È Vero Che L’agenzia Delle Entrate Non Accetta Mai La Transazione Fiscale Delle Imprese?

Molti imprenditori arrivano alla crisi con una convinzione precisa: con il Fisco non si tratta. L’Agenzia delle Entrate, si dice, respinge ogni proposta di pagamento parziale e pretende tutto, sanzioni comprese. La convinzione è diffusa, ma giuridicamente è falsa. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) consente di proporre all’Amministrazione finanziaria un pagamento parziale o dilazionato dei tributi. L’Agenzia può aderire. E, quando non aderisce, in presenza di condizioni precise il tribunale può omologare lo strumento anche contro il suo voto.

Il problema reale è un altro. Chi dà per scontato il rifiuto spesso non presenta alcuna proposta, lascia maturare sanzioni e interessi e arriva alla liquidazione giudiziale quando uno strumento negoziale era ancora percorribile. Al rischio opposto è esposto chi presenta una proposta mal costruita: il diniego arriva davvero, e i termini per correggere la rotta sono stretti.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché la transazione fiscale è, prima di tutto, una negoziazione della crisi d’impresa tra debitore e creditori pubblici. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nella composizione negoziata, la sede in cui dal 2024 si può proporre un accordo transattivo direttamente alle Agenzie fiscali. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la parte tributaria del piano e il confronto numerico con la liquidazione vengono costruiti al suo interno.

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La transazione fiscale nel Codice della crisi: definizione e ratio

Sul piano normativo, la transazione fiscale non è un istituto unico. È una disciplina che si innesta su diversi strumenti di regolazione della crisi, con regole proprie per ciascuno.

La transazione fiscale è la proposta, formulata dall’impresa nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi, di pagare in misura parziale o dilazionata i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e i relativi accessori, soggetta all’adesione dell’Amministrazione o, nei casi previsti, all’omologazione forzosa del tribunale.

Le sedi normative sono quattro.

La prima è l’art. 63 CCII, che regola la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII). La seconda è l’art. 88 CCII, che disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, liquidatorio o in continuità. La terza è l’art. 80, comma 3, CCII, relativo al concordato minore delle imprese sotto soglia. La quarta è l’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter), che consente di proporre un accordo transattivo alle Agenzie fiscali già nel corso della composizione negoziata.

Va precisato che il credito tributario non è liberamente disponibile. L’Amministrazione non può rinunciare a una parte del tributo per scelta discrezionale. Può farlo solo perché la legge la autorizza, alle condizioni che la legge fissa. La ratio della disciplina è proprio questa: consentire al creditore pubblico di ottenere, in una soluzione concordata, più di quanto otterrebbe dalla liquidazione dell’impresa. Il parametro di riferimento è sempre il confronto con l’alternativa liquidatoria.

In termini operativi, questo significa che l’Agenzia non valuta la proposta in base a un giudizio di simpatia verso l’impresa. La valuta sulla base di numeri: quanto riceverebbe con il piano, in quanto tempo, e quanto riceverebbe se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale. Una proposta che offre meno della liquidazione non può essere accettata. Una proposta che offre di più può esserlo.

La tesi del rifiuto sistematico nasce anche da un equivoco sul silenzio. Negli accordi di ristrutturazione non esiste un silenzio-assenso del Fisco. L’adesione deve essere espressa, con sottoscrizione. Molti uffici, in passato, hanno lasciato decorrere i termini senza rispondere. Il legislatore ha reagito introducendo il meccanismo dell’omologazione forzosa, chiamato cram down fiscale. Con il correttivo ter, il testo dell’art. 63 precisa che la mancata adesione comprende anche il voto contrario: il tribunale può superare tanto l’inerzia quanto il diniego espresso.

La distinzione da istituti affini è essenziale. La transazione fiscale non coincide con la rateizzazione ordinaria delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973), che dilaziona ma non riduce il debito. Non coincide con le definizioni agevolate (le cosiddette rottamazioni), che sono misure straordinarie a carattere generale, con condizioni uguali per tutti. Non coincide con l’accertamento con adesione, che riguarda la determinazione del tributo e non il suo pagamento in una situazione di crisi.

Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa con 480.000 € di cartelle può chiedere una rateizzazione: pagherà tutto, con interessi, in un numero massimo di rate. La stessa impresa, se in crisi, può inserire quel debito in un accordo di ristrutturazione e proporre di pagarne una parte. La prima è una facilitazione di pagamento. La seconda è una regolazione concorsuale della crisi, con attestazione, controllo del tribunale ed effetti vincolanti.

Sul fronte della prassi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 luglio 2026 la circolare n. 5/E, dedicata all’inquadramento degli istituti del Codice della crisi. Il documento è articolato in quattro parti. La Parte I riguarda i nuovi istituti, tra cui la composizione negoziata; la Parte III è riservata agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo. La circolare ha richiamato, per l’IVA, la sentenza della Corte di giustizia UE 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), escludendo che il vincolo europeo possa essere invocato in via generale per negare la definizione concorsuale dell’imposta. È un segnale chiaro: la stessa Amministrazione riconosce la transazione come strumento ordinario del sistema, non come eccezione da respingere.

Presupposti, soglie e termini da rispettare

La disciplina prevede condizioni diverse a seconda dello strumento. Conviene esaminarle una per una, partendo dagli accordi di ristrutturazione, dove i requisiti sono più analitici.

Condizione soggettiva. Gli strumenti del CCII riguardano l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Il concordato minore è riservato alle imprese minori, cioè quelle sotto le soglie dimensionali previste dal Codice, agli imprenditori agricoli e alle start-up innovative. La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

Condizione documentale. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Negli accordi e nel concordato si deposita anche una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il debitore o il legale rappresentante afferma che la documentazione rappresenta in modo completo e veritiero la situazione dell’impresa, con particolare riguardo all’attivo.

Condizione quantitativa per il cram down negli accordi. L’art. 63, comma 4, CCII consente l’omologazione senza adesione dell’Amministrazione quando l’adesione è determinante per raggiungere le percentuali di legge e ricorrono insieme quattro requisiti: l’accordo non ha carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti; il trattamento dei crediti pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il pagamento offerto è pari almeno al 50% dei crediti pubblici, esclusi sanzioni e interessi. Il comma 5 disciplina il caso in cui gli altri aderenti siano meno di un quarto o manchino del tutto: la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni.

Cause di esclusione del cram down. L’art. 63, comma 6, CCII esclude l’omologazione forzosa in due casi. Il primo: nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione, per debiti della stessa natura, poi risolta di diritto. Il secondo richiede due elementi insieme: i debiti verso Fisco ed enti previdenziali sono pari o superiori all’80% del totale; e derivano prevalentemente da omessi versamenti di imposte o contributi per almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure per almeno un terzo da violazioni commesse con documenti falsi, operazioni inesistenti o condotte fraudolente. L’esclusione colpisce il cram down, non la transazione: l’Agenzia resta libera di aderire.

Termine per l’adesione. L’Amministrazione ha novanta giorni dal deposito della proposta per aderire. Il termine si allunga di sessanta giorni se la proposta viene modificata. Se la modifica costituisce una nuova proposta, decorrono ulteriori novanta giorni. La domanda di omologazione si propone dopo l’adesione o dopo la scadenza dei termini.

Termine per l’opposizione. Dopo l’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese, il debitore deve avvisare l’Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali a mezzo PEC. Per questi creditori, il termine di trenta giorni per opporsi (art. 48, comma 4, CCII) decorre dalla ricezione dell’avviso.

Termine di esecuzione. La transazione conclusa negli accordi si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze (art. 63, comma 8, CCII).

Sul periodo feriale occorre una precisazione. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Tuttavia l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Il termine di trenta giorni per l’opposizione, quindi, corre anche in agosto. Il termine di novanta giorni per l’adesione ha natura amministrativa e non è comunque interessato dalla sospensione.

La tabella riepiloga i termini principali.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
90 giorni per l’adesione dell’AmministrazioneDeposito della proposta presso gli ufficiTermine per l’AmministrazioneIl debitore può depositare la domanda di omologazione e chiedere il cram down
+60 giorni in caso di modificaDeposito della modificaProroga del precedenteIl termine originario non si considera scaduto
+90 giorni in caso di nuova propostaDeposito della nuova propostaNuovo termineDecorrono ex novo i tempi di esame
30 giorni per l’opposizione degli enti pubbliciRicezione dell’avviso PEC dell’iscrizionePerentorioL’ente perde la legittimazione a reclamare l’omologa
30 giorni per il reclamo (art. 51 CCII)Notificazione della sentenzaPerentorioLa sentenza diventa definitiva
60 giorni di tolleranza sui pagamentiCiascuna scadenza del pianoPerentorioRisoluzione di diritto della transazione
5 anni di esclusione dal cram downRisoluzione di una precedente transazionePreclusioneNessuna omologazione forzosa per debiti della stessa natura
Sospensione feriale 1-31 agosto—Non applicabile ai procedimenti del CCII (art. 9)I termini processuali corrono anche in agosto

Il termine più critico è quello di opposizione dell’Amministrazione, perché dalla correttezza dell’avviso PEC dipende la stabilità dell’omologa. Un avviso inviato alla sede sbagliata non fa decorrere il termine e lascia aperta la strada al reclamo.

