C’è un punto in cui il diritto della crisi d’impresa smette di essere un insieme di articoli di codice e diventa, quasi interamente, diritto dei giudici. È il trattamento dell’IVA e delle ritenute non versate. Per anni la risposta alla domanda “si può pagare meno al Fisco su questi debiti?” è stata un secco no; poi è arrivata una sentenza della Corte di giustizia europea, poi una della Corte costituzionale, poi il legislatore, poi le Sezioni Unite, e infine, tra il 2024 e il 2026, una serie fittissima di pronunce della Prima sezione civile della Cassazione che hanno ridisegnato i confini del cosiddetto cram down fiscale, cioè l’omologazione della proposta anche contro il voto dell’Agenzia delle Entrate. Chi legge soltanto l’art. 88 o l’art. 63 del Codice della crisi rischia di farsi un’idea incompleta, e a volte sbagliata, di che cosa sia davvero possibile ottenere.
Per questo, in questa analisi, la legge occupa poco spazio e le decisioni molto. Ti promettiamo una cosa precisa: le pronunce che contano davvero su IVA e ritenute nella transazione fiscale, ciascuna tradotta in una conseguenza concreta per chi ha un debito erariale e un’impresa (o un’attività cessata) da mettere in sicurezza. Vedremo dove l’orientamento è ormai stabile, dove i giudici hanno tracciato limiti netti contro gli usi strumentali, e dove, invece, resta un margine di rischio che va gestito con prudenza, anche sul versante penale dell’omesso versamento.
Lo Studio Monardo lavora proprio all’incrocio tra queste discipline, e non per una generica “esperienza nel settore”. La transazione fiscale vive dentro gli strumenti della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato ad operare nella composizione negoziata, dove dal 2024 la transazione con il Fisco è diventata possibile; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, il che copre il versante delle imprese minori e delle ditte cessate che negoziano IVA e ritenute nel concordato minore; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire la posizione erariale; ed è cassazionista, e come vedrai quasi tutta la giurisprudenza recente sul cram down si è formata proprio davanti alla Suprema Corte.
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Il quadro normativo in breve: le norme su cui i giudici hanno lavorato
Per capire le pronunce serve una mappa essenziale delle regole di partenza, niente di più.
La transazione fiscale non è un istituto autonomo, ma una componente degli strumenti di regolazione della crisi. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) compare in tre sedi principali. Nel concordato preventivo la disciplina è all’art. 88, erede diretto del vecchio art. 182-ter della legge fallimentare. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti la sede è l’art. 63. Nella composizione negoziata della crisi, il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha introdotto all’art. 23, comma 2-bis, la possibilità di un accordo transattivo con il Fisco, ma senza possibilità di imporlo con il cram down e senza estensione ai debiti previdenziali. Per i soggetti “sotto soglia” e le imprese minori, il concordato minore conosce un proprio meccanismo di omologazione forzosa all’art. 80, comma 3.
Il cuore del problema, storicamente, stava in una frase. Il vecchio art. 182-ter l. fall. stabiliva che, con riguardo all’IVA e alle ritenute operate e non versate, la proposta potesse prevedere soltanto la dilazione del pagamento, mai la riduzione. Una regola analoga figurava nell’art. 7 della L. 3/2012 per il sovraindebitamento. Quella frase è caduta per il concordato con la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), che ha riscritto l’art. 182-ter, e per il sovraindebitamento con la sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019. Il Codice della crisi non l’ha più riproposta: oggi IVA e ritenute sono crediti tributari come gli altri ai fini della falcidia.
Falcidiabile non significa però liberamente riducibile. L’IVA e le imposte sui redditi (a cui appartengono le ritenute del sostituto d’imposta) sono assistite da privilegio generale mobiliare ai sensi dell’art. 2752 c.c., con il grado stabilito dall’art. 2778 c.c. Un credito privilegiato può essere pagato in misura non integrale solo se il piano gli assicura un trattamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui il privilegio insiste; la parte che non trova capienza degrada a chirografo e, per quella quota, il Fisco non può essere trattato peggio degli altri chirografari di pari posizione. È su questo parametro, la “convenienza” o, dopo il correttivo, la “non deteriorità” rispetto all’alternativa liquidatoria, che si gioca quasi tutto.
Il consenso del Fisco non è sempre decisivo. Se l’Agenzia delle Entrate non aderisce o vota contro, e il suo voto è determinante per raggiungere le maggioranze, il tribunale può omologare ugualmente: art. 88, comma 3, per il concordato; art. 63, commi 4-6, per gli accordi, dove però il correttivo-ter ha introdotto soglie minime di soddisfacimento del credito erariale, ha escluso gli accordi a carattere liquidatorio e ha previsto cause ostative legate a condotte fiscali scorrette o ad accordi risolti nei cinque anni precedenti. Il regime transitorio (art. 56 D.Lgs. 136/2024) collega l’applicazione delle nuove regole alla data della proposta di transazione.
Resta, sullo sfondo, il diritto penale tributario. L’omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, soglia 150.000 euro per periodo d’imposta) e di IVA (art. 10-ter, soglia 250.000 euro) è reato. Il D.Lgs. 87/2024 ha spostato il momento di consumazione al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha escluso la punibilità in caso di rateazione regolare ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 (con soglia di 75.000 euro sul residuo in caso di decadenza) e ha introdotto nell’art. 13, comma 3-bis, una causa di non punibilità per crisi di liquidità dovuta a cause non imputabili e sopravvenute.
A completare il quadro, sul piano della prassi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 luglio 2026 la prima parte della Circolare n. 5/E dedicata al Codice della crisi, articolata in quattro parti di cui quella sugli accordi e sul concordato (Parte III) è stata annunciata come successiva; e il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha previsto la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari del CCII. Su queste basi, vediamo che cosa hanno detto i giudici.
L’orientamento consolidato: IVA e ritenute si possono falcidiare, e la transazione è un atto concorsuale
Dal divieto assoluto alla falcidia: un percorso tutto giurisprudenziale
Per comprendere la stabilità dell’orientamento di oggi bisogna ricordare da dove si partiva. Con le sentenze del 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932, la Cassazione aveva ritenuto il divieto di falcidia dell’IVA una regola sostanziale e inderogabile, valida perfino quando il debitore non chiedeva la transazione fiscale; con la sentenza 16 maggio 2012, n. 7667, la Corte aveva rafforzato l’argomento qualificando l’IVA come risorsa propria dell’Unione europea, per sua natura non negoziabile. In quel contesto, chi aveva un grosso debito IVA sapeva di doverlo pagare per intero, al più in più anni.
Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti)
La vicenda. Il Tribunale di Udine, investito di un concordato che prevedeva il pagamento parziale dell’IVA, chiese alla Corte di Lussemburgo se il diritto europeo lo vietasse davvero.
Il principio. La Corte di giustizia ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di ammettere il pagamento parziale di un credito IVA in una procedura concorsuale, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione e la procedura sia sottoposta al controllo del giudice. L’argomento della “risorsa propria” non basta, dunque, a rendere l’IVA intoccabile.
La traduzione pratica. In altre parole, se il tuo piano prova, con un’attestazione seria, che il Fisco incasserebbe meno in una liquidazione, l’IVA può essere pagata in percentuale. È da qui che il legislatore italiano ha riscritto l’art. 182-ter nel 2016, e la stessa Agenzia delle Entrate, nella prassi più recente, richiama questa sentenza per escludere che il vincolo europeo possa essere invocato in via generale contro la definizione concorsuale dell’IVA.
Corte costituzionale, 29 novembre 2019, n. 245
La vicenda. Ancora il Tribunale di Udine, questa volta in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, rileva l’irragionevolezza di un sistema in cui l’imprenditore “fallibile” poteva falcidiare l’IVA nel concordato, mentre il piccolo debitore non fallibile, soggetto alla L. 3/2012, poteva solo dilazionarla.
Il principio. La Consulta ha dichiarato illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza, l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della L. 3/2012 nella parte in cui escludeva la falcidia dell’IVA, eliminando le parole relative all’imposta sul valore aggiunto. La Corte ha osservato che le procedure di sovraindebitamento hanno le stesse garanzie procedurali (base negoziale, parità di trattamento, blocco delle azioni esecutive, controllo del giudice) che nella sentenza Degano giustificavano il pagamento parziale.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che anche la ditta individuale cessata, il professionista o la piccola impresa agricola con un debito IVA possono proporne il pagamento in percentuale nelle procedure da sovraindebitamento oggi confluite nel Codice della crisi, alle stesse condizioni di convenienza richieste alle imprese maggiori.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504
La vicenda. Una società propone un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale; l’Agenzia delle Entrate non aderisce e la società impugna il diniego davanti alla Commissione tributaria. Si pone la domanda: chi decide?
Il principio. Le Sezioni Unite hanno affermato che la controversia sulla mancata adesione del Fisco alla transazione spetta al tribunale concorsuale, non al giudice tributario, perché nella transazione fiscale prevale la finalità concorsuale su quella tributaria. La natura fiscale delle obbligazioni coinvolte non basta a spostare la giurisdizione, e il giudice della crisi può sindacare il voto negativo dell’Amministrazione.
La traduzione pratica. Se l’Agenzia dice no alla tua proposta, non devi impugnare il diniego come fosse un avviso di accertamento: la partita si gioca davanti al tribunale che omologa l’accordo o il concordato, e lì si discute di convenienza.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35954
Il principio. L’orientamento si è consolidato nel senso che, con questa seconda ordinanza, le Sezioni Unite hanno ribadito la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello erariale e l’attribuzione al giudice ordinario della crisi del controllo sul diniego, riconoscendo all’Amministrazione una discrezionalità che resta però sindacabile.
La traduzione pratica. La transazione fiscale non è una trattativa privata con l’ufficio: è un segmento di una procedura giudiziale, e il suo esito dipende in ultima analisi da una valutazione del tribunale fondata su numeri verificabili. Questo spiega perché, da allora, la qualità dell’attestazione e del confronto con la liquidazione è diventata l’elemento decisivo.
Il punto fermo
Sommando queste pronunce, l’orientamento è stabile su tre affermazioni. Primo: IVA e ritenute sono falcidiabili in tutti gli strumenti concorsuali che lo prevedono, dal concordato preventivo al sovraindebitamento. Secondo: la falcidia richiede che il Fisco non riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, secondo il suo grado di privilegio. Terzo: il giudice della crisi, non quello tributario, è l’arbitro finale quando l’Amministrazione non aderisce. Tutto il contenzioso degli anni successivi riguarda il “come” e i limiti, non più il “se”.
Prima questione aperta: dopo l’omologa, il Fisco può tornare a chiederti l’importo pieno?
La questione
È il timore più concreto di chi ha chiuso una transazione: “Ho pagato la percentuale concordata; ma se domani mi arriva un’intimazione per l’intero importo dell’avviso di accertamento, o per un’annualità IVA che non avevo messo in conto, che cosa succede?” Il dubbio non è teorico: la riforma del 2016 aveva eliminato dall’art. 182-ter il riferimento al consolidamento del debito tributario e l’effetto di cessazione della materia del contendere sulle liti pendenti, elementi su cui si fondava la cosiddetta “cristallizzazione”.
Cosa hanno deciso i giudici
Tribunale di Piacenza, sezione fallimentare, 26 novembre 2024. In un concordato omologato con transazione fiscale, ancora regolato dall’art. 182-ter nella versione successiva alla L. 232/2016, l’ente impositore pretendeva di rivedere l’ammontare del debito in corso di esecuzione. Il Tribunale ha ritenuto che l’omologazione del concordato con transazione fiscale cristallizzi il debito tributario, che non può più essere rideterminato dall’Amministrazione durante la procedura, nonostante la soppressione del riferimento testuale al consolidamento.
Cassazione, sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377. La Corte si è occupata dei tempi: il debitore deve rispettare il termine riconosciuto all’Erario per esprimersi sulla proposta, coordinato con il termine per le opposizioni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Un’omologa costruita senza rispettare questo intervallo è esposta a contestazioni.
Cassazione, sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. La Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologa degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa, presuppone di regola la partecipazione al procedimento, ma incontra un’eccezione quando ricorre un vizio procedurale, come una comunicazione irregolare della proposta. In pratica: se l’avviso all’Amministrazione è stato inviato in modo corretto e l’Agenzia non si è opposta nei termini, l’omologa è stabile; se l’avviso è viziato, l’ente ha un argomento per rimettere tutto in discussione in corte d’appello.
Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024. Il Tribunale ha omologato un accordo con transazione fiscale nonostante la mancata adesione dell’Agenzia, applicando la disciplina anteriore al correttivo-ter perché la domanda era stata proposta nell’ottobre 2023: le nuove regole sulla transazione negli accordi, per la norma transitoria dell’art. 56 D.Lgs. 136/2024, valgono per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024.
C’è contrasto?
Sulla cristallizzazione non esiste ancora una presa di posizione della Cassazione nel regime del Codice: il Tribunale di Piacenza ragiona sul vecchio art. 182-ter, e la giurisprudenza di merito del 2026 continua a registrare casi in cui l’Agenzia, dopo la falcidia, ha notificato intimazioni per l’intero importo degli avvisi originari, costringendo il contribuente a impugnarle davanti al giudice tributario. L’assunzione prudenziale è che l’effetto esdebitatorio dell’omologa copra i debiti effettivamente inclusi e quantificati nella proposta, e che tutto ciò che resta fuori, per annualità, tributo o importo, rimanga esposto alla riscossione ordinaria.
Cosa significa per te
La stabilità della transazione si costruisce prima, non dopo. Serve un censimento completo del debito erariale (dichiarazioni IVA, modelli 770, avvisi bonari, cartelle, accertamenti in corso, liti pendenti), una descrizione nella proposta che non lasci zone grigie e un rigoroso rispetto delle comunicazioni agli uffici e dei termini. Una transazione che dimentica un’annualità IVA o notifica male la proposta all’Agenzia non è una transazione chiusa: è un contenzioso rimandato. Se dopo l’omologa arriva un’intimazione per l’intero, la difesa passa per l’impugnazione tempestiva dell’atto, facendo valere l’omologa e il perimetro del debito definito.
Seconda questione aperta: si può costruire un accordo “contro” il Fisco?
La questione
È la domanda che molti imprenditori si pongono quando il passivo è quasi tutto erariale: “Se i miei debiti sono per il 90% IVA e ritenute, posso proporre un accordo di ristrutturazione, raccogliere l’adesione di un paio di fornitori e poi chiedere al tribunale di imporre la falcidia all’Agenzia?” Qui la Cassazione, tra la fine del 2024 e il 2026, ha tracciato limiti molto netti.
Cosa hanno deciso i giudici
Cassazione, sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. La Corte ha affermato che, negli accordi di ristrutturazione, l’omologazione nonostante la mancata adesione del Fisco presuppone che altri creditori, anche di peso minore, abbiano realmente aderito: l’adesione “forzata” dell’Erario deve servire a raggiungere la percentuale, non essere l’unico contenuto dell’accordo. Un accordo rivolto di fatto al solo creditore pubblico resta pienamente sindacabile dal giudice nel merito.
Cassazione, 7 dicembre 2025, n. 31892. Il principio è stato precisato sul versante della genuinità degli aderenti: la Corte ha escluso l’ammissibilità della richiesta di omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti traggono il proprio credito dalla stessa procedura di ristrutturazione, anziché da rapporti anteriori. Non contano i creditori “creati” per l’occasione.
Cassazione, sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. La vicenda riguardava una società già in liquidazione volontaria, con un passivo quasi integralmente tributario, oltre 7,2 milioni di euro, e un attivo minimo; la proposta pagava per intero ogni altro debito e riservava all’Erario una piccola frazione, con due soli chirografari aderenti per importi irrisori. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di cram down può integrare un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione, e che l’accertamento dell’intento abusivo spetta al giudice di merito.
Cassazione, sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Per il regime anteriore al correttivo-ter (artt. 57 e 63 CCII nel testo originario e art. 1-bis D.L. 69/2023), l’intervento del tribunale nonostante la mancata adesione dell’Amministrazione presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente per le percentuali; in sua assenza non si può neppure verificare se il voto del Fisco sia “determinante”.
Cassazione, sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La Corte ha qualificato come innovativa la soglia minima di soddisfacimento del credito erariale introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, con la conseguenza che si applica solo nel perimetro temporale voluto dal legislatore: le soglie non si proiettano all’indietro.
Cassazione, sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola di priorità (relative priority rule), e il tribunale in sede di omologa deve estendere le proprie verifiche anche a questo profilo.
C’è contrasto?
Più che un contrasto, c’è una stratificazione di regimi. Per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, l’art. 63 riformato esclude il cram down negli accordi di natura liquidatoria, richiede soglie minime di soddisfacimento del credito erariale (dagli interpreti riassunte nella forbice 50-60%, calcolata al netto di sanzioni e interessi) e prevede cause ostative legate a condotte fraudolente, all’uso di documentazione falsa o a operazioni inesistenti, oltre che ad accordi risolti nei cinque anni precedenti. Per le proposte anteriori valgono i principi delle sentenze 32954/2024 e 5918/2026. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale da adottare, è che l’accordo di ristrutturazione non può essere uno strumento costruito solo per azzerare IVA e ritenute: servono adesioni vere di creditori veri, un piano non liquidatorio e un trattamento dell’Erario che rispetti soglie e priorità.
Cosa significa per te
Se il tuo passivo è in gran parte fiscale, l’accordo di ristrutturazione con cram down non è la strada naturale, e tentarlo “in purezza” espone al rigetto e a una perdita di tempo che nel frattempo lascia correre la riscossione. Occorre valutare, dati alla mano, se sia più adatto un concordato preventivo (dove, come vedremo, il controllo del giudice ha un perimetro diverso), una composizione negoziata con accordo transattivo, o, per i soggetti minori, il concordato minore. È qui che conta la visione d’insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, imposta la scelta dello strumento pensando fin dall’inizio a come quella scelta reggerà davanti al tribunale e, se necessario, in Cassazione. In concreto, la raccolta delle adesioni dei creditori non erariali va pianificata già durante le trattative, documentando anteriorità e realtà dei rapporti.
Terza questione aperta: la transazione fiscale mette al riparo dal processo penale?
La questione
Chi ha omesso di versare IVA o ritenute sopra soglia teme, a ragione, due fronti: quello della riscossione e quello penale. La domanda è semplice: “Se il tribunale omologa un concordato che paga il 35% del mio debito IVA, il reato di omesso versamento sparisce?”
Cosa hanno deciso i giudici
Cassazione penale, sez. III, n. 30532/2024, depositata il 25 luglio 2024. Tra le prime applicazioni della riforma del D.Lgs. 87/2024, la Corte ha accolto il ricorso di un imputato che aveva dimostrato come l’inadempimento verso l’Erario dipendesse da una mancanza di liquidità causata dall’inesigibilità dei propri crediti. La Suprema Corte ha chiarito che il nuovo art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 rende non punibile l’omesso versamento di IVA o ritenute quando il fatto dipende da cause non imputabili all’autore e sopravvenute all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute, e che il giudice deve considerare la crisi non transitoria di liquidità dovuta all’insolvenza di terzi o ai mancati pagamenti della pubblica amministrazione, nonché l’impossibilità di superarla con altri mezzi.
Cassazione penale, sez. III, n. 41238/2024, depositata l’11 novembre 2024. La Corte ha annullato con rinvio una condanna per omesso versamento IVA, valorizzando le prove sulla crisi finanziaria offerte dall’amministratore nei gradi di merito e confermando che il comma 3-bis codifica gli approdi giurisprudenziali più avanzati sulla crisi di liquidità.
Cassazione penale, sez. III, 27 novembre 2025, n. 38438. La Corte ha affermato che, dopo il D.Lgs. 87/2024, l’omesso versamento IVA oltre soglia è penalmente rilevante solo se il debito non è in corso di regolare rateazione ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, e che in caso di decadenza rileva il residuo superiore a 75.000 euro; la nuova regola, più favorevole, si applica anche ai fatti anteriori.
C’è contrasto?
Il punto delicato non è tanto un contrasto tra sezioni, quanto il rapporto tra procedura concorsuale e reato. Secondo l’indirizzo richiamato più volte dalla Cassazione penale anche nel 2025-2026, la mera presentazione della domanda di concordato non determina, da sola, l’impossibilità di adempiere e non esclude automaticamente il dolo: il deposito del ricorso non è un salvacondotto. Inoltre, il pagamento percentuale previsto dal piano non equivale all’integrale estinzione del debito che, secondo l’art. 13, comma 1, rende non punibile il fatto se avviene prima dell’apertura del dibattimento, e il piano concordatario non coincide con la rateazione dell’art. 3-bis richiamata dagli artt. 10-bis e 10-ter. L’assunzione prudenziale è quindi netta: la transazione fiscale riduce il debito verso l’Erario, ma non estingue di per sé il reato; la difesa penale va costruita a parte, sulla crisi di liquidità, sulle soglie e sugli indici di particolare tenuità del fatto. Tra questi indici, l’art. 13, comma 3-ter, introdotto dalla stessa riforma, valorizza anche la situazione di crisi dell’impresa nel senso del Codice della crisi.
Cosa significa per te
Il fascicolo della transazione e quello della difesa penale devono dialogare. Le stesse evidenze che servono al piano (crediti non incassati, clienti insolventi, ritardi della pubblica amministrazione, tentativi di finanziamento respinti) sono quelle che il giudice penale richiede per applicare il comma 3-bis. Documentare la crisi in modo rigoroso e tempestivo serve due volte: a convincere il tribunale della crisi della convenienza del piano e a sostenere, nel procedimento penale, che l’omesso versamento non è stato una scelta ma un effetto. Attenzione anche alle date: dopo la riforma, il reato si consuma al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e il calendario della procedura concorsuale va letto accanto a quella scadenza.
La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione, 22 aprile 2026, n. 10723
Il contesto
Se le sentenze sugli accordi di ristrutturazione hanno ristretto le maglie del cram down, l’ordinanza n. 10723 depositata il 22 aprile 2026 dalla Prima sezione civile ha segnato il confine opposto, quello di ciò che il giudice non può pretendere. La vicenda riguardava un concordato preventivo proposto da una società in liquidazione volontaria, con transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. L’Agenzia delle Entrate aveva votato contro, impedendo il raggiungimento delle maggioranze, e si era opposta all’omologa sostenendo che il debitore non fosse “meritevole”: gli amministratori avrebbero violato per anni, in modo sistematico e deliberato, gli obblighi tributari, e avrebbero posto in essere condotte distrattive, usando poi il concordato per abbattere un’esposizione erariale da loro stessi generata. Tribunale e corte d’appello avevano omologato comunque, riconoscendo la convenienza della proposta, sostenuta anche da finanza esterna, rispetto alla liquidazione giudiziale.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il ragionamento è lineare. L’art. 88, comma 3, del Codice indica quali presupposti il tribunale deve verificare per omologare nonostante il voto contrario del Fisco: che quel voto sia determinante e che la proposta sia conveniente, o, nella formulazione successiva al correttivo del 2024, non deteriore, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La meritevolezza del debitore non compare tra questi presupposti, e più in generale non è un requisito per l’omologazione del concordato: il legislatore se ne è progressivamente allontanato fin dalla riforma della legge fallimentare del 2006. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice non può aggiungere per via interpretativa un giudizio di meritevolezza che la legge non prevede, neppure a fronte di violazioni fiscali sistematiche o di condotte distrattive.
Un passaggio merita particolare attenzione: la Corte ha messo in evidenza l’asimmetria tra concordato e accordi. L’art. 63, dopo il correttivo-ter, contempla espressamente, tra le ipotesi che impediscono il cram down negli accordi di ristrutturazione, alcune condotte qualificate del debitore, come l’uso di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. L’art. 88 non contiene una clausola analoga. Si tratta di una scelta consapevole del legislatore, che l’interprete non può colmare.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa ordinanza, era diffusa negli uffici la convinzione che una storia di omessi versamenti IVA e ritenute “sistematici” potesse bastare a far cadere il cram down. La n. 10723/2026 dice il contrario per il concordato, in continuità con la ricostruzione del cram down come meccanismo che sostituisce la valutazione di convenienza dell’Amministrazione con quella del giudice, già affermata da Cass., sez. I, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19981. Il principio, calato nella pratica, significa che nel concordato preventivo contano i numeri, non il giudizio morale sul passato fiscale: se la proposta dà all’Erario almeno quanto avrebbe dalla liquidazione, il tribunale può omologare anche contro il suo voto.
Non è però un lasciapassare. Le condotte distrattive restano rilevanti sotto altri profili: possono incidere sulla completezza dell’attivo, sulla veridicità dei dati, sull’attendibilità del piano e dell’attestazione, e sul confronto con una liquidazione in cui un curatore potrebbe esercitare azioni recuperatorie. E negli accordi di ristrutturazione, dopo il correttivo, alcune di quelle condotte chiudono espressamente la porta al cram down. Letta insieme alle ordinanze 4365/2026 e 5918/2026, la n. 10723 disegna un sistema coerente: il giudice non premia né punisce il debitore per la sua storia, ma verifica che lo strumento sia usato per la funzione che la legge gli assegna e che i numeri reggano.
I principi applicati ai casi reali: quattro simulazioni ragionate
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come gli orientamenti appena esaminati si traducono in numeri e in scelte. Non descrivono casi reali e semplificano volutamente alcuni passaggi tecnici (prededuzioni, costi di procedura, classi), che in un piano vero vanno quantificati uno per uno.
Simulazione 1 — Concordato in continuità con IVA e ritenute, Agenzia contraria
Situazione di partenza. Una S.r.l. manifatturiera ha debiti IVA per 412.760 euro e ritenute non versate per 138.290 euro, per un totale erariale di 551.050 euro, oltre a 296.400 euro verso banche e 187.530 euro verso fornitori, tutti chirografari. Il valore di realizzo netto dei beni mobili su cui grava il privilegio erariale, dopo le prededuzioni e i privilegi di grado anteriore, è stimato dall’attestatore in 173.900 euro.
Sviluppo. La parte capiente del credito erariale (173.900 euro) deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione: il piano la paga per intero, in cinque rate annuali. I restanti 377.150 euro degradano a chirografo e ricevono lo stesso 8% offerto agli altri chirografari, cioè 30.172 euro. Totale all’Erario: 204.072 euro, pari al 37,03% del credito. Nello scenario liquidatorio, secondo l’attestazione, l’Erario otterrebbe 173.900 euro più circa il 2% della parte degradata (7.543 euro), per un totale di 181.443 euro, pari al 32,93%.
Esito alla luce della giurisprudenza. L’Agenzia vota contro e il suo voto è determinante. Alla luce di Cass. 10723/2026, il tribunale verifica che la proposta non sia deteriore rispetto alla liquidazione (37,03% contro 32,93%) e può omologare anche se l’Agenzia evidenzia anni di versamenti omessi: la meritevolezza non è un presupposto. Restano però due rischi reali. Il primo è la tenuta dell’attestazione: se l’Agenzia dimostra che il valore di realizzo è sottostimato, il margine di quattro punti può evaporare. Il secondo è penale: il debito IVA di un singolo anno supera la soglia dei 250.000 euro, e l’omologa non estingue il reato, per cui la difesa sulla crisi di liquidità va preparata in parallelo.
Simulazione 2 — L’accordo di ristrutturazione “quasi solo fiscale”
Situazione di partenza. Una S.r.l. in liquidazione volontaria ha un passivo di 1.286.430 euro, di cui 1.139.870 euro verso l’Erario (IVA 2022-2024 per 824.310 euro e ritenute per 315.560 euro) e 146.560 euro verso fornitori. L’attivo è di circa 95.000 euro. La proposta di transazione, presentata il 3 febbraio 2026, offre all’Erario l’11% e paga per intero due fornitori aderenti, titolari di crediti per complessivi 9.840 euro.
Sviluppo. La proposta è successiva al 28 settembre 2024, quindi si applica l’art. 63 nel testo del correttivo-ter: l’accordo ha evidente natura liquidatoria, circostanza che esclude l’omologazione forzosa; la percentuale offerta è inoltre ben lontana dalle soglie minime oggi richieste. Anche prescindendo da queste regole, la struttura riproduce quasi alla lettera la vicenda esaminata da Cass. 4365/2026: aderenti irrisori, passivo tributario, attivo minimo. Secondo Cass. 32954/2024 l’accordo rivolto sostanzialmente al solo Fisco resta sindacabile nel merito.
Esito. La richiesta di cram down sarebbe verosimilmente respinta, con il rischio aggiuntivo di aver fatto trascorrere mesi preziosi. La via da esplorare è diversa: un concordato preventivo liquidatorio, che però richiede risorse esterne capaci di incrementare apprezzabilmente l’attivo e una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari, oppure, se l’Agenzia mostra disponibilità, un accordo che l’ufficio sottoscriva volontariamente. Il ricorso a strumenti “di facciata” è la scelta peggiore.
Simulazione 3 — La ditta individuale cessata con IVA arretrata
Situazione di partenza. Un ex artigiano ha chiuso la partita IVA nel 2024 lasciando debiti IVA per 47.380 euro relativi al triennio 2021-2023, ritenute sul compenso di un collaboratore per 6.215 euro e debiti bancari per 58.900 euro. Non possiede immobili; l’unico bene è un’auto del valore di 4.200 euro. Un familiare è disposto a mettere a disposizione 17.650 euro.
Sviluppo. Grazie a Corte cost. 245/2019, l’IVA non è più soltanto dilazionabile nelle procedure da sovraindebitamento. Nel concordato minore la proposta può destinare all’Erario, con la finanza esterna, una percentuale del 24% sul debito IVA e sulle ritenute (12.863 euro su 53.595 euro), a fronte di una liquidazione controllata in cui, dedotte le spese, l’Erario ricaverebbe dall’auto e dalla quota di reddito liquidabile una somma sensibilmente inferiore.
Esito. Se l’Agenzia non aderisce, il tribunale può applicare il meccanismo di omologazione forzosa proprio del concordato minore (art. 80, comma 3, CCII), verificando la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata. La finanza esterna è il vero motore del piano: va documentata, resa vincolante e collegata all’esecuzione, perché è ciò che rende il trattamento del Fisco migliore dell’alternativa.
Simulazione 4 — Il calendario penale delle ritenute durante la procedura
Situazione di partenza. Una società ha operato nel 2024 ritenute sui redditi di lavoro dipendente per 163.270 euro senza versarle; il modello 770 è presentato il 31 ottobre 2025. Il 14 luglio 2026 deposita domanda di concordato con un piano che prevede per l’Erario il 40% in quattro anni, con omologa attesa nel 2027.
Sviluppo. Dopo il D.Lgs. 87/2024 il reato dell’art. 10-bis si consuma se al 31 dicembre 2026 l’importo non versato supera i 150.000 euro e il debito non è in corso di rateazione regolare ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997. Il piano concordatario non è quella rateazione, e la domanda di concordato, da sola, non esclude il dolo.
Esito. Alla luce di Cass. 30532/2024 e 41238/2024, la linea difensiva più solida passa per il comma 3-bis dell’art. 13: occorre dimostrare che la mancanza di liquidità è sopravvenuta all’effettuazione delle ritenute, per cause non imputabili (ad esempio la perdita di crediti verso un committente dichiarato insolvente nel 2024) e non superabile con altri mezzi. In subordine vengono in rilievo gli indici di particolare tenuità del fatto, tra cui la situazione di crisi e il debito residuo. La transazione, in questo scenario, è parte della soluzione economica, non della soluzione penale.
La giurisprudenza in tabella: tutte le pronunce richiamate
La tabella riepiloga ogni decisione utilizzata in questa analisi, in ordine cronologico, con la questione affrontata, il principio ridotto a una riga e la ragione per cui conta per chi deve negoziare IVA e ritenute. Serve come promemoria: il contenuto integrale va sempre verificato sul provvedimento, e gli effetti di ciascuna pronuncia dipendono dalla disciplina applicabile ratione temporis. In particolare, le decisioni sugli accordi di ristrutturazione vanno lette distinguendo tra proposte presentate prima e dopo il 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo-ter.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932 | Falcidia IVA nel concordato | Divieto di falcidia IVA ritenuto sostanziale e inderogabile | Punto di partenza superato: spiega la vecchia prassi |
| Cass. civ., 16 maggio 2012, n. 7667 | Natura dell’IVA | IVA come risorsa propria UE non negoziabile | Argomento poi ridimensionato dalla CGUE |
| CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14 (Degano Trasporti) | Pagamento parziale IVA | Ammesso se un esperto indipendente attesta la convenienza e c’è controllo giudiziale | Base europea della falcidia dell’IVA |
| Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245 | IVA nel sovraindebitamento | Illegittimo il divieto di falcidia IVA nell’accordo L. 3/2012 | Apre la falcidia IVA alle ditte e ai debitori minori |
| Cass. SU, ord. 25 marzo 2021, n. 8504 | Giurisdizione sul diniego | Decide il giudice della crisi, non quello tributario | Il diniego del Fisco si contesta davanti al tribunale concorsuale |
| Cass. SU, ord. 22 novembre 2021, n. 35954 | Natura della transazione | Prevale l’interesse concorsuale; diniego sindacabile | Conferma la centralità della convenienza |
| Cass. pen., sez. III, n. 30532/2024 (dep. 25 luglio 2024) | Crisi di liquidità e 10-ter | Applicabile il nuovo art. 13, co. 3-bis, per cause non imputabili sopravvenute | Prima via difensiva penale sull’omesso versamento |
| Cass. pen., sez. III, n. 41238/2024 (dep. 11 novembre 2024) | Prova della crisi | Condanna annullata valorizzando le prove della crisi finanziaria | Documentare la crisi è decisivo |
| Trib. Piacenza, 26 novembre 2024 | Stabilità del debito | Omologa con transazione cristallizza il debito tributario | Argomento contro richieste successive dell’ente |
| Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 | Cram down negli accordi | Servono adesioni reali di creditori non erariali | Niente accordi rivolti al solo Fisco |
| Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 | Termini dell’Erario | Rispettare il termine per il voto del Fisco, coordinato con le opposizioni | Pianificare i tempi dell’omologa |
| Trib. Vasto, 24 dicembre 2024 | Diritto transitorio | Alle proposte anteriori al correttivo si applica il regime previgente | Verificare sempre la data della proposta |
| Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 | Priorità nel trattamento | Negli accordi va rispettata la relative priority rule | Il piano deve rispettare l’ordine dei crediti |
| Cass. civ., sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19981 | Natura del cram down | Il giudice sostituisce la valutazione di convenienza dell’Amministrazione | Il voto contrario non è un veto |
| Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2025, n. 38438 | Rateazione e 10-ter | Non punibile chi è in regola con la rateazione; soglia 75.000 sul residuo | La rateazione regolare protegge anche sul piano penale |
| Cass. civ., 7 dicembre 2025, n. 31892 | Genuinità degli aderenti | Non valgono aderenti il cui credito nasce dalla stessa procedura | Adesioni solo da rapporti anteriori |
| Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 | Abuso dello strumento | Aderenti irrisori e passivo fiscale: possibile uso distorto | Rischio di rigetto per accordi “di facciata” |
| Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 | Soglie D.L. 69/2023 | Soglia minima di soddisfacimento di natura innovativa | Nessuna applicazione retroattiva delle soglie |
| Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 | Reclamo contro l’omologa | Legittimazione limitata, salvo vizi procedurali | Notifiche corrette = omologa stabile |
| Cass. civ., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 | Cram down ante correttivo | Anche nel vecchio regime servivano accordi con altri creditori | Chiude la via degli accordi solo erariali |
| Cass. civ., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 | Meritevolezza nel concordato | Conta la convenienza, non la condotta fiscale pregressa | Il concordato resta percorribile anche con omissioni sistematiche |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
Dall’insieme delle pronunce si ricava un piccolo decalogo, utile a chi deve decidere se e come proporre una transazione su IVA e ritenute.
- IVA e ritenute non versate si possono pagare in percentuale, nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nelle procedure da sovraindebitamento, purché il Fisco non riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione. (CGUE Degano 2016; Corte cost. 245/2019)
- Il privilegio dell’Erario va rispettato: la parte capiente si paga almeno nella misura del valore di realizzo dei beni; la parte degradata non può essere trattata peggio dei chirografari equivalenti. (art. 88 CCII; Cass. 34842/2024)
- Il diniego dell’Agenzia non si impugna davanti al giudice tributario: si discute davanti al tribunale della crisi, sulla base dei numeri dell’attestazione. (Cass. SU 8504/2021 e 35954/2021)
- Nel concordato preventivo il tribunale può omologare contro il voto del Fisco se la proposta è non deteriore rispetto alla liquidazione, senza alcun giudizio sulla meritevolezza del debitore. (Cass. 10723/2026; Cass. 19981/2025)
- Negli accordi di ristrutturazione il cram down richiede adesioni vere di creditori non erariali con rapporti anteriori; un accordo costruito solo per il Fisco rischia di essere qualificato come uso distorto. (Cass. 32954/2024, 31892/2025, 4365/2026, 5918/2026)
- Per le proposte successive al 28 settembre 2024 negli accordi valgono soglie minime, esclusione dei piani liquidatori e cause ostative legate a condotte fraudolente: la data della proposta decide la disciplina. (art. 63 CCII; Trib. Vasto 2024; Cass. 5309/2026)
- La stabilità dell’omologa dipende da notifiche corrette e termini rispettati; un vizio procedurale riapre la partita in appello. (Cass. 34377/2024 e 5828/2026)
- Tutto il debito erariale va censito e inserito nella proposta: ciò che resta fuori rimane esposto alla riscossione. (Trib. Piacenza 2024)
- La transazione fiscale non estingue il reato di omesso versamento: la difesa penale si costruisce sulla crisi di liquidità non imputabile, sulle soglie e sulla rateazione regolare. (Cass. pen. 30532/2024, 41238/2024, 38438/2025)
- Nella composizione negoziata l’accordo transattivo con il Fisco è possibile, ma senza cram down e senza debiti previdenziali: funziona solo se l’ufficio aderisce. (art. 23, co. 2-bis, CCII)
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il mio concordato è finito?
No, se il suo voto è determinante e la proposta dimostra che l’Erario riceve almeno quanto avrebbe da una liquidazione giudiziale. È esattamente il meccanismo dell’art. 88, comma 3, CCII, e Cass. 10723/2026 ha precisato che il tribunale non può negare l’omologa per il solo fatto che il debitore abbia omesso per anni i versamenti. Il vero campo di battaglia è la stima del valore di realizzo: è lì che l’Agenzia concentrerà le sue contestazioni.
Posso proporre un accordo di ristrutturazione anche se quasi tutti i miei debiti sono IVA?
Puoi proporlo, ma l’omologazione contro il voto del Fisco è molto difficile. Le sentenze 32954/2024, 4365/2026 e 5918/2026 richiedono un contesto autenticamente concorsuale, con creditori non erariali che aderiscono davvero; per le proposte successive al correttivo si aggiungono l’esclusione degli accordi liquidatori e le soglie minime. In questi casi conviene valutare seriamente il concordato preventivo o un accordo che l’ufficio sia disposto a sottoscrivere.
Chiudere la transazione mi mette al sicuro dalla denuncia penale per l’IVA non versata?
No. La falcidia riduce il debito, ma non equivale all’integrale pagamento che l’art. 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000 richiede per la non punibilità, né alla rateazione dell’art. 3-bis che, secondo Cass. 38438/2025, esclude il reato. Le difese penali sono altre: la crisi di liquidità non imputabile e sopravvenuta (Cass. 30532/2024 e 41238/2024), le soglie e gli indici di particolare tenuità del fatto.
Sono una ditta individuale chiusa: anche per me l’IVA è riducibile?
Sì. Dopo Corte cost. 245/2019 il divieto di falcidia dell’IVA è venuto meno anche nelle procedure da sovraindebitamento, e il Codice della crisi non lo ha reintrodotto. Nel concordato minore esiste un meccanismo di omologazione forzosa specifico (art. 80, comma 3, CCII). Spesso l’elemento decisivo è una finanza esterna, anche familiare, che renda la proposta migliore della liquidazione controllata.
Dopo aver pagato la percentuale, il Fisco può chiedermi il resto?
Per i debiti inclusi e quantificati nella proposta omologata, l’orientamento di merito (Trib. Piacenza, 26 novembre 2024) considera il debito cristallizzato. Ma se un’annualità o un accertamento sono rimasti fuori, o se la proposta è stata comunicata male, l’ente può agire. In caso di intimazione per l’intero, va impugnata subito facendo valere l’omologa.
Cosa può fare lo Studio Monardo con questi orientamenti
Conoscere le pronunce serve a poco se non vengono applicate al singolo fascicolo, con i suoi numeri e le sue date. Ecco che cosa facciamo, concretamente, quando un’impresa o un debitore ci porta debiti IVA e ritenute da negoziare.
- Ricostruiamo l’intera esposizione erariale, incrociando dichiarazioni IVA, modelli 770, avvisi bonari, cartelle, estratti di ruolo e accertamenti pendenti, e separiamo IVA, ritenute, sanzioni e interessi con il rispettivo grado di privilegio ai sensi degli artt. 2752 e 2778 c.c.
- Individuiamo la disciplina applicabile ratione temporis, verificando la data della proposta di transazione rispetto al 28 settembre 2024 e alle norme transitorie, alla luce di Trib. Vasto 2024, Cass. 5309/2026 e Cass. 5918/2026.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il confronto tra proposta e liquidazione giudiziale, quantificando il valore di realizzo dei beni gravati dal privilegio erariale e la quota degradata, in modo che l’attestatore disponga di dati verificabili.
- Selezioniamo lo strumento più adatto tra composizione negoziata con accordo transattivo, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e concordato minore, verificando in anticipo l’assenza delle cause ostative al cram down previste dall’art. 63, comma 6, CCII.
- Raccogliamo e documentiamo le adesioni dei creditori non erariali, controllando che derivino da rapporti anteriori e reali, per non incorrere nei rilievi di Cass. 32954/2024, 31892/2025 e 4365/2026.
- Curiamo la trasmissione della proposta agli uffici e il calendario dei termini, dalla pubblicazione nel registro delle imprese alla scadenza per il voto e le opposizioni, per rendere l’omologa stabile secondo Cass. 34377/2024 e 5828/2026.
- Chiediamo l’omologazione forzosa quando ne ricorrono i presupposti e argomentiamo la non deteriorità della proposta, replicando alle contestazioni dell’Agenzia sulla meritevolezza con i principi di Cass. 10723/2026.
- Impugniamo le intimazioni e le cartelle successive all’omologa che pretendano importi già definiti nella transazione, facendo valere l’omologa e il perimetro del debito concordato.
- Raccogliamo e ordiniamo la documentazione della crisi di liquidità (crediti insoluti, insolvenze di clienti, ritardi della pubblica amministrazione, finanziamenti negati), utile sia per il piano sia ai fini della causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000.
- Seguiamo il procedimento in ogni grado, dal tribunale al reclamo in corte d’appello fino al ricorso per Cassazione, senza cambi di difensore né di strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ha un peso particolare: come mostra la tabella, quasi tutti i principi che oggi governano il cram down fiscale sono stati fissati dalla Prima sezione civile tra il 2024 e il 2026, spesso su ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro omologhe già concesse. Poter difendere la stessa linea dall’istanza iniziale fino alla Suprema Corte, con lo stesso difensore che ha costruito il piano, significa non dover rispiegare il fascicolo a ogni passaggio e non disperdere gli argomenti preparati fin dall’inizio.
La transazione su IVA e ritenute è, per sua natura, un lavoro a due mani: gli avvocati impostano lo strumento, le eccezioni e il contenzioso; i commercialisti dello staff ricostruiscono i debiti, il valore di liquidazione e i flussi del piano. Lavorano sullo stesso fascicolo, nello stesso momento, così che i numeri su cui si fonda la difesa e gli argomenti giuridici con cui la si sostiene nascano coerenti.
Chiusura
La storia della transazione fiscale su IVA e ritenute è, in fondo, la storia di come i giudici hanno trasformato un divieto assoluto in una regola di convenienza, e poi hanno disegnato con precisione i limiti di quella regola: sì alla falcidia quando i numeri la giustificano, sì all’omologa contro il voto del Fisco nel concordato, no agli accordi costruiti per il solo Erario, nessun effetto automatico sul piano penale. Chi si muove su questo terreno deve saper leggere insieme il Codice della crisi, il diritto tributario e l’ultima ordinanza della Cassazione.
È il motivo per cui lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico: perché l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, opera dentro gli stessi strumenti in cui la transazione fiscale si negozia; perché coordina uno staff nazionale in diritto tributario e bancario che ricostruisce la posizione erariale; e perché, da cassazionista, può seguire le questioni aperte fino al giudice che le sta decidendo.
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