Come Funziona La Cessione Dei Crediti Verso La Pubblica Amministrazione Per Un’impresa In Crisi?

Un’impresa che lavora per enti pubblici ha spesso un paradosso nel bilancio: crediti importanti verso Comuni, ASL, Regioni o Ministeri e, contemporaneamente, cassa vuota. Cedere quei crediti a una banca, a una società di factoring o direttamente a un fornitore sembra la soluzione più rapida per ottenere liquidità. Sul piano giuridico, però, la cessione di un credito verso la PA non segue soltanto le regole del codice civile: si intreccia con la contabilità di Stato, con il Codice dei contratti pubblici, con la legge sul factoring e, quando l’impresa è già in difficoltà, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il rischio principale è concreto: una cessione fatta senza le forme richieste, o nel momento sbagliato rispetto all’aggravarsi della crisi, può risultare inopponibile all’ente pubblico oppure essere travolta da una revocatoria del curatore. In entrambi i casi l’impresa perde il beneficio sperato e il cessionario si trova esposto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione dei crediti commerciali è uno dei temi centrali di ogni percorso di composizione negoziata. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il cessionario è una banca o un factor e quando entrano in gioco certificazioni dei crediti e verifiche fiscali prima dei pagamenti pubblici.

📩 Hai crediti verso un ente pubblico e l’impresa è in tensione finanziaria? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo.


Inquadramento normativo: che cosa si intende per cessione di un credito verso la PA

Sul piano normativo, la cessione del credito è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) il diritto di pretendere il pagamento dal debitore (ceduto). La disciplina generale si trova negli artt. 1260 e seguenti del codice civile. Il contratto si perfeziona con il solo consenso tra cedente e cessionario; il debitore non deve prestare alcun consenso. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore solo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

In sintesi: la cessione di un credito verso la PA è un contratto valido tra cedente e cessionario fin dalla firma, ma diventa opponibile all’ente pubblico solo se rispetta le forme e le procedure speciali previste per quel tipo di ente e di credito.

Quando il debitore è una pubblica amministrazione, la disciplina generale viene integrata o derogata da tre blocchi di norme speciali.

1. La contabilità di Stato. Gli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 prevedono che le cessioni di crediti verso le amministrazioni statali risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, siano notificate all’ufficio competente a ordinare il pagamento e, per i rapporti di durata come appalti e forniture, richiedano l’adesione dell’amministrazione. La giurisprudenza qualifica queste norme come eccezionali: valgono per lo Stato in senso stretto e non si estendono per analogia ad altri enti.

2. Il Codice dei contratti pubblici. Per i crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, l’art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 richiama la legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti d’impresa e rinvia all’art. 6 dell’Allegato II.14. Questa norma richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all’amministrazione debitrice. La cessione diventa efficace e opponibile se l’ente non la rifiuta entro un termine breve. Il termine, originariamente di quarantacinque giorni, è stato ridotto a trenta dall’art. 40 del D.L. 19/2024. Per i contratti ancora regolati dal vecchio codice resta il riferimento all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, che prevedeva lo stesso meccanismo con il termine di quarantacinque giorni.

3. La certificazione dei crediti. L’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 consente al creditore di chiedere all’amministrazione, tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), di certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile. Il credito certificato può poi essere ceduto pro soluto o pro solvendo a banche e intermediari finanziari.

La ratio di questo sistema è duplice. Da un lato l’amministrazione deve sapere con certezza a chi pagare, senza rischiare di pagare due volte. Dall’altro deve poter controllare che il rapporto contrattuale continui a essere eseguito regolarmente anche quando i corrispettivi finiscono in mano a un soggetto diverso dall’appaltatore.

Distinzione da istituti affini

Va precisato che la cessione del credito non coincide con altri strumenti spesso utilizzati per lo stesso scopo.

  • Mandato all’incasso. La banca riscuote per conto dell’impresa, ma il credito resta dell’impresa. Senza un patto di compensazione, le somme incassate dopo l’apertura di una procedura concorsuale devono essere restituite.
  • Delegazione di pagamento. L’impresa incarica l’ente di pagare direttamente un proprio creditore. È un meccanismo diverso, e la giurisprudenza lo considera anch’esso un mezzo non normale di pagamento ai fini revocatori.
  • Cessione in garanzia. Il credito viene trasferito per garantire un finanziamento, non per estinguere un debito.
  • Factoring. È un contratto complesso di cui la cessione (disciplinata dalla L. 52/1991) è il nucleo, accompagnato da servizi di gestione, incasso e, eventualmente, anticipazione.

Un esempio concreto. Un’impresa di pulizie vanta 64.300 € verso un’Azienda ospedaliera. Se conferisce alla banca un mandato all’incasso, resta titolare del credito e la banca agisce per suo conto. Se invece lo cede pro soluto a un factor, il credito esce dal suo patrimonio e il rischio di mancato pagamento passa al cessionario. Le due operazioni producono effetti molto diversi se l’impresa entra successivamente in una procedura concorsuale.


Requisiti e termini

In termini operativi, perché la cessione funzioni occorre verificare una serie di condizioni, una per una.

Primo requisito: la natura dell’ente debitore. Occorre stabilire se il debitore è un’amministrazione statale (Ministero, ufficio periferico dello Stato), un ente territoriale (Comune, Provincia, Regione), un ente del Servizio sanitario nazionale o un organismo di diritto pubblico. La Cassazione ha escluso che le regole della contabilità di Stato si applichino alle Aziende sanitarie locali, che non sono amministrazioni statali (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2023, n. 29420). Allo stesso modo, per gli enti locali la giurisprudenza di merito applica il Codice dei contratti e non il R.D. 2440/1923 (Trib. Cassino, 23 dicembre 2024, n. 1554).

Secondo requisito: la fonte del credito. Il regime speciale del Codice dei contratti vale per i corrispettivi di appalto, concessione e concorso di progettazione. Crediti che derivano da rapporti diversi (ad esempio prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, indennizzi, rimborsi) seguono regole diverse. Per i crediti degli erogatori privati accreditati verso il SSN, derivanti dagli accordi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, l’art. 117, comma 4-bis, del D.L. 34/2020 richiede un’adesione espressa dell’ente, e il suo silenzio equivale a rifiuto.

Terzo requisito: la forma. Nei regimi speciali (contabilità di Stato e Codice dei contratti) serve l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da un notaio. Una semplice lettera firmata dalle parti, anche se trasmessa via PEC, non basta a rendere la cessione opponibile alla stazione appaltante.

Quarto requisito: la notifica. La cessione deve essere notificata all’amministrazione debitrice, in particolare all’ufficio che ordina il pagamento. Una notifica formale (tramite ufficiale giudiziario o notifica telematica eseguita dall’avvocato ai sensi della L. 53/1994) offre la prova più solida della data e del contenuto.

Quinto requisito: la tracciabilità. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, anche il cessionario deve utilizzare conti correnti dedicati e riportare il CIG nei pagamenti. La stessa norma dell’Allegato II.14 fa espressamente salvo il rispetto di questi obblighi.

Sesto requisito: la data certa. Quando l’impresa è in crisi, la data della notifica o del pagamento del corrispettivo della cessione è il fattore che decide se la cessione resisterà a un’eventuale liquidazione giudiziale.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
30 giorni per il rifiuto della cessione da parte della stazione appaltante (All. II.14, art. 6, D.Lgs. 36/2023)Dalla notifica della cessione all’enteDecadenziale per l’enteSe l’ente non rifiuta, la cessione diventa efficace e opponibile
45 giorni per il rifiuto (art. 106, c. 13, D.Lgs. 50/2016)Dalla notifica della cessioneDecadenziale per l’enteStesso effetto, per i contratti regolati dal vecchio codice
30 giorni per la certificazione del credito su PCC (art. 9, c. 3-bis, D.L. 185/2008)Dalla ricezione dell’istanza del creditoreOrdinatorio per l’ente, ma con rimedioIl creditore può chiedere la nomina di un commissario ad acta
Un anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale (art. 166, c. 1, n. 2, CCII)A ritroso dal deposito della domandaPeriodo sospettoCessione solutoria di un debito scaduto revocabile, salvo prova della non conoscenza dell’insolvenza
Sei mesi anteriori al deposito (art. 166, c. 2, CCII)A ritroso dal deposito della domandaPeriodo sospettoAtti onerosi ordinari revocabili se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza
Un anno anteriore e prima della scadenza del credito (art. 7 L. 52/1991)Dal pagamento del corrispettivo al cedentePeriodo sospetto specialeCessione di factoring inopponibile se il curatore prova che il factor conosceva l’insolvenza
3 anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, comunque 5 dall’atto (art. 170 CCII)Apertura della procedura / compimento dell’attoDecadenza per il curatoreL’azione revocatoria non può più essere proposta
30 giorni per l’opposizione allo stato passivo (art. 206-207 CCII)Dalla comunicazione dell’esitoPerentorio, soggetto alla sospensione feriale 1-31 agostoEsclusione definitiva del credito nel concorso

Il termine più critico, per chi cede, è il periodo sospetto: una cessione fatta per pagare un debito già scaduto, nell’anno che precede la domanda di liquidazione giudiziale, è l’operazione più esposta alla revocatoria.

Va precisato che la sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini processuali (ad esempio quello per l’opposizione allo stato passivo). Non si applica ai termini amministrativi entro cui l’ente deve rifiutare la cessione o certificare il credito.


Procedura passo-passo

La disciplina prevede una sequenza precisa. Ecco come si articola, per un’impresa che vuole cedere crediti verso un ente pubblico mentre attraversa una fase di difficoltà.

1. Mappatura dei crediti. L’impresa (con il proprio commercialista) elenca i crediti verso enti pubblici: ente debitore, contratto di provenienza, CIG, fatture emesse, stato di avanzamento lavori, eventuali contestazioni, penali o riserve. Senza questa mappatura è impossibile scegliere lo strumento giusto.

2. Qualificazione dell’ente e del credito. Per ciascun credito si stabilisce quale regime si applica: contabilità di Stato (amministrazioni statali), Codice dei contratti (appalti, concessioni, progettazione verso qualunque amministrazione), disciplina sanitaria speciale (accordi con il SSN), codice civile puro (crediti di altra natura verso enti non statali).

3. Lettura del contratto di appalto. Molti contratti pubblici contengono clausole sulla cessione dei crediti. Se il contratto richiama la disciplina della contabilità di Stato, quella disciplina diventa vincolante per volontà delle parti, anche verso un ente non statale. La Cassazione lo ha affermato proprio per un’ASL, richiedendo in quel caso l’accettazione scritta a pena di nullità (Cass. n. 29420/2023). Alcuni contratti contengono anche un’accettazione preventiva della cessione dei crediti futuri, che l’Allegato II.14 consente.

4. Certificazione su PCC (se opportuna). Se il credito è scaduto e l’ente è in ritardo, l’impresa può presentare istanza di certificazione attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali. L’amministrazione ha trenta giorni per certificare. Se non risponde, l’impresa può chiedere la nomina di un commissario ad acta alla Ragioneria territoriale o all’Ufficio centrale di bilancio competente. La certificazione vale come ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. e rende il credito molto più appetibile per un cessionario.

5. Scelta del cessionario e della formula. Pro soluto (il cessionario si assume il rischio di mancato pagamento) o pro solvendo (il cedente garantisce il pagamento). Ai sensi dell’art. 4 della L. 52/1991, nella cessione a un factor il cedente garantisce la solvenza del debitore salvo rinuncia espressa del cessionario. Per un’impresa in crisi, una cessione pro solvendo non elimina il rischio: lo sposta nel tempo.

6. Redazione dell’atto. Atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione precisa del contratto, del CIG, delle fatture o degli stati di avanzamento ceduti, dell’importo. La giurisprudenza ha ritenuto che l’atto di cessione e le fatture allegate possano formare un unico documento idoneo a identificare il credito.

7. Notifica all’ente. L’atto va notificato all’amministrazione debitrice, individuando l’ufficio che dispone il pagamento. Da quel momento decorre il termine di trenta giorni (o quarantacinque per i contratti regolati dal D.Lgs. 50/2016) entro cui l’ente può rifiutare.

8. Attesa del termine e verifica dell’esito. Il rifiuto deve essere notificato sia al cedente sia al cessionario. Se non arriva, la cessione è opponibile. Se arriva, va verificato se è motivato in modo coerente con la finalità della norma, cioè la tutela del regolare svolgimento del rapporto contrattuale. Un rifiuto pretestuoso può essere contestato.

9. Adempimenti per il pagamento. Prima di pagare, l’ente verifica la regolarità contributiva e, per importi superiori a 5.000 €, esegue la verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Il cessionario deve comunicare il conto dedicato ai fini della tracciabilità.

10. Coordinamento con gli strumenti della crisi. Se l’impresa ha già avviato una composizione negoziata o ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, la cessione deve essere coordinata con le regole di quella procedura (vedi i casi particolari).

Il giudice competente, in caso di contestazione, dipende dalla natura della lite. Se l’ente contesta l’opponibilità della cessione e il cessionario agisce per il pagamento, la causa si svolge davanti al giudice ordinario, individuato secondo le regole generali di competenza per valore e territorio. Se la lite riguarda l’ammissione al passivo del credito del cessionario, la sede è quella dell’accertamento del passivo davanti al giudice delegato. Se invece la curatela del cedente contesta la cessione, la Cassazione ha chiarito che questa controversia non segue il rito speciale dell’accertamento del passivo (Cass. civ., Sez. I, ord. 2 ottobre 2023, n. 27700) e si svolge secondo il rito ordinario davanti al tribunale.

