Pochi debiti sono circondati da tante voci quanto il “prestito Covid” da 25.000-30.000 euro. Nel 2020 è arrivato in pochi giorni, con un’autocertificazione e senza la consueta istruttoria bancaria; per molti titolari di ditte individuali, artigiani, commercianti e piccole società è stato l’unico ossigeno nei mesi di chiusura. Proprio perché è nato in un clima di emergenza, attorno a quel finanziamento si è formato un passaparola fatto di frasi rassicuranti: “tanto lo paga lo Stato”, “se chiudo la partita IVA è finita”, “prima o poi arriverà una rottamazione”. È comprensibile crederci: ognuna di queste frasi contiene un frammento di verità. Il problema è che il frammento, preso da solo, porta a decisioni sbagliate proprio nel momento in cui le rate smettono di essere pagate.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi aspetta una sanatoria che non arriverà, o chiude l’impresa pensando di cancellare il debito, rischia di trovarsi con una cartella esecutiva, un pignoramento sul conto e alcune strade di soluzione ormai chiuse.
In questa guida mettiamo alla prova le sette convinzioni che ricorrono più spesso nelle domande dei piccoli imprenditori:
- “Il prestito era garantito al 100% dallo Stato: se non pago, paga lo Stato e finisce lì.”
- “Se chiudo la partita IVA o cancello la ditta, il debito sparisce.”
- “Il prestito è della mia SRL: io, come socio, non rischio nulla.”
- “Quando arriva la cartella basta aspettare la prossima rottamazione.”
- “Senza una sentenza del giudice non possono pignorarmi niente.”
- “Non restituire il prestito Covid è reato” (e il suo opposto: “l’ho speso per me, ma nessuno può dirmi niente”).
- “Il debito verso il Fondo di garanzia non si può ridurre: con lo Stato non si tratta.”
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il prestito Covid non pagato è un debito che attraversa tre materie insieme. Nasce come rapporto bancario e, dopo l’escussione della garanzia, diventa credito pubblico riscosso tramite ruolo: è il terreno su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Quando il debito non è sostenibile, la soluzione passa dalle procedure di crisi e sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. E se la contestazione della cartella richiede di arrivare fino all’ultimo grado di giudizio, la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva senza cambi di mano.
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Mito n. 1 — «Il prestito era garantito al 100% dallo Stato: se non pago io, paga lo Stato e la storia finisce lì»
Il mito
“Il mio prestito da 30.000 euro era coperto dalla garanzia pubblica al 100%. Se smetto di pagare, la banca si fa rimborsare dal Fondo e io sono fuori dalla partita.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente e sta scritto nella legge. L’art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto “decreto Liquidità”, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40) ha previsto per le PMI, i lavoratori autonomi e i professionisti danneggiati dalla pandemia finanziamenti di nuova concessione assistiti da una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI pari al 100% dell’importo, gratuita e rilasciata in automatico. L’importo massimo, inizialmente di 25.000 euro, è stato portato a 30.000 euro in sede di conversione, e comunque era commisurato ai ricavi o alla spesa per il personale. La banca, dunque, non correva alcun rischio: se il cliente non avesse pagato, il Fondo le avrebbe rimborsato la perdita.
Da qui il salto logico del passaparola: “se la banca non rischia, allora non rischio neanche io”. Molti imprenditori hanno letto “garanzia al 100%” come se significasse “contributo a fondo perduto al 100%”. Ha contribuito anche la rapidità dell’erogazione: niente valutazione del merito creditizio, niente garanzie personali richieste dalla norma, bastava un’autocertificazione. Un finanziamento ottenuto così facilmente sembrava, a molti, qualcosa di diverso da un normale debito.
La realtà
In realtà la garanzia pubblica protegge la banca, non il debitore. È una garanzia “a prima richiesta” che il finanziatore può attivare quando il cliente non paga; ma nel momento in cui il Fondo rimborsa la banca, non estingue il debito: lo acquista. Il gestore del Fondo si surroga nei diritti della banca (art. 1203 c.c. e disposizioni operative del Fondo) e diventa il nuovo creditore dell’impresa per tutto ciò che ha pagato.
Il debito non si cancella con l’escussione della garanzia: cambia soltanto il creditore, e il nuovo creditore è più forte del precedente. Il credito del Fondo, infatti, non è un normale credito bancario. La legge (art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, richiamato per il Fondo PMI dall’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla L. 33/2015) gli attribuisce un privilegio generale che prevale su quasi tutti gli altri crediti e consente di recuperarlo mediante iscrizione a ruolo, cioè con cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nel caso tipico del prestito da 30.000 euro garantito al 100%, la banca viene soddisfatta interamente dal Fondo e tutto il residuo non pagato (capitale e interessi) diventa un debito verso lo Stato. Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: la garanzia al 100% significa che la banca esce di scena, non che esce di scena il debitore.
La prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17652 del 30 giugno 2025, ha chiuso la questione in termini molto netti: il gestore del Fondo che ha pagato il finanziatore diventa titolare di un diritto alla restituzione di natura pubblicistica, assistito da privilegio, finalizzato a far rientrare risorse pubbliche nel Fondo; a quel diritto si applica la riscossione coattiva tramite ruolo, anche nei confronti di chi ha prestato garanzie personali. Nello stesso senso si sono espresse le ordinanze della Prima Sezione nn. 30641, 30643 e 30645 del 20 novembre 2025, che collegano all’escussione della garanzia l’effetto di surrogazione del Fondo nella posizione della banca.
Cosa rischia chi ci crede
Chi smette di pagare convinto che “tanto paga lo Stato” rischia di perdere l’unica finestra in cui il debito è ancora trattabile con la banca, cioè il periodo che precede l’escussione della garanzia. Dopo il pagamento del Fondo arriva l’avviso di surroga e poi la cartella; a quel punto il creditore dispone dei poteri esecutivi dell’agente della riscossione (pignoramento del conto presso la banca, del quinto dello stipendio o della pensione nei limiti di legge, fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca) e il debito cresce per effetto di interessi e oneri di riscossione. In più, l’insolvenza viene segnalata in Centrale Rischi della Banca d’Italia e nei sistemi di informazione creditizia privati, con conseguenze sulla possibilità di ottenere nuovo credito anche per anni.
Mito n. 2 — «Se chiudo la partita IVA o cancello la ditta, il debito del prestito Covid sparisce»
Il mito
“Ho chiuso l’attività: la ditta non esiste più, quindi non esiste più neanche il suo debito.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, qui, riguarda le società di capitali. Quando una SRL viene cancellata dal registro delle imprese, la società si estingue come soggetto giuridico e i creditori non possono più agire contro di lei (con le regole particolari che vedremo nel mito successivo). Il passaparola ha trasferito questa regola, valida per le società, alle ditte individuali, dove però funziona in modo completamente diverso. A rafforzare l’equivoco c’è il linguaggio comune: si dice “la ditta ha un debito” come se la ditta fosse una persona distinta dal titolare.
Contribuisce anche una comprensibile stanchezza. Chi ha tenuto aperta una piccola attività durante e dopo la pandemia, accumulando perdite, vede la chiusura come un punto e a capo, un modo per voltare pagina anche sul piano dei debiti.
La realtà
La ditta individuale non è un soggetto diverso dal suo titolare: è la stessa persona fisica che esercita un’attività d’impresa. Il prestito Covid concesso alla ditta individuale è quindi un debito personale del titolare, che ne risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.). Chiudere la partita IVA o cancellare la ditta dal registro delle imprese non estingue il debito: lo lascia intatto in capo alla persona, che continuerà a riceverne le richieste anche da ex imprenditore, da lavoratore dipendente o da pensionato.
Lo stesso vale per le società di persone: nelle SNC tutti i soci, e nelle SAS i soci accomandatari, rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, anche dopo lo scioglimento e la cancellazione.
C’è poi un secondo effetto della chiusura, meno noto e molto più insidioso. La cancellazione dal registro delle imprese incide sugli strumenti disponibili per risolvere la crisi. L’art. 33, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) rende inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato. Resta invece aperta la liquidazione controllata del patrimonio, che il debitore persona fisica può chiedere anche oltre l’anno dalla cancellazione (art. 33, comma 1-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024) e che può condurre all’esdebitazione.
La prova
La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 (Prima Sezione), ha risolto un contrasto che divideva i tribunali: la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è sempre inammissibile, anche se si tratta di un imprenditore individuale e anche se il concordato proposto è solo liquidatorio. Secondo la Corte, al debitore cessato resta soltanto la liquidazione controllata. La sentenza ha smentito una serie di decisioni di merito di segno opposto, tra cui quelle della Corte d’Appello di Napoli del 14 luglio 2025 e del Tribunale di Vicenza del 13 marzo 2025.
Cosa rischia chi ci crede
Chi chiude la ditta “per far sparire” il prestito Covid ottiene due risultati negativi insieme: il debito resta, e si chiude la porta a uno degli strumenti più flessibili per ristrutturarlo. Il concordato minore permette infatti di proporre ai creditori un pagamento parziale conservando i beni o proseguendo un’attività; la liquidazione controllata, invece, comporta la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile. La decisione di chiudere l’attività andrebbe presa dopo aver valutato la strategia sul debito, mai prima. Chi ha già chiuso non è senza soluzioni, ma deve sapere che il ventaglio delle opzioni si è ristretto.
Mito n. 3 — «Il prestito è intestato alla mia SRL: io come socio non rischio nulla»
Il mito
“Il finanziamento l’ha preso la società a responsabilità limitata. Se la società non paga, i miei beni personali sono al sicuro.”
Perché ci credono in tanti
Qui il mito è vero, ma solo a metà. La responsabilità limitata è il cuore della SRL: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.). Se il prestito Covid è stato erogato alla SRL e nessuno ha firmato garanzie personali, il socio in quanto tale non è debitore. È una regola corretta, e il passaparola la riporta fedelmente. Ciò che il passaparola omette sono le condizioni e le eccezioni, che nella realtà delle piccole società sono tutt’altro che rare.
La realtà
Le eccezioni principali sono tre, e vanno verificate una per una sulla documentazione.
La prima è la fideiussione. Anche se la norma emergenziale non richiedeva garanzie personali per i prestiti fino a 30.000 euro, non era vietato che la banca le chiedesse o che fossero già in essere fideiussioni “omnibus” a garanzia di tutti i debiti della società. Se il socio o l’amministratore ha firmato una fideiussione, dopo l’escussione il Fondo subentra anche nei diritti verso il fideiussore e può riscuotere nei suoi confronti tramite ruolo. Lo ha confermato la Cassazione nell’ordinanza n. 17652/2025, richiamando l’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 3/2015.
La seconda è la cancellazione della società. Se la SRL viene cancellata dal registro delle imprese senza aver pagato il debito, l’art. 2495 c.c. consente ai creditori non soddisfatti di agire contro i soci fino a concorrenza delle somme che questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La terza riguarda l’amministratore. Se le somme del prestito sono state distolte dalla loro destinazione, o se la società è stata gestita in modo da pregiudicare i creditori, l’amministratore può essere chiamato a rispondere personalmente sul piano civile e, nei casi più gravi, anche su quello penale (ne parliamo nel mito n. 6).
La responsabilità limitata protegge il socio solo se non ha firmato garanzie, non ha incassato somme dalla liquidazione e non ha gestito la società in modo scorretto. Fuori da questi confini, il patrimonio personale è esposto.
La prova
Oltre alla già citata ordinanza n. 17652/2025, la posizione del garante personale è stata esaminata da diversi giudici di merito con esiti opposti a seconda dei fatti. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2075 del 14 giugno 2025, ha accolto l’opposizione di un fideiussore contro la cartella di Mediocredito Centrale: il garante aveva firmato per la società del fratello senza alcuno scopo professionale proprio, e il giudice ha riconosciuto la tutela prevista per il consumatore, ritenendo inefficace la clausola che lo privava della protezione dell’art. 1957 c.c. (che fa decadere il creditore rimasto inerte). Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1221 del 10 ottobre 2025, ha invece respinto un’opposizione analoga, sottolineando la natura pubblicistica del credito del Fondo. La differenza tra i due esiti sta tutta nei documenti e nei tempi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontata la propria irresponsabilità personale spesso non controlla ciò che ha firmato. Scopre la fideiussione solo quando riceve una cartella intestata a sé, magari anni dopo, quando i termini per alcune difese (come la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.) andrebbero valutati con precisione e subito. E il socio che ha incassato qualcosa dalla chiusura della società, convinto di essere “coperto”, può vedersi chiedere proprio quelle somme.
Mito n. 4 — «Quando arriva la cartella basta aspettare la prossima rottamazione»
Il mito
“Il prestito Covid passa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Allora diventa una cartella come le altre: prima o poi arriverà una rottamazione e pagherò solo il capitale.”
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento ha una sua logica apparente. Dopo l’escussione della garanzia il debitore riceve effettivamente una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, identica nella forma a quelle per imposte o contributi. Negli ultimi anni le definizioni agevolate si sono succedute con regolarità (le tre rottamazioni, il saldo e stralcio, la rottamazione-quater, fino alla rottamazione-quinquies introdotta dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199), e molti imprenditori hanno già utilizzato questi strumenti per le proprie cartelle fiscali. È naturale pensare che “tutto ciò che arriva dall’Agenzia” possa essere rottamato.
La realtà
In realtà le definizioni agevolate non riguardano tutte le cartelle, ma solo i carichi che la legge indica espressamente. La rottamazione-quinquies, per esempio, si applica ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni, di contributi INPS non accertati e di sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture. Il credito del Fondo di garanzia per la restituzione del prestito Covid non rientra in nessuna di queste categorie.
C’è anche una ragione di sistema. La garanzia gratuita al 100% era una misura di aiuto pubblico autorizzata nell’ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato; condonare il credito di restituzione equivarrebbe a trasformare quell’aiuto in qualcosa di diverso da ciò che era stato autorizzato. Per questo la dottrina specializzata indica nella rateizzazione ordinaria prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 lo strumento di regolarizzazione concretamente disponibile dopo l’iscrizione a ruolo. Con la riforma del D.Lgs. 110/2024, per i debiti fino a 120.000 euro la dilazione è concessa su semplice richiesta fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, e può arrivare a durate maggiori se si documenta una temporanea difficoltà economica.
Il fondo di verità, però, esiste: una trattativa sul debito è possibile, ma di regola va fatta prima dell’escussione, quando il creditore è ancora la banca. Le disposizioni operative del Fondo disciplinano le transazioni proposte dal finanziatore, che richiedono il coinvolgimento del gestore; è una strada tecnica e con margini definiti, ma reale. Dopo l’iscrizione a ruolo gli spazi di negoziazione si restringono drasticamente.
La prova
Il quadro normativo della rottamazione-quinquies è descritto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione dedicata all’ambito applicativo della misura, che elenca in modo tassativo le tipologie di carichi ammessi. Sul piano giurisprudenziale, la natura pubblica del credito del Fondo, che ne spiega il trattamento differenziato, è affermata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 17652/2025 e, in sede penale, dalla sentenza n. 28416 del 2022 della Sesta Sezione, che ha qualificato la garanzia del Fondo come vera e propria forma di aiuto pubblico. Anche la Corte dei conti (Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 200 del 29 maggio 2024) ha riconosciuto la natura di risorsa pubblica dei finanziamenti garantiti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta una rottamazione che per questo debito non è prevista lascia trascorrere i sessanta giorni dalla notifica della cartella senza pagare, senza chiedere la rateizzazione e senza verificare eventuali vizi. Trascorso quel termine l’agente della riscossione può avviare le azioni esecutive. Nel frattempo si perde la possibilità di contestare tempestivamente i vizi formali dell’atto (come vedremo, i termini sono brevi) e, soprattutto, il tempo utile per valutare strumenti strutturali come il concordato minore o la composizione negoziata, che danno risultati migliori quando sono attivati prima dell’aggressione esecutiva.
Mito n. 5 — «Senza una sentenza del giudice non possono pignorarmi niente»
Il mito
“Nessun giudice mi ha condannato a pagare il prestito. Una cartella non è una sentenza: finché non mi fanno causa, i miei beni non si toccano.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è una regola generale del processo civile: per pignorare, il creditore privato ha bisogno di un titolo esecutivo, cioè di una sentenza, di un decreto ingiuntivo o di un atto notarile esecutivo (art. 474 c.p.c.). La banca che vuole recuperare un finanziamento deve di norma ottenere prima un decreto ingiuntivo. Chi conosce questa regola, magari per esperienza diretta con altri creditori, la applica al prestito Covid: “se la banca non mi ha fatto causa, non può succedere niente”.
Negli anni scorsi, inoltre, alcuni difensori hanno sostenuto proprio questa tesi davanti ai tribunali: il Fondo, surrogandosi alla banca, acquisterebbe un credito privato e dovrebbe quindi procurarsi un titolo giudiziale come qualunque creditore. Il dibattito era reale, e il passaparola ne ha conservato l’eco.
La realtà
La Cassazione ha ormai consolidato l’orientamento opposto. Il credito del Fondo dopo l’escussione non è il vecchio credito bancario passato di mano, ma un diritto alla restituzione di risorse pubbliche; per questo la legge consente di recuperarlo con l’iscrizione a ruolo (art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e art. 17 D.Lgs. 46/1999), senza passare dal giudice. Il ruolo e la cartella sono il titolo esecutivo: una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione può procedere a pignoramento senza alcuna sentenza.
