Un creditore italiano può bloccare le somme che il debitore tiene su un conto aperto in Germania, in Spagna o in Irlanda senza avviare una causa in quel Paese. Può farlo anche senza avere ancora in mano una sentenza. Lo strumento esiste dal 18 gennaio 2017 e si chiama ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in sigla OESC; in inglese EAPO). Nel linguaggio comune viene definito “pignoramento conservativo europeo”. Funziona anche in senso inverso: un creditore straniero può far congelare il conto italiano di un debitore residente in Italia, e quest’ultimo lo scopre solo quando la banca ha già apposto il vincolo.
Il rischio principale è l’effetto sorpresa: la misura viene emessa senza sentire il debitore, e i termini per reagire iniziano a correre dal momento in cui l’ordinanza gli viene notificata. Per il creditore, il rischio è speculare. Una domanda impostata male viene respinta, oppure il sequestro perde efficacia se il giudizio di merito non viene avviato in tempo. In alcuni casi il creditore risponde anche dei danni.
La materia si colloca all’incrocio tra diritto bancario e processo cautelare transfrontaliero. Lo Studio Monardo la tratta con questa impostazione perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario. È questa la competenza necessaria per leggere estratti conto, vincoli e dichiarazioni della banca. Inoltre, in quanto avvocato cassazionista, può seguire la contestazione della misura e il giudizio di merito collegato fino all’ultimo grado.
📩 Hai ricevuto la notifica di un sequestro europeo sul tuo conto, oppure devi recuperare un credito verso un debitore con conti all’estero? Contatta ora lo Studio Monardo: tutti i riferimenti sono in fondo a questo articolo.
Che cos’è l’ordinanza europea di sequestro conservativo: il quadro normativo
Sul piano normativo, la disciplina si articola su tre livelli.
- Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri tranne la Danimarca e si applica dal 18 gennaio 2017.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione. Contiene i moduli standard obbligatori: la domanda, l’ordinanza, la dichiarazione della banca e i ricorsi.
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 285 del 16 novembre 2020 e in vigore dal 1° dicembre 2020. È la normativa italiana di raccordo. Individua i giudici competenti, disciplina la ricerca dei conti, i ricorsi e l’esecuzione. Per quanto non previsto, rinvia alle norme del codice di procedura civile sul processo esecutivo (Libro III) e sui procedimenti cautelari (Libro IV, Titolo I, Capo III), in quanto compatibili.
L’OESC è un provvedimento cautelare con cui il giudice di uno Stato membro ordina il blocco delle somme depositate sui conti bancari del debitore in un altro Stato membro, fino a concorrenza dell’importo indicato. Lo scopo è impedire che trasferimenti o prelievi compromettano la successiva esecuzione del credito.
Va precisato che l’OESC non sostituisce gli strumenti nazionali. L’art. 1 del Regolamento la qualifica espressamente come alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto interno. Un creditore italiano può quindi ancora scegliere il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e chiederne il riconoscimento all’estero. In alternativa, può seguire la via europea, che ha requisiti uniformi e moduli comuni in tutta l’Unione.
La ratio
La ratio della norma è duplice. Da un lato, il legislatore europeo ha voluto rimuovere un ostacolo concreto al recupero transfrontaliero dei crediti. Prima del 2017, per bloccare un conto in un altro Paese il creditore doveva attivare la procedura cautelare locale, con regole, lingua e tempi diversi Stato per Stato. Nel frattempo le somme potevano sparire. Dall’altro lato, il Regolamento cerca un equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore. Per questo prevede una garanzia a carico del creditore (art. 12), una responsabilità del creditore per i danni causati al debitore (art. 13), gli importi esenti da sequestro (art. 31) e un sistema articolato di ricorsi (artt. 33-39). La Corte di giustizia ha più volte indicato proprio questo equilibrio come chiave di lettura dell’intero Regolamento.
Il requisito del caso transnazionale
L’OESC si usa solo nei casi transnazionali. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, il caso è transnazionale quando il conto da sequestrare si trova in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito oppure da quello in cui il creditore è domiciliato. La data di riferimento per verificarlo è quella di deposito della domanda. Un trasferimento successivo del conto, quindi, non fa venire meno la natura transnazionale del caso.
Distinzione da istituti affini
In termini operativi, l’OESC va distinta da tre figure con cui viene spesso confusa.
- Sequestro conservativo interno (art. 671 c.p.c.). È una misura nazionale. Il giudice può fissare un’udienza e sentire il debitore prima di decidere. L’OESC invece viene sempre emessa senza contraddittorio (art. 11 Reg.). Inoltre il sequestro interno colpisce qualsiasi bene del debitore, mentre l’OESC colpisce solo somme su conti bancari.
- Pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.). È un atto esecutivo e presuppone un titolo esecutivo. L’OESC è una misura cautelare: congela le somme, ma di regola non le trasferisce al creditore. Si converte in esecuzione solo quando il creditore ha un titolo e avvia l’espropriazione secondo il diritto dello Stato di esecuzione.
- Titolo esecutivo europeo e ingiunzione europea di pagamento. Servono a ottenere un titolo o a farlo circolare, non a congelare somme.
Un esempio concreto aiuta a distinguere i casi. Un’impresa di Prato vanta 40.000 euro verso un cliente austriaco che ha un conto a Vienna. Se ha già una sentenza italiana esecutiva, può pignorare direttamente in Austria. Deve però muoversi secondo il diritto austriaco e senza alcun effetto sorpresa garantito. Se teme che il cliente svuoti il conto prima del pignoramento, può chiedere al giudice italiano un’OESC: la banca austriaca blocca le somme e il pignoramento vero e proprio arriva dopo, su somme ormai congelate.
Requisiti e termini: le condizioni per ottenere il sequestro
La disciplina prevede requisiti di ambito, requisiti di merito e una serie di termini, in parte perentori.
1. Credito pecuniario in materia civile e commerciale
Il Regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale (art. 2). Sono espressamente esclusi:
- la materia fiscale, doganale e amministrativa;
- la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
- i regimi patrimoniali tra coniugi e i rapporti equiparati;
- testamenti e successioni;
- i crediti verso un debitore sottoposto a fallimento, concordato o procedure affini;
- la sicurezza sociale;
- l’arbitrato.
Rientrano invece i crediti derivanti da contratti di fornitura, prestazioni professionali, finanziamenti, locazioni, risarcimento del danno e restituzioni. Sono inclusi anche i crediti non ancora esigibili, purché derivino da un fatto già verificatosi e siano azionabili in giudizio.
2. Il titolo, se c’è
Il Regolamento distingue due situazioni.
- Creditore senza titolo, perché non ha ancora una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Deve dimostrare sia la probabile fondatezza del credito (il cosiddetto fumus boni iuris) sia il pericolo nel ritardo (periculum in mora).
- Creditore con decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico che impone il pagamento. Deve dimostrare solo il periculum.
3. Il periculum: il rischio concreto
Ai sensi dell’art. 7, par. 1, il creditore deve provare che la misura è urgente perché esiste un rischio concreto che, senza il sequestro, l’esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Con la sentenza del 21 maggio 2026 (causa C-198/24) la Corte di giustizia ha precisato che il rischio deve essere attuale e derivare da una condotta intenzionale del debitore. La semplice esistenza di altri creditori o il peggioramento della situazione finanziaria del debitore non bastano.
4. La garanzia
Se il creditore non ha un titolo, il giudice gli impone di costituire una garanzia sufficiente a prevenire abusi e a coprire gli eventuali danni al debitore (art. 12). Può esonerarlo solo in via eccezionale. Se invece il creditore ha già un titolo, la garanzia è facoltativa e il giudice la dispone quando lo ritiene opportuno.
5. Il giudizio di merito
Se la domanda di OESC viene presentata prima della causa di merito, il creditore deve avviare quel giudizio e darne prova al giudice entro il termine dell’art. 10. Il termine è di 30 giorni dal deposito della domanda oppure di 14 giorni dall’emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. In caso contrario l’ordinanza viene revocata o cessa di avere effetto.
La sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti cautelari, e quindi non riguarda la fase di emissione dell’OESC né i reclami cautelari. Riguarda invece il giudizio di merito ordinario collegato. Ai termini fissati direttamente dal Regolamento si applicano le regole sul computo previste dal diritto dell’Unione, non quelle nazionali.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Decisione sulla domanda senza titolo: entro il 10° giorno lavorativo (art. 18) | Deposito della domanda completa | Termine per il giudice; derogabile solo per circostanze eccezionali (art. 45) | Nessuna decadenza per il creditore; possibile rilievo sul piano della tutela effettiva |
| Decisione sulla domanda con titolo: entro il 5° giorno lavorativo (art. 18) | Deposito della domanda completa | Come sopra | Come sopra |
| Avvio del giudizio di merito: 30 giorni dal deposito o 14 giorni dall’emissione, se posteriore (art. 10) | Deposito della domanda / emissione dell’ordinanza | Perentorio per il creditore | Revoca o cessazione dell’ordinanza; possibile responsabilità per danni (art. 13) |
| Impugnazione del rigetto: 30 giorni (art. 21; art. 4 D.Lgs. 152/2020) | Comunicazione del rigetto al creditore | Perentorio | Rigetto definitivo; resta possibile una nuova domanda fondata su fatti nuovi |
| Dichiarazione della banca: entro la fine del 3° giorno lavorativo successivo all’attuazione (art. 25) | Attuazione del sequestro | Obbligo del terzo | Rilievo sul piano della responsabilità della banca secondo il diritto nazionale |
| Reclamo contro le decisioni sui ricorsi (art. 37; art. 8 D.Lgs. 152/2020) | Pronuncia in udienza oppure comunicazione o notifica, se anteriore | Perentorio (15 giorni, art. 669-terdecies c.p.c.) | Stabilità della decisione impugnata |
| Ricorsi del debitore (artt. 33-35) | Conoscenza dell’ordinanza | Senza termine fisso, ma soggetti a oneri di tempestività | Il ritardo mantiene il vincolo e i relativi danni |
Il termine più critico per il creditore è quello dell’art. 10. Per il debitore la tempestività è decisiva anche senza un termine formale, perché ogni giorno di vincolo pesa sulla sua liquidità.
La procedura passo-passo
La disciplina prevede una sequenza rigida, scandita dai moduli del Regolamento 2016/1823.
Passo 1: individuare il giudice competente (art. 6 Reg.; art. 2 D.Lgs. 152/2020).
- Se il creditore non ha titolo, è competente il giudice dello Stato competente a decidere nel merito, secondo le regole ordinarie (tipicamente il Regolamento UE 1215/2012).
- Se il debitore è un consumatore e il creditore non ha titolo, sono competenti esclusivamente i giudici dello Stato in cui il consumatore è domiciliato.
- Se il creditore ha una decisione o una transazione giudiziaria, è competente il giudice dello Stato che l’ha emessa o approvata.
- Se il credito risulta da un atto pubblico, è competente il giudice dello Stato in cui l’atto è stato formato. In Italia, per l’art. 2 del D.Lgs. 152/2020, si tratta del giudice del luogo di formazione.
In Italia la domanda è decisa dal tribunale in composizione monocratica.
Passo 2: raccogliere le prove. Occorrono i documenti del credito (contratto, fatture, corrispondenza, eventuale titolo) e, soprattutto, gli elementi concreti del periculum. Il considerando 14 del Regolamento indica gli elementi valutabili:
- la condotta del debitore rispetto al credito o in liti precedenti;
- la sua storia creditizia;
- la natura dei suoi beni e le azioni recenti compiute su di essi;
- prelievi e spese anomale rispetto alla normale attività economica o alle spese familiari ricorrenti.
Passo 3: individuare i conti, o chiedere al giudice di cercarli (art. 14 Reg.; art. 3 D.Lgs. 152/2020). La domanda deve indicare la banca e, se possibile, il numero di conto o l’IBAN. Se il creditore non conosce i conti, può chiedere al giudice di ottenere le informazioni dall’autorità dello Stato di esecuzione. La richiesta è ammessa a condizioni stringenti, più ampie quando il creditore ha già un titolo esecutivo. Quando lo Stato di esecuzione è l’Italia, la richiesta va al Presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Se il debitore non ha alcun collegamento con l’Italia, è competente il Presidente del Tribunale di Roma. La ricerca avviene con le modalità telematiche dell’art. 492-bis c.p.c., cioè con l’accesso alle banche dati pubbliche, compresa l’anagrafe dei rapporti finanziari.
Passo 4: depositare la domanda con il modulo standard (art. 8 Reg., Allegato I Reg. 2016/1823). Il modulo va compilato nella lingua del giudice adito. Deve contenere:
- i dati di creditore e debitore;
- l’importo, con interessi e spese;
- la descrizione del credito e delle prove;
- le ragioni dell’urgenza;
- l’indicazione dei conti;
- la dichiarazione sull’eventuale pendenza di altre domande di sequestro per lo stesso credito.
La dichiarazione su domande parallele deve essere veritiera: una dichiarazione falsa o incompleta espone il creditore a responsabilità e a sanzioni.
Passo 5: la decisione senza contraddittorio. Il debitore non viene informato né sentito (art. 11). Il giudice decide sulla base degli atti entro i termini dell’art. 18 e, se il creditore non ha titolo, fissa la garanzia. Se la garanzia non viene costituita nel termine assegnato, la domanda è respinta.
Passo 6: in caso di rigetto, il ricorso del creditore (art. 21 Reg.; art. 4 D.Lgs. 152/2020). Il ricorso si propone al tribunale in composizione collegiale entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Il procedimento segue le forme dell’art. 669-terdecies c.p.c. e, salvo il rigetto parziale, si svolge anch’esso senza sentire il debitore.
Passo 7: l’attuazione nello Stato di esecuzione (artt. 23-25 Reg.; art. 5 D.Lgs. 152/2020). L’ordinanza è esecutiva in tutti gli Stati membri senza alcuna dichiarazione di esecutività. In Italia si esegue nelle forme dell’art. 678 c.p.c., cioè secondo le norme sul pignoramento presso terzi. La banca blocca le somme fino all’importo indicato. Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo rilascia la dichiarazione prevista dall’art. 25, con l’indicazione di quanto effettivamente vincolato.
Passo 8: la notifica al debitore (art. 28 Reg.). L’ordinanza, la domanda e i documenti vengono notificati al debitore dopo l’attuazione. Da quel momento il debitore può reagire.
Passo 9: la fase successiva. Se il creditore aveva chiesto l’OESC prima della causa, deve avviarla entro il termine dell’art. 10. Una volta ottenuto il titolo, procede all’esecuzione sulle somme già bloccate. Per l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 152/2020, se il creditore aveva già una decisione o una transazione giudiziaria al momento dell’OESC, non si applica l’art. 156, primo comma, disp. att. c.p.c. Il creditore, quindi, non deve rispettare il termine perentorio per il deposito del titolo previsto per la conversione del sequestro interno in pignoramento.
I punti in cui si sbaglia più spesso
- Periculum generico. Scrivere che il debitore “è in difficoltà” o “ha altri debiti” non basta, ed è la causa più frequente di rigetto.
- Scelta del giudice sbagliata con il consumatore. Se il debitore è un consumatore e il creditore non ha titolo, la competenza del foro del consumatore è esclusiva.
- Dimenticare il termine dell’art. 10. Ottenuto il sequestro, il creditore deve avviare subito il merito.
- Per il debitore, attendere. Il vincolo resta finché non viene rimosso con i ricorsi previsti.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esempi di applicazione a scopo dimostrativo. Non si riferiscono a casi reali.
Esempio 1: creditore italiano senza titolo, conto del debitore in Germania
Dati. Un’impresa con sede in Italia vanta un credito di 38.617,40 euro per forniture non pagate verso una società con sede in Germania. Non ha ancora un titolo. Dispone di contratto, documenti di trasporto firmati e una mail del cliente che riconosce la consegna. Sa inoltre che il debitore, subito dopo i solleciti, ha spostato l’operatività su un conto aperto presso una banca di Monaco e ha disdetto il conto italiano da cui pagava i fornitori.
Sequenza.
- La domanda viene depositata martedì 3 marzo 2026 davanti al tribunale italiano competente per il merito, tramite il foro contrattuale di esecuzione della fornitura.
- Il creditore non ha titolo, quindi il giudice deve decidere entro il 10° giorno lavorativo successivo, cioè entro martedì 17 marzo 2026.
- Ipotizziamo che l’ordinanza sia emessa lunedì 16 marzo 2026, con garanzia fissata dal giudice in 3.860,00 euro, da costituire entro il termine assegnato.
- Termine per avviare il merito (art. 10): 30 giorni dal deposito, cioè giovedì 2 aprile 2026, oppure 14 giorni dall’emissione, cioè lunedì 30 marzo 2026. Il Regolamento fa riferimento al termine che scade più tardi, quindi il creditore deve avviare la causa e darne prova entro il 2 aprile 2026.
- La banca di Monaco attua il sequestro. Il conto presenta un saldo di 27.204,55 euro, inferiore al credito, e viene bloccato per intero, salvo gli importi esenti secondo il diritto tedesco. La banca dichiara l’importo vincolato entro il terzo giorno lavorativo.
Esito. Il credito è garantito per 27.204,55 euro. La differenza di 11.412,85 euro resta scoperta, salvo che il creditore individui altri conti anche in altri Stati membri, eventualmente con la procedura dell’art. 14. Se la citazione di merito venisse notificata il 7 aprile, oltre il termine, l’ordinanza verrebbe revocata o cesserebbe di avere effetto, e il creditore rischierebbe di dover risarcire il debitore per il periodo di blocco (art. 13).
Esempio 2: debitore residente in Italia, sequestro emesso da un giudice francese
Dati. Un professionista residente in Italia riceve dalla propria banca italiana la comunicazione di un vincolo derivante da un’OESC emessa da un tribunale francese. Il credito indicato è di 12.483,90 euro. Sul conto c’erano 4.270,15 euro, provenienti per intero da accrediti di compensi da lavoro dipendente arrivati prima dell’attuazione.
Calcolo degli importi esenti (art. 31 Reg.; art. 545 c.p.c.). L’OESC rispetta gli importi esenti secondo il diritto dello Stato di esecuzione, in questo caso l’Italia. Per l’art. 545, ottavo comma, c.p.c., le somme da stipendio o pensione accreditate prima del vincolo sono aggredibili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Assumendo per il 2026 un assegno sociale di 546,24 euro, la soglia è 546,24 × 3 = 1.638,72 euro. Il vincolo corretto è quindi 4.270,15 − 1.638,72 = 2.631,43 euro.
Scenario A. La banca vincola l’intero saldo di 4.270,15 euro. Il debitore può chiedere di limitare l’esecuzione perché non si è tenuto conto correttamente degli importi esenti (art. 34 Reg.). In Italia la competenza spetta al tribunale individuato dall’art. 7 del D.Lgs. 152/2020, nel foro del terzo pignorato secondo la logica dell’art. 678 c.p.c. Ottenuta la limitazione, tornano disponibili 1.638,72 euro.
Scenario B. Il debitore ritiene inesistente il periculum, perché paga regolarmente ogni altro creditore e non ha compiuto alcun atto di sottrazione. In questo caso deve rivolgersi al giudice francese che ha emesso l’ordinanza per chiederne la revoca (art. 33 Reg.). Può anche offrire una garanzia sostitutiva di importo pari al credito per ottenere la cessazione del vincolo (art. 38 Reg.).
Esito. Nella stessa vicenda esistono due binari distinti, con due giudici diversi: uno sull’esecuzione in Italia e uno sull’ordinanza in Francia. Scegliere il binario sbagliato fa perdere tempo mentre il conto resta bloccato.
Casi particolari
Il debitore consumatore
Se il debitore è un consumatore e il creditore non ha titolo, sono competenti solo i giudici dello Stato di domicilio del consumatore (art. 6, par. 2, Reg.). Un fornitore italiano che vanta un credito verso un privato residente in Belgio, con conto in Lussemburgo, dovrà quindi rivolgersi al giudice belga. Non potrà agire in Italia neppure se il contratto contiene una clausola di foro italiano. Va precisato che questa regola vale solo per la fase senza titolo. Una volta ottenuta la decisione, la competenza segue lo Stato che l’ha emessa.
Creditore munito di un titolo che non fissa l’importo
Non ogni provvedimento esecutivo esonera il creditore dal provare la fondatezza del credito. Con la sentenza Starkinvest del 20 aprile 2023 (C-291/21), la Corte di giustizia ha escluso che una condanna a pagare una penalità in caso di future violazioni, senza importo definitivo, sia una decisione che impone il pagamento del credito ai sensi dell’art. 7, par. 2. In questi casi il creditore deve dimostrare anche il fumus. Il principio è rilevante per le misure di coercizione indiretta previste dall’ordinamento italiano, come l’art. 614-bis c.p.c.
Conti cointestati e conti intestati a terzi
Il Regolamento consente di colpire anche i conti tenuti da un terzo per conto del debitore. Per i conti cointestati e per quelli intestati a terzi, però, la misura è soggetta al diritto dello Stato di esecuzione. In Italia rilevano le regole sulla presunzione di contitolarità in parti uguali e sulla prova contraria. Il terzo cointestatario che subisce il vincolo può contestare l’ordinanza o la sua esecuzione (art. 39 Reg.).
Debitore sottoposto a procedura concorsuale o di sovraindebitamento
I crediti verso un debitore sottoposto a fallimento, oggi liquidazione giudiziale, a concordato o a procedure analoghe sono esclusi dall’ambito del Regolamento. Il punto è delicato quando il debitore persona fisica accede a una procedura di sovraindebitamento. In quel caso occorre verificare, alla luce del Regolamento UE 2015/848 e del Codice della crisi, se la procedura rientra tra quelle che escludono l’OESC e quali effetti produce sulle misure già eseguite.
Più conti in più Stati
Con una sola domanda il creditore può chiedere il sequestro di più conti situati in Stati membri diversi. Il limite complessivo resta l’importo del credito. Se la somma dei vincoli supera il credito, il debitore può chiedere di ridurre l’esecuzione e di liberare l’eccedenza.
Credito fondato su un atto pubblico
Il Regolamento equipara all’ipotesi della decisione giudiziaria quella del creditore che dispone di un atto pubblico. Si tratta di un documento formalmente redatto o registrato come tale in uno Stato membro, la cui autenticità, riferita a firma e contenuto, è attestata da un’autorità pubblica. In termini operativi, un mutuo notarile o un riconoscimento di debito ricevuto da notaio italiano consentono al creditore di chiedere l’OESC provando il solo periculum. Per l’art. 2 del D.Lgs. 152/2020, la domanda va proposta al giudice del luogo in cui l’atto è stato formato. Va precisato che la scrittura privata autenticata non sempre equivale ad atto pubblico ai fini del Regolamento. La qualificazione va verificata caso per caso, perché dalla scelta dipende l’onere della prova.
OESC o sequestro conservativo interno: il criterio di scelta
La disciplina lascia al creditore la scelta tra la via europea e la via nazionale. In termini operativi, l’OESC è preferibile quando:
- il patrimonio aggredibile è costituito da liquidità su conti esteri;
- conta l’effetto sorpresa;
- si vogliono colpire più conti in più Stati con un solo provvedimento.
Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. resta preferibile quando il debitore ha anche beni diversi dal denaro, come immobili, quote o crediti verso terzi non bancari, oppure quando il conto è in Italia e il caso non è transnazionale. Va precisato che il periculum dell’OESC, dopo la sentenza C-198/24, richiede la prova di una condotta intenzionale del debitore. Il periculum interno, invece, può fondarsi anche su soli elementi oggettivi relativi alla capienza del patrimonio. Il creditore che dispone solo di indici oggettivi, come protesti o altre esecuzioni, ha quindi maggiori probabilità di successo con la misura nazionale. Resta poi da affrontare il riconoscimento all’estero.
La banca che non collabora
Gli obblighi della banca sono fissati dall’art. 24 e dall’art. 25 del Regolamento: attuazione senza ritardo e dichiarazione entro la fine del terzo giorno lavorativo. La responsabilità della banca per inadempimento è disciplinata dal diritto dello Stato di esecuzione. In Italia il riferimento naturale sono le norme sulla dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi, richiamate attraverso l’art. 678 c.p.c. Una dichiarazione tardiva o inesatta va contestata subito. Da essa dipende la misura effettiva della garanzia del creditore e, per il debitore, la corretta applicazione degli importi esenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue queste situazioni partendo da ciò che risulta dagli atti: modulo di domanda, dichiarazione della banca e movimenti del conto.
Domande frequenti
Posso sapere prima che qualcuno sta chiedendo il sequestro del mio conto?
No. La procedura è costruita per sorprendere il debitore. L’art. 11 del Regolamento esclude che il debitore venga informato della domanda o sentito prima della decisione. Il debitore viene a conoscenza della misura solo dopo che la banca l’ha attuata, con la notifica dell’ordinanza, della domanda e dei documenti prevista dall’art. 28. Da quel momento può contestare l’ordinanza davanti al giudice che l’ha emessa, oppure contestarne l’esecuzione nello Stato in cui si trova il conto. Può anche offrire una garanzia per sbloccare le somme. La tempestività è decisiva, perché il vincolo resta finché non viene rimosso.
Il sequestro europeo può bloccare tutto il conto, anche lo stipendio?
No, non tutto. L’art. 31 del Regolamento rinvia agli importi esenti previsti dallo Stato in cui si trova il conto. Per un conto italiano si applica l’art. 545 c.p.c.: le somme da stipendio o pensione accreditate prima del vincolo sono aggredibili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Alcune prestazioni assistenziali sono del tutto impignorabili. Se la banca non applica correttamente l’esenzione, il debitore può chiedere di limitare l’esecuzione. Il ricorso va proposto nello Stato di esecuzione, non davanti al giudice straniero che ha emesso l’ordinanza.
Serve una sentenza per chiedere l’OESC?
No. L’ordinanza può essere chiesta prima della causa, durante o dopo. Senza titolo, però, il creditore deve provare sia la probabile fondatezza del credito sia il rischio concreto per l’esecuzione. Deve inoltre di regola prestare una garanzia e avviare il giudizio di merito entro i termini dell’art. 10. Con un titolo (decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico) basta provare il periculum. In questo caso la garanzia è solo eventuale.
Posso usare l’OESC per recuperare un debito fiscale o una cartella?
No. La materia fiscale, doganale e amministrativa è esclusa dal Regolamento, come la sicurezza sociale, le successioni e i regimi patrimoniali tra coniugi. L’OESC riguarda solo crediti pecuniari civili e commerciali. Per i crediti pubblici valgono strumenti diversi, estranei a questa procedura.
Quanto tempo ci vuole per ottenere il sequestro?
Il Regolamento fissa termini brevi per il giudice. La decisione arriva entro il 5° giorno lavorativo dal deposito se il creditore ha un titolo, ed entro il 10° giorno lavorativo se non lo ha. Il termine si allunga se il giudice sente testimoni o se occorre ricercare i conti. La Corte di giustizia (K.H.K., 2019) ha chiarito che il superamento dei termini è giustificabile solo in circostanze eccezionali. A questi tempi si aggiungono quelli di trasmissione e attuazione presso la banca estera.
Caso limite: il debitore ha trasferito i soldi anni fa. Si può ancora chiedere il sequestro?
Sì, a certe condizioni. Con la sentenza del 21 maggio 2026 (C-198/24) la Corte di giustizia ha stabilito che il giudice può valutare anche condotte del debitore risalenti ad alcuni anni prima. Il Regolamento, infatti, non obbliga il creditore a presentare la domanda nel momento esatto in cui il rischio sorge. Ciò che conta è che il rischio persista quando la domanda viene depositata e che derivi da una condotta intenzionale del debitore. Anche una legge dello Stato del debitore che ostacola l’esecuzione delle sentenze straniere può essere un elemento aggiuntivo di valutazione.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza specifica sull’OESC proviene soprattutto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ne è l’interprete uniforme. Per gli aspetti che il Regolamento rimette al diritto nazionale, come i presupposti cautelari interni, la conversione in pignoramento e gli importi esenti, rilevano le pronunce italiane di legittimità e di merito. I principi sono riformulati in sintesi e non riportano le massime ufficiali.
Corte di giustizia dell’Unione europea
1. CGUE, 7 novembre 2019, causa C-555/18, K.H.K. (ECLI:EU:C:2019:937). Principio: è la prima pronuncia della Corte sull’OESC. Chiarisce che il periculum va inteso come pericolo imminente per l’esecuzione. Affronta inoltre la nozione di decisione giudiziaria rispetto a un’ingiunzione di pagamento nazionale ancora impugnabile e i limiti entro cui il superamento dei termini dell’art. 18 è giustificato da circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 45. Rilevanza: fissa il criterio di interpretazione dell’intero Regolamento, cioè l’equilibrio tra la rapidità della tutela del creditore e la protezione del debitore. Stabilisce inoltre che i termini per decidere sono vincolanti.
2. CGUE, 20 aprile 2023, causa C-291/21, Starkinvest (ECLI:EU:C:2023:299). Principio: una condanna al pagamento di una penalità per future violazioni di un ordine inibitorio, che non ne fissa definitivamente l’importo, non è una decisione che impone il pagamento del credito ai sensi dell’art. 7, par. 2. Il creditore deve quindi provare anche la fondatezza del credito. La Corte ribadisce che il periculum va sempre dimostrato. Rilevanza: delimita la categoria del creditore con titolo. È rilevante per chi intende usare l’OESC sulla base di misure di coercizione indiretta.
3. CGUE, 21 maggio 2026, causa C-198/24, TQ c. Mr Green Limited (ECLI:EU:C:2026:415). Principio: l’urgenza e il rischio concreto sono due aspetti di un’unica condizione. Il rischio deve essere attuale al momento della domanda e riconducibile a una condotta intenzionale del debitore volta a sottrarre o depauperare il patrimonio. La pluralità di creditori o la crisi finanziaria, da sole, non bastano. Il giudice può però valutare condotte passate, purché il rischio persista, e la normativa dello Stato del debitore che ostacola l’esecuzione delle sentenze straniere. Rilevanza: è oggi il riferimento principale per costruire, o contestare, la prova del periculum.
4. CGUE, 4 ottobre 2018, causa C-379/17, Società Immobiliare Al Bosco. Principio: in applicazione del Regolamento 44/2001, a un sequestro conservativo emesso da un giudice italiano e dichiarato esecutivo in Germania si applica il termine di esecuzione previsto dal diritto dello Stato richiesto. Rilevanza: mostra il limite della via tradizionale, cioè il sequestro nazionale fatto circolare all’estero, soggetta alle regole esecutive locali. Aiuta a capire perché il legislatore europeo abbia introdotto un procedimento uniforme come l’OESC.
Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito
5. Cass. civ., sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672. Principio: il fumus sussiste quando, all’esito di un’indagine sommaria, il credito appare probabile. Il periculum può ricavarsi sia da elementi oggettivi, cioè la consistenza patrimoniale del debitore rispetto al credito, sia da elementi soggettivi desunti dal suo comportamento. Rilevanza: è la pronuncia capostipite ancora richiamata dai tribunali. È utile per confrontare il periculum interno, che ammette anche indici oggettivi, con quello più restrittivo dell’OESC come interpretato dalla Corte di giustizia nel 2026.
6. Trib. Catania, 17 maggio 2024, n. 639. Principio: il sequestro conservativo ha funzione pre-pignoratizia. Il periculum va provato con indici oggettivamente dimostrabili, anche solo indiziari, come alienazioni anomale o affrettate. Non bastano le mere ipotesi o il convincimento del creditore, ed è sufficiente un giudizio sommario di probabilità attuale e concreta di depauperamento. Rilevanza: offre un elenco operativo di indici utilizzabili anche nel modulo di domanda OESC, per la parte in cui coincidono con quelli del considerando 14.
7. Cass. civ., 12 febbraio 2024, n. 3875. Principio: il termine perentorio dell’art. 156 disp. att. c.p.c. per dare corso all’esecuzione sui beni sequestrati decorre dal momento in cui la condanna diventa esecutiva. Rilevanza: chiarisce il meccanismo interno di conversione del sequestro in pignoramento. Per l’OESC chiesta con una decisione o una transazione giudiziaria già ottenuta, l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 152/2020 esclude l’applicazione dell’art. 156, primo comma, disp. att. c.p.c. Resta invece pertinente nelle ipotesi in cui l’OESC è stata chiesta senza titolo.
8. Cass., 10 settembre 2024, n. 35868. Principio: i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c., per il loro fondamento costituzionale, operano in ogni fase delle misure cautelari reali. La loro verifica non può essere rinviata a fasi successive. Rilevanza: per analogia, sostiene la pretesa del debitore che gli importi esenti ex art. 31 Reg. siano rispettati già al momento dell’attuazione dell’OESC su conto italiano.
9. Cass. civ., 2024, n. 10540. Principio: il trattamento pensionistico versato sul conto e pignorato prima dell’entrata in vigore del D.L. 83/2015 segue il regime dei beni fungibili e del deposito irregolare. Le somme perdono la loro identità di crediti pensionistici e non godono dei limiti introdotti successivamente. Rilevanza: conferma che la protezione delle somme accreditate dipende dalla disciplina vigente al momento del vincolo. È un’indicazione utile per verificare quale regime la banca debba applicare.
10. Cass. pen., 2023, n. 14584. Principio: l’art. 545, ottavo comma, c.p.c. prevede un regime di impignorabilità parziale che distingue in base al momento dell’accredito. Le somme accreditate prima del vincolo sono aggredibili oltre il triplo della pensione sociale. Quelle accreditate dopo sono aggredibili nei limiti ordinari. Le somme che eccedono tali limiti restano nella disponibilità del debitore e sono aggredibili. Rilevanza: fornisce la regola di calcolo applicata nell’Esempio 2 e nella tutela del debitore italiano colpito da OESC.
Sintesi
Dal quadro emergono tre linee. La Corte di giustizia interpreta i presupposti dell’OESC in modo rigoroso, soprattutto sul periculum, per bilanciare l’assenza di contraddittorio preventivo. Il diritto nazionale governa l’esecuzione, gli importi esenti e la conversione in pignoramento. La giurisprudenza italiana sul sequestro interno resta uno strumento utile per costruire la prova, ma va adattata agli standard europei, che sono più esigenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta il sequestro conservativo europeo sia dal lato del creditore sia dal lato del debitore. Questi sono gli strumenti concreti.
- Verifichiamo l’ammissibilità della domanda: natura civile o commerciale del credito, carattere transnazionale alla data di deposito, esclusioni dell’art. 2 del Regolamento.
- Individuiamo il giudice competente, con particolare attenzione al foro esclusivo del consumatore e alle ipotesi di atto pubblico.
- Costruiamo la prova del periculum secondo i criteri della sentenza CGUE C-198/24, selezionando documenti che dimostrano una condotta intenzionale e un rischio attuale.
- Compiliamo il modulo standard e gli allegati del Regolamento 2016/1823, compresa la dichiarazione su eventuali domande parallele.
- Attiviamo la ricerca dei conti ex art. 14 del Regolamento e art. 3 del D.Lgs. 152/2020, quando il debitore non ha rapporti bancari noti.
- Calcoliamo il termine dell’art. 10 e avviamo il giudizio di merito in tempo utile, per evitare la cessazione del sequestro e la responsabilità per danni.
- Esaminiamo la dichiarazione della banca e i movimenti del conto per verificare il corretto calcolo degli importi esenti ex art. 31 Reg. e art. 545 c.p.c.
- Proponiamo i ricorsi del debitore davanti al giudice corretto: revoca o modifica nello Stato d’origine (art. 33), limitazione o cessazione dell’esecuzione in Italia (art. 34), revisione per mutamento delle circostanze (art. 35).
- Predisponiamo la garanzia sostitutiva ex art. 38 per ottenere la cessazione del vincolo quando la liquidità del debitore è indispensabile.
- Impugniamo le decisioni sui ricorsi con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e seguiamo il giudizio di merito nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel sequestro europeo sui conti pesano in modo particolare due di queste competenze. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario consente di leggere con precisione estratti conto, vincoli, date di accredito e dichiarazioni dell’istituto. La qualifica di cassazionista garantisce che la linea impostata nella fase cautelare resti la stessa nel giudizio di merito, in appello e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, evita le contraddizioni tra la fase cautelare e il merito che più spesso indeboliscono una posizione.
Quando il sequestro colpisce un debitore già in difficoltà, le competenze di Gestore della crisi e di professionista fiduciario OCC permettono di valutare se una procedura di sovraindebitamento sia una via percorribile e con quali effetti sulla misura. Nel caso di un’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare la composizione negoziata.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo. I primi curano gli atti e i termini processuali, i secondi ricostruiscono flussi finanziari e disponibilità, dato spesso decisivo per provare o smentire il periculum.
Conclusioni
L’ordinanza europea di sequestro conservativo permette di congelare i conti del debitore in un altro Stato membro con una procedura uniforme, rapida e senza preavviso. Il creditore deve però provare un rischio concreto, attuale e riconducibile a una condotta intenzionale del debitore. Deve di regola prestare una garanzia e avviare il merito entro termini perentori. Il debitore ha a disposizione rimedi distinti per contestare l’ordinanza e per contestarne l’esecuzione, oltre alla tutela degli importi esenti previsti dalla legge del Paese in cui si trova il conto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché i suoi due snodi coincidono con competenze certificate dell’Avvocato. La lettura dei rapporti bancari è coperta dal coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario. La tenuta della linea difensiva dalla fase cautelare al giudizio di legittimità è garantita dalla qualifica di cassazionista. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 21 maggio 2026, la costruzione e la contestazione del periculum sono diventate ancora più tecniche. Un’analisi documentale accurata è quindi il primo passo, per il creditore come per il debitore.
📩 Un conto bloccato non aspetta, e neppure i termini per avviare la causa di merito: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo. Trovi tutti i recapiti per raggiungerci al termine di questa pagina.