Dove si sbaglia più spesso

  • Si cede con una semplice scrittura privata non autenticata, pensando che la PEC all’ente basti.
  • Si notifica all’ufficio sbagliato, ad esempio al protocollo generale invece che al servizio che ordina il pagamento.
  • Si ignora la clausola del contratto di appalto che richiama la contabilità di Stato.
  • Si cede un credito futuro senza considerare che, se il credito sorge dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, la cessione non tiene.
  • Si usa la cessione per pagare un fornitore insistente, senza valutare che si tratta di un pagamento anomalo esposto a revocatoria.

Avvertenza decisiva: in una fase di crisi, cedere un credito pubblico per estinguere un debito già scaduto non è un’operazione neutra. È uno degli atti che il curatore guarda per primi.


Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come si applicano i termini e le regole. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 — Cessione pro soluto a un factor e successiva crisi

Dati di partenza. Un’impresa edile ha eseguito lavori per un Comune in base a un contratto stipulato nel 2025, regolato dal D.Lgs. 36/2023. Vanta un credito di 87.340 € su uno stato di avanzamento già approvato. Il 14 aprile 2026 firma con un factor una cessione pro soluto, con scrittura privata autenticata. Il corrispettivo pattuito prevede uno sconto del 6,2%.

Calcolo del corrispettivo. 87.340 € × 6,2% = 5.415,08 €. Il factor versa all’impresa 87.340 − 5.415,08 = 81.924,92 €, con bonifico del 20 aprile 2026.

Notifica e termine. L’atto viene notificato al Comune il 16 aprile 2026. Il termine di trenta giorni per il rifiuto scade il 16 maggio 2026. Il Comune non rifiuta. Dal 17 maggio 2026 la cessione è efficace e opponibile all’ente.

Sviluppo. Il 3 luglio 2026 l’impresa deposita una domanda di accesso al concordato preventivo con riserva. Il credito ceduto non fa più parte del patrimonio dell’impresa: la cessione è anteriore, è stata notificata con data certa e il prezzo è stato pagato. Il Comune paga il factor. Se in seguito il concordato non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale (ipotesi: domanda depositata il 5 ottobre 2026), il curatore potrebbe valutare l’art. 7 della L. 52/1991. Dovrebbe però provare che il factor, al momento del pagamento del 20 aprile, conosceva lo stato di insolvenza dell’impresa. Il pagamento è avvenuto nell’anno anteriore e prima della scadenza del credito, quindi il periodo è rispettato. Tutto si gioca sulla prova della conoscenza.

Esito. Se il curatore non riesce a dimostrare la conoscenza dell’insolvenza, la cessione resta ferma e i 81.924,92 € incassati dall’impresa sono stati un normale corrispettivo. Se la cessione fosse stata notificata soltanto con PEC semplice e senza autenticazione, il factor avrebbe invece rischiato che il Comune pagasse all’impresa, o che l’importo restasse attratto nella procedura.

Esempio di calcolo n. 2 — Cessione a un fornitore per pagare un debito scaduto

Dati di partenza. Un’impresa di servizi vanta verso un’Azienda sanitaria locale un credito di 42.615,40 € per un servizio di manutenzione. Deve a un fornitore 39.870 €, scaduti da cinque mesi. L’11 febbraio 2026, per evitare un decreto ingiuntivo, cede al fornitore il credito verso l’ASL. Il contratto con l’ASL non richiama la contabilità di Stato. La cessione viene notificata all’ASL il 13 febbraio 2026.

Opponibilità all’ASL. Poiché l’ASL non è un’amministrazione statale e il contratto non richiama il R.D. 2440/1923, per un rapporto al di fuori del Codice dei contratti basterebbe la notifica ai sensi dell’art. 1264 c.c. Trattandosi però di un corrispettivo di appalto di servizi, si applica comunque la disciplina dell’Allegato II.14: servono forma autenticata e decorso del termine di trenta giorni senza rifiuto. Ipotizziamo che l’atto sia autenticato e che l’ASL non rifiuti entro il 15 marzo 2026. L’ASL paga il fornitore il 2 aprile 2026.

Sviluppo. Il 9 novembre 2026 un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa, che viene aperta. La cessione dell’11 febbraio cade nell’anno anteriore al deposito della domanda. È stata effettuata per estinguere un debito scaduto ed esigibile, con un mezzo diverso dal denaro. Ai sensi dell’art. 166, comma 1, n. 2, CCII è revocabile, salvo che il fornitore dimostri di non conoscere lo stato di insolvenza. La prova è a suo carico.

Calcolo dell’esito. Se la revocatoria viene accolta, il fornitore deve restituire alla procedura il valore ricevuto, cioè 42.615,40 €. Potrà insinuarsi al passivo come creditore concorsuale per 39.870 € e sarà soddisfatto nella percentuale riservata ai chirografari. Se, ipoteticamente, i chirografari ricevono l’11%, recupererà 4.385,70 €. Differenza rispetto alla somma inizialmente trattenuta: 38.229,70 €.

Lettura. L’operazione, che sembrava risolvere un problema, ha solo spostato il rischio sul fornitore. Per l’impresa non ha cambiato l’esito della crisi. Se la cessione fosse stata prevista fin dall’inizio nel contratto di fornitura come modalità di pagamento, contestuale al sorgere del debito, la valutazione sarebbe stata diversa.


Casi particolari

Sul piano applicativo, la regola generale subisce diverse eccezioni. Ne esaminiamo cinque.

1. Cessione di crediti futuri e apertura della liquidazione giudiziale

Molte imprese cedono in blocco i crediti che matureranno nei mesi successivi su un contratto pluriennale. La L. 52/1991 lo consente, anche in massa, purché si tratti di crediti che sorgeranno da contratti da stipulare entro ventiquattro mesi. Il problema nasce se l’impresa fallisce prima che quei crediti vengano a esistenza. Per la Cassazione, la cessione di un credito futuro non è opponibile alla procedura se, alla data di apertura, il credito non era ancora sorto, anche se la cessione era stata notificata tempestivamente (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20477; conforme Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2020, n. 5616). I canoni che maturano dopo l’apertura restano alla massa dei creditori.

2. Anticipazioni bancarie con mandato all’incasso nel concordato preventivo

Un caso frequente: la banca anticipa all’impresa le fatture verso un ente pubblico e, in cambio, riceve un mandato all’incasso con patto di compensazione. Poi l’impresa deposita una domanda di concordato. Chi ha diritto alle somme che l’ente paga dopo il deposito? La Cassazione ha ritenuto che, se esiste un patto di compensazione collegato all’anticipazione, la banca possa trattenere gli incassi anche successivi all’apertura, perché si tratta di un unico rapporto negoziale (Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524). Se invece il patto manca, le somme riscosse dopo il deposito non sono compensabili e vanno restituite (Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277). Nel Codice della crisi, la valutazione passa attraverso l’art. 97 CCII sui contratti pendenti.

3. Cessione durante la composizione negoziata

Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa. Ai sensi dell’art. 21 CCII deve però informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Una cessione di crediti pubblici rilevante per importo rientra tipicamente in questa categoria. Se l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il punto è decisivo: l’art. 24 CCII protegge dalla revocatoria gli atti compiuti durante la composizione negoziata, ma la protezione viene meno proprio quando l’esperto ha iscritto il dissenso o il tribunale ha negato l’autorizzazione richiesta. Inoltre, se sono state concesse misure protettive (art. 18 CCII), i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare azioni esecutive sui crediti dell’impresa.

Come evidenzia l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la cessione dei crediti pubblici all’interno della composizione negoziata va progettata come parte del piano di risanamento, non come un’operazione isolata.

4. Crediti verso enti sanitari derivanti da accreditamento

Per le strutture sanitarie private accreditate, i crediti verso il SSN non nascono da un appalto ma da un rapporto di tipo concessorio. La giurisprudenza di legittimità ha escluso che l’art. 70 del R.D. 2440/1923 si applichi a questi rapporti. Il legislatore è intervenuto con l’art. 117, comma 4-bis, del D.L. 34/2020, che per i crediti derivanti dagli accordi contrattuali dell’art. 8-quinquies richiede l’adesione espressa dell’ente. Per un’impresa sanitaria in crisi, questo significa che il silenzio dell’ASL non basta: senza un sì esplicito, la cessione non è opponibile.

5. Conflitto tra più cessionari dello stesso credito

Nelle imprese in forte tensione capita che lo stesso credito venga ceduto due volte, magari a una banca e poi a un fornitore. L’art. 1265 c.c. risolve il conflitto: prevale la cessione notificata per prima al debitore, o accettata per prima, con atto di data certa. Nel factoring, l’art. 5 della L. 52/1991 offre un criterio alternativo: la cessione è opponibile ai terzi dalla data certa del pagamento del corrispettivo. La Cassazione ha precisato che il cessionario può scegliere l’una o l’altra via (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22960), ma le conseguenze in caso di crisi del cedente cambiano (vedi il quadro giurisprudenziale).


Domande frequenti

Posso cedere una fattura verso il Comune mandando una PEC con la lettera di cessione? No, se il credito deriva da un appalto, da una concessione o da un concorso di progettazione. In questi casi l’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata e la notifica all’amministrazione. Una lettera non autenticata, anche se trasmessa via PEC, non rende la cessione opponibile alla stazione appaltante. Il Comune potrebbe quindi pagare legittimamente all’impresa cedente, e il cessionario dovrebbe poi rivalersi su di essa. Se l’impresa è in crisi, questa rivalsa rischia di diventare un semplice credito da insinuare al passivo.

Quanto tempo ha l’ente pubblico per rifiutare la cessione? Per i contratti regolati dal D.Lgs. 36/2023, trenta giorni dalla notifica, dopo la modifica introdotta dal D.L. 19/2024. Per i contratti ancora regolati dal D.Lgs. 50/2016, quarantacinque giorni. Il rifiuto va notificato sia al cedente sia al cessionario. Se l’ente resta in silenzio, la cessione diventa efficace e opponibile. Fanno eccezione i crediti sanitari derivanti da accordi di accreditamento, per i quali serve un’adesione espressa.

L’ASL deve dare il consenso alla cessione? In linea generale no, perché l’ASL non è un’amministrazione statale e le regole della contabilità di Stato non le si applicano (Cass. n. 29420/2023). Tuttavia ci sono due eccezioni rilevanti. La prima: se il contratto con l’ASL richiama espressamente la disciplina statale, l’accettazione diventa necessaria e deve essere scritta. La seconda: per i crediti delle strutture accreditate derivanti dagli accordi dell’art. 8-quinquies, la legge richiede l’adesione espressa.

Se cedo i crediti al factor e poi fallisco, il curatore può riprenderseli? Dipende da tre elementi: la data certa della cessione o del pagamento del corrispettivo, l’esistenza del credito prima dell’apertura della procedura e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del factor. Se la cessione è regolare e anteriore, il curatore può agire solo con la revocatoria, provandone i presupposti. Se il credito era futuro e non era ancora sorto alla data di apertura, la cessione non gli è opponibile.

Cedere un credito pubblico a un fornitore per pagarlo è sempre rischioso? È rischioso quando serve a estinguere un debito già scaduto e avviene nell’anno anteriore alla domanda di liquidazione giudiziale. La giurisprudenza considera la cessione un mezzo non normale di pagamento, salvo che sia stata pattuita fin dall’inizio come modalità di estinzione. In quel caso il fornitore deve dimostrare di non conoscere l’insolvenza, altrimenti restituisce quanto ricevuto.

Caso limite: l’ente mi ha pagato dopo la notifica della cessione. Cosa succede? Se l’ente paga al cedente dopo aver ricevuto una notifica valida e dopo che la cessione è diventata opponibile, il pagamento non lo libera verso il cessionario. L’ente rischia di dover pagare due volte e potrà agire in ripetizione verso il cedente. Se invece la cessione non rispettava le forme richieste, il pagamento al cedente è liberatorio. Per un’impresa in crisi, trattenere somme che spettavano al cessionario apre anche un contenzioso ulteriore.


Il quadro giurisprudenziale

La disciplina della cessione dei crediti verso la PA è in larga parte costruita dalla giurisprudenza. Di seguito i riferimenti principali, con il principio espresso in parole nostre e la sua rilevanza per un’impresa in crisi.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2023, n. 29420. Principio. La regola della contabilità di Stato che subordina la cessione all’adesione dell’amministrazione non riguarda le Aziende sanitarie locali, che non sono amministrazioni statali. Se però le parti richiamano quella disciplina nel contratto, l’accettazione diventa necessaria e deve avere forma scritta a pena di nullità. Rilevanza. Prima di cedere un credito verso un ente sanitario occorre leggere il contratto: una clausola di rinvio può rendere inefficace una cessione che, in assenza di quella clausola, sarebbe stata regolare.

2. Cass. civ., Sez. III, ord. 26 marzo 2024, n. 8181. Principio. Nella disciplina civilistica la notifica basta a rendere la cessione efficace verso il debitore, senza bisogno di accettazione. L’accettazione richiesta dalla contabilità di Stato riguarda soltanto i rapporti di durata come appalti e forniture e comunque non le ASL. Rilevanza. Evita di richiedere adempimenti superflui quando il credito non rientra nei regimi speciali, ma conferma che la qualificazione del rapporto è decisiva.

3. Cass. civ. n. 30658/2017 e Cass. civ. n. 32788/2019. Principio. La forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata prevista dall’art. 69 del R.D. 2440/1923 è una regola eccezionale, applicabile solo alle amministrazioni statali e non estensibile per analogia ad altri enti pubblici. Rilevanza. Per gli enti non statali occorre individuare la norma speciale di settore (Codice dei contratti, disciplina sanitaria) invece di applicare automaticamente il regio decreto.

4. Trib. Cassino, 23 dicembre 2024, n. 1554. Principio. Per i crediti verso enti locali derivanti da contratti pubblici si applica il Codice dei contratti con il meccanismo del silenzio-assenso, e non il regime statale del consenso espresso. Rilevanza. Conferma, a livello di merito recente, che per Comuni e Province il decorso del termine senza rifiuto rende la cessione opponibile.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 dicembre 2024, n. 32782. Principio. Il regime speciale di inefficacia della cessione nei confronti del fallimento del cedente, previsto dagli artt. 5 e 7 della L. 52/1991, riguarda solo le cessioni rese opponibili con il pagamento di data certa. Se la cessione è stata resa opponibile con la notifica al debitore, il curatore deve utilizzare la revocatoria ordinaria della legge fallimentare, con i relativi presupposti. Rilevanza. Per il factor e per l’impresa cedente cambia il tipo di azione a cui la cessione è esposta, e quindi l’onere della prova e i periodi sospetti.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22960. Principio. Nel factoring, il cessionario può rendere opponibile ai terzi la cessione in massa sia con il pagamento del corrispettivo avente data certa, sia con le forme del codice civile. Rilevanza. Offre al cessionario due strade alternative e impone all’impresa cedente di sapere quale è stata seguita, per prevedere le conseguenze di una futura procedura.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2021, n. 4692. Principio. L’art. 5 della L. 52/1991 disegna un regime di opponibilità della cessione al fallimento del cedente che è alternativo a quello codicistico. Rilevanza. È il precedente su cui si innestano le pronunce più recenti del 2024 e del 2025 sul doppio binario dell’opponibilità.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20477. Principio. La cessione di crediti futuri, anche se notificata o accettata in tempo, non vale contro la procedura del cedente se alla data di apertura il credito non era ancora venuto a esistenza. Rilevanza. Le cessioni in blocco dei corrispettivi futuri di un contratto pubblico pluriennale perdono efficacia per tutto ciò che matura dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2020, n. 5616. Principio. Il sorgere del credito futuro prima della dichiarazione di insolvenza è condizione necessaria perché il trasferimento si consolidi a favore del cessionario; altrimenti il credito resta acquisito alla procedura. Rilevanza. Rafforza l’orientamento seguito nel 2024 e chiarisce il momento in cui l’effetto traslativo si produce.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. 5 settembre 2022, n. 26087. Principio. Il cessionario che chiede l’ammissione al passivo nella procedura del debitore ceduto deve provare la cessione, l’esistenza del credito ceduto e la sua anteriorità. Rilevanza. Interessa i casi in cui l’impresa in crisi è a sua volta debitrice ceduta, o in cui il cessionario deve far valere il credito in un concorso.

11. Cass. civ., Sez. I, n. 26063/2017. Principio. La cessione del credito usata per estinguere un debito scaduto è un mezzo di pagamento non usuale e quindi anomalo ai fini revocatori; si salva solo se era stata prevista come modalità di estinzione fin dal sorgere del debito. Rilevanza. È il fondamento della revocabilità delle cessioni solutorie a fornitori e banche nell’anno anteriore alla domanda, oggi disciplinata dall’art. 166, comma 1, n. 2, CCII.

12. Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524. Principio. Nelle anticipazioni bancarie contro cessione di credito o mandato all’incasso con patto di compensazione, la banca può trattenere gli incassi anche dopo l’apertura del concordato, perché l’operazione costituisce un unico rapporto; il contratto quadro può però essere sciolto finché il plafond non è esaurito. Rilevanza. Determina la sorte dei pagamenti degli enti pubblici su fatture anticipate dalla banca quando l’impresa chiede il concordato.

13. Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277. Principio. Il semplice mandato all’incasso, senza patto di compensazione, non trasferisce il credito: se la banca riscuote dopo il deposito della domanda di concordato, non può compensare. Rilevanza. Mostra la differenza concreta tra cessione e mandato all’incasso, proprio nel momento in cui l’impresa entra in una procedura.

14. Cass. civ., Sez. I, ord. 2 ottobre 2023, n. 27700. Principio. La lite con cui il cessionario e la curatela del cedente si contendono un credito ceduto non segue il rito speciale dell’accertamento del passivo. Rilevanza. Indica la sede processuale corretta in cui difendere, o contestare, una cessione dopo l’apertura della procedura.

In sintesi, il quadro giurisprudenziale restituisce tre linee guida. Primo: la forma e la notifica dipendono dalla natura dell’ente e del credito, non da una regola unica. Secondo: nella crisi contano la data certa e il momento in cui il credito è venuto a esistenza. Terzo: la funzione della cessione (finanziamento, garanzia, pagamento di un debito scaduto) decide quanto sia esposta alla revocatoria.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Per un’impresa in crisi che vanta crediti verso enti pubblici, lo Studio interviene con strumenti operativi concreti.

  1. Mappiamo i crediti verso la PA, insieme ai commercialisti dello staff, classificandoli per ente debitore, contratto, CIG, stato di esigibilità e regime giuridico applicabile.
  2. Analizziamo i contratti pubblici di provenienza, individuando le clausole che richiamano la contabilità di Stato, le accettazioni preventive dei crediti futuri e i limiti alla cessione.
  3. Predisponiamo le istanze di certificazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali e, in caso di silenzio dell’ente oltre i trenta giorni, l’istanza di nomina del commissario ad acta.
  4. Redigiamo l’atto di cessione con il notaio, curando l’identificazione precisa delle fatture, degli stati di avanzamento e del CIG, e ne curiamo la notifica formale all’ufficio che ordina il pagamento.
  5. Verifichiamo il decorso del termine di rifiuto e, se l’ente rifiuta senza una motivazione coerente con la tutela del rapporto contrattuale, contestiamo il diniego nelle sedi competenti.
  6. Valutiamo il rischio revocatorio di ogni cessione già eseguita o programmata, alla luce dell’art. 166 CCII e dell’art. 7 della L. 52/1991, prima che l’impresa depositi qualsiasi domanda.
  7. Esaminiamo i contratti di factoring e di anticipazione bancaria, distinguendo cessioni pro soluto, pro solvendo, mandati all’incasso e patti di compensazione, per stabilire chi avrà diritto agli incassi se si apre una procedura.
  8. Integriamo la gestione dei crediti pubblici nella composizione negoziata o nel piano di concordato, curando le comunicazioni all’esperto previste dall’art. 21 CCII e le eventuali richieste di autorizzazione al tribunale.
  9. Difendiamo l’impresa o il cessionario nei giudizi sull’opponibilità della cessione, nelle revocatorie promosse dal curatore e nelle opposizioni allo stato passivo.
  10. Impugniamo le decisioni sfavorevoli fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata fin dalla prima analisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. La gestione dei crediti commerciali verso la PA è spesso la principale fonte di liquidità su cui si costruisce un piano di risanamento. Conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata permette di valutare quali cessioni siano coerenti con le trattative e quali rischino di pregiudicarle. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta la cessione è lo stesso professionista che, se necessario, la difende davanti alla Corte di Cassazione.

Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. I commercialisti ricostruiscono la posizione contabile dei crediti, i flussi con banche e factor e la tenuta del piano; gli avvocati ne verificano la validità giuridica, l’opponibilità e l’esposizione alle azioni della procedura. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario consente di affrontare con competenza specifica i rapporti con gli intermediari finanziari che acquistano o anticipano i crediti.


Chiusura

La cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione è uno strumento efficace per un’impresa in difficoltà, ma solo se viene costruita con precisione. Occorre individuare il regime giusto in base all’ente e al credito, rispettare la forma autenticata e la notifica, attendere il termine di rifiuto e, soprattutto, collocare l’operazione nel tempo giusto rispetto all’evoluzione della crisi. Una cessione fatta tardi, per pagare un debito scaduto, o su crediti non ancora sorti, rischia di non produrre alcun beneficio.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la affronta con le competenze che essa richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per inserire la cessione in un percorso di risanamento; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per i rapporti con banche, factor e verifiche prima dei pagamenti pubblici; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado.

📩 Non aspettare che il curatore o l’ente pubblico decidano al posto tuo il destino dei tuoi crediti: scrivici oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO