La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento. Il commercialista ha appena chiuso i conti dell’esercizio, il patrimonio netto è sceso sotto lo zero o poco sopra, i fornitori hanno smesso di aspettare, la banca ha chiesto un incontro “di aggiornamento”. L’amministratore della srl guarda il calendario e pensa a due uscite: lasciare la carica e chiudere lì la propria parte di storia, oppure portare la società davanti a un esperto e tentare il risanamento con la composizione negoziata della crisi.
Questo articolo ricostruisce le due strade nell’ordine in cui accadono davvero, settimana dopo settimana, perché la risposta non sta nelle definizioni ma nel tempo. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Un amministratore che si dimette al giorno sbagliato resta in carica comunque; uno che deposita l’istanza al giorno sbagliato perde la protezione che la legge gli offriva.
La cronologia che segue parte dai segnali di allarme dei mesi precedenti, arriva al giorno in cui il bilancio certifica la perdita del capitale, si divide in due binari (le dimissioni, con il loro regime di prorogatio e di pubblicità; la composizione negoziata, con la piattaforma camerale, l’esperto, il ricorso del giorno dopo, le misure protettive, i 180 giorni di trattative) e si chiude con il conto finale: l’eventuale liquidazione giudiziale, l’azione del curatore, i tempi della prescrizione, il rischio penale.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, con i suoi termini, i documenti che l’esperto chiede e le valutazioni che compie. È inoltre avvocato cassazionista, e le questioni di responsabilità degli amministratori che nascono da queste scelte si decidono spesso fino all’ultimo grado di giudizio; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè sui due fronti (banche ed Erario) che pesano di più nel passivo di una srl in crisi.
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La mappa temporale: dove ti trovi e cosa arriva dopo
Prima dei dettagli, il quadro d’insieme. Le tappe sono nove e non sono tutte obbligate: alcune scattano solo se scegli le dimissioni, altre solo se scegli la composizione negoziata, altre ancora solo se nessuna delle due strade funziona. La tabella indica per ciascuna il termine chiave e la norma di riferimento; ogni riga rimanda alla sezione in cui la tappa è sviluppata.
| Tappa | Quando | Evento | Termine chiave | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 6 a 3 mesi prima | Emergono i segnali di crisi | Obbligo di attivarsi “senza indugio” | Art. 2086 c.c.; art. 3 CCII |
| 2 | Giorno 0 | Il bilancio certifica la perdita del capitale | Convocazione assemblea “senza indugio”; accertamento causa di scioglimento | Artt. 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2485, 2486 c.c. |
| 3 | Giorni 1-30 | Il bivio: le dimissioni | Iscrizione della cessazione entro 30 giorni dalla sostituzione; prorogatio | Art. 2385 c.c. (applicato alle srl); art. 2475 c.c. |
| 4 | Giorno X | Deposito dell’istanza sulla piattaforma | Test pratico, documenti, eventuale dichiarazione art. 20 | Artt. 12, 13, 17, 18, 20 CCII |
| 5 | Da X a X+7 lavorativi | Nomina e accettazione dell’esperto, pubblicazione, ricorso | Nomina entro 5 giorni lavorativi; accettazione entro 2; ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni | Artt. 13, 17, 19 CCII |
| 6 | Entro 10 giorni dal ricorso, poi fino a 240 | Udienza e conferma delle misure protettive | Durata 30-120 giorni, proroghe fino a 240 complessivi | Artt. 18, 19 CCII |
| 7 | Giorni 1-180 dell’incarico | Trattative, gestione dell’impresa, misure premiali | Incarico di 180 giorni dall’accettazione | Artt. 16, 21, 22, 23, 25-bis CCII |
| 8 | Giorni 180-360 | Proroga, relazione finale, concordato semplificato | Proroga fino a ulteriori 180 giorni; 60 giorni per il concordato semplificato | Artt. 17, 23, 25-sexies CCII |
| 9 | Da 1 a 5 anni dopo | Liquidazione giudiziale, azione del curatore, procedimento penale | Prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità | Artt. 2476, 2486 c.c.; artt. 255, 322, 323, 329, 330 CCII |
Una precisazione di metodo attraversa tutta la cronologia. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 CCII): agosto non ferma né la composizione negoziata né il procedimento sulle misure protettive. Nei giudizi civili ordinari che possono seguire, come l’azione di responsabilità contro l’amministratore, i termini processuali restano invece sospesi dal 1° al 31 agosto. Due orologi diversi, e confonderli è il primo modo per perdere un termine.
Da sei a tre mesi prima: i segnali che l’amministratore non può fingere di non vedere
La storia non comincia il giorno in cui il commercialista consegna il bilancio. Comincia mesi prima, quando i primi indizi si accumulano nei documenti che l’amministratore riceve ogni settimana: l’estratto conto, lo scadenzario fornitori, le comunicazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede
In questa fase la srl è ancora operativa. Paga gli stipendi, magari con qualche giorno di ritardo; ha fornitori che cominciano a sollecitare; ha un fido bancario che viene sforato con regolarità. Il patrimonio netto non è ancora negativo, oppure lo è ma nessuno lo ha ancora certificato. È il periodo in cui il Codice della crisi chiede all’amministratore di accorgersi di ciò che sta accadendo e di muoversi prima che il danno si consolidi.
La norma
L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone a ogni imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superarla. L’art. 3 CCII ripete il concetto e lo rende operativo: al quarto comma elenca i segnali che devono far scattare l’allarme. Sono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di importo superiore a quelli non scaduti; esposizioni verso le banche scadute da più di sessanta giorni, o che superano da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, se pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni; le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati indicate dall’art. 25-novies CCII.
Se nella società c’è un organo di controllo (sindaco o revisore, obbligatorio oltre le soglie dell’art. 2477 c.c.), l’art. 25-octies CCII gli impone di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’istanza di composizione negoziata, fissando un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’amministratore deve riferire sulle iniziative intraprese.
I termini che si attivano
In questa fase non c’è un termine perentorio in senso processuale. C’è però un avverbio che la giurisprudenza prende molto sul serio: “senza indugio”. Il dovere di attivarsi nasce quando i segnali sono conoscibili, non quando l’amministratore decide di guardarli. Se c’è l’organo di controllo, il termine diventa concreto: entro il termine fissato dalla segnalazione, e comunque non oltre trenta giorni, l’amministratore deve rispondere per iscritto.
Cosa può fare l’amministratore ora
È la fase in cui le opzioni sono più numerose. L’amministratore può ancora scegliere tra tutte le strade senza che nessuna gli sia preclusa: ricapitalizzazione da parte dei soci, rinegoziazione privata con banche e fornitori, piano attestato di risanamento, composizione negoziata, e anche le dimissioni, che in questo momento non sono ancora un gesto sospetto. Ciò che conviene fare subito, qualunque sia la scelta finale, è documentare: un prospetto di cassa a tredici settimane, un elenco aggiornato dei debiti scaduti divisi per anzianità, una verbalizzazione delle riunioni con i soci in cui la situazione viene discussa. Quelle carte, anni dopo, saranno la prova che l’amministratore ha visto e ha agito.
La giurisprudenza di merito lo ha detto con chiarezza: la mancanza di assetti adeguati non genera di per sé un danno autonomo, ma diventa concausa quando impedisce di accorgersi in tempo di una crisi che avrebbe imposto il ricorso a uno strumento di regolazione. È il ragionamento seguito, ad esempio, dalla giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che valuta la violazione dell’art. 2086 c.c. insieme agli altri addebiti, e non isolatamente.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare il bilancio. Molti amministratori di piccole srl considerano la chiusura dell’esercizio come il momento “ufficiale” per decidere, e trattano i mesi precedenti come una zona grigia. Ma se i segnali dell’art. 3 CCII erano già presenti a marzo e il bilancio arriva a fine aprile o, con il maggior termine, a fine giugno, quei tre mesi sono esattamente il periodo che un curatore guarderà per primo.
Quanto dura realmente
Nella prassi questa fase dura da tre a sei mesi, spesso di più, perché i segnali arrivano per gradi e ciascuno sembra risolvibile da solo. È anche l’unica fase in cui il tempo lavora ancora a favore dell’amministratore: ogni settimana guadagnata qui vale più di un mese guadagnato dopo.
Giorno 0: il bilancio certifica la perdita del capitale
Siamo al giorno 0. Il progetto di bilancio è sul tavolo e i numeri non lasciano margini: le perdite hanno eroso il capitale oltre un terzo, oppure lo hanno ridotto sotto il minimo legale, oppure il patrimonio netto è negativo. Da questo momento in poi il codice civile smette di parlare di opportunità e comincia a parlare di obblighi.
Cosa succede
La perdita diventa un fatto documentato. Se supera un terzo del capitale, scatta l’art. 2482-bis c.c.; se porta il capitale sotto il minimo legale, scatta l’art. 2482-ter c.c.; se non si ricapitalizza né si trasforma la società, si verifica la causa di scioglimento dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. L’amministratore non è più libero di gestire come prima: il suo mandato cambia natura.
La norma
L’art. 2482-ter c.c. impone agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione. L’art. 2485 c.c. impone di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento e di provvedere agli adempimenti pubblicitari; se l’amministratore omette, risponde personalmente e solidalmente dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi. L’art. 2486 c.c. limita i poteri di gestione, dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento, ai soli atti diretti alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Il terzo comma dell’art. 2486 c.c., introdotto dal Codice della crisi, stabilisce come si calcola il danno se l’amministratore non rispetta questo limite: salvo prova di un diverso ammontare, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore cessa dalla carica (o alla data di apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti per la liquidazione secondo un criterio di normalità. Se si apre una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o sono così irregolari da impedire il calcolo, il danno si liquida in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Questa norma è il cuore della scelta tra dimissioni e composizione negoziata: il criterio dei “netti patrimoniali” fotografa il patrimonio al giorno della causa di scioglimento e al giorno in cui l’amministratore esce di scena. Tutto ciò che peggiora in mezzo, in linea di principio, è a suo carico.
I termini che si attivano
“Senza indugio” per la convocazione dell’assemblea (art. 2482-ter c.c.) e “senza indugio” per l’accertamento della causa di scioglimento (art. 2485 c.c.). Non esiste un numero di giorni scritto nella legge, ma la giurisprudenza misura l’indugio sui fatti: settimane, non mesi. Il bilancio stesso ha i suoi termini ordinari di approvazione (centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, o centottanta nei casi previsti dallo statuto e dall’art. 2364 c.c. richiamato per le srl), ma il dovere di reagire alla perdita non aspetta l’approvazione formale se la perdita è già nota all’amministratore.
Cosa può fare l’amministratore ora
Le finestre sono tre, e si aprono tutte insieme. La prima è chiedere ai soci di ricapitalizzare, convocando l’assemblea con una relazione chiara sulla situazione patrimoniale. La seconda è avviare la composizione negoziata e dichiarare, con l’istanza, la sospensione degli obblighi e della causa di scioglimento prevista dall’art. 20 CCII: con questa dichiarazione, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale. La terza è rimettere la carica, con le conseguenze che vedremo alla tappa successiva.
La giurisprudenza più recente dice cosa succede se non si sceglie nessuna delle tre. La Cassazione civile, con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025, ha ammesso che il danno da gestione non conservativa possa essere quantificato anche sui debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivare la procedura e quello in cui la procedura si è aperta, indipendentemente dal criterio dei netti patrimoniali. La Cassazione civile n. 28320/2024 ha ricondotto alla violazione di specifiche norme di legge la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1396 del 28 maggio 2025, ha condannato l’amministratore unico di una srl che, con patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e senza ricapitalizzazione, aveva fatto proseguire l’attività caratteristica per più esercizi.
L’errore tipico di questa fase
Continuare come prima, magari con un finanziamento bancario nuovo per “superare il momento”. Dopo la causa di scioglimento, un nuovo affidamento, un nuovo contratto di fornitura rilevante, un investimento: sono tutti atti che un giudice valuterà con il metro dell’art. 2486 c.c. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 513 del 13 febbraio 2025, ha ricondotto proprio a questa disciplina la stipula di finanziamenti e nuovi contratti dopo la perdita del capitale, pur limitando il danno alle componenti effettivamente pregiudizievoli come penali e interessi ultralegali.
Quanto dura realmente
Il giorno 0, di fatto, dura poche settimane. Tra la consegna del progetto di bilancio e il momento in cui l’inerzia diventa un addebito passano in genere trenta-sessanta giorni. Oltre quella soglia, ogni giorno successivo è un giorno che entra nel calcolo dei netti patrimoniali.
Dal giorno 1 al giorno 30: il bivio, e cosa succede davvero se ti dimetti
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: l’amministratore deve scegliere. La tentazione delle dimissioni è comprensibile. L’idea è semplice: se esco adesso, quello che succede dopo non mi riguarda. La cronologia racconta una storia diversa.
Cosa succede
L’amministratore comunica per iscritto la rinuncia all’incarico. Se la srl ha un consiglio di amministrazione e la maggioranza dei consiglieri resta in carica, le dimissioni producono effetto subito. Se invece l’amministratore è unico, oppure le dimissioni fanno venir meno la maggioranza del consiglio, la rinuncia produce effetto solo dal momento in cui il nuovo organo amministrativo accetta la nomina. Nel frattempo il dimissionario resta in carica in regime di prorogatio.
La norma
Il codice civile non dedica alle srl una norma specifica sulle dimissioni; si applica, in mancanza di diversa previsione statutaria, la disciplina dell’art. 2385 c.c. dettata per le spa. La rinuncia va comunicata per iscritto all’organo amministrativo e, se esiste, al presidente del collegio sindacale; ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio, altrimenti dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita con l’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni. Per le srl, l’art. 2475 c.c. richiama poi la regola dell’art. 2383, quarto comma, c.c. sull’iscrizione della nomina.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 408 del 7 gennaio 2025, ha ribadito il meccanismo: fino alla ricostituzione dell’organo collegiale nella sua composizione maggioritaria, i dimissionari restano in carica in regime di prorogatio, e la rinuncia non anticipa i propri effetti.
I termini che si attivano
Iscrizione della cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dal momento in cui le dimissioni diventano efficaci, cioè, per l’amministratore unico, dall’accettazione del successore. Nessun termine, invece, obbliga i soci a nominare il nuovo amministratore: l’assemblea può tardare settimane o mesi, e per tutto quel periodo il dimissionario resta in carica.
Sul valore dell’iscrizione la giurisprudenza distingue. Da un lato, la Cassazione civile, prima sezione, con l’ordinanza n. 13221 del 17 maggio 2021, ha escluso la responsabilità del dimissionario per fatti successivi alle dimissioni anche quando la cessazione non era stata iscritta. Dall’altro, la Cassazione con l’ordinanza n. 27789/2024, pronunciata su un sindaco di srl, ha ribadito che la cessazione dalla carica non è opponibile ai terzi fino all’iscrizione nel registro delle imprese. Il margine di incertezza si elimina in un solo modo: far iscrivere la cessazione il prima possibile e conservare la prova della comunicazione.
Cosa può fare l’amministratore ora
Chi decide di dimettersi ha una finestra precisa per farlo bene, ed è prima di dimettersi. Significa: convocare l’assemblea sia per la nomina del successore sia per le decisioni sulla perdita del capitale; consegnare ai soci una situazione patrimoniale aggiornata e un elenco dei debiti scaduti; lasciare traccia scritta di aver segnalato la causa di scioglimento; durante la prorogatio, limitarsi agli atti conservativi e a quelli indifferibili.
C’è poi un profilo che le dimissioni non toccano: la responsabilità per il passato. Tutto ciò che è accaduto durante il mandato resta imputabile all’amministratore, dimissioni o no. La Cassazione penale, quinta sezione, con la sentenza n. 22561 del 4 giugno 2024, ha affermato che l’amministratore cessato prima del fallimento risponde di bancarotta fraudolenta quando le condotte distrattive risalgono al periodo della sua gestione. La Cassazione penale, quinta sezione, con la sentenza n. 631/2025 (udienza del 6 novembre 2024, deposito dell’8 gennaio 2025), ha invece riconosciuto che le dimissioni comunicate agli organi sociali possono escludere la responsabilità per i fatti successivi anche se non pubblicate nel registro delle imprese, salvo che il dimissionario abbia continuato a gestire di fatto.
Ed è proprio questa l’eccezione che trasforma le dimissioni in una trappola. Se l’ex amministratore continua a firmare ordini, parlare con la banca, dare istruzioni ai dipendenti, la legge guarda alle funzioni concretamente esercitate e non alla qualifica formale. La Cassazione penale, con la sentenza n. 35818 depositata il 3 novembre 2025, ha indicato come sintomi della gestione di fatto l’inserimento organico con funzioni direttive nei rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, o in qualunque settore gestionale.
L’errore tipico di questa fase
Dimettersi “per protesta” e poi restare a dare una mano. Accade spesso nelle srl familiari o a ristretta base sociale: l’amministratore si dimette, il socio di maggioranza non nomina nessuno o nomina un parente senza esperienza, e l’ex amministratore continua a occuparsi dei rapporti con banche e fornitori perché “nessun altro sa come fare”. In quel momento ha perso i vantaggi delle dimissioni e conservato tutti i rischi della gestione. Un secondo errore, opposto e altrettanto frequente: rimettere la carica senza motivo in un momento critico, lasciando la società priva di guida. La rinuncia a un incarico gestorio si misura anche con i principi del mandato, e le dimissioni intempestive possono esporre a pretese risarcitorie della società.
Quanto dura realmente
Nelle srl con amministratore unico, la prorogatio dura quanto impiegano i soci a trovare un sostituto disposto ad accettare una società in perdita: nella realtà, da qualche settimana a diversi mesi. Nelle società con socio unico coincidente con l’amministratore, le dimissioni sono quasi un gesto vuoto: chi dovrebbe nominare il successore è la stessa persona. Le dimissioni, da sole, non fermano il calendario della crisi: spostano soltanto il nome di chi ne risponde, e non sempre.
Giorno X: l’istanza sulla piattaforma della Camera di commercio
Se l’amministratore sceglie l’altra strada, il calendario ricomincia da un nuovo giorno zero: il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto. Il calendario ora corre al ritmo dei giorni lavorativi.
Cosa succede
L’istanza si deposita esclusivamente in via telematica, sulla piattaforma unica nazionale gestita dal sistema delle Camere di commercio. Prima di depositarla, l’imprenditore può (e conviene che lo faccia) svolgere il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla stessa piattaforma. Con l’istanza, la società può chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio e può rendere la dichiarazione di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento prevista dall’art. 20 CCII.
La norma
L’art. 12 CCII definisce il presupposto: l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’art. 13 CCII disciplina la piattaforma, il test pratico e la nomina dell’esperto. L’art. 17 CCII elenca i documenti da allegare: tra gli altri, i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non depositati, le dichiarazioni fiscali), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e i diritti reali e personali di garanzia, le dichiarazioni sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, i certificati sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, un estratto delle informazioni presso la Centrale dei rischi. L’art. 18 CCII regola le misure protettive, che si producono dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
L’art. 16 CCII fissa i doveri delle parti: l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri interessati in modo completo e trasparente, e gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti.
I termini che si attivano
Il deposito dell’istanza non fa scattare, da solo, termini a carico dell’imprenditore. Li fa scattare la pubblicazione, che avviene dopo l’accettazione dell’esperto: da quel giorno si apre il termine brevissimo per il ricorso al tribunale, che vedremo alla tappa successiva. Chi chiede le misure protettive deve avere il ricorso già pronto il giorno in cui deposita l’istanza, perché dopo non ci sarà tempo per scriverlo.
Cosa può fare l’amministratore ora
È la finestra in cui si decide la qualità di tutta la procedura. L’istanza non è un modulo: il progetto di piano, la situazione patrimoniale e l’elenco creditori sono i documenti su cui l’esperto valuterà, al primo incontro, se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Tre scelte vanno fatte adesso. Primo, se chiedere le misure protettive e con quale ampiezza: nei confronti di tutti i creditori o solo di alcuni, a seconda di chi minaccia davvero l’operatività. Secondo, se rendere la dichiarazione dell’art. 20 CCII, che per una srl con capitale perso è spesso la ragione stessa per cui la composizione negoziata conviene più delle dimissioni. Terzo, come impostare la comunicazione con banche e fornitori strategici, che verranno a sapere della procedura dalla pubblicazione.
La trasparenza iniziale non è un dettaglio formale. Il Tribunale di Milano, seconda sezione civile, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha escluso di potersi pronunciare sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza dell’imprenditore.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un’istanza “difensiva”, costruita in fretta per bloccare un pignoramento o un ricorso per liquidazione giudiziale, senza un piano credibile. L’esperto convoca l’imprenditore senza indugio e, se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, lo comunica e archivia (art. 17 CCII). L’archiviazione fa cadere le misure e lascia la società in una posizione peggiore di prima: i creditori sanno della crisi e nessuno scudo li trattiene.
Quanto dura realmente
La preparazione dell’istanza richiede, per una piccola srl con contabilità in ordine, da una a tre settimane di lavoro coordinato tra legale e commercialista. Con contabilità arretrata o bilanci non depositati, i tempi si allungano. Il deposito in sé è immediato.
Entro cinque giorni lavorativi: nomina dell’esperto, pubblicazione e ricorso del giorno dopo
Sono passati pochi giorni dal deposito. È la fase più compressa di tutta la cronologia: i termini si contano in giorni lavorativi e in “giorno successivo”, e un solo ritardo ha effetti irreversibili.
Cosa succede
La commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto; l’esperto verifica la propria indipendenza e accetta; l’istanza e l’accettazione vengono pubblicate nel registro delle imprese; da quel momento operano le misure protettive richieste; entro il giorno successivo la società deve depositare in tribunale il ricorso per la conferma. Poi, entro venti giorni dalla pubblicazione, deve chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento.
La norma
L’art. 13 CCII affida la nomina alla commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. L’art. 17 CCII prevede che l’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie, comunichi l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserendola nella piattaforma. L’art. 19, primo comma, CCII stabilisce che l’imprenditore che ha chiesto le misure protettive deve, con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiedere la conferma o la modifica delle misure e, se occorre, i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione deve chiedere l’iscrizione del numero di ruolo generale; il correttivo introdotto con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, ha ridotto questo termine dai trenta giorni del testo originario.
Le conseguenze del mancato rispetto sono scritte nella stessa norma: l’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure protettive, e il tribunale lo dichiara con decreto motivato senza neppure fissare l’udienza; la mancata richiesta di iscrizione del numero di ruolo nei venti giorni comporta la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro delle imprese.
I termini che si attivano
- Ricorso al tribunale: entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Termine perentorio: il ritardo rende inefficaci le misure protettive.
- Iscrizione del numero di ruolo generale: entro venti giorni dalla pubblicazione. Il mancato rispetto comporta la cancellazione dell’istanza dal registro.
- Nomina dell’esperto entro cinque giorni lavorativi e accettazione entro due giorni lavorativi: termini a carico degli organi della procedura, non della società, ma da monitorare perché determinano il giorno in cui scatta il ricorso.
Agosto non cambia nulla: come si è detto, nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non opera. Un’istanza depositata a fine luglio produce una pubblicazione in agosto e un ricorso da depositare in agosto.
Cosa può fare l’amministratore ora
La finestra difensiva più importante di tutta la procedura dura ventiquattro ore. Il ricorso va depositato con i documenti richiesti dall’art. 19, secondo comma, CCII: i bilanci degli ultimi tre esercizi o le dichiarazioni fiscali, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori principali, un piano finanziario per i successivi sei mesi con le iniziative di carattere industriale, una dichiarazione sull’esistenza di prospettive di risanamento, l’accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC. Chi ha preparato questi documenti insieme all’istanza deposita in poche ore; chi li prepara dopo rischia di perdere le misure.
Nel ricorso si decide anche il perimetro: misure generali o limitate a determinati creditori, eventuali misure cautelari specifiche (ad esempio contro la revoca di affidamenti o contro determinate azioni esecutive). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce questa fase dal lato di chi la conduce: sa quali documenti l’esperto e il giudice guarderanno per primi, e in che ordine.
L’errore tipico di questa fase
Dimenticare il secondo termine. Il ricorso del giorno successivo è noto; l’iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni lo è molto meno, e produce una conseguenza altrettanto pesante. Un secondo errore: depositare il ricorso presso un tribunale incompetente. La competenza segue l’art. 27 CCII, legata al centro degli interessi principali dell’impresa, che per una srl si presume coincidere con la sede legale risultante dal registro delle imprese; un trasferimento di sede recente può creare problemi.
Quanto dura realmente
Dal deposito dell’istanza alla pubblicazione passano, se la commissione e l’esperto rispettano i termini, circa sette-dieci giorni di calendario. Il ricorso si deposita il giorno dopo. Complessivamente, in meno di due settimane la società passa dal “nessuno sa nulla” al “la procedura è pubblica e il tribunale è investito”.
Entro dieci giorni dal ricorso, poi fino a 240: l’udienza e lo scudo delle misure protettive
Il ricorso è depositato. Da questo momento in poi il calendario è nelle mani del tribunale, ma le conseguenze dei suoi tempi ricadono sulla società.
Cosa succede
Il tribunale fissa l’udienza con decreto, che viene iscritto nel registro delle imprese; la società notifica ricorso e decreto ai creditori interessati e all’esperto; all’udienza il giudice sente le parti, chiede all’esperto un parere sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative e sull’attività che intende svolgere, e decide con ordinanza se confermarle, modificarle o revocarle, stabilendone la durata.
Nel frattempo operano gli effetti dell’art. 18 CCII: i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure. I creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
La norma
L’art. 19, terzo comma, CCII impone al tribunale di fissare l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso; se non lo fa, gli effetti protettivi cessano, e la domanda può essere riproposta. Il quarto comma prevede che il tribunale stabilisca la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni; le misure possono essere prorogate su istanza delle parti o del debitore, acquisito il parere dell’esperto, ma la durata complessiva non può superare duecentoquaranta giorni. Il giudice può in ogni momento, su istanza dell’imprenditore, dei creditori o su segnalazione dell’esperto, revocare le misure o abbreviarne la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
I termini che si attivano
- Fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso: termine a carico del tribunale, ma se scade gli effetti protettivi cessano.
- Durata delle misure: da trenta a centoventi giorni nella prima ordinanza.
- Tetto massimo complessivo: duecentoquaranta giorni, proroghe comprese. È un limite invalicabile.
Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 4 luglio 2025, ha esaminato proprio l’ipotesi in cui, scaduto il tetto dei duecentoquaranta giorni, si chiedano misure cautelari dal contenuto analogo: una questione che segnala quanto quel limite sia il punto di massima tensione del calendario.
Cosa può fare l’amministratore ora
Con le misure confermate, la società ha una finestra di tranquillità misurata in giorni: va usata per chiudere gli accordi con i creditori più aggressivi prima che lo scudo cada. Nella pratica significa dare priorità ai creditori che avevano già avviato o minacciato azioni esecutive, alle banche che possono sospendere le linee, ai fornitori senza i quali l’attività si ferma. Il correttivo del 2024 ha previsto l’obbligo di riattivare le linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se queste vengono confermate, fatta salva la disciplina di vigilanza bancaria.
La composizione negoziata, con le misure confermate, pesa anche fuori dal processo civile. La Cassazione penale, terza sezione, con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro un’ordinanza che aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni valorizzando proprio la pendenza della composizione negoziata.
L’errore tipico di questa fase
Considerare le misure protettive come la soluzione, anziché come il tempo per trovarla. Una società che usa i centoventi giorni per “respirare” senza negoziare arriva alla scadenza con gli stessi debiti e con creditori che nel frattempo si sono organizzati. Un secondo errore è non chiedere per tempo la proroga, o chiederla senza un aggiornamento credibile sullo stato delle trattative: l’esperto sarà sentito e il suo parere peserà.
Quanto dura realmente
L’udienza si tiene di norma nelle due-quattro settimane successive al deposito del ricorso, secondo il carico del tribunale. La prima ordinanza fissa spesso una durata intermedia, con successiva proroga. Nella pratica, la protezione copre la parte centrale delle trattative, non la loro interezza: l’incarico dell’esperto può durare fino a trecentosessanta giorni, le misure non oltre duecentoquaranta.
Dal giorno 1 al giorno 180 dell’incarico: trattative, gestione dell’impresa e misure premiali
Il calendario ora corre sul binario lungo. L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, e dentro questo arco si gioca l’esito della procedura. È anche la fase in cui l’amministratore scopre che la composizione negoziata non gli toglie la guida della società, ma cambia le regole con cui guidarla.
Cosa succede
L’esperto incontra l’imprenditore, esamina i documenti, verifica la coerenza del piano, convoca i creditori e le altre parti interessate, conduce le trattative. La società continua a lavorare: fattura, paga i dipendenti, acquista materie prime. Le decisioni straordinarie però passano sotto gli occhi dell’esperto, e alcune richiedono l’autorizzazione del tribunale. Nel frattempo, se la società ha debiti tributari, cominciano a operare le misure premiali.
La norma
L’art. 21 CCII stabilisce che nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; quando risulta che è in stato di insolvenza ma esistono concrete prospettive di risanamento, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori. L’imprenditore informa preventivamente e per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo, e se l’atto viene compiuto ugualmente può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare, tra l’altro, la contrazione di finanziamenti prededucibili e il trasferimento in qualunque forma dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. L’art. 23 CCII elenca gli sbocchi possibili: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (anche nella forma agevolata con la percentuale ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto), proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, o accedere agli altri strumenti di regolazione della crisi. Il correttivo del 2024 ha introdotto la possibilità di una transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata, attraverso l’accordo di ristrutturazione (art. 23, comma 2-bis, CCII).
L’art. 25-bis CCII prevede le misure premiali: dall’accettazione dell’incarico e fino alla conclusione della composizione, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale; le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un certo termine sono ridotte al minimo se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza; in caso di pubblicazione del contratto o dell’accordo previsti dall’art. 23, l’Agenzia delle Entrate può concedere una rateazione delle somme dovute e non ancora iscritte a ruolo fino a un massimo di settantadue rate mensili, estesa a centoventi rate in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà nei casi previsti dal correttivo.
I termini che si attivano
- Centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto: se entro questo termine le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, l’incarico si considera concluso, salvo proroga (art. 17, settimo comma, CCII).
- Scadenza delle misure protettive fissata dall’ordinanza: la richiesta di proroga va presentata prima della scadenza, non dopo.
- Nessuna sospensione ad agosto: la procedura corre anche d’estate.
Cosa può fare l’amministratore ora
Ogni pagamento e ogni atto straordinario compiuto in questa fase va pensato come se un giudice dovesse rileggerlo tra tre anni. Se l’atto è coerente con le trattative e l’esperto ne è stato informato, l’amministratore è protetto: l’art. 24 CCII conserva gli effetti degli atti autorizzati dal tribunale e sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. È esattamente la protezione che le dimissioni non danno: l’amministratore dimissionario in prorogatio che paga un fornitore piuttosto che un altro non ha nessun esperto a cui riferire e nessuna norma che stabilizzi quell’atto.
Le trattative con banche ed Erario vanno condotte con numeri, non con promesse. Le banche valutano la classificazione del credito caso per caso; il correttivo ha chiarito che la notizia dell’accesso alla composizione non costituisce di per sé ragione per una diversa classificazione. Con l’Erario, le misure premiali riducono il peso di interessi e sanzioni già durante le trattative, e la rateazione lunga diventa accessibile solo se l’accordo viene effettivamente pubblicato.
L’errore tipico di questa fase
Trattare solo con i creditori “facili”. È comprensibile: il fornitore storico, che conosce l’azienda da vent’anni, accetta una dilazione in una telefonata; la banca richiede un piano, garanzie, tempi. Ma un accordo che lascia fuori il creditore più esposto non risana nulla. Un secondo errore: compiere atti straordinari senza informare l’esperto, contando che nessuno se ne accorga. Il dissenso iscritto nel registro delle imprese è pubblico, e diventerà un documento centrale in un eventuale giudizio successivo.
Quanto dura realmente
I centottanta giorni sono un limite, non una durata media. Composizioni negoziate di piccole dimensioni con pochi creditori rilevanti si chiudono talvolta in tre-cinque mesi; quando le banche coinvolte sono più di due, o quando si negozia con l’Erario, il termine ordinario si rivela spesso insufficiente e si ricorre alla proroga.
Dal giorno 180 al giorno 360: proroga, relazione finale e i sessanta giorni del concordato semplificato
A questo punto la procedura entra nella sua fase conclusiva. Siamo al giorno 180 dall’accettazione dell’esperto, e le strade possibili sono tre: la procedura si chiude con un accordo, prosegue per un secondo periodo, oppure si chiude senza accordo e apre la porta ad altri strumenti.
Cosa succede
Se al giorno 180 le trattative sono ancora in corso, l’incarico può proseguire. Se si è trovata una soluzione, si formalizza lo sbocco previsto dall’art. 23 CCII. Se la soluzione non è stata trovata, l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore; se erano state chieste misure protettive o cautelari, dopo il correttivo la relazione va anche pubblicata nel registro delle imprese, perché l’archiviazione fa cessare le misure e i terzi devono poterlo sapere.
La norma
L’art. 17, settimo comma, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, consente la prosecuzione dell’incarico per non oltre ulteriori centottanta giorni quando lo richiedono, con il consenso dell’esperto, l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative, oppure quando sono pendenti le misure protettive o cautelari o la relativa istanza. Prima del correttivo la norma richiedeva la richiesta di “tutte le parti”; il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 30 gennaio 2024, aveva già letto la formula come riferita ai soli creditori con cui le trattative erano ancora in corso, e il legislatore ha poi recepito questa impostazione. La durata massima complessiva dell’incarico è quindi di trecentosessanta giorni.
L’art. 25-sexies CCII disciplina il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione, una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione. Il correttivo ha inoltre chiarito che gli sbocchi dell’art. 23 possono maturare anche dopo la conclusione delle trattative, con sottoscrizione successiva dell’esperto.
I termini che si attivano
- Richiesta di prosecuzione dell’incarico: prima della scadenza dei centottanta giorni. Una proroga chiesta dopo che l’incarico si è concluso non ha oggetto.
- Durata massima dell’incarico: trecentosessanta giorni complessivi.
- Concordato semplificato: entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Termine perentorio.
- Tetto delle misure protettive: duecentoquaranta giorni, che non coincide con la durata dell’incarico. Negli ultimi mesi di un incarico prorogato la società può trovarsi senza protezione.
Cosa può fare l’amministratore ora
Se l’accordo non arriva, la relazione finale dell’esperto diventa il documento più importante nelle mani dell’amministratore. Una relazione che dà atto della correttezza e della buona fede delle trattative apre il concordato semplificato e, sul piano della responsabilità, dimostra che l’amministratore si è attivato con uno degli strumenti che l’art. 2086 c.c. gli imponeva di adottare. Se la relazione è negativa sulla buona fede, la porta del concordato semplificato si chiude.
È il momento di scegliere in fretta tra le alternative residue: il concordato semplificato, l’accordo di ristrutturazione, il piano attestato, oppure, se le prospettive di continuità sono venute meno del tutto, la domanda di liquidazione giudiziale in proprio, che resta a sua volta un’iniziativa che la legge chiede all’amministratore di non ritardare. In nessuno di questi scenari le dimissioni cambiano il quadro: chi ha condotto la composizione negoziata ne conosce i numeri ed è la persona più adatta a gestire l’uscita.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere il giorno 180 senza aver chiesto la proroga, confidando in un accordo “quasi fatto”. Oppure lasciar passare i sessanta giorni dalla relazione finale nell’attesa che un creditore cambi idea. In entrambi i casi la finestra si chiude e non si riapre.
Quanto dura realmente
Una composizione negoziata prorogata dura in genere tra otto e dodici mesi. Il concordato semplificato, se attivato, ha poi tempi propri che dipendono dal tribunale e dalla complessità del patrimonio da liquidare, e si misurano di solito in molti mesi.
Da uno a cinque anni dopo: il conto che arriva
Sono passati mesi, a volte anni. Se nessuna delle due strade ha funzionato, o se l’amministratore non ne ha scelta nessuna, arriva la fase del conto. Da questo momento in poi le decisioni prese nei mesi precedenti vengono rilette da persone che non c’erano: il curatore, il giudice civile, il pubblico ministero.
Cosa succede
Un creditore, il pubblico ministero o la società stessa chiedono l’apertura della liquidazione giudiziale; il tribunale la dichiara. Il curatore acquisisce le scritture contabili, ricostruisce la gestione degli ultimi anni, individua gli atti non conservativi compiuti dopo la causa di scioglimento, valuta se agire contro gli amministratori. Se emergono distrazioni, pagamenti preferenziali o irregolarità contabili, redige la relazione che arriverà alla procura.
La norma
L’art. 255 CCII attribuisce al curatore la legittimazione a esercitare le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e liquidatori, comprese quelle spettanti ai creditori sociali. L’art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori di srl verso la società e, al sesto comma, verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio. L’art. 2486, terzo comma, c.c. fornisce il criterio presuntivo di calcolo del danno già descritto.
Sul piano penale, il Codice della crisi punisce la bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), quella semplice (art. 323 CCII), e ne estende l’applicazione agli amministratori di società (artt. 329 e 330 CCII). Tra le condotte di bancarotta semplice figura l’aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale o con altra grave colpa. Va ricordato che la liquidazione giudiziale non può essere aperta se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro (art. 49, quinto comma, CCII), e che non può essere aperta decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 33 CCII).
La giurisprudenza più recente disegna i confini di questa fase. La Cassazione civile, prima sezione, con la sentenza n. 5252 del 28 febbraio 2024, ha affermato che i criteri di liquidazione del danno dell’art. 2486, terzo comma, c.c. si applicano anche ai giudizi in corso, perché attengono alla valutazione del danno; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 6216 del 23 dicembre 2025, ne ha tratto la conseguenza che il criterio vale anche per fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. La Cassazione civile n. 10413/2024 ha ricordato che, in presenza di una causa di scioglimento, l’amministratore è esposto a una responsabilità duplice e distinta: verso la società e verso i creditori.
Sul versante penale, la Cassazione ha confermato che rischia la bancarotta semplice l’amministratore che, di fronte all’erosione del capitale, non ricapitalizza e non attiva la procedura concorsuale (Cass. pen. n. 20000/2026); con la sentenza n. 21188/2026 ha però precisato che il semplice aumento dei debiti non basta, perché l’accusa deve provare il nesso causale tra le omissioni e il reale deterioramento dell’impresa e la colpa grave. La Cassazione penale, quinta sezione, con la sentenza n. 12065 del 30 marzo 2026, ha ricondotto alla bancarotta impropria la condotta degli amministratori che avevano falsificato i bilanci per nascondere il disavanzo, anziché adottare le misure di legge per ricapitalizzare o evitare l’aggravamento del dissesto. E con la sentenza n. 2906 del 23 gennaio 2024 la quinta sezione ha chiarito che, se in un consiglio di due membri uno si dimette, l’altro resta amministratore formale e ne conserva la responsabilità penale fino alla procedura.
I termini che si attivano
- Prescrizione dell’azione di responsabilità: cinque anni, con decorrenza che la giurisprudenza lega al momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diventa oggettivamente percepibile dai creditori, e che in caso di procedura concorsuale viene spesso collocata non oltre la sua apertura.
- Nel giudizio civile di responsabilità, i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
- I termini di prescrizione dei reati di bancarotta sono ben più lunghi, e decorrono dall’apertura della procedura.
Cosa può fare l’amministratore ora
In questa fase la difesa si costruisce con le carte raccolte nelle fasi precedenti. Il verbale in cui l’amministratore ha segnalato la perdita, la PEC con cui ha convocato l’assemblea, l’istanza di composizione negoziata, la relazione finale dell’esperto che dà atto della correttezza delle trattative, i prospetti di cassa: sono questi i documenti che separano la gestione diligente dall’inerzia colpevole. Sul piano del danno, la difesa lavora sulla prova di un diverso ammontare rispetto alla presunzione dell’art. 2486 c.c., sulla rettifica delle poste di bilancio, sull’individuazione dei costi che si sarebbero comunque sostenuti in una liquidazione ordinaria, sulla separazione tra i periodi di gestione di amministratori diversi.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che “sono passati anni” equivalga a “è finita”. L’azione del curatore arriva spesso a ridosso della scadenza quinquennale, e il procedimento penale segue tempi propri. Un secondo errore: non aver conservato copia dei documenti societari al momento dell’uscita. L’ex amministratore che deve difendersi senza accesso alle scritture è in grave svantaggio.
Quanto dura realmente
Tra l’apertura della liquidazione giudiziale e la notifica di un’azione di responsabilità passano in genere da uno a tre anni; il giudizio civile di primo grado può richiedere diversi anni ulteriori, e l’eventuale giudizio di legittimità si aggiunge. Il procedimento penale per bancarotta arriva spesso a sentenza a molti anni di distanza dai fatti.
La stessa srl, due calendari
Due simulazioni dimostrative, costruite sugli stessi numeri di partenza, mostrano come la stessa situazione produca esiti opposti a seconda della strada scelta e del giorno in cui la si sceglie. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo su ipotesi.
Dati di partenza comuni. Srl con capitale sociale di 10.000 €. Lunedì 4 maggio 2026 l’amministratore unico riceve il progetto di bilancio 2025: perdita d’esercizio di 48.700 €, patrimonio netto di -38.700 €. Debiti verso fornitori: 212.350 €, di cui 131.600 € scaduti da oltre novanta giorni. Esposizione bancaria: 146.800 €, con sconfinamento stabile da oltre sessanta giorni. Debiti tributari non ancora iscritti a ruolo: 63.900 €. L’attività produce ancora un margine operativo positivo, schiacciato dagli oneri finanziari.
Calendario A: l’amministratore avvia la composizione negoziata
- Lunedì 11 maggio 2026 (giorno X). Istanza depositata sulla piattaforma, con test pratico, progetto di piano, richiesta di misure protettive nei confronti di tutti i creditori e dichiarazione di sospensione ai sensi dell’art. 20 CCII. Da questo momento, una volta pubblicata l’istanza, la causa di scioglimento per perdita del capitale non opera.
- Lunedì 18 maggio. Nomina dell’esperto: quinto giorno lavorativo dal deposito (12, 13, 14, 15, 18 maggio).
- Mercoledì 20 maggio. Accettazione dell’esperto: secondo giorno lavorativo dalla nomina. Da qui decorrono i centottanta giorni dell’incarico, che scadono lunedì 16 novembre 2026.
- Giovedì 21 maggio. Pubblicazione di istanza e accettazione nel registro delle imprese: le misure protettive operano.
- Venerdì 22 maggio. Deposito del ricorso ex art. 19 CCII: ultimo giorno utile.
- Mercoledì 27 maggio. Richiesta di iscrizione del numero di ruolo generale, con largo anticipo sul termine del 10 giugno.
- Giovedì 28 maggio. Decreto di fissazione dell’udienza, entro i dieci giorni (scadenza 1° giugno).
- Martedì 9 giugno. Udienza. Giovedì 11 giugno: ordinanza di conferma delle misure per centoventi giorni, fino al 9 ottobre 2026.
- Luglio e agosto. Le trattative proseguono senza sospensioni.
- Martedì 29 settembre. Intesa con la banca: consolidamento dei 146.800 € in sessanta rate. Intesa con i fornitori scaduti: pagamento del 78% dei 131.600 € (102.648 €) in diciotto rate, con rinuncia al residuo di 28.952 €.
- Martedì 6 ottobre. Sottoscrizione dell’accordo ex art. 23, comma 1, lettera c), CCII, firmato anche dall’esperto, prima della scadenza delle misure. Con la pubblicazione si apre la possibilità di rateazione del debito tributario ai sensi dell’art. 25-bis CCII, fino a settantadue rate.
- Ottobre-novembre. I soci versano 25.000 €. Patrimonio netto ricostruito: -38.700 € + 28.952 € di sopravvenienza + 25.000 € di versamento – 3.400 € di perdita di gestione del periodo = 11.852 €, sopra il capitale di 10.000 €.
L’amministratore resta in carica, ha agito entro poche settimane dalla rilevazione della perdita, ha un esperto che ha seguito e documentato ogni passaggio. Se anche l’accordo non fosse arrivato, avrebbe avuto una relazione finale che attesta la correttezza del percorso.
Calendario B: l’amministratore si dimette
- Venerdì 15 maggio 2026. Dimissioni comunicate via PEC ai soci. L’amministratore è unico: le dimissioni non hanno effetto finché non accetta un successore. Inizia la prorogatio.
- Mercoledì 3 giugno. Un fornitore deposita ricorso per decreto ingiuntivo per 38.420 €.
- Mercoledì 8 luglio. La banca revoca gli affidamenti e chiede il rientro di 146.800 € entro quindici giorni.
- Venerdì 10 luglio. L’amministratore in prorogatio paga 14.600 € a un fornitore con cui ha rapporti personali, lasciando insoluti gli altri.
- Mercoledì 22 luglio. Il nuovo amministratore accetta la nomina. Le dimissioni diventano efficaci. Patrimonio netto a questa data: -71.240 €.
- Mercoledì 29 luglio. Iscrizione della cessazione nel registro delle imprese, entro i trenta giorni (scadenza 21 agosto).
- Mercoledì 14 ottobre. La banca deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Martedì 26 gennaio 2027. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Calcolo del danno presunto ex art. 2486, terzo comma, c.c. per il periodo di gestione dell’amministratore dimissionario: patrimonio netto alla cessazione (-71.240 €) meno patrimonio netto alla causa di scioglimento (-38.700 €) = peggioramento di 32.540 €; detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti in una liquidazione ordinaria dal 4 maggio al 22 luglio, stimati in 9.180 €, il danno presunto è di 23.360 €, salvo la prova di un diverso ammontare. A questo si aggiunge il pagamento di 14.600 € del 10 luglio, compiuto in pieno dissesto a favore di un solo creditore, che il curatore valuterà anche sotto il profilo della bancarotta preferenziale. Le dimissioni del 15 maggio non hanno accorciato di un solo giorno il periodo di cui l’amministratore risponde: lo hanno allungato fino al 22 luglio, senza alcuno degli strumenti che la composizione negoziata gli avrebbe dato.
I binari paralleli: come cambia il calendario se si combinano le strade
Dimissioni e composizione negoziata non sono sempre alternative secche. La cronologia cambia in modo significativo se le si combina, o se si affianca un terzo rimedio.
Dimissioni dopo aver avviato la composizione negoziata. È possibile, ma raramente utile. L’amministratore che ha depositato l’istanza e poi si dimette lascia al successore una procedura in corso, con un esperto che dovrà ricostruire il rapporto con una persona nuova. Se l’amministratore unico si dimette, la prorogatio lo tiene comunque in carica fino all’accettazione del successore. Il percorso ha senso solo quando ci sono ragioni concrete di incompatibilità (ad esempio conflitti gravi con i soci che paralizzano le decisioni), e va coordinato con l’esperto per non compromettere le trattative.
Dimissioni e nuovo amministratore che avvia la composizione negoziata. È la combinazione più ragionevole quando l’amministratore uscente non ha più la fiducia dei soci o dei creditori. Il nuovo amministratore eredita i numeri e può depositare l’istanza; il calendario della composizione riparte dal suo deposito. Per l’uscente, il periodo di responsabilità si chiude con l’accettazione del successore, ma tutto ciò che è accaduto fino a quel giorno resta a suo carico.
Ricapitalizzazione immediata. Se i soci versano il capitale necessario entro poche settimane dal giorno 0, la causa di scioglimento viene rimossa e la società torna a una gestione ordinaria. È la strada più rapida, ma presuppone soci con risorse e disponibili a impiegarle in una società in perdita. Spesso si combina con la composizione negoziata: la dichiarazione dell’art. 20 CCII sospende l’obbligo di ricapitalizzare durante le trattative, e la ricapitalizzazione avviene dopo, quando l’accordo con i creditori ha ridotto il passivo.
Liquidazione volontaria in bonis. Se l’attività non ha prospettive ma il patrimonio basta a pagare tutti i creditori, la via ordinaria è la messa in liquidazione con nomina del liquidatore (art. 2487 c.c.). Il calendario si allunga di mesi, ma senza intervento del tribunale. Il problema, nelle srl in crisi, è che raramente il patrimonio basta.
Imprese sotto soglia. Per le srl che rientrano nella nozione di impresa minore, la composizione negoziata è comunque accessibile secondo le regole dell’art. 25-quater CCII, riscritto dal correttivo del 2024; in caso di esito negativo, gli sbocchi naturali diventano gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore e la liquidazione controllata. Qui il calendario non si interrompe: cambia binario, e chi conosce entrambi i percorsi evita il tempo morto tra l’uno e l’altro.
Ricorso di un creditore già depositato. Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata resta possibile, e dalla pubblicazione dell’istanza con misure protettive la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative, salvo revoca delle misure. Il tempo, però, è ridotto al minimo, e l’istanza deve essere credibile fin dal primo giorno.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera cronologia ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Tutti gli altri sono conseguenza di questi.
- La finestra dei segnali: quando compaiono gli indici dell’art. 3 CCII o arriva la segnalazione dell’organo di controllo. È l’unico momento in cui tutte le strade sono aperte e nessuna è ancora sospetta.
- La finestra del giorno 0: le settimane successive alla rilevazione della perdita del capitale. Qui si decide se il criterio dei netti patrimoniali comincerà a correre contro l’amministratore o se verrà neutralizzato dalla dichiarazione dell’art. 20 CCII.
- La finestra delle ventiquattro ore: il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Il ricorso al tribunale non depositato in tempo significa misure protettive perse, senza rimedio immediato.
- La finestra dello scudo: il periodo di efficacia delle misure protettive, con il tetto dei duecentoquaranta giorni. Gli accordi con i creditori aggressivi si chiudono qui, non dopo.
- La finestra della relazione finale: i sessanta giorni dalla sua comunicazione. È l’ultima occasione per accedere al concordato semplificato e per chiudere il percorso con uno strumento regolato anziché con una liquidazione giudiziale chiesta da altri.
Le domande sul tempo
Mi sono dimesso tre mesi fa, ma i soci non hanno ancora nominato nessuno: sono ancora amministratore? Se eri amministratore unico, o se le tue dimissioni hanno fatto venir meno la maggioranza del consiglio, sì. La rinuncia produce effetto solo dall’accettazione del successore; fino ad allora sei in prorogatio, con i poteri e le responsabilità della carica. Puoi sollecitare formalmente i soci a nominare un sostituto e, nei casi più gravi, verificare con un legale le iniziative per far emergere la paralisi dell’organo assembleare, ma nel frattempo ogni atto di gestione è tuo.
Il bilancio con la perdita è stato approvato a giugno: posso ancora avviare la composizione negoziata a ottobre? Sì, se ricorrono i presupposti dell’art. 12 CCII, cioè uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e un risanamento ragionevolmente perseguibile. Ma i mesi trascorsi tra la rilevazione della perdita e l’istanza restano nel calcolo dei netti patrimoniali, e l’esperto valuterà anche come la società è stata gestita nel frattempo. Prima si deposita, meno pesa quel periodo.
Un creditore ha già notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale: è troppo tardi? Non necessariamente. Finché la sentenza non è pronunciata, l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive impedisce che venga pronunciata fino alla conclusione delle trattative, salvo revoca delle misure da parte del tribunale. Il tempo per preparare istanza e ricorso si riduce però a pochi giorni.
Quanto dura in tutto la composizione negoziata? L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre ulteriori centottanta: al massimo trecentosessanta giorni. Le misure protettive non possono superare duecentoquaranta giorni complessivi. Se l’esito è negativo, ci sono sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato.
Per quanto tempo, dopo le dimissioni, posso essere chiamato a rispondere? L’azione civile di responsabilità si prescrive in cinque anni, con una decorrenza che la giurisprudenza collega al momento in cui l’insufficienza del patrimonio diventa percepibile dai creditori; in caso di liquidazione giudiziale, il curatore agisce spesso a distanza di anni dalla cessazione della carica. Sul piano penale i tempi sono ancora più lunghi.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa scelta.
Tappa 1 e 2: segnali, perdita del capitale, gestione conservativa
- Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. Accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere misurato anche sui debiti contratti senza giustificazione tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivare la procedura e quello della sua apertura, a prescindere dal criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: ogni settimana di inerzia dopo il giorno 0 può diventare una voce di danno.
- Cass. civ. n. 28320/2024. Proseguire l’attività dopo la perdita del capitale integra la violazione di norme di legge specifiche, non una semplice scelta gestionale opinabile. Rilevanza: sottrae la prosecuzione dell’attività alla protezione della discrezionalità imprenditoriale.
- Cass. civ. n. 10413/2024. In presenza di una causa di scioglimento, l’amministratore risponde su due fronti distinti: verso la società e verso i creditori. Rilevanza: chiarisce perché il rischio non si esaurisce con i soci.
- Trib. Bologna, 28 maggio 2025, n. 1396. L’amministratore unico che, con patrimonio netto negativo e senza ricapitalizzazione, lascia proseguire l’attività caratteristica per più esercizi risponde dei danni alla società e ai creditori; se mancano i bilanci, il danno si calcola sulla differenza tra attivo e passivo della procedura. Rilevanza: mostra il costo dell’inerzia prolungata.
- Trib. Firenze, 13 febbraio 2025, n. 513. Dopo la perdita del capitale, stipulare finanziamenti e nuovi contratti è gestione non conservativa; il danno risarcibile va però limitato alle componenti effettivamente pregiudizievoli, come penali e interessi ultralegali. Rilevanza: dice cosa non fare dopo il giorno 0 e offre un argomento difensivo sulla quantificazione.
Tappa 3: le dimissioni
- Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13221. L’amministratore dimissionario non risponde dei fatti successivi alle dimissioni, anche se la cessazione non è stata iscritta nel registro delle imprese. Rilevanza: definisce il limite temporale della responsabilità di chi esce.
- Cass. civ., ord. n. 27789/2024. In un giudizio promosso dalla curatela di una srl contro i sindaci, la Corte ha ribadito che la cessazione dalla carica non è opponibile ai terzi prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. Rilevanza: impone di curare subito l’iscrizione della cessazione.
- Trib. Brescia, 7 gennaio 2025, n. 408. Finché l’organo non si ricostituisce nella sua maggioranza, i dimissionari restano in prorogatio e la rinuncia non produce effetti anticipati. Rilevanza: smentisce l’idea che le dimissioni facciano uscire subito dalla carica.
- Cass. pen., sez. V, n. 631/2025 (dep. 8 gennaio 2025). Le dimissioni comunicate agli organi sociali possono escludere la responsabilità per bancarotta da reato societario anche senza pubblicazione, salvo che il dimissionario abbia continuato a gestire di fatto. Rilevanza: individua l’eccezione che rende pericolose le dimissioni solo formali.
- Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2024, n. 22561. L’amministratore cessato prima del fallimento risponde di bancarotta fraudolenta se le distrazioni risalgono al periodo della sua gestione. Rilevanza: le dimissioni non cancellano il passato.
- Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2024, n. 2906. Se uno dei due consiglieri si dimette, l’altro resta amministratore formale e ne conserva la responsabilità penale per i reati fallimentari fino alla procedura. Rilevanza: chi resta in consiglio eredita il rischio.
- Cass. pen., n. 35818/2025 (dep. 3 novembre 2025). La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici di un inserimento organico con funzioni direttive nei rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, o in un qualunque settore gestionale. Rilevanza: descrive i comportamenti che l’ex amministratore deve evitare dopo l’uscita.
Tappe 4-8: la composizione negoziata
- Trib. Bologna, 30 gennaio 2024. Per la prosecuzione dell’incarico dell’esperto, il riferimento a “tutte le parti” va inteso come riferito ai soli creditori con i quali le trattative sono ancora in corso. Rilevanza: orientamento poi recepito dal correttivo, che ha reso la proroga più accessibile.
- Trib. Milano, sez. II civ., ord. 19 febbraio 2025. Una volta archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive. Rilevanza: la trasparenza iniziale è condizione della protezione.
- Trib. Milano, sez. II civ., 4 luglio 2025. Il tribunale ha esaminato l’ipotesi di richieste cautelari di contenuto analogo alle misure protettive dopo la scadenza del tetto di duecentoquaranta giorni. Rilevanza: conferma che quel limite va pianificato fin dall’inizio.
- Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza che aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni valorizzando la pendenza della composizione negoziata. Rilevanza: la procedura ha effetti anche sul piano cautelare penale.
Tappa 9: il conto finale
- Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252. I criteri di liquidazione del danno dell’art. 2486, terzo comma, c.c. riguardano la valutazione del danno e si applicano anche ai giudizi già in corso. Rilevanza: il criterio dei netti patrimoniali vale anche per le gestioni passate.
- Trib. Venezia, 23 dicembre 2025, n. 6216. Il criterio presuntivo dei netti patrimoniali, avendo natura latamente processuale, si applica anche a fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. Rilevanza: conferma l’orientamento di legittimità nel merito.
- Cass. pen. n. 20000/2026. Rischia la bancarotta semplice l’amministratore che, di fronte all’erosione del capitale, non ricapitalizza e non attiva la procedura concorsuale. Rilevanza: l’inerzia dopo il giorno 0 ha rilievo anche penale.
- Cass. pen. n. 21188/2026. Per la bancarotta semplice da aggravamento del dissesto non basta l’aumento dei debiti: vanno provati il nesso causale con le omissioni e la colpa grave. Rilevanza: offre il perimetro della difesa, costruita sulla documentazione di ciò che l’amministratore ha fatto.
- Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2026, n. 12065. Integra bancarotta impropria la falsificazione dei bilanci per occultare il disavanzo al posto delle misure di ricapitalizzazione o di contenimento del dissesto. Rilevanza: nascondere la perdita è la scelta peggiore tra tutte.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene nel punto esatto della cronologia in cui si trova la società. Gli strumenti sono diversi a seconda della tappa, ma la linea resta una sola.
- Ricostruiamo la tua posizione sul calendario. Esaminiamo bilanci, scadenzari e comunicazioni ricevute e individuiamo la data in cui si è verificata la causa di scioglimento, i segnali dell’art. 3 CCII già presenti e i termini che stanno correndo.
- Calcoliamo il tuo rischio con il criterio dei netti patrimoniali. Con il commercialista dello staff confrontiamo il patrimonio netto alla causa di scioglimento con quello attuale e stimiamo come evolverebbe nelle due ipotesi: dimissioni o composizione negoziata.
- Se scegli le dimissioni, le prepariamo prima di comunicarle. Redigiamo la convocazione dell’assemblea, la relazione sulla situazione patrimoniale, la comunicazione formale di rinuncia e verifichiamo che la cessazione venga iscritta nei trenta giorni, così che la tua uscita sia documentata.
- Se sei in prorogatio, delimitiamo i tuoi atti. Indichiamo quali atti sono conservativi e indifferibili, e quali vanno evitati perché rischierebbero di essere letti come gestione non conservativa o come pagamenti preferenziali.
- Se scegli la composizione negoziata, prepariamo istanza e ricorso insieme. Svolgiamo il test pratico, redigiamo il progetto di piano con il commercialista dello staff, valutiamo la dichiarazione dell’art. 20 CCII e prepariamo il ricorso ex art. 19 prima della pubblicazione, così da depositarlo nel giorno successivo.
- Monitoriamo ogni scadenza della procedura. Ricorso entro il giorno successivo, numero di ruolo entro venti giorni, udienza entro dieci giorni, scadenza delle misure, tetto dei duecentoquaranta giorni, giorno 180, sessanta giorni dalla relazione finale.
- Conduciamo le trattative con banche ed Erario. Con lo staff in diritto bancario e tributario analizziamo i rapporti di affidamento, prepariamo le proposte di consolidamento e moratoria e impostiamo l’accesso alle misure premiali e alla rateazione dell’art. 25-bis CCII.
- Se l’accordo non arriva, attiviamo l’uscita regolata. Valutiamo il concordato semplificato nei sessanta giorni, l’accordo di ristrutturazione o, per le imprese sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento.
- Se il conto è già arrivato, costruiamo la difesa. Di fronte all’azione del curatore o dei creditori, lavoriamo sulla prova di un diverso ammontare del danno, sulla rettifica dei netti patrimoniali e sulla separazione dei periodi di gestione; nel giudizio civile teniamo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado. La strategia impostata nella prima analisi resta la stessa fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta come questa pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce, sapere cosa l’esperto chiederà al primo incontro e quali elementi rendono credibile un piano di risanamento. Accanto a essa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che le questioni di responsabilità nate da queste scelte siano seguite con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, e quella di Gestore della crisi consente di passare senza tempi morti agli strumenti del sovraindebitamento quando la società è un’impresa minore.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, permette di tenere insieme i due piani che in questa scelta non si possono separare: i numeri del bilancio e le regole della responsabilità.
Chiusura
La scelta tra dimettersi e avviare la composizione negoziata non è una scelta tra restare e andarsene. È una scelta su come usare le settimane che seguono la scoperta della perdita. Le dimissioni, per un amministratore unico, non fermano il calendario: lo lasciano correre mentre la carica resta in prorogatio e il criterio dei netti patrimoniali continua a misurare il peggioramento. La composizione negoziata, se avviata presto e bene, sospende la causa di scioglimento, protegge il patrimonio, porta un esperto indipendente a documentare ogni passaggio e offre una via d’uscita regolata anche quando l’accordo non arriva. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’amministratore in crisi, e anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è quella delle qualifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per condurre la composizione negoziata, quella di avvocato cassazionista per difendere l’amministratore nelle azioni di responsabilità fino all’ultimo grado, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario per trattare con i due creditori che pesano di più.
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