Introduzione: la stessa domanda ha risposte diverse a seconda del giorno in cui la si pone
Chi ha una ditta individuale o una piccola società e ha firmato un finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale), da SACE o da una fideiussione personale, prima o poi se lo chiede: conviene trattare un saldo e stralcio con la banca oppure depositare un concordato minore? La domanda è corretta, ma incompleta. Manca un elemento decisivo: il tempo.
Un saldo e stralcio proposto quando la banca non ha ancora revocato il fido è una trattativa a due, o al massimo a tre con il Gestore del Fondo. Lo stesso saldo e stralcio proposto dopo che il Fondo ha pagato la banca è una trattativa con un creditore pubblico che, secondo la Cassazione, vanta un credito privilegiato e può riscuoterlo a ruolo. E un concordato minore depositato prima della cancellazione della ditta dal registro delle imprese è uno strumento praticabile; depositato dopo, secondo la Corte di cassazione del giugno 2026, è inammissibile in ogni caso.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la procedura in sequenza, come un’inchiesta: la rata non pagata, la revoca, l’escussione della garanzia pubblica, la surroga, il fronte giudiziario, il deposito del concordato minore, il voto, l’omologazione, gli anni del piano. Per ogni tappa diciamo quali strade sono ancora aperte e quali si sono già chiuse.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio? Perché la domanda sta a cavallo di tre materie che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con abilitazioni specifiche: il saldo e stralcio su un credito bancario garantito si prepara con il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato dirige; il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento, nella quale l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; la fase intermedia, quella della crisi d’impresa ancora reversibile, è il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Se poi la scelta finisce davanti a un giudice, la qualifica di cassazionista permette di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: nove tappe, due strade, un calendario che non si ferma
Prima di entrare nel dettaglio conviene avere sotto gli occhi l’intera sequenza. Il calendario di un finanziamento garantito in sofferenza non è lineare: alcune tappe dipendono dalla banca, altre dal Fondo, altre ancora dal debitore. Ma l’ordine in cui si susseguono è sempre lo stesso, e ogni tappa sposta l’equilibrio tra le due strade del titolo.
In sintesi: nelle prime tappe il saldo e stralcio è la strada più semplice, perché si tratta ancora con la banca e il credito è chirografario. Dopo l’escussione della garanzia pubblica, la trattativa si complica e il credito cambia natura. Il concordato minore, invece, diventa progressivamente più interessante quando i creditori sono più di uno, quando c’è un fideiussore da proteggere e quando le azioni esecutive sono già partite, perché offre misure protettive che la trattativa privata non dà. Resta però una soglia invalicabile: la cancellazione della ditta dal registro delle imprese.
| Tappa | Momento | Evento chiave | Strada favorita | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 – giorno 90 circa | Prime rate non pagate, sconfinamento, segnalazioni | Saldo e stralcio anticipato o rinegoziazione | Tappa 1 |
| 2 | Giorno della revoca | Decadenza dal beneficio del termine, messa in mora | Saldo e stralcio con coinvolgimento del Fondo | Tappa 2 |
| 3 | Dalla revoca alla richiesta di escussione | La banca prepara l’attivazione della garanzia pubblica | Proposta transattiva tramite il portale del Fondo | Tappa 3 |
| 4 | Dopo il pagamento del Fondo | Surroga del Gestore, credito privilegiato, riscossione a ruolo | Valutazione del concordato minore | Tappa 4 |
| 5 | Fronte giudiziario | Decreto ingiuntivo (40 giorni), precetto (10 giorni), pignoramento | Opposizioni + concordato minore | Tappa 5 |
| 6 | Deposito | Domanda tramite OCC, relazione particolareggiata | Concordato minore | Tappa 6 |
| 7 | Decreto di apertura | Misure protettive, termine massimo di 30 giorni per le adesioni | Concordato minore | Tappa 7 |
| 8 | Voto e omologazione | Maggioranze, silenzio-assenso, reclamo entro 30 giorni | Concordato minore | Tappa 8 |
| 9 | Anni del piano | Esecuzione, fondo rischi, effetto esdebitatorio | Concordato minore | Tappa 9 |
Un avvertimento vale per tutta la cronologia: i termini del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII), mentre quelli dei giudizi civili ordinari, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, restano sospesi dal 1° al 31 agosto. Due orologi diversi che corrono in parallelo.
Tappa 1 — Dal giorno 0 al giorno 90: la rata saltata e lo scivolamento silenzioso
Cosa succede
Tutto comincia in modo quasi impercettibile. La ditta salta una rata del finanziamento, poi una seconda. L’addebito sul conto aziendale non va a buon fine, oppure va a buon fine ma porta il conto in sconfinamento. La banca manda un primo sollecito, spesso automatico, poi una telefonata del gestore della filiale. Nessuno parla ancora di revoca.
Dietro le quinte, però, il calendario ha già iniziato a correre. Dopo un certo numero di giorni di scaduto continuativo la posizione viene classificata tra le esposizioni deteriorate secondo la normativa di vigilanza, e la classificazione si riflette nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, consultata da qualunque altro intermediario a cui la ditta chieda credito. È il momento in cui l’impresa perde, spesso senza accorgersene, la possibilità di rifinanziarsi altrove.
La norma
Il rapporto è ancora regolato dal contratto di finanziamento e dal codice civile: l’art. 1218 c.c. sull’inadempimento, l’art. 1186 c.c. sulla decadenza dal beneficio del termine (che però non è ancora stata dichiarata), le clausole contrattuali di risoluzione. La garanzia del Fondo PMI, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della L. 662/1996, resta sullo sfondo: il Fondo non è ancora parte di nulla, e il suo intervento dipende dall’attivazione che solo la banca può chiedere seguendo le Disposizioni operative del Fondo.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini perentori a carico del debitore. Ci sono però termini che corrono a favore della banca: quelli contrattuali, che di solito consentono di dichiarare risolto il finanziamento dopo un certo numero di rate impagate, e quelli previsti dalle Disposizioni operative per la richiesta di attivazione della garanzia pubblica, che decorrono dall’inadempimento e che la banca ha interesse a non lasciare scadere.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra più ampia di tutta la cronologia. Il debitore può proporre una rinegoziazione, una moratoria, un allungamento del piano di ammortamento. Le Disposizioni operative del Fondo prevedono espressamente la possibilità di prolungare la durata della garanzia in presenza di moratorie concordate, così che la banca non perda la copertura pubblica concedendo respiro all’impresa.
Il saldo e stralcio, in questa fase, è possibile ma meno frequente: la banca non ha ancora registrato una perdita e tende a preferire la rinegoziazione. Se però la ditta dispone di una somma subito disponibile (un apporto familiare, la vendita di un bene non strumentale), proporre un pagamento a chiusura prima della revoca significa trattare un credito ancora chirografario, senza interessi di mora accumulati e senza spese legali.
Sul fronte del concordato minore, questa è la fase in cui conviene fare la diagnosi preliminare: verificare se la ditta rientra nella nozione di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi fino a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro), quanti creditori ci sono oltre alla banca, se esistono fideiussori personali. Non si deposita ancora nulla, ma si capisce se la seconda strada esiste.
L’errore tipico di questa fase
Pagare “a spizzichi” rate arretrate usando la liquidità destinata ai fornitori, nella speranza che la situazione rientri. Il risultato è doppio: la banca vede la posizione ancora viva e rinvia ogni trattativa seria, mentre gli altri creditori cominciano a loro volta a non essere pagati. Quando la crisi esplode, i debiti si sono moltiplicati e il saldo e stralcio con la sola banca non basta più.
Quanto dura realmente
Nella prassi questa fase dura da due a sei mesi. Alcune banche sono rapidissime nel passaggio al recupero crediti; altre, soprattutto sulle posizioni garantite dal Fondo, attendono più a lungo perché la copertura pubblica riduce il loro rischio. Il debitore non ha alcun controllo sulla durata: per questo deve usarla subito.
Tappa 2 — Il giorno della revoca: la decadenza dal beneficio del termine
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Arriva una raccomandata o una PEC: la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine, revoca gli affidamenti e intima il pagamento immediato dell’intero debito residuo, comprensivo di interessi e spese. Il finanziamento che si sarebbe dovuto rimborsare in cinque o sei anni diventa esigibile tutto e subito.
Contemporaneamente la posizione passa quasi sempre dall’ufficio fidi della filiale all’area recupero crediti, interna o esternalizzata a un servicer. Cambia l’interlocutore, cambia il linguaggio, cambiano i tempi di risposta.
La norma
L’art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date; i contratti di finanziamento aggiungono di norma clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 c.c. Dal giorno della revoca decorrono gli interessi moratori contrattuali. Per le posizioni garantite dal Fondo, la revoca è anche il presupposto operativo per l’attivazione della garanzia pubblica.
I termini che si attivano
La lettera di revoca contiene di solito un termine per il pagamento, spesso di quindici giorni. Non è un termine processuale e il suo decorso non preclude nulla al debitore; segna però il momento dopo il quale la banca può agire in via monitoria e, soprattutto, può avviare l’iter di escussione della garanzia pubblica. Dal momento della revoca il calendario del Fondo diventa quello che conta davvero.
Cosa può fare il debitore ora
Il saldo e stralcio resta la strada più rapida, ma adesso ha tre parti invece di due. Poiché la banca, se accetta un pagamento parziale, rinuncia a una quota del credito che era coperta dalla garanzia pubblica, non può farlo liberamente. Con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2022, che ha modificato le Disposizioni operative, e con le successive circolari del Gestore, è stata introdotta una procedura strutturata per gli accordi transattivi sui crediti garantiti: la proposta va valutata positivamente dalla banca e poi sottoposta al Gestore del Fondo, che deve approvarla perché la banca conservi la copertura per la quota di perdita a carico dello Stato.
La proposta deve indicare, tra l’altro, l’importo offerto in valore assoluto e in percentuale rispetto al debito complessivo, la perdita che ne deriva per la banca e quella che ne deriva per il Fondo, la situazione patrimoniale ed economica del debitore e dei suoi garanti, le ragioni che rendono la transazione più conveniente dell’alternativa liquidatoria. È un dossier, non una lettera.
Sul fronte concorsuale, la revoca è spesso il segnale che il debitore è ormai in stato di sovraindebitamento: squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile. È il momento di decidere se il saldo e stralcio da solo basta oppure se la situazione richiede uno strumento che coinvolga tutti i creditori.
L’errore tipico di questa fase
Rispondere alla lettera di revoca con una proposta di saldo e stralcio “a occhio”, senza documentazione, magari telefonica. La banca non può accettarla senza il via libera del Gestore, e il Gestore non può valutarla senza il dossier. Il risultato è una trattativa che si trascina mentre i termini per l’escussione scorrono: la banca, per non perdere la copertura, finisce per attivare la garanzia, e la finestra della transazione a tre si chiude.
Secondo errore frequente: ignorare i fideiussori. Se il finanziamento è garantito anche da una fideiussione personale del titolare, del coniuge o di un socio, la transazione deve disciplinarne espressamente la sorte. Diversamente la banca può, a certe condizioni, rivolgersi al garante per la parte non pagata.
Quanto dura realmente
La fase tra revoca e decisione sull’escussione dura, nella prassi, da tre a nove mesi. Molto dipende dal fatto che la banca abbia o meno altri strumenti di recupero (ipoteche, fideiussori capienti): se ne ha, può permettersi di attendere; se non ne ha, tende ad attivare il Fondo rapidamente.
Tappa 3 — Dalla revoca alla richiesta di escussione: i mesi della transazione a tre
Cosa succede
Il calendario ora corre su un binario che il debitore non vede. La banca ha revocato, ha messo in mora, e deve decidere se chiedere al Gestore l’attivazione della garanzia. Per farlo deve rispettare i termini e le formalità delle Disposizioni operative; se li lascia scadere rischia di perdere la copertura. È dunque la banca, per prima, ad avere fretta.
In questo intervallo si gioca la vera partita del saldo e stralcio. Se il debitore presenta una proposta transattiva ben costruita, la banca la carica sul portale del Fondo. E qui c’è un dettaglio tecnico decisivo: le Disposizioni operative prevedono che la presentazione della proposta transattiva al Gestore interrompa i termini per la richiesta di escussione. La banca, quindi, non perde nulla accettando di esaminare la proposta: è questo che rende la transazione a tre realmente praticabile.
La norma
Oltre alle Disposizioni operative, qui entra in gioco la disciplina della transazione (art. 1965 c.c.) e quella delle obbligazioni solidali (art. 1304 c.c.). L’accordo chiude una lite attuale o potenziale mediante reciproche concessioni: il debitore paga subito una somma certa, la banca e il Fondo rinunciano al residuo.
L’art. 1304 c.c. è la norma da tenere sotto gli occhi quando ci sono fideiussori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 25170 del 19 settembre 2024, ha chiarito che la possibilità per gli altri coobbligati di profittare della transazione dipende dal suo oggetto: se l’accordo riguarda l’intero debito, gli altri possono dichiarare di volerne profittare; se riguarda solo la quota di chi ha transatto, gli altri beneficiano soltanto della riduzione corrispondente a quanto è stato pagato. L’oggetto si accerta interpretando il contratto secondo la comune volontà delle parti. Tradotto: la liberazione del fideiussore va scritta, non presunta.
I termini che si attivano
Una volta chiesta dal Gestore la documentazione a supporto della proposta, la banca deve trasmetterla attraverso il portale entro tre mesi, pena l’improcedibilità della richiesta. È un termine che grava sulla banca, ma che il debitore deve conoscere: se la documentazione che fornisce alla banca è incompleta o arriva tardi, è la sua proposta a naufragare. Il termine di tre mesi per completare il dossier sul portale è, nei fatti, una scadenza anche per il debitore.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra della transazione a tre è aperta finché il Fondo non ha pagato. Il debitore può:
- presentare una proposta di saldo e stralcio documentata, indicando l’importo offerto e la fonte della provvista;
- chiedere che l’accordo copra l’intero debito e liberi espressamente i fideiussori;
- chiedere che la banca si impegni alla cancellazione o all’aggiornamento della segnalazione in Centrale dei Rischi coerente con l’estinzione della posizione;
- se ha più creditori e il saldo e stralcio con la sola banca non risolve la crisi, valutare la composizione negoziata della crisi per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII), nella quale l’esperto facilita le trattative con tutti i creditori.
Su quest’ultimo punto un precedente di merito è significativo: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 maggio 2024, ha ritenuto che nell’ambito della composizione negoziata le banche possano essere inibite dall’escutere la garanzia pubblica, perché la conversione del loro credito chirografario in un credito privilegiato del Fondo renderebbe più difficile il risanamento. Nella stessa direzione, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 settembre 2024, ha individuato il pregiudizio proprio nell’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione che l’escussione produrrebbe.
L’errore tipico di questa fase
Offrire una percentuale senza spiegare perché è conveniente. Il Gestore del Fondo è un soggetto pubblico: la sua perdita è denaro dello Stato, e può approvare una transazione solo se dimostra di perdere meno di quanto perderebbe con l’alternativa. Una proposta che non contiene il confronto con lo scenario liquidatorio (cosa ricaverebbero banca e Fondo se la ditta finisse in liquidazione controllata) è una proposta destinata a essere respinta.
Come si costruisce il confronto con l’alternativa liquidatoria
Il cuore del dossier è un numero: quanto recupererebbero banca e Fondo se la proposta venisse respinta e la ditta finisse in liquidazione controllata. Il confronto va costruito voce per voce, con dati verificabili, perché il Gestore lo esaminerà con i criteri di un ente che amministra denaro pubblico.
Ipotesi dimostrativa. Debito residuo verso la banca: 64.780,00 euro, garantito all’80% dal Fondo. Attivo della ditta in caso di liquidazione: un furgone valutato 9.600,00 euro, attrezzature per 4.150,00 euro, crediti verso clienti realisticamente incassabili per 6.320,00 euro. Totale lordo: 20.070,00 euro. Da questo importo vanno detratti i costi della procedura liquidatoria e soddisfatti prima i creditori con prelazione, ad esempio un debito verso un dipendente per trattamento di fine rapporto di 7.410,00 euro. Restano, in un’ipotesi prudente, circa 9.800,00 euro da ripartire tra tutti i chirografari, che complessivamente ammontano a 98.530,00 euro. La percentuale di soddisfazione dei chirografari in liquidazione si aggira quindi intorno al 10%: sul credito della banca, circa 6.440,00 euro.
A fronte di questo scenario, una proposta di saldo e stralcio di 17.490,00 euro (27% circa del debito verso la banca), finanziata da un familiare, consente a banca e Fondo di incassare quasi il triplo di quanto otterrebbero dalla liquidazione, subito e senza costi di recupero. È questo tipo di confronto, e non la percentuale in sé, che rende una proposta approvabile.
Due avvertenze. La prima: i valori di liquidazione devono essere prudenti e documentati (perizie, estratti conto, scadenziario clienti); un valore gonfiato al ribasso per far sembrare conveniente l’offerta viene riconosciuto e compromette la credibilità dell’intero dossier. La seconda: se la provvista viene da un terzo, va indicato espressamente che quella somma non sarebbe disponibile in caso di liquidazione, perché è proprio questo apporto a creare la convenienza per i creditori.
Quanto dura realmente
Una proposta transattiva completa richiede in genere da due a sei mesi tra caricamento sul portale, istruttoria del Gestore e delibera. È un tempo lungo, ma prevedibile. Nel frattempo è essenziale che il debitore non subisca azioni esecutive che assorbano proprio la provvista destinata alla transazione.
Tappa 4 — Dopo il pagamento del Fondo: la surroga e il debito che cambia natura
Cosa succede
Da questo momento in poi il quadro è diverso. La banca ha chiesto l’attivazione della garanzia, il Gestore ha liquidato la perdita e ha pagato alla banca la quota garantita. La banca resta creditrice solo per la parte non coperta; per la parte pagata dal Fondo, subentra il Fondo stesso.
Il debitore, spesso, se ne accorge tardi: la banca smette di chiamare, e qualche mese dopo arriva una comunicazione del Gestore, oppure direttamente un atto di riscossione. Il debito non è sparito: ha cambiato titolare e, soprattutto, ha cambiato natura.
La norma
La surrogazione del Fondo è regolata in via generale dall’art. 1203 c.c. e, per i crediti del Fondo, dall’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 e dall’art. 8-bis del D.L. 3/2015, che attribuiscono un privilegio generale ai crediti derivanti dagli interventi pubblici di sostegno.
La Cassazione ha costruito su queste norme un orientamento ormai consolidato. Già con la sentenza n. 6508 del 9 marzo 2020 la Prima Sezione ha ritenuto che la nozione di “finanziamenti” assistiti dal privilegio vada letta in modo unitario, comprendendo anche gli interventi in forma di garanzia del Fondo PMI. La Terza Sezione, con la pronuncia n. 1005 del 16 gennaio 2023, seguita dalle decisioni n. 9657 e n. 15485 del 2024, ha affermato che l’escussione della garanzia pubblica fa subentrare il Gestore nella posizione della banca, ma con la nascita di un diritto di natura privilegiata, finalizzato non più a recuperare il credito di diritto comune, bensì a riacquisire risorse pubbliche; da qui la legittimità della riscossione mediante ruolo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999.
Il limite di questo privilegio è stato però precisato: in una recente pronuncia di legittimità, commentata nel 2025, la Cassazione ha escluso che il privilegio si estenda al fideiussore privato che, dopo aver pagato, agisce in regresso, anche quando la sua garanzia sia a sua volta coperta dal Fondo. Il privilegio, cioè, segue la natura pubblica delle risorse e resta in capo al Gestore.
I termini che si attivano
Con la riscossione a ruolo i tempi si accorciano drasticamente rispetto a quelli di un giudizio ordinario: il credito può essere portato a esecuzione senza passare per un decreto ingiuntivo. Dal momento in cui il credito del Fondo è iscritto a ruolo, i termini per contestare gli atti della riscossione sono quelli, brevi, previsti per l’impugnazione di ciascun atto notificato, e vanno verificati atto per atto.
Cosa può fare il debitore ora
La transazione è ancora possibile, ma non è più una trattativa commerciale. Il debitore tratta con un soggetto pubblico, titolare di un credito privilegiato, che ha già sostenuto l’esborso e che valuta ogni proposta alla luce della sua funzione di recupero di risorse pubbliche.
È in questa fase che il concordato minore comincia a diventare, per molte ditte, la strada preferibile. Il motivo è semplice: il credito del Fondo è privilegiato, e il concordato minore consente di trattare anche i crediti privilegiati. L’art. 75, comma 2, CCII ammette che i creditori privilegiati non siano soddisfatti integralmente, purché lo siano in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, attestato dall’OCC. Se il patrimonio mobiliare della ditta è modesto, anche un privilegio generale può rivelarsi largamente “incapiente” e degradare, per la parte scoperta, al rango chirografario.
Resta però fermo un limite, ribadito dalla Cassazione con la pronuncia n. 28574 del 28 ottobre 2025: anche nel concordato minore, nonostante il contenuto libero della proposta, l’ordine delle cause legittime di prelazione non può essere alterato. La flessibilità del piano non arriva a pagare i chirografari meglio dei privilegiati.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare le comunicazioni del Gestore pensando che “tanto è lo Stato, ci vorranno anni”. È vero il contrario: la riscossione a ruolo è in genere più rapida di quella bancaria, e un pignoramento del conto aziendale può bloccare l’attività in pochi giorni.
Secondo errore: considerare chiusa la partita con la banca. La banca resta creditrice per la quota non garantita, e può agire contro il debitore e contro i fideiussori per quella parte. Il debitore si trova così con due creditori per lo stesso finanziamento, uno privilegiato e uno chirografario.
Quanto dura realmente
Tra il pagamento del Fondo alla banca e le prime iniziative di riscossione possono passare da sei mesi a oltre un anno. È un tempo da usare: non per attendere, ma per preparare il deposito della domanda di concordato minore prima che la riscossione arrivi al pignoramento.
Tappa 5 — Il fronte giudiziario: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento
Cosa succede
Siamo al momento in cui la crisi esce dalle stanze delle banche ed entra nelle aule dei tribunali. La banca, per la quota non coperta dal Fondo o per l’intero credito se il Fondo non è ancora stato escusso, chiede un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della ditta e, spesso, dei fideiussori. Poi arrivano l’atto di precetto e il pignoramento: del conto corrente, dei crediti verso i clienti, dei beni aziendali, dell’immobile del garante.
In parallelo possono muoversi altri creditori: fornitori, locatori, società di leasing. La ditta si ritrova con più fronti aperti contemporaneamente.
La norma
Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.; l’opposizione va proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Il precetto intima il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.), decorso il quale può iniziare l’esecuzione. Le opposizioni esecutive seguono gli artt. 615 e 617 c.p.c.
I termini che si attivano
Il termine di quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio e, trattandosi di termine processuale ordinario, è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: un decreto notificato il 20 luglio vede il termine sospeso per tutto agosto e riprendere a decorrere dal 1° settembre. Il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi è anch’esso perentorio. Scaduto il termine di opposizione, il decreto diventa definitivo e le eccezioni sul contratto (interessi, commissioni, clausole) non possono più essere sollevate in quel giudizio.
Cosa può fare il debitore ora
Due linee di difesa possono correre insieme, e spesso devono. La prima è processuale: opporsi al decreto ingiuntivo quando ci sono motivi fondati (errori di calcolo, interessi non dovuti, vizi del contratto, questioni sulla fideiussione), perché un credito ridotto in giudizio è un credito che si transa o si falcidia meglio. La seconda è concorsuale: preparare e depositare il concordato minore, che consente di chiedere al giudice il blocco delle azioni esecutive.
È qui che le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, si saldano: l’opposizione serve a guadagnare tempo e a ridurre il credito, il concordato minore a mettere quel tempo a frutto con un piano che coinvolga tutti i creditori.
Il saldo e stralcio, in questa fase, torna di attualità in una forma particolare: la transazione “sotto pignoramento”. Con un’esecuzione avviata, la banca valuta la proposta confrontandola con quanto prevede di ricavare dall’esecuzione, al netto di tempi e costi. Se il bene pignorato è l’immobile di un fideiussore, il fideiussore stesso diventa spesso il soggetto che finanzia la transazione.
Attenzione però alla posizione del fideiussore anche sul fronte concorsuale. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. Quell’inciso finale è una possibilità che il concordato preventivo ordinario (art. 117 CCII) non conosce. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 32 dell’8 aprile 2024, ne ha fatto applicazione estendendo l’effetto esdebitatorio al coobbligato solidale in un concordato minore omologato. Non è un automatismo: la proposta deve prevederlo espressamente e i creditori devono approvarla in quei termini.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere i quaranta giorni pensando di “risolvere tutto con la procedura”. Il concordato minore può bloccare le esecuzioni, ma non riapre i termini di un’opposizione scaduta: se il decreto ingiuntivo diventa definitivo, quel credito entra nel piano per l’importo del decreto, con tutti gli interessi e le spese.
Secondo errore: cancellare la ditta dal registro delle imprese per “chiudere” l’attività mentre le esecuzioni avanzano. È l’errore più grave dell’intera cronologia, e lo vediamo alla tappa successiva.
Quanto dura realmente
Dalla notifica del decreto ingiuntivo al primo pignoramento possono passare poche settimane se il decreto è provvisoriamente esecutivo. Il giudizio di opposizione, invece, dura in primo grado da uno a tre anni a seconda del tribunale. È proprio questo sfasamento tra la velocità dell’esecuzione e la lentezza del giudizio che rende necessario lo strumento concorsuale.
Tappa 6 — Il deposito del concordato minore: la domanda passa dall’OCC
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua fase concorsuale. Il debitore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), deposita presso il tribunale competente la domanda di concordato minore: una proposta rivolta a tutti i creditori, accompagnata da un piano che indica come, quanto e in quali tempi ciascuno sarà pagato.
Il concordato minore può essere in continuità, quando la ditta prosegue l’attività e paga i creditori con i flussi futuri, oppure liquidatorio. In quest’ultimo caso l’art. 74, comma 2, CCII lo ammette solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: un familiare che mette a disposizione una somma, un terzo che acquista l’azienda a un prezzo superiore al valore di liquidazione.
Per una ditta con un prestito garantito, la scelta tra continuità e liquidazione non è neutra. In continuità il piano si regge sui flussi dei prossimi anni, e quindi sulla credibilità delle previsioni di incasso; in liquidazione si regge sull’apporto esterno, che deve essere reale, documentato e vincolato. In entrambi i casi il giudice e i creditori guardano allo stesso punto: quanto ricevono con il piano rispetto a quanto riceverebbero se il patrimonio fosse liquidato.
La norma
La disciplina è negli artt. 74-83 CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024). L’art. 74 definisce i soggetti e il contenuto della proposta; l’art. 75 la documentazione e il trattamento dei privilegiati; l’art. 76 la presentazione della domanda tramite l’OCC, che redige una relazione particolareggiata su cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, atti impugnati dai creditori, attendibilità della documentazione e convenienza del piano; l’art. 77 le cause di inammissibilità.
Sul prestito garantito, l’art. 74, comma 3, CCII è decisivo: dopo il correttivo-ter prevede come obbligatoria la suddivisione in classi dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La banca coperta dal Fondo PMI o da una fideiussione personale va quindi collocata in una classe distinta.
C’è poi una soglia che non si può superare. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Il contrasto tra i giudici di merito, alcuni dei quali ammettevano l’ex imprenditore individuale almeno al concordato liquidatorio con finanza esterna, è stato chiuso dalla Prima Sezione della Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 e l’ordinanza n. 20961 del 20 giugno 2026: la domanda è inammissibile in ogni caso, anche per la ditta individuale e anche per il concordato liquidatorio. All’ex imprenditore resta solo la liquidazione controllata, che l’art. 33, comma 1-bis, CCII gli consente di chiedere anche oltre l’anno dalla cancellazione.
I termini che si attivano
Il deposito della domanda non fa ancora scattare termini perentori a carico dei creditori; li farà scattare il decreto di apertura. Per il debitore, invece, il deposito cristallizza il quadro: la documentazione deve essere completa e aggiornata, perché il giudice la valuta per decidere sull’ammissibilità. Se la ditta è ancora iscritta al registro delle imprese, la domanda va depositata prima di qualunque cancellazione: dopo, la porta è chiusa.
Quanto ai costi di procedura, la Cassazione (ordinanza n. 17721 del 2025) ha ritenuto che il giudice possa imporre al debitore il deposito di un fondo spese, ma che il suo mancato versamento non sia di per sé una causa di revoca dell’apertura.
Cosa può fare il debitore ora
Costruire la proposta in funzione del prestito garantito, non accanto a esso. In concreto:
- collocare la banca garantita in una classe autonoma, come impone l’art. 74, comma 3, CCII;
- se la garanzia pubblica non è ancora stata escussa, prevedere un fondo rischi che accantoni la liquidità necessaria nel caso in cui l’escussione avvenga durante il piano, con la devoluzione di quelle somme ad altri creditori se l’escussione non avviene;
- se la garanzia è già stata escussa, trattare il credito privilegiato del Fondo secondo l’art. 75, comma 2, CCII, facendo attestare dall’OCC il valore di liquidazione dei beni mobili su cui il privilegio insiste;
- se ci sono fideiussori, decidere se chiedere l’estensione degli effetti ai sensi dell’art. 79, comma 5, CCII, spiegandone la convenienza ai creditori;
- sollecitare l’OCC a esaminare se la banca abbia valutato correttamente il merito creditizio al momento dell’erogazione, profilo che la relazione particolareggiata deve affrontare e che può incidere sul trattamento del credito.
L’errore tipico di questa fase
Depositare una proposta “standard”, con un’unica percentuale per tutti i chirografari, senza distinguere la banca garantita. Oltre a violare l’obbligo di classamento, una proposta del genere espone il piano a un rischio concreto: se durante l’esecuzione la banca escute la garanzia, il Fondo si presenta con un credito privilegiato che il piano non ha previsto, e la liquidità per pagarlo non c’è.
Un secondo errore, meno visibile, riguarda la trasparenza. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il merito non è un requisito di accesso al concordato minore, ma che il debitore deve fornire un’informazione completa sulle cause del sovraindebitamento, perché i creditori possano esprimere un consenso informato. Tacere un’operazione, un bene, un pagamento preferenziale fatto nei mesi precedenti significa esporre la domanda a una declaratoria di inammissibilità o, dopo l’omologa, alla revoca.
Quanto dura realmente
Tra il primo incontro con l’OCC e il deposito passano, nella prassi, da due a quattro mesi: il tempo di raccogliere la documentazione, far redigere la relazione, costruire il piano. È una fase che si può accelerare solo lavorando in anticipo, cioè già alle tappe 1 e 2.
Tappa 7 — Il decreto di apertura: misure protettive e trenta giorni per i creditori
Cosa succede
Il giudice esamina la domanda. Se la ritiene ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto, ne dispone la pubblicità e ordina che la proposta e il decreto siano comunicati a tutti i creditori a cura dell’OCC. Per la ditta è il primo momento di tregua reale dall’inizio della crisi.
Se invece la domanda presenta lacune, il giudice può chiedere integrazioni prima di decidere. È un passaggio frequente e non va vissuto come una bocciatura: è l’occasione per rafforzare il piano, a condizione di rispondere in modo completo e rapido.
La norma
L’art. 78 CCII regola il procedimento. Con il decreto di apertura il giudice assegna ai creditori un termine per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni. Su istanza del debitore, dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo anteriore. Durante la procedura, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
I termini che si attivano
Il termine assegnato ai creditori per esprimersi non può superare i trenta giorni ed è un termine del Codice della crisi, quindi non soggetto alla sospensione feriale di agosto. Un decreto comunicato il 28 luglio fa correre il termine anche in pieno agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Chiedere subito le misure protettive, se non lo ha già fatto nella domanda. È questa la differenza strutturale tra le due strade del titolo: il saldo e stralcio non ferma nessuno, il concordato minore può fermare tutti. Con le esecuzioni sospese, la liquidità della ditta torna a servire l’attività e il piano.
Nello stesso intervallo il debitore, attraverso l’OCC, può fornire ai creditori chiarimenti e integrazioni. Con la banca garantita e con il Gestore del Fondo è spesso utile un dialogo diretto: spiegare perché il piano offre più della liquidazione controllata è il modo più efficace di ottenere un voto favorevole o, quantomeno, di evitare un voto contrario.
C’è anche un aspetto gestionale da non trascurare. Da questo momento gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice: vendere un mezzo aziendale, concedere una garanzia, stipulare un nuovo finanziamento. Chi gestisce la ditta deve saperlo prima, non dopo aver firmato.
L’errore tipico di questa fase
Considerare le misure protettive come un punto di arrivo. Proteggono il patrimonio fino all’omologazione definitiva, ma se il piano non viene approvato o omologato cadono, e i creditori riprendono le azioni da dove le avevano lasciate. Il periodo di protezione va usato per consolidare il consenso, non per attendere.
Quanto dura realmente
Tra deposito e decreto di apertura passano da alcune settimane a due o tre mesi, secondo il carico del tribunale e l’eventuale richiesta di integrazioni. Il termine per le adesioni è poi di trenta giorni al massimo. Dalla comunicazione del decreto, il debitore ha al massimo un mese di finestra negoziale “protetta”.
Tappa 8 — Il voto e l’omologazione: chi decide e con quali numeri
Cosa succede
Scaduto il termine per le dichiarazioni, l’OCC riferisce al giudice sui voti espressi e sulle contestazioni. Il calendario ora corre verso la decisione finale: il tribunale verifica il raggiungimento delle maggioranze, l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, esamina le contestazioni e omologa, oppure respinge.
La norma
L’art. 79 CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando sono previste classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati di cui la proposta prevede l’integrale pagamento non votano, salvo rinuncia al privilegio. Il creditore che non fa pervenire la propria dichiarazione nel termine assegnato si considera consenziente: è il meccanismo del silenzio-assenso, che nella pratica pesa moltissimo. Non votano coniuge, parte dell’unione civile e convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado e i creditori in conflitto d’interessi.
L’art. 80 CCII disciplina l’omologazione. Se un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa comunque se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. In caso di rigetto, su istanza del debitore o di un creditore, si apre la liquidazione controllata.
Sul prestito garantito, la giurisprudenza di merito ha precisato alcuni punti. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 23 gennaio 2024, ha ritenuto che la banca garantita dal Fondo sia creditrice chirografaria finché la garanzia non è stata escussa. Il Tribunale di Modena, con decreto del 3 febbraio 2025, ha indicato come comportarsi a seconda che la garanzia sia stata escussa o no, imponendo di tener conto del rischio dell’escussione futura. Lo stesso Tribunale, con provvedimento del 7 aprile 2025, ha escluso che per lo stesso credito possano votare due soggetti diversi, banca e garante pubblico, perché così si inciderebbe due volte sulle maggioranze.
I termini che si attivano
Contro il provvedimento sull’omologazione è ammesso reclamo nel termine di trenta giorni, secondo le regole del Codice della crisi, anche qui senza sospensione feriale. Finché il provvedimento non è definitivo, le misure protettive concesse restano efficaci.
Cosa può fare il debitore ora
Contare i voti prima che si contino da soli. Nei concordati minori di una ditta con un finanziamento garantito, il credito bancario (o quello del Fondo surrogato) rappresenta spesso da solo più della metà dei crediti ammessi al voto. Vuol dire che il voto di quel creditore, o il suo silenzio, decide la partita. Una simulazione aiuta a capire.
Ipotesi: garanzia del Fondo già escussa. Il Fondo è surrogato per 72.252,32 euro, con privilegio generale sui mobili della ditta; i beni mobili hanno un valore di liquidazione attestato dall’OCC di 14.300,00 euro. Il piano paga integralmente il Fondo nei limiti di quel valore (14.300,00 euro, che non votano) e tratta il residuo di 57.952,32 euro come chirografario. Gli altri creditori sono la banca per la quota non garantita (18.063,08 euro), i fornitori (23.650,00 euro) e una società di leasing (9.830,00 euro). I crediti ammessi al voto sono dunque 109.495,40 euro, e la maggioranza richiesta è superiore a 54.747,70 euro. Il solo Fondo pesa per il 52,9% circa: se vota contro, il concordato non passa anche con il consenso di tutti gli altri; se vota a favore o resta in silenzio, la maggioranza dei crediti è raggiunta anche se banca, fornitori e leasing votano contro. Con le classi, però, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi: per questo la costruzione delle classi va studiata insieme alla simulazione del voto, non dopo.
L’errore tipico di questa fase
Sottovalutare il silenzio-assenso. Molti debitori vivono il periodo del voto come un’attesa passiva; in realtà è il momento in cui una buona relazione con il creditore dominante può trasformare un possibile “no” in un silenzio che vale “sì”. E, all’opposto, dimenticare che un creditore che contesta la convenienza costringe il tribunale a un confronto puntuale con l’alternativa liquidatoria: il piano deve reggere quel confronto numero per numero.
Quanto dura realmente
Tra scadenza del termine per le adesioni e omologazione passano, nella prassi, da uno a tre mesi. Dal deposito all’omologazione, un concordato minore ben preparato richiede indicativamente da quattro a nove mesi, con ampie differenze tra tribunale e tribunale.
Tappa 9 — Gli anni del piano: esecuzione, fondo rischi, liberazione dai debiti
Cosa succede
Il concordato è omologato. Da questo momento in poi il calendario non si misura più in giorni ma in anni: quelli della durata del piano, durante i quali la ditta paga le percentuali promesse secondo le scadenze fissate. L’OCC vigila sull’esecuzione e ne riferisce al giudice.
La norma
L’art. 81 CCII affida all’OCC la vigilanza sull’esatto adempimento e prevede che, terminata l’esecuzione, il giudice ne prenda atto. L’art. 82 disciplina la revoca dell’omologazione, che può essere chiesta quando il debitore ha commesso atti diretti a frodare i creditori o quando il piano non viene eseguito. L’art. 83 prevede la conversione in liquidazione controllata su istanza del debitore o, nei casi di revoca, dei creditori. Per effetto dell’omologazione, i creditori anteriori non possono pretendere più di quanto previsto dal piano: la parte falcidiata non è più esigibile nei confronti del debitore.
I termini che si attivano
Le scadenze del piano diventano i nuovi termini perentori della vita della ditta. Un inadempimento non grave può essere gestito; un inadempimento che compromette l’esecuzione apre la strada alla revoca e alla liquidazione controllata.
Cosa può fare il debitore ora
Gestire il fondo rischi come una cassaforte, non come un conto corrente. Se il piano ha previsto un accantonamento per l’eventuale escussione della garanzia pubblica, quelle somme devono restare disponibili fino a quando il rischio non si è definito. Anche per il concordato minore, un provvedimento del Tribunale di Rimini pubblicato su una rivista di settore ha ritenuto necessaria l’appostazione di un fondo rischi per i crediti chirografari assistiti da garanzia pubblica, ammettendo che le somme, se l’escussione non avviene, siano devolute ad altri creditori.
Sul fronte dei garanti, se la proposta non ha esteso gli effetti ai fideiussori, la banca può chiedere loro la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato nel piano. Il fideiussore persona fisica, a sua volta, può valutare uno strumento di sovraindebitamento proprio.
Infine, se durante il piano la situazione della ditta cambia (un cliente importante che fallisce, un calo di fatturato), non bisogna aspettare di saltare una scadenza. Intervenire prima, documentando le ragioni, è l’unico modo per evitare che un problema di cassa si trasformi in una richiesta di revoca.
Il fideiussore dopo l’omologa: un calcolo da fare prima
La posizione del garante è il punto in cui molte famiglie scoprono tardi che il concordato minore non ha chiuso tutto. Ipotesi dimostrativa: la banca è creditrice per la quota non garantita di 18.063,08 euro, e il piano le riconosce il 24%, cioè 4.335,14 euro, pagati in cinque anni. Se la proposta non ha previsto l’estensione degli effetti al fideiussore, la banca conserva il diritto di chiedere al garante la differenza, 13.727,94 euro, e può farlo anche mentre il piano è in esecuzione, perché l’art. 79, comma 5, CCII lascia intatti i suoi diritti verso i coobbligati.
Il fideiussore che paga ha poi, in linea di principio, azione di regresso verso il debitore principale; ma dopo l’omologa quel regresso si scontra con gli effetti del concordato, che rendono inesigibile nei confronti del debitore la parte falcidiata dei crediti anteriori. In pratica, il garante paga e non recupera. Se il garante è il coniuge o un familiare, il danno resta nello stesso nucleo che il concordato voleva proteggere.
Per questo la scelta va fatta al momento del deposito, non dopo. Le strade sono tre: prevedere nella proposta l’estensione degli effetti al fideiussore, spiegando ai creditori perché è conveniente (ad esempio perché il garante è a sua volta incapiente, oppure perché mette a disposizione una somma aggiuntiva a favore del piano); negoziare con la banca una liberazione separata del garante contro un apporto; oppure, se il garante è a sua volta sovraindebitato, valutare per lui uno strumento proprio, coordinato con quello della ditta. Il precedente del Tribunale di Forlì dell’8 aprile 2024 mostra che la prima strada è percorribile; non la rende automatica.
Anche il calendario del garante va tenuto sotto controllo: il decreto ingiuntivo notificato al fideiussore segue i termini ordinari del codice di procedura civile, con la sospensione feriale di agosto, e non beneficia delle misure protettive concesse alla ditta, che proteggono il patrimonio del debitore e non quello dei terzi.
L’errore tipico di questa fase
Considerare l’omologazione come la fine della storia. Le cancellazioni delle iscrizioni pregiudizievoli, l’aggiornamento delle segnalazioni, la verifica che nessun creditore anteriore agisca al di fuori del piano: sono attività che vanno seguite, non date per scontate.
Quanto dura realmente
I piani di concordato minore in continuità durano, nella prassi, da tre a sette anni; quelli liquidatori sono più brevi e si concludono con la distribuzione del ricavato e della finanza esterna.
La stessa procedura, due calendari: chi agisce alle finestre giuste e chi lascia correre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili, non casi reali. Stessa ditta individuale, stesso finanziamento, due calendari diversi.
Dati di partenza comuni. Ditta individuale artigiana, impresa minore ai sensi dell’art. 2 CCII. Finanziamento con debito residuo di 87.400,00 euro, garantito all’80% dal Fondo PMI e assistito da fideiussione personale del coniuge del titolare. Altri debiti: fornitori per 23.650,00 euro, leasing per 9.830,00 euro. Prima rata non pagata il 14 gennaio 2026.
Calendario A — La ditta che agisce
- 14 gennaio 2026. Prima rata non pagata.
- 2 febbraio 2026. Diagnosi: la ditta è impresa minore, i debiti non bancari sono gestibili con un piano di rientro, un familiare può mettere a disposizione una somma. La strada scelta è il saldo e stralcio.
- 10 marzo 2026. Proposta documentata alla banca: 26.220,00 euro, pari al 30% del debito residuo di 87.400,00 euro, a saldo dell’intero debito e con liberazione espressa del fideiussore.
- Calcolo della perdita. 87.400,00 − 26.220,00 = 61.180,00 euro di perdita complessiva. Ripartita secondo la copertura: 48.944,00 euro a carico del Fondo (80%) e 12.236,00 euro a carico della banca (20%).
- 17 marzo 2026. La banca delibera positivamente e carica la proposta sul portale del Fondo: i termini per l’escussione restano interrotti.
- 29 giugno 2026. Il Gestore approva la transazione.
- 15 luglio 2026. Pagamento, quietanza liberatoria per il debitore e per il fideiussore, impegno della banca ad aggiornare le segnalazioni.
- Fornitori e leasing. Piani di rientro separati. La ditta resta iscritta e continua a lavorare.
Durata complessiva: sei mesi. Nessun giudizio, nessun pignoramento, nessun credito privilegiato del Fondo nei confronti della ditta.
Calendario B — La ditta che lascia correre
- 14 gennaio 2026. Prima rata non pagata. Il titolare continua a versare acconti parziali fino ad aprile, usando liquidità destinata ai fornitori.
- 22 maggio 2026. Revoca e intimazione per 90.315,40 euro, con interessi e spese.
- Novembre 2026. Nessuna proposta è stata presentata; la banca attiva la garanzia. Il Fondo paga l’80%: 72.252,32 euro. La banca resta creditrice per 18.063,08 euro.
- 20 luglio 2027. Notifica del decreto ingiuntivo della banca per 18.063,08 euro contro la ditta e il fideiussore. Il termine di 40 giorni per l’opposizione corre dal 21 al 31 luglio (11 giorni), si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i 29 giorni residui: scade il 29 settembre 2027. Nessuno si oppone.
- Ottobre 2027. Precetto e pignoramento dell’immobile del fideiussore. Nel frattempo il credito del Fondo, privilegiato, avvia la riscossione e il conto aziendale viene pignorato.
- Dicembre 2027. Il titolare, esasperato, chiude l’attività e cancella la ditta dal registro delle imprese.
- Febbraio 2028. Si rivolge a un OCC per un concordato minore liquidatorio con l’apporto di un familiare. La domanda è inammissibile: dopo la cancellazione, secondo la Cassazione del giugno 2026, il concordato minore è precluso in ogni caso. Resta solo la liquidazione controllata dell’intero patrimonio.
Durata complessiva: oltre due anni, e il risultato peggiore sotto ogni profilo: debito maggiorato, credito privilegiato del Fondo, fideiussore esposto, strumento concordatario perduto.
Il confronto giorno per giorno
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Rata saltata | Rata saltata |
| Feb-mar 2026 | Diagnosi e proposta documentata | Acconti parziali, nessuna strategia |
| Maggio 2026 | Transazione in istruttoria presso il Fondo | Revoca per 90.315,40 € |
| Luglio 2026 | Pagamento di 26.220,00 € e chiusura | Attesa |
| Novembre 2026 | Ditta operativa | Escussione: Fondo creditore privilegiato per 72.252,32 € |
| Luglio-settembre 2027 | — | Decreto ingiuntivo, termine lasciato scadere il 29/09/2027 |
| Dicembre 2027 | — | Cancellazione della ditta: concordato minore precluso |
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La cronologia descritta non è un binario unico. In ogni tappa il debitore può deviare su un binario parallelo, e ogni deviazione cambia i tempi e le opzioni successive.
Il binario della transazione (saldo e stralcio). Attivato alle tappe 1-3, interrompe i termini per l’escussione e può chiudere l’intera vicenda in pochi mesi. Funziona bene quando la banca è l’unico o il principale creditore, quando esiste una provvista immediata e quando i fideiussori possono essere liberati nello stesso accordo. Funziona male quando i creditori sono molti, perché non vincola nessuno oltre ai firmatari, e quando la provvista manca, perché non offre dilazioni lunghe né protezione dalle esecuzioni degli altri creditori.
Il binario della composizione negoziata. Per l’impresa sotto soglia, l’art. 25-quater CCII consente di chiedere all’OCC la nomina di un esperto che agevoli le trattative con tutti i creditori. È una via intermedia: resta stragiudiziale, ma consente di chiedere misure protettive e, come mostra il provvedimento del Tribunale di Milano del 12 maggio 2024, di ottenere che la banca non escuta la garanzia pubblica mentre le trattative sono in corso. Può sfociare in un accordo transattivo con banca e Fondo, secondo le Disposizioni operative che prevedono espressamente gli accordi transattivi nell’ambito della composizione negoziata, oppure, se fallisce, preparare il terreno per il concordato minore.
Il binario delle opposizioni. Attivato alla tappa 5, non chiude la crisi ma ne ridisegna i numeri: un credito ridotto in giudizio pesa meno nel voto e nella transazione. Da solo, però, non basta: le opposizioni non fermano automaticamente le esecuzioni né coinvolgono gli altri creditori.
Il binario del concordato minore. Attivabile finché la ditta è iscritta, diventa preferibile quando i creditori sono più d’uno, quando la garanzia pubblica è già stata escussa e il credito del Fondo è privilegiato, quando serve bloccare le esecuzioni, quando si vuole tentare di liberare anche i fideiussori con l’approvazione dei creditori. Richiede più tempo e più documentazione di una transazione, ma vincola tutti, compresi i dissenzienti, una volta omologato.
Il binario della liquidazione controllata. È l’ultimo binario, e l’unico rimasto dopo la cancellazione della ditta. Non è necessariamente una sconfitta: consente l’esdebitazione della persona fisica. Ma comporta la liquidazione del patrimonio e toglie al debitore il controllo sui tempi e sui modi.
| Binario | Quando si attiva | Chi vincola | Protegge dalle esecuzioni? | Effetto sui fideiussori |
|---|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio | Tappe 1-3 (anche dopo, con il Fondo) | Solo chi firma | No | Liberazione solo se prevista nell’accordo |
| Composizione negoziata | Prima dell’insolvenza conclamata | Solo chi aderisce | Sì, con misure protettive | Dipende dall’accordo |
| Opposizioni | Tappa 5 | Le parti del giudizio | Solo con sospensione giudiziale | Il garante può proporre le proprie eccezioni |
| Concordato minore | Finché la ditta è iscritta | Tutti i creditori anteriori | Sì, su istanza, fino all’omologa definitiva | Liberazione solo se prevista e approvata |
| Liquidazione controllata | Sempre, anche dopo la cancellazione | Tutti | Sì | Nessun effetto automatico |
Le 5 finestre critiche
- La finestra prima della revoca. È il momento in cui il credito è ancora chirografario, gli interessi di mora non sono maturati e la banca non ha ancora registrato una perdita. Una proposta di saldo e stralcio o di rinegoziazione qui ha la massima probabilità di successo e il minimo costo.
- La finestra tra revoca e pagamento del Fondo. È l’unico periodo in cui la transazione a tre (debitore, banca, Gestore) si fa con il credito ancora in capo alla banca. La proposta caricata sul portale interrompe i termini per l’escussione: chi la presenta in tempo cambia il corso della procedura.
- La finestra dei 40 giorni dal decreto ingiuntivo. Scaduti, le contestazioni sul contratto non si possono più far valere in quel giudizio e il credito entra definitivamente nei conti con interessi e spese. Ricordare la sospensione di agosto, ma non contarci.
- La finestra prima della cancellazione della ditta. Il concordato minore esiste solo finché l’impresa è iscritta. Dopo la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, cancellare la ditta per “chiudere i conti” significa rinunciare definitivamente allo strumento concordatario.
- La finestra dei 30 giorni per il voto. È il mese in cui si decide il concordato. Con un creditore dominante come la banca garantita o il Fondo surrogato, il dialogo in questo periodo può trasformare un voto contrario in un silenzio che vale consenso.
Le domande sul tempo
La banca mi ha revocato il finanziamento tre mesi fa: posso ancora proporre un saldo e stralcio? Sì, se il Fondo non ha ancora pagato la banca. Anzi, questa è la finestra in cui la transazione a tre è più praticabile: la proposta documentata viene caricata sul portale del Fondo e interrompe i termini per la richiesta di escussione. Occorre però verificare subito, tramite la banca, a che punto è l’iter di attivazione della garanzia.
Il Fondo ha già pagato la banca: è troppo tardi per trattare? Non è troppo tardi, ma la trattativa cambia: si tratta con un creditore pubblico titolare, secondo la Cassazione, di un credito privilegiato riscuotibile a ruolo. A questo punto conviene confrontare seriamente la transazione con il concordato minore, nel quale il privilegio può essere trattato nei limiti dell’art. 75, comma 2, CCII.
Mi è stato notificato un decreto ingiuntivo il 25 luglio: quanto tempo ho? Il termine di 40 giorni decorre dal giorno successivo alla notifica: dal 26 al 31 luglio corrono 6 giorni, ad agosto il termine è sospeso, dal 1° settembre riprende per i 34 giorni residui e scade il 4 ottobre. Poiché si tratta di un calcolo con conseguenze irreversibili, conviene non arrivare agli ultimi giorni.
Quanto dura in tutto un concordato minore? Dal primo incontro con l’OCC all’omologazione, indicativamente da sei mesi a un anno; poi la durata del piano, che in continuità è in genere di alcuni anni. Il periodo di protezione dalle esecuzioni, se chiesto e concesso, copre la fase fino all’omologazione definitiva.
Ho chiuso la ditta l’anno scorso: posso ancora fare il concordato minore? Se la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese, no: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 e l’ordinanza n. 20961 del giugno 2026, ha stabilito che la domanda è inammissibile in ogni caso. Resta la liquidazione controllata, che l’art. 33, comma 1-bis, CCII consente di chiedere anche oltre l’anno dalla cancellazione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati, non riprodotti.
Tappa 3 — La transazione e l’escussione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 19 settembre 2024, n. 25170. Nelle obbligazioni solidali, la possibilità per i condebitori di giovarsi della transazione conclusa da uno di loro dipende dall’oggetto dell’accordo: se riguarda l’intero debito, possono profittarne; se riguarda solo la quota del transigente, ottengono solo la riduzione corrispondente al pagamento. Rilevanza: nel saldo e stralcio con fideiussori, la liberazione del garante va prevista espressamente.
- Trib. Milano, ord. 12 maggio 2024. Nella composizione negoziata le banche possono essere inibite dall’escutere la garanzia del Fondo, perché la trasformazione del credito chirografario in credito privilegiato del Fondo ostacolerebbe il risanamento. Rilevanza: mostra che il blocco dell’escussione è ottenibile se si attiva il binario giusto al momento giusto.
- Trib. Milano, 4 settembre 2024. Il pregiudizio che giustifica la tutela del debitore è individuato nell’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione prodotta dall’ingresso nel passivo di un credito privilegiato e maggiorato del Fondo. Rilevanza: spiega perché il momento dell’escussione cambia gli equilibri tra i creditori.
Tappa 4 — La surroga del Fondo
- Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508. La nozione di “finanziamenti” assistiti dal privilegio va intesa in senso unitario e comprende anche gli interventi pubblici in forma di garanzia del Fondo PMI; la surrogazione attribuisce al garante pubblico tutele ulteriori rispetto al semplice regresso. Rilevanza: è il fondamento del privilegio del Fondo dopo il pagamento.
- Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1005. L’escussione della garanzia pubblica fa subentrare il Gestore nella posizione della banca, con un credito di natura privilegiata volto al recupero di risorse pubbliche, riscuotibile a ruolo. Rilevanza: segna il cambio di natura del debito dopo la tappa 4.
- Cass. civ., Sez. III, n. 9657 del 2024. Conferma il principio precedente e la legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999. Rilevanza: consolida l’orientamento e spiega la rapidità delle azioni del Fondo.
- Cass. civ., n. 15485 del 2024. Ribadisce che il credito del Fondo surrogato non mira a recuperare il finanziamento originario ma a ricostituire le risorse pubbliche. Rilevanza: chiude il quadro di legittimità sul credito del Gestore.
- Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Anche nel concordato minore, nonostante il contenuto libero della proposta, l’ordine delle cause legittime di prelazione non può essere alterato. Rilevanza: il credito privilegiato del Fondo va trattato nel rispetto del suo rango.
Tappa 5 — I fideiussori
- Trib. Forlì, 8 aprile 2024, n. 32. In un concordato minore omologato è stato esteso l’effetto esdebitatorio a un coobbligato solidale, in applicazione della deroga consentita dall’art. 79, comma 5, CCII. Rilevanza: la tutela del fideiussore è possibile, ma va prevista nella proposta.
Tappa 6 — L’accesso
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile in ogni caso, anche se imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Rilevanza: fissa la soglia temporale invalicabile dell’intera cronologia.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 20 giugno 2026, n. 20961. La previsione di finanza esterna nel concordato liquidatorio attiene al contenuto della proposta e non attribuisce legittimazione a chi ne è privo; il confronto con la liquidazione controllata non può limitarsi all’attivo presente. Rilevanza: esclude che l’apporto di un familiare “salvi” la domanda dell’ex imprenditore.
- Cass. civ., ord. n. 17721 del 2025. Nel concordato minore il giudice può imporre il deposito di un fondo spese, ma il mancato versamento non costituisce di per sé causa di revoca dell’apertura. Rilevanza: chiarisce un profilo operativo della fase di deposito.
Tappa 8 — Classi e voto
- Trib. Ancona, 23 gennaio 2024. Nel concordato minore la banca garantita dal Fondo è creditrice chirografaria finché la garanzia non è stata escussa. Rilevanza: orienta il trattamento del credito bancario nel piano prima dell’escussione.
- Trib. Modena, 3 febbraio 2025. Il creditore bancario garantito dal Fondo va collocato in una classe specifica e il piano deve tener conto del rischio di escussione futura, con modalità diverse a seconda che la garanzia sia già stata attivata o no. Rilevanza: traduce in pratica l’obbligo di classamento dell’art. 74, comma 3, CCII.
- Trib. Modena, 7 aprile 2025. Per lo stesso credito garantito non possono essere ammessi al voto sia la banca sia il garante pubblico, perché le maggioranze sarebbero alterate. Rilevanza: evita il “doppio voto” sul prestito garantito.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto della cronologia in cui ti trovi. Se sei ancora alla prima rata saltata lavoriamo sulla prevenzione; se sei oltre l’escussione lavoriamo sul concordato minore; se hai già un decreto ingiuntivo lavoriamo su entrambi i fronti.
- Ricostruiamo la tua timeline. Esaminiamo contratto di finanziamento, delibera di garanzia, lettere della banca e segnalazioni, e stabiliamo con precisione in quale tappa ti trovi e quali finestre sono ancora aperte.
- Verifichiamo i requisiti di impresa minore sui dati degli ultimi tre esercizi e controlliamo lo stato di iscrizione della ditta, per evitare che una cancellazione precluda il concordato minore.
- Analizziamo il rapporto bancario con lo staff dedicato al diritto bancario, alla ricerca di interessi, commissioni o clausole contestabili che riducano il credito prima di ogni trattativa.
- Costruiamo il dossier di saldo e stralcio secondo le Disposizioni operative del Fondo: offerta in valore assoluto e percentuale, perdita di banca e Gestore, confronto con lo scenario liquidatorio, posizione dei garanti.
- Negoziamo la liberazione dei fideiussori scrivendo l’accordo in modo che abbia ad oggetto l’intero debito, secondo l’orientamento della Cassazione sull’art. 1304 c.c.
- Valutiamo la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia e, se utile, chiediamo misure protettive e l’inibitoria dell’escussione.
- Redigiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo o le opposizioni esecutive nei termini perentori, calcolando la sospensione feriale dove si applica.
- Prepariamo il concordato minore con l’OCC: classi, fondo rischi per l’escussione, trattamento del privilegio del Fondo, eventuale estensione degli effetti ai fideiussori.
- Seguiamo la fase del voto simulando le maggioranze e dialogando con il creditore dominante, e difendiamo la proposta in sede di omologazione e di reclamo.
- Accompagniamo l’esecuzione del piano, vigilando sul fondo rischi e sulle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: il concordato minore passa necessariamente da un Organismo di Composizione della Crisi, e conoscere dall’interno come l’OCC redige la relazione particolareggiata, valuta il merito creditizio e attesta il valore di liquidazione consente di costruire una proposta che regga l’esame del giudice e il voto dei creditori. La qualifica di Esperto Negoziatore completa il quadro nella fase che precede il concordato, quella della trattativa assistita con banca e Fondo.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la transazione, l’eventuale opposizione, il concordato minore, il reclamo e, se necessario, il giudizio di legittimità, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare mette avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi costruiscono la strategia giuridica, i secondi il piano economico e la verifica dei numeri.
Chiusura: il calendario non aspetta
Saldo e stralcio o concordato minore? La risposta onesta è: dipende dal giorno in cui te lo chiedi. Prima della revoca, la transazione è quasi sempre la via più rapida. Tra revoca ed escussione, è una transazione a tre che richiede un dossier serio. Dopo l’escussione, con un credito privilegiato del Fondo e altri creditori alla porta, il concordato minore diventa spesso lo strumento più protettivo. Dopo la cancellazione della ditta, resta solo la liquidazione controllata.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo bivio perché le due strade del titolo corrispondono a competenze certificate dell’Avvocato: il saldo e stralcio sul credito garantito si prepara con lo staff nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; il concordato minore si costruisce con l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC; la trattativa assistita con banca e Fondo è il terreno dell’Esperto Negoziatore; il contenzioso, fino all’ultimo grado, quello del cassazionista.
📩 Ogni settimana persa può chiudere una finestra: contatta ora lo Studio Monardo usando i riferimenti che trovi al termine di questo articolo, e ricostruiamo insieme a che punto è il tuo calendario.
