Ditta In Concordato Minore Con Leasing In Corso: Cosa Succede Al Contratto Di Leasing?

Prima di cominciare: questo è un piano da eseguire, non un articolo da leggere

Hai una ditta individuale, una piccola società o uno studio professionale. I debiti sono diventati più grandi della tua capacità di pagarli e stai valutando — o hai già avviato — un concordato minore. In mezzo a tutto questo c’è un contratto di leasing: il macchinario che fa girare l’officina, il furgone con cui consegni, il capannone in cui lavori. E la domanda che ti tiene sveglio è una sola: la società di leasing può portarmi via il bene adesso? E se lo fa, che fine fanno i soldi che ho già pagato?

Questa guida è costruita per darti una risposta operativa. Non troverai una lezione di diritto concorsuale: troverai otto mosse in sequenza, ognuna con il suo obiettivo, il suo tempo, i documenti da preparare e il controllo da superare prima di passare alla successiva. Il patto è semplice: se esegui le mosse nell’ordine e nei tempi giusti, ti presenti davanti al giudice con una scelta consapevole sul leasing — tenerlo o lasciarlo — invece di subire la scelta del concedente.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio? Perché il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che passa necessariamente attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi la istruisce. Il leasing, a sua volta, è un contratto di finanziamento: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina è la sede in cui si ricostruiscono canoni, interessi, clausole e valori di riscatto. E se il concedente decide di portare la questione in giudizio, la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

📩 Il leasing non aspetta i tuoi tempi: contattaci adesso, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, fermati e rispondi a quattro domande. Le risposte decidono il punto d’ingresso nel piano: non tutti partono dalla mossa 1, e chi parte dalla mossa sbagliata perde il tempo che non ha.

Domanda 1 — Il contratto di leasing è ancora “vivo”?

È la domanda più importante di tutte. Il codice della crisi distingue tra contratti pendenti (ancora in corso di esecuzione da entrambe le parti) e contratti già risolti. Se la società di leasing ti ha già inviato una dichiarazione con cui si avvale della clausola risolutiva espressa, o se un giudice ha già pronunciato la risoluzione, il contratto non è più pendente: le regole che ti consentirebbero di proseguirlo o di chiederne lo scioglimento controllato non si applicano più, e la partita si sposta sugli effetti della risoluzione già avvenuta.

Verifica quindi: hai ricevuto una raccomandata o una PEC con cui il concedente dichiara risolto il contratto? Hai ricevuto un atto giudiziario che chiede la risoluzione? Hai ricevuto solo solleciti di pagamento?

Domanda 2 — Quanti canoni non hai pagato?

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 137) fissa una soglia precisa di “grave inadempimento” dell’utilizzatore: almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, per il leasing immobiliare; almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, per gli altri leasing (macchinari, veicoli, attrezzature). Sotto quella soglia, il concedente ha armi più deboli per invocare la risoluzione secondo la disciplina legale del leasing. Sopra quella soglia, la risoluzione è a un passo.

Conta i canoni insoluti, anche quelli pagati solo in parte. Se sei a tre canoni mensili su un leasing strumentale, il quarto è la linea rossa.

Domanda 3 — Il bene in leasing serve davvero alla tua attività futura?

Il concordato minore può essere “in continuità” (prosegui l’attività e paghi i creditori anche con i flussi futuri) oppure liquidatorio (in casi più limitati). Se prosegui l’attività, devi capire se quel bene è indispensabile: senza il centro di lavoro l’officina chiude? Senza il furgone perdi i clienti? Oppure il bene è sovradimensionato, poco usato, sostituibile con un noleggio più economico?

Domanda 4 — Hai già depositato la domanda di concordato minore?

Se la domanda è già depositata e il giudice ha emesso il decreto di apertura, sei in una fase diversa: alcune mosse sono già “consumate”, altre (come la richiesta di scioglimento del contratto) si fanno dentro la procedura con regole precise.

Tabella di orientamento

La tua situazioneDa dove parti
Nessuna risoluzione ricevuta, insoluti sotto soglia, domanda non ancora depositataMossa 1, e prosegui in ordine
Nessuna risoluzione, insoluti vicini alla soglia (es. 3 canoni su 4)Mossa 1 e Mossa 4 in parallelo, subito
Hai ricevuto una diffida o un decreto ingiuntivo per i canoniMossa 4 immediatamente, poi recupera la Mossa 1
Hai ricevuto la dichiarazione di risoluzioneMossa 1 (verifica di validità della risoluzione), poi vai agli scenari di deviazione
Domanda di concordato minore già depositata, contratto pendenteMossa 3, poi Mossa 5 o Mossa 6
Concordato già omologatoMossa 8

Non passare oltre finché non hai risposto per iscritto a tutte e quattro le domande. Ti servirà nelle mosse successive, e servirà all’OCC che dovrà attestare il tuo piano.


Mossa 1 — Fotografa il contratto di leasing in ogni dettaglio

Obiettivo della mossa: sapere con esattezza che tipo di leasing hai, quanto hai già pagato, quanto manca, quanto vale oggi il bene e se il contratto è ancora pendente. Senza questa fotografia, ogni decisione successiva è un salto nel buio.

Quando va fatta

Subito, prima di qualunque contatto con l’OCC o con il concedente. Idealmente nella prima settimana da quando decidi di affrontare la crisi. Se sei vicino alla soglia del grave inadempimento, hai al massimo il tempo che separa oggi dalla scadenza del prossimo canone.

Come si esegue

Recupera e ordina questi documenti:

  1. Il contratto di leasing completo, con condizioni generali, piano dei canoni, eventuale maxicanone iniziale, prezzo di riscatto, clausola risolutiva espressa, clausola penale, clausole sulla restituzione del bene.
  2. Il verbale di consegna del bene e la data di decorrenza.
  3. L’estratto conto del leasing: chiedilo per iscritto al concedente, con PEC. Deve indicare canoni pagati, canoni insoluti, interessi di mora applicati, capitale residuo.
  4. Tutta la corrispondenza con il concedente degli ultimi dodici mesi: solleciti, diffide, proposte di rinegoziazione, eventuali moratorie.
  5. Una stima del valore di mercato attuale del bene: per i veicoli basta una quotazione di settore; per macchinari e immobili serve una perizia o almeno un’indicazione di un tecnico.

Poi rispondi a tre verifiche tecniche:

  • Il contratto è pendente? Lo è se nessuna delle due parti ha completato le prestazioni principali: il concedente deve ancora garantirti il godimento del bene fino alla scadenza, tu devi ancora pagare i canoni. Un leasing in cui hai pagato tutti i canoni e manca solo il riscatto è un caso di confine da esaminare con attenzione.
  • Quando si sono verificati gli eventuali presupposti della risoluzione? Per i contratti in cui il grave inadempimento si è verificato dopo l’entrata in vigore della legge n. 124/2017 (29 agosto 2017) si applica la disciplina legale dei commi 136-140. Per i rari casi in cui i presupposti erano già maturati prima, le Sezioni Unite hanno chiarito che quella legge non opera retroattivamente.
  • Che rapporto c’è tra valore del bene e debito residuo? Calcola: valore di mercato del bene, meno canoni scaduti e non pagati, meno capitale dei canoni a scadere, meno prezzo di riscatto. Se il risultato è positivo, nel bene c’è un “valore nascosto” che appartiene a te e, nella procedura, ai tuoi creditori. Se è negativo, il leasing è un peso.

La base giuridica

La nozione di contratto pendente è quella dell’art. 97, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII): contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15713/2025, ha ribadito proprio questo perimetro: la facoltà di sciogliersi riguarda solo i contratti in cui entrambe le parti hanno ancora prestazioni da eseguire. Nello stesso senso la Corte d’Appello di Lecce, Sez. I, 13 marzo 2025, ha ritenuto applicabile l’art. 97 CCII quando nessuno dei due contraenti ha adempiuto la propria prestazione.

Per il leasing, la definizione legale e le regole sulla risoluzione sono nella legge n. 124/2017, art. 1, commi 136-140. La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, ha stabilito che quella disciplina non ha effetto retroattivo: per i contratti i cui presupposti di risoluzione si sono verificati prima della sua entrata in vigore resta la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Se qualcosa va storto

Il concedente non risponde alla richiesta di estratto conto. Non aspettare: ricostruisci i pagamenti dai tuoi estratti conto bancari (i canoni sono addebitati quasi sempre con SDD/RID). Una ricostruzione documentata dalle tue movimentazioni vale per l’OCC tanto quanto il prospetto del concedente, e in più ti permette di verificare se il concedente ha imputato correttamente i pagamenti.

Non trovi il contratto originale. Chiedi copia al concedente per iscritto: hai diritto a ottenerla secondo la normativa sulla trasparenza bancaria. Nel frattempo, la documentazione fiscale (fatture dei canoni) ti consente di ricostruire durata e importi.

