Con La Transazione Fiscale Pago Meno Dell’IVA Che Devo?

Hai un debito IVA che non riesci più a sostenere, magari accumulato in anni in cui l’imposta incassata dai clienti è servita a pagare stipendi e fornitori. Ti hanno detto che “l’IVA non si tocca”, che è un’imposta europea e che al massimo puoi rateizzarla. Non è più così da anni. Oggi l’IVA può essere pagata in misura ridotta, oltre che dilazionata, all’interno di uno strumento di regolazione della crisi, purché la proposta rispetti condizioni precise e verificabili. La risposta breve alla tua domanda è quindi: sì, puoi pagare meno dell’IVA che devi. La risposta completa è che ci riesci solo se esegui le mosse giuste, nell’ordine giusto e nei tempi giusti.

Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Troverai otto mosse numerate, ciascuna con un obiettivo, una finestra temporale, i passaggi concreti, la norma su cui si regge, gli imprevisti tipici e un controllo finale prima di passare alla mossa successiva. Ti diremo con chiarezza quali mosse puoi preparare da solo e in quali, invece, serve un legale al tuo fianco.

Perché è lo Studio Monardo a proporti questo piano? Perché la transazione fiscale sull’IVA sta esattamente nel punto d’incontro tra diritto tributario e diritto della crisi, e sono proprio questi i due ambiti coperti dalle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per le imprese che trattano con l’Erario, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC per i piccoli imprenditori e i professionisti che non possono accedere agli strumenti maggiori. Quando poi il Fisco dice no e la partita si sposta davanti al tribunale e fino alla Suprema Corte, entra in gioco la qualifica di avvocato cassazionista.

📩 Il debito IVA non aspetta e nemmeno i termini delle procedure: scrivici adesso e inizia la mossa 1 con noi — trovi tutti i riferimenti per contattare lo studio in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Chi parte dalla mossa sbagliata perde settimane preziose, e nel diritto della crisi le settimane si traducono in pignoramenti, in adesioni perse, in soglie che non si raggiungono più. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono.

Domanda 1 — Sei un’impresa “maggiore”, un’impresa minore, un professionista o un consumatore?

La transazione fiscale in senso stretto, quella disciplinata dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), è pensata per gli imprenditori che possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo. Se invece sei un imprenditore minore (sotto le soglie dimensionali di legge per attivo, ricavi e debiti), un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa, la tua strada passa per le procedure di sovraindebitamento: il concordato minore, o la liquidazione controllata. Se sei una persona fisica che ha debiti IVA residui da una vecchia partita IVA chiusa, devi verificare se oggi sei qualificabile come consumatore o no, perché cambia lo strumento a disposizione. Anche in questi strumenti l’IVA può essere falcidiata, ma le regole sul voto e sul ruolo dell’Agenzia sono diverse.

Domanda 2 — Il tuo debito IVA è già definitivo o è ancora contestato?

Verifica se l’IVA che devi deriva da dichiarazioni presentate e non pagate (il caso più frequente: IVA dichiarata e non versata, liquidata con avviso bonario e poi iscritta a ruolo) oppure da accertamenti ancora impugnati davanti al giudice tributario. La distinzione è decisiva: il giudice della crisi valuta la convenienza della proposta, ma non decide se l’accertamento è fondato. Un debito contestato va gestito su due binari paralleli.

Domanda 3 — Hai altri creditori disposti a stare nel piano?

Banche, fornitori, leasing, dipendenti: chi, oltre al Fisco, è pronto a sottoscrivere un accordo o a votare una proposta? Se la risposta è “nessuno” o “quasi nessuno”, sappi fin da subito che la strada dell’omologazione forzosa contro il Fisco si restringe moltissimo, come vedremo alla mossa 7.

Domanda 4 — L’azienda ha un futuro o va chiusa?

Un piano in continuità (l’azienda prosegue, direttamente o tramite un terzo che la prende in affitto o la acquista) apre porte che un piano puramente liquidatorio tiene chiuse, soprattutto negli accordi di ristrutturazione, dove il superamento del voto negativo del Fisco è escluso se l’accordo ha carattere liquidatorio.

Tre segnali che ti dicono che è il momento di iniziare

Il primo segnale è il ricorso sistematico all’IVA incassata per pagare altro. Se da due o più trimestri usi l’imposta addebitata ai clienti per coprire stipendi, fornitori o rate bancarie, il debito non è più un incidente: è diventato il tuo modo di finanziare l’impresa. Ogni trimestre che passa aggiunge imposta, sanzioni e interessi, e riduce le risorse con cui potrai fare una proposta.

Il secondo segnale è la decadenza da una rateizzazione o da una definizione agevolata. Quando salta un piano di rientro, il debito torna esigibile per intero e l’Agente della riscossione può procedere senza ulteriori avvisi. È il momento in cui un problema amministrativo diventa un rischio esecutivo.

Il terzo segnale è la difficoltà nel rinnovare gli affidamenti bancari. Le banche leggono la tua posizione fiscale attraverso la Centrale dei rischi, i bilanci e la documentazione che chiedono. Se iniziano a ridurre le linee, i creditori privati di cui avrai bisogno per un accordo di ristrutturazione stanno già prendendo le distanze. Agire mentre le banche sono ancora disposte a trattare significa conservare la possibilità di raggiungere il quarto di adesioni private che, come vedrai, è decisivo.

Se riconosci anche uno solo di questi segnali, non rinviare la diagnosi: il piano che stai per leggere presuppone che tu abbia ancora margini di manovra, e quei margini si consumano giorno dopo giorno.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossa…Perché
Hai solo cartelle e avvisi, non sai quanto devi di IVA “pura”Mossa 1Senza la fotografia del debito ogni proposta è sbagliata
Conosci il debito ma non sai quale procedura usareMossa 2Lo strumento decide regole, soglie e tempi
Hai scelto lo strumento ma non hai stime sul valore di liquidazioneMossa 3La convenienza per il Fisco si misura su quella stima
Hai stime e attestatore, devi scrivere la proposta sull’IVAMossa 4Percentuali, tempi e garanzie hanno vincoli di legge
La proposta è pronta, devi depositarlaMossa 5Destinatari, allegati e termini sono tassativi
Hai depositato e l’Agenzia chiede chiarimenti o taceMossa 6Il termine per l’adesione corre
L’Agenzia ha detto no o ha votato controMossa 7Il cram down ha requisiti rigorosi
La transazione è omologataMossa 8Un ritardo di pagamento può far saltare tutto
Hai già un pignoramento dell’Agente della riscossione in corsoMossa 5, poi indietro alla 1-4Servono subito le misure protettive

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti sempre da quella con il numero più basso: le mosse sono costruite in sequenza, e saltarne una significa quasi sempre doverci tornare più tardi, con meno tempo a disposizione.

Un’ultima cosa prima di iniziare: tieni presente che, salvo diversa previsione, i termini del Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 9 CCII). Non programmare nulla contando sull’estate come periodo “neutro”.


Mossa 1 — Fai la fotografia esatta del tuo debito IVA

Obiettivo della mossa

Sapere, euro per euro, quanta parte del tuo debito è IVA come imposta, quanta è sanzione, quanta è interesse, a quali anni si riferisce e in che stato si trova. Senza questo dato non puoi scrivere una proposta, non puoi calcolare le soglie di legge e non puoi dimostrare la convenienza per l’Erario.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima di qualunque contatto con banche o fornitori per la ristrutturazione. Se hai già ricevuto un atto di pignoramento dall’Agente della riscossione, questa mossa va fatta in parallelo alla mossa 5, non dopo.

Come si esegue

Il primo passo è recuperare tutti i documenti che descrivono il debito:

  1. La situazione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, scaricabile dall’area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure richiedibile allo sportello. Ti dà l’elenco dei carichi affidati, con il dettaglio per anno e per tipo di tributo.
  2. Il cassetto fiscale del tuo codice fiscale o della società: dichiarazioni IVA presentate, versamenti effettuati, comunicazioni di irregolarità ricevute.
  3. Gli avvisi bonari (le comunicazioni ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972) non ancora iscritti a ruolo: sono debiti IVA che ancora non vedi nelle cartelle.
  4. Gli avvisi di accertamento e gli eventuali ricorsi pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria.
  5. Le dichiarazioni IVA per le quali non è ancora arrivato l’esito dei controlli automatici: ti serviranno anche alla mossa 5, perché vanno consegnate all’ufficio insieme alla proposta.

Poi costruisci una tabella con queste colonne: anno d’imposta, tipo di tributo (IVA, IRES, IRPEF, ritenute, IRAP), imposta, sanzioni, interessi, aggi e oneri di riscossione, stato (avviso bonario, ruolo, accertamento impugnato, definitivo). Separa l’IVA da tutto il resto. Somma a parte la sola imposta IVA.

Verifica anche due cose che molti trascurano. La prima: se hai aderito in passato a definizioni agevolate o rottamazioni e le hai poi perse per mancato pagamento, il debito è tornato nella sua misura originaria, e va ricostruito così. La seconda: se ci sono cartelle per le quali la notifica è dubbia o la prescrizione può essere maturata, segnalale. Non le toglierai dal piano per questo, ma potranno essere contestate in sede tributaria e, nel frattempo, esposte correttamente nella proposta.

La base giuridica

La distinzione tra imposta, sanzioni e interessi non è una pignoleria contabile. Dopo il correttivo introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le soglie minime di pagamento richieste negli accordi di ristrutturazione per superare il dissenso del Fisco si calcolano sull’ammontare dei crediti esclusi sanzioni e interessi: il 50% oppure, se gli altri creditori aderenti sono meno di un quarto del totale, il 60% (art. 63, commi 4 e 5, CCII). Con la disciplina precedente, invece, le soglie erano calcolate sull’importo comprensivo di sanzioni e interessi. Se non sai quanto vale l’imposta “pura”, non sai nemmeno quale soglia devi superare.

C’è poi la questione del privilegio. Il credito dello Stato per l’IVA gode di privilegio generale sui beni mobili del debitore (art. 2752, terzo comma, c.c.). Sanzioni e interessi seguono regole diverse. Anche per questo la separazione delle voci è la premessa di tutto il resto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la situazione debitoria non sia completa: carichi ancora non affidati all’Agente, avvisi bonari arrivati a un vecchio indirizzo PEC, controlli automatici non ancora conclusi. Non fermarti: la legge stessa prevede che, dopo il deposito della proposta, l’ufficio proceda alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e l’Agente certifichi i carichi (è il meccanismo della mossa 5). Nella tua tabella segna come “stimate” le voci incerte e tienile in evidenza: un piano prudente accantona una riserva per il debito che potrebbe emergere.

Altro imprevisto: la documentazione è in mano a un commercialista con cui il rapporto si è interrotto. Richiedi formalmente per iscritto la restituzione delle scritture e delle dichiarazioni; nel frattempo recupera dal cassetto fiscale tutto ciò che è disponibile online.

Check di completamento

  • Hai una tabella che separa, per ogni anno, IVA imposta, sanzioni e interessi.
  • Sai quale parte del debito è definitiva e quale è contestata.
  • Hai individuato le dichiarazioni prive di esito dei controlli automatici.

Mossa 2 — Scegli lo strumento giusto per il tuo debito IVA

Obiettivo della mossa

Individuare la procedura che ti consente di falcidiare l’IVA con le probabilità più alte di arrivare all’omologazione, tenendo conto di chi sei, di chi sono gli altri creditori e di che cosa farai dell’azienda.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, e comunque prima di avviare trattative formali con i creditori privati. Lo strumento scelto determina anche le maggioranze da raggiungere: trattare con le banche senza sapere se ti servono il 60% o il 30% dei crediti è un errore di metodo.

Come si esegue

Metti a confronto gli strumenti disponibili. Ecco la mappa essenziale.

Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale (artt. 57, 60, 61 e 63 CCII). È lo strumento più usato dalle PMI non minori. Firmi un accordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57), oppure il 30% negli accordi “agevolati” dell’art. 60, se non chiedi la moratoria dei non aderenti e rinunci alle misure protettive temporanee. Al Fisco e agli enti previdenziali proponi il pagamento parziale o dilazionato con la transazione dell’art. 63. Se il Fisco non aderisce e la sua adesione era determinante per raggiungere le percentuali, il tribunale può omologare lo stesso, ma solo alle condizioni stringenti dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 63.

Concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari (art. 88 CCII). Qui non firmi accordi: proponi un piano a tutti i creditori, che votano. L’Agenzia delle Entrate vota come qualunque creditore. Se il suo voto contrario è determinante e la proposta è conveniente (dopo il correttivo: non deteriore) rispetto alla liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare comunque. Il concordato può essere in continuità o liquidatorio.

Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). È un percorso stragiudiziale con l’aiuto di un esperto indipendente. Il correttivo del 2024 ha introdotto, all’art. 23, comma 2-bis, la possibilità di un accordo transattivo con le agenzie fiscali anche in questo ambito, con presupposti propri; ma qui non c’è omologazione forzosa: senza il consenso del Fisco non c’è falcidia. È spesso la fase che precede un accordo di ristrutturazione.

Concordato minore (artt. 74-83 CCII). È lo strumento per l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo. Si passa attraverso un Organismo di composizione della crisi (OCC). L’IVA è falcidiabile; l’art. 80, comma 3, CCII disciplina l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando questa era decisiva e la proposta è conveniente.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) e liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Se oggi sei consumatore ma hai IVA residua di una vecchia attività, valuta con attenzione la qualificazione: la giurisprudenza guarda alla natura dei debiti e non solo alla situazione attuale. La liquidazione controllata, seguita dall’esdebitazione, consente di liberarti anche del residuo IVA non soddisfatto.

Tabella di confronto rapido

StrumentoChi può usarloIl Fisco può essere “superato”?Vincolo chiave sull’IVA
Accordo di ristrutturazione (art. 57/60/61 + 63)Imprenditore non minoreSì, con requisiti dei commi 4-6 dell’art. 63Soglia 50% o 60% dell’imposta, accordo non liquidatorio
Concordato preventivo (art. 88)Imprenditore non minoreSì, se voto determinante e proposta non deterioreTrattamento coerente con il rango del privilegio
Composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis)Imprenditore commerciale e agricoloNoServe il consenso dell’Agenzia
Concordato minore (art. 74 ss., 80 c. 3)Imprenditore minore, professionista, agricoloSì, se adesione decisiva e proposta convenienteSoddisfazione non inferiore alla liquidazione
Liquidazione controllata + esdebitazioneTutti i sovraindebitatiNon si votaIl residuo IVA non pagato può essere esdebitato

La base giuridica

La possibilità di falcidiare l’IVA non è sempre esistita. Fino alla fine del 2016 l’art. 182-ter della legge fallimentare consentiva per l’IVA solo la dilazione. Poi la Corte di giustizia UE, con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha chiarito che il diritto dell’Unione non vieta il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale in cui un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Il legislatore ha recepito il principio con l’art. 1, comma 81, della L. 232/2016, eliminando il limite. Il CCII ha confermato l’impostazione negli artt. 63 e 88, senza più limiti specifici per l’IVA. Per il sovraindebitamento, la Corte costituzionale con la sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA previsto dall’art. 7 della L. 3/2012.

Quanto al concordato minore, la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 ha chiarito che la falcidia dei crediti tributari in quella procedura non passa necessariamente per la transazione fiscale dell’art. 88: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e non serve il previo parere della Direzione regionale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto classico è scoprire, a metà strada, di non avere i requisiti dello strumento scelto: per esempio che sei sopra le soglie dell’impresa minore e quindi non puoi accedere al concordato minore, oppure che i creditori privati non arrivano al 60% e ti serve un accordo agevolato. Per questo la scelta va fatta dopo aver parlato, almeno informalmente, con i principali creditori. Un’altra sorpresa frequente: pensare di poter usare la composizione negoziata per “imporre” lo sconto sull’IVA. Non è possibile. Se l’Agenzia non firma, devi transitare verso uno strumento con omologazione.

Qui serve il legale: la scelta dello strumento è la decisione più strategica dell’intero piano e va presa con chi conosce sia le regole tributarie sia quelle concorsuali.

Un’avvertenza su ritenute e tributi locali

Mentre costruisci la mappa degli strumenti, verifica anche la composizione del resto del debito fiscale, perché spesso l’IVA non viaggia da sola. Le ritenute operate e non versate, che un tempo potevano essere solo dilazionate, seguono oggi la stessa logica dell’IVA: la modifica dell’art. 182-ter l.f. del 2016 ha rimosso anche per esse il limite, e il CCII non lo ha reintrodotto. Puoi dunque proporne il pagamento parziale, con le stesse regole di coerenza e di confronto con la liquidazione.

Diverso è il discorso per i tributi locali come IMU, TARI o imposta di soggiorno. La transazione fiscale degli artt. 63 e 88 riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali; i Comuni non sono agenzie fiscali. Questo non significa che i tributi locali non possano essere toccati: nel concordato preventivo gli enti locali partecipano come creditori, votano e subiscono gli effetti dell’omologazione come gli altri. Negli accordi di ristrutturazione, invece, il Comune va trattato come un creditore da convincere, e non puoi contare sul meccanismo del cram down fiscale. Prima di impostare un piano che fa affidamento sulla riduzione dell’IMU, fai verificare lo stato della disciplina alla data in cui depositerai.

Lo stesso vale per i contributi previdenziali: l’art. 63 li disciplina insieme ai tributi, ma con regole proprie sul trattamento dei contributi e degli accessori. Se il tuo debito verso l’INPS è rilevante, la proposta andrà costruita in parallelo e con la stessa cura riservata all’IVA.

Check di completamento

  • Hai verificato di rientrare nei requisiti soggettivi dello strumento scelto.
  • Sai quale maggioranza ti serve e chi sono i creditori che potrebbero garantirtela.
  • Hai deciso se il piano sarà in continuità o liquidatorio.

Mossa 3 — Costruisci l’alternativa liquidatoria e colloca correttamente l’IVA

Obiettivo della mossa

Stimare quanto il Fisco incasserebbe davvero, sulla tua IVA, se l’impresa venisse liquidata, perché è contro quel numero che verrà misurata la tua proposta. Tutta la falcidia dell’IVA si regge su questo confronto.

Quando va fatta

Prima di scrivere una sola cifra della proposta. In concreto, dopo la scelta dello strumento e in parallelo alla nomina del professionista indipendente (l’attestatore) che dovrà asseverare i dati e la convenienza.

Come si esegue

Il primo passo è inventariare l’attivo: immobili, impianti, macchinari, magazzino, crediti verso clienti, partecipazioni, disponibilità liquide, eventuali azioni risarcitorie o revocatorie che un curatore potrebbe esercitare. Per ciascun bene serve un valore realistico di realizzo in una vendita forzata, non il valore di bilancio né quello di mercato “in condizioni normali”.

Poi costruisci la cascata della liquidazione giudiziale, cioè l’ordine con cui il ricavato verrebbe distribuito:

  1. Spese di procedura e compensi degli organi (sono prededuzioni e vengono pagati per primi).
  2. Creditori con pegno o ipoteca, sul ricavato dei beni su cui grava la garanzia.
  3. Creditori privilegiati, secondo l’ordine dell’art. 2778 c.c.: prima i dipendenti e i professionisti, poi via via gli altri privilegi, tra cui quello dello Stato per l’IVA sui beni mobili.
  4. Creditori chirografari, tra cui la parte di IVA che non trova capienza.

A questo punto sai quale percentuale riceverebbe l’IVA in caso di liquidazione. Se il ricavato dei mobili non basta ad arrivare al grado dell’IVA, o ci arriva solo in parte, la quota non coperta “degrada” al rango chirografario e riceve la percentuale dei chirografari, che spesso è minima o nulla.

Il correttivo 2024 ha codificato che il valore di liquidazione corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria su beni, diritti e azioni, con maggiorazione se è possibile la cessione dell’azienda in esercizio. È su questa base che l’attestatore lavora.

La base giuridica

L’art. 88, comma 1, CCII consente il pagamento parziale dei tributi “amministrati dalle agenzie fiscali” se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato della liquidazione, con riguardo al valore di mercato dei beni su cui grava la causa di prelazione, come indicato nella relazione di un professionista indipendente. Lo stesso articolo pone due regole di coerenza: se il credito tributario è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere meno vantaggiosi di quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione omogenea; se ha natura chirografaria, anche per degradazione, il trattamento non può essere differenziato da quello degli altri chirografari (o, se ci sono classi, da quello più favorevole).

Per gli accordi di ristrutturazione l’art. 63 richiede che il professionista indipendente attesti la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, e nel cram down il tribunale verifica che il soddisfacimento del Fisco non sia deteriore rispetto a quell’alternativa alla data della proposta.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021, hanno sottolineato che la transazione fiscale ha una finalità essenzialmente concorsuale: la valutazione dell’Amministrazione, pur discrezionale, è orientata al miglior soddisfacimento possibile nel quadro della procedura, ed è per questo sottoposta al controllo del giudice ordinario della crisi. Il parametro di quel controllo è, appunto, il confronto con l’alternativa liquidatoria.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico numero uno: l’attestatore ritiene le tue stime troppo ottimistiche o troppo pessimistiche. Non cercare di “aggiustare” i numeri: una stima di liquidazione artificiosamente bassa rende la proposta apparentemente conveniente oggi, ma sarà la prima cosa che l’Agenzia contesterà e che il tribunale verificherà. Fornisci invece perizie indipendenti sui beni principali.

Imprevisto numero due: emergono azioni revocatorie o di responsabilità che un curatore potrebbe esercitare (pagamenti preferenziali, operazioni infragruppo, compensi eccessivi agli amministratori). Vanno valorizzate nell’alternativa liquidatoria, altrimenti la convenienza sarà contestata. Anzi, la trasparenza su queste voci è ciò che mette al riparo il piano: la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha confermato che nel concordato le condotte pregresse del debitore contano soprattutto quando non sono state adeguatamente rappresentate ai creditori.

Come si legge un’attestazione sull’IVA

L’attestazione del professionista indipendente non è un timbro: è il documento su cui l’Agenzia, e poi eventualmente il tribunale, misureranno la tua proposta. Impara a leggerla prima che la leggano loro. Controlla anzitutto che il professionista abbia spiegato il metodo con cui ha stimato ciascun bene e che le perizie siano allegate o richiamate. Poi verifica che la cascata dei privilegi sia esposta in modo esplicito, con il grado dell’IVA indicato e con la quota che trova capienza distinta da quella che degrada. Infine, assicurati che il confronto tra proposta e liquidazione sia fatto a valori omogenei: un pagamento in sette anni non vale quanto un pagamento immediato, e l’attestazione deve tenerne conto attualizzando i flussi o spiegando perché non è necessario.

Un’attestazione convincente ha anche un’altra caratteristica: affronta apertamente i punti deboli. Se c’è un credito verso un cliente di dubbia esigibilità, se un immobile ha problemi urbanistici, se un’azione di responsabilità contro ex amministratori potrebbe portare risorse, il professionista deve dirlo e spiegare come ne ha tenuto conto. Un documento che tace sulle criticità invita l’ufficio a cercarle, e quando le trova la credibilità dell’intera proposta ne esce compromessa.

Infine, verifica la data di riferimento. Nel cram down negli accordi, la non deteriorità del trattamento del Fisco va valutata alla data della proposta: se tra la stima e il deposito passano mesi, chiedi un aggiornamento.

Check di completamento

  • Hai un inventario dell’attivo con valori di realizzo forzato motivati.
  • Hai la cascata della liquidazione e conosci la percentuale che riceverebbe l’IVA, distinta tra quota privilegiata e quota degradata.
  • L’attestatore ha condiviso metodo e numeri.

Mossa 4 — Scrivi la proposta sull’IVA: percentuale, tempi, garanzie

Obiettivo della mossa

Formulare un’offerta all’Erario sull’IVA che sia, allo stesso tempo, sostenibile per la tua impresa, superiore all’alternativa liquidatoria e coerente con i vincoli di legge, così da poter reggere anche un eventuale voto contrario.

Quando va fatta

Dopo la mossa 3, quando l’attestatore ha validato i numeri. Negli accordi di ristrutturazione la proposta di transazione va preparata prima della domanda di omologazione, perché l’Agenzia ha novanta giorni per rispondere; nel concordato preventivo va inserita nel piano che depositi con la domanda.

Come si esegue

Il primo passo è fissare la percentuale. Parti dal valore della mossa 3: la percentuale che il Fisco otterrebbe in liquidazione è il pavimento sotto il quale non puoi scendere. Sopra quel pavimento, calibra in base a due fattori: le risorse effettivamente disponibili (flussi della continuità, finanza esterna, vendita di beni non strategici) e le soglie dell’eventuale cram down.

Se stai costruendo un accordo di ristrutturazione e prevedi di poter aver bisogno dell’omologazione forzosa, la percentuale sull’imposta non potrà essere inferiore al 50%, calcolato al netto di sanzioni e interessi, e salirà al 60% con dilazione massima decennale se gli altri creditori aderenti rappresentano meno di un quarto dei crediti o non ci sono (art. 63, commi 4 e 5, CCII, nel testo vigente per le proposte depositate dal 28 settembre 2024). Nel concordato preventivo queste soglie fisse non ci sono: vale il confronto con la liquidazione e la coerenza con il rango.

Poi fissa i tempi. La dilazione è ammessa; negli accordi con adesioni private inferiori al quarto non può superare i dieci anni, e sulla parte dilazionata sono dovuti gli interessi al tasso legale. Tieni conto che tempi lunghi riducono il valore attuale dell’offerta: l’attestatore dovrà confrontare valori omogenei.

Poi valuta le garanzie. Una fideiussione dei soci, un’ipoteca su un bene personale, un deposito vincolato: non sono obbligatori, ma rendono la proposta più credibile e possono fare la differenza nella valutazione dell’ufficio.

Infine, verifica la coerenza interna. Se l’IVA è privilegiata e offri il 35%, i creditori di grado inferiore non possono ricevere di più o prima. Se una parte dell’IVA degrada a chirografo, quella parte deve ricevere lo stesso trattamento degli altri chirografari. Le sanzioni, che di norma sono chirografarie, possono essere falcidiate in misura maggiore dell’imposta; la dottrina e la prassi ammettono anche la loro riduzione molto consistente, purché coerente con il trattamento dei chirografari.

Una checklist della proposta sull’IVA:

  • percentuale sull’imposta IVA, distinta dalla percentuale su sanzioni e interessi;
  • piano dei pagamenti con date, rate e interessi legali;
  • fonti delle risorse (flussi di cassa, finanza esterna, dismissioni);
  • eventuali garanzie;
  • attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione;
  • impegno a versare regolarmente l’IVA corrente maturata dopo la domanda.

Quest’ultimo punto merita un’attenzione particolare. L’IVA che maturerà dopo il deposito non è coperta dalla falcidia e va pagata puntualmente. Un piano che prevede lo sconto sull’IVA passata ma non genera la cassa per quella futura non regge.

La base giuridica

Oltre agli artt. 63 e 88 CCII già richiamati, ricorda la disciplina transitoria. Le soglie del 50% e del 60% sono state introdotte dal D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024, e secondo l’art. 56 dello stesso decreto si applicano alle proposte di transazione depositate dopo quella data. Per le proposte depositate tra il 15 giugno 2023 e il 27 settembre 2024 valeva invece la disciplina “ponte” dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, con soglie calcolate sull’importo comprensivo di sanzioni e interessi. La Cassazione, con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, ha confermato che quella disciplina si applica alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, anche se precedenti alla legge di conversione, senza profili di illegittimità costituzionale.

Sul piano europeo, oltre alla sentenza Degano, la Corte di giustizia UE (sentenza del marzo 2017, causa C-493/15) ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione anche l’esdebitazione che coinvolge i debiti IVA, in presenza di una procedura con adeguate garanzie. È la conferma che l’IVA non è un’imposta “intoccabile”, ma un credito da trattare con procedure serie e verificabili.

Se qualcosa va storto

Il caso più frequente: i numeri non bastano per raggiungere la soglia del 50% o del 60%. Hai tre strade. Aumentare le risorse con finanza esterna (un socio, un investitore, un terzo che rileva l’azienda). Rinunciare all’ipotesi del cram down negli accordi e puntare sul concordato preventivo, dove le soglie fisse non ci sono. Ridurre i tempi di pagamento per aumentare il valore attuale. Quello che non devi fare è gonfiare le previsioni di incasso: un piano irrealistico non supera il vaglio dell’attestatore e, se lo supera, crolla in esecuzione.

Secondo caso: l’IVA contestata in giudizio. Inseriscila nella proposta con un trattamento condizionato all’esito del contenzioso e un accantonamento prudenziale. Le Sezioni Unite (ord. n. 8504/2021) hanno ricordato che, sulla fondatezza della pretesa tributaria, la giurisdizione resta del giudice tributario; il giudice della crisi si limita alla convenienza della proposta.

Tre errori di scrittura da evitare

Il primo errore è trattare l’IVA come un blocco unico. L’IVA di anni diversi può avere stati diversi (definitiva, contestata, ancora in liquidazione) e, in una parte, può trovare capienza nel privilegio mentre in un’altra degrada a chirografo. Una proposta che offre la stessa percentuale su tutto, senza spiegare perché, lascia all’ufficio lo spazio per contestare la coerenza con il rango.

Il secondo errore è confondere la percentuale sull’imposta con quella sul totale. Se scrivi “offriamo il 40% del debito IVA” senza specificare se includi sanzioni e interessi, rischi di trovarti sotto la soglia del 50% calcolata sull’imposta netta, oppure di offrire più del necessario. Esprimi sempre le percentuali distinguendo imposta, sanzioni e interessi, e riporta anche l’importo in euro.

Il terzo errore è promettere risorse che non controlli. La finanza esterna di un socio o di un investitore va documentata con un impegno scritto e, se possibile, con un deposito vincolato. Un flusso di cassa futuro va sostenuto da contratti, ordini, dati storici. L’ufficio e la Direzione regionale valutano la probabilità che tu paghi davvero: più le fonti sono verificabili, più la proposta è solida.

A questi tre errori se ne aggiunge un quarto, più sottile: dimenticare gli altri creditori mentre si scrive la parte fiscale. La proposta al Fisco e gli accordi con banche e fornitori devono essere costruiti insieme. Se alle banche offri il rimborso integrale in cinque anni e al Fisco, privilegiato, il 50% in sette, la coerenza salta e con essa la possibilità di difendere la proposta davanti al tribunale.

Check di completamento

  • La percentuale sull’imposta IVA supera il valore di liquidazione ed è coerente con il rango del credito.
  • Se punti a un cram down in un accordo, la percentuale rispetta la soglia del 50% o del 60% sull’imposta netta.
  • Il piano di cassa copre sia le rate della transazione sia l’IVA corrente futura.

Mossa 5 — Deposita la proposta e mettiti al riparo dalle azioni esecutive

Obiettivo della mossa

Far arrivare la proposta ai destinatari giusti, con gli allegati giusti, nel momento giusto, e ottenere nel frattempo lo scudo delle misure protettive contro pignoramenti e azioni dell’Agente della riscossione.

Quando va fatta

Appena la proposta è completa e attestata. Se hai già un pignoramento in corso o temi che arrivi a breve, la richiesta di misure protettive va fatta subito, anche anticipando il deposito della domanda con una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), che ti dà il tempo di completare piano e documentazione.

Come si esegue

Il primo passo è individuare i destinatari. Copia della proposta e della documentazione va presentata, contestualmente al deposito presso il tribunale, all’Agente della riscossione e all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale, insieme alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative fino alla data della domanda. Il deposito si fa telematicamente, via PEC agli indirizzi istituzionali.

Poi verifica la catena successiva, che è scandita dalla legge: l’ufficio procede alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e notifica i relativi avvisi; l’Agente della riscossione trasmette la certificazione dei carichi. È il momento in cui il tuo debito IVA “si consolida” agli occhi dell’amministrazione. Confronta quelle certificazioni con la tabella della mossa 1 e segnala subito ogni discrepanza.

Negli accordi di ristrutturazione, il correttivo ha anche recepito l’obbligo di inviare via PEC agli enti un avviso di deposito, dalla cui ricezione decorrono i termini per la loro eventuale opposizione. Conserva le ricevute di consegna: saranno decisive se, più avanti, l’Agenzia contestasse la tempestività o la regolarità delle comunicazioni.

Contestualmente, chiedi le misure protettive. Con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese scatta, se richiesto, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio (art. 54 CCII); il tribunale conferma o revoca le misure con un provvedimento successivo. Questo vale anche per l’Agente della riscossione.

Il punto delicato di questa mossa è che deposito, comunicazioni al Fisco e protezione del patrimonio devono muoversi insieme: basta un disallineamento di pochi giorni perché un pignoramento presso terzi blocchi i conti proprio mentre l’Agenzia sta istruendo la proposta. È qui che la regia di un professionista con esperienza su entrambi i fronti si vede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue proprio questo raccordo tra il binario fiscale e quello concorsuale.

La base giuridica

Gli artt. 63 e 88 CCII regolano il deposito della proposta di transazione e gli adempimenti dell’ufficio e dell’Agente della riscossione; gli artt. 54 e 55 CCII disciplinano le misure protettive e il loro procedimento; l’art. 44 CCII la domanda con riserva. Per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 63, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, ha fissato il termine di novanta giorni per l’adesione degli enti e il momento in cui depositare la domanda di omologazione, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: l’Agente della riscossione ha già notificato un pignoramento presso i tuoi clienti prima del deposito. Le misure protettive impediscono la prosecuzione, ma non annullano automaticamente gli effetti già prodotti: serve un’istanza al giudice dell’esecuzione e una comunicazione ai terzi pignorati. Muoviti nello stesso giorno della pubblicazione della domanda.

Secondo imprevisto: hai inviato la proposta a un ufficio non competente. Rimedia immediatamente con un nuovo invio all’ufficio corretto e documentalo; il termine per l’adesione, infatti, si calcola dal deposito corretto.

Terzo imprevisto: emergono in sede di certificazione carichi che non conoscevi. Valuta con l’attestatore se la proposta regge ancora; se no, andrai verso una modifica, che la legge consente con un allungamento del termine di sessanta giorni.

Check di completamento

  • Hai le ricevute PEC di consegna all’ufficio e all’Agente della riscossione.
  • La domanda è pubblicata nel registro delle imprese e le misure protettive sono state richieste.
  • Hai confrontato le certificazioni ricevute con la tua tabella del debito.

Mossa 6 — Gestisci l’istruttoria dell’Agenzia senza perdere il controllo dei tempi

Obiettivo della mossa

Accompagnare la proposta durante l’esame dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo con rapidità e precisione alle richieste, per massimizzare le probabilità di un’adesione e, in mancanza, costruire già il fascicolo per il cram down.

Quando va fatta

Dal giorno successivo al deposito fino alla scadenza del termine per l’adesione. Negli accordi di ristrutturazione il termine è di novanta giorni dal deposito, prorogabile di sessanta giorni se modifichi la proposta e di novanta giorni se ne presenti una nuova. Nel concordato preventivo l’Agenzia esprime il proprio voto nei tempi della votazione.

Come si esegue

Il primo passo è individuare il funzionario incaricato e chiedere un incontro. L’istruttoria non è un rapporto a senso unico: l’ufficio ha l’onere di valutare la convenienza, e tu hai interesse a spiegare perché la proposta è la migliore soluzione possibile per l’Erario. Porta i numeri della mossa 3, l’attestazione, le perizie sui beni principali.

Poi prepara le risposte alle richieste di integrazione, che arrivano quasi sempre. Le più frequenti riguardano: il criterio di stima dei beni; la sostenibilità del piano di cassa; la presenza di azioni revocatorie o di responsabilità non valorizzate; le garanzie; il trattamento degli altri creditori di pari grado o di grado inferiore. Rispondi per iscritto, con documenti, entro i tempi indicati.

Tieni conto che l’adesione viene espressa dal direttore dell’ufficio con la sottoscrizione dell’atto, su parere conforme della Direzione regionale competente. Questo significa che la decisione passa per due livelli: convincere il funzionario non basta se la Direzione regionale ha dubbi. Chiedi, se possibile, di conoscere i punti critici emersi nel parere.

Durante tutta l’istruttoria continua a versare regolarmente l’IVA corrente e a presentare le dichiarazioni. Nulla danneggia una proposta di falcidia più di nuovi omessi versamenti maturati dopo il deposito.

Se l’ufficio ti comunica informalmente che la percentuale è insufficiente, valuta con l’attestatore se è possibile migliorarla: una modifica ti fa guadagnare sessanta giorni, una proposta nuova novanta. Documenta ogni modifica con una nuova attestazione.

La base giuridica

L’art. 63 CCII disciplina i termini e le modalità dell’adesione negli accordi di ristrutturazione; l’art. 88 le regole del voto dell’Agenzia nel concordato preventivo. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021 e con la successiva ordinanza n. 35954 depositata il 22 novembre 2021, hanno affermato la prevalenza della finalità concorsuale della transazione su quella fiscale e attribuito al giudice ordinario della crisi la cognizione sul diniego: la discrezionalità dell’Amministrazione esiste, ma è bilanciata dal controllo giudiziale.

Per il concordato minore, ricorda che la Cassazione (sent. n. 14555 del 16 maggio 2026) ha escluso la necessità del parere conforme della Direzione regionale, in ragione dell’autonomia di quella procedura e del ruolo centrale dell’OCC.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più comune è il silenzio: l’Agenzia non risponde entro i novanta giorni. Negli accordi di ristrutturazione la mancata adesione nei termini equivale, ai fini del cram down, a un mancato consenso: puoi depositare la domanda di omologazione e chiedere al tribunale di superare il dissenso, se ne ricorrono i requisiti (mossa 7). Non aspettare oltre il termine sperando in una risposta tardiva.

Secondo imprevisto: l’Agenzia contesta la stima dei beni con una propria perizia. Non entrare in una guerra di perizie senza prima capire se la differenza è rilevante: spesso la discrepanza non cambia l’esito del confronto con la liquidazione. Se lo cambia, fai integrare l’attestazione.

Terzo imprevisto: nel frattempo arriva un nuovo avviso di accertamento IVA per un anno non incluso. Valuta subito se impugnarlo (termini del processo tributario) e se integrarlo nella proposta con una modifica.

Come impostare l’incontro con l’ufficio

Prima di presentarti all’incontro con il funzionario, prepara un documento di sintesi di due o tre pagine: chi sei, perché sei in crisi, che cosa prevede il piano, quanto riceve l’Erario con la proposta e quanto riceverebbe in liquidazione. Allega una tabella che mostri, per ogni anno d’imposta, IVA, sanzioni, interessi e trattamento proposto. L’obiettivo è rendere la valutazione dell’ufficio più semplice possibile: un funzionario che capisce subito la logica del piano è più disposto a proporre un parere favorevole alla Direzione regionale.

Durante l’incontro ascolta più di quanto parli. Le obiezioni che emergono sono le stesse che, in caso di diniego, l’Agenzia porterà davanti al tribunale. Annotale e rispondi per iscritto nei giorni successivi, con documenti. Se l’ufficio chiede di migliorare la percentuale, non rispondere a voce: valuta con l’attestatore se è sostenibile e, se lo è, formalizza la modifica.

Infine, tieni un registro di tutte le interlocuzioni: date, partecipanti, richieste, risposte. Se la procedura arriverà al cram down, quel registro dimostrerà la tua collaborazione e la serietà del percorso, elementi che pesano nella valutazione complessiva del giudice sull’uso corretto dello strumento.

Check di completamento

  • Hai risposto per iscritto a tutte le richieste dell’ufficio.
  • Sei in regola con i versamenti IVA correnti dal deposito in poi.
  • Sai con esattezza quando scade il termine per l’adesione, tenendo conto di eventuali modifiche.

Mossa 7 — Se il Fisco dice no: chiedi l’omologazione forzosa (cram down) solo se ne hai i requisiti

Obiettivo della mossa

Ottenere dal tribunale l’omologazione della falcidia dell’IVA nonostante il dissenso o il silenzio dell’Agenzia delle Entrate, dimostrando che ricorrono tutti i presupposti di legge e che lo strumento non è usato in modo distorto.

Quando va fatta

Negli accordi di ristrutturazione, dopo la scadenza del termine per l’adesione o dopo il diniego espresso, con la domanda di omologazione. Nel concordato preventivo, in sede di omologazione, quando il voto contrario dell’Agenzia è stato determinante per il mancato raggiungimento delle maggioranze.

Come si esegue

Il primo passo è verificare, uno per uno, i requisiti. Negli accordi di ristrutturazione, per le proposte depositate dal 28 settembre 2024, il tribunale può omologare nonostante la mancata adesione del Fisco solo se ricorrono insieme queste condizioni:

  1. l’adesione del Fisco era determinante per raggiungere le percentuali degli artt. 57 o 60 CCII;
  2. l’accordo non ha carattere liquidatorio;
  3. il credito degli altri creditori aderenti è pari almeno a un quarto del totale dei crediti;
  4. il soddisfacimento del Fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, alla data della proposta;
  5. il soddisfacimento del Fisco è almeno pari al 50% dei crediti, esclusi sanzioni e interessi.

Se gli altri creditori aderenti sono meno di un quarto, o non ci sono, il cram down resta possibile solo se il pagamento al Fisco raggiunge almeno il 60% dell’imposta, esclusi sanzioni e interessi, con dilazione non superiore a dieci anni e interessi al tasso legale (art. 63, comma 5).

Poi verifica le cause di esclusione dell’art. 63, comma 6: tra le altre, l’aver concluso nei cinque anni precedenti una transazione negli accordi, su debiti della stessa natura, poi risolta di diritto (salva la rinegoziazione), e le condotte qualificate come l’uso di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Nel concordato preventivo lo schema è diverso. Il tribunale omologa nonostante il voto contrario dell’Agenzia se il suo voto era determinante e se la proposta di soddisfacimento è conveniente (dopo il correttivo: non deteriore) rispetto alla liquidazione giudiziale, sulla base dell’attestazione. Non ci sono le soglie fisse del 50-60% né un catalogo di cause ostative come quello dell’art. 63.

La base giuridica e gli orientamenti della Cassazione

La Cassazione ha tracciato negli ultimi mesi confini molto netti. Tienili presenti prima di impostare la domanda.

L’accordo con i soli creditori pubblici non funziona. Con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025, la Prima Sezione ha escluso l’omologazione forzosa quando mancano adesioni di altri creditori. La sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha chiarito che anche nel regime anteriore al correttivo il cram down presuppone un accordo con i creditori diversi da quelli pubblici, senza il quale non si può nemmeno valutare se il dissenso del Fisco sia stato decisivo.

L’accordo “di facciata” è un uso distorto. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Cassazione ha confermato il rigetto dell’omologazione di un accordo di una società in liquidazione con passivo quasi interamente tributario, in cui gli unici creditori privati aderenti rappresentavano importi irrisori: valutare se lo strumento è piegato a finalità diverse da quelle previste è un accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.

Nel concordato conta la convenienza, non un giudizio morale. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 la Cassazione ha stabilito che nel cram down fiscale del concordato il tribunale verifica la convenienza (ora: la non deteriorità) rispetto alla liquidazione e non la meritevolezza del debitore; nemmeno pregresse violazioni fiscali sistematiche bastano, da sole, a negare l’omologa, a differenza di quanto avviene negli accordi, dove l’art. 63 prevede espresse cause ostative.

La disciplina applicabile dipende dalla data della proposta. Con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 la Cassazione ha interpretato l’art. 112 CCII nel testo anteriore al correttivo, sulla ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità; con la n. 5309/2026, già citata, ha definito l’ambito temporale delle soglie del D.L. 69/2023. Il Tribunale di Cagliari (8 novembre 2024) ha ritenuto che la continuità possa essere anche indiretta, tramite affitto o cessione dell’azienda a un terzo, senza che l’accordo perda per questo il carattere non liquidatorio.

Se qualcosa va storto

Il tribunale rigetta l’omologazione: contro la sentenza puoi proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII), e contro la decisione sul reclamo ricorso per cassazione. Ma attenzione: in Cassazione non si rifà la valutazione dei fatti. Come ha ricordato l’ordinanza n. 4365/2026, l’accertamento sull’uso distorto dello strumento è censurabile solo per vizio di motivazione. Il fascicolo va costruito bene fin dal primo grado.

Se invece è l’Agenzia a impugnare l’omologa, il tuo interesse è difendere la sentenza con la stessa linea tenuta in primo grado. Qui serve il legale, e serve che sia lo stesso dall’inizio alla fine.

Come si costruisce la domanda di omologazione forzosa

La domanda che chiede al tribunale di superare il dissenso del Fisco deve essere autosufficiente: il giudice deve trovarvi, senza cercarli altrove, tutti gli elementi per verificare ciascun requisito. Organizzala per condizioni di legge. Per la decisività, mostra il calcolo delle percentuali con e senza l’adesione del Fisco. Per il carattere non liquidatorio, descrivi la continuità, diretta o indiretta, con i contratti che la sostengono. Per il quarto dei crediti, elenca gli aderenti privati con gli importi e allega gli accordi sottoscritti. Per la non deteriorità, richiama l’attestazione e il confronto numerico con la liquidazione. Per la soglia, riporta il calcolo della percentuale sull’imposta netta, con la tabella per anno.

Dedica poi una sezione alle cause ostative: dichiara e documenta che non ricorrono, per esempio che non ci sono transazioni risolte nei cinque anni precedenti e che non sono state contestate condotte fraudolente. Anticipa infine le obiezioni emerse nell’istruttoria, spiegando perché non incidono sull’omologazione. Una domanda costruita così rende difficile all’Agenzia opporre argomenti nuovi e, se si arriva in Cassazione, offre alla motivazione del giudice di merito una base solida, che è ciò che conta in quella sede.

Ricorda anche l’altro lato del processo: l’Agenzia può opporsi all’omologazione nei termini che decorrono dalla ricezione dell’avviso di deposito. Tieni pronte, sin dal deposito, le repliche alle contestazioni più prevedibili.

Check di completamento

  • Hai verificato, con l’attestatore, ognuna delle cinque condizioni (o quelle del comma 5).
  • Hai escluso le cause ostative dell’art. 63, comma 6.
  • Hai adesioni reali e significative dei creditori privati, documentate.

Mossa 8 — Esegui la transazione e proteggi il risultato ottenuto

Obiettivo della mossa

Trasformare l’omologazione in una liberazione effettiva dal debito IVA, pagando esattamente quanto previsto e nei tempi previsti, senza dare all’Agenzia alcun appiglio per far rivivere il debito originario.

Quando va fatta

Dal giorno dell’omologazione fino all’ultima rata. È la mossa più lunga e, per paradosso, la più trascurata.

Come si esegue

Il primo passo è costruire uno scadenziario delle rate con un margine di sicurezza: programma i pagamenti almeno dieci giorni prima di ogni scadenza. La transazione fiscale conclusa negli accordi di ristrutturazione si risolve di diritto se non esegui integralmente i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze previste (art. 63 CCII). Il margine di sessanta giorni è una tolleranza, non una rateizzazione nascosta.

Poi conserva le prove: quietanze, F24, comunicazioni di avvenuto pagamento. Invia periodicamente all’ufficio un prospetto dei pagamenti effettuati.

Continua a versare l’IVA corrente e a presentare le dichiarazioni. Nuovi omessi versamenti, oltre a creare un nuovo debito, indeboliscono la tua posizione se in futuro dovessi rinegoziare.

Infine, controlla che l’Agente della riscossione aggiorni i carichi in base alla transazione omologata. Se ricevi intimazioni per l’importo pieno, contestale subito, allegando la sentenza di omologazione e le quietanze. Nel concordato preventivo omologato, la falcidia vincola tutti i creditori anteriori, compreso il Fisco, anche se ha votato contro (art. 117 CCII).

La base giuridica

L’art. 63 CCII disciplina la risoluzione di diritto della transazione negli accordi e, al comma 6, prevede che la risoluzione precluda per cinque anni il cram down su debiti della stessa natura, salvo la rinegoziazione. L’art. 117 CCII sancisce l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori.

Tieni presente anche il profilo penale. L’omesso versamento dell’IVA dichiarata per importi superiori a 250.000 euro per periodo d’imposta è reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). La transazione fiscale regola il debito tributario, ma non estingue automaticamente la responsabilità penale già maturata: il rapporto tra le due vicende va valutato caso per caso con il difensore penale, prima del deposito e non dopo.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: un calo di fatturato rende impossibile pagare una rata. Non aspettare la scadenza dei sessanta giorni. Valuta immediatamente, con il tuo legale, la rinegoziazione o la modifica dell’accordo (art. 58 CCII) prima che la risoluzione diventi automatica; la rinegoziazione è espressamente fatta salva dalla causa di esclusione quinquennale.

Secondo imprevisto: emergono debiti IVA anteriori non inclusi nella proposta. Valuta se sono coperti dagli effetti della procedura (nel concordato, la falcidia vale per tutti i crediti anteriori) oppure se vanno gestiti separatamente.

Il rapporto con gli altri creditori durante l’esecuzione

L’esecuzione della transazione fiscale non avviene nel vuoto. Negli accordi di ristrutturazione hai assunto impegni anche verso banche e fornitori aderenti, e verso i non aderenti devi rispettare i termini di pagamento previsti dalla legge. Un inadempimento verso una banca può innescare la risoluzione dell’accordo con quella banca e, a cascata, compromettere la sostenibilità dell’intero piano, compresa la parte fiscale. Tratta quindi lo scadenziario come un documento unico, in cui le rate al Fisco e quelle agli altri creditori hanno la stessa priorità.

Tieni anche un monitoraggio trimestrale degli scostamenti tra piano e realtà: fatturato, margini, cassa. Se gli scostamenti superano una soglia che definisci in anticipo (per esempio il 10% dei flussi previsti), è il momento di valutare una rinegoziazione, non di sperare che il trimestre successivo compensi. La legge tutela la rinegoziazione tempestiva; non tutela chi aspetta la risoluzione.

Check di completamento

  • Hai uno scadenziario con margine di sicurezza e un fondo dedicato.
  • Hai tutte le quietanze e le hai comunicate all’ufficio.
  • L’Agente della riscossione ha aggiornato i carichi secondo la transazione.

Il piano alla prova dei numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Servono a vedere come la stessa situazione di partenza porti a esiti opposti a seconda della tempestività con cui si eseguono le mosse.

Situazione di partenza comune. Una S.r.l. manifatturiera ha: IVA imposta 184.730 €, sanzioni IVA 55.419 €, interessi IVA 21.306 €; IRES imposta 38.960 € più accessori 8.255 €; debiti bancari 312.640 €; fornitori 96.880 €. Totale passivo: 718.190 €. Crediti del Fisco, sola imposta: 223.690 €. In liquidazione giudiziale, l’attestatore stima che l’IVA otterrebbe circa il 18% (quota privilegiata parzialmente capiente sui mobili, il resto degradato).

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse nei tempi. La società completa le mosse 1-4 in otto settimane. Banche per 312.640 € e fornitori per 61.210 € aderiscono a un accordo di ristrutturazione in continuità: gli aderenti privati sono 373.850 €, pari al 52,05% del passivo. Serve il 60%: l’adesione del Fisco (42,98% del passivo) è determinante. Gli aderenti privati superano un quarto, quindi la soglia minima è il 50% dell’imposta: 111.845 €. La società propone 116.300 € sull’imposta (52%), in rate trimestrali su sette anni con interessi legali, e una riduzione più ampia di sanzioni e interessi coerente con il trattamento dei chirografari. Il confronto con la liquidazione (18% sull’IVA) è ampiamente favorevole. Se l’Agenzia non aderisce entro novanta giorni, ricorrono i presupposti per chiedere il cram down: accordo non liquidatorio, un quarto superato, soglia del 50% rispettata, convenienza attestata.

Simulazione 2 — Stessa società, sei mesi di ritardo. La società rinvia. Nel frattempo l’Agente della riscossione notifica un pignoramento presso i clienti per 94.380 €; la cassa si prosciuga, due fornitori per 61.210 € ritirano la disponibilità e una banca si sfila. Gli aderenti privati scendono a 168.920 €, il 23,52% del passivo: sotto il quarto. La soglia per il cram down sale al 60% dell’imposta (134.214 €), con dilazione massima di dieci anni. Le risorse disponibili, ridotte dal pignoramento, arrivano a 102.600 €. Il cram down negli accordi non è più praticabile. Resta il concordato preventivo, dove le soglie fisse non operano, ma con un attivo ridotto e un piano più fragile.

Simulazione 3 — L’impresa minore. Una ditta individuale di installazione impianti ha IVA imposta per 38.470 €, sanzioni e interessi per 14.915 €, altri debiti per 27.340 €. È impresa minore: accede al concordato minore tramite l’OCC. In liquidazione controllata, l’IVA otterrebbe circa il 9%. La proposta offre il 22% sull’IVA (8.463 €) in 48 rate mensili grazie a finanza di un familiare. Se l’Agenzia non aderisce e la sua adesione è decisiva, il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII valutando la convenienza. Non serve il parere della Direzione regionale (Cass. n. 14555/2026).

Simulazione 4 — La composizione negoziata usata come scorciatoia. Un’impresa con IVA imposta per 267.915 € avvia la composizione negoziata sperando di ottenere uno sconto sull’IVA senza passare dal tribunale. L’Agenzia non accetta la proposta di accordo transattivo. Nella composizione non c’è cram down: dopo quattro mesi l’impresa deve comunque passare a un accordo di ristrutturazione, ricominciando l’istruttoria fiscale. Se avesse preparato fin dall’inizio le mosse 3 e 4 in funzione dell’accordo, il passaggio sarebbe stato immediato.


Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda che la falcidia dell’IVA è un risultato che si costruisce, non un diritto che si reclama. Ogni mossa prepara la successiva: la fotografia del debito permette di scegliere lo strumento; lo strumento determina le soglie; l’alternativa liquidatoria fissa il pavimento dell’offerta; la proposta deve rispettare pavimento e soglie; il deposito deve essere corretto e protetto; l’istruttoria va seguita senza perdere i termini; il cram down si chiede solo con requisiti pieni; l’esecuzione va garantita fino all’ultima rata.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Fotografia del debitoSeparare IVA imposta, sanzioni, interessiSubitoSoglie sbagliate, proposta non valutabile
2. Scelta dello strumentoIndividuare la procedura correttaPrima delle trattativeRequisiti mancanti, tempo perso
3. Alternativa liquidatoriaStimare quanto otterrebbe il FiscoPrima della propostaConvenienza contestata
4. Proposta sull’IVAPercentuale, tempi, garanzie coerentiPrima del depositoOfferta sotto soglia o incoerente col rango
5. Deposito e protezioneComunicare e bloccare le esecuzioniContestuale alla domandaPignoramenti, termini non decorrenti
6. IstruttoriaOttenere l’adesione o preparare il cram down90 giorni (+60 o +90)Silenzio non gestito, nuovi omessi versamenti
7. Cram downSuperare il dissenso del FiscoCon la domanda di omologaRigetto per uso distorto o requisiti mancanti
8. EsecuzionePagare e consolidare la falcidiaFino all’ultima rataRisoluzione di diritto dopo 60 giorni

Stampa questa pagina e tienila sul tavolo durante tutta la procedura. Ogni volta che una mossa è completata, spunta i suoi check.


Gli scenari di deviazione: il piano B per gli imprevisti

Scenario 1 — L’Agente della riscossione accelera

Hai appena iniziato la mossa 1 e arriva un pignoramento presso terzi sui crediti verso i tuoi clienti, oppure un’ipoteca su un immobile. Il piano B: sposta in avanti la mossa 5. Deposita una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII e chiedi subito le misure protettive; in questo modo blocchi le nuove azioni esecutive e guadagni il tempo per completare le mosse 1-4 entro il termine assegnato dal tribunale. Non tentare di “anticipare” il Fisco con pagamenti parziali a singoli creditori: in una successiva liquidazione potrebbero essere revocati e comunque alterano la parità di trattamento.

Scenario 2 — Il termine è scaduto

Hai presentato la proposta e il termine per l’adesione è scaduto senza risposta; oppure, peggio, non hai depositato la domanda di omologazione in tempo e le misure protettive sono cessate. Il piano B dipende dalla fase. Se è scaduto solo il termine per l’adesione, la strada è la domanda di omologazione con richiesta di cram down, se i requisiti ci sono. Se sono cessate le protezioni, valuta subito un nuovo accesso a uno strumento diverso (per esempio, dal percorso dell’accordo al concordato preventivo), consapevole che la legge limita il ricorso ripetuto agli strumenti e che ogni passaggio va motivato. E ricorda che, in questa materia, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non viene in soccorso.

Scenario 3 — Un documento essenziale è irreperibile

Il commercialista precedente non restituisce le dichiarazioni, o mancano le scritture di un esercizio. L’attestatore non può asseverare su dati incompleti. Il piano B: ricostruisci i dati dalle fonti pubbliche (cassetto fiscale, registro delle imprese, estratti bancari, fatture elettroniche dal portale dell’Agenzia), chiedi formalmente la consegna delle scritture e, se serve, agisci per ottenerle. Nel frattempo dichiara con trasparenza nel piano la parziale ricostruzione e i metodi usati: un’informazione completa sulle lacune è molto meglio di un dato apparentemente perfetto che l’Agenzia potrà smentire.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della 3? No. Senza la stima dell’alternativa liquidatoria non sai qual è il pavimento sotto cui la proposta non può scendere. Scrivere la percentuale prima significa quasi sempre doverla riscrivere.

Posso proporre di pagare l’IVA meno delle imposte dirette? Dipende dal rango. L’IVA ha privilegio generale sui mobili; le imposte dirette hanno a loro volta un proprio grado. Il trattamento deve rispettare l’ordine dei privilegi e le regole di coerenza dell’art. 88 CCII. Non esiste una regola che imponga di pagare l’IVA di più “perché è europea”.

L’IVA che ho incassato dai clienti e non versato è davvero falcidiabile? Sì. Dopo la sentenza Degano della Corte di giustizia (2016) e la modifica dell’art. 182-ter l.f., il CCII non prevede limiti specifici per l’IVA. Resta la questione penale, da valutare separatamente.

Se l’Agenzia ha già detto no, posso ripresentare la proposta? Nei termini di legge puoi modificarla (+60 giorni) o presentarne una nuova (+90 giorni). Dopo, la strada è il cram down, se ne ricorrono i requisiti.

Posso usare l’accordo di ristrutturazione solo con il Fisco? No. La Cassazione (n. 31892/2025, n. 4365/2026, n. 5918/2026) ha escluso l’omologazione forzosa quando mancano adesioni reali di creditori privati.

Sono una ditta individuale chiusa: posso ancora falcidiare l’IVA? Sì, attraverso le procedure di sovraindebitamento. La qualificazione (consumatore o no) e la scelta dello strumento vanno fatte con l’OCC e con il legale.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Qui trovi i riferimenti organizzati per mossa. I principi sono riformulati in parole nostre.

A sostegno delle mosse 2 e 4 (la falcidiabilità dell’IVA)

  1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il diritto dell’Unione non impedisce che l’IVA venga pagata solo in parte in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non riceverebbe di più dalla liquidazione. È il fondamento dell’intera falcidia dell’IVA.
  2. Corte di giustizia UE, marzo 2017, causa C-493/15. L’esdebitazione che coinvolge i debiti IVA è compatibile con il diritto dell’Unione, in presenza di una procedura dotata di garanzie adeguate. Rileva per chi chiude con liquidazione ed esdebitazione.
  3. Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 29 novembre 2019. Il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento della L. 3/2012 era illegittimo per disparità di trattamento rispetto al concordato preventivo. Apre la falcidia dell’IVA alle imprese minori e ai professionisti.
  4. Cass. civ., sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore la falcidia dei tributi non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale: il rinvio al concordato preventivo vale solo nei limiti della compatibilità. Decisiva per la scelta dello strumento dell’impresa minore.

A sostegno delle mosse 3 e 6 (convenienza e ruolo del giudice)

  1. Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021. Le controversie sul mancato assenso dell’Agenzia alla transazione fiscale spettano al giudice ordinario della crisi, per la prevalente finalità concorsuale dell’istituto; resta al giudice tributario la cognizione sulla fondatezza dei crediti contestati. Fonda il controllo giudiziale sulla convenienza.
  2. Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 35954 depositata il 22 novembre 2021. Conferma la giurisdizione del giudice della crisi sul diniego erariale, valorizzando l’evoluzione della disciplina in senso concorsuale. Rafforza la posizione del debitore nell’istruttoria.

A sostegno della mossa 4 (soglie e disciplina applicabile)

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026. La disciplina del cram down dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, con la soglia minima di pagamento, si applica alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, anche prima della conversione in legge, senza vizi di costituzionalità. Determina quale soglia vale per la tua proposta.
  2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026. Nel concordato in continuità, secondo il testo dell’art. 112 CCII anteriore al correttivo, l’omologazione forzosa richiedeva l’adesione di almeno una classe votante. Mostra quanto conti la data del deposito.

A sostegno della mossa 7 (cram down e suoi limiti)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 31892 del 7 dicembre 2025. Senza adesioni di creditori diversi da quelli pubblici l’omologazione forzosa dell’accordo con transazione fiscale non è possibile. Esclude gli accordi con il solo Fisco.
  2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Chiedere il cram down con adesioni private simboliche è un uso distorto dello strumento; la relativa valutazione è di merito e in Cassazione si censura solo la motivazione. Impone di costruire adesioni reali e un fascicolo solido in primo grado.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 5918 del 16 marzo 2026. Anche nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il superamento del dissenso del Fisco presupponeva un accordo con gli altri creditori; in mancanza non si può valutare la decisività dell’adesione pubblica. Conferma il principio per le proposte più datate.
  4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel cram down del concordato il tribunale verifica la convenienza, non la meritevolezza del debitore; le violazioni fiscali pregresse contano se non adeguatamente rappresentate ai creditori. Distingue il concordato dagli accordi, dove l’art. 63 prevede cause ostative espresse.
  5. Tribunale di Cagliari, 8 novembre 2024. La continuità richiesta per il cram down negli accordi può essere anche indiretta, tramite affitto o cessione dell’azienda a un terzo. Utile per i piani che salvano l’azienda cambiando gestore.

Cosa può fare lo Studio Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel tema della falcidia dell’IVA pesano in modo particolare due di queste qualifiche. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario consente di leggere il debito IVA con gli occhi del Fisco prima ancora che l’Agenzia lo esamini, mentre la qualifica di Esperto Negoziatore porta nel piano la logica delle trattative con i creditori privati, che la Cassazione considera indispensabile per il cram down negli accordi.

Ecco cosa facciamo concretamente, mossa per mossa:

  1. Ricostruiamo il debito IVA incrociando situazione debitoria, cassetto fiscale, avvisi bonari e accertamenti, separando imposta, sanzioni e interessi anno per anno.
  2. Verifichiamo la regolarità delle notifiche e l’eventuale prescrizione delle cartelle, segnalando ciò che può essere contestato in sede tributaria.
  3. Individuiamo lo strumento corretto confrontando requisiti soggettivi, maggioranze e soglie, e lo motiviamo per iscritto.
  4. Coordiniamo con i commercialisti dello staff la stima dell’alternativa liquidatoria, la cascata dei privilegi e la collocazione dell’IVA, in dialogo con l’attestatore.
  5. Redigiamo la proposta di transazione, calibrando percentuale, dilazione e garanzie sulle soglie dell’art. 63 o sui criteri dell’art. 88.
  6. Depositiamo la domanda e chiediamo le misure protettive, curando gli invii PEC all’ufficio e all’Agente della riscossione e la documentazione delle consegne.
  7. Seguiamo l’istruttoria dell’Agenzia, prepariamo le risposte alle richieste di integrazione e valutiamo modifiche o nuove proposte nei termini.
  8. Costruiamo il fascicolo per il cram down, verificando una per una le condizioni di legge e l’assenza di cause ostative.
  9. Difendiamo il piano davanti al tribunale, in reclamo e in Cassazione, con la stessa linea strategica dal primo all’ultimo grado.
  10. Presidiamo l’esecuzione, con scadenziario, controllo delle quietanze e contestazione immediata di eventuali intimazioni per l’importo pieno.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il numero dell’attestazione e l’argomento giuridico nascono nella stessa stanza. E poiché l’Avv. Monardo è cassazionista, la strategia impostata alla mossa 1 resta la stessa fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che fanno perdere coerenza e memoria del fascicolo. Per le imprese minori e i professionisti, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di seguire con competenza anche il percorso del concordato minore e della liquidazione controllata.


Chiusura

La domanda da cui siamo partiti era semplice: con la transazione fiscale pago meno dell’IVA che devo? La risposta è sì, con una condizione che attraversa tutte le otto mosse: il tempo. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. Un pignoramento non bloccato riduce la cassa, una cassa ridotta allontana i creditori privati, creditori privati che si sfilano fanno salire la soglia e, a volte, chiudono la porta del cram down.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il diritto tributario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale che coordina; la regolazione della crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento, per il quale è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e il contenzioso fino all’ultimo grado, come avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo quale strumento è percorribile e costruiremo con te la strategia.

📩 Ogni giorno che passa è una soglia che può alzarsi: raccontaci oggi il tuo debito IVA — i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO