Chiedere la liberazione dai debiti subito, alla chiusura o per altra via: il bivio del debitore
Come si ottiene, concretamente, l’esdebitazione dopo una liquidazione giudiziale, e in quale momento conviene chiederla? È la domanda che si pone chiunque abbia visto la propria impresa individuale, o la società di cui era socio illimitatamente responsabile, attraversare la procedura che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) ha sostituito al vecchio fallimento. Il debitore sa che la liquidazione, da sola, non cancella nulla: i creditori non integralmente pagati conservano il loro credito e, chiusa la procedura, possono tornare ad agire. Sa anche che la legge gli riconosce un diritto alla liberazione dai debiti residui. Ciò che spesso non sa è che le strade per arrivarci sono più d’una, con tempi, rischi e presupposti diversi.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta tra istanza anticipata al triennio, istanza alla chiusura e soluzione concordataria dipende da variabili che cambiano da caso a caso. Questa guida le mette a confronto senza tifare per nessuna, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 12 maggio 2026, che ha ridisegnato il rapporto tra esdebitazione e decreto di chiusura.
Una premessa sul perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia. L’esdebitazione è disciplinata da un unico corpo di norme (artt. 278-283 CCII), comune alla liquidazione giudiziale dell’imprenditore e alla liquidazione controllata del sovraindebitato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora abitualmente proprio sui requisiti di meritevolezza che il tribunale verifica prima di liberare il debitore. La sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente l’insolvenza dell’impresa da cui la liquidazione giudiziale nasce; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione copre invece il versante del reclamo e del ricorso, quando il beneficio viene negato.
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Il quadro di partenza: che cosa succede ai debiti quando la liquidazione giudiziale finisce
Per confrontare le opzioni occorre fissare alcuni concetti comuni, senza i quali ogni valutazione resterebbe astratta.
Il primo riguarda la natura dell’esdebitazione. L’art. 278 CCII la definisce come liberazione dai debiti che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura. Il debito, dunque, non si estingue in senso tecnico: degrada a qualcosa di simile a un’obbligazione naturale. Il creditore non può più pretenderne l’adempimento né agire esecutivamente, ma se il debitore paga spontaneamente non può ripetere quanto versato. Il rovescio della medaglia è che il beneficio ha confini precisi.
Il secondo concetto riguarda proprio questi confini. Restano fuori dall’esdebitazione, per espressa previsione dell’art. 278 CCII, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Soprattutto, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Chi ha un familiare fideiussore deve sapere fin dall’inizio che la liberazione del debitore principale non libera il garante.
Il terzo concetto riguarda i soggetti. A differenza della legge fallimentare, che limitava il beneficio alla persona fisica, il CCII consente l’esdebitazione anche alla società. In tal caso le condizioni di meritevolezza devono sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, e l’esdebitazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278 CCII).
Il quarto concetto riguarda i requisiti soggettivi, elencati dall’art. 280 CCII e comuni a tutte le strade che passano per il procedimento di esdebitazione. Il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’impresa, salvo riabilitazione; se è in corso un procedimento penale per uno di questi reati o è stata applicata una misura di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione fino all’esito. Non deve aver distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, né aver fatto ricorso abusivo al credito. Deve aver collaborato con gli organi della procedura, fornendo informazioni e documenti, senza ostacolarla o rallentarla. Non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, né averne già beneficiato due volte.
Il quinto concetto è quello che rende il confronto necessario: il tempo. L’art. 279 CCII riconosce il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o al momento della chiusura, se questa arriva prima. L’art. 281 CCII disciplina il procedimento: il tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti contestualmente al decreto di chiusura, oppure provvede allo stesso modo quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura. Dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) l’istanza del debitore è necessaria e viene comunicata dal curatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione non è automatica: serve un provvedimento del tribunale, e per ottenerlo serve un’iniziativa del debitore. È una differenza netta rispetto alla liquidazione controllata del sovraindebitato, dove l’art. 282 CCII configura un’esdebitazione che opera di diritto.
Infine, un elemento spesso trascurato: nella valutazione del tribunale la percentuale di soddisfacimento dei creditori non è più un requisito autonomo. La legge fallimentare, secondo l’interpretazione consolidata, richiedeva che i creditori fossero stati soddisfatti almeno in parte; il CCII ha eliminato questo presupposto, lasciando al centro la condotta del debitore. Anche questo pesa sulla scelta, perché sposta il baricentro dal risultato economico della liquidazione al comportamento tenuto prima e durante la procedura.
Opzione 1 — L’istanza anticipata al compimento del triennio, a procedura ancora aperta
In cosa consiste
La prima strada sfrutta il secondo comma dell’art. 281 CCII, letto insieme all’art. 279: se la liquidazione giudiziale si protrae oltre tre anni dalla sentenza di apertura, il debitore può chiedere l’esdebitazione senza attendere la chiusura. Il tribunale, sentiti gli organi della procedura e raccolte le osservazioni dei creditori ammessi, verifica le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 e, se sussistono, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti. La procedura può proseguire per completare la liquidazione dell’attivo già acquisito, ma il debitore ottiene fin da subito il provvedimento che lo libera.
La norma recepisce l’indicazione della Direttiva (UE) 2019/1023, che chiede agli Stati membri di assicurare all’imprenditore onesto la liberazione dai debiti entro un termine non superiore a tre anni. È una scelta di politica legislativa precisa: la durata della procedura, spesso dipendente da fattori che il debitore non controlla (vendite immobiliari che vanno deserte, giudizi recuperatori pendenti, azioni revocatorie), non deve trasformarsi in una sospensione indefinita della sua vita economica.
Quando ha senso
Tre scenari concreti mostrano dove questa opzione trova il suo terreno naturale.
Il primo è quello della liquidazione “lunga” per ragioni oggettive: un immobile gravato da ipoteca che va all’asta più volte, una causa di responsabilità promossa dal curatore contro terzi che richiederà anni. Il debitore ha collaborato, non ha condotte ostative, e ogni mese di attesa è un mese in cui non può ripartire con serenità.
Il secondo è quello del debitore che intende riavviare un’attività, magari come lavoratore autonomo o in una nuova compagine, e ha bisogno di presentarsi a fornitori, banche e committenti con una posizione debitoria definita. Un provvedimento di esdebitazione ottenuto al triennio anticipa di molto questa normalizzazione.
Il terzo è quello del debitore persona fisica con redditi da lavoro dipendente che teme, una volta chiusa la procedura, la ripresa delle azioni esecutive individuali su stipendio o pensione: ottenere l’inesigibilità mentre il divieto di azioni esecutive dell’art. 150 CCII è ancora operante elimina il rischio di una “finestra” scoperta.
Come si esegue, in sintesi
Maturato il triennio, il debitore deposita un’istanza motivata al tribunale che ha aperto la procedura, documentando la sussistenza delle condizioni dell’art. 280. Il curatore la comunica ai creditori ammessi al passivo, che nei quindici giorni successivi possono formulare osservazioni. Il curatore riferisce al tribunale sui fatti rilevanti per la concessione o il diniego, anche attraverso i rapporti riepilogativi. Il tribunale decide con decreto motivato, comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti. Contro il decreto è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la certezza dei tempi. Il dies a quo è la sentenza di apertura, un dato che il debitore conosce con esattezza, e il calcolo del triennio non dipende dalla volontà di nessuno. A fronte di questo vantaggio, il debitore mantiene anche il controllo del momento in cui la sua posizione viene esaminata: non deve attendere che il curatore concluda i riparti né rischia di scoprire a cose fatte che la procedura è stata chiusa.
Un secondo vantaggio riguarda il contraddittorio: essendo la procedura ancora aperta, il curatore è pienamente operativo, conosce il fascicolo, può confermare la collaborazione ricevuta. Le osservazioni dei creditori arrivano in un contesto in cui la documentazione è disponibile e facilmente verificabile.
Un terzo vantaggio è di ordine pratico: il debitore esdebitato può programmare la propria ripartenza su basi giuridiche stabili, invece di vivere in una condizione di sospensione.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia esiste e va soppesato. Anzitutto, presentare l’istanza a procedura aperta significa sottoporsi a un esame di meritevolezza mentre il curatore sta ancora ricostruendo il patrimonio e i movimenti degli affari: se emergono in quel momento operazioni sospette, l’istanza può diventare l’occasione per metterle in luce. Chi sa di avere passaggi contabili delicati deve valutare con attenzione se l’anticipazione non si trasformi in un’esposizione prematura.
In secondo luogo, resta aperta la questione degli effetti dell’esdebitazione anticipata sui beni e redditi che il debitore acquisisce dopo il decreto mentre la procedura prosegue. Nella liquidazione controllata alcuni tribunali (ad esempio il Tribunale di Verona nel 2022) hanno ritenuto che, dopo l’esdebitazione, la procedura possa proseguire solo sui beni già presenti nel patrimonio; nella liquidazione giudiziale il tema è meno esplorato dalla giurisprudenza, e un margine di incertezza interpretativa va messo in conto.
In terzo luogo, se è pendente un procedimento penale per uno dei reati indicati dall’art. 280, il tribunale non decide ma rinvia: l’anticipazione, in quel caso, non produce l’effetto sperato e può soltanto “prenotare” una decisione che arriverà a esito del giudizio penale.
Pronunce a supporto
La Cassazione ha chiarito, pur con riferimento alla previgente disciplina, che l’esame del giudice sulla condotta del debitore è il cuore del beneficio: con l’ordinanza n. 27562 del 24 ottobre 2024 ha escluso che l’esdebitazione possa essere negata per ragioni meramente quantitative quando i creditori siano stati, sia pure modestamente, soddisfatti, valorizzando la meritevolezza come presupposto determinante. Con la n. 28505 del 6 novembre 2024 ha precisato che il requisito del non irrisorio soddisfacimento operava solo se la scarsità dei riparti fosse imputabile a condotte ostruzionistiche del debitore, requisito poi eliminato dal CCII. Entrambe le pronunce rafforzano la logica dell’istanza anticipata: ciò che conta è come si è comportato il debitore, non quanto ha reso la liquidazione.
Profilo ideale: debitore persona fisica o socio illimitatamente responsabile, senza procedimenti penali pendenti né operazioni contestabili, in una liquidazione destinata a durare oltre tre anni per ragioni che non dipendono da lui.
Opzione 2 — L’istanza collegata alla chiusura della procedura, anche “subito dopo” il decreto
In cosa consiste
La seconda strada è quella disciplinata dal primo comma dell’art. 281 CCII: il tribunale dichiara l’esdebitazione contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale, su istanza del debitore. È la via naturale quando la procedura si conclude prima del triennio, ad esempio per insufficienza dell’attivo, per ripartizione finale completata in tempi brevi o perché non vi sono state domande di ammissione al passivo.
Fino a pochi mesi fa questa opzione presentava un’insidia seria. Il riferimento alla “contestualità” con il decreto di chiusura, letto alla lettera e rafforzato dal correttivo del 2024 che ha reso necessaria l’istanza, faceva ritenere che il debitore dovesse depositare la domanda prima della chiusura, pena la perdita definitiva del beneficio. Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del giugno 2025 (iscritta al reg. ord. n. 189 del 2025), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale proprio su questo punto, per contrasto con la legge delega n. 155/2017 che prevedeva la possibilità di presentare la domanda subito dopo la chiusura.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, ha dichiarato infondata la questione offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata: la contestualità richiesta dall’art. 281 è logica e funzionale, non necessariamente cronologica. L’istanza può quindi essere decisa con lo stesso decreto di chiusura, se presentata prima, oppure con un decreto successivo, se depositata subito dopo, purché il subprocedimento resti inserito nell’originaria procedura concorsuale, con l’audizione del curatore e dei creditori. La Corte ha valorizzato a questo fine sia il periodo che precede l’acquisto di efficacia del decreto di chiusura (art. 235 CCII), sia le ipotesi in cui gli organi della procedura continuano a operare dopo la chiusura per giudizi e operazioni ancora pendenti (art. 234 CCII).
Quando ha senso
Il primo scenario è quello della procedura che si chiude in meno di tre anni per mancanza o esaurimento dell’attivo: la strada del triennio non è percorribile, e l’istanza collegata alla chiusura diventa l’unica via per ottenere l’inesigibilità.
Il secondo scenario è quello del debitore che preferisce che la valutazione di meritevolezza avvenga su un quadro completo: tutti i riparti eseguiti, il rendiconto approvato, la relazione finale del curatore depositata. In questo contesto l’esame del tribunale si fonda su dati consolidati e non su una ricostruzione ancora in divenire.
Il terzo scenario è quello, purtroppo frequente, del debitore che ha appreso della chiusura solo dopo il decreto. Prima della sentenza n. 74/2026 la sua posizione sarebbe stata con ogni probabilità compromessa; oggi può ancora attivarsi, a condizione di farlo con tempestività.
Come si esegue, in sintesi
Idealmente l’istanza si deposita prima della chiusura, quando il curatore presenta il rendiconto o segnala l’imminente conclusione della procedura, così che il tribunale possa decidere con lo stesso decreto. Se la chiusura è già intervenuta, l’istanza va depositata nel più breve tempo possibile, nel medesimo fascicolo della procedura, richiamando espressamente il collegamento funzionale con la liquidazione appena conclusa. Seguono la comunicazione ai creditori ammessi, il termine di quindici giorni per le osservazioni, il parere del curatore e il decreto motivato, reclamabile nel termine di trenta giorni.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la completezza del quadro. Il tribunale decide avendo davanti la procedura intera, e il debitore può contare su una relazione finale del curatore che, se la collaborazione è stata piena, ne dà atto in modo definitivo.
Un secondo vantaggio riguarda l’estensione degli effetti: l’esdebitazione pronunciata alla chiusura copre i crediti concorsuali nella misura in cui sono rimasti insoddisfatti all’esito dell’intera liquidazione. L’art. 281 CCII prevede inoltre che, se la procedura è stata chiusa con giudizi o operazioni ancora pendenti e dal loro esito deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta: un meccanismo di equilibrio che tutela i creditori senza pregiudicare il debitore.
Un terzo vantaggio è che, dopo la sentenza della Consulta, il rischio di decadenza per mera tardività si è ridotto sensibilmente.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che la Corte costituzionale non ha fissato un termine preciso. L’espressione “subito dopo” resta affidata alla valutazione del singolo tribunale, che terrà conto del collegamento con la procedura, dell’eventuale ultrattività degli organi concorsuali e dell’esigenza di non lasciare i creditori nell’incertezza. La stessa Corte ha sollecitato il legislatore a introdurre un termine espresso di decadenza. Fino a quando quel termine non ci sarà, ogni settimana di ritardo dopo il decreto di chiusura è un argomento in più a disposizione del creditore che voglia contestare la tempestività dell’istanza.
Un secondo rischio riguarda la “finestra” tra chiusura ed esdebitazione. Con la chiusura cessano gli effetti della liquidazione e i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta (art. 236 CCII). Se l’istanza non è stata decisa contestualmente, per un certo periodo il debitore può trovarsi esposto a iniziative individuali.
Un terzo svantaggio riguarda la durata: nelle procedure lunghe, attendere la chiusura significa rinunciare al beneficio anticipato che l’art. 279 renderebbe disponibile al triennio.
Pronunce a supporto
Oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026, che è il riferimento principale per questa opzione, rileva sul piano intertemporale l’ordinanza della Cassazione n. 14835 del 3 giugno 2025, secondo cui chi è stato dichiarato fallito sotto la legge fallimentare può ottenere l’esdebitazione solo alle condizioni e con le regole procedurali degli artt. 142 ss. l.fall., anche se la domanda è stata presentata dopo l’entrata in vigore del CCII. La distinzione è decisiva per individuare quale disciplina governa la propria posizione: la finestra aperta dalla Consulta riguarda la liquidazione giudiziale, non il fallimento aperto prima del 15 luglio 2022.
Profilo ideale: debitore la cui liquidazione si chiude prima dei tre anni, oppure che preferisce essere valutato sul quadro definitivo, purché sia in grado di monitorare lo stato della procedura e di attivarsi prima del decreto o immediatamente dopo.
Opzione 3 — Il concordato nella liquidazione giudiziale come via concordata alla liberazione
In cosa consiste
La terza strada non passa per il procedimento di esdebitazione degli artt. 278-281, ma raggiunge un risultato in parte analogo attraverso un accordo con la massa dei creditori. Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240-253 CCII, consente di chiudere la procedura sulla base di una proposta che, una volta approvata dai creditori e omologata dal tribunale, diventa obbligatoria per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione. Il debitore resta obbligato solo nei limiti di quanto promesso nella proposta; per la parte eccedente, i creditori concorsuali non possono più agire nei suoi confronti.
La proposta può provenire da creditori o terzi fin dall’apertura della procedura. Il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono invece presentarla solo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di apertura e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Il testo vigente dopo i correttivi richiede inoltre, per la proposta del debitore, l’apporto di risorse aggiuntive che incrementino in misura significativa l’attivo rispetto alla liquidazione; il dato va verificato sul caso concreto, perché incide direttamente sulla fattibilità dell’operazione.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del debitore che dispone, direttamente o tramite un familiare o un investitore, di risorse esterne alla procedura e vuole utilizzarle per chiudere la partita con i creditori in modo definitivo, magari salvando un bene cui tiene particolarmente.
Il secondo scenario è quello in cui la meritevolezza richiesta dall’art. 280 è incerta: ad esempio perché vi sono operazioni anteriori all’apertura che un creditore potrebbe qualificare come ricorso abusivo al credito. Il concordato non richiede l’esame di meritevolezza tipico dell’esdebitazione; richiede il consenso dei creditori e il vaglio del tribunale sulla proposta.
Il terzo scenario è quello della società che intende proseguire o cedere un complesso aziendale ancora dotato di valore, per la quale una soluzione negoziale può rendere di più rispetto alla liquidazione atomistica dei beni.
Come si esegue, in sintesi
La proposta si deposita con ricorso al giudice delegato, può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati e il pagamento non integrale dei privilegiati nei limiti di quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni oggetto di prelazione, attestato da un professionista indipendente. Seguono i pareri del curatore e del comitato dei creditori, la votazione, il giudizio di omologazione e l’esecuzione sotto la sorveglianza degli organi della procedura. Se gli obblighi assunti non vengono adempiuti, ciascun creditore può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, con riapertura della liquidazione giudiziale (art. 250 CCII); la risoluzione non è però ammessa quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la possibilità di chiudere la procedura in tempi potenzialmente più rapidi e con un esito negoziato, che il debitore contribuisce a determinare. Un secondo vantaggio è che la liberazione non dipende dai requisiti soggettivi dell’art. 280: per chi ha profili di meritevolezza discutibili può essere l’unica soluzione realistica. Un terzo vantaggio riguarda la possibilità di conservare beni o attività che la liquidazione disperderebbe.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, i rischi sono concreti. Servono risorse esterne, spesso rilevanti, e il concordato va approvato dai creditori: se la proposta non convince, il tempo e le energie investiti non producono risultati. L’esecuzione del concordato espone al rischio di risoluzione e di riapertura della liquidazione, se gli impegni non vengono rispettati. Le finestre temporali per il debitore sono rigide (non prima di un anno dall’apertura, non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo). E, come per l’esdebitazione, restano salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati.
Pronunce a supporto
Sul concordato nella liquidazione giudiziale la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il CCII è ancora limitata. Le pronunce sulla condotta del debitore richiamate per le altre opzioni restano tuttavia rilevanti per comprendere perché, in presenza di profili ostativi, la via negoziale possa rappresentare un’alternativa: le ordinanze della Cassazione n. 18517 e n. 18520 del 7 luglio 2025 mostrano quanto possa essere stringente il vaglio sui precedenti penali nel procedimento di esdebitazione.
Profilo ideale: debitore o società con accesso a risorse esterne, interesse a conservare beni o l’azienda, e requisiti di meritevolezza incerti che rendono rischioso affidarsi al solo procedimento degli artt. 278-281.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come la stessa situazione di partenza evolve a seconda della strada scelta. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1 — Stessi dati, tre strade
Ipotesi di partenza: imprenditore individuale, liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 marzo 2023. Stato passivo reso esecutivo il 9 ottobre 2023, con crediti ammessi per 287.450 €, di cui 96.300 € privilegiati. Attivo realizzato alla data del 31 gennaio 2026: 61.380 €, derivante dalla vendita di attrezzature e di un piccolo immobile commerciale. È ancora pendente un’azione del curatore contro un ex cliente per 27.900 €. Il coniuge del debitore ha prestato fideiussione a favore della banca per 42.300 €.
Scegliendo l’opzione 1, il triennio matura il 14 marzo 2026. Un’istanza depositata il 20 marzo 2026 viene comunicata dal curatore ai creditori; il termine per le osservazioni scade quindici giorni dopo la comunicazione. In assenza di rilievi fondati, il tribunale può dichiarare l’inesigibilità dei debiti concorsuali residui (circa 226.070 € al netto dell’attivo già distribuito, oltre alla quota che sarà coperta dall’eventuale esito positivo della causa pendente) mentre la procedura continua per la riscossione del credito da 27.900 €. La banca conserva però integralmente l’azione contro il coniuge fideiussore per 42.300 €.
Scegliendo l’opzione 2, il debitore attende la chiusura, che dipende dalla conclusione della causa contro l’ex cliente: se questa si protrae fino al 2027, la liberazione arriva con il decreto di chiusura, o subito dopo, oltre un anno più tardi rispetto all’opzione 1. Il vantaggio è che la valutazione avviene sulla relazione finale del curatore; il costo è un anno supplementare di incertezza.
Scegliendo l’opzione 3, il debitore avrebbe dovuto muoversi nella finestra compresa tra il 14 marzo 2024 (un anno dall’apertura) e il 9 ottobre 2025 (due anni dall’esecutività dello stato passivo). Al 31 gennaio 2026 questa finestra è chiusa per la proposta del debitore; resterebbe solo la possibilità di una proposta di un terzo o di un creditore. Il calendario, in questa ipotesi, ha già scelto al posto del debitore.
Simulazione 2 — Procedura chiusa prima del triennio
Ipotesi: società in nome collettivo con due soci, liquidazione giudiziale aperta il 5 giugno 2024. Attivo modesto (18.740 €), interamente assorbito dalle spese di procedura e dai crediti prededucibili. Rendiconto approvato il 22 settembre 2025, decreto di chiusura del 2 dicembre 2025. Debiti concorsuali non soddisfatti: 143.260 €.
In questa ipotesi l’opzione 1 non è percorribile, perché il triennio scadrebbe il 5 giugno 2027 e la procedura è già chiusa. Resta l’opzione 2. Se l’istanza fosse stata depositata tra l’approvazione del rendiconto e il decreto di chiusura, il tribunale avrebbe potuto decidere con lo stesso decreto. Se invece i soci depositano l’istanza il 15 dicembre 2025, tredici giorni dopo il decreto, la sentenza n. 74/2026 consente di sostenere che la domanda è ancora funzionalmente collegata alla procedura. Se la depositano il 10 aprile 2026, a oltre quattro mesi dalla chiusura, il margine di contestazione per i creditori cresce sensibilmente, perché il concetto di “subito dopo” diventa più difficile da invocare. Le condizioni dell’art. 280 vanno verificate in capo a entrambi i soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti: se uno dei due ha un procedimento penale pendente per bancarotta, il tribunale rinvia la decisione fino all’esito.
Simulazione 3 — Meritevolezza incerta e via concordataria
Ipotesi: imprenditore individuale, liquidazione giudiziale aperta il 18 aprile 2024, stato passivo esecutivo dal 26 novembre 2024, crediti ammessi per 212.840 €. Nel 2023, a crisi già conclamata, il debitore aveva ottenuto un finanziamento di 23.900 €. Attivo stimato dalla liquidazione: 48.600 €. Un familiare si dichiara disposto a mettere a disposizione 31.450 €.
Con le opzioni 1 e 2 il finanziamento del 2023 potrebbe essere eccepito dai creditori come ricorso abusivo al credito ai sensi dell’art. 280, lettera b): l’esito dell’istanza dipenderebbe dalla capacità di dimostrare che l’operazione era giustificata da una prospettiva di risanamento concreta. Con l’opzione 3, dal 18 aprile 2025 al 26 novembre 2026 il debitore può proporre un concordato che, con l’apporto del familiare, porterebbe l’attivo disponibile a 80.050 €. Se la proposta viene approvata e omologata, il debitore resta obbligato solo nei limiti della percentuale concordataria, senza che il tribunale debba pronunciarsi sulla sua meritevolezza nei termini dell’art. 280. Il rischio si sposta sull’approvazione dei creditori e sull’esecuzione degli impegni.
Il confronto in tabella
Il prospetto che segue sintetizza le differenze emerse nelle sezioni precedenti. Va letto con cautela: ogni riga descrive la tendenza generale, non l’esito di un caso specifico, e i tempi indicati dipendono in larga misura dall’organizzazione del singolo tribunale. Per quanto riguarda gli oneri, il confronto riguarda solo quelli previsti dalla legge: il procedimento di esdebitazione non comporta spese di procedura aggiuntive rilevanti, mentre il concordato richiede, tra l’altro, la relazione giurata del professionista indipendente quando è prevista la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati. Un elemento che la tabella non può rendere, e che resta dirimente, è il peso dei requisiti soggettivi: le prime due opzioni li richiedono integralmente, la terza li sostituisce con il consenso dei creditori.
| Criterio | Opzione 1 — Istanza al triennio | Opzione 2 — Istanza alla chiusura | Opzione 3 — Concordato nella liquidazione |
|---|---|---|---|
| Tempi | Liberazione a partire dal terzo anno dall’apertura, anche a procedura aperta | Legati alla chiusura; se la procedura è breve, anche prima dei tre anni | Proposta del debitore solo tra un anno dall’apertura e due anni dall’esecutività dello stato passivo |
| Complessità | Media: istanza documentata, contraddittorio con i creditori | Media: stessa struttura, con l’onere di monitorare la chiusura | Alta: piano, eventuali classi, attestazione, voto, omologazione |
| Requisiti soggettivi (art. 280) | Necessari | Necessari | Non richiesti nei termini dell’art. 280; decide il consenso dei creditori |
| Rischi in caso di esito negativo | Rigetto reclamabile; possibile nuova istanza alla chiusura solo se i presupposti mutano | Rigetto reclamabile; rischio di contestazione della tempestività se l’istanza segue la chiusura | Mancata approvazione o risoluzione con riapertura della liquidazione |
| Effetti sull’esecuzione | Inesigibilità ottenuta mentre il divieto di azioni individuali è ancora operante | Possibile finestra di esposizione tra chiusura ed esdebitazione | Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura |
| Fideiussori e coobbligati | Restano obbligati | Restano obbligati | Restano obbligati |
| Reversibilità | Decreto definitivo una volta decorsi i termini di reclamo | Decreto definitivo una volta decorsi i termini di reclamo | Esposto a risoluzione o annullamento |
I criteri per scegliere
Il confronto non conduce a una risposta unica, ma consente di individuare alcuni criteri che, nella maggior parte dei casi, orientano la scelta.
Primo criterio: la durata prevedibile della procedura. Se la liquidazione è destinata a protrarsi oltre il triennio, generalmente l’opzione 1 offre un vantaggio temporale difficile da ignorare. Se invece la chiusura è vicina e l’attivo è già stato distribuito, l’opzione 2 consente di ottenere lo stesso risultato con una valutazione basata su dati definitivi. L’elemento dirimente è la stima, da fare insieme al curatore, dei tempi delle operazioni ancora pendenti.
Secondo criterio: la solidità della posizione sui requisiti dell’art. 280. Se la condotta anteriore e successiva all’apertura è lineare, le opzioni 1 e 2 sono entrambe praticabili e la scelta si gioca sui tempi. Se vi sono operazioni che un creditore potrebbe qualificare come distrazione o ricorso abusivo al credito, va soppesato se anticipare l’esame esponga il debitore a un vaglio condotto su una ricostruzione ancora incompleta, oppure se, al contrario, attendere la relazione finale del curatore offra un quadro più favorevole. In presenza di profili ostativi seri, la via concordataria merita un esame approfondito.
Terzo criterio: la situazione penale. Una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’impresa preclude l’esdebitazione salvo riabilitazione; un procedimento pendente sospende la decisione. In questi casi il calendario penale condiziona quello civile, e la scelta tra le opzioni deve tenerne conto. La giurisprudenza del 2025 ha precisato che solo la riabilitazione, e non l’estinzione del reato per decorso del tempo, supera l’ostacolo.
Quarto criterio: la disponibilità di risorse esterne e l’interesse a conservare beni. Se un terzo è disposto a contribuire e vi è un bene o un’azienda da salvare, il concordato può offrire un risultato che le altre opzioni non garantiscono. Se le risorse esterne mancano, la via concordataria è generalmente impraticabile per il debitore.
Quinto criterio: la capacità di monitorare la procedura. L’opzione 2 presuppone che il debitore sappia quando la chiusura è imminente. La sentenza n. 74/2026 ha attenuato il rischio, ma non lo ha eliminato. Chi non ha contatti regolari con il curatore o con la cancelleria dovrebbe considerare che la certezza del dies a quo del triennio è un vantaggio proprio dell’opzione 1.
I criteri vanno combinati, non applicati isolatamente: un debitore con una procedura lunga ma con un procedimento penale pendente, ad esempio, non trarrà beneficio dall’istanza anticipata finché il giudizio penale non si sarà concluso.
Pesare questi criteri richiede di leggere insieme la procedura concorsuale, i requisiti di meritevolezza e l’eventuale versante penale: è il punto in cui convergono le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Se l’istanza anticipata al triennio viene rigettata per ragioni legate a fatti ancora in corso di accertamento, nulla impedisce di valutare una nuova istanza alla chiusura qualora il quadro sia mutato, ad esempio per la conclusione favorevole di un procedimento penale. Il passaggio dal concordato all’esdebitazione è invece condizionato: se la proposta non viene approvata, la liquidazione prosegue e le opzioni 1 e 2 restano disponibili, ma il tempo trascorso non si recupera. Il passaggio inverso, dall’esdebitazione al concordato, incontra i limiti temporali dell’art. 240 per la proposta del debitore.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio più serio non è scegliere l’opzione meno efficiente, ma non sceglierne alcuna. Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione richiede un’istanza: il debitore che resta inerte, confidando in un automatismo che la legge non prevede, può vedere la procedura chiudersi senza liberazione e i creditori tornare ad agire. La sentenza n. 74/2026 ha attenuato questo rischio, ma solo per chi si attiva subito dopo la chiusura.
Il mio coniuge fideiussore sarà liberato insieme a me? No, in nessuna delle tre opzioni. L’art. 278 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il garante occorre una strategia autonoma, che può passare, ricorrendone i presupposti, per gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Sono stato dichiarato fallito prima del luglio 2022: vale per me quanto descritto? Non direttamente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025, ha stabilito che per i fallimenti regolati dalla legge fallimentare l’esdebitazione segue le condizioni e le regole procedurali degli artt. 142 ss. l.fall. Con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha inoltre escluso che il fallito non esdebitato possa ricorrere, per gli stessi debiti, all’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII. Chi si trova in questa situazione deve verificare la propria posizione alla luce della disciplina previgente.
Il fatto che i creditori abbiano ricevuto pochissimo mi preclude il beneficio? No. Il CCII non richiede una percentuale minima di soddisfacimento. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (ordinanze n. 27562 e n. 28505 del 2024) aveva ridimensionato il peso del dato quantitativo, legandolo alla sola ipotesi in cui la scarsità dei riparti fosse imputabile al debitore. Conta la condotta, non il risultato economico della liquidazione.
La società può essere esdebitata anche se i soci hanno comportamenti diversi tra loro? Il CCII richiede che le condizioni dell’art. 280 sussistano in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti. Ne deriva che la posizione di ciascuno va esaminata separatamente, e che un profilo ostativo riferibile anche a uno solo di essi può incidere sull’esito dell’istanza della società. Va soppesato, inoltre, che l’esdebitazione della società produce effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili: la scelta dell’opzione, in questi casi, non riguarda un solo soggetto ma un insieme di posizioni che devono essere coordinate. Quando i soci hanno interessi divergenti, ad esempio perché uno di essi ha un procedimento penale pendente, il rinvio della decisione previsto dall’art. 280 può ritardare la liberazione di tutti, e questo elemento può rendere più interessante la via concordataria.
Che cosa succede se il tribunale rigetta l’istanza? Il decreto è reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, e contro la decisione sul reclamo è possibile il ricorso per cassazione nei limiti ordinari. Il rigetto non è sempre definitivo sul piano sostanziale: se è fondato su un procedimento penale che si conclude poi con l’assoluzione, o su una lacuna documentale che può essere colmata, la posizione del debitore può mutare. Il rovescio della medaglia è che ogni rigetto lascia una traccia nel fascicolo, e le osservazioni già formulate dai creditori saranno con ogni probabilità riproposte. Per questa ragione la qualità dell’istanza iniziale pesa più della possibilità di rimediare in seguito.
L’esdebitazione copre anche i debiti con i creditori che non si sono insinuati al passivo? L’art. 278 CCII riferisce l’inesigibilità ai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, e la tesi prevalente la estende ai creditori concorsuali anche non insinuati, per la parte eccedente quanto avrebbero ricevuto partecipando al concorso. Il punto non è privo di sfumature applicative, e merita una verifica mirata quando vi sono creditori rilevanti rimasti fuori dallo stato passivo, perché la loro posizione può influire sulla scelta del momento in cui chiedere il beneficio.
Il curatore ha l’obbligo di avvisarmi che la procedura sta per chiudersi? Non esiste un obbligo specifico di informare il debitore dell’imminente chiusura ai fini dell’esdebitazione, ed è proprio questa lacuna che la Corte costituzionale ha considerato nel valorizzare la contestualità funzionale. Resta però il fatto che la conoscenza del rendiconto e dell’udienza di approvazione costituisce il segnale più affidabile per attivarsi in tempo. Mantenere un canale di comunicazione regolare con il curatore, e verificare periodicamente lo stato del fascicolo, è la cautela che più di ogni altra riduce il rischio di trovarsi a dover argomentare la tempestività di un’istanza tardiva.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a chiarire. Per ciascuno si indicano gli estremi, il principio espresso con parole nostre e la ragione per cui rileva ai fini del confronto.
Sul momento della domanda (opzione 2 e confini temporali)
Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74. La Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII, chiarendo che la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura va intesa in senso logico e funzionale e non come coincidenza temporale: l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto separato, purché il subprocedimento resti collegato alla procedura concorsuale e sia assicurato il contraddittorio con curatore e creditori. Rilevanza: è il riferimento decisivo per chi non ha depositato l’istanza prima della chiusura, ma la Corte non ha fissato un termine preciso e ha sollecitato il legislatore a introdurlo.
Tribunale di Arezzo, ordinanza di rimessione del giugno 2025 (reg. ord. n. 189 del 2025). Il tribunale, chiamato a decidere un’istanza depositata oltre novanta giorni dopo la chiusura di una liquidazione giudiziale durata meno di tre anni, aveva dubitato della conformità alla legge delega della lettura cronologica della contestualità. Rilevanza: documenta il rischio concreto che, prima della sentenza n. 74/2026, gravava sul debitore che si attivava dopo il decreto.
Cassazione civile, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. I debitori sottoposti a fallimento secondo la legge fallimentare, o a liquidazione del patrimonio secondo la L. 3/2012, possono ottenere l’esdebitazione solo alle condizioni sostanziali e con le regole procedurali della disciplina previgente, anche se la domanda è successiva all’entrata in vigore del CCII. Rilevanza: delimita il campo applicativo delle tre opzioni, che riguardano le procedure aperte secondo il Codice della crisi.
Cassazione civile, Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII per la medesima esposizione debitoria. Rilevanza: chiarisce che non esistono “seconde vie” per recuperare un’esdebitazione non chiesta a tempo, rafforzando l’importanza di scegliere e attivarsi nella finestra corretta.
Sui requisiti soggettivi (opzioni 1 e 2)
Cassazione civile, Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18517. Ai fini dell’esclusione dal beneficio, la sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta pronunciata prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia è equiparata alla sentenza di condanna e costituisce quindi condizione ostativa. Rilevanza: chi ha definito in passato un procedimento penale con il patteggiamento non può presumere che quella sentenza sia neutra rispetto all’esdebitazione.
Cassazione civile, Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520. L’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini previsti per il patteggiamento (art. 445, comma 2, c.p.p.) non equivale alla riabilitazione e non consente di superare la causa ostativa. Rilevanza: la sola strada per rimuovere l’ostacolo penale resta la riabilitazione, con effetti diretti sulla tempistica delle opzioni 1 e 2.
Cassazione civile, Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19949. La riabilitazione necessaria per accedere al beneficio nonostante una condanna per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’impresa deve essere pronunciata dal tribunale di sorveglianza; il tribunale concorsuale non può accertarla incidentalmente. Rilevanza: chi intende superare una causa ostativa deve avviare in anticipo il procedimento davanti al giudice competente, prima di depositare l’istanza di esdebitazione.
Cassazione civile, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562. La meritevolezza del debitore costituisce il presupposto determinante dell’esdebitazione; il beneficio non può essere negato per ragioni meramente quantitative quando i creditori abbiano ricevuto un soddisfacimento, anche modesto. Rilevanza: sposta il confronto tra le opzioni sul piano della condotta del debitore, non sul rendimento della liquidazione.
Cassazione civile, Sez. I, 6 novembre 2024, n. 28505. Nella disciplina previgente il requisito del non irrisorio soddisfacimento dei creditori operava solo se la scarsità dei riparti fosse ascrivibile a comportamenti ostruzionistici del debitore; il CCII ha poi eliminato del tutto quel requisito. Rilevanza: conferma che, nelle procedure regolate dal Codice della crisi, l’esito economico della liquidazione non condiziona di per sé l’accesso al beneficio.
Sui confini con la liquidazione controllata (termini di paragone)
Cassazione civile, Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Nella liquidazione controllata la meritevolezza del debitore non è un presupposto per l’apertura della procedura: la sua valutazione è rinviata alla fase dell’esdebitazione. Rilevanza: conferma, anche per analogia, che il momento in cui la condotta del debitore viene davvero esaminata è quello dell’istanza di esdebitazione, il che rende la preparazione di quell’istanza decisiva in tutte le opzioni.
Tribunale di Bologna, 29 settembre 2022. Nella liquidazione controllata la dichiarazione di esdebitazione può essere pronunciata d’ufficio ai sensi dell’art. 282 CCII, diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale, dove occorre l’iniziativa del debitore. Rilevanza: evidenzia per contrasto la differenza di regime che rende indispensabile l’istanza nelle opzioni 1 e 2.
Tribunale di Verona, 20 settembre 2022. Una volta intervenuta l’esdebitazione nel corso della liquidazione controllata, la procedura può proseguire soltanto per la liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio del debitore a quella data, senza acquisirne di nuovi. Rilevanza: offre un termine di paragone per il dibattito, ancora aperto nella liquidazione giudiziale, sugli effetti dell’esdebitazione anticipata al triennio sui beni e redditi sopravvenuti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, lo Studio non sceglie al posto del cliente: costruisce gli elementi perché la scelta sia fatta su basi verificabili e la difende nel tempo. In concreto:
- Ricostruiamo la cronologia della procedura — data della sentenza di apertura, esecutività dello stato passivo, stato dei riparti, giudizi pendenti — e calcoliamo con precisione la maturazione del triennio e le finestre dell’art. 240 CCII.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto tempi, rischi e requisiti alla luce della documentazione effettivamente disponibile.
- Verifichiamo uno per uno i requisiti dell’art. 280 CCII, esaminando le operazioni anteriori all’apertura che un creditore potrebbe qualificare come distrazione o ricorso abusivo al credito e preparando la documentazione che ne ricostruisce le ragioni.
- Analizziamo la posizione penale: titolo del reato, definitività, eventuale patteggiamento, possibilità e tempi della riabilitazione davanti al tribunale di sorveglianza, alla luce delle pronunce della Cassazione del 2025.
- Interloquiamo con il curatore prima del deposito dei rapporti riepilogativi e della relazione finale, per assicurare che la collaborazione prestata dal debitore risulti correttamente agli atti.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione nel momento scelto, con la ricostruzione puntuale dei presupposti degli artt. 278, 279 e 280 CCII e, se la procedura è già chiusa, con l’argomentazione del collegamento funzionale riconosciuto dalla sentenza n. 74/2026.
- Presidiamo il contraddittorio con i creditori, replicando alle osservazioni presentate nei quindici giorni con fatti, date e documenti.
- Studiamo la fattibilità di un concordato nella liquidazione giudiziale, verificando i limiti temporali, l’apporto di risorse esterne e il coordinamento con il professionista indipendente quando serve l’attestazione.
- Mappiamo ciò che l’esdebitazione non coprirà — fideiussioni, coobbligazioni, debiti esclusi dall’art. 278 — e impostiamo per ciascuna posizione una strategia autonoma, anche tramite gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Proponiamo reclamo contro il decreto di diniego e, se necessario, ricorso per cassazione, senza cambiare difensore né linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un confronto tra opzioni, la competenza che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi — anticipare l’istanza, attendere la chiusura o tentare il concordato — dovrà essere difesa domani, nel reclamo e nell’eventuale giudizio di legittimità. Poterla difendere senza cambiare mani, con lo stesso difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, evita che la linea tracciata all’inizio venga ricostruita da capo a ogni grado.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile delle operazioni contestate, il calcolo dei riparti e la verifica della fattibilità economica di un concordato vengono condotti insieme alla strategia giuridica, non in compartimenti separati.
Chiusura
L’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale non arriva da sola: va chiesta, e va chiesta nel momento e nella forma più adatti alla situazione concreta. L’istanza anticipata al triennio offre certezza dei tempi ma espone a un esame su un quadro ancora in divenire; l’istanza alla chiusura consente una valutazione completa ma richiede di presidiare il momento del decreto, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026; il concordato nella liquidazione giudiziale supera il vaglio di meritevolezza ma richiede risorse e il consenso dei creditori. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla — o rinviarla — costa tempo e, nei casi peggiori, il diritto stesso alla liberazione dai debiti.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze che la governano da vicino: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, che porta a lavorare ogni giorno sui requisiti di meritevolezza comuni a liquidazione giudiziale e controllata; quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, che riguarda l’insolvenza dell’impresa da cui la procedura trae origine; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di sostenere la scelta fatta fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Ogni settimana conta, soprattutto se la procedura è vicina alla chiusura o si è appena chiusa: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa guida.
