Cosa Dice La Cassazione Sulla Responsabilità Degli Amministratori Per Mancata Adozione Degli Adeguati Assetti?

Questa è una raccolta delle domande che amministratori, soci e sindaci ci rivolgono più spesso quando sentono parlare di “adeguati assetti”, con risposte complete e senza giri di parole. Le abbiamo ordinate come arrivano di solito: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari, infine le paure vere.

Il contesto normativo si riassume in poche righe. Dal 16 marzo 2019 l’art. 2086, secondo comma, del codice civile, riscritto dall’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), impone a chi fa impresa in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per accorgersi in tempo della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per superarla. L’art. 3 del Codice della crisi precisa a cosa devono servire questi assetti e quali segnali devono intercettare. Il resto lo ha costruito la giurisprudenza: i tribunali di merito con pronunce spesso severe, la Corte di cassazione con principi che, come vedremo, sono più equilibrati di quanto si racconti.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata è la figura che valuta dall’interno se l’impresa ha rilevato la crisi e se le scelte di gestione sono coerenti con il risanamento, cioè esattamente i profili su cui poi si misura la responsabilità per assetti inadeguati. Ed è avvocato cassazionista: sapere cosa dice la Cassazione, e come ragiona, serve a impostare la difesa fin dal primo atto con lo sguardo rivolto all’ultimo grado di giudizio.

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Ma cosa sono esattamente questi “adeguati assetti” che tutti nominano?

Sono il modo in cui l’impresa è organizzata per sapere, in ogni momento, come sta davvero. Niente di più misterioso di questo, ma nemmeno niente di meno.

La legge ne distingue tre componenti. L’assetto organizzativo riguarda chi fa cosa: organigramma, deleghe, poteri di firma, procedure, flussi di informazioni che arrivano a chi deve decidere. L’assetto amministrativo riguarda le procedure con cui l’impresa pianifica e controlla: budget, piani di tesoreria, controllo di gestione, verifiche periodiche sugli scostamenti. L’assetto contabile riguarda la capacità di registrare i fatti aziendali in modo tempestivo e affidabile, così che i numeri riflettano la realtà e non la fotografia di sei mesi prima.

L’art. 3 del Codice della crisi dice a cosa devono servire in concreto. Devono consentire di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari rapportati alle caratteristiche dell’impresa; di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi; di ricavare le informazioni necessarie per il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento previsto per la composizione negoziata. La stessa norma elenca poi alcuni segnali d’allarme che gli assetti devono far emergere: retribuzioni scadute da almeno trenta giorni per oltre la metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti; esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni o oltre i limiti degli affidamenti, se rilevanti; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati indicati dall’art. 25-novies.

Una cosa va chiarita subito, perché è l’equivoco più diffuso: gli assetti adeguati non sono un documento da tenere nel cassetto, sono un sistema che deve funzionare. Un organigramma perfetto in una società dove nessuno guarda il saldo di cassa previsto a novanta giorni non è un assetto adeguato. Una piccola società con un foglio di calcolo aggiornato ogni mese, discusso dall’amministratore e conservato con data certa, può esserlo molto di più.

L’obbligo vale anche per la mia piccola srl con tre dipendenti?

Sì, vale per tutte le società, ma “adeguato” significa proporzionato. La norma non distingue per dimensione: l’obbligo di istituire gli assetti grava su qualsiasi imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, dalla spa quotata alla srl con un solo socio.

Quello che cambia è il contenuto. La legge parla di assetto adeguato “alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, e i giudici prendono sul serio questo criterio. A una società con tre dipendenti e un fatturato contenuto nessuno può chiedere un ufficio di controllo interno o un sistema di reporting da gruppo industriale. Le si può chiedere, però, di avere una contabilità aggiornata, di sapere quanti debiti scadono nei prossimi mesi e con quali entrate verranno pagati, di accorgersi se i fornitori scaduti stanno superando quelli correnti.

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza del 19 gennaio 2022, ha aggiunto un’osservazione che molti trovano controintuitiva: la mancanza di assetti è persino più grave in una società ancora in equilibrio che in una già in crisi, perché è proprio nella fase sana che gli assetti servono a evitare di scivolare nella difficoltà senza accorgersene. Nella stessa direzione si è mosso il Tribunale di Catanzaro con la pronuncia del 6 febbraio 2024.

Tradotto per la piccola srl: non serve un apparato, serve un metodo. E soprattutto serve poterlo dimostrare, come vedremo più avanti.

Chi deve predisporli: io amministratore, i soci, il commercialista?

L’amministratore. E nessun altro può sostituirlo in questo compito.

Dopo il Codice della crisi, gli articoli 2257, 2380-bis e 2475 del codice civile stabiliscono che l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 spetta esclusivamente agli amministratori. Nelle srl la formula è stata ritoccata dal decreto correttivo del 2020, ma il punto fermo resta: i soci non possono deliberare al posto dell’organo amministrativo come organizzare l’impresa, e l’amministratore non può scaricare su di loro la responsabilità di non averlo fatto.

Nei consigli di amministrazione con deleghe la ripartizione è più articolata. L’art. 2381 c.c. affida agli organi delegati il compito di curare che l’assetto sia adeguato; al consiglio nel suo insieme il compito di valutarne l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute. Il consigliere senza deleghe, quindi, non deve costruire il sistema, ma deve pretendere di essere informato e reagire se le informazioni mostrano che il sistema non c’è o non funziona.

E il commercialista? È una risorsa preziosa, spesso indispensabile, ma non è il titolare dell’obbligo. Può aiutare a progettare il budget di tesoreria, a impostare gli indicatori, a tenere una contabilità tempestiva. Se però il sistema manca, è l’amministratore a risponderne verso la società e i creditori. Quanto al collegio sindacale, dove esiste, ha il dovere di vigilare sull’adeguatezza degli assetti ai sensi dell’art. 2403 c.c.: controlla, non costruisce.

Quindi la Cassazione ha detto che se non ho gli assetti pago io, punto?

No, e le spiego perché: la Cassazione non ha mai trasformato la mancanza di assetti in una condanna automatica. Questo è il punto che circola più distorto, soprattutto nei messaggi pubblicitari di chi vende software di controllo.

Il quadro che emerge dalle pronunce di legittimità è diverso e si regge su tre pilastri.

Il primo: l’obbligo esiste ed è serio. La Corte ha collegato l’art. 2086 alla libertà di iniziativa economica dell’art. 41 della Costituzione, ricavandone il dovere dell’imprenditore, anche collettivo, di organizzare i mezzi di produzione in vista del risultato e della continuità dell’impresa (Cass. n. 36365/2021). E già prima della riforma aveva qualificato come mala gestio la scelta di acquisire un ramo d’azienda pesantemente indebitato senza adottare le misure organizzative e finanziarie necessarie a recuperare l’equilibrio (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2172).

Il secondo: la violazione non basta, serve il danno e serve il nesso causale. Con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024 la Prima Sezione ha escluso che la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, o la violazione dei doveri gestori, generi di per sé una responsabilità risarcitoria presunta: chi agisce deve provare il pregiudizio concreto arrecato al patrimonio sociale come conseguenza della condotta contestata. Con la sentenza n. 8069 del 25 marzo 2024 ha chiarito che chi agisce ai sensi dell’art. 2486 c.c. deve allegare e dimostrare la causa di scioglimento, gli atti gestori successivi e il danno che ne è derivato.

Il terzo: la tutela delle scelte discrezionali ha un limite nella ragionevolezza e nella preparazione della decisione. Ne parliamo più avanti, ma anticipo il senso: se l’amministratore ha costruito un sistema informativo e ha deciso sulla base di quello, il giudice non può sostituire la propria opinione alla sua; se invece ha deciso al buio, perché gli strumenti per vedere non c’erano, la protezione si assottiglia fino a scomparire.

Quindi la risposta onesta è questa: la mancanza di assetti non fa pagare da sola, ma rende molto più facile a chi accusa dimostrare che il danno si poteva evitare, e molto più difficile a chi si difende dimostrare il contrario.

Chi può farmi causa, e con quale azione?

Dipende da chi ritiene di aver subito il danno, e ogni strada ha regole diverse.

La società può agire con l’azione sociale di responsabilità: nella spa ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c., previa delibera assembleare; nella srl ai sensi dell’art. 2476 c.c. Nella srl, in più, ciascun socio può promuovere l’azione sociale da solo e chiedere, nei casi gravi, la revoca cautelare dell’amministratore. È uno strumento molto usato nei conflitti tra soci, e la carenza di assetti è diventata uno degli argomenti più frequenti in questi ricorsi.

I creditori sociali possono agire quando il patrimonio della società è diventato insufficiente a soddisfarli, ai sensi dell’art. 2394 c.c. per la spa e dell’art. 2476, sesto comma, per la srl. Qui la responsabilità ha natura diversa e la prova è a carico dei creditori.

Se la società finisce in liquidazione giudiziale, entra in scena il curatore. L’art. 255 del Codice della crisi gli attribuisce il potere di esercitare o proseguire le azioni di responsabilità previste dalla legge, con l’autorizzazione del comitato dei creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024, ha chiarito che questa norma circoscrive le azioni della curatela alle ipotesi espressamente previste, senza attribuire al curatore una legittimazione generale a far valere qualsiasi pretesa: un argomento che, in alcune cause, consente di contestare domande costruite in modo troppo ampio.

C’è infine il singolo socio o terzo danneggiato direttamente, che può agire ex art. 2395 c.c. (o 2476, settimo comma, nella srl). È un’ipotesi più rara in materia di assetti, perché il danno da cattiva organizzazione colpisce di solito il patrimonio sociale e solo indirettamente i singoli.

In pratica, nella maggior parte dei casi l’azione arriva dal curatore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure da un socio di minoranza di srl nel pieno di un conflitto societario.

Cosa deve dimostrare chi mi accusa, e cosa devo dimostrare io?

Qui si decidono le cause, più che sui principi. E la ripartizione è meno sbilanciata di quanto si teme.

L’azione della società (e del curatore che la esercita) ha natura contrattuale. Questo significa che chi agisce deve allegare in modo specifico quale dovere è stato violato, provare il danno e provare il collegamento causale tra la violazione e il danno. Spetta invece all’amministratore dimostrare di aver adempiuto, cioè di aver fatto quello che la diligenza richiedeva. La Cassazione, nella già ricordata sentenza n. 8069/2024, ha applicato proprio questo schema all’azione ex art. 2486 c.c.

Portato sugli assetti, lo schema funziona così. Chi accusa deve indicare quali strumenti mancavano (per esempio: nessun piano di tesoreria, contabilità chiusa con mesi di ritardo, nessuna verifica degli indicatori dell’art. 3 CCII) e spiegare perché, con quegli strumenti, la crisi sarebbe stata vista prima e il danno si sarebbe evitato o ridotto. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1476 del 10 maggio 2024, lo ha detto in modo netto: la mancata predisposizione di assetti e piani previsionali non è la causa di un danno autonomo, ma va letta come elemento della catena che ha prodotto il pregiudizio.

A lei, come amministratore, conviene poter dimostrare due cose: che un sistema informativo esisteva e veniva usato, e che le decisioni sono state prese sulla base di quel sistema. Se non può dimostrare la prima, la difesa si sposta sul nesso: provare che la crisi è stata causata da un evento esterno che nessun assetto avrebbe potuto prevenire (la perdita improvvisa del cliente principale, l’insolvenza di un debitore rilevante, uno shock di mercato).

Attenzione però alla tendenza recente. Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026 resa nella vicenda della Banca Popolare di Bari, ha accolto una lettura del nesso causale di tipo “sistemico”: il danno non è stato ricondotto a una singola decisione sbagliata, ma all’effetto cumulativo di un’organizzazione inadeguata, ricostruito attraverso presunzioni. È una pronuncia di merito, non della Cassazione, ma indica la direzione in cui si muovono gli attori più attrezzati.

Si può arrivare alla revoca prima ancora che ci sia un danno?

Sì, ed è la conseguenza più rapida e meno conosciuta. Mentre l’azione risarcitoria richiede anni e la prova del danno, il controllo giudiziario dell’art. 2409 c.c. si muove sul terreno delle “gravi irregolarità” nella gestione che possono arrecare danno alla società, anche solo potenzialmente.

Qui i tribunali di merito sono stati molto netti. Il Tribunale di Milano (decreto del 18 ottobre 2019) è stato tra i primi a considerare la mancata predisposizione degli assetti una grave irregolarità; il Tribunale di Roma (decreto del 15 settembre 2020) ha seguito la stessa linea; il Tribunale di Catania (pronuncia dell’8 febbraio 2023) ha ritenuto la carenza di assetti sufficiente a giustificare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario; il Tribunale di Milano, con il decreto del 29 febbraio 2024, ha ribadito che si tratta di un’irregolarità denunciabile che può portare alla revoca anche dell’organo di controllo.

Un dettaglio importante per le srl: dopo il Codice della crisi l’art. 2477 c.c. prevede che l’art. 2409 si applichi anche quando la società non ha un organo di controllo. Nelle srl, quindi, la denuncia può essere presentata dai soci che ne abbiano i requisiti. E il Tribunale di Venezia, con il decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che di fronte a carenze organizzative capaci di esporre la società a rischi anche il socio può chiedere la nomina di un ispettore, uno strumento molto invasivo.

Va precisato che queste sono pronunce di merito: la Cassazione non si è ancora espressa in modo specifico sul rapporto tra art. 2086 e art. 2409. Ma la loro coerenza è tale che, in pratica, chi non ha alcun assetto documentabile deve considerare concreto il rischio di essere rimosso prima di aver causato un euro di danno.

Come si calcola quanto possono chiedermi?

Il riferimento è l’art. 2486, terzo comma, c.c., anch’esso introdotto dal Codice della crisi. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori per atti non conservativi compiuti dopo una causa di scioglimento, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura della procedura) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti. Se la contabilità manca o non consente la ricostruzione, si guarda alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Il collegamento con gli assetti è diretto: è proprio l’assenza di un sistema di monitoraggio a rendere difficile, per l’amministratore, contestare la data in cui il curatore colloca la causa di scioglimento. E ogni mese in più di “prosecuzione colpevole” pesa sul differenziale.

La Cassazione ha però messo alcuni argini. Con la sentenza n. 8069/2024 ha chiarito che il criterio dei netti patrimoniali è una forma di liquidazione equitativa, applicabile anche ai giudizi già pendenti, ma che può cedere il passo a un criterio più aderente al caso concreto se in causa emergono elementi di fatto che lo giustificano. Con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025 ha poi ammesso un criterio alternativo: il danno può essere misurato anche sui debiti assunti indebitamente tra il momento in cui la procedura andava chiesta e quello in cui è stata aperta.

Per chi si difende, questo significa che la partita sulla cifra si gioca su tre leve: la data iniziale, l’omogeneità dei criteri con cui si valutano i due patrimoni netti, e la corretta detrazione dei costi che la società avrebbe sostenuto comunque. Ne vedrà un esempio numerico più avanti.

Entro quanto tempo possono agire contro di me?

In linea generale cinque anni, ma il punto di partenza cambia a seconda dell’azione.

Per l’azione sociale nella spa, l’art. 2393 c.c. fa decorrere i cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica: finché lei resta in carica, il termine non comincia a correre. Per l’azione dei creditori sociali, l’art. 2394 c.c. fa decorrere il termine dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è diventata oggettivamente percepibile dai terzi; la giurisprudenza tende a presumere che coincida con l’apertura della procedura concorsuale, ma ammette la prova contraria da parte dell’amministratore, che può dimostrare che l’insufficienza era già visibile prima (per esempio da un bilancio pubblicato). Quando il curatore esercita entrambe le azioni insieme, come accade di regola, la verifica va fatta separatamente per ciascuna.

La prescrizione è una delle eccezioni che più spesso riduce o elimina la pretesa, ma va costruita documento per documento: date di approvazione e deposito dei bilanci, date di cessazione dalla carica, pubblicità degli atti.

Ecco, in sintesi, la sequenza tipica dei passaggi e dei termini che ricorrono nelle vicende sugli assetti.

FaseAttoTermine o condizioneDavanti a chi
Società in bonisSegnalazione scritta dell’organo di controllo sui presupposti della composizione negoziata (art. 25-octies CCII)Risposta degli amministratori entro un termine non superiore a 30 giorniOrgano amministrativo
Società in bonisDenuncia di gravi irregolarità (art. 2409 c.c., applicabile alle srl ex art. 2477 c.c.)Nessun termine di decadenza; serve il fondato sospetto di irregolarità potenzialmente dannoseTribunale delle imprese
Società in bonis (srl)Azione sociale del singolo socio con richiesta di revoca cautelare (art. 2476 c.c.)Prescrizione quinquennale; per la revoca servono gravi irregolaritàTribunale delle imprese
Insufficienza patrimonialeAzione dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476, co. 6, c.c.)Cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienzaTribunale delle imprese
Liquidazione giudizialeRelazione del curatore al giudice delegato (art. 130 CCII)Nei primi mesi della proceduraGiudice delegato
Liquidazione giudizialeAutorizzazione all’azione di responsabilità (artt. 128 e 255 CCII)Prima dell’avvio del giudizioComitato dei creditori
Liquidazione giudizialeAzione di responsabilità del curatore, eventuale sequestro conservativoPrescrizione propria di ciascuna azioneTribunale delle imprese

Ero consigliere senza deleghe: rispondo anch’io?

Può rispondere, ma non automaticamente e non per tutto.

Il consigliere privo di deleghe ha un dovere preciso: agire informato, ai sensi dell’art. 2381 c.c. Questo significa valutare l’adeguatezza dell’assetto sulla base delle informazioni che gli organi delegati devono fornire, e chiedere ulteriori informazioni quando quelle ricevute sono insufficienti o allarmanti. Non significa controllare ogni singola operazione né sostituirsi a chi gestisce.

La Cassazione, con la sentenza n. 10739 del 22 aprile 2024, ha delimitato i presupposti della responsabilità solidale dei consiglieri non esecutivi per i fatti illeciti dei delegati. In sostanza, la responsabilità scatta quando esistevano segnali d’allarme percepibili e il consigliere non si è attivato; non scatta per il solo fatto di sedere in consiglio.

Applicato agli assetti, il ragionamento diventa concreto. Se in consiglio non è mai arrivato un budget di tesoreria, un report sugli scaduti, un aggiornamento sugli indicatori dell’art. 3 CCII, la domanda del giudice sarà: il consigliere ha mai chiesto perché? Se lo ha chiesto per iscritto, se ha fatto verbalizzare il proprio dissenso, se di fronte all’inerzia ha preso le distanze, la sua posizione è molto diversa da quella dei delegati. Se invece ha approvato per anni bilanci e relazioni senza una domanda, la difesa è in salita.

Il consigliere senza deleghe non viene giudicato su ciò che non sapeva, ma su ciò che avrebbe potuto sapere chiedendo. E i verbali sono il luogo in cui questa differenza diventa prova.

E i sindaci o il revisore? Pagano anche loro?

Sono spesso i primi a essere chiamati in causa, soprattutto perché sono assicurati. Ma anche per loro la Cassazione ha fissato paletti precisi.

Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento (art. 2403 c.c.). Il Codice della crisi ha rafforzato questo ruolo: l’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo di segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza dei presupposti per chiedere la composizione negoziata, fissando un termine non superiore a trenta giorni per una risposta, e prevede che la segnalazione tempestiva e la successiva vigilanza siano valutate ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità dei sindaci.

Sul piano risarcitorio, la Cassazione, con l’ordinanza n. 24004 del 27 agosto 2025, ha escluso che la responsabilità dei sindaci sia oggettiva o automatica: occorre accertare in concreto la violazione dei doveri di vigilanza e dimostrare che un comportamento diligente avrebbe verosimilmente impedito o ridotto il danno.

C’è poi una novità che pesa molto sulla cifra. La legge n. 35/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha riscritto l’art. 2407 c.c. introducendo limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci, parametrati ai compensi. La Cassazione, con le pronunce n. 1390 e n. 1392 del 22 gennaio 2026, ha escluso che questi limiti si applichino ai fatti dannosi anteriori a quella data. Per chi è chiamato in causa oggi, quindi, collocare temporalmente i fatti contestati è una questione economicamente decisiva; e trattandosi di una materia su cui il dibattito resta aperto, va verificata alla data in cui si imposta la difesa.

Su questo terreno la competenza giuridica e quella contabile devono lavorare insieme, perché ogni questione di diritto si traduce in un numero. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: nelle cause sugli assetti la stessa contestazione viene letta contemporaneamente sul piano delle norme e su quello dei bilanci.

La banca che ci ha finanziato quando eravamo già in difficoltà c’entra qualcosa?

C’entra, e dal 2026 in modo molto più incisivo.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, ha confermato l’esclusione dal passivo fallimentare di una banca che aveva erogato nel 2020 finanziamenti garantiti dallo Stato a una società già in stato di decozione, usandone uno per assorbire lo scoperto di conto corrente presso lo stesso istituto. La Corte ha qualificato l’operazione come concessione abusiva di credito: nuova finanza erogata a un’impresa già insolvente, che ne ritarda l’emersione della crisi e aggrava l’esposizione a danno degli altri creditori. La conseguenza è stata la nullità del contratto e l’irripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 2035 c.c.: la banca ha perso il credito.

Perché interessa l’amministratore? Per due ragioni. La prima è che la pronuncia ha riportato al centro il rapporto tra assetti e merito creditizio: un’impresa senza dati affidabili è un’impresa che la banca non può valutare correttamente, e le banche lo sanno. Aspettatevi richieste sempre più puntuali di budget, piani di tesoreria, report periodici. La seconda è che l’aggravamento del dissesto prodotto dalla nuova finanza viene imputato anche a chi l’ha chiesta e l’ha usata per prolungare un’attività senza prospettive: la condotta della banca e quella dell’amministratore finiscono spesso nello stesso fascicolo.

Un finanziamento ottenuto per rinviare la crisi, invece che per affrontarla, non protegge l’amministratore: nella lettura dei giudici può diventare la prova del ritardo.

E se gli assetti li avevo, ma la crisi è arrivata lo stesso?

È la domanda più importante di tutta la serie, e la risposta è rassicurante a una condizione.

La regola della business judgment rule impedisce al giudice di sindacare nel merito le scelte di gestione: l’amministratore non risponde per il solo fatto che una decisione si è rivelata sbagliata. La Cassazione ha però precisato più volte che questa tutela ha un limite nella ragionevolezza della scelta, da valutare ex ante. Con l’ordinanza n. 6925 del 15 marzo 2025 ha ribadito che il giudizio deve considerare se l’amministratore abbia adottato le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e con quale diligenza abbia valutato i margini di rischio. Lo stesso limite era già stato affermato nella sentenza n. 2172/2023 e ripreso nella n. 8069/2024: l’insindacabilità viene meno di fronte a operazioni irragionevoli, imprudenti o palesemente arbitrarie.

Il collegamento con gli assetti è evidente: le verifiche e le informazioni preventive di cui parla la Cassazione sono esattamente ciò che un assetto adeguato produce. L’amministratore che ha un sistema funzionante e decide sulla base di quello si trova nella posizione migliore per invocare la tutela delle scelte discrezionali.

I giudici di merito lo hanno detto anche per le scelte organizzative in sé. Il Tribunale di Roma, con il decreto dell’8 aprile 2020 e con le pronunce del settembre 2020, ha distinto nettamente due situazioni: la totale assenza di misure organizzative, che espone a responsabilità; l’adozione di misure che, valutate al momento, apparivano idonee a rilevare la crisi, che invece esclude la responsabilità anche se poi quelle misure non sono bastate.

Quindi sì: se gli assetti c’erano, erano proporzionati e venivano usati, la crisi sopravvenuta non basta a fondare la sua responsabilità. La condizione è poterlo dimostrare con documenti formati prima della crisi, non ricostruiti dopo.

Rischio di perdere la casa e i risparmi di famiglia?

Il rischio esiste, ma va misurato senza catastrofismo.

La responsabilità degli amministratori è personale e illimitata: se arriva una condanna, il creditore (tipicamente il curatore) può aggredire il patrimonio personale, compresi gli immobili. E non c’è bisogno di aspettare la sentenza: in presenza dei presupposti, il curatore può chiedere un sequestro conservativo sui beni ai sensi dell’art. 671 c.p.c. già all’inizio o durante la causa.

Detto questo, ci sono limiti reali. Il sequestro richiede due presupposti da provare: la verosimiglianza del credito risarcitorio, compresi danno e nesso causale, e un pericolo concreto di perdere la garanzia, non un timore generico. Il vincolo può riguardare solo la somma verosimilmente dovuta, e va commisurato alla posizione di ciascun convenuto. Un amministratore che non ha compiuto atti dispositivi anomali, che ha un patrimonio stabile e che può contrapporre una ricostruzione contabile alternativa ha argomenti seri per contestarlo o ridurlo.

Anche nel merito, come abbiamo visto, la cifra richiesta nell’atto introduttivo è spesso il massimo teorico, non il risultato probabile. La distanza tra le due si riduce lavorando sulla data della causa di scioglimento, sui criteri di valutazione e sul nesso causale.

Non esistono garanzie di esito, ma esistono strumenti concreti per ridurre l’esposizione, e funzionano tanto meglio quanto prima vengono attivati.

Posso finire anche in un processo penale?

La sola mancanza di assetti non è un reato. Ma può entrare in un procedimento penale se la società finisce in liquidazione giudiziale e ci sono altri fatti.

Il terreno è quello dei reati di bancarotta, oggi disciplinati dagli artt. 322 e seguenti del Codice della crisi (e, per le procedure ancora regolate dalla vecchia legge fallimentare, dagli artt. 216 e seguenti del R.D. 267/1942). In questo contesto la carenza organizzativa può assumere rilievo, per esempio, quando ha contribuito ad aggravare il dissesto per il ritardo nell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, sempre che sia dimostrato il collegamento causale tra l’omissione e l’aggravamento. Oppure può emergere indirettamente attraverso l’irregolare tenuta delle scritture contabili.

La soglia penale è comunque molto più alta di quella civile: richiede requisiti soggettivi e oggettivi specifici, e la confusione tra i due piani è uno degli errori più costosi. Esiste poi una protezione importante: l’art. 324 CCII esenta dalle fattispecie di bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato, di un accordo omologato o di un concordato preventivo, alle condizioni previste.

Chi si attiva per tempo con uno strumento della crisi non solo tenta il risanamento: costruisce una protezione anche sul piano penale.

È troppo tardi per rimediare, se oggi la mia società non ha nulla?

No. È anzi il momento esatto per farlo, perché ogni mese in più senza assetti è un mese in più che, domani, qualcuno potrà mettere nel conto.

Rimediare significa tre cose, in quest’ordine. Primo: fotografare la situazione attuale con numeri affidabili, cioè contabilità aggiornata, scadenzario dei debiti, previsione di cassa almeno a dodici mesi, verifica degli indicatori dell’art. 3 CCII. Secondo: istituire un metodo proporzionato alla dimensione dell’impresa e documentarne l’adozione con una delibera dell’organo amministrativo che descriva gli strumenti scelti, chi li aggiorna e con quale frequenza. Terzo: se la fotografia mostra segnali di crisi, attivarsi senza indugio, come impone lo stesso art. 2086.

Su quest’ultimo punto la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è lo strumento pensato proprio per intervenire prima che la situazione diventi irreversibile: l’imprenditore conserva la gestione, un esperto indipendente affianca le trattative, possono essere chieste misure protettive. L’inerzia, non l’attivazione, è ciò che viene sanzionato.

Va detto con onestà anche il limite: mettere in ordine gli assetti oggi non cancella eventuali responsabilità per il passato. Ma interrompe il periodo in cui il danno può crescere e crea, da questo momento in poi, la prova di una gestione consapevole.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati verosimili, costruiti per mostrare come si muovono i numeri. Non descrivono casi reali.

Prima ipotesi: il curatore contesta la mancanza di assetti e chiede il differenziale dei netti patrimoniali.

Srl del settore arredo, 14 dipendenti, fatturato 2.873.400 €. Nessun budget di tesoreria, contabilità chiusa trimestralmente con circa tre mesi di ritardo, nessuna verifica degli indicatori dell’art. 3 CCII. La liquidazione giudiziale viene aperta il 17 ottobre 2025. Il curatore colloca la causa di scioglimento al 30 giugno 2023, quando ricostruisce un patrimonio netto negativo di 142.300 €; alla data di apertura il patrimonio netto è negativo per 986.700 €. Il differenziale è di 844.400 €; detratti i costi di normalità stimati dal curatore in 173.900 €, la richiesta all’amministratore unico è di 670.500 €.

La difesa lavora su due linee. Sulla data: i documenti mostrano che fino al febbraio 2024 era in corso un contratto con un cliente che generava il 61% del fatturato, rinnovato ogni anno; la disdetta arriva il 9 febbraio 2024. La ricostruzione contabile di parte colloca la causa di scioglimento al 31 marzo 2024, con patrimonio netto negativo di 511.200 €. Il differenziale scende a 475.500 €; i costi di normalità riferibili al periodo più breve sono stimati in 98.600 €, e la richiesta si riduce a 376.900 €. Sul nesso: la difesa sostiene che nessun assetto avrebbe previsto la disdetta del cliente principale, evento esterno.

Il punto debole resta la mancanza di assetti: l’accusa replicherà che un piano di tesoreria avrebbe mostrato già nel 2023 la dipendenza da un solo cliente e la fragilità della cassa. Ed è qui che si vede il valore della documentazione: dove manca, la difesa si gioca tutta sulla ricostruzione tecnica e sulle presunzioni, con esito incerto.

Seconda ipotesi: il sindaco che ha segnalato e quello che non l’ha fatto.

Spa con collegio sindacale di tre membri. Monte salari mensile 58.400 €. Al 30 aprile 2025 le retribuzioni scadute da oltre trenta giorni ammontano a 31.750 €, cioè più della metà del monte salari (soglia 29.200 €). I debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni sono 412.600 €, superiori ai non scaduti, pari a 389.100 €. Entrambi i segnali dell’art. 3, quarto comma, CCII sono presenti.

Il 14 maggio 2025 due sindaci inviano via PEC all’organo amministrativo la segnalazione dell’art. 25-octies CCII, chiedendo di riferire entro trenta giorni sulle iniziative intraprese. Il terzo sindaco non sottoscrive. Gli amministratori non rispondono; il 20 giugno 2025 i due sindaci firmatari sollecitano per iscritto e chiedono la convocazione dell’assemblea. La liquidazione giudiziale si apre il 3 marzo 2026.

Nella successiva azione di responsabilità, le posizioni sono nettamente diverse. Per i due sindaci che hanno segnalato, la tempestività della segnalazione e la vigilanza successiva sono elementi che la legge stessa considera ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità, e la difesa si concentra sul nesso causale nel senso indicato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24004/2025. Per il terzo, la mancata sottoscrizione è un elemento difficile da superare. Inoltre, poiché i fatti contestati si collocano dopo il 12 aprile 2025, il regime dei limiti quantitativi introdotto dalla legge n. 35/2025 diventa rilevante secondo l’orientamento delle pronunce del gennaio 2026, mentre per eventuali fatti anteriori non lo sarebbe.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Tra tre anni, davanti a un giudice, con quali documenti dimostrerò che i miei assetti esistevano e funzionavano?”

Quasi tutti chiedono “sono obbligato?” o “cosa rischio?”. Pochissimi si chiedono come si prova, ex post, di aver fatto la cosa giusta. Eppure tutte le pronunce che abbiamo visto convergono su un punto: la tutela delle scelte dell’amministratore dipende da ciò che era disponibile al momento della decisione, e il giudice lo accerta anni dopo, su documenti.

Ne derivano alcune regole pratiche. Gli strumenti di monitoraggio devono lasciare traccia datata: un piano di tesoreria aggiornato ogni mese e salvato con la data, non sovrascritto. Gli esiti devono arrivare all’organo che decide: una verifica degli indicatori dell’art. 3 CCII che nessuno ha visto non è un assetto funzionante. Le decisioni rilevanti devono essere verbalizzate con le ragioni e con le informazioni su cui si fondano: “il consiglio, esaminato il budget di cassa a dodici mesi, delibera di…” vale molto più di “il consiglio delibera di…”. E l’adozione stessa degli assetti va formalizzata, con una delibera che descriva il sistema scelto e il suo aggiornamento.

C’è anche un risvolto meno ovvio. Un assetto documentato serve a difendersi non solo dal curatore, ma anche dal socio di minoranza che, in una srl, può chiedere la revoca cautelare o la denuncia dell’art. 2409; e dalla banca che, dopo la Cassazione n. 7134/2026, guarda con sempre maggiore attenzione alla qualità dei dati dell’impresa prima di concedere o rinnovare credito.

Non basta aver fatto la cosa giusta: bisogna poterlo dimostrare con documenti formati quando la si faceva.


“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”

Ecco i riferimenti su cui si regge questa guida, con il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta. Le pronunce di legittimità sono indicate per prime; seguono quelle di merito che hanno plasmato la materia. Gli estremi vanno sempre verificati sul testo integrale prima di utilizzarli in un atto.

Corte di cassazione

  1. Cass. n. 36365/2021 — Collega l’obbligo dell’art. 2086, secondo comma, c.c. all’art. 41 della Costituzione: l’imprenditore, anche collettivo, deve organizzare i mezzi di produzione in funzione del risultato e della continuità aziendale. Rilevanza: è il riconoscimento di legittimità della natura sostanziale, non formale, dell’obbligo.
  2. Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2172 — Costituisce mala gestio acquisire un ramo d’azienda fortemente indebitato senza adottare le misure organizzative e finanziarie necessarie a ricostruire l’equilibrio; la tutela delle scelte gestorie non copre le operazioni irragionevoli. Rilevanza: lega esplicitamente il dovere di organizzazione alla valutazione della diligenza.
  3. Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069 — Nell’azione ex art. 2486 c.c. chi agisce deve allegare e provare la causa di scioglimento, gli atti gestori successivi e il danno; il criterio dei netti patrimoniali è una liquidazione equitativa applicabile anche ai giudizi pendenti, salvo elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso. Rilevanza: definisce l’onere della prova e smonta l’automatismo del differenziale.
  4. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196 — L’art. 255 CCII limita le azioni risarcitorie della curatela alle ipotesi previste dalla legge, senza una legittimazione generale del curatore. Rilevanza: consente di contestare domande della curatela costruite oltre il perimetro legale.
  5. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10739 — Delimita i presupposti della responsabilità solidale dei consiglieri non esecutivi per i fatti dei delegati. Rilevanza: essenziale per chi siede in consiglio senza deleghe e viene accusato di non aver vigilato sugli assetti.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320 — La prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale o in violazione dei doveri gestori non genera di per sé una responsabilità risarcitoria presunta; resta centrale la prova del danno e del nesso causale. Rilevanza: è l’argine di legittimità contro la lettura della carenza di assetti come responsabilità automatica.
  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2025, n. 6925 — L’insindacabilità del merito delle scelte gestorie incontra il limite della ragionevolezza, valutata ex ante considerando cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste. Rilevanza: le “informazioni preventive” sono il prodotto tipico di un assetto adeguato.
  8. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 — Accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere misurato anche sui debiti indebitamente assunti tra il momento in cui la procedura andava chiesta e la sua apertura. Rilevanza: mostra che il criterio dei netti patrimoniali non è l’unico, e che la difesa va calibrata sul criterio scelto.
  9. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 agosto 2025, n. 24004 — La responsabilità dei sindaci non è oggettiva: richiede l’accertamento concreto della violazione dei doveri di vigilanza e la prova che un comportamento diligente avrebbe impedito o ridotto il danno. Rilevanza: definisce il modello causale per l’omessa vigilanza sugli assetti.
  10. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390 e ord. n. 1392 — I limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci introdotti dalla legge n. 35/2025 nell’art. 2407 c.c. non si applicano ai fatti anteriori al 12 aprile 2025. Rilevanza: la collocazione temporale dei fatti incide direttamente sull’importo della condanna.
  11. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 — La concessione di credito a un’impresa già in stato di decozione, che ne ritarda l’emersione della crisi, integra concessione abusiva: il finanziamento è nullo e le somme non sono ripetibili ex art. 2035 c.c. Rilevanza: riporta gli assetti al centro del rapporto banca-impresa e del giudizio sull’aggravamento del dissesto.

Giurisprudenza di merito

  1. Trib. Milano, decreto 18 ottobre 2019 — Tra le prime pronunce a qualificare la mancata predisposizione degli assetti come grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. Rilevanza: apre la stagione del controllo giudiziario sugli assetti.
  2. Trib. Roma, decreti 8 aprile 2020 e 15 settembre 2020 — La totale assenza di misure organizzative è mala gestio; ma le scelte organizzative che, valutate ex ante, apparivano idonee restano protette dalla business judgment rule. Rilevanza: traccia la linea tra “non aver fatto nulla” e “aver fatto qualcosa che poi non è bastato”.
  3. Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022 — La mancanza di assetti è più grave nell’impresa in equilibrio che in quella già in crisi, perché è lì che gli assetti servono a prevenire. Rilevanza: nessuna società può considerarsi esonerata perché “va tutto bene”.
  4. Trib. Catania, 8 febbraio 2023 — La mancata predisposizione degli assetti è di per sé sufficiente a giustificare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario. Rilevanza: mostra la rapidità della conseguenza, indipendente dalla prova del danno.
  5. Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024 — Conferma che l’assenza di assetti è grave irregolarità, soprattutto nelle società non ancora in crisi. Rilevanza: consolida l’orientamento cagliaritano.
  6. Trib. Milano, decreto 29 febbraio 2024 — La carenza di assetti è irregolarità denunciabile che può condurre alla revoca degli amministratori e anche dei componenti dell’organo di controllo. Rilevanza: estende il rischio di revoca ai sindaci.
  7. Trib. Venezia, 10 maggio 2024, n. 1476 — La mancanza di assetti e di piani previsionali non genera un danno autonomo: va provato il nesso con il pregiudizio concreto. Rilevanza: è il riferimento di merito più citato a favore degli amministratori sul terreno risarcitorio.
  8. Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 — Di fronte a carenze organizzative che espongono la società a rischi, anche il socio può chiedere la nomina di un ispettore. Rilevanza: amplia gli strumenti in mano ai soci di minoranza.
  9. Trib. Bari, 23 gennaio 2026 — Nella vicenda della Banca Popolare di Bari individua nella sistematica inadeguatezza degli assetti un fattore determinante del danno, ricostruendo il nesso causale in chiave sistemica e presuntiva. Rilevanza: segnala l’innalzamento dello standard richiesto agli amministratori e la direzione in cui si muovono le azioni più complesse.

Una nota di onestà: ad oggi la Cassazione non ha pronunciato una decisione che faccia della sola mancanza di assetti una fonte autonoma di responsabilità risarcitoria. Il suo contributo passa attraverso i principi sulla business judgment rule, sull’onere della prova e sulla liquidazione del danno, che si applicano agli assetti come a ogni altro dovere gestorio. Chi presenta le cose diversamente semplifica, spesso per vendere qualcosa.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Lavoriamo su entrambi i lati del problema: la prevenzione, quando l’impresa è ancora in tempo, e la difesa, quando la contestazione è già arrivata. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo.

  1. Esaminiamo l’assetto esistente confrontando organigramma, deleghe, flussi informativi, contabilità e strumenti previsionali con i requisiti dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 CCII, e indichiamo per iscritto cosa manca rispetto alla dimensione reale dell’impresa.
  2. Predisponiamo la delibera di adozione degli assetti, con la descrizione degli strumenti scelti, dei responsabili dell’aggiornamento e della frequenza delle verifiche, così che l’adozione abbia data certa e contenuto verificabile.
  3. Impostiamo con i commercialisti dello staff il monitoraggio degli indicatori previsti dall’art. 3, quarto comma, CCII e il piano di tesoreria a dodici mesi, calibrati sulla natura dell’impresa.
  4. Rivediamo i verbali del consiglio e del collegio sindacale per verificare se documentano le informazioni ricevute, le richieste formulate e le ragioni delle decisioni, e suggeriamo come renderli una prova utilizzabile.
  5. Valutiamo tempestivamente l’accesso agli strumenti della crisi, a partire dalla composizione negoziata, quando i segnali d’allarme sono già presenti.
  6. Difendiamo gli amministratori nei procedimenti ex art. 2409 c.c. e nelle richieste di revoca cautelare, documentando gli assetti adottati o le misure correttive già avviate.
  7. Ricostruiamo la data della causa di scioglimento e ricalcoliamo il differenziale dei netti patrimoniali con criteri omogenei e detrazione dei costi di normalità, per contrapporre alla quantificazione avversaria una cifra tecnicamente sostenuta.
  8. Verifichiamo prescrizione e legittimazione di ciascuna azione proposta, distinguendo l’azione sociale da quella dei creditori e individuando il momento da cui decorre il termine.
  9. Costruiamo la posizione differenziata di ciascun convenuto: amministratore delegato, consigliere senza deleghe, sindaco che ha segnalato, sindaco che non lo ha fatto.
  10. Contestiamo le richieste di sequestro conservativo sul fumus e sul periculum, e valutiamo garanzie alternative che evitino il blocco dei beni personali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno i criteri con cui si valuta se un’impresa ha rilevato per tempo la propria crisi e se le scelte dei suoi amministratori erano coerenti con il risanamento, cioè gli stessi parametri che il giudice userà per decidere se gli assetti erano adeguati. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare la difesa sui principi di legittimità fin dal primo grado, perché le cause di responsabilità durano anni e si decidono spesso su questioni di diritto: onere della prova, criteri di liquidazione, limiti della business judgment rule. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la contestazione sugli assetti è insieme una questione giuridica e una questione di numeri: chi legge solo le norme o solo i bilanci vede metà del problema.


In sintesi: tre cose da ricordare

La prima: la Cassazione non ha reso automatica la responsabilità per mancanza di assetti, ma ha fissato regole su prova, nesso causale e ragionevolezza delle scelte che rendono gli assetti decisivi in ogni causa di responsabilità.

La seconda: le conseguenze più rapide arrivano dal merito, non dalla Cassazione: la revoca ex art. 2409 c.c. può colpire l’amministratore senza assetti prima ancora che esista un danno.

La terza: gli assetti proteggono solo se si possono dimostrare con documenti formati al momento giusto. Un sistema che funziona ma non lascia traccia vale, in giudizio, quasi quanto un sistema che non c’è.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le competenze dell’Avvocato coprono esattamente i due momenti in cui gli assetti contano: quello della crisi da prevenire, in cui opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quello della responsabilità da difendere, in cui opera come avvocato cassazionista fino all’ultimo grado di giudizio. Quando la crisi della società si riversa sul patrimonio personale di amministratori e garanti, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC permette di seguire anche quel versante. Non promettiamo esiti: analizziamo i documenti, verifichiamo i numeri e costruiamo la strategia più solida che il caso consente.

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