Posso chiedere un nuovo prestito mentre la mia procedura di sovraindebitamento è ancora aperta? È la domanda che si pone, prima o poi, quasi ogni ex titolare di ditta individuale che abbia chiuso l’attività con un carico di debiti e sia approdato a una procedura del Codice della crisi. La caldaia si rompe, l’auto che serve per andare al lavoro smette di funzionare, un figlio deve iscriversi all’università, e la soluzione che per anni ha tenuto in piedi la ditta – il finanziamento – torna a sembrare l’unica via. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la legge non vieta in astratto di indebitarsi, ma ogni procedura reagisce in modo diverso a un debito nuovo, e il prezzo di una scelta fatta d’impulso può essere la perdita della liberazione finale dai debiti.
Il bivio, in realtà, non è tra “sì” e “no”. È tra almeno tre strade percorribili: chiedere il prestito alla luce del sole, facendolo passare attraverso gli organi della procedura; rinunciare al prestito e ottenere le risorse agendo sul piano o sulla quota di reddito lasciata a disposizione; sostituire la banca con l’apporto di un terzo, tipicamente un familiare. Ciascuna ha un profilo ideale, vantaggi concreti e rischi che vanno soppesati senza preconcetti.
Lo Studio Monardo si occupa di questo bivio per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Conosce quindi le procedure di sovraindebitamento dal lato di chi le gestisce e redige le relazioni su cui il giudice decide, e sa come un debito sopravvenuto viene letto dall’Organismo, dal liquidatore e dal tribunale. Il passato da imprenditore del debitore aggiunge un secondo livello: la qualifica di “ex titolare” condiziona quale procedura sia aperta e quindi quali regole si applichino al nuovo prestito.
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Il quadro di partenza: quale procedura è aperta, e perché conta
Per capire che cosa succede a un nuovo prestito occorre prima sapere in quale procedura si trova l’ex titolare. La domanda non è oziosa, perché il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) prevede per il sovraindebitato tre procedure con logiche molto diverse, e l’ex imprenditore individuale non ha accesso a tutte.
La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII). È la procedura liquidatoria: il patrimonio del debitore viene acquisito e liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale, e la parte di reddito che eccede quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, comma 4, CCII) viene destinata ai creditori. Per l’ex titolare di ditta individuale già cancellata dal registro delle imprese è oggi la strada principale: il correttivo del 2024 ha inserito nell’art. 33 il comma 1-bis, che consente alla persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. La procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni e, in ogni caso, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3, CCII), e l’esdebitazione opera di diritto alla chiusura o decorso il triennio (art. 282 CCII).
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). È il vecchio “piano del consumatore”: il debitore propone un piano di pagamento parziale e dilazionato che il giudice omologa senza voto dei creditori, previa verifica dell’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). Per l’ex titolare è una porta stretta. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha confermato una lettura restrittiva della nozione di consumatore, legata alla natura dei debiti da ristrutturare: se tra questi residuano obbligazioni nate dall’attività d’impresa, la qualifica manca, anche se l’impresa è cessata da anni. La giurisprudenza di merito si è mossa in larga parte nello stesso senso (Corte d’Appello di Torino, 12 marzo 2024; Tribunale di Terni, 30 ottobre 2025), pur con decisioni di segno diverso (Tribunale di Bergamo, 20 luglio 2024). L’ex titolare che si trova in questa procedura, quindi, è tipicamente chi ha chiuso la ditta senza debiti d’impresa residui o li ha estinti, e si è poi indebitato come persona.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È la procedura negoziale per i debitori non consumatori: il debitore propone ai creditori un accordo che viene approvato a maggioranza. Per l’ex titolare con ditta cancellata la Cassazione ha chiuso la porta: con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 e la coeva ordinanza n. 20961 del 20 giugno 2026 ha affermato che l’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato, anche se individuale e anche se il concordato è liquidatorio e sostenuto da finanza esterna. Il concordato minore resta quindi un’ipotesi residuale per l’ex titolare, praticabile essenzialmente quando la ditta, pur avendo cessato l’operatività, non risulti ancora cancellata, e comunque da valutare caso per caso.
Il punto, ai fini della nostra domanda, è questo: la stessa richiesta di prestito ha un peso giuridico diverso a seconda della procedura. Nel concordato minore, dopo il decreto di apertura, il debitore può compiere liberamente i soli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti eccedenti compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78, comma 5, CCII); e un nuovo finanziamento è tipicamente un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il problema si sposta sull’attuabilità del piano: un debito sopravvenuto che sottrae risorse al programma omologato può portare alla revoca dell’omologazione (art. 72 CCII). Nella liquidazione controllata, infine, il debitore non perde la capacità di contrarre, ma tutto ciò che gli perviene fino all’esdebitazione rientra nella liquidazione, dedotte le passività sostenute per l’acquisto e la conservazione dei beni (art. 272, comma 3-bis, CCII), e il suo comportamento durante la procedura verrà pesato al momento di decidere sulla liberazione dai debiti.
Due ulteriori elementi fanno parte del quadro comune. Il primo è pratico: l’apertura di una procedura di sovraindebitamento è soggetta a pubblicità, e le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia rendono improbabile che un intermediario attento conceda credito a chi ha una procedura in corso. Il secondo è giuridico: chi presta denaro a un debitore in procedura, di regola, non entra nel concorso dei creditori anteriori; il suo credito nasce dopo e segue regole proprie, e – questo è il dato che il debitore tende a sottovalutare – di norma non viene travolto dall’esdebitazione, che riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura. Il nuovo prestito, in altre parole, non è un debito “dentro” la procedura che verrà falcidiato: è un debito che il debitore porterà con sé anche dopo la liberazione.