Scopri di avere già ricevuto, mesi fa, una PEC di risoluzione che non avevi letto. Non è la fine del piano, ma cambia il percorso: vai direttamente agli scenari di deviazione. Prima, però, verifica che la dichiarazione sia valida: è stata inviata all’indirizzo corretto? Richiamava una clausola risolutiva espressa realmente presente nel contratto? Al momento dell’invio c’era davvero il numero di insoluti previsto dalla clausola o dalla legge?

Check di completamento

Non passare alla Mossa 2 finché:

  • hai una tabella con canoni pagati, canoni insoluti (numero e importo), capitale residuo, prezzo di riscatto;
  • hai una stima del valore attuale del bene, anche approssimativa ma motivata;
  • sai rispondere con certezza alla domanda “il contratto è ancora pendente?”.

Mossa 2 — Verifica di poter accedere al concordato minore e scegli il tipo di piano

Obiettivo della mossa: accertare che la tua ditta rientri davvero nel concordato minore e decidere se il piano sarà in continuità o liquidatorio, perché da questa scelta dipende tutto il destino del leasing.

Quando va fatta

Subito dopo la fotografia del contratto, prima di contattare formalmente l’OCC. Ricorda che il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha eliminato la possibilità di depositare per il concordato minore una domanda “prenotativa” con riserva di presentare il piano in seguito: devi arrivare al deposito con il piano già pronto. Questo significa che il tempo di preparazione va gestito prima, non dopo.

Come si esegue

Primo controllo: le soglie dimensionali. Il concordato minore è riservato ai debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale e agli altri strumenti “maggiori”: imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. L’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, è quella che nei tre esercizi precedenti presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Raccogli i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi tre anni e verifica ognuna delle tre soglie.

Secondo controllo: la tua ditta è ancora attiva e iscritta? Se hai già cessato l’attività e cancellato la ditta dal registro delle imprese, il percorso cambia radicalmente. La Cassazione, con la pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato è inammissibile. Se sei in questa situazione, il leasing non può essere gestito con una continuità che non c’è più, e devi valutare con il professionista altri strumenti di composizione della crisi.

Terzo controllo: continuità o liquidazione? Il concordato minore in continuità è la strada principale: il piano consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il concordato liquidatorio è ammesso in termini più stretti, solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Per il leasing la differenza è decisiva:

  • in continuità, il bene strumentale può essere il cuore del piano e la sua conservazione diventa un obiettivo;
  • nel liquidatorio, il bene in leasing difficilmente ha senso di essere conservato, e la scelta naturale è lo scioglimento con recupero dell’eventuale eccedenza di valore.

Quarto passo: individua l’OCC. La domanda di concordato minore si presenta tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore redige una relazione particolareggiata che accompagna la domanda: ci sarà scritto anche che cosa fai del leasing e perché.

La base giuridica

La disciplina è negli artt. 74-83 CCII. L’art. 74 descrive la proposta e i presupposti; l’art. 75 la documentazione da allegare e il trattamento dei crediti privilegiati; l’art. 76 la relazione dell’OCC; l’art. 78 il decreto di apertura; l’art. 79 la maggioranza; l’art. 80 l’omologazione. L’art. 74, comma 4, contiene il rinvio decisivo per il tuo leasing: per quanto non previsto espressamente, si applicano le disposizioni sul concordato preventivo in quanto compatibili.

Sul valore di questo rinvio la Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ribadito l’omogeneità strutturale tra concordato preventivo e concordato minore e ha ritenuto applicabili a quest’ultimo, in forza di quel rinvio, le regole del concordato preventivo sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, confermando un indirizzo già espresso da Cass. 30 giugno 2025, n. 17721.

Se qualcosa va storto

Superi di poco una soglia. Non forzare i numeri: un’inammissibilità per difetto dei requisiti dimensionali ti fa perdere mesi e, nel frattempo, il concedente non resta fermo. Valuta con il legale gli strumenti alternativi: in quel caso il discorso sui contratti pendenti si sposta sull’art. 97 CCII applicato direttamente nel concordato preventivo.

L’OCC ha tempi lunghi. Nel frattempo puoi lavorare sulle Mosse 3 e 4: valutazione del bene e gestione del rapporto con il concedente non dipendono dalla nomina del gestore. Prepara un fascicolo ordinato da consegnare al gestore il primo giorno: accorcia l’istruttoria.

Check di completamento

  • Hai verificato per iscritto le tre soglie dimensionali sugli ultimi tre esercizi.
  • Sai se il tuo piano sarà in continuità o liquidatorio, e perché.
  • Hai individuato l’OCC competente e preparato il fascicolo da consegnare.

Mossa 3 — Decidi il destino del bene: tenerlo o lasciarlo

Obiettivo della mossa: stabilire, con numeri e non con emozioni, se il leasing va proseguito o sciolto. È la decisione su cui si regge tutto il resto del piano.

Quando va fatta

Prima del deposito della domanda di concordato minore, perché la proposta e la relazione dell’OCC devono già indicare la sorte del contratto. Se la domanda è già depositata, la decisione va presa prima che maturi un nuovo inadempimento sui canoni correnti.

Come si esegue

Fai tre test, nell’ordine.

Test 1 — Indispensabilità. Senza quel bene, l’attività prevista nel piano può proseguire? Scrivi una pagina in cui spieghi come cambierebbero fatturato e margini se il bene sparisse domani. Se la risposta è “l’attività si ferma”, il bene è indispensabile. Se è “dovrei noleggiarne uno simile a 900 euro al mese invece di 2.318”, hai già una valutazione economica.

Test 2 — Sostenibilità. I flussi del piano reggono il pagamento dei canoni futuri, puntualmente, per tutta la durata residua del contratto? E reggono anche il recupero dei canoni arretrati, nella forma che concorderai? Se per pagare i canoni devi ridurre la percentuale offerta ai creditori chirografari, quel costo va giustificato: i creditori voteranno sul piano e il giudice verificherà che la proposta non sia meno conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Test 3 — Valore nascosto. Riprendi il calcolo della Mossa 1: valore di mercato del bene meno tutto ciò che è dovuto al concedente. Se c’è un’eccedenza significativa, tienila presente in entrambe le direzioni:

  • se prosegui il leasing, quell’eccedenza resta nella tua azienda e arriverà con il riscatto;
  • se sciogli il leasing, il concedente deve restituirti l’eccedenza ricavata dalla ricollocazione del bene a valori di mercato, e quella somma entra nel piano a beneficio dei creditori.

Il risultato dei tre test produce una delle tre scelte possibili:

Esito dei testScelta
Bene indispensabile, canoni sostenibiliProsecuzione (Mossa 5)
Bene non indispensabile o canoni insostenibiliScioglimento (Mossa 6)
Bene indispensabile ma canoni insostenibiliRinegoziazione con il concedente o sostituzione del bene, poi rivaluta

La base giuridica

Nel concordato preventivo, l’art. 97, comma 1, CCII stabilisce che i contratti pendenti proseguono, ma il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospenderli o a scioglierli quando la loro prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Nel concordato minore questa regola arriva attraverso il rinvio di compatibilità dell’art. 74, comma 4: la dottrina più attenta osserva che una continuità aziendale per l’impresa minore non sarebbe realistica se il debitore non potesse liberarsi dei contratti divenuti inutili, ma i tribunali valutano caso per caso la compatibilità di ciascun comma dell’art. 97.

Il criterio “coerenza con il piano e funzionalità alla sua esecuzione” è esattamente il test che stai facendo. Scrivilo nei termini della norma: ti servirà per l’istanza al giudice.

Se qualcosa va storto

Il bene vale meno del debito residuo e non riesci a capire se convenga tenerlo. Confronta il costo complessivo della prosecuzione (canoni futuri + riscatto + arretrati) con il costo di procurarti un bene equivalente con un noleggio operativo per la durata del piano. Aggiungi al secondo scenario il credito chirografario che il concedente farà valere per la differenza in caso di scioglimento, moltiplicato per la percentuale che offrirai ai chirografari. Il confronto ti dà la risposta.

Il bene è un immobile (capannone, negozio, studio). Il leasing immobiliare richiede un’analisi in più. Primo: la soglia di grave inadempimento è più alta (sei canoni mensili o due trimestrali), quindi hai un margine temporale maggiore, ma i canoni sono di solito più pesanti e l’accumulo di arretrati cresce in fretta. Secondo: il valore dell’immobile dipende dal mercato locale e la ricollocazione può richiedere mesi, durante i quali le spese di conservazione (assicurazione, manutenzione, eventuali oneri condominiali) si sommano alle voci che il concedente deduce. Terzo: se nell’immobile si svolge l’intera attività, lo scioglimento comporta anche il trasloco, la ricerca di una nuova sede e il rischio di perdere clientela di zona. Inserisci questi costi indiretti nel confronto: un capannone che “vale meno del debito” può comunque convenire tenerlo, se la sua perdita fermerebbe la produzione per mesi.

