Piano Attestato Di Risanamento (Art. 56 Ccii): Come Funziona E Cosa Protegge Dalla Revocatoria

Se la tua impresa fatica a pagare banche e fornitori ma ha ancora un’attività che sta in piedi, il piano attestato di risanamento è probabilmente lo strumento più riservato e flessibile che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) ti mette a disposizione. Non passa dal tribunale, non richiede maggioranze, non rende pubblica la crisi se tu non lo vuoi. In cambio, però, ti chiede una cosa sola: essere costruito in modo così rigoroso da reggere, anni dopo, all’esame di un curatore che vorrà smontarlo.

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con i termini, i documenti e i controlli che servono perché la protezione dalla revocatoria non resti sulla carta. Troverai una diagnosi iniziale per capire da dove partire, otto mosse operative con obiettivo, tempi, base giuridica e piano B, simulazioni numeriche, una pagina riepilogativa da stampare e la giurisprudenza di Cassazione che sostiene ogni passaggio.

Perché ne scrive proprio lo Studio Monardo? Perché il piano attestato vive su due fronti che richiedono competenze diverse ma coordinate. Il primo è la costruzione del risanamento: qui entra in gioco la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha pensato proprio per accompagnare le imprese nella ricerca di soluzioni negoziate con i creditori. Il secondo fronte è il contenzioso che arriva quando il piano non riesce: revocatorie, opposizioni allo stato passivo, ricorsi fino in Cassazione, dove la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. In mezzo ci sono le banche, principali interlocutrici di ogni piano attestato, e qui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di muovere qualsiasi passo, devi capire in quale punto del percorso ti trovi. Chi comincia a scrivere il piano senza aver verificato i presupposti perde settimane preziose; chi ha già un piano firmato ma non ha mai controllato la data certa degli accordi rischia di scoprirlo quando è troppo tardi. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 — La tua impresa è in crisi, in insolvenza reversibile o già in dissesto irreversibile?

L’art. 56, comma 1, CCII consente il piano all’imprenditore «in stato di crisi o di insolvenza». La crisi, secondo l’art. 2 CCII, è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza è invece l’incapacità attuale di adempiere regolarmente. Il piano attestato ammette entrambe le condizioni, ma con una differenza pratica enorme: più l’insolvenza è profonda, più è difficile dimostrare che il piano “appariva idoneo” al risanamento, e quindi più è fragile la protezione dalla revocatoria. Se i ricavi non coprono nemmeno i costi operativi e non esiste un apporto esterno credibile, il piano attestato rischia di essere solo un rinvio.

Verifica: hai un margine operativo lordo positivo o ragionevolmente recuperabile? Hai un’attività che, liberata dal peso del debito pregresso, sarebbe sostenibile? Se la risposta è sì, sei nel perimetro. Se è no, il piano attestato non è la tua strada e devi guardare ad altri strumenti.

Domanda 2 — Hai azioni esecutive in corso o imminenti?

Qui c’è il limite strutturale più sottovalutato. Il piano attestato non produce misure protettive: nessuna norma impedisce ai creditori che non aderiscono di notificarti un precetto, pignorare il conto corrente o chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale mentre stai lavorando al piano. Se un creditore aggressivo ha già avviato un’esecuzione, o una banca ha revocato gli affidamenti e ti ha intimato il rientro, devi valutare prima se ti serve uno strumento che blocchi le azioni individuali: la composizione negoziata con le sue misure protettive (artt. 12 e seguenti CCII) o un accordo di ristrutturazione con le misure dell’art. 54 CCII.

Domanda 3 — I tuoi creditori strategici sono disposti a trattare?

Il piano attestato funziona con accordi bilaterali. Non esiste un meccanismo che imponga la tua proposta ai dissenzienti. L’art. 56, comma 2, lett. d), CCII richiede anzi che il piano indichi l’elenco dei creditori estranei e le risorse destinate al loro integrale soddisfacimento. In concreto: chi non firma va pagato per intero alle scadenze. Se la banca che detiene il 60% del tuo debito ti ha già detto di no, il piano attestato rischia di non stare in piedi.

Domanda 4 — Hai già un piano firmato e stai eseguendo gli accordi?

Molti imprenditori arrivano a noi con il piano già redatto e attestato da mesi. Per loro la domanda giusta non è “come si fa un piano”, ma “il mio piano, così com’è, protegge davvero quello che sto facendo?”. In questo caso la diagnosi si sposta sugli atti esecutivi: sono indicati nel piano? Hanno forma scritta e data certa? Sono coerenti con i tempi previsti? Ci sono stati scostamenti non gestiti?

Tabella di orientamento

La tua situazioneParti dalla mossaPerché
Crisi recente, nessuna esecuzione, creditori disponibiliMossa 1Devi confermare che il piano attestato è lo strumento giusto prima di investire tempo
Crisi, ma una banca ha già notificato precetto o pignoramentoMossa 1 (con valutazione urgente di strumenti protettivi)Il piano attestato da solo non ferma le esecuzioni
Hai deciso per il piano attestato ma non hai ancora dati affidabiliMossa 2Senza dati veri l’attestazione è fragile e l’esenzione cade
Dati pronti, piano in bozzaMossa 3Il contenuto minimo dell’art. 56 va rispettato voce per voce
Piano scritto, manca l’attestazione o la data certaMossa 4Senza data certa anteriore agli atti, nessuna protezione
Piano attestato, accordi con i creditori da firmareMossa 5La forma degli accordi decide se il pagamento sarà esente
Piano in esecuzione, dubbi sulla pubblicazioneMossa 6La pubblicazione ha effetti di opponibilità e fiscali
Piano in esecuzione con scostamentiMossa 7Uno scostamento non gestito è l’errore che più spesso fa cadere l’esenzione
Liquidazione giudiziale aperta, curatore che agisce in revocatoriaMossa 8Qui conta la prova documentale e la difesa processuale

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga in tabella. Saltare le mosse iniziali non fa guadagnare tempo: lo sposta in avanti, nel momento peggiore, quando dovrai giustificare davanti a un giudice scelte fatte in fretta.


Mossa 1 — Verifica che il piano attestato sia lo strumento giusto per te

Obiettivo della mossa: stabilire, prima di spendere risorse, se la tua crisi è risolvibile con accordi bilaterali senza controllo del tribunale, oppure se ti serve uno strumento più robusto.

Quando va fatta

Subito, appena emergono i segnali della crisi. Il Codice ti impone come imprenditore di dotarti di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII) e ti chiede di attivarti senza indugio. Ogni settimana persa riduce le opzioni: più passa il tempo, più aumentano i creditori scaduti, più si allarga la cerchia di chi può chiedere la liquidazione giudiziale, più si allunga il periodo “sospetto” in cui i tuoi pagamenti potranno essere contestati.

Come si esegue

Il primo passo è fotografare il debito. Prepara un elenco completo dei creditori con quattro colonne: importo, scadenza, eventuali garanzie o privilegi, stato del rapporto (regolare, scaduto, in contenzioso, in esecuzione). Separa i debiti verso banche, fornitori, dipendenti, Erario ed enti previdenziali.

Il secondo passo è capire la natura della crisi. Chiediti se è finanziaria (hai un’attività redditizia ma troppo debito a breve), economica (i costi superano i ricavi) o patrimoniale (il patrimonio netto è eroso). Il piano attestato è nato soprattutto per le crisi finanziarie e, dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto “correttivo ter”, in vigore dal 28 settembre 2024), mira espressamente anche al riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria: la norma oggi parla di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione «patrimoniale ed economico-finanziaria».

Il terzo passo è mappare la disponibilità dei creditori chiave. Individua i tre-cinque creditori il cui consenso è indispensabile e sonda, con discrezione, la loro disponibilità a rinegoziare.

Il quarto passo è il confronto con gli altri strumenti. Mettili sul tavolo in modo onesto:

StrumentoControllo del tribunaleMaggioranzeMisure protettiveEffetto sui non aderentiRiservatezza
Piano attestato (art. 56)NoNessunaNoNessuno: vanno pagati integralmenteMassima (pubblicazione facoltativa)
Composizione negoziata (artt. 12 ss.)Solo per le misureNessunaSì, su richiestaNessuno, salvo esiti successiviAlta
Accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss.)Sì, omologazione60% (ridotte o estese nei casi di legge)SìEstensione possibile nei casi di leggeBassa
Concordato preventivoSìMaggioranze per classiSìVincolante per tuttiBassa

La base giuridica

L’art. 56 CCII disciplina il piano; gli effetti protettivi stanno altrove: l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati; l’art. 324 CCII esclude, per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano, l’applicazione delle fattispecie di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice.

