La liquidazione giudiziale è la procedura che dal 15 luglio 2022 ha preso il posto del fallimento. Non si apre da sola e non si apre d’ufficio: il tribunale può dichiararla soltanto se qualcuno, tra i soggetti che la legge indica in modo tassativo, deposita un ricorso. Sapere chi sono questi soggetti non è una curiosità da manuale. Per l’imprenditore significa capire da quale direzione può arrivare l’iniziativa e con quali margini di reazione. Per il creditore significa capire se ha titolo per agire, con quale credito e con quale prova.
Il rischio principale è sottovalutare l’iniziativa altrui: una volta notificato il ricorso, i tempi sono stretti, la sospensione feriale non opera e la mancata costituzione del debitore porta con frequenza all’apertura della procedura sulla base dei soli atti del ricorrente. Inoltre la rinuncia del creditore non chiude necessariamente la vicenda, perché il pubblico ministero può agire in via autonoma.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la domanda di liquidazione giudiziale si colloca esattamente nel punto in cui la crisi d’impresa diventa insolvenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno gli strumenti che il Codice mette a disposizione prima e in alternativa alla liquidazione. È inoltre avvocato cassazionista, e ciò consente di seguire il procedimento dall’udienza davanti al tribunale fino al reclamo e al ricorso per cassazione con lo stesso difensore.
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Inquadramento normativo: l’iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale
Sul piano normativo, la disposizione centrale è l’art. 37, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. L’elenco è chiuso. Nessun altro soggetto è legittimato, e il tribunale non può procedere d’ufficio.
La norma va letta insieme ad altre disposizioni:
- l’art. 38 CCII, che disciplina l’iniziativa del pubblico ministero e l’obbligo dell’autorità giudiziaria di segnalargli l’insolvenza rilevata nel corso di un procedimento;
- l’art. 121 CCII, che individua i presupposti della procedura: imprenditore commerciale che non dimostri di essere impresa minore e che si trovi in stato di insolvenza;
- l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che definisce l’impresa minore attraverso tre soglie congiunte (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro);
- l’art. 49, comma 5, CCII, che esclude l’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro;
- gli artt. 40 e 41 CCII, che regolano il contenuto del ricorso, la notifica e il procedimento.
Rispetto all’art. 6 della legge fallimentare, la novità è l’ingresso tra i legittimati degli organi e delle autorità di controllo e vigilanza. La relazione illustrativa riconduce questa scelta al principio della più ampia legittimazione ad agire contenuto nella legge delega (L. 155/2017). L’art. 7 della legge fallimentare, che legava il potere del pubblico ministero a ipotesi tipiche (procedimento penale, fuga dell’imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento dei beni), è stato sostituito da una formula aperta: il pubblico ministero agisce in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.
La ratio del sistema è duplice. Da un lato la procedura tutela interessi privati: quelli del ceto creditorio, che non riesce più a soddisfarsi con le azioni individuali, e quelli dello stesso debitore, che può preferire una liquidazione ordinata sotto il controllo del tribunale. Dall’altro tutela un interesse pubblico: l’eliminazione dal mercato di un’impresa insolvente che continua a operare e a contrarre obbligazioni. Per questo il legislatore ha affiancato ai privati una parte pubblica e, oggi, gli organi di controllo.
Va precisato che la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale è diversa dalla legittimazione ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi. Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la composizione negoziata sono riservati al debitore: si fondano su un presupposto che può essere anche solo la crisi, e non avrebbe senso consentire a terzi di decidere il destino dell’impresa in una fase in cui l’insolvenza non è ancora conclamata. La liquidazione giudiziale, al contrario, presuppone l’insolvenza, e quindi può essere chiesta da una pluralità di soggetti.
Un esempio concreto aiuta a cogliere la distinzione. Una S.r.l. con debiti verso fornitori per 212.380 euro, che sta perdendo commesse ma paga ancora con regolarità, è in crisi ma non necessariamente insolvente. Un fornitore non può chiedere per lei un concordato preventivo né imporle una composizione negoziata; può soltanto, se ritiene che l’impresa sia già insolvente, depositare un ricorso per liquidazione giudiziale. Sarà poi il tribunale a verificare se l’insolvenza sussiste davvero. Nel frattempo la società, e solo lei, può reagire proponendo uno strumento di regolazione, che per l’art. 7 CCII ha trattazione prioritaria.
Distinta è anche la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), destinata ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprese minori, imprenditori agricoli. Anche qui i creditori possono agire, ma con presupposti propri, tra cui una soglia di debiti scaduti e non pagati più elevata. Chi sbaglia procedura propone un ricorso destinato al rigetto.
Requisiti e termini: quando un soggetto è davvero legittimato
La legittimazione non è un’etichetta astratta. Per ciascun soggetto la legge e la giurisprudenza richiedono condizioni specifiche. In termini operativi, occorre esaminarle una per una.
Il debitore
Il debitore può sempre chiedere la propria liquidazione giudiziale. È la vecchia “autofallimento”. Per l’imprenditore individuale decide lui stesso. Per le società la domanda è sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale, sulla base della decisione dell’organo amministrativo; per le società in liquidazione volontaria agisce il liquidatore. La Cassazione, con la pronuncia n. 30903 del 25 novembre 2025, ha escluso che alla domanda di liquidazione giudiziale in proprio proposta dall’amministratore si applichi la disciplina dell’art. 120-bis CCII, dettata per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da parte delle società.
Il debitore che deposita il ricorso deve allegare la documentazione prevista dall’art. 39 CCII: scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi e IVA dei tre esercizi precedenti, situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni, relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio.
Il creditore
Uno o più creditori possono presentare il ricorso. La giurisprudenza, formatasi sull’art. 6 della legge fallimentare e confermata sotto il CCII, è costante su alcuni punti:
- non occorre un titolo esecutivo;
- non occorre un credito accertato con sentenza definitiva;
- il credito può essere contestato, anche in un giudizio pendente;
- secondo un orientamento risalente, il credito può essere anche non scaduto o condizionato.
Ciò che serve è che il tribunale, con un accertamento incidentale e sommario, ritenga probabile l’esistenza del credito. Questo accertamento vale solo per verificare la legittimazione: non fa stato sul credito, che sarà eventualmente verificato nella sede propria dell’accertamento del passivo. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 33601/2025, in un caso in cui il credito del fornitore era documentato da documenti di trasporto sottoscritti e le contestazioni del debitore erano rimaste generiche.
Il creditore istante non deve essere titolare, da solo, di un credito superiore a 30.000 euro. La soglia dell’art. 49, comma 5, riguarda l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria, che comprende anche i debiti verso terzi. Per questo il tribunale, ai sensi dell’art. 42 CCII, acquisisce dai pubblici registri e dalle banche dati degli enti pubblici le informazioni sui debiti del resistente.
Il pubblico ministero
Il pubblico ministero presenta il ricorso in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza (art. 38, comma 1). L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero (art. 38, comma 2). La Cassazione, con l’ordinanza n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha chiarito che qualsiasi notizia di insolvenza acquisita nell’esercizio delle funzioni giudiziarie è idonea a legittimare il ricorso, anche senza un procedimento penale e anche se la notizia è emersa da accertamenti relativi a un soggetto diverso. Resta esclusa solo la notizia appresa a titolo privato.
Il pubblico ministero può anche intervenire nel procedimento promosso da altri, fino a quando la causa non è rimessa al collegio per la decisione (art. 41, comma 5).
Gli organi e le autorità di controllo e vigilanza
La legge usa la parola “organi”, che nella relazione illustrativa è riferita a soggetti interni all’organizzazione del debitore. Rientrano quindi il collegio sindacale e il sindaco unico nelle S.p.A. e nelle S.r.l., nonché il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione nei sistemi dualistico e monistico. Sono invece esterne le autorità amministrative di vigilanza di settore, per le imprese a esse sottoposte e sempre che siano assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Resta discusso se il ricorso debba essere deliberato dal collegio sindacale come organo o possa essere proposto dal singolo sindaco. Nella prassi è prudente che il ricorso sia sorretto da una deliberazione collegiale che conferisca mandato, secondo lo stesso schema che la giurisprudenza richiede per la denuncia ex art. 2409 c.c.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Convocazione delle parti non oltre quarantacinque giorni (art. 41, c. 1) | Dal deposito del ricorso | Ordinatorio, rivolto al tribunale | Nessuna decadenza; rileva ai fini della celerità |
| Almeno 15 giorni liberi tra notifica e udienza (art. 41, c. 2) | Dalla notifica di ricorso e decreto | A garanzia del diritto di difesa; abbreviabile per urgenza con decreto motivato | Vizio del contraddittorio, deducibile con reclamo |
| Memorie fino a 7 giorni prima dell’udienza (art. 41, c. 4) | Dalla data dell’udienza a ritroso | Fissato nel decreto; riducibile in caso di urgenza | Rischio di inammissibilità delle difese tardive |
| Intervento di altri legittimati e del PM (art. 41, c. 5) | Fino alla rimessione al collegio | Preclusivo | Dopo, occorre un autonomo ricorso |
| Un anno dalla cessazione dell’attività (art. 33) | Dalla cancellazione dal registro delle imprese | Perentorio: riguarda l’apertura, non il deposito | La liquidazione giudiziale non può più essere aperta |
| Un anno dalla morte dell’imprenditore (art. 34) | Dalla data del decesso | Perentorio | Apertura preclusa |
| Reclamo contro il rigetto (art. 50) | 30 giorni dalla comunicazione del decreto | Perentorio | Il rigetto diventa definitivo |
| Reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51) | 30 giorni dalla notifica per le parti; dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati | Perentorio | La sentenza non è più impugnabile nel merito |
| Ricorso per cassazione (art. 51) | 30 giorni dalla notifica della sentenza della corte d’appello | Perentorio | Formazione del giudicato |
| Sospensione feriale 1-31 agosto (art. 9) | — | Non si applica ai procedimenti del CCII | I termini corrono anche in agosto |
Il termine più critico è quello annuale dell’art. 33: il creditore deve ottenere l’apertura, non solo depositare il ricorso, entro un anno dalla cancellazione dell’impresa dal registro. Il secondo punto critico riguarda la sospensione feriale. La disciplina prevede, all’art. 9 CCII, che la sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto non si applichi ai procedimenti regolati dal Codice. Chi riceve una notifica a fine luglio non può contare sulla pausa estiva.
Lo stato di insolvenza che il ricorrente deve allegare
La legittimazione apre la porta del procedimento, ma non basta a ottenere l’apertura. Chiunque agisca deve mettere il tribunale in condizione di accertare l’insolvenza, definita dall’art. 2, comma 1, lett. b), CCII come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il concetto non coincide con lo sbilancio patrimoniale: un’impresa con patrimonio netto positivo può essere insolvente se non ha liquidità né credito per pagare alle scadenze; un’impresa in perdita può non esserlo se continua a onorare gli impegni con mezzi normali.
In termini operativi, gli indici esteriori più utilizzati nei ricorsi sono: la pluralità di inadempimenti verso fornitori diversi; le esecuzioni individuali rimaste infruttuose; i protesti; i debiti verso erario ed enti previdenziali accumulati nel tempo; il mancato deposito dei bilanci; la chiusura dei locali o l’irreperibilità degli amministratori; la cessione di beni aziendali a condizioni anomale. Va precisato che per le società già in liquidazione volontaria la valutazione cambia prospettiva: non conta la capacità di proseguire l’attività, ma se l’attivo liquidabile consente di pagare integralmente i creditori.
Il creditore che conosce solo il proprio inadempimento può chiedere al tribunale di acquisire d’ufficio le informazioni dai pubblici registri e dalle banche dati ai sensi dell’art. 42 CCII. È una richiesta utile, ma non sostituisce l’allegazione dei fatti: un ricorso che si limita a un unico credito, contestato con argomenti specifici, espone al rigetto. All’opposto, il debitore che intende resistere deve contrastare gli indici con documenti: estratti conto, piani di rientro concordati e rispettati, liquidità disponibile, crediti esigibili a breve.
Procedura passo-passo: dal ricorso alla sentenza
La sequenza è la stessa qualunque sia il soggetto che promuove il procedimento. Cambiano alcuni adempimenti in base a chi agisce.
1. Individuazione del tribunale competente. La disciplina prevede, all’art. 27 CCII, che sia competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa si presume che coincida con la sede effettiva dell’attività; per le persone giuridiche e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della competenza (art. 28). Per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.
2. Verifica preliminare dell’assoggettabilità. Prima di depositare, il ricorrente verifica che il debitore sia imprenditore commerciale, che non risulti con evidenza impresa minore, che non sia soggetto a procedure speciali (liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e, se cessato, che non sia decorso l’anno dalla cancellazione. L’onere di provare di essere impresa minore grava sul debitore; il ricorrente, però, ha interesse a documentare ciò che è disponibile: visura camerale, bilanci depositati, notizie sulla dimensione dell’attività.
3. Redazione del ricorso. Il ricorso del creditore indica: il tribunale; le generalità del ricorrente e del debitore; il credito, la sua fonte e la documentazione che lo prova (contratti, fatture, documenti di trasporto, decreti ingiuntivi, sentenze); i fatti da cui si desume l’insolvenza (inadempimenti, protesti, esecuzioni infruttuose, mancato deposito dei bilanci, debiti verso erario ed enti previdenziali emersi da certificazioni); la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. L’errore più frequente è limitarsi al proprio credito senza allegare alcun indice esterno di insolvenza: il singolo inadempimento, se isolato e contestato, non basta.
4. Deposito telematico. Il ricorso si deposita con modalità telematiche nella cancelleria del tribunale competente. Il debitore che chiede la propria liquidazione deposita anche i documenti dell’art. 39.
5. Decreto di convocazione. Il tribunale, con decreto, convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito e fissa il termine per le memorie. Può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti e l’istruttoria.
6. Notifica. La notifica del ricorso e del decreto al debitore è curata dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC. Se la notifica telematica non è possibile o non va a buon fine, provvede il ricorrente, personalmente, presso la sede risultante dal registro delle imprese; se neppure questo è possibile, la notifica si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta e si perfeziona con il deposito stesso. Per il debitore, la PEC non presidiata equivale a una notifica regolarmente ricevuta: i quindici giorni decorrono comunque.
7. Costituzione del debitore. Il debitore si costituisce entro il termine fissato e, nel costituirsi, deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non obbligato al bilancio, le dichiarazioni dei redditi) e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Questi documenti sono lo strumento con cui il debitore può dimostrare di essere impresa minore o di non essere insolvente. La loro omissione si risolve a suo danno.
8. Eventuale domanda di accesso a uno strumento di regolazione. Fino all’udienza il debitore può proporre domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi o di piano di ristrutturazione. La domanda ha trattazione prioritaria (art. 7, comma 2) e il procedimento di liquidazione resta in attesa della sua definizione. Se la domanda non è accolta e l’insolvenza è accertata, il tribunale apre la liquidazione su istanza dei legittimati.
9. Udienza e istruttoria. Il tribunale sente le parti, può disporre accertamenti d’ufficio, acquisisce le informazioni dai pubblici registri. Gli altri creditori e il pubblico ministero possono intervenire fino alla rimessione al collegio.
10. Decisione. Il tribunale pronuncia sentenza di apertura se ricorrono tutti i presupposti; altrimenti rigetta con decreto motivato. La sentenza nomina il giudice delegato e il curatore, ordina il deposito delle scritture e fissa i termini per la verifica dei crediti.
11. Impugnazioni. Contro il decreto di rigetto il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello (art. 50). Contro la sentenza di apertura possono proporre reclamo le parti e qualunque interessato (art. 51). La decisione della corte d’appello è ricorribile per cassazione; la Suprema Corte, con la sentenza n. 25491 del 17 settembre 2025, ha ritenuto ricorribile anche la decisione che accoglie il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura.
Va precisato che la rinuncia del creditore (art. 43 CCII) estingue il procedimento, ma il tribunale, se rileva l’insolvenza, può segnalarla al pubblico ministero. Il debitore che negozia con il creditore istante un pagamento a saldo non ha dunque, per ciò solo, la certezza di chiudere la vicenda.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
I due esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Servono a mostrare come le regole su legittimazione, soglie e termini si combinano nella pratica.
Esempio di calcolo n. 1 — Creditore con credito inferiore alla soglia
Ipotesi. Un’impresa di forniture alimentari vanta verso una S.r.l. di ristorazione un credito di 18.740,55 euro per fatture scadute tra ottobre e dicembre 2025, documentate da documenti di trasporto sottoscritti. Non ha titolo esecutivo. La S.r.l. non deposita il bilancio 2024.
Primo passaggio: legittimazione. Il credito, pur privo di titolo, è documentato. Il tribunale può ritenerlo probabile con accertamento incidentale. Il fornitore è legittimato.
Secondo passaggio: soglia dell’art. 49, comma 5. Il credito del ricorrente, da solo, non raggiunge 30.000 euro. Il fornitore allega però un precedente decreto ingiuntivo non opposto ottenuto da un altro fornitore per 7.925,30 euro. L’istruttoria ex art. 42 fa emergere debiti previdenziali scaduti per 9.312,40 euro. Totale debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti: 18.740,55 + 7.925,30 + 9.312,40 = 35.978,25 euro. La soglia è superata.
Terzo passaggio: calendario. Ricorso depositato il 3 marzo 2026. Decreto di convocazione per il 9 aprile 2026, entro il limite di quarantacinque giorni dal deposito (che scadrebbe il 17 aprile). Notifica via PEC a cura della cancelleria il 13 marzo 2026: tra notifica e udienza intercorrono 27 giorni, oltre il minimo di 15. Termine per le memorie: 2 aprile 2026.
Esito A. La S.r.l. non si costituisce. Non deposita bilanci né situazione patrimoniale. Non dimostra di essere impresa minore. Il tribunale, verificati l’inadempimento, il superamento della soglia e gli indici di insolvenza, apre la liquidazione giudiziale.
Esito B. La S.r.l. si costituisce il 30 marzo 2026, deposita i bilanci dei tre esercizi da cui risultano attivo, ricavi e debiti inferiori alle soglie dell’art. 2. Il tribunale rigetta il ricorso per difetto del presupposto soggettivo. Il fornitore può valutare la liquidazione controllata, che però richiede presupposti diversi, tra cui una soglia di debiti scaduti più alta.
Esempio di calcolo n. 2 — Società cancellata e termine annuale
Ipotesi. Una S.r.l. edile è cancellata dal registro delle imprese il 14 ottobre 2025 dopo una liquidazione volontaria. Due ex dipendenti vantano crediti per TFR e retribuzioni non pagate per complessivi 27.615,80 euro. Dalla visura dei carichi risultano ulteriori debiti scaduti per 11.204,65 euro. Il debito complessivo scaduto è di 38.820,45 euro.
Primo passaggio: legittimazione. Gli ex dipendenti sono creditori. Il loro credito risulta da buste paga e dal prospetto di liquidazione del TFR. Sono legittimati anche se la società è estinta: l’art. 33 consente l’apertura entro un anno dalla cancellazione, purché l’insolvenza si sia manifestata prima o entro l’anno successivo.
Secondo passaggio: termine. La liquidazione giudiziale deve essere aperta entro il 14 ottobre 2026. Il ricorso viene depositato il 22 settembre 2026. Con i tempi ordinari (udienza fino a quarantacinque giorni dopo, più il termine per decidere) la sentenza cadrebbe oltre la scadenza.
Terzo passaggio: rimedio. Nel ricorso gli istanti chiedono l’abbreviazione dei termini ex art. 41, comma 3, motivando l’urgenza con la scadenza annuale. Il presidente, con decreto motivato del 24 settembre, fissa l’udienza al 6 ottobre 2026 e dispone la notifica con ogni mezzo idoneo all’ultimo liquidatore. Il termine per le memorie è ridotto al 3 ottobre.
Esito. Il tribunale decide il 9 ottobre 2026, entro l’anno. Se invece gli istanti non avessero chiesto l’abbreviazione, e la sentenza fosse stata pronunciata il 20 ottobre 2026, la procedura non avrebbe potuto essere aperta. Il fatto che il ricorso sia stato depositato entro l’anno non basta. Poiché la sospensione feriale non si applica, nemmeno un deposito a luglio avrebbe consentito di guadagnare il mese di agosto.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
La disciplina prevede diverse situazioni in cui la legittimazione o l’assoggettabilità seguono regole proprie. Le principali sono cinque.
Impresa individuale cessata e cancellazione d’ufficio
Per le società la cessazione coincide, di regola, con la cancellazione dal registro delle imprese. Per l’imprenditore individuale e per le cancellazioni d’ufficio degli imprenditori collettivi, l’art. 33, comma 3, consente al creditore e al pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività. Se l’attività è proseguita dopo la cancellazione, il termine annuale decorre dalla cessazione reale e non da quella formale. Per gli imprenditori non iscritti, la cessazione rileva dal momento in cui i terzi ne hanno conoscenza. Sul piano probatorio, spetta a chi agisce allegare fatti concreti: contratti stipulati, fatture emesse, rapporti di lavoro proseguiti. Una volta decorso l’anno, l’ex imprenditore individuale non è più soggetto alla liquidazione giudiziale, ma può essere sottoposto, su istanza dei creditori, alla liquidazione controllata.
Imprenditore defunto ed erede
L’art. 34 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale dell’imprenditore defunto entro un anno dalla morte, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. In questo caso compare un legittimato ulteriore: l’erede può chiedere l’apertura della procedura, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario ha interesse a valutare questo strumento, che separa definitivamente i debiti del defunto dal proprio patrimonio personale.
Start-up innovative
Le start-up innovative godono di un regime speciale che, in via generale, le sottrae alle procedure concorsuali maggiori. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII, prevedendo che le start-up innovative diverse dalle imprese minori possano accedere agli altri strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale con domanda proposta esclusivamente dal debitore. Per un creditore significa che, finché l’impresa conserva lo status di start-up innovativa, il ricorso per liquidazione giudiziale è precluso. La verifica dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese va fatta prima di depositare.
Imprese soggette a procedure speciali
Le imprese sottoposte per legge alla liquidazione coatta amministrativa (banche, imprese di assicurazione, altri enti vigilati) seguono la disciplina propria delle procedure amministrative. Per le grandi imprese in stato di insolvenza che rientrano nei presupposti dell’amministrazione straordinaria si applica la normativa speciale, con competenza del tribunale sede della sezione specializzata. Per le società cooperative che esercitano attività commerciale, il Codice consente sia la liquidazione giudiziale sia la liquidazione coatta, secondo il criterio della prevenzione. In questi casi la legittimazione delle autorità di vigilanza assume un peso concreto.
Soci illimitatamente responsabili
Nelle società di persone la sentenza che apre la liquidazione giudiziale della società produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII). Il creditore non deve proporre un ricorso separato per ciascun socio. Deve però essere consapevole che il socio receduto o escluso resta esposto entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, se l’insolvenza della società attiene a obbligazioni sorte prima.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, esamina in via preliminare queste situazioni speciali, perché proprio nei casi fuori dalla regola si decide se il ricorso è ammissibile o se la difesa del debitore ha un fondamento.
Un’ulteriore ipotesi merita un cenno. Il creditore che ha già promosso un’esecuzione individuale infruttuosa non perde la legittimazione: il pignoramento negativo, anzi, è tra gli indici esteriori di insolvenza più utilizzati nei ricorsi. All’inverso, la pendenza di un procedimento esecutivo non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale, che dal giorno della sentenza blocca le azioni esecutive individuali.
Domande frequenti
Posso chiedere la liquidazione giudiziale di un cliente che non mi paga se non ho un decreto ingiuntivo? Sì. La legge non richiede un titolo esecutivo né un credito accertato con sentenza. Il tribunale valuta in via incidentale se il credito è probabile, sulla base dei documenti prodotti: contratti, fatture, documenti di trasporto, corrispondenza in cui il debitore riconosce il debito. Occorre però dimostrare anche l’insolvenza, cioè l’incapacità stabile di pagare regolarmente, e il superamento della soglia complessiva di 30.000 euro di debiti scaduti. Un singolo mancato pagamento, specie se contestato con argomenti seri, di regola non basta.
Il mio credito è di 12.000 euro: posso comunque presentare il ricorso? Sì. La soglia di 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, non riguarda il credito del singolo ricorrente, ma l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati del debitore risultanti dall’istruttoria. Se dagli atti emergono altri debiti verso fornitori, dipendenti, enti previdenziali o altri creditori, la soglia può essere raggiunta. È utile allegare al ricorso tutti gli elementi disponibili sugli altri debiti e chiedere al tribunale di acquisire le informazioni dai pubblici registri.
Se il creditore che ha presentato il ricorso rinuncia, il procedimento si chiude? Il procedimento promosso da quel creditore si estingue. Tuttavia il tribunale, se ha rilevato l’insolvenza, può segnalarla al pubblico ministero, che può presentare un proprio ricorso. La Cassazione ha chiarito che questa iniziativa è autonoma rispetto a quella del creditore e non compromette la terzietà del giudice che ha effettuato la segnalazione. Inoltre, altri creditori possono essere intervenuti nel procedimento. Un accordo con il solo creditore istante non offre quindi garanzie di chiusura definitiva.
Il collegio sindacale può davvero chiedere il fallimento della società che controlla? Sì. Il Codice della crisi ha attribuito agli organi di controllo la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale della società. Rientrano il collegio sindacale, il sindaco unico e gli organi di controllo dei sistemi alternativi. È uno strumento di ultima istanza: prima vengono i doveri di segnalazione all’organo amministrativo previsti per l’emersione tempestiva della crisi. Se gli amministratori restano inerti di fronte a un’insolvenza conclamata, il ricorso dell’organo di controllo evita che il patrimonio si disperda ulteriormente.
Ho ricevuto il ricorso ad agosto: i termini sono sospesi? No. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto ai procedimenti disciplinati dal Codice. Il termine per costituirsi e depositare memorie e documenti corre anche nel mese di agosto. Allo stesso modo il termine di trenta giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura non beneficia della pausa estiva. Chi riceve una PEC dalla cancelleria nel periodo estivo deve attivarsi subito.
La società è stata cancellata due anni fa: un creditore può ancora chiedere la liquidazione giudiziale? Di regola no. L’art. 33 CCII consente l’apertura entro un anno dalla cessazione dell’attività, che per le società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese. Il caso limite riguarda le cancellazioni d’ufficio e le imprese individuali: il creditore o il pubblico ministero possono dimostrare che l’attività è proseguita oltre la data della cancellazione, spostando in avanti il termine. Senza questa prova, restano le azioni verso i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono delineano i confini della legittimazione. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti. Qui sono raccolte con estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638. Principio: l’art. 38 CCII ha svincolato l’iniziativa del pubblico ministero dalle ipotesi tipiche della legge fallimentare; ogni notizia di insolvenza acquisita nell’esercizio di funzioni giudiziarie legittima il ricorso, anche se emersa in accertamenti su un altro soggetto e anche senza procedimento penale. Rilevanza: amplia il perimetro della parte pubblica e riduce lo spazio per contestare l’iniziativa del PM come “esplorativa”.
2. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30904. Principio: l’iniziativa del pubblico ministero che segue la segnalazione del giudice, dopo la desistenza o l’archiviazione dell’istanza dei creditori, è autonoma; si considera promossa dal momento in cui il PM esercita il proprio potere e non lede la terzietà del giudice segnalante. Rilevanza: chiarisce che la trattativa con il singolo creditore istante non neutralizza il rischio di apertura.
3. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. Principio: alla domanda di liquidazione giudiziale in proprio proposta dall’amministratore della società non si applica la disciplina dell’art. 120-bis CCII, pensata per l’accesso agli strumenti di regolazione. Rilevanza: riguarda la legittimazione del debitore societario e le formalità interne della sua iniziativa.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33601/2025. Principio: il creditore istante non ha bisogno di un titolo definitivo né esecutivo; basta che il giudice, con valutazione sommaria e incidentale, ritenga probabile il credito, valutando i documenti e la specificità delle contestazioni del debitore. Rilevanza: conferma sotto il CCII l’orientamento formatosi sull’art. 6 della legge fallimentare; contestazioni generiche non privano il creditore della legittimazione.
5. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1521/2013. Principio: ai fini dell’apertura della procedura il credito del ricorrente è oggetto di accertamento meramente incidentale, finalizzato a verificare la legittimazione, senza trasformare il procedimento in un giudizio di cognizione sul credito. Rilevanza: è il fondamento su cui poggia l’intera giurisprudenza successiva in tema di credito contestato.
6. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 8 gennaio 2016, n. 163. Principio: l’istanza è ammissibile anche se il credito è oggetto di contestazione in un autonomo giudizio ancora pendente. Rilevanza: la pendenza di una causa sul credito non basta, di per sé, a paralizzare il ricorso.
7. Cass. civ., Sez. Unite, n. 9409/2013. Principio: se il procedimento non si conclude con una decisione di merito, il tribunale può trasmettere gli atti al pubblico ministero perché valuti se agire; il fatto che lo stesso tribunale decida poi sul ricorso del PM non viola la terzietà del giudice. Rilevanza: principio elaborato sotto la legge fallimentare e oggi coerente con l’art. 38, comma 2, CCII.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30962/2025. Principio: l’onere di dimostrare di non essere soggetto alla liquidazione giudiziale grava sul debitore; il prolungato mancato deposito dei bilanci è un’omissione probatoria che, nel dubbio, si risolve a suo sfavore. Rilevanza: incide sulla strategia del creditore ricorrente e sulla difesa dell’impresa resistente.
9. Cass. civ., n. 18407/2026 (pubblicata l’8 giugno 2026). Principio: si pronuncia sulla prova dei requisiti dimensionali dell’impresa minore, sull’onere probatorio del debitore e sui poteri del giudice di valutare anche documentazione contabile non formalmente perfetta o documenti alternativi ai bilanci. Rilevanza: indica al debitore quali prove possono sostenere l’eccezione di impresa minore quando i bilanci sono incompleti.
10. Cass. civ., n. 31353/2022. Principio: l’assoggettamento alla procedura dell’imprenditore commerciale è la regola; il mancato superamento delle soglie è un’eccezione che il debitore deve provare in positivo. Rilevanza: richiamata dalla giurisprudenza di merito sotto il CCII per l’art. 2, comma 1, lett. d).
11. Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491. Principio: è ricorribile per cassazione la decisione della corte d’appello che accoglie il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: individua un grado di legittimità utilizzabile dal debitore quando l’apertura è disposta in sede di reclamo.
12. Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 2025, n. 930. Principio: si è occupata delle conseguenze del mancato rispetto del termine minimo di quindici giorni tra notifica del decreto e udienza, in una fattispecie regolata dalla legge fallimentare ma con regola corrispondente all’art. 41, comma 2, CCII. Rilevanza: il termine a difesa è una garanzia del contraddittorio e il suo rispetto va verificato in ogni procedimento.
13. Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27560. Principio: ha esaminato l’apertura della procedura su ricorso del pubblico ministero, originato dall’informativa del giudice relatore di una precedente procedura estinta per desistenza del creditore. Rilevanza: anticipa la linea poi sviluppata da Cass. 30904/2025 sull’autonomia dell’iniziativa pubblica.
14. Cass. civ., Sez. I, 1 aprile 2025, n. 8647. Principio: in tema di società di persone cancellata dal registro delle imprese, ha valorizzato la prova dell’effettiva prosecuzione dell’attività ai fini del termine annuale. Rilevanza: conferma che, nelle ipotesi previste, il creditore può superare la data formale della cancellazione dimostrando la cessazione reale.
Tra le decisioni di merito, la Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025, ha riformato un rigetto e aperto la liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore munito di decreto ingiuntivo non opposto, ribadendo che il debitore deve provare la propria qualità di impresa minore. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2024, ha riconosciuto al liquidatore della società cancellata la legittimazione a resistere e a impugnare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio opera sia a fianco dell’impresa che riceve un ricorso sia a fianco del creditore che valuta di proporlo. In entrambi i casi il lavoro parte dalla verifica della legittimazione e dei presupposti. Questi sono gli strumenti concreti.
- Verifichiamo la legittimazione del ricorrente: esaminiamo la fonte del credito, la documentazione prodotta e la specificità delle contestazioni possibili, per stabilire se l’accertamento incidentale può reggere.
- Ricostruiamo il calcolo della soglia dei 30.000 euro: separiamo debiti scaduti e non scaduti, pagati e non pagati, e confrontiamo i dati del ricorso con quelli che il tribunale acquisirà dai pubblici registri.
- Predisponiamo la prova dell’impresa minore: raccogliamo bilanci, dichiarazioni, situazioni contabili e documenti alternativi per dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie dell’art. 2.
- Controlliamo la regolarità della notifica e dei termini: verifichiamo PEC, relate, rispetto dei quindici giorni e del termine per le memorie, e rileviamo i vizi deducibili.
- Calcoliamo il termine annuale dell’art. 33 o dell’art. 34: individuiamo la data di cessazione rilevante e, se si agisce, chiediamo l’abbreviazione dei termini per ottenere l’apertura in tempo.
- Valutiamo con il debitore l’accesso a uno strumento di regolazione: concordato preventivo, accordi o piano di ristrutturazione, con trattazione prioritaria rispetto alla liquidazione.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per il creditore: con allegazione del credito, degli indici esterni di insolvenza e delle richieste istruttorie al tribunale.
- Assistiamo gli organi di controllo: dalla verifica dei presupposti alla deliberazione collegiale, fino al deposito del ricorso.
- Impugniamo i provvedimenti: reclamo contro la sentenza di apertura o contro il decreto di rigetto, e ricorso per cassazione.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: l’analisi dello stato di insolvenza richiede di leggere bilanci, flussi e debiti, oltre che atti processuali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: consente di valutare, prima che la liquidazione giudiziale diventi l’unico esito, se esistono le condizioni per strumenti alternativi e di impostare la difesa dell’impresa sapendo come ragiona chi gestisce una crisi. Altrettanto rilevante è la qualifica di cassazionista, perché il procedimento può proseguire con reclamo in corte d’appello e ricorso in Cassazione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti esaminano i dati contabili e le soglie dimensionali, gli avvocati li traducono in allegazioni e prove utilizzabili nel procedimento. Quando, in alternativa alla liquidazione giudiziale, l’impresa risulta minore, le competenze in materia di sovraindebitamento e di OCC permettono di valutare subito la procedura corretta.
Chiusura
In sintesi: la liquidazione giudiziale può essere chiesta dal debitore, da uno o più creditori, dal pubblico ministero e dagli organi e dalle autorità di controllo e vigilanza. Il creditore non ha bisogno di un titolo esecutivo, ma deve dimostrare un credito probabile e un’insolvenza reale, con debiti scaduti complessivi di almeno 30.000 euro. Il debitore deve provare di essere impresa minore se vuole sottrarsi alla procedura. I termini sono brevi, non si sospendono in agosto e, per le imprese cessate, esiste un limite di un anno per ottenere l’apertura.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente sul confine tra crisi e insolvenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce gli strumenti che il Codice offre prima della liquidazione. Come avvocato cassazionista, può seguire il procedimento dalla prima udienza fino al giudizio di legittimità.
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