Hai versato un maxicanone iniziale elevato. Il maxicanone è già nelle casse del concedente e, nel conteggio dello scioglimento, non ti viene restituito come tale: il suo effetto è indiretto, perché ha ridotto il capitale residuo da dedurre dal ricavato della vendita. Più alto è stato il maxicanone, più è probabile che nel bene ci sia un valore nascosto da proteggere. È un argomento in più per la prosecuzione, o almeno per una vigilanza attenta sul prezzo di ricollocazione.

Hai due leasing e non sai quale sacrificare. Applica i tre test separatamente a ciascun contratto. È frequente che il piano più solido preveda la prosecuzione di un leasing (il macchinario produttivo) e lo scioglimento dell’altro (il veicolo di rappresentanza).

Check di completamento

  • Hai una scheda scritta per ogni leasing con l’esito dei tre test.
  • Hai deciso: prosecuzione, scioglimento o rinegoziazione.
  • Hai stimato l’impatto della scelta sulla percentuale offerta ai creditori.

Mossa 4 — Ferma la corsa del concedente prima che sia troppo tardi

Obiettivo della mossa: impedire che il contratto venga risolto prima che tu riesca a portarlo dentro la procedura. Un leasing risolto non si può più proseguire, e la scelta che hai fatto nella Mossa 3 diventa inutile.

Quando va fatta

Immediatamente, in parallelo alle Mosse 1-3, se sei vicino alla soglia del grave inadempimento o se hai già ricevuto diffide o atti giudiziari. Il tempo critico è quello tra la scadenza del canone che ti porterebbe oltre soglia e il deposito della domanda di concordato minore con il decreto di apertura.

Come si esegue

Passo 1: non superare la soglia, se puoi. Il modo più efficace per proteggere il leasing è pagare il canone che ti porterebbe oltre la soglia legale (quarto canone mensile per i leasing strumentali, sesto mensile o secondo trimestrale per gli immobiliari). Se devi scegliere quali debiti pagare nell’immediato, valuta con il professionista: il pagamento del canone corrente di un contratto che intendi proseguire è funzionale alla continuità, mentre il pagamento selettivo di vecchi debiti verso altri creditori, nell’imminenza della procedura, è un comportamento da evitare.

Passo 2: se ricevi una diffida ad adempiere, rispondi per iscritto. Una diffida con termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 c.c. fa partire un orologio: alla scadenza, se non paghi, il contratto si risolve di diritto. Rispondi via PEC, contesta eventuali importi non dovuti, e se stai per depositare la domanda informa il concedente del percorso avviato e della volontà di proseguire il rapporto. Non è una tutela legale automatica, ma è la base per un dialogo e documenta la tua buona fede.

Passo 3: se ricevi un decreto ingiuntivo per i canoni, calcola subito il termine di opposizione. Hai quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione. È un termine processuale civile ordinario e quindi soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: i giorni di agosto non si contano. Un decreto notificato a luglio scade a settembre. Attenzione: questo vale per il giudizio civile ordinario sul leasing; per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale, salvo diversa previsione, non opera (art. 9 CCII). Non confondere i due piani.

Passo 4: chiedi le misure protettive con il decreto di apertura. Quando depositi la domanda di concordato minore, chiedi espressamente al giudice di disporre, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, che fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Il Tribunale di Vicenza, ad esempio, nel decreto di apertura reso nel procedimento n. 177/2023 PU, ha disposto proprio questo divieto su istanza del debitore.

Passo 5: invoca il divieto di risoluzione “per il solo fatto della procedura”. L’art. 94-bis CCII, scritto per il concordato preventivo in continuità, impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in tuo danno per il solo fatto del deposito della domanda o del decreto di apertura. La sua estensione al concordato minore passa per il rinvio di compatibilità dell’art. 74, comma 4, e non è pacifica: per questo va argomentata espressamente nella domanda e nell’istanza, collegandola alla continuità prevista dal piano.

La base giuridica

Art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 (soglie di grave inadempimento); art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere); art. 641 c.p.c. (termine di opposizione a decreto ingiuntivo); legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dal 1° al 31 agosto); art. 9 CCII (inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti del codice, salvo diversa disposizione); art. 78, comma 2, lett. d), CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari); art. 94-bis CCII (divieto di risoluzione per il solo fatto della procedura, nel concordato preventivo in continuità).

Ricorda un limite importante: il divieto dell’art. 78 riguarda le azioni esecutive e cautelari, non l’esercizio stragiudiziale della clausola risolutiva espressa. Se il concedente dichiara la risoluzione per un inadempimento già maturato, la misura protettiva da sola non basta. Per questo il Passo 1 viene prima di tutti gli altri.

Se qualcosa va storto

Il concedente dichiara la risoluzione il giorno prima del deposito. Verifica subito la validità della dichiarazione (soglia di insoluti raggiunta? clausola esistente? comunicazione regolare?). Se è valida, il contratto non è più pendente e la tua strada diventa quella degli effetti della risoluzione: vai agli scenari di deviazione.

Il concedente avvia un’azione di restituzione del bene. L’azione per ottenere la riconsegna del bene dopo la risoluzione non è, di regola, un’azione esecutiva in senso stretto, ma la successiva esecuzione per rilascio o consegna lo è. Le misure dell’art. 78 entrano in gioco su quel versante: per questo è decisivo ottenerle con il decreto di apertura.

Check di completamento

  • Il numero di canoni insoluti è sotto la soglia legale, oppure hai documentato perché non è stato possibile evitarlo.
  • Ogni diffida ha ricevuto una risposta scritta.
  • Ogni termine giudiziale è annotato in agenda, con il calcolo della sospensione feriale dove si applica.
  • La bozza di domanda contiene l’istanza di misure protettive e l’argomento sull’art. 94-bis.

Mossa 5 — Strada A: scrivi nel piano la prosecuzione del leasing

Obiettivo della mossa: costruire una proposta in cui il leasing prosegue, i canoni futuri sono pagati regolarmente e il trattamento dei canoni arretrati è compatibile con le regole del concorso. È la mossa più delicata, perché la legge non la disciplina espressamente per il concordato minore.

Quando va fatta

Nella stesura del piano, prima del deposito della domanda. Ogni dettaglio della prosecuzione va scritto nella proposta e attestato dall’OCC: correggere dopo è difficile, perché una volta omologato il concordato non è liberamente modificabile.

Come si esegue

Distingui due blocchi di debito verso il concedente.

  1. I canoni che matureranno dopo il deposito della domanda: sono il corrispettivo del godimento futuro del bene. Se prosegui il contratto, li paghi alle scadenze, come qualunque costo di gestione della continuità.
  2. I canoni già scaduti e non pagati alla data del deposito: sono debiti anteriori. Il loro trattamento è il punto critico.

Sul secondo blocco hai tre opzioni, da valutare con il gestore OCC.

  • Pagamento con autorizzazione del giudice. Il codice prevede per il concordato minore in continuità una deroga espressa: l’art. 75, comma 3, CCII consente di prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere di un mutuo con garanzia reale su beni strumentali, se alla data della domanda eri in regola oppure se il giudice ti autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. La norma parla di mutuo con garanzia reale, non di leasing: il concedente è proprietario del bene, non titolare di un’ipoteca. Alcuni operatori sostengono un’applicazione analogica; la giurisprudenza di merito, però, tende a leggere quella norma come un’eccezione. Il Tribunale di Ferrara, 4 luglio 2023, l’ha definita l’unica deroga al principio di responsabilità patrimoniale universale dell’art. 2740 c.c.; la Corte d’Appello di Bari, 29 gennaio 2025, ne ha rispettato il perimetro testuale. Non costruire tutto il piano su questa analogia.
  • Accordo con il concedente, valorizzato nella libertà della proposta. È la via più praticata: concordi con la società di leasing un piano di rientro degli arretrati (ad esempio in dodici o diciotto rate aggiuntive) in cambio della rinuncia a risolvere. Il concedente ha interesse a farlo quando il bene è specifico, difficile da ricollocare, o vale meno del credito residuo. Il piano spiega perché la prosecuzione è conveniente per la massa dei creditori: il bene genera i flussi che pagano tutti.
  • Arretrati trattati come credito concorsuale. In alternativa, i canoni scaduti vengono trattati nel piano come gli altri crediti chirografari, con la percentuale prevista, mentre i canoni futuri vengono pagati regolarmente. Questa soluzione rispetta pienamente la par condicio, ma richiede che il concedente non abbia titolo per risolvere per quell’inadempimento: qui torna decisiva la Mossa 4 e il divieto di risoluzione per il solo fatto della procedura.

