Conviene proporre all’INPS una transazione dentro un accordo di ristrutturazione, dentro un concordato preventivo oppure, per chi ne ha i requisiti, dentro un concordato minore? È la domanda che si pone qualunque impresa o professionista con un’esposizione contributiva ormai fuori scala rispetto alla cassa disponibile, e che scopre presto come la parola “transazione” non indichi un unico procedimento, ma almeno tre percorsi diversi, ciascuno con un proprio luogo di presentazione, un proprio organo che decide all’interno dell’Istituto e un proprio modo di superare il suo eventuale rifiuto. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dalle dimensioni dell’impresa, dalla composizione del debito, dall’appoggio degli altri creditori e dalla prospettiva di continuità.
Le pagine che seguono mettono le opzioni una accanto all’altra, con gli stessi criteri di lettura, senza presentarne nessuna come la soluzione in sé migliore. Il confronto tocca tre piani che si intrecciano: il piano amministrativo (chi, dentro l’INPS, ha il potere di aderire), il piano giudiziale (quando il tribunale può omologare anche contro il voto dell’ente) e il piano economico (quanto si paga davvero, e in quanto tempo).
La scelta tra questi percorsi è materia di crisi d’impresa e di sovraindebitamento nel senso più tecnico. È per questo che lo Studio Monardo vi lavora con gli strumenti di chi quei percorsi li conduce dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda proprio la valutazione degli strumenti di regolazione della crisi per le imprese con debiti verso enti pubblici; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, le qualifiche che presidiano il concordato minore, dove la transazione contributiva passa dalla relazione dell’Organismo; ed è avvocato cassazionista, il che conta in una materia in cui le regole del superamento del dissenso dell’INPS vengono fissate, anno dopo anno, dalla Corte di Cassazione.
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Il terreno comune: che cosa si può transigere con l’INPS e chi siede dall’altra parte del tavolo
Prima di confrontare le strade, va fissato ciò che hanno in comune, perché è proprio sul terreno comune che si formano gli equivoci più costosi.
Il primo punto fermo è che fuori da una procedura regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) l’INPS non può ridurre il proprio credito. Al di fuori di questi strumenti l’Istituto può concedere dilazioni amministrative, e l’agente della riscossione può rateizzare i carichi affidati, ma nessuno dei due può accettare di incassare meno del dovuto in linea capitale. La falcidia del credito contributivo esiste solo perché norme speciali la consentono, e la consentono alle condizioni e nelle forme che esse stesse descrivono. È la ragione per cui si parla, con una formula divenuta di uso comune, di “transazione fiscale e contributiva”: non un contratto libero, ma un sub-procedimento che si innesta su uno strumento di regolazione della crisi.
Il secondo punto fermo riguarda l’oggetto. Le norme parlano di contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Dentro l’esposizione verso l’INPS convivono quindi poste di natura diversa: i contributi in linea capitale, assistiti da privilegio generale sui mobili; le sanzioni civili e le somme aggiuntive; gli interessi; gli oneri di riscossione quando il debito è già stato affidato all’agente. Ciascuna di queste componenti ha una collocazione propria nell’ordine dei privilegi e, in alcuni strumenti, un peso diverso nel calcolo delle soglie che il tribunale deve verificare.
Il terzo punto fermo riguarda l’interlocutore interno. Il correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha riscritto le regole di competenza: per le proposte presentate da quella data la decisione spetta al Direttore regionale o di coordinamento metropolitano, mentre l’adesione negli accordi di ristrutturazione si esprime con la firma dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale che gestisce il credito, e nel concordato preventivo il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente. L’INPS ha dato le prime istruzioni operative con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, precisando anche che, quando i crediti sono gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito va fatto presso quella che gestisce il credito di importo maggiore, che assume un ruolo di coordinamento.
Il quarto punto fermo riguarda il giudice. In tutti e tre i percorsi il tribunale può, a certe condizioni, omologare lo strumento anche quando l’INPS non aderisce o vota contro: è il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale. Le condizioni però cambiano radicalmente da un percorso all’altro, e proprio lì si concentra gran parte della scelta. Il cram down trasforma la domanda “chi decide?” in una domanda a due livelli: l’INPS decide se aderire, ma quando il suo voto è determinante e la proposta supera il test richiesto dalla legge, l’ultima parola passa al tribunale.
Un’ultima avvertenza di metodo. Le regole attuali si applicano alle proposte presentate dal 28 settembre 2024 in poi. Per le procedure nate prima vale in larga parte la disciplina previgente, e la Cassazione nel 2026 ha chiarito che quella disciplina era, su punti decisivi, meno favorevole al debitore. Qualsiasi confronto tra le opzioni presuppone quindi di sapere con certezza quale regime si applica al caso concreto.
Prima opzione: la transazione contributiva nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII)
In cosa consiste
L’accordo di ristrutturazione è uno strumento a base negoziale: il debitore conclude accordi con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti (art. 57 CCII), oppure il trenta per cento negli accordi agevolati dell’art. 60, e ne chiede l’omologazione al tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini di legge. Dentro le trattative, l’art. 63, comma 1, consente di proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei contributi e premi e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta.
La proposta, con la documentazione dell’accordo, va depositata presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5, CCII, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva con cui il debitore attesta che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive. L’attestazione del professionista indipendente, per i crediti previdenziali, deve riguardare la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale se l’accordo è liquidatorio, e la non deteriorità del trattamento se è prevista la continuità.
Chi decide. Il testo attuale dell’art. 63, comma 2, è esplicito: per i contributi amministrati dall’INPS l’adesione si esprime con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente, su decisione del Direttore regionale. L’atto è firmato anche dall’agente della riscossione per la parte relativa ai suoi oneri. L’adesione così espressa equivale alla sottoscrizione dell’accordo. L’INPS ha novanta giorni dal deposito della proposta per aderire; il termine si allunga di sessanta giorni se la proposta viene modificata, e di ulteriori novanta se la modifica contiene una proposta nuova. Scaduti i termini senza adesione, il debitore può chiedere l’omologazione e, se ne ricorrono i presupposti, il cram down.
Il superamento del dissenso: le soglie del correttivo
È qui che l’accordo di ristrutturazione si distingue più nettamente dalle altre strade. Il tribunale omologa anche senza l’adesione dell’INPS quando l’adesione è determinante per raggiungere le percentuali degli artt. 57 o 60 e ricorrono congiuntamente quattro condizioni: l’accordo non ha carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti; il soddisfacimento dell’ente è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; e il soddisfacimento è almeno pari al cinquanta per cento del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi, con in più gli interessi di dilazione al tasso legale. Se gli altri aderenti non arrivano al quarto dei crediti, o non ce ne sono affatto, la soglia sale al sessanta per cento e la dilazione non può superare dieci anni.
Il comma 6 esclude il cram down in due ipotesi: quando nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione dello stesso tipo poi risolta di diritto, e quando il debito verso fisco ed enti previdenziali è pari o superiore all’ottanta per cento del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti protratti per almeno cinque periodi d’imposta, o per almeno un terzo da violazioni fraudolente. Il comma 8, infine, prevede la risoluzione di diritto della transazione se i pagamenti agli enti non vengono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa sana nel core business ma appesantita da un arretrato contributivo, che ha già un dialogo avanzato con banche e fornitori principali e può contare sulla loro adesione per una quota ben superiore al quarto dei crediti. In questo caso la soglia del cinquanta per cento del capitale contributivo è spesso sostenibile, e l’accordo offre una procedura più snella del concordato.
Il secondo scenario è quello in cui il debito contributivo pesa molto sul passivo ma non in modo schiacciante, e l’impresa ha interesse a non passare per un voto collettivo dei creditori: la natura negoziale dell’accordo consente di lasciare fuori i creditori minori, che vengono pagati per intero, e di concentrare la ristrutturazione dove serve.
Il terzo scenario è quello dell’impresa che vuole preservare la gestione ordinaria senza lo spossessamento attenuato e la vigilanza di un commissario giudiziale tipiche del concordato, e che è in grado di presentare fin dall’inizio un pacchetto già negoziato.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza tipica prevede la ricostruzione certificata del debito, la redazione del piano e della proposta di transazione, l’attestazione, il deposito presso gli uffici competenti, l’attesa dei novanta giorni, la domanda di omologazione con avviso via PEC agli enti (da quell’avviso decorre per loro il termine di opposizione) e l’eventuale richiesta di cram down.
Vantaggi
A fronte di una soglia minima di soddisfacimento, l’accordo offre una prevedibilità che le altre strade non hanno: il debitore conosce in anticipo quale percentuale lo mette al riparo dal dissenso dell’ente, e può costruire il piano attorno a quel numero. La procedura è più leggera, non prevede un’adunanza di voto di tutti i creditori e consente di trattare solo con chi è davvero necessario. L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa senza gli organi di una procedura concorsuale in senso pieno.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la rigidità delle soglie. Il cinquanta per cento del capitale contributivo, che sale al sessanta in assenza di adesioni sufficienti, è un pavimento che nessuna attestazione di convenienza può abbassare: se la liquidazione darebbe all’INPS il venti per cento e l’impresa può offrire il trentacinque, il cram down dell’accordo resta comunque precluso. Il cram down richiede inoltre continuità: un accordo liquidatorio non può superare il dissenso dell’ente. E le cause ostative del comma 6 colpiscono proprio le imprese la cui esposizione è fatta quasi solo di debiti pubblici accumulati per anni. Infine la risoluzione di diritto per ritardi oltre i sessanta giorni rende la transazione fragile in fase esecutiva.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha affermato che nel regime anteriore al correttivo il cram down negli accordi presupponeva l’esistenza di accordi con altri creditori, sicché non era omologabile una mera transazione fiscale che riguardasse l’unico credito coinvolto. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la stessa Corte ha ritenuto configurabile l’abuso dello strumento quando il debitore costruisce operazioni strumentali al solo fine di azzerare il debito pubblico senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori. Con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, infine, ha chiarito che il reclamo contro l’omologa spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio con l’opposizione, INPS compreso.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa non minore, in continuità, con un consenso già maturo di creditori non pubblici pari almeno a un quarto del passivo e con la capacità finanziaria di offrire all’INPS almeno la metà dei contributi in linea capitale.
Seconda opzione: il trattamento dei crediti contributivi nel concordato preventivo (art. 88 CCII)
In cosa consiste
Nel concordato preventivo il debitore propone un piano a tutti i creditori, che votano secondo maggioranze fissate dalla legge, sotto la vigilanza di un commissario giudiziale. L’art. 88, comma 1, CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e premi e dei relativi accessori, ma esclusivamente mediante una proposta presentata ai sensi di quello stesso articolo: la transazione contributiva nel concordato non è una voce qualsiasi del piano, ma un atto con una forma propria.
La norma pone vincoli di raffronto. Se il credito contributivo è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Se il credito è chirografario, anche per effetto della degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto agli altri chirografari o, in presenza di classi, rispetto alla classe trattata meglio. Nel concordato in continuità resta fermo il rispetto delle regole distributive dell’art. 84.
La proposta va depositata, contestualmente al ricorso, presso gli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale e presso la Direzione territoriale INPS che gestisce i crediti. L’agente della riscossione deve certificare entro trenta giorni il debito iscritto a ruolo. L’attestazione del professionista indipendente, per i crediti contributivi, ha per oggetto la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale nel concordato liquidatorio, e la non deteriorità nel concordato in continuità.
Chi decide. Per le proposte presentate dal 28 settembre 2024 la decisione è del Direttore regionale o di coordinamento metropolitano, e il voto è espresso, secondo le modalità dell’art. 107 CCII, dalla Direzione territoriale competente. Sugli oneri di riscossione vota l’agente della riscossione.
Il superamento del dissenso: due regole diverse
L’art. 88, riscritto dal correttivo, distingue. Nel concordato liquidatorio (comma 3) il tribunale omologa anche senza adesione, che comprende il voto contrario, quando l’adesione è determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e la proposta all’ente è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente. Nel concordato in continuità (comma 4) il parametro è la non deteriorità rispetto all’alternativa liquidatoria, ferme le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, e il meccanismo opera anche con riferimento alla maggioranza delle classi; per le condizioni della ristrutturazione trasversale, tuttavia, l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
A differenza dell’accordo di ristrutturazione, nel concordato non esiste una soglia minima di soddisfacimento dell’INPS fissata in percentuale: il pavimento è mobile, ed è dato da ciò che l’ente otterrebbe nella liquidazione giudiziale in ragione della sua collocazione privilegiata.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa il cui attivo, in caso di liquidazione, lascerebbe all’INPS una percentuale bassa, magari perché i crediti dei lavoratori, che nei privilegi generali precedono l’Istituto, assorbono gran parte del realizzo mobiliare. Qui la proposta concordataria può offrire meno del cinquanta per cento e restare comunque non deteriore o conveniente.
Il secondo scenario è quello in cui manca un consenso preventivo dei creditori non pubblici sufficiente a sostenere un accordo: il concordato consente di arrivare all’omologazione attraverso il voto, le classi e, nel caso della continuità, la ristrutturazione trasversale.
Il terzo scenario è quello dell’impresa destinata a cessare, per la quale il concordato liquidatorio con apporto di finanza esterna consente comunque la transazione contributiva e il superamento del dissenso, cosa che l’accordo liquidatorio non permette.
Come si esegue, in sintesi
Ricostruzione e certificazione del debito; proposta ex art. 88 come documento autonomo; matrice di raffronto con gli altri creditori; attestazione con il parametro corretto; deposito del ricorso e della proposta presso tutti gli uffici; eventuale ammissione, relazione del commissario, voto; giudizio di omologazione con eventuale cram down.
Vantaggi
Il vantaggio principale va soppesato con attenzione: la flessibilità della percentuale. Il concordato è lo strumento in cui la misura del sacrificio richiesto all’INPS è ancorata alla realtà economica dell’impresa, non a un numero fisso. Le misure protettive e il quadro organico della procedura offrono inoltre una protezione più ampia contro le azioni esecutive. La giurisprudenza più recente ha anche circoscritto lo spazio delle opposizioni: la Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha escluso che il tribunale possa subordinare il cram down a un giudizio di meritevolezza del debitore, dovendo verificare soltanto la convenienza della proposta.
Rischi e svantaggi
A fronte di questo vantaggio, la procedura è più pesante, più lunga e più esposta. I vincoli di raffronto dell’art. 88, comma 1, possono imporre di pagare all’INPS più di quanto la sola convenienza richiederebbe, se altri creditori di grado inferiore ricevono un trattamento migliore. Nel concordato la regolarità contributiva nel periodo tra pubblicazione del ricorso e omologazione è condizionata, dall’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, alla previsione di un soddisfacimento integrale degli enti previdenziali: la falcidia contributiva può quindi costare il DURC, con ricadute pesanti per chi lavora in appalto. Infine, per le procedure aperte prima del correttivo, la strada del cram down in continuità è chiusa: la Cassazione, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha stabilito che il vecchio comma 2-bis lo consentiva solo per il concordato liquidatorio.
Le pronunce a supporto
Oltre alle due decisioni appena richiamate, la Cassazione, con la sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026, ha affrontato i presupposti della ristrutturazione trasversale nel regime anteriore al correttivo, e il Tribunale di Roma, Sezione XIV civile, il 15 aprile 2026 ha escluso che ristrutturazione trasversale e cram down fiscale e previdenziale possano essere applicati contestualmente.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa non minore la cui alternativa liquidatoria lascerebbe all’INPS una percentuale modesta, che non dispone di un consenso preventivo sufficiente per un accordo e che è disposta ad affrontare una procedura più strutturata in cambio di una percentuale ancorata ai numeri reali.
Terza opzione: i crediti contributivi nel concordato minore (artt. 74-80 CCII)
In cosa consiste
Il concordato minore è lo strumento di regolazione della crisi riservato a chi non può accedere al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione: l’imprenditore minore (sotto le soglie di attivo, ricavi e debiti dell’art. 2 CCII), il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa. Si svolge con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige una relazione sulla proposta e ne verifica i dati.
Il punto che distingue radicalmente questa strada dalle due precedenti è stato fissato dalla Cassazione nel 2026. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Corte ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88, perché il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e il concordato minore ha già una propria disciplina semplificata imperniata sull’OCC. Il principio vale per i crediti tributari e per quelli previdenziali.
Chi decide. L’INPS partecipa come creditore e vota sulla proposta; non esiste però il sub-procedimento dell’art. 88 con il suo deposito presso gli uffici e con le forme interne di decisione tipiche del concordato preventivo. Il superamento del dissenso è disciplinato dall’art. 80, comma 3: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79, comma 1, e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della specifica relazione dell’OCC.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’artigiano o del commerciante con un debito verso la gestione previdenziale di categoria che rappresenta la voce principale del passivo, e che non ha accesso agli strumenti maggiori.
Il secondo scenario è quello del professionista iscritto alla gestione separata che intende proseguire l’attività e mettere a disposizione dei creditori una quota dei redditi futuri.
Il terzo scenario è quello della piccola società sotto soglia che, dopo anni di omessi versamenti, ha bisogno di una soluzione che non passi per soglie percentuali minime come quelle dell’accordo di ristrutturazione.
Come si esegue, in sintesi
Nomina dell’OCC, ricostruzione della posizione, proposta e piano, relazione dell’OCC con specifica valutazione della convenienza per gli enti, deposito del ricorso, apertura con decreto, voto dei creditori, omologazione con eventuale superamento del dissenso.
Vantaggi
La strada è più semplice e più accessibile, e non conosce le soglie del cinquanta o sessanta per cento. La relazione dell’OCC sostituisce l’attestazione del professionista indipendente e, per chi ha i requisiti, il procedimento è più snello. Se il piano va a buon fine, la prospettiva dell’esdebitazione chiude la vicenda debitoria.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è l’incertezza sui vincoli di trattamento. La giurisprudenza di merito non è uniforme sull’applicabilità al concordato minore delle regole di raffronto dell’art. 88, comma 1: il Tribunale di Modena, il 29 agosto 2025, le ha ritenute applicabili; il Tribunale di Firenze, il 13 maggio 2026, ha escluso che i crediti tributari e contributivi siano soggetti in quella sede a una disciplina sostanziale diversa da quella degli altri privilegiati. Inoltre il test della convenienza rispetto alla liquidazione controllata dipende molto dalla qualità dei dati raccolti dall’OCC: se l’ente dimostra l’esistenza di beni non dichiarati, il confronto crolla, e con esso l’omologa. Infine, se l’omologazione è rigettata, lo sbocco naturale è la liquidazione controllata.
Il profilo ideale di questa opzione è l’imprenditore minore o il professionista con un debito contributivo determinante sul totale, dati patrimoniali completi e verificabili e una proposta che lascia all’INPS più di quanto riceverebbe dalla liquidazione controllata.
Le strade che sembrano alternative ma non lo sono
Nel censire le opzioni realmente percorribili, due strumenti vengono spesso citati a sproposito come modi per “transigere con l’INPS”.
La prima è la composizione negoziata della crisi. Il correttivo del 2024 vi ha introdotto un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria, ma il perimetro non comprende i contributi previdenziali: la dottrina ha sottolineato come si tratti di una transazione fiscale ma non previdenziale. Chi punta a ridurre il debito verso l’INPS deve quindi passare per uno dei tre strumenti descritti sopra, eventualmente come esito della composizione negoziata.
La seconda è la rateizzazione, amministrativa presso l’INPS o presso l’agente della riscossione per i carichi affidati. È uno strumento utile quando il problema è solo di tempi, ma non riduce il capitale né le sanzioni già maturate: va considerata come termine di paragone, non come alternativa alla transazione.
Il perimetro temporale del debito: che cosa entra nella transazione e che cosa ne resta fuori
C’è un aspetto che le tre opzioni condividono e che incide sul confronto più di quanto sembri: il momento che separa il debito transigibile da quello che va pagato per intero.
Nell’accordo di ristrutturazione l’art. 63, comma 1, è preciso: la proposta può riguardare i contributi e gli accessori sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione. Tutto ciò che matura dopo, a cominciare dai contributi sulle retribuzioni dei mesi successivi, resta fuori e va versato alle scadenze ordinarie. Nel concordato preventivo e nel concordato minore il discrimine è analogo, perché i debiti sorti durante la procedura per la prosecuzione dell’attività non appartengono alla massa dei crediti anteriori su cui opera la falcidia.
Le conseguenze pratiche vanno soppesate su due fronti. Sul fronte finanziario, qualunque strada si scelga, il piano deve prevedere una linea di cassa dedicata ai contributi correnti: un’impresa che ottiene la transazione sull’arretrato ma accumula nuovo debito contributivo durante l’esecuzione compromette la tenuta della soluzione, e nell’accordo di ristrutturazione rischia di vedere la transazione risolta di diritto se i pagamenti dovuti all’ente non vengono eseguiti entro sessanta giorni dalle scadenze. Sul fronte strategico, la data di presentazione della proposta diventa una variabile da governare: anticiparla o ritardarla sposta il confine tra debito riducibile e debito da pagare integralmente, e cambia i numeri su cui si misurano soglie, convenienza e non deteriorità.
Un secondo profilo temporale riguarda la durata complessiva dei percorsi. L’accordo di ristrutturazione ha una scansione relativamente prevedibile, dominata dai novanta giorni concessi all’INPS per aderire e dal successivo giudizio di omologazione. Il concordato preventivo attraversa invece più fasi, dall’ammissione alla relazione del commissario, dal voto all’omologazione, e ciascuna può allungarsi in presenza di contestazioni. Il concordato minore si colloca a metà, con una fase istruttoria affidata all’OCC che può essere rapida quando la documentazione è completa e molto più lenta quando i dati patrimoniali vanno ricostruiti.
Il rovescio della medaglia della rapidità è la preclusione. Nell’accordo, una transazione che non regge in fase esecutiva e viene risolta di diritto impedisce per cinque anni di beneficiare di nuovo del cram down in un accordo avente a oggetto debiti della stessa natura, e la preclusione si estende a chi prosegue l’attività del debitore attraverso fusioni, cessioni o affitti d’azienda. Nel concordato, l’inadempimento apre invece la strada alla risoluzione secondo le regole proprie della procedura. È un elemento che pesa soprattutto per le imprese che scelgono una percentuale al limite della sostenibilità: l’accordo premia chi può offrire di più con certezza, il concordato lascia più margine a chi deve calibrare l’offerta sui numeri reali.
Le opzioni alla prova dei conti
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a rendere misurabile ciò che le norme descrivono in astratto, applicando gli stessi dati di partenza alle diverse strade.
Dati di partenza comuni (prima e seconda simulazione). Società di servizi in continuità, non rientrante nella nozione di impresa minore. Passivo complessivo di 648.370 €, così composto: INPS 226.400 € (di cui 174.620 € di contributi in linea capitale, 41.935 € di sanzioni civili e somme aggiuntive, 9.845 € di interessi); Agenzia delle Entrate 118.250 €; banche chirografarie 162.480 €; fornitori 96.310 €; crediti privilegiati dei lavoratori 44.930 €. In caso di liquidazione giudiziale, il realizzo netto dell’attivo mobiliare è stimato in 108.740 €: dedotti i crediti dei lavoratori (44.930 €), che nei privilegi generali precedono l’Istituto, all’INPS resterebbero 63.810 €, pari al 36,5% circa dei contributi in linea capitale. Sanzioni e interessi, degradati al chirografo, non riceverebbero nulla.
Prima simulazione — accordo di ristrutturazione (art. 63). Banche e fornitori aderiscono: 258.790 €, pari al 39,9% del passivo. Da soli non raggiungono il 60% dell’art. 57; con l’INPS (226.400 €) si arriverebbe a 485.190 €, pari al 74,8%: l’adesione dell’Istituto è quindi determinante. Gli altri aderenti superano il quarto dei crediti, quindi opera la soglia del 50%: la proposta all’INPS non può scendere sotto 87.310 € (metà di 174.620 €), oltre agli interessi di dilazione al tasso legale. La proposta viene depositata il 12 ottobre 2026; il termine di novanta giorni per l’adesione scade il 10 gennaio 2027. Se l’INPS non aderisce entro quella data, il debitore può chiedere l’omologazione con cram down: l’offerta di 87.310 € supera il valore liquidatorio di 63.810 € (non deteriorità verificata) e rispetta la soglia minima. Esito: omologazione possibile, al prezzo di 23.500 € in più rispetto al minimo che la sola non deteriorità richiederebbe.
Variante: se aderissero solo i fornitori (96.310 €, pari al 14,9%), gli altri aderenti resterebbero sotto il quarto dei crediti e la soglia salirebbe al 60%, cioè 104.772 €, con dilazione massima di dieci anni. Ma c’è un problema a monte: 96.310 € più 226.400 € fanno 322.710 €, il 49,8% del passivo, sotto il 60% dell’art. 57. L’adesione dell’INPS non sarebbe determinante per l’accordo ordinario; potrebbe esserlo per un accordo agevolato dell’art. 60, con soglia del 30%, se ne ricorrono le condizioni. L’elemento dirimente, in questa variante, non è l’importo offerto all’INPS ma il perimetro dei creditori aderenti.
Seconda simulazione — concordato preventivo in continuità (art. 88). Stessi dati. Il piano offre all’INPS il 40% dei contributi in linea capitale, cioè 69.848 €, in trentasei mesi; sanzioni e interessi (51.780 €) sono degradati al chirografo e ricevono il 12% riservato alla classe chirografaria, cioè 6.214 €. L’Agenzia delle Entrate, privilegiata di grado inferiore per la parte che interessa, riceve il 30%. Verifiche: 69.848 € supera i 63.810 € liquidatori, quindi il trattamento è non deteriore; nessun creditore di grado inferiore riceve percentuali o tempi migliori; la parte degradata riceve lo stesso trattamento dei chirografari. La proposta ex art. 88 viene depositata con il ricorso; decide il Direttore regionale, vota la Direzione territoriale. Se l’INPS vota contro, il tribunale può omologare ai sensi dell’art. 88, comma 4, verificata la non deteriorità e le condizioni dell’art. 112. Esito: esborso verso l’INPS di 76.062 € complessivi, contro gli 87.310 € minimi dell’accordo, ma con una procedura più lunga, un commissario giudiziale e, se l’impresa lavora in appalto, il rischio di perdere la regolarità contributiva fino all’omologa. Se il piano fosse costruito sullo stesso 40% ma per un’impresa con procedura aperta prima del 28 settembre 2024, il cram down in continuità non sarebbe disponibile.
Con gli stessi dati, la terza opzione è semplicemente preclusa: un passivo di 648.370 € supera la soglia di 500.000 € di debiti che definisce l’impresa minore. Il confronto con il concordato minore richiede un profilo diverso.
Terza simulazione — imprenditore minore: concordato minore (art. 80) a confronto con la sola rateizzazione. Artigiano con passivo di 214.380 €: INPS gestione artigiani 94.315 € (71.260 € di contributi, 18.940 € di sanzioni e somme aggiuntive, 4.115 € di interessi); Agenzia delle Entrate 52.470 €; banca chirografaria 49.830 €; fornitori 17.765 €. L’OCC stima che la liquidazione controllata assicurerebbe all’INPS circa l’11% dei contributi. La proposta offre il 25% dei contributi, pari a 17.815 €, in sessanta rate mensili, finanziate dal reddito dell’attività. Banca e fornitori aderiscono per 67.595 € (31,5%); con l’INPS si arriverebbe al 75,5%: l’adesione è determinante per la maggioranza dell’art. 79. Se l’INPS vota contro, il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, se la relazione dell’OCC dimostra che il 25% offerto è conveniente rispetto all’11% liquidatorio. Nessuna proposta ex art. 88 è necessaria (Cass. n. 14555/2026). Esito: esborso di 17.815 € contro i 94.315 € dell’intera esposizione. A titolo di confronto, la sola rateizzazione dell’intero debito verso l’INPS, anche nella dilazione più lunga ottenibile, non ridurrebbe né il capitale né le sanzioni: sarebbe una scelta sostenibile solo se il reddito dell’attività coprisse davvero rate calcolate sull’intero importo.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza le differenze strutturali. Va letta con una cautela: le voci descrivono la regola generale, mentre la scelta concreta dipende da come quelle regole si combinano con i numeri della singola impresa. Per i costi sono indicati solo quelli di giustizia previsti dalla legge; nel concordato preventivo il tribunale dispone inoltre il deposito di una somma per le spese della procedura, mentre nel concordato minore va considerato il compenso dell’OCC determinato secondo i parametri regolamentari.
| Criterio | Accordo di ristrutturazione (art. 63) | Concordato preventivo (art. 88) | Concordato minore (art. 80) |
|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Imprenditore non minore | Imprenditore non minore | Imprenditore minore, professionista, agricoltore, start-up innovativa |
| Chi decide nell’INPS | Direttore regionale decide, Direttore territoriale firma l’atto | Direttore regionale decide, Direzione territoriale vota | L’INPS vota come creditore, senza il sub-procedimento dell’art. 88 |
| Tempo per l’adesione | 90 giorni dal deposito (più 60 o 90 in caso di modifica) | Fino al voto nella procedura | Fino al voto nella procedura |
| Soglia minima per il cram down | 50% dei contributi (60% senza aderenti per un quarto), esclusi sanzioni e interessi | Nessuna soglia fissa: convenienza (liquidatorio) o non deteriorità (continuità) | Nessuna soglia fissa: convenienza rispetto alla liquidazione controllata |
| Cram down su piano liquidatorio | Escluso | Ammesso | Ammesso |
| Complessità | Media | Alta (commissario, classi, voto) | Medio-bassa (OCC) |
| Rischi in caso di esito negativo | Mancata omologa; risoluzione di diritto per ritardi oltre 60 giorni | Rigetto e possibile apertura della liquidazione giudiziale | Rigetto e possibile liquidazione controllata |
| Effetti sulle esecuzioni | Misure protettive su richiesta | Misure protettive su richiesta, quadro più ampio | Divieto di azioni esecutive disposto dal giudice su richiesta |
| Reversibilità | Proposta modificabile prima dell’omologa, con proroga dei termini | Modifiche limitate dopo il voto | Modifiche limitate dopo il voto |
| Costi di giustizia | Contributo unificato del procedimento | Contributo unificato e fondo spese della procedura | Contributo unificato e compenso dell’OCC |
I criteri per scegliere
Una risposta unica non esiste, ma esistono criteri che, applicati in sequenza, restringono il campo in modo quasi sempre netto.
Primo criterio: la dimensione dell’impresa decide il menu prima ancora della strategia. Se l’impresa rientra nella nozione di impresa minore, o se il debitore è un professionista, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo non sono disponibili e la scelta si gioca tra concordato minore e altre soluzioni del sovraindebitamento. Se l’impresa supera le soglie, la terza opzione è preclusa. Molte valutazioni partono dal punto sbagliato perché danno per scontato un requisito dimensionale che andrebbe invece verificato sui bilanci degli ultimi tre esercizi.
Secondo criterio: il valore che l’INPS otterrebbe in liquidazione, confrontato con il cinquanta per cento dei contributi. Se il valore liquidatorio dell’Istituto è vicino o superiore alla metà dei contributi in linea capitale, la soglia dell’accordo di ristrutturazione non aggiunge un sacrificio significativo e la maggiore snellezza dell’accordo pesa a suo favore. Se invece il valore liquidatorio è molto basso, il concordato preventivo consente di offrire molto meno, e la differenza può giustificare una procedura più impegnativa.
Terzo criterio: il consenso già maturato degli altri creditori. Se banche e fornitori principali sono pronti ad aderire per almeno un quarto dei crediti, l’accordo diventa una strada concreta. Se il consenso è frammentato o assente, l’accordo rischia di non poter nemmeno innescare il cram down, perché l’adesione dell’INPS non risulterebbe determinante, mentre il concordato consente di costruire la maggioranza attraverso il voto e le classi.
Quarto criterio: la dipendenza dell’impresa dalla regolarità contributiva. Se il fatturato dipende da appalti pubblici o da benefici subordinati al DURC, va soppesato con attenzione l’effetto della falcidia: nel concordato la copertura del periodo concordatario presuppone il soddisfacimento integrale degli enti previdenziali, e una percentuale bassa può costare più di quanto fa risparmiare. In questi casi una transazione limitata alle sanzioni e agli accessori, o una strategia che concentri la ristrutturazione su altri creditori, può risultare più razionale.
Quinto criterio: la storia contributiva e il regime temporale. Se il debito pubblico supera l’ottanta per cento del passivo e deriva da anni di omessi versamenti, il cram down dell’accordo di ristrutturazione è escluso e la scelta si sposta necessariamente sul concordato. Se la procedura è già aperta sotto il vecchio regime, il cram down in continuità non è più una leva disponibile. E se l’impresa ha già avuto una transazione risolta di diritto negli ultimi cinque anni, l’accordo perde il suo strumento principale.
Un’osservazione trasversale riguarda la posizione personale dell’amministratore. Nessuna delle tre strade incide sulla responsabilità penale per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni: il cram down ha effetti civilistici, non penali. La scelta dello strumento va quindi accompagnata, quando serve, da una valutazione separata di quel profilo.
Il confronto tra queste strade richiede di tenere insieme diritto della crisi, calcolo dei valori liquidatori e prospettiva del giudizio di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la scelta pensando fin dall’inizio a come dovrà reggere davanti al tribunale e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì, ma con costi. Una proposta di transazione in un accordo di ristrutturazione può essere modificata prima dell’omologa, allungando i termini per l’adesione di sessanta o novanta giorni. Il passaggio da un accordo a un concordato è possibile, ma richiede una nuova proposta ex art. 88 con i suoi depositi e le sue attestazioni, e i mesi spesi nella prima strada non si recuperano. Più è avanzata la procedura, meno la conversione è indolore.
E se scelgo la strada sbagliata? La conseguenza più frequente non è un danno irreparabile, ma un rigetto che arriva tardi. Nel concordato preventivo il rigetto può aprire la strada alla liquidazione giudiziale; nel concordato minore alla liquidazione controllata. Nell’accordo, una transazione che non regge in esecuzione si risolve di diritto e preclude per cinque anni il cram down in un nuovo accordo. Il rischio va quindi misurato prima, non dopo.
Il silenzio dell’INPS vale come rifiuto? Nell’accordo di ristrutturazione, decorsi i novanta giorni senza adesione, il debitore può chiedere l’omologazione e il cram down: il silenzio è trattato come mancata adesione. Nel concordato preventivo la legge equipara al dissenso anche il voto contrario, ma per la ristrutturazione trasversale l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa: il silenzio non può essere contato come voto favorevole.
Posso contestare il rifiuto dell’INPS davanti a un giudice diverso? Il luogo naturale in cui il dissenso dell’ente viene superato è il giudizio di omologazione davanti al tribunale della crisi. Le Sezioni Unite, già con la sentenza n. 8504 del 2021, avevano attribuito al tribunale concorsuale la cognizione su queste controversie, e il meccanismo attuale del cram down ne è la traduzione normativa.
Se l’omologa arriva, l’INPS può ancora impugnarla? Solo se ha partecipato al giudizio di omologazione con un’opposizione, salvo che lamenti un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare: è il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026 per gli accordi di ristrutturazione.
Le pronunce che orientano la scelta
Il riepilogo che segue raccoglie le decisioni che incidono sul confronto tra le tre strade, raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina. Per ognuna sono indicati gli estremi, il principio in forma riformulata e la ragione per cui conta nella scelta.
Sull’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al correttivo del 2024, il superamento del dissenso del creditore pubblico negli accordi di ristrutturazione richiedeva che esistessero già accordi con altri creditori, anche se insufficienti da soli a raggiungere le soglie; senza di essi non si poteva nemmeno verificare se l’adesione mancante fosse determinante. Rilevanza: spiega perché, anche oggi, l’accordo non è la strada per chi ha come unico interlocutore l’ente pubblico.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948. Solo chi è stato parte formale del giudizio di omologazione, proponendo opposizione, può reclamare contro la sentenza; l’INPS che non si è opposto non può farlo, salvo che deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Rilevanza: incide sulla stabilità dell’omologa ottenuta con cram down previdenziale.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Si configura un abuso dello strumento dell’art. 63 quando il debitore costruisce operazioni artificiose al solo scopo di azzerare il debito pubblico, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; l’accertamento è riservato al giudice di merito. Rilevanza: delimita l’uso dell’accordo quando il debito contributivo è l’obiettivo esclusivo.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civile, 31 gennaio 2024. In sede di omologazione di un accordo di ristrutturazione con richiesta di cram down fiscale, occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis tenendo conto della novella introdotta dal D.L. 69/2023. Rilevanza: conferma che la data di presentazione della proposta è la prima variabile da verificare nel confronto tra le opzioni.
Sul concordato preventivo con proposta ex art. 88
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. Nel testo dell’art. 88 anteriore al correttivo del 2024, la conversione in voto favorevole del voto contrario di fisco ed enti previdenziali era ammessa solo per raggiungere le maggioranze del concordato liquidatorio, non per il concordato in continuità. Rilevanza: per le procedure nate prima del 28 settembre 2024 elimina una delle leve principali del concordato in continuità.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 22 aprile 2026, n. 10723. Quando il tribunale supera il dissenso dell’amministrazione in un concordato liquidatorio, deve verificare soltanto la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza aggiungere una valutazione di meritevolezza del debitore basata sulle sue condotte passate. Rilevanza: riduce lo spazio delle opposizioni fondate sulla storia contributiva dell’impresa e sposta tutto sul confronto economico.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 21 maggio 2026, n. 15593. Nel regime anteriore al correttivo, l’omologazione trasversale del concordato in continuità richiede che la classe favorevole sia composta da creditori privilegiati; una classe chirografaria non basta. Rilevanza: incide sulla costruzione delle classi quando l’INPS è creditore privilegiato di peso.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, 15 aprile 2026. La ristrutturazione trasversale e il cram down fiscale e previdenziale non possono essere applicati contestualmente sullo stesso voto. Rilevanza: impedisce di usare due volte la stessa leva nel concordato in continuità.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 25 marzo 2021, n. 8504. Le controversie sul diniego di adesione dell’amministrazione alla transazione rientrano nella cognizione del tribunale concorsuale. Rilevanza: fonda l’idea, oggi codificata, che l’ultima parola sul dissenso dell’ente spetti al giudice della crisi.
Sul concordato minore
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione dell’art. 88, perché la materia è già regolata da una disciplina autonoma basata sull’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3; le forme di espressione del voto previste per il concordato preventivo sono incompatibili. Rilevanza: è la pronuncia che rende la terza opzione strutturalmente più semplice delle altre due.
Tribunale di Modena, 29 agosto 2025. Ha ritenuto applicabile al concordato minore il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi rispetto ai privilegiati di grado inferiore e, per la parte degradata, rispetto agli altri chirografari. Rilevanza: suggerisce prudenza nel costruire percentuali differenziate a sfavore dell’INPS.
Tribunale di Firenze, 13 maggio 2026. Ha escluso che, nel concordato minore, i crediti tributari e contributivi siano soggetti a una disciplina sostanziale diversa da quella degli altri crediti privilegiati. Rilevanza: letto accanto alla decisione di Modena, mostra che sul punto la giurisprudenza di merito non è ancora allineata.
Sulle strade che non comprendono i contributi
Tribunale di Milano, 21 maggio 2026. Sull’accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria concluso nella composizione negoziata, ha chiarito la natura della verifica affidata al tribunale e la necessaria indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: conferma il rigore richiesto all’attestazione in tutti gli strumenti transattivi, e fa da termine di confronto per uno strumento il cui perimetro non comprende i contributi previdenziali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a tre strade con regole, organi decisionali e soglie diverse, il lavoro dello Studio si concentra su una domanda: quale di esse regge davanti al giudice, nel caso specifico, con i numeri reali dell’impresa o del professionista. In concreto:
- Verifichiamo i requisiti di accesso, confrontando i bilanci degli ultimi tre esercizi con le soglie dell’impresa minore, per stabilire quali delle tre strade sono effettivamente aperte.
- Ricostruiamo l’esposizione verso l’INPS posta per posta, separando contributi in linea capitale, sanzioni civili, somme aggiuntive, interessi e oneri di riscossione, e richiedendo le certificazioni agli enti e all’agente della riscossione.
- Calcoliamo il valore che l’INPS otterrebbe in liquidazione, tenendo conto dell’ordine dei privilegi e dei crediti dei lavoratori, e lo confrontiamo con la soglia del cinquanta o sessanta per cento dell’accordo di ristrutturazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, simulando per ciascuna il test richiesto (soglie e quattro condizioni nell’accordo, convenienza o non deteriorità nel concordato, convenienza sulla relazione dell’OCC nel concordato minore).
- Redigiamo la proposta di transazione nella forma richiesta dalla strada scelta, e curiamo il deposito presso la Direzione territoriale competente, gli uffici fiscali e l’agente della riscossione, conservando prova di ogni invio.
- Presidiamo i termini dell’adesione, dai novanta giorni dell’accordo alle proroghe in caso di modifica, e gestiamo il confronto con la Direzione regionale che decide sulla proposta.
- Costruiamo la matrice di raffronto tra il trattamento dell’INPS e quello degli altri creditori, per evitare che la proposta cada per violazione dei vincoli di percentuale, tempi e garanzie.
- Valutiamo l’impatto sulla regolarità contributiva e sulla posizione personale dell’amministratore, quando la scelta dello strumento può incidere sul DURC o sulle ritenute previdenziali non versate.
- Assistiamo nel giudizio di omologazione con richiesta di superamento del dissenso, replicando alle opposizioni dell’Istituto e degli altri creditori.
- Seguiamo reclamo e ricorso per Cassazione con la stessa linea difensiva adottata fin dalla scelta dello strumento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui le regole del cram down previdenziale sono state ridefinite dalla Corte di Cassazione proprio nel 2026, la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani: la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, evita che l’impostazione data alla proposta debba essere ricostruita da capo quando il caso arriva all’ultimo grado. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC consentono inoltre di valutare dall’interno la terza opzione, dove la relazione dell’Organismo è il documento su cui il giudice decide.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la transazione contributiva è una questione di ordine dei privilegi e, allo stesso tempo, di stima dei valori di liquidazione, e le due dimensioni devono essere costruite insieme.
In chiusura
Accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e concordato minore sono tre modi diversi di porre all’INPS la stessa domanda. Cambiano l’organo che risponde, il tempo concesso per rispondere e soprattutto ciò che accade se la risposta è no: una soglia fissa nell’accordo, un confronto con la liquidazione nel concordato, la relazione dell’OCC nel concordato minore. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, percentuali e, a volte, la possibilità stessa di superare il dissenso dell’ente.
È il terreno su cui lo Studio Monardo è costruito. Nella crisi d’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di confrontare gli strumenti dall’interno; nel sovraindebitamento, quelle di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC presidiano il concordato minore; e l’abilitazione cassazionista permette di seguire la stessa linea fino alla Corte che, in questa materia, ha l’ultima parola.
📩 Se l’esposizione verso l’INPS è diventata il nodo della sua impresa o della sua attività, non lasci che siano le scadenze a scegliere lo strumento al suo posto: scriva oggi allo Studio Monardo, i recapiti per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.
