Un calzaturificio in crisi ha un problema che altre imprese non hanno: il calendario. La collezione della stagione successiva si prepara con mesi di anticipo, gli ordini dei buyer arrivano su campionario, i terzisti lavorano a flusso. Se la produzione si ferma anche per una sola stagione, marchio, clienti e maestranze si disperdono. Il valore dell’azienda, a quel punto, si riduce al prezzo di realizzo di macchinari, forme, fustelle e magazzino.
La domanda “concordato in continuità o cessione del ramo d’azienda?” è quindi, prima ancora che giuridica, una domanda di tempi. Va precisato subito che le due strade non sono alternative in senso stretto: la cessione del ramo può avvenire dentro un concordato in continuità indiretta, dentro una composizione negoziata, oppure fuori da qualsiasi procedura. Sono tre regimi diversi, con effetti opposti su debiti, lavoratori e responsabilità degli amministratori. Il rischio principale è scegliere tardi o scegliere il contenitore sbagliato: una cessione del ramo conclusa fuori procedura, a ridosso dell’insolvenza, può essere revocata e può esporre l’amministratore a una contestazione di bancarotta.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata, con l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda ex art. 22 CCII, è esattamente uno dei percorsi da confrontare. A ciò si aggiunge la qualifica di cassazionista, rilevante perché i nodi di questo tema (continuità indiretta, valore di liquidazione) sono stati definiti proprio dalla Corte di Cassazione nel 2025 e nel 2026, e la difesa va impostata fin dal primo grado pensando all’ultimo.
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Il perimetro normativo delle due strade
Sul piano normativo, la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024, e dagli artt. 2555-2560 e 2112 del codice civile.
Il concordato preventivo in continuità aziendale è lo strumento con cui l’imprenditore regola la crisi o l’insolvenza proponendo ai creditori un piano che conserva l’attività produttiva, direttamente o tramite un terzo, e li soddisfa anche in misura non prevalente con il ricavato della continuità (art. 84, commi 2 e 3, CCII).
La disciplina prevede due forme di continuità:
- continuità diretta: l’attività prosegue in capo allo stesso debitore. Il calzaturificio resta della stessa società, che paga i creditori con i flussi futuri e, eventualmente, con la vendita di beni non strategici;
- continuità indiretta: l’attività è gestita o ripresa da un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento, affitto (anche stipulato prima, purché in funzione della presentazione del ricorso) o a qualunque altro titolo (art. 84, comma 2, CCII).
La cessione del ramo d’azienda, dunque, non è necessariamente “l’alternativa” al concordato in continuità. Può esserne il contenuto. In termini operativi le opzioni reali sono quattro:
- concordato in continuità diretta;
- concordato in continuità indiretta con cessione del ramo (o dell’intera azienda) a un terzo;
- composizione negoziata della crisi con cessione del ramo autorizzata dal tribunale ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII;
- cessione del ramo fuori da qualsiasi procedura, regolata solo dal codice civile.
La ratio della distinzione è chiara. La Direttiva (UE) 2019/1023 privilegia la conservazione del valore d’impresa rispetto alla dispersione atomistica dei beni. Per questo il concordato in continuità gode di regole più flessibili: nessuna soglia minima di soddisfazione dei chirografari, distribuzione del plusvalore secondo la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6), possibilità di omologazione anche contro il voto di alcune classi (art. 112, comma 2). Il concordato liquidatorio, invece, richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e una soddisfazione dei chirografari non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo (art. 84, comma 4).
Va precisato che la qualificazione non è un’etichetta. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348) ha chiarito che la continuità presuppone la prosecuzione dell’attività con la sua identità qualitativa; se è parziale, deve riguardare almeno un’articolazione funzionalmente autonoma, mutuando la nozione dell’art. 2112, comma 5, c.c. Una cessione “a freddo” di macchinari e magazzino dopo la chiusura dello stabilimento non è continuità indiretta: è liquidazione.
La distinzione da istituti affini si coglie con un esempio concreto. Un calzaturificio che produce una linea donna di fascia alta e una linea uomo in perdita può:
- vendere a un concorrente la linea donna con marchio, modelli, forme, campionario, contratti con i buyer e 24 addetti: è cessione di ramo d’azienda, perché trasferisce un complesso organizzato capace di produrre;
- vendere a un’altra impresa soltanto le tre montatrici automatiche e le giacenze di pellame: è cessione di singoli beni, senza effetti ex art. 2112 c.c. e senza continuità;
- concedere in affitto la linea donna a una newco in attesa del concordato: è affitto d’azienda, che vale come continuità indiretta solo se funzionale al piano e cronologicamente collegato al ricorso (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931).
Sul piano civilistico, la cessione del ramo richiede forma scritta ai fini della prova e iscrizione nel registro delle imprese (art. 2556 c.c.); comporta divieto di concorrenza per il cedente per cinque anni (art. 2557), subentro nei contratti non personali (art. 2558), cessione dei crediti (art. 2559) e, soprattutto, responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2). I rapporti di lavoro passano al cessionario con tutti i diritti maturati (art. 2112 c.c.), salve le deroghe consentite dall’art. 47 della L. 428/1990 in presenza di procedure concorsuali e di accordo sindacale.
Requisiti, soglie e termini da presidiare
Le condizioni di applicabilità vanno verificate una per una, perché ciascuna può rendere inammissibile la strada scelta.
Presupposto soggettivo e oggettivo. Il concordato preventivo è accessibile all’imprenditore commerciale che non sia impresa minore e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza (art. 85 CCII). Un calzaturificio organizzato in S.r.l. con fatturato, attivo o debiti sopra le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII rientra normalmente nel perimetro. Se è impresa minore, la strada è il concordato minore, con regole diverse.
Classi obbligatorie. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85, comma 3). Vanno formate classi separate almeno per i creditori fiscali e previdenziali non soddisfatti integralmente, per i titolari di garanzie prestate da terzi, per chi riceve utilità diverse dal denaro e per le piccole e medie imprese.
Utilità per ogni creditore. La proposta in continuità deve assicurare a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3).
Privilegiati. Nel concordato in continuità, i crediti privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, ma in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione (art. 84, comma 5). Il piano può prevedere una moratoria nei limiti dell’art. 86.
Valore di liquidazione. Il piano deve indicare il valore di liquidazione alla data della domanda, comprensivo del maggior valore ritraibile dalla cessione dell’azienda in esercizio nell’ipotetica liquidazione giudiziale e delle azioni esperibili, al netto delle spese (art. 87, comma 1, lett. c). È il numero da cui dipende tutto: fino a quel valore la distribuzione segue la graduazione rigida delle prelazioni; solo l’eccedenza può essere ripartita con la regola della priorità relativa. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960) ha stabilito che il tribunale verifica questo valore già in sede di ammissione.
Continuità indiretta e lavoratori. La disciplina prevede che, in caso di continuità indiretta, il contratto o il titolo con cui il terzo acquisisce l’azienda contempli il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi precedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione (art. 84, comma 2).
Attestazione. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; nel concordato in continuità attesta anche che il piano è idoneo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa (art. 87, comma 3).
Composizione negoziata. Per l’autorizzazione ex art. 22 CCII il tribunale verifica la funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori; l’art. 2112 c.c. resta fermo senza deroghe.
Quanto alla sospensione feriale: nei procedimenti regolati dal CCII essa, salvo diversa disposizione, non si applica (art. 9 CCII). Chi conta sul periodo 1-31 agosto per guadagnare tempo su un reclamo commette un errore che può costare l’impugnazione.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di piano e proposta dopo domanda con riserva: tra 30 e 60 giorni (art. 44 CCII) | Decreto del tribunale che fissa il termine | Perentorio | Improcedibilità; possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza |
| Proroga del termine precedente: fino a ulteriori 60 giorni | Istanza del debitore per giustificati motivi, in assenza di istanze di liquidazione giudiziale | Concessione discrezionale | Senza proroga, il termine originario resta fermo |
| Misure protettive: durata iniziale fino a 4 mesi, complessiva non oltre 12 mesi (artt. 8 e 55 CCII) | Pubblicazione della domanda / provvedimento di conferma | Massimo inderogabile | Riespansione delle azioni esecutive dei creditori |
| Informativa sindacale sul trasferimento: almeno 25 giorni prima dell’atto (art. 47, L. 428/1990) | Data prevista per il trasferimento | Obbligo procedurale | Condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. |
| Richiesta di esame congiunto: entro 7 giorni; avvio entro 7 giorni; durata minima 10 giorni | Ricezione dell’informativa / della richiesta | Procedurale | Trasferimento contestabile sul piano sindacale |
| Mantenimento di almeno metà dei lavoratori nella continuità indiretta: 1 anno (art. 84, comma 2) | Omologazione | Requisito sostanziale del titolo | Il piano non è qualificabile come continuità indiretta |
| Composizione negoziata: 180 giorni (art. 17 CCII), con proroga nei casi previsti | Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto | Ordinatorio-organizzativo | Archiviazione della composizione |
| Domanda di concordato semplificato: entro 60 giorni (art. 25-sexies) | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Perdita dell’accesso al semplificato |
| Revocatoria concorsuale: atti anormali nell’anno anteriore, atti normali nei sei mesi anteriori (art. 166 CCII) | Deposito della domanda di liquidazione giudiziale | Periodo sospetto | La cessione del ramo fuori procedura può essere dichiarata inefficace |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto: 30 giorni (art. 51 CCII) | Notificazione / comunicazione | Perentorio; nessuna sospensione feriale | Definitività della decisione |
La procedura passo per passo
La sequenza che segue descrive il percorso tipico del calzaturificio che valuta le quattro opzioni. Chi agisce, davanti a quale organo, con quale atto, entro quando.
1. Diagnosi della crisi (amministratori, advisor, entro poche settimane). Si parte da una situazione economico-patrimoniale aggiornata, da un piano di tesoreria a 13 settimane e dalla segmentazione del conto economico per linea di prodotto. In un calzaturificio è decisivo separare i margini per linea (donna, uomo, bambino, conto terzi) e per canale (buyer esteri, retail, private label). Solo così emerge se esiste un ramo con marginalità positiva, cioè cedibile o risanabile.
2. Scelta tra percorso negoziale e percorso concorsuale. Se la crisi è reversibile e i creditori principali (banche, erario, fornitori di pellame) sono disposti a trattare, la composizione negoziata consente di cercare un acquirente del ramo con l’assistenza di un esperto indipendente, senza spossessamento. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale presso la camera di commercio. Se invece servono lo stralcio forzoso dei debiti e il voto a maggioranza, lo strumento è il concordato preventivo.
3. Ricerca e selezione dell’acquirente. In ogni caso l’acquirente del ramo va individuato con criteri di competitività. Nel concordato, se il piano poggia su un’offerta irrevocabile già ricevuta, il tribunale apre la procedura delle offerte concorrenti (art. 91 CCII). Nella composizione negoziata, i tribunali richiedono che la scelta del miglior offerente sia documentata in modo trasparente, anche senza gara formale (Trib. Milano, 1° febbraio 2024).
4. Deposito della domanda. Il ricorso per concordato si deposita davanti al tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII); per le imprese di maggiori dimensioni la competenza è della sezione specializzata in materia di imprese. È frequente la domanda con riserva (art. 44), che consente di ottenere le misure protettive e un termine per depositare piano, proposta e attestazione.
5. Contenuto necessario dell’atto introduttivo e del piano. Il piano deve contenere, tra l’altro: le cause della crisi; la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento; il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c); le classi e i trattamenti; i flussi della continuità; in caso di continuità indiretta, il contratto o l’offerta del terzo con l’impegno occupazionale. L’errore più frequente è indicare un valore di liquidazione “atomistico”, cioè dei singoli beni, ignorando l’offerta del terzo per il ramo: è la costruzione censurata da Cass. n. 22960/2026.
6. Autorizzazioni in corso di procedura. Dopo il deposito della domanda e fino all’omologazione, la vendita o l’affitto dell’azienda o di rami richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 94 CCII), con procedura competitiva. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione nella fase della riserva richiedono autorizzazione (art. 46). Pagare fornitori strategici anteriori (ad esempio il tomaificio esterno senza il quale la collezione non esce) è possibile solo con autorizzazione ex art. 100, previa attestazione dell’essenzialità della prestazione.
7. Procedura sindacale. Se il trasferimento del ramo avviene dopo l’apertura del concordato in continuità indiretta, l’informativa ex art. 47 L. 428/1990 va inviata almeno 25 giorni prima dell’atto. Un accordo sindacale sul mantenimento anche parziale dell’occupazione può modulare le condizioni di lavoro (art. 47, comma 4-bis), ma i rapporti passano comunque al cessionario. Nella composizione negoziata, invece, l’art. 2112 c.c. resta integralmente fermo.
8. Voto dei creditori. Il commissario giudiziale deposita la relazione e i creditori votano per classi. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se lo è da tutte le classi, con le maggioranze dell’art. 109; in mancanza, il tribunale può omologare con la ristrutturazione trasversale se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2.
9. Omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento nelle classi. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se quel creditore riceve almeno quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale (art. 112, comma 3).
10. Esecuzione. Dopo l’omologazione si stipula l’atto di cessione (se non già stipulato), si distribuisce il ricavato secondo il piano e il commissario sorveglia l’adempimento. Nella continuità diretta la società resta in bonis e prosegue la produzione.
Il secondo punto critico riguarda la cessione fuori procedura: vendere il ramo a una società collegata, a prezzo non verificato e mentre i debiti restano nella vecchia società, è lo schema che la giurisprudenza penale qualifica come distrazione. Le esenzioni previste per gli atti compiuti in esecuzione di concordati, accordi omologati e piani attestati (art. 166, comma 3, CCII per la revocatoria; art. 324 CCII per alcune ipotesi di bancarotta preferenziale e semplice) non coprono la cessione negoziata privatamente fuori da questi strumenti, e in ogni caso non trasformano in lecita una distrazione.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo applicati a un calzaturificio
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati costruiti a tavolino. Non riproducono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Confronto economico tra continuità diretta e continuità indiretta
Dati di partenza. S.r.l. calzaturiera con 38 dipendenti (media dei due esercizi precedenti: 41). Due linee: donna (margine positivo) e uomo (margine negativo). Passivo:
- crediti di lavoro privilegiati (retribuzioni arretrate e TFR): 612.450 €;
- crediti erariali e previdenziali privilegiati: 1.148.720 €;
- chirografari (fornitori di pellame, suole, accessori, banche non garantite): 3.112.430 €;
- totale: 4.873.600 €.
Attivo realizzabile con vendita atomistica in liquidazione giudiziale: macchinari 286.400 €, magazzino a stralcio 197.850 €, crediti commerciali esigibili 341.200 €; spese di procedura stimate 94.300 €. Valore atomistico netto: 731.150 €.
Esiste un’offerta irrevocabile di un gruppo calzaturiero per la linea donna (marchio, modelli, forme, campionario, contratti con i buyer, 24 addetti): 1.460.000 €.
Ipotesi A — continuità diretta. Piano quinquennale: flussi liberi cumulati 1.387.600 €, più vendita di beni non strategici della linea uomo 118.300 €, meno spese in prededuzione 163.400 €. Risorse per i creditori: 1.342.500 €.
La linea donna resta in azienda. Nessuna offerta di terzi è acquisita al piano, ma il valore di liquidazione deve comunque comprendere il maggior valore realizzabile in liquidazione giudiziale dalla cessione dell’azienda in esercizio. Se il commissario ritiene realistica la vendita in blocco della linea donna in sede di liquidazione, il valore non può restare a 731.150 €. Supponiamo una stima prudente di 1.012.600 €.
- Fino a 1.012.600 € si applica la graduazione rigida: lavoratori 612.450 € (100%); erario e INPS 400.150 € (34,8%).
- Eccedenza distribuibile con la priorità relativa: 1.342.500 − 1.012.600 = 329.900 €. Ad esempio 214.300 € a erario e INPS (totale 614.450 €, pari al 53,5%) e 115.600 € ai chirografari (3,7%).
Esito: percentuale bassa per i chirografari, pagamenti diluiti in cinque anni, ma la società conserva l’impresa, il marchio e i posti di lavoro. Il rischio è la fattibilità: una sola stagione sbagliata compromette i flussi.
Ipotesi B — continuità indiretta con cessione della linea donna. Prezzo 1.460.000 €, più liquidazione della linea uomo 212.700 €, meno spese 171.900 €. Risorse per i creditori: 1.500.800 €, incassate in tempi brevi.
Qui l’offerta esiste ed è validata dalla procedura competitiva. In applicazione di Cass. n. 22960/2026, il valore di liquidazione non può essere la stima atomistica: deve includere l’offerta. Valore di liquidazione ipotizzato: 1.460.000 + 212.700 − spese stimate in liquidazione giudiziale 188.000 = 1.484.700 €.
- Graduazione rigida fino a 1.484.700 €: lavoratori 612.450 € (100%); erario e INPS 872.250 € (75,9%).
- Eccedenza: 1.500.800 − 1.484.700 = 16.100 €, distribuibile ai chirografari (0,5%).
Verifica dell’impegno occupazionale: metà della media di 41 addetti = 20,5, quindi almeno 21 lavoratori per un anno. I 24 addetti assorbiti soddisfano il requisito.
Lettura dei risultati. L’ipotesi B porta più liquidità, prima, con meno rischio esecutivo. Ma lascia quasi nulla ai chirografari e comporta la perdita dell’impresa. L’ipotesi A dà più spazio alla negoziazione con i fornitori, di cui un calzaturificio che continua ha bisogno, ma sconta il rischio del piano. Il numero decisivo, in entrambe, è il valore di liquidazione.
Esempio di calcolo n. 2 — Sequenza dei termini in un concordato con cessione del ramo
Dati di partenza. Domanda di concordato con riserva depositata il 14 ottobre 2026. Il tribunale concede 60 giorni.
Sviluppo.
- 14 ottobre 2026 + 60 giorni = 13 dicembre 2026, che è una domenica: la scadenza slitta al primo giorno non festivo, lunedì 14 dicembre 2026.
- Se il 30 novembre 2026 la società chiede una proroga motivata dalla procedura competitiva in corso sul ramo e non pendono istanze di liquidazione giudiziale, il tribunale può concedere fino a ulteriori 60 giorni.
- Piano depositato; ammissione; offerte concorrenti chiuse. Stipula del trasferimento prevista per il 1° febbraio 2027. L’informativa sindacale ex art. 47 L. 428/1990 va inviata entro il 7 gennaio 2027 (25 giorni prima). Se le RSU la ricevono l’8 gennaio, la stipula slitta almeno al 2 febbraio.
- Richiesta di esame congiunto: entro 7 giorni dalla ricezione dell’informativa. Avvio entro 7 giorni dalla richiesta, durata minima 10 giorni.
- Sentenza di omologazione comunicata il 21 luglio 2027. Termine per il reclamo: 30 giorni, cioè 20 agosto 2027. Nessuna sospensione feriale: chi calcolasse il termine sospendendolo dal 1° al 31 agosto lo depositerebbe tardi.
Esito. In meno di dieci mesi il ramo passa a un soggetto solvibile, la stagione autunno-inverno successiva è prodotta dal cessionario e i creditori vengono pagati con il prezzo. Uno slittamento di due mesi nel deposito del piano avrebbe invece fatto saltare la presentazione della collezione ai buyer, con perdita di valore del ramo.
Casi particolari
Affitto ponte già in corso. Molti calzaturifici, per non perdere la stagione, concedono in affitto il ramo a una newco prima del ricorso. La Cassazione ammette che il concordato possa essere in continuità indiretta anche se l’azienda è già esercitata da un terzo al momento della domanda (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220), ma esige un nesso funzionale e cronologico tra affitto e piano (Cass. n. 22931/2026). Un affitto stipulato anni prima, per ragioni estranee alla ristrutturazione, non vale.
Cessione a società collegata. Se il cessionario è riconducibile ai soci o agli amministratori del calzaturificio, ogni elemento dell’operazione sarà letto con sospetto: prezzo, perizia, tempi, incasso effettivo. La giurisprudenza penale ritiene distrattiva la cessione a prezzo incongruo anche verso una società controllata dalla cedente (Cass. pen., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 42218). Al contrario, il solo conflitto di interessi non basta se manca un pregiudizio effettivo per la società e i creditori (Cass. pen. n. 39793/2025). Il presidio è la procedura competitiva e la perizia indipendente.
Debiti fiscali e cessionario. Fuori dall’autorizzazione ex art. 22 CCII, il cessionario risponde in solido dei debiti inerenti all’azienda che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.). Per i debiti tributari opera anche l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che non richiede l’annotazione nei libri contabili (Cass. civ., Sez. V, ord. 4 novembre 2024, n. 28344). Un acquirente informato sconterà questo rischio sul prezzo, o chiederà un percorso protetto.
Continuità mista. Il calzaturificio può cedere la linea donna e proseguire direttamente con il conto terzi. Il piano è misto; la qualificazione in continuità regge se la parte che prosegue è un’articolazione autonoma dell’attività precedente e non una nuova attività (Cass. n. 348/2025).
Dirigenti. In caso di accordo sindacale in deroga, la posizione dei dirigenti trasferiti con il ramo richiede una verifica dedicata: la giurisprudenza non è uniforme sull’estensione dell’accordo a questa categoria.
Marchio di proprietà dei soci. Nel settore calzaturiero accade spesso che il marchio non sia della società operativa ma dei soci o di una holding, concesso in licenza. In questo caso il ramo che si vuole cedere, o conservare, è privo del suo asset principale. Va precisato che senza la disponibilità del marchio l’acquirente offrirà un prezzo sensibilmente inferiore, e la continuità diretta rischia di essere solo formale. In termini operativi occorre acquisire al piano un impegno irrevocabile del titolare del marchio: cessione alla società, licenza di lunga durata trasferibile al cessionario, oppure conferimento. L’impegno del socio può anche costituire la finanza esterna che migliora la proposta.
Ordini dei buyer e campionario. Il valore di un ramo calzaturiero sta in larga parte negli ordini acquisiti sulla collezione in corso e nel campionario della stagione successiva. La disciplina prevede che i contratti non personali proseguano con il cessionario (art. 2558 c.c.), ma gli accordi quadro con i grandi clienti contengono spesso clausole di gradimento o di recesso in caso di cambio di controllo. Prima di fissare il prezzo vanno verificate una per una. Nel concordato, i contratti pendenti possono inoltre essere sospesi o sciolti con autorizzazione del tribunale (art. 97 CCII), con indennizzo trattato come credito anteriore: uno strumento utile per liberare il ramo da forniture non più economiche.
Terzisti e tomaifici esterni. Molte lavorazioni (orlatura, taglio, finissaggio) sono affidate a laboratori esterni, spesso piccole imprese a loro volta in tensione finanziaria. Se il piano prevede la continuità, questi fornitori sono strategici: il loro credito anteriore può essere pagato solo alle condizioni dell’art. 100 CCII, e nella formazione delle classi le piccole e medie imprese vanno collocate in classi distinte. Se invece il ramo viene ceduto, il cessionario decide se proseguire i rapporti; per i terzisti il credito anteriore resta verso la cedente, soddisfatto secondo la proposta.
Magazzino stagionale. Le giacenze di prodotto finito della stagione passata perdono valore rapidamente. Nel calcolo del valore di liquidazione vanno stimate a stralcio, con criteri prudenti e verificabili. Nella cessione del ramo, invece, è frequente escluderle dal perimetro e venderle separatamente attraverso canali di outlet o stock: la scelta incide sul prezzo del ramo e va motivata nel piano, perché il commissario ne valuterà la convenienza.
Il punto di fondo è che nessuna delle quattro opzioni è migliore in astratto: lo diventa rispetto ai numeri del singolo calzaturificio e al calendario della sua stagione. Come sintetizza l’impostazione dello studio: “L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, costruisce il confronto tra le opzioni prima di scegliere lo strumento, non dopo.”
Domande frequenti
Se vendo il ramo d’azienda buono, i debiti restano alla mia società? Sì, i debiti restano in capo alla società cedente, che continua a risponderne. Il cessionario, fuori da procedure, ne risponde in solido solo se risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.), oltre ai debiti di lavoro (art. 2112 c.c.) e a quelli tributari nei limiti dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997. Il prezzo incassato va destinato ai creditori: se viene usato per altri scopi e la società fallisce, l’operazione può essere contestata come distrazione.
Posso fare un concordato in continuità anche se vendo tutta l’azienda? Sì. È la continuità indiretta: l’attività prosegue con un soggetto diverso dal debitore. Serve però una continuità reale, cioè un’azienda in esercizio con la sua identità (Cass. n. 348/2025), e il titolo del cessionario deve prevedere l’impegno a mantenere almeno la metà dei lavoratori per un anno dall’omologazione. Vendere macchinari e magazzino dopo aver fermato la produzione rende il concordato liquidatorio.
I miei dipendenti passano automaticamente all’acquirente? Nella cessione del ramo sì: i rapporti di lavoro addetti al ramo proseguono con il cessionario (art. 2112 c.c.). Nel concordato in continuità indiretta, con trasferimento successivo all’apertura, un accordo sindacale può modulare le condizioni di lavoro (art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990), ma non escludere il passaggio dei rapporti (Cass. lav. n. 23499/2024). Nella composizione negoziata non sono ammesse deroghe.
Quanto devo pagare ai fornitori chirografari in un concordato in continuità? Non esiste una percentuale minima. La proposta deve però garantire a ogni creditore un’utilità concreta e valutabile, rispettare la graduazione fino al valore di liquidazione e ottenere il voto delle classi o i presupposti della ristrutturazione trasversale. Il limite del 20% vale per il concordato liquidatorio (art. 84, comma 4).
Ho già affittato il ramo a una newco due anni fa: vale come continuità? Dipende dal collegamento con il piano. La Cassazione (ord. n. 22931/2026) ha escluso la continuità indiretta per affitti stipulati molti anni prima, senza nesso funzionale con la regolazione della crisi. Un affitto di due anni fa può essere valorizzato solo se il contratto o gli elementi documentali ne dimostrano la finalità di risanamento collegata al ricorso. È un caso limite da valutare sugli atti.
La composizione negoziata è più veloce del concordato per cedere il ramo? Spesso sì, perché non c’è voto dei creditori e l’imprenditore resta alla guida. Il tribunale può autorizzare la cessione del ramo liberando il cessionario dai debiti ex art. 2560, comma 2, c.c. (art. 22 CCII), se l’operazione è funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, con una selezione competitiva dell’acquirente. Non consente però lo stralcio forzoso dei debiti che restano alla cedente.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate per il loro impatto diretto sulla scelta tra continuità e cessione del ramo. I principi sono riformulati in sintesi.
Sulla nozione di continuità
- Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. La continuità richiede che l’attività prosegua mantenendo la propria identità qualitativa; se parziale, deve riguardare almeno un’articolazione funzionalmente autonoma, secondo la nozione dell’art. 2112, comma 5, c.c. Rilevanza: stabilisce quando la cessione di una sola linea produttiva del calzaturificio può sostenere un concordato in continuità.
- Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220. La continuità indiretta è configurabile anche se l’azienda, al momento della domanda e dell’ammissione, è già esercitata da un terzo; l’attestatore deve però confermare la funzionalità dell’operazione al miglior soddisfacimento dei creditori. Rilevanza: legittima l’affitto ponte, frequente nel settore calzaturiero per salvare la stagione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931. Quando la continuità indiretta si fonda su contratti di affitto, questi devono essere collegati alla regolazione della crisi sia sul piano funzionale sia su quello temporale; la formula “a qualunque altro titolo” dell’art. 84, comma 2, è una clausola di chiusura, non una scorciatoia. Rilevanza: esclude che affitti risalenti, estranei al risanamento, trasformino in continuità un concordato sostanzialmente liquidatorio.
- Cass. civ., Sez. I, n. 6772/2022 (con riferimento all’art. 186-bis l. fall.). L’affitto d’azienda, sia con obbligo di acquisto sia senza, è compatibile con il concordato in continuità indiretta quando è strumentale alla successiva cessione. Rilevanza: precedente di sistema, ripreso e precisato dalla giurisprudenza sul CCII.
Sul valore di liquidazione e sulla distribuzione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Il tribunale verifica il valore di liquidazione già in fase di ammissione; nella continuità indiretta fondata su un’offerta per l’azienda, validata da procedura competitiva, non è legittimo sostituire quell’offerta con una stima atomistica più bassa per ampliare il plusvalore distribuibile con la priorità relativa. Rilevanza: è la pronuncia che più incide sulla convenienza comparata tra continuità diretta e cessione del ramo.
- Cass. civ., 30 marzo 2026, n. 7663. Per l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, è sufficiente l’adesione anche di una sola classe di creditori votanti nei termini indicati dalla Corte. Rilevanza: riduce il potere di blocco delle minoranze nel concordato in continuità.
- Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2025. Il concordato che prevede la cessione dell’azienda in esercizio con prosecuzione dell’attività da parte dell’acquirente è qualificabile come continuità indiretta; il plusvalore va misurato rispetto al valore di liquidazione come ridefinito dal correttivo 2024. Rilevanza: applicazione di merito del rapporto tra offerta del terzo e valore di liquidazione.
Sulla cessione del ramo nella composizione negoziata
- Trib. Milano, 1° febbraio 2024. La scelta del miglior offerente per il ramo può essere affidata al debitore sotto il controllo dell’esperto, purché il percorso sia documentato in modo trasparente; il principio di competitività non è derogabile del tutto. Rilevanza: indica come preparare l’istanza ex art. 22 CCII.
- Trib. Parma, 30 luglio 2024. Pronuncia sull’autorizzazione al trasferimento del ramo con esclusione degli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. in composizione negoziata, e sull’estensione dell’esenzione ai debiti erariali. Rilevanza: delimita il beneficio concreto per l’acquirente.
Sulla responsabilità del cessionario per i debiti
- Cass. civ. n. 14020/2025 e Cass. civ., ord. n. 20054/2026. L’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2; la conoscenza aliunde del debito non basta, e l’onere della prova grava sul creditore. Rilevanza: definisce il rischio che l’acquirente del ramo sconta sul prezzo.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 4 novembre 2024, n. 28344. Per i debiti tributari la responsabilità del cessionario segue anche l’art. 14 D.Lgs. 472/1997, che prescinde dall’annotazione nei libri contabili. Rilevanza: spiega perché la cessione fuori procedura è meno appetibile per l’acquirente.
Sui lavoratori
- Cass. lav. n. 23499/2024. L’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 può derogare alle condizioni di lavoro previste dall’art. 2112 c.c., ma non al trasferimento dei rapporti al cessionario. Rilevanza: fissa il margine di negoziazione sul personale nella continuità indiretta.
- Cass. lav., ord. 3 settembre 2024, n. 23562. Gli accordi che escludono la solidarietà del cessionario non fanno sorgere, di per sé, l’obbligo di intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR, se non ricorrono i presupposti di insolvenza del cedente. Rilevanza: incide sulla tutela concreta dei dipendenti e sulla sostenibilità dell’accordo.
- Cass. lav., 14 settembre 2021, n. 24691. Interpretazione dei commi 4-bis e 5 dell’art. 47 L. 428/1990 nel bilanciamento tra diritti dei lavoratori e circolazione dell’azienda in crisi. Rilevanza: chiave di lettura sistematica delle deroghe.
Sui profili penali della cessione fuori procedura
- Cass. pen., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 42218. La cessione del ramo a prezzo manifestamente incongruo integra bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il cessionario è controllato dalla cedente, salvo prova di un aumento equivalente del valore della partecipazione. Rilevanza: esclude la difesa “è rimasto tutto nel gruppo”.
- Cass. pen. n. 39728/2024. La cessione del ramo a una società collegata, a prezzo irrisorio e senza accollo dei debiti, a ridosso del fallimento, è stata qualificata come distrazione. Rilevanza: descrive lo schema da evitare.
- Cass. pen. n. 39793/2025. Il conflitto di interessi dell’amministratore non basta a rendere penalmente rilevante un’operazione di affitto o cessione, se manca un pregiudizio concreto per la società e i creditori. Rilevanza: indica cosa documentare per dimostrare la neutralità o la convenienza dell’operazione.
In sintesi, la giurisprudenza 2024-2026 converge su tre punti. La continuità deve essere sostanziale. Il valore di liquidazione deve riflettere le offerte reali. La cessione del ramo è tanto più sicura quanto più è inserita in un percorso con controllo giudiziale e selezione competitiva.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affronta la scelta tra concordato in continuità e cessione del ramo con un metodo operativo. Questi gli strumenti concreti:
- Analizziamo i conti per linea di prodotto con i commercialisti dello staff, separando marginalità di linea donna, uomo, conto terzi e canali di vendita, per individuare il ramo cedibile o risanabile.
- Stimiamo il valore di liquidazione secondo l’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, includendo il valore dell’azienda in esercizio e le offerte esistenti, alla luce di Cass. n. 22960/2026.
- Costruiamo il confronto numerico tra le quattro opzioni: continuità diretta, continuità indiretta, composizione negoziata con art. 22, cessione fuori procedura.
- Verifichiamo i contratti di affitto già stipulati e ne documentiamo, se esiste, il nesso funzionale e temporale con il piano, secondo Cass. n. 22931/2026.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di autorizzazione alla cessione del ramo ex art. 22 CCII, con la documentazione sulla selezione competitiva dell’acquirente.
- Redigiamo il ricorso per concordato, anche con riserva, e la proposta con classi, trattamenti e distribuzione del plusvalore.
- Gestiamo la procedura sindacale ex art. 47 L. 428/1990, calcolando i termini e impostando l’eventuale accordo sul mantenimento dell’occupazione.
- Controlliamo il contratto di cessione su prezzo, perimetro del ramo, debiti accollati, impegni occupazionali e garanzie, per ridurre il rischio revocatorio e penale.
- Assistiamo nei rapporti con commissario giudiziale, esperto e creditori, preparando le risposte alle osservazioni e la fase del voto.
- Impugniamo o resistiamo nei reclami ex art. 51 CCII e nei ricorsi per Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la composizione negoziata consente di valutare con precisione se la cessione del ramo autorizzata ex art. 22 CCII sia preferibile al concordato, e come preparare un’istanza che superi il vaglio di funzionalità e competitività. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dal ricorso al tribunale all’ultimo grado di giudizio. Le pronunce del 2026 su continuità indiretta e valore di liquidazione mostrano quanto spesso queste scelte arrivino davanti alla Suprema Corte.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti insieme, perché nella crisi di un calzaturificio piano industriale, valore di liquidazione, profili tributari e profili legali sono inseparabili.
Chiusura
Sintesi operativa. Primo: la cessione del ramo non è l’alternativa al concordato in continuità, ma può esserne il contenuto; le opzioni reali sono quattro. Secondo: il valore di liquidazione, calcolato includendo le offerte reali, decide quanto spazio resta alla negoziazione con i creditori. Terzo: la cessione del ramo fuori procedura, a ridosso dell’insolvenza, è la strada con più rischi per acquirente e amministratori. Quarto: in un calzaturificio il fattore tempo è misurato in stagioni, e una stagione persa riduce il valore di tutto.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa scelta perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi opera con cognizione diretta del percorso di composizione negoziata e della cessione autorizzata ex art. 22 CCII. La qualifica di cassazionista consente di impostare il concordato pensando già ai reclami e al giudizio di legittimità, dove oggi si decidono i confini della continuità indiretta. Il coordinamento con i commercialisti dello staff completa l’analisi numerica che la scelta richiede.
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