Fai attestare dall’OCC tre cose. Che il bene è funzionale alla continuità; che i flussi previsti coprono i canoni futuri; che la soluzione scelta per gli arretrati non riduce, anzi aumenta, quanto ricevono gli altri creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Raccogli per iscritto la posizione del concedente. Una lettera in cui la società di leasing dichiara di accettare la prosecuzione alle condizioni del piano vale moltissimo davanti al giudice. Un precedente concreto: nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Venezia il 10 ottobre 2024, la proposta di concordato minore di un professionista prevedeva sia la prosecuzione del mutuo, con l’assenso della banca, sia la prosecuzione del rapporto di leasing; la Corte ha censurato la proposta per la falcidia irrisoria dei crediti erariali, non per la prosecuzione dei contratti. È un’indicazione utile: la prosecuzione del leasing, se ben costruita, non è di per sé l’anello debole del piano.

In questa mossa si decide la tenuta dell’intero concordato, ed è qui che la competenza dello studio fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce le verifiche che il gestore deve compiere e costruisce la prosecuzione del leasing in modo che superi quelle verifiche.

La base giuridica

Art. 74 CCII (contenuto della proposta e rinvio di compatibilità); art. 75, comma 3, CCII (deroga per i mutui con garanzia reale su beni strumentali); art. 97, comma 1, CCII (prosecuzione dei contratti pendenti); artt. 2740 e 2741 c.c. (responsabilità patrimoniale e par condicio). La già citata Cass. n. 28574/2025 ha chiarito che il contenuto libero della proposta di concordato minore non autorizza a derogare all’ordine delle prelazioni: un pagamento integrale e privilegiato degli arretrati al concedente, senza un fondamento normativo o una giustificazione di convenienza attestata, è il tipo di scelta che il giudice può censurare già in fase di ammissione.

Se qualcosa va storto

Il concedente rifiuta qualsiasi accordo. Non è la fine: la prosecuzione può comunque reggersi sul pagamento puntuale dei canoni futuri e sul divieto di risoluzione per il solo fatto della procedura. Ma devi rafforzare l’argomentazione sulla compatibilità dell’art. 94-bis e prepararti a un possibile contenzioso. Valuta anche se esista un terzo disposto a rilevare il contratto o a finanziare il riscatto anticipato.

L’OCC ritiene che i flussi non reggano i canoni. Prendi sul serio l’obiezione: un piano omologato e poi inadempiuto espone a risoluzione del concordato e ti lascia peggio di prima. Torna alla Mossa 3 e valuta lo scioglimento o la sostituzione del bene.

Check di completamento

  • Il piano distingue chiaramente canoni futuri e arretrati, con una soluzione esplicita per questi ultimi.
  • La relazione dell’OCC attesta funzionalità del bene, sostenibilità dei canoni e convenienza per i creditori.
  • Hai una posizione scritta del concedente, favorevole o contraria, e una strategia per ciascun caso.

Mossa 6 — Strada B: chiedi lo scioglimento del leasing che non ti serve

Obiettivo della mossa: liberarti del leasing in modo controllato, restituendo il bene, recuperando l’eventuale eccedenza di valore e trasformando il debito residuo verso il concedente in un credito anteriore da pagare nella percentuale del piano.

Quando va fatta

Con la domanda di concordato minore o subito dopo il decreto di apertura, e comunque prima che il concedente risolva il contratto per inadempimento. Il momento giusto è quando il contratto è ancora pendente: se aspetti, la risoluzione per inadempimento ti toglie la regia dello scioglimento e ti lascia solo la possibilità di contestare i conti a cose fatte.

Prima di procedere, assicurati di avere già in mano la scheda della Mossa 3 con l’esito negativo del test di indispensabilità o di sostenibilità. L’istanza di scioglimento si regge su quella motivazione: se non sai spiegare perché il contratto non serve al piano, il giudice non ha ragioni per autorizzarti.

Come si esegue

Passo 1: prepara l’istanza di autorizzazione allo scioglimento. Nel concordato preventivo lo scioglimento di un contratto pendente non si ottiene con una semplice dichiarazione nel piano: serve un provvedimento del giudice che lo autorizzi. Nel concordato minore, poiché la regola arriva tramite il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, l’istanza va motivata due volte:

  • sul merito: perché la prosecuzione del contratto non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione (bene sottoutilizzato, canoni sproporzionati rispetto ai flussi, disponibilità di alternative meno costose);
  • sulla compatibilità: perché l’art. 97 CCII deve trovare applicazione nella procedura minore. L’argomento centrale è che la continuità di una piccola impresa non è credibile se il debitore resta vincolato a contratti che ne assorbono le risorse senza produrre valore, e che negare lo strumento al debitore minore lo porrebbe in una posizione deteriore rispetto all’impresa più grande, senza alcuna ragione di sistema.

Indica nell’istanza anche l’indennizzo che riconosci al concedente e le ragioni per cui il sacrificio del contratto è conforme a buona fede. L’indennizzo, nel sistema dell’art. 97, è equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento e viene soddisfatto come credito chirografario anteriore; se le parti non trovano un accordo sulla misura, la sua determinazione spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie, mentre il giudice della procedura lo quantifica ai soli fini del voto.

Passo 2: chiedi, se serve, la sospensione in attesa della decisione. L’art. 97 prevede anche la sospensione temporanea del contratto, che ti consente di non pagare i canoni nel periodo in cui il giudice valuta lo scioglimento. È uno strumento utile quando l’istruttoria richiede tempo o quando vuoi verificare se una trattativa con il concedente (ad esempio per una cessione del contratto a un terzo) può andare a buon fine. Anche la sospensione va motivata con riferimento al piano, e ha una durata limitata fissata dalla legge: non è un modo per congelare il contratto all’infinito.

Passo 3: notifica il provvedimento al concedente. Lo scioglimento o la sospensione producono effetto dalla comunicazione del provvedimento all’altro contraente. Conserva la prova della notifica: da quella data si calcolano gli importi. Le prestazioni eseguite legalmente dal concedente tra la pubblicazione della domanda e la notificazione del provvedimento generano crediti prededucibili: in concreto, se il bene resta a tua disposizione in quella finestra, i canoni di quel periodo vanno pagati per intero. Anche per questo conviene presentare l’istanza il prima possibile.

Passo 4: restituisci il bene e vigila sulla ricollocazione. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve venderlo o ricollocarlo a valori di mercato. La legge n. 124/2017 (art. 1, comma 139) indica che la vendita o ricollocazione avviene sulla base di pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, in mancanza, della stima di un perito indipendente scelto dalle parti o, in difetto di accordo, nominato secondo le modalità previste. Chiedi di conoscere la stima prima della vendita, e conserva la tua stima della Mossa 1 come elemento di confronto. Al momento della riconsegna redigi un verbale con fotografie, ore di funzionamento (per i macchinari), chilometraggio (per i veicoli), accessori consegnati: è la prova dello stato del bene e ti protegge da contestazioni sul valore.

Passo 5: fai il conto previsto dall’art. 97, comma 12. Dal ricavato della vendita il concedente trattiene:

  • i canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento;
  • i canoni a scadere, solo in linea capitale (non gli interessi futuri);
  • il prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto;
  • le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Se il ricavato supera queste voci, l’eccedenza va versata a te, cioè entra nel patrimonio a disposizione dei creditori. Se il ricavato è inferiore, il concedente può far valere la differenza come credito anteriore al concordato, cioè lo paghi nella percentuale prevista dal piano per quella categoria di creditori.

Fai attenzione a un dettaglio che sfugge spesso: i canoni a scadere si deducono solo per la quota capitale. Se il concedente presenta un conteggio che include la quota interessi dei canoni futuri, il suo credito risulta gonfiato e la tua eccedenza (o la sua pretesa residua) ne esce falsata. Chiedi sempre il piano di ammortamento con la separazione tra capitale e interessi di ciascun canone.

La base giuridica

Art. 97, commi 1, 11 e 12, CCII, applicato al concordato minore per il rinvio dell’art. 74, comma 4; art. 1, commi 138-139, legge n. 124/2017. La Cassazione, ordinanza 1° luglio 2024, n. 17997, pronunciata nel regime dell’art. 169-bis della legge fallimentare (antecedente dell’art. 97 CCII), ha chiarito che lo scioglimento dei contratti pendenti richiede un decreto motivato che accolga l’istanza: la sola manifestazione di volontà del debitore, anche inserita nel piano, non basta. È una regola che devi rispettare con ancora più scrupolo nel concordato minore, dove l’applicazione dell’art. 97 passa per un vaglio di compatibilità.

Per la determinazione del valore del bene, la giurisprudenza formatasi sul leasing nelle procedure concorsuali è costante nel ritenere che sulla base della stima del valore di mercato si determina se spetti un’eccedenza all’utilizzatore o un credito residuo al concedente: in questo senso Cass. 29 marzo 2019, n. 8980, e le successive conformi in materia di fallimento dell’utilizzatore.

Se qualcosa va storto

Il giudice ritiene l’art. 97 incompatibile con il tuo concordato minore. Hai due alternative. La prima è lo scioglimento consensuale: proponi al concedente una risoluzione concordata che replichi il meccanismo dell’art. 97, comma 12 (restituzione, ricollocazione a valori di mercato, conguaglio), e inseriscila nel piano. Il concedente ha spesso interesse ad accettare, perché ottiene subito il bene e una procedura di conteggio certa invece di un contenzioso. La seconda è la prosecuzione temporanea fino a un riscatto anticipato finanziato da un terzo e successiva vendita del bene. Valuta quale delle due costa meno al piano.

Il concedente vende il bene a un prezzo palesemente basso. Contesta per iscritto, allega la tua stima, chiedi la documentazione della procedura di vendita. Il credito residuo che il concedente vuole far valere nel concordato dipende da quel prezzo: un prezzo vile gonfia il suo credito e riduce la percentuale degli altri. Il giudice quantifica il credito ai fini del voto, ma la controversia sull’ammontare può proseguire davanti al giudice ordinario.

Il concedente pretende l’indennità di risoluzione anticipata prevista dal contratto. Verifica la clausola: il conteggio dell’art. 97, comma 12, elenca in modo puntuale le voci deducibili. Le pretese ulteriori vanno esaminate alla luce della disciplina sulla clausola penale e possono essere ridotte se manifestamente eccessive.

Il concedente non ritira il bene. Capita con beni ingombranti o di scarso valore. Mettilo formalmente a disposizione con PEC, indicando luogo e orari, e documenta i costi di custodia che sostieni: non sei tenuto a conservare il bene indefinitamente a tue spese, e il ritardo del concedente non può tradursi in un aggravio per la procedura.

Check di completamento

  • Hai depositato un’istanza motivata sia sul merito sia sulla compatibilità dell’art. 97.
  • Hai la prova della comunicazione del provvedimento al concedente.
  • Hai un verbale di riconsegna con lo stato del bene.
  • Hai ottenuto o chiesto la stima del bene e il conteggio analitico delle voci dedotte, con la separazione capitale/interessi.
  • Il credito residuo del concedente (o la tua eccedenza) è inserito nel piano.

Mossa 7 — Gestisci il voto e la posizione del concedente nel concordato

Obiettivo della mossa: fare in modo che la scelta sul leasing non diventi la ragione per cui il concordato non viene approvato o non viene omologato.

Quando va fatta

Dal decreto di apertura fino alla scadenza del termine fissato dal giudice per le dichiarazioni dei creditori. È la finestra in cui i creditori leggono la proposta e decidono. Ricorda che il termine è un termine della procedura concorsuale: non contare sulla sospensione feriale per allungarlo.

Come si esegue

Capisci quanto pesa il concedente nel voto. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il peso del concedente dipende dalla strada scelta:

  • con la prosecuzione e il pagamento regolare dei canoni futuri, il concedente vota solo per la parte di credito eventualmente trattata nel concorso (ad esempio gli arretrati trattati come chirografari);
  • con lo scioglimento, il concedente vota per il credito residuo determinato dalla differenza tra quanto gli spetta e quanto ricavato dalla ricollocazione; se la vendita non è ancora avvenuta, quel credito va stimato ai fini del voto.

Fai il calcolo in una tabella: credito totale ammesso al voto, credito del concedente, percentuale che rappresenta. Se il concedente da solo supera o si avvicina alla metà dei crediti, il suo consenso è decisivo e la trattativa diventa la priorità assoluta.

Usa il silenzio-assenso a tuo vantaggio, ma non contarci troppo. Nel concordato minore il creditore che non fa pervenire la propria dichiarazione nel termine è considerato consenziente. È un meccanismo che favorisce l’approvazione, ma un concedente con un credito rilevante e contrario al piano voterà espressamente contro. Le società di leasing sono di norma strutturate per rispondere: considera il loro voto come un voto espresso, non come un silenzio. Se il loro voto è determinante, la trattativa della Mossa 5 deve essere chiusa prima della votazione.

Controlla l’ordine delle prelazioni. Se il piano tratta in modo diverso il concedente rispetto ad altri creditori dello stesso rango, la differenza deve avere una giustificazione. La Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025, ha affermato che il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori rende inammissibile la proposta e può essere rilevato dal giudice d’ufficio, già prima della fase di omologazione. Un pagamento al concedente fuori dalle regole è esattamente il tipo di vizio che il giudice cerca. Se prevedi classi, verifica che il concedente sia collocato in una classe omogenea per posizione giuridica e interessi economici, e spiega nel piano il criterio adottato.

Se ci sono debiti fiscali, coordina il voto. In molte piccole imprese il creditore più grande è il Fisco. La Cassazione, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555, ha chiarito che nel concordato minore l’omologazione nonostante il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria non richiede una formale transazione fiscale secondo le regole del concordato preventivo. È rilevante per te perché, se il voto erariale è decisivo, la convenienza complessiva del piano (alla quale contribuisce la scelta sul leasing) diventa l’argomento principale: un piano che conserva il bene produttivo e genera più flussi è anche un piano più conveniente per l’Erario.

Prepara la memoria di risposta alle contestazioni. Dopo il voto, un creditore può contestare la convenienza della proposta. Prepara in anticipo un documento con i numeri dell’alternativa liquidatoria: quanto otterrebbe ciascun creditore se la ditta venisse liquidata, considerando che nella liquidazione il leasing verrebbe comunque sciolto e il bene restituito, con il relativo conteggio.

La base giuridica

Art. 79 CCII (maggioranza e silenzio-assenso); art. 80 CCII (omologazione, anche con superamento del voto contrario dell’Amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e omologazione nonostante la contestazione di un creditore se il suo credito può essere soddisfatto in misura non inferiore a quella dell’alternativa liquidatoria); art. 74, comma 4, CCII e artt. 2740-2741 c.c. come letti da Cass. n. 28574/2025.

Se qualcosa va storto

Il concedente vota contro e il suo voto fa mancare la maggioranza. Verifica se è possibile un’omologazione che superi il dissenso: la legge consente al giudice di omologare se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Qui la tua stima del bene diventa la prova: dimostra che, in liquidazione, il concedente otterrebbe meno.

Un creditore contesta la prosecuzione del leasing come favoritismo. Rispondi con i numeri della Mossa 3: il bene produce i flussi da cui dipende il pagamento di tutti; senza il bene, la percentuale offerta crollerebbe. Allega la proiezione dei flussi con e senza il bene.

Il concedente chiede di essere pagato integralmente perché “proprietario” del bene. È un argomento ricorrente nelle trattative. Rispondi distinguendo i piani: la proprietà del bene dà al concedente il diritto di riaverlo in caso di scioglimento o risoluzione, non un privilegio sul resto del tuo patrimonio. Per i canoni già scaduti, il concedente è un creditore come gli altri, salvo che il piano non preveda per lui un trattamento diverso giustificato e attestato. Il vero potere contrattuale del concedente sta nella possibilità di riprendersi il bene; il tuo sta nel fatto che, per lui, un bene specifico ricollocato in fretta vale spesso meno di un contratto che continua a pagare. La trattativa si chiude dove questi due interessi si incontrano.

Il giudice rileva d’ufficio un problema di prelazioni. Se sei ancora in tempo, modifica la proposta prima dell’omologazione: la facoltà di modifica esiste fino a quel momento, non dopo. Correggi il trattamento del concedente e ripresenta la proposta con una nuova attestazione dell’OCC.

Check di completamento

  • Hai calcolato il peso del concedente sulla maggioranza.
  • Hai documentato perché il trattamento del concedente rispetta l’ordine delle prelazioni.
  • Hai pronto l’argomento di convenienza per l’eventuale contestazione, con il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria.

Mossa 8 — Esegui il piano dopo l’omologazione senza ricadere nell’inadempimento

Obiettivo della mossa: trasformare il concordato omologato in un leasing riscattato (strada A) o in un debito chiuso (strada B), senza dare al concedente o agli altri creditori un motivo per chiedere la revoca dell’omologazione.

Quando va fatta

Dal momento in cui l’omologazione diventa definitiva e per tutta la durata del piano. È la mossa più lunga: può durare anni. Ed è quella in cui più spesso si sbaglia per stanchezza, non per ignoranza.

Come si esegue

Se hai proseguito il leasing:

  1. Paga i canoni futuri alle scadenze, senza eccezioni. Imposta un conto dedicato e un addebito automatico, e alimenta quel conto con un accantonamento mensile che copra almeno un canone e mezzo: ti dà un margine nei mesi di incasso più debole.
  2. Rispetta il piano di rientro degli arretrati, se previsto, con la stessa disciplina dei canoni correnti.
  3. Annota la data di esercizio del riscatto e accantona il prezzo per tempo. Un leasing pagato per intero e non riscattato per mancanza della provvista finale è una beffa evitabile.
  4. Prima di operazioni straordinarie sul bene (riscatto anticipato, cessione del contratto, sublocazione), verifica se serve un’autorizzazione: durante la procedura, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci nei confronti dei creditori (art. 78, comma 5, CCII).
  5. Mantieni attive le coperture assicurative richieste dal contratto: un sinistro senza copertura può trasformare un piano sostenibile in un piano impossibile.

Se hai sciolto il leasing:

  1. Verifica che il concedente abbia versato l’eventuale eccedenza o che il suo credito residuo sia stato inserito correttamente nei riparti.
  2. Paga quel credito nella percentuale e nei tempi del piano.
  3. Se il conteggio del concedente è ancora contestato, accantona prudenzialmente la quota corrispondente alla differenza tra la tua stima e la sua, in attesa della definizione.

In entrambi i casi: collabora con l’OCC, che vigila sull’esecuzione del concordato e riferisce al giudice. Comunica tempestivamente ogni difficoltà: un problema segnalato prima permette di cercare soluzioni; un inadempimento scoperto dopo apre la strada alla revoca. Tieni un registro dei pagamenti con le ricevute: alla fine del piano sarà la prova dell’esatta esecuzione.

La base giuridica

Art. 81 CCII (esecuzione del concordato minore e vigilanza dell’OCC); art. 82 CCII (revoca dell’omologazione, anche per inadempimento degli obblighi previsti o quando il concordato è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo). Sul piano generale, la Cassazione con l’ordinanza n. 22229/2026, resa in tema di concordato preventivo in continuità, ha escluso che dopo l’omologazione il debitore possa modificare unilateralmente la proposta: è un principio che conviene considerare valido anche per il concordato minore, e che rende ancora più importante scrivere bene la sorte del leasing fin dall’inizio.

Se qualcosa va storto

Un mese di calo del fatturato ti impedisce di pagare un canone. Contatta subito il concedente e l’OCC. Un ritardo isolato e sanato non è un inadempimento del piano, ma se lasci accumulare i canoni torni verso la soglia del grave inadempimento, e questa volta senza la protezione della procedura in corso.

Il bene si guasta in modo irreparabile. Controlla le coperture assicurative del leasing (quasi sempre obbligatorie) e la clausola sul perimento del bene. Informa l’OCC: se il bene era il presupposto della continuità, il piano potrebbe richiedere una modifica nei limiti consentiti.

Ricevi un’offerta per cedere l’azienda con il leasing. È un’opportunità, non un problema, ma la cessione del contratto richiede di norma il consenso del concedente e, durante la procedura, l’autorizzazione del giudice. Non firmare nulla prima di questi passaggi.

Check di completamento

  • Ogni canone futuro è pagato e documentato.
  • Il riscatto è pianificato con la provvista accantonata.
  • Ogni atto straordinario sul bene è stato preceduto dalla verifica sulla necessità di autorizzazione.
  • L’OCC riceve aggiornamenti periodici sull’andamento dei pagamenti.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati realistici, non casi reali. Le prime due partono dalla stessa situazione e cambiano solo nella tempestività delle mosse; le altre due isolano un problema specifico.

Situazione di partenza comune. Ditta individuale di lavorazioni meccaniche, impresa minore sotto tutte e tre le soglie. Leasing su un centro di lavoro a controllo numerico: canone mensile 2.318 €, scadenza il 15 di ogni mese. Al 1° ottobre risultano 3 canoni insoluti (luglio, agosto, settembre) per 6.954 €. Capitale residuo dei canoni a scadere: 71.460 €. Prezzo di riscatto: 1.487 €. Valore di mercato stimato del macchinario: 92.000 €. Il macchinario genera la gran parte del fatturato.

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse in tempo

Il titolare completa le Mosse 1-3 entro il 10 ottobre e conclude che il bene è indispensabile. Applicando la Mossa 4, paga il canone del 15 ottobre (2.318 €): gli insoluti restano 3, sotto la soglia di 4 canoni mensili prevista dalla legge per i leasing non immobiliari. Il concedente non ha titolo per invocare la risoluzione secondo la disciplina legale.

Il valore nascosto nel bene è: 92.000 − 6.954 − 71.460 − 1.487 = 12.099 €. Il piano prevede la prosecuzione del leasing; il concedente accetta di recuperare i 6.954 € di arretrati in 12 rate aggiuntive da 579,50 €, in cambio della rinuncia alla risoluzione. L’OCC attesta che i flussi coprono canone corrente e rata di rientro (2.897,50 € mensili complessivi) e che senza il macchinario la percentuale offerta ai chirografari scenderebbe drasticamente. Esito: l’officina resta aperta, il bene viene riscattato a fine contratto e il valore di 12.099 € resta in azienda.

Simulazione 2 — Chi rimanda

Stessi dati, ma il titolare rinvia ogni decisione. Il 15 ottobre non paga: gli insoluti diventano 4 per 9.272 €, la soglia legale è superata. Il 3 novembre il concedente dichiara risolto il contratto con PEC. Il contratto non è più pendente: l’art. 97 CCII non si può più invocare, e la domanda di concordato minore depositata a dicembre trova il leasing già sciolto.

Il concedente recupera il macchinario e lo ricolloca a 84.300 € (vendita in tempi brevi, prezzo inferiore alla stima). Dal ricavato deduce: canoni scaduti 9.272 €, capitale dei canoni a scadere 69.712 € (diminuito perché anche il canone di ottobre è ormai scaduto), riscatto 1.487 €, spese di recupero, stima e conservazione 2.140 €, per un totale di 82.611 €. All’utilizzatore spettano 84.300 − 82.611 = 1.689 €. Esito: il titolare ha perso il macchinario, l’attività è compromessa, e del valore di oltre 12.000 € che c’era nel bene gli restano 1.689 €. La continuità su cui si reggeva il concordato è svanita, e con essa i flussi futuri che avrebbero pagato i creditori.

Simulazione 3 — Lo scioglimento voluto di un leasing inutile

Stessa ditta, ma oltre al centro di lavoro ha un leasing su un furgone di grandi dimensioni, usato poche volte al mese. Il titolare applica la Mossa 3 e decide lo scioglimento (Mossa 6). Ottiene l’autorizzazione e la notifica al concedente. Alla data dello scioglimento: canoni scaduti 2.411 €, capitale a scadere 23.870 €, riscatto 410 €, spese di recupero e stima 760 €, per un totale di 27.451 €. Il furgone viene ricollocato a 19.200 €.

Il concedente ha un credito residuo di 27.451 − 19.200 = 8.251 €, trattato come credito anteriore chirografario. Il piano offre ai chirografari il 18%: il concedente riceverà 8.251 × 18% = 1.485,18 €, invece dei canoni residui che la ditta avrebbe dovuto continuare a pagare per anni proseguendo il contratto. Il titolare sostituisce il furgone con noleggi occasionali. Esito: un debito che pesava sul piano diventa una voce marginale.

Variante di controllo: se il concedente avesse presentato un conteggio con la quota interessi dei canoni a scadere (ipotizziamo 2.946 € di interessi futuri), il suo credito residuo sarebbe salito a 11.197 €, e la quota a suo favore a 2.015,46 €. La verifica del conteggio della Mossa 6 vale, in questo esempio, 530,28 € per gli altri creditori.

Simulazione 4 — Il decreto ingiuntivo d’estate (leasing immobiliare)

Una piccola società ha in leasing il capannone, canone trimestrale di 7.845 €. Il canone del 1° aprile non viene pagato; il 3 luglio le viene notificato un decreto ingiuntivo per quell’importo più interessi. Il canone del 1° luglio era stato pagato il 30 giugno, applicando la Mossa 4: gli insoluti trimestrali restano 1, sotto la soglia di 2 prevista per i leasing immobiliari.

Termine di opposizione: 40 giorni dalla notifica, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Dal 4 al 31 luglio decorrono 28 giorni; il conteggio riprende il 1° settembre e i 12 giorni mancanti portano al 12 settembre 2026, che è un sabato: il termine slitta a lunedì 14 settembre 2026. La società propone opposizione il 9 settembre e deposita la domanda di concordato minore il 22 settembre, chiedendo le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII. Esito: il decreto non diventa definitivo, il credito per il canone di aprile entra nel piano, il contratto resta pendente e il capannone resta all’impresa. Se il titolare avesse calcolato i 40 giorni senza sospensione feriale si sarebbe allarmato inutilmente; se avesse lasciato passare il 14 settembre, il decreto sarebbe divenuto definitivo.


Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa.

Prima di tutto, capisci se il leasing è ancora pendente e quanti canoni non hai pagato: la soglia legale di grave inadempimento (4 canoni mensili per i leasing strumentali, 6 mensili o 2 trimestrali per gli immobiliari) è il confine tra un contratto che puoi governare e uno che il concedente può risolvere.

Poi, verifica di poter accedere al concordato minore e scegli tra continuità e liquidazione. Ricorda che non esiste più la domanda prenotativa: il piano deve essere pronto al deposito.

Quindi, decidi con numeri se tenere o lasciare il bene. Indispensabilità, sostenibilità dei canoni, valore nascosto.

Nel frattempo, proteggi il contratto: non superare la soglia, rispondi alle diffide, calcola i termini giudiziari con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove si applica, chiedi le misure protettive con il decreto di apertura.

Infine, scrivi la scelta nel piano (prosecuzione con soluzione esplicita per gli arretrati, oppure scioglimento autorizzato con il conteggio dell’art. 97, comma 12), gestisci il voto e, dopo l’omologa, esegui senza sbavature.

MossaObiettivoTermineRischio se la salti
1. Fotografa il contrattoSapere tipo, insoluti, residuo, valorePrima settimanaDecisioni prese al buio
2. Verifica accesso e tipo di pianoSoglie, iscrizione, continuità o liquidazionePrima del contatto formale con l’OCCDomanda inammissibile
3. Decidi il destino del beneProsecuzione o scioglimentoPrima del depositoPiano incoerente, bocciato da OCC o giudice
4. Ferma la corsa del concedenteEvitare la risoluzione prima del depositoSubito, prima della scadenza del canone “soglia”Contratto risolto, perdita del bene
5. Scrivi la prosecuzioneCanoni futuri e arretrati in regolaNella stesura del pianoInammissibilità o revoca
6. Chiedi lo scioglimentoRestituzione e conguaglio controllatiCon la domanda o subito dopo l’aperturaRisoluzione subita alle condizioni del concedente
7. Gestisci il votoMaggioranza e rispetto delle prelazioniFino al termine per le dichiarazioniMancata approvazione o omologa negata
8. Esegui il pianoRiscatto o chiusura del debitoPer tutta la durata del pianoRevoca dell’omologazione

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — Il concedente ha già risolto il contratto prima del deposito

È la situazione della Simulazione 2. Il contratto non è più pendente e la prosecuzione non è più possibile. Ma non sei senza difese.

Il piano B: verifica innanzitutto la validità della risoluzione. Era raggiunta la soglia legale o quella contrattuale? La dichiarazione è arrivata all’indirizzo corretto? Richiamava una clausola effettivamente presente? Il concedente aveva accettato pagamenti parziali successivi che potrebbero far dubitare della sua volontà di risolvere? Se la risoluzione è valida, sposta l’attenzione sugli effetti: secondo l’art. 1, comma 138, legge n. 124/2017, il concedente deve restituirti quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato, dedotti canoni scaduti, capitale a scadere, riscatto e spese. Pretendi il conteggio analitico e la stima. Se c’è un’eccedenza, è un attivo da inserire nel piano; se c’è un credito residuo del concedente, è un credito chirografario da trattare nel concordato.

Fai attenzione alle clausole penali: la Cassazione, con la pronuncia n. 21293/2024, si è occupata della risoluzione per inadempimento di un leasing traslativo seguita dalla procedura concorsuale dell’utilizzatore, esaminando proprio il rapporto tra clausola penale e credito risarcitorio del concedente. Le pretese del concedente che vanno oltre lo schema legale meritano sempre una verifica.

Tieni presente che sul regime applicabile ai contratti risolti esistono ancora oscillazioni nei giudici di merito: la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1999 del 1° aprile 2025, ha ritenuto applicabile la legge n. 124/2017 anche a un leasing traslativo risolto prima della sua entrata in vigore, quando gli effetti non si erano esauriti, in tensione con l’orientamento delle Sezioni Unite del 2021. Per i contratti più vecchi, il regime applicabile va quindi verificato caso per caso.

Infine, rivaluta la continuità: senza il bene, il piano regge? Puoi procurarti un bene equivalente con un nuovo contratto, magari usato o a noleggio? Se la continuità non regge più, il tipo di concordato va ripensato con il gestore OCC prima del deposito.

Deviazione 2 — Il concedente accelera con iniziative giudiziarie

Ricevi un decreto ingiuntivo, un ricorso per la consegna del bene, o una richiesta di sequestro mentre stai ancora preparando il piano.

Il piano B: per ogni atto, annota il termine e calcola la scadenza (con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per i giudizi civili ordinari). Proponi le opposizioni necessarie per evitare che i titoli diventino definitivi. Accelera il deposito della domanda di concordato minore e chiedi espressamente le misure del divieto di azioni esecutive e cautelari. Se il contratto è ancora pendente, argomenta il divieto di risoluzione per il solo fatto della procedura, anche richiamando la ratio dell’art. 94-bis CCII. Se il giudice non estende quel divieto, concentrati sull’evitare un nuovo inadempimento: un contratto in regola con i canoni correnti offre al concedente pochi appigli.

Nel frattempo, apri un canale di trattativa: molte iniziative giudiziarie dei concedenti sono avviate in modo standardizzato da uffici legali o società di recupero, e si fermano quando arriva una proposta concreta e documentata. Una lettera che illustra la procedura in preparazione, allega la prova del pagamento dei canoni correnti e propone un rientro degli arretrati è spesso il modo più rapido per ottenere una sospensione di fatto delle azioni.

Deviazione 3 — Un documento indispensabile è irreperibile

Non trovi il contratto, il concedente non fornisce l’estratto conto, manca la documentazione fiscale di un anno.

Il piano B: l’OCC deve poter verificare i dati per attestare il piano, e una lacuna documentale rallenta tutto. Chiedi formalmente al concedente, via PEC, copia del contratto e prospetto dei pagamenti, richiamando i tuoi diritti di cliente. Ricostruisci i pagamenti dai tuoi estratti conto e dalle fatture dei canoni. Se manca una dichiarazione fiscale, recuperala tramite il cassetto fiscale o il tuo commercialista. Segnala al gestore OCC ciò che manca e come intendi supplire: un fascicolo trasparente con una lacuna dichiarata è preferibile a un fascicolo che sembra completo ma non lo è. Ricorda che la completezza della documentazione allegata alla domanda è un requisito di ammissibilità: una lacuna sottaciuta può costarti più di una lacuna spiegata.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 4?

No, se sei vicino alla soglia del grave inadempimento. Scrivere un ottimo piano di prosecuzione non serve a niente se nel frattempo il concedente risolve il contratto. La Mossa 4 (proteggere il contratto) va fatta per prima ogni volta che manca un solo canone al superamento della soglia legale. Se invece sei in regola con i canoni, puoi lavorare sulle due mosse in parallelo.

Durante la procedura posso continuare a pagare i canoni del leasing che voglio tenere?

Il pagamento dei canoni correnti di un contratto che il piano prevede di proseguire rientra, di regola, nella gestione della continuità. Diverso è il pagamento degli arretrati maturati prima della domanda: quelli sono debiti anteriori e il loro pagamento al di fuori delle regole del piano può essere contestato. Prima di pagare arretrati, verifica con il legale e con l’OCC se serve un’autorizzazione e come il pagamento è previsto nel piano.

Posso riscattare anticipatamente il bene durante il concordato?

Il riscatto anticipato è un atto di straordinaria amministrazione: durante la procedura, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci nei confronti dei creditori. Se il riscatto anticipato è conveniente (ad esempio perché finanziato da un terzo a condizioni migliori), va previsto nel piano o autorizzato dal giudice.

Il concedente partecipa al voto?

Dipende dalla strada scelta. Se il contratto prosegue e i canoni sono pagati regolarmente, il concedente partecipa al voto solo per la parte di credito trattata nel concorso. Se il contratto è sciolto, vota per il credito residuo derivante dal conteggio dell’art. 97, comma 12, eventualmente stimato in attesa della vendita del bene.

Il fideiussore che ha garantito il leasing è liberato dal concordato?

No. L’approvazione del concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore. Se un familiare o un socio ha firmato una fideiussione per il leasing, il concedente può rivolgersi a lui per la parte non pagata. È un aspetto da considerare quando scegli tra prosecuzione e scioglimento: con la prosecuzione e il pagamento regolare, il garante non viene escusso; con lo scioglimento, il garante resta esposto per la differenza non soddisfatta dal piano.

Il leasing dell’auto che uso anche per la famiglia segue le stesse regole?

Se il contratto è intestato alla ditta e il bene è utilizzato nell’attività, segue le regole viste per i contratti dell’impresa. Nel piano devi però spiegare in modo trasparente l’uso effettivo del bene: un veicolo prevalentemente privato difficilmente supera il test di indispensabilità della Mossa 3 e la sua prosecuzione, se costosa, rischia di apparire ai creditori come un sacrificio non giustificato.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa che sostengono. Per ciascuno trovi estremi, principio riformulato e motivo di rilevanza.

A sostegno della Mossa 1 (fotografia del contratto)

Cass. civ., Sez. Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina della risoluzione del leasing introdotta dalla legge n. 124/2017 non si applica retroattivamente: per i contratti i cui presupposti di risoluzione si sono verificati prima della sua entrata in vigore rimane la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Rilevanza: ti dice perché la data in cui sono maturati gli insoluti va accertata con precisione.

App. Roma, 1° aprile 2025, n. 1999. Ha ritenuto applicabile la legge n. 124/2017 anche a un leasing traslativo risolto prima della sua entrata in vigore, quando gli effetti della risoluzione non si erano ancora esauriti. Rilevanza: segnala che sui contratti più datati le soluzioni dei giudici di merito non sono uniformi.

Cass. civ., ord. n. 15713/2025. La facoltà di chiedere lo scioglimento riguarda i contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data della domanda. Rilevanza: definisce il perimetro dei contratti che puoi governare con la procedura.

App. Lecce, Sez. I, 13 marzo 2025. Quando nessuno dei due contraenti ha completato la propria prestazione, si applica l’art. 97 CCII, in continuità con la nozione di contratto pendente elaborata nel vigore della legge fallimentare. Rilevanza: conferma il criterio con cui verificare se il leasing è ancora “vivo”.

A sostegno della Mossa 2 (accesso e tipo di piano)

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Concordato minore e concordato preventivo hanno una struttura omogenea; in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, anche la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione, e la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio. Rilevanza: è la base del rinvio alle norme del concordato preventivo, compreso l’art. 97 sui contratti pendenti, e insieme il limite a trattamenti di favore per il concedente.

Cass. civ., 30 giugno 2025, n. 17721. Precedente richiamato e confermato dalla pronuncia n. 28574/2025 sull’impossibilità di usare la libertà di contenuto della proposta per derogare alle regole sul trattamento dei creditori. Rilevanza: consolida l’orientamento.

Cass. civ., 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Rilevanza: se hai chiuso la ditta, la gestione del leasing in continuità non è percorribile con questo strumento.

A sostegno della Mossa 5 (prosecuzione)

Trib. Ferrara, 4 luglio 2023. L’art. 75, comma 3, CCII è l’unica deroga espressa al principio di universalità della responsabilità patrimoniale nel concordato minore. Rilevanza: spiega perché l’estensione analogica di quella norma al leasing è incerta e non va usata come unico pilastro della prosecuzione.

Trib. La Spezia, 21 settembre 2023. Ha ammesso la prosecuzione di un mutuo ipotecario sull’abitazione principale nel concordato minore, leggendo in senso estensivo l’art. 75, comma 3, purché la scelta non leda i diritti degli altri creditori. Rilevanza: mostra che esistono letture aperte, fondate sulla verifica della convenienza per i creditori.

App. Bari, 29 gennaio 2025. Ha rispettato il dato testuale dell’art. 75, comma 3, CCII, riconoscendo però che il debitore può, secondo le regole generali, lasciare fuori dal concordato una singola posizione se ciò non danneggia gli altri creditori. Rilevanza: è la base dell’argomento di convenienza con cui si costruisce la prosecuzione del leasing.

App. Venezia, 10 ottobre 2024. In un concordato minore che prevedeva la prosecuzione del mutuo e del leasing, la Corte ha censurato la proposta per l’irrisorietà della falcidia dei crediti erariali, senza contestare la prosecuzione dei contratti. Rilevanza: la prosecuzione del leasing, se motivata, non è di per sé causa di rigetto.

A sostegno della Mossa 6 (scioglimento)

Cass. civ., ord. 1° luglio 2024, n. 17997. Lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato richiede un provvedimento motivato di autorizzazione; la volontà unilaterale del debitore, anche espressa nel piano, non basta. Rilevanza: impone di depositare un’istanza specifica e di attendere il provvedimento.

Cass. civ., 29 marzo 2019, n. 8980. Sulla base della stima del valore di mercato del bene in leasing si determina se spetti un’eccedenza alla procedura o un credito residuo al concedente. Rilevanza: rende decisiva la stima del bene nel conteggio dell’art. 97, comma 12.

A sostegno delle Mosse 7 e 8 e degli scenari di deviazione

Cass. civ., ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione nonostante il voto contrario del Fisco non presuppone una formale transazione fiscale. Rilevanza: quando il voto erariale è decisivo, conta la convenienza complessiva del piano, a cui contribuisce la scelta sul leasing.

Cass. civ., ord. n. 22229/2026. Nel concordato preventivo in continuità, dopo l’omologazione il debitore non può modificare unilateralmente la proposta. Rilevanza: la sorte del leasing va decisa e scritta bene prima dell’omologa.

Cass. civ., n. 21293/2024. Ha esaminato la risoluzione per inadempimento di un leasing traslativo seguita dalla procedura concorsuale dell’utilizzatore, con riferimento alla clausola penale e al credito risarcitorio del concedente. Rilevanza: utile nella Deviazione 1 per verificare le pretese del concedente oltre lo schema legale.

Trib. Vicenza, decreto di apertura di concordato minore, proc. n. 177/2023 PU. Su istanza del debitore, ha disposto ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali fino alla definitività dell’omologazione. Rilevanza: esempio concreto della protezione da chiedere nella Mossa 4.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando una ditta in crisi ha un leasing in corso, ogni settimana conta. Lo Studio Monardo interviene con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo il contratto di leasing confrontando condizioni contrattuali, estratti conto del concedente e movimenti bancari, per stabilire canoni pagati, insoluti, capitale residuo e prezzo di riscatto.
  2. Verifichiamo se il contratto è ancora pendente e, se è stata dichiarata la risoluzione, controlliamo soglia di inadempimento, clausola invocata e regolarità della comunicazione.
  3. Calcoliamo il valore nascosto nel bene, mettendo a confronto la stima di mercato con il debito residuo, e traduciamo il risultato nella scelta tra prosecuzione e scioglimento.
  4. Verifichiamo i requisiti di accesso al concordato minore, soglia per soglia, sugli ultimi tre esercizi.
  5. Rispondiamo a diffide e decreti ingiuntivi del concedente calcolando i termini, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove si applica, e predisponendo le opposizioni.
  6. Redigiamo la domanda e la proposta di concordato minore con la sorte del leasing scritta in modo coerente con il piano e con l’ordine delle prelazioni.
  7. Predisponiamo l’istanza di misure protettive e l’argomentazione sulla compatibilità delle norme del concordato preventivo sui contratti pendenti.
  8. Negoziamo con la società di leasing il rientro degli arretrati o lo scioglimento consensuale, documentando ogni passaggio per il giudice.
  9. Redigiamo l’istanza di scioglimento ex art. 97 e controlliamo la stima e il conteggio del concedente secondo il comma 12, separando capitale e interessi.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano fino al riscatto o alla chiusura del debito, in dialogo con l’OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la qualifica che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa dall’Organismo, e conoscere dall’interno le verifiche del gestore significa costruire un piano che quelle verifiche le supera. Accanto a questo, la competenza bancaria dello staff consente di leggere il leasing come ciò che è, un contratto di finanziamento, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a impostare la trattativa con il concedente.

C’è poi la continuità della strategia: se il concedente porta la controversia davanti al giudice, la stessa linea difensiva viene seguita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore. E ogni caso è seguito da uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme: i numeri del piano, le dichiarazioni fiscali, le stime e gli atti giudiziari nascono nello stesso tavolo di lavoro.


Chiusura

Il leasing è spesso il contratto da cui dipende la sopravvivenza della piccola impresa in crisi. La legge offre strumenti per conservarlo o per liberarsene in modo ordinato, ma li offre solo a chi arriva in tempo: un contratto ancora pendente si governa, un contratto risolto si subisce. Ogni canone pagato prima della soglia è un’opzione conservata; ogni settimana di attesa è un’opzione che il concedente può chiudere al posto tuo.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che il tema richiede: il concordato minore è materia di sovraindebitamento, e l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la conosce dalla prospettiva di chi la istruisce; il leasing è materia bancaria, e lo staff multidisciplinare nazionale che coordina ne ricostruisce numeri e clausole; se la vicenda finisce in giudizio, la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia resti la stessa fino all’ultimo grado.

📩 Prima che maturi il prossimo canone, scrivici: i riferimenti per raggiungere lo studio sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO