loro incrocio.
CHIUSURA
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. Nel PRO questo principio ha un peso particolare, perché il piano che ti ha falcidiato il credito continua a produrre i suoi effetti finché qualcuno non lo demolisce — e i legittimati a demolirlo sono due soltanto: ciascun creditore, e il commissario giudiziale su istanza di un creditore. Non la società, non il pubblico ministero, non il tribunale di sua iniziativa. Se non ti muovi tu, il sistema non si muove al posto tuo.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione verificabile e non generica. Il PRO è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione che riguarda direttamente la crisi dell’impresa commerciale, cioè il contesto in cui un piano di ristrutturazione viene costruito e poi violato. La risoluzione, però, è un giudizio che può arrivare fino alla Suprema Corte, e l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista: la stessa persona che imposta il ricorso lo porta, se serve, fino all’ultimo grado. E poiché dall’altra parte del tavolo siedono quasi sempre banche, intermediari ed enti impositori, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è ciò che consente di leggere quelle posizioni con gli strumenti giusti. Non promettiamo esiti: analizziamo il piano, verifichiamo i termini, costruiamo la strategia e la difendiamo.
📩 Se la S.r.l. non sta rispettando il piano omologato, il tempo che passa lavora contro di te e a favore di chi non adempie: scrivici oggi stesso e mettiamo subito in calendario le mosse che ti restano — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