La Cassazione ha chiarito da tempo che il piano attestato non è una procedura concorsuale ma un atto di programmazione dell’impresa che si traduce in convenzioni stragiudiziali. Lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895, traendone conseguenze importanti anche sul trattamento dei crediti dei professionisti che hanno assistito l’impresa nella predisposizione del piano. Tieni presente questo principio: niente tribunale significa niente omologa, ma anche niente “ombrello” giudiziale sui tuoi atti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire, a metà della diagnosi, che un creditore ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso il piano attestato non ti serve più come strumento principale: devi valutare subito un accesso a uno strumento di regolazione con richiesta di misure protettive. Non tentare di “chiudere in fretta” un piano attestato per anticipare l’udienza: un piano scritto sotto la pressione di un ricorso già pendente è il candidato ideale a una valutazione di inidoneità ex ante.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 2 solo se: hai l’elenco completo dei creditori con importi e scadenze; hai verificato che non ci sono esecuzioni o ricorsi che richiedono misure protettive immediate; hai almeno un segnale concreto di disponibilità dei creditori che pesano di più.


Mossa 2 — Ricostruisci dati affidabili e scegli un attestatore davvero indipendente

Obiettivo della mossa: costruire la base numerica del piano in modo che sia verificabile, e affidarne il controllo a un professionista i cui requisiti di indipendenza reggano a qualsiasi contestazione futura.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1 e comunque prima di scrivere una sola riga del piano. Il tempo medio per una ricostruzione seria dipende dalla qualità della contabilità: se la tua contabilità è aggiornata e la situazione di cassa è monitorata, bastano alcune settimane; se ci sono ritardi nelle registrazioni o partite non riconciliate, prevedi più tempo e non comprimerlo.

Come si esegue

Parti da una situazione patrimoniale aggiornata, non dall’ultimo bilancio approvato. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, non è più previsto l’obbligo di allegare al piano i bilanci degli ultimi tre esercizi: questo ti consente di partire anche prima dell’approvazione del bilancio, ma sposta sull’attestatore l’onere di verificare direttamente la documentazione contabile. Per te significa una cosa sola: la contabilità deve essere pronta a essere controllata a campione, documento per documento.

Prepara un fascicolo dati con: situazione patrimoniale a data recente; conto economico infrannuale; dettaglio dei crediti verso clienti con anzianità; dettaglio del magazzino; posizioni bancarie con affidamenti, utilizzi e garanzie; debiti tributari e previdenziali certificati; contratti in corso rilevanti (leasing, locazioni, forniture); posizione dei lavoratori.

Poi scegli l’attestatore. L’art. 56, comma 3, CCII richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. I requisiti del professionista indipendente sono fissati dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure del Codice e nel registro dei revisori legali; possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall’art. 2399 c.c.; assenza di rapporti personali o professionali con l’impresa o con chi ha interesse all’operazione tali da comprometterne l’indipendenza; assenza, negli ultimi cinque anni, di attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore e di cariche di amministrazione o controllo nell’impresa.

Documenta per iscritto la verifica dell’indipendenza. Chiedi all’attestatore una dichiarazione sottoscritta sui requisiti e conservala nel fascicolo del piano. Se un domani il curatore sosterrà che l’attestatore aveva un legame con la società, dovrai poter dimostrare che il controllo è stato fatto prima, non ricostruito dopo.

La base giuridica

Oltre all’art. 56, comma 3, e all’art. 2, lett. o), CCII, tieni presente il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. In quel caso il tribunale aveva considerato irrilevante che l’attestatore non avesse certificato la veridicità dei dati contabili. La Cassazione ha corretto l’impostazione: la verifica della veridicità dei dati è insita nella logica stessa del piano attestato e dell’esenzione, anche prima che la legge la rendesse esplicita. Un piano costruito su numeri non verificati non protegge nulla. Lo ha ribadito Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743: il giudizio sull’idoneità del piano presuppone dati attendibili e una rappresentazione complessiva credibile della situazione aziendale.

Considera anche il versante penale: l’attestatore che espone informazioni false od omette informazioni rilevanti risponde del reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII, erede dell’art. 236-bis della legge fallimentare). Le Sezioni Unite penali, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 22474, hanno chiarito che anche le valutazioni possono essere false quando si discostano da criteri normativi o tecnici generalmente accettati senza darne adeguata giustificazione. Per te questo ha un risvolto pratico: un attestatore consapevole di questo rischio sarà rigoroso nelle verifiche, e quella rigorosità è la tua migliore assicurazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più comune è scoprire, durante le verifiche dell’attestatore, poste contabili che non reggono: crediti inesigibili iscritti al valore nominale, magazzino sopravvalutato, debiti non registrati. Non cercare di “convincere” l’attestatore a chiudere un occhio. Correggi i dati, riscrivi la situazione di partenza e accetta che il piano sarà costruito su numeri più bassi. Un piano fondato su dati prudenti è meno ambizioso ma molto più difendibile.

Il secondo imprevisto è la mancanza di un attestatore disponibile con i requisiti. Non ripiegare sul consulente di fiducia che ti segue da anni: il suo rapporto professionale pregresso lo rende quasi certamente privo del requisito di indipendenza.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 3 solo se: la situazione patrimoniale ed economica di partenza è stata verificata dall’attestatore; hai la dichiarazione scritta di indipendenza del professionista; le rettifiche emerse sono state recepite nei dati.


Mossa 3 — Scrivi il piano rispettando il contenuto minimo dell’art. 56, voce per voce

Obiettivo della mossa: redigere un piano che contenga tutte le informazioni richieste dalla legge, in modo che un giudice, ragionando anni dopo “ora per allora”, trovi scritto nel documento tutto ciò che serviva per considerarlo idoneo.

Quando va fatta

Dopo che i dati sono stati verificati e prima di firmare qualunque accordo esecutivo con i creditori. Ricorda: nessun atto compiuto prima della data certa del piano potrà beneficiare dell’esenzione.

Come si esegue

Il correttivo ter ha riscritto il comma 2 dell’art. 56 CCII. Oggi il piano deve avere data certa e deve contenere, come minimo:

a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le attività e passività al momento della presentazione del piano, la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;

b) la descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza;

c) le strategie d’intervento;

d) l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione, lo stato delle trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei con l’indicazione delle risorse destinate al loro integrale soddisfacimento;

e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, e le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi;

g) il piano industriale con i suoi effetti sul piano finanziario e i tempi necessari per il riequilibrio;

g-bis) l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi per il rispetto delle norme su sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente.

Trasforma queste voci in un indice. Ogni capitolo del piano deve corrispondere a una lettera della norma. Questo non è un vezzo formale: quando un curatore esaminerà il piano per contestare l’esenzione, la prima cosa che farà sarà cercare la voce mancante.

Tre punti meritano attenzione speciale.

Il primo sono le parti correlate (lett. a): soci, società del gruppo, familiari degli amministratori. Devi indicarle perché i rapporti con loro sono quelli su cui il curatore concentrerà i sospetti. Un rimborso a un socio non dichiarato nel piano è un invito alla contestazione, anche sul piano penale.

Il secondo è l’elenco degli atti esecutivi. L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII copre solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano «e in esso indicati». Non basta che un pagamento sia coerente con lo spirito del risanamento: deve essere previsto nel piano. Elenca quindi le operazioni in modo specifico: quali pagamenti, a chi, in quale misura, con quale calendario; quali garanzie, su quali beni, a favore di chi, a presidio di quale finanziamento.

Il terzo sono i pagamenti correnti. Durante l’esecuzione del piano continuerai a pagare fornitori e dipendenti per l’attività ordinaria. Descrivi nel piano il regime dei pagamenti correnti, così da ricondurre anche questi atti alla cornice del piano.

Un indice-tipo da cui partire

Per rendere concreta la struttura, ecco come può presentarsi l’indice di un piano ben costruito. Adattalo alla tua impresa, ma non togliere capitoli: se una voce non ti riguarda, scrivi espressamente perché non ti riguarda.

  1. Premessa: identità del debitore, parti correlate, organo amministrativo e di controllo, data certa e modalità con cui è stata acquisita.
  2. Situazione di partenza: attività e passività alla data del piano, posizione finanziaria netta, posizione dei lavoratori (numero, contratti, eventuali arretrati retributivi e contributivi).
  3. Cause ed entità della crisi: analisi delle cause esterne (mercato, costi, clienti) e interne (organizzazione, investimenti sbagliati, sottocapitalizzazione), con indicatori numerici.
  4. Strategie d’intervento: azioni industriali (riduzione costi, dismissioni di rami non strategici, nuovi mercati) e azioni finanziarie (rinegoziazione, nuova finanza, apporti dei soci).
  5. Creditori coinvolti e creditori estranei: elenco analitico, proposta per ciascuna categoria, stato delle trattative, risorse riservate agli estranei.
  6. Atti esecutivi: calendario puntuale di pagamenti, garanzie, cessioni e contratti da stipulare, con importi e controparti.
  7. Nuova finanza: importo, erogatore, ragioni della necessità, garanzie previste.
  8. Piano industriale e piano finanziario: proiezioni economiche, patrimoniali e di cassa, con costi e ricavi attesi analiticamente indicati, fabbisogno e coperture, costi per sicurezza sul lavoro e ambiente.
  9. Monitoraggio: indicatori, soglie di scostamento, iniziative correttive, cadenza dei report ai creditori.
  10. Allegati: situazione patrimoniale, elenco creditori, bozze degli accordi, relazione di attestazione.

Un indice che rispecchia la norma è la prima difesa contro l’accusa di piano incompleto: chi lo leggerà anni dopo troverà ogni risposta nel posto in cui la legge dice che deve stare.

La base giuridica

Art. 56, comma 2, CCII come sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 136/2024; art. 166, comma 3, lett. d), CCII per la necessità che gli atti siano indicati nel piano. La giurisprudenza ha sempre letto il giudizio di idoneità come un controllo sul contenuto del documento: Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719, prima pronuncia di legittimità sul tema, ha escluso che l’esenzione discenda automaticamente dall’esistenza di un piano attestato e ha affidato al giudice una verifica ex ante sulla sua idoneità al risanamento.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’operazione non prevista che emerge dopo: un fornitore strategico chiede una garanzia che nel piano non c’è, una banca subordina il nuovo finanziamento a un’ipoteca su un immobile diverso da quello indicato. La risposta corretta non è compiere l’atto e sperare che rientri comunque nell’esenzione. Prima di eseguire, aggiorna il piano: nuova versione, nuova data certa e, se la modifica incide sulla fattibilità, nuova attestazione sulle parti modificate.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 4 solo se: ogni lettera del comma 2 dell’art. 56 trova un capitolo corrispondente nel piano; gli atti esecutivi (pagamenti, garanzie, cessioni) sono elencati in modo specifico; i creditori estranei sono individuati con le risorse destinate al loro pagamento integrale.


Mossa 4 — Ottieni l’attestazione e fissa la data certa prima di qualsiasi atto esecutivo

Obiettivo della mossa: far nascere giuridicamente il piano attestato, con una data opponibile ai terzi che preceda tutti gli atti che vorrai proteggere.

Quando va fatta

Subito dopo la redazione definitiva del piano e prima del primo pagamento, della prima garanzia, della prima firma di accordo con i creditori. È la mossa con il margine di errore più basso di tutto il percorso: se la data certa arriva dopo l’atto, quell’atto non è protetto.

Come si esegue

L’attestatore rilascia la relazione con cui attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Verifica che la relazione non si limiti a formule di stile: deve spiegare quali controlli sono stati fatti sui dati, quali ipotesi sono alla base delle proiezioni, quali analisi di sensitività sono state svolte, perché il piano è ritenuto fattibile. Una relazione di due pagine con una conclusione positiva generica è un’attestazione debole.

Poi fissa la data certa. L’art. 56, comma 2, CCII richiede che il piano abbia data certa, e il comma 5 impone la stessa cosa agli atti unilaterali e ai contratti posti in essere in esecuzione. La data certa si ottiene con le forme ordinarie previste dall’art. 2704 c.c.: registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, autentica notarile delle sottoscrizioni, invio tramite posta elettronica certificata, apposizione di marca temporale su documento informatico firmato digitalmente, pubblicazione nel registro delle imprese.

Il metodo più pratico, nella maggior parte dei casi, è la firma digitale del legale rappresentante sul piano con marca temporale, seguita dall’invio via PEC a un indirizzo terzo (ad esempio l’attestatore o il legale). Conserva le ricevute di accettazione e consegna.

Fai sottoscrivere il piano dal legale rappresentante. Può sembrare ovvio, ma la Cassazione ha già negato l’esenzione a una banca che aveva prodotto in giudizio un piano non sottoscritto dal legale rappresentante della società debitrice.

La base giuridica

Art. 56, commi 2, 3 e 5, CCII; art. 2704 c.c. per i modi di acquisizione della data certa. Il principio decisivo viene da Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618: quando il curatore eccepisce la revocabilità di un’ipoteca in sede di verifica del passivo, spetta al creditore che invoca l’esenzione allegare e provare documentalmente l’esistenza del piano e i presupposti dell’esenzione. Nel caso deciso, la banca non aveva prodotto il piano in modo completo e uno dei piani non recava la sottoscrizione della debitrice: la garanzia è stata considerata revocabile e il credito ammesso al passivo senza privilegio.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’urgenza: un fornitore strategico minaccia di sospendere le consegne se non riceve subito un acconto, e il piano non ha ancora data certa. Hai due possibilità. Se il pagamento è indispensabile per non fermare l’attività, eseguilo sapendo che non sarà protetto dall’esenzione del piano e valuta, con il tuo legale, se possa rientrare in altre ipotesi di esenzione (ad esempio i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, previsti dall’art. 166, comma 3, lett. a), CCII). Se il pagamento può attendere qualche giorno, attendi: la data certa si ottiene rapidamente se il piano e l’attestazione sono pronti.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 5 solo se: la relazione di attestazione è sottoscritta e completa; il piano è firmato dal legale rappresentante; hai la prova della data certa (ricevute PEC, marca temporale, registrazione o autentica) archiviata nel fascicolo; nessun atto esecutivo è stato compiuto prima di quella data.


Mossa 5 — Negozia e firma gli accordi esecutivi nella forma che rende l’esenzione dimostrabile

Obiettivo della mossa: trasformare il piano in accordi vincolanti con i creditori aderenti, scritti in modo che il legame tra ogni pagamento o garanzia e la previsione del piano risulti dal testo e non debba essere ricostruito anni dopo.

Quando va fatta

Dopo la data certa del piano e secondo il calendario che il piano stesso prevede. La sequenza conta: prima gli accordi con i creditori il cui consenso è condizione di tenuta dell’intero piano (di solito le banche con l’esposizione maggiore), poi gli altri. Se il piano prevede che l’accordo con la banca principale sia la condizione per erogare nuova finanza, non eseguire pagamenti ad altri creditori finché quell’accordo non è firmato.

Come si esegue

Ogni accordo deve rispettare quattro requisiti pratici.

Il primo è la forma scritta con data certa, imposta dall’art. 56, comma 5, CCII per tutti gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano. Un accordo concluso a voce o per scambio informale di email senza data certa non basta.

Il secondo è il richiamo espresso al piano. Nel testo dell’accordo inserisci una premessa che indichi la data certa del piano, l’attestatore, la data della relazione di attestazione e la specifica previsione del piano che l’accordo attua (“in esecuzione del capitolo 6, paragrafo 6.2, del piano attestato di risanamento datato …”). Così il nesso di esecuzione richiesto dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII emerge dal documento.

Il terzo è la coerenza con il contenuto del piano. L’importo pagato, le scadenze, la garanzia concessa devono corrispondere a quanto indicato nel piano. Uno scostamento anche modesto (una garanzia su un bene diverso, un importo più alto, una scadenza anticipata) apre la porta alla contestazione che l’atto non sia “indicato” nel piano.

Il quarto è la consegna al creditore di copia del piano e dell’attestazione. Può sembrare contrario alla riservatezza, ma è nell’interesse di entrambi: in caso di liquidazione giudiziale, sarà il creditore a dover provare l’esenzione e avrà bisogno di quei documenti. Un creditore che sa di poter difendere ciò che riceve è anche un creditore più disposto ad accordarsi.

Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, redige gli accordi esecutivi pensando già al giudizio che potrebbe arrivare, perché è in fase di firma, non in tribunale, che la prova dell’esenzione si costruisce.

Un capitolo a parte riguarda i creditori che non aderiscono. Il piano deve indicarli come estranei e prevedere le risorse per pagarli integralmente (art. 56, comma 2, lett. d), CCII). Non illuderti che un creditore estraneo resti fermo: nulla gli impedisce di agire in via esecutiva. Per questo il piano deve contenere una riserva di liquidità adeguata a far fronte ai crediti estranei alle loro scadenze.

Poi la nuova finanza. Se il piano prevede un nuovo finanziamento bancario, sappi che, a differenza di quanto accade per l’accordo di ristrutturazione omologato e per il concordato preventivo, i finanziamenti erogati in esecuzione di un piano attestato non godono della prededuzione in caso di successiva liquidazione giudiziale. La banca lo sa, e per questo chiederà quasi sempre garanzie: l’ipoteca o il pegno a presidio del nuovo credito sono esattamente gli atti che l’esenzione dell’art. 166 CCII serve a stabilizzare.

Infine, la struttura dell’accordo con le banche. Un accordo bancario in esecuzione di un piano attestato contiene di solito: il consolidamento o il riscadenzamento del debito; l’eventuale stralcio parziale; la concessione di nuova finanza; le garanzie; gli obblighi informativi periodici della società (report mensili o trimestrali); le condizioni risolutive in caso di scostamento. Prevedi con attenzione questi ultimi due punti. Gli obblighi informativi mettono la banca nella condizione di conoscere l’andamento del piano, e questo, come vedrai nella mossa 7, pesa sulla valutazione della sua buona fede in caso di atti successivi a uno scostamento. Le condizioni risolutive vanno scritte in modo coerente con le iniziative di correzione previste dal piano (art. 56, comma 2, lett. f), CCII): una clausola che consente alla banca di risolvere l’accordo al primo ritardo, senza lasciare spazio all’aggiornamento del piano, rende l’intero impianto fragile.

La base giuridica

Art. 56, comma 5, e art. 166, comma 3, lett. d), CCII. La giurisprudenza ha dato all’esenzione un’estensione più ampia di quella che la lettera della vecchia legge fallimentare lasciava intendere. Per anni si è discusso se l’esenzione coprisse solo la revocatoria fallimentare o anche quella ordinaria: Cass. civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2019, n. 3778 aveva escluso l’estensione alla revocatoria ordinaria. L’orientamento è stato superato da Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176, che ha riconosciuto l’operatività delle esenzioni, alle medesime condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e a quella promossa dal singolo creditore e poi proseguita dal curatore. Il caso riguardava proprio un mutuo ipotecario concesso da un pool di banche in esecuzione di un piano di risanamento. Nella stessa linea si colloca Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023, che ha inoltre chiarito come l’eventuale contrasto di un finanziamento con le norme sulla bancarotta preferenziale non determini la nullità del contratto, ma possa semmai esporlo all’inefficacia tramite revocatoria. Oggi il CCII ha scritto questa soluzione nella norma: l’art. 166, comma 3, lett. d), stabilisce che l’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che, al momento della firma, pretende condizioni diverse da quelle previste nel piano: un tasso più alto, una garanzia aggiuntiva, un covenant non previsto. Non firmare un accordo diverso dal piano. Hai due strade: rinegoziare per riportare l’accordo al contenuto del piano, oppure aggiornare il piano (nuova versione, nuova data certa, nuova attestazione se la modifica incide sulla fattibilità) prima di firmare. Qualunque terza via, cioè firmare adesso e sistemare dopo, espone l’atto alla revocatoria.

Il secondo imprevisto è il creditore che firma, ma solo parzialmente: accetta il riscadenzamento ma non lo stralcio, o accetta lo stralcio ma pretende un pagamento anticipato non previsto. Anche qui la regola è la stessa: l’accordo deve rispecchiare il piano. Se il compromesso raggiunto cambia i flussi, l’attestatore deve verificare che il piano resti fattibile con quel compromesso, e la verifica va documentata.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 6 solo se: ogni accordo firmato ha data certa successiva a quella del piano; ogni accordo richiama espressamente il piano e la specifica previsione che attua; il contenuto di ciascun accordo coincide con quanto indicato nel piano; hai la prova della consegna al creditore di copia del piano e dell’attestazione.


Mossa 6 — Decidi, a ragion veduta, se pubblicare il piano nel registro delle imprese

Obiettivo della mossa: scegliere consapevolmente tra riservatezza e pubblicità, valutando gli effetti concreti della pubblicazione su opponibilità, rapporti con i terzi e trattamento fiscale.

Quando va fatta

Dopo la firma degli accordi principali o insieme alla data certa del piano, a seconda della strategia. Non esiste un termine di legge per la pubblicazione, ma la scelta va fatta presto, perché alcuni effetti decorrono proprio dalla data di pubblicazione.

Come si esegue

L’art. 56, comma 4, CCII prevede che il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con le parti interessate possano essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. È una facoltà, non un obbligo. Il correttivo ter ha sostituito il riferimento ai «creditori» con quello alle «parti interessate», ampliando la platea degli accordi pubblicabili (soci, fornitori, altri stakeholder).

Metti sul tavolo i pro e i contro.

A favore della pubblicazione: la pubblicazione è di per sé un modo per conferire data certa al piano; rende conoscibile ai terzi l’esistenza del percorso di risanamento, il che può facilitare i rapporti con fornitori e clienti; alcuni benefici fiscali sono collegati proprio alla pubblicazione (ad esempio il regime delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti previsto dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR, che per i piani attestati opera a condizione che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese). Questi profili vanno sempre verificati caso per caso con il commercialista, perché dipendono dalla struttura dello stralcio, dalle perdite pregresse e dalla posizione fiscale complessiva dell’impresa.

Contro la pubblicazione: rende pubblica la crisi, con il rischio che creditori non coinvolti accelerino le loro azioni, che i fornitori chiedano pagamenti anticipati, che i clienti cerchino alternative, che le agenzie di informazione commerciale abbassino il tuo rating.

La scelta non è mai neutra. Se la tua forza contrattuale sul mercato dipende dall’immagine di solidità e il piano coinvolge pochi creditori finanziari, la riservatezza può valere di più. Se invece il piano prevede stralci rilevanti e il beneficio fiscale è significativo, la pubblicazione può diventare conveniente. In mezzo c’è una soluzione intermedia: pubblicare il piano solo dopo aver chiuso gli accordi principali, quando il rischio di reazioni scomposte è più contenuto.

La base giuridica

Art. 56, comma 4, CCII, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 136/2024; art. 2704 c.c. per l’idoneità della pubblicazione a conferire data certa; art. 88, comma 4-ter, TUIR per il regime delle sopravvenienze.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la reazione di un creditore estraneo che, appresa la notizia dal registro delle imprese, notifica un precetto o deposita un ricorso per liquidazione giudiziale. Preparati in anticipo: prima di pubblicare, verifica di avere liquidità sufficiente per pagare i creditori estranei alle scadenze, come l’art. 56, comma 2, lett. d), CCII impone. Se non ce l’hai, la pubblicazione rischia di innescare esattamente la crisi che il piano doveva prevenire.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 7 solo se: hai preso una decisione documentata sulla pubblicazione, con l’indicazione delle ragioni; se hai pubblicato, hai conservato la visura che attesta data e contenuto dell’iscrizione; se non hai pubblicato, hai comunque una prova di data certa alternativa per piano e accordi.


Mossa 7 — Esegui il piano, monitora gli scostamenti e aggiornalo prima che diventi carta straccia

Obiettivo della mossa: mantenere il piano vivo e coerente con la realtà, perché un piano smentito dai fatti e non aggiornato smette di proteggere gli atti compiuti dopo che la sua inidoneità è diventata evidente.

Quando va fatta

Per tutta la durata del piano, con cadenza almeno trimestrale e, nei primi mesi, mensile. Il piano deve indicare i tempi delle azioni da compiersi e le iniziative da adottare in caso di scostamento (art. 56, comma 2, lett. f), CCII): quelle scadenze sono il tuo calendario di controllo.

Come si esegue

Istituisci un monitoraggio con tre elementi.

Il primo è un cruscotto di indicatori coerente con il piano industriale: ricavi, margine operativo, flussi di cassa, livello dei debiti scaduti, rispetto delle rate previste negli accordi. Confronta ogni periodo i valori effettivi con quelli del piano.

Il secondo sono le soglie di allarme fissate in anticipo: ad esempio, uno scostamento dei ricavi superiore al 15% su base semestrale, o un ritardo superiore a 60 giorni su una rata prevista dagli accordi, fa scattare la revisione del piano. Scrivile nel piano stesso, così la lett. f) del comma 2 non resta una formula vuota.

Il terzo è un registro delle esecuzioni: per ogni pagamento, garanzia o cessione compiuti in esecuzione del piano, annota data, importo, beneficiario, previsione del piano attuata, prova della data certa. Sarà il documento chiave se un giorno dovrai difendere l’esenzione.

Quando lo scostamento supera le soglie, fermati e aggiorna. Non continuare a eseguire un piano che i numeri hanno già smentito. L’aggiornamento richiede una nuova versione del piano con data certa e, se le modifiche incidono sulla fattibilità, una nuova attestazione. Comunica l’aggiornamento ai creditori aderenti: è un atto di trasparenza che protegge anche loro, perché consente di ricondurre i pagamenti successivi a un piano che, alla data dell’atto, era di nuovo attestato come fattibile.

Coinvolgi l’organo di controllo, se la società ne ha uno. I sindaci e il revisore hanno doveri di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti e sulla tempestiva reazione alla crisi (artt. 3 e 25-octies CCII): renderli partecipi del monitoraggio del piano riduce il rischio di contestazioni successive e rafforza la prova che gli scostamenti sono stati gestiti con diligenza.

La base giuridica

Art. 56, comma 2, lett. f), CCII per le iniziative in caso di scostamento. Soprattutto, art. 166, comma 3, lett. d), CCII nella parte in cui esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. Tradotto: se continui a eseguire pagamenti e concedere garanzie sapendo che il piano è ormai fuori controllo, e il creditore lo sa, l’esenzione non opera.

Sul fronte giurisprudenziale, Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508 ha precisato che la valutazione ex ante dell’idoneità del piano va parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente. In pratica, a una banca si chiede un grado di attenzione più elevato che a un piccolo fornitore: un istituto di credito che riceve una garanzia in esecuzione di un piano palesemente smentito dai dati di cui dispone difficilmente potrà invocare l’esenzione. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743 ha chiarito il perimetro del controllo: il giudice non rifà il piano, ma nega l’esenzione quando l’inettitudine del piano a conseguire il risanamento era evidente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è lo scostamento improvviso e grave: la perdita di un cliente che vale il 30% del fatturato, un aumento dei costi delle materie prime, un credito importante che diventa inesigibile. In questi casi la domanda da porti non è solo “come aggiorno il piano”, ma “il piano attestato è ancora lo strumento giusto?”. Se la crisi si è aggravata al punto che servono misure protettive o il coinvolgimento dei creditori dissenzienti, valuta subito il passaggio a uno strumento diverso, prima che un creditore chieda la liquidazione giudiziale.

Check di completamento

Puoi considerare la mossa ben eseguita, per ciascun periodo, se: il confronto tra dati effettivi e dati di piano è documentato; gli scostamenti oltre soglia hanno prodotto un aggiornamento con nuova data certa (e nuova attestazione, se necessaria); il registro delle esecuzioni è aggiornato e riconciliato con le previsioni del piano.


Mossa 8 — Se il piano non riesce, difendi le esenzioni con le carte giuste e nei termini

Obiettivo della mossa: far valere, nella liquidazione giudiziale che segue un piano non riuscito, la stabilità degli atti compiuti in esecuzione del piano, sia che tu sia l’ex amministratore sia che tu sia il creditore che ha ricevuto pagamenti o garanzie.

Quando va fatta

Dal momento in cui si apre la liquidazione giudiziale. Le azioni revocatorie del curatore non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII). I periodi “sospetti” della revocatoria concorsuale si calcolano a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione. In sede di verifica del passivo, se il curatore eccepisce la revocabilità di una garanzia, il creditore deve difendersi subito, con la domanda di ammissione e, se necessario, con l’opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito (artt. 206 e 207 CCII). Tieni presente che i termini processuali previsti dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione, non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII); nei giudizi ordinari di revocatoria, invece, la sospensione dei termini opera dal 1° al 31 agosto.

Come si esegue

Se sei il creditore che ha ricevuto pagamenti o garanzie: prepara il fascicolo probatorio completo. Ti servono il piano integrale sottoscritto dal legale rappresentante, la relazione di attestazione, la prova della data certa del piano, gli accordi esecutivi con la loro data certa e il richiamo al piano, e la documentazione che dimostra la coerenza tra l’atto e la previsione del piano. Deposita tutto con la domanda di ammissione al passivo, non in un secondo momento: la produzione tardiva può costarti la prova.

Poi costruisci l’argomentazione sull’idoneità ex ante. Non devi dimostrare che il piano avrebbe funzionato: devi dimostrare che, al momento dell’atto e con le informazioni disponibili a un operatore della tua categoria professionale, il piano appariva idoneo al risanamento e non era manifestamente inadatto. Gli elementi utili sono la qualità della relazione di attestazione, la coerenza dei dati iniziali, l’andamento dei primi periodi di esecuzione, gli eventuali aggiornamenti tempestivi.

Se sei l’ex amministratore: il tema si sposta spesso sul piano penale e su quello della responsabilità verso la società. L’art. 324 CCII esclude le fattispecie di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano. Ma l’esenzione non copre la bancarotta fraudolenta per distrazione: se nel piano o durante la sua esecuzione sono stati sottratti beni alla garanzia dei creditori, nessuna attestazione ti proteggerà. Il fascicolo del piano, il registro delle esecuzioni e la prova degli aggiornamenti tempestivi sono anche la tua difesa, sia davanti al giudice penale sia rispetto all’azione di responsabilità che il curatore può promuovere contro gli amministratori.

La base giuridica

Art. 166, comma 3, lett. d), CCII per l’esenzione civile, estesa espressamente alla revocatoria ordinaria; art. 170 CCII per i termini delle azioni; artt. 206 e 207 CCII per l’opposizione allo stato passivo; art. 324 CCII per le esenzioni penali. Sulla ripartizione dell’onere della prova, Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618: l’esenzione è un fatto impeditivo che deve essere allegato e provato documentalmente da chi la invoca. Sul limite delle esenzioni penali, Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277 ha escluso che l’esenzione dell’allora art. 217-bis della legge fallimentare (oggi art. 324 CCII) possa estendersi alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche quando l’operazione sia compiuta nel contesto di uno strumento di regolazione della crisi.

Considera anche un profilo spesso trascurato: nella revocatoria ordinaria l’adempimento di un debito scaduto non è comunque revocabile (art. 2901, comma 3, c.c.), e Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2016, n. 7747 ha esteso questa regola alla vendita di un bene che rappresenti il solo mezzo per reperire la liquidità necessaria a pagare. Per i pagamenti, quindi, il vero rischio è soprattutto la revocatoria concorsuale; per le garanzie concesse a presidio di debiti preesistenti, invece, la revocatoria ordinaria è particolarmente insidiosa, perché una garanzia non contestuale al credito è trattata come atto a titolo gratuito (art. 2901, comma 2, c.c.). È proprio lì che l’estensione dell’esenzione alla revocatoria ordinaria fa la differenza.

Come ragiona il curatore: prevedi le sue mosse

Per difendere bene un’esenzione devi sapere dove il curatore cercherà la crepa. La sua verifica, di solito, segue quattro passaggi.

Il primo è cronologico: confronta la data certa del piano con le date degli atti. Qualunque atto anteriore, anche di un solo giorno, è fuori dall’esenzione.

Il secondo è testuale: prende l’atto contestato e cerca nel piano la previsione corrispondente. Se l’importo, il bene o il beneficiario non coincidono, sosterrà che l’atto non è «indicato» nel piano.

Il terzo è sostanziale: rilegge il piano e l’attestazione con il senno di poi per dimostrare che l’inidoneità era evidente già allora. Cercherà dati di partenza gonfiati, ipotesi di crescita irrealistiche, un’attestazione generica, uno scostamento emerso prima dell’atto e non gestito.

Il quarto è soggettivo: verificherà se il creditore conosceva il dolo o la colpa grave del debitore, esaminando la corrispondenza, i report ricevuti, le riunioni con la banca.

A ciascun passaggio corrisponde un documento difensivo: la prova della data certa; il richiamo espresso nell’accordo; la relazione di attestazione analitica e gli aggiornamenti; la cronologia dei report e degli aggiornamenti comunicati. Se il fascicolo è stato costruito seguendo le mosse precedenti, la difesa consiste soprattutto nel metterlo in ordine davanti al giudice.

Tieni presente anche l’azione di responsabilità. Il fallimento del piano non rende di per sé responsabili gli amministratori, ma il curatore esaminerà se il ricorso al piano sia stato un modo per ritardare l’emersione della crisi aggravando il dissesto. Un piano fondato su dati verificati, attestato da un professionista indipendente e aggiornato tempestivamente è la prova migliore di una gestione diligente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è accorgersi, al momento della verifica del passivo, che il fascicolo è incompleto: manca la relazione dell’attestatore, il piano prodotto non è quello firmato, l’accordo non ha data certa. Non rinunciare subito: verifica se la data certa possa essere provata con altri mezzi ammessi dall’art. 2704 c.c. (ad esempio la registrazione fiscale di un atto collegato, o un fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità del documento), recupera i documenti presso l’attestatore o gli altri creditori aderenti, e valuta le altre ipotesi di esenzione dell’art. 166, comma 3, CCII.

Check di completamento

La mossa è eseguita correttamente se: il fascicolo probatorio è stato depositato integralmente con la domanda di ammissione o nel primo atto difensivo; hai verificato i termini (tre anni dall’apertura, cinque dall’atto; trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo); hai valutato con il legale anche i profili penali e le altre esenzioni.


Il piano alla prova dei numeri: quattro simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come le stesse scelte, fatte con tempi e forme diversi, portano a esiti opposti. Non sono casi reali. La situazione di partenza è la stessa per tutte.

Situazione di partenza. Una S.r.l. manifatturiera ha debiti per 1.287.450 €: 842.300 € verso due banche (Banca A 511.900 €, Banca B 330.400 €), 318.760 € verso fornitori, 126.390 € verso Erario ed enti previdenziali. Il margine operativo è positivo, ma i flussi di cassa non coprono le rate a breve. Il piano attestato prevede: consolidamento del debito verso Banca A in un mutuo decennale garantito da ipoteca sul capannone; stralcio del 22% del debito verso Banca B con pagamento del residuo in 36 mesi; pagamento integrale in 18 rate dei fornitori strategici; pagamento integrale alle scadenze dei creditori estranei.

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse nell’ordine giusto

Il piano ottiene data certa il 14 marzo 2025 (firma digitale con marca temporale e PEC all’attestatore). L’accordo con Banca A, con ipoteca sul capannone, è firmato il 2 aprile 2025: richiama espressamente il piano e la previsione che attua, ha data certa, e alla banca viene consegnata copia del piano e dell’attestazione. Il 18 settembre 2025 la società paga 47.380 € a un fornitore strategico, pagamento indicato nel calendario del piano.

Nell’autunno 2025 la perdita improvvisa di un cliente fa saltare i flussi. Un creditore estraneo deposita il ricorso per liquidazione giudiziale il 9 febbraio 2026, e la liquidazione viene aperta.

Esito. L’ipoteca del 2 aprile 2025 è anteriore di oltre sei mesi al deposito del ricorso; il curatore, però, potrebbe tentare la revocatoria ordinaria, perché l’ipoteca garantisce un debito preesistente. Qui opera l’esenzione, oggi estesa per legge anche alla revocatoria ordinaria: l’atto è in esecuzione del piano, indicato nel piano, provato per iscritto con data certa. Il pagamento del 18 settembre 2025 cade invece dentro i sei mesi anteriori al deposito (il periodo parte dal 9 agosto 2025) ed è astrattamente esposto alla revocatoria concorsuale dei pagamenti: anche questo è coperto, perché previsto nel piano. Resta il controllo del giudice sull’idoneità ex ante: con un piano fondato su dati verificati e un’attestazione analitica, e con uno scostamento emerso dopo gli atti, la Banca A ha buoni argomenti per dimostrare che l’inidoneità non era evidente al momento dell’atto.

Simulazione 2 — Chi firma prima della data certa

Stessa situazione, ma l’accordo con Banca A e l’ipoteca vengono firmati il 10 marzo 2025, quattro giorni prima che il piano ottenga data certa, “per non perdere l’appuntamento con il notaio”.

Esito. L’ipoteca non è un atto posto in essere in esecuzione di un piano che, a quella data, non esisteva giuridicamente. L’esenzione non opera. Il curatore agisce in revocatoria ordinaria (termine: entro tre anni dall’apertura e comunque entro cinque anni dall’atto, quindi entro il 10 marzo 2030): trattandosi di garanzia non contestuale a un debito preesistente, l’atto è considerato a titolo gratuito e basta la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore. Il credito di Banca A rischia di essere ammesso al passivo in via chirografaria: su 511.900 €, la differenza tra il recupero come creditore ipotecario e il recupero come chirografario può essere di centinaia di migliaia di euro. Quattro giorni di anticipo hanno cancellato la protezione.

Per dare un ordine di grandezza, sempre in via puramente ipotetica: se il capannone ipotecato venisse venduto in liquidazione per 437.600 € e le spese di procedura imputabili al bene fossero di 38.150 €, la Banca A, da creditore ipotecario, recupererebbe fino a 399.450 € su 511.900 €. Ammessa invece in chirografo, concorrerebbe con tutti gli altri creditori chirografari sul residuo attivo: con una percentuale di riparto ipotizzata dell’11,4%, recupererebbe circa 58.357 €. La differenza, oltre 341.000 €, è il prezzo di una data sbagliata.

Simulazione 3 — Chi paga un’operazione non indicata nel piano

Stessa situazione della simulazione 1, ma il 3 ottobre 2025 la società rimborsa 23.740 € a un socio per un finanziamento che aveva effettuato due anni prima. Il rimborso non è previsto nel piano.

Esito. Il rimborso non gode dell’esenzione civile, perché non è indicato nel piano. Inoltre, trattandosi di rimborso di finanziamento soci soggetto a postergazione, eseguito nell’anno anteriore al deposito della domanda, è privo di effetto rispetto ai creditori (art. 164, comma 2, CCII) e il socio deve restituirlo. Sul piano penale, l’amministratore non può invocare l’esenzione dell’art. 324 CCII, che vale solo per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano: il pagamento preferenziale a favore di un socio in presenza di insolvenza è esattamente la condotta che la bancarotta preferenziale punisce.

Simulazione 4 — Chi continua a eseguire un piano ormai smentito

Stessa situazione, ma già a giugno 2025 i dati semestrali mostrano ricavi inferiori del 38% a quelli del piano e nessun aggiornamento viene fatto. Il 15 luglio 2025 Banca B, che riceve i report mensili previsti dall’accordo e conosce lo scostamento, ottiene un pegno su titoli della società a garanzia del residuo dopo lo stralcio.

Esito. Il pegno è formalmente previsto dal piano, ma l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave del debitore conosciuto dal creditore al momento dell’atto. Una banca che riceve report mensili e vede uno scostamento di quella portata, parametrata la valutazione sulla sua condizione professionale secondo Cass. n. 6508/2023, difficilmente potrà sostenere che l’inidoneità del piano non fosse evidente. Se l’amministratore avesse aggiornato il piano a giugno, con nuova data certa e nuova attestazione, il pegno avrebbe avuto una base difendibile.

La lezione comune alle quattro simulazioni: la protezione dalla revocatoria non dipende dall’esistenza del piano, ma dal rispetto rigoroso della sequenza — dati veri, data certa, atti indicati, accordi scritti, aggiornamenti tempestivi.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania mentre esegui. Ogni mossa ha un obiettivo, un termine e un rischio preciso se la salti o la fai male.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Verifica dello strumentoCapire se il piano attestato è adattoSubito, ai primi segnali di crisiInvestire mesi in uno strumento che non ferma le esecuzioni e non vincola i dissenzienti
2. Dati e attestatoreBase numerica verificata, attestatore indipendentePrima di scrivere il pianoEsenzione negata per dati non veritieri o attestatore non indipendente
3. Redazione del pianoContenuto minimo art. 56, c. 2, atti esecutivi elencatiPrima di ogni accordoAtti non “indicati nel piano”, quindi non esenti
4. Attestazione e data certaFar nascere giuridicamente il pianoPrima del primo atto esecutivoNessun atto anteriore è protetto
5. Accordi esecutiviAccordi scritti, datati, che richiamano il pianoSecondo il calendario del pianoNesso di esecuzione non provabile
6. PubblicazioneScelta tra riservatezza e pubblicitàCon la data certa o dopo gli accordiBenefici persi o crisi resa pubblica senza liquidità per gli estranei
7. MonitoraggioAggiornare il piano agli scostamentiAlmeno trimestraleDolo o colpa grave conosciuti dal creditore: esenzione esclusa
8. Difesa delle esenzioniProvare l’esenzione in liquidazione giudizialeAzioni: 3 anni dall’apertura / 5 dall’atto; opposizione: 30 giorniGaranzie revocate, credito ammesso in chirografo

Tre regole trasversali valgono per tutte le mosse. Primo: ogni atto che vuoi proteggere deve essere scritto nel piano prima di essere compiuto. Secondo: la data certa non è una formalità ma il confine tra ciò che è protetto e ciò che non lo è. Terzo: il fascicolo del piano (piano firmato, attestazione, prova della data certa, accordi, registro delle esecuzioni, aggiornamenti) va conservato per almeno cinque anni dall’ultimo atto esecutivo, perché è il tempo massimo in cui un curatore potrà contestarlo.

Cosa protegge, in sintesi, il piano attestato ben eseguito:

ProtettoNon protetto
Atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del piano e in esso indicati, dalla revocatoria concorsualeAtti compiuti prima della data certa del piano
Gli stessi atti dalla revocatoria ordinaria (art. 166, c. 3, lett. d), CCII)Atti non indicati nel piano o difformi da esso
Pagamenti e operazioni in esecuzione del piano dalla bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII)Bancarotta fraudolenta per distrazione
—Atti compiuti con dolo o colpa grave dell’attestatore, o del debitore se conosciuti dal creditore
—Azioni esecutive dei creditori estranei durante il piano (nessuna misura protettiva)
—Prededuzione dei finanziamenti in caso di successiva liquidazione giudiziale

Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B

Nessun piano si esegue in linea retta. Ecco i tre imprevisti che si presentano più spesso e come reagire.

Deviazione 1 — Un creditore estraneo accelera e pignora

Stai eseguendo il piano e un fornitore che non ha aderito, con un credito di 61.270 €, ti notifica un atto di precetto e poi pignora il conto corrente su cui transitano gli incassi.

Il piano B. Prima di tutto ricorda che il piano stesso, per legge, doveva prevedere le risorse per pagare integralmente i creditori estranei. Se il fornitore ha un credito scaduto, la via più lineare è pagarlo: il pagamento integrale di un creditore estraneo è coerente con l’art. 56, comma 2, lett. d), CCII. Se la liquidità non basta, il problema non è il pignoramento ma il piano, che ha sottostimato il fabbisogno: aggiornalo. Se i creditori estranei aggressivi sono più d’uno e l’esecuzione rischia di paralizzare l’attività, valuta il passaggio alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, oppure a un accordo di ristrutturazione. Verifica sempre, con il legale, se esistono vizi del titolo o del precetto che giustifichino un’opposizione: ma non costruire la strategia di risanamento su un’opposizione, perché il suo esito non dipende da te.

Deviazione 2 — Hai già compiuto un atto senza data certa o fuori dal piano

Ti accorgi a posteriori che un accordo con un fornitore è stato firmato senza data certa, o che un pagamento è stato fatto per un importo diverso da quello previsto.

Il piano B. Non fingere che non sia accaduto. Per gli atti futuri, aggiorna immediatamente il piano e riprendi la sequenza corretta. Per l’atto già compiuto, verifica se la data certa possa essere dimostrata con altri mezzi (ad esempio una PEC di trasmissione dell’accordo, una registrazione collegata), e se l’atto possa rientrare in altre ipotesi di esenzione dell’art. 166, comma 3, CCII, come i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Annota la difformità nel registro delle esecuzioni con una spiegazione: è meglio una difformità dichiarata e motivata che una scoperta dal curatore.

Deviazione 3 — Un documento chiave è irreperibile

Al momento di difendere l’esenzione in sede di verifica del passivo, scopri che la versione firmata del piano non si trova, o che l’attestatore non ha conservato la relazione definitiva.

Il piano B. Ricostruisci la catena documentale da tutte le fonti possibili: la PEC con cui il piano è stato trasmesso all’attestatore o ai creditori; le copie consegnate alle banche aderenti; l’eventuale deposito nel registro delle imprese; gli allegati agli atti notarili delle garanzie. Chiedi agli altri creditori aderenti di produrre le loro copie. Ma sappi che la Cassazione, con l’ordinanza n. 33618/2024, ha negato l’esenzione proprio a un creditore che non era riuscito a produrre il piano in modo completo e sottoscritto. La prevenzione, qui, vale molto più della cura: il fascicolo va costruito il giorno in cui il piano nasce.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso firmare l’accordo con la banca prima che l’attestatore consegni la relazione? No, se vuoi che l’accordo sia protetto. Il piano attestato nasce quando esistono insieme il piano con data certa e l’attestazione. Un accordo firmato prima non è in esecuzione di un piano attestato. Se la banca ha fretta, spiega che l’attesa protegge prima di tutto lei.

Posso fare la mossa 6 (pubblicazione) prima della mossa 5 (accordi)? Sì. La pubblicazione del piano e dell’attestazione può avvenire anche prima della firma degli accordi, e anzi può servire a conferire data certa al piano. Gli accordi conclusi successivamente potranno essere pubblicati a loro volta. Valuta però l’effetto sui creditori non ancora coinvolti: una pubblicazione anticipata può irrigidire trattative ancora aperte.

Il piano attestato ferma le azioni esecutive in corso? No. Il piano attestato non prevede misure protettive né sospende le esecuzioni. Se hai bisogno di bloccare le azioni individuali dei creditori, devi usare altri strumenti: la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo, con le relative misure protettive.

Se il piano fallisce, l’attestatore risponde dei danni? L’attestatore risponde se ha agito con dolo o colpa grave, e in quel caso l’esenzione non opera per gli atti compiuti. Sul piano penale, se ha esposto informazioni false o omesso informazioni rilevanti, risponde del reato di falso in attestazioni (art. 342 CCII). Il fallimento del piano in sé, per cause sopravvenute e imprevedibili, non rende responsabile l’attestatore.

Posso usare il piano attestato se sono un imprenditore agricolo o un’impresa minore? La norma parla genericamente di «imprenditore», quindi lo strumento è astrattamente utilizzabile. Tieni però presente che l’esenzione dell’art. 166 CCII è collocata nella disciplina della liquidazione giudiziale, alla quale l’impresa minore non è soggetta: nella liquidazione controllata la tenuta dell’esenzione non è ancora stata confermata da pronunce di legittimità. Per le imprese minori, il valore del piano attestato è soprattutto negoziale; spesso gli strumenti del sovraindebitamento sono più adatti.

Nel piano attestato posso ottenere lo stralcio dei debiti verso Erario ed enti previdenziali? Non con gli strumenti che il Codice riserva agli strumenti omologati. La transazione su tributi e contributi prevista dall’art. 63 CCII è collegata all’accordo di ristrutturazione, e un trattamento analogo è previsto nel concordato preventivo; il piano attestato, che non passa dal tribunale, non ne beneficia. Nel piano attestato i debiti tributari e previdenziali vanno di norma pagati alle scadenze o secondo le rateizzazioni ordinarie ottenibili dagli enti. Se il peso di questi debiti è decisivo per il risanamento, è un segnale che lo strumento giusto potrebbe essere un altro.

I fideiussori della società sono protetti dal piano? L’esenzione riguarda gli atti del debitore compiuti in esecuzione del piano, non la posizione personale dei garanti. Se la banca rinuncia a parte del credito verso la società, la sorte della fideiussione dipende dal contenuto dell’accordo e dalle clausole del contratto di garanzia: per questo negli accordi bancari va negoziata espressamente la posizione dei fideiussori. Un amministratore-fideiussore che non se ne occupa rischia di vedere la società risanata e il proprio patrimonio esposto.

Quanto dura un piano attestato? La legge non fissa una durata massima. È il piano stesso a indicare i tempi delle azioni e quelli necessari per il riequilibrio (art. 56, comma 2, lett. f) e g), CCII). Più l’orizzonte è lungo, più le proiezioni sono incerte e più l’attestatore dovrà giustificare le ipotesi: un piano a cinque anni fondato su crescite ottimistiche è più esposto a una valutazione di inidoneità di un piano a tre anni prudente.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Il piano attestato è stato disegnato dal legislatore in poche righe; il suo funzionamento concreto è stato definito dalla Corte di Cassazione. Le pronunce che seguono sono in gran parte formate sulla legge fallimentare (art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.), da cui deriva direttamente l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII: i principi restano utilizzabili, con l’avvertenza che il Codice ha aggiunto il contenuto analitico del piano, l’estensione testuale alla revocatoria ordinaria e la clausola su dolo e colpa grave. Le raggruppo per la mossa che ciascuna sostiene.

A sostegno delle mosse 1 e 3 (natura e contenuto del piano)

Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895. Il piano attestato non è una procedura concorsuale ma uno strumento di programmazione dell’impresa che dà vita a convenzioni stragiudiziali, sottratte al controllo del giudice. Rilevanza: spiega perché il piano non offre né misure protettive né effetti vincolanti per i non aderenti, e perché tutto dipende dalla qualità del documento.

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Prima pronuncia di legittimità sul tema: l’esistenza di un piano attestato non comporta automaticamente l’esenzione dalla revocatoria; il giudice deve verificare, con giudizio ex ante, se il piano fosse idoneo al risanamento. Rilevanza: fonda l’intero impianto del piano d’azione, perché obbliga a costruire un documento che regga un controllo successivo.

A sostegno della mossa 2 (dati e attestazione)

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. La verifica sulla veridicità dei dati aziendali è requisito implicito dell’esenzione anche nel regime anteriore alla sua previsione espressa; il giudice può valutare l’idoneità del piano anche in dissenso dall’attestatore, con criterio ex ante calibrato sulla posizione professionale del terzo. Rilevanza: rende indispensabile una ricostruzione rigorosa dei dati di partenza.

Cass. pen., Sez. Unite, 31 marzo 2016, n. 22474. Anche gli enunciati valutativi possono essere falsi quando si discostano, senza adeguata giustificazione, da criteri normativi o tecnici generalmente accettati. Rilevanza: fonda il rischio penale dell’attestatore e, di riflesso, il rigore che puoi pretendere dalla sua relazione.

A sostegno della mossa 4 (data certa e prova)

Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618. Quando il curatore eccepisce la revocabilità di una garanzia in sede di verifica del passivo, grava sul creditore l’onere di allegare e provare documentalmente l’esenzione; un piano non prodotto integralmente o privo della sottoscrizione della debitrice non consente di assolverlo. Rilevanza: impone di costruire il fascicolo probatorio il giorno in cui il piano nasce.

A sostegno della mossa 5 (accordi e ampiezza dell’esenzione)

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2019, n. 3778. Aveva limitato l’esenzione alla sola revocatoria fallimentare, lasciando esposti gli atti alla revocatoria ordinaria. Rilevanza: orientamento superato, utile per capire perché la successiva evoluzione e la nuova norma sono così importanti per le garanzie.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Le esenzioni si applicano, alle stesse condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e a quella avviata dal singolo creditore e proseguita dal curatore; il caso riguardava un mutuo ipotecario concesso da un pool di banche in esecuzione di un piano di risanamento. Rilevanza: anticipa la regola oggi scritta nell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023. Conferma l’estensione dell’esenzione alla revocatoria ordinaria del curatore e chiarisce che il contrasto di un finanziamento con le norme sulla bancarotta preferenziale non ne determina la nullità, ma può esporlo all’inefficacia tramite revocatoria. Rilevanza: per chi finanzia, il rischio concreto è l’inefficacia della garanzia, non l’invalidità del contratto.

A sostegno della mossa 7 (monitoraggio e posizione del creditore)

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. L’attestazione non produce in via automatica l’esenzione; il giudice valuta ex ante l’idoneità del piano, nei limiti dell’evidente inettitudine a conseguire il risanamento, e la valutazione va parametrata sulla condizione professionale del terzo. Rilevanza: un piano smentito dai fatti e non aggiornato diventa “evidentemente” inidoneo.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Ribadisce che il giudizio ex ante sull’idoneità del piano va commisurato alla qualificazione professionale di chi ha contratto con l’impresa; senza una ragionevole possibilità di attuazione, l’esenzione non spetta. Rilevanza: impone un onere di attenzione più intenso a banche e operatori qualificati.

A sostegno della mossa 8 (difesa in liquidazione giudiziale)

Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277. L’esenzione dai reati di bancarotta collegata agli strumenti di regolazione della crisi (oggi art. 324 CCII) riguarda solo la bancarotta preferenziale e quella semplice e non si estende alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. Rilevanza: delimita la protezione penale dell’ex amministratore.

Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2016, n. 7747. Nella revocatoria ordinaria, l’esenzione per l’adempimento di un debito scaduto si estende alla vendita di un bene che costituisca l’unico mezzo per reperire la liquidità necessaria al pagamento. Rilevanza: aiuta a distinguere i pagamenti, già poco esposti alla revocatoria ordinaria, dalle garanzie su debiti preesistenti, dove l’esenzione del piano è decisiva.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Un piano attestato si vince o si perde nei dettagli: una data, una firma, un richiamo nel testo di un accordo. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Analizziamo la situazione dell’impresa e confrontiamo il piano attestato con gli strumenti alternativi (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo), alla luce delle azioni esecutive in corso e della posizione dei creditori strategici.
  2. Verifichiamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII e documentiamo per iscritto l’esito, così che sia opponibile in giudizio.
  3. Redigiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il piano secondo il contenuto minimo dell’art. 56 CCII nella versione del correttivo ter, con l’elenco specifico degli atti esecutivi da proteggere.
  4. Predisponiamo l’acquisizione della data certa del piano e di ogni versione aggiornata prima del primo atto esecutivo.
  5. Redigiamo gli accordi con banche e fornitori richiamando espressamente il piano, la sua data e la previsione attuata, e ne curiamo la data certa.
  6. Conduciamo le trattative con gli istituti di credito, esaminando contratti, garanzie e condizioni con il supporto dello staff specializzato in diritto bancario.
  7. Valutiamo con i commercialisti l’opportunità della pubblicazione nel registro delle imprese e i suoi effetti, anche fiscali.
  8. Impostiamo il registro delle esecuzioni e le soglie di scostamento, e predisponiamo l’aggiornamento del piano quando i numeri lo richiedono.
  9. Difendiamo le esenzioni in caso di liquidazione giudiziale: costruiamo il fascicolo probatorio, redigiamo le domande di ammissione al passivo e le opposizioni allo stato passivo, resistiamo alle revocatorie del curatore.
  10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, con la stessa strategia e lo stesso difensore dalla prima analisi all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel piano attestato pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza costruita proprio sul dialogo tra impresa, banche e fornitori per trovare soluzioni negoziate alla crisi, ed è il ponte naturale verso la composizione negoziata quando il piano attestato da solo non basta. Per le imprese minori, che spesso si trovano sul confine tra crisi d’impresa e sovraindebitamento, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di valutare fin dall’inizio anche gli strumenti del sovraindebitamento.

La continuità è il nostro metodo: chi imposta il piano è lo stesso professionista che, se necessario, ne difende gli effetti davanti al tribunale, in appello e in Cassazione. Non ci sono passaggi di consegne in cui la logica delle scelte originarie va perduta.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso: avvocati e commercialisti insieme, perché nel piano attestato i numeri e le regole giuridiche non si possono separare. Il piano industriale, l’attestazione, gli accordi e la strategia processuale nascono dallo stesso tavolo.


Chiusura

Il piano attestato di risanamento è uno strumento potente proprio perché è leggero: nessun giudice lo approva, nessuna maggioranza lo vota. Ma quella leggerezza sposta tutto il peso sulla qualità dell’esecuzione. Le esenzioni dalla revocatoria ordinaria e concorsuale, e quelle dai reati di bancarotta preferenziale e semplice, non sono un premio per chi ha un piano: sono il riconoscimento per chi lo ha costruito e seguito con rigore. Ogni atto compiuto dopo la data certa, indicato nel piano e provato per iscritto è una protezione conservata; ogni atto compiuto in fretta, fuori dal piano o su un piano ormai smentito, è una protezione che si perde.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia entrambi i lati: la negoziazione della crisi, grazie alla qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e al coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario, e il contenzioso che segue quando il risanamento non riesce, grazie all’abilitazione di avvocato cassazionista che garantisce la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

📩 Il momento giusto per impostare un piano attestato, o per difendere gli atti già compiuti, è prima che un curatore o una banca decidano per te: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, tutti i recapiti sono qui sotto, in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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