La banca ha ceduto il tuo finanziamento a un fondo, ora ti scrive un servicer che non hai mai sentito nominare, e la domanda che ti poni è precisa: quel debito, passato a un fondo UTP, può entrare in un accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure resta fuori e continua a pesare come una spada sospesa sull’azienda? La risposta breve è sì: il fondo cessionario è un creditore a tutti gli effetti e il Codice della crisi, dopo il correttivo del 2024, lo nomina espressamente accanto a banche e intermediari finanziari. La risposta lunga, però, è quella che conta davvero, perché “inserire” il debito verso il fondo può voler dire cose molto diverse: ottenerne l’adesione in un accordo ordinario, vincolarlo anche contro la sua volontà in un accordo a efficacia estesa, oppure trattare con lui dentro una composizione negoziata guidata da un esperto. Non esiste una strada valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dal peso del debito finanziario sul totale, dalle garanzie, dalla liquidità disponibile e dall’atteggiamento del fondo.
Il tema sta esattamente all’incrocio tra due materie. Da un lato c’è il diritto della crisi d’impresa, nel quale l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè proprio la figura che il Codice colloca al centro delle trattative tra imprenditore, banche e cessionari dei loro crediti. Dall’altro c’è il diritto bancario, con le cessioni in blocco, le cartolarizzazioni e la verifica della titolarità del credito, ambito nel quale l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Mettere insieme le due competenze è ciò che serve quando il creditore principale non è più la tua banca, ma un fondo.
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Il quadro di partenza: cosa cambia (e cosa no) quando il credito passa a un fondo
Prima di confrontare le strade, va fissato ciò che le accomuna. La sigla UTP, unlikely to pay, indica l'”inadempienza probabile”: è una classificazione di vigilanza prudenziale, non una categoria giuridica del debito. Significa che la banca ha ritenuto improbabile il pieno adempimento senza il ricorso a misure come l’escussione delle garanzie, anche se magari l’impresa sta ancora pagando qualche rata. Il contratto, gli interessi, le garanzie e le eccezioni che puoi opporre restano quelli originari: con la cessione cambia il titolare del credito, non la natura dell’obbligazione.
Le cessioni di crediti UTP avvengono di regola “in blocco”, secondo l’art. 58 del Testo unico bancario, e spesso nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione regolate dalla legge 130/1999, oppure tramite il conferimento a fondi di investimento alternativi dedicati. In tutti questi casi la gestione quotidiana passa a un servicer, che ti invia le comunicazioni, conduce le trattative e, quando serve, agisce in giudizio per conto del veicolo o del fondo.
Un dettaglio che molti imprenditori ignorano: la riforma del 2024 sui gestori e acquirenti di crediti deteriorati (D.Lgs. 116/2024, attuativo della direttiva UE 2021/2167) ha introdotto regole di condotta e tutele informative a favore del debitore, ma il legislatore italiano ha scelto di applicarla ai crediti “in sofferenza”, lasciando fuori proprio le esposizioni classificate come UTP. Il rovescio della medaglia è evidente: per chi ha un debito UTP ceduto, le tutele più robuste non arrivano da quella disciplina, bensì dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Ed è qui che la domanda del titolo trova la sua prima risposta. Il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024) ha reso esplicito ciò che prima era discusso:
- l’art. 16, comma 5, CCII impone a banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti di partecipare alle trattative della composizione negoziata in modo attivo e informato;
- l’art. 61, comma 5, CCII consente, quando i debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti raggiungono almeno la metà dell’indebitamento complessivo, di formare categorie tra questi soli creditori e di estendere loro gli effetti dell’accordo anche senza il requisito della continuità aziendale.
Prima del correttivo, un fondo o una società veicolo poteva sostenere di non essere né banca né intermediario e di restare quindi estraneo a quel regime speciale. Oggi quell’argomento è venuto meno.
Restano poi alcuni presupposti comuni a tutte le opzioni che esamineremo. Gli accordi di ristrutturazione sono riservati all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza; richiedono un piano economico-finanziario redatto secondo l’art. 56 CCII, l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, e il giudizio di omologazione del tribunale.
C’è infine un nodo preliminare che, nelle posizioni cedute, va soppesato prima di ogni scelta: chi è davvero il creditore? Quando il credito è transitato da una banca a un veicolo e magari da questo a un altro, l’identificazione del titolare non è una formalità. Determina chi deve firmare l’adesione, chi va conteggiato nelle percentuali, chi va notificato e chi può opporsi. La giurisprudenza della Cassazione sulle cessioni in blocco, che vedremo nel dettaglio, ha reso questo profilo tutt’altro che scontato.
Quattro nodi pratici che valgono per ogni strada
Prima del confronto vero e proprio, conviene sciogliere alcuni dubbi ricorrenti che, nelle posizioni cedute ai fondi, condizionano qualunque scelta.
Primo nodo: su quale importo si calcolano le percentuali. Il fondo ha spesso acquistato il credito a una frazione del valore nominale. Ai fini delle soglie dell’accordo (60%, 30%, 75% nella categoria, metà dell’indebitamento per il comma 5) conta però il credito vantato verso l’impresa, non il prezzo pagato dal cessionario. Il prezzo di acquisto non è opponibile al debitore come misura del debito, ma resta un’informazione strategica: indica fino a dove il fondo può spingersi in una trattativa a saldo e stralcio senza registrare una perdita sul proprio investimento. Per questo, nella fase negoziale, va soppesato con attenzione: è una leva, non un diritto.