Questo non significa che la cartella sia intoccabile. Significa che la difesa va costruita su argomenti diversi dalla semplice “mancanza di sentenza”. I motivi che i tribunali hanno preso in considerazione riguardano, per esempio: la regolarità dell’escussione (chi ha chiesto la garanzia, se ne era legittimato, se ha rispettato i termini previsti dalla garanzia stessa); l’esistenza e l’importo effettivo del credito; la posizione del fideiussore e l’eventuale decadenza del creditore; la regolarità della notifica e il decorso della prescrizione. Per contestare i vizi formali della cartella o degli atti esecutivi il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporre nel termine di venti giorni; per contestare il diritto stesso del creditore di procedere si utilizza l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), davanti al giudice ordinario.
Attenzione a un dettaglio che il passaparola ignora del tutto: la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza non opera per le opposizioni in materia esecutiva. Chi riceve la cartella a luglio e conta di “guadagnare agosto” rischia di presentarsi fuori tempo.
La prova
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9678/2025 (aprile 2025) e poi con l’ordinanza n. 17652 del 30 giugno 2025, ha affermato che il gestore del Fondo, surrogato nella posizione della banca, può procedere con la riscossione coattiva tramite ruolo senza bisogno di un preventivo titolo giudiziale, anche nei confronti dei garanti. Il fondo di verità della difesa, invece, è documentato dal Tribunale di Modena, che nel giugno 2025 ha confermato la sospensione dell’efficacia esecutiva di sei cartelle notificate da MCC a una società e a due fideiussori: la richiesta di escussione della garanzia era partita da un soggetto diverso da quello che aveva erogato il finanziamento e stipulato la garanzia.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta la “causa” che non arriverà mai scopre l’esistenza del problema quando il conto corrente è già bloccato dal pignoramento presso terzi, o quando il datore di lavoro inizia a trattenere una parte dello stipendio. A quel punto i termini per contestare i vizi della cartella sono spesso scaduti, e restano soltanto le difese sul merito del credito, più complesse da sostenere.
Mito n. 6 — «Non restituire il prestito Covid è reato» (e il suo opposto: «l’ho speso per me, ma nessuno può dirmi niente»)
Il mito
“Se non pago il prestito garantito dallo Stato finisco nel penale.” Oppure, all’estremo opposto: “Il prestito era mio, l’ho usato come mi serviva: non ci sono conseguenze.”
Perché ci credono in tanti
Queste due convinzioni opposte nascono dalla stessa confusione: si mescolano due condotte diverse, cioè il non pagare le rate e l’uso che si è fatto del denaro ricevuto. Le cronache degli ultimi anni hanno raccontato di sequestri e processi legati ai finanziamenti Covid, e chi le ha lette ha concluso che la semplice insolvenza sia penalmente rilevante. Dall’altra parte, chi ha ottenuto il prestito come persona fisica (ditta individuale o professionista) ragiona così: “il mio patrimonio è uno solo, quindi i soldi dell’attività sono soldi miei”.
La realtà
Il primo punto va detto con chiarezza: il mancato pagamento delle rate, di per sé, non è reato. L’inadempimento di un debito, anche se garantito dallo Stato, ha conseguenze civili (escussione della garanzia, ruolo, esecuzione forzata), non penali.
Il discorso cambia se si guarda a come sono state usate le somme o a come è stato ottenuto il finanziamento. Il decreto Liquidità non ha introdotto reati specifici, ma la giurisprudenza ha applicato ai prestiti garantiti le norme generali del codice penale sulle frodi nelle erogazioni pubbliche: la malversazione (art. 316-bis c.p.) quando le somme vengono distolte dalle finalità previste dalla legge, l’indebita percezione (art. 316-ter c.p.) o la truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) quando il finanziamento è stato ottenuto con dichiarazioni false. Per le imprese, la Cassazione ha più volte ritenuto configurabile la malversazione quando il denaro è stato dirottato verso conti personali o altre società.
Il fondo di verità della seconda convinzione, però, esiste ed è recente. Per i professionisti la Cassazione ha distinto: la norma sui prestiti fino a 30.000 euro chiedeva loro soltanto di aver subito danni dalla pandemia, senza imporre uno specifico vincolo legale di destinazione. Di conseguenza, l’impiego delle somme per finalità personali lecite non integra la malversazione, a meno che uno scopo non sia stato pattuito nel contratto di mutuo. È una distinzione importante, ma limitata, e non autorizza a generalizzare.
La prova
Il panorama è articolato e va letto con attenzione. La Cassazione penale, Sezione VI, con la sentenza n. 28416 del 2022 (depositata il 19 luglio 2022), ha affermato che la malversazione è configurabile quando le somme di un finanziamento garantito dal Fondo PMI ai sensi dell’art. 13, lett. m), del decreto Liquidità non vengono destinate alle finalità di legge; la stessa Sezione, con la sentenza n. 2560 del 22 gennaio 2026, ha confermato il principio per la distrazione a fini personali delle somme ricevute. Con la sentenza n. 14874/2024 la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di un libero professionista che aveva usato quasi tutto il finanziamento per estinguere il mutuo sull’abitazione familiare. In senso opposto, la sentenza n. 17022 del 12 maggio 2026, sempre della Sesta Sezione, ha escluso il reato per un commercialista che aveva destinato a un familiare un mutuo da 25.000 euro ottenuto in base alla lett. m), proprio per l’assenza di un vincolo legale di destinazione per i professionisti. Più risalente e rimasta isolata è la sentenza n. 22119 del 4 giugno 2021, relativa a un finanziamento con garanzia SACE.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che non pagare sia reato spesso si paralizza per paura, oppure accetta soluzioni sproporzionate pur di “chiudere la questione”. Chi invece crede che l’uso delle somme sia irrilevante rischia di sottovalutare un profilo che può emergere proprio quando il debito va in sofferenza o quando si apre una procedura concorsuale, perché in quelle sedi i movimenti del conto vengono esaminati. In entrambi i casi la prima cosa da fare è ricostruire con i documenti bancari come il denaro è stato effettivamente impiegato.
Mito n. 7 — «Il debito verso il Fondo di garanzia non si può ridurre: con lo Stato non si tratta»
Il mito
“Il credito del Fondo è privilegiato e pubblico: in qualunque procedura andrà pagato per intero, quindi il sovraindebitamento per me non serve a nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è solido. Il credito di restituzione del Fondo gode del privilegio generale dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998, che lo colloca davanti alla generalità dei creditori. In una liquidazione, quindi, il Fondo viene soddisfatto prima di fornitori, banche chirografarie e altri creditori comuni. Da qui la conclusione del passaparola: “se il Fondo passa avanti a tutti, nessuna procedura potrà mai toccarlo”.
La realtà
Il privilegio stabilisce l’ordine in cui i creditori vengono pagati, non garantisce il pagamento integrale. Nelle procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi, i crediti privilegiati possono essere soddisfatti in misura non integrale, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo l’attestazione dell’Organismo di composizione della crisi (art. 75, comma 2, CCII per il concordato minore). La parte non coperta viene trattata come chirografaria. Il privilegio del Fondo impone di rispettare l’ordine dei pagamenti, ma non rende il suo credito immune dalla ristrutturazione.
Le procedure disponibili per il piccolo imprenditore sono diverse. Il concordato minore permette di proporre ai creditori un pagamento parziale, anche proseguendo l’attività, e richiede il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto. La liquidazione controllata mette a disposizione dei creditori il patrimonio e si conclude, in presenza dei requisiti, con l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui (artt. 268 e 282 CCII). Per l’impresa ancora attiva e con prospettive di risanamento c’è inoltre la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal CCII, nella quale un esperto indipendente agevola le trattative con i creditori. Nei concordati, quando la garanzia pubblica non è ancora stata escussa, la giurisprudenza di merito richiede di collocare il credito della banca garantita in una classe apposita e di prevedere un accantonamento per il rischio che il Fondo, pagando, subentri con il suo privilegio (art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII, ritenuto applicabile anche al concordato minore).
Non a caso l’Avv. Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore, imposta la strategia sul prestito Covid partendo dal rango del credito del Fondo: è da lì che si capisce quanto spazio reale c’è per ridurre il debito.
La prova
Sul rango del credito: la Cassazione, con l’ordinanza n. 15857 del 17 maggio 2022 e, più di recente, con la sentenza n. 25083/2026, ha confermato che il credito restitutorio del Fondo è assistito dal privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 e che può essere insinuato con riserva quando il pagamento alla banca non è ancora avvenuto. Già Cass. n. 2664 del 30 gennaio 2019 e n. 6805 del 2020 avevano chiarito che il privilegio spetta al garante pubblico, non alla banca finanziatrice, il cui credito resta chirografario finché la garanzia non viene escussa. Sui limiti della proposta: la Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha precisato che il contenuto libero del concordato minore non consente di trattare un creditore privilegiato alla stregua di un chirografario. Sull’accantonamento per le garanzie non escusse: il Tribunale di Rimini, con decreto del 25 marzo 2025, ha applicato l’art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII al concordato semplificato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che il debito verso lo Stato sia intoccabile rinuncia in partenza alle uniche procedure che possono ridurlo legalmente, e finisce per sostenere per anni rateizzazioni incompatibili con il proprio reddito o per subire pignoramenti. Chi invece presenta una proposta senza conoscere il rango del Fondo rischia l’inammissibilità o la mancata omologazione. La differenza la fa una proposta costruita sui numeri reali della liquidazione.
Il mito alla prova dei numeri
Vediamo, con tre ipotesi dimostrative, che cosa accade concretamente a chi agisce credendo a uno dei miti. I dati sono realistici ma non si riferiscono a casi reali.
Ipotesi A — “Ho chiuso la ditta, quindi il debito è sparito” (miti 2 e 5). Situazione di partenza: prestito di 30.000 € erogato a luglio 2020 a una ditta individuale; ultima rata pagata a novembre 2023; capitale residuo 21.740 €. Il titolare cancella la ditta a marzo 2024 e si fa assumere come dipendente con uno stipendio netto di 1.780 € mensili. Sviluppo: la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine ed escute la garanzia; il Fondo paga e invia l’avviso di surroga; la cartella arriva il 14 ottobre 2025 per 23.412,60 € tra capitale, interessi e oneri. Il debitore non reagisce, convinto che “la ditta non c’è più”. Decorsi sessanta giorni, dal 13 dicembre 2025 l’agente della riscossione può procedere. Esito: pignoramento presso il datore di lavoro. Per uno stipendio fino a 2.500 € la trattenuta è pari a un decimo (art. 72-ter D.P.R. 602/1973), quindi 178 € al mese: oltre dieci anni per estinguere il solo importo iniziale, mentre gli interessi continuano a maturare. Essendo cancellato, il debitore non può più proporre un concordato minore (Cass. n. 20141/2026): per ottenere una liberazione dai debiti dovrà valutare la liquidazione controllata di tutto il patrimonio.
Ipotesi B — “La SRL è una cosa, io sono un’altra” (mito 3). Situazione di partenza: SRL con due soci al 50%, prestito di 30.000 €, fideiussione omnibus firmata nel 2018 da uno dei soci. La società viene messa in liquidazione e cancellata nel 2024; il bilancio finale assegna 4.300 € a ciascun socio. Sviluppo: dopo l’escussione il Fondo iscrive a ruolo 24.960,35 €. Nei confronti del socio fideiussore la cartella viene emessa per l’intero importo, perché il Fondo subentra anche nei diritti verso il garante (Cass. n. 17652/2025). Nei confronti del socio non fideiussore, il creditore può agire solo nei limiti dei 4.300 € ricevuti dalla liquidazione (art. 2495 c.c.). Esito: per il primo socio la “responsabilità limitata” non ha alcun effetto pratico; per il secondo esiste un’esposizione limitata ma reale. Per il fideiussore andrebbe verificato subito se ricorrono i presupposti della tutela consumeristica e della decadenza ex art. 1957 c.c. (come nel caso deciso da Trib. Firenze n. 2075/2025).
Ipotesi C — “Aspetto agosto, i termini sono sospesi” (mito 5). Situazione di partenza: cartella MCC notificata il 22 luglio 2026, con un vizio di notifica evidente. Sviluppo: il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) decorre dal giorno successivo. Il debitore, convinto che dal 1° al 31 agosto i termini siano sospesi, pensa di avere tempo fino a settembre. Esito: poiché la sospensione feriale non si applica alle opposizioni in materia esecutiva, il termine scade l’11 agosto 2026. Un’opposizione depositata a settembre sarebbe tardiva per i vizi formali; resterebbero soltanto le contestazioni sul diritto a procedere ex art. 615 c.p.c.
Il fondo di verità
Ricomponiamo ora, nel quadro corretto, i frammenti veri da cui i miti sono nati.
È vero che la garanzia era al 100% e che la banca non ha perso nulla. Ma la garanzia ha spostato il credito verso lo Stato, rendendolo privilegiato e riscuotibile con cartella. Il debitore non ha ricevuto alcuno sconto: ha semplicemente cambiato creditore, passando da una banca che doveva andare dal giudice a un ente pubblico che può procedere direttamente.
È vero che la cancellazione estingue la società di capitali. Ma non estingue la persona del titolare di una ditta individuale, né i soci illimitatamente responsabili delle società di persone. Per i soci di SRL restano l’art. 2495 c.c. e le eventuali fideiussioni. E la cancellazione, per l’imprenditore, preclude il concordato minore lasciando aperta la sola liquidazione controllata.
È vero che le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state più volte oggetto di definizioni agevolate. Ma ciascuna definizione ha un ambito preciso, e i crediti di restituzione del Fondo PMI non sono compresi nella rottamazione-quinquies. La trattativa sul debito esiste, ma trova il suo spazio naturale prima dell’escussione e, dopo, nelle procedure della crisi.
È vero che il creditore privato non può pignorare senza titolo esecutivo. Ma il ruolo è titolo esecutivo per legge, e la Cassazione lo ha ribadito per il Fondo. È altrettanto vero, però, che la cartella può essere contestata quando l’escussione è irregolare, quando la garanzia è decaduta, quando il fideiussore è un consumatore protetto o quando la notifica è viziata: i precedenti di Firenze e Modena lo dimostrano.
È vero che l’inadempimento non è reato. Ma l’uso delle somme per finalità diverse da quelle di legge può esserlo, almeno per le imprese; per i professionisti la Cassazione del 2026 ha escluso la malversazione in assenza di vincolo legale o contrattuale.
È vero infine che il Fondo ha un privilegio forte. Ma il privilegio stabilisce una precedenza, non un diritto all’integrale pagamento: nelle procedure di sovraindebitamento, rispettando l’ordine delle prelazioni e il limite di ciò che il creditore otterrebbe dalla liquidazione, anche il credito del Fondo può essere pagato in parte, e l’esdebitazione può liberare il debitore dal residuo.
C’è un ultimo frammento di verità che merita di essere rimesso al suo posto, perché attraversa tutti i miti: l’idea che “tanto c’è tempo”. Chi ragiona così osserva, correttamente, che tra la prima rata non pagata e il primo pignoramento possono passare anche molti mesi: la banca deve dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, chiedere l’intervento del Fondo, attendere il pagamento; il Fondo deve inviare l’avviso di surroga e affidare il carico all’agente della riscossione; la cartella deve essere notificata e devono decorrere sessanta giorni. Il tempo, dunque, esiste. Ma ogni passaggio di questa sequenza chiude una porta. Prima della decadenza si può ancora rinegoziare con la banca; prima dell’escussione si può proporre una transazione con il coinvolgimento del gestore del Fondo; prima della cancellazione dal registro delle imprese si può ancora accedere al concordato minore; nei venti giorni dalla notifica della cartella si possono far valere i vizi formali dell’atto. Il tempo che il passaparola considera un margine di sicurezza è in realtà il periodo in cui le scelte sono più numerose, e quindi quello da usare meglio. Nel frattempo, le segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia e in Centrale Rischi continuano a produrre effetti sulla possibilità di ottenere nuovo credito, anche per un’eventuale ripartenza dell’attività: un motivo in più per non lasciar trascorrere i mesi senza una strategia.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, in una riga per ciascuna convinzione, il punto in cui il passaparola si è separato dalla norma. È utile da consultare quando si ricevono atti dalla banca, dal Fondo o dall’agente della riscossione, per capire subito quale domanda porsi. Nella colonna di destra non ci sono slogan ma condizioni: la maggior parte dei miti diventa vera o falsa proprio a seconda di una circostanza che il passaparola dimentica (una fideiussione firmata anni prima, la data della cancellazione, la natura del debitore, il momento dell’escussione). Per questo, prima di decidere, conviene sempre partire dai documenti.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Paga lo Stato, io sono fuori” | Il Fondo paga la banca e si surroga: il debitore resta obbligato verso lo Stato, con credito privilegiato riscosso a ruolo (Cass. n. 17652/2025) |
| “Chiudo la ditta e il debito sparisce” | La ditta individuale coincide con il titolare, che risponde con tutti i beni; la cancellazione preclude il concordato minore (Cass. n. 20141/2026) |
| “Prestito della SRL, io socio non rischio” | Vero solo senza fideiussioni, senza somme incassate dalla liquidazione (art. 2495 c.c.) e senza mala gestio |
| “Arriverà la rottamazione” | La rottamazione-quinquies non comprende i crediti del Fondo PMI; dopo il ruolo resta la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| “Senza sentenza non possono pignorare” | Ruolo e cartella sono titolo esecutivo; la difesa passa da opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. su motivi specifici |
| “Non pagare è reato” / “l’uso dei soldi è irrilevante” | L’inadempimento non è reato; la distrazione delle somme può integrare malversazione per le imprese (Cass. n. 2560/2026), non per i professionisti senza vincolo (Cass. n. 17022/2026) |
| “Con lo Stato non si tratta” | Il privilegio fissa l’ordine, non l’integralità: concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione possono incidere sul credito del Fondo |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se la banca non ha ancora escusso la garanzia, posso ancora trattare? Sì, con dei limiti. Finché la garanzia non è stata escussa, il creditore è ancora la banca e le disposizioni operative del Fondo consentono transazioni proposte dal finanziatore con il coinvolgimento del gestore. Il margine non è illimitato e i tempi sono stretti, perché la banca ha termini propri per chiedere l’intervento del Fondo; per questo conviene muoversi appena le rate diventano insostenibili, non dopo la decadenza dal beneficio del termine.
Quindi è vero che la cartella del Fondo non si prescrive mai? No. Anche il credito del Fondo è soggetto a prescrizione; il termine va però individuato caso per caso, tenendo conto degli atti interruttivi (avviso di surroga, cartella, intimazioni, atti esecutivi). Il calcolo richiede la ricostruzione precisa di tutte le notifiche: una prescrizione ipotizzata “a occhio” è uno dei modi più rapidi per perdere una causa.
Quindi è vero che il Fondo può chiedere il pagamento anche al mio garante? Sì. Dopo l’escussione il Fondo subentra anche nei diritti verso i fideiussori e può riscuotere nei loro confronti tramite ruolo (Cass. n. 17652/2025). Il garante, però, può avere difese proprie, come la tutela del consumatore o la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., che vanno verificate sul contratto di fideiussione.
Quindi è vero che posso rateizzare la cartella del prestito Covid? Sì. La rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 è lo strumento di regolarizzazione disponibile dopo l’iscrizione a ruolo; per i debiti fino a 120.000 € le domande presentate nel 2025-2026 possono ottenere fino a 84 rate mensili su semplice richiesta. Se però la rata risultante è insostenibile, la rateizzazione rischia di rinviare il problema: in quel caso va confrontata con le procedure di sovraindebitamento.
Quindi è vero che, se ho usato il prestito per pagare spese personali, rischio il penale? Dipende. Per le imprese la Cassazione ha più volte ritenuto configurabile la malversazione in caso di distrazione delle somme dalle finalità di legge (Cass. n. 28416/2022 e n. 2560/2026). Per i professionisti, la sentenza n. 17022/2026 ha escluso il reato in assenza di un vincolo di destinazione legale o contrattuale. La risposta dipende quindi dalla qualifica del beneficiario, dal contratto e dall’effettivo impiego del denaro.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna agganciata alla convinzione che smentisce o ridimensiona. Le massime sono riformulate con parole nostre.
- Cass. civ., ord. n. 17652 del 30 giugno 2025. Principio: il gestore del Fondo che ha pagato la banca acquista un diritto alla restituzione di natura pubblica e privilegiata, recuperabile con la riscossione coattiva tramite ruolo anche verso i garanti. Rilevanza: smentisce i miti n. 1, 3 e 5.
- Cass. civ., ord. n. 9678/2025 (aprile 2025). Principio: la natura pubblica del credito del Fondo surrogato esclude la necessità di un titolo giudiziale preventivo per procedere con la cartella. Rilevanza: smentisce il mito n. 5.
- Cass. civ., Sez. I, ordd. nn. 30641, 30643 e 30645 del 20 novembre 2025. Principio: l’escussione della garanzia pubblica determina il subentro del Fondo nella posizione del creditore garantito. Rilevanza: chiariscono il meccanismo alla base del mito n. 1.
- Cass. civ., n. 25083/2026. Principio: il credito del Fondo per le somme pagate in forza della garanzia gode del privilegio dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, può essere insinuato con riserva prima del pagamento e, dopo, il Fondo subentra nello stato passivo per la quota soddisfatta. Rilevanza: fondamento del rango del credito nel mito n. 7.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15857 del 17 maggio 2022. Principio: nella verifica del passivo, il privilegio per i crediti da interventi di sostegno pubblico alle imprese si applica anche alle garanzie. Rilevanza: mito n. 7.
- Cass. civ., n. 2664 del 30 gennaio 2019 e n. 6805 del 2020. Principio: il privilegio nasce dalla legge in favore del garante pubblico; la banca finanziatrice, che può escutere la garanzia a prima richiesta, resta creditrice chirografaria. Rilevanza: spiegano perché, prima dell’escussione, il debito ha un rango diverso (miti n. 4 e 7).
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, neppure se individuale e con proposta liquidatoria; gli resta la liquidazione controllata. Rilevanza: smentisce il mito n. 2 e ne mostra il costo nascosto.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: la libertà di contenuto del concordato minore non consente di equiparare un creditore privilegiato a un chirografario, violando l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: delimita correttamente lo spazio di riduzione del credito del Fondo (mito n. 7).
- Cass. pen., Sez. VI, n. 28416/2022 (dep. 19 luglio 2022). Principio: la distrazione delle somme di un finanziamento garantito dal Fondo ex art. 13, lett. m), D.L. 23/2020 dalle finalità di legge può integrare la malversazione; la garanzia è una forma di aiuto pubblico. Rilevanza: mito n. 6 e natura pubblica del credito (mito n. 4).
- Cass. pen., Sez. VI, n. 2560 del 22 gennaio 2026. Principio: è decisiva la struttura pubblicistica dell’operazione, non la veste privata del contratto con la banca; la distrazione a fini personali integra la malversazione. Rilevanza: mito n. 6.
- Cass. pen., n. 14874/2024. Principio: l’unicità del patrimonio del professionista non giustifica l’uso di un finanziamento Covid garantito per estinguere un mutuo personale. Rilevanza: mito n. 6, versione “l’ho speso per me”.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 17022 del 12 maggio 2026. Principio: per i professionisti, i finanziamenti ex art. 13, lett. m), non hanno un vincolo legale di destinazione; l’uso per fini personali leciti non è malversazione, salvo scopo pattuito nel contratto. Rilevanza: il fondo di verità del mito n. 6.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 22119 del 4 giugno 2021. Principio: in un caso di garanzia SACE la Corte aveva escluso la malversazione valorizzando la natura privata dell’erogazione. Rilevanza: orientamento rimasto isolato, da cui il passaparola ha tratto l’idea che “non c’è reato”.
- Corte dei conti, Sez. II giur. centrale d’appello, n. 200 del 29 maggio 2024. Principio: i finanziamenti garantiti costituiscono risorsa pubblica e il loro sviamento può generare danno erariale. Rilevanza: miti n. 1 e 4.
- Trib. Firenze, n. 2075 del 14 giugno 2025. Principio: il fideiussore che ha garantito senza scopo professionale può invocare la tutela del consumatore contro clausole che lo privano della protezione dell’art. 1957 c.c.; opposizione alla cartella MCC accolta. Rilevanza: mito n. 3 e fondo di verità del mito n. 5.
- Trib. Modena, ordinanza del giugno 2025. Principio: sospesa l’efficacia esecutiva di cartelle MCC quando l’escussione della garanzia proveniva da un soggetto diverso dal finanziatore titolare della garanzia. Rilevanza: la cartella non è incontestabile (mito n. 5).
- Trib. Benevento, n. 1221 del 10 ottobre 2025. Principio: rigettata l’opposizione di società e fideiussore, riconoscendo la natura pubblicistica del credito di MCC. Rilevanza: mostra che le difese generiche non bastano (miti n. 3 e 5).
- Trib. Rimini, decreto del 25 marzo 2025. Principio: nel concordato semplificato il credito della banca garantita non ancora escussa va collocato in classe apposita, con un fondo che copra il rischio di subentro del garante pubblico. Rilevanza: mito n. 7.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo la strategia sui documenti, non sulle voci. In concreto:
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa: acquisiamo contratto di finanziamento, piano di ammortamento, eventuali fideiussioni, comunicazioni di decadenza, avviso di surroga ed estratti di ruolo, e verifichiamo in quale fase si trova il debito (banca, Fondo o agente della riscossione).
- Verifichiamo la regolarità dell’escussione: controlliamo chi ha chiesto l’intervento del Fondo, se ne era legittimato e se ha rispettato i termini previsti dalla garanzia.
- Esaminiamo le fideiussioni firmate dai soci o dai familiari, accertando se il garante può invocare la tutela del consumatore e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
- Controlliamo la cartella e le notifiche, calcolando i termini di opposizione (ricordando che la sospensione feriale 1-31 agosto non opera in materia esecutiva) e la prescrizione sulla base di tutti gli atti interruttivi.
- Proponiamo le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, con eventuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva quando ne ricorrono i presupposti.
- Valutiamo con la banca, prima dell’escussione, i margini di una transazione compatibile con le disposizioni operative del Fondo.
- Confrontiamo in termini numerici rateizzazione, concordato minore e liquidazione controllata, simulando rate, percentuali di soddisfazione e tempi, con i commercialisti dello staff.
- Predisponiamo la proposta di concordato minore o la domanda di liquidazione controllata, collocando il credito del Fondo nel rispetto del suo privilegio e dell’art. 75, comma 2, CCII, e seguiamo la procedura fino all’esdebitazione.
- Accompagniamo l’impresa ancora attiva nella composizione negoziata della crisi, impostando le trattative con banche garantite e Fondo.
- Ricostruiamo l’impiego delle somme ricevute per valutare in anticipo eventuali profili di rischio penale, così da affrontarli con cognizione e non subirli.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi ha un prestito Covid non pagato, la qualifica che pesa di più è spesso quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento: conoscere dall’interno il lavoro dell’OCC significa costruire proposte che tengano conto fin dall’inizio del privilegio del Fondo, dell’attestazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione e dei requisiti per l’esdebitazione, riducendo il rischio di inammissibilità. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario permette di leggere il debito sia nella sua origine bancaria sia nella sua fase di riscossione a ruolo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa sulla cartella o la proposta di concordato è lo stesso professionista che può sostenerla in ogni grado, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. E su ogni pratica avvocati e commercialisti lavorano insieme: i primi sulle eccezioni giuridiche e sulle procedure, i secondi sui numeri, sui piani e sulla sostenibilità delle rate.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa: prima di chiudere un’attività, di ignorare una cartella o di firmare una rateizzazione, occorre sapere con precisione chi è oggi il creditore, quale rango ha il suo credito e quali strumenti sono ancora aperti. Molte delle convinzioni che circolano sul prestito Covid non sono del tutto false; sono vere a metà, e proprio la metà mancante è quella che decide l’esito.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il prestito Covid non pagato si colloca esattamente all’incrocio delle competenze dell’Avv. Monardo: il rapporto bancario e la riscossione a ruolo, presidiati dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; le procedure di sovraindebitamento e di crisi d’impresa, in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore; il contenzioso sulle cartelle, che grazie alla qualifica di cassazionista può essere seguito fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni atto e costruiremo con te la strada più sostenibile.
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