Sulla carta la scelta sembra semplice: se la società non ha più prospettive, i soci deliberano lo scioglimento, nominano un liquidatore, si vendono i beni, si pagano i debiti e si chiude. Se invece i debiti superano l’attivo, si pensa al concordato preventivo. In realtà, su questo bivio pesano molto più le sentenze che la lettera del codice. Il codice civile disciplina la liquidazione volontaria in poche norme essenziali (artt. 2484-2496 c.c.) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il d.lgs. 136/2024) regola il concordato con requisiti apparentemente chiari. Ma è la Corte di Cassazione ad aver stabilito come si misura la responsabilità di chi gestisce una società dopo la causa di scioglimento, quando il liquidatore risponde personalmente dei debiti rimasti insoluti, fino a che punto i soci sono esposti dopo la cancellazione, quanto a fondo il tribunale può scavare in un piano concordatario e, con due ordinanze del luglio 2026, quando una Srl già in liquidazione può davvero presentarsi come impresa “in continuità”.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere prima di scegliere, ciascuna tradotta nella conseguenza concreta per chi amministra o possiede una Srl in difficoltà. Non una rassegna astratta, ma una lettura orientata a una domanda precisa: quale strada protegge meglio la società, i soci e gli amministratori, e a quali condizioni.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo bivio perché le sue competenze coprono entrambe le strade. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, che spesso è l’anticamera del concordato (e l’unico accesso al concordato semplificato). È avvocato cassazionista, quindi può seguire le impugnazioni dei provvedimenti concorsuali fino all’ultimo grado. E, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può gestire anche il “dopo” che molti dimenticano: la posizione personale di soci e amministratori che hanno firmato fideiussioni per la società.
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Il quadro normativo in breve: due strade con presupposti diversi
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici basta fissare pochi punti.
La liquidazione volontaria è un procedimento societario, non concorsuale. Si apre quando si verifica una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.): tra le più frequenti, la riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite non ripianate (per la Srl, art. 2482-ter c.c.) e la delibera dell’assemblea. Gli amministratori devono accertare la causa di scioglimento “senza indugio” e provvedere agli adempimenti pubblicitari (art. 2485 c.c.); da quel momento possono compiere solo atti di gestione conservativa del patrimonio (art. 2486 c.c.). L’assemblea nomina i liquidatori (art. 2487 c.c.), che realizzano l’attivo e pagano i creditori; non possono distribuire acconti ai soci se questo mette a rischio l’integrale soddisfazione dei creditori (art. 2491 c.c.). Si chiude con il bilancio finale (art. 2492 c.c.) e la cancellazione dal registro delle imprese, che estingue la società (art. 2495 c.c.). Il punto decisivo: la liquidazione volontaria non riduce i debiti. Funziona bene solo se l’attivo basta a pagare tutti.
Il concordato preventivo è invece uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza sotto il controllo del tribunale (artt. 84 ss. CCII). Può essere in continuità aziendale, diretta o indiretta, oppure liquidatorio. Il concordato liquidatorio è ammesso solo se la proposta prevede un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e garantisca ai chirografari e ai privilegiati degradati almeno il 20% (art. 84, comma 4, CCII). Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro: è la cosiddetta falcidia concordataria. Dalla presentazione della domanda e fino all’omologazione, inoltre, non operano le regole sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite né la causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 89 CCII); con la pubblicazione della domanda possono scattare le misure protettive contro azioni esecutive e cautelari (art. 54 CCII).
Esiste poi una terza variabile, spesso trascurata: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, erede del D.L. 118/2021), un percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente. Se le trattative, condotte in buona fede, non portano a un accordo, il debitore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che non richiede né il voto dei creditori né la soglia del 20%.
Il concordato non deve essere pronto il giorno in cui si decide di chiederlo. L’art. 44 CCII consente di depositare una domanda “con riserva”, corredata dei bilanci e dell’elenco dei creditori, ottenendo dal tribunale un termine tra trenta e sessanta giorni per presentare proposta, piano e attestazione, prorogabile di ulteriori sessanta giorni per giustificati motivi se non pendono domande di liquidazione giudiziale. In questa fase la società conserva la gestione, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del ricorso sono inefficaci verso i creditori anteriori.
Infine, due regole processuali che condizionano ogni scelta. Primo: la liquidazione giudiziale di una società cancellata può essere aperta entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo (art. 33 CCII, che riprende l’art. 10 della vecchia legge fallimentare). Secondo: la sospensione feriale dei termini, che normalmente opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione (art. 9 CCII).
| Aspetto | Liquidazione volontaria | Concordato preventivo |
|---|---|---|
| Natura | Procedimento societario privato | Procedura concorsuale sotto controllo del tribunale |
| Presupposto economico ideale | Attivo sufficiente a pagare tutti i debiti | Crisi o insolvenza |
| Riduzione dei debiti | Nessuna | Sì, se la proposta è approvata e omologata |
| Protezione dalle azioni dei creditori | Nessuna automatica | Misure protettive (art. 54 CCII) |
| Obbligo di ricapitalizzare o sciogliere | Resta | Sospeso dalla domanda all’omologa (art. 89 CCII) |
| Esposizione a liquidazione giudiziale | Sì, anche entro un anno dalla cancellazione | La domanda ha priorità di trattazione, ma non immunizza |
| Soglie minime per i creditori | Nessuna, ma vale l’ordine delle prelazioni | Nel liquidatorio: +10% di risorse esterne e almeno 20% ai chirografari |
L’orientamento consolidato: dal giorno della causa di scioglimento, solo gestione conservativa
Il primo principio che chiunque debba scegliere tra liquidazione e concordato deve conoscere riguarda il tempo. Non la procedura scelta, ma il ritardo con cui la si sceglie, è la principale fonte di responsabilità personale degli amministratori.
La vicenda di Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069. Gli amministratori di una società, pur a fronte di una causa di scioglimento già verificatasi, avevano continuato a operare come se nulla fosse. Dichiarato il fallimento, il curatore ne aveva chiesto la condanna. La Suprema Corte ha chiarito due aspetti. Sul piano della prova, chi agisce contro gli amministratori deve solo dimostrare che la causa di scioglimento si era verificata e che dopo sono stati compiuti atti di gestione; sono gli amministratori a dover provare che quegli atti avevano una finalità esclusivamente conservativa o liquidatoria. Sul piano del danno, i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. (la differenza tra i patrimoni netti e, in subordine, lo sbilancio tra attivo e passivo accertato nella procedura) sono espressione di una valutazione equitativa e si applicano anche ai giudizi già in corso quando la norma è entrata in vigore, salvo che emergano elementi concreti che giustifichino un criterio più aderente al caso.
Il principio, calato nella pratica, significa che l’amministratore che “tira avanti” nella speranza di una ripresa, senza convocare l’assemblea per lo scioglimento e senza attivare uno strumento di regolazione della crisi, si carica sulle spalle l’onere di dimostrare, operazione per operazione, che non ha aggravato la situazione. È un onere difficile da assolvere a distanza di anni, con documenti incompleti.
La vicenda di Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252. La Corte è intervenuta sul modo in cui il giudice di merito deve applicare i due criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dall’art. 378 CCII. L’orientamento si è consolidato nel senso che il criterio dei netti patrimoniali è quello ordinario, mentre il criterio del deficit fallimentare (differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura) entra in gioco solo in presenza congiunta di una procedura concorsuale e dell’impossibilità di ricostruire i netti, tipicamente per mancanza o inattendibilità delle scritture contabili. Dal danno così calcolato vanno detratti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti, secondo un criterio di normalità, per liquidare la società.
In altre parole: tenere una contabilità ordinata non è un adempimento burocratico, ma la prima linea di difesa. Se le scritture sono attendibili, il danno si calcola sul peggioramento effettivo del patrimonio netto nel periodo di gestione non conservativa; se non lo sono, il rischio è che venga imputato all’amministratore l’intero buco della procedura.
La vicenda di Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. Qui la Corte ha precisato che, una volta accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere liquidato anche sulla base dei debiti contratti indebitamente nel periodo compreso tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello di apertura della procedura, a prescindere dal criterio differenziale. È un’indicazione importante perché amplia gli strumenti del curatore: non serve ricostruire due situazioni patrimoniali complete se è possibile isolare le obbligazioni nuove, assunte quando la società era già da liquidare.
Mettendo insieme queste tre pronunce, il quadro è netto. La causa di scioglimento fa scattare un orologio. Ogni mese di gestione “normale” che segue può trasformarsi in danno risarcibile, con un onere della prova che grava su chi ha amministrato. Ecco perché la domanda “liquidazione o concordato?” va posta presto: entrambe le strade, se imboccate tempestivamente, interrompono l’accumulo di responsabilità; l’inerzia, invece, lo alimenta.
C’è un collegamento diretto con il Codice della crisi. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, e l’art. 2086 c.c. richiede di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Per questo la scelta tra liquidazione volontaria e concordato non è una preferenza dei soci, ma l’adempimento di un dovere dell’organo amministrativo, e la sua tempestività è il primo parametro con cui un giudice valuterà la condotta di chi amministrava.
Prima questione aperta: se la Srl è insolvente, posso liquidarla da solo e chiudere?
La questione
È la domanda più frequente: “I debiti superano l’attivo, ma il concordato mi sembra costoso e complicato. Non posso semplicemente mettere la società in liquidazione, vendere quello che c’è, pagare chi posso e cancellarla?” Formalmente, nulla vieta di deliberare lo scioglimento anche di una società insolvente. Il problema è che cosa succede dopo, al liquidatore e alla società cancellata.
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2020, n. 11304. La Suprema Corte ha chiarito che il liquidatore non può pagare i debiti nell’ordine che preferisce: ha l’obbligo di ricostruire l’intera massa dei debiti sociali e di graduarli secondo le cause di prelazione, pagando prima i crediti privilegiati e solo dopo i chirografari. Il liquidatore che salda il fornitore “amico” lasciando insoluto un creditore privilegiato viola un dovere specifico del suo incarico.
Cass. civ., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 521. Nella vicenda, una società era stata cancellata con un bilancio finale ad attivo azzerato, mentre un creditore, il cui credito esisteva già durante la liquidazione, era rimasto del tutto insoddisfatto. La Corte ha affermato che il liquidatore risponde personalmente e senza limiti verso il creditore pretermesso se viene allegato e provato che, durante la liquidazione, ha eseguito pagamenti in violazione della par condicio creditorum e dell’ordine delle prelazioni. Allo stesso tempo, spetta al creditore allegare che il suo credito era certo, liquido ed esigibile già durante la liquidazione e indicare in che cosa sia consistito l’inadempimento del liquidatore.
Cass. civ., Sez. II, 9 luglio 2024, n. 18720. La Corte ha ribadito che, dopo la cancellazione, i creditori rimasti insoddisfatti possono rivolgersi ai soci, nei limiti di quanto questi hanno riscosso con il bilancio finale di liquidazione, e ai liquidatori, quando il mancato pagamento dipende da una loro colpa. Due binari distinti, con presupposti diversi.
Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 10775. Sul versante concorsuale, la Corte ha precisato come si computa il termine di un anno entro cui una società cancellata può ancora essere assoggettata alla procedura: il termine è rispettato se entro l’anno interviene il provvedimento della Corte d’appello che, accogliendo il reclamo del creditore, riconosce la sussistenza dei presupposti, anche se la successiva sentenza del tribunale arriva dopo la scadenza. La pronuncia è resa sulla legge fallimentare, ma l’art. 33 CCII riproduce la stessa regola e la giurisprudenza di merito ne afferma l’identità di ratio.
C’è contrasto?
Sul dovere del liquidatore di rispettare l’ordine delle prelazioni non c’è contrasto: l’orientamento è stabile. Il punto più dibattuto riguarda l’intensità della prova richiesta al creditore: alcune decisioni di merito pretendono che il creditore dimostri in modo analitico i pagamenti preferenziali, altre si accontentano della prova che l’attivo, correttamente distribuito, avrebbe consentito un soddisfacimento anche parziale. L’assunzione prudenziale è considerare che ogni pagamento fuori graduazione, eseguito da una società incapiente, sia potenzialmente fonte di responsabilità personale del liquidatore.
Cosa significa per te
La liquidazione volontaria di una Srl insolvente non è vietata, ma è una strada stretta. Il liquidatore deve trattare l’attivo come una massa da ripartire secondo le regole del concorso, senza però avere né la protezione del concorso né la possibilità di ridurre i debiti. I creditori insoddisfatti conservano per intero le loro pretese. Chi ha un interesse (tipicamente l’Erario, gli enti previdenziali, le banche) può chiedere la liquidazione giudiziale fino a un anno dopo la cancellazione, e a quel punto un curatore riesaminerà ogni pagamento e ogni atto degli amministratori con i criteri visti sopra. In presenza di insolvenza, la liquidazione volontaria non chiude la partita: la sposta avanti di dodici mesi e la consegna, eventualmente, a un curatore.
C’è anche un aspetto che spesso sfugge. Il liquidatore non subentra in una posizione “neutra”: se accetta l’incarico quando la società è già incapiente e prosegue operazioni estranee alla liquidazione, i principi sulla gestione conservativa elaborati per gli amministratori (Cass. 8069/2024) finiscono per orientare anche la valutazione della sua condotta. Il liquidatore prudente, prima di pagare chiunque, redige una situazione patrimoniale aggiornata, ricostruisce l’elenco completo dei creditori con le rispettive prelazioni, accantona le somme necessarie per i crediti contestati o non ancora scaduti e, se constata che l’attivo non basta, valuta con l’organo che lo ha nominato l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. È proprio in questo momento che la domanda “liquidazione o concordato?” si ripresenta, spesso con meno margini di quelli che vi sarebbero stati mesi prima.
Quando i numeri non consentono di raggiungere la soglia del 20% né di reperire l’apporto esterno del 10%, la strada non è necessariamente la liquidazione giudiziale. La composizione negoziata consente di aprire un tavolo con i principali creditori, con l’assistenza di un esperto indipendente, e di chiedere misure protettive; se le trattative non portano a un accordo pur essendo state condotte correttamente, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio permette di proporre una liquidazione assistita senza voto dei creditori e senza soglie minime, fermo il controllo del tribunale sull’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. È un percorso che richiede tempestività e trasparenza, ma che offre al liquidatore e agli amministratori una cornice giudiziale di cui la liquidazione volontaria è priva.
Seconda questione aperta: dopo la cancellazione, i debiti della Srl ricadono sui soci?
La questione
Chi sceglie la liquidazione volontaria spesso lo fa confidando nella responsabilità limitata: “La Srl è una società di capitali, rispondo solo con quanto ho conferito. Una volta cancellata, i debiti spariscono con lei.” È una convinzione diffusa quanto imprecisa.
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625. Le Sezioni Unite, chiamate a comporre un contrasto sull’art. 2495 c.c., hanno confermato l’impianto fissato dalle storiche sentenze gemelle del 2013: la cancellazione estingue la società, ma i rapporti non definiti si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo di tipo successorio. La Corte ha chiarito che la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non è un requisito della qualità di successore del socio, ma una condizione che incide sull’interesse ad agire del creditore e che segna il tetto massimo della responsabilità del socio. Se contestata, va provata da chi agisce. La pronuncia riguardava un debito tributario, ma il principio sulla natura della successione ha portata generale.
Cass. civ., Sez. III, 4 luglio 2025, n. 18342. Applicando lo stesso schema a un credito ordinario, la Corte ha affermato che, dopo la cancellazione, gli ex soci subentrano nella posizione processuale della società nei giudizi in cui il creditore fa valere il proprio diritto; la circostanza che non abbiano percepito nulla non toglie al creditore la possibilità di agire.
Cass. civ., Sez. III, 15 novembre 2025, n. 30166. La Corte ha ribadito che i soci sono chiamati a rispondere dei debiti della società estinta indipendentemente dall’aver incassato denaro dal bilancio finale; ciò che hanno percepito segna solo il limite massimo di quanto possono essere chiamati a pagare. L’interesse del creditore ad agire non viene meno per il solo fatto che non vi siano state distribuzioni: può dipendere, ad esempio, da beni non liquidati o da sopravvenienze attive.
C’è contrasto?
Il contrasto che esisteva, sulla collocazione del requisito della “riscossione” tra legittimazione e interesse ad agire, è stato risolto dalle Sezioni Unite nel 2025. Resta invece aperta, nella giurisprudenza di merito, la questione di cosa si intenda per “somme riscosse”: alcune decisioni vi includono anche beni in natura e utilità non monetarie assegnate ai soci, altre ne danno una lettura più restrittiva. L’assunzione prudenziale è ritenere che qualunque valore uscito dalla società verso i soci durante o al termine della liquidazione possa essere conteggiato nel limite di responsabilità.
Cosa significa per te
Per i soci che non hanno ricevuto nulla dalla liquidazione, la responsabilità limitata regge nella sostanza: saranno formalmente destinatari delle pretese, ma entro un tetto pari a zero, salvo sopravvenienze. Il rischio vero sta altrove, e la giurisprudenza lo rende evidente per contrasto. Primo: se il socio ha ricevuto assegnazioni o rimborsi di finanziamenti durante la crisi, quei valori possono tornare in discussione. Secondo: nelle Srl a base familiare il socio è quasi sempre anche fideiussore delle banche, e la cancellazione della società non tocca in alcun modo la garanzia personale. Terzo: il socio è spesso anche amministratore o liquidatore, e risponde allora per un titolo diverso, quello della gestione. La cancellazione della Srl estingue la società, non le responsabilità personali di chi l’ha garantita, gestita o ne ha ricevuto valori.
Un ulteriore profilo riguarda i finanziamenti che i soci hanno erogato alla Srl negli anni della crisi. Il codice civile li considera postergati quando sono stati concessi in un momento di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento (art. 2467 c.c.): il loro rimborso passa dopo la soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno anteriore all’apertura di una procedura, può essere oggetto di restituzione. Nella liquidazione volontaria di una società incapiente, quindi, il liquidatore non può rimborsare i soci finanziatori prima di aver pagato gli altri creditori. Nel concordato, invece, quegli stessi finanziamenti possono diventare una risorsa: la rinuncia al rimborso o la conferma della postergazione, insieme a eventuali nuovi apporti, rientrano nella nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII e possono contribuire a raggiungere le soglie di ammissibilità del concordato liquidatorio. È uno dei punti in cui le due strade divergono di più: ciò che nella liquidazione è un rischio per il socio, nel concordato può trasformarsi in leva per rendere il piano ammissibile.
Terza questione aperta: il concordato è davvero praticabile, e quanto a fondo controlla il tribunale?
La questione
L’imprenditore che valuta il concordato si chiede di solito due cose. La prima: “Se preparo un piano e i creditori lo votano, il tribunale deve omologarlo, oppure può bocciarlo lo stesso?” La seconda: “Se c’è già un’istanza di liquidazione giudiziale, faccio ancora in tempo?”
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 2024, n. 23280. La Corte ha tracciato la linea di confine del controllo giudiziale. Sulla fattibilità giuridica, cioè sulla compatibilità del piano con norme inderogabili, il sindacato del giudice è pieno e non trova limiti particolari; sulla fattibilità economica, cioè sulla probabilità che il piano si realizzi, il giudizio spetta in linea di principio ai creditori, e il giudice interviene solo quando il piano è manifestamente inidoneo. Ne discende che un voto favorevole, anche larghissimo, non sana un vizio di legalità.
Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2025, n. 2027. Sul ruolo del professionista attestatore, la Suprema Corte ha chiarito che il controllo del tribunale sulla relazione di attestazione non può ridursi a una presa d’atto formale: il giudice deve verificarne la completezza, la coerenza logica e l’adeguatezza del metodo. Un’attestazione generica o costruita su dati non verificati espone la domanda all’inammissibilità.
Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 3746. La Corte ha riepilogato la bipartizione: da un lato la verifica di legalità, dall’altro la realizzabilità concreta dell’impegno assunto verso i creditori, precisando che quest’ultima è sindacabile dal giudice solo nei limiti della manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi.
Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. Sul rapporto tra concordato e procedura liquidatoria, le Sezioni Unite hanno escluso un vincolo di pregiudizialità tecnica: la domanda di concordato gode di una priorità di trattazione, ma non rende improcedibile l’istanza di fallimento (oggi di liquidazione giudiziale), che può essere accolta se la domanda concordataria è inammissibile, rinunciata, respinta o utilizzata in modo abusivo. Il Codice della crisi ha recepito questa impostazione, disciplinando il coordinamento tra le due domande.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. In una vicenda nata sotto la legge fallimentare, relativa a un piano che univa la prosecuzione di parte dell’attività alla dismissione di immobili non strategici, la Corte ha affermato che la presenza di una componente di continuità, anche non prevalente, accompagnata dalla liquidazione di singoli beni non consente di qualificare il concordato come puramente liquidatorio. È un’indicazione utile per le Srl che conservano un nucleo di attività vitale.
C’è contrasto?
Più che un contrasto, c’è una tensione. Le pronunce del 2024-2025 ribadiscono che la valutazione di convenienza spetta ai creditori; le ordinanze del luglio 2026, che vedremo tra poco, spingono verso un controllo di “legalità sostanziale” molto penetrante, esteso alla qualificazione del piano e alla determinazione del valore di liquidazione. L’orientamento prevalente oggi è questo: il giudice non si sostituisce ai creditori nel giudizio di convenienza, ma verifica a fondo che i numeri su cui i creditori votano siano costruiti correttamente. L’assunzione prudenziale è predisporre il piano come se ogni stima dovesse essere difesa davanti a un giudice scettico.
Cosa significa per te
Il concordato è praticabile anche quando pende già un’istanza di liquidazione giudiziale, purché la domanda sia seria e non meramente dilatoria. Ma è una strada che si vince prima, in fase di preparazione: attestazione rigorosa, valutazioni sorrette da perizie e offerte, corretta qualificazione del piano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, imposta il piano pensando fin dall’inizio al vaglio del tribunale e a un eventuale reclamo: la solidità giuridica del concordato si costruisce nei documenti, non nel ricorso. Se il piano regge, il voto dei creditori diventa lo spazio in cui si discute di convenienza; se non regge, nessuna maggioranza lo salverà.
La pronuncia più recente: la Srl già in liquidazione e il “falso” concordato in continuità (Cass. 22931/2026)
La decisione più rilevante per il tema di questo articolo è l’ordinanza della Cassazione, Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931 (Pres. Ferro, Rel. Farolfi). È rilevante perché riguarda proprio l’ipotesi in cui le due strade si intrecciano: una Srl già posta in liquidazione volontaria che tenta la via del concordato.
Il contesto. La società, in liquidazione, aveva concesso in affitto due rami d’azienda nel 2013. Dopo un primo tentativo di concordato non andato a buon fine, nel 2022 aveva presentato una nuova domanda qualificata come concordato in continuità indiretta, sostenendo che quegli affitti, ancora in essere, dimostrassero la prosecuzione dell’attività tramite terzi. Il tribunale aveva omologato. Agenzia delle Entrate e INPS avevano proposto reclamo; la Corte d’appello aveva revocato l’omologazione. La Cassazione ha confermato la revoca.
La motivazione in linguaggio piano. L’art. 84, comma 2, CCII ammette la continuità indiretta quando l’azienda è gestita da un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, affitto, usufrutto o conferimento, “anche stipulato anteriormente”, ma a una condizione: che l’operazione sia in funzione della presentazione del ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che un contratto d’affitto stipulato quasi dieci anni prima, per ragioni proprie e senza alcun collegamento funzionale e cronologico con il piano di regolazione della crisi, non basta a fondare la continuità indiretta. E ha aggiunto che una “continuità diretta” che si riduce alla vendita delle rimanenze di magazzino non è continuità, ma liquidazione.
La decisione gemella. Il giorno successivo la stessa Sezione ha depositato l’ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, che completa il quadro: nel concordato in continuità il tribunale, già in sede di ammissibilità, compie una verifica di legalità sostanziale che si estende al modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione (art. 87, comma 1, lett. c, CCII). Quel valore deve essere stimato in concreto, confrontando realisticamente lo scenario concordatario con quello della liquidazione giudiziale; non è ammesso svalutare l’azienda nello scenario alternativo quando esistono offerte vincolanti di importo superiore.
Cosa cambia rispetto a prima. La conseguenza pratica è rilevantissima. Il concordato in continuità non ha soglie minime di soddisfacimento dei chirografari e non richiede l’apporto esterno del 10%; il concordato liquidatorio sì. Negli ultimi anni si era diffusa la tentazione di “etichettare” come continuità piani sostanzialmente liquidatori, facendo leva su affitti d’azienda risalenti o su una prosecuzione solo apparente. Le due ordinanze del luglio 2026 chiudono questa strada: la qualificazione del piano dipende dalla sostanza economica, non dall’etichetta, e il tribunale la verifica d’ufficio. Per la Srl già in liquidazione volontaria che pensa al concordato, il messaggio è doppio. Da un lato, lo stato di liquidazione non preclude di per sé il concordato, nemmeno quello in continuità (la dottrina lo ammette e la Cassazione non lo ha escluso). Dall’altro, se la continuità non è reale e funzionale al piano, bisogna costruire fin dall’inizio un concordato liquidatorio ammissibile, con l’apporto esterno e la soglia del 20%, oppure valutare il percorso della composizione negoziata e del concordato semplificato.
In altre parole, se ti trovi con una Srl già in liquidazione, un vecchio contratto d’affitto d’azienda e l’idea di usarlo per evitare la soglia del 20%, la giurisprudenza più recente ti dice che il piano rischia di cadere in sede di reclamo proprio per iniziativa dei creditori pubblici, dopo mesi di procedura.
I principi applicati ai casi reali: tre ipotesi dimostrative
Le ipotesi che seguono sono esercizi numerici dimostrativi, non casi reali. Servono a vedere come i principi giurisprudenziali cambiano l’esito concreto della scelta.
Ipotesi A: Srl solvente, liquidazione volontaria corretta. Attivo realizzabile stimato 312.700 €; debiti complessivi 287.450 €, di cui 96.300 € privilegiati (retribuzioni, contributi, tributi) e 191.150 € chirografari. Il 14 ottobre 2026 l’assemblea delibera lo scioglimento davanti al notaio e nomina il liquidatore; la delibera viene iscritta nel registro delle imprese. Il liquidatore vende i beni per 309.180 € (qualche realizzo inferiore alle stime), sostiene costi di liquidazione per 14.260 € e paga prima i privilegiati, poi i chirografari, integralmente: 309.180 − 14.260 − 287.450 = 7.470 € di residuo ai soci. Solo dopo aver pagato tutti i creditori il liquidatore redige il bilancio finale e il piano di riparto; decorso il termine di novanta giorni per i reclami dei soci (art. 2492 c.c.), chiede la cancellazione. Alla luce di Cass. 11304/2020 e 18720/2024, il liquidatore non ha profili di responsabilità: ha graduato e pagato tutti. Alla luce di Cass. SU 3625/2025, i soci rispondono di eventuali debiti emersi dopo la cancellazione solo fino a 7.470 €. Qui la liquidazione volontaria è la scelta naturale; il concordato sarebbe uno strumento sproporzionato.
Ipotesi B: Srl insolvente, liquidazione volontaria “fai da te”. Attivo realizzabile 418.600 €; debiti 736.900 €, di cui privilegiati 294.150 € e chirografari 442.750 €. La causa di scioglimento per perdita del capitale si era verificata diciotto mesi prima, al 31 marzo 2025, con patrimonio netto di −86.400 €, ma gli amministratori hanno proseguito l’attività. Deliberata la liquidazione, il liquidatore paga subito 118.000 € a due fornitori strategici chirografari, poi i privilegiati per quanto resta. Risultato: 418.600 − 118.000 = 300.600 €, che coprono i privilegiati (294.150 €) con un margine di 6.450 € per gli altri chirografari. Un ente previdenziale titolare di un credito privilegiato emerso tardivamente per 23.870 € resta insoddisfatto. Sei mesi dopo la cancellazione, un creditore chiede la liquidazione giudiziale; il tribunale la apre entro l’anno (art. 33 CCII, Cass. 10775/2025). Il curatore contesta agli ex amministratori la gestione non conservativa: patrimonio netto alla data di apertura della procedura −318.300 €, a fronte di −86.400 € alla causa di scioglimento, per un differenziale di 231.900 €; detratti costi normali di liquidazione stimati in 27.500 €, il danno presunto ex art. 2486, comma 3, c.c. è di 204.400 €, salvo la prova contraria che, per Cass. 8069/2024, grava sugli amministratori. Il liquidatore, per i pagamenti fuori graduazione, è esposto verso il creditore pretermesso (Cass. 521/2020). La liquidazione volontaria non ha chiuso nulla: ha solo spostato il problema, aggravandolo.
Ipotesi C: stessa Srl, concordato liquidatorio tempestivo. Stessi numeri di partenza, ma gli amministratori si attivano subito dopo aver rilevato la perdita. Un operatore del settore offre 451.200 € per l’acquisto in blocco dei beni (più del realizzo atomistico). I soci si impegnano ad apportare 45.200 € senza obbligo di restituzione: la soglia dell’art. 84, comma 4, CCII richiede almeno il 10% dell’attivo disponibile, cioè 45.120 €, ed è rispettata. Spese in prededuzione stimate 38.700 €. Distribuzione: 451.200 − 38.700 = 412.500 €; privilegiati pagati per intero (294.150 €); restano 118.350 € dal patrimonio, cui si somma l’apporto di 45.200 €, per un totale di 163.550 € ai chirografari, pari al 36,9% di 442.750 €, sopra la soglia del 20%. Alla luce di Cass. 22960/2026, il valore di liquidazione nello scenario alternativo non può essere artificiosamente depresso: l’offerta vincolante di 451.200 € va considerata anche nel confronto. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, la falcidia vincola anche i dissenzienti. Resta fermo che i fideiussori non sono liberati (art. 117, comma 2, CCII): la posizione dei soci garanti va gestita separatamente. Il concordato qui produce per i chirografari un risultato migliore rispetto all’Ipotesi B, interrompe l’accumulo di responsabilità e chiude la crisi con un provvedimento giudiziale.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce commentate in questa analisi. Per ciascuna è indicata la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per chi deve scegliere tra liquidazione volontaria e concordato. Le decisioni rese sotto la legge fallimentare sono state incluse quando il principio è stato recepito o riprodotto dal Codice della crisi.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 25/03/2024, n. 8069 | Gestione dopo la causa di scioglimento | Sono gli amministratori a dover provare la finalità conservativa degli atti | Ogni mese di inerzia pesa su chi amministra |
| Cass. civ., Sez. I, 28/02/2024, n. 5252 | Criteri di calcolo ex art. 2486, co. 3, c.c. | Netti patrimoniali come criterio ordinario; deficit solo se le scritture non consentono il calcolo | Contabilità ordinata = difesa |
| Cass. civ., Sez. I, 18/07/2025, n. 20150 | Danno da gestione non conservativa | Il danno può coincidere con i debiti assunti indebitamente nel periodo critico | Nuove obbligazioni dopo lo scioglimento sono un rischio diretto |
| Cass. civ., Sez. III, 12/06/2020, n. 11304 | Doveri del liquidatore | Il liquidatore deve ricostruire e graduare i debiti secondo le prelazioni | Niente pagamenti “a scelta” |
| Cass. civ., Sez. III, 15/01/2020, n. 521 | Responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione | Pagamenti contro la par condicio fondano responsabilità illimitata verso il creditore pretermesso | Il liquidatore rischia in proprio |
| Cass. civ., Sez. II, 09/07/2024, n. 18720 | Creditori insoddisfatti dopo l’estinzione | Azione verso i soci nei limiti del riscosso e verso i liquidatori per colpa | Due binari di responsabilità |
| Cass. civ., Sez. I, 24/04/2025, n. 10775 | Termine annuale per la procedura sulla società cancellata | Basta che entro l’anno intervenga il provvedimento d’appello che accoglie il reclamo | La cancellazione non protegge per un anno |
| Cass. civ., Sez. Un., 12/02/2025, n. 3625 | Successione dei soci nei debiti | Il riscosso dal bilancio finale è limite e condizione dell’interesse ad agire | I soci restano destinatari delle pretese |
| Cass. civ., Sez. III, 04/07/2025, n. 18342 | Posizione processuale degli ex soci | Gli ex soci subentrano nei giudizi del creditore sociale | Le cause non si estinguono con la società |
| Cass. civ., Sez. III, 15/11/2025, n. 30166 | Responsabilità dei soci senza riparto | La mancata percezione non esclude l’azione, fissa solo il tetto | Attenzione a sopravvenienze e assegnazioni |
| Cass. civ., Sez. I, 28/08/2024, n. 23280 | Limiti del sindacato sul concordato | Controllo pieno sulla legalità del piano | Il voto non sana i vizi giuridici |
| Cass. civ., Sez. I, 28/01/2025, n. 2027 | Controllo sull’attestazione | Verifica sostanziale di completezza e metodo, non presa d’atto | L’attestazione va costruita con rigore |
| Cass. civ., Sez. I, 13/02/2025, n. 3746 | Fattibilità giuridica ed economica | Legalità piena; realizzabilità solo per manifesta inidoneità | Convenienza ai creditori, numeri al giudice |
| Cass. civ., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935 | Rapporto concordato/procedura liquidatoria | Priorità di trattazione, non pregiudizialità | Il concordato non è uno scudo automatico |
| Cass. civ., Sez. I, 08/01/2025, n. 348 | Concordato con componente di continuità | La prosecuzione anche parziale incide sulla qualificazione | Valorizzare il nucleo vitale |
| Cass. civ., Sez. I, 08/07/2026, n. 22931 | Continuità indiretta di Srl in liquidazione | L’affitto risalente e non funzionale al piano non fonda la continuità | Niente etichette per evitare il 20% |
| Cass. civ., Sez. I, 09/07/2026, n. 22960 | Valore di liquidazione nel concordato in continuità | Stima concreta, vietata la svalutazione con offerte vincolanti superiori | Il confronto con la liquidazione giudiziale va fatto su numeri reali |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcuni principi pratici che valgono come bussola per la decisione.
- La causa di scioglimento fa partire un orologio: da quel giorno ogni atto non conservativo può diventare danno risarcibile, con onere della prova a carico degli amministratori.
- La liquidazione volontaria è lo strumento adatto quando l’attivo copre tutti i debiti; con una società insolvente diventa una procedura “senza rete”, che non riduce i debiti e non protegge dalle azioni dei creditori.
- Il liquidatore di una società incapiente deve comportarsi come un organo concorsuale: ricostruire tutti i debiti, graduarli e pagarli nell’ordine delle prelazioni.
- La cancellazione dal registro delle imprese non chiude la partita: per un anno la società può essere assoggettata a liquidazione giudiziale e i soci restano destinatari delle pretese nei limiti del riscosso.
- Le garanzie personali prestate dai soci restano integre sia nella liquidazione volontaria sia nel concordato: la loro gestione richiede strumenti separati.
- Il concordato riduce i debiti con effetto vincolante per tutti i creditori anteriori, ma solo se il piano supera un controllo di legalità sempre più penetrante.
- Nel concordato liquidatorio servono risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo e un soddisfacimento dei chirografari non inferiore al 20%.
- Dopo le ordinanze del luglio 2026, la qualificazione “in continuità” deve corrispondere a una prosecuzione reale e funzionale al piano: un affitto d’azienda risalente non basta.
- Il valore di liquidazione su cui si confrontano concordato e liquidazione giudiziale va stimato in concreto, tenendo conto delle offerte vincolanti disponibili.
- Quando i numeri non consentono il concordato liquidatorio ordinario, la composizione negoziata e il concordato semplificato sono l’alternativa da esplorare prima di arrendersi alla liquidazione giudiziale.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Ho già deliberato la liquidazione volontaria: posso ancora chiedere il concordato? Sì. Lo stato di liquidazione non preclude l’accesso al concordato, e la domanda può essere presentata dal liquidatore. Il limite temporale vero è la cancellazione: una volta estinta la società, l’art. 33 CCII rende inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Ricorda però Cass. 22931/2026: se la società in liquidazione non ha una continuità reale, il piano dovrà essere impostato come liquidatorio, con le relative soglie.
Se liquido la Srl e la cancello, dopo un anno sono tranquillo? Trascorso l’anno dalla cancellazione non può più essere aperta la liquidazione giudiziale della società (Cass. 10775/2025 chiarisce come si computa il termine). Ma restano le azioni dei creditori verso i soci nei limiti del riscosso (Cass. SU 3625/2025; Cass. 30166/2025), verso i liquidatori per colpa (Cass. 18720/2024; Cass. 521/2020) e, naturalmente, verso i fideiussori. E le azioni di responsabilità contro gli amministratori seguono i propri termini di prescrizione.
Con il concordato mi libero anche delle fideiussioni personali? No. Salvo patto contrario, i creditori conservano intatti i loro diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 117, comma 2, CCII). Per la persona fisica garante, l’ordinamento offre strumenti autonomi di regolazione del sovraindebitamento, da valutare in parallelo.
Il tribunale può bocciare il concordato anche se i creditori lo approvano? Sì, se il piano presenta vizi di legalità: sul punto il controllo del giudice è pieno (Cass. 23280/2024; Cass. 3746/2025). Può farlo anche se l’attestazione non è metodologicamente solida (Cass. 2027/2025) o se il valore di liquidazione è stato stimato in modo non realistico (Cass. 22960/2026). Sulla sola convenienza economica, invece, decide il voto dei creditori, salvo manifesta inidoneità del piano.
Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, è troppo tardi? Non necessariamente. La domanda di concordato ha priorità di trattazione, ma non blocca automaticamente l’istanza di liquidazione (Cass. SU 9935/2015). Deve essere una domanda seria: se è inammissibile o palesemente dilatoria, il tribunale procede sull’istanza del creditore. Tieni presente che nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non opera (art. 9 CCII).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti analizzati al fascicolo concreto della tua società, con un metodo che tiene insieme il profilo societario, quello concorsuale e quello personale di soci e amministratori.
- Ricostruiamo la data della causa di scioglimento, esaminando bilanci, situazioni infrannuali e verbali, perché da quella data dipende l’intera esposizione ex art. 2486 c.c.
- Confrontiamo in numeri i due scenari, liquidazione volontaria e concordato, simulando il soddisfacimento di ogni classe di creditori e il rischio di liquidazione giudiziale.
- Verifichiamo la graduazione dei debiti secondo le cause di prelazione, così che il liquidatore paghi nell’ordine richiesto da Cass. 11304/2020 e non si esponga personalmente.
- Impostiamo il percorso di composizione negoziata, quando i tempi e i numeri lo consentono, e ne valutiamo l’esito in vista del concordato semplificato.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano concordatario e la corretta qualificazione (continuità o liquidatorio) alla luce di Cass. 22931/2026, individuando le risorse esterne necessarie.
- Prepariamo la domanda con riserva e l’istanza di misure protettive, per sospendere le azioni esecutive e guadagnare il tempo necessario a completare il piano.
- Esaminiamo criticamente le stime e l’attestazione prima del deposito, anticipando il vaglio di legalità sostanziale richiesto da Cass. 22960/2026 e Cass. 2027/2025.
- Difendiamo amministratori e liquidatori nelle azioni di responsabilità, contestando i criteri di quantificazione del danno e documentando la finalità conservativa degli atti.
- Gestiamo la posizione dei soci fideiussori, valutando gli strumenti di regolazione del sovraindebitamento della persona fisica.
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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di cassazionista è, in questa materia, una garanzia di continuità: gli orientamenti analizzati si formano e si difendono davanti alla Suprema Corte, e poter seguire lo stesso fascicolo dalla prima analisi fino al ricorso per cassazione significa non dover cambiare difensore né linea strategica proprio nel momento più delicato. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere il piano con lo sguardo di chi conosce il percorso della composizione negoziata e le sue interazioni con il concordato.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i secondi ricostruiscono i dati contabili e i flussi del piano, i primi ne verificano la tenuta giuridica e la difendono in giudizio. È questa integrazione a permettere di affrontare la scelta tra liquidazione volontaria e concordato con tutti i numeri sul tavolo.
Chiusura
Tra liquidazione volontaria e concordato non esiste una risposta valida per tutti: la giurisprudenza dice chiaramente che la prima funziona quando la società può pagare tutti, e che il secondo richiede un piano capace di reggere un controllo giudiziale sempre più rigoroso. Quello che le sentenze dicono con altrettanta chiarezza è che il tempo è il fattore decisivo, e che l’inerzia è la scelta peggiore.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono ogni lato della crisi della Srl: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per il percorso negoziale e concordatario, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per le impugnazioni, il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC per la posizione personale di soci e garanti. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo i numeri e costruiremo la strategia più coerente con i principi che hai appena letto.
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