Cosa Può Fare Il Curatore Sul Cash Pooling Del Gruppo Se Una Delle Nostre Società Finisce In Liquidazione Giudiziale?

Questa guida raccoglie le domande che più spesso ci rivolgono amministratori, direttori finanziari e soci di gruppi societari quando una delle società che partecipano alla tesoreria accentrata entra in liquidazione giudiziale. Sono domande concrete, a volte formulate con un po’ di ansia, e meritano risposte complete: le trovate qui sotto, una per una, nell’ordine in cui di solito arrivano.

Il quadro normativo, in poche righe. Il cash pooling è un contratto atipico: la legge non lo disciplina espressamente, ma quando una società del gruppo diventa insolvente entrano in gioco norme molto precise. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dedica ai gruppi alcune disposizioni specifiche: l’art. 290 sulle azioni di inefficacia tra imprese del gruppo, l’art. 291 sulle iniziative del curatore verso le altre società, l’art. 292 sulla postergazione dei finanziamenti infragruppo. A queste si sommano le regole del codice civile sulla direzione e coordinamento (artt. 2497 e seguenti) e sulla postergazione dei finanziamenti (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.).

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il cash pooling sta all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora ogni giorno sui meccanismi con cui un gruppo gestisce, o non riesce a gestire, la crisi di una sua componente. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè proprio le competenze necessarie per ricostruire flussi di tesoreria, saldi e movimenti tra conti. Ed è avvocato cassazionista, dunque può seguire il contenzioso con il curatore dal primo grado fino all’ultimo.

📩 Una lettera del curatore sul conto accentrato non va lasciata nel cassetto: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.


Blocco A — Le basi

“Il cash pooling che usiamo nel gruppo diventa davvero un problema se una società salta?”

Sì, può diventarlo, e in modo serio: il cash pooling è lo strumento attraverso cui, per definizione, la liquidità si sposta da una società all’altra, e il curatore ha il compito di verificare proprio questi spostamenti.

Vediamo perché. In un sistema di tesoreria accentrata le società partecipanti (le cosiddette participants) trasferiscono, di solito ogni giorno, il saldo dei propri conti a un conto centrale intestato a una società del gruppo, il pooler, che in genere è la holding o la finanziaria. Nel modello più diffuso, lo zero balance, i conti periferici vengono “azzerati” a fine giornata: se una società ha liquidità, questa sale al pooler; se è in rosso, il pooler la ripiana. Il risultato è una rete di crediti e debiti reciproci che si aggiorna continuamente.

Finché tutte le società sono in salute, nessuno si preoccupa di chi è creditore di chi. Il giorno in cui una partecipante entra in liquidazione giudiziale, invece, quella rete si “fotografa”. Il curatore deve stabilire quanto la società fallita vanta verso il pooler, quanto deve, e soprattutto se i movimenti degli ultimi anni hanno spostato ricchezza a danno dei suoi creditori.

Non è un sospetto astratto. Il cash pooling, per come è costruito, consente di usare la cassa di una società per sostenere le altre. Se quella società poi diventa insolvente, i suoi creditori chiedono: dove sono finiti i nostri soldi? Il curatore è la persona incaricata di dare una risposta, e ha a disposizione strumenti costruiti apposta per i gruppi.

Il problema non è il cash pooling in sé, che è uno strumento lecito e diffuso: il problema è come è stato documentato e come ha funzionato negli ultimi anni. Un sistema formalizzato, con saldi tracciati e condizioni di mercato, si difende. Un sistema informale, gestito “a voce” dalla tesoreria della capogruppo, espone tutto il gruppo.

“Chi decide cosa fare con i soldi della società fallita che sono finiti sul conto della holding?”

Il curatore, e solo lui: dal giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale la società perde l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, compresi i crediti verso la holding.

Detto in modo semplice: gli amministratori della società in liquidazione non possono più firmare accordi con il pooler, non possono rinunciare a crediti, non possono “sistemare” i saldi con una scrittura contabile. Qualsiasi pagamento o compensazione successiva va gestita dal curatore, sotto la vigilanza del giudice delegato e, per gli atti più rilevanti, con le autorizzazioni previste dal Codice.

Il curatore, per la società di cui è organo, può fare essenzialmente quattro cose. Può chiedere al pooler di restituire il saldo attivo della società sul conto accentrato. Può contestare, in sede di verifica del passivo, i crediti che la holding o le altre società del gruppo pretendono di vantare. Può agire per far dichiarare inefficaci pagamenti, rimborsi e trasferimenti del passato. Può infine promuovere azioni di responsabilità contro chi ha diretto e coordinato il gruppo, e contro chi ha partecipato alle operazioni dannose.

C’è un punto che spesso sorprende. Il curatore non “rappresenta il gruppo” e non ha alcun interesse a salvare le altre società. Rappresenta la massa dei creditori della singola società fallita. Per lui l’autonomia patrimoniale di ogni società conta più dell’interesse di gruppo, anche se il gruppo per anni ha ragionato come un’unica cassa. Questa differenza di prospettiva è all’origine di quasi tutti i conflitti che vedremo.

“Entro quanto tempo il curatore può tornare indietro sui movimenti?”

Dipende dallo strumento che usa: si va da un anno a cinque anni prima del deposito della domanda, e per le azioni risarcitorie il termine si calcola in modo ancora diverso.

Mettiamo ordine, perché qui si fa molta confusione.

  • Rimborsi di finanziamenti infragruppo postergati: l’art. 292 CCII rinvia all’art. 164 CCII e colpisce con l’inefficacia i rimborsi eseguiti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo alla liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.
  • Revocatoria concorsuale “classica” (art. 166 CCII): per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili il periodo sospetto è in genere di sei mesi, per gli atti anomali di un anno, sempre calcolati a ritroso dal deposito della domanda.
  • Azione di inefficacia tra imprese del gruppo (art. 290 CCII): qui il periodo si allunga a cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale.
  • Azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.): non ha un “periodo sospetto”, ma un termine di prescrizione di cinque anni che, secondo la Cassazione, decorre da quando il pregiudizio è diventato conoscibile, non dal singolo atto.

C’è poi un limite che riguarda il curatore stesso: le azioni revocatorie e di inefficacia vanno promosse entro i termini di decadenza fissati dal Codice (art. 170 CCII), che decorrono dall’apertura della procedura e dal compimento dell’atto.

Per un gruppo, il dato da ricordare è il secondo: cinque anni di movimenti infragruppo possono essere rimessi in discussione. Chi pensa che “quello che è successo nel 2021 ormai è chiuso” rischia di sbagliare i conti.

“Ma il cash pooling non è un contratto normale tra società? Perché il curatore dovrebbe metterci il naso?”

Perché è un contratto normale, sì, ma tra società che non sono indipendenti l’una dall’altra.

Il cash pooling è stato qualificato dalla giurisprudenza come contratto atipico, spesso a causa mista, che combina elementi del conto corrente, del mandato e del finanziamento. Una pronuncia di merito ha osservato che l’adesione alla tesoreria accentrata non è un effetto automatico dell’appartenenza al gruppo, ma una scelta organizzativa che le società compiono con un accordo autonomo. Proprio perché è un accordo, ha regole che si possono esaminare: quanto si trasferisce, quando si restituisce, a che tasso, con quali limiti.

Il curatore guarda a tre aspetti. Primo: il contratto esiste per iscritto ed è stato approvato dagli organi di ciascuna società? Secondo: le condizioni erano ragionevoli per la società oggi fallita, o solo per il gruppo? Terzo: nel funzionamento concreto, il sistema ha prodotto vantaggi anche per la partecipante, oppure ha solo drenato la sua cassa verso il pooler?

Quando le risposte sono sfavorevoli, i trasferimenti possono essere letti come finanziamenti a favore della holding non adeguatamente remunerati o garantiti, oppure come spostamenti di ricchezza da recuperare. Il fatto che “tutti i gruppi facciano così” non è un argomento difensivo: conta cosa è stato scritto e cosa è successo nel vostro gruppo.


Blocco B — La procedura

“Cosa succede al contratto di cash pooling il giorno in cui si apre la liquidazione giudiziale?”

In pratica, il sistema si ferma per la società in liquidazione: i trasferimenti automatici non possono proseguire come prima, e il saldo alla data di apertura diventa il punto di partenza di tutto.

Il Codice della crisi disciplina i contratti non ancora eseguiti alla data di apertura della procedura (artt. 172 e seguenti CCII). La regola generale è la sospensione, in attesa che il curatore scelga se subentrare o sciogliersi. Per il conto corrente e il mandato la disciplina concorsuale riprende la regola, già presente nell’art. 78 della vecchia legge fallimentare, dello scioglimento per effetto della procedura. Poiché il cash pooling ha tratti di entrambi, nella prassi il rapporto viene considerato cessato nei confronti della società in liquidazione, e il curatore difficilmente ha interesse a proseguirlo.

Le conseguenze pratiche sono tre.

  1. Il saldo si cristallizza. Si calcola la posizione della società alla data di apertura: se è creditrice verso il pooler, quel credito è un attivo della procedura; se è debitrice, il pooler dovrà insinuarsi al passivo.
  2. I movimenti successivi vanno isolati. Se la tesoreria di gruppo ha continuato a “spazzare” il conto della società fallita anche dopo l’apertura, quei movimenti sono inefficaci verso la massa e vanno restituiti.
  3. Il conto bancario periferico cambia gestione. La banca, ricevuta la notizia della procedura, non può più eseguire le istruzioni automatiche del pooler su quel conto.

Il consiglio più utile, in questa fase, è anche il più banale: bloccate subito le istruzioni di sweeping sul conto della società in liquidazione e fate estrarre dalla tesoreria l’estratto completo del conto di corrispondenza. Quel documento sarà la base di ogni discussione con il curatore, e averlo pronto evita di subire la ricostruzione altrui.

“Se la società fallita risulta in credito verso la holding, come fa il curatore a farsi pagare?”

Come qualunque creditore, ma con in più la forza della procedura.

Normalmente il curatore parte con una richiesta scritta al pooler, indicando il saldo risultante dalle scritture. Se il pagamento non arriva, può agire in giudizio: con un ricorso per decreto ingiuntivo, se ha prova scritta del credito (estratti del conto accentrato, riconciliazioni firmate, bilanci), oppure con un giudizio ordinario.

