Una Ditta Individuale Può Andare In Liquidazione Giudiziale? Guida Legale

Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da titolari di ditte individuali alle prese con debiti che non riescono più a pagare: artigiani, commercianti, piccoli costruttori, autotrasportatori, titolari di bar e ristoranti. Abbiamo lasciato le domande così come ce le fanno, con le parole di chi non è del mestiere, e abbiamo risposto come risponderemmo a voce, in studio, senza giri di parole.

Il quadro normativo, in poche righe. Dal 15 luglio 2022 il vecchio fallimento non esiste più: al suo posto c’è la liquidazione giudiziale, disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024). La regola chiave sta nell’art. 121: la procedura si applica agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza che non dimostrano di essere “impresa minore” secondo le soglie dell’art. 2. Chi resta sotto quelle soglie, invece, finisce nel mondo del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la domanda “la mia ditta può finire in liquidazione giudiziale?” sta esattamente sul confine tra due sistemi di regole, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha le abilitazioni per lavorare su entrambi i lati del confine: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato alla composizione negoziata che può bloccare l’apertura della liquidazione giudiziale, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè abilitato alle procedure riservate alle imprese sotto soglia. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che conta quando la sentenza di apertura va impugnata fino all’ultimo grado.

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Blocco A — Le basi

“Ma una ditta individuale può fallire, o il fallimento è solo per le società?”

Sì, una ditta individuale può andare in liquidazione giudiziale, esattamente come una società. È una delle convinzioni sbagliate più diffuse: molti titolari pensano che le procedure concorsuali riguardino solo le S.r.l. o le S.p.A. Non è così, e non lo è mai stato.

Il Codice della crisi non guarda alla forma giuridica, guarda a due cose: che tipo di attività svolgi e quanto è grande la tua impresa. Se sei un imprenditore commerciale (compri e rivendi, produci beni, presti servizi in forma organizzata, trasporti merci, gestisci un pubblico esercizio) e superi anche solo una delle soglie dimensionali, sei potenzialmente assoggettabile alla liquidazione giudiziale, anche se l’impresa porta il tuo nome e cognome e non ha soci.

C’è anzi un aspetto che rende la situazione della ditta individuale più delicata di quella di una società. Nella S.r.l. il patrimonio della società è separato da quello dei soci: se la società va in liquidazione giudiziale, la casa del socio (salvo garanzie personali) resta fuori. Nella ditta individuale questa separazione non esiste. La ditta sei tu: il patrimonio dell’impresa e il tuo patrimonio personale coincidono. Se si apre la liquidazione giudiziale, a essere coinvolti sono tutti i tuoi beni, non solo il furgone o il magazzino, ma anche la casa, il conto corrente personale, le quote di immobili ereditati.

Detto questo, non tutte le ditte individuali sono assoggettabili. Restano fuori:

  • l’imprenditore agricolo (se lo è davvero, come vedremo più avanti);
  • l’impresa minore, cioè quella che dimostra di stare sotto tutte e tre le soglie dell’art. 2 del Codice;
  • l’imprenditore che ha cessato l’attività ed è stato cancellato dal registro delle imprese da più di un anno.

Per tutti gli altri, la risposta alla domanda del titolo è un sì secco.

“Quali sono queste soglie? Io fatturo poco, sono al sicuro?”

Dipende da un elemento che pochi controllano: le soglie sono tre, vanno rispettate tutte insieme, e vanno rispettate per tre esercizi. Fatturare poco non basta.

L’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice definisce “impresa minore” quella che presenta congiuntamente questi requisiti:

ParametroSoglia da NON superarePeriodo di riferimento
Attivo patrimoniale300.000 € annuiCiascuno dei tre esercizi precedenti il deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve)
Ricavi lordi200.000 € annuiCiascuno dei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve)
Debiti, anche non scaduti500.000 € complessiviAl momento della valutazione

Tre osservazioni pratiche.

Primo: basta superare una sola soglia, anche per un solo anno, per perdere la qualifica di impresa minore. Un artigiano edile che fattura 150.000 € l’anno ma nel 2024, per una commessa straordinaria, ha incassato 230.000 €, ha superato la soglia dei ricavi in un esercizio e non è più “minore”.

Secondo: l’attivo patrimoniale non è il saldo del conto corrente. Comprende crediti verso clienti, magazzino, attrezzature, automezzi, e per la ditta individuale può essere discusso anche il peso dei beni personali dell’imprenditore destinati all’attività. Chi ha molti crediti da incassare può superare i 300.000 € senza accorgersene.

Terzo: il tetto dei debiti comprende anche quelli non ancora scaduti: il mutuo residuo, il leasing, i finanziamenti rateali. Una ditta con 180.000 € di ricavi ma un mutuo sul capannone e due leasing su mezzi pesanti può arrivare a 500.000 € di debiti complessivi più facilmente di quanto si pensi.

Le soglie possono essere aggiornate ogni tre anni con decreto ministeriale; prima di fare qualsiasi valutazione vanno quindi verificate nel testo vigente.

“Chi può chiedere la liquidazione giudiziale della mia ditta?”

Più soggetti di quanti immagini. L’art. 37 del Codice attribuisce l’iniziativa:

  • a qualunque creditore, anche un fornitore con una sola fattura non pagata, purché sussistano i presupposti;
  • al debitore stesso, cioè a te, se decidi di chiedere tu l’apertura della procedura;
  • al pubblico ministero, che può muoversi ad esempio quando l’insolvenza emerge da un procedimento penale o da una segnalazione;
  • agli organi di controllo, figura che per la ditta individuale è normalmente assente.

Nella pratica, nella stragrande maggioranza dei casi la spinta viene da un creditore: un fornitore che ha già in mano un decreto ingiuntivo non opposto, una banca che ha revocato gli affidamenti, un ex dipendente che vanta TFR e differenze retributive. Per il creditore la liquidazione giudiziale è anche uno strumento di pressione: il ricorso arriva, e il titolare della ditta si rende conto improvvisamente che non è in gioco il singolo debito ma tutto il suo patrimonio.

C’è poi un limite quantitativo che conviene conoscere: l’art. 49, comma 5, stabilisce che la liquidazione giudiziale non si apre se i debiti scaduti e non pagati, risultanti dall’istruttoria, sono complessivamente inferiori a 30.000 €. Attenzione, però: non si tratta del debito verso il singolo creditore che ha fatto ricorso, ma della somma di tutti i debiti scaduti che emergono nel procedimento, compresi quelli fiscali e previdenziali. Un creditore da 8.000 € può ottenere l’apertura se, messi insieme, i debiti scaduti superano la soglia.


Blocco B — La procedura

“Mi è arrivato un ricorso per la liquidazione giudiziale. Cosa succede adesso?”

Succede che si apre un procedimento davanti al tribunale, e che hai pochissimo tempo per organizzare la difesa. È il momento in cui gli errori costano di più.

Il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, che è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali: per la ditta individuale, di regola, dove si trova la sede effettiva dell’attività. Il Codice ha introdotto un procedimento unitario (artt. 40 e seguenti): lo stesso contenitore processuale serve per decidere se aprire la liquidazione giudiziale, se dichiarare inammissibile la domanda, oppure se il debitore debba invece accedere a strumenti alternativi.

Il tribunale fissa l’udienza con decreto, e ricorso e decreto ti vengono notificati. La notifica avviene di regola all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese; se la PEC non funziona o non è attiva, sono previste modalità sussidiarie, compresa la notifica presso l’indirizzo PEC attribuito d’ufficio. Non leggere la PEC della ditta non ti protegge: la notifica può perfezionarsi comunque, e l’udienza si celebrerà anche senza di te.

Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno quindici giorni (termine che il presidente può abbreviare in caso di urgenza). In quel lasso di tempo devi:

  1. costituirti in giudizio con un difensore;
  2. depositare la documentazione contabile richiesta: bilanci o, per la ditta individuale in contabilità semplificata, le dichiarazioni dei redditi e IRAP degli ultimi tre esercizi, oltre a una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;
  3. decidere la linea: contestare i presupposti (non sono insolvente, sono impresa minore, sono imprenditore agricolo, sono cancellato da oltre un anno) oppure proporre uno strumento alternativo.

La tabella qui sotto riassume i passaggi principali; le risposte che seguono entrano nel dettaglio.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. IniziativaRicorso del creditore, del PM o del debitoreNessun termine, ma entro 1 anno dalla cancellazione se l’impresa è cessataTribunale del centro degli interessi principali
2. ConvocazioneDecreto di fissazione udienza + notificaAlmeno 15 giorni liberi tra notifica e udienza (abbreviabili)Tribunale
3. DifesaMemoria, documenti contabili, eventuali istanze alternativePrima dell’udienza, nei termini fissati dal tribunaleTribunale
4. DecisioneSentenza di apertura o rigettoAl termine dell’istruttoriaTribunale in composizione collegiale
5. ReclamoReclamo contro la sentenza di apertura30 giorni dalla notifica (per il debitore)Corte d’appello
6. Ricorso per cassazioneRicorso contro la decisione sul reclamo30 giorni dalla notifica della decisioneCorte di cassazione
7. InsinuazioniDomande di ammissione al passivoTermine fissato in sentenzaGiudice delegato / curatore
8. EsdebitazioneIstanza del debitore persona fisicaAlla chiusura o decorsi 3 anni dall’aperturaTribunale

Una precisazione sui termini: la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) di regola non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi, come stabilisce l’art. 9. Chi riceve un ricorso a fine luglio non può contare sulla pausa estiva.

“Devo per forza presentarmi all’udienza? Se non vado cosa rischio?”

No, non sei obbligato. Ma non andare è quasi sempre la scelta peggiore.

Il motivo è tecnico e va capito bene. Nella liquidazione giudiziale l’onere della prova è distribuito in modo asimmetrico. Il creditore che presenta il ricorso deve dimostrare di essere creditore e deve allegare gli elementi da cui emerge la tua insolvenza. Ma la prova di essere impresa minore, cioè di stare sotto le soglie, spetta a te. L’art. 121 lo dice espressamente: la procedura si applica agli imprenditori commerciali “che non dimostrino” il possesso dei requisiti.

Se resti contumace, cioè non ti costituisci e non depositi documenti, il tribunale non ha elementi per ritenere che tu sia sotto soglia. La giurisprudenza è netta su questo punto: il mancato superamento delle soglie non si può desumere da indizi come l’assenza di dipendenti, l’inattività apparente o l’irreperibilità del titolare. Chi non prova di essere piccolo viene trattato come grande. La Corte d’appello di Genova, in un caso deciso nel 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale proprio perché l’impresa reclamata era rimasta contumace e non aveva fornito alcuna prova dei requisiti dimensionali.

C’è poi un secondo rischio. In udienza il tribunale può acquisire informazioni utili a te: i pagamenti già effettuati, le rateizzazioni in corso con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS, i crediti che stai per incassare. Tutti elementi che possono dimostrare che la tua è una difficoltà temporanea e non un’insolvenza strutturale. Se non ci sei, quelle informazioni non entrano nel processo.

Presentarsi, quindi, significa: costituirsi con un avvocato, depositare le dichiarazioni dei redditi e i documenti contabili dei tre anni, e mettere il tribunale in condizione di valutare la tua situazione per quello che è.

“Come faccio a dimostrare che sono un’impresa minore se non ho bilanci?”

È la domanda più frequente dei titolari di ditte individuali in contabilità semplificata, e la risposta è rassicurante solo a metà: si può fare, ma va preparata con cura.

La ditta individuale in regime semplificato o forfettario non redige un bilancio civilistico come una società. Questo non significa che non possa provare di essere sotto soglia. La giurisprudenza ha chiarito da tempo che i bilanci depositati sono lo strumento privilegiato, ma non l’unico: il debitore può usare strumenti alternativi, come:

  • le dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF con quadri d’impresa) e le dichiarazioni IRAP dei tre esercizi;
  • i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili;
  • gli estratti conto bancari, per ricostruire i flussi;
  • l’elenco dei crediti verso clienti e il valore del magazzino;
  • una situazione patrimoniale redatta e sottoscritta da un commercialista, con indicazione dei criteri usati.

Con l’ordinanza n. 18407 depositata l’8 giugno 2026, la Cassazione è tornata proprio su questo tema, precisando che l’onere probatorio resta a carico del debitore ma che il giudice di merito deve valutare con attenzione anche una documentazione contabile non formalmente perfetta, senza scartarla in blocco solo perché non è un bilancio approvato e depositato.

Il punto delicato è la coerenza. Se le dichiarazioni fiscali dicono una cosa e gli estratti conto un’altra, il tribunale tenderà a non fidarsi. Allo stesso modo, un debitore che ha sempre dichiarato poco al fisco ma ha movimentato somme importanti rischia che i giudici considerino inattendibile la documentazione. Per questo, la prova dimensionale va costruita come un fascicolo unico, in cui ogni numero si incastra con gli altri, e non come una raccolta di carte recuperate all’ultimo minuto.

“Se il tribunale apre la liquidazione, cosa succede il giorno dopo?”

Cambia tutto, e cambia subito. Con la sentenza di apertura (art. 49), il tribunale nomina un curatore e un giudice delegato, fissa il termine entro cui i creditori devono presentare le domande di ammissione al passivo e ordina al debitore di depositare, se non l’ha già fatto, i documenti contabili e l’elenco dei creditori.

Dal giorno della pubblicazione della sentenza scatta lo spossessamento (art. 142): perdi l’amministrazione e la disponibilità dei tuoi beni, che passano sotto la gestione del curatore. Per la ditta individuale questo significa:

  • i conti correnti, anche quelli personali, vengono presi in carico dalla procedura;
  • i beni aziendali vengono inventariati e destinati alla vendita;
  • anche i beni personali (immobili, auto, quote ereditarie) entrano nell’attivo;
  • i beni che ti arrivano durante la procedura, ad esempio un’eredità, vi entrano anch’essi, al netto delle passività sostenute per acquistarli o conservarli.

Gli atti che compi dopo l’apertura sui beni compresi nella procedura non sono opponibili ai creditori. I pagamenti che ricevi da clienti vanno consegnati al curatore. La corrispondenza relativa ai rapporti dell’impresa viene indirizzata anche a lui.

Parallelamente si bloccano le azioni individuali: nessun creditore può più iniziare o proseguire pignoramenti sui beni compresi nella procedura (art. 150). Tutti i creditori devono passare attraverso l’accertamento del passivo e verranno pagati, se e nella misura in cui ci sarà attivo, secondo l’ordine delle cause di prelazione.

Restano fuori dallo spossessamento, secondo l’art. 146, i beni e i diritti strettamente personali, gli assegni alimentari, e le somme che guadagni con la tua attività nei limiti di quanto serve a mantenere te e la tua famiglia, limiti che vengono fissati dal giudice delegato. Resta fuori, inoltre, ciò che la legge dichiara impignorabile.

“Posso fare reclamo contro la sentenza? Entro quando?”

Sì. Il termine è di trenta giorni, e decorre per il debitore dalla notificazione della sentenza (art. 51). Il reclamo si propone alla Corte d’appello.

Con il reclamo si possono contestare tutti i presupposti: la qualità di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie, lo stato di insolvenza, il rispetto del termine annuale dalla cancellazione, la regolarità del contraddittorio. In sede di reclamo si possono anche produrre documenti nuovi, e la giurisprudenza ammette che la Corte d’appello tenga conto di fatti anteriori alla sentenza emersi solo successivamente.

Il reclamo non sospende automaticamente gli effetti della sentenza: la liquidazione prosegue, il curatore continua a operare. È però possibile chiedere alla Corte d’appello la sospensione della liquidazione dell’attivo, quando ricorrano gravi e fondati motivi.

Contro la decisione della Corte d’appello si può proporre ricorso per cassazione, sempre nel termine di trenta giorni. E vale anche in senso inverso: la Cassazione, con la sentenza n. 25491 del 17 settembre 2025, ha confermato che è ricorribile in cassazione anche la decisione della Corte d’appello che, accogliendo il reclamo del creditore, riforma il rigetto del tribunale e apre la procedura.

