Fino A Quando Si Può Chiedere La Composizione Negoziata?

Chi fa questa domanda di solito ha già in mano un segnale preciso: una banca che ha ridotto il fido, un fornitore che ha notificato un decreto ingiuntivo, un ricorso per liquidazione giudiziale arrivato via PEC, oppure un concordato con riserva depositato qualche mese fa e poi abbandonato. E vorrebbe una data, un termine secco, qualcosa da segnare sul calendario. La verità è che non esiste una sola scadenza valida per tutti: fino a quando puoi chiedere la composizione negoziata dipende da chi sei e da dove si trova oggi la tua impresa.

Per un’impresa che paga ancora regolarmente, la porta è spalancata e l’unico limite è di fatto economico: la cassa che si consuma. Per un’impresa già insolvente, la porta è aperta solo finché il risanamento resta ragionevolmente perseguibile. Per chi ha un ricorso di un creditore già pendente, la finestra si chiude con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Per chi ha rinunciato a un concordato, o ha già visto archiviare una precedente composizione, ci sono attese obbligatorie di quattro mesi o di un anno. Per l’impresa minore, l’impresa agricola e la società in liquidazione, le regole si piegano ancora in modo diverso.

In questa guida trovi sei profili: l’impresa in squilibrio ma ancora in bonis; l’impresa già insolvente; l’impresa con un ricorso per liquidazione giudiziale pendente; l’impresa che ha già tentato un’altra strada; l’impresa minore e l’impresa agricola; la società in liquidazione o con l’attività ferma. Ogni sezione parla a te, se ti riconosci in quel profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: possiede cioè l’abilitazione prevista per chi conduce la composizione negoziata e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta se il risanamento è ancora perseguibile, che è esattamente il parametro che decide “fino a quando”. A questo si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, decisiva per le imprese sotto soglia e agricole, e quella di cassazionista, che garantisce continuità quando la partita sui tempi di accesso finisce davanti al giudice.

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Le regole comuni a tutti: la base che vale per ogni profilo

Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per chiunque. Le sezioni successive rimanderanno qui, senza ripeterle.

Chi può chiederla

La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli articoli da 12 a 25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nel testo modificato dal D.Lgs. 83/2022 e, da ultimo, dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024. È un percorso volontario, riservato e stragiudiziale: l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e chiede la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a trattare con i creditori.

Può accedervi l’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo, di qualsiasi dimensione: le imprese sotto soglia seguono le regole adattate dell’art. 25-quater. Rientrano quindi le società di capitali, le società di persone, le cooperative e le imprese individuali.

Il presupposto oggettivo: squilibrio, crisi o insolvenza, ma risanabili

L’art. 12 CCII consente l’accesso quando l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza. Dopo il correttivo è pacifico che l’accesso sia possibile anche in stato di crisi e perfino di insolvenza. Il vero limite non è lo stato dell’impresa, ma la condizione che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. È questo il criterio che, nella maggior parte dei casi, stabilisce fino a quando si può ancora chiedere la composizione negoziata.

Le preclusioni scritte nella legge

Accanto al limite sostanziale, esistono limiti formali precisi.

Il primo è l’art. 25-quinquies CCII: l’istanza non può essere presentata mentre è pendente un procedimento introdotto dallo stesso imprenditore con una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, compresa la domanda di concordato con riserva (art. 44, comma 1, lett. a), la domanda di concordato minore (art. 74) e il ricorso per misure cautelari e protettive anticipate (art. 54, comma 3). Non può essere presentata nemmeno se l’imprenditore ha rinunciato a una di queste domande nei quattro mesi precedenti.

Il secondo è l’art. 17, comma 9, CCII: se una precedente istanza di composizione negoziata è stata archiviata, non se ne può presentare una nuova prima che sia trascorso un anno dall’archiviazione. Il termine scende a quattro mesi, per una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta dallo stesso imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Cosa non è una preclusione

Il correttivo ha chiuso un lungo dibattito: la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale proposto da un creditore o dal pubblico ministero non impedisce l’accesso. L’imprenditore deve però dichiararla nella documentazione allegata all’istanza. Non sono preclusioni neppure un pignoramento in corso, un decreto ingiuntivo, una segnalazione in Centrale dei Rischi.

L’effetto che conta sul “fino a quando”: le misure protettive

La composizione negoziata, da sola, non blocca nulla. Diventa uno scudo solo se l’imprenditore chiede le misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e, per l’art. 18, comma 4, CCII, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure. Il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni e conferma le misure per un periodo tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni.

La durata del percorso

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione e può proseguire, alle condizioni dell’art. 17, comma 7, per non oltre ulteriori 180 giorni. Al termine l’esperto redige la relazione finale, da cui dipendono gli sbocchi successivi, compreso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

I tempi tecnici di ingresso

Tra la decisione e la protezione effettiva passano alcuni giorni che nessuno può comprimere: la preparazione dei documenti (i certificati dei debiti fiscali e contributivi vanno richiesti almeno dieci giorni prima dell’istanza, se si vuole usare la dichiarazione sostitutiva prevista dal correttivo), la trasmissione alla commissione, la nomina dell’esperto entro cinque giorni lavorativi, l’accettazione entro due giorni lavorativi, la pubblicazione. In pratica, tra il caricamento dell’istanza e l’accensione delle misure protettive servono di norma una o due settimane: è un dato da tenere presente in ogni profilo, perché “fino a quando” significa sempre “fino a quando c’è ancora il tempo tecnico per arrivare protetti”.

Chi decide, in concreto, se sei ancora in tempo

Una conseguenza pratica di queste regole è che il “fino a quando” non viene deciso da un solo soggetto, ma da tre, in momenti diversi.

Il primo è l’esperto. Accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per verificare se esiste una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5, CCII). Se non la ravvisa, al primo incontro o anche più avanti, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. È il controllo più frequente e più rapido: in molti casi è qui che si scopre di essere arrivati troppo tardi.

Il secondo è il giudice delle misure protettive. Nel procedimento di conferma, il tribunale valuta in via sommaria la funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative, sentito l’esperto. Può confermarle, limitarle, negarle o, più avanti, revocarle se le trattative non hanno più prospettive o se le misure risultano sproporzionate rispetto al sacrificio dei creditori (art. 19 CCII).

Il terzo è il tribunale degli sbocchi e delle procedure concorrenti: quello chiamato a decidere sulla liquidazione giudiziale, che può valutare incidentalmente l’ammissibilità della composizione, e quello chiamato a omologare il concordato semplificato, che può verificare se i presupposti di accesso sussistessero fin dall’inizio. È il controllo più tardivo, ma anche quello con le conseguenze più gravi, perché può travolgere a ritroso tutto il percorso.

Per ciascun profilo, quindi, la domanda giusta non è soltanto “posso ancora presentare l’istanza?”, ma anche “l’esperto, il giudice delle misure e il tribunale degli sbocchi riconosceranno che ero ancora in tempo?”. Un’istanza tecnicamente ricevibile dalla piattaforma può rivelarsi, settimane o mesi dopo, un ingresso tardivo.

Come si contano i termini che ti riguardano

I termini rilevanti per il “fino a quando” hanno natura diversa e si contano in modo diverso.

Le attese dell’art. 25-quinquies (quattro mesi dalla rinuncia) e dell’art. 17, comma 9 (un anno dall’archiviazione, o quattro mesi nel caso di archiviazione chiesta dall’imprenditore) sono termini di preclusione legati a un evento: si contano a mesi dal giorno dell’evento, secondo il calendario comune, e la nuova istanza è possibile dal giorno successivo alla scadenza. Non sono termini processuali e non risentono della sospensione feriale.

I tempi di nomina dell’esperto sono espressi in giorni lavorativi: cinque per la nomina da parte della commissione e due per l’accettazione. Sabati, domeniche e festività non si contano, e questo può allungare di diversi giorni di calendario il percorso verso la protezione, specie a ridosso di ponti festivi.

I termini del procedimento sulle misure protettive, infine, sono cortissimi (ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, udienza entro dieci giorni) e hanno natura cautelare: la prudenza impone di non fare mai affidamento sulla sospensione feriale per rinviarli, perché ai procedimenti cautelari la sospensione dal 1° al 31 agosto non si applica.

Mettere in fila questi tre tipi di termine è il primo esercizio da fare, qualunque sia il tuo profilo: è l’unico modo per trasformare la domanda “fino a quando?” in una data concreta.


Profilo 1 — Se la tua impresa scricchiola ma paga ancora tutti

La tua situazione

Paghi ancora fornitori, dipendenti e rate dei finanziamenti, ma con fatica crescente. Hai iniziato a usare il fido di cassa per pagare gli stipendi, i giorni medi di incasso si allungano, un cliente importante ha chiesto una dilazione e il portafoglio ordini dei prossimi mesi è più sottile del solito. Nessun creditore ti ha ancora fatto causa. Magari il tuo commercialista o il collegio sindacale ti hanno segnalato che i flussi dei prossimi dodici mesi non coprono gli impegni.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la legge non prevede alcun termine finale: puoi chiedere la composizione negoziata in qualsiasi momento, perché ti trovi esattamente nella fase per cui lo strumento è stato costruito. Lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi è il primo presupposto elencato dall’art. 12 CCII.

Nessuna delle preclusioni dell’art. 25-quinquies ti riguarda, a meno che tu non abbia in corso o non abbia abbandonato di recente un’altra procedura (in quel caso leggi anche il Profilo 4). Non hai ricorsi di creditori pendenti. Puoi scegliere con calma se chiedere le misure protettive o mantenere il percorso del tutto riservato: senza misure, l’istanza non viene pubblicata nel registro delle imprese e banche e fornitori non ne vengono a conoscenza da fonti pubbliche.

Il tuo vero termine, quindi, non è giuridico: è economico. Si chiude il giorno in cui la cassa non basta più a sostenere l’impresa durante i sei mesi delle trattative, oppure il giorno in cui un creditore agisce prima di te e ti sposta in un altro profilo.

I numeri

Il modo più concreto per capire fino a quando hai tempo è misurare la tua “autonomia di cassa”. Ipotesi dimostrativa: liquidità disponibile 84.300 €, fido residuo 37.600 €, assorbimento netto medio mensile di cassa 12.700 €. L’autonomia è (84.300 + 37.600) / 12.700 = circa 9,6 mesi.

Da questi 9,6 mesi va sottratto il tempo di ingresso: tre-quattro settimane di preparazione e una o due settimane tra istanza e accettazione dell’esperto, circa 1,5 mesi. Restano poco più di 8 mesi per le trattative, sufficienti a coprire i 180 giorni ordinari dell’incarico con un margine. Se l’assorbimento mensile salisse a 19.800 €, l’autonomia scenderebbe a circa 6,2 mesi e, tolti i tempi di ingresso, resterebbero meno di 5 mesi: le trattative rischierebbero di arrivare al traguardo con la cassa già esaurita.

Un secondo indicatore è quello del test pratico disponibile sulla piattaforma telematica, che mette in rapporto il debito da ristrutturare con i flussi liberi annui che l’impresa può generare. Ipotesi: debito da ristrutturare 486.700 €, flussi liberi attesi 162.400 € annui; il rapporto è circa 3. Più il rapporto cresce, più il risanamento richiede interventi incisivi, come apporti dei soci, cessioni di rami o stralci; per chi entra presto, il rapporto è di solito più basso di quello che avrà fra sei mesi.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è l’attesa: proprio perché nessuno ti obbliga a muoverti, sei il profilo che più spesso rinvia fino a quando qualcun altro decide per lui. Il giorno in cui arriva un ricorso per liquidazione giudiziale o un pignoramento sui conti, passi al Profilo 3 o al Profilo 2, con meno margine e più controlli.

C’è poi il rischio opposto: entrare con un piano generico, contando sul fatto che nessuno ti incalza. L’esperto verifica comunque, al primo incontro, se esiste una concreta prospettiva di risanamento; se non la vede, l’istanza viene archiviata e scatta l’attesa di un anno prima di poterne presentare un’altra.

Infine, gli obblighi degli amministratori. Con l’istanza, o con una dichiarazione successiva, puoi dichiarare che non si applichino, fino alla conclusione delle trattative, gli obblighi civilistici per le perdite che riducono il capitale e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale (art. 20 CCII). Chi attende troppo, invece, rischia di dover affrontare la gestione della perdita di capitale prima di aver messo in sicurezza il percorso.

Le mosse giuste

  1. Misura oggi la tua autonomia di cassa su un orizzonte di dodici mesi e fissa una “data limite interna” oltre la quale l’ingresso diventerebbe troppo tardivo.
  2. Esegui il test pratico sulla piattaforma e prepara un progetto di piano con il piano finanziario per i sei mesi successivi, come richiesto dall’art. 17, comma 3.
  3. Richiedi i certificati fiscali e contributivi e l’estratto della Centrale dei Rischi almeno dieci giorni prima della data prevista per l’istanza.
  4. Decidi se chiedere le misure protettive e contro quali creditori: in un profilo come il tuo, spesso conviene la riservatezza, salvo rischi specifici di azioni esecutive.
  5. Coinvolgi le banche per tempo, sapendo che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti (art. 16, comma 5, CCII).

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo conta soprattutto un principio: il percorso deve avere uno scopo di risanamento, non di mero rinvio. Il Tribunale di Isernia, con provvedimento del 24 aprile 2026, ha ribadito che lo scopo della composizione negoziata non è la semplice ristrutturazione del debito, ma la prosecuzione dell’attività, da parte dell’imprenditore o di un terzo, grazie a iniziative programmate per superare uno squilibrio, una crisi o un’insolvenza non irreversibili. Chi entra presto ha molte più possibilità di dimostrarlo.


Profilo 2 — Se la tua impresa è già insolvente

La tua situazione

Hai rate di mutuo scadute da mesi, fornitori non pagati, forse contributi o stipendi arretrati. Il fido è stato revocato o è costantemente sconfinato, la Centrale dei Rischi riporta sofferenze o inadempienze probabili. In termini giuridici non riesci più a soddisfare regolarmente le tue obbligazioni: sei insolvente. Ti chiedi se sia ormai troppo tardi per la composizione negoziata.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’insolvenza non ti chiude la porta, ma sposta il “fino a quando” dalla data al contenuto. Dopo il correttivo del 2024, l’art. 12 CCII ammette l’accesso anche all’imprenditore in stato di insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. La Cassazione, con la sentenza n. 544 pubblicata il 9 gennaio 2026, ha confermato che la composizione negoziata è aperta tanto allo squilibrio e alla crisi quanto all’insolvenza, e che anche il concordato semplificato, suo possibile sbocco liquidatorio, resta accessibile al debitore insolvente.

Il tuo termine finale coincide quindi con il momento in cui l’insolvenza diventa irreversibile, cioè quando non esiste più un’ipotesi credibile di prosecuzione dell’attività, direttamente o tramite un terzo, capace di soddisfare i creditori meglio della liquidazione. La giurisprudenza di merito parla, non a caso, di insolvenza “non irreversibile” come presupposto dell’accesso.

C’è poi un secondo cambiamento: se sei insolvente, durante le trattative devi gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII, come chiarito dal correttivo). Non puoi più ragionare come se l’azienda fosse solo tua.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: debiti scaduti 612.900 €, di cui 274.300 € verso banche e 338.600 € verso fornitori; debiti a scadere 197.400 €; flussi liberi annui stimati dopo le misure di riorganizzazione 148.200 €. Il rapporto tra debito da ristrutturare (810.300 €) e flussi è circa 5,5: un rapporto elevato, che richiede un intervento strutturale e non solo una dilazione.

Ora due varianti. Variante A: i soci si impegnano ad apportare 120.000 € e un ramo non strategico può essere ceduto per circa 186.000 €. Il debito da ristrutturare scende a 504.300 € e il rapporto a circa 3,4: la prospettiva di risanamento diventa sostenibile, e con essa l’accesso. Variante B: nessun apporto, nessun bene cedibile, commesse in calo del 40%. I flussi si riducono a circa 61.000 € e il rapporto supera 13: in queste condizioni è difficile sostenere che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

Lo stesso debito, quindi, può stare al di qua o al di là del confine: a fare la differenza sono le leve concrete disponibili, non l’ammontare dell’esposizione.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è che il presupposto di accesso venga contestato a posteriori, travolgendo non solo le trattative ma anche l’eventuale concordato semplificato. La Cassazione, con l’ordinanza del 12 gennaio 2026, n. 623, ha chiarito che il tribunale investito della proposta di concordato semplificato può verificare se i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero fin dall’inizio. Un percorso avviato senza reali prospettive non si “sana” con la domanda finale.

Secondo rischio: la conferma delle misure protettive. Il giudice valuta sommariamente la funzionalità delle misure rispetto a un risanamento possibile; un’impresa insolvente che si presenta senza piano rischia il diniego, e con esso la ripresa immediata delle esecuzioni.

Terzo rischio: le azioni dei lavoratori. Le misure protettive non si estendono ai crediti dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII). Se il tuo piano si regge su liquidità che i dipendenti possono pignorare, la protezione è più debole di quanto pensi.

Le mosse giuste

  1. Fai subito una verifica onesta della reversibilità: quali leve reali hai (apporti, cessioni, commesse, investitori), documentate e non solo sperate.
  2. Costruisci il piano sul prevalente interesse dei creditori, mostrando perché la prosecuzione, anche tramite un terzo, rende più della liquidazione.
  3. Chiedi le misure protettive in modo mirato, verso i creditori che possono davvero compromettere la continuità, e prepara il ricorso di conferma prima di caricare l’istanza.
  4. Evita pagamenti preferenziali e atti di straordinaria amministrazione non comunicati all’esperto: in un profilo come il tuo sono letti con particolare severità.
  5. Prepara fin dall’inizio lo scenario alternativo (concordato semplificato o altro strumento), sapendo che il tribunale ne verificherà anche i presupposti originari.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle citate Cass. n. 544/2026 e n. 623/2026, per te è rilevante la decisione del Tribunale di Isernia del 24 aprile 2026, che lega l’accesso a un’insolvenza non irreversibile e a iniziative concrete di superamento. Il messaggio convergente è netto: per l’impresa insolvente la domanda “fino a quando” non si risolve contando i giorni, ma dimostrando, numeri alla mano, che un risanamento è ancora possibile.


Profilo 3 — Se un creditore ha già chiesto la tua liquidazione giudiziale

La tua situazione

Hai ricevuto la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure il decreto di convocazione con la data dell’udienza. A promuoverlo è un fornitore, una banca, un ex dipendente, o il pubblico ministero. Ti chiedi se puoi ancora chiedere la composizione negoziata, e fino a quando.

Cosa cambia per te

La prima cosa che devi sapere è che il ricorso del creditore non ti preclude l’accesso: dopo il correttivo del 2024 la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo non è una causa ostativa, ma va dichiarata nell’istanza. La giurisprudenza di merito aveva già imboccato questa strada: il Tribunale di Torino, l’11 aprile 2024, aveva affermato che l’interesse del singolo creditore istante non può prevalere su quello generale al risanamento dell’impresa; la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 2024, deliberata il 22 maggio 2024, ha ritenuto la composizione ammissibile anche in pendenza di ricorsi di creditori e ha escluso che, finché le misure protettive restano efficaci, si possa aprire la liquidazione giudiziale.

Il tuo “fino a quando”, però, è brutale: la finestra resta aperta fino alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e in pratica si chiude molto prima. Due principi della Cassazione te lo spiegano.

Il primo: la semplice pendenza di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione dell’insolvenza (Cass., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634). Ciò che blocca la sentenza è la pubblicazione delle misure protettive, per effetto dell’art. 18, comma 4, CCII: senza misure pubblicate, il procedimento liquidatorio va avanti.

Il secondo: una volta aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e con essa ogni utilità del contenzioso sulle misure. La Cassazione, con l’ordinanza del 19 giugno 2026, n. 20846, ha stabilito che l’apertura della procedura liquidatoria fa cessare ogni esigenza cautelare connessa alla composizione, al punto che un reclamo sulle misure protettive accolto dopo quella data resta privo di effetti.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: ricorso per liquidazione giudiziale di un fornitore per 94.870 €, notificato martedì 6 ottobre 2026, udienza fissata per martedì 3 novembre 2026. Hai 28 giorni di calendario.

Calcolo a ritroso dei tempi tecnici minimi: accettazione dell’esperto e pubblicazione nel registro delle imprese richiedono, dal caricamento dell’istanza, di norma da sette a quindici giorni (due giorni per la trasmissione alla commissione, cinque giorni lavorativi per la nomina, due giorni lavorativi per l’accettazione, più l’iscrizione). Per avere le misure pubblicate prima del 3 novembre con un margine prudenziale di cinque giorni, l’istanza completa dovrebbe essere caricata entro il 14 ottobre circa. Togliendo i dieci giorni che servono a richiedere i certificati se vuoi usare la dichiarazione sostitutiva, la richiesta dei certificati andrebbe inoltrata entro il 4 ottobre: già prima della notifica.

Tradotto: se la notifica ti coglie impreparato, arrivi in udienza con l’istanza appena caricata e senza misure pubblicate. Il giudice non è tenuto a rinviare. Se invece il fascicolo è pronto, puoi caricare l’istanza entro una settimana dalla notifica e arrivare all’udienza con le misure già pubblicate e il ricorso di conferma depositato.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è la composizione “in extremis”: un’istanza caricata pochi giorni prima dell’udienza, senza piano, che il tribunale della liquidazione può valutare incidentalmente come non seria e che comunque non ha avuto il tempo di produrre la protezione. La Cassazione, con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856, ha confermato il potere del tribunale investito della domanda di insolvenza di valutare in via incidentale l’ammissibilità della composizione negoziata ai fini della propria decisione.

Secondo rischio: la mancata conferma delle misure. Se il tribunale non le conferma, o le revoca perché le trattative non hanno prospettive, cade l’ostacolo dell’art. 18, comma 4, e la sentenza di apertura può arrivare a breve.

Terzo rischio: le altre esecuzioni. Il creditore istante spesso non è il solo: gli altri, vedendo il ricorso, accelerano pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. Le misure protettive, se chieste, servono anche a fermare loro.

Le mosse giuste

  1. Calcola subito il calendario a ritroso dall’udienza, tenendo conto dei tempi tecnici di nomina, accettazione e pubblicazione.
  2. Carica l’istanza con richiesta di misure protettive il prima possibile, dichiarando la pendenza del ricorso, e fai in modo che la pubblicazione avvenga prima dell’udienza.
  3. Deposita il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione e cura la pubblicazione del numero di ruolo nei termini, perché ogni adempimento mancato rende inefficaci le misure.
  4. Porta nel procedimento liquidatorio la prova della serietà del percorso: piano, flussi, disponibilità di creditori o investitori, così da ridurre lo spazio per una valutazione incidentale negativa.
  5. Valuta in parallelo lo strumento alternativo, come la domanda di concordato con riserva, se i tempi non consentono di arrivare protetti all’udienza: è una scelta strategica che va fatta subito, perché la domanda dell’imprenditore rende poi inammissibile la composizione finché pende.

In un profilo come questo, in cui la finestra si misura in giorni, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, costruisce istanza e ricorso di conferma in parallelo, così che la protezione sia già attiva quando il tribunale della liquidazione si riunisce.

Giurisprudenza dedicata

Per te contano quattro pronunce: Trib. Torino 11 aprile 2024 e App. Trieste n. 4/2024 sull’ammissibilità in pendenza del ricorso del creditore; Cass. n. 3634/2025 sull’assenza di un obbligo di rinvio; Cass. n. 20846/2026 sulla caduta della composizione con l’apertura della liquidazione giudiziale. Insieme dicono che la porta è aperta, ma che si chiude alle tue spalle il giorno della sentenza.


Profilo 4 — Se hai già tentato un’altra strada

La tua situazione

Hai già provato. Forse hai depositato una domanda di concordato con riserva per bloccare un’esecuzione e poi vi hai rinunciato perché il piano non stava in piedi. Forse hai presentato un ricorso per misure protettive anticipate, o una domanda di concordato minore. Oppure hai già fatto una composizione negoziata, finita con l’archiviazione. Ora ti chiedi quando potrai ripresentare l’istanza.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il “fino a quando” si rovescia in un “da quando”: la legge ti impone un’attesa, e la tua domanda vera è quando finisce. Le attese sono due, a seconda della strada che hai già tentato.

Se hai presentato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, compresa quella di concordato con riserva, di concordato minore o di misure protettive anticipate, l’art. 25-quinquies CCII opera su due piani. Finché quella domanda è pendente, la composizione è inammissibile. Se vi hai rinunciato, devi attendere che siano trascorsi quattro mesi dalla rinuncia.

Attenzione a un punto che molti trascurano: la rinuncia non fa cessare automaticamente la pendenza. La Cassazione, con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856, ha affermato che, nonostante la rinuncia a una precedente domanda di concordato con riserva, la procedura va considerata pendente fino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità, e continua quindi a precludere l’accesso alla composizione negoziata. Il tribunale investito della domanda di insolvenza può rilevarlo in via incidentale, con la conseguenza che le misure protettive ottenute non impediscono la sua decisione. Devono quindi ricorrere entrambe le condizioni: il procedimento deve essere chiuso con la declaratoria del giudice, e i quattro mesi dalla rinuncia devono essere decorsi.

Se invece hai già fatto una composizione negoziata archiviata, si applica l’art. 17, comma 9, CCII: un anno di attesa dall’archiviazione, ridotto a quattro mesi, una sola volta, se sei stato tu a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Non conta che l’archiviazione ti sembri ingiusta: il Tribunale di Roma, con provvedimento dell’8 agosto 2025, n. 1649, ha escluso che il giudice ordinario possa sindacare l’archiviazione disposta dal segretario generale della Camera di commercio su richiesta dell’esperto.

E non basta attendere. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 29 maggio 2026, ha precisato che una seconda domanda di composizione negoziata, oltre a rispettare il termine annuale, deve affrontare una crisi diversa e nuova, e non riproporre la precedente.

I numeri

Tre calcoli dimostrativi.

Ipotesi A, concordato con riserva: domanda depositata il 9 marzo 2026, rinuncia depositata il 20 aprile 2026, declaratoria di improcedibilità del 12 maggio 2026. La pendenza cessa il 12 maggio; i quattro mesi dalla rinuncia si compiono il 20 agosto 2026. L’istanza di composizione negoziata è presentabile solo dal giorno successivo, 21 agosto 2026. Se la presentassi il 13 maggio, convinto che la chiusura del procedimento basti, la tua istanza violerebbe la preclusione dei quattro mesi.

Ipotesi B, composizione archiviata su segnalazione dell’esperto: archiviazione del 15 ottobre 2025. La nuova istanza è presentabile dal 15 ottobre 2026 in poi, cioè a poche settimane di distanza dalla pubblicazione di questa guida.

Ipotesi C, composizione archiviata su tua richiesta: esperto che accetta il 3 febbraio 2026, tua richiesta di archiviazione depositata il 27 marzo 2026 (entro i due mesi), archiviazione disposta il 2 aprile 2026. L’attesa si riduce a quattro mesi: nuova istanza possibile dal 2 agosto 2026. Ma è una riduzione che puoi usare una sola volta.

Una precisazione: questi termini non sono termini processuali, quindi la sospensione feriale, che opera solo dal 1° al 31 agosto sui termini processuali, non li allunga. Nell’Ipotesi A, il 21 agosto è una data valida anche se cade in pieno periodo feriale.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è presentare l’istanza un giorno troppo presto: una composizione nata in violazione dell’art. 25-quinquies o dell’art. 17, comma 9, espone le misure protettive a essere considerate prive di efficacia proprio quando ti servono. Chi proviene da un concordato abbandonato di solito ha anche un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, e il tribunale della liquidazione può rilevare l’inammissibilità incidentalmente.

Secondo rischio: la seconda composizione “fotocopia”. Se la nuova istanza ripropone la stessa crisi con lo stesso piano, il giudice può negare le misure e l’esperto può non ravvisare prospettive. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha negato la conferma delle misure protettive in una seconda composizione in cui l’insolvenza non era nuova.

Terzo rischio: la protezione già consumata. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha affermato che chi ha già goduto di 240 giorni di misure nella composizione negoziata può ottenere un nuovo ombrello protettivo in un concordato con riserva solo se prospetta, almeno per grandi linee, un piano aggiornato e non implausibile. La protezione non è un credito illimitato da spendere a rate.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci con precisione le date: deposito, rinuncia, declaratoria di improcedibilità, archiviazione, accettazione dell’esperto nella procedura precedente.
  2. Calcola la prima data utile come la più lontana tra la fine della pendenza e la scadenza dell’attesa (quattro mesi o un anno).
  3. Usa il periodo di attesa per costruire un piano diverso, con elementi nuovi: un investitore, un apporto, una cessione, una riorganizzazione che la procedura precedente non aveva.
  4. Documenta perché la crisi è nuova o diversa, in modo che il tribunale e l’esperto possano distinguerla da quella precedente.
  5. Se l’attesa è incompatibile con l’urgenza, valuta con attenzione strumenti diversi, sapendo che anche questi hanno preclusioni proprie.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce chiave per te sono Cass. n. 31856/2025 sulla pendenza del concordato fino alla declaratoria di improcedibilità, Trib. Roma n. 1649/2025 sull’insindacabilità dell’archiviazione, Trib. Napoli 29 maggio 2026 sulla necessità di una crisi nuova, Trib. Bologna 19 maggio 2025 sulla seconda composizione e Trib. Massa 20 maggio 2026 sulla protezione già goduta.


Profilo 5 — Se la tua è un’impresa minore o un’impresa agricola

La tua situazione

Sei titolare di una piccola impresa individuale, di una società di persone o di una piccola srl con pochi dipendenti, fatturato contenuto e debiti che, pur pesanti per te, restano sotto il mezzo milione. Oppure sei un imprenditore agricolo, piccolo o grande: un’azienda vitivinicola, un allevamento, un’impresa orticola con debiti verso banche e fornitori di mezzi tecnici. Hai sentito dire che la composizione negoziata è “per le aziende strutturate” e ti chiedi se valga anche per te, e fino a quando.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: la composizione negoziata è aperta anche all’impresa minore e all’impresa agricola, e il tuo “fino a quando” è meno esposto alla ghigliottina della liquidazione giudiziale. L’art. 25-quater CCII disciplina l’accesso delle imprese sotto soglia con regole adattate, e l’art. 12 include espressamente l’imprenditore agricolo.

Sei impresa minore se, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, possiedi congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € annui nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a 200.000 € annui nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €. L’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale, e lo stesso vale per l’imprenditore agricolo, indipendentemente dalle dimensioni: per entrambi la procedura liquidatoria di riferimento è la liquidazione controllata del sovraindebitamento.

Questo cambia il tuo orizzonte temporale. Nel tuo caso non c’è una sentenza di liquidazione giudiziale che chiude la finestra come nel Profilo 3. I limiti restano però tre: il presupposto sostanziale (risanamento ragionevolmente perseguibile), le preclusioni dell’art. 25-quinquies (che richiama anche la domanda di concordato minore dell’art. 74) e l’eventuale apertura della liquidazione controllata. Anche gli sbocchi sono diversi: oltre ai contratti con i creditori, alla fine delle trattative puoi accedere al concordato minore, alla liquidazione controllata o al concordato semplificato. L’imprenditore agricolo, inoltre, può ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I numeri

Verifica dimostrativa della qualifica di impresa minore: attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi 241.600 €, 258.300 € e 233.900 €; ricavi 187.300 €, 176.800 € e 194.200 €; debiti complessivi 463.900 €. Tutti e tre i requisiti sono rispettati: sei impresa minore. Se però nell’ultimo esercizio i ricavi fossero stati 204.700 €, avresti superato la soglia e saresti soggetto alla liquidazione giudiziale, con le regole del Profilo 3 in caso di ricorso di un creditore.

Esempio di sostenibilità: debiti da ristrutturare 318.400 €, flussi liberi annui 41.900 €. Il rapporto è circa 7,6: elevato. Se però un familiare mette a disposizione 60.000 € e un fornitore accetta uno stralcio del 30% su 92.700 €, cioè 27.810 €, il debito scende a circa 230.590 € e il rapporto a circa 5,5. Nelle imprese minori, poche decine di migliaia di euro di apporto spostano sensibilmente il giudizio sulla perseguibilità del risanamento.

Per l’impresa agricola, attenzione alla stagionalità: un’azienda con flussi concentrati tra settembre e novembre, come quella vitivinicola dell’esempio, genera ad esempio 71.400 € in tre mesi e 9.800 € nei restanti nove. Presentare l’istanza a gennaio significa affrontare i primi mesi di trattative con la cassa al minimo; presentarla a luglio consente di arrivare alla vendemmia con le misure in corso e i flussi in arrivo. Per te, il “fino a quando” si ragiona anche per stagioni.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è sottovalutare lo strumento e passare direttamente al sovraindebitamento, rinunciando a una soluzione negoziata che avrebbe salvato l’attività. Molti piccoli imprenditori considerano la composizione negoziata troppo complessa; in realtà le regole adattate dell’art. 25-quater sono pensate proprio per loro.

Secondo rischio: il superamento delle soglie. Un esercizio con ricavi sopra i 200.000 € o debiti che superano i 500.000 € ti fa uscire dal perimetro dell’impresa minore, con tutte le conseguenze sull’esposizione alla liquidazione giudiziale.

Terzo rischio: la confusione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale. Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili, i creditori guardano anche ai beni personali. Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’imprenditore e i beni con cui esercita l’attività; l’estensione ad altri soggetti va chiesta e motivata.

Le mosse giuste

  1. Verifica con precisione la tua qualifica (minore o no, agricola o commerciale) sui dati dei tre esercizi precedenti.
  2. Scegli il momento dell’istanza in base ai tuoi flussi, soprattutto se l’attività è stagionale.
  3. Prepara fin da subito lo sbocco alternativo (concordato minore o concordato semplificato), perché nelle imprese piccole le trattative sono spesso brevi e l’esito si decide in pochi incontri.
  4. Non depositare una domanda di concordato minore “per prova”: se poi rinunci, scatta l’attesa di quattro mesi prima di poter chiedere la composizione negoziata.
  5. Coordina l’aspetto personale e quello d’impresa, soprattutto se sei garante dei debiti aziendali.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo mancano ancora pronunce di legittimità specifiche sull’accesso alla composizione negoziata da parte dell’impresa minore. Rileva però, per analogia di ratio, la sentenza della Cassazione del 22 gennaio 2026, n. 1473, che ha negato il concordato minore all’imprenditore che aveva volontariamente cessato e cancellato l’impresa: gli strumenti di risanamento presuppongono un’attività ancora in vita. È un’indicazione preziosa sul tuo termine finale: la porta resta aperta finché l’impresa esiste e opera.


Profilo 6 — Se la tua società è in liquidazione o l’attività è ferma

La tua situazione

L’assemblea ha già deliberato lo scioglimento e nominato un liquidatore, oppure l’attività è sospesa da mesi: il capannone è fermo, i dipendenti sono stati licenziati o collocati altrove, restano un immobile, qualche credito da incassare e molti debiti. Ti chiedi se una società in liquidazione possa ancora chiedere la composizione negoziata, o se il tempo sia scaduto nel momento in cui è iniziata la liquidazione.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la liquidazione volontaria non chiude la porta, ma la restringe: la composizione negoziata resta possibile finché l’insolvenza non è irreversibile e il percorso può produrre un riequilibrio, anche attraverso la vendita dei beni. Diversi tribunali di merito, tra cui il Tribunale di Perugia con provvedimento del 15 luglio 2024, hanno ritenuto l’accesso compatibile con lo stato di liquidazione, a condizione che permanga una prospettiva di riequilibrio; in questi casi il risanamento può consistere anche nella cessione dell’azienda o di singoli beni e nel pagamento parziale dei creditori, senza una ripresa dell’attività da parte della stessa società.

La prospettiva cambia se l’attività non è semplicemente in liquidazione, ma cessata e l’impresa cancellata dal registro. Per la società, la cancellazione determina l’estinzione; per l’imprenditore individuale, la cessazione volontaria fa venir meno il bene al cui risanamento gli strumenti concordatari sono preordinati. La Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio 2026, n. 1473, lo ha affermato con riferimento al concordato minore; la stessa logica vale, a maggior ragione, per la composizione negoziata, che è per definizione un percorso di risanamento dell’impresa. Resta ferma, per i creditori, la possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, secondo l’art. 33 CCII.

Il tuo “fino a quando” ha quindi due confini: uno sostanziale, la perdita definitiva di ogni prospettiva di riequilibrio; uno formale, la cancellazione dal registro delle imprese.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: società in liquidazione dal 30 aprile 2026. Attivo stimato: immobile strumentale 412.000 €, magazzino 38.700 €, crediti commerciali esigibili 56.300 €, per un totale di 507.000 €. Debiti: 179.200 € privilegiati, 468.500 € chirografari.

In una vendita frazionata in sede di liquidazione giudiziale, stimando realizzi pari al 70% per l’immobile e al 40% per il magazzino, l’attivo scenderebbe a circa 288.400 € + 15.480 € + 56.300 € = 360.180 €. Se invece nella composizione negoziata si trovasse un acquirente dell’intero complesso aziendale (immobile, magazzino e marchio) per 468.000 €, l’attivo complessivo con i crediti salirebbe a 524.300 €. La differenza, 164.120 €, è la misura concreta del “riequilibrio” che può giustificare l’accesso anche per una società in liquidazione.

Se, al contrario, l’immobile fosse gravato da un’ipoteca per 390.000 € e il resto dell’attivo fosse già oggetto di pignoramenti, lo spazio per un risultato migliore della liquidazione si ridurrebbe quasi a zero, e con esso la ragione di chiedere la composizione negoziata.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è usare la composizione negoziata come riparo temporaneo per vendere i beni lontano dai creditori. Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 14 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’accesso e inaccoglibile la richiesta di misure protettive quando il percorso serviva soltanto a liquidare beni per sottrarli alle azioni esecutive già avviate: il fine di risanamento, anche nella forma del riequilibrio, deve essere reale.

Secondo rischio: il tempo. Una liquidazione protratta per anni, senza vendite e con l’attivo che si deprezza, rende sempre più difficile sostenere una prospettiva credibile. Più la società resta ferma, più il tuo profilo scivola verso l’irreversibilità.

Terzo rischio: la cancellazione affrettata. Cancellare la società per “chiudere il capitolo” non estingue i problemi: espone soci e liquidatori alle azioni dei creditori nei limiti previsti dalla legge e preclude gli strumenti negoziali.

Le mosse giuste

  1. Fai stimare il valore dell’attivo in due scenari: vendita unitaria in un percorso negoziato e vendita frazionata in una liquidazione giudiziale.
  2. Cerca un acquirente prima dell’istanza, o almeno una manifestazione di interesse documentabile, perché è la prova concreta del riequilibrio possibile.
  3. Non procedere alla cancellazione finché non hai valutato con attenzione la composizione negoziata e gli strumenti alternativi.
  4. Verifica le preclusioni del Profilo 4, perché le società in liquidazione hanno spesso alle spalle domande di concordato già depositate e abbandonate.
  5. Prepara lo sbocco del concordato semplificato, che nel tuo profilo è spesso l’esito naturale se le trattative non portano a un accordo, sapendo che la Cassazione richiede un’utilità concreta per ciascun creditore.

Giurisprudenza dedicata

Rilevano il Tribunale di Perugia del 15 luglio 2024 sulla compatibilità con lo stato di liquidazione, il Tribunale di Milano del 14 dicembre 2025 sull’uso distorto del percorso e Cass. n. 1473/2026 sulla cesura prodotta dalla cessazione volontaria e dalla cancellazione. Per lo sbocco finale, Cass. 12 gennaio 2026, n. 624, ha escluso che l’utilità dovuta a ciascun creditore nel concordato semplificato possa consistere nella sola rapidità della chiusura quando ai chirografari non va nulla.


Tre imprese, tre calendari, tre esiti

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici e non riferite a casi reali. Applicano la stessa domanda, “fino a quando posso chiedere la composizione negoziata?”, a tre profili diversi, con date coerenti con le regole vigenti.

Simulazione 1 — Srl in bonis con squilibrio (Profilo 1)

Situazione di partenza al 24 settembre 2026: debiti totali 732.600 €, tutti regolarmente pagati; liquidità 58.900 €, fido residuo 44.100 €, assorbimento netto medio mensile 14.300 €. Autonomia: (58.900 + 44.100) / 14.300 = circa 7,2 mesi, cioè fino a fine aprile 2027.

Calendario: richiesta dei certificati il 28 settembre; istanza caricata il 12 ottobre; accettazione dell’esperto attesa intorno al 23 ottobre; 180° giorno dell’incarico intorno al 21 aprile 2027. La scadenza ordinaria dell’incarico cade una settimana prima dell’esaurimento stimato della cassa.

Esito: l’impresa può ancora chiedere la composizione negoziata, ma deve farlo subito. Rinviando di due mesi, a dicembre, l’autonomia residua sarebbe di circa 5 mesi e le trattative arriverebbero alla scadenza con la cassa esaurita: il limite giuridico non ci sarebbe, quello economico sì.

Simulazione 2 — Spa con ricorso di un creditore (Profilo 3)

Situazione di partenza: ricorso per liquidazione giudiziale per 213.470 €, notificato lunedì 5 ottobre 2026; udienza fissata per giovedì 29 ottobre 2026. L’impresa ha un fascicolo parzialmente pronto: piano abbozzato, situazione patrimoniale al 31 agosto 2026, certificati richiesti il 17 settembre.

Calendario: istanza con misure protettive caricata venerdì 9 ottobre; trasmissione alla commissione entro l’11; nomina entro venerdì 16 ottobre (quinto giorno lavorativo dal 12); accettazione entro martedì 20 ottobre; pubblicazione mercoledì 21 ottobre; ricorso di conferma depositato giovedì 22 ottobre. All’udienza del 29 ottobre le misure sono pubblicate e, per l’art. 18, comma 4, la sentenza di apertura non può essere pronunciata.

Variante: se l’impresa avesse iniziato a preparare i documenti solo dopo la notifica, i certificati sarebbero stati richiesti il 6 ottobre e la dichiarazione sostitutiva utilizzabile solo dal 16 ottobre; con l’istanza caricata il 16 e i tempi tecnici di nomina e accettazione, la pubblicazione sarebbe arrivata intorno al 28-30 ottobre, a ridosso o dopo l’udienza. Senza misure pubblicate, il giudice non sarebbe tenuto a rinviare.

Esito: a parità di debito e di udienza, la differenza tra arrivare protetti e arrivare scoperti sta in circa dieci giorni di preparazione anticipata.

Simulazione 3 — Srl che ha rinunciato a un concordato con riserva (Profilo 4)

Situazione di partenza: domanda di concordato con riserva depositata il 16 febbraio 2026; rinuncia depositata il 27 aprile 2026; declaratoria di improcedibilità del 19 giugno 2026. Nel frattempo, un creditore ha depositato ricorso per liquidazione giudiziale, con udienza fissata al 10 luglio 2026.

Calendario: la pendenza cessa il 19 giugno; i quattro mesi dalla rinuncia si compiono il 27 agosto. La prima data utile per l’istanza di composizione negoziata è il 28 agosto 2026. All’udienza del 10 luglio l’impresa non può invocare alcuna composizione negoziata: un’istanza presentata a fine giugno, prima dello scadere dei quattro mesi, sarebbe inammissibile e il tribunale potrebbe rilevarlo incidentalmente, come ammesso da Cass. n. 31856/2025.

Esito: per questa impresa, la finestra della composizione negoziata si apre troppo tardi rispetto all’udienza. La sola strada praticabile, in quel momento, è un diverso strumento con presupposti propri, oppure la difesa nel procedimento liquidatorio. Il calendario dimostra che, nel Profilo 4, la scelta di depositare e poi abbandonare un concordato ha un costo temporale preciso.


Quando appartieni a più profili insieme

Molte imprese non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Impresa insolvente con ricorso del creditore pendente (Profili 2 e 3)

È la combinazione più comune. Si sommano le difficoltà dei due profili: devi dimostrare la reversibilità dell’insolvenza e, nello stesso tempo, arrivare alla pubblicazione delle misure prima dell’udienza. Il tribunale della liquidazione, valutando incidentalmente l’ammissibilità, guarderà proprio alla serietà del percorso di un’impresa insolvente. In questa combinazione, un piano con leve documentate vale più di qualunque argomento procedurale.

Impresa che ha rinunciato a un concordato e ha un ricorso pendente (Profili 3 e 4)

È la combinazione più pericolosa, perché le attese del Profilo 4 si scontrano con l’urgenza del Profilo 3. Come nella Simulazione 3, la finestra della composizione può aprirsi dopo l’udienza. Qui la strategia va decisa a monte: prima di rinunciare a un concordato con riserva, bisogna sapere che per i quattro mesi successivi la composizione negoziata non sarà disponibile.

Impresa minore che ha tentato il concordato minore (Profili 4 e 5)

L’art. 25-quinquies richiama espressamente la domanda di concordato minore dell’art. 74. Se hai depositato quella domanda e vi hai rinunciato, anche da impresa minore devi attendere quattro mesi. Il vantaggio del tuo profilo (nessuna liquidazione giudiziale) non ti esonera dalla preclusione.

Società in liquidazione con precedente composizione archiviata (Profili 4 e 6)

Una società in liquidazione che ha già avuto una composizione archiviata deve attendere un anno, salvo la riduzione a quattro mesi se l’archiviazione era stata chiesta da lei entro due mesi dall’accettazione. Durante l’attesa il valore dell’attivo tende a ridursi: il rischio è che, quando la porta formale si riapre, quella sostanziale si sia già chiusa.

Società di persone e soci illimitatamente responsabili (Profili 1-6)

Nelle società di persone la crisi dell’impresa coinvolge il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. La giurisprudenza di merito ha ammesso, in presenza di presupposti specifici e su richiesta motivata, l’estensione delle misure protettive a beni dei soci funzionali al risanamento. Il “fino a quando” va quindi valutato anche dal lato dei soci: un pignoramento sui loro beni, se questi sono necessari al piano, accorcia la finestra dell’impresa.

Gruppi di imprese

Quando più società del gruppo sono in difficoltà, ciascuna può trovarsi in un profilo diverso: una in bonis, una insolvente, una con un ricorso pendente. L’art. 25 CCII consente la conduzione unitaria delle trattative, ma le preclusioni e i presupposti vanno verificati società per società. La finestra complessiva è quella della società che si trova nel profilo più stretto.


Il confronto tra profili

La tabella riassume, profilo per profilo, qual è il limite che chiude la finestra e cosa lo rende più o meno vicino. Serve a riconoscersi rapidamente, non a sostituire la lettura della sezione dedicata. Come si vede, solo in due profili il termine è una data certa (Profili 3 e 4); negli altri è un giudizio sulla perseguibilità del risanamento che dipende da numeri e leve concrete. Proprio per questo il momento migliore per chiedere la composizione negoziata è quasi sempre prima di quanto l’imprenditore pensi.

AspettoProfilo 1 In bonis con squilibrioProfilo 2 Già insolventeProfilo 3 Ricorso del creditore pendenteProfilo 4 Altra strada già tentataProfilo 5 Impresa minore o agricolaProfilo 6 In liquidazione o ferma
Limite che chiude la finestraEconomico: esaurimento della cassaIrreversibilità dell’insolvenzaSentenza di apertura della liquidazione giudizialeAttesa di 4 mesi o 1 anno; pendenza fino alla declaratoriaIrreversibilità; eventuale liquidazione controllataPerdita del riequilibrio; cancellazione
Preclusioni formaliNessunaNessuna specificaNessuna, ma pendenza da dichiarareArt. 25-quinquies e art. 17, comma 9Art. 25-quinquies, anche per il concordato minoreQuelle degli altri profili, se presenti
Esposizione alla liquidazione giudizialeBassa finché pagaAltaGià in corsoSpesso già in corsoEsclusaAlta (entro un anno dalla cancellazione)
Controllo più severoSerietà del pianoReversibilità, anche a posterioriSerietà valutabile incidentalmenteNovità della crisiQualifica e sostenibilitàFinalità reale di risanamento
Tempo utile tipicoMesiSettimane o pochi mesiGiorniDipende dalle dateMesi, con attenzione alla stagionalitàSettimane o pochi mesi
Pronunce chiaveTrib. Isernia 24.4.2026Cass. 544/2026; Cass. 623/2026Cass. 3634/2025; Cass. 20846/2026Cass. 31856/2025; Trib. Napoli 29.5.2026Cass. 1473/2026 (per analogia)Trib. Perugia 15.7.2024; Trib. Milano 14.12.2025

Le domande che valgono per tutti

Cosa succede se, mentre preparo l’istanza, cambio profilo?

Succede spesso: un’impresa del Profilo 1 riceve un ricorso per liquidazione giudiziale e passa al Profilo 3, oppure scopre di non riuscire più a pagare e passa al Profilo 2. Le regole applicabili sono quelle del momento in cui presenti l’istanza. Per questo conviene preparare il fascicolo in modo che regga anche nel profilo successivo: un piano pensato per un’impresa in bonis, se tarda troppo, si trova a dover convincere un esperto e un giudice su basi molto più severe.

Posso chiedere la composizione negoziata se ho un pignoramento in corso?

Sì. Il pignoramento non è una causa ostativa. Se chiedi le misure protettive, dalla pubblicazione il creditore interessato non può proseguire l’esecuzione finché le misure sono efficaci. Le misure però operano per il futuro: non restituiscono somme già assegnate. La giurisprudenza di merito, ad esempio il Tribunale di Milano con provvedimento del 4 luglio 2025, ha escluso misure con effetti retroattivi sui procedimenti esecutivi in corso.

Il mese di agosto allunga i termini di attesa o quelli di accesso?

No. La sospensione feriale riguarda solo i termini processuali e opera dal 1° al 31 agosto. Le attese di quattro mesi e di un anno previste dagli artt. 25-quinquies e 17, comma 9, CCII non sono termini processuali e scadono regolarmente anche in agosto. Allo stesso modo, i 180 giorni dell’incarico dell’esperto e la durata delle misure protettive corrono senza interruzioni.

Scaduti i 240 giorni di misure protettive, sono di nuovo scoperto?

Le misure protettive, comprese le proroghe, non possono superare i 240 giorni. Tuttavia, il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha ammesso che, scaduto quel termine, il tribunale possa concedere misure cautelari mirate che inibiscano l’esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno apprezzabili prospettive e i diritti dei creditori non sono gravemente pregiudicati. È un rimedio eccezionale, non una proroga automatica.

Se la composizione va male, ho perso tempo prezioso?

Non necessariamente. Dalla comunicazione della relazione finale hai sessanta giorni per alcuni sbocchi importanti, come il concordato semplificato o l’accordo di ristrutturazione con soglia di adesione ridotta. Ma la qualità di quegli sbocchi dipende da come hai condotto le trattative: la buona fede e la correttezza si costruiscono dal primo incontro, e sono la condizione per non trasformare un tentativo fallito in un’occasione persa.


La giurisprudenza profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono ordinati per il profilo cui si applicano. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nel tuo caso.

Per l’impresa in squilibrio (Profilo 1)

Tribunale di Isernia, provvedimento del 24 aprile 2026. Principio: la composizione negoziata mira alla prosecuzione dell’attività, dell’imprenditore o di un terzo, attraverso iniziative concrete per superare squilibrio, crisi o insolvenza non irreversibili; la mera ristrutturazione del debito non basta. Rilevanza: chi entra presto deve comunque presentarsi con un progetto, non con una semplice richiesta di tempo.

Per l’impresa insolvente (Profilo 2)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 544, pubblicata il 9 gennaio 2026. Principio: la composizione negoziata è accessibile anche all’impresa insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, e al concordato semplificato può ricorrere anche il debitore insolvente. Rilevanza: l’insolvenza non chiude la porta; il limite è la reversibilità.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: il tribunale chiamato a valutare la proposta di concordato semplificato può verificare se i presupposti di accesso alla composizione negoziata sussistessero fin dall’origine. Rilevanza: per l’insolvente, un ingresso privo di reali prospettive si ritorce contro di lui anche a valle.

Per l’impresa con ricorso del creditore pendente (Profilo 3)

Tribunale di Torino, provvedimento dell’11 aprile 2024. Principio: la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale proposto da un creditore non impedisce l’accesso, perché l’interesse del singolo non prevale su quello generale al risanamento. Rilevanza: anticipa la soluzione poi fatta propria dal correttivo.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 2024 (deliberata il 22 maggio 2024). Principio: la composizione è ammissibile anche con ricorsi di creditori pendenti e, finché le misure protettive sono efficaci, la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Rilevanza: conferma che il vero scudo è la pubblicazione tempestiva delle misure.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione dell’insolvenza. Rilevanza: un’istanza presentata a ridosso dell’udienza non garantisce di per sé alcun rinvio.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 5 gennaio 2026, n. 241. Principio: il procedimento di conferma delle misure protettive è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, e il relativo provvedimento è reclamabile secondo le regole cautelari. Rilevanza: le due partite corrono su binari distinti, con tempi propri.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 19 gennaio 2026, n. 500. Principio: i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare e non sono idonei al giudicato, sicché contro la decisione sul reclamo non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: la partita sulle misure si gioca in primo grado e nel reclamo, senza una seconda occasione in sede di legittimità.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 19 giugno 2026, n. 20846. Principio: con l’apertura della liquidazione giudiziale viene meno ogni esigenza cautelare legata alla composizione negoziata, e un eventuale accoglimento del reclamo sulle misure resta privo di effetti. Rilevanza: segna il termine ultimo, invalicabile, del Profilo 3.

Per chi ha già tentato un’altra strada (Profilo 4)

Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: il tribunale investito della domanda di insolvenza può rilevare incidentalmente l’inammissibilità della composizione negoziata presentata in pendenza di una domanda di concordato, anche con riserva; la procedura rinunciata resta pendente fino alla declaratoria di improcedibilità. Rilevanza: la rinuncia da sola non riapre la porta.

Tribunale di Roma, provvedimento dell’8 agosto 2025, n. 1649. Principio: il giudice ordinario non può sindacare l’archiviazione della composizione disposta dal segretario generale della Camera di commercio su richiesta dell’esperto. Rilevanza: l’attesa di un anno che segue l’archiviazione non si aggira contestandola davanti al tribunale.

Tribunale di Napoli, provvedimento del 29 maggio 2026. Principio: la seconda domanda di composizione negoziata richiede il rispetto del termine annuale e deve riguardare una crisi diversa e nuova, non la riproposizione della precedente. Rilevanza: l’attesa va usata per cambiare il piano, non solo per far passare il tempo.

Tribunale di Bologna, provvedimento del 19 maggio 2025. Principio: in una seconda composizione negoziata non vengono confermate le misure protettive se l’insolvenza non è nuova rispetto a quella già affrontata. Rilevanza: rafforza la necessità di un elemento di novità reale.

Tribunale di Massa, provvedimento del 20 maggio 2026. Principio: chi ha già beneficiato di 240 giorni di misure nella composizione negoziata può ottenere nuove protezioni nel concordato con riserva solo prospettando un piano aggiornato e non implausibile. Rilevanza: la protezione già goduta pesa sulle strade successive.

Per l’impresa minore e agricola (Profilo 5) e per la società ferma (Profilo 6)

Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 gennaio 2026, n. 1473. Principio: l’imprenditore che ha volontariamente cessato l’attività ed è stato cancellato non può accedere al concordato minore, perché manca l’impresa da risanare. Rilevanza: indica, per analogia di ratio, il confine finale anche per la composizione negoziata.

Tribunale di Perugia, provvedimento del 15 luglio 2024. Principio: lo stato di liquidazione volontaria è compatibile con la composizione negoziata se l’insolvenza non è irreversibile e resta una prospettiva di riequilibrio, anche attraverso la vendita di beni. Rilevanza: la delibera di scioglimento non chiude automaticamente la finestra.

Tribunale di Milano, pronuncia del 14 dicembre 2025. Principio: è inammissibile l’accesso finalizzato solo a liquidare beni per sottrarli alle esecuzioni già avviate. Rilevanza: segna il confine tra riequilibrio legittimo e uso distorto dello strumento.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: nel concordato semplificato l’utilità per ciascun creditore non può esaurirsi nella rapidità della chiusura quando ai chirografari non è riconosciuto nulla. Rilevanza: orienta lo sbocco finale più frequente per le società in liquidazione.

Trasversale a tutti i profili

Tribunale di Milano, provvedimento del 4 luglio 2025. Principio: scaduto il termine massimo di 240 giorni delle misure protettive, possono essere concesse misure cautelari mirate verso creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta e le trattative hanno apprezzabili prospettive; non sono invece ammesse misure con effetti retroattivi sulle esecuzioni in corso. Rilevanza: chiarisce cosa resta possibile quando la protezione ordinaria è esaurita.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Capire fino a quando puoi chiedere la composizione negoziata significa prima di tutto collocare correttamente la tua impresa. Per questo lo Studio Monardo lavora con strumenti diversi a seconda del profilo.

  1. Collochiamo la tua impresa nel profilo corretto, verificando stato patrimoniale, qualifica (minore, agricola, commerciale sopra soglia), procedure pendenti e precedenti, e ti indichiamo per iscritto qual è il limite che chiude la tua finestra.
  2. Per le imprese in squilibrio, calcoliamo con i commercialisti dello staff l’autonomia di cassa e fissiamo la data limite interna oltre la quale l’ingresso diventerebbe tardivo.
  3. Per le imprese insolventi, costruiamo la prova della reversibilità: individuiamo le leve concrete (apporti, cessioni, investitori) e le traduciamo in un progetto di piano e in un piano finanziario semestrale coerenti con la contabilità.
  4. Per chi ha un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, calcoliamo il calendario a ritroso dall’udienza e prepariamo in parallelo istanza, richiesta di misure protettive e ricorso di conferma, così da arrivare all’udienza con le misure pubblicate.
  5. Per chi ha già tentato un’altra strada, ricostruiamo le date di deposito, rinuncia, improcedibilità e archiviazione, calcoliamo la prima data utile e verifichiamo che la nuova istanza riguardi una crisi realmente nuova.
  6. Per le imprese minori e agricole, verifichiamo i requisiti dimensionali sui tre esercizi, pianifichiamo il momento dell’istanza in base alla stagionalità e predisponiamo lo sbocco alternativo nel concordato minore o nel concordato semplificato.
  7. Per le società in liquidazione, confrontiamo il valore dell’attivo in vendita unitaria e in vendita frazionata, per documentare il riequilibrio che giustifica l’accesso, e sconsigliamo cancellazioni affrettate.
  8. Presidiamo i termini a pena di inefficacia: ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, pubblicazione del numero di ruolo, istanze di proroga prima della scadenza delle misure.
  9. Assistiamo l’impresa nel procedimento liquidatorio pendente, portando la prova della serietà del percorso per contrastare valutazioni incidentali negative sull’ammissibilità della composizione.
  10. Seguiamo il contenzioso successivo, dai reclami sulle misure alle opposizioni negli strumenti di uscita, fino al giudizio di legittimità quando è ammesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa soprattutto l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica di chi guida la composizione negoziata e conosce i criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, cioè proprio il parametro che, in quattro profili su sei, decide fino a quando si può ancora entrare. Per le imprese minori e agricole è decisiva anche la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, perché il loro percorso si intreccia con il concordato minore e la liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue l’istanza, il procedimento sulle misure protettive, il confronto con il tribunale della liquidazione e le impugnazioni successive, senza passaggi di consegne nei momenti in cui i termini si misurano in giorni.

Accanto all’avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano sullo stesso fascicolo: i numeri che dimostrano la reversibilità della crisi e le regole che stabiliscono i tempi di accesso vengono costruiti insieme, perché nella composizione negoziata un piano non credibile chiude la porta quanto un termine mancato.


Il primo passo è capire chi sei, il secondo è muoverti secondo le tue regole

La domanda “fino a quando si può chiedere la composizione negoziata?” non ha una risposta unica, ma ha sempre una risposta precisa per la tua impresa. Per l’impresa in bonis il limite è la cassa; per l’impresa insolvente è la reversibilità; per chi ha un ricorso pendente è la sentenza, e in pratica l’udienza; per chi ha già tentato un’altra strada è una data calcolabile al giorno; per l’impresa minore, agricola o in liquidazione sono confini che si spostano con i numeri e con le scelte. Prima capisci in quale profilo ti trovi, poi agisci secondo le regole di quel profilo: invertire l’ordine è il modo più comune per scoprire che la finestra si è già chiusa.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’abilitazione prevista per chi conduce la composizione negoziata, e affianca a questa la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, decisiva per le imprese minori e agricole, e quella di cassazionista, che assicura continuità quando il tempo di accesso diventa oggetto di contenzioso. Il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff consente di trasformare il tuo profilo in un calendario concreto.

📩 La finestra della tua impresa ha una data, anche se oggi non la conosci: scrivici subito e la calcoleremo insieme, tutti i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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