Opzione 1 – Il prestito trasparente: chiederlo con il via libera della procedura
In cosa consiste
La prima strada è chiedere il prestito senza aggirare nulla, facendolo passare attraverso gli organi della procedura. Il fondamento normativo cambia a seconda dello strumento aperto. Nel concordato minore è diretto: il nuovo finanziamento, in quanto atto eccedente l’ordinaria amministrazione, richiede l’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 78, comma 5, CCII, pena l’inefficacia verso i creditori anteriori. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la sede è il rapporto con l’OCC, che vigila sull’esecuzione del piano, e la modifica del piano quando la sopravvenienza ne altera i flussi: l’art. 72 CCII prevede la revoca quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo, e proprio quell’inciso indica che la modifica è la strada fisiologica per assorbire un cambiamento. Nella liquidazione controllata la sede è il dialogo con il liquidatore e, se necessario, con il giudice delegato, che governa il programma di liquidazione e la quota di reddito esclusa dalla procedura.
Quando ha senso
Tre scenari concreti rendono questa opzione la più naturale. Il primo è la spesa indispensabile e documentabile che non può attendere: l’auto con cui l’ex titolare, oggi lavoratore dipendente, raggiunge un luogo di lavoro non servito dai mezzi pubblici; l’intervento urgente sull’abitazione; una spesa sanitaria non differibile. Il secondo è il finanziamento che migliora la posizione dei creditori invece di peggiorarla: per esempio un prestito finalizzato che consente di conservare un reddito (l’attrezzatura per un nuovo lavoro autonomo) e che il piano può assorbire. Il terzo è il caso in cui esista un intermediario disposto a erogare pur conoscendo la procedura, a condizioni compatibili con i flussi del debitore.
Come si esegue, in sintesi
Il percorso, nei suoi passaggi essenziali, è sempre lo stesso: si documenta la necessità (preventivi, certificazioni, contratto di lavoro che richiede il mezzo); si ricostruisce l’impatto della rata sul bilancio familiare e sui pagamenti previsti dalla procedura; si informa l’organo competente (OCC, commissario o liquidatore) prima di firmare; si chiede, quando la procedura lo richiede, l’autorizzazione o la modifica del piano al giudice. Solo dopo il via libera si stipula.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la messa in sicurezza della procedura. Un finanziamento autorizzato nel concordato minore non è inefficace verso i creditori anteriori; una sopravvenienza rappresentata all’OCC e assorbita da una modifica non può più essere presentata come la causa occulta dell’inattuabilità del piano; un prestito discusso con il liquidatore non può essere letto come un comportamento che ha ostacolato la procedura. Il secondo vantaggio è probatorio: chi ha documentato la necessità e chiesto istruzioni prima di agire ha, per definizione, una condotta difficilmente qualificabile come gravemente colposa. Il terzo è la chiarezza sul destino delle somme: nella liquidazione controllata, dove l’art. 272, comma 3-bis, attrae nella procedura i beni sopravvenuti al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli, un confronto preventivo con il liquidatore evita che l’importo erogato venga poi rivendicato dalla massa.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia va detto con franchezza. Anzitutto i tempi: l’istanza al giudice o la modifica del piano richiedono settimane, talvolta mesi, e l’urgenza reale può non essere compatibile con essi. Poi l’esito: il giudice può negare l’autorizzazione, e la modifica del piano può risultare impossibile se la nuova rata rende il programma insostenibile. Ancora, il problema del mercato: anche con il consenso della procedura, il debitore deve trovare chi presti, e a quali condizioni; un credito concesso a chi è in procedura ha spesso costi elevati. Infine, il debito resta: come visto nel quadro di partenza, il nuovo finanziamento non si esdebita con gli altri, e ricadrà sul debitore anche dopo la chiusura. A fronte del vantaggio della legittimità, il prestito trasparente non elimina il peso economico del nuovo debito: lo rende soltanto compatibile con la procedura.
C’è poi un profilo che riguarda il finanziatore. La disciplina del merito creditizio (art. 124-bis TUB) impone all’intermediario di valutare la capacità di rimborso del consumatore. La Cassazione ha chiarito, però, che la negligenza della banca non sposta la valutazione sulla condotta del debitore: con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025 ha affermato che l’omessa o scorretta verifica del merito creditizio produce conseguenze sulla posizione processuale del finanziatore ma non esclude, di per sé, la colpa grave del debitore. Contare su un intermediario poco scrupoloso, insomma, non è una strategia.
Le pronunce a supporto
Sul versante del concordato minore la regola dell’autorizzazione è testuale (art. 78, comma 5, CCII) ed è riprodotta nei decreti di apertura dei tribunali. Sul versante della ristrutturazione, il precedente più diretto è il Tribunale di Bologna, 25 luglio 2023, che ha revocato l’omologazione di un piano del consumatore nella cui fase esecutiva il debitore aveva contratto nuovi finanziamenti: anche senza frode, e pur con rate regolarmente pagate, quella condotta aveva sottratto liquidità al piano rendendone altamente probabile l’inattuazione. È il motivo per cui la trasparenza preventiva non è un eccesso di zelo, ma l’unico modo per far valutare la sopravvenienza nella sede giusta.
Profilo ideale dell’Opzione 1: il debitore con una spesa indispensabile, documentabile e non rinviabile, che dispone di un margine reale nel bilancio familiare per sostenere la rata e accetta i tempi di un’autorizzazione o di una modifica del piano.
Opzione 2 – Rinunciare al prestito e agire sulla procedura
In cosa consiste
La seconda strada parte dalla constatazione opposta: il nuovo debito non serve, perché le risorse necessarie si possono ottenere dentro la procedura, modificandone i parametri. Nella liquidazione controllata la leva è l’art. 268, comma 4, CCII, che esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia. Quel limite non è scolpito nella pietra: se intervengono spese straordinarie e documentate, il debitore può chiedere al giudice di rideterminarlo, temporaneamente o stabilmente. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la leva è la modifica del piano, che può rimodulare rate e durata per assorbire una spesa straordinaria senza ricorrere a debito nuovo. Nel concordato minore, analogamente, si interviene sul piano nei limiti consentiti dalla procedura.