Questa possibilità di arrivare fino in Cassazione è il motivo per cui conviene impostare fin dal primo grado una difesa che regga anche davanti alla Suprema Corte: le questioni non sollevate davanti al tribunale e alla Corte d’appello, di regola, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.


Blocco C — I casi particolari

“Ho chiuso la partita IVA e cancellato la ditta. Possono ancora aprire la liquidazione giudiziale?”

Sì, ma solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Dopo, la strada della liquidazione giudiziale si chiude definitivamente.

La regola sta nell’art. 33 del Codice, che riprende il vecchio art. 10 della legge fallimentare. E la giurisprudenza ha chiarito con precisione come si calcola quell’anno:

  • il punto di partenza è la data in cui la cancellazione viene iscritta nel registro delle imprese, non la data in cui hai smesso di lavorare. La Cassazione, con la sentenza n. 930 del 14 gennaio 2025, ha ribadito che solo dall’iscrizione della cancellazione la cessazione diventa conoscibile dai terzi;
  • non puoi dimostrare di aver cessato prima: anche se hai chiuso il negozio nel 2023 ma hai cancellato la ditta nel 2025, l’anno decorre dal 2025. Lo ha confermato di recente anche l’ordinanza n. 30984 del 2025;
  • il punto di arrivo è la data di pubblicazione della sentenza che apre la procedura, non quella del deposito del ricorso. Se il ricorso è depositato all’undicesimo mese ma la sentenza arriva al tredicesimo, la procedura non può più essere aperta.

L’imprenditore che cessa l’attività, quindi, deve sapere che per dodici mesi resta esposto. Chiudere in fretta la partita IVA per “sfuggire” ai creditori non funziona: anzi, se la chiusura è accompagnata da svuotamento del patrimonio, può aggravare la posizione anche sul piano penale.

C’è poi un risvolto meno noto. Con la sentenza n. 20141 pubblicata il 16 giugno 2026, la Cassazione ha stabilito che l’imprenditore individuale già cancellato non può accedere al concordato minore, nemmeno nella forma liquidatoria, perché l’art. 33, comma 4, lo rende inammissibile. Per lui resta aperta la liquidazione controllata, anche oltre l’anno dalla cancellazione, che è anche la via per arrivare all’esdebitazione. È una scelta di tempi che va fatta prima di cancellare la ditta, non dopo.

“E se il titolare della ditta muore? I debiti passano agli eredi?”

La liquidazione giudiziale dell’imprenditore defunto è possibile, ma sempre entro un anno dalla morte, e a condizione che l’insolvenza sussistesse già prima del decesso o entro l’anno successivo (art. 34 del Codice). Superato l’anno, i creditori non possono più chiedere la procedura concorsuale e devono agire individualmente.

Sul piano degli eredi, la liquidazione giudiziale del defunto produce un effetto importante: separa il patrimonio del defunto da quello degli eredi. I creditori dell’impresa si soddisfano sui beni lasciati dall’imprenditore, non sui beni personali degli eredi. Questo è uno dei rari casi in cui la procedura concorsuale può addirittura proteggere la famiglia.

Se invece non si apre alcuna procedura, entrano in gioco le regole ordinarie delle successioni: l’erede che accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio; chi accetta con beneficio d’inventario risponde solo nei limiti dei beni ereditati; chi rinuncia non risponde affatto. La scelta tra queste opzioni va fatta con attenzione e, nei casi di debiti d’impresa rilevanti, con un’analisi preventiva dell’attivo e del passivo del defunto.

“Lavoro con mia moglie e mio fratello, ma la ditta è intestata solo a me. Rischiano anche loro?”

Possono rischiare, se il tribunale ritiene che in realtà non si tratti di una ditta individuale ma di una società di fatto. È uno dei casi in cui la forma apparente conta meno della sostanza.

Il meccanismo è questo: se emerge che l’impresa formalmente intestata a una sola persona era in realtà gestita insieme ad altri, che mettevano capitali, garantivano i debiti, partecipavano agli utili e alle decisioni, il tribunale può dichiarare l’esistenza di una società di fatto ed estendere la liquidazione giudiziale a quella società e ai suoi soci, che rispondono illimitatamente (art. 256 del Codice).

La Cassazione, con la sentenza n. 482 del 9 gennaio 2026, ha precisato che per estendere la procedura dall’imprenditore individuale alla società di fatto non serve che le due attività siano identiche: basta una linea di continuità tra l’attività accertata in capo al titolare e quella svolta in società. È un orientamento che valorizza la realtà economica sopra le etichette.

In passato la Suprema Corte aveva già indicato che, per i familiari, possono costituire indici rivelatori elementi come la sistematica concessione di finanziamenti o di garanzie a favore dell’impresa. Una fideiussione bancaria firmata dal fratello, un conto cointestato con la moglie usato per l’attività, la firma di un familiare sugli ordini ai fornitori: sono tutti elementi che, messi insieme, possono essere letti come segni di una società occulta.

Il familiare che collabora nell’impresa come dipendente o nell’ambito dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) non è, per ciò solo, socio. Ma il confine va verificato caso per caso. In questi casi, come ripetiamo spesso in studio, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, parte sempre dalla stessa domanda: chi ha davvero deciso, rischiato e guadagnato in questa impresa? La risposta a quella domanda determina chi può essere coinvolto.

“Sono un’azienda agricola. Anche per me vale tutto questo?”

No, se sei davvero un imprenditore agricolo. Sì, se lo sei solo sulla carta.

