Le domande che ci fate più spesso sulla sofferenza in Centrale Rischi, con risposte complete
Chi scopre di essere segnalato “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia di solito lo scopre nel momento peggiore: un mutuo rifiutato, un fido revocato, un leasing che non parte, un fornitore che chiede pagamenti anticipati. E da quel momento le domande si moltiplicano, spesso formulate in modo confuso perché la materia è davvero poco intuitiva. In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci vengono poste più di frequente, nella forma in cui le persone ce le pongono, e abbiamo risposto come risponderemmo a voce: in modo diretto, senza giri di parole, ma con il rigore che la materia richiede.
Il quadro normativo, in breve, è questo. La Centrale dei Rischi è un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia sulla base del Testo Unico Bancario, della delibera CICR del 29 marzo 1994 e della Circolare n. 139 del 1991, periodicamente aggiornata (l’aggiornamento di riferimento è quello dell’11 febbraio 2025). Sono le banche e gli intermediari finanziari a comunicare ogni mese la posizione dei propri clienti; la Banca d’Italia non verifica la veridicità dei dati, li raccoglie e li restituisce al sistema. La “sofferenza” è la categoria più grave: indica che l’intermediario considera il cliente in una situazione di insolvenza, anche se non accertata da un giudice.
Perché ce ne occupiamo in modo specifico? Perché la segnalazione a sofferenza è un tema di diritto bancario puro, che si gioca sull’analisi del rapporto, dei contratti, degli estratti conto e della situazione patrimoniale del segnalato: esattamente il terreno su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, dove avvocati e commercialisti leggono insieme la stessa posizione. E perché, quando la contestazione arriva davanti al giudice, la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Monardo consente di seguire la stessa linea difensiva dal ricorso d’urgenza fino all’ultimo grado di giudizio.
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Blocco A — Le basi
“Ma cos’è esattamente questa sofferenza? Vuol dire che sono un cattivo pagatore?”
Non esattamente: la sofferenza significa che la banca ti considera insolvente, non semplicemente in ritardo.
È la distinzione che quasi nessuno conosce e che invece cambia tutto. Nella Centrale dei Rischi esistono diverse categorie di “crediti deteriorati”: gli scaduti e sconfinanti (il pagamento è in ritardo da oltre 90 giorni), le inadempienze probabili (la banca ritiene improbabile che il debitore adempia integralmente senza escussione delle garanzie) e, al gradino più basso, le sofferenze. Quest’ultima categoria, secondo le istruzioni della Banca d’Italia, riguarda l’intera esposizione verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
In parole semplici: se paghi in ritardo sei un debitore in ritardo; se sei segnalato a sofferenza, la banca sta dicendo al sistema intero che, secondo la sua valutazione, non sei più in grado di far fronte ai tuoi impegni. È una dichiarazione molto più pesante, e proprio per questo la legge e la giurisprudenza pretendono che sia fondata su presupposti precisi.
C’è poi una differenza pratica importante. Mentre le altre posizioni vengono segnalate in Centrale Rischi solo sopra la soglia di 30.000 euro, le sofferenze vengono segnalate anche per importi molto più bassi. Ecco perché capita che una persona con un debito di poche migliaia di euro si ritrovi con la segnalazione più grave possibile.
Infine, attenzione a non confondere la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia con i sistemi di informazione creditizia privati, come CRIF, Experian o CTC. Sono archivi diversi, con regole diverse, tempi di conservazione diversi e, soprattutto, presupposti diversi per la segnalazione. In questa guida ci occupiamo della Centrale dei Rischi pubblica; quando faremo riferimento ai SIC privati lo diremo espressamente.
“Chi può segnalarmi a sofferenza? Anche una società che ha comprato il mio debito?”
Sì: segnala chi è titolare del credito al momento della segnalazione, quindi anche la società cessionaria che ha acquistato il tuo debito dalla banca.
Negli ultimi anni le banche hanno ceduto enormi pacchetti di crediti deteriorati (i cosiddetti NPL) a società veicolo e a operatori specializzati, spesso con operazioni di cessione in blocco disciplinate dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Se il cessionario è un intermediario tenuto alle segnalazioni, subentra anche nell’obbligo di comunicare la posizione alla Centrale dei Rischi.
Qui sta un punto delicato, e molto utile per chi si difende. Il cessionario non può limitarsi a “ereditare” la valutazione fatta anni prima dalla banca cedente. Deve verificare in modo autonomo che il presupposto della sofferenza esista ancora. Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza cautelare del 1° aprile 2026, ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione effettuata da una cessionaria che si era basata su una vecchia comunicazione della banca originaria, senza alcuna istruttoria propria sulla situazione finanziaria della debitrice.
Questo apre due domande pratiche che chi riceve una comunicazione di cessione dovrebbe porsi. La prima: il soggetto che mi segnala è davvero titolare del credito, e riesce a dimostrarlo? La seconda: prima di segnalarmi (o di continuare a farlo), ha valutato la mia situazione attuale, oppure ha semplicemente copiato quella precedente? Sono verifiche documentali, che si fanno leggendo l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il contratto originario e la visura della Centrale Rischi mese per mese.
“Come faccio a sapere se sono segnalato? Devo pagare qualcuno?”
No, la visura della Centrale dei Rischi è gratuita e puoi chiederla direttamente alla Banca d’Italia.
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto di conoscere i dati registrati a proprio nome. La richiesta si presenta alla Banca d’Italia, oggi principalmente attraverso i servizi online disponibili sul sito dell’istituto, oppure per posta elettronica certificata o presso le filiali. Il documento che ricevi riporta, mese per mese, le posizioni segnalate da ciascun intermediario, con la categoria di censimento: fido accordato, utilizzato, sconfinamenti, garanzie, e appunto le eventuali sofferenze.
Un consiglio pratico che diamo sempre: non chiedere solo l’ultimo mese. Chiedi l’intero periodo disponibile. La lettura “storica” della visura è quella che permette di capire quando è iniziata la segnalazione, se è stata preceduta da altre classificazioni (scaduto, inadempienza probabile), se è stata aggiornata dopo un pagamento o una transazione, e se l’importo segnalato è coerente con quello effettivamente dovuto.
Diffida di chi ti propone di “cancellare la Centrale Rischi in 30 giorni” dietro compenso, come se fosse una pratica amministrativa. Non esiste una procedura di cancellazione su richiesta: una segnalazione corretta resta dove deve restare, una segnalazione illegittima si contesta nelle sedi previste. Chi promette risultati garantiti in tempi fissi sta vendendo qualcosa che nessuno può assicurare.
“Se pago tutto, la segnalazione sparisce subito?”
No. Pagando interrompi la segnalazione per il futuro, ma lo storico della sofferenza resta visibile alle banche per 36 mesi.
È la domanda che ci fanno più spesso, e la risposta delude quasi sempre. Il meccanismo è questo: la Centrale dei Rischi è una fotografia mensile. Finché il debito esiste, la banca lo segnala ogni mese. Quando il debito viene estinto (con il pagamento integrale o con un saldo e stralcio definito), dal mese successivo la banca smette di segnalarlo. Ma le mensilità precedenti, in cui la sofferenza è stata legittimamente segnalata, restano nell’archivio.
Gli intermediari che consultano la tua posizione vedono le informazioni degli ultimi 36 mesi. Quindi la sofferenza “esce dal radar” del sistema bancario solo quando anche l’ultima mensilità in cui è stata segnalata esce da quella finestra di tre anni.
Qui occorre essere onesti: se la segnalazione era corretta, non esistono scorciatoie legali per anticipare questa scadenza. Il pagamento non è inutile, anzi: ferma la segnalazione e fa partire il conto alla rovescia, e agli occhi di un analista del credito una sofferenza chiusa pesa meno di una sofferenza aperta. Ma la vera “cancellazione”, quella che elimina anche lo storico, è possibile solo quando la segnalazione era illegittima fin dall’origine o è diventata illegittima per un errore successivo. Tutto il resto di questa guida serve proprio a capire se il tuo caso rientra lì.
Blocco B — La procedura
“Da dove comincio concretamente per contestare la sofferenza?”
Dalla carta. Prima di scrivere alla banca, prima di pensare al giudice, serve una ricostruzione documentale completa, perché sarà quella a dire se la segnalazione è contestabile e su quale fronte.
I documenti che raccogliamo per primi sono sempre gli stessi. La visura storica della Centrale dei Rischi, come abbiamo detto. I contratti da cui nasce il debito: conto corrente, apertura di credito, mutuo, leasing, finanziamento, fideiussione. Gli estratti conto, meglio se integrali. Tutta la corrispondenza ricevuta dall’intermediario, in particolare lettere di revoca degli affidamenti, diffide, messe in mora e, soprattutto, l’eventuale comunicazione con cui la banca ti ha informato della segnalazione a sofferenza. Se il credito è stato ceduto, l’avviso di cessione e ogni comunicazione del cessionario. Se hai firmato accordi, piani di rientro o transazioni, il testo completo.
Se ti mancano alcuni di questi documenti, hai il diritto di chiederli. L’articolo 119 del Testo Unico Bancario consente al cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, e la richiesta di accesso ai dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 può essere un utile complemento.
La domanda a cui questa prima fase deve rispondere è una sola: la banca, quando mi ha segnalato, aveva davvero valutato la mia situazione complessiva, o si è limitata a registrare un inadempimento? Tutto il resto viene dopo. Le fasi successive, con i relativi termini e interlocutori, le trovi riassunte nella tabella della risposta seguente.
“Devo scrivere prima alla banca o posso andare direttamente dal giudice?”
Dipende da quanto è urgente il tuo problema, ma in quasi tutti i casi conviene fare entrambe le cose in parallelo o in rapida successione.
La strada ordinaria parte dal reclamo scritto all’intermediario. È il passaggio obbligato se si vuole poi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, ed è comunque utile perché costringe la banca a prendere posizione per iscritto. Nel reclamo si chiede la rettifica o la cancellazione della segnalazione, motivando in modo specifico: mancata valutazione della situazione complessiva, credito contestato, omessa informativa, errore sugli importi, mancato aggiornamento dopo un pagamento. L’intermediario ha 60 giorni per rispondere.