Quando ha senso
Tre scenari la rendono preferibile. Il primo: la spesa è importante ma una tantum, e può essere coperta riducendo per qualche mese la quota di reddito versata alla procedura, senza alterare l’equilibrio complessivo. Il secondo: il debitore è vicino alla chiusura della procedura o al compimento del triennio nella liquidazione controllata, e una spesa rinviabile può essere affrontata dopo l’esdebitazione, quando ciò che perviene al debitore torna a essere suo. Il terzo: il bilancio familiare non ha margini per una nuova rata, e il prestito si trasformerebbe in un nuovo sovraindebitamento.
Come si esegue, in sintesi
Si raccoglie la documentazione della spesa; si quantifica l’impatto sulla quota destinata alla procedura; si presenta l’istanza al giudice delegato (liquidazione controllata) o la proposta di modifica (ristrutturazione o concordato minore), con il parere dell’organo della procedura; si attende la decisione e, nel frattempo, si evita di anticipare la spesa con strumenti di credito, anche minimi (carte revolving, acquisti a rate).
Vantaggi
Il vantaggio principale è che non nasce alcun debito nuovo: nulla che sopravviva all’esdebitazione, nulla che un creditore possa presentare come aggravamento del dissesto. Il secondo è che la soluzione è interamente governata dal giudice, e quindi non espone a contestazioni successive: ciò che il tribunale ha autorizzato non può essere imputato al debitore come condotta scorretta. Il terzo è la coerenza con l’obiettivo finale. Nella liquidazione controllata il vaglio sulla condotta del debitore non si compie all’ingresso – la Cassazione, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha escluso che la domanda possa essere respinta per un giudizio di immeritevolezza – ma si sposta al momento dell’esdebitazione; il Tribunale di Arezzo, 23 dicembre 2025, ha parlato al riguardo di un vaglio di meritevolezza “differito”. Rinunciare al prestito durante la procedura significa presentarsi a quel vaglio con un fascicolo in cui, dopo l’apertura, non c’è alcun debito nuovo da spiegare.
Rischi e svantaggi
L’elemento dirimente qui è l’esito incerto dell’istanza. Il giudice valuta la necessità della spesa e l’incidenza sui creditori, e può accogliere solo in parte o negare. Nella liquidazione controllata, una riduzione della quota destinata ai creditori allunga, in sostanza, il tempo che occorre per raggiungere un risultato utile per loro, e il giudice ne tiene conto. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la modifica del piano riapre il confronto e può incontrare l’opposizione dei creditori, che la Cassazione ha legittimato a contestare i requisiti di legittimità della proposta anche quando abbiano concorso a determinare il sovraindebitamento (Cass., 22 luglio 2025, n. 20672). C’è infine il fattore tempo, simile a quello dell’Opzione 1, e il fatto che non tutte le spese sono rinviabili. Il limite strutturale di questa strada è che funziona solo se le risorse esistono già nel perimetro della procedura: se il reddito del debitore non lascia margini, nessuna rideterminazione può crearli.
Le pronunce a supporto
Il principio che orienta questa opzione è quello affermato da Cass. n. 22074/2025 sull’irrilevanza della condotta pregressa per l’accesso alla liquidazione controllata, letto insieme alla regola dell’art. 272, comma 3-bis, CCII sui beni sopravvenuti: ciò che conta è come il debitore si comporta dentro la procedura, ed è su questo che si deciderà l’esdebitazione. Per la ristrutturazione, la decisione del Tribunale di Bologna del 25 luglio 2023 mostra il costo di un’alternativa non concordata, e per questo rafforza la scelta di agire sul piano invece che fuori dal piano.
Profilo ideale dell’Opzione 2: il debitore con una spesa straordinaria ma non urgentissima, un reddito che lascia un margine riducibile senza compromettere la procedura, e un orizzonte temporale che rende ragionevole attendere la decisione del giudice o la chiusura.
Opzione 3 – Le risorse di un terzo al posto della banca
In cosa consiste
La terza strada sostituisce il finanziatore professionale con un soggetto vicino al debitore: un genitore, un fratello, il coniuge con redditi propri. Le forme possono essere diverse – il pagamento diretto della spesa al fornitore, un prestito familiare, una donazione – e il loro trattamento giuridico cambia molto a seconda della forma e della procedura. Nel concordato minore l’apporto di terzi ha anche un nome tecnico, la “finanza esterna”, che l’art. 74, comma 2, CCII richiede nel concordato liquidatorio come condizione perché la proposta aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; ma va ricordato che, per l’ex titolare con ditta cancellata, la Cassazione (ord. n. 20961/2026) ha escluso che la finanza esterna possa superare l’inammissibilità derivante dall’art. 33, comma 4, CCII. Nelle altre procedure, l’apporto del terzo serve non a migliorare la proposta, ma a coprire una spesa senza che il debitore contragga un nuovo debito verso un intermediario.
Quando ha senso
Gli scenari tipici sono tre. Il familiare è disposto a pagare direttamente un bene o un servizio di cui il debitore ha bisogno (la riparazione dell’auto, la retta universitaria del figlio), senza che il denaro transiti sul conto del debitore. Il familiare vuole dare un aiuto stabile, e la procedura – per esempio un concordato minore ancora ammissibile – può valorizzarlo come apporto esterno a beneficio dei creditori. Il debitore non ha accesso al credito bancario a causa della procedura, ma ha bisogno di una somma contenuta e il familiare può anticiparla.
