Accordo Con Le Banche Prima Di Chiudere L’attività: Come Negoziarlo?

Chiudere un’attività non cancella i debiti bancari. Il conto corrente scoperto, il mutuo chirografario, l’anticipo fatture non rientrato e le rate del finanziamento garantito restano dove sono. Cambia solo chi ne risponde e con quali beni. Nelle società di capitali il debito può seguire i soci dopo la cancellazione; nelle imprese individuali e nelle società di persone segue da subito il patrimonio personale. Quasi sempre, poi, dietro ogni affidamento c’è una fideiussione firmata dal titolare, dal socio o da un familiare.

Il rischio principale è questo: chi chiude senza aver prima definito la posizione con le banche trasferisce l’intera esposizione sui garanti e sul proprio patrimonio personale, perdendo nello stesso momento gli strumenti negoziali che la legge riserva all’impresa ancora attiva. La trattativa va quindi condotta prima della cessazione, non dopo.

Lo Studio Monardo tratta questa materia per una ragione precisa. L’accordo con le banche in vista della chiusura si colloca nel punto di incontro tra diritto bancario e diritto della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che la legge colloca al centro della composizione negoziata con il ceto bancario. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che consente di verificare la correttezza del credito vantato dalla banca prima di trattarlo. Quando l’impresa è sotto le soglie della liquidazione giudiziale, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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Inquadramento normativo: che cosa si intende per “accordo con le banche”

Sul piano normativo, l’espressione “accordo con le banche” non indica un istituto unico. Indica un insieme di strumenti, di natura privatistica o giudiziale, con cui l’imprenditore ridefinisce l’esposizione verso gli intermediari finanziari. In termini tecnici, l’accordo con le banche è la regolazione negoziata dei crediti bancari, attuata con un contratto di diritto comune oppure con uno strumento previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), che produce effetti diversi a seconda della forma scelta.

Gli strumenti rilevanti sono sette.

Il primo è la transazione di diritto comune (artt. 1965 ss. c.c.), spesso chiamata “saldo e stralcio”. È un contratto bilaterale. Vincola solo la banca firmataria e non offre protezione da revocatorie in caso di successiva procedura concorsuale.

Il secondo è la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice. È un percorso stragiudiziale e volontario, assistito da un esperto indipendente. Presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

Il terzo è il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). Non richiede omologazione. Un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità.

Il quarto è l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). Richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale. Le varianti sono l’accordo agevolato (art. 60, soglia al 30% in assenza di moratoria e misure protettive) e l’accordo ad efficacia estesa (art. 61).

Il quinto è la convenzione di moratoria (art. 62 CCII). Regola in via provvisoria gli effetti della crisi: dilazioni, rinunce agli atti esecutivi, sospensione delle azioni. Può estendersi ai creditori non aderenti della stessa categoria.

Il sesto è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). È lo sbocco liquidatorio di una composizione negoziata non riuscita.

Il settimo riguarda l’impresa “minore”, cioè sotto le soglie dimensionali. Per essa esistono il concordato minore (art. 74 CCII) e la liquidazione controllata (art. 268 CCII), gestiti con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

La ratio comune è evidente. Il legislatore considera l’accordo con i creditori finanziari preferibile alla dispersione del patrimonio in esecuzioni individuali. Per questo assegna agli accordi formalizzati effetti che il contratto privato non ha: esenzione da revocatoria (art. 166, comma 3, CCII), estensione ai non aderenti, protezione dalle azioni esecutive.

La disciplina prevede anche un dovere specifico in capo alle banche. L’art. 16, comma 5, CCII impone a banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei loro crediti di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Precisa inoltre che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha aggiunto l’obbligo di motivare l’eventuale revoca o sospensione con le specifiche ragioni di vigilanza prudenziale che la determinano.

Va precisato che questo dovere non trasforma la banca in un soggetto obbligato ad accettare. Le impone però di confrontarsi, riscontrare le proposte e motivare il dissenso. Nella trattativa è una leva concreta.

Distinzione da istituti affini. L’accordo con le banche non va confuso con la semplice rinegoziazione del mutuo. La rinegoziazione modifica le condizioni di un singolo rapporto (tasso, durata, rata) su base commerciale. L’accordo regola invece l’esposizione complessiva in funzione di un esito: prosecuzione, cessione o chiusura ordinata.

Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa che ottiene un allungamento del piano di ammortamento da 60 a 84 mesi ha rinegoziato. Nessuna protezione deriva da quell’atto se, sei mesi dopo, cessa l’attività e viene aperta la liquidazione giudiziale: i pagamenti effettuati alla banca restano esposti a revocatoria. Diverso è il caso in cui la stessa impresa stipuli con le banche, nell’ambito della composizione negoziata, un accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 23, comma 1, lett. c, CCII). Gli atti compiuti in esecuzione di quell’accordo godono dell’esenzione prevista dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.

Requisiti e termini

Primo requisito: la qualità di imprenditore e lo stato dell’impresa. La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12 CCII). Serve però un ulteriore presupposto: il risanamento deve risultare ragionevolmente perseguibile. L’impresa che ha già deciso di cessare, senza alcuna prospettiva di continuità diretta o indiretta, incontra qui un limite. Il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha ritenuto inaccoglibile la richiesta di misure protettive a fronte di una proposta puramente liquidatoria, priva di qualsiasi prospettiva di risanamento.

In termini operativi, “chiudere l’attività” può significare cose diverse. Può significare cedere l’azienda a un terzo, che prosegue l’attività (continuità indiretta). Può significare liquidare i beni singolarmente. Nel primo caso la composizione negoziata resta percorribile. Nel secondo occorre valutare strumenti diversi: accordo di ristrutturazione liquidatorio, transazione, concordato semplificato come esito.

Secondo requisito: le soglie di adesione. L’accordo di ristrutturazione ordinario richiede il 60% dei crediti (art. 57 CCII). I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo. L’accordo ad efficacia estesa richiede che aderisca almeno il 75% dei crediti della categoria (art. 61 CCII).

Per il ceto bancario c’è una regola dedicata. Quando i debiti verso banche e intermediari finanziari rappresentano almeno la metà dell’indebitamento complessivo, l’art. 61, comma 5, CCII consente di estendere l’accordo alle banche non aderenti della stessa categoria anche senza il requisito della prosecuzione dell’attività. È la norma che rende l’accordo esteso utilizzabile anche in un’ottica di chiusura.

Terzo requisito: l’informazione. Tutti i creditori della categoria devono essere informati dell’avvio delle trattative ed essere messi in condizione di parteciparvi in buona fede. Il Tribunale di Milano (18 dicembre 2024) ha distinto l’informativa dovuta durante le trattative da quella dovuta in sede di omologazione, riconoscendo che possono essere assolte con modalità differenti.

Quarto requisito: la correttezza del credito. Prima di trattare, occorre sapere quanto si deve davvero. Un saldo bancario può contenere interessi non dovuti, commissioni prive di causa, addebiti successivi al recesso. La verifica contabile non è un passaggio facoltativo: sposta la base su cui si calcola ogni percentuale di stralcio.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive (art. 19 CCII)Pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive con l’accettazione dell’espertoPerentorioLe misure protettive diventano inefficaci
Durata dell’incarico dell’esperto (art. 17 CCII)Accettazione della nominaOrdinatorio, prorogabile nei casi di leggeL’incarico si considera concluso e l’istanza viene archiviata
Proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Comunicazione della relazione finale dell’espertoPerentorio: 60 giorniSi perde l’accesso al concordato semplificato
Pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)Omologazione (crediti scaduti) o scadenza del credito (crediti non scaduti)Sostanziale: 120 giorniL’accordo non può essere omologato o diventa inadempiuto
Opposizione al decreto ingiuntivo della banca (art. 641 c.p.c.)Notifica del decretoPerentorio: 40 giorni, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agostoIl decreto diventa definitivo e il credito non è più contestabile
Pagamento dopo il precetto (art. 480 c.p.c.)Notifica del precettoDilatorio: 10 giorniLa banca può avviare il pignoramento
Decadenza della banca verso il fideiussore (art. 1957 c.c.)Scadenza dell’obbligazione principaleSostanziale: 6 mesiIl fideiussore è liberato, salvo deroga valida
Risoluzione del mutuo fondiario (art. 40 TUB)Ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutivePresupposto legaleLa banca può risolvere il contratto
Liquidazione giudiziale dopo la cessazione (art. 33 CCII)Cancellazione dal registro delle impreseUn annoOltre l’anno la liquidazione giudiziale non può essere aperta

Va precisato che la sospensione feriale opera sui termini processuali, cioè sull’opposizione a decreto ingiuntivo e sugli altri termini del giudizio. Non si applica ai termini sostanziali di adempimento, come i 120 giorni dell’art. 57 CCII, né ai termini di decadenza di diritto civile, come quello dell’art. 1957 c.c.

Il termine più critico, nella pratica, è quello dei 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo della banca: una volta scaduto, ogni contestazione sul saldo è preclusa e la trattativa si svolge su un credito ormai incontestabile.

Procedura passo-passo

La sequenza che segue riguarda l’impresa che intende chiudere, o ridimensionarsi fino alla cessazione, e vuole prima definire la posizione bancaria.

1. Ricognizione dell’esposizione. L’imprenditore, con i propri consulenti, acquisisce la visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, gli estratti conto integrali, i contratti di affidamento, i piani di ammortamento, i contratti di garanzia. La Centrale dei Rischi mostra come ogni banca classifica la posizione: regolare, sconfinante, inadempienza probabile, sofferenza. Senza questa fotografia non si può stabilire quale banca è disposta a trattare e a quali condizioni.

2. Verifica del credito. Sui rapporti più rilevanti si esegue una verifica contabile: tassi applicati, capitalizzazione, commissioni, eventuali addebiti posteriori al recesso. Contestualmente si esaminano le fideiussioni. Rilevano la data di sottoscrizione, la natura omnibus o specifica, la presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., la presenza della clausola “a prima richiesta”. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026, questi elementi determinano la forza dell’eccezione di nullità.

3. Scelta dello strumento. È la decisione centrale. I criteri sono tre: il peso del debito bancario sul totale, l’esistenza di una prospettiva di continuità anche indiretta, il numero delle banche coinvolte.

Con una o due banche e un’esposizione contenuta, la transazione di diritto comune è spesso sufficiente. Con più banche e il rischio che una sola si sfili, serve uno strumento capace di vincolare anche la minoranza: accordo ad efficacia estesa o convenzione di moratoria. Con una prospettiva di cessione dell’azienda, la composizione negoziata consente di trattare sotto la protezione del tribunale.

4. Accesso alla composizione negoziata, se praticabile. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio. Va corredata dei documenti richiesti dall’art. 17 CCII. La commissione regionale nomina l’esperto. Se l’imprenditore chiede le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. Entro il giorno successivo l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale competente per la conferma. È competente il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali.

Avvertenza decisiva: il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; un ritardo anche minimo rende le misure inefficaci e riapre la strada alle azioni delle banche.

5. Richiesta di misure cautelari mirate verso le banche. Con lo stesso ricorso, o con ricorso successivo, si possono chiedere misure cautelari atipiche. I tribunali le hanno concesse per inibire la revoca degli affidamenti, la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, l’escussione delle garanzie pubbliche. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento n. 1344 del 1° dicembre 2025, ha confermato le misure protettive e ha concesso misure cautelari contro condotte standardizzate delle banche, estendendo la protezione al patrimonio dei terzi garanti e inibendo le segnalazioni a sofferenza.

6. Trattativa con le banche. L’esperto convoca le parti, raccoglie le posizioni, verifica la sostenibilità delle proposte. Le banche devono rispondere in modo motivato (art. 16, comma 5, CCII). La proposta si costruisce sui valori di realizzo attendibili dei beni e sul confronto con lo scenario alternativo, cioè la liquidazione giudiziale. A una banca non si chiede di “fare uno sconto”. Le si dimostra che l’accordo le attribuisce più di quanto otterrebbe altrimenti.

7. Regolazione delle garanzie personali. È il punto dove più spesso si sbaglia. L’art. 59 CCII stabilisce che ai creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione si applica l’art. 1239 c.c. I creditori non aderenti, ai quali l’accordo sia esteso, conservano invece impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori. La Cassazione, con ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026, ha applicato lo stesso principio anche agli accordi estesi introdotti prima della riforma del 2021.

In termini operativi, l’omologazione non libera automaticamente i garanti. La sorte di ogni fideiussione va scritta nell’accordo, banca per banca.

8. Formalizzazione. A seconda dello strumento: contratto transattivo con clausole su garanzie, ipoteche e Centrale dei Rischi; accordo sottoscritto anche dall’esperto; deposito dell’accordo di ristrutturazione per l’omologazione; pubblicazione nel registro delle imprese.

Avvertenza decisiva: ogni transazione deve contenere l’obbligo della banca di aggiornare la segnalazione in Centrale dei Rischi entro un termine preciso. Senza questa clausola, la segnalazione a sofferenza può restare visibile per mesi e compromettere l’accesso al credito di garanti e soci.

9. Chiusura dell’attività. Solo dopo l’accordo si procede alla cessazione: liquidazione volontaria e cancellazione per le società (artt. 2484 ss. e 2495 c.c.), cancellazione dal registro delle imprese per l’impresa individuale. Resta fermo che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo (art. 33 CCII).

10. Sbocco in caso di esito negativo. Se la composizione negoziata non porta all’accordo ma l’esperto attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede, l’imprenditore può presentare entro 60 giorni una proposta di concordato semplificato. I tribunali verificano con rigore il comportamento tenuto nella fase precedente. Il Tribunale di Bologna lo ha fatto sia il 18 marzo 2025 sia il 23 settembre 2025, ribadendo che la buona fede nelle trattative è condizione di accesso.

Verifiche sul campo

Le due applicazioni che seguono sono ipotesi dimostrative. Servono a mostrare come le soglie e i termini operano sui numeri. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo 1 — Accordo di ristrutturazione esteso alle banche in vista della cessazione

Ipotesi. Una S.r.l. del settore commercio decide di cessare l’attività e liquidare magazzino e immobile strumentale. L’indebitamento complessivo è di 731.560 €. Così ripartito:

CreditoreImportoQuota sul totale
Banca A (chirografario + scoperto di c/c)186.940 €25,55%
Banca B (mutuo ipotecario)139.270 €19,04%
Banca C (anticipo fatture)86.170 €11,78%
Fornitori237.410 €32,45%
Altri creditori81.770 €11,18%
Totale731.560 €100%

Passaggio 1: verifica della condizione dell’art. 61, comma 5, CCII. I debiti bancari sommano 412.380 € (186.940 + 139.270 + 86.170). Il rapporto con il totale è 412.380 / 731.560 = 56,37%. La soglia della metà è superata. L’accordo può essere esteso alle banche non aderenti anche in assenza di continuità.

Passaggio 2: adesioni nella categoria bancaria. Aderiscono la Banca A e la Banca B, per 326.210 €. Il rapporto sui crediti bancari è 326.210 / 412.380 = 79,10%. La soglia del 75% è superata. Se tutte le banche sono state informate e hanno potuto partecipare alle trattative, e se la Banca C non riceve meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, l’estensione nei suoi confronti è possibile.

Passaggio 3: soglia generale del 60%. Il 60% di 731.560 € è 438.936 €. Le sole banche aderenti (326.210 €) non bastano. Occorre l’adesione di fornitori per almeno 112.726 €. Aderiscono fornitori per 118.640 €. Il totale aderente è 444.850 €, pari al 60,81%. La soglia è rispettata.

Passaggio 4: trattamento dei creditori estranei. I fornitori non aderenti (118.770 €) e gli altri creditori (81.770 €) devono essere pagati integralmente entro 120 giorni. L’omologazione interviene il 14 aprile 2026. Per i crediti già scaduti, il termine cade il 12 agosto 2026. Il calcolo è questo: 16 giorni residui di aprile, più 31 di maggio, più 30 di giugno, più 31 di luglio, più 12 di agosto, per un totale di 120. È un termine sostanziale, per cui la sospensione feriale non lo sposta.

Passaggio 5: garanzie. Il socio amministratore ha prestato fideiussione a favore della Banca C. Poiché la Banca C è vincolata per estensione e non per adesione, conserva i diritti verso il fideiussore (art. 59, comma 2, CCII; Cass. n. 6662/2026). Il fideiussore resta esposto per la differenza tra il credito originario e quanto la banca riceve dall’accordo. Esito: la trattativa deve includere un accordo separato con la Banca C sulla liberazione del garante, oppure il socio deve essere consapevole del rischio residuo.

Esempio di calcolo 2 — Transazione con la banca e posizione del fideiussore

Ipotesi. Un’impresa individuale ha un’esposizione verso un’unica banca di 76.345 €. Si compone di 48.730 € di scoperto di conto corrente e di 27.615 € di finanziamento chirografario. La banca recede dagli affidamenti con comunicazione ricevuta il 3 febbraio 2026 e preavviso di 15 giorni. Il credito diventa esigibile il 18 febbraio 2026.

La moglie del titolare ha prestato una fideiussione omnibus il 17 settembre 2004. Il modulo riproduce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. e contiene la clausola “a prima richiesta”.

Passaggio 1: collocazione temporale della garanzia. La fideiussione è omnibus ed è stata stipulata nel triennio 2002-2005. Per le Sezioni Unite (n. 24825/2026), il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 vale come prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale. La clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è quindi nulla e torna ad applicarsi il termine semestrale.

Passaggio 2: calcolo del termine. Sei mesi dal 18 febbraio 2026 portano al 18 agosto 2026. Per effetto della clausola “a prima richiesta”, alla banca basta una richiesta stragiudiziale al garante entro quella data per evitare la decadenza. Non serve un’azione giudiziale.

