I Soci Di Una SRL Rispondono In Caso Di Liquidazione Giudiziale? Tre Strade A Confronto

Il bivio: lo scudo della responsabilità limitata regge davvero?

I soci di una SRL rispondono con il proprio patrimonio quando la società finisce in liquidazione giudiziale? La risposta di principio è no: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società, con il suo patrimonio, e il socio perde “solo” quanto ha conferito. Ma chi ha seguito da vicino il dissesto di una società sa che la curatela dispone di un ventaglio di azioni capaci di raggiungere il socio per vie diverse: il versamento dei conferimenti rimasti sulla carta, la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti incassati nell’ultimo anno, la corresponsabilità per le decisioni gestorie dannose, fino all’estensione della procedura quando dietro la SRL si nasconde una società di fatto più ampia. A queste si aggiungono le garanzie personali firmate in favore delle banche, che la liquidazione giudiziale non cancella affatto.

Non esiste una risposta valida per tutti i soci, ed è proprio questo il punto: lo stesso fallimento può lasciare indenne un socio e travolgerne un altro, a seconda di ciò che ciascuno ha fatto, firmato, prestato o deciso. Per questo la domanda utile non è soltanto “rispondo o no?”, ma “quale strada conviene percorrere, adesso, per contenere l’esposizione?”. Le strade realmente praticabili sono tre: giocare d’anticipo prima che la liquidazione giudiziale si apra, difendersi nel merito quando il curatore agisce, oppure negoziare con la curatela una definizione transattiva.

La materia sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima strada passa per gli strumenti di regolazione della crisi, e in particolare per la composizione negoziata, che l’Avvocato conosce dall’interno in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La seconda è un contenzioso che, per valore e complessità, arriva spesso fino in Cassazione, dove l’Avvocato può difendere il socio in quanto cassazionista, senza cambi di difensore. E quando il socio ha firmato fideiussioni che non riesce a onorare, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, che consente di valutare anche la posizione personale del socio garante.

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Il quadro di partenza: cosa protegge il socio e dove si aprono le crepe

Prima di soppesare le opzioni, conviene fissare i pochi concetti che le accomunano. Senza questo quadro il confronto rischia di mettere sullo stesso piano esposizioni che hanno fondamento, tempi e difese del tutto diversi.

La regola: risponde solo la società. L’art. 2462, primo comma, c.c. stabilisce che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Quando si apre la liquidazione giudiziale (la procedura che dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha sostituito il fallimento), i creditori sociali si soddisfano sul patrimonio della SRL, e il socio perde il valore della propria quota. Nessun creditore della società può, per il solo fatto della partecipazione, aggredire la casa o il conto corrente del socio. A differenza di quanto accade per le società di persone, l’art. 256 CCII non estende automaticamente la procedura ai soci di una SRL, perché questi non sono soci illimitatamente responsabili.

Le eccezioni sono però numerose, e hanno natura diversa. Conviene raggrupparle in cinque famiglie, perché ciascuna chiama in causa una difesa specifica.

La prima riguarda i conferimenti non interamente versati. Chi ha sottoscritto una quota e ne ha versato solo una parte resta debitore della differenza verso la società. Aperta la procedura, l’art. 260 CCII consente al giudice delegato, su proposta del curatore, di ingiungere ai soci il versamento di quanto ancora dovuto, anche se il termine non è scaduto. La stessa pretesa può raggiungere il socio che ha ceduto la quota: l’art. 2472 c.c. lo tiene obbligato in solido con l’acquirente, per i versamenti ancora dovuti, per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Collegata a questa famiglia è la regola dell’art. 2462, secondo comma, c.c.: in caso di insolvenza, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sorte mentre deteneva l’intera partecipazione, se i conferimenti non sono stati eseguiti secondo le regole di legge o finché non è stata attuata la pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c.

La seconda famiglia riguarda i finanziamenti dei soci. L’art. 2467 c.c. pospone il rimborso dei finanziamenti concessi in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. Sul piano concorsuale, l’art. 164, secondo comma, CCII rende inefficaci verso i creditori i rimborsi di tali finanziamenti eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura o nell’anno anteriore. Il socio che ha incassato quei rimborsi può quindi essere chiamato a restituirli, mentre il suo credito residuo verrà soddisfatto solo dopo tutti gli altri creditori.

La terza è la corresponsabilità gestoria. L’art. 2476, ottavo comma, c.c. rende solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Nella liquidazione giudiziale l’azione spetta al curatore, che l’art. 255 CCII legittima espressamente anche per questa ipotesi. Accanto a essa si colloca la figura dell’amministratore di fatto: il socio che, senza investitura formale, gestisce stabilmente la società risponde come un amministratore.

La quarta è la direzione e coordinamento: quando il socio è una società (o un ente) che esercita attività di direzione e coordinamento, l’art. 2497 c.c. lo espone a responsabilità verso i creditori della controllata per la lesione dell’integrità del suo patrimonio, e anche questa azione passa al curatore.

La quinta è la più radicale: la supersocietà di fatto. Se si accerta che l’impresa della SRL è in realtà riferibile a una società di fatto più ampia, di cui la SRL stessa è socia insieme ad altre persone fisiche o società, l’art. 256 CCII consente di aprire la procedura anche nei confronti della società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili. In quel caso, il socio persona fisica non risponde più come socio della SRL, ma come socio illimitatamente responsabile della società occulta.

Resta infine, fuori dalla procedura ma spesso decisiva, la posizione del socio garante. La fideiussione rilasciata alla banca è un’obbligazione personale del socio: l’apertura della liquidazione giudiziale della società non la estingue, anzi di regola ne provoca l’escussione.

L’elemento dirimente, in ogni scenario, è dunque cosa il socio ha fatto o firmato, non la sola qualità di socio. Da qui nasce il bivio tra le tre strade, che non sono alternative rigide ma scelte strategiche con tempi, costi e rischi propri. Un ultimo dato temporale accomuna tutte le opzioni: per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, non si applica (art. 9 CCII), mentre continua a operare nei giudizi ordinari di responsabilità. Chi riceve un atto a fine luglio non può contare sulla pausa estiva se l’atto riguarda la procedura concorsuale in senso stretto.

Opzione 1 — Giocare d’anticipo: gestire la crisi prima che si apra la liquidazione giudiziale

In cosa consiste

La prima strada non è una difesa processuale, ma una scelta di governo della crisi. Consiste nel far sì che la società, quando i segnali di difficoltà diventano chiari, imbocchi tempestivamente uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi: la composizione negoziata (artt. 12 e ss. CCII, che hanno recepito il D.L. 118/2021), gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo; oppure, quando la continuità non è sostenibile, una liquidazione volontaria ordinata avviata senza ritardi.

Va chiarito un punto di diritto che condiziona tutta l’opzione: dopo la riforma del 2022, la decisione di accedere agli strumenti di regolazione della crisi spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII), non all’assemblea. Il socio non amministratore non può quindi “imporre” il concordato. Può però fare molto altro: sollecitare formalmente l’organo amministrativo, pretendere informazioni ex art. 2476, secondo comma, c.c., votare contro la prosecuzione indiscriminata dell’attività, mettere a disposizione nuova finanza nelle forme che il Codice tutela, e soprattutto evitare di assumere comportamenti che la giurisprudenza più recente qualifica come fonte di corresponsabilità.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello della società in crisi ma non ancora insolvente, con un’attività che conserva valore: un’impresa con un buon portafoglio ordini ma schiacciata da debiti tributari e bancari accumulati in un biennio difficile. Qui la composizione negoziata consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, e durante le trattative operano le misure protettive e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione prevista dall’art. 20 CCII.

Il secondo scenario è quello del socio che ha finanziato la società e teme di dover restituire i rimborsi. Se la liquidazione giudiziale si apre, i rimborsi incassati nell’anno anteriore alla domanda sono esposti all’inefficacia. Un percorso di regolazione della crisi ben costruito, con un piano attestato, riduce il rischio che si arrivi a quella procedura e, quando la nuova finanza è erogata nelle forme previste dal Codice, le assegna un rango diverso dal credito postergato.

Il terzo scenario è quello del socio garante. Con fideiussioni personali significative, l’apertura della liquidazione giudiziale significa quasi sempre escussione immediata. Un accordo con le banche raggiunto in sede di composizione negoziata o di accordo di ristrutturazione può includere la posizione dei garanti, cosa che la liquidazione giudiziale, di per sé, non fa.

Come si esegue in sintesi

Il percorso tipico parte da un’analisi rapida della situazione economico-finanziaria (il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale, offre un primo orientamento), prosegue con l’istanza di nomina dell’esperto presentata dall’imprenditore tramite la piattaforma e si sviluppa in trattative che durano, di regola, 180 giorni prorogabili. Se le trattative non portano a un accordo, gli amministratori valutano l’accesso a uno strumento giudiziale. Dal lato del socio, il lavoro consiste nel documentare ogni presa di posizione: richieste di informazioni, voti contrari, proposte di ricapitalizzazione, dissenso verbalizzato rispetto a scelte che proseguono l’attività in perdita.

Vantaggi

Il vantaggio principale è strutturale: se la liquidazione giudiziale non si apre, le azioni tipiche del curatore (inefficacia dei rimborsi, ingiunzione dei versamenti, azioni di responsabilità esercitate dalla procedura) semplicemente non partono. Un secondo vantaggio riguarda la posizione soggettiva del socio: la giurisprudenza richiamata più avanti costruisce la corresponsabilità ex art. 2476, ottavo comma, c.c. proprio sulla scelta consapevole di proseguire l’attività in perdita e rinviare i provvedimenti dovuti. Il socio che ha spinto verso una gestione tempestiva della crisi si colloca, per definizione, sul versante opposto. Il terzo vantaggio è negoziale: le banche creditrici e garantite tendono ad accettare più facilmente soluzioni che coinvolgono anche i garanti quando l’alternativa è un recupero incerto in una procedura liquidatoria.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è altrettanto concreto. L’opzione richiede tempo e, soprattutto, tempestività: quando l’insolvenza è conclamata, la composizione negoziata perde gran parte della sua utilità e il concordato diventa più difficile da sostenere. Inoltre il socio non amministratore non controlla la decisione, e un organo amministrativo inerte o in conflitto può vanificare ogni iniziativa. C’è poi un rischio meno evidente: la nuova finanza immessa in un percorso che poi fallisce comunque espone il socio a una perdita ulteriore, sia pure con un rango migliore rispetto al finanziamento postergato. Infine, gli strumenti di regolazione non cancellano il passato: se prima dell’avvio del percorso il socio ha già incassato rimborsi o autorizzato scelte dannose, un’eventuale successiva liquidazione giudiziale riporterà quei fatti all’attenzione del curatore.

Pronunce a supporto

La lettura data dalla Cassazione all’art. 2476, ottavo comma, c.c. con l’ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, che ricollega la responsabilità dei soci alla consapevole prosecuzione dell’attività in perdita anche attraverso comportamenti non formalizzati, è l’argomento più forte a favore di un’azione precoce. Sul versante dei finanziamenti, le ordinanze n. 15196 del 30 maggio 2024 e n. 583 del 10 gennaio 2025 mostrano quanto sia rigorosa la disciplina della postergazione in sede concorsuale, e quindi quanto convenga evitare che la procedura si apra.

Il profilo ideale per questa opzione è il socio che percepisce la crisi mentre è ancora reversibile, ha un ruolo attivo o un peso rilevante nella compagine, ha firmato garanzie personali o ha finanziato la società, e non ha ancora compiuto atti che il curatore potrebbe contestargli.

Opzione 2 — Difendersi nel merito quando il curatore agisce

In cosa consiste

La seconda strada presuppone che la liquidazione giudiziale sia già stata aperta e che la curatela abbia avviato, o stia preparando, un’iniziativa contro il socio. La difesa assume forme diverse a seconda dell’azione.

Contro l’ingiunzione di versamento dei conferimenti ex art. 260 CCII, il socio può proporre opposizione, contestando l’esistenza o l’ammontare del debito, eccependo la prescrizione, facendo valere pagamenti già eseguiti o, dove ne ricorrono i presupposti, la compensazione. La Cassazione ha chiarito che la controversia sui versamenti dovuti attiene al rapporto sociale, con la conseguenza che l’eventuale clausola compromissoria dello statuto resta opponibile alla procedura quando il curatore esercita i diritti della società.

Contro la domanda di inefficacia dei rimborsi ex art. 164, secondo comma, CCII, la difesa si concentra sui presupposti oggettivi della postergazione: il socio può dimostrare che il finanziamento non fu concesso in una situazione di eccessivo squilibrio, o che al momento del rimborso la difficoltà era superata, oppure che l’operazione non rientra nella nozione di finanziamento (si pensi a un versamento in conto capitale o a un credito commerciale ordinario).

Contro l’azione di responsabilità ex art. 2476, ottavo comma, c.c., esercitata dal curatore in forza dell’art. 255 CCII, la difesa ruota attorno a tre assi: l’assenza di una condotta decisionale o autorizzativa riferibile al socio, l’assenza dell’elemento intenzionale, la quantificazione del danno e il nesso causale. A questi si aggiunge l’eccezione di prescrizione quinquennale.

Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale per estensione (supersocietà di fatto ex art. 256 CCII), lo strumento è il reclamo alla Corte d’appello previsto dall’art. 51 CCII, da proporre entro trenta giorni, con cui si contestano l’esistenza della società di fatto e dei suoi presupposti.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello del socio di minoranza estraneo alla gestione che si vede chiamato in causa insieme agli amministratori soltanto per aver partecipato alle assemblee di approvazione dei bilanci. Qui la difesa nel merito ha argomenti solidi, perché la giurisprudenza più rigorosa richiede una partecipazione consapevole alla decisione gestoria.

Il secondo scenario è quello del socio che ha ricevuto rimborsi di un prestito concesso quando la società era in salute. Se i bilanci dell’epoca documentano un rapporto equilibrato tra indebitamento e patrimonio netto, la postergazione non opera e con essa cade la domanda del curatore.

Il terzo scenario è quello del socio persona fisica coinvolto nell’estensione a una presunta supersocietà di fatto sulla base di rapporti familiari o di semplici incroci societari. Il reclamo consente di contestare la prova dell’affectio societatis, del fondo comune e della spendita comune del nome, elementi che la giurisprudenza richiede in modo stringente.

Come si esegue in sintesi

Ogni azione ha il proprio rito e i propri termini, e la prima attività consiste nel qualificarla correttamente. Segue la ricostruzione documentale: verbali assembleari, corrispondenza con gli amministratori, bilanci degli esercizi rilevanti, contabilità dei finanziamenti, visure storiche delle cessioni di quote. Solo su questa base si costruisce una linea difensiva coerente, che deve essere sostenibile in tutti i gradi di giudizio: le azioni di responsabilità verso i soci hanno spesso valori elevati e arrivano con frequenza fino alla Cassazione, come dimostrano le numerose ordinanze della Prima Sezione civile degli ultimi due anni.

Vantaggi

Il primo vantaggio è evidente: se la difesa ha fondamento, il socio non paga nulla o paga molto meno di quanto richiesto. Il secondo è che la contestazione della quantificazione del danno è spesso più efficace di quanto si creda: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, hanno ammesso il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo solo in via equitativa e con adeguata motivazione, imponendo al curatore di allegare le ragioni che impediscono una ricostruzione più precisa. Il terzo vantaggio è sistemico: una sentenza favorevole chiude la questione con efficacia di giudicato, senza lasciare margini a nuove pretese per lo stesso titolo.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, i rischi vanno soppesati con franchezza. Il giudizio di responsabilità è lungo, spesso pluriennale, e in caso di soccombenza il socio è condannato non solo al risarcimento ma anche alle spese di lite della curatela, oltre agli interessi maturati nel frattempo. Il curatore può chiedere in via cautelare il sequestro conservativo dei beni del convenuto, anticipando di fatto gli effetti della condanna. La natura contrattuale della responsabilità gestoria, ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25631 del 2023, distribuisce l’onere della prova in modo che, una volta allegato l’inadempimento, tocca al convenuto dimostrare di aver osservato i propri doveri. E l’orientamento sull’elemento intenzionale non è del tutto univoco, il che rende l’esito meno prevedibile.

Pronunce a supporto

Chi sceglie di difendersi può fare leva sull’ordinanza n. 1358 del 21 gennaio 2026, che richiede consapevolezza e volontà del comportamento dannoso qualificabili in termini di dolo, e sull’ordinanza n. 32545 del 13 dicembre 2025, che circoscrive la responsabilità del socio agli atti di gestione cui abbia concorso o che abbia consapevolmente autorizzato o indotto. Sul fronte della supersocietà di fatto, l’ordinanza n. 35942 del 27 dicembre 2023 impone di accertare sia l’esistenza della società occulta sia la sua insolvenza, senza automatismi.

Il profilo ideale per questa opzione è il socio che non ha avuto un ruolo gestorio effettivo, dispone di documentazione che dimostra il suo dissenso o la sua estraneità, oppure può provare che i presupposti oggettivi della pretesa (squilibrio finanziario, società di fatto, conferimenti dovuti) non sussistono.

Opzione 3 — Negoziare con la curatela: la definizione transattiva

In cosa consiste

La terza strada consiste nel chiudere la pretesa del curatore con un accordo, prima o durante il giudizio. Il fondamento normativo è l’art. 132 CCII, che include le transazioni tra gli atti di straordinaria amministrazione che il curatore può compiere previa autorizzazione del comitato dei creditori; per le transazioni il curatore deve inoltre informare preventivamente il giudice delegato, salvo che siano già state autorizzate nel programma di liquidazione. Nel chiedere l’autorizzazione, il curatore deve esprimere le proprie conclusioni sulla convenienza della proposta.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello in cui la pretesa del curatore ha fondamento almeno parziale: il socio ha effettivamente incassato rimborsi nell’anno anteriore, oppure ha partecipato a delibere di prosecuzione dell’attività documentate a verbale. Qui una transazione può ridurre l’importo e soprattutto azzerare l’incertezza.

Il secondo scenario è quello della pluralità di contestazioni nei confronti dello stesso socio (versamenti dovuti, rimborsi, responsabilità gestoria): un accordo “tombale” che definisce tutte le posizioni evita di sostenere più giudizi paralleli.

Il terzo scenario è quello del socio con patrimonio aggredibile e scarsa liquidità, per il quale un sequestro conservativo sarebbe devastante. Una definizione concordata con pagamento dilazionato può salvaguardare beni che, in caso di condanna, verrebbero pignorati.

Come si esegue in sintesi

La proposta va costruita su basi tecniche: una stima ragionata del rischio processuale, del danno effettivamente dimostrabile e dei tempi di recupero per la procedura. Il curatore valuta la convenienza per la massa, il comitato dei creditori autorizza, il giudice delegato viene informato. La transazione deve individuare con precisione le pretese che definisce, per evitare contestazioni successive su titoli non inclusi.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la certezza: importo e tempi sono definiti, non c’è rischio di condanna alle spese, e la definizione chiude la vicenda. Nella prospettiva del curatore, una transazione ragionevole significa liquidità immediata per i creditori senza i costi e i rischi di un giudizio. Questo interesse convergente rende la trattativa più praticabile di quanto il socio tenda a pensare.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia sta nel fatto che il socio paga comunque qualcosa, anche quando una difesa nel merito avrebbe potuto portare a un esito integralmente favorevole. L’accordo non dipende solo dal curatore: il comitato dei creditori può negare l’autorizzazione, e un diniego non impugnato diventa vincolante. Inoltre una trattativa condotta senza una solida valutazione del rischio processuale finisce per ancorarsi alla richiesta iniziale della curatela, che spesso è volutamente ampia. Infine, la transazione con la curatela non vincola i creditori garantiti dal socio: la fideiussione verso la banca resta un problema distinto, salvo che la banca stessa partecipi all’accordo.

Pronunce a supporto

L’utilità della transazione cresce proprio quando la giurisprudenza è incerta. La coesistenza tra l’impostazione dell’ordinanza n. 22169/2025 (che esclude la necessità del dolo di danno) e quella dell’ordinanza n. 1358/2026 (che valorizza uno stato soggettivo doloso) è un fattore di rischio per entrambe le parti, e quindi uno spazio negoziale. Allo stesso modo, la presunzione di coincidenza tra decorso della prescrizione e apertura della procedura, affermata dalla Cassazione con la sentenza n. 24715 del 4 dicembre 2015 ma superabile con prova contraria, crea un terreno di trattativa quando il socio dispone di elementi per anticipare il dies a quo.

Il profilo ideale per questa opzione è il socio esposto a una pretesa fondata almeno in parte, con più contestazioni aperte o con un patrimonio che un sequestro conservativo metterebbe a rischio, e che preferisce un costo certo a un esito incerto.

Una variabile trasversale: il socio che è anche amministratore

Le tre opzioni vanno ricalibrate quando il socio ricopre anche la carica di amministratore, situazione frequentissima nelle SRL a ristretta base sociale. In questo caso la sua esposizione non passa più soltanto per l’art. 2476, ottavo comma, c.c., ma per l’intera disciplina della responsabilità degli amministratori: l’azione sociale, l’azione dei creditori sociali per l’insufficienza del patrimonio (art. 2476, sesto comma, c.c.) e la responsabilità per la gestione non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2486 c.c.), tutte esercitabili dal curatore in forza dell’art. 255 CCII. Il terzo comma dell’art. 2486 c.c. consente inoltre di presumere il danno, salvo prova contraria, nella differenza tra patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura e patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dedotti i costi che la liquidazione avrebbe comunque comportato.

Per il socio-amministratore l’opzione 1 assume un peso diverso: non è più soltanto una scelta opportuna, perché l’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il ritardo diventa esso stesso un addebito. A fronte di questo aggravio, il socio-amministratore dispone però di un vantaggio che il socio puro non ha: la decisione di accedere agli strumenti di regolazione della crisi spetta proprio a lui. L’opzione 2 resta praticabile, ma la distribuzione degli oneri probatori tipica della responsabilità contrattuale la rende più impegnativa, mentre l’opzione 3 tende a coinvolgere contestualmente più titoli di responsabilità, con valori più elevati e trattative più articolate.

Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si apprezzano meglio applicandole agli stessi dati. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici ma non riferite a casi reali.

Dati di partenza comuni. Alfa S.r.l. ha un capitale di 20.000 euro. Il socio A detiene il 65% (quota interamente liberata) e non ricopre cariche. Il socio B è entrato nel 2023 sottoscrivendo un aumento di capitale per 7.000 euro, di cui ha versato il 25%, cioè 1.750 euro: restano dovuti 5.250 euro. Il 12 giugno 2024, con un patrimonio netto già negativo, A ha prestato alla società 48.700 euro; il 14 novembre 2025 ha ottenuto un rimborso parziale di 18.350 euro. A ha inoltre firmato una fideiussione in favore della banca per 62.400 euro. Un fornitore deposita la domanda di apertura della liquidazione giudiziale il 3 marzo 2026; la sentenza di apertura è del 9 aprile 2026. Il curatore ritiene che A abbia spinto l’amministratore a proseguire l’attività dopo l’approvazione del bilancio 2024, che evidenziava la perdita integrale del capitale, e quantifica l’aggravamento del dissesto in 137.900 euro.

Simulazione 1 — Nessuna strategia: l’esposizione potenziale

Se nessuno fa nulla, il quadro per A è il seguente. Il rimborso di 18.350 euro cade nell’anno anteriore al deposito della domanda (dal 3 marzo 2025 al 3 marzo 2026): il curatore può farne dichiarare l’inefficacia ex art. 164, secondo comma, CCII e ottenerne la restituzione. Il residuo credito di A (30.350 euro) e l’importo restituito vengono trattati come crediti postergati, con prospettive di soddisfazione in concreto molto modeste. La banca escute la fideiussione per 62.400 euro. Il curatore promuove l’azione ex art. 2476, ottavo comma, c.c. per 137.900 euro. L’esposizione potenziale complessiva di A arriva a 218.650 euro, a fronte di una quota che, sulla carta, valeva 13.000 euro. Per B, la pretesa si limita ai 5.250 euro ancora dovuti, ingiungibili ex art. 260 CCII.

La simulazione mostra perché la domanda “il socio risponde?” non ha una risposta unica: nella stessa società, il socio che ha solo sottoscritto rischia 5.250 euro, quello che ha prestato, incassato, garantito e influito sulla gestione rischia oltre sedici volte il valore nominale della propria quota.

Simulazione 2 — Opzione 1: stessi dati, ma con un’iniziativa a settembre 2025

Si supponga ora che A, letto il bilancio 2024 approvato a giugno 2025, sollecitasse per iscritto l’amministratore, già a settembre 2025, a valutare l’accesso alla composizione negoziata, e che l’istanza di nomina dell’esperto venisse presentata a ottobre 2025. Si supponga inoltre che A, consapevole del contesto, rinunciasse al rimborso di novembre.

Se le trattative portano a un accordo con i creditori principali, la liquidazione giudiziale non si apre: nessuna azione di inefficacia, nessuna azione del curatore. La fideiussione resta, ma può essere oggetto di un riscadenzamento concordato con la banca nell’ambito delle trattative. B potrebbe comunque essere chiamato dagli amministratori a versare i 5.250 euro, perché il credito della società verso il socio esiste a prescindere dalla procedura.

Se invece le trattative falliscono e la liquidazione giudiziale si apre comunque, per esempio nel luglio 2026, la posizione di A è sensibilmente diversa rispetto alla simulazione 1. Non c’è alcun rimborso da restituire (i 18.350 euro non sono mai stati incassati). Il credito da finanziamento, pari all’intero importo di 48.700 euro, resta postergato. Quanto all’azione di responsabilità, l’argomento del curatore (A ha spinto a proseguire in perdita) si scontra con documenti che mostrano l’esatto contrario: A ha sollecitato l’avvio di uno strumento di regolazione della crisi. L’esposizione di A si riduce, nella sostanza, alla fideiussione.

Simulazione 3 — Opzione 2 e opzione 3 a confronto sull’azione di responsabilità

Torniamo ai dati della simulazione 1, con la procedura aperta e l’azione di responsabilità avviata dal curatore per 137.900 euro, cui si aggiunge la domanda di inefficacia del rimborso di 18.350 euro.

Scegliendo la difesa nel merito (opzione 2), il socio A sostiene i costi di giustizia previsti dalla legge, rappresentati principalmente dal contributo unificato: per lo scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro è pari a 759 euro nel primo grado, cresce del 50% in appello (1.138,50 euro) ed è raddoppiato in Cassazione (1.518 euro). Se A dimostra di non aver deciso né autorizzato la prosecuzione dell’attività, oppure ottiene una significativa riduzione del danno liquidato, l’esposizione può ridursi ai soli 18.350 euro del rimborso (sempre che anche su questo non si riesca a contestare la sussistenza della postergazione). Se invece soccombe, oltre ai 137.900 euro rischia interessi, rivalutazione e condanna alle spese della curatela, dopo un giudizio che può durare diversi anni, magari preceduto da un sequestro conservativo sui suoi beni. Per B, l’eventuale opposizione all’ingiunzione dei 5.250 euro rientra nello scaglione fino a 26.000 euro, con un contributo unificato di 237 euro nel primo grado.

Scegliendo la transazione (opzione 3), si ipotizzi che A proponga alla curatela di definire entrambe le pretese pagando 18.350 euro per il rimborso e 41.300 euro a saldo e stralcio dell’azione di responsabilità, in dodici rate mensili, con rinuncia della curatela alle ulteriori pretese per gli stessi titoli. L’esborso complessivo è di 59.650 euro, certo e dilazionato, senza rischio di condanna alle spese. Se il comitato dei creditori ritiene la proposta conveniente, la vicenda si chiude in pochi mesi. Se la nega, A torna al bivio dell’opzione 2, con il vantaggio di aver acquisito, nel corso della trattativa, una più precisa conoscenza degli elementi su cui il curatore fonda la domanda.

Nessuna delle due scelte è migliore in astratto: la differenza tra 59.650 euro certi e un esito che oscilla tra 18.350 e oltre 137.900 euro dipende interamente dalla solidità delle prove disponibili.

Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume le differenze strutturali tra le tre strade. Va letta con una cautela: le opzioni non sono sempre alternative tra loro. Chi ha tentato l’opzione 1 senza successo si troverà comunque a scegliere tra la 2 e la 3; e anche all’interno di un giudizio già avviato la transazione resta possibile fino alla sentenza. Le voci di costo indicate riguardano esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge.

CriterioOpzione 1 – Gestire la crisi in anticipoOpzione 2 – Difesa nel meritoOpzione 3 – Transazione con la curatela
Momento utilePrima dell’apertura della liquidazione giudiziale, quando la crisi è ancora reversibileDopo l’apertura, quando il curatore agisce o notifica l’attoDopo l’apertura, prima o durante il giudizio
TempiTrattative di regola di 180 giorni prorogabili nella composizione negoziata; tempi più lunghi per concordato e accordiDa alcuni mesi (opposizioni) a diversi anni (azioni di responsabilità fino in Cassazione)Di norma alcuni mesi, legati all’autorizzazione del comitato dei creditori
ComplessitàAlta: richiede piano, dati contabili affidabili e collaborazione dell’organo amministrativoAlta: ricostruzione documentale e contenzioso su più gradiMedia: richiede una stima tecnica del rischio processuale
Chi decideGli amministratori (art. 120-bis CCII); il socio sollecita e documentaIl giudiceCuratore, con autorizzazione del comitato dei creditori e informativa al giudice delegato
Rischi in caso di esito negativoSe il percorso fallisce, la liquidazione si apre comunque; la nuova finanza può andare persaCondanna integrale, interessi, spese di lite della curatela, possibile sequestro conservativoDiniego dell’autorizzazione; esborso anche quando la difesa avrebbe potuto vincere
Effetti sull’esecuzioneMisure protettive durante la composizione negoziata; nessuna azione concorsuale se la procedura non si apreNessun effetto sospensivo automatico; il curatore può chiedere misure cautelariChiude la pretesa della curatela; non incide sulle fideiussioni verso le banche, salvo accordo con queste
ReversibilitàElevata: si può passare a uno strumento diverso o, in ultima istanza, alla liquidazioneParziale: la transazione resta possibile fino alla sentenzaBassa: una volta perfezionata, la transazione definisce le pretese incluse
Costi di giustizia di leggeVariabili secondo lo strumento presceltoContributo unificato per scaglione di valore (ad es. 759 euro in primo grado tra 52.000 e 260.000 euro)Nessun contributo unificato se l’accordo precede il giudizio

I criteri per scegliere

Il confronto tra le tre strade non si risolve con una formula, ma alcuni criteri orientano la decisione con buona affidabilità. Vanno applicati insieme, perché spesso indicano direzioni diverse e l’elemento dirimente emerge solo dalla loro combinazione.

Primo criterio: il momento in cui ci si trova. Se la società è in difficoltà ma la liquidazione giudiziale non è ancora stata chiesta, l’opzione 1 è l’unica che incide sulle cause dell’esposizione anziché sulle conseguenze. Se la procedura è già aperta, la scelta si restringe alle opzioni 2 e 3. Una domanda di apertura già depositata da un creditore non chiude del tutto la finestra, perché il debitore può ancora chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione, ma i margini si riducono sensibilmente.

Secondo criterio: la natura della pretesa. Le esposizioni con presupposti oggettivi e documentali (conferimenti non versati, rimborsi nell’anno anteriore) si prestano meno alla difesa nel merito, salvo che sia contestabile proprio il presupposto (ad esempio l’assenza di squilibrio al momento del finanziamento). Le pretese fondate su valutazioni soggettive, come l’intenzionalità richiesta dall’art. 2476, ottavo comma, c.c. o l’affectio societatis della supersocietà di fatto, lasciano invece più spazio a una difesa strutturata.

Terzo criterio: la documentazione disponibile. Se il socio dispone di verbali in cui ha espresso dissenso, di comunicazioni in cui ha sollecitato l’amministratore, di bilanci che smentiscono lo squilibrio finanziario, la difesa nel merito acquista peso. Se invece i documenti mostrano adesione a delibere di prosecuzione o incassi ravvicinati all’insolvenza, il rovescio della medaglia diventa evidente e la transazione guadagna terreno.

Quarto criterio: la tenuta patrimoniale e la tolleranza al rischio. Un socio con beni facilmente aggredibili e scarsa liquidità deve soppesare con attenzione l’ipotesi di un sequestro conservativo nelle more di un giudizio pluriennale. A fronte di questo rischio, una definizione dilazionata può risultare preferibile anche quando la difesa avrebbe discrete possibilità di successo.

Quinto criterio: le garanzie personali. Se il socio ha rilasciato fideiussioni rilevanti, l’esposizione verso la banca non si risolve né con la difesa contro il curatore né con la transazione con la curatela. In questi casi l’opzione 1 ha un valore aggiuntivo, perché è l’unica che consente di trattare in una sede unitaria anche la posizione dei garanti; e se il socio persona fisica non riesce comunque a far fronte alle garanzie, va valutato l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi.

Se la situazione presenta una crisi ancora reversibile, garanzie personali significative e un socio con influenza sulla gestione, generalmente l’opzione 1 merita di essere esplorata per prima. Se la procedura è aperta e il socio dispone di prove della propria estraneità, la difesa nel merito tende a prevalere. Se le pretese sono fondate almeno in parte e il patrimonio è esposto, la transazione diventa spesso la soluzione più equilibrata.

Scegliere tra queste strade richiede di leggere insieme diritto societario, diritto della crisi e prospettiva processuale fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, valuta la posizione del socio su tutti questi piani contemporaneamente.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà del percorso? In larga misura sì. Chi ha tentato una composizione negoziata senza successo può poi difendersi nel merito o transigere. Chi ha avviato una difesa può aprire una trattativa con la curatela in qualsiasi momento prima della sentenza. Il passaggio inverso è più difficile: una transazione perfezionata definisce le pretese che vi sono incluse e, di regola, non si torna indietro. Va anche considerato che le scelte processuali lasciano tracce: ciò che si ammette in una trattativa può incidere sul giudizio, ed è quindi prudente condurre le trattative con le cautele del caso.

E se scelgo la strada sbagliata? Il costo dell’errore varia molto. Rinunciare a una difesa solida per transigere significa pagare più del necessario; insistere in un giudizio con prove deboli significa esporsi a condanna, spese e interessi. Il rischio più alto, però, è quello di non scegliere affatto: lasciare decorrere i termini per l’opposizione o per il reclamo contro la sentenza di estensione può consolidare pretese contestabili. Ricordiamo che per i procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, non opera.

Sono socio di minoranza e non ho mai amministrato: posso stare tranquillo? Non automaticamente. La giurisprudenza più recente ha chiarito che anche il socio di minoranza può rispondere ai sensi dell’art. 2476, ottavo comma, c.c. se ha aderito consapevolmente a scelte gestorie dannose, anche senza delibere formali. Il semplice possesso di una quota minoritaria, senza alcuna partecipazione alle decisioni, resta invece fuori dal perimetro della responsabilità. La differenza la fanno i fatti documentabili.

Ho ceduto la quota due anni fa: la liquidazione giudiziale può riguardarmi? Per i versamenti ancora dovuti sulla quota ceduta, sì: l’art. 2472 c.c. mantiene l’obbligazione solidale del cedente per tre anni dall’iscrizione del trasferimento, e l’art. 260 CCII consente di ingiungere il pagamento anche ai precedenti titolari. Per l’eventuale responsabilità gestoria, rileva ciò che il socio ha deciso o autorizzato quando era in società, nei limiti della prescrizione.

La liquidazione giudiziale della società cancella la mia fideiussione? No. La fideiussione è un’obbligazione autonoma del socio garante e la banca può escuterla indipendentemente dall’andamento della procedura. È anzi frequente che l’escussione segua di poco l’apertura della liquidazione. Se il patrimonio personale non basta, il socio persona fisica può valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione a un caso concreto occorre sempre la lettura integrale del provvedimento.

Pronunce rilevanti per l’opzione 1 (gestire la crisi in anticipo)

Cass. civ., Sez. I, ord. 1° agosto 2025, n. 22169. La Corte ha affermato che i soci di SRL possono rispondere in solido con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell’attività in perdita, omettendo ricapitalizzazione o messa in liquidazione e aggravando così il dissesto. Per la Corte non occorre l’intenzione di provocare il danno: basta la decisione consapevole di un atto gestorio antigiuridico, che può emergere anche da manifestazioni di volontà non formalizzate e riguardare soci di minoranza. È la pronuncia che più di tutte dà valore alla tempestività: il socio che spinge per gestire la crisi si colloca all’opposto della condotta sanzionata.

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2024, n. 15196. La postergazione dei finanziamenti dei soci opera già durante la vita della società, come inesigibilità legale e temporanea del diritto al rimborso finché la difficoltà non è superata; gli amministratori che rimborsano in violazione della regola ne rispondono, e il curatore può agire per la restituzione dei rimborsi dell’anno anteriore. La decisione rende evidente il rischio del socio che incassa rimborsi in piena crisi.

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2025, n. 583. In ambito concorsuale anche i finanziamenti infragruppo sono soggetti a postergazione; la Corte ha però riconosciuto l’esenzione temporanea prevista dall’art. 8 del D.L. n. 23/2020 per i finanziamenti erogati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020. La pronuncia ricorda che la collocazione temporale del finanziamento può cambiarne radicalmente il trattamento.

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2024, n. 18526. La curatela può far valere la simulazione di una cessione di quote quando l’operazione dissimula in realtà un finanziamento del socio, postergabile ex art. 2467 c.c. Rileva per chi pensa di “proteggere” un credito verso la società con operazioni formalmente diverse.

Trib. Genova, 17 febbraio 2025, n. 450. Il giudice di merito ha precisato che l’inesigibilità del finanziamento postergato è un fatto impeditivo che la società deve provare, dimostrando una difficoltà economico-finanziaria persistente fino al momento della richiesta di rimborso. È un argomento utile anche in chiave difensiva, perché onera chi invoca la postergazione di una prova rigorosa.

Pronunce rilevanti per l’opzione 2 (difesa nel merito)

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1358. I soci non amministratori rispondono ex art. 2476, ottavo comma, c.c. solo se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, con una consapevolezza e una volontà del comportamento dannoso riconducibili a uno stato soggettivo doloso. È il riferimento più recente e più favorevole per il socio che contesta la propria partecipazione consapevole alla gestione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2025, n. 32545. La Corte ha tracciato in modo sistematico il perimetro della responsabilità del socio non amministratore: i fatti imputabili devono consistere in atti di gestione ai quali il socio ha concorso o che ha consapevolmente autorizzato o indotto, così da rendere la sua posizione sostanzialmente assimilabile a quella dell’amministratore. Consente di contestare addebiti fondati sulla sola qualità di socio.

Cass. SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100. Il danno da mala gestio può essere liquidato ricorrendo alla differenza tra attivo e passivo solo in via equitativa, quando la ricostruzione analitica è impossibile e con adeguata motivazione. È uno strumento centrale per contestare quantificazioni sommarie.

Cass. civ., ord. n. 25631/2023. La responsabilità gestoria verso la società ha natura contrattuale: chi agisce deve allegare le violazioni e provare danno e nesso causale, mentre al convenuto spetta dimostrare di aver adempiuto. Definisce la distribuzione degli oneri probatori con cui qualunque difesa deve confrontarsi.

Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095. La Corte ha ammesso che una società di capitali possa partecipare a una società di fatto con altri soggetti e che il fallimento possa estendersi alla supersocietà così accertata. La Relazione illustrativa al Codice della crisi richiama questa decisione, insieme a Corte cost. n. 255/2017, come fondamento della disciplina dell’art. 256 CCII.

Cass. civ., 27 dicembre 2023, n. 35942. L’estensione per ripercussione presuppone l’accertamento sia dell’esistenza della società occulta cui è riferibile l’attività, sia della sua insolvenza, che non coincide necessariamente con quella del soggetto già assoggettato alla procedura. Offre al socio chiamato in estensione un doppio fronte di contestazione.

Trib. Avellino, 27 giugno 2024. Il termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale, che preclude l’estensione, riguarda i soci illimitatamente responsabili di società regolari e non il socio occulto emerso dopo l’apertura della procedura. Mostra che il decorso del tempo non protegge chi viene ricondotto a una società di fatto.

Cass. civ., 30 settembre 2019, n. 24444. La controversia sul versamento dei conferimenti ancora dovuti, promossa dalla curatela, riguarda il rapporto sociale; la clausola compromissoria dello statuto resta quindi opponibile quando il curatore esercita i diritti della società. Può incidere sulla sede in cui il socio contesta l’ingiunzione.

Pronunce rilevanti per l’opzione 3 (transazione)

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715. Per l’azione di responsabilità esercitata dal curatore si presume che il termine di prescrizione quinquennale decorra dall’apertura della procedura, ma la presunzione ammette prova contraria a carico dei convenuti, che possono dimostrare un’emersione anteriore dell’insufficienza patrimoniale. Una prescrizione controversa è uno dei migliori argomenti negoziali.

Trib. Salerno, 22 marzo 2023. Il diniego del comitato dei creditori, se non impugnato nelle forme previste, diventa vincolante per il curatore e non può essere aggirato riqualificando l’operazione come transazione. Ricorda che ogni proposta deve essere costruita pensando anche alla valutazione del comitato.

La coesistenza tra l’impostazione dell’ordinanza n. 22169/2025 e quella dell’ordinanza n. 1358/2026 sull’elemento soggettivo è, infine, il dato che attraversa tutte e tre le opzioni: un’incertezza interpretativa che rafforza la prevenzione, offre argomenti alla difesa e crea spazio per la trattativa.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il socio di una SRL in crisi

Lo Studio Monardo affronta la posizione del socio con un metodo che mette a confronto le tre strade prima di sceglierne una, e che le rende percorribili anche in sequenza. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa completa dell’esposizione del socio: conferimenti residui, finanziamenti e rimborsi incassati, garanzie personali, partecipazione a delibere e decisioni gestorie, eventuali cessioni di quote negli ultimi tre anni.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la forza della difesa nel merito con il valore di una definizione transattiva e con le possibilità ancora aperte sul fronte della prevenzione.
  3. Esaminiamo la percorribilità della composizione negoziata e degli altri strumenti di regolazione della crisi, predisponendo le sollecitazioni formali all’organo amministrativo e documentando la posizione del socio.
  4. Verifichiamo i presupposti della postergazione sui bilanci dell’epoca del finanziamento e del rimborso, per contestare le domande di inefficacia ex art. 164 CCII quando lo squilibrio non sussisteva.
  5. Predisponiamo l’opposizione all’ingiunzione dei versamenti ex art. 260 CCII, verificando importi, pagamenti già eseguiti, prescrizione ed eventuale clausola compromissoria.
  6. Costruiamo la difesa nelle azioni ex art. 2476, ottavo comma, c.c., contestando l’elemento intenzionale, il nesso causale e la quantificazione del danno sulla base della giurisprudenza più recente.
  7. Redigiamo il reclamo contro la sentenza di estensione della liquidazione giudiziale alla presunta supersocietà di fatto, nei termini ristretti previsti dal Codice.
  8. Conduciamo la trattativa con la curatela, fondando la proposta su una stima tecnica del rischio processuale e strutturandola in modo da superare il vaglio del comitato dei creditori.
  9. Analizziamo la posizione personale del socio garante, anche in vista dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento quando le fideiussioni superano la sua capacità di pagamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista, per una ragione precisa: la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani. Le azioni di responsabilità contro i soci arrivano spesso fino alla Suprema Corte, e le ordinanze degli ultimi due anni lo dimostrano. Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata in primo grado viene sostenuta, senza discontinuità, in ogni grado successivo. Allo stesso modo, la qualifica di Esperto Negoziatore permette di valutare con cognizione di causa se la prevenzione sia ancora praticabile.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la lettura dei bilanci, la ricostruzione dei flussi dei finanziamenti e la quantificazione alternativa del danno vengono sviluppate insieme alla strategia legale, non in compartimenti separati.

In chiusura: una scelta che dipende dal caso concreto

Il principio della responsabilità limitata protegge davvero il socio di una SRL, ma non lo rende invulnerabile. Conferimenti non versati, rimborsi incassati nell’anno anteriore, decisioni gestorie consapevoli, società di fatto e garanzie personali sono i canali attraverso cui la crisi della società può raggiungere il patrimonio del socio. La scelta tra prevenire, difendersi o transigere dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che spesso non si recuperano più.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché essa unisce tre ambiti che corrispondono alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la gestione anticipata della crisi d’impresa, che richiama la sua qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso di responsabilità, che per valore e complessità approda spesso in Cassazione, dove l’Avvocato difende in quanto cassazionista; la posizione personale del socio garante, che rientra nelle sue competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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