Come si esegue, in sintesi
Il passaggio decisivo è la scelta della forma e la sua trasparenza. Il pagamento diretto al fornitore da parte del terzo è la soluzione più lineare, perché il denaro non entra nel patrimonio del debitore. Il prestito familiare va formalizzato per iscritto, con data certa, e soprattutto comunicato all’organo della procedura: è comunque un debito nuovo, e valgono per esso le stesse cautele dell’Opzione 1. La donazione di denaro al debitore in liquidazione controllata va valutata con il liquidatore prima di essere fatta, perché ciò che perviene al debitore fino all’esdebitazione rientra, di regola, nella liquidazione (art. 272, comma 3-bis, CCII).
Vantaggi
A fronte dell’assenza di un intermediario, il primo vantaggio è la rapidità: un familiare può intervenire in giorni, non in mesi. Il secondo è il costo: niente interessi di mercato, niente segnalazioni creditizie aggiuntive. Il terzo, quando il terzo paga direttamente la spesa, è che nessun debito nuovo grava sul debitore e nessuna somma entra nel suo patrimonio, il che neutralizza sia il tema dell’esdebitazione sia quello dell’attrazione nella liquidazione.
Rischi e svantaggi
Va soppesato, anzitutto, il rischio di riqualificazione: un “regalo” che arriva sul conto del debitore in liquidazione controllata può essere considerato un bene sopravvenuto e acquisito alla procedura, con il risultato che l’aiuto del familiare finisce ai creditori invece che a coprire la spesa. Poi il rischio di opacità: un prestito familiare non dichiarato, scoperto in seguito, può essere letto come un comportamento poco collaborativo, con riflessi sulla valutazione finale. Ancora, il rischio relazionale ed economico per il terzo: chi presta a un familiare in procedura sa – o dovrebbe sapere – che il suo credito, nato dopo l’apertura, non partecipa al concorso e potrà essere soddisfatto solo con risorse estranee alla procedura o dopo la sua chiusura. Infine, per l’ex titolare con ditta cancellata, la finanza esterna non apre la via del concordato minore. La strada del terzo è spesso la più rapida, ma è anche quella in cui la forma conta più della sostanza: lo stesso aiuto, dato nel modo sbagliato, può non arrivare mai a destinazione.
Le pronunce a supporto
La giurisprudenza di merito, prima dell’intervento della Cassazione del 2026, aveva in più occasioni ammesso concordati minori liquidatori sostenuti in tutto o in parte da finanza esterna (tra gli altri, Tribunale di Avellino e Tribunale di Busto Arsizio); per l’imprenditore cancellato, però, il quadro è oggi quello fissato da Cass. n. 20141/2026 e dall’ordinanza n. 20961/2026, secondo cui l’art. 74, comma 2, CCII disciplina il contenuto della proposta e non conferisce legittimazione a chi ne è privo. Per la liquidazione controllata, il riferimento resta l’art. 272, comma 3-bis, CCII, introdotto proprio per chiarire che l’attivo non si cristallizza al giorno dell’apertura.
Profilo ideale dell’Opzione 3: il debitore che ha un familiare disposto ad aiutare con risorse proprie, una spesa che il terzo può pagare direttamente al fornitore, e la disponibilità a concordare con l’organo della procedura la forma dell’aiuto prima di riceverlo.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati realistici, non casi seguiti dallo Studio. Servono a vedere come le stesse premesse portano a esiti diversi a seconda della strada scelta.
Simulazione A – Liquidazione controllata, auto da riparare
Dati di partenza. Ex titolare di una ditta individuale di ristorazione, cancellata dal registro delle imprese il 14 marzo 2024. Liquidazione controllata aperta con sentenza del 9 settembre 2025, passivo complessivo di 87.340 €. Oggi lavoratore dipendente con stipendio netto di 1.735 € mensili; il giudice ha fissato in 1.290 € la quota esclusa dalla liquidazione per il mantenimento del debitore e del nucleo familiare, sicché 445 € al mese confluiscono nella procedura. Il 20 settembre 2026 l’auto, indispensabile per raggiungere il magazzino dove lavora a turni, richiede una riparazione da 3.860 €.
Opzione 1 – Prestito trasparente. Il debitore individua una finanziaria disposta a erogare 4.000 € in 36 rate da 131 €. Prima di firmare informa il liquidatore. Il nodo è doppio: la rata può essere pagata solo dalla quota di 1.290 € riservata al mantenimento (che si riduce di fatto a 1.159 €), e il debito sopravviverà all’esdebitazione, prevista – se il triennio decorre senza intoppi – a partire da settembre 2028, quando al debitore resteranno ancora circa 12 rate da pagare. Il liquidatore, informato, potrà chiarire che l’erogazione, interamente destinata al pagamento della riparazione, non va acquisita all’attivo, perché si tratta di una passività sostenuta per la conservazione di un bene. Esito: soluzione praticabile ma economicamente pesante, con un costo complessivo per interessi che si aggiunge alla spesa.
Opzione 2 – Rideterminazione della quota. Il debitore chiede al giudice delegato di elevare temporaneamente la quota esclusa, per esempio di 643 € al mese per sei mesi (643 × 6 = 3.858 €), allegando preventivo dell’officina, attestazione del datore di lavoro sulla necessità del mezzo e parere del liquidatore. Se l’istanza viene accolta, per sei mesi la procedura incassa 0 € invece di 445 €, cioè complessivamente 2.670 € in meno; dal settimo mese il flusso torna a 445 €. Nel frattempo l’auto va riparata: se l’officina accetta un pagamento frazionato senza interessi, la soluzione regge; se pretende il saldo immediato, serve un ponte. Esito: nessun debito nuovo, ma dipendenza dai tempi e dalla decisione del giudice.
Opzione 3 – Pagamento diretto del fratello. Il fratello del debitore paga direttamente all’officina i 3.860 €, con bonifico intestato al fornitore e fattura intestata al debitore. Nulla transita sul conto del debitore, nessun debito nasce verso intermediari, il flusso di 445 € verso la procedura resta invariato. Prima del pagamento il debitore informa il liquidatore, perché la riparazione incrementa il valore di un bene che potrebbe interessare la liquidazione. Esito: la soluzione più rapida e meno costosa, a condizione che esista il terzo e che la forma sia corretta. Se invece il fratello avesse bonificato 3.860 € sul conto del debitore come “regalo”, quella somma avrebbe rischiato di essere considerata un bene sopravvenuto ai sensi dell’art. 272, comma 3-bis, CCII.
Simulazione B – Ristrutturazione dei debiti del consumatore, acquisto dell’auto
Dati di partenza. Ex titolare di una ditta di tinteggiature cessata nel 2019, che ha estinto i debiti d’impresa e si è successivamente indebitato con finanziamenti personali per complessivi 46.150 €. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologato il 3 febbraio 2025: rata di 410 € al mese per 60 mesi. Reddito netto 1.920 €, spese familiari documentate 1.380 €, margine residuo 130 €. A ottobre 2026 l’auto non è più riparabile e il debitore valuta l’acquisto di un usato da 9.800 €.
Opzione 1 – Prestito trasparente. Finanziamento di 9.800 € in 60 rate da 198 €. La rata supera il margine di 130 € di 68 € al mese: senza intervenire sul piano, il debitore dovrebbe ridurre la rata al piano o le spese familiari, cosa che renderebbe il programma non attuabile alle condizioni omologate. La strada corretta è rappresentare la sopravvenienza all’OCC e proporre una modifica del piano (per esempio allungamento della durata con riduzione della rata). Se la modifica è approvata, il prestito può essere contratto; se non lo è, il prestito diventa il presupposto di una possibile revoca ai sensi dell’art. 72 CCII, come accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Bologna il 25 luglio 2023. Esito: praticabile solo con una modifica del piano; rischio elevato se si procede da soli.
Opzione 2 – Rinunciare al prestito. Il debitore acquista un’auto usata di fascia inferiore, 3.400 €, accantonando per 26 mesi il margine di 130 € – ma il tempo è incompatibile con l’esigenza immediata. In alternativa propone una modifica del piano che sospenda la rata per otto mesi (410 × 8 = 3.280 €) recuperandoli alla fine. Esito: nessun debito nuovo, ma un’auto meno adeguata o un piano più lungo, con il rischio che i creditori contestino la modifica.
Opzione 3 – La madre acquista l’auto. La madre acquista direttamente l’auto da 9.800 € intestandola a sé e la concede in comodato al figlio. Nessun nuovo debito, nessun bene sopravvenuto nel patrimonio del debitore, nessuna incidenza sul piano. Esito: soluzione lineare, a condizione che l’operazione sia reale e non una schermatura, e che sia comunicata all’OCC per trasparenza.
Simulazione C – Il prestito non dichiarato, per misurare la differenza
Stessi dati della Simulazione A. Il debitore, senza informare nessuno, accende il prestito da 4.000 € e paga regolarmente le rate. Il liquidatore, nella relazione periodica, rileva dagli estratti conto l’erogazione e le uscite. Il debito non è una frode in sé, ma il comportamento – un’obbligazione assunta in procedura senza comunicarla – entra nel fascicolo su cui il tribunale deciderà l’esdebitazione. Il triennio decorre, ma il debitore si presenta al vaglio con un elemento da spiegare che, con l’Opzione 1, non avrebbe avuto. La differenza tra il prestito trasparente e quello non dichiarato non sta nell’importo o nella rata: sta nel fatto che il primo è stato valutato da chi governa la procedura prima che producesse effetti, il secondo solo dopo.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che contano davvero per un debitore in procedura. Va letta con una cautela: i giudizi sono tendenziali, e ogni procedura ha regole proprie che possono spostare l’esito. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e quelli economici oggettivi dell’operazione, non quelli di consulenza.
| Criterio | Opzione 1 – Prestito trasparente | Opzione 2 – Agire sulla procedura | Opzione 3 – Risorse di un terzo |
|---|---|---|---|
| Tempi | Medi o lunghi: autorizzazione del giudice o modifica del piano, più l’istruttoria dell’intermediario | Medi: istanza al giudice delegato o proposta di modifica | Brevi, se il terzo paga direttamente |
| Complessità | Alta: doppio fronte, procedura e finanziatore | Media: un solo interlocutore, la procedura | Bassa, ma richiede attenzione alla forma |
| Rischi in caso di esito negativo | Diniego dell’autorizzazione; se si procede comunque, inefficacia (concordato minore) o revoca (ristrutturazione) | Rigetto dell’istanza o della modifica; spesa da affrontare altrimenti | Acquisizione dell’aiuto alla liquidazione se ricevuto in denaro; contestazioni se non dichiarato |
| Effetti sulla procedura | Possibile riduzione delle risorse destinate ai creditori o modifica del piano | Riduzione temporanea dei flussi o allungamento del piano | Nessuno, se il pagamento è diretto al fornitore |
| Sorte del nuovo debito | Sopravvive all’esdebitazione | Nessun debito nuovo | Nessun debito, salvo prestito familiare |
| Reversibilità | Bassa: il contratto di finanziamento vincola | Media: la quota o il piano possono essere riesaminati | Alta per il pagamento diretto; bassa per il prestito familiare |
| Costi oggettivi | Interessi e oneri del finanziamento | Nessun costo finanziario; minori pagamenti ai creditori nel periodo | Nessun costo finanziario per il debitore |
Letta in orizzontale, la tabella mostra una costante: più l’operazione esce dal perimetro della procedura, più cresce il rischio che venga letta contro il debitore. Letta in verticale, mostra che nessuna opzione domina sulle altre in tutti i criteri: la rapidità dell’Opzione 3 dipende dall’esistenza del terzo, la pulizia dell’Opzione 2 dipende dall’esistenza di margini, la flessibilità dell’Opzione 1 si paga con un debito che sopravvive.
I criteri per scegliere
Il ragionamento corretto non parte dalla preferenza per una strada, ma dalle caratteristiche della situazione concreta. Cinque criteri, applicati in sequenza, orientano la scelta.
Primo criterio: quale procedura è aperta. Se si tratta di un concordato minore, il nuovo finanziamento richiede in ogni caso l’autorizzazione del giudice, e la strada del prestito “autonomo” non esiste: l’Opzione 1 coincide con l’unica forma legittima di indebitamento. Se si tratta di una ristrutturazione dei debiti del consumatore omologata, il parametro è l’attuabilità del piano: generalmente conviene valutare prima l’Opzione 2 o 3, e ricorrere all’Opzione 1 solo con una modifica del piano. Se si tratta di una liquidazione controllata, il debitore conserva la capacità di contrarre, ma ogni operazione verrà pesata al momento dell’esdebitazione: la trasparenza verso il liquidatore è il denominatore comune di tutte e tre le strade.
Secondo criterio: quanto è urgente e indispensabile la spesa. Se la spesa è rinviabile oltre la chiusura della procedura o il compimento del triennio, generalmente la scelta più prudente è attendere, perché dopo l’esdebitazione ciò che il debitore acquisisce torna a essere suo e un debito nuovo non interferisce con la liberazione. Se la spesa è indispensabile e immediata, l’Opzione 3 nella forma del pagamento diretto è di norma la più rapida; in mancanza di un terzo, l’Opzione 1 con informazione preventiva.
Terzo criterio: quanto margine esiste nel bilancio familiare. Se il reddito, dedotte le spese documentate e quanto destinato alla procedura, lascia un margine stabile superiore alla rata ipotizzata, l’Opzione 1 è sostenibile. Se il margine è nullo o inferiore alla rata, il prestito diventa un nuovo sovraindebitamento, e la scelta si sposta sull’Opzione 2 o 3. Una rata che non sta nel margine non è un aiuto: è il primo capitolo di una nuova crisi.
Quarto criterio: quanto manca alla fine della procedura. Se mancano pochi mesi all’esdebitazione, il costo di un rinvio è basso e il rischio di compromettere il risultato finale è alto: generalmente prevale l’attesa o l’Opzione 2. Se la procedura è appena iniziata e durerà anni, è irrealistico pensare di non affrontare alcuna spesa straordinaria, e conviene impostare fin dall’inizio un canale di comunicazione con l’organo della procedura per gestire le sopravvenienze.
Quinto criterio: chi è disposto ad aiutare, e in che forma. Se c’è un familiare disposto a pagare direttamente, l’Opzione 3 è quasi sempre la meno costosa. Se il familiare può solo prestare, il suo prestito ha gli stessi problemi giuridici di quello bancario e va trattato come tale, con la differenza – non trascurabile – che gli interessi possono essere nulli e i tempi più flessibili.
Nessuno di questi criteri, preso da solo, decide. È la loro combinazione a indicare la strada, e ciò che conta è che la combinazione venga fatta sui dati reali – la sentenza o il decreto di apertura, il programma di liquidazione o il piano omologato, il reddito effettivo – e non su regole generali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno le procedure in cui queste valutazioni si compiono, e può leggere la tua situazione con gli stessi parametri che userà l’organo chiamato a giudicarla.
Le domande di chi è indeciso
Se ho già firmato il prestito senza dirlo a nessuno, è tutto perduto? No, ma la situazione va gestita subito. Il primo passo è rappresentare l’operazione all’organo della procedura, spiegandone la ragione e documentando la spesa. Nel concordato minore l’atto non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori, il che è un problema soprattutto per il finanziatore; nella ristrutturazione il punto è se il piano resti attuabile, e una proposta di modifica tempestiva può evitare la revoca; nella liquidazione controllata la trasparenza tardiva è comunque preferibile al silenzio, perché sarà il comportamento complessivo a essere valutato all’esdebitazione.
Posso cambiare strada a metà? Spesso sì. Chi ha chiesto al giudice di rideterminare la quota di mantenimento (Opzione 2) e ottiene un rigetto parziale può affiancare l’aiuto di un familiare (Opzione 3). Chi ha avviato l’istruttoria per un prestito trasparente (Opzione 1) può abbandonarla se nel frattempo il terzo si rende disponibile. Ciò che non conviene è sovrapporre le strade senza comunicarlo: un prestito acceso mentre è pendente un’istanza di rideterminazione rende contraddittoria la posizione del debitore.
E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze dipendono dalla procedura. Il rischio massimo è nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove un debito sopravvenuto che rende il piano inattuabile può portare alla revoca dell’omologazione, con il ritorno in vita dei crediti; e nel concordato minore, dove l’atto non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori e la sua scoperta può incidere sulla procedura. Nella liquidazione controllata il rischio si concentra sul momento finale: l’esdebitazione richiede che il debitore abbia collaborato con la procedura, e un comportamento opaco può essere usato per contestarla.
Il nuovo prestito verrà cancellato con l’esdebitazione insieme agli altri debiti? Di regola no. L’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura, cioè quelli anteriori; un finanziamento contratto dopo l’apertura nasce fuori dal concorso e accompagna il debitore oltre la chiusura. È il motivo per cui il prestito durante la procedura va valutato come un impegno di lungo periodo, non come un ponte destinato a sparire.
Anche un piccolo acquisto a rate o una carta revolving contano come “nuovo prestito”? Sì, e sono proprio le forme di credito che più spesso sfuggono all’attenzione. Il finanziamento finalizzato proposto in negozio per un elettrodomestico, il “paga in tre rate” degli acquisti online, la carta di credito con rimborso rateale, lo scoperto di conto: dal punto di vista della procedura sono tutte obbligazioni nuove, che sottraggono una parte del reddito ai flussi su cui il piano o la liquidazione sono stati costruiti. La loro dimensione ridotta non le rende irrilevanti; le rende, semmai, più insidiose, perché il debitore tende a non considerarle debiti e quindi a non comunicarle. La regola prudenziale è semplice: durante la procedura qualunque pagamento dilazionato va trattato come un prestito, e quindi passato al vaglio dell’organo competente prima di essere sottoscritto. Chi ha bisogno di uno strumento di pagamento può normalmente utilizzare una carta di debito o prepagata collegata al conto su cui transita la quota di reddito a lui riservata, senza generare alcuna esposizione.
Il liquidatore o l’OCC possono semplicemente dirmi di sì, o serve sempre il giudice? Dipende dalla procedura e dal tipo di atto. Nel concordato minore la legge richiede espressamente l’autorizzazione del giudice per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, e il parere dell’organo della procedura non la sostituisce. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’OCC vigila sull’esecuzione, ma se la sopravvenienza altera i termini del piano omologato la sede per assorbirla è la modifica del piano, che passa dal tribunale. Nella liquidazione controllata il liquidatore è l’interlocutore quotidiano, ma tutto ciò che incide sulla quota di reddito esclusa o sul programma di liquidazione richiede il giudice delegato. In ogni caso, la comunicazione all’organo è il primo passo, non l’ultimo: serve a far emergere la questione nella sede giusta e a lasciare traccia, nel fascicolo, del fatto che il debitore ha agito con trasparenza.
Se la finanziaria mi concede il prestito senza controllare, la colpa è sua? Solo in parte, e non nel senso sperato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la negligenza del finanziatore nella verifica del merito creditizio non cancella la colpa del debitore; può avere conseguenze sulla posizione del finanziatore, ma non trasforma un indebitamento imprudente in una condotta irreprensibile.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la parte del ragionamento che illuminano. I principi sono riformulati, non riprodotti.
Pronunce sulla procedura accessibile all’ex titolare
Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La Corte ha risolto il contrasto sull’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, stabilendo che il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII preclude la domanda di concordato minore anche all’imprenditore individuale e anche quando il concordato sia liquidatorio. Rilevanza: per l’ex titolare con ditta cancellata il concordato minore non è disponibile, e con esso cade l’Opzione 3 nella forma della finanza esterna concordataria.
Cass. civ., Sez. I, ord. 20 giugno 2026, n. 20961. Conforme alla precedente, ha precisato che la norma sulla finanza esterna nel concordato liquidatorio regola il contenuto della proposta e non attribuisce legittimazione a chi ne è privo, e che il confronto con la liquidazione controllata non può ridursi a una fotografia dell’attivo, perché quest’ultima è una procedura dinamica. Rilevanza: la disponibilità di un familiare a mettere risorse non apre all’ex titolare cancellato la via concordataria.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Ha confermato la lettura oggettiva e restrittiva della nozione di consumatore, ancorata alla natura delle obbligazioni da ristrutturare, negando la qualifica a chi abbia prestato garanzie espressive di un interesse imprenditoriale, anche dopo la cessazione dell’attività. Rilevanza: l’ex titolare con debiti d’impresa residui difficilmente si trova in una ristrutturazione dei debiti del consumatore; è più spesso in liquidazione controllata.
Corte d’Appello di Torino, 12 marzo 2024. Ha escluso che la mera cessazione dell’attività basti a fare dell’ex imprenditore un consumatore quando i debiti da ristrutturare derivino in parte dall’impresa. Rilevanza: conferma, nel merito, la linea poi consolidata in Cassazione.
Tribunale di Terni, 30 ottobre 2025. Ha dichiarato inammissibile il piano del consumatore di due ex soci di una società cancellata nel 2021, ritenendo che i debiti nati dall’attività imprenditoriale pregressa non si trasformino in debiti personali per effetto della cessazione. Rilevanza: chiarisce che la procedura in cui si trova l’ex titolare dipende dalla natura dei suoi debiti, e da quella dipendono le regole sul nuovo prestito.
Tribunale di Bergamo, 20 luglio 2024. In senso diverso, ha omologato un piano del consumatore presentato da un ex imprenditore, ritenendo che, cessata l’attività e non essendo disponibili procedure riservate all’impresa, la ristrutturazione dei debiti del consumatore restasse percorribile. Rilevanza: documenta l’esistenza di un orientamento più aperto, oggi minoritario, utile per comprendere la varietà delle situazioni concrete.
Pronunce sulla condotta del debitore e sul nuovo debito
Tribunale di Bologna, 25 luglio 2023. Ha revocato l’omologazione di un piano del consumatore perché, nella fase esecutiva, il debitore aveva contratto ulteriori finanziamenti: anche in assenza di frode e con rate regolarmente pagate, l’operazione aveva sottratto liquidità al piano rendendone altamente probabile l’inattuazione. Rilevanza: è il precedente che più direttamente sconsiglia l’indebitamento non concordato durante l’esecuzione e sostiene le Opzioni 1 (con modifica del piano) e 2.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Ha affermato che la mancata o scorretta valutazione del merito creditizio da parte della banca incide sulla posizione del finanziatore, ma non esclude la colpa grave del debitore che con il proprio comportamento abbia determinato o aggravato il sovraindebitamento. Rilevanza: chi conta su un finanziatore poco attento per ottenere un nuovo prestito durante la procedura non si mette al riparo dalle conseguenze.
Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Ha chiarito che il creditore che ha colpevolmente concorso al sovraindebitamento, o che ha violato l’art. 124-bis TUB, può comunque contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli preclusa soltanto la contestazione della convenienza. Rilevanza: una modifica del piano chiesta per assorbire una spesa (Opzione 2) o un prestito (Opzione 1) può incontrare contestazioni di legittimità anche da parte di creditori non irreprensibili.
Tribunale di Spoleto, 27 maggio 2025. Ha ritenuto che, in un indebitamento causato da finanziamenti reiterati, l’omessa verifica del merito creditizio da parte del finanziatore incida sulla valutazione della condotta del debitore fino a poterne escludere la colpa grave. Rilevanza: letta insieme a Cass. n. 21048/2025, mostra che il comportamento dell’intermediario può attenuare il giudizio, ma non sostituirsi alla prudenza del debitore.
Pronunce sulla liquidazione controllata e sull’esdebitazione
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Ha stabilito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata sulla base di un giudizio di immeritevolezza, perché la procedura non è un premio e le condotte del debitore rilevano semmai in sede di esdebitazione. Rilevanza: sposta il baricentro sul comportamento successivo all’apertura, ed è il motivo per cui un nuovo debito in procedura va gestito con trasparenza.
Tribunale di Arezzo, 23 dicembre 2025. Ha descritto il controllo sulla condotta del debitore in liquidazione controllata come un vaglio “differito”, precisando che l’accesso alla procedura non garantisce l’esdebitazione, la quale resta subordinata al superamento di quel giudizio. Rilevanza: conferma che le scelte fatte durante la procedura – incluso un prestito – pesano sul risultato finale.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Ha escluso che chi sia stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione possa usare le procedure di sovraindebitamento come seconda occasione per liberarsi degli stessi debiti. Rilevanza: per l’ex titolare con un passato concorsuale ricorda che l’esdebitazione è un esito da proteggere, non un automatismo; un’imprudenza durante la procedura può compromettere l’unica occasione disponibile.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un ex titolare di ditta in procedura ci chiede se può accendere un nuovo prestito, lavoriamo su strumenti concreti e verificabili:
- Individuiamo con esattezza la procedura aperta e le sue regole, leggendo sentenza o decreto di apertura, programma di liquidazione o piano omologato, per stabilire se il nuovo finanziamento richieda un’autorizzazione, una modifica del piano o una comunicazione al liquidatore.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontandole con i dati reali del tuo reddito, delle spese documentate e della quota destinata alla procedura.
- Ricostruiamo il bilancio familiare e il margine effettivo, calcolando se una nuova rata è sostenibile senza compromettere l’attuazione del piano o la quota destinata ai creditori.
- Redigiamo l’istanza di autorizzazione al giudice nel concordato minore, allegando la documentazione che dimostra la necessità della spesa e l’assenza di pregiudizio per i creditori anteriori.
- Predisponiamo la proposta di modifica del piano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, per assorbire una sopravvenienza prima che diventi causa di revoca ai sensi dell’art. 72 CCII.
- Prepariamo l’istanza di rideterminazione della quota esclusa dalla liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII, quando la spesa straordinaria può essere coperta senza nuovo debito.
- Strutturiamo l’aiuto del familiare nella forma corretta, distinguendo pagamento diretto, prestito e donazione, e verificando con il liquidatore il trattamento ai sensi dell’art. 272, comma 3-bis, CCII prima che le somme si muovano.
- Gestiamo la comunicazione con OCC, commissario o liquidatore, perché ogni sopravvenienza sia rappresentata per tempo e documentata nel fascicolo.
- Rimediamo, per quanto possibile, a un prestito già contratto, predisponendo la comunicazione tardiva, la proposta di modifica e le difese contro eventuali istanze di revoca.
- Prepariamo il fascicolo per l’esdebitazione, ricostruendo la condotta tenuta durante la procedura e difendendola davanti al tribunale e, se necessario, nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la scelta fatta oggi va difesa domani. L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione consente di mantenere la stessa strategia, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: l’istanza di autorizzazione, la proposta di modifica del piano, l’eventuale reclamo contro una revoca e la difesa dell’esdebitazione sono passaggi di un’unica linea, che non si spezza cambiando mani. Non a caso, le regole che governano oggi la posizione dell’ex titolare – dalla nozione di consumatore all’inammissibilità del concordato minore per l’imprenditore cancellato – sono state scritte proprio dalla Cassazione.
Al fianco dell’Avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile del bilancio familiare e dei flussi della procedura e la valutazione giuridica del nuovo debito sono due facce dello stesso lavoro. Assumiamo impegni di mezzi, non di risultato: analizziamo la tua procedura, verifichiamo le alternative, costruiamo la strategia più solida che il tuo caso consente.
In chiusura
Chiedere un nuovo prestito mentre la procedura di sovraindebitamento è aperta non è vietato in astratto, ma non è mai una scelta neutra. Il prestito trasparente, il ricorso agli strumenti interni alla procedura e l’aiuto di un terzo sono tre strade legittime, ognuna con un profilo ideale e con rischi precisi; ciò che le accomuna è che funzionano solo se passano, in qualche forma, dagli organi della procedura. La scelta giusta dipende dal caso concreto – dalla procedura aperta, dal margine reale, dal tempo che manca alla fine – e sbagliarla costa tempo e diritti: nel peggiore dei casi, la liberazione dai debiti per cui la procedura è stata avviata.
Lo Studio Monardo segue queste situazioni perché sono il cuore della competenza che l’Avvocato può documentare: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il punto di vista dell’organo che valuterà il tuo nuovo debito, e come cassazionista può accompagnare la scelta fino all’ultimo grado se qualcuno la contesta. Il passato da imprenditore, che oggi decide quale procedura ti è aperta, è il secondo elemento che leggiamo insieme a te.
📩 Non firmare nulla finché la scelta non è stata pesata sul tuo caso: scrivici oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.
