Chi ha un debito importante con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS e sta valutando uno strumento di regolazione della crisi arriva quasi sempre alla stessa domanda: qual è la cifra minima che il Fisco è obbligato ad accettare? La risposta tecnica è che non esiste una percentuale unica valida per tutti. Esiste invece una soglia diversa per ogni strumento: in alcuni casi la legge fissa un minimo numerico, in altri il minimo coincide con quanto l’Erario incasserebbe se l’impresa venisse liquidata.
Il rischio concreto è duplice. Un’offerta troppo bassa porta al rigetto della domanda di omologazione, con l’impresa esposta di nuovo alle azioni esecutive dell’Agente della riscossione. Un’offerta troppo alta, calcolata senza un confronto rigoroso con lo scenario liquidatorio, sottrae risorse agli altri creditori e rende il piano infattibile. Sbagliare la base di calcolo, ad esempio includendo o escludendo sanzioni e interessi nel modo sbagliato, può far cadere l’intera operazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale vive all’interno degli strumenti che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo pratica in forza delle sue abilitazioni certificate. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 opera nella composizione negoziata e nelle trattative tra impresa e creditori pubblici; come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce dall’interno il concordato minore, dove la convenienza verso il Fisco la attesta proprio l’Organismo; come coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario dispone dei commercialisti necessari a costruire il confronto numerico con la liquidazione.
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Inquadramento normativo: che cos’è la transazione fiscale nel Codice della crisi
Sul piano normativo, la transazione fiscale è la proposta con cui il debitore, all’interno di uno strumento di regolazione della crisi, chiede all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali di accettare il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, dei contributi e dei relativi accessori. È un accordo con il creditore pubblico che produce effetti solo dentro una procedura concorsuale e solo dopo l’omologazione del tribunale.
La disciplina è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), profondamente modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024. Le norme di riferimento sono tre.
L’art. 63 CCII regola la transazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti. È la sede in cui il correttivo ha introdotto soglie minime di pagamento e cause di esclusione dell’omologazione forzosa.
L’art. 88 CCII regola il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, liquidatorio o in continuità. Qui non ci sono percentuali fisse: il parametro è il confronto con la liquidazione giudiziale e il rispetto dell’ordine dei privilegi.
L’art. 80, comma 3, CCII disciplina l’omologazione del concordato minore anche senza l’adesione del Fisco, per le imprese sotto soglia, i professionisti e gli imprenditori agricoli.
A queste si aggiunge, dal settembre 2024, la possibilità di proporre un accordo transattivo all’amministrazione finanziaria nella composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2-bis, CCII), con la relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. In quella sede, però, manca il meccanismo che consente al giudice di superare il dissenso del Fisco.
La ratio del sistema è chiara. Lo Stato, come qualunque creditore, ha interesse a incassare il più possibile. Se la liquidazione dell’impresa gli garantirebbe meno di quanto offerto con il piano, rifiutare l’offerta sarebbe irrazionale. Il legislatore, per evitare che l’inerzia o il rigore degli uffici facciano fallire piani economicamente sensati, ha introdotto l’omologazione forzosa, nota come cram down fiscale: il tribunale omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione, se questa era determinante per le maggioranze e la proposta rispetta i requisiti di legge.
Va precisato che la transazione fiscale non va confusa con istituti affini. La rateizzazione ordinaria delle cartelle ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 dilaziona il debito ma non lo riduce e non richiede alcuna procedura concorsuale. Le definizioni agevolate (le cosiddette rottamazioni) riducono sanzioni e interessi per legge, a condizioni uguali per tutti, senza alcuna negoziazione. L’accertamento con adesione riguarda la determinazione dell’imposta, non il pagamento di un debito già definito.
Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa con 420.000 euro di cartelle può chiedere una rateizzazione in 120 rate e pagherà l’intero importo più gli interessi di dilazione. Con una transazione fiscale inserita in un concordato preventivo, la stessa impresa può proporre di pagare, ad esempio, il 38% del debito in tre anni, a condizione di dimostrare che nella liquidazione il Fisco otterrebbe meno.
Anche l’IVA è oggi trattabile. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha escluso che il diritto dell’Unione impedisca il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più in liquidazione. Il legislatore ha poi recepito il principio con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, eliminando il vecchio divieto di falcidia dell’imposta.
Requisiti e termini: le soglie strumento per strumento
In termini operativi, la risposta alla domanda “quanto devo offrire” dipende da due variabili: lo strumento scelto e il fatto che il Fisco aderisca spontaneamente oppure debba essere “superato” dal tribunale. Se l’Agenzia aderisce, la legge non impone alcuna percentuale: è l’ufficio a valutare la convenienza. Le soglie diventano decisive quando serve l’omologazione forzosa.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII)
La disciplina prevede, per le proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024, due scenari.
Primo scenario, disciplinato dal comma 4. I creditori privati che hanno aderito all’accordo rappresentano almeno un quarto dell’intera esposizione debitoria. Il tribunale può omologare senza l’adesione del Fisco se ricorrono insieme: l’adesione pubblica è determinante per raggiungere le percentuali degli artt. 57 o 60 CCII; l’accordo non ha carattere liquidatorio; il trattamento dei crediti pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il pagamento offerto è almeno pari al 50% dei crediti tributari e contributivi, esclusi sanzioni e interessi.
Secondo scenario, disciplinato dal comma 5. Gli altri aderenti sono meno di un quarto dei crediti, oppure mancano del tutto. Il cram down resta possibile, ma la soglia sale al 60% dei crediti pubblici, sempre al netto di sanzioni e interessi, e la dilazione non può superare i dieci anni.
Secondo le stime di Giulio Andreani, queste soglie, riferite al solo capitale, corrispondono mediamente al 37% e al 44% circa dell’intero debito comprensivo di sanzioni e interessi. Sono più alte di quelle del regime transitorio introdotto dall’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, che si attestavano al 30 e al 40% dell’intero debito.
Il comma 6 esclude il cram down in due ipotesi. La prima: nei cinque anni anteriori al deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione della stessa natura, in un accordo di ristrutturazione, poi risolta di diritto per inadempimento. La seconda: il debito pubblico è pari o superiore all’80% dell’indebitamento complessivo e deriva prevalentemente da omessi versamenti per più periodi d’imposta o, in misura rilevante, da violazioni fraudolente. Il comma 7 impedisce di aggirare la prima esclusione trasferendo l’attività, tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda, a un nuovo soggetto.
Concordato preventivo (art. 88 CCII)
Nel concordato non esiste una percentuale minima fissata per legge. Esistono tre vincoli.
Il primo riguarda i crediti privilegiati. Il credito tributario o contributivo assistito da privilegio deve ricevere almeno quanto otterrebbe, in ragione del suo rango, dalla vendita dei beni su cui grava la prelazione nella liquidazione giudiziale. L’attestatore deve certificarlo.
Il secondo è il divieto di trattamento deteriore. Percentuale, tempi e garanzie offerti al Fisco privilegiato non possono essere meno vantaggiosi di quelli offerti ai creditori con privilegio di grado inferiore. La parte di credito degradata a chirografo non può essere trattata peggio degli altri chirografari o, se ci sono classi, della classe chirografaria trattata meglio.
Il terzo riguarda l’omologazione forzosa. Nel concordato liquidatorio (comma 3) il tribunale supera il dissenso se l’adesione era determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità (comma 4) si applicano le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, e basta un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. Nel concordato, quindi, il minimo non è un numero scritto nella legge, ma il valore che il Fisco ricaverebbe dalla liquidazione dell’impresa.
Concordato minore (art. 80, comma 3, CCII)
Per le imprese minori il giudice omologa senza l’adesione del Fisco se questa era determinante per la maggioranza dell’art. 79 e se, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Non ci sono soglie numeriche e, secondo la Cassazione, non serve la procedura formale dell’art. 88.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 90 giorni per l’adesione del Fisco negli accordi | Deposito della proposta presso gli uffici | Termine concesso all’amministrazione | Decorso il termine senza adesione, il debitore può chiedere l’omologazione forzosa |
| 60 giorni ulteriori | Deposito di una modifica della proposta | Proroga del termine precedente | La domanda di cram down depositata prima è prematura |
| 30 giorni per l’opposizione degli enti pubblici | Ricezione dell’avviso PEC inviato dal debitore | Perentorio | Senza opposizione l’ente perde, di regola, la legittimazione al reclamo |
| 30 giorni per il reclamo contro la sentenza sull’omologa | Notificazione della sentenza (art. 51 CCII) | Perentorio, senza sospensione feriale | Omologa o rigetto diventano definitivi |
| 60 giorni di tolleranza sui pagamenti al Fisco negli accordi | Scadenza di ciascuna rata prevista dal piano | Perentorio | Risoluzione di diritto della transazione |
| 5 anni di preclusione | Deposito della nuova proposta, a ritroso | Causa di esclusione | Il cram down negli accordi non è concedibile |
| 28 settembre 2024 | Entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 | Discrimine temporale | Le proposte anteriori seguono il regime previgente |
Il termine più critico è quello di sessanta giorni sui pagamenti successivi all’omologa: superarlo significa perdere la transazione e bloccarsi per cinque anni l’accesso al cram down negli accordi.
Va precisato un aspetto sulla sospensione feriale. Il periodo dal 1° al 31 agosto sospende ordinariamente i termini processuali, ma l’art. 9 CCII esclude questa sospensione per i procedimenti regolati dal Codice della crisi. Chi riceve la notificazione di una sentenza di omologa a fine luglio non può contare su agosto come mese “franco”.
Procedura passo-passo: come si costruisce e si deposita la proposta
La disciplina prevede una sequenza precisa. La si descrive qui con riferimento agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, che condividono l’impostazione di fondo.
1. Ricostruzione del debito pubblico. Il primo atto è l’estratto di ruolo aggiornato presso l’Agente della riscossione, integrato con gli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo, i debiti da dichiarazioni presentate e non pagate e la posizione contributiva INPS. Il debito va scomposto in tre voci: imposta o contributo, sanzioni, interessi. La distinzione non è formale: negli accordi le soglie del 50 e del 60% si calcolano sul solo capitale.
2. Classificazione per rango. Ogni credito pubblico va collocato nel grado di privilegio che gli spetta secondo il codice civile (artt. 2752, 2753, 2754 c.c. e seguenti). Il privilegio dell’IVA, delle imposte dirette, dei contributi e dei tributi locali ha gradi diversi. Da questa collocazione dipende quanto il Fisco incasserebbe in liquidazione.
3. Stima dell’alternativa liquidatoria. È il cuore della proposta. Si determina il valore di realizzo dei beni, non il valore contabile; si sottraggono i costi della procedura; si aggiunge quanto il curatore potrebbe ragionevolmente recuperare con azioni revocatorie o di responsabilità; si simula la distribuzione secondo l’ordine delle prelazioni. Il risultato è la cifra che il Fisco otterrebbe in liquidazione. Qualunque offerta inferiore a questa cifra è destinata al rigetto; qualunque stima gonfiata dell’attivo liquidatorio innalza inutilmente il minimo.
4. Scelta dello strumento. Il confronto tra soglie porta spesso a scelte non ovvie. Un’impresa con debito pubblico elevato e pochi creditori privati disponibili ad aderire potrebbe non superare il 60% richiesto negli accordi, ma ottenere l’omologa in un concordato preventivo con un’offerta inferiore, purché superiore al valore di liquidazione. Viceversa, un’impresa che rientra nelle esclusioni dell’art. 63, comma 6, deve orientarsi sul concordato.
5. Attestazione del professionista indipendente. L’attestatore certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e, per i crediti pubblici, la convenienza del trattamento (nel liquidatorio) o il trattamento non deteriore (in continuità). Deve esaminare anche il rispetto del rango e delle soglie. Nel concordato minore questo ruolo è svolto dall’OCC.
6. Deposito della proposta presso gli uffici. La proposta, con la documentazione del piano, va depositata presso l’Agente della riscossione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale e gli enti previdenziali. Si allega una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il debitore attesta che la documentazione rappresenta in modo completo e veritiero la situazione dell’impresa, con particolare riguardo all’attivo.
7. Istruttoria dell’ufficio. L’Agenzia verifica i dati, può chiedere integrazioni e decide se aderire. Negli accordi l’adesione si esprime con la sottoscrizione; nel concordato con il voto. L’ufficio può anche contestare le stime dell’attestatore: è frequente che segnali beni sottovalutati o azioni recuperatorie trascurate.
8. Domanda di omologazione. Negli accordi il ricorso si deposita dopo l’adesione oppure, in sua mancanza, dopo il decorso dei termini, chiedendo espressamente il cram down. Nel concordato l’istanza di omologazione forzosa si formula dopo l’esito delle votazioni. Il giudice competente è il tribunale nel cui circondario l’impresa ha il centro degli interessi principali; per il concordato minore è il tribunale del luogo di residenza o sede.
9. Avvisi e opposizioni. Negli accordi, dopo l’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, il debitore deve avvisare via PEC l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali alle sedi competenti. Il termine per la loro opposizione decorre dalla ricezione dell’avviso. Un avviso inviato a un indirizzo errato non fa decorrere il termine e offre all’amministrazione un argomento per impugnare l’omologa in un secondo momento.
10. Sentenza e impugnazioni. Il tribunale verifica ciascuna condizione del cram down con motivazione specifica. Contro la sentenza si propone reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione e, contro la decisione d’appello, ricorso per cassazione.
I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre. Il primo è il calcolo della percentuale sul debito lordo anziché sul capitale, che negli accordi fa apparire rispettata una soglia che in realtà non lo è. Il secondo è la stima liquidatoria costruita solo sui beni presenti, senza considerare le azioni del curatore. Il terzo è l’avvio della domanda di omologa prima che l’ufficio abbia potuto esercitare per intero il tempo di valutazione concessogli.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riproducono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Concordato preventivo liquidatorio: individuare il minimo sotto il quale non si scende
Ipotesi. Società a responsabilità limitata in liquidazione, domanda di concordato preventivo liquidatorio depositata il 14 aprile 2026 con contestuale proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. Si applica quindi il regime successivo al correttivo.
Attivo realizzabile in liquidazione giudiziale, secondo la stima dell’attestatore: immobile strumentale 1.186.400 euro; macchinari 214.750 euro; crediti verso clienti effettivamente incassabili 163.280 euro; azioni revocatorie che un curatore potrebbe ragionevolmente coltivare 47.900 euro. Totale 1.612.330 euro. Costi stimati della procedura di liquidazione giudiziale 128.990 euro. Netto distribuibile 1.483.340 euro.
Distribuzione simulata secondo l’ordine delle prelazioni:
| Passaggio | Creditore | Importo pagato | Residuo disponibile |
|---|---|---|---|
| 1 | Banca con ipoteca di primo grado sull’immobile | 942.600 | 540.740 |
| 2 | Dipendenti, privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. | 188.315 | 352.425 |
| 3 | Professionisti e artigiani, privilegi art. 2751-bis c.c. | 61.090 | 291.335 |
| 4 | INPS, contributi privilegiati | 97.460 | 193.875 |
| 5 | Agenzia delle Entrate, crediti privilegiati (418.730) | 193.875 | 0 |
| 6 | Chirografari, inclusi 96.210 euro di crediti erariali chirografari | 0 | 0 |
Risultato dello scenario liquidatorio. Il Fisco privilegiato incasserebbe 193.875 euro su 418.730, pari al 46,30%. La parte non coperta, 224.855 euro, degrada a chirografo e, come gli ulteriori 96.210 euro chirografari, non riceverebbe nulla.
Costruzione del minimo nel piano. Il piano prevede per i chirografari una percentuale del 4,2%. Applicando le regole dell’art. 88, comma 1: la parte privilegiata capiente deve ricevere almeno 193.875 euro; la parte degradata deve essere trattata come gli altri chirografari, cioè 224.855 × 4,2% = 9.443,91 euro; i crediti erariali chirografari seguono la stessa percentuale, cioè 96.210 × 4,2% = 4.040,82 euro. Minimo strutturale: 207.359,73 euro.
Offerta effettiva e verifica di convenienza. La società offre 212.600 euro, pagabili entro diciotto mesi dall’omologa, grazie alla vendita competitiva già avviata dell’immobile. In percentuale sull’intero credito erariale (418.730 + 96.210 = 514.940 euro) l’offerta vale il 41,29%. Rispetto alla liquidazione, che garantirebbe 193.875 euro in tempi stimati di quattro-cinque anni, il Fisco riceve di più e prima.
Esito. Se l’Agenzia vota contro e il suo voto è determinante per la maggioranza dell’art. 109, comma 1, la società può chiedere l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, comma 3. Il tribunale verifica la convenienza della proposta. Se invece l’Agenzia dimostrasse che l’immobile vale 1.260.000 euro in scenario liquidatorio, il valore di liquidazione per il Fisco salirebbe di circa 73.600 euro e l’offerta di 212.600 euro non sarebbe più conveniente.
Esempio di calcolo 2 — Accordo di ristrutturazione: soglia del 50% o del 60%
Ipotesi. Società in continuità diretta con debiti complessivi per 2.736.580 euro. Agenzia delle Entrate 811.240 euro, di cui imposte 603.915 e sanzioni e interessi 207.325. INPS 146.380 euro, di cui contributi 118.760 e sanzioni e interessi 27.620. Banche 1.124.300 euro, fornitori 654.660 euro. Proposta di transazione depositata presso gli uffici il 9 marzo 2026: i novanta giorni scadono il 7 giugno 2026.
Passaggio 1, determinazione del capitale pubblico. Crediti pubblici totali 957.620 euro; al netto di sanzioni e interessi 722.675 euro (603.915 + 118.760).
Passaggio 2, adesioni. Aderiscono banche per 812.400 euro e fornitori per 219.170 euro: totale 1.031.570 euro, pari al 37,70% dei debiti. La soglia dell’accordo ordinario (60%) è 1.641.948 euro. Con l’adesione pubblica si arriverebbe a 1.989.190 euro, cioè il 72,69%. L’adesione pubblica è determinante.
Passaggio 3, verifica del quarto. Un quarto dei debiti è 684.145 euro; gli aderenti privati sono 1.031.570 euro. Si applica il comma 4: soglia del 50% del capitale pubblico, cioè 361.337,50 euro.
Passaggio 4, verifica delle esclusioni. Il debito pubblico è pari al 34,99% dell’indebitamento: lontano dalla soglia dell’80%. Nessuna transazione risolta nei cinque anni precedenti.
Passaggio 5, offerta. La società offre 368.950 euro in sette anni. Sul capitale pubblico l’offerta vale il 51,05%: soglia rispettata. Sul debito pubblico lordo vale il 38,53%. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale i creditori pubblici incasserebbero 214.900 euro: trattamento non deteriore.
Esito. Dal 7 giugno 2026, in mancanza di adesione, la società può depositare la domanda di omologazione con richiesta di cram down.
Variante. Se le adesioni private scendessero a 598.230 euro (21,86% dei debiti, sotto il quarto), si applicherebbe il comma 5: soglia del 60% del capitale pubblico, cioè 433.605 euro, con dilazione non superiore a dieci anni. L’offerta di 368.950 euro sarebbe insufficiente di 64.655 euro. Lo stesso piano, con meno adesioni private, richiede un’offerta al Fisco più alta: la campagna di adesione dei creditori privati incide direttamente sulla cifra da mettere sul tavolo. Resterebbe inoltre da verificare, con le adesioni ridotte, il raggiungimento delle percentuali dell’accordo ordinario o di quello agevolato.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Proposte depositate prima del 28 settembre 2024
La disciplina transitoria del correttivo ha stabilito che le nuove regole sulla transazione fiscale si applicano alle proposte presentate dopo la sua entrata in vigore. Per le proposte anteriori valgono le regole previgenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha affermato che nel regime anteriore l’omologazione forzosa negli accordi presupponeva comunque intese già raggiunte con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali. Senza di esse la transazione rivolta al solo Erario non era omologabile.
Nel concordato in continuità, l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 ha escluso che il vecchio art. 88, comma 2-bis, potesse combinarsi con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Chi ha una procedura pendente con proposta anteriore al correttivo deve quindi verificare con cura quale testo si applica: una percentuale sufficiente oggi può non esserlo con le regole previgenti, e viceversa.
Accordi costruiti per ridurre soltanto il debito fiscale
Un’impresa con un passivo quasi interamente tributario può essere tentata di coinvolgere pochi creditori privati per importi minimi, al solo fine di ottenere il cram down. La Cassazione ha chiuso questa strada. Con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 ha affermato che l’accordo con transazione fiscale indirizzato in sostanza al solo Erario non si sottrae al controllo di merito del giudice. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha confermato il rigetto di un accordo proposto da una società in liquidazione con oltre 7,2 milioni di debiti tributari e attivo esiguo, ritenendo configurabile un uso distorto dello strumento. Con l’ordinanza n. 31892/2025 ha escluso che possano fungere da base per il cram down aderenti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. In questi casi il problema non è la percentuale offerta, ma la mancanza di una vera ristrutturazione.
Concordato minore e piccole imprese
Nel concordato minore la soglia è più flessibile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che il cram down segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, con la relazione dell’OCC al centro della valutazione, e che non è necessaria una proposta formale di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. La Corte d’Appello di Firenze, con decisione del 3 marzo 2026, aveva già escluso l’applicazione analogica dell’art. 88, comma 4, a un concordato minore in continuità professionale.
È proprio nel concordato minore che la figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, trova piena applicazione: la convenienza verso il Fisco si dimostra con una relazione dell’Organismo costruita su numeri verificabili, e conoscere dall’interno quel lavoro consente di impostare la proposta nel modo corretto.
Tributi locali
IMU, TARI e tributi regionali non sono amministrati dalle agenzie fiscali. La loro inclusione nella transazione fiscale è stata oggetto di dibattito e di interventi normativi successivi. In attesa di un quadro pienamente consolidato, i crediti degli enti locali seguono di regola le norme generali dello strumento: voto, classi, rispetto del rango dei privilegi. Il privilegio dei tributi locali ha un grado inferiore a quello dei tributi erariali, circostanza che incide sul calcolo del minimo nel concordato.
Profili penali
L’omologa di uno strumento di regolazione della crisi riguarda il debito, non automaticamente i reati tributari eventualmente commessi per omessi versamenti. Esiste però un collegamento. La Cassazione penale, con la sentenza n. 44519 depositata il 5 dicembre 2024, ha affermato che la confisca per equivalente va rideterminata tenendo conto dell’accordo di ristrutturazione che ha ridotto il debito d’imposta. Con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025 ha riconosciuto effetti sulla confisca all’avvenuto adempimento della pretesa tributaria nella sede concorsuale.
Domande frequenti
C’è una percentuale minima che il Fisco deve accettare per legge?
Solo negli accordi di ristrutturazione, e solo se si chiede il cram down. Per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, il minimo è il 50% dei crediti pubblici esclusi sanzioni e interessi, quando gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei debiti, oppure il 60% con dilazione massima decennale, quando sono di meno o mancano. Nel concordato preventivo e nel concordato minore non c’è una percentuale fissa: il minimo coincide con quanto il Fisco otterrebbe dalla liquidazione, nel rispetto dell’ordine dei privilegi.
Posso offrire il 10% del debito?
In astratto sì, nel concordato preventivo o nel concordato minore, se la liquidazione darebbe al Fisco meno del 10% e se sono rispettati il rango dei privilegi e la parità di trattamento con i chirografari. Negli accordi di ristrutturazione, invece, un’offerta del 10% non consente il cram down, perché resta ben al di sotto delle soglie del 50 e del 60%. L’Agenzia potrebbe comunque aderire spontaneamente, ma senza la sua firma l’omologa forzosa non è possibile.
Le sanzioni e gli interessi si possono abbattere del tutto?
La transazione può riguardare tributi e accessori, quindi anche sanzioni e interessi. Negli accordi le soglie si calcolano sul solo capitale: sanzioni e interessi possono essere ridotti in misura molto consistente senza incidere sul raggiungimento del minimo. Nel concordato conta invece il rango: alcune componenti accessorie condividono il privilegio del tributo, altre sono chirografarie. Prima di proporre l’azzeramento delle sanzioni occorre verificarne la collocazione nella graduatoria.
Se l’Agenzia delle Entrate non risponde, la proposta si considera accettata?
No. Negli accordi di ristrutturazione non esiste un silenzio-assenso: l’adesione deve essere espressa con la sottoscrizione. Decorsi i novanta giorni dal deposito della proposta, prorogati di sessanta in caso di modifica, il debitore può però chiedere al tribunale l’omologazione forzosa, se ricorrono i presupposti. Nel concordato preventivo il silenzio dell’Agenzia sulla votazione non la trasforma in voto favorevole: servirà l’istanza di cram down al tribunale.
Ho omesso i versamenti IVA per anni: posso comunque ottenere il cram down?
Dipende dallo strumento. Negli accordi di ristrutturazione, se il debito pubblico è pari o superiore all’80% dell’indebitamento e deriva prevalentemente da omessi versamenti ripetuti, il cram down è escluso per legge. Nel concordato preventivo la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha escluso che il giudice debba valutare un’autonoma meritevolezza del debitore: conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Lo strumento giusto va scelto anche in funzione della storia fiscale dell’impresa.
E se dopo l’omologa non riesco a pagare una rata al Fisco?
Negli accordi di ristrutturazione, il mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalla scadenza risolve di diritto la transazione. Il debito torna esigibile nella misura originaria e, per cinque anni, il cram down in un nuovo accordo su debiti della stessa natura è precluso. Se si prevede una difficoltà, occorre intervenire prima della scadenza, con la rinegoziazione dell’accordo o la modifica del piano consentite dall’art. 58 CCII quando mutano in modo sostanziale le condizioni.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza, soprattutto quella della Prima Sezione civile della Cassazione tra la fine del 2024 e il 2026, ha definito i confini della transazione fiscale con una frequenza che consente oggi di parlare di orientamenti consolidati. Si riportano i riferimenti principali, con il principio riformulato e la rilevanza per la domanda “quanto offrire”.
1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il diritto dell’Unione consente il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale quando il debitore non ha un patrimonio sufficiente e un esperto indipendente attesta che l’Erario non riceverebbe di più in liquidazione. Rilevanza: fonda la possibilità di includere l’IVA nella proposta al pari degli altri tributi, sempre ancorata al confronto con lo scenario liquidatorio.
2. Cass., Sezioni Unite, ord. n. 8504/2021. Le controversie nate dalla mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione spettano al giudice della procedura concorsuale e non al giudice tributario. Rilevanza: il confronto sulla congruità dell’offerta si svolge davanti al tribunale dell’omologa, che è anche il giudice del cram down.
3. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Nel regime della legge fallimentare, l’intervento sostitutivo del tribunale rispetto al Fisco dissenziente presuppone intese già raggiunte con creditori non pubblici; un accordo sostanzialmente rivolto al solo Erario resta soggetto al controllo di merito del giudice. Rilevanza: la percentuale offerta non basta se manca un autentico contesto concorsuale.
4. Cass., Sez. I, ord. n. 31892/2025. Non sono idonei a sostenere l’omologazione forzosa aderenti titolari di crediti sorti nella stessa procedura di ristrutturazione, come i professionisti che hanno assistito il debitore nella fase prenotativa. Rilevanza: le adesioni private che determinano la soglia applicabile (50 o 60%) devono provenire da creditori anteriori reali.
5. Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. È configurabile un utilizzo distorto dell’accordo di ristrutturazione quando il piano, sostanzialmente liquidatorio, mira ad azzerare il debito tributario coinvolgendo altri creditori in misura irrisoria; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: un’offerta minima al Fisco, accompagnata da adesioni simboliche, espone al rigetto per abuso dello strumento.
6. Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, senza accordi con altri creditori non è possibile stabilire se l’adesione pubblica sia determinante, e la sola transazione sull’unico credito erariale non è omologabile. Rilevanza: per le procedure con proposta anteriore al 28 settembre 2024 la struttura delle adesioni condiziona l’ammissibilità stessa del cram down.
7. Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo con omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non una distinta meritevolezza del debitore; le pregresse violazioni tributarie non precludono di per sé l’omologa. Rilevanza: nel concordato la misura dell’offerta si misura sui numeri dell’alternativa liquidatoria, non sulla condotta passata.
8. Cass., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore il cram down fiscale segue la disciplina autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, CCII, fondata sulla relazione dell’OCC; non occorre la proposta di transazione ai sensi dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: per le imprese minori non esistono soglie numeriche, e la convenienza documentata dall’OCC è il parametro decisivo.
9. Cass., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Il testo dell’art. 88, comma 2-bis, vigente prima del correttivo non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2. Rilevanza: per i concordati in continuità con proposta anteriore al 28 settembre 2024 il cram down fiscale non è disponibile, e l’offerta deve essere tale da ottenere il voto favorevole dell’amministrazione.
10. Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 5 marzo 2025. Nel concordato in continuità con transazione presentata dopo il correttivo, l’omologazione in assenza di adesione del Fisco richiede la presenza congiunta dei presupposti dell’art. 88, comma 4, e dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: nella continuità il trattamento non deteriore è necessario ma deve accompagnarsi alle condizioni della ristrutturazione trasversale.
11. Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Nel concordato in continuità il cross-class cram down è ammissibile anche con il dissenso delle classi dei creditori pubblici, se il loro trattamento non è peggiore di quello riservato ai creditori con privilegio di grado inferiore; il divieto di trattamento deteriore dell’art. 88, comma 1, prevale sulla regola della priorità relativa. Rilevanza: il minimo offerto al Fisco va calibrato anche guardando a quanto si offre ai privilegiati di rango inferiore.
12. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 3 marzo 2026. Nel concordato minore in continuità professionale il cram down su crediti fiscali e previdenziali si fonda sull’art. 80, comma 3, CCII, senza applicazione analogica dell’art. 88, comma 4. Rilevanza: conferma, nel merito, che per professionisti e imprese minori il riferimento è la convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
13. Tribunale di Firenze, 13 maggio 2026. Nel concordato minore i crediti tributari e contributivi non sono soggetti a una disciplina sostanziale differenziata rispetto agli altri crediti privilegiati. Rilevanza: il calcolo del minimo segue le regole generali sul trattamento dei privilegiati nel concordato minore.
14. Cass. pen., Sez. III, n. 44519, depositata il 5 dicembre 2024. La confisca per equivalente legata a un reato tributario va ricalcolata alla luce dell’accordo di ristrutturazione che ha ridotto l’imposta dovuta, nel rispetto del principio di proporzionalità. Rilevanza: la misura dell’offerta accettata o omologata incide anche sul versante penale del contribuente.
15. Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. L’adempimento della pretesa tributaria nell’ambito del concordato e della transazione fiscale produce effetti sulla confisca, che non può colpire oltre quanto giustificato. Rilevanza: completa il quadro dei riflessi della transazione fuori dalla sede concorsuale.
Letti insieme, questi provvedimenti indicano una linea coerente. Nel concordato preventivo e nel concordato minore la misura dell’offerta si difende con i numeri del confronto con la liquidazione. Negli accordi di ristrutturazione, oltre ai numeri, contano la reale partecipazione dei creditori privati, le soglie legali e l’assenza di cause di esclusione. In tutti gli strumenti la data della proposta stabilisce quale disciplina si applica.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un’impresa, un professionista o una piccola attività deve stabilire quanto offrire al Fisco, lo studio interviene con strumenti precisi.
1. Ricostruiamo il debito pubblico voce per voce. Acquisiamo estratti di ruolo, avvisi, dichiarazioni non pagate e posizione contributiva, e scomponiamo ogni importo in capitale, sanzioni e interessi.
2. Collochiamo ogni credito nel suo grado di privilegio. Verifichiamo il rango di imposte dirette, IVA, ritenute, contributi e tributi locali secondo il codice civile, perché da questo dipende il minimo nel concordato.
3. Costruiamo la simulazione liquidatoria. Con i commercialisti dello staff stimiamo valori di realizzo, costi di procedura e azioni recuperatorie, e simuliamo la distribuzione dell’attivo secondo l’ordine delle prelazioni.
4. Confrontiamo gli strumenti disponibili. Calcoliamo, per accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore e composizione negoziata, la soglia minima di offerta e le probabilità di superare il dissenso del Fisco.
5. Verifichiamo le cause di esclusione. Controlliamo la presenza di transazioni risolte nei cinque anni precedenti, il peso del debito pubblico rispetto al totale e la natura dei debiti, per escludere in anticipo percorsi non praticabili.
6. Individuiamo la disciplina applicabile nel tempo. Ricostruiamo le date di deposito di ogni proposta e modifica per stabilire se si applica il regime successivo al 28 settembre 2024 o quello previgente.
7. Predisponiamo la proposta e la documentazione. Redigiamo la proposta di transazione, controlliamo l’inventario dell’attivo prima della dichiarazione sostitutiva e curiamo il deposito presso gli uffici competenti.
8. Seguiamo l’istruttoria con l’Agenzia e l’INPS. Rispondiamo alle richieste di integrazione, confutiamo le contestazioni sulle stime e monitoriamo i termini di novanta e sessanta giorni.
9. Curiamo il giudizio di omologazione. Formuliamo l’istanza di cram down, inviamo gli avvisi PEC alle sedi corrette e argomentiamo ciascun presupposto davanti al tribunale.
10. Difendiamo l’omologa nei gradi successivi. Proponiamo o contrastiamo il reclamo in corte d’appello e il ricorso per cassazione, mantenendo la stessa impostazione difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per la transazione fiscale pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la trattativa con l’amministrazione finanziaria è parte integrante della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi, e saper leggere un piano con gli occhi di chi deve valutarne la sostenibilità consente di calibrare un’offerta difendibile. Per le imprese minori e i professionisti, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permette di impostare la proposta sapendo come l’Organismo costruisce la relazione di convenienza.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Lo stesso difensore che calcola la soglia e deposita la proposta segue il giudizio di omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso davanti alla Suprema Corte, dove nel 2026 si sono decise molte delle questioni più rilevanti in materia di cram down fiscale.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo. Il profilo giuridico della proposta e i numeri del confronto con la liquidazione nascono insieme, perché un’offerta al Fisco regge solo se norma e calcolo sono coerenti.
Chiusura
In sintesi: negli accordi di ristrutturazione, per ottenere l’omologa senza l’adesione del Fisco, occorre offrire almeno il 50% dei crediti pubblici al netto di sanzioni e interessi, o il 60% se le adesioni private sono inferiori a un quarto dei debiti. Nel concordato preventivo e nel concordato minore il minimo è quanto l’Erario incasserebbe dalla liquidazione, nel rispetto del rango dei privilegi. In ogni strumento pesano la data della proposta, la qualità delle stime e l’autenticità della ristrutturazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ogni sua fase corrisponde a una competenza certificata dell’Avv. Monardo: la negoziazione con i creditori pubblici, propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore e la relazione di convenienza dell’Organismo, propri del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC; il calcolo delle soglie e dell’alternativa liquidatoria, affidato allo staff nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; il contenzioso sull’omologa fino alla Cassazione, reso possibile dall’abilitazione di avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua posizione e verificheremo quale offerta è sostenibile e difendibile.
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