Se però la segnalazione ti sta bloccando in modo concreto e attuale (un’impresa a cui vengono revocati i fidi, una compravendita che salta per il mutuo negato, un appalto che richiede referenze bancarie), aspettare mesi può significare un danno difficilmente rimediabile. In quei casi lo strumento è il ricorso d’urgenza al tribunale ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, con cui si chiede al giudice di ordinare all’intermediario la cancellazione o la rettifica della segnalazione.
Ecco il quadro complessivo dei passaggi:
| Fase | Atto | Termine indicativo | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Accertamento | Richiesta visura storica Centrale Rischi | Pochi giorni | Banca d’Italia |
| 2. Accesso ai documenti | Richiesta ex art. 119 TUB e accesso ai dati personali | La banca deve consegnare entro 90 giorni | Intermediario |
| 3. Contestazione stragiudiziale | Reclamo scritto con richiesta di rettifica/cancellazione | Risposta entro 60 giorni | Ufficio reclami dell’intermediario |
| 4a. Via arbitrale | Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario | Entro 12 mesi dal reclamo; decisione di norma in alcuni mesi | ABF, Collegio territoriale |
| 4b. Via cautelare (urgenza) | Ricorso ex art. 700 c.p.c. | Senza attendere l’esito del reclamo, se c’è pregiudizio attuale | Tribunale competente |
| 5. Giudizio di merito | Azione di accertamento dell’illegittimità e di risarcimento | Termini ordinari di prescrizione | Tribunale |
| 6. Eventuali impugnazioni | Reclamo cautelare, appello, ricorso per Cassazione | Termini di legge | Collegio, Corte d’appello, Corte di cassazione |
“Cosa scrivo nel reclamo? Basta dire che non sono d’accordo?”
No, e questo è l’errore più comune. Un reclamo generico riceve una risposta generica, del tipo “la segnalazione è stata effettuata in conformità alla normativa di vigilanza”. E da lì non si va da nessuna parte.
Un reclamo efficace deve individuare con precisione il vizio della segnalazione. I fronti di contestazione principali sono quattro.
Il primo è sostanziale: la sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente. La Circolare n. 139, nella Sezione 2, al punto 1.5, precisa che la classificazione non può scattare automaticamente per singoli eventi come uno o più ritardi nei pagamenti o la contestazione del credito da parte del debitore. Se hai un patrimonio, un reddito, altre linee di credito regolarmente onorate, e la banca ti ha segnalato solo perché non hai pagato un certo debito, il vizio è qui.
Il secondo è la contestazione del credito. Se prima della segnalazione avevi contestato seriamente il debito (per esempio lamentando interessi non dovuti, anatocismo, commissioni illegittime) e la banca ha segnalato comunque, la segnalazione rischia di trasformarsi in uno strumento di pressione, cosa che le istruzioni di vigilanza non consentono.
Il terzo è informativo: le istruzioni della Banca d’Italia impongono all’intermediario di informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) quando lo segnala per la prima volta a sofferenza; per i consumatori, l’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario richiede che l’informazione sulla prima segnalazione negativa sia fornita preventivamente.
Il quarto è l’errore materiale o il mancato aggiornamento: importo sbagliato, posizione già estinta, transazione non recepita, segnalazione di un soggetto che non è il debitore.
Nel reclamo chiedi in modo esplicito tre cose: la rettifica o cancellazione, la copia della documentazione su cui la banca ha fondato la valutazione di insolvenza, e la prova dell’invio (e della ricezione) dell’informativa.
“E se la banca non risponde o mi dice di no? L’Arbitro Bancario serve davvero?”
Sì, serve, soprattutto nei casi ben documentati. L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie istituito presso la Banca d’Italia, articolato in Collegi territoriali. Il ricorso si presenta online dopo aver fatto reclamo all’intermediario, entro 12 mesi da quest’ultimo, e richiede solo il versamento di un contributo di 20 euro alle spese della procedura, che l’intermediario deve rimborsare se il ricorso viene accolto.
I vantaggi sono evidenti: tempi più contenuti rispetto a un giudizio ordinario, costi minimi, Collegi che conoscono molto bene la materia delle segnalazioni. L’ABF può accertare l’illegittimità della segnalazione e riconoscere il diritto alla cancellazione, oltre a pronunciarsi su eventuali richieste risarcitorie.
I limiti vanno però detti con chiarezza. La decisione dell’ABF non è una sentenza: non è esecutiva come un provvedimento del giudice, anche se l’inadempimento dell’intermediario viene reso pubblico e nella pratica le banche tendono a conformarsi. E l’ABF decide sulla base dei documenti, senza istruttoria testimoniale o consulenze tecniche. Inoltre, sul tema del danno i Collegi sono molto rigorosi: per esempio, il Collegio di Milano con la decisione n. 8872 del 2025 ha ribadito che spetta al cliente provare il pregiudizio subito.
Sul preavviso, invece, l’ABF tende a essere severo con gli intermediari: il Collegio di Bari, con la decisione n. 3435 del 2025, ha affermato, con riferimento a una segnalazione in un sistema di informazione creditizia, che l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava interamente sull’intermediario. La via arbitrale, dunque, è ottima quando non c’è un’urgenza drammatica e quando la documentazione parla da sola.
“Come funziona il ricorso d’urgenza al tribunale? Quanto ci vuole?”
Il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile è lo strumento pensato per le situazioni in cui aspettare la fine di un giudizio ordinario causerebbe un danno grave e irreparabile. Per ottenere il provvedimento bisogna dimostrare due cose: il cosiddetto fumus boni iuris, cioè la verosimile fondatezza della contestazione, e il periculum in mora, cioè il pregiudizio attuale che la permanenza della segnalazione sta provocando.
Sul primo punto, gli argomenti sono quelli che abbiamo visto: assenza di una valutazione complessiva, credito contestato, situazione patrimoniale tutt’altro che deficitaria, istruttoria omessa, soprattutto da parte di un cessionario. Sul secondo, servono elementi concreti: una lettera di revoca degli affidamenti, un diniego di mutuo motivato con la Centrale Rischi, una pratica di finanziamento sospesa, un fornitore che ha ridotto le condizioni di pagamento. Il pericolo generico di “non poter ottenere credito in futuro” convince molto meno di un documento che mostra un danno che sta accadendo adesso.
I tempi dipendono molto dal tribunale, ma si tratta di procedimenti che per natura vengono trattati con priorità: spesso si arriva a un’udienza nel giro di alcune settimane. Ricorda anche che i procedimenti cautelari non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto: un’urgenza vera può essere portata davanti al giudice anche in pieno agosto.
Se il giudice accoglie il ricorso, ordina all’intermediario di cancellare o rettificare la segnalazione. Contro il provvedimento, favorevole o sfavorevole, è ammesso il reclamo al collegio. Il costo di accesso alla giustizia, per un procedimento cautelare di questo tipo, è rappresentato essenzialmente dal contributo unificato previsto dalla legge e dalle spese di notifica.
“Dopo il 700 devo per forza fare anche una causa normale?”
Non necessariamente, ma spesso conviene valutarla. Quando il provvedimento d’urgenza ha contenuto anticipatorio (e l’ordine di cancellare la segnalazione viene di solito ricondotto a questa categoria), l’articolo 669-octies del codice di procedura civile consente che conservi efficacia anche se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito. In pratica: ottieni la cancellazione e, se l’intermediario non reagisce, la situazione si stabilizza.
Ci sono però almeno due buone ragioni per pensare a un giudizio ordinario. La prima è il risarcimento: il ricorso d’urgenza serve a far cessare il danno, non a ripararlo. Se la segnalazione illegittima ti ha fatto perdere un finanziamento, un’operazione commerciale o ti ha causato un pregiudizio alla reputazione economica, la domanda risarcitoria si propone nel merito. La seconda è la stabilità: un accertamento con sentenza chiude la questione in modo definitivo, mentre il provvedimento cautelare resta pur sempre un provvedimento sommario.
Nel giudizio di merito si possono inoltre far valere le contestazioni sul rapporto sottostante (interessi, commissioni, anatocismo, usura), che spesso sono la vera radice del conflitto e che, se accolte, possono ridurre o addirittura azzerare il debito da cui la segnalazione è nata. È un lavoro che richiede la lettura contabile del rapporto, non solo quella giuridica.
Blocco C — I casi particolari
“E se io il debito lo contestavo? Possono segnalarmi lo stesso?”
Possono farlo solo se, a prescindere dalla contestazione, esiste davvero una situazione di insolvenza. Quello che non possono fare è usare la segnalazione come leva per convincerti a pagare un debito che stai legittimamente mettendo in discussione.
La Circolare della Banca d’Italia lo dice espressamente: la contestazione del credito da parte del debitore, da sola, non può far scattare la classificazione a sofferenza. E la giurisprudenza lo ha tradotto in termini molto concreti. Nel caso deciso dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 1° aprile 2026, una società aveva chiesto alla banca la documentazione per verificare interessi e addebiti che riteneva illegittimi; la banca non aveva risposto, il credito era stato ceduto e la cessionaria aveva segnalato la società a sofferenza. Il giudice ha ordinato la cancellazione immediata, rilevando che mancava qualsiasi valutazione della situazione finanziaria della debitrice.
Il principio di fondo è quello che la Cassazione ripete da anni: la segnalazione deve fondarsi su una situazione patrimoniale deficitaria, equiparabile (anche se non identica) all’insolvenza, e non sul semplice rifiuto di pagare. Già la sentenza n. 15609 del 2014 lo affermava in modo chiaro. Un’impresa solida che non paga perché contesta il conto non è un’impresa insolvente: è un’impresa in lite.
Attenzione però a non fraintendere. La contestazione deve essere seria e documentata, non un pretesto. Se ti limiti a scrivere “non riconosco il debito” senza alcuna motivazione, e nel frattempo la tua situazione economica è effettivamente compromessa, l’argomento perde gran parte della sua forza. Ed esiste anche un orientamento che valorizza la durata dell’inadempimento: con l’ordinanza n. 3311 del 6 febbraio 2024 la Cassazione ha ritenuto che il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dall’esposizione possa legittimare la segnalazione. Il che conferma una cosa: ogni caso si decide sui fatti, e i fatti vanno ricostruiti con precisione.
“Io ho solo firmato una fideiussione per l’azienda di mio figlio. Perché risulto a sofferenza anch’io?”
Perché le banche, troppo spesso, estendono automaticamente al garante la classificazione del debitore principale. Ed è proprio questo automatismo che si può contestare.
Il garante compare nella Centrale dei Rischi in una categoria specifica, quella delle garanzie rilasciate. Il fatto che l’azienda garantita sia in difficoltà non significa, di per sé, che lo sia anche il fideiussore. Per segnalare a sofferenza il garante in quanto debitore, l’intermediario deve valutare la situazione finanziaria di quella specifica persona: il suo reddito, il suo patrimonio, la sua capacità di far fronte all’obbligazione di garanzia.
La recente ordinanza della Cassazione n. 5593 del 12 marzo 2026 viene ormai richiamata anche su questo fronte: richiedendo una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto segnalato, esclude che la banca possa semplicemente “copiare” la posizione del debitore principale su quella del garante. Se sei un pensionato con una casa di proprietà, nessun altro debito e un reddito regolare, e ti ritrovi a sofferenza solo perché la società garantita è fallita o in crisi, la domanda da porre alla banca è netta: quale valutazione autonoma avete fatto su di me?
Qui entra in gioco anche un secondo profilo. Anche il garante ha diritto a essere informato, e l’eventuale omessa informativa si aggiunge agli argomenti di contestazione. È in questi casi, dove il diritto bancario si intreccia con la valutazione patrimoniale e talvolta con la crisi dell’impresa garantita, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, lavora sulla posizione del garante insieme ai commercialisti dello staff.
“Ho fatto un saldo e stralcio con la banca, ma sono ancora segnalato a sofferenza. È normale?”
Dipende da cosa c’era scritto nell’accordo e da quando è stato eseguito. Ci sono due situazioni molto diverse.
Nella prima, l’accordo è stato eseguito (hai pagato quanto pattuito) e la banca ha smesso di segnalare dal mese successivo: in questo caso è normale che lo storico resti visibile per 36 mesi, come abbiamo spiegato nel Blocco A. Non è un’anomalia, è il funzionamento del sistema.
Nella seconda, hai pagato ma la segnalazione continua a comparire come sofferenza attiva nei mesi successivi, oppure l’accordo prevedeva espressamente una modifica della classificazione (per esempio il passaggio da “sofferenza” a una categoria meno grave) e la banca non l’ha comunicata. Qui siamo davanti a un inadempimento dell’intermediario.
Proprio su un caso di questo tipo si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024: la banca, nonostante il pagamento previsto in una transazione che prevedeva la variazione della segnalazione, aveva ritardato per molti mesi la comunicazione alla Centrale Rischi. La Corte ha qualificato il ritardo come inadempimento contrattuale e ha riconosciuto il risarcimento, ammettendo la liquidazione in via equitativa commisurata al periodo di illegittima permanenza.
La lezione pratica è duplice. Quando negozi un saldo e stralcio, fai inserire nell’accordo una clausola precisa sugli effetti in Centrale Rischi e sui tempi della comunicazione. E dopo il pagamento, controlla la visura dei mesi successivi: se la banca non aggiorna, hai uno strumento in più, non uno in meno.
Blocco D — Le paure finali
“Rischio di non avere mai più un mutuo o un prestito in vita mia?”
No, “mai più” non è la risposta corretta. Ma per un periodo di tempo realistico la sofferenza pesa, e va gestita.
Partiamo dalla rassicurazione fondata: la sofferenza non è una condanna perpetua. Una volta estinta la posizione, lo storico esce dalla finestra consultabile dagli intermediari dopo 36 mesi. E prima ancora di quella scadenza, una sofferenza chiusa viene letta diversamente da una sofferenza aperta.
Ora il limite reale: nei mesi in cui la sofferenza è visibile, ottenere nuovo credito dal sistema bancario tradizionale è molto difficile. Non impossibile in assoluto, ma difficile. Le banche applicano procedure di valutazione automatizzate in cui una sofferenza pesa moltissimo. Inoltre ogni banca conserva i propri archivi interni, e l’intermediario con cui hai avuto la sofferenza potrebbe ricordarsene anche dopo i 36 mesi.
Per questo la vera domanda non è “per quanto tempo sarò segnalato”, ma “la mia segnalazione è corretta?”. Se non lo è, la cancellazione elimina anche lo storico, e con lui il problema. Se invece lo è, la strategia si sposta sulla chiusura rapida della posizione, magari con un accordo, per far partire il prima possibile il conto alla rovescia.
“Se mi hanno segnalato ingiustamente, mi devono anche risarcire in automatico?”
No, e su questo la giurisprudenza è compatta: l’illegittimità della segnalazione non basta, il danno va provato.
La Cassazione lo ha ripetuto più volte negli ultimi anni. Con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 ha ribadito che il pregiudizio da illegittima segnalazione è un danno-conseguenza che non esiste “in re ipsa”, cioè per il solo fatto della segnalazione illegittima, e che deve essere allegato e dimostrato da chi lo chiede. Con l’ordinanza n. 33332 del 20 dicembre 2025 la Corte ha confermato che l’accertamento dell’illegittimità non è sufficiente per ottenere il risarcimento.
La buona notizia, fondata, è che la prova può essere anche presuntiva. La stessa ordinanza del 2024 ha ammesso che, per un imprenditore, il danno patrimoniale possa essere desunto anche da un peggioramento della sua affidabilità commerciale. E l’ordinanza n. 3671 del 2024 ha riconosciuto la liquidazione equitativa quando il preciso ammontare è difficile da dimostrare.
Il limite reale è che una domanda risarcitoria generica viene respinta. Dire di aver subito un “irreparabile danno morale” senza specificare nulla non basta. Servono i dinieghi di finanziamento, le revoche, le lettere dei fornitori, i dati di bilancio prima e dopo. Chi pensa di chiedere il risarcimento farebbe bene a conservare ogni documento fin dal primo giorno.
“Quanto tempo ho davvero per reagire? È già troppo tardi?”
Quasi mai è troppo tardi per contestare, ma ogni mese che passa ha un costo.
Dal punto di vista strettamente giuridico, l’azione per far accertare l’illegittimità della segnalazione e ottenere il risarcimento è soggetta ai termini ordinari di prescrizione, che variano a seconda che la responsabilità sia ricondotta al contratto o all’illecito extracontrattuale. Il reclamo all’intermediario può essere presentato in qualsiasi momento, e il ricorso all’ABF va proposto entro 12 mesi dal reclamo.
Il vero problema, però, è pratico. Da un lato, ogni mese di permanenza della segnalazione è un mese di danno che non potrai recuperare se non attraverso un risarcimento tutt’altro che automatico. Dall’altro, il ricorso d’urgenza richiede un pericolo attuale: se lasci passare anni senza muoverti, il giudice potrebbe chiederti perché, se il danno era così grave e imminente, non hai agito prima.
Il momento giusto per verificare la tua segnalazione è adesso, non quando ti servirà il prossimo finanziamento.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con dati di fantasia ma realistici, per capire come si ragiona. Non sono casi dello studio: sono esercizi per rendere tangibili le regole viste finora.
Prima simulazione — L’impresa che contesta il conto. Ipotesi: società in nome collettivo con conto corrente affidato per 45.000 euro. A marzo la banca revoca il fido e chiede il rientro di un saldo passivo di 38.720,40 euro. Ad aprile la società, tramite il proprio legale, contesta l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e di capitalizzazioni trimestrali, e chiede copia dei contratti ex articolo 119 TUB. La banca non risponde. A settembre il credito viene ceduto a una società veicolo, che a ottobre segnala la posizione a sofferenza per l’intero importo. Nel frattempo, il bilancio della società mostra un patrimonio netto positivo, un fatturato in crescita e regolari pagamenti a dipendenti, erario e fornitori. Sviluppo: la visura storica rivela che, prima della cessione, la banca cedente non aveva mai classificato la posizione a sofferenza. La cessionaria ha segnalato un mese dopo l’acquisto, senza alcuna richiesta di informazioni patrimoniali. A novembre la banca di riferimento della società comunica la revoca di una linea di anticipo fatture da 60.000 euro citando la Centrale Rischi. Esito: esistono gli elementi per un ricorso ex articolo 700 c.p.c. Il fumus poggia sulla contestazione seria e documentata del credito, sull’assenza di istruttoria autonoma della cessionaria e su una situazione patrimoniale non deficitaria; il periculum sulla revoca documentata della linea commerciale. In parallelo, il giudizio di merito può affrontare il ricalcolo del rapporto: se la perizia contabile riducesse il saldo a, poniamo, 21.300 euro, anche l’importo stesso della segnalazione risulterebbe errato.
Seconda simulazione — Il privato con la transazione non recepita. Ipotesi: consumatore con finanziamento residuo di 14.860 euro, segnalato a sofferenza a gennaio 2025 dopo 11 rate insolute e un periodo di disoccupazione. A giugno 2025 firma un saldo e stralcio per 7.900 euro, che paga integralmente il 15 luglio 2025. L’accordo non dice nulla sulla Centrale Rischi. Sviluppo: la visura di ottobre 2025 mostra la sofferenza ancora segnalata ad agosto e settembre 2025 per l’importo originario. Esito: la segnalazione fino a giugno 2025 è con ogni probabilità legittima, perché la situazione di difficoltà era reale; su questa parte l’unica prospettiva è il decorso dei 36 mesi. Le segnalazioni di agosto e settembre, successive all’estinzione, sono invece errate: si contestano con reclamo, chiedendo la rettifica e, se il ritardo ha prodotto un danno dimostrabile (per esempio un prestito negato a settembre), valutando la richiesta risarcitoria. Il conto alla rovescia dei 36 mesi, in questo scenario, deve partire dall’ultima mensilità legittimamente segnalata, non da quelle errate successive.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“La banca, quando mi ha segnalato, ha davvero fatto la valutazione che la legge le impone, e può dimostrarlo?”
Quasi tutti ci chiedono “come cancello la sofferenza”. Quasi nessuno chiede “su che cosa si basava”. Eppure è questa la domanda che decide la maggior parte delle contestazioni.
La sofferenza non è la registrazione automatica di un mancato pagamento: è il risultato di una valutazione. Lo dicono la Circolare n. 139 e, in modo ormai costante, la Cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, secondo cui il semplice inadempimento (nel caso deciso, il mancato pagamento dei canoni di un leasing) non basta a giustificare la segnalazione, occorrendo accertare una situazione patrimoniale deficitaria o gravi difficoltà non transitorie, paragonabili all’insolvenza.
Se la valutazione è un obbligo, allora deve lasciare traccia. Quando contesti la segnalazione, l’intermediario dovrebbe essere in grado di spiegare quali elementi ha considerato: bilanci, visure, altri debiti, esiti di procedure esecutive, informazioni sul patrimonio. Se la risposta si riduce a “il cliente non ha pagato”, la segnalazione mostra la sua fragilità.
Questa domanda cambia la prospettiva. Sposta l’attenzione da ciò che hai fatto tu (non hai pagato) a ciò che doveva fare la banca (valutare la tua situazione complessiva). E spesso scopri che la banca quella valutazione non l’ha mai fatta, oppure l’ha fatta in modo sommario, oppure, nel caso di crediti ceduti, l’ha fatta qualcun altro anni prima. È su questo vuoto istruttorio che si costruiscono le contestazioni più solide.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che utilizziamo più spesso per inquadrare la materia, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui contano nel tuo caso.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Principio: il solo inadempimento del debitore non giustifica la segnalazione a sofferenza; serve l’accertamento di una situazione patrimoniale deficitaria o di difficoltà gravi e non transitorie, sostanzialmente equiparabili all’insolvenza, nel rispetto del TUB, della delibera CICR del 1994 e delle istruzioni della Banca d’Italia. Rilevanza: è il riferimento più recente e autorevole per contestare le segnalazioni “automatiche”, anche nei confronti dei garanti.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9994 del 2024 (decisa in camera di consiglio il 19 dicembre 2023). Principio: la Corte ha riaffermato i criteri per la segnalazione a sofferenza, confermando che non è sufficiente il mero inadempimento, ma occorre una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente che riveli difficoltà gravi e non temporanee. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento tra 2014 e 2026.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3311. Principio: un inadempimento prolungato del correntista all’obbligo di rientrare dall’esposizione può legittimare la classificazione a sofferenza. Rilevanza: è la pronuncia che la banca invocherà; per questo va conosciuta. Mostra che la durata e la natura dell’inadempimento sono elementi valutabili, e che la difesa deve contrapporre dati patrimoniali concreti.
4. Cass. civ., ord. 9 febbraio 2024, n. 3671. Principio: il ritardo nel comunicare alla Centrale Rischi la variazione della segnalazione pattuita in una transazione costituisce inadempimento contrattuale e dà diritto al risarcimento, liquidabile anche in via equitativa. Rilevanza: tutela chi ha pagato o transatto e continua a risultare segnalato.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2025, n. 33332. Principio: accertare che la segnalazione era illegittima non è sufficiente per ottenere il risarcimento; il danno deve essere provato. Rilevanza: impone di impostare fin dall’inizio la raccolta delle prove del pregiudizio.
6. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: il danno da segnalazione illegittima è un danno-conseguenza, non presunto; l’onere della prova segue le regole ordinarie dell’illecito, ma la prova può essere presuntiva e, per l’imprenditore, può riguardare il peggioramento dell’affidabilità commerciale. Rilevanza: apre alla prova per presunzioni, fondamentale per imprese e professionisti.
7. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594. Principio: il danno all’immagine derivante da illegittima segnalazione deve essere allegato e dimostrato da chi lo chiede. Rilevanza: è il precedente su cui si fonda l’orientamento più recente in tema di risarcimento.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 dicembre 2019, n. 31921. Principio: l’insolvenza rilevante per la Centrale Rischi non coincide con quella del diritto fallimentare, ma consiste in una valutazione di grave e non transitoria difficoltà economica. Rilevanza: chiarisce che non serve una procedura concorsuale per segnalare, ma nemmeno basta un ritardo.
9. Cass. civ., n. 15609 del 2014. Principio: la segnalazione non può nascere dal mero ritardo o dal volontario inadempimento, ma presuppone una situazione patrimoniale deficitaria equiparabile, anche se non coincidente, all’insolvenza. Rilevanza: è il precedente più citato nei casi di credito contestato dal debitore.
10. Cass. civ., Sez. I, sent. 12 febbraio 2014, n. 3165. Principio: la classificazione a sofferenza, secondo le istruzioni della Banca d’Italia e le direttive CICR, richiede una valutazione dell’intermediario sulla complessiva situazione finanziaria del cliente. Rilevanza: rafforza l’onere istruttorio della banca.
11. Cass. civ., Sez. I, sent. 24 maggio 2010, n. 12626. Principio: la sofferenza non può essere dedotta soltanto dall’andamento del singolo rapporto con la banca o da un esame generico dei bilanci. Rilevanza: utile quando la banca giustifica la segnalazione con elementi superficiali.
12. Cass. civ., ord. 13 giugno 2017, n. 14685. Principio: il preavviso di segnalazione previsto dal codice di condotta dei sistemi di informazione creditizia è una dichiarazione recettizia, che deve quindi giungere a conoscenza dell’interessato. Rilevanza: fondamentale quando la segnalazione in Centrale Rischi si accompagna a quella nei SIC privati.
13. Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972. Principio: il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, e non può ritenersi esistente per il solo fatto della lesione. Rilevanza: è la cornice generale entro cui si muovono tutte le domande risarcitorie.
14. Trib. Milano, Sez. VI civ., ord. 1° aprile 2026. Principio: il cessionario del credito deve compiere un’autonoma verifica della situazione finanziaria del debitore; in mancanza, e specie se il credito è contestato, la segnalazione va cancellata anche in via d’urgenza. Rilevanza: decisivo nei casi di crediti ceduti a società veicolo.
15. Trib. Lanciano, ord. 14 luglio 2025. Principio: per la Centrale Rischi l’articolo 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139 non configurano formalmente il preavviso come condizione di legittimità della segnalazione, a differenza di quanto accade per i SIC privati in base al codice di condotta. Rilevanza: spiega perché, per la Centrale Rischi, l’omessa informativa è un argomento utile ma da affiancare sempre a quello sostanziale.
A queste si aggiungono, sul versante arbitrale, la decisione ABF Collegio di Torino n. 1101 del 29 gennaio 2025 sui presupposti della segnalazione e sul preavviso, la decisione del Collegio di Bari n. 3435 del 2025 sull’onere della prova del preavviso nei SIC e la decisione del Collegio di Milano n. 8872 del 2025 sull’onere probatorio del cliente in tema di danno.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco, punto per punto, che cosa fa lo Studio Monardo quando ci porti una segnalazione a sofferenza.
- Richiediamo e leggiamo la visura storica completa della Centrale dei Rischi, ricostruendo mese per mese quando la sofferenza è comparsa, quale categoria l’ha preceduta e se gli importi coincidono con il debito effettivo.
- Chiediamo all’intermediario la documentazione ex articolo 119 TUB e i dati su cui ha fondato la classificazione, compresa la prova dell’invio e della ricezione dell’informativa.
- Verifichiamo la titolarità del credito in caso di cessione, confrontando l’avviso in Gazzetta Ufficiale, i criteri di individuazione dei crediti ceduti e la documentazione prodotta dal cessionario.
- Ricostruiamo con i commercialisti dello staff la tua situazione patrimoniale alla data della segnalazione, per dimostrare che non era deficitaria né equiparabile all’insolvenza.
- Analizziamo contabilmente il rapporto sottostante, ricalcolando interessi, commissioni e capitalizzazioni per individuare eventuali addebiti illegittimi che riducono o azzerano il debito segnalato.
- Redigiamo il reclamo motivato all’intermediario, individuando con precisione i vizi sostanziali, informativi e materiali della segnalazione.
- Predisponiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la documentazione consente una decisione rapida su base documentale.
- Proponiamo il ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. quando la segnalazione sta provocando un pregiudizio attuale, documentando il periculum con dinieghi e revoche.
- Costruiamo la domanda risarcitoria nel giudizio di merito, raccogliendo fin dal primo giorno le prove, anche presuntive, del danno patrimoniale e reputazionale.
- Negoziamo accordi transattivi con clausole specifiche sugli effetti in Centrale Rischi e controlliamo nelle visure successive che la banca li rispetti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nella materia delle segnalazioni a sofferenza pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: la contestazione vince o perde sulla lettura congiunta del contratto, dei movimenti di conto e dei bilanci, e questo lavoro richiede avvocati e commercialisti sulla stessa pratica. Quando invece la sofferenza è il sintomo di un indebitamento reale e non più sostenibile, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di valutare gli strumenti di composizione della crisi, e per le imprese quella di Esperto Negoziatore.
Un solo difensore e una sola strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la linea impostata nel reclamo è la stessa che viene sviluppata nel ricorso d’urgenza, nel merito e, se necessario, nelle impugnazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, così che l’argomento giuridico e il dato contabile si sostengano a vicenda. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni profilo di illegittimità e costruiremo la strategia più adatta.
In sintesi: tre cose da ricordare
La prima: pagare non cancella la sofferenza, la interrompe. Lo storico resta visibile per 36 mesi, e l’unica vera cancellazione è quella che deriva dall’illegittimità della segnalazione.
La seconda: la sofferenza non è la conseguenza automatica di un mancato pagamento. È una valutazione sulla tua intera situazione finanziaria, che la banca (o il cessionario) deve aver fatto davvero e deve saper dimostrare. È su questo punto che si gioca la maggior parte delle contestazioni.
La terza: gli strumenti esistono e sono diversi, dal reclamo all’ABF fino al ricorso d’urgenza, ma il risarcimento non è mai automatico. Documentare il danno fin da subito fa la differenza.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è diritto bancario applicato: richiede lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo per leggere contratti, conti e bilanci, e la qualifica di avvocato cassazionista per sostenere la stessa linea fino all’ultimo grado. E quando dietro la sofferenza c’è un sovraindebitamento reale, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di guardare oltre la singola segnalazione.
📩 Non lasciare che una segnalazione forse illegittima decida il tuo prossimo finanziamento: raccogli la visura e mettiti in contatto con noi, trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.
