La Mia Azienda È Già Insolvente: Posso Ancora Chiedere La Transazione Fiscale?

Molti imprenditori arrivano a questa domanda tardi. Le cartelle si sono accumulate, l’IVA e le ritenute non sono state versate, i fornitori non vengono pagati da mesi e la banca ha già revocato gli affidamenti. A quel punto l’impresa non è più “in crisi”: è insolvente, cioè non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti. E la domanda è sempre la stessa: è troppo tardi per trattare con il Fisco?

La risposta breve è no. L’insolvenza, da sola, non chiude la porta alla transazione fiscale. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) prevede la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, dal 28 settembre 2024, anche nella composizione negoziata della crisi. Quasi tutti questi strumenti sono aperti anche all’impresa già insolvente. Quello che cambia è lo strumento da usare, i requisiti da dimostrare e, soprattutto, il tempo a disposizione. Il rischio principale è un altro: che un creditore o il pubblico ministero ottengano l’apertura della liquidazione giudiziale prima che l’impresa abbia depositato una domanda. Da quel momento gli strumenti di risanamento non sono più utilizzabili.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che conduce le trattative nella composizione negoziata, dove oggi si colloca la transazione fiscale “di primo livello”. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la transazione fiscale si costruisce sui numeri, e i numeri li lavorano insieme avvocati e commercialisti. Infine la qualifica di cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado.

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Inquadramento normativo: che cos’è la transazione fiscale e dove si colloca

Sul piano normativo, la transazione fiscale è la proposta con cui l’impresa in crisi o insolvente chiede alle agenzie fiscali di accettare un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari, dentro uno strumento di regolazione della crisi controllato dal giudice. Non è una rateizzazione ordinaria né una definizione agevolata: è una deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. La Corte costituzionale (sentenza 15 luglio 2014, n. 225) ha qualificato già la vecchia disciplina dell’art. 182-ter l.fall. come disciplina eccezionale rispetto a quel principio. Proprio per questo la legge la ammette solo in presenza di un controllo giudiziale e di attestazioni di professionisti indipendenti.

La disciplina vigente è distribuita su più norme del CCII:

  • art. 23, comma 2-bis: accordo transattivo con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel corso della composizione negoziata (introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il “correttivo-ter”, in vigore dal 28 settembre 2024);
  • art. 63: transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di omologazione forzosa (il cosiddetto cram down fiscale);
  • art. 64-bis: piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), in cui la transazione fiscale è ammessa ma senza cram down;
  • art. 88: trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, anch’esso con cram down;
  • art. 80, comma 3: per le imprese “minori” (sotto le soglie di fallibilità), la falcidia dei crediti tributari nel concordato minore, con una disciplina propria.

Va precisato che la ratio comune a tutte queste norme è la stessa. Il Fisco rinuncia a una parte del credito solo se riceve più di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Il parametro è sempre la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, attestata da un professionista indipendente.

La distinzione che conta: crisi, insolvenza, insolvenza irreversibile

L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestata dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori da cui risulta che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In termini operativi, la distinzione davvero decisiva per chi è già insolvente non è quella tra crisi e insolvenza. È quella tra insolvenza reversibile e insolvenza irreversibile. Un esempio concreto aiuta. Una società di trasporti con 38 mezzi ha 610.000 euro di debiti erariali scaduti, ma ha contratti in essere con margini positivi e un ramo d’azienda che un concorrente è pronto ad acquistare. È insolvente oggi, ma può tornare in equilibrio. Una società che ha perso l’unico cliente, ha licenziato il personale e ha solo un capannone ipotecato è insolvente in modo irreversibile. Per la prima si apre l’intero ventaglio degli strumenti, compresa la composizione negoziata. Per la seconda restano solo le soluzioni liquidatorie concordate (concordato preventivo liquidatorio, concordato semplificato all’esito della composizione) o la liquidazione giudiziale.

Transazione fiscale e istituti affini

La transazione fiscale non va confusa con:

  • la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973: riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione, dilaziona ma non riduce il capitale e non richiede alcuno strumento concorsuale;
  • le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: nella composizione negoziata consentono, tra l’altro, la rateizzazione fino a 72 rate mensili delle imposte non ancora iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni. Non consentono però lo stralcio del capitale d’imposta;
  • l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale: incidono sulla quantificazione del debito contestato, non sulla sua soddisfazione concorsuale.

Requisiti e termini

La disciplina prevede requisiti diversi a seconda dello strumento. Li esaminiamo uno per uno, dal punto di vista dell’impresa già insolvente.

1. Composizione negoziata con accordo transattivo (art. 23, comma 2-bis)

  • Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale o agricolo iscritto al registro delle imprese.
  • Presupposto oggettivo (art. 12 CCII): squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. La giurisprudenza di merito e, da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544) riconoscono che l’accesso è ammesso anche in stato di insolvenza, se questa è reversibile.
  • Oggetto: pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e degli accessori. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (in primo luogo i dazi doganali). La dottrina prevalente e la prassi ammettono la falcidia dell’IVA, sulla scorta di Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, C-546/14 e Cass., Sez. Un., 8 novembre 2016, n. 26988.
  • Esclusioni: i contributi INPS e INAIL non rientrano nell’accordo transattivo della composizione negoziata. Restano esclusi anche i tributi degli enti locali.
  • Documenti: relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale, se esistente, o da un revisore o professionista in possesso dei requisiti di legge.
  • Assenza di cram down: l’Agenzia è libera di rifiutare e il tribunale non può sostituirsi al suo dissenso.
  • Controllo giudiziale: l’accordo sottoscritto è depositato presso il tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione oppure lo dichiara privo di effetti.
  • Risoluzione: l’accordo si risolve di diritto in caso di inadempimento dei pagamenti previsti.

2. Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63)

  • Presupposto: imprenditore in stato di crisi o di insolvenza (art. 57 CCII). L’insolvenza è espressamente ammessa.
  • Adesioni: almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati dell’art. 60).
  • Transazione: può riguardare tributi e contributi. Le agenzie e gli enti hanno 90 giorni dal deposito della proposta per esprimersi.
  • Cram down (art. 63, commi 4 e 5, per le proposte successive al 28 settembre 2024): il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco se questa era determinante, se l’accordo non ha carattere liquidatorio, se il Fisco non riceve un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e se ricorrono soglie minime. Il pagamento proposto deve essere almeno pari al 50% dei crediti di ciascun ente, sanzioni e interessi esclusi, quando gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti. Deve essere almeno pari al 60%, con dilazione non superiore a dieci anni, quando gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano.
  • Cause ostative: il cram down è escluso in presenza di condotte qualificate del debitore, come l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti o condotte fraudolente.

3. Concordato preventivo con transazione fiscale (art. 88)

  • Presupposto: stato di crisi o di insolvenza.
  • Cram down: se il voto contrario dell’Erario è determinante per il mancato raggiungimento delle maggioranze, il tribunale omologa quando la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale. Non valuta la “meritevolezza” del debitore (Cass., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5866; Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723).
  • Concordato liquidatorio: richiede risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile e un soddisfacimento dei chirografari non inferiore al 20% (art. 84, comma 4, CCII).

4. Il limite invalicabile: la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Tutti questi strumenti presuppongono che la liquidazione giudiziale non sia stata ancora aperta. La semplice pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale non impedisce di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione. L’art. 7 CCII impone infatti la trattazione unitaria delle domande e dà priorità allo strumento di regolazione, se non manifestamente inammissibile e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Dopo la sentenza di apertura, invece, la finestra si chiude.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Ricorso per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziataStesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misurePerentorioLe misure protettive diventano inefficaci
Fissazione dell’udienza sulle misure protettiveEntro 10 giorni dal deposito del ricorsoOrdinatorio per il giudiceIl mancato rispetto non fa venir meno le misure, ma ne rinvia la conferma
Durata delle misure protettiveFissata dal tribunale tra 15 e 120 giorni, prorogabileLimite massimo complessivo di 240 giorniScaduto il termine, i creditori riprendono le azioni esecutive
Durata dell’incarico dell’esperto180 giorni dall’accettazione, prorogabili nei casi previstiTermine di sistemaArchiviazione dell’istanza di composizione negoziata
Risposta delle agenzie alla proposta negli accordi di ristrutturazione90 giorni dal deposito della propostaTermine per l’amministrazioneScaduto il termine, il debitore può chiedere l’omologazione e invocare il cram down
Domanda di concordato semplificato60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’espertoPerentorioPreclusione dell’accesso al concordato semplificato
Opposizione dell’amministrazione all’omologazione dell’accordo30 giorni dalla ricezione dell’avviso PEC del debitorePerentorioPerdita della qualità di parte e della legittimazione al reclamo

Il termine più critico è quello dei 60 giorni per il concordato semplificato. È l’ultima uscita concordata quando le trattative della composizione negoziata falliscono, e la Cassazione (Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620) ha chiarito che la domanda piena va proposta entro quel termine anche quando è stata depositata con riserva.

Sulla sospensione feriale (1-31 agosto): molti termini del Codice della crisi ne sono sottratti. Il periodo estivo non va quindi considerato una proroga automatica e ogni scadenza va verificata singolarmente.


Procedura passo-passo

La procedura descritta di seguito segue il percorso più frequente per un’impresa insolvente ma risanabile: composizione negoziata con proposta di accordo transattivo, e in parallelo la preparazione di uno strumento di uscita con cram down.

1. Fotografia del debito tributario. Si acquisiscono l’estratto di ruolo e la situazione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cassetto fiscale, le comunicazioni di irregolarità, gli avvisi di accertamento esecutivi e le liquidazioni IVA periodiche non versate. Si separa il capitale d’imposta da sanzioni e interessi. Si distinguono i crediti privilegiati (art. 2752 c.c.) da quelli chirografari. L’errore più frequente è partire da un debito “a spanne”: l’Agenzia confronterà la proposta con la sua certificazione dei debiti, e ogni scostamento si traduce in ritardi o in un rifiuto.

2. Test di risanabilità. Prima di presentare l’istanza l’imprenditore compila il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale. Serve a capire se il debito è sostenibile con i flussi attesi o con l’apporto di finanza esterna. Se il test mostra un’insolvenza irreversibile, la composizione negoziata non è la strada giusta e si deve valutare direttamente un concordato preventivo.

3. Istanza di nomina dell’esperto. L’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio competente per la sede legale, tramite la piattaforma, con i documenti previsti dall’art. 17 CCII. Tra questi: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, piano di risanamento, elenco dei creditori, dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, certificati dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

4. Misure protettive. Se ci sono esecuzioni in corso o istanze di liquidazione giudiziale pendenti, l’imprenditore chiede con l’istanza l’applicazione delle misure protettive. Lo stesso giorno della pubblicazione deposita ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII per la conferma. Il ricorso depositato in ritardo rende inefficaci le misure: è il punto in cui più spesso si perde la protezione.

5. Costruzione della proposta di accordo transattivo. La proposta indica la percentuale di pagamento del capitale e degli accessori, i tempi, le garanzie e la fonte delle risorse (flussi della continuità, dismissioni, finanza dei soci o di terzi). Va formulata sulla base di un confronto quantitativo con lo scenario liquidatorio: che cosa otterrebbe l’Erario, tenuto conto del suo grado di privilegio, se l’impresa fosse liquidata domani?

6. Relazioni tecniche. Si incaricano il professionista indipendente che attesta la convenienza e il revisore (o altro professionista abilitato) che attesta completezza e veridicità dei dati. Sulla possibilità che le due relazioni provengano dallo stesso soggetto la prassi dell’Agenzia è restrittiva. Tra le due relazioni, la più rischiosa è quella di convenienza se affidata a chi ha rapporti con la società.

7. Presentazione e interlocuzione. La proposta si trasmette all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi affidati. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio su parere conforme della Direzione regionale. L’esperto partecipa alle trattative e ne garantisce la correttezza.

8. Deposito in tribunale. Firmato l’accordo, lo si deposita presso il tribunale. Il tribunale verifica la regolarità della documentazione e la logicità delle attestazioni, poi autorizza l’esecuzione o dichiara l’accordo privo di effetti.

9. Piano B in parallelo. Se l’Agenzia rifiuta, la composizione negoziata non offre il cram down. Per questo, fin dall’inizio, conviene raccogliere adesioni reali degli altri creditori (banche, fornitori strategici), in modo da poter chiudere le trattative con un accordo di ristrutturazione ex art. 57, 60 o 61 CCII con transazione ex art. 63, o con un concordato preventivo ex art. 88. L’art. 23, comma 2-ter, CCII consente espressamente che queste soluzioni intervengano durante le trattative o alla loro conclusione.

10. Esecuzione e monitoraggio. Dopo l’autorizzazione il debitore paga secondo il calendario concordato. Nel frattempo deve restare in regola con i versamenti correnti: un nuovo debito erariale mentre si paga il vecchio compromette la credibilità del piano e, nei fatti, il rapporto con l’ufficio.

Contenuto necessario della proposta. La norma non detta un modello rigido, ma la proposta che arriva all’ufficio deve contenere almeno questi elementi, perché su di essi si forma il parere della Direzione regionale e poi il controllo del tribunale:

  • l’elenco analitico dei debiti oggetto dell’accordo, distinti per tributo, anno d’imposta, capitale, sanzioni e interessi, con l’indicazione di quelli già affidati all’agente della riscossione;
  • la percentuale e le modalità di pagamento per ciascuna categoria di debito, compresi numero e importo delle rate, decorrenza e garanzie offerte;
  • la fonte delle risorse: flussi della continuità, cessione di beni o rami d’azienda, finanza dei soci o di terzi, con la documentazione che la rende credibile (impegni scritti, offerte vincolanti, lettere di banche);
  • il piano di risanamento su cui si regge la proposta, con i dati previsionali e le ipotesi adottate;
  • lo scenario liquidatorio alternativo, cioè la stima di quanto l’Erario otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, tenuto conto dei privilegi di grado anteriore e dei costi della procedura;
  • le due relazioni del professionista indipendente e del revisore;
  • l’impegno a restare in regola con i versamenti correnti e, se opportuno, una clausola che regoli le maggiori somme che dovessero emergere da controlli successivi.

Va precisato che la completezza della proposta non è un adempimento formale. Una proposta lacunosa allunga i tempi dell’istruttoria, e nella composizione negoziata il tempo coincide con la durata delle misure protettive: quando scadono, i creditori tornano liberi di agire.

Giudice competente. Per le misure protettive e per l’autorizzazione dell’accordo transattivo è competente il tribunale individuato dall’art. 27 CCII: la sezione specializzata in materia di impresa per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione; negli altri casi, il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Per le società si presume che coincida con la sede legale, ma gli spostamenti di sede nell’anno precedente non contano.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e di applicazione

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1: convenienza della proposta e soglie del cram down

Dati di partenza. Una S.r.l. manifatturiera insolvente presenta questa esposizione:

  • debiti tributari: IVA 214.870 €, ritenute non versate 96.450 €, IRES 58.300 €, per un capitale di 369.620 €, più sanzioni e interessi per 116.700 €. Totale 486.320 €;
  • contributi INPS: 73.900 €;
  • TFR e retribuzioni dei dipendenti: 61.200 €;
  • banche: 198.200 €;
  • fornitori: 312.640 €.

Il totale dei crediti è 1.132.260 €.

Scenario liquidatorio. Il valore di realizzo dell’attivo in liquidazione è stimato in 241.500 €. Si detraggono le spese di procedura e le prededuzioni (38.700 €), poi i crediti di lavoro (61.200 €) e i contributi INPS (73.900 €), che hanno privilegio di grado anteriore rispetto alla gran parte dei tributi. Resta per l’Erario: 241.500 − 38.700 − 61.200 − 73.900 = 67.700 €, cioè circa il 18,3% del capitale d’imposta.

Proposta nella composizione negoziata. L’impresa offre il 30% del capitale d’imposta: 369.620 × 0,30 = 110.886 €, in 60 rate mensili da 1.848,10 €, con stralcio integrale di sanzioni e interessi. Il professionista indipendente può attestare la convenienza: 110.886 € contro 67.700 € dello scenario liquidatorio (il confronto va poi corretto con l’attualizzazione dei flussi e il rischio di inadempimento).

Se l’Agenzia rifiuta. Nella composizione negoziata non c’è cram down. Si passa allora a un accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63:

  • adesioni necessarie: 60% di 1.132.260 € = 679.356 €;
  • aderiscono le banche (198.200 €) e fornitori per 150.000 €: totale 348.200 €, insufficiente senza l’Erario. L’adesione del Fisco (486.320 €) è quindi determinante, perché porterebbe il totale a 834.520 €;
  • gli altri aderenti (348.200 €) superano un quarto dei crediti (283.065 €): si applica la soglia del 50% del capitale;
  • pagamento minimo per il cram down: 369.620 × 0,50 = 184.810 €.

Esito. La proposta da 110.886 € può essere accettata volontariamente dall’Agenzia, ma non regge un’omologazione forzosa. Per avere la “rete di sicurezza” del cram down l’impresa deve reperire risorse per almeno 184.810 € sul Fisco, oltre alle regole analoghe per l’INPS se anche i contributi entrano nella transazione. Questa differenza di 73.924 € è spesso la vera misura della finanza esterna da cercare.

Esempio di applicazione n. 2: la sequenza dei tempi con un’istanza di liquidazione pendente

Dati di partenza. Un fornitore ha depositato ricorso per liquidazione giudiziale contro la società. L’impresa decide di reagire.

  • 14 ottobre 2026: deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive.
  • 16 ottobre 2026: pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e, lo stesso giorno, deposito del ricorso per la conferma delle misure.
  • 21 ottobre 2026: l’esperto accetta l’incarico.
  • Entro il 26 ottobre 2026: il tribunale fissa l’udienza (10 giorni dal deposito). Durante le misure protettive la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata.
  • 9 dicembre 2026: la proposta di accordo transattivo viene trasmessa alle agenzie.
  • 19 aprile 2027: scadono i 180 giorni dall’accettazione dell’esperto (21 ottobre + 180 giorni), salvo proroga.

Ramo A. L’Agenzia accetta a marzo 2027. L’accordo viene depositato in tribunale, che ne autorizza l’esecuzione. Il ricorso per liquidazione, nel frattempo, dovrà essere valutato alla luce dell’avvenuto risanamento.

Ramo B. L’Agenzia rifiuta e non ci sono adesioni sufficienti per un accordo di ristrutturazione. L’esperto comunica la relazione finale il 3 maggio 2027. La domanda di concordato semplificato va depositata entro il 2 luglio 2027 (60 giorni). Nel concordato semplificato non votano i creditori: il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione e assicura un’utilità a ciascun creditore. Lasciar scadere quel termine significa tornare esposti al ricorso del fornitore.


Casi particolari

1. Impresa “sotto soglia”. Se l’impresa non supera i limiti dell’art. 2, lett. d), CCII (impresa minore), non può accedere al concordato preventivo né agli accordi di ristrutturazione, ma può usare il concordato minore. La Cassazione (Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555) ha chiarito che qui la falcidia dei tributi non passa per la proposta di transazione fiscale dell’art. 88. Segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII, fondata sulla relazione dell’Organismo di composizione della crisi. La composizione negoziata, invece, resta aperta anche all’impresa minore.

2. Società già in liquidazione volontaria. Lo stato di liquidazione non preclude di per sé la composizione negoziata. Le prime pronunce di merito erano contrarie, ma l’orientamento prevalente ammette l’accesso se il piano mira a un risanamento, anche indiretto, per esempio con la cessione dell’azienda in esercizio. Diverso è il caso di chi punta solo a vendere i beni e bloccare le esecuzioni: il Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025, ha negato accesso e misure protettive a un’impresa in queste condizioni.

3. Transazione rivolta solo al Fisco. Chi ha come unico creditore rilevante l’Erario è tentato di usare l’accordo di ristrutturazione come strumento per “tagliare” soltanto il debito fiscale. La Cassazione lo esclude. Il cram down presuppone un accordo reale con altri creditori (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954; Cass., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918). Non contano i creditori il cui titolo nasce dalla stessa procedura (Cass., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892). Un piano sostanzialmente liquidatorio costruito solo per azzerare il debito erariale può integrare un uso distorto dello strumento (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365).

4. Debiti IVA e ritenute con rilievo penale. L’omesso versamento di IVA e di ritenute oltre le soglie di legge (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000) può avere rilevanza penale. L’accordo con il Fisco non produce automaticamente effetti sul piano penale: il profilo va valutato separatamente e subito, perché incide sulla scelta dello strumento e sui tempi.

5. Contributi previdenziali rilevanti. Se il debito INPS è una parte importante dell’esposizione, l’accordo transattivo della composizione negoziata non basta, perché non comprende i contributi. Conviene orientarsi fin dall’inizio verso un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, dove la transazione copre anche i crediti previdenziali.

6. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO). Il PRO (artt. 64-bis ss. CCII) è aperto all’imprenditore in crisi o insolvente e consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole di graduazione. Richiede però l’approvazione unanime delle classi di creditori. La transazione fiscale è ammessa, ma senza cram down: se l’Agenzia vota contro, il piano non passa. Per l’impresa insolvente con un debito erariale dominante è quindi uno strumento da usare solo quando esiste già un’intesa concreta con l’ufficio.

7. Debiti ancora contestati o non ancora accertati. Capita spesso che una parte del debito fiscale sia oggetto di contenzioso davanti alla giustizia tributaria, o che siano in corso verifiche. La proposta può comprendere anche questi importi, ma deve indicare come verranno trattati se l’esito del giudizio o del controllo sarà diverso da quello stimato. In termini operativi, la proposta prudente accantona un fondo rischi e disciplina in modo espresso le sopravvenienze, evitando che un accertamento successivo faccia saltare l’intero piano. Lo scenario liquidatorio, a sua volta, va costruito considerando il debito contestato secondo una stima realistica, non nella misura più favorevole al debitore.

8. Debiti già rateizzati o oggetto di definizioni agevolate decadute. Le rate non pagate di una dilazione ordinaria o di una definizione agevolata decaduta tornano esigibili per il residuo. Questi importi possono rientrare nella transazione, ma l’ufficio guarderà con attenzione ai precedenti inadempimenti. Il piano deve dunque spiegare perché questa volta i pagamenti saranno sostenibili, con flussi documentati e non con semplici previsioni.

Nei casi fuori dalla regola generale, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la strategia combinando composizione negoziata e strumenti di uscita con transazione fiscale, insieme ai commercialisti dello staff.


Domande frequenti

La mia società non paga più nessuno da mesi. Posso ancora fare la transazione fiscale o è troppo tardi? Non è troppo tardi finché il tribunale non ha aperto la liquidazione giudiziale. L’insolvenza è un presupposto espressamente ammesso per gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) e per il concordato preventivo. Per la composizione negoziata la Cassazione (n. 544/2026) riconosce l’accesso anche all’impresa insolvente, se il risanamento resta ragionevolmente perseguibile. Quello che conta è agire prima che un creditore ottenga la sentenza di apertura, e scegliere lo strumento adatto alla propria situazione.

Un fornitore ha già chiesto il mio fallimento. Posso ancora chiedere la transazione fiscale? Sì. La pendenza del ricorso per liquidazione giudiziale non impedisce di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con transazione fiscale. Il tribunale tratta le domande in modo unitario e dà priorità allo strumento di regolazione, se non è manifestamente inammissibile. Nella composizione negoziata, con le misure protettive, la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative. I tempi sono stretti: ogni settimana di ritardo riduce i margini.

Posso stralciare anche l’IVA? Sì, nei limiti della convenienza per l’Erario. La Corte di giustizia UE (7 aprile 2016, C-546/14) e le Sezioni Unite della Cassazione (n. 26988/2016) hanno ammesso il pagamento parziale dell’IVA nelle procedure concorsuali, quando un professionista indipendente attesta che la liquidazione non darebbe di più. Nella composizione negoziata la norma esclude i “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”; la lettura prevalente riferisce l’esclusione ai dazi e non all’IVA.

Nella composizione negoziata posso includere anche i debiti INPS? No. L’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda solo le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i contributi occorre un accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63 o un concordato preventivo con trattamento ex art. 88, strumenti che comprendono anche i crediti previdenziali e prevedono il cram down.

Esiste una percentuale minima da offrire al Fisco? Nella composizione negoziata no: l’Agenzia valuta la convenienza rispetto alla liquidazione, senza soglie legali. Negli accordi di ristrutturazione le soglie esistono, ma solo per il cram down: almeno il 50% del capitale se gli altri aderenti rappresentano un quarto dei crediti, almeno il 60% (e dilazione fino a dieci anni) se sono meno. Se l’Agenzia aderisce volontariamente, le soglie non sono necessarie. Nel concordato preventivo il criterio del cram down è la convenienza rispetto alla liquidazione.

Ho già avuto contestazioni fiscali in passato: il tribunale può negarmi il cram down perché “non meritevole”? Nel concordato preventivo no. La Cassazione (ordinanze n. 5866 e n. 10723 del 2026) ha chiarito che il tribunale verifica solo la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, senza un autonomo giudizio di meritevolezza. Negli accordi di ristrutturazione, invece, l’art. 63 CCII esclude il cram down in presenza di condotte qualificate (documentazione falsa, operazioni inesistenti, condotte fraudolente). La storia fiscale dell’impresa va quindi esaminata prima di scegliere lo strumento.


Il quadro giurisprudenziale

Alcuni dei riferimenti sono già stati richiamati nelle sezioni precedenti. Qui il quadro completo, con i principi riformulati e la loro rilevanza per chi è già insolvente.

1. Corte costituzionale, 15 luglio 2014, n. 225. Principio: la transazione fiscale è una disciplina eccezionale rispetto al principio di indisponibilità del credito tributario, derogabile da una norma di legge ordinaria. Rilevanza: spiega perché la transazione è ammessa solo dentro strumenti tipici e con controllo del giudice, e perché le condizioni di legge vanno rispettate alla lettera.

2. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente accerta che lo Stato non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: per l’impresa insolvente l’IVA è spesso la voce più pesante; senza questo principio la transazione sarebbe quasi sempre inutile.

3. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2016, n. 26988. Principio: recepisce l’orientamento europeo e ammette la falcidia dell’IVA nel concordato preventivo anche senza transazione fiscale, alle condizioni di convenienza. Rilevanza: è la base su cui oggi si ammette lo stralcio dell’IVA anche nell’accordo della composizione negoziata.

4. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale non sfugge al controllo di merito del giudice; il cram down serve ad aggiungere il consenso pubblico mancante a un accordo con altri creditori già esistente, non a crearlo dal nulla. Rilevanza: chi ha quasi solo debiti fiscali deve costruire adesioni reali con banche e fornitori prima di puntare sull’omologazione forzosa.

5. Cass., Sez. I, ord. 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: non possono essere conteggiati tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: esclude le adesioni “costruite” (per esempio, i professionisti della procedura) per raggiungere la quota di un quarto.

6. Cass., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544. Principio: al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente, perché la composizione negoziata è aperta a squilibrio, crisi e insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: è la risposta diretta alla domanda del titolo. L’insolvenza non preclude il percorso negoziato; sposta la verifica sulla serietà delle prospettive di risanamento.

7. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la domanda di concordato semplificato va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, anche se depositata con riserva; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti non costituisce risorsa esterna. Rilevanza: fissa il termine più critico dell’uscita liquidatoria e restringe il concetto di “finanza esterna”.

8. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: nel concordato semplificato il tribunale verifica anche che i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero fin dall’inizio. Rilevanza: l’impresa insolvente che entra nella composizione negoziata senza reali prospettive di risanamento rischia di vedersi negare anche l’uscita semplificata.

9. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore non può consistere nella sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche il Fisco, come creditore, deve ricevere un vantaggio concreto e dimostrabile.

10. Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: costituisce uso distorto dell’accordo di ristrutturazione il piano sostanzialmente liquidatorio costruito al solo scopo di azzerare il debito erariale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; la valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: segna il confine tra ristrutturazione legittima e “condono” mascherato.

11. Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Principio: nel concordato preventivo, accertato che il dissenso dell’amministrazione è stato determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’Erario; le ragioni del dissenso sono irrilevanti. Rilevanza: per l’impresa insolvente con un Fisco “pesante” nel passivo, il concordato preventivo resta la strada con la protezione più forte contro il veto dell’Agenzia.

12. Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down negli accordi di ristrutturazione presupponeva comunque accordi con creditori diversi da quelli pubblici; una transazione rivolta al solo Fisco non è omologabile. Rilevanza: conferma, per le procedure più risalenti, lo stesso principio oggi codificato nell’art. 63.

13. Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato preventivo con cram down fiscale il tribunale non svolge un giudizio di meritevolezza del debitore; precedenti violazioni tributarie non precludono l’omologazione, se la proposta è più conveniente e non ci sono carenze informative. Rilevanza: rassicura l’imprenditore che ha accumulato omessi versamenti: il passato fiscale non chiude la strada, la trasparenza del piano sì.

14. Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88, perché è regolata dalla disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII. Rilevanza: per le imprese sotto soglia il percorso fiscale è diverso e più snello.

15. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, decreto 21 maggio 2026. Principio: sull’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, il tribunale verifica la regolarità della documentazione e la logicità e coerenza delle attestazioni, senza sostituirsi all’Agenzia nel giudizio di convenienza; gli attestatori devono essere indipendenti. Rilevanza: è tra le prime pronunce edite sull’istituto e mostra che la qualità delle relazioni tecniche decide l’esito della fase giudiziale.

16. Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025. Principio: nega accesso e misure protettive all’impresa che usa la composizione negoziata solo per liquidare beni e bloccare esecuzioni già avviate. Rilevanza: l’impresa insolvente deve presentare un progetto di risanamento serio, non una semplice strategia difensiva.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando l’impresa è già insolvente, ogni settimana conta. Questi sono gli interventi concreti che lo Studio svolge:

  1. Ricostruiamo il debito tributario reale: incrociamo estratto di ruolo, cassetto fiscale, avvisi e liquidazioni IVA, separando capitale, sanzioni e interessi e distinguendo i gradi di privilegio.
  2. Verifichiamo la reversibilità dell’insolvenza con i commercialisti dello staff, sulla base di flussi prospettici, test pratico e possibili apporti di finanza esterna.
  3. Scegliamo lo strumento: composizione negoziata con accordo transattivo, accordo di ristrutturazione con cram down, concordato preventivo, concordato minore o semplificato, motivando la scelta sui numeri.
  4. Predisponiamo istanza e ricorso per le misure protettive, rispettando la contestualità del deposito, per bloccare esecuzioni e istanze di liquidazione.
  5. Costruiamo la proposta al Fisco con lo scenario liquidatorio che l’attestatore dovrà verificare, calibrando stralcio e dilazione sulle soglie di legge.
  6. Coordiniamo il professionista indipendente e il revisore, perché le relazioni reggano sia davanti all’ufficio sia davanti al tribunale.
  7. Conduciamo l’interlocuzione formale con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fissando per iscritto perimetro, tempi e posizioni.
  8. Raccogliamo le adesioni degli altri creditori per preparare il piano B con cram down, senza aspettare il rifiuto dell’Agenzia.
  9. Presidiamo i termini perentori, a partire dai 60 giorni per il concordato semplificato e dai 30 giorni per le opposizioni all’omologazione.
  10. Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, dal reclamo fino al ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente legata a questo tema. Significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, dove oggi nasce la transazione fiscale “di primo livello”: che cosa l’esperto si aspetta dal piano, come si conducono le trattative e quando conviene passare a uno strumento con cram down. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC coprono il versante delle imprese minori e del concordato minore, dove la falcidia fiscale segue l’art. 80 CCII.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la costruzione della proposta, la fase davanti al tribunale e l’eventuale impugnazione, senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché una transazione fiscale si vince o si perde sui numeri tanto quanto sulle norme.


Chiusura

In sintesi: essere insolventi non impedisce di chiedere la transazione fiscale. Stabilisce però quale strumento usare e in quanto tempo. Se l’insolvenza è reversibile, la composizione negoziata con accordo transattivo è la via più rapida, ma senza cram down va sempre affiancata da un piano B. Se il Fisco è determinante e rischia di dire no, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo offrono l’omologazione forzosa, a condizioni precise. Il limite vero è la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: prima di quella, le strade restano aperte.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Unisce quindi la conoscenza della composizione negoziata con quella della materia fiscale. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado di giudizio.

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