Il Sequestro Conservativo Europeo Di Conti Correnti: Come Funziona

Il sequestro conservativo europeo dei conti correnti non fallisce quasi mai perché il credito è infondato: fallisce perché chi lo chiede, o chi lo subisce, sbaglia un passaggio procedurale che il Regolamento (UE) n. 655/2014 non perdona.

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in sigla OESC, o EAPO nella versione inglese) è uno strumento potente: consente a un creditore di ottenere da un giudice di uno Stato membro il blocco delle somme che il debitore tiene su conti aperti in un altro Stato membro, senza avvisarlo prima, con moduli standard uguali in tutta l’Unione. Proprio perché è rapido, unilaterale e incisivo, il regolamento lo circonda di condizioni rigorose, termini stretti e responsabilità precise. Ed è lì che si concentrano gli errori, sia dal lato del creditore che lo chiede, sia dal lato del debitore che si ritrova il conto congelato.

Questi sono i sei errori che ricorrono con maggiore frequenza, ordinati dal più grave al meno evidente:

  1. Chiedere l’ordinanza fuori dal suo perimetro: caso non transfrontaliero, materia esclusa, Stato non aderente.
  2. Scambiare le difficoltà economiche del debitore per il “rischio concreto” richiesto dall’art. 7.
  3. Credere che qualsiasi provvedimento del giudice esoneri dalla prova del credito e dalla garanzia.
  4. Lasciar scadere il termine per avviare il giudizio di merito dopo aver ottenuto il blocco.
  5. Moltiplicare le domande e le misure, esponendosi a responsabilità e risarcimenti.
  6. Subire il blocco del conto senza attivare il rimedio giusto davanti al giudice giusto.

Perché affrontare questo tema con lo Studio Monardo? Perché il sequestro europeo si gioca su due terreni che corrispondono esattamente alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il primo è quello bancario: si tratta di individuare conti, leggere dichiarazioni degli istituti di credito, verificare saldi, cointestazioni e somme protette, attività che lo studio svolge attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario. Il secondo è quello delle impugnazioni: il sequestro europeo genera ricorsi, reclami e soprattutto un giudizio di merito che deve essere instaurato nei termini e che può arrivare fino all’ultimo grado, dove la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva sia seguita dall’inizio alla fine.

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Come funziona, in sintesi, il sequestro conservativo europeo

Prima di entrare negli errori, conviene fissare il meccanismo di base, perché ogni errore che vedremo è la violazione di uno di questi passaggi.

Il Regolamento (UE) n. 655/2014 si applica dal 18 gennaio 2017 in tutti gli Stati membri tranne la Danimarca (e, dopo la Brexit, il Regno Unito non è più coinvolto). È direttamente applicabile, ma l’Italia ha adottato il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152, in vigore dal 1° dicembre 2020, che raccorda le regole europee con il codice di procedura civile: individua i giudici competenti per le singole fasi, stabilisce che il sequestro si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi richiamate dall’art. 678 c.p.c., richiede l’assistenza di un difensore nei procedimenti di ricorso e fissa il contributo unificato per ciascuna fase.

Il creditore può chiedere l’ordinanza in tre momenti diversi (art. 5 del regolamento): prima di iniziare la causa di merito, durante la causa, oppure dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che obbligano il debitore a pagare. La domanda si presenta con il modulo standard previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823, al giudice competente per il merito (o, se il debitore è un consumatore, a quello del suo domicilio; se il credito risulta da atto pubblico, in Italia al giudice del luogo in cui l’atto è stato formato, come prevede l’art. 2 del D.Lgs. 152/2020).

Il giudice decide senza sentire il debitore (procedura ex parte), entro termini brevi, e se accoglie la domanda l’ordinanza viene trasmessa allo Stato in cui si trova il conto, dove la banca è tenuta a bloccare le somme fino all’importo indicato e a rendere una dichiarazione su quanto effettivamente trattenuto. Solo dopo il debitore viene informato, e da quel momento può reagire con i rimedi del Capo 4 del regolamento. Il blocco non trasferisce denaro al creditore: conserva le somme in attesa del titolo esecutivo e della successiva esecuzione.

Sul piano italiano, il D.Lgs. 152/2020 aggiunge alcuni tasselli operativi che è bene conoscere fin dall’inizio. L’ordinanza, una volta attuata secondo il Capo 3 del regolamento, si esegue nelle forme dell’art. 678 c.p.c. per il pignoramento presso terzi, dopo la notificazione o comunicazione al debitore prevista dall’art. 28 del regolamento (art. 5, comma 1). La trasmissione degli atti prevista dall’art. 23, par. 3, del regolamento è a carico del creditore (art. 5, comma 2): non è il tribunale a occuparsene d’ufficio, e un creditore che attende passivamente rischia di vedere l’ordinanza restare lettera morta. Per il creditore che si è avvalso dell’ordinanza dopo aver già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, il decreto esclude poi l’applicazione dell’art. 156, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice (art. 5, comma 3), che per il sequestro conservativo nazionale disciplina gli adempimenti della conversione in pignoramento.

La banca, dal canto suo, non valuta il merito: blocca le somme fino all’importo indicato, nei limiti del saldo disponibile e delle esenzioni di legge, e rende la dichiarazione dell’art. 25, che indica se e quanto è stato effettivamente trattenuto. Quella dichiarazione è il documento su cui si costruiscono tutte le mosse successive, sia del creditore (svincolo delle eccedenze, programmazione del merito) sia del debitore (individuazione delle somme protette e del rimedio corretto).

Tutto è pensato per garantire l’effetto sorpresa. E proprio perché il debitore non viene ascoltato prima, il regolamento pretende dal creditore un rigore che la prassi nazionale, a volte, lascia intendere come meno stringente.


Errore n. 1 – Chiedere l’ordinanza europea fuori dal suo perimetro

L’errore

Un’impresa di Livorno vanta 38.600 euro verso un cliente con sede a Pisa, che però ha un conto presso una banca con sede in Italia e un secondo conto in Danimarca. Oppure: un privato residente a Milano vuole bloccare il conto italiano del proprio debitore, residente a Roma, usando il modulo europeo perché “è più veloce”. In entrambi i casi si parte dalla convinzione che l’ordinanza europea sia un sequestro “rafforzato”, utilizzabile ogni volta che serve congelare un conto. Non è così.

Perché è un errore

L’art. 3 del regolamento definisce il caso transnazionale in modo preciso: il conto (o i conti) da bloccare devono essere tenuti in uno Stato membro diverso sia da quello del giudice cui si presenta la domanda, sia da quello in cui è domiciliato il creditore. Se il creditore è italiano, il giudice è italiano e il conto è italiano, la procedura europea è semplicemente inapplicabile e resta la via del sequestro conservativo ordinario ex art. 671 c.p.c.

L’art. 2 delimita poi la materia: si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, ma restano esclusi, tra gli altri, la materia fiscale, doganale e amministrativa, i diritti patrimoniali derivanti da rapporti matrimoniali o equiparati, i testamenti e le successioni, i crediti verso un debitore sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali, la sicurezza sociale e l’arbitrato. Alcuni conti sono sottratti per natura, come quelli coperti da immunità. Infine, la Danimarca non partecipa: un conto danese non può essere bloccato con l’OESC, né un creditore domiciliato in Danimarca può utilizzarla.

Le conseguenze

La domanda fuori perimetro viene respinta, e il rigetto non è un fatto neutro. Si perde tempo in una fase in cui il tempo è tutto, perché il creditore ha deciso di agire proprio nel timore che il debitore sposti il denaro. Si pagano i costi di giustizia della fase (per la domanda di ordinanza l’art. 13, comma 6-quinquies, del d.P.R. 115/2002 introdotto dal D.Lgs. 152/2020 richiama gli importi del comma 3, cioè il contributo ridotto alla metà). E soprattutto si rischia di aver scoperto le proprie intenzioni: se nel frattempo il debitore viene a conoscenza della pretesa, l’effetto sorpresa, che è l’unica vera ragione per cui si sceglie questo strumento, è definitivamente bruciato.

C’è poi il caso, più sottile, del credito verso un debitore già sottoposto a una procedura concorsuale: qui la domanda non solo è inammissibile, ma può sovrapporsi alle regole sul divieto di azioni individuali, con il rischio di costi e contestazioni aggiuntive.

Cosa fare invece

Prima di compilare il modulo, costruire una “mappa dei conti” e verificare, conto per conto, tre elementi: lo Stato in cui è tenuto, lo Stato del giudice competente per il merito, lo Stato di domicilio del creditore. Se almeno un conto soddisfa il requisito dell’art. 3, la procedura europea è percorribile per quel conto. Se nessuno lo soddisfa, la scelta corretta è il sequestro conservativo nazionale.

In parallelo, occorre qualificare il credito: è davvero civile o commerciale? Deriva da un rapporto escluso? Il debitore è in una procedura concorsuale? Esiste una clausola arbitrale? Sono domande da risolvere prima, non dopo il rigetto.

Va ricordato che l’OESC è uno strumento alternativo, non sostitutivo: l’art. 1, par. 2, del regolamento lascia il creditore libero di scegliere i provvedimenti equivalenti previsti dal diritto nazionale. La scelta tra i due binari va fatta ragionando su dove si trovano i beni, su quale giudice è competente, su quanto serve l’effetto sorpresa e su quale regime di garanzia e responsabilità si è disposti ad accettare.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il momento rilevante per valutare il carattere transnazionale è quello della presentazione della domanda. Se il debitore sposta il conto dopo il deposito, questo non fa venir meno il presupposto; se lo ha spostato prima, invece, la domanda nasce già fuori perimetro. Per questo la verifica sulla localizzazione dei conti deve essere il più possibile aggiornata al giorno del deposito, e non basata su informazioni vecchie di mesi, magari ricavate da una fattura o da una vecchia corrispondenza commerciale.

Altro dettaglio poco noto: quando il creditore non sa presso quale banca il debitore abbia il conto, ma ha già un titolo, può chiedere al giudice di acquisire le informazioni tramite l’autorità di informazione dello Stato in cui ritiene che il conto si trovi (art. 14 del regolamento). In Italia, per le richieste che arrivano dall’estero, l’autorità di informazione è il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede, e il Tribunale di Roma quando il debitore non ha alcun collegamento con l’Italia (art. 3 del D.Lgs. 152/2020), che procede con le modalità telematiche dell’art. 492-bis c.p.c.


Errore n. 2 – Scambiare le difficoltà del debitore per il “rischio concreto”

L’errore

Il creditore allega alla domanda un elenco di elementi: il debitore non paga da mesi, ha altri creditori, i bilanci mostrano perdite, qualcuno riferisce che l’azienda “è in difficoltà”. Tutto vero, tutto documentato. Il giudice respinge. Il creditore non capisce: se il debitore sta affondando, perché non si può bloccare il conto prima che affondi del tutto?

Perché è un errore

L’art. 7, par. 1, del regolamento richiede che il creditore dimostri l’urgente necessità di una misura cautelare, perché esiste un rischio concreto che, senza il blocco, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Il considerando 14 chiarisce il senso di questa formula e precisa che il mero fatto che il debitore abbia più creditori, o che la sua situazione finanziaria sia difficile o in peggioramento, non basta di per sé a giustificare l’ordinanza.

La Corte di giustizia, con la sentenza del 21 maggio 2026, causa C-198/24, TQ c. Mr Green Limited, ha tracciato il confine in modo netto. Urgenza e rischio concreto sono due facce di un’unica condizione; il rischio deve essere attuale al momento della domanda, non soltanto potenziale; e deve derivare da una condotta intenzionale del debitore volta a sottrarre beni o impoverire il patrimonio a danno del creditore. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza precedente (K.H.K. del 2019 e Starkinvest del 2023) per ribadire che il regolamento cerca un equilibrio tra gli interessi delle due parti, equilibrio che salterebbe se qualunque minaccia al recupero del credito integrasse il requisito.

Le conseguenze

La domanda viene rigettata. Il creditore può proporre impugnazione ai sensi dell’art. 21 del regolamento (in Italia, con ricorso al tribunale in composizione collegiale, senza il giudice che ha emesso il provvedimento: art. 4 del D.Lgs. 152/2020), ma se il fascicolo non contiene elementi sulla condotta del debitore, l’impugnazione difficilmente cambierà l’esito. Il vero danno è che il rigetto, se il creditore ripropone la domanda in un secondo momento, arriva quando il denaro potrebbe già essere stato spostato.

La giurisprudenza italiana sul sequestro conservativo ordinario va nella stessa direzione e aiuta a capire come i giudici leggono i fascicoli. Il Tribunale di Catania (17 maggio 2024, n. 639/2024) ha escluso che possa valere il mero convincimento del creditore e ha richiesto indici oggettivamente dimostrabili, anche se solo indiziari. Il Tribunale di Firenze (9 gennaio 2025) ha ribadito che la semplice insufficienza del patrimonio non è sufficiente: occorre il rischio concreto di mutamenti nella composizione del patrimonio o di atti dispositivi. È un orientamento che risale lontano: già Cass. 19 aprile 1983, n. 2672, collegava il periculum sia a elementi oggettivi sulla consistenza patrimoniale in rapporto al credito, sia a elementi soggettivi legati al comportamento del debitore.

Cosa fare invece

Costruire la domanda attorno ai comportamenti del debitore, non alla sua situazione finanziaria. Il considerando 14 elenca le circostanze che il giudice può valutare: la condotta del debitore rispetto al credito o in precedenti controversie tra le parti, la sua storia creditizia, la natura dei beni e le azioni recenti compiute su di essi, i prelievi e le spese non riconducibili alla normale attività o alle ordinarie spese familiari, eventuali operazioni con cui il debitore ha dissipato, nascosto o distrutto beni o ne ha disposto sottovalore in modo insolito.

In concreto, servono documenti: movimentazioni anomale, trasferimenti di sede, cessioni d’azienda ravvicinate, chiusura di rapporti bancari in un Paese e apertura in un altro, risoluzione di contratti con i soggetti che gestiscono i pagamenti, dichiarazioni del debitore che annunciano l’intenzione di non pagare. Ogni elemento va collegato, nella domanda, al rischio per l’esecuzione futura.

Conviene anche ricordare che la procedura è essenzialmente documentale: il giudice decide sulla base di quanto allegato alla domanda e del modulo standard, e solo eventualmente sente il creditore o i suoi testimoni, senza mai sentire il debitore prima della decisione. Ne deriva una regola pratica: ciò che non è nel fascicolo non esiste. Ogni documento va selezionato e spiegato nel modulo, indicando per ciascuno quale circostanza dimostra e perché quella circostanza rende attuale il rischio per l’esecuzione futura. Un fascicolo voluminoso ma non commentato è spesso meno efficace di pochi documenti ben collegati tra loro, perché il giudice, nei tempi stretti imposti dall’art. 18, deve poter cogliere immediatamente il nesso tra la condotta del debitore e il pericolo per il credito.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sentenza C-198/24 contiene due precisazioni preziose per il creditore. La prima: il giudice può tenere conto di comportamenti passati del debitore, anche risalenti ad anni prima, perché il regolamento non obbliga a presentare la domanda nel momento stesso in cui il rischio sorge; conta che il rischio persista quando si deposita. La seconda: la normativa dello Stato del debitore che ostacola l’esecuzione delle sentenze straniere può costituire un elemento aggiuntivo per dimostrare la volontà del debitore di sottrarsi ai pagamenti. Non basta da sola, ma rafforza il quadro. Chi ha lasciato passare tempo, dunque, non ha necessariamente perso l’occasione: deve però spiegare perché il rischio è ancora attuale oggi.


Errore n. 3 – Credere che qualsiasi provvedimento del giudice esoneri dalla prova del credito e dalla garanzia

L’errore

Il creditore ha in mano un provvedimento giudiziario straniero che condanna il debitore a pagare una penalità per ogni violazione di un ordine inibitorio. Oppure ha un provvedimento che accerta il credito ma non ne fissa l’importo. Presenta la domanda come creditore “munito di titolo”, convinto di non dover dimostrare nulla sul merito della pretesa e di essere esonerato dalla garanzia. Il giudice gli chiede di provare il credito e di versare una cauzione.

Perché è un errore

Il regolamento distingue due situazioni. Se il creditore non ha ancora un titolo, deve fornire elementi sufficienti a convincere il giudice che probabilmente avrà ragione nel merito (art. 7, par. 2) e, di regola, deve costituire una garanzia a copertura dei danni che l’ordinanza potrebbe causare al debitore (art. 12, par. 1, salvo casi eccezionali in cui il giudice può dispensarlo). Se invece ha già una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito, è dispensato dalla prova del fumus e la garanzia diventa solo eventuale, a discrezione del giudice.

Ma non ogni provvedimento è “una decisione che impone di pagare il credito”. Con la sentenza del 20 aprile 2023, causa C-291/21, Starkinvest, la Corte di giustizia ha stabilito che una decisione che condanna il debitore a una penalità per future violazioni di un ordine inibitorio, senza fissarne definitivamente l’importo, non rientra in quella nozione: il creditore non è quindi esonerato dal dimostrare la probabile fondatezza della sua pretesa.

Le conseguenze

Se il creditore imposta la domanda come se fosse esonerato e non allega prove sul credito, il rischio è il rigetto per mancanza del fumus. Se il giudice ritiene necessaria la garanzia e il creditore non è preparato a prestarla, l’ordinanza non viene emessa fino alla sua costituzione. In entrambi i casi l’errore di qualificazione del proprio titolo trasforma una procedura concepita per durare pochi giorni in una procedura che si allunga proprio nel momento in cui la rapidità è decisiva.

I termini di decisione, infatti, sono diversi a seconda della situazione: in linea generale l’art. 18 prevede che il giudice decida entro dieci giorni lavorativi quando il creditore non ha un titolo ed entro cinque giorni lavorativi quando lo ha. La Corte di giustizia, nella sentenza del 7 novembre 2019, causa C-555/18, K.H.K., la prima pronuncia sul regolamento, ha chiarito che questi termini vanno rispettati e che i periodi di ferie giudiziarie non integrano le “circostanze eccezionali” che, ai sensi dell’art. 45, consentono di derogarvi. Chi sbaglia la qualificazione del titolo finisce nel binario più lento e più oneroso.

Cosa fare invece

Analizzare il proprio titolo prima di scegliere il modulo: deve imporre il pagamento di una somma determinata o comunque determinabile in via definitiva. Se l’importo dipende da eventi futuri o da una successiva liquidazione, occorre trattare la domanda come domanda senza titolo, preparando la prova del credito e mettendo in conto la garanzia.

Sulla garanzia, conviene arrivare preparati con una proposta ragionata sull’importo e sulla forma (deposito, fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto ammesso), perché il giudice fissa un importo sufficiente a prevenire abusi e a garantire il risarcimento del debitore. Un creditore che ha già individuato come prestare la garanzia accorcia i tempi e riduce il margine di discrezionalità.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sentenza K.H.K. ha affrontato proprio la qualificazione di un’ingiunzione di pagamento nazionale alla luce della nozione autonoma di “decisione giudiziaria” del regolamento, riconducendovela; e la successiva sentenza Starkinvest ha precisato che ciò che conta, ai fini dell’art. 4, è l’esistenza di una decisione giudiziaria, mentre ai fini della dispensa dalla prova del fumus ex art. 7, par. 2, serve qualcosa di più: che la decisione imponga di pagare il credito. Sono due nozioni diverse, collocate in due articoli diversi, e confonderle è uno degli errori più tecnici e più costosi. In Italia, un decreto ingiuntivo va quindi esaminato con attenzione: la sua natura di decisione giudiziaria non è in discussione, ma il contenuto concreto della condanna va sempre verificato rispetto all’importo che si intende bloccare.


Errore n. 4 – Lasciar scadere il termine per avviare il giudizio di merito

L’errore

Il creditore ottiene l’ordinanza prima di iniziare la causa. La banca estera blocca 31.212 euro. Soddisfatto, il creditore si prende qualche settimana per preparare con calma l’atto di citazione, magari tentando nel frattempo una trattativa con il debitore, che ora ha tutto l’interesse a parlare. Quando finalmente notifica l’atto, il debitore ha già chiesto e ottenuto la revoca del sequestro.

Perché è un errore

L’art. 10 del regolamento stabilisce che, se la domanda è stata proposta prima dell’avvio del merito, il creditore deve instaurare il giudizio e fornirne la prova al giudice che ha emesso l’ordinanza entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda oppure entro quattordici giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se questa data è successiva. Non è un termine interno di buona amministrazione: è la condizione di sopravvivenza della misura. Se il creditore non vi provvede, l’ordinanza viene revocata o cessa di produrre effetti, e il debitore può comunque far valere l’omissione anche con il ricorso dell’art. 33, par. 1, lett. b).

La logica è la stessa del sistema cautelare italiano (si pensi all’art. 669-octies c.p.c. per le misure ante causam), che il D.Lgs. 152/2020 richiama, in quanto compatibile, attraverso il rinvio al libro IV, titolo I, capo III, del codice. Ma il termine applicabile è quello europeo, con le sue regole di calcolo.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è la perdita del blocco: le somme tornano nella piena disponibilità del debitore, che a quel punto è avvisato e ha ogni ragione per spostarle. Il creditore resta con la sua causa da iniziare, senza più alcuna garanzia patrimoniale concreta.

A questo si aggiunge un profilo di responsabilità. L’art. 13 del regolamento prevede la responsabilità del creditore per i danni causati al debitore da colpa del creditore, e tra le ipotesi in cui la colpa si presume indica proprio la revoca dell’ordinanza per mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini, salvo che l’omissione dipenda dal pagamento del debitore o da un accordo tra le parti. Il debitore che ha avuto il conto bloccato per settimane, con pagamenti non eseguiti e contratti saltati, può quindi chiedere il risarcimento, e la garanzia eventualmente prestata dal creditore serve proprio a coprirlo.

Cosa fare invece

Preparare l’atto introduttivo del merito contestualmente alla domanda di sequestro, non dopo. Il giorno stesso del deposito dell’OESC va annotato in agenda il termine di trenta giorni; il giorno dell’emissione va annotato il termine di quattordici giorni; si considera il più lungo, ma si lavora sul più breve. Nella stessa scadenza va programmato anche il deposito della prova dell’avvio del giudizio presso il giudice che ha emesso l’ordinanza, perché il regolamento richiede entrambi gli adempimenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, imposta fin dal primo giorno la causa di merito che dovrà sostenere il sequestro: un blocco ottenuto senza un giudizio instaurato nei termini è destinato a cadere, e la strategia deve essere unica dal ricorso cautelare fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

Va inoltre valutato dove instaurare il merito: nello Stato del giudice che ha emesso l’ordinanza, se competente, o altrove secondo le regole di giurisdizione applicabili. La scelta incide sui tempi, sulla lingua degli atti e sulla successiva esecuzione del titolo nello Stato in cui si trova il conto.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il termine dell’art. 10 non si interrompe per la pausa estiva. La sospensione feriale dei termini processuali italiani opera solo dal 1° al 31 agosto e, in ogni caso, non si applica ai procedimenti cautelari; il regolamento, dal canto suo, non prevede alcuna sospensione. Chi ottiene un’ordinanza a fine luglio e pensa di “recuperare a settembre” commette un errore che può costare l’intero sequestro. Inoltre, se il giudizio di merito viene avviato in uno Stato diverso da quello del giudice che ha emesso l’ordinanza, la prova dell’avvio deve comunque arrivare a quest’ultimo: è un passaggio di comunicazione che, se trascurato, produce lo stesso effetto di un’omissione.


Errore n. 5 – Moltiplicare domande e misure, esponendosi a responsabilità

L’errore

Il creditore, per non rischiare, presenta domande di ordinanza europea a due giudici diversi; oppure chiede un sequestro conservativo nazionale e contemporaneamente un’OESC per lo stesso credito, senza dichiararlo; oppure ottiene il blocco su tre conti in tre Paesi, ciascuno per l’intero importo del credito, e quando le dichiarazioni delle banche mostrano che la somma bloccata supera ampiamente il dovuto, non fa nulla. Pensa: meglio abbondare.

Perché è un errore

Il regolamento vieta le domande parallele: il creditore non può presentare contemporaneamente a più giudici domande di ordinanza contro lo stesso debitore per garantire lo stesso credito, e nel modulo deve dichiarare se ha chiesto o ottenuto misure equivalenti in base al diritto nazionale (art. 16 e contenuto della domanda ex art. 8). L’art. 27 impone poi al creditore di attivarsi per ottenere lo svincolo delle somme bloccate in eccesso rispetto all’importo dell’ordinanza, quando dalle dichiarazioni delle banche risulta che il blocco complessivo supera il dovuto.

Sul piano interno, l’art. 96, comma 2, c.p.c. prevede che, se viene accertata l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, il creditore che ha agito senza la normale prudenza sia condannato al risarcimento. La giurisprudenza distingue: quando il sequestro è revocato perché il credito non esiste si applica il secondo comma, con la soglia più bassa della normale prudenza; quando è revocato per un altro presupposto mancante, come il periculum, si torna al primo comma, che richiede mala fede o colpa grave.

Le conseguenze

La conseguenza più seria è la responsabilità risarcitoria verso il debitore, che nel regolamento è rafforzata da presunzioni di colpa: tra queste figura proprio la mancata richiesta di svincolo delle somme bloccate in eccesso. Il debitore che si vede congelare più del dovuto, e che per questo non riesce a pagare stipendi, fornitori o rate, ha un danno concreto e documentabile.

La Cassazione, sul terreno delle esecuzioni nazionali, ha già chiarito che moltiplicare le procedure senza un reale vantaggio è contrario a buona fede: con la sentenza n. 6513 del 3 marzo 2023, la terza sezione ha affermato che il creditore che avvia più esecuzioni contro lo stesso debitore in forza di titoli diversi, senza alcun interesse apprezzabile, vede le spese liquidate come se avesse agito con una sola procedura. È un principio che esprime lo stesso disvalore che il regolamento sanziona con il divieto di domande parallele.

Dall’altro lato, chi chiede il risarcimento deve fare la sua parte: Cass. sez. III, 30 maggio 2023, n. 15175, richiede che il danneggiato alleghi almeno gli elementi di fatto che permettano al giudice di identificare e liquidare, anche in via equitativa, il danno. E Cass. 19 maggio 2025, n. 13315, ricorda che l’accertamento della mala fede, della colpa grave o del difetto di normale prudenza è una valutazione di fatto, che si gioca nei gradi di merito e non può essere rimessa in discussione in Cassazione.

Cosa fare invece

Scegliere un solo binario per ogni credito e dichiarare sempre, nel modulo, le misure nazionali già chieste o ottenute. Se si vuole bloccare più conti in più Stati, lo si fa con un’unica domanda che li indica tutti, calibrata sull’importo del credito, degli interessi e delle spese ammesse.

Appena arrivano le dichiarazioni delle banche (che devono essere rese, di regola, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione, ai sensi dell’art. 25), occorre sommare gli importi bloccati e, se superano il dovuto, chiedere subito lo svincolo dell’eccedenza. Non è una cortesia verso il debitore: è un obbligo del creditore, la cui violazione pesa sulla sua responsabilità.

Anche l’importo dell’ordinanza va calibrato con cura. Il creditore può chiedere il blocco per il capitale e, nei limiti ammessi, per gli interessi e le spese; ma ogni voce deve essere giustificata e documentata, perché un importo gonfiato rende il blocco sproporzionato fin dall’origine e alimenta le contestazioni del debitore. Quando i conti indicati sono più d’uno, è buona prassi indicare nella domanda un ordine di priorità e ricordare che la somma complessivamente bloccata non può superare l’importo dell’ordinanza: la pluralità dei conti serve ad aumentare le probabilità di trovare fondi, non a moltiplicare la garanzia.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il regolamento prevede, in alternativa alla revoca, la possibilità per il debitore di ottenere la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza prestando una garanzia di importo pari a quello bloccato (art. 38). Per il creditore questo significa che un blocco eccessivo può spingere il debitore a sostituire il sequestro con una garanzia e a contestare nel frattempo l’eccedenza, con costi che finiscono nel conto dei danni. Anche sul piano del processo italiano, del resto, l’abuso ha un prezzo: Cass. sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29831, ha ricordato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave e non consegue alla sola infondatezza della tesi, ma scatta quando la parte viola quel minimo di diligenza che le avrebbe consentito di accorgersi facilmente dell’insostenibilità della propria iniziativa.


Errore n. 6 – Subire il blocco senza attivare il rimedio giusto davanti al giudice giusto

L’errore

Un professionista residente a Livorno scopre che la sua banca ha bloccato 17.845 euro sul conto in esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice tedesco. Sul conto confluisce anche la pensione. Riceve una serie di documenti in parte tradotti, non capisce a chi rivolgersi, scrive alla banca contestando il blocco e aspetta. Oppure, peggio, presenta un’opposizione al tribunale sbagliato, facendo valere motivi che competono a un altro giudice.

Perché è un errore

Il regolamento separa nettamente due famiglie di rimedi. I ricorsi dell’art. 33 riguardano l’ordinanza in sé (ad esempio perché mancavano le condizioni per emetterla, o perché il creditore non ha avviato il merito nei termini) e si propongono nello Stato che l’ha emessa: in Italia, quando l’ordinanza è italiana, al giudice che l’ha emessa (art. 6 del D.Lgs. 152/2020). I ricorsi dell’art. 34 riguardano l’esecuzione (ad esempio perché sono state bloccate somme che la legge dello Stato di esecuzione rende impignorabili, o perché il conto non poteva essere colpito) e si propongono nello Stato in cui si trova il conto: in Italia, al tribunale del luogo in cui il terzo debitore, cioè la banca, ha residenza o sede (art. 7 del D.Lgs. 152/2020). L’art. 35 disciplina ulteriori rimedi, anche per modifiche delle circostanze, e le decisioni sui ricorsi sono a loro volta impugnabili ai sensi dell’art. 37, che in Italia si traduce nel reclamo dell’art. 669-terdecies c.p.c. con il modulo dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (art. 8 del D.Lgs. 152/2020). In tutti questi procedimenti le parti devono stare in giudizio con un difensore (art. 9).

L’art. 31 stabilisce inoltre che le somme esenti secondo la legge dello Stato di esecuzione restano esenti anche dal sequestro europeo: in Italia rilevano, per stipendi e pensioni accreditati su conto, i limiti dell’art. 545 c.p.c.

Le conseguenze

Una lettera alla banca non è un rimedio: la banca esegue l’ordine del giudice e non può svincolare somme di propria iniziativa. La conseguenza più grave dell’inerzia o del ricorso sbagliato è che il blocco resta in piedi per tutto il tempo necessario a rimediare, con somme vitali, a volte persino protette, congelate senza ragione. Un ricorso proposto al giudice incompetente, o fondato su motivi che spettano all’altro giudice, comporta una pronuncia sfavorevole o di incompetenza, costi di giustizia (per i ricorsi degli artt. 33 e 35 il contributo del comma 3, per quello dell’art. 34 il contributo ordinario del comma 1 dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002, secondo il D.Lgs. 152/2020) e soprattutto tempo perso.

Cosa fare invece

Separare subito le contestazioni sull’ordinanza da quelle sull’esecuzione, e proporre ciascuna al giudice che la legge individua. Le prime (mancanza del rischio concreto, credito non verosimile, mancata instaurazione del merito, mancata notifica o traduzione degli atti nei termini) vanno davanti al giudice dello Stato di emissione; le seconde (somme impignorabili, conto non assoggettabile, cointestazione, importi eccedenti) davanti al giudice dello Stato in cui è tenuto il conto.

In parallelo, va valutata la strada dell’art. 38: se il debitore ha la possibilità di prestare una garanzia sostitutiva, può ottenere la cessazione dell’esecuzione e liberare il conto, continuando a contestare nel merito. Per chi ha un’attività in corso, questa scelta può evitare danni molto maggiori di quelli che si vogliono contestare.

Sul piano pratico, la prima ora dopo la scoperta del blocco è decisiva. Occorre farsi consegnare dalla banca la documentazione ricevuta, individuare dal modulo dell’ordinanza il giudice che l’ha emessa, lo Stato di emissione, l’importo e la data, e verificare se l’ordinanza è stata emessa prima dell’inizio della causa di merito: in questo caso, controllare se il creditore ha rispettato il termine dell’art. 10 può offrire un motivo di ricorso immediato e decisivo. Contemporaneamente vanno ricostruiti i movimenti del conto nei mesi precedenti, per distinguere gli accrediti di stipendio o pensione dalle altre somme e per quantificare con precisione la parte protetta. Un ricorso ben documentato fin dal primo deposito accorcia i tempi e riduce il periodo in cui il debitore resta senza disponibilità.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per i conti cointestati o intestati formalmente a terzi, il regolamento (art. 30) rinvia alla legge dello Stato di esecuzione: non esiste una regola europea che protegga automaticamente la metà del saldo. Allo stesso modo, le soglie italiane di impignorabilità non si applicano a un conto tenuto all’estero, che segue le regole di quello Stato. Sapere dove si trova il conto, e quale legge lo governa, è quindi il primo passo di qualsiasi difesa. Un secondo dettaglio: il debitore ha diritto a ricevere l’ordinanza e i documenti nella lingua prevista dal regolamento; un vizio in questa fase, se non sanato nei termini, può fondare un ricorso autonomo.


Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare l’effetto concreto degli errori descritti.

Simulazione 1 – Il termine dell’art. 10. Ipotesi: credito commerciale di 48.730 euro verso una società con sede in Germania, nessun titolo. Domanda di OESC depositata lunedì 2 febbraio 2026 presso il tribunale italiano competente per il merito. Il giudice decide nel termine di dieci giorni lavorativi ed emette l’ordinanza lunedì 16 febbraio 2026. La banca tedesca blocca 31.212 euro, l’intero saldo disponibile. Calcolo del termine: trenta giorni dalla domanda portano al 4 marzo 2026; quattordici giorni dall’emissione portano al 2 marzo 2026. Si applica il termine più lungo: 4 marzo 2026. Scenario A: il creditore notifica l’atto di citazione il 27 febbraio e deposita la prova presso il giudice il 2 marzo → il sequestro resta in piedi e i 31.212 euro restano vincolati fino al titolo. Scenario B: il creditore notifica il 10 marzo → l’ordinanza viene revocata, i 31.212 euro tornano disponibili al debitore, che è ormai avvisato; il creditore resta esposto alla presunzione di colpa dell’art. 13 e alla garanzia prestata. Differenza tra i due scenari: sei giorni di ritardo, 31.212 euro di garanzia patrimoniale perduta.

Simulazione 2 – Il rischio concreto. Ipotesi: credito di 23.460 euro per forniture non pagate verso un’impresa con sede in Austria. Il creditore ha un decreto ingiuntivo italiano esecutivo. Domanda A: allega solo bilanci in perdita, due solleciti inevasi e la notizia che altri fornitori non vengono pagati → alla luce dell’art. 7 e della sentenza C-198/24, elementi di sola difficoltà finanziaria: rischio concreto di rigetto; costi di giustizia della domanda comunque sostenuti; tempo perso. Domanda B: allega, oltre a quanto sopra, la cessione del ramo d’azienda a una società collegata avvenuta tre settimane prima, la chiusura del conto austriaco principale e l’apertura di un nuovo conto in un altro Stato membro, con trasferimento di 19.800 euro → elementi riconducibili a una condotta del debitore sui propri beni, idonei a sostenere il rischio concreto; con il titolo, termine di decisione di cinque giorni lavorativi e garanzia solo eventuale. Lo stesso credito, due esiti opposti: la differenza la fa la qualità degli allegati, non l’importo.

Simulazione 3 – Il debitore e le somme protette. Ipotesi: ordinanza emessa da un giudice di un altro Stato membro per 14.200 euro; il conto del debitore è tenuto in Italia presso una banca con sede a Livorno; saldo al momento del blocco 9.380 euro, di cui una parte deriva da accrediti di pensione. Ipotizziamo, a fini puramente dimostrativi, che la quota protetta dall’art. 545 c.p.c. sulle somme già accreditate sia pari a 1.650 euro. Scenario A: il debitore scrive alla banca e attende → la banca mantiene il blocco sull’intero saldo di 9.380 euro; il debitore non riesce a far fronte alle spese correnti. Scenario B: il debitore propone ricorso ex art. 34 al tribunale del luogo in cui la banca ha sede (art. 7 del D.Lgs. 152/2020), chiedendo che sia rispettata l’esenzione → il blocco può essere ridotto a 7.730 euro, liberando la quota protetta; restano aperte le contestazioni sull’ordinanza davanti al giudice di emissione. Differenza: 1.650 euro di somme vitali che, senza il rimedio corretto, restano congelate per mesi.


La mappa degli errori

Riunire gli errori in un unico quadro aiuta a capire quando si commettono e quanto sono recuperabili. Alcuni nascono prima ancora del deposito della domanda, quando si sceglie lo strumento o si prepara il fascicolo; altri si consumano nei giorni immediatamente successivi al blocco, quando i termini corrono in silenzio; altri ancora riguardano la reazione del debitore. La colonna finale indica se esiste un rimedio: “sì” quando l’errore si può correggere senza perdite sostanziali, “parziale” quando si recupera qualcosa ma non tutto, “no” quando la preclusione è definitiva almeno per quella misura.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
Domanda fuori perimetro (art. 2-3)Scelta dello strumentoRigetto, perdita dell’effetto sorpresaParziale (sequestro nazionale)
Periculum ridotto a difficoltà finanziarie (art. 7)Redazione della domandaRigettoParziale (impugnazione art. 21 o nuova domanda con elementi nuovi)
Titolo qualificato male (artt. 7 e 12)Scelta del moduloRichiesta di prova e garanzia, ritardiSì, se corretto subito
Merito non avviato nei termini (art. 10)Primi 14-30 giorni dopo la domandaRevoca del blocco, responsabilità presuntaNo per quel blocco (nuova domanda solo se ne ricorrono i presupposti)
Domande parallele o blocco eccessivo (artt. 16, 27)Deposito e dichiarazioni delle bancheResponsabilità verso il debitoreParziale (svincolo tempestivo riduce il danno)
Rimedio sbagliato del debitore (artt. 33-34)Dopo la conoscenza del bloccoBlocco prolungato, costiSì, riproponendo al giudice competente

La checklist preventiva

Prima di chiedere un sequestro conservativo europeo, o prima di reagire a un blocco, verifica che:

  • ☐ almeno un conto da bloccare si trovi in uno Stato membro diverso sia da quello del giudice, sia da quello del domicilio del creditore;
  • ☐ nessun conto indicato sia in Danimarca e il credito non rientri nelle materie escluse dall’art. 2;
  • ☐ il debitore non sia sottoposto a una procedura concorsuale e il rapporto non sia coperto da clausola arbitrale;
  • ☐ il titolo, se esiste, imponga il pagamento di un importo definito, e non solo penalità future o somme da liquidare;
  • ☐ la domanda documenti comportamenti del debitore sui propri beni, non solo la sua situazione finanziaria;
  • ☐ sia pronta una proposta concreta sulla garanzia, per importo e forma;
  • ☐ non siano state proposte domande parallele e siano dichiarate le misure nazionali chieste o ottenute;
  • ☐ l’atto introduttivo del merito sia già in bozza il giorno del deposito della domanda;
  • ☐ in agenda siano annotati il termine di trenta giorni dalla domanda e quello di quattordici giorni dall’emissione, ricordando che la sospensione feriale (1-31 agosto) non opera;
  • ☐ sia pianificato il controllo delle dichiarazioni delle banche e l’eventuale richiesta di svincolo delle eccedenze;
  • ☐ per il debitore: siano separati i motivi contro l’ordinanza da quelli contro l’esecuzione, con il giudice competente per ciascuno;
  • ☐ per il debitore: siano individuate le somme protette secondo la legge dello Stato in cui si trova il conto e valutata la garanzia sostitutiva dell’art. 38.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi, e distinguere quelli recuperabili da quelli che non lo sono è il primo passo per limitare i danni.

Se la domanda è stata respinta per mancanza del rischio concreto o della prova del credito, la via d’uscita è l’impugnazione dell’art. 21, che in Italia si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale, senza il giudice che ha deciso (art. 4 del D.Lgs. 152/2020). Il regolamento prevede un termine per proporla, che va verificato con attenzione dalla comunicazione del rigetto. L’impugnazione ha senso se il fascicolo contiene già elementi validi che il giudice ha valutato male; se invece mancavano gli elementi, è spesso più utile una nuova domanda fondata su fatti nuovi o su documenti prima non disponibili. La giurisprudenza nazionale sul sequestro conservativo, del resto, riconosce che una prima misura venuta meno non impedisce di riproporre l’istanza se i presupposti sussistono: lo ha affermato il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, il 30 giugno 2025. Resta il problema pratico dell’effetto sorpresa, che dopo un primo rigetto va valutato caso per caso.

Se il blocco è stato revocato per mancato avvio del merito nei termini, quel blocco è perso. Si può valutare una nuova domanda, ma occorre dimostrare che il rischio concreto persiste e fare i conti con il fatto che il debitore è ormai informato. Sul fronte della responsabilità, conviene intervenire subito: se il debitore ha subito danni, un accordo che tenga conto della garanzia prestata può evitare un contenzioso risarcitorio in cui la colpa del creditore è presunta.

Se si è bloccato più del dovuto, la mossa immediata è chiedere lo svincolo dell’eccedenza: ogni giorno di ritardo aumenta il danno risarcibile. Se sono state presentate domande parallele, occorre rinunciare a quelle superflue e ricondurre tutto a un’unica misura.

Per il debitore che ha proposto il ricorso al giudice sbagliato, la soluzione è riproporlo correttamente, distinguendo i motivi: le contestazioni sull’emissione allo Stato di emissione, quelle sull’esecuzione allo Stato del conto. Se nel frattempo il blocco sta causando danni gravi, la garanzia sostitutiva dell’art. 38 può liberare il conto in tempi rapidi. Il debitore che ha lasciato trascorrere tempo senza reagire non ha perso tutto: l’art. 35 consente di chiedere la modifica o la revoca dell’ordinanza anche quando le circostanze sono cambiate, ad esempio perché il credito è stato in parte pagato o perché il giudizio di merito si è concluso in modo favorevole.

Ci sono però preclusioni che non si recuperano: gli accertamenti di fatto sulla condotta del creditore e sul danno, se non allegati e provati nei gradi di merito, non possono essere recuperati in Cassazione (Cass. 13315/2025), e una domanda risarcitoria priva degli elementi minimi per quantificare il danno è destinata a fallire (Cass. 15175/2023). Per questo la fase di merito va impostata pensando già ai gradi successivi. In altre parole, la domanda di sequestro, il ricorso del debitore e la causa di merito non sono tre episodi separati, ma tappe della stessa strategia: ciò che si allega, si documenta o si omette nella prima fase condiziona le possibilità concrete di difesa in tutte le fasi successive, fino all’ultimo grado.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

Ho ottenuto il sequestro ma sono passati venti giorni dall’emissione e non ho ancora iniziato la causa: è finita? Non necessariamente. Il termine è il più lungo tra trenta giorni dalla domanda e quattordici giorni dall’emissione. Se la domanda è stata depositata pochi giorni prima dell’emissione, il termine dei trenta giorni potrebbe essere ancora aperto. Va verificato subito, al giorno, e si deve agire comunque immediatamente.

Ho chiesto il sequestro europeo senza dire al giudice che avevo già un sequestro nazionale: cosa rischio? Rischi che la dichiarazione incompleta venga valutata ai fini della revoca e della tua responsabilità verso il debitore. Il rimedio è regolarizzare subito la posizione, chiarendo le misure in corso ed eventualmente rinunciando a quella superflua.

La mia domanda è stata respinta perché il debitore “è solo in difficoltà”: posso riprovarci? Sì, se hai elementi nuovi sulla condotta del debitore: spostamenti di fondi, cessioni, chiusure di conti. Ripresentare la stessa domanda con gli stessi documenti porta quasi certamente allo stesso esito. Valuta anche l’impugnazione dell’art. 21, se ritieni che il giudice abbia sottovalutato elementi già presenti.

Mi hanno bloccato il conto dove ricevo la pensione e ho scritto alla banca: basta? No. La banca non può svincolare nulla di sua iniziativa. Per far valere l’esenzione occorre un ricorso ex art. 34 al tribunale del luogo in cui la banca ha sede, con l’assistenza di un difensore.

Ho fatto opposizione al tribunale sbagliato: ho perso il diritto di contestare? Di regola no: puoi riproporre la contestazione al giudice competente. Il costo è il tempo perso e i costi di giustizia della prima iniziativa; per questo conviene muoversi senza attendere.

Il creditore ha bloccato più del dovuto su conti in due Paesi: posso chiedere i danni? Il regolamento pone a carico del creditore l’obbligo di chiedere lo svincolo delle eccedenze e prevede la sua responsabilità, con presunzioni di colpa in alcune ipotesi. Per ottenere il risarcimento devi però allegare e documentare il danno concreto: pagamenti saltati, penali, interessi, costi sostenuti.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono mostrano, ciascuna, cosa accade in concreto quando uno dei passaggi descritti viene sottovalutato. I principi sono riformulati in sintesi.

1. Corte di giustizia UE, sentenza 21 maggio 2026, causa C-198/24, TQ c. Mr Green Limited (ECLI:EU:C:2026:415). Principio: il rischio concreto dell’art. 7, par. 1, deve essere attuale al momento della domanda e derivare da una condotta intenzionale del debitore diretta a sottrarre o depauperare il patrimonio; urgenza e rischio sono un’unica condizione. Il giudice può considerare comportamenti passati del debitore se il rischio persiste, e la legge del suo Stato che ostacola l’esecuzione può essere un elemento aggiuntivo. Rilevanza: è la risposta all’errore n. 2. Il creditore che si limita a documentare difficoltà finanziarie non supera il vaglio; quello che ricostruisce la condotta del debitore, anche risalente, può farlo.

2. Corte di giustizia UE, sentenza 20 aprile 2023, causa C-291/21, Starkinvest (ECLI:EU:C:2023:299). Principio: una decisione che condanna al pagamento di una penalità per future violazioni di un’inibitoria, senza fissarne definitivamente l’importo, non è una decisione che impone di pagare il credito ai fini dell’art. 7, par. 2; il creditore deve quindi dimostrare la probabile fondatezza della pretesa. Rilevanza: documenta l’errore n. 3. Chi si presenta come “creditore munito di titolo” con un provvedimento non quantificato si ritrova a dover provare il credito come chi non ha titolo.

3. Corte di giustizia UE, sentenza 7 novembre 2019, causa C-555/18, K.H.K. (ECLI:EU:C:2019:937). Principio: prima pronuncia sul regolamento; ha ricondotto un’ingiunzione di pagamento nazionale alla nozione autonoma di decisione giudiziaria e ha chiarito che i termini dell’art. 18 vincolano il giudice, non potendo le ferie giudiziarie essere considerate circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 45. Rilevanza: collegata agli errori n. 3 e n. 4. Mostra quanto contino la corretta qualificazione del titolo e il rispetto rigoroso dei tempi, che il regolamento non piega alle pause dell’attività giudiziaria.

4. Tribunale di Catania, 17 maggio 2024, n. 639/2024. Principio: nel sequestro conservativo, misura con funzione pre-pignoratizia, il periculum non si prova con il convincimento del creditore o con semplici ipotesi, ma con indici oggettivamente rilevabili, anche solo indiziari, valutati in un bilanciamento tra elementi oggettivi e soggettivi. Rilevanza: errore n. 2 sul versante nazionale. I criteri usati dai giudici italiani per il sequestro interno orientano anche la lettura dei fascicoli OESC depositati in Italia.

5. Tribunale di Firenze, 9 gennaio 2025. Principio: serve un pericolo reale di dispersione della garanzia patrimoniale; l’insufficienza del patrimonio, considerata in modo statico, non basta senza il rischio concreto di atti dispositivi o mutamenti del patrimonio. Rilevanza: conferma, sul piano interno, quanto la Corte di giustizia ha affermato per l’art. 7: la fotografia di un patrimonio povero non sostituisce la prova di un comportamento.

6. Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, 30 giugno 2025 (R.G. 26493/2024-1). Principio: la declaratoria di inefficacia di un primo sequestro non impedisce di proporre una nuova istanza cautelare, se fumus e periculum sussistono. Rilevanza: offre una via d’uscita a chi ha perso una prima misura (errore n. 4), pur con il limite pratico dell’effetto sorpresa ormai compromesso.

7. Corte di cassazione, sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672. Principio: il fumus consiste nella probabile esistenza del credito accertata sommariamente; il periculum può derivare sia dalla consistenza del patrimonio in rapporto al credito, sia dal comportamento del debitore che renda verosimile il depauperamento. Rilevanza: è la radice dell’orientamento italiano che ancora oggi i giudici applicano; utile per capire perché gli elementi soggettivi sulla condotta del debitore pesano quanto quelli oggettivi.

8. Corte di cassazione, sez. III, 30 maggio 2023, n. 15175. Principio: chi chiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve allegare almeno i fatti che consentano al giudice di identificare e liquidare, anche equitativamente, il danno subito. Rilevanza: errore n. 5 visto dal debitore danneggiato: la responsabilità del creditore non si traduce in risarcimento senza allegazioni specifiche sul danno.

9. Corte di cassazione, 19 maggio 2025, n. 13315. Principio: l’accertamento della mala fede, della colpa grave o del difetto di normale prudenza è un apprezzamento di fatto riservato al merito e non sindacabile in sede di legittimità. Rilevanza: chi non costruisce la prova della condotta imprudente del creditore nei gradi di merito non potrà recuperarla davanti alla Suprema Corte; vale per entrambe le parti.

10. Corte di cassazione, sez. III, 3 marzo 2023, n. 6513. Principio: è contrario a buona fede il creditore che, senza vantaggio apprezzabile, avvia più procedure esecutive contro lo stesso debitore in base a titoli diversi; le spese vanno liquidate come per una sola procedura. Rilevanza: esprime nel diritto interno lo stesso disvalore che il regolamento sanziona con il divieto di domande parallele (errore n. 5): moltiplicare le iniziative non conviene.

11. Corte di cassazione, sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29831. Principio: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, cioè la violazione di quel minimo di diligenza che permette di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria iniziativa; la sola infondatezza non basta. Rilevanza: segnala il confine tra un’iniziativa cautelare semplicemente perdente e un’iniziativa abusiva, rilevante per chi valuta se reagire a un sequestro europeo chiesto con leggerezza.

Accanto a queste pronunce va ricordato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, quando un sequestro conservativo viene meno per l’inesistenza del credito, si applica l’art. 96, comma 2, c.p.c. con la soglia della normale prudenza, mentre quando cade per la mancanza di un altro presupposto, come il periculum, la responsabilità segue il primo comma e richiede mala fede o colpa grave.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel sequestro conservativo europeo ogni errore si previene meglio di quanto si ripari. Per questo lo Studio lavora su due fronti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già accaduto, verificare subito cosa si può ancora recuperare.

  1. Verifichiamo il perimetro della procedura conto per conto: ricostruiamo dove sono tenuti i conti del debitore, lo Stato del giudice competente e il domicilio del creditore, escludendo in anticipo materie e Paesi non coperti dal regolamento.
  2. Scegliamo il binario più efficace tra OESC e sequestro nazionale, confrontando competenza, tempi, garanzia e regime di responsabilità di ciascuno.
  3. Qualifichiamo il titolo prima di compilare il modulo: esaminiamo decreti ingiuntivi, sentenze e atti pubblici per stabilire se impongono il pagamento di un importo definito, così da evitare richieste impreviste di prova del credito e di garanzia.
  4. Costruiamo il fascicolo sul rischio concreto: raccogliamo e ordiniamo la documentazione sulla condotta del debitore (movimentazioni, cessioni, chiusure di conti) alla luce dei criteri della Corte di giustizia.
  5. Prepariamo l’atto introduttivo del merito insieme alla domanda di sequestro e presidiamo i termini dell’art. 10, compreso il deposito della prova presso il giudice che ha emesso l’ordinanza.
  6. Analizziamo le dichiarazioni delle banche con lo staff di diritto bancario, calcoliamo gli importi bloccati e chiediamo lo svincolo delle eccedenze per prevenire responsabilità.
  7. Per il debitore, separiamo i motivi di ricorso contro l’ordinanza e contro l’esecuzione e li proponiamo al giudice competente per ciascuno, facendo valere somme impignorabili, cointestazioni e vizi di notifica.
  8. Valutiamo la garanzia sostitutiva dell’art. 38 quando il blocco rischia di paralizzare l’attività del debitore, coordinando i profili contabili con i commercialisti dello staff.
  9. Quando il termine è scaduto o la domanda è stata respinta, verifichiamo se esistono i presupposti per un’impugnazione, per una nuova domanda fondata su fatti nuovi o per una definizione concordata che limiti i danni.
  10. Impostiamo la partita risarcitoria fin dal merito, allegando e documentando il danno o contestando la responsabilità, perché su questo terreno i gradi successivi non consentono recuperi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, in cui l’errore commesso nella fase cautelare si trascina nel giudizio di merito e può diventare definitivo nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista ha un valore concreto: consente di seguire la stessa strategia, con lo stesso difensore, dalla domanda di sequestro fino al giudizio davanti alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano che disperdono informazioni e scelte già fatte. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, affianca l’analisi giuridica con la lettura dei dati bancari e contabili, indispensabile quando si tratta di individuare conti, quantificare somme bloccate o dimostrare il danno.


Chiusura

Il sequestro conservativo europeo dei conti correnti premia chi lo usa con precisione e punisce chi lo usa con approssimazione, da qualunque parte si trovi. Per il creditore è uno strumento capace di congelare il denaro prima che sparisca, a patto di rispettarne perimetro, prove, termini e limiti; per il debitore è una misura contestabile, a patto di scegliere il rimedio e il giudice giusti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze che essa richiede davvero: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per leggere conti, saldi e dichiarazioni degli istituti di credito, e la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per garantire una strategia unica dalla fase cautelare fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini ancora aperti e costruiremo la linea più adatta al tuo caso.

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