La holding ha davanti a sé due difese principali. La prima è contestare il saldo, cioè la ricostruzione contabile. La seconda è opporre in compensazione un proprio credito verso la società fallita. L’art. 155 CCII ammette la compensazione tra debiti e crediti reciproci anteriori all’apertura della procedura, anche se non ancora scaduti, con alcune esclusioni per i crediti acquistati di recente. La Cassazione ha chiarito da tempo che, quando il curatore agisce per riscuotere, il terzo può eccepire la compensazione anche senza aver prima ottenuto l’ammissione al passivo; solo l’eventuale eccedenza a suo favore dovrà passare per la verifica dei crediti.

Attenzione però: nei gruppi la compensazione si scontra con la postergazione. Se il credito della holding nasce da un finanziamento postergato (ne parliamo nella prossima domanda), usarlo in compensazione significherebbe farsi pagare per intero, prima degli altri creditori, un credito che la legge vuole soddisfatto per ultimo. È per questo che molti curatori contestano la compensazione dei crediti postergati, e l’orientamento prevalente in dottrina va in questa direzione. La valutazione va fatta caso per caso, verificando se il credito opposto sia davvero di natura finanziaria e se ricorrano i presupposti della postergazione.

“E se invece è la holding a essere in credito? Possiamo insinuarci al passivo come tutti gli altri?”

Potete insinuarvi, ma quasi mai “come tutti gli altri”: i crediti da finanziamento infragruppo rischiano di essere ammessi al passivo in via postergata, cioè pagati solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti.

Due norme, due livelli.

Il primo livello è il codice civile. L’art. 2497-quinquies c.c. estende ai finanziamenti infragruppo la regola dell’art. 2467 c.c.: sono postergati i finanziamenti erogati a una società da chi esercita su di essa direzione e coordinamento, o da altre società sottoposte alla stessa direzione, quando al momento dell’erogazione la finanziata era in una situazione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale. La Cassazione, nel 2025, ha precisato che per la postergazione non occorre dimostrare che la direzione e coordinamento sia stata esercitata in modo abusivo: basta il rapporto di eterodirezione unito ai presupposti oggettivi.

Il secondo livello è il Codice della crisi. L’art. 292 CCII posterga i crediti da finanziamento tra chi dirige e coordina e le società dirette (in entrambe le direzioni, quindi anche i finanziamenti dalla figlia alla madre) quando i rapporti di finanziamento sono stati contratti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore. Restano fuori i finanziamenti prededucibili funzionali agli strumenti di regolazione della crisi (art. 102 CCII).

Dal punto di vista procedurale, la holding deposita la domanda di ammissione al passivo nei termini fissati dal Codice (art. 201 CCII: almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica). Il curatore prende posizione nel progetto di stato passivo; il giudice delegato decide. Se il credito viene escluso o ammesso solo in via postergata, contro il decreto di esecutività si propone opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione (artt. 206-207 CCII).

La difesa esiste, e si gioca sui fatti del momento dell’erogazione: la situazione patrimoniale della società finanziata in quella data precisa, la natura effettivamente finanziaria del credito (un corrispettivo per servizi resi non è un finanziamento), la data in cui il rapporto è sorto.

“Cosa sono queste ‘azioni di inefficacia’ di cui parla il curatore nella sua lettera?”

Sono gli strumenti con cui il curatore “annulla” verso i creditori gli effetti di atti già compiuti, per riportare denaro nella massa. Nei gruppi ne esistono tre, e conviene distinguerle bene.

1. L’inefficacia dei rimborsi di finanziamenti postergati (artt. 164 e 292 CCII). Se nell’anno anteriore al deposito della domanda la società poi fallita ha restituito alla holding, o a un’altra società del gruppo, un finanziamento che rientra nella postergazione, quel rimborso è inefficace verso i creditori. Il curatore non deve provare che la holding sapesse dello stato di insolvenza: il meccanismo opera per legge, e l’azione serve ad accertarlo e a ottenere la restituzione.

2. L’azione di inefficacia infragruppo (art. 290 CCII). È la vera novità del Codice per i gruppi. Il curatore può chiedere la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti compiuti nei cinque anni precedenti il deposito dell’istanza che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori. La particolarità decisiva è l’onere della prova: tocca alla società che ha ricevuto le risorse dimostrare di non conoscere il carattere pregiudizievole dell’atto. Per una holding che dirige la tesoreria, è una prova oggettivamente difficile. La norma fa comunque salvo l’art. 2497, primo comma, c.c., e quindi il ruolo dei vantaggi compensativi.

3. La revocatoria concorsuale ordinaria (art. 166 CCII), che si può esercitare anche verso le società del gruppo e che l’art. 290 rafforza. Qui entrano in gioco i periodi sospetti di sei mesi e un anno e la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, che nei gruppi è spesso agevole per il curatore. Una nota tecnica: l’esenzione prevista per le rimesse su conto corrente bancario che non riducono in modo consistente e durevole l’esposizione è pensata per il rapporto con la banca; se possa estendersi ai versamenti sul conto accentrato presso il pooler è questione discussa, e non conviene darla per scontata.

“Si finisce per forza in tribunale, o si può chiudere prima?”

No, non per forza. Molte posizioni si definiscono con una transazione.

Il curatore può transigere, ma non da solo: le transazioni rientrano negli atti per cui il Codice richiede passaggi autorizzativi, di regola coinvolgendo il comitato dei creditori e il giudice delegato, e devono essere coerenti con il programma di liquidazione. Il curatore, inoltre, deve poter spiegare agli organi della procedura perché la transazione conviene alla massa rispetto al giudizio. Questo significa che una proposta del gruppo funziona solo se è documentata: ricostruzione dei saldi, analisi dei rischi di causa, tempi di incasso, solvibilità della holding.

