Impresa Con Contratti Di Leasing In Corso: Cosa Succede Ai Leasing Nel Concordato In Continuità?

Nella maggior parte dei concordati in continuità, i leasing non mettono in crisi il piano per mancanza di regole: lo mettono in crisi per scelte sbagliate fatte nelle prime settimane, quando l’imprenditore paga ciò che non dovrebbe, smette di pagare ciò che dovrebbe, o lascia scadere i tempi per decidere quali contratti tenere.

Chi guida un’impresa che produce con macchinari, si muove con automezzi o lavora in un capannone acquisiti in locazione finanziaria sa bene che il leasing non è un debito come gli altri. Il bene non è dell’impresa: appartiene alla società concedente fino al riscatto. Eppure, senza quel bene, l’impresa si ferma. È proprio questa doppia natura – debito da ristrutturare e strumento indispensabile per continuare a lavorare – a rendere i contratti di leasing il terreno su cui si commettono gli errori più costosi quando si accede al concordato preventivo in continuità aziendale.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) dà regole precise: l’art. 97 stabilisce che i contratti pendenti proseguono, salvo la possibilità di chiederne la sospensione o lo scioglimento; il comma 12 dello stesso articolo detta un calcolo specifico per il leasing sciolto; l’art. 94-bis impedisce ai creditori di risolvere i contratti per il solo fatto della domanda; l’art. 100 consente, a precise condizioni, di pagare crediti anteriori. Ma le regole funzionano solo se vengono usate nel momento giusto e nel modo giusto.

Questi sono i sei errori che ricorrono con maggiore frequenza, ordinati dal più grave:

  1. Pagare i canoni scaduti prima della domanda “per tenersi buona” la società di leasing, senza autorizzazione.
  2. Smettere di pagare i canoni maturati dopo la domanda, convinti che il concordato congeli tutto.
  3. Non selezionare i contratti: tenere in vita leasing inutili al piano o lasciar scadere i tempi per sospenderli e scioglierli.
  4. Sciogliere un leasing (o subirne la risoluzione) senza aver fatto i conti dell’art. 97, comma 12.
  5. Contare su tutele “automatiche” che non sempre coprono il bene in leasing, senza chiedere provvedimenti mirati.
  6. Sbagliare strada nella contestazione e nella stima dell’indennizzo dovuto al concedente.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il leasing nel concordato in continuità si colloca all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in forma certificata. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque opera stabilmente sugli strumenti di risanamento dell’impresa in continuità. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: e il leasing finanziario è, nella sostanza, un contratto di finanziamento, i cui conteggi (quota capitale, interessi, riscatto, valori di mercato) richiedono una lettura bancaria prima ancora che giuridica. Infine, è avvocato cassazionista: quando la sorte di un contratto finisce in contenzioso – sull’indennizzo, sulla restituzione, sulla prededuzione – la stessa linea difensiva può essere sostenuta fino all’ultimo grado.

📩 Hai uno o più leasing in corso e stai preparando (o hai già depositato) una domanda di concordato in continuità? Scrivici prima di pagare, sospendere o restituire anche un solo bene: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questo articolo.


Errore n. 1 – Pagare i canoni scaduti prima della domanda per “salvare” il rapporto

L’errore

La domanda di concordato è stata depositata da pochi giorni. La società di leasing telefona: ci sono tre canoni arretrati, e se non vengono saldati “il contratto salta”. L’imprenditore, temendo di perdere la linea di produzione, dispone il bonifico degli arretrati. Gli sembra una scelta di buon senso: in fondo, il macchinario serve.

Perché è un errore

I canoni scaduti e non pagati prima della pubblicazione della domanda sono crediti anteriori: appartengono al passivo concorsuale e devono essere trattati secondo la proposta, nel rispetto della parità di trattamento tra creditori dello stesso rango. Dal deposito della domanda, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (nella fase con riserva, art. 46 CCII) o del giudice delegato (dopo l’apertura, art. 94 CCII). Il pagamento di un debito anteriore non è un atto di gestione corrente: la legge lo consente solo attraverso il canale dell’art. 100 CCII, cioè su autorizzazione del tribunale, nel concordato in continuità, per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività, con l’attestazione di un professionista indipendente che quei pagamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

L’esperienza insegna che la telefonata del concedente arriva quasi sempre nei primissimi giorni, quando l’imprenditore non ha ancora interiorizzato che la sua impresa è entrata in un regime diverso, in cui ogni euro in uscita per debiti vecchi deve passare dal tribunale.

Le conseguenze

L’art. 106 CCII prevede che il commissario giudiziale riferisca al tribunale se il debitore, durante la procedura, compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori; il tribunale può arrivare a dichiarare improcedibile il concordato e, su istanza, ad aprire la liquidazione giudiziale. La Cassazione, già nel regime della legge fallimentare, ha precisato che il pagamento non autorizzato di crediti anteriori non porta automaticamente alla revoca, ma la determina quando assume in concreto i connotati dell’atto in frode, cioè quando pregiudica i creditori (Cass., 19 febbraio 2016, n. 3324). Non è però una rete di sicurezza: una parte della giurisprudenza di merito è stata storicamente assai più rigorosa, e la Cassazione ha di recente ribadito che quando il commissario riscontra una carenza informativa, le integrazioni fornite dopo dal debitore e dall’attestatore non bastano a sanare la situazione (Cass., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958).

La conseguenza più grave è che un pagamento fatto per salvare un solo contratto può compromettere l’intera procedura, e con essa la continuità di tutta l’impresa. C’è poi una conseguenza economica meno evidente ma certa: le somme pagate integralmente a un creditore chirografario vengono sottratte agli altri creditori, peggiorando la convenienza della proposta e quindi le possibilità di ottenere il voto favorevole delle classi.

Cosa fare invece

Se il bene in leasing è davvero indispensabile e il concedente pretende il saldo degli arretrati, la strada corretta è una sola: presentare un’istanza motivata ex art. 100 CCII, corredata dall’attestazione del professionista indipendente, che dimostri l’essenzialità del bene e la convenienza del pagamento per i creditori, e pagare solo dopo il provvedimento autorizzativo. In alternativa, si può costruire nel piano un trattamento specifico per il concedente (ad esempio, una classe dedicata ai creditori la cui collaborazione è necessaria alla continuità), da sottoporre al voto. Nel frattempo, alla società di leasing va comunicato per iscritto che i crediti anteriori saranno soddisfatti secondo la procedura e che i canoni successivi alla domanda verranno regolarmente pagati.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il divieto non riguarda solo il bonifico. Sono pagamenti di crediti anteriori anche la compensazione accettata con un credito dell’impresa verso il concedente, l’incasso da parte della società di leasing di un deposito cauzionale imputato agli arretrati, o il rilascio di assegni postdatati consegnati prima della domanda e incassati dopo. Chi pensa di aver “rispettato il divieto” perché non ha fatto bonifici rischia di scoprire, nella relazione del commissario, di aver comunque eseguito pagamenti non autorizzati.

