Crisi D’impresa E Debiti Fiscali: Le Soluzioni Legali Previste Dal Codice Della Crisi

Sette convinzioni diffuse tra imprenditori e amministratori, verificate una per una alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), del correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e della giurisprudenza aggiornata a settembre 2026.


Perché sui debiti fiscali dell’impresa in crisi circolano tante leggende

Pochi temi generano tanto passaparola quanto il rapporto tra un’impresa in difficoltà e il Fisco. È comprensibile: le regole sono cambiate più volte in pochi anni, prima con l’entrata in vigore del Codice della crisi nel luglio 2022, poi con la disciplina transitoria del 2023, infine con il correttivo del settembre 2024 e con la circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2026. Chi ha sentito una regola da un collega, da un forum o da un articolo di tre anni fa rischia di muoversi con una mappa che non corrisponde più al territorio.

Il problema è che in questa materia l’errore non è neutro. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si bruciano mesi preziosi, si paga il creditore sbagliato, si rinuncia a strumenti che avrebbero salvato l’azienda, oppure ci si affida a uno strumento che non può funzionare perché la legge lo esclude proprio per quella situazione.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che incontriamo con grande frequenza:

  1. “L’IVA non si può tagliare: va sempre pagata per intero.”
  2. “Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il piano è morto.”
  3. “Il cram down fiscale scatta sempre: basta offrire al Fisco più della liquidazione.”
  4. “Basta avviare la composizione negoziata e le cartelle si bloccano da sole.”
  5. “In composizione negoziata il Fisco è obbligato a concedere sconti e 120 rate.”
  6. “Con la domanda di concordato il reato di omesso versamento IVA sparisce.”
  7. “I debiti col Fisco non si cancellano mai, e comunque il Codice della crisi è roba da grandi aziende.”

Per ciascuna ricostruiamo il fondo di verità, la regola effettiva, la prova normativa o giurisprudenziale e il rischio concreto per chi ci crede.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la crisi d’impresa con esposizione fiscale richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno la composizione negoziata e il dialogo tra impresa, banche e amministrazione finanziaria; come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario può costruire il confronto numerico con la liquidazione su cui si decide ogni transazione fiscale; come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC conosce il concordato minore, che è lo strumento delle piccole imprese.

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Mito n. 1 — “L’IVA è intoccabile: in qualsiasi procedura va pagata al 100%”

Il mito

“Puoi negoziare tutto, ma l’IVA no: è un’imposta europea e lo Stato non può rinunciarvi nemmeno di un euro.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione ha radici solide nel passato. Per anni, sotto la vecchia legge fallimentare, l’art. 182-ter prevedeva espressamente che per l’IVA la transazione fiscale potesse prevedere solo la dilazione del pagamento, mai la riduzione. La giurisprudenza di legittimità aveva a lungo sostenuto questa impostazione, fondandola sul carattere di “risorsa propria” dell’Unione europea che l’IVA riveste e sull’obbligo degli Stati membri di garantirne l’integrale riscossione.

Molti commercialisti e imprenditori si sono formati in quel periodo, e la regola è rimasta impressa come un assioma. Si aggiunga che l’IVA gode di un privilegio generale sui mobili del debitore, collocato in una posizione piuttosto alta nella graduatoria: questo rafforza l’impressione che si tratti di un credito “diverso”, da trattare con guanti speciali.

La realtà

In realtà il quadro è cambiato da quasi dieci anni. La svolta è arrivata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti): i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato di ammettere il pagamento parziale dell’IVA nell’ambito di una procedura concorsuale, purché vi sia un controllo giudiziale e un esperto indipendente attesti che l’amministrazione non otterrebbe di più nell’alternativa liquidatoria.

Il legislatore italiano ha recepito questa impostazione già con la legge di bilancio 2017, eliminando il limite della sola dilazione, e il Codice della crisi l’ha resa strutturale. Oggi l’art. 88 CCII, per il concordato preventivo, e l’art. 63 CCII, per gli accordi di ristrutturazione, consentono di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, senza distinguere tra IVA e altre imposte. Il correttivo del 2024 ha inoltre portato la transazione fiscale anche dentro la composizione negoziata, con il nuovo comma 2-bis dell’art. 23.

La correzione essenziale è questa: l’IVA si può falcidiare, alle stesse condizioni delle altre imposte, purché il trattamento proposto non sia inferiore a quello che l’Erario otterrebbe dalla liquidazione dei beni su cui ha privilegio.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio quella condizione. La falcidia dell’IVA non è un regalo: è ammessa solo se il professionista indipendente attesta, con numeri verificabili, che la liquidazione non darebbe di più. Se l’impresa ha un magazzino di valore, crediti verso clienti esigibili o altri beni mobili capienti, il privilegio IVA può trovare ampia soddisfazione nello scenario liquidatorio, e in quel caso la proposta deve rispecchiarlo.

Occorre poi rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Nel concordato preventivo con continuità aziendale il Codice ha introdotto la cosiddetta regola della priorità relativa per il valore eccedente quello di liquidazione, e la Cassazione ha precisato che anche negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la relative priority rule (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842). Tradotto: non si può offrire all’IVA privilegiata una percentuale inferiore a quella offerta a creditori di rango più basso, senza una giustificazione conforme alla legge.

La prova

La sentenza Degano Trasporti della Corte di giustizia (7 aprile 2016, C-546/14) resta il fondamento sistematico. Sul piano interno, gli artt. 63 e 88 CCII non prevedono alcuna eccezione per l’IVA, e la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha richiamato quell’orientamento europeo riconoscendo che il vincolo unionale non impedisce, in generale, il pagamento parziale dell’imposta in una procedura concorsuale.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è duplice. Il primo è costruire un piano che prevede il pagamento integrale dell’IVA con risorse che non esistono: un piano così è infattibile e verrà bocciato, oppure verrà omologato e poi risolto per inadempimento. Il secondo, più sottile, è scartare del tutto gli strumenti del Codice perché “tanto l’IVA va pagata comunque”, e continuare a destinare la liquidità a rateizzazioni di cartelle che non si riusciranno a onorare, mentre gli altri creditori avviano pignoramenti. In entrambi i casi l’impresa perde il momento utile per una ristrutturazione seria.


Mito n. 2 — “Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il piano è morto”

Il mito

“Nel mio caso il Fisco è il creditore principale: se dice di no, non c’è niente da fare.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente. In moltissime imprese in crisi il debito tributario e contributivo pesa per una quota rilevante del passivo, spesso decisiva per raggiungere le maggioranze richieste dalla legge. E l’Agenzia delle Entrate, per ragioni istituzionali, è un creditore prudente: aderisce solo se la proposta è documentata e conveniente, e non ha alcun margine per “fare un favore”.

Inoltre, fino a pochi anni fa, il voto contrario del Fisco era effettivamente un ostacolo difficilmente superabile. La possibilità per il tribunale di omologare nonostante il dissenso dell’amministrazione è stata introdotta nel 2020 e poi più volte modificata, e molte persone non ne hanno ancora una percezione chiara.

La realtà

In realtà il Codice della crisi prevede, in tre strumenti diversi, il cosiddetto cram down fiscale: il potere del tribunale di omologare anche in mancanza di adesione, o nonostante il voto contrario, dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti la disciplina è nell’art. 63 CCII, riscritto dal D.Lgs. 136/2024. Nel concordato preventivo è nell’art. 88 CCII, anch’esso riformulato nel 2024. Nel concordato minore, lo strumento delle imprese sotto soglia, dei professionisti e delle start-up innovative, è nell’art. 80, comma 3, CCII.

Il meccanismo, in tutti e tre, ruota intorno a due idee. La prima: l’adesione del Fisco deve essere determinante per raggiungere le maggioranze o le percentuali richieste. La seconda: la proposta deve assicurare all’Erario un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe nella liquidazione (giudiziale o controllata). Se queste condizioni ricorrono, insieme alle altre previste per ciascuno strumento, il “no” dell’Agenzia non è un veto.

La correzione essenziale: il dissenso del Fisco non è mai, di per sé, la fine del piano; diventa decisivo solo se la proposta non regge il confronto con la liquidazione o se mancano i requisiti specifici dello strumento scelto.

La Cassazione ha rafforzato questo principio in modo netto. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha confermato l’omologa forzosa di un concordato preventivo nonostante l’Agenzia avesse contestato violazioni fiscali sistematiche del debitore: nel cram down dell’art. 88 conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non un giudizio autonomo sulla meritevolezza di chi la presenta. E con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026 ha chiarito che nel concordato minore l’omologazione forzosa segue una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sulla relazione dell’Organismo di composizione della crisi, senza bisogno di una proposta di transazione fiscale costruita secondo l’art. 88.

Proprio qui si colloca il lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: trasformare il confronto con il Fisco da trattativa “a sensazione” in una verifica numerica che il tribunale possa controllare.

C’è però un’eccezione importante, che il passaparola tende a ignorare nel senso opposto: nella composizione negoziata il cram down non esiste. L’accordo transattivo con le agenzie fiscali previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII si perfeziona solo se l’amministrazione lo sottoscrive. Chi confonde i due piani rischia di scegliere il percorso sbagliato.

La prova

Oltre ai testi degli artt. 63, 88 e 80, comma 3, CCII, la prova sta nelle ordinanze della Cassazione n. 10723/2026 e n. 14555/2026, e in una serie di pronunce di merito che hanno omologato strumenti di regolazione nonostante il dissenso fiscale (tra le altre Trib. Vasto, 24 dicembre 2024, per un accordo di ristrutturazione, e Trib. Brescia, 12 novembre 2025, per un concordato liquidatorio in cui il mancato raggiungimento delle maggioranze è stato superato proprio con il cram down).

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il “no” del Fisco sia definitivo tende a una di due reazioni, entrambe dannose: rinunciare in partenza a qualsiasi strumento, lasciando che l’impresa scivoli verso la liquidazione giudiziale; oppure presentare una proposta al ribasso “tanto per provare”, senza un’attestazione solida, e vedersela respingere. In realtà la partita si gioca quasi tutta sulla qualità del confronto con lo scenario liquidatorio: è lì che va concentrato lo sforzo fin dal primo giorno.


Mito n. 3 — “Il cram down è automatico: basta offrire al Fisco qualcosa più della liquidazione”

Il mito

“Ormai il giudice omologa sempre: basta che la mia proposta dia all’Agenzia un euro in più di quello che prenderebbe con il fallimento.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è il rovescio del precedente e nasce da una stagione precisa. Tra il 2021 e la metà del 2023 alcuni tribunali avevano applicato il cram down negli accordi di ristrutturazione in modo molto ampio, omologando anche proposte che riconoscevano all’Erario percentuali minime. Diversi osservatori hanno segnalato casi in cui il debito tributario veniva estinto con una frazione molto ridotta del dovuto, perché la norma di allora non prevedeva soglie minime di soddisfacimento.

Quei casi sono circolati molto, e hanno alimentato l’idea che il cram down fosse una specie di “condono giudiziario” a disposizione di chiunque.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La convenienza rispetto alla liquidazione resta il cuore del meccanismo, ma dal 2023 il legislatore ha introdotto correttivi significativi, e dal 28 settembre 2024 le regole sono molto più articolate, soprattutto per gli accordi di ristrutturazione.

Nel testo attuale dell’art. 63 CCII, il tribunale può omologare l’accordo senza l’adesione del Fisco solo se, oltre alla decisività dell’adesione mancante, l’accordo non ha carattere liquidatorio e il trattamento dei crediti pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Si aggiungono soglie quantitative: se gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale dei crediti, ai creditori pubblici va assicurato almeno il 50% dei rispettivi crediti, esclusi sanzioni e interessi; se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare i dieci anni.

Il comma 6 dello stesso articolo contiene poi cause di esclusione del cram down: in sintesi, quando nei cinque anni precedenti il debitore ha già concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto, oppure quando il debito verso il Fisco e gli enti previdenziali rappresenta almeno l’80% dei debiti complessivi e deriva prevalentemente da omessi versamenti protratti nel tempo o da violazioni commesse con condotte fraudolente o simulatorie.

La correzione essenziale: negli accordi di ristrutturazione la convenienza è necessaria ma non sufficiente; servono soglie minime, carattere non liquidatorio e assenza delle cause ostative; nel concordato preventivo contano invece convenienza e requisiti dell’art. 88, ma la disciplina applicabile dipende dalla data della proposta.