Dal lato del gruppo, la transazione ha senso quando i rischi di soccombenza sono concreti (per esempio, contratto non formalizzato, rimborsi recenti di finanziamenti) e quando conviene “chiudere” in un colpo solo più fronti: saldo del conto accentrato, rimborsi contestati, eventuale azione di responsabilità. Una transazione ben scritta regola anche la sorte dei crediti postergati della holding, che spesso vengono rinunciati come parte dell’accordo.

Una transazione con il curatore si costruisce sui numeri, non sulle relazioni: la proposta più credibile è quella che il curatore può presentare al comitato dei creditori senza doverla smontare.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
Apertura della proceduraCristallizzazione del saldo di cash pooling; blocco degli sweep sul conto della societàData della sentenza di aperturaCuratore / tesoreria di gruppo
Verifica del passivoDomanda di ammissione della holding o di altre società del gruppoAlmeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII)Giudice delegato
Domande tardiveAmmissione tardiva del creditoDi regola entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 208 CCII)Giudice delegato
Contestazione dello stato passivoOpposizione all’esclusione o alla postergazione30 giorni dalla comunicazione (artt. 206-207 CCII)Tribunale
Recupero del saldo attivoRichiesta di pagamento, decreto ingiuntivo o giudizio ordinarioPrescrizione ordinaria del creditoTribunale
Rimborsi di finanziamenti postergatiAzione di inefficaciaRimborsi nell’anno anteriore alla domanda (artt. 164 e 292 CCII)Tribunale
Spostamenti infragruppoAzione di inefficacia ex art. 290 CCIIAtti dei 5 anni anteriori all’istanzaTribunale
Revocatoria concorsualeArt. 166 CCIIAtti dei 6 mesi / 1 anno anteriori; decadenza ex art. 170 CCIITribunale
Responsabilità per direzione e coordinamentoAzione ex art. 2497 c.c.Prescrizione 5 anni dalla conoscibilità del dannoTribunale (sezione imprese)

Una precisazione sui tempi: nei giudizi ordinari la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto; per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la regola generale è che la sospensione feriale non si applica, salvo che sia espressamente prevista. È un dettaglio che, in un’opposizione allo stato passivo, può fare la differenza tra un’impugnazione tempestiva e una tardiva.


Blocco C — I casi particolari

“E se il cash pooling non era mai stato messo per iscritto?”

È lo scenario peggiore, sia sul piano civile sia su quello penale.

Sul piano civile, senza un contratto il curatore può sostenere che non esisteva alcun sistema di tesoreria: esistevano solo trasferimenti di denaro dalla società poi fallita alla holding, privi di causa documentata. Ogni trasferimento diventa così un credito da restituire, o un atto da dichiarare inefficace ex art. 290 CCII, con la holding costretta a provare di non conoscerne il carattere pregiudizievole.

Sul piano penale la Cassazione è molto netta. In una serie di pronunce della Quinta Sezione (2022, 2023, 2024) ha affermato che i pagamenti a favore della controllante possono essere ricondotti a un legittimo cash pooling, e quindi non integrare bancarotta per distrazione, solo se il sistema è formalizzato: un accordo sottoscritto e deliberato dagli organi di ciascuna società, che stabilisca come e quando i saldi salgono al conto accentrato, come e quando vengono restituiti, a quali tassi maturano gli interessi, con quali limiti e commissioni. In più, l’intera operazione deve inserirsi in una logica di vantaggi compensativi concreti per la società che mette a disposizione la propria liquidità.

Tradotto: un cash pooling “di fatto” non protegge gli amministratori, e i trasferimenti possono essere valutati come distrazioni, specie se avvenuti quando la società era già in difficoltà.

Cosa si può fare, se il contratto non c’è? Ricostruire, con le prove disponibili, la realtà del sistema: delibere consiliari che ne parlano, comunicazioni tra tesoreria e società, riconciliazioni periodiche, trattamento in bilancio (nota integrativa, rapporti con parti correlate), interessi effettivamente riconosciuti. Non sostituisce un contratto, ma può dimostrare che una regolamentazione esisteva e veniva applicata.

“Vale anche se i soldi sono passati da una società sorella all’altra, e non dalla holding?”

Sì, in molti casi vale, ed è una delle domande che facciamo più spesso noi al cliente, perché nei grandi gruppi il cash pooling fa girare la liquidità in ogni direzione.

Sul fronte della postergazione, l’art. 2497-quinquies c.c. si applica ai finanziamenti erogati da chi esercita direzione e coordinamento, ma anche da “altri soggetti ad essa sottoposti”: quindi anche ai finanziamenti tra sorelle. Una pronuncia di merito del 2024 ha precisato che non occorre dimostrare che il finanziamento tra due sottoposte sia stato imposto dalla capogruppo: basta che provenga da una società del perimetro. La Cassazione, con un’ordinanza del luglio 2025, ha poi esteso la postergazione ai finanziamenti “discendenti” che la controllante eroga alla controllata passando attraverso un’altra società intermedia, proprio per evitare che l’interposizione di una società del gruppo diventi un modo per aggirare la regola.