Secondo nodo: cosa succede alle garanzie reali. Un credito UTP ceduto porta con sé ipoteche e privilegi, che passano al cessionario insieme al credito. Questo incide su due piani. Sul piano del trattamento, un fondo con ipoteca su un immobile strategico ha un’aspettativa di soddisfazione diversa da un fondo chirografario, e il piano deve tenerne conto, anche nel confronto con lo scenario liquidatorio. Sul piano delle categorie, posizioni garantite e posizioni chirografarie non possono essere mescolate senza esporre l’estensione al rischio di rigetto. L’elemento dirimente è quindi la mappa delle garanzie, prima ancora della mappa dei creditori.
Terzo nodo: le azioni esecutive già avviate dal servicer. Molto spesso l’impresa si accorge del problema quando il servicer ha già notificato un precetto o avviato un pignoramento immobiliare. In tutte e tre le strade esiste un rimedio, le misure protettive, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. A fronte di questo vantaggio, va ricordato che le misure hanno durata limitata, richiedono un intervento del tribunale e non sono disponibili nell’accordo agevolato dell’art. 60. Chi aspetta troppo rischia di arrivare all’accordo quando il bene principale è già vicino all’asta.
Quarto nodo: i garanti persone fisiche. Nelle PMI il finanziamento bancario è quasi sempre assistito da fideiussioni dei soci o degli amministratori. Quando il credito passa al fondo, passano anche le fideiussioni. Le regole dell’art. 59 CCII cambiano a seconda che il fondo aderisca (liberazione dei fideiussori salvo riserva) o subisca l’estensione (diritti verso i garanti conservati). Per i soci-garanti persone fisiche che non riuscissero a sostenere il residuo, il sistema offre strumenti distinti, quelli del sovraindebitamento, che vanno però pianificati in parallelo all’accordo dell’impresa e non a posteriori: un coordinamento tardivo tra la posizione della società e quella dei garanti è una delle cause più frequenti di risultati parziali.
Una precisazione sui tempi. Le opzioni non sono compartimenti stagni: la composizione negoziata può sfociare in un accordo ordinario o esteso; un accordo ordinario non riuscito può essere ripensato come accordo esteso, purché i requisiti informativi siano stati rispettati fin dall’inizio. Il rovescio della medaglia è che ogni passaggio consuma tempo e, con esso, una parte della protezione disponibile. Per questo il confronto che segue non va letto come un menù da cui scegliere una volta per tutte, ma come una mappa sulla quale si può cambiare rotta, a condizione di sapere in anticipo dove si trovano i punti di non ritorno.
Il punto di vista del fondo. Infine, c’è un elemento che le norme non dicono ma che pesa in ogni trattativa: gli obiettivi del cessionario. Alcuni veicoli dedicati agli UTP sono strutturati anche per accompagnare la ripartenza delle imprese, e possono valutare soluzioni che vanno oltre lo stralcio; altri hanno un orizzonte di recupero più breve e privilegiano incassi rapidi. Capire con quale tipo di interlocutore si ha a che fare, leggendo le comunicazioni del servicer e il tenore delle prime proposte, orienta già la scelta tra un accordo condiviso e un accordo da imporre.
Opzione 1 — L’accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 CCII), con la variante agevolata (art. 60 CCII)
In cosa consiste
L’accordo ordinario è un contratto tra l’impresa e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, sottoposto all’omologazione del tribunale. Il debito verso il fondo UTP vi entra come qualsiasi altro credito: se il fondo aderisce, il suo credito viene ristrutturato secondo quanto pattuito (stralcio, dilazione, conversione, rimodulazione delle garanzie); se non aderisce, resta “estraneo”.
L’elemento che caratterizza questa strada è la tutela dei creditori estranei: l’accordo deve essere idoneo ad assicurarne il pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti (art. 57, comma 3, CCII). L’attestatore deve certificare proprio questa idoneità.
La variante agevolata dell’art. 60 CCII abbassa la soglia al 30% dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria degli estranei prevista dall’art. 57 e non chieda misure protettive (o vi rinunci). In pratica: meno adesioni necessarie, ma pagamento degli estranei alle scadenze originarie e nessuno scudo contro le azioni esecutive.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Il fondo è disposto a trattare e, insieme ad altri creditori (la banca che non ha ceduto, i fornitori principali), garantisce il raggiungimento del 60%. Il fondo, avendo acquistato il credito a un prezzo inferiore al nominale, può avere interesse a una soluzione rapida a saldo e stralcio.
- Il debito verso il fondo è contenuto rispetto al totale e l’impresa ha la liquidità per pagarlo integralmente in 120 giorni se il fondo resta fuori: in questo caso l’adesione del fondo non è nemmeno indispensabile.
- L’impresa ha pochi grandi creditori e trova l’intesa con quelli che pesano almeno il 30% senza bisogno di protezione dalle esecuzioni: è il terreno dell’accordo agevolato.
Come si esegue, in sintesi
Ricostruzione del passivo con verifica della titolarità di ciascun credito ceduto; redazione del piano; trattativa e raccolta delle adesioni (che, per il fondo, sono normalmente sottoscritte dal servicer munito di procura); attestazione; deposito della domanda di omologazione con il procedimento unitario e iscrizione nel registro delle imprese; eventuali opposizioni; sentenza di omologazione.
Vantaggi, motivati
- Flessibilità contenutistica: la legge non impone schemi; il trattamento del fondo può essere disegnato su misura, ad esempio con un pagamento in blocco anticipato a fronte di uno stralcio maggiore.
- Nessun vincolo di omogeneità: non occorre suddividere i creditori in categorie, il che semplifica molto la costruzione quando le posizioni finanziarie sono eterogenee.
- Tutele di sistema: i pagamenti e gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato godono delle esenzioni previste dal Codice, con effetti protettivi sia sul piano dell’eventuale revocatoria sia su quello penale.
- Possibilità di misure protettive (nell’accordo ordinario, non in quello agevolato), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive durante le trattative e il giudizio.
Rischi e svantaggi, detti con onestà
Il punto debole è uno solo, ma pesante: il fondo che non aderisce va pagato per intero e in fretta. Se il debito verso il fondo è rilevante, l’accordo ordinario senza la sua adesione richiede una liquidità che l’impresa in crisi raramente ha. In altre parole, l’accordo ordinario consegna al fondo un potere di veto di fatto.
Va soppesato anche un rischio meno visibile: quello legato alla titolarità. Se l’adesione del fondo è decisiva per raggiungere il 60%, e un creditore estraneo contesta in sede di opposizione che il fondo sia davvero titolare del credito ceduto, l’intero quorum può vacillare. La Cassazione ha più volte chiarito che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale prova la cessione solo se consente di ricondurre con certezza quel credito all’operazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8323 del 29 marzo 2025) e che, se l’esistenza stessa del contratto di cessione è contestata, l’avviso ha valore soltanto indiziario (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28790 dell’8 novembre 2024).
Infine, sul piano delle garanzie: per i creditori aderenti si applica l’art. 1239 c.c. (art. 59, comma 1, CCII), sicché la remissione concessa al debitore libera i fideiussori salvo riserva espressa. È prevedibile che il fondo pretenda nell’atto di adesione la conservazione dei diritti verso i garanti, e questo va negoziato fin dall’inizio se i soci hanno firmato fideiussioni.
Pronunce a supporto
Oltre alle due ordinanze appena citate, il giudice dell’omologa non si limita a un controllo formale: secondo un orientamento consolidato, deve verificare la legalità sostanziale dell’accordo e in particolare l’effettiva garanzia di soddisfacimento degli estranei nei termini di legge (principio affermato da Cass. n. 21175/2018 e richiamato nella giurisprudenza successiva). Sul fronte dei quorum, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso che possano essere conteggiati tra gli aderenti creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione: un monito a costruire le maggioranze solo con creditori “veri” e anteriori.
Profilo ideale dell’opzione 1: impresa con un fondo collaborativo, oppure con un debito verso il fondo che, se il fondo restasse fuori, potrebbe comunque essere pagato per intero entro 120 giorni.
Opzione 2 — L’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII), anche nella variante “finanziaria” del comma 5
In cosa consiste
L’art. 61 CCII deroga al principio per cui il contratto vincola solo chi lo firma: gli effetti dell’accordo possono essere estesi ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria degli aderenti, purché la categoria sia formata da creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. È lo strumento che neutralizza il veto del fondo dissenziente.
I requisiti sono cumulativi (art. 61, comma 2):
- tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione del debitore, sull’accordo e sui suoi effetti;
- l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, cioè prevedere la prosecuzione dell’attività in forma diretta o indiretta, con soddisfazione dei creditori in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità;
- i crediti degli aderenti della categoria devono rappresentare almeno il 75% dei crediti della categoria (soglia ridotta al 60% quando l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto in composizione negoziata, art. 23, comma 2, lett. b, CCII);
- i non aderenti cui si estendono gli effetti devono risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- il debitore deve notificare l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori cui chiede di estendere gli effetti, che possono proporre opposizione (art. 61, comma 3).
La variante del comma 5: il regime pensato per i creditori finanziari
Quando l’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti non inferiori alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare una o più categorie tra questi soli soggetti e chiederne l’estensione anche se manca il requisito della continuità aziendale. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da quelli finanziari. È qui che l’inserimento del fondo UTP trova la sua sede più naturale: il fondo cessionario entra nel calcolo della soglia del 50% e può essere collocato nella categoria finanziaria insieme alle banche omogenee.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- La banca principale aderisce, il fondo no: se insieme formano una categoria omogenea e la banca pesa almeno il 75% della categoria, il fondo può essere vincolato.
- Il debito finanziario supera la metà del passivo e l’impresa non ha una prospettiva di continuità piena, ma ha un piano di dismissioni ordinate che offre ai finanziatori più della liquidazione giudiziale: il comma 5 è l’unica porta.
- Più fondi e veicoli detengono posizioni simili (ad esempio tutte chirografarie da linee a breve cedute in blocco): la categoria consente di trattarli in modo uniforme ed evitare che il più ostile blocchi gli altri.
Come si esegue, in sintesi
Rispetto all’accordo ordinario, si aggiungono tre passaggi critici: la mappatura delle categorie (distinguendo almeno tra creditori finanziari ipotecari e chirografari, tra posizioni assistite da garanzie pubbliche e posizioni prive, tra crediti diretti e crediti di firma); la prova documentata dell’informazione fornita a ogni creditore della categoria durante le trattative; la notifica formale ai non aderenti. Il tutto, in sede di omologazione, è soggetto all’esame del tribunale e all’eventuale opposizione del fondo.
Vantaggi, motivati
- Supera il veto del dissenziente: è il vantaggio decisivo quando il fondo pesa troppo per essere pagato integralmente come estraneo.
- Riduce il fabbisogno di liquidità: il fondo vincolato riceve quanto previsto dall’accordo (purché non meno della liquidazione), non il 100% in 120 giorni.
- Il comma 5 apre anche a piani non in continuità, purché il perimetro sia quello dei creditori finanziari.
Rischi e svantaggi, detti con onestà
A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è la complessità tecnica e il rischio di contenzioso. Il fondo vincolato contro la sua volontà ha ogni incentivo a opporsi, e i terreni di attacco sono numerosi: categoria disomogenea, informazione insufficiente, stima errata del valore di liquidazione, soglia non raggiunta. Una categoria costruita in modo artificioso per raggiungere il 75% espone l’estensione al rigetto.
C’è poi un limite strutturale che pesa particolarmente sui rapporti UTP, nei quali spesso esistono ancora linee di credito operative: ai creditori cui l’accordo viene esteso non possono essere imposti nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento delle linee esistenti o nuovi finanziamenti (art. 61, comma 4). L’estensione ristruttura il debito, ma non costringe il fondo a continuare a finanziare l’impresa.
Infine, sul piano delle garanzie personali la regola si capovolge rispetto all’aderente: i creditori ai quali l’efficacia viene estesa conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 59, comma 2, CCII). Se i soci hanno garantito il finanziamento ora in mano al fondo, l’estensione protegge la società ma non loro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6662 del 2026, ha ribadito che gli effetti dell’accordo esteso non raggiungono i garanti del creditore che lo subisce.
Pronunce a supporto
Sul versante del merito, il Tribunale di Ferrara (30 ottobre 2025) ha omologato un accordo ad efficacia estesa in un contesto con creditori garantiti da un fondo pubblico, mostrando che la presenza di garanzie pubbliche richiede attenzione nella costruzione delle categorie ma non impedisce di per sé l’estensione. Sul versante della titolarità, la Cassazione ha confermato l’esclusione dallo stato passivo di un credito vantato da un cessionario di cartolarizzazione che non aveva provato di esserne titolare (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23834 del 25 agosto 2025): un principio che, nella logica concorsuale dell’efficacia estesa, incide direttamente su chi possa essere contato nella categoria e su chi possa opporsi.
Profilo ideale dell’opzione 2: impresa nella quale il debito verso banche, fondi e veicoli è prevalente, con un finanziatore principale favorevole e un fondo dissenziente collocabile nella stessa categoria omogenea.
Opzione 3 — La composizione negoziata come anticamera (artt. 12 ss. CCII)
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, non è un’alternativa all’accordo nel senso stretto: è un percorso stragiudiziale, condotto con l’assistenza di un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, che può sfociare in diversi esiti. Tra questi figurano un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure proprio un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 o 61 (art. 23 CCII). La ragione per considerarla come terza strada è che cambia le regole del gioco con il fondo prima ancora di arrivare all’accordo.
Perché incide sul rapporto con il fondo UTP
L’art. 16, comma 5, CCII, nella versione del correttivo ter, stabilisce che banche, intermediari, mandatari e cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato; che la notizia dell’accesso alla composizione e il coinvolgimento nelle trattative non sono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito; e che la classificazione, nel corso della composizione, va determinata tenendo conto del progetto di piano e della disciplina prudenziale. Il servicer del fondo, in altre parole, non può limitarsi a non rispondere.
Inoltre, se l’accordo ad efficacia estesa risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia di adesione nella categoria scende dal 75% al 60% (art. 23, comma 2, lett. b, CCII). Per un’impresa che non riesce a raggiungere il 75% nella categoria finanziaria, questa riduzione può essere la differenza tra un accordo omologabile e uno che non lo è.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- La crisi è ancora reversibile e l’impresa vuole trattare in modo riservato, senza la pubblicità del deposito in tribunale.
- Il fondo è poco reattivo o tende a rinviare: il dovere di partecipazione attiva e la presenza di un esperto terzo modificano la dinamica.
- Nella categoria finanziaria le adesioni si fermano tra il 60% e il 75%: la composizione negoziata consente di sfruttare la soglia ridotta.
Vantaggi e svantaggi
Il vantaggio principale è la combinazione di riservatezza, terzietà dell’esperto e possibilità di misure protettive (con conferma del tribunale, artt. 18-19 CCII). Lo svantaggio è che la composizione negoziata non impone al fondo di aderire: impone correttezza e partecipazione, non un risultato. Se le trattative falliscono, si è comunque speso tempo, e le misure protettive hanno una durata limitata. L’accesso richiede inoltre che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.
Profilo ideale dell’opzione 3: impresa in squilibrio ma ancora risanabile, con un fondo che va portato al tavolo e con adesioni finanziarie che, senza la soglia ridotta, rischierebbero di non bastare.
Oltre queste tre strade esistono strumenti più invasivi, come il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o il concordato preventivo, nei quali il fondo vota per classi. Non sono oggetto di questo confronto perché rispondono a una domanda diversa: non “come inserisco il debito verso il fondo in un accordo”, ma “come ristrutturo l’intera impresa con una procedura concorsuale piena”.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con le regole di legge. Applicano gli stessi numeri di partenza alle tre strade, così che il confronto sia leggibile.
Dati comuni. Una S.r.l. manifatturiera ha un indebitamento complessivo di 4.318.600 €, così composto:
- Banca Alfa (linee a breve e mutuo chirografario): 1.126.400 €
- Fondo UTP Beta (cessionario di un finanziamento chirografario originariamente concesso da Banca Gamma): 987.300 €
- Società veicolo Delta, gestita da un servicer (cessionaria di linee chirografarie cedute in blocco): 642.900 €
- Fornitori: 1.104.700 €
- Erario e INPS: 457.300 €
Il debito verso banche e cessionari ammonta a 2.756.600 €, pari al 63,83% del totale: il presupposto della metà dell’indebitamento previsto dall’art. 61, comma 5, CCII è quindi soddisfatto. Banca Alfa e la società veicolo Delta sono disponibili ad aderire; il Fondo Beta è contrario. Tra i fornitori, crediti per 612.400 € sono pronti ad aderire, i restanti 492.300 € no. Per semplicità, il debito verso Erario e INPS è trattato a parte con la transazione dell’art. 63 CCII e non entra nei calcoli che seguono.
Simulazione 1 — Accordo ordinario senza il fondo
Aderenti: Banca Alfa (1.126.400 €) + Delta (642.900 €) + fornitori favorevoli (612.400 €) = 2.381.700 €, pari al 55,15%. La soglia del 60% non è raggiunta. Per superarla occorrerebbe l’adesione di tutti i fornitori: si arriverebbe a 2.874.000 €, pari al 66,55%. Ma a quel punto il Fondo Beta resterebbe estraneo e l’accordo dovrebbe garantirgli il pagamento integrale di 987.300 € entro 120 giorni dall’omologazione, essendo il credito UTP ormai scaduto per decadenza dal beneficio del termine. Per un’impresa in crisi è un fabbisogno difficilmente sostenibile. L’accordo agevolato non migliora le cose: la soglia del 30% sarebbe raggiunta, ma senza moratoria il fondo andrebbe pagato alle scadenze originarie, cioè subito, e senza misure protettive.
Esito: con questi numeri, l’accordo ordinario funziona solo se il fondo aderisce.
Simulazione 2 — Accordo ad efficacia estesa (art. 61, comma 5) per via ordinaria
Si forma una categoria “creditori finanziari chirografari” composta da Banca Alfa, Fondo Beta e Delta, per complessivi 2.756.600 €. Aderiscono Alfa e Delta: 1.769.300 €, pari al 64,18% della categoria. La soglia ordinaria del 75% non è raggiunta: l’estensione al Fondo Beta non è ottenibile per questa via. Se poi il credito del Fondo Beta fosse assistito da ipoteca, non potrebbe nemmeno stare nella stessa categoria dei chirografari: andrebbe collocato in una categoria a sé, nella quale le adesioni sarebbero pari a zero.
Esito: il comma 5 è accessibile, ma il quorum di categoria manca per circa undici punti percentuali.
Simulazione 3 — Composizione negoziata e accordo esteso con soglia ridotta
L’impresa accede alla composizione negoziata, conduce le trattative con l’esperto e il Fondo Beta, pur partecipando in modo attivo come richiesto dall’art. 16, comma 5, CCII, conferma il dissenso. L’accordo con Alfa e Delta risulta dalla relazione finale dell’esperto: la soglia di categoria scende al 60% (art. 23, comma 2, lett. b, CCII) e il 64,18% è sufficiente.
Resta da verificare il test di convenienza. L’accordo offre ai finanziatori chirografari il 41% in cinque anni: al Fondo Beta spetterebbero 404.793 €. La stima del valore di realizzo in liquidazione giudiziale per i chirografari è del 27%, cioè 266.571 €. Il trattamento proposto supera la liquidazione, quindi il requisito è rispettato. I fornitori non aderenti (492.300 €), estranei alla categoria finanziaria, vanno pagati integralmente nei 120 giorni: un fabbisogno molto inferiore a quello della simulazione 1.
Il rovescio della medaglia: i soci che hanno garantito il finanziamento ora detenuto dal Fondo Beta restano esposti per il residuo di 582.507 €, perché il creditore cui l’accordo è esteso conserva i diritti verso i fideiussori (art. 59, comma 2, CCII).
Simulazione 4 — Lo stesso scenario con la titolarità di Delta contestata
Nel corso dell’omologazione, il Fondo Beta si oppone sostenendo che Delta non ha provato di essere titolare del credito di 642.900 €: l’avviso in Gazzetta Ufficiale descrive i crediti ceduti per categorie generiche e non consente di ricondurvi con certezza quello specifico rapporto. Se l’eccezione fosse accolta, Delta non potrebbe essere computata tra gli aderenti: la categoria si ridurrebbe ad Alfa e Beta (2.113.700 €) e le adesioni scenderebbero al 53,29%, sotto anche la soglia ridotta del 60%.
Esito: la verifica documentale della titolarità di ogni cessionario, aderente o no, va fatta prima del deposito, non dopo.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza le tre strade sui profili che, nella pratica, orientano la decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; il compenso dei professionisti coinvolti (attestatore, esperto, consulenti) dipende dal singolo incarico e non è oggetto del confronto. L’elemento dirimente, in quasi tutti i casi reali, non è uno solo: è la combinazione tra peso del fondo sul passivo, sua disponibilità a trattare e liquidità a disposizione per pagare chi resta fuori. La tabella va quindi letta per righe, non per colonne: ogni riga segnala un profilo da verificare sui documenti dell’impresa, e una sola casella critica può bastare a spostare la scelta verso un’altra strada, anche quando le altre righe sembrano favorevoli.
| Profilo | Opzione 1 — Accordo ordinario / agevolato | Opzione 2 — Accordo ad efficacia estesa | Opzione 3 — Composizione negoziata come anticamera |
|---|---|---|---|
| Adesioni necessarie | 60% del passivo (30% nell’agevolato) | 75% nella categoria, oltre ai requisiti dell’art. 57 | Nessuna per l’accesso; 60% nella categoria se l’accordo esteso risulta dalla relazione finale dell’esperto |
| Posizione del fondo dissenziente | Estraneo: pagamento integrale entro 120 giorni (alle scadenze originarie nell’agevolato) | Vincolato, se nella stessa categoria omogenea e soddisfatto non meno che in liquidazione | Obbligato a partecipare attivamente, non ad aderire |
| Tempi | Trattativa + procedimento di omologazione | Più lunghi: categorie, informativa, notifiche, prevedibili opposizioni | Durata della composizione, poi eventuale omologazione |
| Complessità | Media | Alta | Media nella fase negoziale, alta se sfocia nell’accordo esteso |
| Rischi in caso di esito negativo | Rigetto dell’omologa; le azioni esecutive riprendono | Rigetto dell’estensione o dell’omologa; contenzioso con il fondo | Trattative chiuse senza esito; tempo e misure protettive consumati |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive disponibili (non nell’agevolato) | Misure protettive disponibili | Misure protettive con conferma del tribunale |
| Reversibilità | Si può passare ad altro strumento prima dell’omologa | Si può ripiegare sull’accordo ordinario se il quorum di categoria manca | Alta: l’esito si sceglie in base all’andamento delle trattative |
| Garanzie dei soci | Fideiussori liberati verso gli aderenti salvo riserva (art. 59, c. 1) | Il fondo vincolato conserva i diritti verso i garanti (art. 59, c. 2) | Dipende dall’esito scelto |
| Costi di giustizia | Contributo unificato e spese del procedimento di omologazione | Gli stessi, più le spese di notifica ai non aderenti | Nessun contributo unificato per l’accesso tramite piattaforma; contributo per il ricorso di conferma delle misure protettive |
I criteri per scegliere
Non c’è un criterio che, da solo, decida. Ce ne sono però cinque che, combinati, restringono rapidamente il campo.
1. Quanto pesa il fondo sul passivo complessivo. Se il debito verso il fondo è modesto e l’impresa può permettersi di pagarlo per intero in 120 giorni, l’accordo ordinario resta generalmente la soluzione più lineare, anche senza la sua adesione. Se invece il fondo è il primo o il secondo creditore, il suo dissenso rende l’accordo ordinario impraticabile e sposta il baricentro verso l’efficacia estesa.
2. Se il debito finanziario supera la metà del totale. È la soglia che apre il regime del comma 5 dell’art. 61. Il calcolo va fatto con attenzione: nel numeratore entrano banche, intermediari finanziari e, dopo il 2024, i cessionari dei loro crediti, quindi fondi e società veicolo. Se la soglia è superata, la strada dell’estensione rimane percorribile anche quando la continuità aziendale non è piena.
3. Se il fondo è davvero omogeneo agli altri finanziatori. Un fondo con ipoteca di primo grado non sta nella stessa categoria di una banca chirografaria; una posizione assistita da garanzia pubblica può avere interessi economici diversi da una che ne è priva. Se l’omogeneità è dubbia, la categoria rischia di cadere in sede di omologa, e il vantaggio dell’estensione si trasforma in un rischio.
4. Quanto manca alla soglia di categoria. Se le adesioni nella categoria finanziaria superano il 75%, l’accordo esteso si può depositare direttamente. Se si fermano tra il 60% e il 75%, la composizione negoziata diventa quasi una scelta obbligata, perché è la via per beneficiare della soglia ridotta. Sotto il 60%, nessuna delle due forme di estensione è disponibile e occorre ripensare il perimetro dell’accordo o valutare strumenti più invasivi.
5. Quanto è solida la documentazione delle cessioni. Ogni cessionario, aderente o dissenziente, deve poter dimostrare di essere titolare del credito che dichiara. Se la catena delle cessioni è opaca, il rischio è doppio: un aderente “fragile” può far crollare il quorum, mentre un dissenziente che non prova la titolarità vede indebolita la propria opposizione. In questi casi la scelta della strada dipende anche dal grado di certezza documentale che si riesce a raggiungere prima del deposito.
A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale, che riguarda le persone e non l’impresa: se i soci hanno firmato fideiussioni a favore del finanziatore ora sostituito dal fondo, va soppesato fin da subito come proteggerli, perché l’estensione non li libera. In molti casi la soluzione più equilibrata è negoziare con il fondo un’adesione che includa espressamente la liberazione dei garanti, piuttosto che vincolarlo contro la sua volontà lasciando i soci esposti.
Va infine considerato il momento. Una crisi intercettata quando l’impresa è ancora in squilibrio, ma non insolvente, lascia aperte tutte e tre le strade; una crisi affrontata quando le azioni esecutive del servicer sono già partite restringe il campo e rende più pesante l’onere di dimostrare la convenienza del piano rispetto alla liquidazione.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, nelle posizioni cedute ai fondi la partita non si gioca solo sulla percentuale offerta, ma sulla correttezza con cui si identificano i creditori e si costruiscono le categorie: è lì che un accordo regge o cade davanti al giudice.
Le domande di chi è indeciso
Posso iniziare con un accordo ordinario e passare all’efficacia estesa se il fondo non firma? Sì, a condizione che il percorso sia stato impostato fin dall’inizio in modo compatibile: l’estensione richiede che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate. Se il fondo è stato tenuto ai margini nella fase iniziale, quel requisito non si recupera a posteriori. Per questo, quando il dissenso del fondo è anche solo possibile, conviene trattarlo fin da subito come un creditore da coinvolgere formalmente.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio più frequente non è scegliere l’opzione “sbagliata” in astratto, ma sceglierne una per la quale mancano i presupposti concreti: una categoria che non regge, un quorum calcolato su crediti di cui non si è verificata la titolarità, una stima di liquidazione troppo ottimistica. Il rigetto dell’omologa fa venire meno la protezione e, nei casi più gravi, espone l’impresa all’iniziativa dei creditori per la liquidazione giudiziale. È per questo che la verifica preliminare conta più della rapidità.
Il servicer può firmare l’adesione al posto del fondo? Normalmente sì, se munito di procura che gli attribuisca il potere di disporre del credito con atti di transazione o remissione. La Cassazione ha escluso che la mancata iscrizione del servicer all’albo dell’art. 106 TUB renda di per sé invalidi gli atti compiuti per conto della società veicolo (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7243 del 18 marzo 2024). Resta però da verificare in concreto il contenuto della procura: una delega limitata alla riscossione non equivale al potere di aderire a un accordo che riduce il credito.
Il fondo può cedere di nuovo il credito mentre tratto? Può accadere. La cessione non cancella gli obblighi di partecipazione alle trattative né gli effetti dell’accordo omologato, che seguono il credito. Ciò che cambia è l’interlocutore, e con lui la necessità di aggiornare la mappatura dei creditori, le notifiche e, se il nuovo cessionario è aderente, la prova della sua titolarità.
Il fondo ha pagato il mio credito molto meno del nominale: posso offrirgli quanto ha speso? Si può proporre, ma non si può pretendere. Il prezzo della cessione riguarda il rapporto tra banca cedente e fondo e non riduce il debito dell’impresa, che resta pari al credito ceduto con i suoi accessori. Nell’accordo ordinario il fondo è libero di rifiutare, e in quel caso torna la regola del pagamento integrale dell’estraneo. Nell’accordo ad efficacia estesa, invece, il parametro non è il prezzo pagato dal fondo ma il confronto con la liquidazione giudiziale: se l’offerta è almeno pari a quanto il fondo otterrebbe in quello scenario e gli altri requisiti sono rispettati, il fondo può essere vincolato anche se l’importo è inferiore al suo costo di acquisto. Il prezzo resta comunque un’informazione utile in trattativa, perché segnala lo spazio entro cui un’intesa condivisa è realistica.
Se il fondo vince l’opposizione, l’accordo cade del tutto? Non necessariamente. Se l’opposizione riguarda solo la sua collocazione nella categoria, l’estensione nei suoi confronti può venire meno senza travolgere l’accordo con gli aderenti, purché le soglie restino rispettate e il piano rimanga in grado di pagare il fondo come estraneo. Se invece l’opposizione colpisce il quorum o la fattibilità complessiva, l’omologa può essere negata. Ecco perché la prova di resistenza delle percentuali, con e senza ciascun creditore contestabile, va fatta prima del deposito.
L’accordo cambia anche la classificazione del credito? L’accordo ristruttura il debito; la classificazione resta una valutazione prudenziale del creditore. Nella composizione negoziata, però, il Codice impone che la classificazione tenga conto del progetto di piano e non dipenda dal solo fatto dell’accesso. È un effetto indiretto da considerare, non una garanzia.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo il profilo del confronto che illuminano. I principi sono riformulati in sintesi.
Sulla titolarità del credito ceduto (rilevante per tutte le opzioni)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17262 del 24 giugno 2024. L’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale al debitore ceduto, ma la sua funzione è rendere efficace la cessione, non provare da solo il contenuto del contratto. Rilevanza: è il punto di partenza per verificare se un fondo o un veicolo è davvero creditore.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28790 dell’8 novembre 2024. Se il debitore contesta l’esistenza stessa della cessione, l’avviso in Gazzetta vale come indizio da integrare con altri elementi. Rilevanza: in un accordo, la contestazione può venire anche da un creditore opponente interessato a far cadere il quorum.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8323 del 29 marzo 2025. L’avviso che descrive i crediti con caratteristiche sufficientemente precise può provare la cessione dello specifico credito, quando consente di ricondurlo con certezza all’operazione. Rilevanza: indica quale documentazione chiedere al servicer prima di contare il fondo tra gli aderenti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21983 del 30 luglio 2025. Grava sul cessionario che agisce in giudizio l’onere di dimostrare documentalmente la propria legittimazione. Rilevanza: il fondo che si oppone all’estensione deve, a sua volta, poter provare di essere titolare.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23834 del 25 agosto 2025. È stata confermata l’esclusione dallo stato passivo di un credito vantato da un cessionario di cartolarizzazione che non aveva provato la titolarità. Rilevanza: il principio opera proprio in sede concorsuale, la più vicina alla logica dell’accordo ad efficacia estesa.
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25547 del 17 settembre 2025. Nelle cessioni in blocco l’onere probatorio del cessionario è attenuato rispetto alla disciplina codicistica, ma l’avviso in Gazzetta, se la cessione è contestata, ha valore indiziario. Rilevanza: conferma la necessità di un corredo documentale ulteriore.
- Cass. civ., ord. n. 33966 del 2025. La titolarità può essere provata con ogni mezzo, e la contestazione del debitore deve essere specifica, non generica. Rilevanza: chi intende eccepire il difetto di titolarità di un fondo deve farlo in modo circostanziato.
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7243 del 18 marzo 2024. La mancata iscrizione all’albo dell’art. 106 TUB del servicer incaricato della riscossione non determina l’invalidità civilistica dei suoi atti. Rilevanza: riduce lo spazio per contestare la firma del servicer, spostando l’attenzione sul contenuto della procura.
Sull’accordo ordinario (opzione 1)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31892 del 7 dicembre 2025. Non si contano tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione; senza creditori anteriori aderenti, l’omologazione forzosa non è invocabile. Rilevanza: le maggioranze vanno costruite solo con i creditori effettivamente coinvolti nella crisi.
- Cass. civ., n. 32954 del 2024. L’omologazione forzosa presuppone comunque un accordo con creditori che, pur senza raggiungere il 60%, rappresentino una base effettiva. Rilevanza: lo strumento non può reggersi sul solo creditore pubblico.
- Cass. civ., n. 34837 del 2024. L’accordo depositato dopo un ricorso con riserva deve essere iscritto nel registro delle imprese entro il termine assegnato dal giudice. Rilevanza: gli adempimenti pubblicitari incidono sull’ammissibilità e vanno pianificati insieme al calendario delle trattative con il fondo.
- Cass. civ., n. 32996 del 2024. Se dopo l’omologa interviene la procedura liquidatoria, gli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta e i crediti sono ammessi nell’ammontare originario, al netto di quanto pagato. Rilevanza: il fondo aderente, in caso di insuccesso del piano, recupera la pretesa iniziale; va considerato nella sostenibilità.
- Cass. civ., n. 34842 del 2024. In sede di omologa il giudice verifica anche il rispetto delle regole di priorità per i crediti tributari e contributivi. Rilevanza: il trattamento del fondo chirografario va coordinato con quello dei crediti pubblici privilegiati.
Sull’efficacia estesa e sulle garanzie (opzioni 2 e 3)
- Cass. civ., ord. n. 6662 del 2026. Gli effetti dell’accordo esteso non si propagano ai garanti dei creditori che lo subiscono, i quali conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati. Rilevanza: decisiva quando i soci hanno garantito il finanziamento ceduto al fondo.
- Trib. Ferrara, 30 ottobre 2025. Omologazione di un accordo ad efficacia estesa in presenza di creditori assistiti dalla garanzia di un fondo pubblico, con particolare attenzione alle percentuali di adesione. Rilevanza: mostra come la presenza di garanzie pubbliche vada gestita nella costruzione delle categorie finanziarie.
- App. Brescia, 11 giugno 2025. In un accordo omologato in via forzosa secondo la disciplina applicabile ratione temporis, l’effetto ha riguardato anche fideiussori e obbligati solidali. Rilevanza: la sorte dei garanti dipende dallo strumento e dalla norma applicabile, e va verificata caso per caso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il creditore principale è un fondo, l’assistenza si misura sulla capacità di tenere insieme diritto della crisi e diritto bancario. In concreto, lo Studio:
- Ricostruisce l’intero passivo finanziario, distinguendo banche, intermediari, fondi, società veicolo e servicer, e calcola se i debiti verso banche e cessionari superano la metà dell’indebitamento complessivo ai fini dell’art. 61, comma 5, CCII.
- Verifica la titolarità di ogni credito ceduto, esaminando avvisi in Gazzetta Ufficiale, elenchi dei rapporti, estratti dei contratti di cessione e catene di trasferimento successive.
- Esamina le procure dei servicer per accertare se chi tratta e firma per il fondo ha il potere di aderire a un accordo che riduce o dilaziona il credito.
- Valuta quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando accordo ordinario, accordo agevolato, efficacia estesa e composizione negoziata sugli stessi numeri.
- Costruisce le categorie dei creditori finanziari secondo omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, separando posizioni ipotecarie, chirografarie e assistite da garanzie pubbliche.
- Documenta l’informativa ai creditori durante le trattative, così che il requisito dell’art. 61, comma 2, lett. a) sia provato in caso di opposizione.
- Conduce la trattativa con il fondo e il servicer, inclusa la negoziazione della liberazione dei soci fideiussori nell’atto di adesione.
- Coordina con i commercialisti dello staff il piano, il test di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e il confronto con l’attestatore.
- Predispone il ricorso per l’omologazione e la difesa dalle opposizioni, e segue l’eventuale reclamo e il giudizio di legittimità.
- Accompagna l’impresa nella composizione negoziata, curando i rapporti con l’esperto e la richiesta e conferma delle misure protettive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, la qualifica che merita una parola in più è quella di avvocato cassazionista, perché garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi tra accordo ordinario ed efficacia estesa è la stessa che domani andrà difesa nell’opposizione del fondo, nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza cambiare linea. A questo si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata in cui i cessionari sono chiamati a trattare.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in un accordo con un fondo UTP la tenuta giuridica delle categorie e la tenuta numerica del piano sono due facce dello stesso problema.
Chiusura
Il debito verso un fondo UTP può entrare in un accordo di ristrutturazione: su questo, dopo il correttivo del 2024, non ci sono più dubbi. Il vero interrogativo è come entrarci. Con un fondo collaborativo, l’accordo ordinario resta lo strumento più semplice; con un fondo dissenziente e un debito finanziario prevalente, l’efficacia estesa è spesso l’unica leva; quando le adesioni non bastano o il fondo va portato al tavolo, la composizione negoziata cambia le regole e abbassa la soglia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezione e, talvolta, la stessa possibilità di salvare l’impresa e i patrimoni dei soci garanti.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché unisce le due competenze che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che colloca l’Avvocato al centro delle trattative tra imprese, banche e cessionari, e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, indispensabile per verificare cessioni, titolarità e procure dei fondi. A queste si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che assicura la difesa della strategia scelta in ogni grado.
📩 Prima di firmare o rifiutare la proposta del servicer, facci esaminare i numeri e le carte della cessione: i contatti per raggiungere lo studio sono riportati qui sotto, in fondo alla pagina.