Questo ultimo aspetto è decisivo. L’art. 56 del D.Lgs. 136/2024 contiene una norma transitoria specifica per la transazione fiscale: le nuove regole si applicano alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024. Per quelle anteriori valgono le regole previgenti, e la Cassazione ha tratto conseguenze rilevanti. Con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 ha stabilito che il vecchio art. 88, comma 2-bis, non consentiva il cram down fiscale nel concordato in continuità, perché rinviava alle sole maggioranze del concordato liquidatorio, risolvendo così un contrasto tra tribunali (alcuni dei quali, come Trib. Caltanissetta, 19 dicembre 2024, e Trib. Pavia, 13 febbraio 2025, avevano ammesso l’estensione). Con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha affermato che, nel regime anteriore, il cram down negli accordi presupponeva comunque accordi con altri creditori: una mera transazione rivolta al solo Fisco non era omologabile.

Infine, la Corte ha tracciato un confine generale contro l’abuso. Già con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 aveva chiarito che un accordo con transazione fiscale rivolto esclusivamente all’Erario non sfugge al controllo di merito del giudice; con l’ordinanza n. 4365/2026 ha ritenuto configurabile un uso distorto dello strumento quando il piano, sostanzialmente liquidatorio, serve solo ad azzerare il debito erariale senza una vera ristrutturazione.

La prova

Art. 63, commi 4, 5 e 6, CCII nel testo del D.Lgs. 136/2024; art. 56 dello stesso decreto per il diritto transitorio; Cass. n. 19790/2026, n. 5918/2026, n. 32954/2024 e n. 4365/2026. Sulla natura innovativa delle soglie introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, e quindi sulla loro applicazione nel tempo, si è pronunciata anche Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che il cram down sia automatico sceglie spesso lo strumento sbagliato. L’errore tipico è impostare un accordo di ristrutturazione quando il debito fiscale supera l’80% del passivo e deriva da anni di omessi versamenti: in quella situazione il cram down è escluso per legge, e l’unico esito possibile è il rigetto, dopo mesi di lavoro e senza più protezione del patrimonio. Lo stesso piano, impostato come concordato preventivo, avrebbe potuto avere una sorte diversa, perché lì la meritevolezza soggettiva non è un requisito (Cass. n. 10723/2026).


Mito n. 4 — “Basta avviare la composizione negoziata e le cartelle si bloccano da sole”

Il mito

“Appena presento l’istanza di composizione negoziata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può più toccarmi.”

Perché ci credono in tanti

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice, è stata presentata come uno strumento “protettivo”, e in effetti lo è. L’art. 18 CCII prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con cui l’imprenditore chiede le misure protettive, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni con cui esercita l’impresa. Il divieto vale anche per l’agente della riscossione.

Il passaparola ha compresso tutto in una formula semplice: “entri in composizione negoziata e sei protetto”. Ma la formula ha perso due passaggi decisivi.

La realtà

Il primo passaggio: le misure protettive non sono automatiche. Devono essere richieste espressamente con l’istanza, che va pubblicata nel registro delle imprese, e l’imprenditore deve poi depositare, entro il giorno successivo alla pubblicazione, un ricorso al tribunale per la conferma. Il tribunale, ai sensi dell’art. 19 CCII, fissa l’udienza e, se le conferma, ne determina la durata tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni, prorogabili ma con un tetto complessivo di 240 giorni. Se il ricorso per la conferma non viene depositato nei termini, o se il tribunale non le conferma, la protezione cade.

La stessa Agenzia delle Entrate, già nella bozza della circolare posta in consultazione nell’aprile 2026 e poi nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha ribadito che nella composizione negoziata non esiste un blocco automatico: la sospensione delle iniziative individuali dei creditori richiede sempre una specifica istanza del debitore.

Il secondo passaggio: anche quando operano, le misure protettive non fermano tutto. Secondo la circolare n. 5/E/2026, esse impediscono all’agente della riscossione e all’Agenzia di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma non sospendono l’ordinaria attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione nella fase che precede l’esecuzione forzata. Tradotto: gli avvisi di accertamento, le comunicazioni di irregolarità e le cartelle possono continuare ad arrivare, e i relativi termini di impugnazione continuano a decorrere.

La correzione essenziale: la composizione negoziata protegge dalle esecuzioni solo se le misure protettive vengono chieste, confermate dal tribunale e mantenute; e non congela l’attività di accertamento del Fisco.

C’è poi un profilo di serietà del percorso. Le misure possono essere revocate o abbreviate se il tribunale ritiene che non siano più funzionali al risanamento, e l’esperto riferisce periodicamente sull’andamento delle trattative. Un’impresa che usa la composizione negoziata solo come “ombrello” per guadagnare tempo, senza un progetto credibile, rischia di perdere la protezione proprio quando ne avrebbe più bisogno.

La prova

Artt. 17, 18 e 19 CCII; circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026. La giurisprudenza di merito ha più volte negato o revocato le misure quando il percorso appariva privo di concrete prospettive di risanamento, ribadendo che la protezione è strumentale alle trattative e non un fine in sé.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più immediato è subire un pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti o sul conto corrente mentre si è convinti di essere al riparo, magari perché l’istanza è stata presentata senza la richiesta di misure protettive o perché il ricorso di conferma non è stato depositato in tempo. Il rischio meno visibile, ma altrettanto serio, è lasciar scadere il termine per impugnare un avviso di accertamento o una cartella, nella convinzione che “tanto è tutto sospeso”: quel debito diventa definitivo e si somma a quello da ristrutturare.


Mito n. 5 — “In composizione negoziata il Fisco deve concedere sconti e 120 rate”

Il mito

“Con la composizione negoziata ho diritto automaticamente a sanzioni ridotte, a 120 rate e a una transazione con l’Agenzia.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è concreto. L’art. 25-bis CCII prevede misure premiali fiscali per chi accede alla composizione negoziata: riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale, riduzione delle sanzioni al minimo edittale e, in determinati casi, ulteriore dimezzamento di sanzioni e interessi. Prevede anche una rateazione dei debiti tributari fino a 72 rate mensili, che può salire a 120 in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà. E dal 28 settembre 2024, con il nuovo comma 2-bis dell’art. 23, l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali un vero accordo transattivo, con pagamento parziale o dilazionato.

Messe insieme, queste norme sembrano disegnare un pacchetto di vantaggi garantiti. Non è così.

La realtà

Partiamo dalla rateazione. Secondo l’art. 25-bis, come illustrato anche dalla circolare n. 5/E/2026, il beneficio riguarda i debiti tributari non ancora affidati all’agente della riscossione (per quelli già iscritti a ruolo esistono le ordinarie regole di dilazione) e opera solo quando la composizione negoziata si conclude con uno degli esiti previsti dall’art. 23, comma 1, lettere a) o c), cioè un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni o un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, pubblicato nel registro delle imprese. Serve un’istanza specifica, sottoscritta anche dall’esperto. E la norma dice che l’Agenzia “può concedere” l’estensione fino a 120 rate: la maggiore durata richiede una valutazione della gravità della situazione, non è un automatismo. La prassi conferma che l’estensione viene riconosciuta quando i presupposti sono documentati: ne è un esempio il provvedimento della Direzione provinciale di Palermo del 5 febbraio 2025, che ha concesso 120 rate a un’impresa con percorso di risanamento concluso positivamente.

Quanto alla transazione fiscale in composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII), si tratta di una proposta rivolta ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e agente della riscossione, corredata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. L’accordo, se sottoscritto, viene depositato in tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione con decreto oppure lo dichiara privo di effetti. Tre dettagli vengono sistematicamente dimenticati: il Fisco non è obbligato ad aderire e non esiste cram down; la norma riguarda i tributi, non i contributi previdenziali; e la transazione si risolve di diritto se l’impresa non esegue integralmente i pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze, o se si apre una liquidazione giudiziale o controllata.

La correzione essenziale: in composizione negoziata le agevolazioni fiscali esistono, ma dipendono dall’esito delle trattative e da un’istanza documentata; la transazione con il Fisco richiede il suo consenso, perché qui il giudice non può imporla.

Sulla natura del controllo giudiziale in questo percorso la giurisprudenza di merito sta ancora definendo i contorni: il Tribunale di Milano, in un provvedimento segnalato nel maggio 2026, si è soffermato sulla natura della verifica demandata al tribunale e sulla necessaria indipendenza dell’attestatore, confermando che l’attestazione non è un adempimento formale.

La prova

Art. 25-bis e art. 23, comma 2-bis, CCII (introdotto dall’art. 5, comma 9, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024); circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, Parte I, sulla rateazione dei debiti non affidati all’agente della riscossione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi dà per scontate le 120 rate costruisce un piano finanziario su una durata che potrebbe non essere concessa: con 72 rate, l’importo mensile aumenta di circa due terzi, e un piano sostenibile può diventare insostenibile. Chi dà per scontata la transazione rischia di arrivare alla fine delle trattative senza alternative, magari dopo aver esaurito il tempo massimo delle misure protettive. La composizione negoziata va sempre impostata con un “piano B” già studiato: un accordo di ristrutturazione, un concordato preventivo (anche nella forma semplificata dell’art. 25-sexies, accessibile solo dopo trattative condotte con correttezza e buona fede), o per le imprese minori un concordato minore, dove il cram down fiscale invece esiste.


Mito n. 6 — “Con la domanda di concordato il reato di omesso versamento IVA sparisce”

Il mito

“Se deposito la domanda di concordato, il Tribunale mi vieta di pagare i debiti vecchi: quindi il penale per l’IVA non versata non c’è più.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento ha una logica apparente. Con la domanda di concordato preventivo il debitore non può pagare i creditori anteriori al di fuori del piano, per rispettare la parità di trattamento; se non può pagare, come può essere punito per non aver pagato? Il diritto penale conosce del resto la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).

A questo si aggiunge una novità reale: il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha riformato i reati di omesso versamento, introducendo nell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 il comma 3-bis, che prevede una causa di non punibilità quando il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’incasso dell’IVA, e impone al giudice di tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta, ad esempio, all’insolvenza dei clienti o ai mancati pagamenti della pubblica amministrazione.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la cronologia. Il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) si perfeziona alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, se l’importo non versato supera la soglia di punibilità di 250.000 euro per periodo d’imposta. Se a quella data non esisteva ancora un provvedimento del tribunale che vietava il pagamento, il reato si è già consumato, e ciò che accade dopo (domanda, ammissione, omologa) non lo cancella.

La Cassazione penale è costante su questo punto. Con la sentenza della Terza Sezione n. 35938 del 4 novembre 2025 ha ribadito che la presentazione della domanda o l’ammissione al concordato non escludono il reato, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, quando il debito era scaduto prima; la causa di giustificazione opera solo se il provvedimento del giudice che inibisce il pagamento è intervenuto prima della scadenza tributaria. La stessa pronuncia ha escluso che i pagamenti successivi alla consumazione rilevino per il calcolo della soglia.

La riforma del 2024 ha però aperto spazi difensivi reali, che vanno conosciuti con precisione. La Cassazione ha valorizzato il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 (Cass. pen., Sez. III, n. 30532, depositata il 25 luglio 2024), riconoscendo che una crisi di liquidità non imputabile e adeguatamente provata può incidere sulla punibilità, pur negando rilievo al semplice rischio d’impresa. E ha ritenuto applicabile anche ai fatti anteriori la nuova disciplina più favorevole in tema di rateazione, per cui il contribuente in regola con un piano di rateazione non è punibile e, in caso di decadenza, la rilevanza penale scatta solo se il debito residuo supera 75.000 euro (Cass. pen. n. 38438, depositata il 27 novembre 2025).

La correzione essenziale: il concordato non cancella un reato già consumato; la difesa penale si costruisce su strumenti diversi (crisi di liquidità non imputabile, rateazione, pagamento prima del dibattimento ai sensi dell’art. 13), e va coordinata fin dall’inizio con la strategia concorsuale.

La prova

Art. 10-ter e art. 13 D.Lgs. 74/2000, nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024; Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938; Cass. pen., Sez. III, n. 30532/2024; Cass. pen. n. 38438/2025.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il concordato “copra” il penale trascura la difesa penale proprio nella fase in cui sarebbe più efficace, e può trovarsi esposto a un sequestro preventivo per equivalente sui beni personali, oltre che a un processo. C’è anche un risvolto concorsuale: l’omologa di una transazione fiscale che falcidia l’IVA non equivale all’integrale pagamento del debito tributario richiesto per alcune cause di non punibilità. Le due strategie, concorsuale e penale, vanno quindi disegnate insieme: una scelta ottima sul piano del piano di risanamento può essere pessima su quello penale, e viceversa.


Mito n. 7 — “I debiti col Fisco non si cancellano mai, e il Codice della crisi è roba da grandi aziende”

Il mito

“Anche se l’impresa chiude, le tasse me le porto dietro a vita; e comunque tutti questi strumenti valgono solo per le società grandi.”

Perché ci credono in tanti

Due frammenti di verità alimentano questo mito. Il primo: storicamente l’esdebitazione del fallito era un beneficio limitato, riservato alle persone fisiche e subordinato a requisiti severi; e alcune categorie di debiti restano ancora oggi escluse dalla liberazione. Il secondo: le procedure più note (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) sono riservate alle imprese sopra le soglie dimensionali, e per decenni la piccola impresa “non fallibile” è rimasta in una sorta di terra di nessuno, con la sola legge 3/2012 come alternativa.

La realtà

Sul primo punto, il Codice della crisi ha profondamente ampliato l’esdebitazione. L’art. 278 CCII la definisce come la liberazione dai debiti, con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, e la estende a tutti i debitori, persone fisiche ed enti. Tra i debiti esclusi la legge indica gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. I debiti tributari, IVA compresa, non figurano tra le esclusioni: rimasti insoddisfatti al termine della procedura, diventano inesigibili se ricorrono i presupposti dell’esdebitazione. Le sanzioni tributarie accessorie a imposte che si estinguono seguono la sorte del debito principale; il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha accolto un’istanza di esdebitazione in una liquidazione controllata offrendo una lettura innovativa proprio della nozione di sanzione “non accessoria” in materia tributaria.

Tempi e requisiti sono definiti: nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione può essere chiesta alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, purché il debitore sia meritevole secondo i criteri dell’art. 280; nella liquidazione controllata del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni, salvo le cause ostative; e per il debitore incapiente persona fisica esiste l’esdebitazione dell’art. 283.

Sul secondo punto, la piccola impresa ha oggi strumenti propri. L’impresa minore (sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro) può accedere al concordato minore (artt. 74-83 CCII), con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi, e alla liquidazione controllata con esdebitazione. Nel concordato minore esiste il cram down fiscale (art. 80, comma 3), e la Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede qui la procedura di transazione fiscale del concordato preventivo: basta la disciplina semplificata incentrata sulla relazione di convenienza dell’OCC. Anche la composizione negoziata è accessibile alle imprese sotto soglia.

La correzione essenziale: i debiti tributari rientrano, di regola, nell’esdebitazione, con l’esclusione delle sole sanzioni non accessorie; e la piccola impresa ha strumenti dedicati, compreso un cram down fiscale più semplice di quello previsto per le imprese maggiori.

La prova

Artt. 278-283 CCII sull’esdebitazione; art. 2, comma 1, lett. d), e artt. 74-83 CCII sull’impresa minore e sul concordato minore; Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555; Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di portarsi dietro il debito fiscale “a vita” tende a svuotare l’impresa per pagare il Fisco con risorse personali, a indebitarsi con familiari o a firmare garanzie, peggiorando la propria posizione, oppure a rinunciare a qualsiasi percorso e a subire per anni pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. Il piccolo imprenditore convinto di non avere strumenti, poi, lascia spesso trascorrere il tempo fino a quando la situazione si complica ulteriormente, mentre un concordato minore impostato per tempo avrebbe potuto consentire la prosecuzione dell’attività.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico: servono a mostrare la sequenza reale degli effetti, non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione A — Convinto che l’IVA fosse intoccabile (mito 1)

Ipotesi: S.r.l. commerciale in crisi. Debito IVA 213.470 €, IRES 58.930 €, contributi INPS 41.260 €, mutuo ipotecario 386.500 €, fornitori 172.915 €. Totale passivo: 873.075 €. L’amministratore, convinto che l’IVA vada pagata per intero, non valuta strumenti concorsuali e chiede la rateazione delle cartelle IVA in 72 rate: circa 2.965 € al mese solo per l’IVA iscritta a ruolo.

Sequenza reale: la liquidità disponibile, circa 3.800 € al mese al netto dei costi correnti, viene quasi interamente assorbita dalla rata IVA. I fornitori non pagati sospendono le forniture; il fatturato cala; dopo otto rate l’impresa salta due rate e decade dalla dilazione. Nel frattempo la banca, con il mutuo in sofferenza, avvia l’esecuzione immobiliare.

Scenario alternativo corretto: l’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’immobile (valore di realizzo 412.600 €) andrebbe quasi tutto alla banca ipotecaria e che l’Erario, per IVA e IRES (272.400 €), incasserebbe circa il 9,4%, cioè 25.605,60 €. Un concordato preventivo che offra all’Erario il 24% (65.376 €), finanziato dai flussi della continuità, supera nettamente l’alternativa liquidatoria: la falcidia dell’IVA è ammissibile e, se l’Agenzia non aderisce e ricorrono i presupposti dell’art. 88, il tribunale può valutare il cram down.

Simulazione B — Convinto che la composizione negoziata bloccasse tutto (mito 4)

Ipotesi: impresa edile con cartelle per 187.340 €. Il titolare presenta l’istanza di nomina dell’esperto il 9 marzo, ma senza richiedere le misure protettive, convinto che la protezione sia automatica. Il 23 marzo l’agente della riscossione notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso un committente, per 47.380 €.

Sequenza reale: il pignoramento è legittimo, perché nessuna misura protettiva era stata pubblicata. Il committente, per legge, deve accantonare e versare le somme all’agente della riscossione; l’impresa perde la liquidità con cui avrebbe pagato gli stipendi di aprile. Solo a quel punto il titolare integra l’istanza chiedendo le misure: dalla pubblicazione il divieto opera per le nuove azioni, ma deve seguire il ricorso di conferma al tribunale entro il giorno successivo, e la durata la decide il giudice (tra 30 e 120 giorni). Nel frattempo, un avviso di accertamento notificato il 2 aprile continua a correre verso la definitività, perché le misure protettive non sospendono l’attività di accertamento.

Simulazione C — Convinto che il cram down fosse automatico (mito 3)

Ipotesi: S.r.l. di servizi. Debiti totali 2.614.700 €, di cui verso Fisco ed enti previdenziali 2.151.900 € (82,3% del passivo), maturati per larga parte con omessi versamenti di imposte dichiarate in sei periodi d’imposta. Proposta depositata nel febbraio 2026: accordo di ristrutturazione con pagamento del 62% delle imposte in otto anni.

Verifica: la percentuale supera persino la soglia più alta del 60%; la dilazione rispetta il limite dei dieci anni. Ma il debito pubblico supera l’80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti protratti: si ricade nella causa di esclusione dell’art. 63, comma 6, CCII. Il cram down è precluso, qualunque sia la percentuale offerta. Se l’Agenzia non aderisce, l’accordo non è omologabile.

Scenario alternativo corretto: lo stesso piano, impostato come concordato preventivo, non incontra la causa di esclusione del comma 6, che riguarda gli accordi. Nel concordato il giudice verifica la convenienza della proposta e non la meritevolezza soggettiva del debitore (Cass. n. 10723/2026), fermi restando i requisiti dell’art. 88 e delle maggioranze. La scelta dello strumento, fatta sui numeri e sulla storia fiscale dell’impresa, cambia completamente la prospettiva.


Il fondo di verità

Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ricomporre i frammenti veri nel quadro corretto aiuta a capire perché le regole sono quelle che sono.

È vero che l’IVA ha uno statuto particolare: è una risorsa propria dell’Unione e gode di un privilegio elevato. Ma proprio per questo la sua falcidia è ammessa solo con un’attestazione indipendente e un controllo giudiziale, e solo se l’alternativa liquidatoria non darebbe di più. La particolarità dell’IVA non vieta la riduzione: ne condiziona la prova.

È vero che il Fisco è spesso il creditore decisivo e che il suo voto conta. Ma il legislatore ha scelto di non trasformare quel voto in un veto, perché un creditore pubblico che rifiuta una proposta più conveniente della liquidazione finisce per danneggiare l’interesse erariale che dovrebbe tutelare. Il cram down esiste per questo, e per questo è subordinato alla convenienza.

È vero che in passato alcune omologhe forzose erano state molto generose. Il legislatore ha reagito con soglie minime, cause di esclusione e norme transitorie; la Cassazione ha tracciato il confine dell’abuso. Il risultato è un sistema più prevedibile, ma molto più tecnico: la data di deposito della proposta, la composizione del passivo e la storia fiscale dell’impresa possono decidere l’esito prima ancora delle percentuali.

È vero che la composizione negoziata protegge l’impresa. Ma la protezione è uno strumento al servizio delle trattative: si chiede, si motiva, si fa confermare dal giudice, ha una durata massima e può essere revocata. E non sospende l’attività di accertamento del Fisco, che prosegue con i suoi termini.

È vero che la composizione negoziata porta con sé vantaggi fiscali: riduzione di sanzioni e interessi, rateazioni lunghe, possibilità di una transazione. Ma sono vantaggi legati all’esito del percorso e all’iniziativa documentata dell’impresa, e la transazione resta un accordo, non un’imposizione.

È vero che la domanda di concordato limita i pagamenti ai creditori anteriori, e che dal 2024 la crisi di liquidità non imputabile ha acquisito un rilievo espresso nei reati di omesso versamento. Ma il reato si consuma alla scadenza tributaria, e ciò che accade dopo non lo cancella; le cause di non punibilità hanno presupposti precisi che vanno dimostrati.

È vero, infine, che alcuni debiti restano esclusi dall’esdebitazione e che molte procedure sono riservate alle imprese di maggiori dimensioni. Ma i tributi non rientrano tra le esclusioni, salvo le sanzioni non accessorie, e la piccola impresa dispone di concordato minore e liquidazione controllata, con un cram down fiscale persino più snello.

Il filo comune è uno: ogni frammento vero è accompagnato da condizioni. Chi ricorda la regola ma dimentica la condizione si ritrova con un’informazione che, applicata al proprio caso, produce l’effetto opposto a quello sperato.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume in forma sintetica il confronto tra ciò che circola e ciò che dice effettivamente la disciplina vigente a settembre 2026. È uno strumento di orientamento: ogni riga va poi calata nella situazione concreta dell’impresa, perché le condizioni indicate nella colonna di destra sono spesso quelle che fanno la differenza tra una strategia percorribile e una destinata al rigetto. In particolare, per tutte le proposte di transazione fiscale va verificato se sono state presentate prima o dopo il 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo, perché le regole applicabili cambiano.

Il mitoCome stanno le cose
L’IVA va sempre pagata per interoL’IVA è falcidiabile come le altre imposte (artt. 63 e 88 CCII; CGUE C-546/14), purché il trattamento non sia inferiore a quello della liquidazione e sia rispettato l’ordine delle prelazioni
Se il Fisco vota no, il piano è mortoNegli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore il tribunale può omologare nonostante il dissenso (cram down), se l’adesione era determinante e la proposta è conveniente; non nella composizione negoziata
Il cram down è automaticoNegli accordi servono carattere non liquidatorio, soglie del 50% o 60% al netto di sanzioni e interessi, assenza delle cause ostative dell’art. 63, comma 6; per le proposte ante 28/09/2024 niente cram down nel concordato in continuità (Cass. 19790/2026)
La composizione negoziata blocca le cartelleLe misure protettive vanno chieste, pubblicate e confermate dal tribunale (30-120 giorni, max 240); non sospendono controlli e accertamenti
In composizione negoziata spettano 120 rate e scontiLe premialità dell’art. 25-bis dipendono dall’esito del percorso e da un’istanza con firma dell’esperto; 72 rate, fino a 120 solo per grave difficoltà comprovata; la transazione ex art. 23, c. 2-bis richiede il consenso del Fisco
Il concordato cancella il reato di omesso versamento IVAIl reato si consuma alla scadenza; la domanda successiva non lo esclude (Cass. pen. 35938/2025); rilevano crisi di liquidità non imputabile e rateazione ex D.Lgs. 87/2024
I debiti fiscali non si cancellano mai; il Codice è per le grandi impreseI tributi rientrano nell’esdebitazione (salvo sanzioni non accessorie); l’impresa minore ha concordato minore con cram down semplificato (Cass. 14555/2026) e liquidazione controllata

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso proporre all’Agenzia delle Entrate di pagare solo una parte dell’IVA?

Sì, all’interno di uno strumento di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore) o con l’accordo transattivo della composizione negoziata. La condizione è che un professionista indipendente attesti che l’Erario non riceverebbe di più dalla liquidazione, e che il trattamento rispetti l’ordine delle cause di prelazione. Fuori da questi strumenti, cioè nella normale riscossione, la riduzione non è possibile: esistono solo rateazioni e le eventuali definizioni agevolate previste di volta in volta dalla legge.

Quindi è vero che il tribunale può sempre imporre la mia proposta al Fisco?

Dipende. Può farlo negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore, se l’adesione del Fisco era determinante e se la proposta supera il confronto con la liquidazione, più gli ulteriori requisiti di ciascuno strumento. Non può farlo nella composizione negoziata. E negli accordi di ristrutturazione le cause di esclusione dell’art. 63, comma 6, possono precluderlo del tutto.

Quindi è vero che, se sono in composizione negoziata, un avviso di accertamento può aspettare?

No. Le misure protettive, quando richieste e confermate, impediscono le azioni esecutive e cautelari, ma secondo la circolare n. 5/E/2026 non sospendono l’attività di controllo, liquidazione e accertamento. I termini per impugnare un atto impositivo continuano a decorrere secondo le regole ordinarie del processo tributario, e un atto non impugnato diventa definitivo.

Quindi è vero che, se l’Agenzia ha già detto di no a una transazione, non posso più riproporla?

No, ma con cautela. Una nuova proposta o una proposta modificata fanno decorrere nuovi termini per la risposta dell’amministrazione, e possono persino cambiare la disciplina applicabile, se la prima era anteriore al correttivo e la seconda successiva. È una scelta da fare con i numeri di entrambi gli scenari davanti. Attenzione invece al caso di una transazione omologata e poi risolta per mancati pagamenti: negli accordi di ristrutturazione preclude il cram down per cinque anni su debiti della stessa natura.

Quindi è vero che l’esdebitazione cancella anche le sanzioni tributarie?

Dipende. Le sanzioni accessorie a debiti tributari che vengono estinti seguono la sorte del debito principale; restano escluse dall’esdebitazione le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 CCII). La distinzione, in materia tributaria, non è sempre immediata, e la giurisprudenza di merito ne sta precisando i contorni.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti di riferimento, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati con parole nostre.

1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) — Mito 1. Principio: il diritto dell’Unione consente il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale sottoposta a controllo giudiziale, se un esperto indipendente attesta che l’amministrazione non otterrebbe un risultato migliore dalla liquidazione. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA, oggi richiamato anche dalla circolare AdE n. 5/E/2026.

2. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 — Mito 1. Principio: negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa, e il tribunale in sede di omologa deve verificarne l’osservanza. Rilevanza: la falcidia dell’IVA è possibile, ma non a scapito dell’ordine delle prelazioni.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 — Miti 2 e 3. Principio: nel concordato preventivo con cram down fiscale ex art. 88 CCII il giudice verifica la convenienza (oggi la non deteriorità) della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza un autonomo giudizio sulla meritevolezza del debitore, nemmeno a fronte di pregresse violazioni fiscali; a differenza dell’art. 63, che per gli accordi prevede cause ostative legate a condotte fraudolente. Rilevanza: il dissenso del Fisco non basta; ma la scelta dello strumento conta.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555 — Miti 2 e 7. Principio: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché l’omologazione forzosa segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, basata sulla relazione di convenienza dell’OCC; il procedimento del concordato preventivo, comprese le modalità di voto dell’Agenzia, è incompatibile. Rilevanza: la piccola impresa ha una via semplificata per superare il “no” del Fisco.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 — Mito 3. Principio: il testo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore alla riscrittura del D.Lgs. 136/2024 non consentiva di omologare il concordato in continuità convertendo in favorevole il voto contrario di agenzie fiscali ed enti previdenziali, perché rinviava alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: per le proposte anteriori al 28 settembre 2024 il cram down in continuità non è disponibile.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 — Mito 3. Principio: negli accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologa forzosa verso il creditore pubblico richiedeva accordi già conclusi con altri creditori, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali; senza di essi non è verificabile la decisività dell’adesione pubblica. Rilevanza: una transazione rivolta al solo Fisco non poteva essere imposta con il cram down.

7. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — Mito 3. Principio: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale resta soggetto al pieno controllo di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: il cram down non è una ratifica automatica.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365/2026 — Mito 3. Principio: può configurarsi un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quando il debitore lo utilizza, con un piano in sostanza liquidatorio, al solo fine di azzerare il debito erariale senza una reale ristrutturazione; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: segna il confine tra risanamento legittimo e abuso dello strumento.

9. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 — Mito 3. Principio: la Corte ha individuato il presupposto di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 all’omologazione forzosa degli accordi, attribuendo carattere innovativo alle soglie da esso introdotte. Rilevanza: conferma che, per sapere quali percentuali minime valgono, occorre partire dalla data della proposta.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948 — Mito 2. Principio: può reclamare la sentenza sull’omologa degli accordi solo chi ha assunto la qualità di parte formale con l’opposizione; l’Agenzia o l’INPS che non si sono opposti non sono legittimati, salvo che deducano un vizio procedurale che ne ha impedito la partecipazione. Rilevanza: una procedura curata con precisione rende l’omologa forzosa più stabile.

11. Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024 — Mito 3. Principio: in forza della norma transitoria dell’art. 56 D.Lgs. 136/2024, il nuovo art. 63 CCII si applica solo alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024; il tribunale ha omologato con il regime previgente un accordo nonostante la mancata adesione dell’Agenzia. Rilevanza: esempio concreto di come la data della proposta determini le regole.

12. Tribunale di Brescia, 12 novembre 2025 — Mito 2. Principio: in un concordato liquidatorio con classi, il mancato raggiungimento delle maggioranze dell’art. 109 CCII è stato superato applicando il cram down fiscale previsto dall’art. 88. Rilevanza: il “no” del Fisco non ha impedito l’omologa, perché la proposta superava il confronto con la liquidazione.

13. Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938 — Mito 6. Principio: la domanda o l’ammissione al concordato preventivo non escludono il reato di omesso versamento IVA per debiti già scaduti; la causa di giustificazione opera solo se il provvedimento che vieta il pagamento precede la scadenza; i pagamenti successivi non incidono sulla soglia. Rilevanza: il concordato non è uno scudo penale retroattivo.

14. Cass. pen., Sez. III, n. 30532/2024 (depositata il 25 luglio 2024) — Mito 6. Principio: alla luce del nuovo art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000, la crisi di liquidità non imputabile, adeguatamente provata, può incidere sulla punibilità dell’omesso versamento. Rilevanza: la difesa penale ha strumenti propri, distinti dal concordato.

15. Cass. pen. n. 38438/2025 (depositata il 27 novembre 2025) — Mito 6. Principio: la disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. 87/2024 in tema di rateazione si applica anche ai fatti commessi prima della riforma. Rilevanza: chi è in regola con una rateazione può beneficiare della non punibilità anche per omissioni pregresse.

16. Tribunale di Torino, decreto 9 aprile 2026 — Mito 7. Principio: in sede di esdebitazione del sovraindebitato dopo la liquidazione controllata, il tribunale ha offerto una lettura della nozione di sanzione amministrativa “non accessoria” (art. 278, comma 7, CCII) favorevole all’estensione della liberazione anche a sanzioni tributarie. Rilevanza: i debiti fiscali, sanzioni comprese entro certi limiti, non sono “per sempre”.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti.

1. Ricostruiamo l’esposizione fiscale reale. Acquisiamo il certificato unico dei debiti tributari, l’estratto della situazione debitoria presso l’agente della riscossione e il certificato dei debiti contributivi, e distinguiamo imposte, sanzioni, interessi e oneri di riscossione, perché le soglie del cram down si calcolano al netto di sanzioni e interessi.

2. Verifichiamo quale disciplina si applica. Ricostruiamo le date di ogni proposta di transazione già depositata e stabiliamo se valgono le regole anteriori o successive al 28 settembre 2024, con le conseguenze indicate dalla Cassazione nel 2026.

3. Accertiamo le cause ostative. Calcoliamo il peso del debito pubblico sul passivo totale, esaminiamo la storia dei versamenti per periodo d’imposta e verifichiamo eventuali transazioni risolte negli ultimi cinque anni, per capire se l’accordo di ristrutturazione con cram down è davvero percorribile.

4. Scegliamo lo strumento sui numeri. Confrontiamo composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore e liquidazione controllata, simulando per ciascuno maggioranze, soglie e decisività del voto del Fisco.

5. Costruiamo il confronto con la liquidazione. Insieme ai commercialisti dello staff esaminiamo valori di realizzo, rango dei privilegi, costi e tempi della procedura, azioni recuperatorie ipotizzabili, per individuare in anticipo i punti che l’Agenzia contesterà.

6. Presidiamo la protezione del patrimonio. Predisponiamo l’istanza con la richiesta di misure protettive e il ricorso di conferma nei termini, e monitoriamo la durata massima delle misure.

7. Contestiamo gli atti che non vanno lasciati diventare definitivi. Esaminiamo avvisi di accertamento e cartelle che continuano ad arrivare durante il percorso e valutiamo l’impugnazione nei termini, perché il debito da ristrutturare non deve crescere per inerzia.

8. Coordiniamo la strategia concorsuale con quella penale-tributaria. Verifichiamo le soglie dell’art. 10-ter, le date di consumazione, la documentazione della crisi di liquidità e le rateazioni in corso, perché ogni scelta sul piano concorsuale sia compatibile con la difesa personale dell’amministratore.

9. Seguiamo il giudizio di omologa e le impugnazioni. Curiamo gli avvisi agli enti, rispondiamo alle opposizioni e sosteniamo l’omologa, o la contestiamo, in reclamo e davanti alla Corte di cassazione.

10. Accompagniamo il debitore fino all’esdebitazione. Nelle procedure liquidatorie verifichiamo i requisiti di meritevolezza, predisponiamo l’istanza e presidiamo il contraddittorio con i creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la crisi d’impresa con debiti fiscali pesa in particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno le regole della composizione negoziata, le misure protettive, le premialità fiscali e la nuova transazione dell’art. 23, comma 2-bis, e saper leggere un piano con gli occhi di chi deve valutarne la sostenibilità. A questa si affiancano il coordinamento dello staff tributario, per i numeri della transazione, e le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC, decisive quando l’impresa è minore e la strada passa dal concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la proposta al Fisco può seguire l’omologa, il reclamo e il ricorso per cassazione, senza cambi di linea.

Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché nella transazione fiscale un argomento giuridico senza un calcolo solido non regge, e un calcolo senza la norma giusta nemmeno.


Chiusura

Nella crisi d’impresa con debiti fiscali il tempo è la risorsa più scarsa, e il passaparola è il modo più rapido per sprecarlo. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che l’IVA è falcidiabile, che il “no” del Fisco può essere superato ma solo a condizioni precise, che la composizione negoziata protegge solo se la protezione viene chiesta e confermata, che il concordato non cancella un reato già consumato e che i debiti tributari rientrano nell’esdebitazione cambia radicalmente le scelte che un imprenditore compie nelle prime settimane.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché essa coincide con le competenze certificate dell’Avv. Monardo: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per la composizione negoziata e il dialogo con l’amministrazione finanziaria; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, per i numeri di ogni transazione fiscale; le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC, per il concordato minore e la liquidazione controllata; e il patrocinio in Cassazione, dove nel 2026 si sono decise le questioni più importanti sul cram down fiscale. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale strumento è davvero percorribile e costruiremo la strategia sui fatti, non sulle voci.

📩 Prima che un’altra scadenza fiscale passi o che arrivi un pignoramento, scrivici: tutti i recapiti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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