Passaggio 3: due scenari. Se la banca invia la richiesta al fideiussore il 9 settembre 2026, la richiesta è tardiva. La fideiussione è eccepibile come estinta per decadenza. Se invece la richiesta arriva il 4 agosto 2026, la decadenza non opera e la garante resta obbligata.

Passaggio 4: effetto sulla trattativa. Nel primo scenario il titolare tratta con una banca che ha perso la garanzia personale. Può proporre un saldo e stralcio di 31.460 €, pari al 41,21% del credito (31.460 / 76.345), sostenuto dalla verifica contabile sul conto. Nel secondo scenario la banca ha un’alternativa concreta, cioè escutere la garante. La proposta dovrà essere più alta oppure includere beni da mettere a disposizione. In entrambi i casi la transazione deve prevedere tre cose: la liberazione espressa della fideiussione, la rinuncia agli atti esecutivi e l’aggiornamento della Centrale dei Rischi entro un termine fissato.

Casi particolari

Impresa individuale sotto le soglie di liquidazione giudiziale. L’imprenditore che non supera i limiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII è “impresa minore”. Non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma a liquidazione controllata. Può accedere alla composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII) oppure, con l’ausilio dell’OCC, al concordato minore (art. 74 CCII). Quest’ultimo consente di proporre alle banche una soddisfazione parziale, anche con cessione dei beni, e di ottenere l’esdebitazione.

La differenza con la società è sostanziale. Il titolare risponde con tutto il patrimonio personale, e la cancellazione della ditta non cambia nulla. L’accordo con le banche va quindi costruito tenendo conto anche della casa, dei risparmi e dello stipendio futuro del titolare.

Società di capitali che si cancella con debiti bancari residui. Dopo la cancellazione, i creditori non soddisfatti possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Oppure possono agire contro i liquidatori, se il mancato pagamento dipende da loro colpa. La Cassazione (sentenza n. 31109 dell’8 novembre 2023) ha chiarito che le “somme riscosse” comprendono qualunque utilità assegnata al socio in sede di riparto, non solo il denaro.

La cancellazione non protegge il socio che ha firmato una fideiussione. Quella obbligazione è personale e autonoma e sopravvive all’estinzione della società. Per questo l’accordo con le banche deve precedere la cancellazione. Dopo, la banca ha davanti solo i garanti.

Credito ceduto a una società di cartolarizzazione o a un servicer. È frequente che, prima della chiusura, il credito deteriorato sia già stato ceduto. L’art. 16, comma 5, CCII estende espressamente il dovere di partecipazione attiva e informata ai cessionari dei crediti bancari. In termini operativi, occorre verificare la legittimazione del cessionario: pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, effettiva inclusione del credito nel blocco ceduto, documentazione del rapporto originario. La trattativa con un cessionario segue logiche proprie, perché il credito è stato acquistato a un valore inferiore al nominale.

Banca che revoca i fidi subito dopo la notizia della crisi. Il recesso dall’apertura di credito è soggetto a buona fede. La Cassazione ha qualificato come abuso del diritto il recesso con effetto immediato e senza preavviso che produce rischi sproporzionati per il cliente rispetto all’interesse tutelato dalla banca (ord. n. 31693 del 4 dicembre 2025). Il recesso illegittimo non ripristina il rapporto: fonda un’azione risarcitoria (Cass. n. 10125/2021). Nella trattativa, però, un credito risarcitorio documentato è un argomento concreto per ridurre la pretesa.

Composizione negoziata e impresa senza continuità. Se non esiste alcuna prospettiva di prosecuzione, nemmeno tramite cessione dell’azienda, la composizione negoziata rischia di non essere accessibile, o di non consentire misure protettive (Trib. Bolzano, 20 novembre 2025). In questi casi lo strumento corretto è l’accordo di ristrutturazione liquidatorio con le banche, che l’art. 61, comma 5, CCII rende estendibile, oppure la transazione di diritto comune.

Cessione dell’azienda come forma di chiusura. Molti imprenditori “chiudono” vendendo l’azienda o un ramo di essa. Sul piano normativo, l’art. 2560 c.c. prevede che l’acquirente risponda dei debiti aziendali anteriori solo se risultano dai libri contabili obbligatori, mentre il cedente non è liberato senza il consenso dei creditori. La cessione, dunque, non chiude da sola la posizione bancaria. Va precisato però che la vendita dell’azienda a un terzo che prosegue l’attività configura una continuità indiretta. Questo può rendere accessibile la composizione negoziata e consentire di trattare con le banche sotto protezione, destinando il prezzo al loro soddisfacimento secondo un piano verificato dall’esperto.

Più banche, una sola che si oppone. Quando l’impresa ha bisogno solo di tempo, ad esempio per vendere un immobile a condizioni di mercato, lo strumento adatto è la convenzione di moratoria (art. 62 CCII). Se aderisce almeno il 75% dei crediti della categoria, la moratoria si estende alla banca dissenziente, purché questa sia stata informata e non subisca un trattamento deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. La moratoria impedisce che una singola banca avvii l’esecuzione sull’immobile proprio mentre si cerca l’acquirente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta per ciascuna di queste situazioni quale strumento regge al vaglio del tribunale prima che l’impresa si esponga.

Domande frequenti

Posso chiudere la partita IVA e poi trattare con la banca? Tecnicamente sì, ma è la scelta meno conveniente. Cessata l’attività, non sono più accessibili la composizione negoziata, le misure protettive e l’accordo di ristrutturazione dell’impresa. Per l’impresa individuale, il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio. Per la società cancellata, la banca si rivolge a garanti e soci. Inoltre, per un anno dalla cancellazione può essere aperta la liquidazione giudiziale, se l’impresa supera le soglie di legge. La trattativa condotta prima della chiusura consente di scegliere lo strumento; quella condotta dopo si limita a una transazione privata.

La banca è obbligata ad accettare una proposta di saldo e stralcio? No. La transazione è un contratto e nessuno può essere costretto a firmarlo. Nella composizione negoziata, però, la banca deve partecipare alle trattative in modo attivo e informato e motivare il proprio dissenso (art. 16, comma 5, CCII). Nell’accordo ad efficacia estesa, poi, se aderisce almeno il 75% dei crediti bancari della categoria, l’accordo può essere reso vincolante anche per la banca che non ha firmato. A condizione, però, che riceva non meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.

Se l’impresa trova un accordo con le banche, le fideiussioni si estinguono? Non automaticamente. Per le banche aderenti all’accordo di ristrutturazione si applica l’art. 1239 c.c. Le banche non aderenti, alle quali l’accordo viene esteso, conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 59 CCII; Cass. n. 6662/2026). Nella transazione di diritto comune la liberazione del garante dipende da quanto scritto nel contratto. La regola pratica è una: ogni fideiussione deve essere nominata e regolata espressamente nell’accordo.

La banca può segnalarmi a sofferenza perché ho chiesto la composizione negoziata? La richiesta di composizione negoziata non è, di per sé, causa di revoca degli affidamenti. Inoltre la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, che evidenzi una grave e non transitoria difficoltà equiparabile all’insolvenza. Il mero inadempimento non basta (Cass. n. 5593/2026). I tribunali, in pendenza di composizione negoziata, hanno inibito le segnalazioni con misure cautelari (Trib. Napoli, 1° dicembre 2025).

Ho firmato una fideiussione nel 2011: posso ancora contestarla dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2026? Sì, ma con un onere probatorio più pesante. Le Sezioni Unite (n. 24825/2026) hanno limitato il valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d’Italia alle fideiussioni omnibus del triennio 2002-2005. Per una garanzia del 2011 occorre dimostrare, con ogni mezzo, che l’intesa anticoncorrenziale esisteva ancora in quel periodo. Tra i mezzi rientra l’ordine di esibizione dei documenti alla banca (art. 210 c.p.c.). La contestazione resta possibile, ma va istruita con cura e valutata prima di usarla come leva negoziale.

Caso limite: la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, ma i 40 giorni non sono ancora scaduti. Conviene opporsi o trattare? Le due cose non si escludono. L’opposizione proposta nei termini mantiene aperta la contestazione del credito e impedisce che il decreto diventi definitivo. La trattativa può proseguire in parallelo e, se riesce, chiudere anche il giudizio. Lasciare scadere il termine per “non irritare la banca” è un errore: il credito diventa incontestabile e la banca non ha più alcun incentivo a ridurlo. Se la notifica è avvenuta a luglio, il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delimitano il perimetro entro cui si negozia con le banche in vista della chiusura. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il tema.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 5415 del 29 febbraio 2024. Principio: il recesso della banca dall’apertura di credito richiede l’indicazione della giusta causa che lo giustifica. Questo requisito discende dai doveri di correttezza e buona fede e distingue l’ipotesi dal recesso ad nutum. Rilevanza: la revoca dei fidi che precede la crisi va esaminata sotto il profilo della motivazione. Un recesso privo di causa indicata è un argomento negoziale.

2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18229 del 3 luglio 2024. Principio: anche quando il contratto consente il recesso senza giusta causa, il recesso è illegittimo se è improvviso e arbitrario e tradisce il ragionevole affidamento del cliente sulla disponibilità del credito. Rilevanza: la clausola contrattuale non chiude la questione. Conta la modalità concreta con cui la banca ha interrotto il credito.