Come si presenta la proposta al Fisco: la procedura passo per passo

La procedura varia a seconda dello strumento. Si descrive di seguito la sequenza dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, che è il modello più articolato, con le differenze rilevanti per gli altri strumenti.

1. Analisi preliminare della posizione debitoria. L’impresa ricostruisce il debito tributario distinguendo imposte, sanzioni e interessi, per ciascun periodo e per ciascun tributo. Acquisisce l’estratto di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e verifica gli avvisi di accertamento e gli atti non ancora iscritti a ruolo. Questa distinzione è indispensabile: le soglie del 50% e del 60% si calcolano sulle sole imposte, esclusi sanzioni e interessi.

2. Scelta dello strumento. Si confrontano accordo ordinario (60% di adesioni), accordo agevolato dell’art. 60 (30%, con rinuncia alla moratoria per i creditori estranei e alle misure protettive), concordato preventivo, concordato minore e composizione negoziata. La scelta dipende dalla composizione del passivo, dal peso del debito pubblico, dalla presenza di cause di esclusione e dal bisogno di protezione del patrimonio.

3. Redazione del piano e attestazione. Il piano indica tempi e fonti dei pagamenti. Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e, per i crediti pubblici, la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale. Nei casi di continuità, l’attestazione deve dimostrare con dati verificabili il valore che la prosecuzione dell’attività consente di generare. Non basta affermarlo.

4. Deposito della proposta presso gli uffici. L’art. 63, comma 2, rinvia all’art. 88, comma 5: la proposta va presentata all’agente della riscossione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale e agli enti previdenziali. Si allegano la documentazione dello strumento e la dichiarazione sostitutiva. Una proposta depositata senza aver verificato riga per riga l’inventario dell’attivo espone l’impresa a un diniego motivato e il legale rappresentante a responsabilità personali per la dichiarazione resa.

5. Istruttoria dell’Amministrazione. L’adesione è sottoscritta dal Direttore dell’ufficio competente. Per le Direzioni provinciali è richiesto il parere conforme della Direzione regionale. Durante l’istruttoria l’ufficio può chiedere integrazioni. Ogni modifica della proposta allunga i tempi, secondo le regole viste sopra. Un confronto tecnico con l’ufficio prima del deposito formale riduce il rischio di modifiche successive.

6. Adesione o decorso del termine. Se l’Amministrazione aderisce, la sua adesione concorre al raggiungimento delle percentuali come quella di ogni altro creditore. Se non aderisce entro novanta giorni, o esprime un diniego, il debitore valuta se ricorrono i presupposti del cram down.

7. Domanda di omologazione. Il ricorso si deposita presso il tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali dell’impresa (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria o per i gruppi di rilevante dimensione la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Il ricorso contiene: la descrizione dell’accordo e delle adesioni; il calcolo delle percentuali con e senza l’adesione pubblica; l’illustrazione analitica di ciascun requisito del comma 4 o del comma 5; l’attestazione; la prova dell’assenza delle cause di esclusione del comma 6.

8. Iscrizione e avviso agli enti. La domanda è iscritta nel registro delle imprese. Il debitore invia l’avviso PEC alle sedi territoriali e regionali competenti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Questo adempimento va documentato con le ricevute di consegna: è su di esso che si misura la tenuta dell’omologa in sede di reclamo.

9. Giudizio di omologazione. Il tribunale fissa l’udienza, esamina le opposizioni, verifica la regolarità della procedura e, per il cram down, ciascuna condizione di legge. Le condizioni sono oggetto di specifica valutazione: il giudice non può limitarsi a richiamare l’attestazione.

10. Impugnazioni. Contro la sentenza è ammesso il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione (art. 51 CCII) e, successivamente, il ricorso per cassazione.

Per gli altri strumenti le differenze principali sono queste.

Nel concordato preventivo la proposta di transazione segue l’art. 88. Il voto dell’Amministrazione si esprime nell’adunanza dei creditori. Il cram down richiede che il voto pubblico sia determinante e che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione (concordato liquidatorio) o non deteriore (concordato in continuità, con le condizioni dell’art. 112, comma 2). Non esistono le soglie percentuali minime dell’art. 63.

Nel concordato minore l’omologazione forzosa segue l’art. 80, comma 3. Il giudice omologa anche senza adesione quando il voto pubblico è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Nella composizione negoziata l’art. 23, comma 2-bis, consente di proporre un accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano esclusi i contributi previdenziali e i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta si allegano due relazioni: una del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; una del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati. L’accordo sottoscritto è comunicato all’esperto e depositato in tribunale, che ne autorizza l’esecuzione verificando la regolarità della documentazione. In questa sede non esiste cram down: senza il consenso dell’Agenzia l’accordo non si forma.

Gli errori più frequenti si concentrano in quattro punti. Il primo è calcolare le soglie includendo sanzioni e interessi, che la legge esclude. Il secondo è ignorare la disciplina transitoria: le regole del correttivo ter si applicano alle proposte di transazione presentate dopo la sua entrata in vigore, il 28 settembre 2024. Il terzo è sottovalutare il confronto con la liquidazione, affidandolo a stime contabili anziché a valori di realizzo. Il quarto è inviare l’avviso PEC a indirizzi non corretti.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono esercizi di calcolo con dati ipotetici. Servono a mostrare come si applicano i requisiti. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Accordo di ristrutturazione con richiesta di cram down (art. 63, commi 4 e 5, CCII)

Dati di partenza. S.r.l. di logistica in continuità diretta. Debiti complessivi: 3.286.450 €. Composizione: Agenzia delle Entrate 1.047.300 € (imposte 812.600 €; sanzioni e interessi 234.700 €); INPS 118.900 €; banche 1.402.750 €; fornitori 717.500 €. Proposta di transazione depositata agli uffici il 14 aprile 2026. Nessuna modifica successiva.

Passaggio A — adesioni. Aderiscono banche per 1.020.000 € e fornitori per 309.800 €: totale privati 1.329.800 €, pari al 40,46% dei crediti. L’INPS aderisce (118.900 €): si sale al 44,08%. La soglia dell’accordo ordinario è il 60%, cioè 1.971.870 €. Con l’adesione dell’Agenzia si arriverebbe a 2.496.000 €, pari al 75,95%. → L’adesione dell’Agenzia è determinante.

Passaggio B — termine. Il termine di novanta giorni scade il 13 luglio 2026. L’Agenzia non aderisce. Il 22 luglio 2026 la società deposita la domanda di omologazione con richiesta di cram down.

Passaggio C — un quarto degli altri aderenti. Un quarto dei crediti è pari a 821.612,50 €. Nel calcolo si considerano i creditori estranei al perimetro della transazione: i privati aderenti sono 1.329.800 €. → Requisito rispettato. Si applica il comma 4, con soglia del 50%.

Passaggio D — soglia minima. La proposta offre all’Agenzia 441.270 € in sette anni. Il rapporto si calcola sulle sole imposte: 441.270 / 812.600 = 54,30%. → Soglia del 50% superata.

Passaggio E — confronto con la liquidazione. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia, dopo i creditori ipotecari e i privilegiati di grado anteriore, riceverebbe 263.480 €, con tempi di realizzo più lunghi. → Trattamento non deteriore.

Passaggio F — cause di esclusione. Debiti pubblici su debiti totali: 1.166.200 / 3.286.450 = 35,49%, lontano dall’80%. Nessuna transazione risolta negli ultimi cinque anni. → Nessuna esclusione.

Passaggio G — opposizione. La domanda è iscritta il 24 luglio 2026. L’avviso PEC è consegnato alla Direzione provinciale e alla Direzione regionale il 27 luglio 2026. Il termine di trenta giorni per l’opposizione scade il 26 agosto 2026. Non si applica la sospensione feriale 1-31 agosto, esclusa dall’art. 9 CCII per i procedimenti del Codice.

Esito. Se l’Agenzia non si oppone entro il 26 agosto, perde la legittimazione a reclamare. Se si oppone, deve contestare i dati dell’attestazione.

Variante. Le adesioni private scendono a 702.300 €, pari al 21,37%. Con INPS e Agenzia si arriverebbe al 56,85%: l’accordo ordinario non è raggiungibile neppure con l’adesione pubblica. La società ripiega sull’accordo agevolato dell’art. 60 (soglia 30%). Senza l’Agenzia: 821.200 €, pari al 24,99%. Con l’Agenzia: 56,85%. → Adesione determinante. Ma gli altri aderenti sono sotto un quarto: si applica il comma 5. Soglia minima: 60% di 812.600 €, cioè 487.560 €, con dilazione massima di dieci anni. L’offerta di 441.270 € non basta. La società deve portarla ad almeno 487.560 €: con 491.845 € in nove anni (60,53%) rientra nel requisito. Nell’accordo agevolato, inoltre, rinuncia alle misure protettive.

Esempio 2 — Accordo transattivo in composizione negoziata e verifica dello strumento alternativo

Dati di partenza. S.r.l. manifatturiera in composizione negoziata, istanza di nomina dell’esperto depositata il 3 febbraio 2026. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: IRES e IRAP 187.430 €; ritenute non versate 64.215 €; sanzioni e interessi 71.388 €. Totale 323.033 €. Debiti complessivi dell’impresa: 402.118 €.

Passaggio A — proposta ex art. 23, comma 2-bis. La società offre 187.365 € in settantadue rate mensili. Rispetto al debito complessivo verso l’Agenzia (323.033 €) il pagamento è pari al 58,00%. Rispetto alle sole imposte (251.645 €) è pari al 74,46%. Il professionista indipendente stima il recupero dell’Agenzia in liquidazione giudiziale in 94.600 €. Il revisore legale attesta la completezza e veridicità dei dati.

Passaggio B — risposta dell’Agenzia. Se l’Agenzia aderisce, l’accordo è depositato in tribunale per l’autorizzazione all’esecuzione. Se non aderisce, in composizione negoziata non esiste cram down: la proposta cade.

Passaggio C — verifica dello strumento alternativo. La società valuta un accordo di ristrutturazione con cram down. Il debito pubblico sul totale è 323.033 / 402.118 = 80,33%: la soglia dell’80% del comma 6 è superata. A questo punto la verifica si sposta sull’origine del debito.

Ramo 1. Il debito deriva da omessi versamenti per tre soli periodi d’imposta e da un accertamento su costi non inerenti, senza contestazioni di frode. → La causa di esclusione non ricorre, perché mancano i cinque periodi di omesso versamento e la quota di un terzo da violazioni fraudolente. Poiché gli altri creditori aderenti sarebbero sotto un quarto, si applica il comma 5: soglia del 60% sulle imposte (150.987 €). L’offerta di 187.365 € la supera. Resta il rischio di uso distorto dello strumento, se l’accordo coinvolge gli altri creditori solo formalmente.

Ramo 2. Il debito deriva in prevalenza da omessi versamenti IRES e ritenute per sei periodi d’imposta. → Il cram down negli accordi è escluso dal comma 6. La società deve ottenere l’adesione dell’Agenzia oppure valutare il concordato preventivo, dove l’art. 88 non prevede la stessa causa di esclusione.

Esito. Lo stesso debito, con la stessa offerta, apre strade diverse a seconda della sua origine. La diagnosi preliminare decide lo strumento.

Situazioni che escono dalla regola generale

La disciplina generale non copre tutte le ipotesi. Alcune situazioni richiedono una lettura specifica.

Procedure avviate prima del correttivo ter. Le regole introdotte dal D.Lgs. 136/2024 si applicano alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024. Per le proposte precedenti valgono il testo originario del Codice e la disciplina transitoria dell’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103. La Cassazione ha chiarito che, nel regime anteriore, il cram down negli accordi presupponeva comunque accordi già conclusi con creditori diversi da quelli pubblici (Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918). Per il concordato in continuità, la Corte ha escluso che il vecchio art. 88, comma 2-bis, consentisse la conversione del voto contrario delle Agenzie, perché la norma richiamava le sole maggioranze del concordato liquidatorio (Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790). La data della proposta, quindi, può decidere l’esito.

Accordo costruito solo per ridurre il debito fiscale. Un accordo che non ristruttura realmente l’esposizione verso gli altri creditori può integrare un uso distorto dell’istituto. La Cassazione ha confermato il rigetto dell’omologa in un caso in cui l’operazione era diretta, in sostanza, alla sola falcidia del credito erariale (Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365). Con un’altra pronuncia la Corte ha precisato che l’omologazione forzosa richiede la presenza di creditori anteriori aderenti e non può fondarsi su soggetti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione (Cass., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892).

Passato fiscale difficile nel concordato preventivo. Nel concordato l’art. 88 non prevede cause di esclusione legate alla condotta pregressa. La Cassazione ha affermato che il tribunale verifica la convenienza della proposta e non un’autonoma meritevolezza del debitore, anche in presenza di violazioni tributarie ripetute o di condotte distrattive contestate dall’Agenzia (Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723). La stessa Corte ha sottolineato la differenza con l’art. 63, che per gli accordi prevede espresse ipotesi ostative.

Tributi locali. La transazione dell’art. 63 riguarda i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali. I tributi dei comuni, come l’IMU, ne restano fuori. Il Tribunale di Forlì (decisione del 14 agosto 2025) ha omologato un accordo con transazione fiscale in cui il debito IMU era regolato con un separato accordo con il comune. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, intervenendo sulla delega fiscale, ha previsto la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari del Codice. Occorre però verificare, alla data del deposito, lo stato di attuazione.

Impresa minore e ditta individuale. Nel concordato minore l’omologazione forzosa segue una disciplina autonoma. La Cassazione ha stabilito che non serve una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 e non si applica il procedimento del concordato preventivo, perché l’art. 80, comma 3, contiene una regola specifica (Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555). Non operano le soglie del 50% e del 60%. Il documento decisivo è la relazione dell’OCC.

Profili penali. L’omologa riguarda il debito e il patrimonio. Non estingue automaticamente i reati tributari legati agli omessi versamenti. La Cassazione penale ha tuttavia riconosciuto rilievo all’adempimento della pretesa tributaria nella sede concorsuale: quando il debito è stato soddisfatto secondo la transazione, la confisca tributaria deve rispettare il principio di proporzionalità (Cass., sez. III pen., 3 novembre 2025, n. 35840).

In tutte queste ipotesi la diagnosi va fatta prima del deposito, non dopo il diniego. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la proposta al Fisco verificando in anticipo disciplina applicabile, cause di esclusione e tenuta del confronto con la liquidazione.

Domande frequenti

L’Agenzia delle Entrate accetta davvero le transazioni fiscali o è solo teoria? Le accetta quando la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e la documentazione è attendibile. L’adesione è un atto previsto dalla legge e sottoscritto dal Direttore dell’ufficio, con parere conforme della Direzione regionale per le Direzioni provinciali. La percezione del rifiuto sistematico deriva spesso da proposte prive di un confronto numerico credibile con la liquidazione, o da proposte che non distinguono imposte, sanzioni e interessi. La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 conferma che l’Amministrazione considera questi strumenti parte ordinaria del sistema.

Se l’Agenzia non risponde entro novanta giorni, la proposta si considera accettata? No. Negli accordi di ristrutturazione non esiste silenzio-assenso. L’adesione deve essere espressa. Decorso il termine, però, il debitore può depositare la domanda di omologazione e chiedere al tribunale il cram down, se ricorrono i requisiti dell’art. 63, commi 4 o 5. Il silenzio non vale come sì, ma non blocca la procedura.

Quanto devo offrire come minimo al Fisco? Dipende dallo strumento. Negli accordi di ristrutturazione, per ottenere il cram down, almeno il 50% dei crediti pubblici se gli altri aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti, altrimenti il 60% con dilazione massima di dieci anni. Le percentuali si calcolano esclusi sanzioni e interessi. Nel concordato preventivo e nel concordato minore non c’è una soglia fissa: conta il confronto con la liquidazione. Se l’Agenzia aderisce volontariamente, le soglie del cram down non sono vincolanti, ma la convenienza resta necessaria.

Posso includere l’IVA nella transazione? Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato sì. La Corte di giustizia UE, con la sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che la liquidazione non darebbe di più. Nella composizione negoziata l’art. 23, comma 2-bis, esclude i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea: sulla portata di questa esclusione per l’IVA il dibattito è aperto e la valutazione va fatta caso per caso.

Nella composizione negoziata il tribunale può imporre l’accordo all’Agenzia? No. È il caso limite più frainteso. L’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, si forma solo con il consenso dell’Agenzia. Il tribunale interviene dopo, per autorizzarne l’esecuzione, e verifica la regolarità della documentazione e l’indipendenza di chi ha attestato dati e convenienza. Se l’Agenzia rifiuta, l’impresa può riproporre la transazione in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, dove il cram down è previsto.

Se dopo l’omologa salto una rata, cosa succede? Negli accordi, la transazione si risolve di diritto se i pagamenti al Fisco non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze. Il debito torna esigibile nella misura originaria. Per cinque anni il cram down resta precluso per debiti della stessa natura. Se una scadenza è a rischio, l’art. 58 CCII consente di rinegoziare l’accordo o modificare il piano prima dell’inadempimento: la rinegoziazione è fatta salva dalla preclusione quinquennale.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delineano il perimetro attuale della transazione fiscale e del cram down. Per ciascuna si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema.

1. Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, quando manca un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di cram down può integrare un uso distorto dello strumento; l’accertamento delle finalità deviate è valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Rilevanza: segna il limite tra superamento legittimo del dissenso erariale e abuso.

2. Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: l’istanza di omologazione forzosa degli accordi presuppone l’adesione di creditori anteriori; non è ammissibile quando gli aderenti sono soltanto soggetti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: impedisce di costruire artificialmente la quota di altri aderenti.

3. Cass. civ., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il cram down negli accordi presupponeva intese già concluse con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali. Rilevanza: decisiva per le proposte di transazione anteriori al 28 settembre 2024.

4. Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: la Corte ha individuato il presupposto di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, la disciplina transitoria che ha introdotto limiti all’omologazione forzosa degli accordi tra il 2023 e il 2024. Rilevanza: orienta l’individuazione delle regole applicabili nel periodo transitorio.

5. Cass. civ., sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Principio: nel concordato preventivo, accertato che il dissenso dell’Amministrazione è stato determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’ente; le ragioni di opportunità del dissenso non rilevano in quanto tali e non si può pretendere una prova di certezza assoluta sull’esito di ipotetiche azioni di responsabilità in liquidazione. Rilevanza: il diniego va sostenuto con numeri, non con valutazioni generiche di affidabilità.

6. Cass. civ., sez. I, ord. n. 5870/2026 (decisa nell’adunanza del 12 febbraio 2026). Principio: il procedimento di omologazione degli accordi ha natura contenziosa; l’Amministrazione che non ha proposto opposizione davanti al tribunale non è legittimata al reclamo, e il dissenso espresso durante le trattative non equivale a opposizione. Rilevanza: rende decisivo il rispetto del termine di trenta giorni e la corretta notifica dell’avviso PEC.

7. Cass. civ., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato preventivo con transazione fiscale, ai fini dell’omologazione forzosa rileva la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore, neppure in presenza di violazioni fiscali o condotte distrattive; diversamente, l’art. 63 prevede per gli accordi specifiche ipotesi ostative. Rilevanza: distingue nettamente il regime del concordato da quello degli accordi.

8. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore l’omologazione forzosa segue la disciplina specifica dell’art. 80, comma 3, CCII; il richiamo alle norme del concordato preventivo non opera e non è necessaria una proposta di transazione ai sensi dell’art. 88. Rilevanza: fondamentale per imprese minori, professionisti e ditte individuali.

9. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’art. 88, comma 2-bis, non consentiva di omologare il concordato in continuità convertendo in favorevole il voto contrario di Agenzie fiscali ed enti previdenziali, poiché la previsione era riferita alle maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: chiude il contrasto tra tribunali per le proposte anteriori alla riforma.

10. Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. Principio: quando la pretesa tributaria è stata adempiuta nell’ambito di un concordato con transazione fiscale, la confisca deve tener conto di tale adempimento, nel rispetto del principio di proporzionalità. Rilevanza: collega l’esecuzione della transazione ai profili penali-patrimoniali dell’amministratore e della società.

11. Cass. civ., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504. Principio: le controversie relative al diniego di adesione alla transazione fiscale nelle procedure concorsuali spettano al giudice della crisi e non al giudice tributario. Rilevanza: spiega perché il conflitto con l’Agenzia si risolve nel giudizio di omologazione.

12. Tribunale di Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, 21 maggio 2026. Principio: nell’accordo transattivo con l’Amministrazione finanziaria concluso in composizione negoziata, il controllo del tribunale ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione riguarda la regolarità della documentazione; chi attesta veridicità dei dati e convenienza deve essere indipendente. Rilevanza: chiarisce il ruolo del giudice nell’unico strumento privo di cram down.

13. Tribunale di Forlì, decisione del 14 agosto 2025. Principio: è omologabile l’accordo con transazione fiscale ex art. 63 che lascia fuori i crediti tributari del comune, come l’IMU, regolati con separato accordo. Rilevanza: indica come gestire i tributi locali, estranei al perimetro della transazione.

14. Corte d’Appello di Ancona, 14 gennaio 2026. Principio: la Corte si è pronunciata sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro cui l’Amministrazione finanziaria può riscontrare la proposta di transazione negli accordi di ristrutturazione. Rilevanza: il calcolo del termine condiziona il momento in cui si può chiedere l’omologa.

15. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il diritto dell’Unione non osta al pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Rilevanza: fondamento della falcidiabilità dell’IVA, richiamato anche dalla circolare AdE n. 5/E del 2026.

Letto nel suo insieme, il quadro smentisce la tesi del rifiuto sistematico. L’Agenzia conserva un potere di valutazione, ma il suo dissenso non è un veto quando la proposta rispetta i requisiti di legge. Allo stesso tempo, il cram down non è una scorciatoia: il tribunale verifica ogni condizione e respinge gli accordi costruiti solo per ridurre il debito erariale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando il risanamento dell’impresa dipende dalla posizione del Fisco, lo Studio interviene con strumenti precisi.

1. Ricostruiamo il debito tributario. Acquisiamo l’estratto di ruolo, gli avvisi di accertamento e gli atti non ancora iscritti; separiamo per ciascun tributo imposte, sanzioni e interessi, base di calcolo delle soglie di legge.

2. Individuiamo la disciplina applicabile. Verifichiamo la data di ogni proposta e modifica e stabiliamo se si applicano il testo originario del Codice, l’art. 1-bis del D.L. 69/2023 o il D.Lgs. 136/2024.

3. Verifichiamo le cause di esclusione. Calcoliamo il rapporto tra debito pubblico e debito totale e ricostruiamo l’origine del debito per periodi d’imposta, per accertare se ricorrono le ipotesi ostative dell’art. 63, comma 6.

4. Scegliamo lo strumento. Confrontiamo composizione negoziata, accordo ordinario, accordo agevolato, concordato preventivo e concordato minore sui requisiti di ciascuno, a partire dai numeri dell’impresa.

5. Costruiamo il confronto con la liquidazione. Con i commercialisti dello staff esaminiamo valori di realizzo, tempi, garanzie, rango dei privilegi e azioni recuperatorie che l’Agenzia potrebbe opporre.

6. Predisponiamo e depositiamo la proposta. Redigiamo la proposta di transazione, controlliamo la dichiarazione sostitutiva sull’attivo e depositiamo presso l’agente della riscossione, l’ufficio competente e gli enti previdenziali.

7. Gestiamo l’interlocuzione con gli uffici. Rispondiamo alle richieste di integrazione, monitoriamo i termini di novanta e sessanta giorni e valutiamo in anticipo l’effetto di ogni modifica sulla disciplina applicabile.

8. Curiamo il giudizio di omologazione. Redigiamo il ricorso con la dimostrazione analitica di ogni requisito del cram down, inviamo gli avvisi PEC alle sedi corrette e replichiamo alle opposizioni.

9. Difendiamo l’omologa nei gradi successivi. Sosteniamo o contestiamo la sentenza nel reclamo in corte d’appello e nel ricorso per cassazione, verificando anche la legittimazione di chi impugna.

10. Pianifichiamo l’esecuzione. Costruiamo il calendario dei pagamenti con margini realistici e, se una scadenza diventa a rischio, predisponiamo per tempo la rinegoziazione ai sensi dell’art. 58 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema della transazione fiscale pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. La composizione negoziata è oggi la prima sede in cui un’impresa può proporre un accordo transattivo alle Agenzie fiscali: conoscerne dall’interno le dinamiche consente di impostare la proposta con i dati e le attestazioni che l’Amministrazione è tenuta a valutare. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione completa il quadro: nel 2026 le questioni decisive sul cram down fiscale sono state risolte dalla Suprema Corte, e il difensore che ha costruito la proposta può seguirla fino all’ultimo grado.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Lo stesso difensore imposta la proposta, segue il giudizio di omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, senza cambi di linea e senza ricostruire la vicenda da capo.

Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo. Nella transazione fiscale un argomento giuridico senza un calcolo solido non regge, e un calcolo corretto costruito sulla norma sbagliata nemmeno: per questo i profili giuridici e quelli contabili vengono sviluppati insieme.

Conclusione: il rifiuto non è la regola

La risposta alla domanda del titolo è negativa. L’Agenzia delle Entrate può aderire alla transazione fiscale e lo fa quando la proposta è conveniente e documentata. Quando non aderisce, negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore il tribunale può superare il suo dissenso, alle condizioni fissate dalla legge. L’unica sede in cui il consenso dell’Agenzia resta indispensabile è la composizione negoziata. In ogni caso, il risultato dipende dalla scelta dello strumento, dalla disciplina applicabile nel tempo e dalla qualità del confronto con la liquidazione.

Lo Studio Monardo si occupa di transazione fiscale perché la materia coincide con le competenze certificate dell’Avv. Monardo. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la negoziazione con i creditori pubblici è il cuore di questo istituto. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che costruisce i numeri su cui l’Agenzia e il tribunale decidono. È avvocato cassazionista, e può seguire la vicenda fino alla Suprema Corte. Analizzeremo la posizione della tua impresa e verificheremo quale strada è realmente percorribile.

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