Accertamento fiscale a una farmacia: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Gli accertamenti fiscali effettuati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle farmacie sono sempre più frequenti e sofisticati. I controlli non riguardano soltanto gli scontrini e la corretta applicazione delle aliquote Iva, ma si estendono alla redditività complessiva dell’attività, ai ricarichi sui prodotti e alla coerenza dei dati dichiarati con gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Una ricostruzione presuntiva dei ricavi basata su statistiche di settore può portare alla contestazione di una evasione inesistente. Nel 2025 e 2026 l’amministrazione finanziaria ha intensificato le verifiche “a tavolino” selezionando i contribuenti con punteggi ISA bassi e ritenuti “antieconomici” . Tali controlli, se non correttamente affrontati, espongono la farmacia a sanzioni dal 90 % al 200 % dell’imposta, avvisi di accertamento esecutivi, ipoteche, pignoramenti e perfino all’interdizione dalla convenzione con il Sistema Sanitario.

L’argomento è di grande attualità anche perché la giurisprudenza recente, dalle pronunce della Corte di Cassazione alle nuove Sezioni Unite, ha chiarito i limiti dell’utilizzo di presunzioni basate su medie di settore e ha rafforzato i diritti del contribuente in fase di indagine. La sentenza n. 4312/2015 della Cassazione, ad esempio, ha stabilito l’illegittimità di ricostruzioni fondate sulla media aritmetica dei ricarichi in presenza di merci eterogenee, imponendo l’uso di una media ponderata e di presunzioni gravi, precise e concordanti . Il principio è stato ribadito anche da sentenze successive e dalle ordinarie del 2025, segno che le contestazioni mosse dall’Agenzia dovranno essere supportate da elementi concreti e non da statistiche astratte .

L’obiettivo di questa guida è fornire a titolari di farmacie, imprenditori, professionisti e consulenti una panoramica completa e aggiornata (febbraio 2026) su norme, giurisprudenza e strumenti di difesa a disposizione di chi subisce un accertamento fiscale. Il taglio è giuridico-divulgativo ma fortemente pratico: per ogni fase del procedimento vengono indicati i termini, i diritti e le strategie utili per proteggere il proprio patrimonio e il proprio lavoro. Particolare attenzione sarà dedicata alla fase del contraddittorio preventivo, oggi generalizzato per tutti gli atti impositivi grazie all’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente , alle novità introdotte nel 2024‑2025, come il Concordato preventivo biennale e le rottamazioni quinquies, e alle soluzioni alternative per la gestione dei debiti (accertamento con adesione, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione).

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

Questo articolo è redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Il professionista coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo e i professionisti del suo staff sono in grado di:

  • esaminare i processi verbali di constatazione (PVC) e gli atti di accertamento;
  • assistere durante accessi, ispezioni e verifiche fiscali, garantendo il rispetto dei diritti sanciti dallo Statuto del contribuente ;
  • predisporre memorie difensive e controdeduzioni nel contraddittorio preventivo;
  • proporre ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria, sospensioni e richieste di autotutela;
  • negoziare accertamenti con adesione, rottamazioni e definizioni agevolate;
  • strutturare piani di rientro e accordi di ristrutturazione, anche con strumenti di sovraindebitamento.

L’assistenza del professionista è fondamentale per valutare se contestare l’atto, definire la controversia in via amministrativa o, in casi particolarmente complessi, ricorrere a soluzioni di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Fonti normative applicabili

L’accertamento fiscale nei confronti di una farmacia è regolato da una pluralità di norme. Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni aggiornate a febbraio 2026 con i relativi riferimenti:

NormativaContenuto essenzialeRiferimenti/citazioni
Art. 39 DPR 600/1973disciplina gli accertamenti analitico-induttivi in materia di imposte sui redditi. L’amministrazione può rettificare il reddito quando risulta omesso, incompleto o inattendibile rispetto alle scritture; per procedere serve che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti . Se mancano le scritture contabili, se sono gravemente irregolari o il contribuente non ha presentato dichiarazione, l’amministrazione può determinare il reddito anche prescindendo dalla contabilità .
Art. 54 e 55 DPR 633/1972disciplinano l’accertamento Iva. L’amministrazione può determinare la base imponibile con metodo induttivo quando la contabilità non è attendibile o mancano documenti.
Art. 6‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente)introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e modificato dal D.L. 39/2024 (L. 67/2024), prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili: l’ufficio deve inviare lo schema di atto e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni del contribuente ; l’obbligo non si applica agli atti di mera liquidazione o automatizzati .
Art. 12 Statuto del contribuentedisciplina i diritti durante accessi, ispezioni e verifiche: le operazioni devono avvenire durante l’orario di apertura e con il minimo disturbo; gli operatori devono informare il contribuente delle ragioni del controllo; è possibile farsi assistere da un professionista; il verbale deve essere consegnato e il contribuente può apporre osservazioni .
Art. 7 e 7‑bis Statuto del contribuenteimpongono l’obbligo di motivazione degli atti impositivi e la loro coerenza con i documenti richiamati. La Cassazione ha chiarito che l’amministrazione non è tenuta ad allegare i documenti se il contribuente li conosce già; è sufficiente riprodurne il contenuto essenziale .
Art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972fissano i termini di decadenza per l’accertamento: l’avviso deve essere notificato entro 5 anni dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (7 anni se omessa). La stessa regola vale per l’Iva .
Art. 42 DPR 600/1973disciplina la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento; se il documento richiamato non è conosciuto dal contribuente, deve esserne riprodotto il contenuto; altrimenti è sufficiente fare rinvio .
D.Lgs. 218/1997regola l’accertamento con adesione: strumento deflativo che consente di chiudere la controversia con sanzioni ridotte (a 1/3 del minimo o a 1/6 se si aderisce al PVC), rateizzazioni fino a 16 rate trimestrali, possibilità di avviare la procedura su invito dell’ufficio o su richiesta del contribuente .
Leggi di bilancio 2023 e 2026 (L. 197/2022 e L. 199/2025)introducono le rottamazioni quater e quinquies. La rottamazione quinquies (art. 1 commi 82‑101 L. 199/2025) consente di regolarizzare i carichi iscritti a ruolo presentando domanda entro il 30 aprile 2026 e pagando la prima rata o l’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 . La rottamazione quater, disciplinata dalla L. 197/2022, continua a prevedere le rate con lieve inadempimento e scadenze prorogate .
Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)introducono le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente) per debitori non fallibili. Consentono di ridurre o cancellare i debiti, comprese le cartelle e le imposte, bloccando le azioni esecutive .

2. Principali orientamenti giurisprudenziali

Nel corso degli ultimi anni la Corte di Cassazione ha delineato principi fondamentali in tema di accertamenti basati su presunzioni e sul diritto al contraddittorio. Tra le decisioni più rilevanti per le farmacie segnaliamo:

  1. Cass. n. 4312/2015 e orientamenti successivi (2018, 2019, 2020) – La Corte ha sancito che l’uso della media aritmetica semplice dei ricarichi è legittimo solo quando la merce è omogenea. In presenza di prodotti eterogenei, come avviene nelle farmacie (farmaci, parafarmaci, cosmetici, dispositivi medici), occorre utilizzare una media ponderata che tenga conto dell’incidenza economica di ciascuna categoria di merci . La semplice divergenza dalle medie di settore non basta a dimostrare l’inattendibilità della contabilità .
  2. Cass. n. 20201/2010, n. 26007/2014, n. 33458/2018 – hanno ribadito che l’amministrazione può disconoscere le scritture contabili solo in presenza di gravi irregolarità o di elementi gravi, precisi e concordanti. In assenza di tali elementi la contabilità deve prevalere su presunzioni astratte.
  3. Cass. sezioni unite n. 24823/2015 e n. 21271/2025 – Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis. La massima della sentenza del 25 luglio 2025 afferma che, per la disciplina previgente, l’obbligo di contraddittorio generalizzato riguardava solo i tributi armonizzati (come l’Iva). In ogni caso, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto proporre e che le stesse non erano pretestuose . Questo concetto, noto come “prova di resistenza”, è fondamentale per contestare gli accertamenti “a tavolino”.
  4. Cass. n. 29886/2025 (12 novembre 2025) – La Corte ha confermato che, in materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio è causa di nullità dell’atto solo se il contribuente indica le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora l’ufficio avesse attivato il contraddittorio . La sentenza evidenzia anche che l’autotutela sostitutiva (emissione di un nuovo atto in sostituzione di quello annullato) non genera legittimo affidamento quando l’amministrazione non ha commesso errori evidenti .
  5. Cass. n. 5113/2025 – In tema di motivazione per relationem, la Corte ha chiarito che l’art. 7 dello Statuto del contribuente e l’art. 42 del DPR 600/1973 non impongono di allegare all’avviso tutti i documenti richiamati. È sufficiente che l’atto rinvii a documenti che il contribuente già conosce o che gli fornisca il contenuto essenziale per consentirgli di difendersi .

3. Le presunzioni e il principio della media ponderata

Nel settore farmaceutico la diversità dei prodotti rende insidiosa la determinazione del ricarico medio. Le sentenze sopra indicate sostengono che l’amministrazione non può utilizzare la media aritmetica semplice applicata indistintamente ai diversi reparti. Deve invece effettuare una ricostruzione analitica del costo di ciascuna categoria di prodotti (farmaci, OTC, integratori, parafarmaci, cosmetici, dispositivi medici) e applicare il relativo margine, ponderando il peso di ciascuna categoria sul totale dei ricavi . L’uso di campioni non rappresentativi o di parametri generici viola il principio di ragionevolezza e può essere censurato in giudizio. Ne deriva che il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando l’inattendibilità del metodo utilizzato, anche attraverso perizie di parte che evidenzino costi reali, rotazioni di magazzino e incidenze dei servizi effettuati (tamponi, vaccini, autoanalisi) che hanno gonfiato i margini di alcune farmacie durante la pandemia .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento

1. Tipologie di controllo: accessi in farmacia e verifiche “a tavolino”

La verifica fiscale può avvenire con modalità differenti:

  • Accesso o ispezione in farmacia: i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza si presentano presso l’esercizio durante l’orario di apertura. Devono mostrare l’ordine di servizio, indicare le ragioni dell’accesso e operare con il minimo disturbo . Il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia (avvocato o commercialista) e ha diritto a far verbalizzare le proprie osservazioni.
  • Verifica “a tavolino” o controllo da remoto: l’Agenzia analizza le dichiarazioni e i dati fiscali della farmacia utilizzando algoritmi e banche dati (ISA, fatture elettroniche). Se riscontra scostamenti rilevanti o punteggi ISA bassi, può inviare questionari o inviti a comparire per chiarimenti. Spesso la ricostruzione dei ricavi si fonda sulla proiezione dei margini medi delle farmacie “virtuose” sui costi dichiarati .

In entrambi i casi, il procedimento si articola in fasi ben definite, che devono essere rispettate dall’amministrazione; la conoscenza di tali fasi consente al contribuente di non perdere termini e diritti.

2. Fase di accesso e redazione del PVC

Durante l’accesso, gli ispettori verificano i registratori di cassa, il magazzino, le ricette SSN, la contabilità e i sistemi informatici. Al termine della verifica redigono un processo verbale di constatazione (PVC) che contiene le irregolarità riscontrate. È fondamentale:

  1. Verificare le generalità degli ispettori e la legittimità del mandato.
  2. Richiedere l’assistenza di un professionista (avvocato o commercialista). L’art. 12 dello Statuto del contribuente garantisce il diritto all’assistenza e ad apporre osservazioni nel verbale .
  3. Apporre riserve e osservazioni al verbale. Spesso gli ispettori chiedono di firmare il PVC; è opportuno firmare “con riserva” indicando che le osservazioni saranno inviate successivamente. Questo consente di contestare eventuali errori o presunzioni.
  4. Richiedere copia del verbale e degli allegati.

3. Lo schema di atto e il contraddittorio preventivo

Dopo il PVC o, nelle verifiche a tavolino, prima di emettere l’avviso definitivo, l’Ufficio deve trasmettere al contribuente lo schema di atto o preavviso di accertamento. Dal 2024 il contraddittorio preventivo è generalizzato: l’ufficio è obbligato a comunicare la pretesa e a attendere almeno 60 giorni per le controdeduzioni . La farmacia deve sfruttare questa fase per:

  • Analizzare la metodologia utilizzata dall’ufficio (media dei ricarichi, campioni, presunzioni); evidenziare eventuali errori nel calcolo del costo del venduto, nel margine medio o nella scelta del campione .
  • Richiedere formalmente l’accesso ai dati e ai calcoli su cui si basa la ricostruzione . In caso di rifiuto, si genera un ulteriore profilo di illegittimità.
  • Presentare osservazioni e documenti che dimostrino la regolarità della contabilità, l’incidenza di farmaci a basso margine, promozioni, servizi erogati e qualunque elemento che giustifichi il ricarico. Le presunzioni dell’ufficio devono essere confutate con dati reali.

Se la controdeduzione è efficace, l’ufficio può archiviare o ridurre l’accertamento. In caso contrario, emetterà l’avviso definitivo motivato. È importante inviare le osservazioni entro i 60 giorni per non perdere il beneficio dei termini ridotti in caso di accertamento con adesione.

4. Emissione dell’avviso di accertamento (avviso esecutivo)

L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza fissati dall’art. 43 del DPR 600/1973 e dall’art. 57 del DPR 633/1972: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero del settimo anno se la dichiarazione è omessa . L’avviso deve contenere:

  • le ragioni di diritto e di fatto della pretesa;
  • l’indicazione delle aliquote, dei ricarichi calcolati e del periodo d’imposta;
  • la motivazione per relationem con rinvio al PVC o ad altri atti, purché il contribuente ne abbia conoscenza ;
  • l’avviso che l’atto diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica (30 giorni se l’accertamento è emesso dopo il contraddittorio preventivo).

Nel settore farmaceutico l’avviso spesso contesta la sotto‑dichiarazione di ricavi attraverso la differenza tra il ricarico reale e quello “normale” calcolato dall’ufficio. È quindi opportuno confrontare i dati del periodo di riferimento, includendo eventuali eventi straordinari (pandemia, lavori, variazioni di personale) che hanno inciso sul fatturato.

5. Impugnazione e termini

Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può:

  1. Proporre ricorso alla Corte di Giustizia tributaria (giudice di primo grado), chiedendo anche la sospensione dell’esecutività. Il ricorso deve essere motivato e depositato telematicamente (processo tributario telematico).
  2. Richiedere l’accertamento con adesione** (art. 6 D.Lgs. 218/1997). La richiesta sospende i termini del ricorso per 90 giorni. Se il contraddittorio preventivo è stato effettuato, il termine per l’adesione è di 30 giorni .

Se si sceglie di impugnare in giudizio, occorre depositare il ricorso entro i termini e motivare con precisione l’illegittimità dell’accertamento (errata applicazione di presunzioni, violazione del contraddittorio, difetto di motivazione, decadenza). La difesa è articolata; è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti.

6. Esito dell’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione permette di raggiungere un accordo con l’amministrazione: si definiscono i maggiori imponibili e le imposte e si versano sanzioni ridotte al 30 % del minimo edittale (o al 16,67 % del minimo se si aderisce al PVC). Si può rateizzare il pagamento in 8 rate trimestrali per debiti fino a 50 000 euro o 16 rate trimestrali per importi superiori . Il perfezionamento avviene con il pagamento delle somme concordate entro 20 giorni dalla firma . L’adesione evita il contenzioso e offre certezza sui carichi fiscali; tuttavia, preclude impugnazioni future sugli stessi fatti. La valutazione va fatta caso per caso.

Difese e strategie legali

1. Contestare il metodo di ricostruzione

Molti accertamenti emessi nei confronti di farmacie sono basati su ricostruzioni presuntive dei ricavi. L’amministrazione applica un ricarico medio (mediana) calcolato su un campione di farmacie con punteggio ISA elevato e lo applica ai costi del venduto della farmacia controllata . Questa metodologia presenta diverse criticità:

  • Campione non rappresentativo: spesso il campione varia da un ufficio all’altro (provincia, regione o regioni limitrofe) e non considera le peculiarità della singola farmacia .
  • Presunzioni su presunzioni: il costo dei non farmaci viene stimato per differenza dal costo dei farmaci, assumendo un margine teorico; un dato presunto ne genera un altro .
  • Effetto Covid‑19: nel periodo 2020‑2022 alcune farmacie hanno effettuato tamponi e vaccinazioni con margini elevati; estendere quei ricarichi alle farmacie che non hanno svolto quei servizi produce un confronto distorto .
  • Assenza di elementi gravi, precisi e concordanti: la Cassazione richiede che le presunzioni siano gravi e basate su elementi concreti. La semplice differenza tra ricarico dichiarato e media di settore non è sufficiente .

Difesa: il contribuente deve contestare il metodo nel contraddittorio e nel ricorso, chiedendo l’esibizione dei dati e dimostrando che i parametri utilizzati non sono rappresentativi. È utile produrre:

  • Perizia di parte che ricostruisca i margini reali per categorie merceologiche, confrontando il proprio magazzino con i prezzi di acquisto e vendita.
  • Statistiche e bilanci di farmacie simili per dimensioni, ubicazione e servizi, per dimostrare la specificità del proprio caso.
  • Documentazione che attesti eventuali eventi straordinari (lavori di ristrutturazione, cambio di titolare, pandemia, concorrenza di parafarmacie) che hanno ridotto i ricavi.

2. Eccepire la violazione del contraddittorio

Nel 2024 e 2025 il legislatore ha introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo per gli atti tributari (art. 6‑bis). L’atto deve essere preceduto da uno schema e l’ufficio deve attendere 60 giorni per le osservazioni . Se l’accertamento è emesso senza contraddittorio o prima della scadenza del termine, è nullo. Le pronunce delle Sezioni Unite richiedono però che il contribuente dimostri il pregiudizio subito (prova di resistenza). Pertanto, nelle osservazioni e nel ricorso bisogna indicare quali difese avrebbero potuto cambiare l’esito del procedimento .

3. Eccepire il difetto di motivazione

L’avviso deve contenere la motivazione completa. In caso di motivazione per relationem, è necessario che il PVC o gli atti richiamati siano noti al contribuente o allegati. La Cassazione ha chiarito che non è richiesto allegare documenti già conosciuti; tuttavia, l’amministrazione deve riprodurre il contenuto essenziale se l’atto non è stato notificato . La carenza di motivazione può determinare l’annullamento dell’atto. È quindi opportuno verificare se l’avviso riproduce correttamente i verbali e le analisi statistiche.

4. Eccepire la decadenza e la prescrizione

Verificare la tempestività dell’avviso. Se l’accertamento è notificato oltre il termine quinquennale (o settennale in caso di omissione), è decaduto . Inoltre, occorre controllare eventuali proroghe o sospensioni (es. proroghe Covid‑19, concordato preventivo biennale, sospensioni per rottamazioni). La mancanza di notifica valida (es. indirizzo errato) comporta l’inesistenza dell’atto.

5. Valutare l’accertamento con adesione

L’adesione conviene quando l’accertamento è ragionevolmente fondato e l’importo delle sanzioni ridotte è sostenibile. La procedura richiede la presentazione di un’istanza entro 60 giorni (30 giorni se l’atto segue un contraddittorio) . L’ufficio fissa l’appuntamento entro 15 giorni e si avvia la negoziazione. Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla firma .

6. Utilizzare le definizioni agevolate e le rottamazioni

Se il debito è già iscritto a ruolo (cartelle esattoriali), la rottamazione quinquies introdotta dalla L. 199/2025 consente di estinguere i ruoli affidati entro il 30 giugno 2022 (con alcune estensioni) senza corrispondere sanzioni e interessi. Occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare l’unica rata o la prima rata entro il 31 luglio 2026 . Sono previste fino a 54 rate bimestrali; la decadenza scatta in caso di mancato o parziale pagamento di due rate . La rottamazione quater (L. 197/2022) continua a disciplinare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2020 con scadenze trimestrali; l’undicesima rata è in scadenza il 28 febbraio 2026 con tolleranza fino al 9 marzo . Tali procedure non si applicano agli avvisi ancora in fase di accertamento, ma solo alle cartelle.

7. Ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento

Se il debito fiscale (insieme ad altri debiti) è insostenibile, la legge 3/2012 offre varie procedure per i debitori non fallibili, incluse le persone fisiche titolari di farmacia individuale. Le soluzioni sono:

  • Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditrici; consente di proporre al tribunale un piano di rientro senza il consenso dei creditori, con possibile stralcio parziale dei debiti .
  • Concordato minore: rivolto a piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti; richiede il consenso della maggioranza dei creditori (60 %) e permette pagamenti parziali o cessioni di beni .
  • Liquidazione controllata: simile a un “fallimento personale”; il patrimonio viene gestito dal liquidatore per soddisfare i creditori, salvaguardando beni essenziali .
  • Esdebitazione dell’incapiente: cancellazione totale dei debiti per chi non possiede beni o redditi e ha agito in buona fede .

Queste procedure bloccano le azioni esecutive e i pignoramenti, offrendo una via d’uscita per chi si trova in grave crisi . La presenza di un Gestore della crisi (come l’avv. Monardo) iscritto in un OCC è essenziale per predisporre la domanda e ottenere l’omologazione.

Errori comuni e consigli pratici

Di seguito alcuni errori frequenti commessi dai titolari di farmacia durante l’accertamento e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare o sottovalutare la comunicazione: attendere l’ultimo giorno per presentare le osservazioni riduce il tempo per raccogliere documenti. Consiglio: reagire subito, consultando un professionista.
  2. Non firmare il PVC o firmarlo senza riserve: firmare senza riserva equivale ad accettare integralmente le constatazioni. Consiglio: firmare “con riserva” e chiedere tempo per esaminare le contestazioni.
  3. Accettare i ricalcoli proposti “al ribasso” senza analizzare i margini: molte volte gli uffici propongono una riduzione del ricarico medio senza spiegare la metodologia. Consiglio: verificare sempre i dati e chiedere i criteri adottati.
  4. Non conservare documenti e scontrini: la normativa impone la conservazione per 10 anni (art. 2220 c.c.), oltre i 5 anni della decadenza fiscale, poiché l’amministrazione può richiedere documenti per prove fino a 10 anni . Consiglio: conservare scritture e fatture almeno per 10 anni.
  5. Presentare ricorsi generici: in sede giurisdizionale occorre indicare specifiche violazioni (e.g. scelta di un campione non rappresentativo, mancata produzione di dati, carenza di motivazione). Consiglio: affidarsi a un professionista capace di elaborare tesi difensive solide.
  6. Ignorare le procedure alternative: spesso la rottamazione o l’accertamento con adesione consentono di ridurre sanzioni e interessi. Consiglio: valutare tutte le opzioni con l’assistenza di un esperto.

Tabelle riepilogative

1. Termini e scadenze principali

Fase/proceduraTermine ordinarioFonte normativa
Verifica in locoL’accesso non può superare 30 giorni lavorativi prorogabili per altri 30Art. 12 c. 5 Statuto contribuente
Contraddittorio preventivo60 giorni per presentare osservazioni (termini ridotti a 30 se l’atto riguarda tributi particolari o procedure accelerate)Art. 6‑bis Statuto contribuente
Notifica avviso di accertamentoEntro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; settimo anno se la dichiarazione è omessaArt. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972
Ricorso alla CGT60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamentoArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Richiesta accertamento con adesione60 giorni (30 giorni se atto emesso dopo contraddittorio)Art. 6 D.Lgs. 218/1997
Pagamento somme nell’adesioneEntro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’attoArt. 8 D.Lgs. 218/1997
Domanda rottamazione quinquiesEntro 30 aprile 2026Art. 1 commi 82‑101 L. 199/2025
Prima rata rottamazione quinquies31 luglio 2026 (o unico pagamento)Id.
Termine tolleranza rottamazione quater5 giorni di tolleranza; ad esempio, la rata del 28 febbraio 2026 è considerata tempestiva se pagata entro il 9 marzo 2026L. 197/2022, art. 1 c. 244

2. Principali strumenti deflativi e loro vantaggi

StrumentoVantaggiLimitazioni
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale o 1/6 se aderisce al PVC; rateizzazione fino a 16 rate; sospensione dei termini del ricorso; definizione rapida e stabile .Occorre pagare integralmente l’imposta; preclude ulteriori impugnazioni; non sempre l’ufficio concede riduzioni sostanziali.
Definizione agevolata/Rottamazione quater (L. 197/2022)Estinzione di cartelle iscritte a ruolo senza sanzioni né interessi; rateizzazione; tolleranza nei ritardi .Applicabile solo ai carichi affidati alla riscossione; decadono in caso di mancato pagamento di una rata.
Rottamazione quinquies (L. 199/2025)Nuova chance per chi è decaduto dalla quater; fino a 54 rate bimestrali; possibilità di regolarizzare carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 .Scadenze rigide senza 5 giorni di tolleranza ; decadenza dopo due rate non pagate .
Piano del consumatore (legge 3/2012)Permette di rinegoziare i debiti fiscali e bancari, con possibile stralcio e pagamento dilazionato senza l’assenso dei creditori .Riservato a persone fisiche non imprenditori; occorre dimostrare meritevolezza e sostenibilità del piano.
Concordato minoreDestinato a piccoli imprenditori e professionisti; consente di proporre un accordo con la maggioranza dei creditori (60 %) .Necessità di consenso dei creditori; rispetto della parità tra i creditori.
Liquidazione controllataCancella i debiti dopo la liquidazione dei beni; protegge la casa quando le rate del mutuo sono regolari .Implica la perdita dei beni non essenziali; procedura assimilabile al fallimento.
Esdebitazione dell’incapienteCancellazione totale dei debiti per chi non ha beni né reddito .Accesso limitato a casi di totale insolvenza; possibile una sola volta nella vita.

3. Diritti e doveri del contribuente durante la verifica

Diritto/obbligoDescrizioneFonte
Essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verificaGli ispettori devono indicare l’ambito del controllo e motivare l’accesso .Art. 12 Statuto contribuente
Assistenza di un professionistaÈ possibile farsi assistere da un consulente fin dall’inizio della verifica .Id.
Apporre osservazioni e riserve nel PVCIl contribuente può inserire osservazioni e firmare il verbale con riserva .Id.
Presentare controdeduzioni nel contraddittorioEntro 60 giorni dallo schema di atto, il contribuente può inviare memorie e documenti .Art. 6‑bis Statuto contribuente
Richiedere i dati e le motivazioniÈ possibile richiedere gli elementi su cui si basa l’accertamento (algoritmi, campioni, ISA) .Giurisprudenza e art. 10 Statuto contribuente
Conservare i documentiDocumenti e scritture devono essere conservati per almeno 10 anni .Art. 2220 c.c. e art. 22 DPR 600/1973
Obbligo di collaborazioneIl contribuente deve fornire la documentazione richiesta; l’omissione può portare a presunzioni sfavorevoli.Artt. 32 DPR 600/1973, 52 DPR 633/1972

FAQ – Domande frequenti (15 quesiti pratici)

1. Perché la mia farmacia è stata selezionata per un accertamento?

L’Agenzia delle Entrate utilizza algoritmi basati sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che assegnano a ogni attività un punteggio. Un valore basso è interpretato come indicatore di “gestione antieconomica” e fa scattare un alert . Inoltre, l’ufficio incrocia fatture elettroniche, scontrini e informazioni delle banche dati. Non è necessario un accesso fisico: molti controlli avvengono “a tavolino” .

2. Cosa rischio in caso di accertamento?

L’avviso di accertamento può comportare il recupero delle imposte supposte evase, sanzioni dal 90 % al 200 % dell’imposta, interessi e, dopo 60 giorni, l’avviso diventa titolo esecutivo che può portare a pignoramenti, ipoteche o fermi. Se l’avviso riguarda l’Iva, può comportare l’esclusione dalla convenzione con il SSN.

3. Che differenza c’è tra media semplice e media ponderata dei ricarichi?

La media aritmetica semplice somma i ricarichi e li divide per il numero di articoli; la media ponderata pesa ogni ricarico in base al valore di vendita o al costo delle merci. La Cassazione ha stabilito che per prodotti eterogenei, come quelli venduti in farmacia, è necessario utilizzare la media ponderata , perché una media semplice penalizza i reparti con volumi diversi.

4. Se ricevo lo schema di atto, posso ignorarlo?

No. Lo schema di atto apre il contraddittorio preventivo. Hai 60 giorni per presentare le tue osservazioni . Ignorare la comunicazione significa perdere l’occasione di evitare o ridurre l’accertamento e potrebbe ridurre i termini per l’accertamento con adesione (30 giorni invece di 60 ).

5. Posso chiedere i dati utilizzati per calcolare il ricarico medio?

Sì. Nel contraddittorio puoi richiedere all’ufficio di esibire i dati e la metodologia utilizzati (campione, ricarico medio, formule). Se l’amministrazione rifiuta di fornirli, potrai eccepire la violazione del diritto di difesa nel successivo ricorso .

6. Cos’è l’accertamento con adesione e quali vantaggi offre?

È un accordo tra contribuente e Agenzia che consente di definire la controversia pagando l’imposta accertata e sanzioni ridotte. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo o a un sesto se si aderisce al PVC . Permette la rateizzazione fino a 16 rate e sospende i termini del ricorso. Dopo la firma, tuttavia, non è più possibile impugnare l’accertamento su quegli anni.

7. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quinquies?

La rottamazione quinquies non prevede 5 giorni di tolleranza; il mancato o parziale pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza . In questo caso i benefici vengono meno e torneranno dovuti sanzioni e interessi originari.

8. Posso aderire alla rottamazione quinquies se sono decaduto dalla rottamazione quater?

Sì. L’art. 1 comma 99 della L. 199/2025 consente ai contribuenti decaduti al 30 settembre 2025 dalla rottamazione quater di presentare domanda per la rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026 .

9. Quanto tempo devo conservare scontrini e fatture?

La decadenza dell’azione di accertamento è di 5 anni, ma il Codice civile (art. 2220) impone di conservare le scritture contabili per 10 anni . Pertanto è prudente conservare scontrini, fatture, registri di magazzino e altre prove per almeno 10 anni.

10. L’assenza di contraddittorio rende sempre nullo l’avviso?

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la mancanza del contraddittorio comporta la nullità dell’atto. Tuttavia la giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri quali difese avrebbe potuto proporre e che la loro mancata valutazione abbia provocato un pregiudizio concreto . Per questo, nelle osservazioni è importante spiegare in dettaglio tutte le ragioni.

11. Le medie di settore possono essere utilizzate come unico parametro?

No. Le medie servono a selezionare i contribuenti da controllare, ma non possono essere l’unico parametro di accertamento. La Cassazione ha stabilito che non sono elementi di prova se non accompagnate da altri indizi gravi e precisati .

12. Posso rateizzare l’accertamento anche senza adesione?

Sì. Se dopo il contenzioso l’imposta è iscritta a ruolo, è possibile richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (fino a 72 rate mensili, o 120 rate per comprovata difficoltà). Tuttavia, l’accertamento con adesione garantisce sanzioni ridotte e non si arriva alle cartelle.

13. Cosa accade se la farmacia è una società di capitali?

Le società di capitali (s.r.l., s.p.a.) sono soggetti passivi d’imposta. L’accertamento riguarda la società, ma gli amministratori possono essere chiamati in solido per sanzioni in caso di dolo o colpa grave. Inoltre, l’adesione o la rottamazione devono essere deliberate dagli organi competenti (assemblea o CDA). Se le sanzioni sono irrogate ai soci, questi possono contestarle individualmente.

14. Le procedure di sovraindebitamento possono cancellare i debiti fiscali?

Sì, le procedure disciplinate dalla legge 3/2012 includono anche debiti fiscali e contributivi . La percentuale di soddisfacimento dipende dal tipo di procedura (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione). L’esdebitazione dell’incapiente consente di cancellare totalmente i debiti, ma è riservata a chi non ha alcun patrimonio .

15. Cosa sono i “tamponi” e i servizi ad alto margine e perché incidono sui controlli?

Durante la pandemia alcune farmacie hanno effettuato servizi ad alta remunerazione (tamponi antigenici, test diagnostici, vaccinazioni). Questi servizi hanno incrementato i ricavi e i ricarichi di alcune farmacie. L’Agenzia, nel costruire la media dei ricarichi, include tali esercizi, producendo un margine medio elevato. Se una farmacia non ha mai svolto quei servizi, il confronto risulta distorto . È un argomento da sollevare in contraddittorio.

16. Quando conviene contestare in giudizio e quando aderire?

La scelta dipende dall’analisi tecnica dell’accertamento. Se il metodo utilizzato è viziato (presunzioni senza riscontri, campione scorretto, violazione del contraddittorio), conviene contestare. Se, invece, i rilievi sono fondati e il rischio di soccombenza è alto, può essere opportuno aderire per ridurre sanzioni e definire rapidamente. Rivolgiti a un professionista per valutare pro e contro.

17. Qual è la differenza tra concordato preventivo biennale e accertamento con adesione?

Il Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dalla riforma fiscale 2023 e applicabile dal periodo d’imposta 2024, consente alle imprese con ISA positivi di concordare in anticipo il reddito per due anni. Se la farmacia aderisce al CPB e rispetta i parametri, l’Agenzia non può effettuare accertamenti in aumento su quegli anni (salvo casi di frode). L’accertamento con adesione è invece uno strumento per definire un accertamento già avviato. Nel CPB si concorda prima, nell’adesione si negozia dopo. Le due procedure sono alternative.

18. Posso compensare le imposte risultanti dall’accertamento con crediti Iva o di imposta?

In fase di adesione non è prevista la compensazione, ma l’importo concordato può essere ridotto dal minor credito d’imposta accertato dall’ufficio. Se l’accertamento diventa definitivo e sfocia in cartella, è possibile compensare con eventuali crediti disponibili nel modello F24.

19. Come si calcola il ricarico ponderato?

Si moltiplica il margine (ricavo – costo) di ogni categoria merceologica per la percentuale che quella categoria rappresenta sul totale dei costi o dei ricavi. Somma dei margini così pesati diviso la somma dei valori produce il ricarico ponderato. Ad esempio, se una farmacia vende il 60 % di farmaci con ricarico del 20 % e il 40 % di parafarmaci con ricarico del 40 %, la media ponderata sarà: (20 × 60 + 40 × 40) / 100 = 28 %. Utilizzare la media aritmetica (20 % + 40 % / 2 = 30 %) sarebbe erroneo perché non considera il peso dei farmaci.

20. Cosa succede se il ricorso è respinto?

Se la Corte di Giustizia tributaria respinge il ricorso, le imposte e le sanzioni diventano definitive. È possibile proporre appello entro 60 giorni e, successivamente, ricorso per cassazione. Tuttavia, le somme devono essere versate nella misura del 100 % dell’imposta e del 50 % delle sanzioni per ottenere la sospensione dell’esecutività. È consigliabile valutare costi e benefici prima di proseguire.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1: contestazione del ricarico medio

Scenario: una farmacia con contabilità regolare dichiara per l’anno 2023 un costo del venduto complessivo di 1 000 000 euro e ricavi per 1 300 000 euro, con un margine medio del 30 %. L’Agenzia delle Entrate applica un ricarico medio di settore del 38 % calcolato su farmacie “virtuose” e attribuisce ricavi presunti pari a 1 380 000 euro (costo del venduto × 1,38), contestando un’evasione di 80 000 euro di ricavi non dichiarati.

  1. Calcolo dell’ufficio: ricavi presunti 1 380 000 €, margine 380 000 € – il contribuente avrebbe evaso 80 000 €.
  2. Difesa: la farmacia dimostra che il 70 % del suo fatturato è costituito da farmaci (margine 20 %), mentre il 30 % da parafarmaci e cosmetici (margine 45 %). La media ponderata è:

Applicando la media ponderata, i ricavi teorici sarebbero 1 000 000 € / (1 – 0,275) = 1 379 310 €. La differenza rispetto ai 1 300 000 € dichiarati è 79 310 €, che resta simile al ricalcolo dell’ufficio ma deve essere giustificata. Tuttavia, l’ufficio ha utilizzato una media di 38 % che non considera il peso dei farmaci e include farmacie con servizi straordinari. La farmacia produce scontrini, fatture e bilanci che mostrano un aumento del costo dei farmaci e la riduzione delle vendite di cosmetici. 3. Esito possibile: nel contraddittorio l’ufficio riconosce la specificità della farmacia e riduce l’evasione presunta. In caso di ricorso, la corte potrebbe annullare l’accertamento per carenza di motivazione e uso di presunzioni non gravi .

Simulazione 2: utilizzo dell’accertamento con adesione

Scenario: dopo il contraddittorio, l’ufficio notifica un avviso di accertamento in cui contesta 50 000 euro di maggiori imposte Ires e Iva con sanzioni al 100 % (50 000 €). Il contribuente, valutando i rischi del contenzioso, presenta istanza di accertamento con adesione.

  1. Calcolo dell’adesione: L’imposta accertata resta 50 000 €; le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo: 16 666 €. L’importo complessivo da pagare è quindi 66 666 €. Con l’adesione al PVC (se attivata prima dell’avviso) le sanzioni si riducono a 1/6: 8 333 €.
  2. Rateizzazione: importo > 50 000 € ⇒ 16 rate trimestrali. Ogni rata (senza interessi legali) sarà 4 166 €.
  3. Vantaggi: il contribuente evita il contenzioso, riduce le sanzioni di 33 333 € e blocca l’accumulo di interessi di mora.
  4. Attuazione: entro 20 giorni dalla firma bisogna versare la prima rata. In caso di mancato pagamento, l’adesione è inefficace.

Questa simulazione mostra che l’adesione può essere conveniente per ridurre il carico sanzionatorio e ottenere certezza sul debito, soprattutto se la difesa in giudizio appare rischiosa.

Conclusione

Gli accertamenti fiscali sulle farmacie richiedono la massima attenzione. L’Agenzia delle Entrate utilizza sempre più spesso algoritmi, ISA e medie di settore per ricostruire i ricavi e contestare evasione. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che queste presunzioni non possono reggere da sole; devono essere supportate da elementi concreti e rispettare il principio della media ponderata . Il legislatore, con l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, ha introdotto un contraddittorio preventivo obbligatorio che consente al contribuente di difendersi prima dell’emissione dell’avviso . Le Sezioni Unite e le pronunce del 2025 hanno ribadito l’importanza di dimostrare il pregiudizio subito per far valere la nullità .

Per affrontare un accertamento è essenziale conoscere i propri diritti: richiedere i dati, contestare le presunzioni, rispettare i termini e non firmare atti senza riserva. Quando la controversia appare insostenibile, è possibile ricorrere a strutture deflative come l’accertamento con adesione, la rottamazione quater o quinquies, o a procedure di sovraindebitamento che permettono di rinegoziare o cancellare i debiti .

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