Più incerto è il caso dei finanziamenti “ascendenti” (dalla figlia alla madre) sotto il profilo civilistico: se ne discute, e anche la giurisprudenza di merito si è confrontata con il tema. Sul versante concorsuale, però, l’art. 292 CCII li considera espressamente per i rapporti sorti nell’anno anteriore alla domanda.

Sul fronte delle azioni di inefficacia, l’art. 290 CCII parla genericamente di atti che spostano risorse “a favore di un’altra impresa del gruppo”: non richiede che la beneficiaria sia la holding.

Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Nei gruppi la liquidità non ha un solo padrone, e per questo il curatore segue il denaro, non l’organigramma.” Il consiglio pratico è mappare tutti i flussi della società in liquidazione, non solo quelli con il pooler.

“Il curatore può chiedere i danni anche agli amministratori della holding, oltre che alla holding?”

Sì. E, a certe condizioni, anche a sindaci e revisori.

L’art. 2497 c.c. prevede che la società che abusa della direzione e coordinamento, agendo nel proprio interesse o di terzi in violazione dei principi di corretta gestione, risponde verso soci e creditori della società diretta. Il secondo comma estende la responsabilità in solido a chi ha comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, a chi ne ha consapevolmente tratto beneficio. Nella prassi, questo significa amministratori della capogruppo, direttore finanziario di gruppo, talvolta le società sorelle che hanno incassato la liquidità.

Nella liquidazione giudiziale della società diretta, l’azione dei creditori è esercitata dal curatore (art. 2497, quarto comma, c.c.; art. 255 CCII). La Cassazione, nel 2024, ha precisato che il curatore esercita soltanto l’azione che spettava ai creditori sociali, a tutela dell’integrità del patrimonio della società, e non un generico potere di rappresentare tutti gli interessati. A questa si aggiungono le ordinarie azioni di responsabilità contro gli amministratori della stessa società fallita, che hanno eseguito o tollerato i trasferimenti.

La giurisprudenza di merito recente è andata oltre. Una Corte d’appello, nel 2025, ha esteso la responsabilità solidale ex art. 2497, secondo comma, anche a sindaci e revisori della controllante per omessa vigilanza sui finanziamenti infragruppo. L’art. 291 CCII, inoltre, consente al curatore di attivare verso le società del gruppo non assoggettate alla procedura strumenti di controllo come la denuncia al tribunale per gravi irregolarità.

La difesa principale si chiama vantaggi compensativi: se la società diretta, dal complesso dei rapporti di gruppo, ha ricevuto benefici tali da neutralizzare il danno della singola operazione, l’abuso non c’è. Ma sono benefici da provare con numeri, non da affermare.

“E se in liquidazione giudiziale finiscono due società del gruppo insieme?”

Il Codice consente, a certe condizioni, di aprire una procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo, con un unico tribunale e un unico curatore (art. 287 CCII). Anche in quel caso, però, le masse attive e passive restano separate: ogni società ha i suoi creditori e il suo patrimonio.

Questo ha una conseguenza che spiazza molti. Il curatore unico non può “compensare” all’interno del gruppo, ma deve verificare anche i rapporti tra le società in procedura. Se la società A ha trasferito liquidità alla società B, entrambe fallite, il curatore dovrà valutare le azioni di A verso B, perché i creditori di A e quelli di B sono persone diverse con interessi opposti. L’art. 290 CCII lo prevede espressamente: le azioni infragruppo si esercitano sia nella procedura unitaria sia nel caso di più procedure distinte.

Se invece le procedure sono distinte e hanno curatori diversi, è frequente che il curatore della partecipante agisca contro la procedura del pooler, insinuandosi al passivo di quest’ultima per il saldo del conto accentrato. In questi casi la posizione delle società ancora in bonis del gruppo diventa delicata: possono essere chiamate come beneficiarie di trasferimenti in entrambe le direzioni.

Nella procedura unitaria il gruppo si semplifica sul piano gestionale, non su quello dei conti: le verifiche sui flussi restano tutte.


Blocco D — Le paure finali

“La holding rischia di dover restituire tutto quello che ha ricevuto negli ultimi cinque anni?”

No, non automaticamente. Ma il rischio va misurato con precisione.

L’art. 290 CCII non rende inefficace ogni movimento dei cinque anni: colpisce gli atti che hanno avuto l’effetto di spostare risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori. Nel cash pooling i flussi vanno e vengono: la liquidità sale al pooler, ma il pooler ripiana anche i saldi negativi. Il curatore deve quindi guardare al risultato netto e all’effetto concreto sulla società, non sommare solo le uscite. Un sistema in cui la partecipante ha ricevuto nel tempo quanto ha dato, a condizioni corrette, difficilmente produce un pregiudizio rilevante.

Il vero rischio nasce in tre situazioni: quando il saldo netto è sistematicamente a favore del pooler e non viene mai restituito; quando la liquidità della società è stata usata negli ultimi mesi prima della crisi per pagare debiti di altre società; quando i trasferimenti sono avvenuti senza alcuna regola scritta.

La rassicurazione fondata è questa: un cash pooling documentato, con saldi riconciliati e vantaggi misurabili, è difendibile. Il limite reale è che l’onere di dimostrarlo, nell’azione ex art. 290, grava sulla società beneficiaria, e quindi la documentazione va raccolta subito, non quando arriva l’atto di citazione.

“Gli amministratori rischiano anche il penale?”

Sì, il rischio esiste e va affrontato con franchezza.