Per questo il divieto va tradotto in istruzioni operative interne, dirette a chi materialmente gestisce la tesoreria: l’ufficio amministrativo deve sapere, dal giorno del deposito, che ogni addebito diretto (RID o SDD) a favore delle società di leasing va verificato, perché un addebito automatico che salda una rata anteriore è a tutti gli effetti un pagamento non autorizzato. Spesso la soluzione più prudente è revocare le autorizzazioni di addebito automatico e sostituirle con pagamenti disposti manualmente per i soli canoni successivi alla domanda, dopo un controllo puntuale delle date di scadenza.


Errore n. 2 – Smettere di pagare i canoni maturati dopo la domanda

L’errore

L’imprenditore ha capito il primo principio – non pagare i debiti vecchi – e lo estende per eccesso di prudenza: dalla domanda in poi sospende tutti i pagamenti verso le società di leasing, ritenendo che il concordato “congeli” il rapporto in attesa dell’omologazione. Dopo tre mesi, una delle concedenti invia una diffida e dichiara risolto il contratto.

Perché è un errore

La regola generale dell’art. 97, comma 1, CCII è che i contratti pendenti proseguono anche dopo il deposito della domanda. Prosecuzione significa che entrambe le parti continuano ad adempiere: il concedente lascia il bene nella disponibilità dell’impresa, l’impresa paga i canoni che maturano. I crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione della domanda sono prededucibili, come conferma lo stesso art. 97 quando disciplina l’indennizzo. L’art. 94-bis CCII protegge l’impresa dalla risoluzione disposta “per il solo fatto” della domanda, del decreto di apertura o delle misure protettive, e – al comma 2 – dalla risoluzione dei contratti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Non protegge, invece, dall’inadempimento nuovo, cioè dal mancato pagamento dei canoni che maturano durante la procedura.

È qui che molti compromettono la propria posizione: confondono la tutela contro la risoluzione per debiti vecchi con un’immunità generale che la legge non prevede.

Le conseguenze

L’inadempimento dei canoni successivi alla domanda espone l’impresa alla risoluzione del contratto secondo le regole ordinarie e, con essa, alla perdita del bene. Se il contratto si risolve per inadempimento durante la procedura, si apre una vicenda restitutoria in cui il concedente tornerà in possesso del bene e regolerà i conti secondo la legge sul leasing (L. 124/2017, art. 1, commi 136-140). Nel frattempo, i canoni non pagati dopo la domanda restano debiti prededucibili che gravano sul fabbisogno concordatario: devono essere pagati prima dei creditori concorsuali, peggiorando la proposta. E un debitore che accumula debiti prededucibili non pagati offre al commissario un indizio di non sostenibilità del piano, che pesa sulla valutazione di fattibilità.

Va detto che la prededuzione non è un automatismo assoluto: la Cassazione, in un caso di leasing sciolto in concordato con mancata restituzione dell’immobile, ha chiarito che non basta il criterio cronologico (credito sorto durante la procedura) e occorre verificare in concreto la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura o alla gestione legittimamente autorizzata (Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999, che richiama Cass., Sez. Un., n. 42093/2021). Ma questo non autorizza a smettere di pagare: significa soltanto che il contenzioso sul rango del credito può complicarsi, non che il debito sparisca.

C’è anche un effetto meno visibile, che riguarda la fiducia. Nel concordato in continuità l’impresa ha bisogno che fornitori, finanziatori e controparti contrattuali continuino a lavorare con lei. Una società di leasing che vede saltare i canoni correnti dopo la domanda trae la conclusione che la continuità non è sostenibile, e quella valutazione si riflette nel suo voto, nella sua disponibilità a rinegoziare e nelle iniziative che assumerà. L’esperienza insegna che i concedenti distinguono nettamente tra l’arretrato anteriore, che sanno di dover subire secondo le regole della procedura, e l’inadempimento corrente, che leggono come un segnale di allarme.

Cosa fare invece

Pagare regolarmente i canoni che maturano dopo la domanda per tutti i leasing che si intende mantenere, e inserire questi esborsi nel piano di tesoreria della continuità. Per i contratti che non servono, la strada non è l’inadempimento di fatto ma la richiesta formale di sospensione o di scioglimento ex art. 97 CCII, che cristallizza la posizione del concedente nell’indennizzo chirografario e libera l’impresa dai canoni futuri senza esporla alla risoluzione per inadempimento.

Il dettaglio che pochi conoscono

La prededuzione copre i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda e fino alla notificazione del provvedimento che autorizza la sospensione o lo scioglimento. La sospensione e lo scioglimento hanno effetto, infatti, dalla data della notificazione del provvedimento all’altro contraente, effettuata a cura del debitore. Un’istanza accolta ma notificata con settimane di ritardo significa settimane di canoni prededucibili in più. La notifica tempestiva del decreto non è un adempimento formale: è una voce del piano finanziario.


Errore n. 3 – Non selezionare i contratti e lasciar scadere i tempi

L’errore

L’impresa ha in corso undici contratti di leasing: macchinari, automezzi, attrezzature informatiche, un capannone. Il piano di continuità prevede la chiusura di uno dei due stabilimenti. Nessuno, però, si siede a tavolino per decidere quali contratti siano coerenti con il piano e quali no. I canoni dei beni destinati allo stabilimento dismesso continuano a maturare in prededuzione fino all’omologazione.

Perché è un errore

L’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti la cui prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. È uno strumento da usare con metodo, ma con tempi rigidi:

  • nella fase con riserva (domanda ex art. 44 CCII senza piano), si può chiedere solo la sospensione, e per una durata non superiore al termine concesso dal tribunale per depositare proposta e piano;
  • lo scioglimento può essere chiesto solo quando sono stati depositati anche la proposta e il piano;
  • quando proposta e piano sono depositati, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, ma comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di apertura, senza ulteriori proroghe;
  • dopo il decreto di apertura, sull’istanza provvede il giudice delegato.

Il punto che sfugge quasi sempre è che queste finestre non si riaprono: superata la soglia dei trenta giorni dal decreto di apertura, la sospensione non è più disponibile, e lo scioglimento resta una richiesta da motivare sulla base della coerenza col piano, nel contraddittorio con il concedente.

La selezione dei contratti, inoltre, non è un esercizio che il debitore compie in solitudine. L’istanza di sospensione o di scioglimento va motivata con riferimento al piano: il tribunale o il giudice delegato devono poter verificare che la prosecuzione di quel contratto non sia coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Una richiesta generica (“i canoni sono troppo onerosi”) è debole; una richiesta che collega il bene a un reparto che il piano chiude, a una linea di prodotto abbandonata, a una flotta sovradimensionata rispetto ai volumi previsti, è una richiesta che si regge da sola. Per questo la mappa dei contratti e il piano industriale devono essere scritti insieme, non in momenti diversi da persone diverse.