3. Cass. civ., ordinanza n. 31693 del 4 dicembre 2025. Principio: integra abuso del diritto il recesso con effetto immediato e senza preavviso da conto corrente e apertura di credito, quando crea una sproporzione tra la tutela dell’interesse della banca e i rischi gravissimi provocati al cliente. Rilevanza: è la pronuncia più recente sulla “rottura brutale” del credito. Serve a quantificare una controprestazione risarcitoria da opporre in trattativa.

4. Cass. civ., Sez. I, n. 10125/2021. Principio: il recesso esercitato in violazione della buona fede pone comunque fine al rapporto. La violazione comporta solo conseguenze risarcitorie. Rilevanza: chiarisce il limite dell’azione. Non si ottiene il ripristino del fido, ma un credito risarcitorio da compensare o da far valere nella trattativa.

5. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021. Principio: nelle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI censurato, sono nulle soltanto le clausole che riproducono l’intesa anticoncorrenziale. Il resto della garanzia sopravvive. Rilevanza: è il fondamento della contestazione delle fideiussioni che accompagnano quasi ogni affidamento d’impresa.

6. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026. Principio: il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 vale come prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus del triennio 2002-2005. Fuori da quel perimetro è un semplice elemento di prova, che il garante deve integrare. Inoltre, in presenza di clausola “a prima richiesta”, la banca evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. anche con una richiesta stragiudiziale inviata nei termini. Rilevanza: ridisegna il peso negoziale delle fideiussioni. Obbliga a verificare data, tipo di garanzia e tempestività delle richieste della banca prima di impostare la trattativa.

7. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 5593 del 12 marzo 2026. Principio: la segnalazione a sofferenza non può fondarsi sul solo inadempimento. Richiede una valutazione complessiva che evidenzi una difficoltà grave e non transitoria, assimilabile all’insolvenza. La segnalazione illegittima può fondare il risarcimento, ad esempio quando provoca il rifiuto di credito da parte di altre banche. Rilevanza: consente di contestare la segnalazione fatta in modo automatico all’inizio della crisi e di inserirne la rettifica come condizione dell’accordo.

8. Cass. civ., sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024. Principio: la banca che, dopo una transazione che prevedeva la modifica della segnalazione da “sofferenza” a “ristrutturata”, ritarda per mesi la variazione in Centrale dei Rischi è inadempiente e deve risarcire il danno, liquidabile anche in via equitativa. Rilevanza: conferma l’utilità di una clausola espressa sulla Centrale dei Rischi in ogni transazione e ne rende azionabile la violazione.

9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026. Principio: i creditori non aderenti, ai quali sia stata estesa l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione, conservano integri i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Ciò vale anche per gli accordi introdotti prima dell’art. 182-decies l.fall. Rilevanza: l’omologazione non protegge i garanti. La liberazione delle fideiussioni va negoziata separatamente con ciascuna banca.

10. Cass. civ., sentenza n. 31109 dell’8 novembre 2023. Principio: ai fini dell’art. 2495 c.c., le somme riscosse dal socio in base al bilancio finale di liquidazione comprendono qualunque bene o utilità assegnata in sede di riparto, non solo il denaro. Rilevanza: misura l’esposizione dei soci se la società si cancella senza aver definito il debito bancario.

11. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: la Corte si è pronunciata sul regime di impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale esamina la ritualità della proposta di concordato semplificato, nella fase preliminare prevista dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rilevanza: riguarda lo sbocco liquidatorio della composizione negoziata non riuscita e i rimedi disponibili quando il tribunale arresta la procedura in fase iniziale.

12. Trib. Napoli, provvedimento n. 1344 del 1° dicembre 2025. Principio: nella composizione negoziata il tribunale può confermare le misure protettive e concedere misure cautelari contro revoche, escussioni e segnalazioni a sofferenza. Può estendere la protezione anche al patrimonio dei terzi garanti. Rilevanza: mostra come la composizione negoziata protegga il tavolo con le banche e i garanti mentre si tratta.

13. Trib. Vasto, 28 dicembre 2024, e Trib. Verona, 22 gennaio 2024. Principio: l’accesso alla composizione negoziata non giustifica di per sé la revoca o la sospensione degli affidamenti. La revoca non motivata con ragioni di vigilanza prudenziale non è conforme all’art. 16, comma 5, CCII. Rilevanza: danno contenuto concreto al dovere di collaborazione delle banche.

14. Trib. Bolzano, 20 novembre 2025. Principio: una proposta puramente liquidatoria, senza alcuna prospettiva di risanamento, non consente di ottenere le misure protettive della composizione negoziata. Rilevanza: è il limite principale per chi vuole chiudere. Occorre valutare se esiste almeno una continuità indiretta, oppure scegliere un altro strumento.

15. Trib. Bologna, 18 marzo 2025 e 23 settembre 2025. Principio: l’accesso al concordato semplificato è condizionato alla correttezza e buona fede tenute dal debitore nella precedente composizione negoziata, che il tribunale verifica sin dalla fase iniziale. Rilevanza: il comportamento nella trattativa con le banche determina anche la disponibilità della via d’uscita liquidatoria.

16. Trib. Milano, 18 dicembre 2024. Principio: nell’accordo ad efficacia estesa, l’informativa ai creditori durante le trattative e quella in sede di omologazione hanno funzioni diverse e possono essere assolte con modalità differenti. Rilevanza: indica come documentare il coinvolgimento delle banche non aderenti per rendere efficace l’estensione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

L’accordo con le banche prima della chiusura richiede di lavorare contemporaneamente su tre piani: la correttezza del credito, lo strumento giuridico, la protezione di garanti e soci. Lo Studio opera su tutti e tre con strumenti definiti.

1. Acquisiamo e leggiamo la Centrale dei Rischi. Ricostruiamo la classificazione assegnata da ciascuna banca e individuiamo le segnalazioni contestabili alla luce di Cass. n. 5593/2026.

2. Verifichiamo contabilmente i rapporti bancari. Con i commercialisti dello staff esaminiamo estratti conto, tassi, commissioni e addebiti posteriori al recesso. Rideterminiamo il saldo su cui si tratterà.

3. Esaminiamo ogni fideiussione. Ne accertiamo data, natura omnibus o specifica, clausole ABI, clausola “a prima richiesta” e tempestività delle richieste della banca, applicando i criteri di Cass. SU n. 24825/2026.

4. Valutiamo la legittimità della revoca dei fidi. Analizziamo modalità, motivazione e preavviso del recesso e quantifichiamo l’eventuale pretesa risarcitoria da far valere nella trattativa.

5. Scegliamo lo strumento. Confrontiamo transazione, composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, convenzione di moratoria e, per l’impresa minore, concordato minore o liquidazione controllata. La scelta si basa sui numeri reali dell’impresa.

6. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per le misure protettive e cautelari. Rispettiamo il termine del giorno successivo alla pubblicazione e chiediamo le inibitorie specifiche verso le banche.

7. Costruiamo la proposta alle banche. Confrontiamo i valori di realizzo con lo scenario della liquidazione giudiziale, così che ogni banca veda il proprio vantaggio.

8. Redigiamo gli accordi. Inseriamo clausole espresse su liberazione dei garanti, cancellazione delle ipoteche, rinuncia agli atti esecutivi e aggiornamento della Centrale dei Rischi entro termini definiti.

9. Assistiamo nell’omologazione e nelle opposizioni. Curiamo il deposito dell’accordo di ristrutturazione, l’informativa alle banche non aderenti e l’eventuale giudizio di opposizione o reclamo.

10. Difendiamo garanti e soci dopo la chiusura. Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi, eccepiamo le decadenze e contestiamo le azioni ex art. 2495 c.c.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. La composizione negoziata è il luogo in cui la legge impone alle banche di trattare in modo attivo e motivato. Conoscerne dall’interno il funzionamento consente di impostare la proposta come un esperto la valuterà. Quando l’impresa è sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di seguire il percorso del concordato minore o della liquidazione controllata.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione. Lo stesso difensore segue la trattativa, l’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, il reclamo sull’omologazione e il ricorso di legittimità, con un’unica linea difensiva.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, consente di tenere uniti il profilo giuridico e quello contabile. È ciò che serve in una trattativa in cui ogni percentuale deve essere sostenuta da numeri verificati.

Chiusura

La sintesi operativa è in quattro punti. Il debito bancario va definito prima della cessazione, non dopo. Lo strumento dipende dal peso delle banche sul totale e dall’esistenza di una continuità anche indiretta. Le fideiussioni vanno verificate e regolate espressamente in ogni accordo. Ogni transazione deve contenere l’obbligo di aggiornare la Centrale dei Rischi.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia per ragioni verificabili. L’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nello strumento che la legge ha costruito per il confronto con le banche. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che verifica il credito prima di trattarlo. È Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, e segue quindi anche le imprese minori escluse dalla liquidazione giudiziale.

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