Quando una società entra in liquidazione giudiziale, il pubblico ministero riceve la relazione del curatore e valuta eventuali reati concorsuali. I trasferimenti di liquidità verso la holding o verso altre società possono essere esaminati come possibili distrazioni (oggi art. 322 CCII, che ha sostituito l’art. 216 della legge fallimentare). La Cassazione penale, come abbiamo visto, esclude la distrazione quando il cash pooling è formalizzato e inserito in una logica di vantaggi compensativi reali; la conferma quando il sistema è informale e i trasferimenti hanno impoverito una società già in difficoltà, senza prospettiva di restituzione.

A rischio sono in primo luogo gli amministratori della società fallita, che hanno eseguito i trasferimenti. Ma possono essere coinvolti, a titolo di concorso, anche gli amministratori della capogruppo che li hanno disposti.

Non è un esito scontato, e non tutti i trasferimenti infragruppo sono reati: la giurisprudenza distingue con attenzione. Ma è proprio per questo che la posizione civile e quella penale vanno gestite insieme, in modo coerente, fin dall’inizio: una dichiarazione rilasciata al curatore per chiudere in fretta una questione civile può pesare nel procedimento penale.

“Il nostro credito verso la società fallita è perso per sempre?”

Non necessariamente, ma dipende da come verrà classificato.

Se è un credito commerciale vero (servizi amministrativi resi alla società, forniture, canoni di locazione), si insinua al passivo come chirografario o privilegiato, a seconda della sua natura, e concorre con gli altri creditori. Se è un credito da finanziamento, e ricorrono i presupposti della postergazione, verrà soddisfatto solo dopo tutti gli altri: in una liquidazione giudiziale, questo spesso significa non incassare nulla.

La distinzione tra credito commerciale e credito finanziario è la partita più importante da giocare in sede di verifica del passivo, perché è lì che si decide se il credito ha una chance concreta di essere pagato. Nel cash pooling la tentazione del curatore è qualificare come finanziario tutto il saldo del conto accentrato; la risposta del gruppo deve essere un’analisi voce per voce.

Resta il limite: se il saldo nasce davvero dal ripianamento dei conti di una società in squilibrio, la postergazione è probabile, e conviene saperlo prima di impostare la strategia.

“Quanto tempo abbiamo davvero per organizzarci?”

Meno di quanto si pensi, ma abbastanza, se si comincia subito.

Il calendario reale è scandito dalla verifica del passivo: di regola la domanda di ammissione va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata nella sentenza di apertura. In parallelo, il curatore redige le sue relazioni al giudice e inizia a ricostruire i rapporti infragruppo. Le azioni di inefficacia e di responsabilità possono arrivare mesi dopo, ma quando arrivano sono già costruite sui documenti che il curatore ha raccolto.

Il momento in cui il gruppo può incidere di più è prima che il curatore abbia chiuso la sua ricostruzione: presentare una propria riconciliazione dei saldi, documentare i vantaggi compensativi, chiarire la natura dei crediti. Dopo, si discute sulla sua versione.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici, per capire come ragiona il curatore.

Simulazione 1 — Saldo attivo, finanziamento recente e un rimborso “di troppo”.

Ipotesi: la società Alfa S.r.l. partecipa al cash pooling zero balance gestito dalla holding Beta S.p.A. La domanda che porta alla liquidazione giudiziale di Alfa viene depositata il 14 marzo 2025; la liquidazione si apre il 9 maggio 2025.

  • Saldo del conto di corrispondenza alla data di apertura: Alfa creditrice verso Beta per 412.760 €.
  • Beta sostiene di avere a sua volta un credito verso Alfa di 138.900 €, per un finanziamento erogato il 3 giugno 2024, quando Alfa aveva un patrimonio netto già eroso dalle perdite.
  • Il 18 novembre 2024 Alfa aveva rimborsato a Beta 56.340 € relativi a un precedente finanziamento infragruppo.

Posizione di Beta: “compensiamo, e vi dobbiamo solo 412.760 − 138.900 = 273.860 €”.

Posizione del curatore:

  1. Il finanziamento del 3 giugno 2024 è sorto nell’anno anteriore alla domanda (dal 14 marzo 2024 in poi): è postergato ai sensi dell’art. 292 CCII, e presumibilmente anche ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. dato lo squilibrio patrimoniale. La compensazione viene contestata.
  2. Il rimborso del 18 novembre 2024 è avvenuto nell’anno anteriore alla domanda: è inefficace ex artt. 292 e 164 CCII, e Beta deve restituire 56.340 €.

Esito se prevale la tesi del curatore: Beta deve versare 412.760 + 56.340 = 469.100 € e si insinua al passivo per 138.900 € + 56.340 € in via postergata, con probabilità di recupero molto bassa. La differenza economica rispetto alla tesi di Beta è di 195.240 €. È su questa cifra che si concentra la difesa: la natura del credito, la data effettiva del rapporto, la situazione patrimoniale di Alfa al 3 giugno 2024.

Simulazione 2 — Cinque anni di sweep senza contratto.

Ipotesi: Gamma S.r.l., società operativa di un gruppo, trasferisce la propria liquidità alla capogruppo senza un contratto di cash pooling scritto. L’istanza di liquidazione giudiziale viene depositata il 21 gennaio 2026. Il periodo rilevante per l’art. 290 CCII va quindi dal 21 gennaio 2021 in poi.

  • Trasferimenti di Gamma alla capogruppo tra febbraio 2021 e dicembre 2023: 1.284.500 €.
  • Somme restituite o pagate dalla capogruppo per conto di Gamma nello stesso periodo: 731.200 €.
  • Saldo netto a favore della capogruppo: 553.300 €.
  • Un ulteriore trasferimento di 97.450 € risale al novembre 2020, fuori dal quinquennio.

Il curatore agisce ex art. 290 CCII per l’inefficacia dei trasferimenti che hanno generato il saldo netto di 553.300 €: la capogruppo, per evitarla, deve provare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole degli atti, prova complessa per chi gestiva direttamente la tesoreria. Per il trasferimento del 2020, escluso dall’art. 290, il curatore valuta l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.: il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla conoscibilità del danno, e quindi potrebbe non essere ancora maturato.

In questo scenario la linea difensiva più solida è dimostrare, con i numeri, i vantaggi che Gamma ha ricevuto dal gruppo (garanzie prestate dalla capogruppo, condizioni bancarie migliori, servizi centralizzati non addebitati) e che compensano, in tutto o in parte, il saldo netto.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Chi ha in mano la contabilità del conto accentrato, e cosa racconterà quando il curatore la leggerà?”

È la domanda più trascurata, eppure decide spesso l’esito di tutto.

Nel cash pooling, la memoria contabile del sistema sta quasi sempre presso il pooler: è la tesoreria della holding a tenere il conto di corrispondenza, a calcolare gli interessi, a registrare i ripianamenti. La società partecipante, invece, spesso ha in contabilità solo un conto “crediti/debiti verso controllante” aggiornato in modo sintetico. Quando la partecipante entra in liquidazione giudiziale, il curatore acquisisce le sue scritture, e trova quella sintesi. Poi chiede al pooler il dettaglio.

Qui nascono due problemi. Il primo è che le due contabilità non sempre coincidono: differenze di valuta, interessi non contabilizzati, riclassifiche a fine anno. Ogni differenza non spiegata viene letta dal curatore a favore della massa. Il secondo è che il dettaglio del pooler rivela come il sistema ha funzionato davvero: se la partecipante ha finanziato il gruppo per anni a tasso zero, se i suoi saldi negativi venivano ripianati solo quando conveniva, se negli ultimi mesi la sua liquidità è servita a pagare fornitori di altre società.

La contabilità del cash pooling è insieme la migliore difesa e il peggior atto d’accusa del gruppo, a seconda di chi la ricostruisce per primo. Per questo, prima ancora di rispondere al curatore, conviene far ricostruire i saldi da professionisti che uniscano competenze legali e contabili, individuare le incongruenze e prepararne la spiegazione.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che oggi orientano la materia, con il principio espresso in parole nostre e la ragione per cui contano nel vostro caso.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599. La postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. si applica anche al finanziamento che la controllante eroga alla controllata attraverso una società intermedia del gruppo, perché altrimenti basterebbe interporre una società per aggirare la regola. Rilevanza: nel cash pooling la liquidità passa spesso per più società; il curatore guarda chi ha finanziato davvero.

2. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166. La postergazione dei finanziamenti infragruppo scatta in presenza del rapporto di direzione e coordinamento e dei presupposti oggettivi, senza che serva provare un esercizio abusivo della direzione. Rilevanza: la holding non può difendersi dicendo “abbiamo agito correttamente”: la postergazione non è una sanzione, è una regola di ordine.

3. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. La società eterodiretta non può agire direttamente contro la capogruppo ex art. 2497; nella procedura concorsuale il curatore esercita soltanto l’azione che spettava ai creditori sociali, a tutela dell’integrità del patrimonio. Rilevanza: definisce il perimetro dell’azione di responsabilità che il curatore può promuovere contro la holding.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943. Chi invoca la presunzione di direzione e coordinamento dell’art. 2497-sexies c.c. deve assolvere un preciso onere probatorio sui presupposti del controllo. Rilevanza: anche per il curatore la direzione e coordinamento va dimostrata, e su questo si può impostare una difesa.

5. Cass. civ., 13 marzo 2023, n. 7262. Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione ex art. 2497 c.c. decorre da quando il pregiudizio diventa conoscibile, non dal compimento dei singoli atti di eterodirezione. Rilevanza: operazioni di cash pooling risalenti possono essere contestate anche molti anni dopo.

6. Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 29139. L’azione contro la capogruppo non richiede la previa infruttuosa escussione della società diretta; la norma pone l’obbligo di risarcire direttamente in capo a chi ha abusato della direzione. Rilevanza: la holding può essere chiamata subito, senza “filtri” procedurali.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 maggio 2022, n. 14876. La responsabilità della capogruppo verso i creditori della controllata per lesione dell’integrità del patrimonio sociale ha natura extracontrattuale. Rilevanza: incide sull’onere della prova e sulla prescrizione nell’azione del curatore.

8. Cass. civ., Sez. VI, ord. 18 dicembre 2017, n. 30298. Nel giudizio promosso dal curatore per riscuotere un credito della procedura, il terzo convenuto può eccepire in compensazione un proprio credito verso il fallito anche senza averlo prima fatto verificare; l’eventuale eccedenza va però insinuata al passivo. Rilevanza: è la base della difesa della holding che oppone in compensazione i propri crediti sul conto accentrato, entro i limiti della postergazione.

9. Cass. pen., Sez. V, n. 37062/2022 (udienza 24 maggio 2022, depositata 30 settembre 2022). I pagamenti a favore della controllante possono ricondursi al cash pooling, ed essere esclusi dalla bancarotta per distrazione, solo se il rapporto è formalizzato e regolato nei suoi aspetti giuridici ed economici. Rilevanza: è il riferimento che il curatore e il pubblico ministero richiamano per primo.

10. Cass. pen., Sez. V, n. 39139/2023 (udienza 23 giugno 2023, depositata 26 settembre 2023). Il sistema di tesoreria deve essere deliberato dagli organi delle società coinvolte e regolato quanto a modalità e tempi di trasferimento e restituzione dei saldi, tassi, limiti e commissioni. Rilevanza: indica il contenuto minimo del contratto che rende difendibili i flussi.

11. Cass. pen., Sez. V, n. 23910/2024 (udienza 22 febbraio 2024). Il solo trasferimento di liquidità alla capogruppo non esclude la distrazione: servono una disciplina chiara fin dall’inizio, una reale prospettiva di restituzione e un’utilità concreta per la società che mette a disposizione le risorse. Rilevanza: chiarisce che il cash pooling è il contesto in cui valutare il trasferimento, non uno scudo automatico.

12. Corte d’appello di L’Aquila, 9 ottobre 2025, n. 1065. La responsabilità solidale ex art. 2497, secondo comma, c.c. è stata estesa a sindaci e revisori della controllante per omessa vigilanza sui finanziamenti infragruppo. Rilevanza: amplia la platea dei soggetti che il curatore può chiamare in causa.

13. Corte d’appello di Venezia, 15 febbraio 2024, n. 312. Holding e suoi amministratori sono stati condannati per l’erosione del capitale della controllata, in violazione della regola “ricapitalizza o liquida”. Rilevanza: mostra come l’uso della liquidità di una controllata in crisi possa tradursi in responsabilità risarcitoria concreta.

14. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2024. Pronuncia di merito che si è confrontata con la questione, tuttora discussa, dell’applicabilità della postergazione ai finanziamenti ascendenti, dalla controllata verso la controllante. Rilevanza: nel cash pooling i saldi della partecipante verso il pooler sono proprio finanziamenti “verso l’alto”; il tema è aperto e va argomentato caso per caso.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando una società del gruppo entra in liquidazione giudiziale e il curatore comincia a guardare il cash pooling, lo Studio Monardo interviene con strumenti precisi. Ecco cosa facciamo, uno per uno.

  1. Ricostruiamo il conto di corrispondenza della società in liquidazione, movimento per movimento, confrontando le scritture del pooler con quelle della partecipante e con gli estratti bancari, per arrivare a un saldo alla data di apertura che il gruppo possa sostenere.
  2. Analizziamo il contratto di cash pooling e le delibere che lo hanno approvato, verificando se contiene gli elementi che la Cassazione considera indispensabili: modalità di trasferimento e restituzione, tassi, limiti, commissioni.
  3. Classifichiamo i crediti infragruppo voce per voce, separando quelli commerciali da quelli finanziari, per contrastare la postergazione dove non ricorrono i presupposti.
  4. Verifichiamo i presupposti della postergazione esaminando la situazione patrimoniale della società finanziata alla data di ciascuna erogazione.
  5. Mappiamo i trasferimenti dei cinque anni rilevanti per l’art. 290 CCII, calcolando il saldo netto e individuando gli atti realmente esposti.
  6. Documentiamo i vantaggi compensativi ricevuti dalla società in liquidazione (garanzie, servizi, condizioni bancarie), traducendoli in numeri utilizzabili in giudizio.
  7. Predisponiamo e depositiamo le domande di ammissione al passivo delle società del gruppo e, se necessario, proponiamo l’opposizione allo stato passivo nei termini.
  8. Difendiamo holding, società sorelle e amministratori nelle azioni di inefficacia, revocatoria e responsabilità promosse dal curatore.
  9. Costruiamo proposte transattive documentate da sottoporre al curatore e agli organi della procedura.
  10. Coordiniamo la posizione civile con quella penale, perché nessuna dichiarazione resa in un contesto danneggi l’altro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno le dinamiche con cui un gruppo tenta di gestire la crisi di una sua componente, e quindi saper leggere i flussi di tesoreria come li leggerà il curatore. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario, indispensabile quando la partita si gioca su conti correnti, saldi e riconciliazioni.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano che disperdono il lavoro fatto. E ogni caso viene seguito da uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nel cash pooling la questione giuridica e quella contabile sono la stessa questione vista da due lati.


In chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi. Il primo: quando una società del gruppo entra in liquidazione giudiziale, il curatore ha strumenti specifici per i gruppi, e può risalire fino a cinque anni di movimenti. Il secondo: la differenza tra un cash pooling difendibile e uno esposto la fanno il contratto scritto, la tracciabilità dei saldi e i vantaggi compensativi dimostrabili. Il terzo: i crediti del gruppo verso la società fallita rischiano la postergazione, e la loro qualificazione va difesa subito, in sede di verifica del passivo.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le competenze che il cash pooling richiede tutte insieme: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per leggere la crisi del gruppo; quella dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo, per ricostruire i flussi; quella dell’avvocato cassazionista, per seguire il contenzioso con il curatore fino all’ultimo grado.

📩 Il curatore sta già ricostruendo i conti del vostro gruppo: scriveteci oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO