La Banca Ha Escusso La Garanzia Del Fondo PMI Sul Mio Prestito: Cosa Succede Dopo E Cosa Fare Con Lo Studio Legale

Perché, sul Fondo PMI, contano più le sentenze che la legge

Chi ha ottenuto un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e poi non è riuscito a rimborsarlo, scopre quasi sempre la stessa cosa nel momento peggiore: la banca smette di essere l’unico interlocutore. Dopo l’escussione compare un secondo creditore, il Fondo, gestito da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), che non manda una lettera dell’avvocato né chiede un decreto ingiuntivo, ma si presenta con una cartella di pagamento dell’Agente della riscossione. Per l’impresa, per i soci e soprattutto per i fideiussori, il cambio di scenario è radicale.

La disciplina di riferimento è frammentata: una legge del 1996, un decreto legislativo del 1998, un decreto ministeriale del 2005, un articolo inserito nel 2015 in un decreto dedicato alle banche popolari, le regole della riscossione coattiva. Nessuna di queste norme risponde da sola alle domande che interessano davvero chi riceve la cartella. Il credito del Fondo è lo stesso della banca o è un credito nuovo? Può essere riscosso senza passare da un giudice? Scavalca gli altri creditori in un fallimento o in un concordato? Il fideiussore può ancora difendersi con le eccezioni che avrebbe opposto alla banca? A queste domande, negli ultimi anni, hanno risposto i giudici: la Corte di Cassazione con una serie di pronunce ormai compatta, e da ultimo le Sezioni Unite con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026.

In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere sull’escussione della garanzia del Fondo PMI, ciascuna tradotta nelle conseguenze pratiche per l’impresa, per i soci e per i fideiussori.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il tema si colloca all’incrocio di due saperi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina direttamente: il diritto bancario (il contratto di finanziamento, la fideiussione, la garanzia pubblica) e il diritto della riscossione, che lo staff multidisciplinare nazionale da lui coordinato in diritto bancario e tributario affronta ogni giorno sul versante delle cartelle e dei ruoli. A ciò si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva in una materia in cui l’orientamento si è formato proprio in sede di legittimità, e le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore, che entrano in gioco quando l’escussione è il sintomo di una crisi più ampia dell’impresa o del garante.

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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici

Per leggere la giurisprudenza serve un minimo di mappa delle norme. Eccola, ridotta all’essenziale.

Il Fondo di garanzia per le PMI è istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996. Non presta denaro all’impresa: garantisce la banca che lo presta. La garanzia diretta è rilasciata alla banca finanziatrice, copre una percentuale del finanziamento (variabile nel tempo e secondo le discipline che si sono succedute, comprese quelle straordinarie del periodo pandemico) ed è, secondo la ricostruzione accolta dalla Cassazione, a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile. Quando l’impresa non paga, la banca invia l’intimazione di pagamento, attende i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo e chiede l’attivazione della garanzia. Il gestore liquida alla banca la quota garantita della perdita.

Da quel pagamento nasce il diritto del Fondo di recuperare quanto versato. L’art. 4 del D.M. 20 giugno 2005 qualifica il meccanismo come surrogazione legale, con richiamo all’art. 1203 del codice civile: il Fondo subentra nella posizione della banca per l’importo pagato e ne dà comunicazione al debitore con il cosiddetto avviso di surroga.

Il secondo pilastro è l’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, dettato per tutti gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive. La norma stabilisce che i crediti per la restituzione delle somme erogate sono assistiti da privilegio e che al loro recupero si provvede mediante iscrizione a ruolo, cioè con la riscossione coattiva affidata all’Agente della riscossione.

Il terzo pilastro è l’art. 8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015. Nel potenziare il Fondo, il legislatore ha precisato che il diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, con le sole eccezioni del privilegio per spese di giustizia e di quelli dell’art. 2751-bis c.c. (lavoratori, professionisti, artigiani, coltivatori e simili), salvi i diritti di prelazione già acquisiti da terzi.

Sul piano della riscossione, la base normativa richiamata per anni è stata l’art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999, che consentiva la riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato anche non tributarie. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 33 del 2025, che ha riordinato la disciplina di versamenti e riscossione; per le cartelle già emesse e per i ruoli già formati il raccordo con la nuova disciplina va verificato caso per caso.

Infine, le regole comuni: per contestare una cartella esattoriale relativa a un credito non tributario si ricorre al giudice ordinario, con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si nega il diritto del creditore di procedere, e con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporre entro venti giorni, quando si denunciano vizi formali della cartella o della notifica. E per chi è in crisi, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre strumenti in cui il credito del Fondo deve essere collocato secondo il suo rango.

Su questo tessuto, i giudici hanno dovuto sciogliere nodi che la lettera delle norme lascia aperti. Vediamoli.

L’orientamento consolidato: il credito del Fondo è un credito pubblico, nuovo e privilegiato

La prima grande questione su cui la giurisprudenza ha trovato un assetto stabile riguarda la natura del credito che nasce dopo l’escussione. È lo stesso credito della banca, semplicemente passato di mano, oppure è qualcosa di diverso? La risposta condiziona tutto il resto: il rango nel concorso, il modo in cui può essere riscosso, le difese disponibili.

Il punto di partenza: Cass. n. 2664/2019 e Cass. n. 6805/2020

Le vicende da cui nascono queste pronunce sono tipiche. Un’impresa ottiene un mutuo chirografario garantito dal Fondo, poi fallisce; la banca escute la garanzia, il gestore paga e chiede di essere ammesso al passivo fallimentare con il privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998. Il curatore si oppone con un argomento serio: se la banca era un creditore chirografario, chi paga al suo posto e si surroga non può ottenere più di quanto avesse la banca stessa.

La Suprema Corte ha chiarito che il privilegio spetta al Fondo anche se la banca garantita era un semplice creditore chirografario, perché la sua fonte è la legge e la sua ragione è la natura pubblica del sostegno all’impresa, non il rapporto di mutuo. Nella motivazione di Cass. n. 6805/2020, che riprende Cass. n. 2664/2019, si osserva che la banca non ha alcun bisogno di avvalersi del privilegio del garante, perché già dispone di una garanzia pubblica escutibile a prima richiesta. L’orientamento è stato poi confermato da Cass. n. 1453/2022 e Cass. n. 1485/2022.

Il principio, calato nella pratica, significa che la banca e il Fondo, sullo stesso finanziamento, hanno ranghi diversi: la prima resta chirografaria per la parte non coperta, il secondo diventa privilegiato per la parte che ha pagato. In altre parole, se la tua impresa ha un mutuo garantito all’80% e finisce in una procedura concorsuale, l’80% del debito residuo, una volta escusso, non sarà più un debito “come gli altri” ma un debito che precede quasi tutti i creditori.

Quando nasce il credito: Cass. n. 6508/2020 e Cass. n. 261/2022

La seconda tessera riguarda il momento genetico. L’orientamento si è consolidato nel senso che il credito del Fondo non nasce dall’erogazione del finanziamento, né dalla concessione della garanzia, ma dal pagamento che il gestore esegue in favore della banca dopo l’escussione. Le ordinanze n. 6508/2020 e n. 261/2022 sono richiamate proprio per questo passaggio: poiché il Fondo non eroga direttamente denaro all’impresa, il suo diritto sorge soltanto quando paga la banca.

Tradotto: finché la banca non ha escusso e il Fondo non ha pagato, quel credito privilegiato non esiste ancora. È un dettaglio che, come vedremo, ha un peso enorme nelle procedure di concordato e di ristrutturazione, dove la fotografia dei debiti si scatta a una data precisa.

La svolta sulla natura: Cass. n. 9657/2024

La pronuncia che ha dato la formula ormai ripetuta in tutte le decisioni successive è Cass. n. 9657/2024. La vicenda riguardava fideiussori raggiunti da cartelle esattoriali dopo che il Fondo aveva pagato la banca e si era surrogato. I garanti sostenevano che, trattandosi di un credito nato da un contratto privato, il gestore avrebbe dovuto munirsi di un titolo giudiziale, come qualunque creditore.

La Suprema Corte ha chiarito che, con il pagamento alla banca, in capo al gestore nasce un diritto restitutorio di natura pubblicistica e privilegiata, che non mira più a recuperare il credito di diritto comune del finanziamento originario, ma a restituire al Fondo risorse pubbliche da destinare ad altre imprese; per questo il recupero può avvenire con la riscossione coattiva anche nei confronti dei terzi garanti.

La formula contiene una tensione che la dottrina non ha mancato di segnalare: si parla di surrogazione, che per definizione trasferisce lo stesso credito, e insieme di un diritto “nuovo” con natura diversa. La Cassazione ha scelto di privilegiare la finalità pubblica, e su questa scelta si è costruito l’intero orientamento successivo.

La serie conforme

A Cass. n. 9657/2024 si sono allineate, tra le altre, Cass. n. 1005/2023, Cass. n. 32148/2024, Cass., sez. III, ord. 4 marzo 2025, n. 5786, e Cass., sez. III, n. 9678/2025 (aprile 2025). In quest’ultima, i ricorrenti sostenevano che la surroga contro i fideiussori fosse stata azionata con il ruolo sulla base di un semplice decreto ministeriale e non di una norma di legge; la Corte ha respinto l’obiezione, ribadendo la legittimità della riscossione esattoriale proprio in ragione della natura pubblica del credito.

In altre parole, se ti trovi davanti a una cartella emessa su richiesta di MCC dopo l’escussione della garanzia, l’argomento “non c’è un decreto ingiuntivo, quindi la cartella è illegittima” è oggi, davanti alla Cassazione, un argomento perdente. Le difese esistono, ma stanno altrove, e le vedremo nelle prossime sezioni.

Prima questione aperta: la cartella senza decreto ingiuntivo è davvero inattaccabile?

La questione

È la domanda che si pone chiunque riceva la cartella. “Ho firmato un contratto con la banca, non con lo Stato. Nessun giudice ha mai accertato che io debba qualcosa. Com’è possibile che mi arrivi una cartella esattoriale, con le stesse conseguenze di un debito fiscale, senza che nessuno mi abbia fatto causa?” La domanda è ancora più pressante per il fideiussore, che spesso non ha nemmeno ricevuto l’intimazione della banca e scopre l’escussione solo dalla cartella.

Cosa hanno deciso i giudici

Sul piano della legittimità, la risposta è ormai univoca. Oltre alla serie appena vista (Cass. n. 9657/2024, n. 32148/2024, n. 5786/2025, n. 9678/2025), la Cassazione ha affrontato il caso di un fideiussore di Bari che, dopo aver perso in primo grado e in appello, sosteneva che la procedura esattoriale fosse utilizzabile solo verso il debitore principale e non verso i garanti. L’ordinanza, commentata nel gennaio 2026, ha rigettato il ricorso: la riscossione coattiva dei crediti agevolati si estende anche ai terzi prestatori di garanzie, come del resto prevede espressamente l’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 3/2015.

Nella vicenda decisa da Cass. n. 5786/2025 c’era un elemento ulteriore di interesse pratico: i debitori avevano già in corso, davanti al tribunale, un giudizio di accertamento negativo del credito contro la banca, relativo proprio al finanziamento garantito. MCC sosteneva di non avere alcun rapporto con l’impresa, perché la garanzia intercorreva solo con la banca. La Corte ha comunque confermato la legittimità del ruolo.

Infine, le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 15 marzo 2026, n. 5889), pur chiamate a decidere principalmente sulla definizione agevolata, hanno ricostruito il credito del Fondo come credito pubblico e non come credito di diritto privato originato dal contratto, riprendendo testualmente il principio di Cass. n. 9657/2024 e definendo quel precedente esattamente in termini con la fattispecie che stavano esaminando.

Se c’è contrasto

Un contrasto c’è stato, ma nella giurisprudenza di merito. Nel febbraio 2026 la stampa locale ha dato notizia di una sentenza del Tribunale di Perugia che ha annullato una cartella di oltre 234.000 euro emessa su richiesta di MCC contro gli ex soci fideiussori di una società fallita, ritenendo che il credito, nato da un rapporto privatistico, non potesse essere iscritto a ruolo senza un previo titolo esecutivo. Gli estremi della decisione non risultano pubblicati nelle fonti consultate, e la pronuncia va letta come espressione di un filone minoritario.

L’assunzione prudenziale, dopo le Sezioni Unite del marzo 2026, è che la legittimità della riscossione tramite ruolo non sarà più rimessa in discussione in sede di legittimità: costruire la difesa solo su questo argomento significa esporsi a un rigetto e alla condanna alle spese.

Cosa significa per te

La cartella va presa sul serio fin dal giorno della notifica. Non è un atto “provvisorio” che attende una conferma giudiziale: è già un titolo che consente all’Agente della riscossione di pignorare conto corrente, stipendio o pensione nei limiti di legge, e di iscrivere ipoteca o fermo.

Questo non vuol dire che non ci siano margini. Significa che la difesa si sposta dal “se” al “come” e al “quanto”: chi ha escusso, a favore di chi il Fondo ha pagato, se la garanzia era efficace, se le somme richieste corrispondono a quanto effettivamente liquidato, se il fideiussore aveva ancora un’obbligazione valida, se i termini di prescrizione e decadenza sono stati rispettati. La domanda utile non è “possono mandarmi una cartella?”, ma “quella cartella corrisponde a un credito che esiste davvero, verso di me, per quell’importo?”.

Quanto ai tempi, i vizi formali della cartella e della notifica si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni; le contestazioni sul diritto di procedere (inesistenza o estinzione del credito, difetto di legittimazione, fatti estintivi) con l’opposizione all’esecuzione, che non ha un termine altrettanto breve ma che, se proposta tardi, arriva quando il pignoramento ha già prodotto effetti. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 263 del 10 gennaio 2025, ha precisato che nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. contro atti della riscossione l’Agente della riscossione è legittimato passivo anche per i motivi che investono il merito della pretesa: un’indicazione preziosa per costruire correttamente il contraddittorio.

Seconda questione aperta: in un fallimento o in un concordato, il Fondo passa davanti a tutti?

La questione

Quando l’escussione è il segnale di una crisi dell’impresa, la domanda cambia: “Se chiedo il concordato, o se la società finisce in liquidazione giudiziale, come verrà trattato il debito garantito dal Fondo? Posso trattarlo come un debito bancario chirografario? E se la banca non ha ancora escusso?” Sono domande decisive per chi deve costruire un piano, perché un credito privilegiato che prevale su quasi tutti gli altri cambia radicalmente la distribuzione delle risorse disponibili.

Cosa hanno deciso i giudici

Tre pronunce della prima sezione civile hanno completato il quadro tra il 2025 e il 2026.

Con la sentenza n. 29599 del 10 novembre 2025, la Cassazione ha affrontato il caso dell’Agente della riscossione che, per conto del gestore, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società per circa 57.000 euro, con privilegio. Il tribunale l’aveva negata applicando l’art. 61, comma 2, della legge fallimentare: il garante che ha pagato solo in parte non può concorrere finché il creditore principale non è integralmente soddisfatto, per evitare che lo stesso debito venga contato due volte. La Suprema Corte ha chiarito che il gestore del Fondo non è un coobbligato solidale dell’impresa, perché la garanzia pubblica copre il rischio di credito della banca e non l’adempimento del debitore; perciò può insinuarsi con privilegio subito dopo aver pagato, senza attendere che la banca sia soddisfatta per intero.

Con la sentenza n. 28620/2025, sempre della prima sezione, la Corte ha invece delimitato il privilegio dal lato soggettivo. Un confidi che aveva prestato fideiussione alla società poi entrata in liquidazione giudiziale, a sua volta controgarantito dal Fondo, chiedeva di essere ammesso al passivo con il privilegio dell’art. 8-bis. La risposta è stata negativa: il privilegio ha natura pubblicistica e personale, spetta solo al gestore del Fondo e non si trasferisce al garante privato che agisce in regresso, il cui credito resta chirografario.

Infine, Cass. n. 28355/2025 ha affermato che il credito restitutorio dello Stato garante escusso va ammesso al passivo in privilegio anche in assenza di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione, superando l’argomento per cui l’art. 9 del D.Lgs. 123/1998 presupporrebbe sempre una revoca.

Se c’è contrasto

Un contrasto ha riguardato il diritto intertemporale. Il Tribunale di Milano, con decreto del 1° marzo 2018 in sede di omologa di accordi di ristrutturazione, aveva negato il privilegio a MCC per garanzie prestate nel 2010 e nel 2013, ritenendo che l’art. 8-bis non potesse applicarsi retroattivamente e che il credito da surroga conservasse il rango chirografario della banca. La giurisprudenza successiva ha in larga parte superato questa impostazione collegando il privilegio al momento del pagamento del Fondo, e comunque ancorandolo già all’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998. Per le garanzie più risalenti, però, la data della liquidazione e la norma invocata restano un profilo da verificare documento per documento, perché possono ancora incidere sul rango del credito.

Un secondo profilo, che era controverso nella prassi dei tribunali della crisi, è stato definito solo nell’agosto 2026 e lo vedremo nella sezione dedicata alla pronuncia più recente e rilevante: la posizione della banca prima dell’escussione.

Cosa significa per te

Se la tua impresa è in difficoltà, la garanzia del Fondo non è un dettaglio del contratto di finanziamento: è una variabile che può spostare centinaia di migliaia di euro da un gruppo di creditori a un altro. Qualunque piano di concordato, accordo di ristrutturazione o composizione della crisi deve prevedere fin dall’inizio lo scenario in cui la garanzia viene escussa, perché in quel momento il Fondo entra con un privilegio che precede anche la gran parte dei crediti tributari e previdenziali privilegiati.

In concreto, il Tribunale di Verona, con decisione del 7 luglio 2025, in un concordato con assuntore ha qualificato il Fondo come creditore potenziale, non ammesso al voto, suggerendo però di prevedere classi “virtuali” pronte ad accoglierne il credito se l’escussione avviene prima o durante il voto, con corrispondente riduzione del credito della banca. È una tecnica di redazione del piano che evita di dover riscrivere tutto a procedura avviata.

Per i fideiussori persone fisiche, il messaggio è speculare: il credito che MCC vanta verso di loro, in forza dell’art. 8-bis, conserva il privilegio anche nelle procedure di sovraindebitamento. Chi valuta una ristrutturazione dei debiti, un concordato minore o una liquidazione controllata deve quindi sapere che quel creditore non potrà essere trattato come un chirografario qualsiasi, anche se il Codice della crisi consente di non soddisfare integralmente i privilegiati quando un professionista attesta che non otterrebbero di più dall’alternativa liquidatoria.

Terza questione aperta: il fideiussore può ancora difendersi con le eccezioni della fideiussione?

La questione

È la questione più viva, e quella su cui la partita è ancora aperta. Il fideiussore che riceve la cartella di MCC si chiede: “Le difese che avrei potuto opporre alla banca valgono anche contro il Fondo? Se la banca ha lasciato passare anni senza agire, se la mia fideiussione conteneva clausole illegittime, se io ho garantito come consumatore e non come imprenditore, tutto questo sparisce perché ora il creditore è pubblico?”

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta della giurisprudenza di merito più recente è che il carattere pubblico del credito cambia le modalità di riscossione, ma non cancella le difese fondate sul contratto di garanzia.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2075 del 14 giugno 2025, ha accolto l’opposizione di un fideiussore che aveva garantito un mutuo della società del fratello, senza alcuna finalità professionale propria, contro la cartella emessa da MCC dopo la surroga nel credito di una grande banca. Il giudice ha applicato la tutela del Codice del consumo e ha ritenuto vessatoria la clausola con cui il garante rinunciava al termine semestrale dell’art. 1957 c.c.; poiché la banca non aveva agito contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, la garanzia è stata dichiarata estinta per decadenza, con effetto anche nei confronti del Fondo surrogato.

Questa impostazione poggia su un orientamento di legittimità che, sul terreno della fideiussione, è ormai netto: Cass., sez. III, ord. 22 luglio 2025, n. 20773, ha confermato la vessatorietà, nei contratti con il garante consumatore, delle clausole che derogano al termine di sei mesi dell’art. 1957 c.c., e Cass. n. 11858/2026 ha ribadito lo stesso principio per la clausola che dispensa il creditore dal rispetto di quel termine.

Accanto al merito della garanzia, i tribunali hanno valorizzato i profili di legittimazione. Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 260/2025, in un’opposizione proposta da una società e dai fideiussori contro la cartella, ha dato peso decisivo alla circostanza che il pagamento del Fondo non risultava eseguito in favore del finanziatore originario, ma di un terzo che si affermava cessionario del credito, senza adeguata prova della cessione. E un’ordinanza del Tribunale di Modena, commentata nel giugno 2025, ha confermato la sospensione di sei cartelle notificate a una società e a due fideiussori per un finanziamento Covid, rilevando da un lato che l’escussione proveniva da un soggetto estraneo al rapporto originario, dall’altro che la cartella, atto amministrativo privo di natura giurisdizionale, non poteva impedire la decadenza contrattuale che imponeva di agire in giudizio entro 36 mesi.

Se c’è contrasto

Qui il contrasto è potenziale più che dichiarato. La formula della Cassazione, secondo cui il credito del Fondo non è più volto a recuperare il credito di diritto comune del finanziamento originario, potrebbe essere letta da MCC come un argomento per sostenere che le eccezioni derivanti dal contratto con la banca non sono più opponibili. I giudici di merito citati hanno invece ragionato in termini di surrogazione: il Fondo subentra nel credito della banca verso il fideiussore e lo trova con i limiti che aveva. Va inoltre ricordato che il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025, le questioni sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia: un intervento il cui esito andrà verificato alla data in cui si imposta la difesa.

L’assunzione prudenziale è che le eccezioni sul contratto di fideiussione, a cominciare dalla decadenza dell’art. 1957 c.c. per il garante consumatore, siano opponibili anche al Fondo, ma che vadano sollevate tempestivamente e documentate con precisione, perché la natura pubblica del credito rende i giudici più esigenti sulla prova.

Cosa significa per te

Se sei fideiussore, la prima cosa da fare è ricostruire la tua posizione come se la cartella non esistesse: che cosa hai firmato, in quale veste, con quali clausole, quando il debito è scaduto, quando e come la banca ha agito, a chi il Fondo ha pagato. Una cartella di MCC non trasforma una fideiussione estinta in un debito vivo: se la garanzia era già caduta nei confronti della banca, quel vizio segue il credito anche dopo la surroga.

Per questo lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la difesa del fideiussore partendo dalle carte della fideiussione, prima ancora che dalla forma della cartella.

È anche il motivo per cui è pericoloso limitarsi a contestare la cartella “a vuoto”: le difese vanno cercate nel contratto di finanziamento, nella fideiussione, nella corrispondenza con la banca, nella richiesta di attivazione della garanzia e nella documentazione della liquidazione. Senza questi documenti, anche l’eccezione più fondata rischia di restare una semplice affermazione.

La pronuncia più recente e rilevante: le Sezioni Unite n. 5889 del 15 marzo 2026

Il contesto

La decisione nasce da una vicenda che riassume quasi tutti i temi di questa guida. Una società ottiene un finanziamento bancario assistito dal Fondo PMI; due persone lo garantiscono come fideiussori. La società non restituisce, la banca attiva la garanzia pubblica, il Fondo paga, si surroga e affida il credito alla riscossione: nel marzo 2017 vengono notificate le cartelle alla società e ai due fideiussori, per oltre 80.000 euro. I garanti propongono opposizione all’esecuzione, sollevando anche la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust. Perdono nei gradi di merito e ricorrono in Cassazione.

Mentre il giudizio di legittimità è pendente, accade un fatto nuovo: uno solo dei due fideiussori presenta, il 28 giugno 2023, domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, la cosiddetta rottamazione quater (art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022). La banca e MCC sostengono che il coobbligato che non ha aderito non possa beneficiare degli effetti della definizione. La questione, intrecciata con un contrasto più generale sul momento in cui la definizione estingue il giudizio, arriva alle Sezioni Unite, anche su impulso dell’ordinanza interlocutoria della Sezione tributaria n. 5830 del 5 marzo 2025.

La motivazione in linguaggio piano

Le Sezioni Unite hanno fissato tre principi.

Il primo riguarda i tempi. In forza della norma di interpretazione autentica dell’art. 12-bis del D.L. n. 84 del 2025, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata. Da quel momento il giudice, su produzione della dichiarazione di adesione e della prova del pagamento, dichiara estinto il giudizio. Viene così superato l’orientamento secondo cui bisognava attendere il pagamento dell’ultima rata.

Il secondo riguarda l’ambito della definizione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la rottamazione quater non riguarda solo i debiti tributari, ma tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione, compresi quelli di natura non tributaria come il credito del Fondo PMI iscritto a ruolo dopo l’escussione.

Il terzo riguarda i coobbligati. Gli effetti sostanziali e processuali della definizione si estendono anche al coobbligato solidale che non ha presentato la domanda di adesione. In altre parole, il debito affidato alla riscossione è unico, e la sua definizione agevolata, una volta perfezionata, non può essere ignorata nei confronti di chi ne è coobbligato.

Sullo sfondo, la sentenza conferma la ricostruzione del credito del Fondo come credito pubblico volto a riacquisire risorse erariali, che rientra nella riscossione coattiva dei crediti agevolati, anche verso i fideiussori, con l’art. 8-bis del D.L. 3/2015 letto in chiave confermativa.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa sentenza, l’impresa e i fideiussori si trovavano davanti a un paradosso. Da un lato si sentivano dire che il credito del Fondo era “pubblico” quando si trattava di giustificare la cartella; dall’altro, quando cercavano di utilizzare gli strumenti che l’ordinamento offre ai debitori dell’Agente della riscossione, incontravano obiezioni fondate proprio sull’origine privatistica del finanziamento o sulla posizione separata dei singoli garanti.

Le Sezioni Unite hanno ricomposto la coerenza del sistema: se il credito è riscosso come un carico affidato all’Agente della riscossione, ne segue anche le regole di favore previste per quei carichi. Il principio, calato nella pratica, significa che la natura pubblica del credito del Fondo non è solo un’arma nelle mani del creditore, ma apre anche strumenti di definizione e di rateizzazione che il debitore di una banca non avrebbe.

Due cautele sono però indispensabili. La prima: la sentenza si riferisce alla rottamazione quater, i cui termini di adesione sono ormai chiusi; per ogni eventuale nuova definizione agevolata occorre leggere il testo di legge vigente, i carichi ammessi e le finestre temporali. La seconda: l’effetto estintivo presuppone il perfezionamento della definizione e il rispetto dei pagamenti; chi aderisce e poi decade si ritrova con il debito residuo e con il processo che riprende. La rateizzazione ordinaria delle cartelle, con piani che possono essere anche molto lunghi in presenza dei requisiti di legge, resta comunque uno strumento da valutare per chi non contesta il credito ma deve renderlo sostenibile.

Il tassello successivo: Cass. n. 24405 del 3 agosto 2026

Per completezza, la pronuncia più nuova in ordine di tempo, destinata a pesare sulle procedure concorsuali, è la sentenza della Cassazione n. 24405 del 3 agosto 2026. Una società aveva proposto un concordato preventivo in continuità che riservava alle banche garantite da MCC un trattamento migliore di quello dei crediti tributari privilegiati, confidando nella sostanziale certezza della futura escussione e quindi nell’ingresso del Fondo con il suo privilegio. La Suprema Corte ha chiarito che, finché la garanzia non è escussa e il Fondo non ha pagato, la banca resta un creditore chirografario e non può essere trattata come se godesse del privilegio pubblico, che appartiene solo al garante e sorge solo con il pagamento e la surrogazione. È la naturale prosecuzione di Cass. n. 6508/2020 e n. 261/2022 sul momento genetico del credito, e impone di redigere i piani considerando entrambi gli scenari.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come i principi giurisprudenziali si traducono in numeri e scadenze. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — La cartella al fideiussore dopo l’escussione

Ipotesi: finanziamento di 180.000 euro a una S.r.l., garantito dal Fondo all’80% e da una fideiussione personale del socio. Al momento dell’inadempimento il debito residuo in linea capitale è di 142.360 euro. La banca intima il pagamento, poi chiede l’attivazione della garanzia. Il Fondo liquida alla banca l’80% della perdita: 113.888 euro. Resta in capo alla banca un credito di 28.472 euro.

Alla luce di Cass. n. 9657/2024, n. 5786/2025 e delle Sezioni Unite n. 5889/2026, i 113.888 euro (oltre accessori) diventano un credito pubblico e privilegiato del Fondo, riscuotibile con ruolo sia verso la società sia verso il fideiussore. I 28.472 euro restano un credito ordinario della banca, che dovrà munirsi di un titolo giudiziale (per esempio un decreto ingiuntivo) per agire esecutivamente.

Il socio riceve la cartella il 14 ottobre 2026. Se intende contestare vizi della cartella o della notifica, deve depositare l’opposizione agli atti esecutivi entro il 3 novembre 2026 (venti giorni). Se intende contestare il diritto di procedere, per esempio perché la fideiussione era stata prestata come consumatore con clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. e la banca non aveva agito nei sei mesi dalla scadenza, propone opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, chiedendo la sospensione. In quello scenario, alla luce di Trib. Firenze n. 2075/2025 e di Cass. n. 20773/2025, la decadenza, se provata, colpisce l’intero credito verso il garante, sia la parte del Fondo sia quella residua della banca.

Simulazione 2 — Il concordato con la garanzia non ancora escussa

Ipotesi: una S.r.l. deposita domanda di concordato preventivo in continuità. Tra i debiti c’è un finanziamento con residuo di 96.450 euro, garantito dal Fondo all’80%. La banca non ha ancora escusso. I debiti tributari privilegiati ammontano a 61.730 euro.

Alla luce di Cass. n. 24405/2026, alla data della domanda la banca è creditore chirografario per l’intero importo di 96.450 euro: la proposta non può riservarle un trattamento preferenziale rispetto all’Erario sul presupposto dell’escussione futura. Se però l’escussione avviene nel corso della procedura, entra in scena il Fondo con un credito privilegiato di 77.160 euro (80% di 96.450), che per effetto dell’art. 8-bis precede anche i crediti tributari privilegiati, mentre la banca resta chirografaria per 19.290 euro.

Alla luce di Cass. n. 29599/2025, il Fondo può far valere il suo credito subito dopo il pagamento, senza attendere il soddisfacimento integrale della banca. La soluzione indicata dal Tribunale di Verona (decisione del 7 luglio 2025) è prevedere classi “virtuali” per il credito del Fondo e una corrispondente riduzione del credito della banca: il piano, così costruito, resta sostenibile in entrambi gli scenari invece di saltare al momento dell’escussione.

Simulazione 3 — La definizione agevolata e il coobbligato che non aderisce

Ipotesi: cartelle per complessivi 83.270 euro notificate alla società e a due fideiussori per il credito del Fondo. I fideiussori propongono opposizione. Nel corso del giudizio, uno solo di loro aderisce a una definizione agevolata applicabile al carico e versa la prima rata nel termine.

Alla luce di Cass., SS.UU., n. 5889/2026, con il versamento della prima rata la definizione si perfeziona: il giudice, su produzione della domanda e della quietanza, dichiara estinto il giudizio, e gli effetti della definizione si estendono anche al coobbligato che non ha aderito. Se però le rate successive non vengono pagate e si verifica la decadenza, il carico torna esigibile per il residuo, con le conseguenze previste dalla disciplina della singola definizione. La scelta di aderire, quindi, va presa valutando insieme la fondatezza dell’opposizione, la sostenibilità del piano di pagamento e la posizione degli altri coobbligati.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’articolo. Serve come promemoria rapido: per ciascuna indica la questione decisa, il principio ridotto a una riga e la ricaduta pratica per chi si trova a gestire l’escussione della garanzia. I principi sono riformulati in parole nostre e non riproducono le massime ufficiali; prima di utilizzarli in un atto, ogni pronuncia va letta nel testo integrale, perché la vicenda concreta ne condiziona sempre la portata. Nella tabella non compaiono le decisioni di merito citate nel testo i cui estremi completi non risultano pubblicati nelle fonti consultate.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., SS.UU., 15 marzo 2026, n. 5889Definizione agevolata di carichi del Fondo PMILa definizione si perfeziona con la prima rata, vale anche per carichi non tributari e giova al coobbligato non aderenteApre la definizione agevolata ai debiti del Fondo e tutela i fideiussori
Cass., 3 agosto 2026, n. 24405Rango della banca prima dell’escussione nel concordatoSenza escussione la banca è chirografaria; il privilegio nasce solo in capo al Fondo dopo il pagamentoImpedisce trattamenti preferenziali anticipati nei piani
Cass., sez. I, 10 novembre 2025, n. 29599Insinuazione al passivo del FondoIl gestore non è coobbligato solidale; non si applica l’art. 61, co. 2, l.fall.Il Fondo concorre con privilegio subito dopo aver pagato
Cass., sez. I, n. 28620/2025Privilegio del confidi controgarantitoIl privilegio dell’art. 8-bis spetta solo al gestore, non al garante privatoIl regresso del garante privato resta chirografario
Cass. n. 28355/2025Privilegio senza revocaIl credito restitutorio dello Stato garante escusso è privilegiato anche senza provvedimento di revocaInutile contestare il privilegio per mancanza di revoca
Cass., sez. III, n. 9678/2025 (aprile 2025)Ruolo verso i fideiussoriLa surroga del Fondo contro i garanti può essere azionata con ruoloIl fideiussore non può contare sul difetto di titolo giudiziale
Cass., sez. III, ord. 4 marzo 2025, n. 5786Ruolo con giudizio pendente contro la bancaLegittima la riscossione esattoriale diretta del FondoLa lite con la banca non paralizza da sola la cartella
Cass., sez. III, ord. 22 luglio 2025, n. 20773Deroga all’art. 1957 c.c.Vessatoria la clausola che deroga al termine semestrale nella fideiussione del consumatoreBase della difesa del fideiussore consumatore
Cass. n. 11858/2026Dispensa dal termine dell’art. 1957 c.c.Vessatoria la clausola che esonera il creditore dal termine di sei mesiConferma recente dell’eccezione di decadenza
Cass. n. 9657/2024Natura del credito del FondoDiritto restitutorio pubblicistico e privilegiato, riscuotibile con ruolo anche verso terzi garantiFormula cardine dell’orientamento
Cass. n. 32148/2024Riscossione mediante ruoloConforme a Cass. n. 9657/2024Consolida l’orientamento
Cass. n. 1005/2023Riscossione mediante ruoloPrecedente conforme sulla riscossione direttaConsolida l’orientamento
Cass. n. 261/2022Genesi del creditoIl credito del Fondo nasce dal pagamento alla banca, non dall’erogazioneConta la data della liquidazione
Cass. n. 1453/2022 e n. 1485/2022Privilegio del FondoConformi a Cass. n. 2664/2019 e n. 6805/2020Consolida il privilegio
Cass. n. 6508/2020Genesi del creditoIl credito sorge con il pagamento conseguente all’escussionePrima fotografia del momento genetico
Cass. n. 6805/2020Privilegio e banca chirografariaIl Fondo è privilegiato anche se la banca non lo eraDoppio rango sullo stesso finanziamento
Cass. n. 2664/2019Privilegio del Fondo nel fallimentoL’art. 9, co. 5, D.Lgs. 123/1998 si applica anche alle garanziePunto di partenza dell’orientamento
Trib. Firenze, 14 giugno 2025, n. 2075Cartella MCC al fideiussore consumatoreDecadenza ex art. 1957 c.c. opponibile anche al Fondo surrogatoModello di opposizione vittoriosa del garante
Trib. Novara, n. 260/2025Legittimazione nel contenzioso MCCServe la prova che il Fondo abbia pagato il creditore legittimatoVerificare a chi è andato il pagamento
Trib. Napoli, 10 gennaio 2025, n. 263Opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartellaL’Agente della riscossione è legittimato anche sui motivi di meritoCorretta impostazione del contraddittorio
Trib. Verona, 7 luglio 2025Fondo nel concordato con assuntoreIl Fondo è creditore potenziale; opportune classi virtualiTecnica di redazione del piano
Trib. Milano, decreto 1° marzo 2018Privilegio per garanzie ante 2015Esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 8-bisPer garanzie risalenti verificare date e norme

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano alcune regole pratiche, valide per l’impresa, per i soci e per i garanti.

  • Dopo l’escussione il creditore cambia: per la quota pagata dal Fondo non tratti più con la banca, ma con MCC e con l’Agente della riscossione.
  • La cartella emessa per il credito del Fondo è legittima anche senza decreto ingiuntivo: contestarla solo per questo è una strategia destinata a fallire.
  • Il credito del Fondo è privilegiato e, con l’art. 8-bis, precede quasi tutti gli altri crediti privilegiati: va considerato con il suo peso reale in ogni piano di risanamento.
  • Finché la banca non ha escusso, il suo credito resta chirografario: nessun piano può anticipare un privilegio che non è ancora nato.
  • Il Fondo può insinuarsi con privilegio appena ha pagato, senza attendere il soddisfacimento integrale della banca.
  • Il privilegio è del solo gestore pubblico: confidi e garanti privati che pagano restano chirografari nel regresso.
  • Le eccezioni della fideiussione, a cominciare dalla decadenza dell’art. 1957 c.c. per il garante consumatore, seguono il credito anche dopo la surroga.
  • Chi ha escusso, a chi il Fondo ha pagato e per quale importo sono domande da verificare sui documenti: difetti di legittimazione e di prova possono far cadere la cartella.
  • I termini sono brevi: venti giorni dalla notifica per i vizi formali della cartella, e ogni giorno di ritardo sulle contestazioni di merito lascia spazio a pignoramenti e ipoteche.
  • Il credito del Fondo, riscosso come carico affidato all’Agente della riscossione, può accedere a definizioni agevolate e rateizzazioni secondo le regole vigenti, con effetti che possono giovare anche ai coobbligati.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Ho ricevuto l’avviso di surroga di MCC ma non ancora la cartella: devo fare qualcosa subito? Sì. L’avviso è il momento migliore per chiedere e raccogliere la documentazione: richiesta di attivazione della garanzia, prova della liquidazione, importo pagato, soggetto che lo ha ricevuto. Alla luce di Cass. n. 261/2022 e n. 6508/2020, la data del pagamento del Fondo è quella da cui nasce il credito, e il Tribunale di Novara (n. 260/2025) mostra quanto conti verificare chi ha ricevuto il pagamento. Arrivare alla cartella con queste informazioni già in mano cambia i tempi e la qualità della difesa.

Sono fideiussore: posso dire che la cartella è nulla perché non ho mai avuto rapporti con MCC? Questo argomento, da solo, non regge davanti alla Cassazione: Cass. n. 9657/2024, n. 9678/2025 e le Sezioni Unite n. 5889/2026 ammettono la riscossione con ruolo anche verso i garanti. Le difese efficaci riguardano la tua obbligazione: veste di consumatore, clausole di deroga all’art. 1957 c.c. (Cass. n. 20773/2025, n. 11858/2026, Trib. Firenze n. 2075/2025), eventuali decadenze contrattuali, prescrizione, corrispondenza degli importi.

La mia società sta preparando un concordato: come devo indicare il debito verso la banca garantita? Alla luce di Cass. n. 24405/2026, se alla data della domanda la garanzia non è stata escussa, la banca è chirografaria. Ma il piano deve prevedere l’ipotesi dell’escussione in corso di procedura, perché il Fondo entrerebbe con un credito privilegiato (Cass. n. 29599/2025) e con la forza dell’art. 8-bis. La tecnica delle classi virtuali indicata dal Tribunale di Verona nel luglio 2025 è una soluzione da valutare.

Un altro fideiussore ha aderito alla rottamazione: ne beneficio anch’io? Secondo le Sezioni Unite n. 5889/2026, gli effetti della definizione agevolata, una volta perfezionata con il versamento della prima rata, si estendono anche al coobbligato solidale che non ha aderito. Occorre però verificare che la definizione sia effettivamente perfezionata e resti in regola, perché una decadenza successiva riapre la partita per il residuo.

Il confidi che mi ha garantito ha pagato la banca e ora mi chiede i soldi: ha lo stesso privilegio dello Stato? No. Cass. n. 28620/2025 ha escluso che il garante privato, anche se controgarantito dal Fondo, possa avvalersi del privilegio dell’art. 8-bis: il suo credito di regresso è chirografario. È una differenza rilevante sia in una procedura concorsuale sia in un piano di sovraindebitamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti visti in questa guida al tuo fascicolo concreto, con un metodo che parte dai documenti e arriva, quando serve, fino alla Corte di Cassazione.

  1. Ricostruiamo la catena dell’escussione: acquisiamo e confrontiamo intimazione della banca, richiesta di attivazione, delibera e prova della liquidazione del Fondo, avviso di surroga, per verificare che ogni passaggio sia avvenuto nei termini e tra i soggetti legittimati.
  2. Verifichiamo la cartella e la sua notifica: controlliamo relata, indicazione del titolo, importi, interessi e accessori, e se emergono vizi formali depositiamo l’opposizione agli atti esecutivi entro i venti giorni.
  3. Esaminiamo la fideiussione clausola per clausola: individuiamo la veste del garante, le deroghe all’art. 1957 c.c., le clausole riconducibili allo schema ABI e le decadenze contrattuali, ed eccepiamo tutto ciò che è opponibile al Fondo surrogato.
  4. Analizziamo il contratto di finanziamento originario: con lo staff di diritto bancario verifichiamo condizioni economiche, tassi e oneri, per accertare che il credito della banca, e quindi quello in cui il Fondo è subentrato, corrisponda a quanto dovuto.
  5. Proponiamo l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, impostando correttamente il contraddittorio con l’Agente della riscossione, MCC e, quando necessario, la banca, e chiediamo la sospensione dell’efficacia esecutiva.
  6. Calcoliamo prescrizione e decadenze: individuiamo le date rilevanti (scadenza del debito, pagamento del Fondo, notifiche) e verifichiamo se il diritto è ancora esercitabile.
  7. Valutiamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità di rateizzazioni e definizioni agevolate eventualmente disponibili, confrontandole con le probabilità dell’opposizione e con la posizione degli altri coobbligati.
  8. Costruiamo il piano di concordato o di ristrutturazione collocando correttamente banca e Fondo, con la previsione dello scenario di escussione in corso di procedura.
  9. Assistiamo il fideiussore persona fisica nelle procedure di sovraindebitamento, collocando il credito privilegiato del Fondo e verificando le condizioni per un trattamento non integrale dei privilegiati.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dall’opposizione in tribunale all’appello fino al ricorso per cassazione, senza cambiare difensore né linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. L’orientamento sul credito del Fondo PMI si è formato proprio in sede di legittimità, e le questioni ancora aperte, dalle eccezioni del fideiussore alla collocazione del Fondo nei piani concorsuali, sono destinate a essere decise lì. Poter sostenere gli stessi argomenti, con lo stesso difensore e la stessa strategia, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio significa non disperdere nel passaggio tra un avvocato e l’altro le eccezioni sollevate all’inizio.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti insieme: i primi impostano opposizioni ed eccezioni, i secondi ricostruiscono importi, piani di rientro e sostenibilità delle soluzioni, così che ogni scelta processuale sia valutata anche nei suoi effetti economici. Quando l’escussione è il segnale di una crisi più ampia, le competenze di Gestore della crisi, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore consentono di passare dalla difesa della singola cartella alla gestione complessiva dell’indebitamento dell’impresa o del garante.

In chiusura

L’escussione della garanzia del Fondo PMI trasforma un debito bancario in un credito pubblico, privilegiato e riscosso con cartella: la giurisprudenza, fino alle Sezioni Unite del marzo 2026 e alla sentenza dell’agosto 2026 sui concordati, ha reso stabile questo assetto. Ma ha anche indicato con chiarezza dove restano le difese: nella fideiussione, nella legittimazione, nei termini, nella corretta collocazione del credito nelle procedure di crisi.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio di materie: il diritto bancario e la riscossione, presidiati dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo; il contenzioso che può arrivare fino in Cassazione, dove l’Avvocato patrocina come cassazionista; la crisi dell’impresa e del garante, affrontata con le qualifiche di Esperto Negoziatore, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC. Analizzeremo la tua posizione a partire dai documenti e costruiremo la strategia più adatta, senza promesse ma con metodo.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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