Concordato Minore: Come L’imprenditore Prepara La Proposta Ai Creditori

Sette convinzioni diffuse, verificate una per una alla luce del Codice della crisi e della giurisprudenza aggiornata a settembre 2026

Sul concordato minore circolano più certezze di quante la legge ne autorizzi. Le ripete il collega artigiano che “ci è passato”, le rilanciano forum e gruppi di imprenditori, le semplificano articoli scritti quando il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) non era ancora stato ritoccato dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) e quando la Cassazione non aveva ancora detto la sua. Il risultato è che molti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti arrivano alla preparazione della proposta con idee già formate, e spesso sbagliate, su cosa si può offrire ai creditori, su chi vota, su cosa succede se il Fisco dice no.

È comprensibile: la procedura è recente, è cambiata più volte e ogni tribunale ha avuto il suo modo di leggerla. Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché una proposta costruita su un presupposto falso viene dichiarata inammissibile, brucia tempo prezioso e lascia i creditori liberi di riprendere le azioni esecutive.

In questa guida mettiamo alla prova sette affermazioni che ricorrono di continuo:

  1. «Il concordato minore serve a chiudere l’attività e liquidare quel che resta»
  2. «Il contenuto è libero: posso offrire la stessa percentuale a tutti»
  3. «Serve il sì esplicito della maggioranza, anzi di quasi tutti i creditori»
  4. «Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il concordato è morto»
  5. «Banca con ipoteca e creditori privilegiati vanno pagati al 100%, e la casa si perde comunque»
  6. «Prima chiudo la partita IVA, poi presento il concordato minore»
  7. «Depositata la domanda sono al riparo; una volta omologato è tutto finito»

Il concordato minore è lo strumento con cui il sovraindebitamento incontra l’impresa di piccole dimensioni, ed è esattamente il punto in cui si collocano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè di quell’Organismo di Composizione della Crisi attraverso il quale la domanda deve necessariamente passare; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, dunque abituato a leggere i conti di un’impresa in difficoltà con gli occhi di chi deve risanarla; avvocato cassazionista, e le regole decisive sul concordato minore sono state scritte proprio dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione tra il 2025 e il 2026.

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Mito n. 1 — «Il concordato minore serve a chiudere l’attività e liquidare quel che resta»

Il mito

«Il concordato minore è la versione piccola del fallimento: si mette tutto sul tavolo, si vende, si paga quel che si può e l’attività si chiude.»

Perché ci credono in tanti

La confusione nasce da due fonti. La prima è linguistica: la parola “concordato” è associata, nell’immaginario comune, alla fine di un’impresa, perché per decenni il concordato preventivo è stato visto come l’anticamera del fallimento. La seconda è storica: sotto la L. 3/2012 l’accordo di composizione della crisi veniva spesso utilizzato in chiave liquidatoria, con la messa a disposizione dei beni e la chiusura dell’attività. Chi ha vissuto quella stagione tende a proiettarla sul presente.

C’è poi un fondo di verità: il concordato minore liquidatorio esiste davvero. Il passaparola, però, ha trasformato un’ipotesi residuale nella regola.

La realtà

In realtà la norma dice l’opposto. L’art. 74, comma 1, CCII consente ai debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore di proporre un concordato minore quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. La continuità è la forma ordinaria della procedura, non l’eccezione.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, fuori da questa ipotesi, il concordato minore possa essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Tradotto: chi vuole solo liquidare il proprio patrimonio e chiudere ha già a disposizione la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII); il concordato minore liquidatorio ha senso soltanto se porta ai creditori qualcosa di più di quanto otterrebbero da quella liquidazione, grazie a denaro o beni che provengono da fuori del patrimonio del debitore (un familiare, un terzo, un finanziatore).

La correzione essenziale è questa: il concordato minore nasce per far sopravvivere la piccola impresa o lo studio professionale; la versione liquidatoria è ammessa solo con finanza esterna che migliori in modo apprezzabile il risultato per i creditori.

Il punto che il passaparola ha perso per strada riguarda anche i destinatari. Possono accedere al concordato minore l’imprenditore minore (quello che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII, nei tre esercizi precedenti non ha superato un attivo patrimoniale annuo di 300.000 euro, ricavi lordi annui per 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, per 500.000 euro), l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa, il professionista e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, con la sola esclusione del consumatore, che ha una procedura propria. Per un idraulico con due dipendenti, una piccola bottega, un geometra o un medico libero professionista, dunque, la prima domanda da farsi non è “cosa devo vendere”, ma “quale flusso posso generare continuando a lavorare”.

Quanto al requisito dell’apporto “apprezzabile”, la legge non fissa una percentuale e i tribunali ragionano caso per caso. Il Tribunale di Bolzano, con decisione del 12 novembre 2025, ha affrontato proprio il criterio per stabilire quando l’apporto esterno raggiunga quella soglia, ammettendo la procedura anche in presenza di un attivo proprio del debitore pari a zero. Nella stessa direzione il Tribunale di Busto Arsizio, 19 maggio 2026, ha ritenuto ammissibile un concordato minore liquidatorio fondato interamente su finanza esterna, anche in assenza di beni propri da liquidare.

La prova

Il testo dell’art. 74, commi 1 e 2, CCII è di per sé decisivo: la continuità è la regola, il liquidatorio richiede risorse esterne. La giurisprudenza di merito (Trib. Bolzano, 12 novembre 2025; Trib. Busto Arsizio, 19 maggio 2026) conferma che l’attenzione del giudice, nel liquidatorio, si concentra su quanto l’apporto esterno migliori la posizione dei creditori rispetto alla liquidazione controllata, non sulla quantità di beni “sacrificati” dal debitore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il concordato minore serva a chiudere tende a commettere due errori speculari. Il primo: cessa l’attività prima di presentare la domanda, rinunciando al principale motore del piano, cioè i ricavi futuri, e (come vedremo al mito n. 6) rischiando di non poter più accedere affatto alla procedura. Il secondo: presenta una proposta puramente liquidatoria senza alcun apporto esterno, che è inammissibile per espressa previsione di legge. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: niente concordato, creditori liberi di agire, e l’unica via che resta è la liquidazione controllata, con la perdita di tutto il patrimonio liquidabile.

C’è anche un terzo effetto, meno visibile. Chi ragiona in chiave liquidatoria non costruisce il piano che il giudice e l’OCC si aspettano di vedere in un concordato in continuità: un prospetto dei flussi futuri coerente con i ricavi storici risultanti dalle scritture, una durata sostenibile, una stima prudente delle spese necessarie a mandare avanti l’attività e a mantenere la famiglia. È proprio la credibilità di questi numeri a determinare la fattibilità della proposta; e un piano di continuità che promette ricavi mai registrati negli esercizi precedenti viene percepito, giustamente, come poco affidabile.


Mito n. 2 — «Il contenuto è libero: posso offrire la stessa percentuale a tutti»

Il mito

«La legge dice che la proposta ha contenuto libero: quindi posso pagare la banca per intero e dare a tutti gli altri, Fisco, INPS e fornitori, lo stesso 5%.»

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è robusto, ed è per questo che il mito è così resistente. L’art. 74, comma 3, CCII stabilisce davvero che la proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la suddivisione dei creditori in classi. Letta da sola, la frase sembra aprire la porta a qualunque combinazione.

Per un periodo, inoltre, alcuni tribunali di merito hanno valorizzato questa libertà in modo ampio. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 22 marzo 2024, ha ad esempio escluso l’applicazione analogica al concordato minore di alcune regole più rigide dettate per il concordato preventivo, proprio in ragione del contenuto libero. Da qui l’idea, rimbalzata di consulente in consulente, che nel concordato minore “si può fare tutto”.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La libertà riguarda il come pagare (denaro, rate, cessione di beni, accollo da parte di un terzo, classi), non il chi prima di chi. L’art. 74, comma 4, CCII rinvia alle disposizioni sul concordato preventivo in quanto compatibili, e tra queste ci sono le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione dei crediti.

La Cassazione lo ha chiarito in modo netto con la sentenza della Prima Sezione civile n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il caso riguardava un medico che proponeva il pagamento integrale del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento originario e il 5% indistinto a tutti gli altri creditori, privilegiati (erario ed enti previdenziali) e chirografari, in 60 rate mensili. Tribunale di Roma e Corte d’Appello avevano dichiarato la proposta inammissibile; la Cassazione ha confermato, affermando che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause legittime di prelazione, come regolati per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4.

La correzione essenziale: il contenuto libero non autorizza a mettere sullo stesso piano privilegiati e chirografari. Una proposta che lo fa è inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio già in fase di ammissione, senza attendere il giudizio di omologazione.

Quest’ultimo passaggio è importante per chi prepara la domanda: la Corte ha precisato che la tassatività delle cause di inammissibilità elencate dall’art. 77 CCII non impedisce al giudice di bocciare subito una proposta che viola le regole legali di trattamento dei creditori, per ragioni di economia processuale.

Cosa resta, allora, della libertà? Molto. Si possono formare classi di creditori omogenei per posizione giuridica e interessi economici, trattandole in modo differenziato; si possono dilazionare i pagamenti; si può soddisfare un privilegiato in misura non integrale nei limiti dell’art. 75, comma 2 (ne parliamo al mito n. 5); si può prevedere che un terzo metta a disposizione risorse. Nel dibattito successivo alla sentenza, inoltre, alcuni tribunali di merito si sono interrogati su come si distribuisca, nel concordato minore in continuità, il valore generato dalla prosecuzione dell’attività rispetto al valore di liquidazione, e se la finanza esterna segua regole diverse: è un terreno ancora in evoluzione, che richiede di motivare con cura ogni scelta distributiva.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574: l’inosservanza delle regole legali di trattamento dei crediti è causa di inammissibilità della proposta di concordato minore, rilevabile d’ufficio.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di vedersi dichiarare inammissibile la domanda prima ancora che i creditori possano votarla. E attenzione: una proposta “livellata” al 5% non è solo inammissibile, è spesso anche controproducente, perché a parità di risorse una distribuzione corretta, con i privilegiati soddisfatti nei limiti di legge e i chirografari trattati per classi, può risultare più appetibile proprio per i creditori che votano. Lo vedremo con i numeri nella sezione dedicata alle simulazioni.


Mito n. 3 — «Serve il sì esplicito della maggioranza, anzi di quasi tutti i creditori»

Il mito

«Per far passare il concordato devo convincere uno per uno i creditori a firmare: se la maggioranza non risponde, la proposta è bocciata. E comunque ci vuole il 60%.»

Perché ci credono in tanti

Il 60% non è un’invenzione: era la soglia richiesta dall’accordo di composizione della crisi nella L. 3/2012, che il concordato minore ha sostituito. Molti imprenditori, e anche qualche professionista, continuano a ragionare con quel numero in testa. A ciò si aggiunge l’esperienza delle trattative stragiudiziali, dove effettivamente senza la firma del creditore non si chiude nulla: è naturale pensare che anche nella procedura serva un consenso espresso.

La realtà

In realtà la norma dice altro, e in due punti.

Primo punto: la soglia. Ai sensi dell’art. 79, comma 1, CCII, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Maggioranza semplice, calcolata sugli importi. Se un solo creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, serve in aggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto: una regola pensata per evitare che il creditore dominante decida da solo.

Secondo punto, quello che il passaparola ha perso per strada: il silenzio. L’art. 79, comma 3, CCII stabilisce che, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa. Il termine è fissato dal decreto di apertura e non può superare i trenta giorni (art. 78 CCII). Il creditore che non risponde, quindi, conta come favorevole.

La correzione essenziale: nel concordato minore basta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il silenzio del creditore entro il termine vale come adesione.

Chi vota? Non tutti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione; se invece sono soddisfatti solo in parte, votano per la parte degradata a chirografo. Sono inoltre esclusi dal voto, e non computati, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Il meccanismo del silenzio-assenso funziona nella pratica. Il Tribunale di Ancona, in una procedura del 2025 (PU n. 120-1/2025), ha ritenuto approvata ai sensi dell’art. 79, comma 3, una proposta sulla quale nessun creditore aveva manifestato espressamente il proprio voto, verificato che tutti avessero ricevuto la comunicazione con il termine per esprimersi. E nella giurisprudenza di merito più recente si è fatta strada la lettura secondo cui, ai fini della maggioranza per teste, tra i “voti espressi” rientrano anche quelli derivanti da silenzio-assenso.

Un dettaglio operativo che conta per chi prepara la proposta: per i crediti iscritti a ruolo, il voto spetta all’ente titolare del credito, non all’agente della riscossione. Lo ha precisato il Tribunale di Nocera Inferiore con decisione del 27 agosto 2025. Sbagliare destinatario della comunicazione significa rischiare di non poter contare su quel voto, o su quel silenzio.

La prova

Il testo dell’art. 79, commi 1 e 3, CCII; Trib. Ancona, PU n. 120-1/2025 (proposta approvata per silenzio-assenso in assenza di voti espressi).

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di dover raccogliere firme spende energie e mesi in trattative individuali, a volte cedendo condizioni migliorative a creditori che, restando in silenzio, avrebbero comunque contato come favorevoli. C’è però anche il rischio opposto, che vale la pena di ricordare: la regola del silenzio-assenso impone di curare con estrema precisione l’elenco dei creditori e la notifica della proposta. Un creditore omesso o raggiunto all’indirizzo sbagliato può contestare in sede di omologazione, e una comunicazione irregolare può compromettere il computo delle maggioranze. Il silenzio vale come sì solo se il creditore è stato messo davvero in condizione di parlare.


Mito n. 4 — «Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il concordato è morto»

Il mito

«Nelle piccole imprese il Fisco è quasi sempre il primo creditore: se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS votano no, la maggioranza non si raggiunge e non c’è niente da fare.»

Perché ci credono in tanti

Perché è aritmeticamente vero che, in moltissimi casi, l’erario e gli enti previdenziali pesano più di tutti gli altri creditori messi insieme. E perché per anni il debito fiscale è stato percepito come intoccabile: l’IVA, in particolare, era ritenuta non falcidiabile, fino all’intervento della Corte costituzionale sulla vecchia legge e poi alla disciplina del Codice della crisi. Chi ha in mente quella stagione dà per scontato che il voto contrario dell’Amministrazione chiuda la partita.

La realtà

L’art. 80, comma 3, CCII, nel testo vigente, prevede il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale: il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all’art. 79, comma 1, e quando la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La convenienza va attestata dall’OCC nella sua relazione.

Le condizioni sono dunque due, e vanno costruite fin dalla stesura del piano: il voto del Fisco deve essere decisivo (se la maggioranza c’è comunque, il problema non si pone; se manca anche con il voto del Fisco, il cram down non basta) e la proposta deve garantire all’erario o all’ente previdenziale più di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata.

La correzione essenziale: il voto contrario del Fisco non è un veto. Se la sua adesione sarebbe stata determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione, il giudice può omologare comunque.

È su questo passaggio, dove la prova della convenienza si gioca sul confronto con l’alternativa liquidatoria attestato dall’OCC, che pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.

La Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 14555 del 16 maggio 2026, ha poi eliminato un ostacolo procedurale che alcune corti di merito avevano ritenuto necessario: il cram down nel concordato minore non è subordinato alla formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. Poiché l’art. 80, comma 3, detta una disciplina specifica e semplificata, in cui l’OCC svolge un ruolo centrale, non si applicano le modalità più rigide del concordato preventivo, compreso il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

I tribunali applicano il meccanismo con regolarità. Il Tribunale di Genova, 13 febbraio 2025, ha omologato un concordato minore di un debitore esposto quasi interamente verso l’Agenzia delle Entrate, in assenza della sua adesione, verificando ammissibilità e fattibilità del piano, decisività del voto mancante e convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Il Tribunale di Campobasso, 14 gennaio 2025, ha applicato il cram down nonostante l’opposizione dell’Agenzia. Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 26 del 9 dicembre 2025, ha omologato un concordato minore in continuità di un’imprenditrice del commercio al dettaglio nonostante il voto contrario dell’erario, escludendo che il sistematico mancato versamento delle imposte costituisca di per sé un atto in frode. Il Tribunale di Ancona, 17 settembre 2025, ha precisato come debba essere letto il requisito della decisività del voto.

Resta però un limite che il passaparola tende a ignorare. Una parte della giurisprudenza di merito ritiene applicabile al concordato minore la regola sostanziale secondo cui i crediti erariali e previdenziali non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai crediti di pari rango (così Trib. Rimini, 7 gennaio 2025). Chi prepara la proposta deve quindi evitare di “punire” il Fisco rispetto agli altri creditori dello stesso grado: il cram down protegge dalla mancata adesione, non da una proposta discriminatoria.

La prova

Art. 80, comma 3, CCII; Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555; Trib. Genova, 13 febbraio 2025; Trib. Oristano, 9 dicembre 2025, n. 26.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il no del Fisco sia definitivo spesso non presenta nemmeno la domanda, lasciando correre azioni esecutive che il concordato avrebbe potuto fermare. Oppure, all’estremo opposto, costruisce una proposta pensata per “comprare” il sì dell’erario a scapito degli altri creditori, alterando l’ordine delle prelazioni e incorrendo nell’inammissibilità di cui al mito n. 2. La strada corretta è un’altra: un piano che regga il confronto con la liquidazione controllata, numeri alla mano, e un’attestazione dell’OCC che lo dimostri.


Mito n. 5 — «Banca con ipoteca e creditori privilegiati vanno pagati al 100%, e la casa si perde comunque»

Il mito

«Nel concordato si può tagliare solo ai fornitori: chi ha un’ipoteca o un privilegio va pagato per intero. E se sulla casa c’è un mutuo, la casa va venduta.»

Perché ci credono in tanti

Il mito mescola due verità parziali. È vero che i creditori privilegiati hanno diritto di essere soddisfatti prima degli altri: lo abbiamo appena visto con la sentenza della Cassazione del 2025. Ed è vero che, nella versione originaria del Codice della crisi, l’art. 75, comma 3, consentiva di continuare a pagare le rate del mutuo solo se l’ipoteca gravava su beni strumentali all’attività d’impresa: diversi tribunali, tra cui Trieste, Ferrara e Bologna nel 2023, avevano perciò negato la possibilità di tenere fuori dal piano il mutuo sulla casa di abitazione, mentre altri (La Spezia, Venezia) l’avevano ammessa con varie condizioni. Nel caso deciso dalla Cassazione nell’ottobre 2025, del resto, il Tribunale di Roma aveva rilevato anche questo profilo, perché il mutuo riguardava un bene personale e non aziendale. Chi ha seguito quel dibattito può aver concluso che la casa, nel concordato minore, sia sempre a rischio.

La realtà

Sul primo punto, la norma dice una cosa precisa. L’art. 75, comma 2, CCII consente di soddisfare i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o dei diritti su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC. La parte di credito che non trova capienza nel valore del bene viene trattata come chirografaria e partecipa al voto per quella quota.

In pratica: se la banca ha un’ipoteca per 94.000 euro su un capannone che sul mercato ne vale 61.000, la proposta può garantirle i 61.000 (al netto dei costi di realizzo, secondo la stima) come creditore privilegiato e trattare il resto insieme ai chirografari. Non c’è alcun obbligo di pagare il 100% del credito nominale.

Sul secondo punto, il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha cambiato le carte. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 75 prevede che, se il debitore persona fisica alla data della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni, o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC deve attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con la vendita del bene a valore di mercato e che il pagamento delle rate non lede i diritti degli altri creditori. Il comma 3 conserva, per il concordato in continuità, l’analoga possibilità per i mutui su beni strumentali all’impresa o all’attività professionale.

La correzione essenziale: i privilegiati possono essere pagati in parte, fino al valore di liquidazione del bene su cui grava la prelazione; e la casa di abitazione con mutuo in regolare ammortamento può restare fuori dal piano, alle condizioni dell’art. 75, comma 2-bis.

Il Tribunale di Bologna, Sez. IV, con decreto del 23 dicembre 2024 (R.G. 122-1/2024 PU), ha applicato la nuova norma a una procedura già pendente, autorizzando il debitore, con il decreto di apertura, a continuare a pagare le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale.

Attenzione però alle condizioni, che il passaparola cancella volentieri. La norma riguarda la persona fisica, l’abitazione principale, un mutuo in regola o regolarizzabile con autorizzazione del giudice, e un bene il cui valore di mercato sia sufficiente a coprire integralmente il credito garantito. Se la casa vale meno del residuo del mutuo, o se il pagamento delle rate sottrae agli altri creditori risorse che spetterebbero loro, il comma 2-bis non basta.

La prova

Art. 75, commi 2, 2-bis e 3, CCII; Trib. Bologna, Sez. IV, decreto 23 dicembre 2024, R.G. 122-1/2024 PU.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di dover pagare per intero la banca costruisce piani insostenibili, che assorbono tutte le risorse per il creditore ipotecario e lasciano agli altri briciole, oppure rinuncia in partenza alla procedura. Chi è convinto che la casa sia persa non cura la regolarità dei pagamenti del mutuo nei mesi che precedono la domanda, e così si preclude proprio la condizione che gli avrebbe permesso di conservarla. È uno dei casi in cui un’informazione sbagliata produce un danno concreto e irreversibile.


Mito n. 6 — «Prima chiudo la partita IVA, poi presento il concordato minore»

Il mito

«Conviene cessare l’attività e cancellarsi dal registro delle imprese: così si smette di accumulare debiti, e poi con calma si presenta il concordato minore per sistemare quelli vecchi.»

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento ha una sua logica di buon senso: fermare l’emorragia prima di curare la ferita. E fino a pochi mesi fa trovava conforto in una parte consistente della giurisprudenza di merito. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, ma molti giudici avevano letto la norma in modo restrittivo, ritenendola riferita alle sole società o al solo concordato in continuità. La Corte d’Appello di Napoli, il 14 luglio 2025, aveva ammesso un concordato minore liquidatorio proposto da un ex imprenditore individuale; il Tribunale di Verona, il 18 luglio 2025, aveva escluso la preclusione per un imprenditore cancellato poi divenuto lavoratore dipendente; il Tribunale e la Corte d’Appello di Campobasso avevano omologato e confermato un concordato liquidatorio di un’imprenditrice individuale cancellata. Chi si informava nel 2025 trovava molte voci favorevoli.

La realtà

La Cassazione ha chiuso la questione. Con la sentenza della Prima Sezione civile n. 20141 del 16 giugno 2026, pronunciata proprio sul caso di Campobasso su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha affermato che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato liquidatorio. L’orientamento è stato ribadito dall’ordinanza conforme n. 20961/2026.

Il ragionamento della Corte parte dal dato letterale: la norma non distingue tra impresa individuale e collettiva né tra continuità e liquidazione. E poggia su un’idea di sistema: il concordato presuppone l’esistenza attuale di un’impresa da risanare o ristrutturare; chi ha scelto di uscire dal mercato e di cancellarsi ha perso l’accesso agli strumenti concordatari.

La correzione essenziale: il concordato minore va presentato finché l’impresa è iscritta. Dopo la cancellazione resta aperta soltanto la liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione.

La Corte ha infatti precisato che l’imprenditore non più iscritto può chiedere, senza limiti di tempo, l’apertura della liquidazione controllata e accedere così al beneficio dell’esdebitazione. È una via d’uscita reale, ma molto diversa: nella liquidazione controllata si mette a disposizione tutto il patrimonio liquidabile, e per un certo periodo anche i redditi eccedenti il necessario, senza la possibilità di negoziare con i creditori una proposta su misura.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è quindi di tempo: la decisione sulla cancellazione non è una formalità amministrativa, ma una scelta che condiziona in modo definitivo gli strumenti disponibili. Va presa dopo aver valutato il piano, non prima.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141; conforme Cass. ord. n. 20961/2026.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di perdere, con un adempimento al registro delle imprese, la possibilità di proporre ai creditori un accordo che avrebbe salvato parte del patrimonio, magari grazie all’aiuto di un familiare disposto a mettere risorse esterne. Chi si è già cancellato non deve disperare, perché la liquidazione controllata resta disponibile; ma chi non l’ha ancora fatto deve sapere che quella scelta, oggi, chiude una porta.


Mito n. 7 — «Depositata la domanda sono al riparo; una volta omologato è tutto finito»

Il mito

«Appena presento il concordato minore i pignoramenti si fermano da soli. E quando il giudice omologa, i debiti sono cancellati e non ci devo più pensare.»

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una semplificazione delle regole sul concordato preventivo “maggiore”, dove il deposito della domanda produce effetti protettivi immediati a determinate condizioni, e dalla percezione dell’omologazione come traguardo finale. Nel linguaggio comune, “ho fatto il concordato” significa “ho chiuso con i debiti”.

La realtà

In realtà la sequenza è più articolata, e ogni passaggio va preparato.

La domanda non si deposita da soli: ai sensi dell’art. 76 CCII è presentata al giudice tramite un OCC, che redige una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza impiegata dal debitore, sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e sui costi presumibili della procedura. Il fascicolo deve contenere i documenti indicati dall’art. 75 (tra cui le scritture contabili e i bilanci degli ultimi tre esercizi, le dichiarazioni dei redditi, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni).

Il giudice verifica l’ammissibilità (art. 77) e, se la proposta supera il vaglio, emette il decreto di apertura (art. 78). È questo decreto, e non il semplice deposito, che su istanza del debitore può disporre che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio. Se l’istanza non viene formulata, o se la domanda viene dichiarata inammissibile, la protezione non arriva.

La correzione essenziale: la protezione dalle esecuzioni va chiesta espressamente e scatta con il decreto di apertura; l’omologazione apre la fase di esecuzione del piano, non la chiude.

Dopo l’omologazione, pronunciata con sentenza (art. 80), il debitore deve eseguire il piano sotto la vigilanza dell’OCC (art. 81). L’omologazione può essere revocata, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, se risulta che il debitore ha dolosamente aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato parte dell’attivo, dichiarato attività inesistenti o commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 82); e in caso di revoca o di inadempimento la procedura può essere convertita in liquidazione controllata (art. 83). Solo a piano integralmente eseguito il giudice dichiara chiusa la procedura: lo ha ricordato il Tribunale di Rimini con decisione del 21 aprile 2026, sottolineando la necessità di un decreto di chiusura dopo la relazione finale del gestore.

Anche prima dell’omologazione il vaglio del giudice può essere severo. Il Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024, ha negato l’omologazione a una S.a.s., attribuendo rilievo alla condotta pregressa del debitore e alla prognosi di affidabilità nell’esecuzione del piano: un orientamento rigoroso, discusso in dottrina, che mostra quanto conti presentarsi con una storia contabile coerente e un piano credibile.

La prova

Artt. 76, 78, 80, 81, 82 e 83 CCII; Trib. Rimini, 21 aprile 2026; Trib. Ferrara, 27 dicembre 2024.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta la domanda senza chiedere le misure protettive può vedersi aggiudicare un bene all’asta mentre attende il decreto. Chi considera chiusa la partita con l’omologazione e smette di versare le rate previste dal piano rischia la risoluzione o la conversione in liquidazione controllata, con la perdita di tutti i vantaggi negoziati. E chi ha omesso beni o creditori nella domanda si espone alla revoca anche anni dopo.


Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come si comportano le regole esaminate. Non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — La proposta “livellata” contro quella graduata. Ipotesi: artigiano con attività in corso. Mutuo ipotecario sul laboratorio in regolare ammortamento (tenuto fuori dal piano ai sensi dell’art. 75, comma 3). Altri debiti: INPS 21.740 €, erario 38.915 € (entrambi privilegiati, totale 60.655 €), fornitori chirografari 47.260 €. Totale fuori mutuo: 107.915 €. Capacità del piano, al netto delle rate del mutuo e delle spese di sostentamento: 395 € al mese per 60 mesi = 23.700 €. L’OCC stima che, in liquidazione controllata, i privilegiati ricaverebbero dai beni mobili 15.180 €.

Proposta basata sul mito n. 2: stessa percentuale a tutti, 23.700 / 107.915 = 21,96%. I privilegiati riceverebbero 60.655 × 21,96% = 13.321 €, cioè meno dei 15.180 € che otterrebbero dalla liquidazione. Esito: proposta inammissibile per violazione dell’ordine delle prelazioni e dell’art. 75, comma 2.

Proposta corretta: ai privilegiati, nel rispetto del loro grado, 15.180 € (la parte capiente); la parte non capiente (60.655 − 15.180 = 45.475 €) degrada a chirografo. Residuo per i chirografari: 23.700 − 15.180 = 8.520 €, da ripartire su 45.475 + 47.260 = 92.735 € di crediti chirografari: 9,19%. I fornitori ricevono meno che nella proposta “livellata”, ma la proposta è ammissibile e vota anche l’erario per la quota degradata.

Simulazione 2 — Il no dell’Agenzia delle Entrate. Ipotesi: passivo complessivo ammesso al voto 186.430 € (privilegi degradati per incapienza). Agenzia delle Entrate 112.870 € (60,54%), INPS 29.340 €, fornitori 31.905 €, banca chirografaria 12.315 €. Votano sì i fornitori; INPS e banca restano in silenzio entro il termine; l’Agenzia vota no.

Conteggio: 31.905 + 29.340 + 12.315 = 73.560 € favorevoli (i silenti contano come adesioni) = 39,46%. Maggioranza non raggiunta, ma con il voto dell’Agenzia sarebbe stata raggiunta: l’adesione è determinante. La proposta riconosce all’erario il 23,7% (26.750 €), contro il 9,1% (circa 10.270 €) stimato dall’OCC in caso di liquidazione controllata. Esito: ricorrono i presupposti dell’art. 80, comma 3, e il giudice può omologare, senza che sia necessaria una transazione fiscale ex art. 88 (Cass. n. 14555/2026). Una variante utile: se l’Agenzia avesse votato sì, avrebbe raggiunto da sola la maggioranza dei crediti; poiché è titolare di crediti superiori alla metà di quelli ammessi al voto, l’art. 79, comma 1, avrebbe richiesto anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Con tre creditori favorevoli (uno espresso e due per silenzio) su quattro, anche questo secondo requisito sarebbe stato soddisfatto.

Simulazione 3 — La cancellazione anticipata. Ipotesi: commerciante individuale con debiti per 131.270 €. Cessa l’attività e ottiene la cancellazione dal registro delle imprese il 3 marzo 2025. Nel settembre 2026 il fratello si dichiara disposto ad apportare 24.600 € per un concordato minore liquidatorio. Esito: la domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII (Cass. n. 20141/2026). Resta la liquidazione controllata, nella quale l’apporto del fratello non ha la stessa funzione negoziale. Se la domanda di concordato fosse stata presentata prima della cancellazione, lo stesso apporto avrebbe potuto sostenere una proposta ai creditori.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato è nato da un frammento vero. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come si prepara davvero una proposta.

È vero che il concordato minore può essere liquidatorio: ma solo con finanza esterna che migliori in modo apprezzabile la posizione dei creditori, e solo se l’imprenditore è ancora iscritto al registro delle imprese. È vero che la proposta ha contenuto libero: la libertà riguarda gli strumenti di pagamento, la durata, le classi, non l’ordine di soddisfazione dei creditori, che resta quello del codice civile.

È vero che servono i voti dei creditori: ma la soglia è la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e chi tace entro il termine si considera favorevole. Questa regola, però, rende decisiva la precisione dell’elenco dei creditori e delle comunicazioni.

È vero che il Fisco pesa moltissimo nei passivi delle piccole imprese: ma il suo voto contrario può essere superato se era determinante e se la proposta gli garantisce più della liquidazione. La prova della convenienza non si improvvisa: passa per la relazione dell’OCC e per una stima seria dell’alternativa liquidatoria.

È vero che i privilegiati vanno pagati prima: ma fino al valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione, non necessariamente per l’intero credito nominale. Ed è vero che per anni la casa di abitazione era difficile da proteggere nel concordato minore: il correttivo del 2024 ha introdotto una strada precisa, a condizioni altrettanto precise.

È vero, infine, che l’omologazione è il momento più importante della procedura: ma è l’inizio dell’esecuzione del piano, non la sua fine, e le misure protettive vanno chieste, non si presumono.

Messi insieme, questi frammenti disegnano il metodo con cui una proposta va costruita: prima si verifica l’accesso (soglie dimensionali, iscrizione, assenza di cause di inammissibilità dell’art. 77, come una precedente esdebitazione negli ultimi cinque anni o atti in frode); poi si ricostruisce il passivo con il rango di ogni credito; poi si stima l’alternativa liquidatoria, che è il metro di tutto (degradazione dei privilegi, convenienza, cram down); infine si disegna la distribuzione delle risorse, rispettando l’ordine delle prelazioni e motivando ogni classe.

Dalla teoria al fascicolo: l’ordine in cui si prepara una proposta

Tradotto in attività concrete, il metodo si articola in passaggi che conviene rispettare nell’ordine, perché ognuno condiziona il successivo.

Il primo è documentale. Prima di discutere percentuali, bisogna disporre delle scritture contabili e dei bilanci o rendiconti degli ultimi tre esercizi, delle dichiarazioni dei redditi, delle certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, dell’elenco completo dei creditori con importi e cause di prelazione, dell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Una lacuna in questa fase non è un dettaglio: può tradursi in inammissibilità o, peggio, in un creditore dimenticato che contesterà l’omologazione.

Il secondo è valutativo. Ogni bene su cui grava una prelazione va stimato a valore di mercato, perché da quella stima dipende quanta parte di ciascun credito privilegiato va pagata e quanta degrada a chirografo. La stessa stima serve per il confronto di convenienza che l’OCC dovrà attestare e che il giudice userà se il Fisco non aderisce.

Il terzo è progettuale. Si stabilisce se il concordato sarà in continuità o liquidatorio, si misura il flusso disponibile per i creditori, si decide se formare classi e con quali criteri, si verifica se è possibile conservare l’abitazione principale o i beni strumentali con le regole dell’art. 75.

Il quarto è procedurale: la domanda tramite OCC, l’istanza di misure protettive, la cura delle comunicazioni ai creditori perché il silenzio-assenso possa operare validamente. Saltare un passaggio, o invertirne l’ordine, è il modo più rapido per trasformare un piano sostenibile in una domanda respinta.


Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, per ciascuna convinzione, la regola effettivamente vigente al settembre 2026. È utile come promemoria prima di un incontro con l’OCC o con il proprio consulente, ma non sostituisce la verifica sul caso concreto: le condizioni indicate nella colonna di destra vanno sempre accertate documento per documento.

Il mitoCome stanno le cose
Il concordato minore serve a chiudere e liquidareLa forma ordinaria è la continuità; il liquidatorio è ammesso solo con risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74 CCII)
Contenuto libero = stessa percentuale a tuttiVanno rispettati gli artt. 2740-2741 c.c. e l’ordine delle prelazioni; la violazione rende la proposta inammissibile, anche d’ufficio (Cass. 28574/2025)
Serve il sì esplicito di quasi tuttiBasta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; il silenzio entro il termine vale adesione (art. 79 CCII)
Se il Fisco vota no, è finitaCram down: omologa possibile se l’adesione era determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, senza transazione fiscale ex art. 88 (art. 80, c. 3; Cass. 14555/2026)
Privilegiati al 100% e casa persaPrivilegiati pagabili fino al valore di liquidazione del bene; mutuo sull’abitazione principale pagabile regolarmente alle condizioni dell’art. 75, c. 2-bis
Prima chiudo la partita IVA, poi il concordatoL’imprenditore cancellato non può accedere al concordato minore, neanche liquidatorio; resta la liquidazione controllata (Cass. 20141/2026)
Depositata la domanda sono protetto; omologato è finitoLe misure protettive vanno chieste e decorrono dal decreto di apertura; dopo l’omologa il piano va eseguito sotto la vigilanza dell’OCC, con rischio di revoca e conversione

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso proporre ai creditori chirografari percentuali diverse? Sì, a certe condizioni. La proposta può suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici e trattarle in modo differenziato (art. 74, comma 3, CCII). Il limite è che la differenza deve essere giustificata dalla composizione delle classi e non può alterare l’ordine tra privilegiati e chirografari: la Cassazione del 2025 ha censurato proprio l’appiattimento di ranghi diversi.

Quindi è vero che un creditore che non riceve la comunicazione conta comunque come favorevole? No. Il silenzio-assenso presuppone che il creditore sia stato messo in condizione di conoscere la proposta e il termine per votare. Un creditore omesso dall’elenco o non raggiunto dalla comunicazione può contestare, e il computo delle maggioranze ne risulta esposto.

Quindi è vero che il Fisco può essere trattato peggio degli altri creditori, tanto c’è il cram down? No. Il cram down consente di superare la mancata adesione, non di discriminare. Una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Rimini, 7 gennaio 2025) richiede che i crediti erariali e previdenziali non siano trattati in modo deteriore rispetto a crediti di pari rango, e in ogni caso la proposta deve risultare conveniente rispetto alla liquidazione.

Quindi è vero che se il concordato non viene approvato si apre automaticamente la liquidazione controllata? Dipende. La mancata approvazione o il diniego di omologazione non comportano in automatico l’apertura della liquidazione controllata, che richiede un’istanza del debitore o di un soggetto legittimato; è possibile anche valutare una nuova proposta. Nel frattempo, però, cessano gli effetti protettivi e i creditori tornano liberi di agire.

Quindi è vero che la banca che mi ha concesso credito con leggerezza può opporsi all’omologa? Dipende dalla sua condotta. L’art. 80 CCII esclude che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi sulla verifica del merito creditizio (art. 124-bis TUB), possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione, anche per contestare la convenienza della proposta. La colpa del creditore va però dimostrata e documentata.


Le sentenze che smontano i miti

  1. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La libertà di contenuto della proposta non consente di derogare alla responsabilità patrimoniale e all’ordine delle prelazioni: una proposta che parifica privilegiati e chirografari è inammissibile, e il giudice può dichiararlo d’ufficio già in fase di ammissione. Smonta il mito n. 2.
  2. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. L’omologazione forzosa nel concordato minore in mancanza di adesione del Fisco segue la disciplina specifica e semplificata dell’art. 80, comma 3, e non richiede una transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Smonta il mito n. 4.
  3. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 (conforme ord. n. 20961/2026). L’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, qualunque sia la forma dell’impresa e il tipo di concordato; gli resta la liquidazione controllata. Smonta il mito n. 6.
  4. Trib. Bologna, 22 marzo 2024. Valorizza il contenuto libero della proposta escludendo l’applicazione analogica di alcune regole del concordato preventivo, e ammette il cram down anche quando il Fisco contesta l’ammissibilità e non la convenienza. Spiega da dove nasce il mito n. 2, che la Cassazione ha poi ridimensionato.
  5. Trib. Genova, 13 febbraio 2025. Omologa un concordato minore di un debitore esposto quasi solo verso l’Agenzia delle Entrate, senza la sua adesione, verificando fattibilità, decisività del voto e convenienza. Mito n. 4.
  6. Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025. Applica il cram down fiscale nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della convenienza rispetto alla liquidazione. Mito n. 4.
  7. Trib. Oristano, 9 dicembre 2025, n. 26. Omologa un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’erario ed esclude che l’omesso versamento sistematico delle imposte integri, da solo, un atto in frode. Miti n. 4 e n. 7.
  8. Trib. Ancona, 17 settembre 2025. Chiarisce come interpretare la decisività dell’adesione del Fisco ai fini del cram down. Mito n. 4.
  9. Trib. Rimini, 7 gennaio 2025. Applica al concordato minore la regola sostanziale per cui i crediti erariali e previdenziali non possono essere trattati peggio di quelli di pari rango. Ridimensiona una lettura eccessiva del cram down.
  10. Trib. Nocera Inferiore, 27 agosto 2025. Per i crediti iscritti a ruolo il voto spetta all’ente impositore titolare del credito, non all’agente della riscossione. Mito n. 3.
  11. Trib. Bolzano, 12 novembre 2025. Individua il criterio per valutare se l’apporto di finanza esterna nel concordato liquidatorio sia apprezzabile, ammettendo la procedura anche con attivo proprio nullo. Mito n. 1.
  12. Trib. Busto Arsizio, 19 maggio 2026. Ammette un concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna, anche senza beni propri del debitore. Mito n. 1.
  13. Trib. Bologna, Sez. IV, decreto 23 dicembre 2024 (R.G. 122-1/2024 PU). Applica l’art. 75, comma 2-bis, a una procedura pendente e autorizza il pagamento delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale. Mito n. 5.
  14. Trib. Ferrara, 27 dicembre 2024. Nega l’omologazione valorizzando la condotta pregressa del debitore e la prognosi di affidabilità nell’esecuzione del piano. Mito n. 7.
  15. Trib. Rimini, 21 aprile 2026. Dopo l’integrale esecuzione del piano omologato e la relazione finale del gestore, la procedura va chiusa con decreto del giudice. Mito n. 7.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo la proposta sulle regole effettivamente vigenti. In concreto:

  1. Verifichiamo i requisiti di accesso prima di qualsiasi altra mossa: soglie dimensionali dell’art. 2, iscrizione al registro delle imprese, assenza delle cause di inammissibilità dell’art. 77. Se stai valutando la cancellazione, ne analizziamo le conseguenze alla luce di Cass. n. 20141/2026.
  2. Ricostruiamo il passivo credito per credito, individuando rango, privilegi, ipoteche, quote degradate e creditori esclusi dal voto.
  3. Stimiamo l’alternativa liquidatoria insieme ai commercialisti dello staff, perché è il parametro che decide la degradazione dei privilegi, la convenienza e il cram down.
  4. Costruiamo il piano di continuità: flussi attesi, durata, sostenibilità delle rate, coerenza con le scritture contabili.
  5. Strutturiamo l’eventuale finanza esterna, documentandone provenienza e impatto sulla soddisfazione dei creditori.
  6. Scriviamo la proposta nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, formando classi motivate e verificando la compatibilità con Cass. n. 28574/2025.
  7. Valutiamo la tutela della casa e dei beni strumentali ai sensi dell’art. 75, commi 2-bis e 3, controllando la regolarità dei pagamenti del mutuo.
  8. Prepariamo il fascicolo dell’art. 75 e collaboriamo con l’OCC per la relazione particolareggiata, chiedendo nel ricorso le misure protettive.
  9. Presidiamo la fase del voto: elenco dei destinatari, correttezza delle comunicazioni, calcolo delle maggioranze e, se serve, difesa del cram down.
  10. Difendiamo l’omologazione nel giudizio, nell’eventuale reclamo e fino in Cassazione, e affianchiamo il debitore nell’esecuzione del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato minore pesano in modo particolare le ultime tre abilitazioni. Essere Gestore della crisi e fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’Organismo valuta completezza della documentazione, attendibilità del piano e convenienza rispetto alla liquidazione: i punti su cui, come abbiamo visto, si decidono l’ammissibilità e il cram down. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aggiunge la lettura del piano dal lato dell’impresa che deve continuare a stare sul mercato.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: chi imposta la proposta è lo stesso difensore che, da cassazionista, può sostenerla davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. E ogni fascicolo è seguito congiuntamente da avvocati e commercialisti dello staff, perché nel concordato minore i numeri e le regole non si possono separare.


In chiusura

Nel concordato minore i miti non sono innocui: una proposta che parifica i creditori, una cancellazione anticipata, un’istanza protettiva dimenticata possono chiudere porte che la legge teneva aperte. L’informazione corretta è la prima difesa, e oggi, dopo il correttivo del 2024 e le tre pronunce della Cassazione tra il 2025 e il 2026, il quadro è molto più definito di quanto il passaparola lasci credere.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Monardo: la gestione della crisi da sovraindebitamento, come Gestore iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; la crisi della piccola impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la difesa fino in Cassazione, la sede in cui le regole del concordato minore sono state scritte. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo i requisiti e costruiremo con te una proposta che regga al vaglio del giudice e dei creditori.

📩 Prima di depositare, prima di cancellarti, prima di trattare con il Fisco: parlane con noi. I contatti per raggiungere lo Studio sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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