L’imprenditore agricolo è escluso dalla liquidazione giudiziale a prescindere dalle dimensioni: anche un’azienda agricola con ricavi milionari non vi è soggetta, e per la sua crisi sono previste le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) oltre agli accordi di ristrutturazione e alla composizione negoziata.

Ma la Cassazione è costante nel dire che l’esenzione non è un’etichetta. Non conta l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; conta l’attività svolta in concreto, che deve rientrare nell’art. 2135 c.c.: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento, e le attività connesse (trasformazione, vendita, agriturismo) nei limiti della prevalenza. Con l’ordinanza n. 9577 del 14 aprile 2026, la Suprema Corte ha ribadito che l’onere di dimostrare la natura agricola prevalente dell’attività grava su chi invoca l’esenzione.

Un orientamento di merito utile riguarda le imprese che nel tempo hanno svolto sia attività commerciale sia agricola: la Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 202 del 19 giugno 2025, ha affermato che conta l’attività da cui ha avuto origine l’insolvenza. Se i debiti sono nati mentre l’impresa era prevalentemente agricola, la liquidazione giudiziale non è applicabile.

Il rischio concreto riguarda le ditte che sono cresciute trasformandosi: il coltivatore che è diventato di fatto un commerciante di ortofrutta acquistata da terzi, l’allevatore che gestisce soprattutto un’attività di ristorazione. In questi casi la qualifica agricola può essere contestata, e con essa l’esenzione.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio di perdere la casa dove vivo con la mia famiglia?”

La risposta onesta è: sì, la casa di proprietà del titolare della ditta entra nella liquidazione giudiziale. Non esiste nel Codice della crisi una regola che escluda automaticamente l’abitazione principale dalla procedura.

Ci sono però alcune tutele, e vanno conosciute. La prima: l’art. 147 del Codice consente al debitore persona fisica di continuare ad abitare la casa di sua proprietà, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione sua e della famiglia, fino alla liquidazione dell’immobile. Non è un diritto a conservarla, ma è un tempo che permette di organizzarsi. Il giudice delegato può inoltre concedere un sussidio a titolo di alimenti, se il debitore e la famiglia sono privi di mezzi.

La seconda: se la casa è in comproprietà con il coniuge, entra nella procedura solo la quota del titolare. La vendita di una quota indivisa è più complessa e meno appetibile, e questo in concreto può incidere sui tempi e sulle possibili soluzioni transattive con la curatela.

La terza riguarda il fondo patrimoniale: i beni conferiti nel fondo non sono compresi nella procedura, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c., cioè salvo che si tratti di debiti contratti per scopi che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famiglia. Ma attenzione: se il fondo è stato costituito quando i debiti già c’erano, il curatore può aggredirlo con l’azione revocatoria. Costituirlo all’ultimo momento, per sottrarre la casa ai creditori, espone a un rischio concreto di revoca.

La vera tutela della casa, nella maggior parte dei casi, sta nel prevenire l’apertura della procedura, scegliendo per tempo uno strumento alternativo che permetta di conservarla.

“Dopo la liquidazione giudiziale resterò con i debiti a vita?”

No. La persona fisica, e quindi anche il titolare di una ditta individuale, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della procedura. È forse l’aspetto più importante che distingue la ditta individuale dalla società: la società, alla fine della liquidazione, si estingue; tu, invece, continui a vivere e hai diritto a ripartire.

Le regole sono negli artt. 278 e seguenti del Codice. L’esdebitazione si può chiedere alla chiusura della procedura oppure, se prima, decorsi tre anni dalla sua apertura. Non è però automatica: servono condizioni di meritevolezza (art. 280). In sintesi, non devi:

  • essere stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta o per altri reati gravi legati all’attività d’impresa;
  • aver distratto l’attivo, esposto passività inesistenti o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficile la ricostruzione del patrimonio;
  • aver ostacolato lo svolgimento della procedura, rifiutando di collaborare con gli organi della liquidazione;
  • aver già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o averne beneficiato per più di due volte.

Restano comunque esclusi dall’esdebitazione alcuni debiti: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti.

Il fresh start esiste, ma si guadagna con il comportamento tenuto prima e durante la procedura. Chi sottrae beni o sparisce rischia di perdere proprio il beneficio che gli consentirebbe di ricominciare.

“Rischio anche il penale?”

Può succedere, e va detto senza allarmismi ma con chiarezza. Il titolare di una ditta in liquidazione giudiziale è il soggetto a cui si applicano i reati di bancarotta previsti dal Codice della crisi (artt. 322 e seguenti).

La bancarotta fraudolenta riguarda chi ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato beni, oppure ha falsificato o sottratto le scritture contabili per procurare a sé un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori. La bancarotta semplice riguarda condotte meno gravi: spese personali eccessive rispetto alla situazione economica, operazioni imprudenti per ritardare l’apertura della procedura, aggravamento del dissesto per non aver chiesto per tempo uno strumento di regolazione della crisi, tenuta irregolare delle scritture. C’è poi il ricorso abusivo al credito, per chi ha continuato a ottenere finanziamenti dissimulando il dissesto.

Il semplice fatto di essere insolvente non è reato. Il rischio penale nasce dai comportamenti: soprattutto da quelli tenuti nei mesi prima dell’apertura, quando la tentazione di “mettere al sicuro” qualcosa è più forte. Intestare l’auto al figlio, prelevare contanti in modo anomalo, pagare un solo creditore amico lasciando indietro gli altri, smettere di tenere la contabilità: sono le condotte che più spesso trasformano una crisi economica in un procedimento penale.

“Quanto tempo ho davvero, prima che sia troppo tardi?”

Meno di quanto pensi, ma più di quanto temi, se ti muovi prima del ricorso.

Una volta notificato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, i tempi sono quelli del procedimento: qualche settimana per costituirsi e preparare la difesa. Si può ancora proporre uno strumento alternativo (per le imprese sopra soglia, ad esempio, una domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione), ma lo spazio di manovra è ridotto.

Prima del ricorso, invece, le opzioni sono molte di più. La più potente, per chi è sopra soglia o comunque imprenditore commerciale, è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice, nati dal D.L. 118/2021): una procedura stragiudiziale in cui un esperto indipendente, nominato dalla Camera di commercio, affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Se l’imprenditore chiede le misure protettive, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive, e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure.

Per l’impresa minore, invece, la strada passa dall’Organismo di composizione della crisi (OCC): concordato minore per chi vuole proseguire l’attività pagando in parte i creditori, liquidazione controllata per chi vuole chiudere e ottenere l’esdebitazione.

Il momento migliore per muoversi è quando i debiti sono ancora gestibili e nessun creditore ha ancora depositato un ricorso. Ogni mese di attesa riduce le opzioni e aumenta le probabilità che la decisione la prenda qualcun altro.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali: servono a vedere come le regole si applicano ai numeri.

Simulazione 1 — La commessa straordinaria che fa perdere la qualifica di impresa minore

Ipotesi: ditta individuale di lavori edili, contabilità semplificata. Nei tre esercizi rilevanti i ricavi lordi sono stati 178.400 €, 231.650 € e 196.300 €. L’attivo patrimoniale (crediti verso clienti, attrezzature, un autocarro) si è mantenuto tra 187.000 € e 214.800 €. I debiti complessivi, compreso un leasing su un escavatore, ammontano a 347.900 €. Di questi, quelli scaduti e non pagati sono 61.230 €: 18.740 € verso un fornitore di materiali, 27.310 € verso l’erario, 15.180 € verso l’INPS.

Il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo non opposto e deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il ricorso viene notificato alla PEC della ditta il 3 febbraio; l’udienza è fissata al 24 febbraio, ventuno giorni dopo.

Sviluppo:

  • attivo: sempre sotto 300.000 € → soglia rispettata;
  • debiti complessivi: 347.900 € → sotto 500.000 €, soglia rispettata;
  • ricavi: nell’esercizio in cui la ditta ha incassato 231.650 € la soglia di 200.000 € è superata → la qualifica di impresa minore è persa, perché i requisiti devono sussistere congiuntamente e in ciascun esercizio;
  • debiti scaduti: 61.230 € → superiore a 30.000 €, quindi il limite dell’art. 49, comma 5, non impedisce l’apertura.

Esito: se il tribunale accerta anche lo stato di insolvenza (e un’esposizione scaduta verso fisco, INPS e fornitori, senza piani di rientro, è un indice forte), la ditta è assoggettabile a liquidazione giudiziale. La difesa, a quel punto, può concentrarsi sull’insolvenza (dimostrando ad esempio crediti di prossimo incasso e rateizzazioni ottenibili) oppure su uno strumento alternativo. Se il titolare si fosse mosso a dicembre, prima del ricorso, avrebbe potuto chiedere la composizione negoziata con misure protettive, che avrebbero impedito la pronuncia della sentenza di apertura durante le trattative.

Simulazione 2 — La ditta cancellata e la corsa contro il termine annuale

Ipotesi: ditta individuale di commercio all’ingrosso, attività di fatto chiusa a marzo dell’anno X. Il titolare presenta la pratica di cancellazione, che viene iscritta nel registro delle imprese il 14 ottobre dell’anno X. Restano debiti per 142.760 €, di cui 96.480 € scaduti verso tre fornitori.

Uno dei fornitori deposita ricorso per la liquidazione giudiziale il 2 settembre dell’anno X+1.

Sviluppo:

  • il titolare non può sostenere che l’anno decorre da marzo (data di chiusura effettiva): conta solo l’iscrizione della cancellazione, 14 ottobre X;
  • l’anno scade quindi il 14 ottobre X+1;
  • ciò che conta è la pubblicazione della sentenza, non il deposito del ricorso: se la sentenza viene pubblicata il 9 ottobre X+1, la procedura si apre validamente; se viene pubblicata il 20 ottobre X+1, non può più essere aperta.

Esito alternativo: supponiamo che la sentenza non arrivi in tempo. Il titolare, cancellato, non può più proporre un concordato minore (inammissibile per l’impresa cancellata, secondo la Cassazione del giugno 2026). Resta la liquidazione controllata, attivabile anche oltre l’anno dalla cancellazione, che gli consente, al ricorrere dei requisiti di meritevolezza, di ottenere l’esdebitazione alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura. Nel frattempo, però, i creditori restano liberi di agire individualmente con pignoramenti. Il tempismo con cui era stata chiesta la cancellazione ha quindi condizionato tutte le opzioni successive.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“I soldi che sto dando adesso ai creditori che mi pressano di più potranno essermi tolti dopo?”

Sì, possono. Ed è proprio l’errore più comune dei mesi che precedono la liquidazione giudiziale.

Quando l’insolvenza si avvicina, il titolare di una ditta individuale tende a pagare chi urla più forte: il fornitore che minaccia di interrompere le forniture, la banca che telefona ogni giorno, il parente che aveva prestato soldi. Sembra un comportamento responsabile. Ma se poi si apre la procedura, il curatore può esercitare le azioni revocatorie per recuperare quelle somme e ridistribuirle tra tutti i creditori secondo le regole del concorso.

In sintesi, secondo gli artt. 163 e seguenti del Codice:

  • gli atti a titolo gratuito (donazioni, intestazioni a familiari senza corrispettivo) compiuti nei due anni anteriori al deposito della domanda di apertura sono privi di effetto verso i creditori;
  • i pagamenti di debiti scaduti eseguiti nei sei mesi precedenti sono revocabili se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza;
  • gli atti con prestazioni sproporzionate di oltre un quarto sono revocabili se compiuti nell’anno precedente;
  • le garanzie concesse per debiti preesistenti non scaduti ricadono in regimi di revocabilità analoghi.

Non solo: i pagamenti fatti a un creditore “privilegiato” per ragioni personali, a danno degli altri, possono integrare la bancarotta preferenziale, un reato. Pagare il cugino che ti aveva prestato 20.000 € mentre il fornitore e l’erario restano insoddisfatti non è un gesto di correttezza: è una condotta che la legge guarda con grande sospetto.

Da quando capisci che non riesci più a pagare tutti, ogni pagamento va pesato. Non significa smettere di pagare, significa pagare secondo un criterio difendibile: quello necessario a proseguire l’attività in modo trasparente, quello previsto da un piano, quello concordato nell’ambito di una procedura. Ed è esattamente il momento in cui un confronto con un professionista cambia l’esito.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che, a settembre 2026, disegnano il quadro della liquidazione giudiziale dell’imprenditore individuale. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per chi ha una ditta individuale.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18407 depositata l’8 giugno 2026 Principio: la prova di non superare le soglie dimensionali spetta al debitore, ma il giudice deve esaminare nel merito anche una documentazione contabile imperfetta, valutandone l’attendibilità invece di scartarla solo perché non è un bilancio approvato. Rilevanza: è decisiva per le ditte individuali, che quasi mai hanno un bilancio civilistico e devono provare di essere “minori” con dichiarazioni fiscali e scritture alternative.

2. Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 2025, n. 930 Principio: il termine annuale per aprire la procedura dopo la cessazione decorre dall’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese; il termine finale coincide con la pubblicazione della sentenza, non con la sua iscrizione nel registro. Rilevanza: fissa con precisione la “finestra” di dodici mesi entro cui l’ex titolare resta esposto.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30984 del 2025 Principio: l’imprenditore non può sottrarsi alla procedura dimostrando di aver cessato l’attività prima della cancellazione, perché i terzi fanno affidamento su ciò che risulta dal registro. Rilevanza: chiude la porta a una delle difese più tentate da chi ha chiuso l’attività senza cancellarsi subito.

4. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 Principio: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato è inammissibile, anche se si tratta di imprenditore individuale e di concordato liquidatorio; per lui resta disponibile la liquidazione controllata, anche oltre l’anno, come via verso l’esdebitazione. Rilevanza: impone di pianificare gli strumenti di uscita dalla crisi prima della cancellazione della ditta.

5. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482 Principio: per estendere la procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai suoi soci non occorre identità tra le attività, ma una sostanziale continuità tra l’attività accertata in capo al titolare e quella svolta in società. Rilevanza: riguarda direttamente le ditte in cui familiari o soci “non dichiarati” partecipano alla gestione.

6. Cass. civ., Sez. I, 2023, n. 4385 Principio: nel valutare se esista una società di fatto tra un imprenditore individuale e i suoi familiari, la sistematica concessione di finanziamenti e garanzie da parte di questi ultimi può essere un indice rivelatore. Rilevanza: segnala il rischio che le garanzie personali dei familiari vengano lette come segni di partecipazione societaria.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 aprile 2026, n. 9577 Principio: chi invoca l’esenzione riservata all’imprenditore agricolo deve provare di svolgere in concreto, in modo prevalente, attività riconducibili all’art. 2135 c.c.; la sola qualifica formale non basta. Rilevanza: fondamentale per le ditte individuali agricole che nel tempo hanno ampliato le attività commerciali.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 11035 Principio: la natura agricola dell’impresa va accertata guardando all’attività effettivamente svolta e non all’iscrizione nella sezione agricola del registro; l’onere probatorio grava su chi chiede l’esenzione. Rilevanza: conferma e consolida l’orientamento precedente in termini molto recenti.

9. Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491 Principio: è ricorribile per cassazione la decisione della Corte d’appello che, accogliendo il reclamo contro il rigetto della domanda, dispone l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: garantisce al titolare un ulteriore grado di tutela anche quando la procedura è aperta solo in appello.

10. Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2024, n. 18141 Principio: i bilanci degli ultimi tre esercizi, approvati e depositati, costituiscono lo strumento privilegiato per dimostrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa ai fini delle soglie. Rilevanza: spiega perché, in assenza di bilanci, la ditta individuale deve costruire con particolare cura una prova alternativa coerente.

11. Cass. civ., Sez. I, 2022, n. 31353 Principio: l’assoggettamento alla procedura dell’imprenditore commerciale è la regola; il mancato superamento delle soglie è un’eccezione che il debitore deve provare in positivo. Rilevanza: principio formatosi sotto la legge fallimentare e oggi richiamato dalle corti per interpretare l’art. 121 del Codice.

12. Cass. civ., Sez. I, 2022, n. 29472 Principio: la prova del superamento delle soglie può essere acquisita anche in sede di reclamo, tenendo conto di fatti anteriori emersi solo dopo la sentenza. Rilevanza: il reclamo non è un semplice controllo formale, ma un giudizio in cui la partita sulle soglie si può ancora giocare.

13. Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 Principio: la Corte si è pronunciata sulle modalità di notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale quando all’impresa sia stato attribuito d’ufficio un indirizzo PEC. Rilevanza: ricorda che la notifica può perfezionarsi anche su indirizzi digitali che il titolare non controlla abitualmente.

14. Corte d’appello di Trento, 16 luglio 2025, n. 1/2025 Principio: l’appartenenza alla categoria dell’impresa minore è una condizione che il debitore deve dimostrare positivamente; il tribunale non può ricavarla da indizi come l’assenza di bilanci o di dipendenti. Rilevanza: smentisce l’idea che “sembrare piccoli” basti a restare fuori dalla procedura.

15. Corte d’appello di Catania, 27 giugno 2025, n. 966 Principio: in assenza di prova del mancato superamento delle soglie, il tribunale non può dirottare d’ufficio il caso verso la liquidazione controllata; l’onere resta del debitore. Rilevanza: conferma che il silenzio del debitore porta verso la procedura maggiore, non verso quella minore.

16. Corte d’appello di Potenza, 19 giugno 2025, n. 202 Principio: per l’impresa che ha svolto nel tempo attività sia commerciale sia agricola, conta l’attività da cui è sorta l’insolvenza; se i debiti sono nati nell’esercizio prevalente dell’attività agricola, la liquidazione giudiziale non si applica. Rilevanza: offre un argomento difensivo concreto alle ditte agricole che hanno avuto fasi commerciali.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua ditta individuale

Quando una ditta individuale è a rischio di liquidazione giudiziale, o la procedura è già stata chiesta, lo Studio lavora su strumenti precisi. Eccoli.

1. Verifichiamo l’assoggettabilità della tua ditta alla liquidazione giudiziale, ricostruendo per ciascuno dei tre esercizi rilevanti attivo, ricavi e debiti complessivi, e confrontandoli con le soglie dell’art. 2 del Codice vigenti alla data del ricorso.

2. Costruiamo il fascicolo della prova dimensionale insieme ai commercialisti dello staff: dichiarazioni dei redditi e IRAP, registri IVA, estratti conto, situazione patrimoniale aggiornata, verificando che ogni dato sia coerente con gli altri prima del deposito.

3. Controlliamo la regolarità del ricorso e della notifica: competenza del tribunale, legittimazione del creditore, rispetto dei termini a difesa, validità della notifica via PEC, calcolo del termine annuale in caso di ditta cancellata.

4. Contestiamo lo stato di insolvenza, quando ce ne sono i presupposti, documentando crediti in scadenza, rateizzazioni ottenibili con fisco ed enti previdenziali, garanzie disponibili e capacità di ripresa dei flussi.

5. Verifichiamo la natura agricola dell’attività, per le ditte agricole o miste, ricostruendo l’attività effettivamente svolta e l’origine dei debiti.

6. Valutiamo e attiviamo la composizione negoziata della crisi, con richiesta delle misure protettive che impediscono la pronuncia della sentenza di apertura durante le trattative.

7. Predisponiamo gli strumenti di sovraindebitamento per l’impresa minore, dal concordato minore alla liquidazione controllata, in raccordo con l’Organismo di composizione della crisi.

8. Analizziamo i rischi di estensione ai familiari, esaminando garanzie, conti cointestati e ruoli effettivi per prevenire la contestazione di una società di fatto.

9. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro la sentenza di apertura, impostando i motivi fin dal primo grado in modo che reggano in tutti i gradi successivi.

10. Seguiamo il percorso verso l’esdebitazione, verificando i requisiti di meritevolezza e depositando l’istanza nei tempi previsti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere quando e come attivarla per mettere la ditta al riparo dalla sentenza di apertura, e come impostare un piano credibile per i creditori. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento consente di valutare con competenza la via alternativa riservata alle imprese minori.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la difesa davanti al tribunale è lo stesso professionista abilitato a sostenerla davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano che fanno perdere tempo e coerenza.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la parte giuridica e quella contabile, che nella liquidazione giudiziale sono inseparabili, vengono curate in parallelo dallo staff dello Studio.


In sintesi: tre cose da portare a casa

La prima: una ditta individuale può andare in liquidazione giudiziale, e quando succede coinvolge l’intero patrimonio del titolare, casa compresa. La forma individuale non protegge: espone di più.

La seconda: restare fuori dalla procedura dipende dalle prove, non dalle impressioni. Soglie dimensionali, natura agricola, termine annuale dalla cancellazione: sono tutte difese reali, ma vanno dimostrate con documenti coerenti e nei tempi stretti del procedimento.

La terza: il momento decisivo è prima del ricorso. Composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione offrono strade concrete, ma si restringono man mano che il tempo passa e che i comportamenti dei mesi precedenti vengono passati al setaccio.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la liquidazione giudiziale della ditta individuale richiede di muoversi contemporaneamente su tre piani: la prevenzione dell’insolvenza, che rientra nelle competenze dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; le procedure per le imprese sotto soglia, che rientrano nelle sue competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC; e la difesa nel procedimento e nelle impugnazioni fino alla Cassazione, dove conta la sua abilitazione di cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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