C’è poi una questione di coerenza interna che i commissari giudiziali osservano con attenzione: se il piano prevede ricavi che dipendono da un certo parco macchine, tutti i leasing relativi a quei macchinari devono risultare mantenuti e i relativi canoni devono comparire nei costi della continuità. Se invece l’impresa chiede lo scioglimento di un contratto e, contemporaneamente, il piano conta sulla capacità produttiva di quel bene, l’incoerenza emerge al primo controllo incrociato tra flussi di cassa e istanze depositate. La selezione dei leasing è dunque anche un test di credibilità dell’intero piano.

Le conseguenze

Ogni mese in cui un leasing incoerente con il piano resta attivo genera canoni prededucibili che riducono le risorse destinate ai creditori concorsuali, oppure, se non vengono pagati, generano l’inadempimento descritto nell’errore n. 2. Inoltre, un piano che dichiara di dismettere uno stabilimento ma continua a sostenere i leasing dei beni ivi collocati presenta un’incoerenza che il commissario giudiziale e i creditori noteranno, mettendo in discussione l’attendibilità complessiva dei dati.

Cosa fare invece

Costruire, prima ancora del deposito della domanda, una mappa di tutti i contratti di leasing, che per ciascuno indichi: bene, funzione nel piano, canone mensile, quota capitale residua, prezzo di riscatto, valore di mercato stimato del bene, canoni scaduti alla data della domanda. Su questa base si dividono i contratti in tre gruppi: da mantenere (strategici), da sciogliere (incoerenti col piano), da sospendere in attesa di una decisione (dubbi). Le istanze di sospensione vanno presentate con la domanda o subito dopo; quelle di scioglimento contestualmente al deposito di proposta e piano.

Il dettaglio che pochi conoscono

Non tutti i rapporti che l’impresa chiama “leasing” sono contratti pendenti ai sensi dell’art. 97. Il codice qualifica pendenti i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda. La Corte d’Appello di Lecce (sentenza 13 marzo 2025) ha aderito all’orientamento maggioritario che limita la nozione ai contratti a prestazioni corrispettive rimasti ineseguiti da entrambi i lati, escludendo letture più estensive. Ne discende che un contratto già risolto dal concedente prima della domanda non è “pendente” e non si può sciogliere né sospendere: per quel bene la partita è un’altra (restituzione e conteggi della risoluzione), e va trattata come tale nel piano. Allo stesso modo, il noleggio operativo o la locazione semplice di un bene non seguono il comma 12, dedicato alla sola locazione finanziaria.


Errore n. 4 – Sciogliere un leasing senza fare i conti dell’art. 97, comma 12

L’errore

Per alleggerire il piano, l’impresa chiede lo scioglimento di tutti i leasing “più pesanti”, tra cui quello di un centro di lavoro acquistato cinque anni prima, con riscatto previsto fra quattordici mesi. Il concedente riprende il macchinario, lo rivende e invia un conteggio da cui risulta un credito residuo a suo favore. Nessuno ha verificato a quanto il bene sia stato venduto e se il valore fosse coerente con il mercato.

Perché è un errore

Il comma 12 dell’art. 97 CCII stabilisce che, in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari a:

  • canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento;
  • canoni a scadere, solo in linea capitale;
  • prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;
  • spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Se il ricavato supera questa somma, la differenza spetta all’impresa. Se è inferiore, il concedente può far valere la differenza come credito anteriore al concordato, da soddisfare secondo la proposta. La stessa struttura di calcolo è richiamata, per la liquidazione giudiziale, dall’art. 177 CCII.

L’esperienza insegna che lo scioglimento viene spesso deciso guardando solo al canone mensile da eliminare, senza chiedersi quanto valga il bene: e un leasing vicino al riscatto, su un bene che ha conservato valore, è spesso un attivo, non un passivo.

Le conseguenze

Sciogliere un leasing “in attivo” significa trasformare in denaro – spesso meno denaro del previsto – un bene che l’impresa avrebbe potuto riscattare a una frazione del suo valore, perdendo insieme lo strumento produttivo e il plusvalore. Se poi la vendita del concedente avviene a un prezzo inferiore al mercato, il credito residuo del concedente si gonfia artificialmente e la differenza positiva per l’impresa si riduce o scompare. Senza una stima indipendente del bene, contestare il conteggio diventa difficile.

Cosa fare invece

Per ogni leasing candidato allo scioglimento, confrontare due scenari numerici: la prosecuzione fino al riscatto e lo scioglimento con applicazione del comma 12, utilizzando una stima indipendente del valore di mercato del bene. Se il saldo del comma 12 è positivo e il bene non è strategico, lo scioglimento porta liquidità alla procedura: in questo caso occorre vigilare sulla vendita e pretendere la documentazione del ricavato. Se il bene è strategico e il riscatto è vicino, la prosecuzione – eventualmente accompagnata da un’istanza ex art. 100 per regolare gli arretrati – è quasi sempre preferibile. Nei casi intermedi, la cessione del contratto a un terzo nell’ambito di una continuità indiretta può essere una terza via, da concordare con il concedente.

Il dettaglio che pochi conoscono

La deduzione riguarda i canoni a scadere solo in linea capitale: la componente di interessi dei canoni futuri non può essere trattenuta dal concedente. È un errore frequente accettare conteggi che sottraggono l’intero canone futuro, interessi compresi. Su un contratto con molte rate residue e un tasso implicito elevato, la differenza può valere decine di migliaia di euro. Per verificarla serve ricostruire il piano di ammortamento del contratto e separare capitale e interessi rata per rata: è un’analisi di matematica finanziaria, prima ancora che giuridica.

Un secondo dettaglio riguarda le spese. Il comma 12 consente al concedente di dedurre le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita: non qualsiasi costo, ma quelli effettivamente sostenuti, documentati e collegati a quelle tre finalità. Penali contrattuali, commissioni generiche di gestione pratica o costi di conservazione protratti oltre un tempo ragionevole per vendere non rientrano naturalmente in questa voce. Chiedere il dettaglio delle spese, con i relativi giustificativi, è un passaggio che spesso fa emergere importi contestabili.


Errore n. 5 – Contare su tutele automatiche che non coprono il bene in leasing

L’errore

L’impresa deposita una domanda con riserva e ottiene le misure protettive. L’amministratore ritiene di essere al riparo da tutto: “ora nessuno può toccarci”. La società concedente di un leasing immobiliare, con canoni arretrati da prima della domanda, avvia un’azione per ottenere la restituzione del capannone in cui si trova l’intera produzione.

Perché è un errore

Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Ma il bene in leasing è di proprietà del concedente, e l’azione di restituzione dopo una risoluzione non è, in senso tecnico, un’esecuzione sul patrimonio dell’utilizzatore. La protezione contro la risoluzione dei contratti viene invece dall’art. 94-bis CCII:

  • il comma 1 vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare in danno dell’imprenditore i contratti in corso per il solo fatto del deposito della domanda di concordato in continuità, del decreto di apertura o della richiesta o concessione delle misure protettive o cautelari;
  • il comma 2 vieta ai creditori interessati dalle misure protettive di fare lo stesso con i contratti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda; sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività.

Il punto che sfugge quasi sempre è che entrambe le tutele presuppongono condizioni da verificare: che si tratti di concordato in continuità (e non è pacifico che valgano nella fase con riserva), che il contratto sia essenziale, che il concedente sia tra i creditori interessati dalle misure, che la risoluzione dipenda solo dai debiti anteriori.

Le conseguenze

Affidarsi all’automatismo senza chiedere un provvedimento mirato può significare scoprire la mancata copertura solo quando il concedente ha già agito per la restituzione del bene. La giurisprudenza di merito è divisa: alcuni tribunali hanno ritenuto l’art. 94-bis applicabile solo dopo il deposito di piano e proposta; altri lo hanno esteso alla fase prenotativa. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha ammesso l’anticipazione degli effetti dell’art. 94-bis alla fase con riserva quando la domanda è adeguata e descrive in dettaglio il percorso di risanamento. Il Tribunale di Trento, con provvedimento del 10 ottobre 2023, ha inibito in via cautelare la risoluzione di un contratto di leasing in un momento in cui l’art. 94-bis non era più invocabile, essendo scaduto il termine delle misure protettive. Sono pronunce che dimostrano una cosa: la tutela si ottiene chiedendola, con argomenti specifici, non presupponendola.

Il problema si aggrava nei leasing immobiliari. Quando il bene è il capannone in cui si svolge l’intera attività, la sua perdita non riduce la capacità produttiva: la azzera. E i tempi di un’azione di restituzione, una volta avviata, possono sovrapporsi a quelli della procedura in modo imprevedibile, costringendo l’impresa a difendersi su due fronti nello stesso momento. Proprio per i beni senza i quali la continuità non esiste, la richiesta di tutela specifica dovrebbe essere considerata parte integrante del ricorso, non un’aggiunta eventuale.

Cosa fare invece

Nel ricorso, chiedere espressamente al tribunale l’applicazione dell’art. 94-bis ai contratti di leasing essenziali, individuandoli uno per uno, e – se necessario – una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII che inibisca al concedente iniziative di risoluzione o restituzione pregiudizievoli per la continuità. Occorre documentare l’essenzialità di ciascun bene: quale reparto si ferma senza quel macchinario, quale fatturato dipende da quel capannone, quali commesse sarebbero perse. È questo il passaggio in cui il coordinamento tra l’analisi giuridica e quella finanziaria del contratto fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la richiesta di tutela sui leasing essenziali insieme all’analisi bancaria dei contratti curata dallo staff multidisciplinare che coordina.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il comma 2 dell’art. 94-bis protegge dal mancato pagamento di crediti anteriori, non dal mancato pagamento dei canoni successivi (errore n. 2). E le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica per il solo ingresso in procedura (le cosiddette clausole ipso facto) sono inefficaci nel concordato in continuità: chi riceve una diffida fondata su una clausola di questo tipo ha un argomento immediato da opporre, ma deve farlo per iscritto e subito, prima che il concedente consolidi la propria posizione con atti successivi.


Errore n. 6 – Sbagliare strada nella contestazione e nella stima dell’indennizzo

L’errore

Il giudice delegato autorizza lo scioglimento di due leasing. Uno dei concedenti contesta, sostenendo che i contratti erano perfettamente coerenti con il piano, e chiede un indennizzo molto superiore a quello indicato dall’impresa. L’impresa, dal canto suo, non aveva stimato l’indennizzo nel piano, limitandosi a scrivere “da quantificare”. Ne nasce un contenzioso che nessuno aveva previsto e che rischia di alterare il calcolo delle maggioranze.

Perché è un errore

Quando è autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. L’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato; in mancanza di accordo sulla misura, la determinazione spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il piano deve quindi indicare una stima motivata dell’indennizzo, perché il concedente sarà un creditore chirografario che vota.

Quanto ai rimedi, la Cassazione ha chiarito, sotto la legge fallimentare con principi pienamente coerenti con l’impianto dell’art. 97 CCII, che i provvedimenti autorizzativi della sospensione o dello scioglimento sono atti di amministrazione e direzione della procedura, non decisioni su diritti: non sono ricorribili per cassazione e non passano in giudicato (Cass. n. 17520/2015; Cass., Sez. VI, ord. 2 marzo 2016, n. 4176). La parte insoddisfatta può contestarne i presupposti in un ordinario giudizio a cognizione piena (Cass., ord. n. 18019/2024). E l’accertamento dell’esistenza, dell’entità e del rango dell’indennizzo spetta al giudice ordinario, come per tutti gli altri crediti concorsuali, mentre il giudice delegato e il tribunale possono ammettere il credito contestato ai soli fini del voto (Cass., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568).

Le conseguenze

Un indennizzo non stimato, o stimato in modo non difendibile, trasforma il concedente in un creditore contestato che può pesare sul voto, sul calcolo delle maggioranze e, in prospettiva, sulla sostenibilità del piano dopo l’omologazione, quando la causa ordinaria si concluderà. Dal lato opposto, il concedente che impugna il decreto con lo strumento sbagliato perde tempo prezioso; e l’impresa che a sua volta tenta di “impugnare” un diniego di scioglimento con ricorso in Cassazione si vede dichiarare inammissibile il ricorso.

Cosa fare invece

Inserire nel piano una stima dell’indennizzo per ogni contratto di cui si chiede lo scioglimento, calcolata con un criterio esplicito e documentato: per il leasing, il riferimento naturale è il saldo del comma 12 (differenza tra credito residuo in linea capitale e valore di mercato del bene), a cui si aggiunge l’eventuale danno ulteriore dimostrabile. Collocare il concedente nella classe corretta e prevedere un accantonamento prudenziale per l’ipotesi di contenzioso. Se si è il soggetto che subisce o contesta un provvedimento, scegliere da subito la via del giudizio ordinario anziché impugnazioni inammissibili.

Sul piano pratico, la stima dell’indennizzo deve essere costruita con lo stesso rigore di un conteggio destinato al giudice, perché potrebbe diventarlo. Occorre indicare il metodo seguito (saldo del comma 12, eventuali voci ulteriori), i documenti su cui si basa (contratto, piano di ammortamento, perizia sul bene, estratto conto del rapporto) e le ipotesi adottate quando un dato non è ancora certo, come il prezzo di realizzo del bene prima della vendita. Più la stima è trasparente, più è difficile per il concedente sostenere in sede di voto un importo diverso senza portare a sua volta elementi concreti; e più è agevole per il giudice delegato decidere l’eventuale ammissione del credito contestato ai soli fini del voto.

Non va trascurato, infine, il rapporto con le classi. Il concedente che vanta un credito chirografario per canoni anteriori e un ulteriore credito da indennizzo sarà un creditore con un’esposizione complessiva che può pesare in modo significativo nella classe in cui viene collocato. Nel concordato in continuità, dove l’approvazione passa per il voto delle classi e, in mancanza dell’unanimità, per i presupposti dell’omologazione forzosa, sapere in anticipo quanto vale il voto di ciascun concedente è una variabile strategica, non un dettaglio contabile.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’indennizzo ha natura concorsuale anche quando lo scioglimento viene chiesto dopo il deposito del ricorso, e non solo con la domanda iniziale (Cass. n. 26568/2020). Ma i canoni maturati tra la pubblicazione della domanda e la notificazione del provvedimento restano prededucibili. Il calendario dell’istanza, quindi, sposta denaro tra due ranghi: ogni settimana di ritardo nella notifica trasferisce costo dalla parte chirografaria (falcidiabile) a quella prededucibile (da pagare per intero).

Va anche ricordato che lo scioglimento non si estende automaticamente a tutto ciò che il contratto prevede: le parti accessorie (garanzie prestate da terzi, fideiussioni dei soci, clausole compromissorie) seguono regole proprie. Il socio fideiussore del contratto sciolto, in particolare, resta esposto verso il concedente per la parte non soddisfatta, e la sua posizione va valutata insieme a quella dell’impresa fin dalla costruzione del piano.


Gli errori in cifre: quattro simulazioni che quantificano il costo

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come operano le norme. Non rappresentano casi reali.

Simulazione A – Lo scioglimento di un leasing “in attivo” (errore n. 4)

Ipotesi: centro di lavoro in leasing, domanda di concordato in continuità depositata il 16 febbraio 2026, scioglimento autorizzato e notificato il 9 aprile 2026. Dati alla data dello scioglimento:

  • canoni scaduti e non pagati: 14.680 €
  • canoni a scadere, quota capitale: 96.420 €
  • prezzo di riscatto: 4.950 €
  • spese di recupero, stima e conservazione: 3.270 €
  • totale da dedurre: 119.320 €

Scenario 1 – il concedente vende il bene a un valore di mercato di 187.300 €: all’impresa spetta la differenza di 67.980 € (187.300 − 119.320), che entra nell’attivo della procedura. Ma l’impresa perde un macchinario che, proseguendo il contratto, avrebbe riscattato con 4.950 € dopo aver pagato le rate residue.

Scenario 2 – il concedente vende a 142.600 €, cioè circa il 24% sotto il valore di stima, senza che l’impresa abbia chiesto documentazione: la differenza a favore dell’impresa scende a 23.280 € (142.600 − 119.320). Il mancato controllo sulla vendita costa alla procedura 44.700 €.

Variante sugli interessi: se il concedente avesse dedotto l’intero importo dei canoni a scadere (quota capitale più interessi, ipotizziamo 109.870 €) anziché la sola quota capitale, la deduzione crescerebbe di 13.450 € e la differenza a favore dell’impresa nello scenario 1 scenderebbe a 54.530 €.

Simulazione B – Lo scioglimento di un leasing “in passivo” (errore n. 6)

Ipotesi: flotta di furgoni in leasing, scioglimento autorizzato con il piano. Dati:

  • canoni scaduti e non pagati: 9.315 €
  • canoni a scadere, quota capitale: 48.905 €
  • prezzo di riscatto: 1.230 €
  • spese: 2.140 €
  • totale: 61.590 €
  • ricavato della vendita a valori di mercato: 41.760 €

Differenza negativa: 19.830 €, che il concedente fa valere come credito anteriore chirografario. Se la proposta prevede per i chirografari una percentuale del 18%, il concedente riceverà 3.569,40 €. Se il piano non aveva stimato questo indennizzo e il concedente ne pretende in giudizio uno di 31.400 €, l’impresa dovrà accantonare prudenzialmente la differenza in percentuale (31.400 × 18% = 5.652 €, cioè 2.082,60 € in più del previsto) e, soprattutto, dovrà gestire il voto di un credito contestato.

Simulazione C – Il pagamento non autorizzato e i canoni non pagati (errori n. 1 e n. 2)

Ipotesi: domanda di concordato in continuità depositata il 14 marzo 2026. Canoni scaduti prima della domanda verso un concedente: 23.470 €. Proposta ai chirografari: 22%.

  • Pagamento non autorizzato degli arretrati il 20 marzo 2026: il concedente incassa 23.470 € invece dei 5.163,40 € che gli sarebbero spettati (23.470 × 22%). Agli altri creditori vengono sottratti 18.306,60 €, e il commissario dovrà riferirne al tribunale ai sensi dell’art. 106 CCII.
  • Inverso: l’impresa non paga i canoni mensili successivi alla domanda, di 3.865 € ciascuno, da aprile a luglio 2026: si accumulano 15.460 € di debito prededucibile, da pagare per intero prima dei concorsuali, e il concedente può agire per la risoluzione, perché l’inadempimento riguarda crediti successivi e non è coperto dall’art. 94-bis.
  • Percorso corretto: canoni post-domanda pagati regolarmente (15.460 € nel periodo, già previsti nel piano di tesoreria); istanza ex art. 100 CCII per gli arretrati, se il bene è essenziale, oppure trattamento degli arretrati secondo la classe prevista dalla proposta.

Simulazione D – Il costo della notifica tardiva (errori n. 3 e n. 6)

Ipotesi: leasing di un impianto non più coerente con il piano, canone mensile di 2.735 €. Scioglimento autorizzato dal giudice delegato il 6 maggio 2026.

  • Impresa diligente: notifica il provvedimento al concedente il 7 maggio 2026. I canoni prededucibili si fermano alla data di notifica; da quel momento la posizione del concedente si sposta sull’indennizzo chirografario.
  • Impresa disattenta: notifica il provvedimento il 22 luglio 2026, dopo oltre due mesi e mezzo. Nel frattempo maturano due canoni pieni e parte di un terzo, circa 7.110 €, che restano in prededuzione e vanno pagati per intero.
  • Confronto: se quella stessa somma fosse rimasta nella parte chirografaria con una percentuale di soddisfazione del 20%, il costo per la procedura sarebbe stato di circa 1.422 €. Il ritardo nella notifica costa alla massa circa 5.688 €, senza che l’impresa abbia ottenuto alcuna utilità dal bene ormai fuori dal piano.

La lezione è semplice: tra il provvedimento e la sua efficacia c’è un adempimento – la notifica a cura del debitore – che va pianificato con la stessa cura dell’istanza.


La mappa degli errori

Guardati insieme, i sei errori hanno una caratteristica comune: si commettono quasi tutti nelle prime settimane della procedura, spesso prima ancora del deposito di proposta e piano, quando le decisioni sembrano urgenti e l’imprenditore è sotto pressione. Alcuni si possono riparare; altri lasciano conseguenze difficilmente reversibili. La tabella riassume il momento critico, la conseguenza tipica e la possibilità di rimedio.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
1. Pagare arretrati senza autorizzazionePrimi giorni dopo la domandaAtto rilevante ex art. 106 CCII; rischio di improcedibilità; danno ai creditoriParziale: trasparenza immediata col commissario, eventuale ricostituzione delle somme
2. Non pagare i canoni post-domandaDalla domanda all’omologazioneDebito prededucibile; risoluzione per inadempimentoSì, se si paga prima della risoluzione; parziale dopo
3. Non selezionare i contrattiFase con riserva e deposito del pianoCanoni prededucibili inutili; incoerenza del pianoParziale: scioglimento ancora richiedibile, sospensione no oltre i 30 giorni dal decreto di apertura
4. Sciogliere senza calcolo del comma 12Deposito del pianoPerdita di plusvalore e del beneParziale: contestazione dei conteggi e della vendita
5. Contare su tutele automaticheRicorso inizialeRisoluzione e azione di restituzione del concedenteSì, con istanza cautelare tempestiva; no se il bene è già restituito
6. Indennizzo non stimato o contestazione sbagliataPiano e fase successiva al decretoCredito contestato, incertezza sul voto, inammissibilità dei ricorsiSì, con giudizio ordinario e accantonamento

La checklist preventiva: prima di agire, verifica che…

Questa lista può essere stampata e utilizzata come promemoria nelle settimane che precedono e seguono il deposito della domanda.

  • [ ] Hai l’elenco completo dei contratti di leasing, con numero, concedente, bene, canone, scadenza, prezzo di riscatto.
  • [ ] Hai separato, per ogni contratto, i canoni scaduti prima della domanda da quelli successivi, alla data esatta di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
  • [ ] Hai verificato che nessun contratto sia già stato risolto dal concedente prima della domanda (diffide, comunicazioni di risoluzione, clausole risolutive invocate).
  • [ ] Hai classificato ogni bene come strategico, non coerente col piano o dubbio, con una motivazione scritta.
  • [ ] Hai fatto stimare da un perito indipendente il valore di mercato dei beni per i quali valuti lo scioglimento.
  • [ ] Hai ricostruito, per i contratti candidati allo scioglimento, la quota capitale dei canoni a scadere, separandola dagli interessi.
  • [ ] Hai inserito nel piano di tesoreria i canoni che matureranno dopo la domanda per i contratti che mantieni.
  • [ ] Hai predisposto le istanze di sospensione da depositare con la domanda o subito dopo, e quelle di scioglimento da depositare con il piano.
  • [ ] Hai documentato l’essenzialità dei beni strategici per chiedere espressamente l’applicazione dell’art. 94-bis e, se serve, misure cautelari.
  • [ ] Hai valutato, per i beni strategici con arretrati, un’istanza ex art. 100 CCII con attestazione, invece di pagare spontaneamente.
  • [ ] Hai stimato l’indennizzo per ogni contratto da sciogliere e individuato la classe in cui collocare ciascun concedente.
  • [ ] Hai disposto che nessuno in azienda esegua pagamenti, compensazioni o incassi di assegni verso le concedenti per debiti anteriori senza via libera dei consulenti.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. Il fattore che più di ogni altro separa le situazioni recuperabili da quelle compromesse è il tempo: più breve è l’intervallo tra l’errore e la sua emersione trasparente, più ampie sono le vie d’uscita.

Prima di qualunque rimedio, serve una ricognizione fredda dei fatti: quali pagamenti sono stati eseguiti e in quali date, quali comunicazioni sono arrivate dai concedenti, quali provvedimenti sono stati chiesti e ottenuti, quali notifiche sono state fatte. Molti imprenditori arrivano alla consulenza convinti di aver commesso un errore irreparabile e scoprono che la situazione è recuperabile; altri, al contrario, sottovalutano un dettaglio – una diffida rimasta senza risposta, un addebito automatico non bloccato – che invece richiede un intervento immediato. La ricostruzione documentale è il primo passo, e va fatta in giorni, non in settimane.

Se hai pagato arretrati senza autorizzazione, la prima mossa è la trasparenza: segnalare il pagamento al commissario giudiziale, spiegandone le ragioni, prima che emerga dalle sue verifiche. La giurisprudenza di legittimità ha escluso l’automatismo tra pagamento non autorizzato e revoca, richiedendo una valutazione del pregiudizio per i creditori (Cass. n. 3324/2016); la piccola entità dell’importo e la sua pronta ricostituzione sono state valorizzate da parte della giurisprudenza di merito. Al contrario, l’occultamento aggrava la posizione: la Cassazione ha precisato che, accertata dal commissario una carenza informativa, le integrazioni successive del debitore non sono sufficienti (Cass. n. 31958/2025). La via d’uscita più concreta è quindi la disclosure immediata, accompagnata – dove possibile – da una proposta di riequilibrio (restituzione da parte del concedente, imputazione dell’importo a quanto gli spetterà in sede concordataria, o apporto di risorse equivalenti).

Se non hai pagato i canoni successivi alla domanda, ma il concedente non ha ancora risolto il contratto, la via d’uscita è il pagamento immediato degli arretrati post-domanda – che sono prededucibili e non richiedono autorizzazione in quanto atti di gestione del contratto in prosecuzione – oppure, se il contratto non serve, un’istanza di sospensione o scioglimento che fermi la maturazione di ulteriori canoni. Se il contratto è già stato risolto, la partita si sposta sulla restituzione e sui conteggi della L. 124/2017: il bene va restituito, ma l’impresa ha diritto a quanto ricavato dalla vendita a valori di mercato, dedotti i crediti del concedente.

Se hai lasciato scadere la finestra della sospensione, resta la richiesta di scioglimento, se il contratto è incoerente con il piano. Lo scioglimento non è soggetto al limite dei trenta giorni, ma va motivato e chiesto nel contraddittorio con il concedente.

Se hai sciolto un leasing senza calcolare il comma 12, il rimedio è il controllo ex post: chiedere al concedente la documentazione della vendita, verificare la congruità del prezzo rispetto al mercato, contestare la deduzione degli interessi sui canoni futuri. Se il conteggio è errato, la differenza è un credito dell’impresa che va recuperato, anche in giudizio.

Se il concedente ha agito per la restituzione nonostante le tutele, si può ancora chiedere al tribunale una misura cautelare che inibisca le iniziative pregiudizievoli, come avvenuto nella vicenda decisa dal Tribunale di Trento nel 2023. La preclusione diventa sostanzialmente definitiva quando il bene è già stato restituito e rivenduto: a quel punto la tutela si converte in una questione di conteggi.

Se un contratto era già risolto prima della domanda, non si può farlo “rivivere” nel concordato. Si può però verificare la correttezza dei conteggi restitutori: per le risoluzioni intervenute dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017 si applicano i commi 136-140 dell’art. 1 di quella legge; per i contratti traslativi i cui presupposti di risoluzione si erano verificati prima, resta applicabile in via analogica l’art. 1526 c.c., come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061).


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho pagato tre canoni arretrati il giorno dopo la domanda: il concordato è finito?” Non necessariamente. Il pagamento non autorizzato non porta in automatico alla fine della procedura: il tribunale valuta se costituisca atto in frode, cioè se abbia pregiudicato i creditori. Contano l’importo, la trasparenza con cui il fatto viene comunicato e la possibilità di riequilibrare. Ciò che quasi sempre peggiora la situazione è il silenzio.

“La società di leasing mi dice che se non pago gli arretrati risolve il contratto. Può farlo?” Nel concordato in continuità, per i contratti essenziali e con le misure protettive in corso, l’art. 94-bis, comma 2, vieta la risoluzione per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Ma la tutela presuppone condizioni da verificare caso per caso. La risposta corretta è chiedere al tribunale di dichiararla espressamente, non pagare spontaneamente gli arretrati.

“Ho smesso di pagare anche i canoni nuovi pensando fossero sospesi. Rimedio?” Sì, se si interviene prima della risoluzione: i canoni successivi alla domanda vanno pagati, sono prededucibili e il loro pagamento non richiede autorizzazione. Se il contratto non è utile al piano, va chiesta formalmente la sospensione o lo scioglimento, invece di continuare a non pagare.

“Sono passati più di trenta giorni dal decreto di apertura: posso ancora liberarmi di un leasing inutile?” La sospensione non è più disponibile oltre quel limite, ma lo scioglimento sì, se il contratto non è coerente con il piano. Il concedente avrà diritto a un indennizzo chirografario; i canoni maturati fino alla notifica del provvedimento restano prededucibili.

“Il concedente ha venduto il mio macchinario a un prezzo che mi sembra bassissimo. Posso contestare?” Sì. Il comma 12 impone che la vendita o la ricollocazione avvengano a valori di mercato. Una perizia indipendente sul valore del bene e la richiesta di documentazione della vendita sono la base per contestare il conteggio e recuperare la differenza.

“Il giudice delegato ha autorizzato lo scioglimento, ma il concedente vuole impugnare. Cosa rischio?” Il provvedimento non è ricorribile per cassazione e non passa in giudicato; il concedente può contestarne i presupposti in un giudizio ordinario. Il rischio concreto non è la “cancellazione” del decreto, ma un contenzioso sull’indennizzo: per questo è importante che il piano contenga una stima motivata e un accantonamento prudenziale.

“Il mio leasing scade fra pochi mesi e manca solo il riscatto: devo chiedere qualcosa al tribunale?” Dipende da come è costruito il piano. Se il bene è strategico, la prosecuzione fino al riscatto è di regola la scelta più conveniente: i canoni successivi alla domanda si pagano come costi della continuità, e il prezzo di riscatto va previsto nel piano di tesoreria. Se però ci sono arretrati anteriori e il concedente condiziona il riscatto al loro saldo, la questione va gestita con un’istanza ex art. 100 CCII o con un trattamento specifico nella proposta, non con un pagamento spontaneo.

“Posso cedere il contratto di leasing all’acquirente dell’azienda nella continuità indiretta?” È una delle soluzioni possibili, ma richiede attenzione: la cessione del contratto coinvolge il concedente, che deve essere messo in condizione di valutare il subentrante, e il piano deve chiarire chi si fa carico degli arretrati anteriori e dei canoni futuri. Una cessione impostata senza questo coordinamento rischia di generare contestazioni sull’opponibilità al concedente e sulla sorte dei crediti pregressi.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono, verificate alla data di pubblicazione, mostrano le conseguenze concrete degli errori descritti. I principi sono riformulati in sintesi; molte decisioni riguardano la legge fallimentare (art. 169-bis l.fall.), la cui disciplina dei contratti pendenti nel concordato è stata ripresa e sviluppata dall’art. 97 CCII.

1. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 – Cosa succede a chi non verifica quando il leasing è stato risolto. La L. 124/2017 non è retroattiva: si applica ai contratti nei quali i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si sono verificati dopo la sua entrata in vigore; per i casi precedenti resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Rilevanza: il regime restitutorio di un leasing risolto prima della domanda dipende dalla data della risoluzione.

2. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999 – Cosa succede quando si dà per scontata la prededuzione. Il credito della società di leasing sorto durante il concordato, dopo lo scioglimento e in pendenza della mancata restituzione dell’immobile, non è prededucibile per il solo criterio cronologico: occorre accertare se sia riferibile all’attività degli organi della procedura. Rilevanza: i conti sul rango dei crediti del concedente vanno costruiti con precisione, non per automatismi.

3. Cass., Sez. Un., n. 42093/2021 – Il principio di riferimento sulla prededuzione. Richiamata dalla pronuncia precedente, collega il riconoscimento della prededuzione al rapporto concreto tra il credito e la procedura. Rilevanza: fonda la distinzione tra canoni della gestione autorizzata e crediti generati da condotte esclusive del debitore.

4. Cass., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 – Cosa succede a chi non stima l’indennizzo. L’esistenza, l’entità e il rango dell’indennizzo dovuto al contraente che subisce lo scioglimento si accertano nelle forme ordinarie; il giudice delegato e il tribunale possono ammettere il credito contestato ai soli fini del voto. L’indennizzo è concorsuale anche se lo scioglimento è chiesto dopo il ricorso. Rilevanza: senza stima nel piano, il concedente diventa un creditore contestato.

5. Cass., ord. n. 18019/2024 – Cosa succede a chi sbaglia rimedio. I decreti che autorizzano sospensione o scioglimento sono atti di amministrazione, non decisioni su diritti, e non passano in giudicato; la parte insoddisfatta contesta i presupposti in un giudizio a cognizione piena. Rilevanza: indica la strada corretta tanto per il concedente quanto per l’impresa.

6. Cass. n. 17520/2015 – La non impugnabilità dei provvedimenti sui contratti pendenti. I provvedimenti sulla richiesta di sospensione o scioglimento, anche se resi in sede di reclamo, esprimono poteri di gestione e direzione della procedura e non sono impugnabili come sentenze. Rilevanza: conferma che la tutela sui diritti si sposta nel giudizio ordinario.

7. Cass., Sez. VI, ord. 2 marzo 2016, n. 4176 – Cosa succede a chi ricorre in Cassazione contro la sospensione. È inammissibile il ricorso straordinario contro il provvedimento sulla sospensione dei contratti in corso, perché privo di decisorietà e definitività. Rilevanza: evitare impugnazioni destinate all’inammissibilità.

8. Cass., 19 febbraio 2016, n. 3324 – Cosa succede a chi paga crediti anteriori senza autorizzazione. I pagamenti di crediti anteriori sono atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; la revoca del concordato segue solo se, in concreto, integrano atti in frode che pregiudicano i creditori. Rilevanza: il pagamento degli arretrati al concedente non è neutro e va valutato con estrema cautela.

9. Cass., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 – Cosa succede a chi non informa. Accertata dal commissario una carenza informativa rilevante, le integrazioni successive di debitore e attestatore non bastano a evitare la revoca, che tutela la legalità della procedura e non ha natura sanzionatoria. Rilevanza: un pagamento o un accordo con il concedente non dichiarato può costare la procedura.

10. Cass., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169 – Cosa succede a chi usa i flussi della continuità come risorsa libera. Il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività nel concordato in continuità diretta non sfugge al rispetto delle cause legittime di prelazione (pronuncia sulla legge fallimentare). Rilevanza: anche il trattamento di favore di un concedente strategico deve trovare spazio nelle regole distributive, oggi dettate dall’art. 84 CCII.

11. Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 – Stesso principio, stessa cautela. Il surplus finanziario della continuità non è liberamente distribuibile. Rilevanza: il piano che destina i flussi della continuità al pagamento dei leasing deve essere coerente con l’ordine dei creditori.

12. Cass., Sez. III, 14 aprile 2022, n. 12255 – Il leasing risolto prima della procedura. La Corte si è pronunciata su un giudizio promosso dalla curatela per le partite di un leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatrice, nel quale la concedente aveva eccepito in via riconvenzionale la compensazione. Rilevanza: le partite restitutorie di un leasing risolto prima della domanda si regolano in giudizio, e il concedente tenterà di compensarle con i propri crediti.

13. Trib. Milano, decreto 2 novembre 2025 – Cosa ottiene chi chiede la tutela. Gli effetti dell’art. 94-bis CCII possono essere anticipati alla fase prenotativa se la domanda è adeguata e descrive in dettaglio il percorso di risanamento. Rilevanza: la protezione dei leasing essenziali va chiesta espressamente fin dal ricorso.

14. Trib. Trento, 10 ottobre 2023 – Il rimedio cautelare quando le tutele sono scadute. Con provvedimento cautelare, è stata inibita la risoluzione di un contratto di leasing quando l’art. 94-bis non era più invocabile per decorso del termine delle misure protettive. Rilevanza: anche quando la tutela automatica non opera, una misura mirata può salvare il bene strategico.

15. App. Lecce, Sez. I, 13 marzo 2025 – Cosa è “pendente” e cosa no. Sono pendenti, ai fini della disciplina concordataria, i contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data della domanda, secondo l’orientamento maggioritario. Rilevanza: prima di chiedere lo scioglimento di un leasing, bisogna verificare che il contratto sia effettivamente pendente.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato in continuità con leasing in corso, lo Studio lavora su un doppio binario: prevenzione, per intercettare l’errore prima che si consumi, e rimedio, quando l’errore è già avvenuto e bisogna limitarne gli effetti.

1. Ricostruiamo la mappa completa dei contratti di leasing, separando per ciascuno i canoni anteriori e successivi alla data di pubblicazione della domanda e verificando se il contratto sia ancora pendente o già risolto.

2. Analizziamo i piani di ammortamento dei contratti, separando quota capitale e interessi dei canoni a scadere, per sapere in anticipo quale sarebbe il saldo dell’art. 97, comma 12, in caso di scioglimento.

3. Mettiamo a confronto, per ogni leasing, lo scenario di prosecuzione e quello di scioglimento, con il supporto di stime indipendenti del valore di mercato dei beni, per individuare i contratti “in attivo” da non sacrificare.

4. Redigiamo e notifichiamo le istanze di sospensione e scioglimento ex art. 97 CCII, rispettando le finestre temporali della fase con riserva e del limite dei trenta giorni dal decreto di apertura, e curiamo la notifica tempestiva del provvedimento per contenere i canoni prededucibili.

5. Chiediamo espressamente al tribunale l’applicazione dell’art. 94-bis ai leasing essenziali, documentando l’essenzialità di ogni bene, e, quando necessario, misure cautelari ex art. 54 CCII contro iniziative di risoluzione o restituzione.

6. Predisponiamo le istanze ex art. 100 CCII per il pagamento degli arretrati sui beni strategici, coordinandoci con l’attestatore, invece di lasciare che l’impresa paghi spontaneamente.

7. Stimiamo l’indennizzo spettante a ciascun concedente e collochiamo i concedenti nelle classi corrette, con accantonamenti prudenziali per le posizioni contestabili.

8. Quando un pagamento non autorizzato è già avvenuto, verifichiamo entità, tempi e possibilità di riequilibrio e impostiamo la comunicazione trasparente al commissario giudiziale.

9. Quando il bene è già stato restituito e venduto, contestiamo i conteggi del concedente: congruità del prezzo di vendita, deduzione indebita di interessi, spese non documentate, regime applicabile alla risoluzione (L. 124/2017 o art. 1526 c.c.).

10. Seguiamo il contenzioso sull’indennizzo, sulla prededuzione e sulle restituzioni nel giudizio ordinario e nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha un peso particolare in questa materia, perché molti errori sui leasing si trasformano in contenzioso solo dopo l’omologazione: la causa ordinaria sull’indennizzo, la contestazione dei conteggi di restituzione, la disputa sul rango prededucibile di un credito. Poter sostenere la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore, significa non dover ricominciare da capo in ogni grado e non disperdere le argomentazioni impostate nel piano.

Lo staff multidisciplinare – avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso – consente di tenere uniti i due piani su cui si gioca la sorte dei leasing: quello giuridico (pendenza, tutele, istanze, rimedi) e quello finanziario (ammortamenti, valori di mercato, tesoreria della continuità, impatto sulle percentuali offerte ai creditori).


Prima di decidere la sorte di un solo leasing

I contratti di leasing, nel concordato in continuità, non sono un dettaglio da sistemare dopo: sono spesso la colonna vertebrale della continuità stessa. Gli errori descritti nascono quasi tutti da decisioni prese in fretta, sotto la pressione dei concedenti, prima che qualcuno abbia messo nero su bianco quali beni servono, quanto valgono e quali tutele chiedere.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché essa richiede, insieme, le competenze di chi opera sugli strumenti di risanamento dell’impresa – l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 – la lettura bancaria dei contratti di finanziamento assicurata dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina, e la possibilità di difendere le stesse scelte, se necessario, fino in Cassazione. Analizzeremo i tuoi contratti, verificheremo le finestre ancora aperte e costruiremo con te la strategia su ciascun leasing, prima che una scelta sbagliata la renda più difficile.

📩 I tempi per sospendere, sciogliere o proteggere un leasing si chiudono in poche settimane: contatta oggi lo Studio Monardo — recapiti e modalità per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO