Transazione Fiscale: Le Cartelle Vengono Sospese Durante La Trattativa

Un’impresa con debiti verso il Fisco decide di proporre una transazione fiscale. Da quel momento, però, le cartelle non si fermano da sole. La proposta, di per sé, non sospende la riscossione. Il rischio principale è credere che “aver avviato la trattativa” basti a bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi: senza misure protettive richieste e confermate nei termini, l’Agente della riscossione può continuare ad agire.

La domanda del titolo, quindi, va divisa in due. Che cosa sospende davvero la riscossione durante la trattativa? E che cosa, invece, continua a correre anche quando la protezione c’è: notifiche di nuove cartelle, termini per impugnarle, decadenze dalle rateizzazioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio fra crisi d’impresa e contenzioso sulla riscossione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la composizione negoziata in cui oggi si può proporre la transazione fiscale. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che serve a leggere le cartelle e a costruire l’attestazione di convenienza. Ed è cassazionista: se una misura protettiva viene violata o la proposta viene respinta, la difesa può proseguire senza cambiare mani.

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Inquadramento normativo: transazione fiscale e misure protettive sono due istituti distinti

Sul piano normativo, la “transazione fiscale” è la proposta con cui l’imprenditore in crisi chiede all’Amministrazione finanziaria di accettare un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) la colloca oggi in tre contesti:

  • accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII, interamente riscritto dal D.Lgs. 136/2024, c.d. correttivo-ter);
  • concordato preventivo (art. 88 CCII);
  • composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dallo stesso correttivo-ter con effetto dal 28 settembre 2024).

La definizione essenziale è questa: la transazione fiscale regola il “quanto” e il “quando” del pagamento al Fisco; non è, in sé, uno scudo contro la riscossione. Lo scudo è un istituto diverso: le misure protettive.

Le misure protettive sono definite dall’art. 2 CCII come misure temporanee chieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori pregiudichino, già durante le trattative o la procedura, il buon esito dell’iniziativa. Sono disciplinate:

  • nella composizione negoziata dagli artt. 18 e 19 CCII;
  • nel procedimento unitario (concordato, accordi di ristrutturazione, domanda “prenotativa” ex art. 44) dagli artt. 54 e 55 CCII.

Il loro contenuto tipico è il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con cui esercita l’impresa. Nel procedimento unitario l’art. 54, comma 2, aggiunge che dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.

La ratio è chiara. Il legislatore vuole che la trattativa si svolga senza che un singolo creditore, agendo per primo, sottragga risorse al piano. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un creditore come gli altri sotto questo profilo: le misure la vincolano. Ma solo se esistono, e solo nei limiti del loro contenuto.

Va precisato che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata al Codice della crisi, conferma questa lettura. Le misure protettive impediscono ad Agenzia e Agente della riscossione di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Non sospendono però l’attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione nella fase che precede l’esecuzione forzata. Le cartelle possono quindi essere ancora notificate. La stessa impostazione era già stata seguita dal Tribunale di Trento (23 settembre 2022) e dal Tribunale di Gela (4 aprile 2024).

Un esempio concreto rende la distinzione. Un’impresa deposita presso l’Agenzia una proposta ex art. 63 CCII, ma non chiede misure protettive. Il giorno dopo l’Agente della riscossione notifica alla banca un pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Il pignoramento è pienamente efficace: la proposta non lo impedisce. Se invece l’impresa avesse pubblicato la domanda con richiesta di misure protettive, quello stesso pignoramento sarebbe stato precluso dalla data di pubblicazione.

Sono istituti affini, ma diversi, anche:

  • la sospensione amministrativa della riscossione (art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012), che riguarda vizi specifici della cartella e si chiede all’ente creditore;
  • la sospensione giudiziale dell’atto impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria;
  • la rateizzazione ordinaria con l’Agente della riscossione, che blocca le nuove azioni solo finché le rate vengono pagate.

Nessuno di questi strumenti coincide con la transazione fiscale. In una strategia ben costruita, però, possono affiancarla.


Requisiti e termini

In termini operativi, la protezione delle cartelle durante la trattativa dipende da una catena di adempimenti. Se un anello salta, la protezione cade.

1. Composizione negoziata (artt. 17-19 e 23 CCII)

  • Istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio, con richiesta di misure protettive (contestuale o successiva).
  • Decorrenza: le misure operano dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
  • Ricorso al tribunale per la conferma o la modifica: va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19, comma 1). Se il ricorso non viene depositato nel termine, le misure perdono efficacia.
  • Udienza: il tribunale la fissa entro dieci giorni dal deposito; se non viene fissata nel termine, le misure cessano.
  • Durata: il tribunale le conferma per un periodo compreso fra 15 e 120 giorni. Sono prorogabili, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.
  • Limite soggettivo: restano esclusi i crediti dei lavoratori. Le misure possono però essere selettive, cioè rivolte solo ad alcuni creditori, come l’Agente della riscossione.
  • Transazione ex art. 23, comma 2-bis: è ammessa solo per le composizioni avviate con istanza depositata dopo il 28 settembre 2024. Alla proposta vanno allegate la relazione di un professionista indipendente, che ne attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e la relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

2. Procedimento unitario (artt. 40, 44, 54, 55 CCII)

  • Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche “con riserva” ex art. 44, con espressa richiesta di misure protettive.
  • Decorrenza: dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
  • Effetti: divieto di azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni; le decadenze non si verificano.
  • Conferma: il tribunale deve confermare o revocare le misure con decreto. Se non provvede entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, gli effetti cessano (art. 55, comma 3).
  • Durata: il tribunale le fissa; la durata complessiva, comprese le proroghe, non può superare dodici mesi (art. 8 CCII).

3. Termini dell’Amministrazione finanziaria (art. 63 CCII)

  • Adesione: l’Amministrazione deve esprimersi entro 90 giorni dal deposito della proposta. Il termine è prorogabile di ulteriori 60 giorni in caso di modifica della proposta e di 90 giorni in caso di nuova proposta.
  • Cram down: in mancanza di adesione il tribunale può omologare l’accordo, ma solo alle condizioni dell’art. 63 (adesione determinante, soglie minime di soddisfacimento del 50% o del 60% a seconda dei casi, assenza di transazioni risolte nei cinque anni precedenti).

4. Termini che continuano a correre

  • Impugnazione della cartella: 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria. Soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  • Rate della dilazione in corso con l’Agente della riscossione: la decadenza scatta con il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge. Le misure protettive non la neutralizzano automaticamente.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Ricorso per conferma misure (composizione negoziata)Giorno successivo alla pubblicazione di istanza e accettazione dell’espertoPerentorioLe misure perdono efficacia: l’Agente della riscossione può riprendere le azioni
Fissazione udienza (composizione negoziata)10 giorni dal deposito del ricorsoPerentorio per l’ufficioCessazione delle misure
Durata misure (composizione negoziata)Dal provvedimento di conferma15-120 gg, proroga fino a 240 gg complessiviAlla scadenza la protezione viene meno
Conferma misure (procedimento unitario)30 giorni dall’iscrizione della domandaPerentorioCessano gli effetti protettivi
Durata massima complessiva (procedimento unitario)Dalla pubblicazione della domanda12 mesi, proroghe incluseNessuna ulteriore proroga possibile
Adesione del Fisco (art. 63 CCII)Deposito della proposta90 gg (+60 per modifica, +90 per nuova proposta)Si apre la valutazione del cram down in sede di omologa
Ricorso contro la cartellaNotifica della cartella60 gg, perentorio; feriale 1-31 agostoLa cartella diventa definitiva
Risoluzione transazione in composizione negoziataScadenza di ciascun pagamento60 gg di tolleranzaRisoluzione di diritto dell’accordo

Il termine più critico è il primo: nella composizione negoziata il ricorso al tribunale va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Un giorno di ritardo fa perdere la protezione.


Procedura passo-passo

La sequenza che segue descrive il percorso tipico di un’impresa che vuole proporre una transazione fiscale e, nel frattempo, mettere al riparo il patrimonio dalle azioni dell’Agente della riscossione.

1. Ricognizione completa del debito fiscale. Si chiede l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si incrocia con il cassetto fiscale per individuare i debiti non ancora iscritti a ruolo: avvisi bonari, avvisi di accertamento esecutivi, liquidazioni in corso. Per ogni partita si annotano la data di notifica, lo stato (definitiva, impugnata, rateizzata) e le eventuali azioni esecutive o cautelari già avviate.

2. Scelta dello strumento. La scelta dipende dalla dimensione del debito, dalla presenza di altri creditori e dalla composizione del passivo:

  • la composizione negoziata con proposta ex art. 23, comma 2-bis, è stragiudiziale e riservata. Non consente però di transigere i contributi previdenziali né, allo stato, i tributi locali;
  • gli accordi di ristrutturazione con transazione ex art. 63 richiedono l’adesione di almeno il 60% dei crediti e consentono di includere anche i contributi;
  • il concordato preventivo con transazione ex art. 88 è la strada più strutturata, con voto dei creditori e possibilità di omologazione forzosa.

3. Deposito dell’istanza o della domanda con richiesta di misure protettive.

  • Composizione negoziata: istanza sulla piattaforma telematica nazionale. Il giudice competente per la conferma è il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Il ricorso contiene: indicazione delle misure richieste, elenco dei creditori da colpire (anche solo l’Agente della riscossione), stato delle procedure esecutive pendenti, piano finanziario per i sei mesi successivi e documentazione contabile.
  • Procedimento unitario: ricorso al tribunale competente ex art. 27, con richiesta di misure protettive formulata espressamente. In caso di domanda con riserva ex art. 44 il tribunale assegna il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.

4. Censimento delle procedure esecutive pendenti. Si comunica formalmente all’Agente della riscossione e ai terzi pignorati (banche, clienti) l’avvenuta pubblicazione, allegando la visura del registro delle imprese. Nel pignoramento esattoriale presso terzi il terzo riceve un ordine diretto di pagamento. Se il terzo non sa che le misure sono operative, può pagare comunque. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 21 luglio 2026, ha affermato che la composizione negoziata incide anche su questo pignoramento speciale.

5. Udienza di conferma. Il tribunale sente le parti e l’esperto (nella composizione negoziata) o valuta la domanda (nel procedimento unitario). Può confermare, modificare, limitare le misure a determinati creditori o revocarle. In udienza va dimostrato che le misure servono davvero alle trattative e che il risanamento è ragionevolmente perseguibile: una richiesta generica, senza un progetto di piano, espone alla revoca.

6. Predisposizione e deposito della proposta di transazione. Alla proposta vanno allegati:

  • nella composizione negoziata: la relazione dell’attestatore indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione del revisore legale sulla veridicità dei dati;
  • negli accordi e nel concordato: l’attestazione del professionista indipendente e la documentazione prevista dagli artt. 63 e 88 CCII.

La proposta si deposita presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e presso l’Agente della riscossione per i carichi affidati.

7. Gestione delle nuove cartelle notificate durante la protezione. Le nuove cartelle vanno comunque lette e, se viziate, impugnate entro 60 giorni. La protezione blocca l’esecuzione, non rende definitivo né illegittimo l’atto. Una cartella non impugnata diventa definitiva e il suo importo entra nel passivo senza più possibilità di contestazione.

8. Chiusura. Se la trattativa riesce, il debito si regola secondo l’accordo. Nella composizione negoziata l’accordo con il Fisco viene depositato presso il tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione. Se la trattativa fallisce, le misure cessano con la conclusione della procedura. L’art. 23, comma 2-ter, CCII consente però di proseguire con uno strumento di regolazione della crisi che preveda la transazione fiscale anche dopo la chiusura della composizione negoziata.

Punti in cui più spesso si sbaglia:

  • si deposita l’istanza di composizione negoziata ma non il ricorso di conferma entro il giorno successivo;
  • si chiede la protezione senza elencare le procedure esecutive già pendenti;
  • si considera “congelata” anche la rateizzazione in corso e si smette di pagare le rate;
  • si lasciano scadere i 60 giorni per impugnare una cartella notificata durante le trattative.

Una seconda avvertenza decisiva: le misure proteggono il patrimonio del debitore, non quello dei garanti. Fideiussori e coobbligati restano esposti alle azioni dei creditori.

Il contenuto del ricorso per la conferma delle misure

La disciplina prevede che il ricorso per la conferma non sia un atto di stile. Nella composizione negoziata l’art. 19 CCII richiede che il debitore alleghi, fra l’altro, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti, un progetto di accordo e un piano finanziario per i sei mesi successivi, e una dichiarazione sulla pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.

Per la parte fiscale questa documentazione va costruita con cura. L’elenco dei creditori deve indicare separatamente i carichi affidati all’Agente della riscossione, i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo e quelli contributivi. Il piano finanziario deve mostrare come l’impresa farà fronte alle imposte correnti durante le trattative: un’impresa che accumula nuovo debito fiscale mentre chiede protezione per quello vecchio difficilmente ottiene la conferma. Il progetto di accordo, anche solo abbozzato, deve rendere plausibile la proposta che si intende rivolgere al Fisco.

Nel procedimento unitario il tribunale valuta soprattutto la serietà dell’iniziativa. La giurisprudenza di merito chiede che il debitore indichi, almeno per linee generali, la direzione del risanamento, e che censisca le procedure esecutive e cautelari pendenti con numero di ruolo, giudice, terzo pignorato e data della prossima udienza.

Le misure premiali che alleggeriscono il debito fiscale durante la trattativa

Accanto alla protezione dalle azioni esecutive, la composizione negoziata offre benefici fiscali diretti, previsti dall’art. 25-bis CCII. Non sospendono le cartelle, ma riducono il peso del debito mentre la trattativa è in corso:

  • dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative, gli interessi sui debiti tributari maturano al tasso legale;
  • le sanzioni si riducono alla misura minima quando il termine per il pagamento scade dopo il deposito dell’istanza;
  • in caso di contratto con uno o più creditori o di accordo sottoscritto anche dall’esperto, l’Agenzia delle Entrate può concedere, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle imposte non ancora iscritte a ruolo, estendibile fino a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà.

Va precisato che la dilazione premiale ex art. 25-bis e l’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, hanno presupposti diversi. Il primo riguarda imposte non ancora iscritte a ruolo e presuppone uno degli esiti dell’art. 23, comma 1. Il secondo può riguardare anche i carichi già affidati all’Agente della riscossione e prevedere la riduzione del debito, non solo la dilazione. Secondo la circolare n. 5/E del 2026 falcidia e rateizzazione possono convivere nella stessa proposta transattiva, fino a 120 rate mensili.

Confronto: che cosa si ferma e che cosa no nei tre percorsi

EffettoComposizione negoziata con misureProcedimento unitario con misureProposta senza misure
Nuovi pignoramenti dell’AgenteBloccatiBloccatiConsentiti
Pignoramenti già avviatiNon proseguonoNon proseguonoProseguono
Iscrizione di ipoteca e fermoBloccatiBloccatiConsentiti
Notifica di nuove cartelleConsentitaConsentitaConsentita
Termine per impugnare la cartellaContinua a correrePrudente considerarlo in corsoContinua a correre
Prescrizione dei creditiNessuna sospensione espressa ex art. 18Sospesa (art. 54, c. 2)Corre
Transazione su contributi INPSEsclusaAmmessa (artt. 63 e 88)—
Cram down in caso di dissenso del FiscoNon previstoPrevisto, alle condizioni di legge—

Sul termine di impugnazione nel procedimento unitario la cautela è d’obbligo. L’art. 54, comma 2, afferma che “le decadenze non si verificano”, ma non è pacifico che la formula copra i termini processuali per ricorrere contro un atto impositivo. In termini operativi la scelta corretta è sempre la stessa: impugnare entro i 60 giorni, senza fare affidamento su una sospensione controversa.


Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Servono a verificare come i termini descritti si combinano in concreto. Non riproducono casi seguiti dallo Studio.

Esempio 1 — Composizione negoziata con pignoramento esattoriale già notificato

Dati di partenza. Una s.r.l. manifatturiera ha un debito verso l’Agente della riscossione pari a 187.430,56 €, di cui 41.286,19 € per sanzioni e interessi. Il 20 gennaio 2026 l’Agente notifica alla banca un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973. Il terzo ha 60 giorni per versare le somme: il termine scade il 21 marzo 2026.

Sviluppo.

  • 3 febbraio 2026: istanza di nomina dell’esperto e accettazione pubblicate nel registro delle imprese, con richiesta di misure protettive verso l’Agente della riscossione.
  • 4 febbraio 2026: deposito del ricorso per la conferma. Il termine del giorno successivo è rispettato.
  • 12 febbraio 2026: udienza, fissata entro i dieci giorni dal deposito.
  • Il tribunale conferma le misure per 120 giorni.
  • Nel frattempo lo studio comunica alla banca la pubblicazione. Dal 3 febbraio l’Agente non può proseguire l’esecuzione: la banca non deve versare le somme accantonate.
  • 9 marzo 2026: l’Agente notifica una nuova cartella di 12.918,40 €. La notifica è legittima, perché è un atto propedeutico e non esecutivo. Il termine per il ricorso tributario scade l’8 maggio 2026.
  • Proposta ex art. 23, comma 2-bis: pagamento di 104.962,11 € in 96 rate mensili da 1.093,36 €, pari a circa il 56% del debito. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Erario incasserebbe 71.340,00 €.

Esito. La proposta offre all’Erario 33.622,11 € in più rispetto all’alternativa liquidatoria. Il requisito di convenienza è documentato. Le misure coprono il periodo delle trattative. Se servisse più tempo, la proroga potrebbe arrivare fino a 240 giorni complessivi, cioè fino ai primi giorni di ottobre 2026. La nuova cartella, invece, va valutata autonomamente entro l’8 maggio.

Esempio 2 — Domanda con riserva e ipoteca esattoriale in arrivo

Dati di partenza. Una società di servizi ha debiti tributari iscritti a ruolo per 412.806,33 €. Il 2 marzo 2026 riceve la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: l’Agente potrà iscrivere l’ipoteca decorsi 30 giorni, quindi dal 1° aprile 2026.

Sviluppo.

  • 17 marzo 2026: la società deposita domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII, con richiesta di misure protettive. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese lo stesso giorno.
  • Da quella data l’Agente non può iscrivere ipoteca: l’iscrizione è un’azione cautelare, preclusa dall’art. 54, comma 2. La prescrizione dei crediti resta sospesa.
  • 24 marzo 2026: il tribunale concede 60 giorni per il deposito di proposta e piano (scadenza 23 maggio 2026) e conferma le misure entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione.
  • 21 maggio 2026: la società deposita piano e proposta con transazione fiscale ex art. 88 CCII. Offre il pagamento del 38,7% dei tributi chirografari degradati e l’integrale pagamento dei privilegiati nei limiti del valore di realizzo dei beni.

Esito. L’ipoteca preannunciata non viene iscritta. Se però la domanda fosse stata depositata il 2 aprile, l’Agente avrebbe già potuto iscrivere l’ipoteca il 1° aprile e la protezione successiva non l’avrebbe cancellata. La tempistica della domanda rispetto ai preavvisi dell’Agente è quindi decisiva. Se il concordato viene dichiarato inammissibile, le misure cessano e l’Agente può riprendere le azioni.


Casi particolari

La regola generale è semplice: la proposta non sospende nulla, le misure protettive bloccano l’esecuzione. Ci sono però situazioni in cui questa regola si applica in modo diverso.

1. Debiti contributivi INPS nella composizione negoziata

La transazione ex art. 23, comma 2-bis, CCII riguarda soltanto le agenzie fiscali e l’Agente della riscossione per i tributi. I contributi previdenziali e assistenziali non possono essere transatti nella composizione negoziata. Le misure protettive, però, operano verso tutti i creditori (salvo i lavoratori) e quindi impediscono anche all’Agente di procedere per le cartelle INPS. Il risultato è asimmetrico: l’esecuzione per i contributi è bloccata, ma il debito contributivo non si può ridurre in quella sede. Va gestito con la rateizzazione, oppure portato in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, dove l’art. 63 e l’art. 88 CCII consentono di trattarlo.

2. Tributi locali (IMU, TARI, imposta di soggiorno)

Anche i tributi degli enti locali restano esclusi dalla transazione nella composizione negoziata. La legge n. 120/2025 ha previsto un intervento per estenderla, ma fino alla sua piena attuazione le cartelle o le ingiunzioni del Comune restano fuori dalla proposta. La protezione dalle azioni esecutive, se le misure sono confermate verso quei creditori, vale invece anche per loro.

3. Pignoramento esattoriale già “maturato” o assegnazione già disposta

Cosa accade se, quando le misure vengono pubblicate, il terzo ha già ricevuto l’ordine di pagamento o il giudice ha già assegnato le somme? Il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025) ha ritenuto che le misure protettive incidano anche sull’ordinanza di assegnazione già emessa. L’assegnazione, infatti, non produce una spoliazione definitiva ma una semplice legittimazione all’incasso. Le somme vanno accantonate su un conto vincolato. Si tratta di un orientamento di merito, non ancora consolidato in Cassazione: la valutazione va fatta caso per caso.

4. Misure protettive esaurite e trattativa ancora aperta

Quando la durata massima delle misure è stata raggiunta, la giurisprudenza di merito ha ammesso il ricorso alle misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII. Il Tribunale di Milano, il 17 ottobre 2024, ha inibito le azioni esecutive di creditori determinati, tra cui l’Agente della riscossione, per conservare i risultati di trattative ormai avanzate. Non è una proroga mascherata: il debitore deve dimostrare che la cautela è necessaria per assicurare gli effetti dello strumento che sta per essere adottato.

5. Impresa minore e concordato minore

L’imprenditore sotto soglia che accede al concordato minore non segue le regole della transazione fiscale del concordato preventivo. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che l’omologazione forzosa del concordato minore non richiede una preventiva transazione fiscale secondo quelle regole. Il concordato minore ha una disciplina autonoma, incentrata sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata.

6. Rilievo penale del debito IVA

La pendenza della trattativa non incide sul piano penale. La Cassazione penale (Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938) ha ribadito che la sola presentazione della domanda di concordato non esclude il reato di omesso versamento IVA. La causa di giustificazione opera solo se il provvedimento che vieta i pagamenti interviene prima della scadenza del debito tributario.

7. Fideiussori, soci e coobbligati

Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’imprenditore che accede allo strumento. Non si estendono automaticamente a chi ha garantito i suoi debiti. Per i debiti tributari il tema si pone soprattutto per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone e per i coobbligati solidali previsti dalle singole leggi d’imposta. Se l’Agente della riscossione agisce contro di loro, la protezione concessa alla società non li copre. Per questi soggetti va valutata una tutela autonoma, per esempio con una procedura da sovraindebitamento propria, quando ne ricorrono i presupposti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta per ciascuno di questi casi quale strumento protegge davvero il patrimonio e quali debiti restano fuori dalla protezione.


Domande frequenti

Se presento una transazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve fermarsi?
No, non automaticamente. La proposta di transazione, da sola, non sospende la riscossione. Per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi servono le misure protettive: nella composizione negoziata vanno richieste con l’istanza di nomina dell’esperto e confermate dal tribunale; nel concordato o negli accordi di ristrutturazione vanno chieste nella domanda. Senza misure pubblicate nel registro delle imprese, l’Agente della riscossione conserva tutti i suoi poteri, anche mentre l’Agenzia sta esaminando la proposta.

Durante le misure protettive possono arrivarmi nuove cartelle?
Sì. La notifica di cartelle, avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità non è un’azione esecutiva: è un atto che la precede. L’Agenzia delle Entrate lo ha ribadito con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, in linea con i Tribunali di Trento e Gela. Ogni nuova cartella va quindi esaminata e, se presenta vizi, impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria. La protezione impedisce solo che quella cartella venga eseguita.

Se ho una rateizzazione in corso con l’Agente della riscossione posso smettere di pagare durante la trattativa?
È una scelta rischiosa. Le misure protettive impediscono le azioni esecutive, ma non fanno venire meno le regole sulla decadenza dal piano di dilazione. Se si smettono di pagare le rate, il piano può decadere e l’intero residuo torna esigibile in un’unica soluzione, cosa che può pesare sulla proposta. La decisione va presa dentro la strategia complessiva, verificando con il tribunale e con l’esperto il perimetro delle misure.

Le misure protettive fermano anche un fermo amministrativo già iscritto?
Le misure impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Un fermo già iscritto prima della pubblicazione non viene cancellato in automatico: resta, ma l’Agente non può procedere oltre. Per ottenerne la cancellazione occorre regolare il debito sottostante secondo l’accordo, oppure contestare il fermo nelle sedi ordinarie se presenta vizi propri. Nella trattativa si può chiedere all’Agente di revocarlo come parte dell’intesa.

La transazione fiscale può ridurre anche l’IVA?
Sì, nei limiti previsti. La proposta non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali. L’IVA può invece essere falcidiata, purché il pagamento proposto sia almeno pari a quello ottenibile in liquidazione. Il principio deriva dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), richiamata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se il Fisco non risponde alla proposta o la respinge? (caso limite)
Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo la mancata adesione non chiude la partita. Il tribunale può omologare lo strumento anche senza il voto favorevole dell’Amministrazione, se l’adesione è determinante e la proposta è conveniente (o, nel concordato in continuità, non deteriore) rispetto alla liquidazione giudiziale. Le Sezioni Unite (ord. n. 8504/2021) hanno attribuito al giudice ordinario il sindacato sul diniego. Nella composizione negoziata, invece, non c’è cram down: senza adesione l’accordo transattivo non si forma, ma si può passare a uno strumento concorsuale che lo preveda (art. 23, comma 2-ter, CCII).


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché definiscono i confini della protezione e le regole della transazione. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione a un caso concreto va sempre letto il testo integrale del provvedimento.

1. Cass., Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504.
Principio: il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale va contestato davanti al giudice ordinario della procedura concorsuale, non davanti al giudice tributario, per la natura prevalentemente concorsuale dell’istituto. Le contestazioni sull’esistenza o sull’importo del credito tributario restano invece al giudice tributario.
Rilevanza: individua il giudice a cui rivolgersi quando il Fisco respinge la proposta.

2. Cass., Sezioni Unite, ord. n. 35954/2021 (decisa il 12 ottobre 2021, depositata il 22 novembre 2021).
Principio: conferma la giurisdizione del giudice fallimentare (oggi della crisi) sulle controversie nate dalla condotta dell’Amministrazione rispetto alla proposta transattiva.
Rilevanza: consolida l’orientamento della n. 8504 e riduce il rischio di contenziosi paralleli davanti al giudice tributario.

3. Cass., Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32954.
Principio: per l’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione senza adesione del Fisco occorre la presenza di accordi con creditori diversi da quelli pubblici.
Rilevanza: chi punta sul cram down deve prima costruire il consenso degli altri creditori.

4. Cass., Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34842.
Principio: nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa; il tribunale, in sede di omologa, compie verifiche specifiche su questo profilo.
Rilevanza: la proposta al Fisco non può riservargli un trattamento peggiore di quello che l’ordine delle prelazioni impone rispetto ai creditori di rango inferiore.

5. Cass., Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918.
Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il cram down negli accordi di ristrutturazione presupponeva comunque un accordo, anche in percentuale insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta.
Rilevanza: rilevante per le proposte presentate prima del 28 settembre 2024 ancora pendenti.

6. Cass., Sez. I civ., n. 4365 del 2026.
Principio: chiedere il cram down fiscale in un accordo di ristrutturazione senza un numero congruo di altri creditori aderenti costituisce un uso distorto dell’istituto.
Rilevanza: conferma che l’accordo non può essere costruito “contro” il solo Fisco.

7. Cass., Sez. I civ., n. 10723 del 2026.
Principio: nel concordato in continuità con transazione fiscale, per l’omologazione forzosa rileva la convenienza (oggi la non deteriorità) rispetto alla liquidazione giudiziale; non conta la meritevolezza del debitore, neppure in presenza di violazioni fiscali.
Rilevanza: il Fisco non può opporsi alla proposta solo richiamando la condotta pregressa dell’imprenditore.

8. Cass., Sez. I civ., ord. 14 giugno 2026, n. 19790.
Principio: l’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella formulazione precedente al correttivo del 2024, limitava il cram down fiscale e previdenziale al concordato liquidatorio.
Rilevanza: per le procedure regolate dalla disciplina anteriore, il concordato in continuità non consentiva di superare il voto contrario del Fisco.

9. Cass., Sez. I civ., 16 maggio 2026, n. 14555.
Principio: l’omologazione forzosa del concordato minore non richiede una preventiva transazione fiscale secondo le regole del concordato preventivo.
Rilevanza: apre una strada più snella alle imprese sotto soglia con debiti fiscali.

10. Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938.
Principio: la presentazione o l’ammissione al concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento IVA, salvo che il divieto di pagamento sia intervenuto prima della scadenza.
Rilevanza: ricorda che la protezione civile e fiscale non copre il rischio penale.

11. Cass., Sez. III civ., 27 ottobre 2025, n. 28520.
Principio: l’ordine di pagamento nel pignoramento esattoriale presso terzi si estende anche alle somme accreditate sul conto dopo la notifica, entro i sessanta giorni.
Rilevanza: rende ancora più urgente attivare le misure protettive prima che il pignoramento si consolidi.

12. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14.
Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che il creditore non otterrebbe di più in caso di fallimento.
Rilevanza: fonda la falcidiabilità dell’IVA nella transazione fiscale.

13. Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025.
Principio: le misure protettive della composizione negoziata operano anche su un pignoramento presso terzi in cui sia già stata disposta l’assegnazione; le somme vanno accantonate su un conto vincolato.
Rilevanza: estende la protezione alle esecuzioni già in fase avanzata.

14. Trib. Torino, ord. 21 luglio 2026.
Principio: la disciplina della composizione negoziata può incidere anche sul pignoramento presso terzi promosso dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
Rilevanza: riguarda lo strumento più rapido dell’Agente, che non passa dall’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

15. Trib. Trento, 23 settembre 2022, e Trib. Gela, 4 aprile 2024.
Principio: durante le misure protettive l’Amministrazione può notificare cartelle e atti impositivi, perché si tratta di attività preparatoria rispetto all’esecuzione.
Rilevanza: spiega perché, anche con la protezione attiva, le nuove cartelle vanno impugnate nei termini.

16. Trib. Milano, 17 ottobre 2024.
Principio: esaurite le misure protettive, il tribunale può inibire le azioni esecutive di creditori determinati con una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII.
Rilevanza: offre una tutela ulteriore quando la trattativa con il Fisco si allunga oltre la durata massima delle misure.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sulla transazione fiscale e sulla protezione dalle cartelle come su un unico fascicolo: il piano per il Fisco e la difesa dalle azioni dell’Agente procedono insieme.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, incrociando estratto di ruolo, cassetto fiscale e atti notificati, e separiamo i debiti transigibili da quelli che restano fuori (contributi nella composizione negoziata, tributi locali, risorse proprie UE).
  2. Mappiamo le azioni esecutive e cautelari in corso: pignoramenti presso terzi, ipoteche, fermi, preavvisi, con date di notifica e termini residui.
  3. Scegliamo lo strumento più adatto (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato, concordato minore) in base alla composizione del passivo e ai tempi a disposizione.
  4. Predisponiamo l’istanza e il ricorso per le misure protettive, rispettando il termine del giorno successivo alla pubblicazione, e indichiamo in modo puntuale i creditori e le procedure da bloccare.
  5. Comunichiamo le misure ai terzi pignorati e all’Agente della riscossione, perché banche e clienti non versino somme ormai bloccate.
  6. Costruiamo la proposta di transazione con lo staff di commercialisti, coordinandoci con l’attestatore e il revisore per documentare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
  7. Impugniamo le nuove cartelle viziate notificate durante le trattative entro i 60 giorni, per evitare che diventino definitive.
  8. Gestiamo il contraddittorio con l’Agenzia nei 90 giorni previsti per l’adesione, valutando modifiche o nuove proposte quando l’ufficio muove obiezioni.
  9. Contestiamo il diniego davanti al giudice competente e chiediamo l’omologazione forzosa quando ne ricorrono i presupposti.
  10. Chiediamo misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII quando le misure protettive stanno per esaurirsi e la trattativa è ancora in corso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura prevista proprio per la composizione negoziata, la sede in cui oggi si può proporre la transazione fiscale con misure protettive. Chi conosce il ruolo dell’esperto sa quali informazioni servono per una relazione favorevole e come si presenta una richiesta di conferma delle misure che regga in udienza. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità: se l’omologa viene negata o una misura viene revocata, la stessa linea difensiva può essere portata fino all’ultimo grado, senza passaggi di consegne.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano le misure protettive, i ricorsi e il contenzioso sulle cartelle; i commercialisti ricostruiscono il debito, il piano finanziario e i dati su cui si fonda l’attestazione. Le due parti del lavoro non vengono affidate a professionisti che non si parlano.


Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è netta. La transazione fiscale, da sola, non sospende le cartelle. Le sospende, nel senso di bloccarne l’esecuzione, solo la protezione richiesta e confermata nei termini. Anche con la protezione attiva, le nuove cartelle possono arrivare e i loro termini di impugnazione continuano a correre.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché riunisce le competenze che il tema richiede. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) riguarda la sede in cui la transazione fiscale e le misure protettive oggi si incontrano. Il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario serve a leggere le cartelle e a costruire la proposta. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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