Perché su questo tema contano più le sentenze che la lettera della legge
Chi riceve cartelle per decine o centinaia di migliaia di euro prima o poi si pone la stessa domanda: posso chiamare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, offrire una parte del dovuto e chiudere la partita? La risposta breve è che una “trattativa privata” con AdER, sul modello del saldo e stralcio bancario, non esiste. La risposta completa è molto più interessante, e non la si trova leggendo un solo articolo di legge: la si ricostruisce attraverso le decisioni con cui, negli ultimi anni e soprattutto tra la fine del 2025 e l’estate del 2026, la Corte di cassazione ha disegnato i confini della cosiddetta transazione fiscale e del cram down fiscale.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) prevede infatti diversi strumenti che permettono di pagare al Fisco meno di quanto iscritto a ruolo, o in tempi più lunghi. Ma quasi ogni parola di quelle norme è stata oggetto di contenzioso: cosa significa che l’adesione del Fisco è “determinante”? Il giudice può omologare un accordo contro il voto dell’Agenzia anche se il debitore ha evaso per anni? Una ditta individuale deve presentare una vera e propria proposta di transazione fiscale? Sono i giudici ad aver dato le risposte, e spesso in modo diverso da come molti operatori si aspettavano.
In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere prima di trattare con il Fisco, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi ha debiti affidati ad AdER.
Perché lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia? Perché la transazione con il Fisco passa attraverso strumenti che coincidono con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore sono il campo del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata sono il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; i numeri del confronto con la liquidazione richiedono lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; e le questioni più delicate, come si vedrà, si sono decise in Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio.
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Il quadro normativo in breve: dove la legge consente di “trattare” con il Fisco
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici bisogna partire da un principio antico: il credito tributario è indisponibile. L’amministrazione finanziaria non può rinunciare a ciò che la legge le attribuisce, né “fare lo sconto” per ragioni di opportunità, perché le imposte trovano fondamento negli artt. 23 e 53 della Costituzione. AdER, poi, è un agente della riscossione: incassa per conto degli enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni aderenti e altri) i carichi che questi le affidano. Non è titolare del credito e non ha il potere di ridurlo.
Da questo principio discendono due conseguenze. La prima: al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, nessuna trattativa diretta con lo sportello AdER può condurre a una riduzione del capitale. La seconda: dove la legge ammette un pagamento parziale, lo fa attraverso strumenti tipici, ciascuno con le proprie regole.
Gli strumenti “amministrativi”, che non comportano una vera transazione, sono sostanzialmente tre. La rateizzazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, riscritta dal D.Lgs. 110/2024, che consente di dilazionare il debito in un numero di rate mensili crescente nel tempo e più ampio se si documenta la difficoltà economica, senza alcun taglio del capitale. Le definizioni agevolate periodicamente introdotte dal legislatore, l’ultima delle quali è la rottamazione-quinquies della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che consente di pagare capitale e spese senza sanzioni e interessi, con domanda ormai chiusa al 30 aprile 2026 per i carichi erariali. Il discarico dei carichi non riscossi, secondo le regole dello stesso D.Lgs. 110/2024.
Gli strumenti che invece consentono una vera e propria falcidia del debito verso il Fisco appartengono tutti al diritto della crisi:
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII) con la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63 CCII;
- il concordato preventivo, liquidatorio o in continuità, con il trattamento dei crediti tributari dell’art. 88 CCII;
- la composizione negoziata della crisi, nella quale dal settembre 2024 l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore di proporre al Fisco un accordo transattivo, ma senza possibilità di imporlo in caso di rifiuto;
- per i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, il concordato minore (artt. 74-83 CCII, e in particolare l’art. 80, comma 3) e la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), oltre alla liquidazione controllata con esdebitazione.
Il meccanismo che ha generato più contenzioso è il cram down fiscale: il potere del tribunale di omologare lo strumento anche senza l’adesione, o contro il voto espresso, dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione era determinante e il Fisco riceve un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione. Il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024) ha riscritto sia l’art. 63 sia l’art. 88, introducendo negli accordi di ristrutturazione soglie minime di pagamento (50% o 60% dei crediti pubblici, al netto di sanzioni e interessi) e cause di esclusione legate alle condotte pregresse del debitore, ed estendendo il cram down al concordato in continuità.
Un ultimo dato procedurale serve per leggere le sentenze: la proposta di transazione va depositata presso l’agente della riscossione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente e gli enti previdenziali; l’Agenzia ha novanta giorni per rispondere negli accordi di ristrutturazione; l’adesione si esprime con la sottoscrizione dell’atto, che AdER firma per la parte relativa agli oneri di riscossione. È su questa architettura che i giudici sono intervenuti.
L’orientamento consolidato: tre punti fermi
Primo punto fermo: la transazione con il Fisco vive solo dentro la procedura, e il giudice è quello della crisi
La vicenda da cui nasce il principio è istruttiva. Una società aveva proposto una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione; l’Agenzia delle Entrate non aveva aderito, e la società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria, trattandolo come un normale atto impositivo. La questione di giurisdizione è arrivata alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha chiarito che le controversie sulla mancata adesione del Fisco alla proposta di transazione spettano al tribunale della crisi e non al giudice tributario, perché la finalità concorsuale dell’accordo prevale sulla natura tributaria delle obbligazioni (Cass., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504). Nella motivazione le Sezioni Unite hanno anche ricostruito il rapporto tra transazione fiscale e principio di indisponibilità: solo con questa disciplina il legislatore ha consentito una vera deroga, circoscritta però alla definizione concorsuale della crisi. La linea è stata confermata poco dopo da Cass., ord. 22 novembre 2021, n. 35954.
Il principio, calato nella pratica, significa che il “sì” o il “no” dell’Agenzia non si contesta con un ricorso tributario, ma nel giudizio di omologazione dello strumento di regolazione della crisi. In altre parole, se ti trovi davanti a un diniego, la partita non si gioca contro l’atto dell’ufficio, ma dimostrando al tribunale che ricorrono i presupposti per omologare comunque. E, specularmente, fuori da una procedura concorsuale non esiste un “diniego” da impugnare, perché non esiste una transazione da proporre.
Secondo punto fermo: il dissenso del Fisco non è un veto, ma il giudice guarda ai numeri
Il secondo principio riguarda il contenuto del controllo del tribunale quando l’Agenzia vota contro. In un concordato preventivo omologato con cram down, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato sostenendo che i giudici di merito si fossero limitati a un confronto quantitativo, senza considerare l’affidabilità della proposta, la credibilità dei proponenti e le ragioni del suo dissenso.
La Suprema Corte ha chiarito che il controllo sul voto contrario dell’amministrazione, ai fini del cram down, si concentra sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e non si estende alle valutazioni di opportunità che hanno motivato il dissenso (Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866). Poche settimane dopo la Corte è tornata sul tema in un concordato in continuità nel quale l’Agenzia lamentava una sistematica violazione degli obblighi tributari da parte del debitore: il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non un autonomo requisito di “meritevolezza” del debitore (Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723).
Il principio, calato nella pratica, significa che per bloccare l’omologa l’Agenzia deve contestare i numeri dell’attestazione, non limitarsi a dichiararsi contraria. In altre parole, se il tuo piano è costruito su stime solide dei valori di realizzo, dei tempi e dei costi della liquidazione, il “no” dell’ufficio non basta da solo a far cadere la procedura. Se invece le stime sono deboli, un diniego ben argomentato, che individua un bene sottostimato o un’azione recuperatoria trascurata, può ribaltare il confronto. Va però ricordato che questa linea riguarda il concordato preventivo: negli accordi di ristrutturazione la legge prevede, come si vedrà, specifiche cause di esclusione legate alle condotte pregresse.
Terzo punto fermo: anche l’IVA si può falcidiare
Per anni si è ritenuto che l’IVA, essendo una risorsa propria dell’Unione europea, potesse solo essere dilazionata e mai ridotta. Il punto di svolta è arrivato da una questione pregiudiziale sollevata da un tribunale italiano in un concordato preventivo.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale di un credito IVA in una procedura concorsuale, quando un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più in caso di liquidazione (CGUE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti). La Corte costituzionale ha poi tratto le conseguenze per le procedure minori: con la sentenza 29 novembre 2019, n. 245, ha dichiarato illegittimo l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della L. 3/2012 nella parte in cui, nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, consentiva per l’IVA soltanto la dilazione, perché creava un’ingiustificata disparità tra imprenditori non fallibili e imprese ammesse al concordato preventivo.
Il principio, calato nella pratica, significa che tra le cartelle affidate ad AdER anche quelle per IVA non versata possono essere oggetto di pagamento parziale, purché lo strumento prescelto lo consenta e l’attestazione (del professionista indipendente o dell’OCC) dimostri la convenienza rispetto alla liquidazione. Il Codice della crisi ha recepito questa impostazione eliminando dalla disciplina del sovraindebitamento il vecchio divieto.
Prima questione aperta: posso fare un accordo “solo con AdER”?
La questione
È il dubbio più frequente di chi ha un’esposizione quasi interamente fiscale: “I miei unici debiti veri sono le cartelle. Se faccio un accordo di ristrutturazione e il Fisco dice no, il tribunale può imporre la riduzione?”. Detto in altro modo: il cram down può servire da solo a ottenere una “transazione fiscale forzosa”?
Cosa hanno deciso i giudici
La prima vicenda riguarda una società già in liquidazione volontaria, con un passivo quasi integralmente tributario, di oltre 7,2 milioni di euro, e un attivo pressoché nullo. La proposta pagava per intero i pochi altri debiti, riservava all’Erario una minima frazione del credito e coinvolgeva due creditori chirografari per importi irrisori. La Corte d’appello aveva negato l’omologa. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, ritenendo che la valutazione sull’uso dell’accordo di ristrutturazione per finalità deviate rispetto a quelle dell’ordinamento sia un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365). Nel caso concreto, l’accordo con gli altri creditori era sostanzialmente simbolico e serviva solo a imporre al Fisco una falcidia.
La seconda vicenda, decisa poche settimane dopo, riguarda il regime anteriore al correttivo. La Suprema Corte ha chiarito che il cram down negli accordi di ristrutturazione presupponeva comunque accordi conclusi con creditori diversi da quelli pubblici, anche se da soli insufficienti a raggiungere la soglia: in loro assenza non si può nemmeno verificare se l’adesione pubblica fosse “determinante” (Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918).
C’è contrasto?
Più che un contrasto, c’è un’evoluzione normativa che la giurisprudenza deve assorbire. Il testo oggi vigente dell’art. 63, comma 5, CCII ammette espressamente il cram down anche quando “non vi sono altri creditori aderenti”, ma con condizioni più severe: pagamento di almeno il 60% dei crediti pubblici (sanzioni e interessi esclusi), dilazione non superiore a dieci anni, carattere non liquidatorio dell’accordo. E il comma 6 esclude del tutto il cram down quando il debito verso Fisco ed enti previdenziali raggiunge l’80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per almeno cinque periodi d’imposta, oppure per almeno un terzo da violazioni fraudolente.
Resta aperto il rapporto tra la nuova apertura testuale e il principio della n. 4365/2026 sull’uso distorto: un accordo che rispetta le soglie del comma 5 può ancora essere ritenuto abusivo se, nella sostanza, non ristruttura nulla se non il debito fiscale? L’assunzione prudenziale è che sì, possa esserlo: la conformità alle soglie numeriche è necessaria ma non esonera dal controllo sulla causa concreta dell’operazione.
Cosa significa per te
Se le cartelle AdER rappresentano quasi tutto il tuo passivo, l’accordo di ristrutturazione con cram down è la strada più stretta. Prima ancora di calcolare le percentuali bisogna verificare se il tuo debito rientra nelle esclusioni del comma 6: un’impresa che per cinque anni ha dichiarato e non versato l’IVA, e il cui debito pubblico supera l’80% del totale, non può contare sull’omologa forzosa in questo strumento. Un accordo costruito per coinvolgere altri creditori “sulla carta” rischia di essere respinto come uso distorto, lasciando il debito fiscale intatto e mesi di tempo perduti. In questi casi conviene valutare il concordato preventivo, dove queste cause di esclusione non sono previste, o, se ne ricorrono i requisiti, il concordato minore.
Seconda questione aperta: il cram down vale anche se voglio salvare l’azienda?
La questione
“Non voglio chiudere: voglio continuare a lavorare e pagare il Fisco con i flussi futuri. Se l’Agenzia vota contro il mio concordato in continuità, il giudice può omologare lo stesso?”. Per anni la risposta è dipesa dal tribunale a cui ci si rivolgeva.
Cosa hanno deciso i giudici
Il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII consentiva il cram down quando l’adesione del Fisco era determinante “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”, cioè le maggioranze del concordato liquidatorio. Alcuni tribunali ne estendevano l’applicazione al concordato in continuità, altri no. Tra questi ultimi, il Tribunale di Vicenza (29 ottobre 2024) aveva ritenuto che la lettura combinata degli artt. 88, 109 e 112 CCII, nel testo anteriore al correttivo, non consentisse il cram down fiscale nel concordato in continuità aziendale.
Il contrasto è stato risolto dalla Cassazione in una vicenda proveniente da Bari, dove tribunale e Corte d’appello avevano omologato un concordato in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. La Suprema Corte ha cassato la decisione affermando che l’art. 88, comma 2-bis, CCII, nel testo vigente fino alla riscrittura operata dal D.Lgs. 136/2024, non consentiva di omologare il concordato in continuità convertendo in favorevole il voto contrario di agenzie fiscali ed enti previdenziali, perché il rinvio era alle sole maggioranze del concordato liquidatorio (Cass., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790).
Poco prima, con l’ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593, la Corte si era occupata dell’omologazione di un concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, secondo la normativa anteriore al correttivo, e aveva rimesso alla Corte di giustizia UE una questione decisiva per la ristrutturazione trasversale: se una classe di creditori privilegiati pagati integralmente, ma oltre 180 giorni, possa considerarsi “classe interessata” ai fini dell’omologazione.
C’è contrasto?
Per il passato, non più: la n. 19790/2026 ha chiuso la questione. Per il presente, il nuovo art. 88, comma 4, CCII consente espressamente il cram down anche nel concordato in continuità, ferme le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, e un trattamento dei crediti pubblici non deteriore rispetto alla liquidazione. La questione ancora aperta è quella intertemporale: quale testo si applica a una procedura “a cavallo” tra i due regimi? L’assunzione prudenziale è che la disciplina applicabile dipenda dalla data della proposta di transazione, e che ogni modifica sostanziale della proposta vada valutata anche per i suoi effetti sulla legge applicabile. Inoltre, la futura risposta della Corte di giustizia sulle classi potrebbe incidere sulla costruzione dei piani in continuità.
Cosa significa per te
Se hai avviato un concordato in continuità con proposta di transazione anteriore al 28 settembre 2024, non puoi contare sul cram down: l’adesione del Fisco va conquistata con una proposta che l’ufficio trovi conveniente, oppure occorre ripensare lo strumento. Se la proposta è successiva, il cram down è disponibile, ma entro il perimetro della ristrutturazione trasversale e con la dimostrazione del trattamento non deteriore. La data di deposito della proposta, prima ancora della bontà dei numeri, può decidere l’esito del concordato.
Terza questione aperta: l’Agenzia ha detto no, ma non si è opposta in tribunale. Può rimettere tutto in discussione dopo l’omologa?
La questione
Una volta ottenuta l’omologa con cram down, la domanda del debitore è: “È finita?”. Il Fisco, che ha subito l’omologazione forzosa, può ancora impugnare con reclamo alla Corte d’appello anche se nel giudizio di omologa è rimasto inerte?
Cosa hanno deciso i giudici
La prima pronuncia riguarda un accordo di ristrutturazione nel quale l’amministrazione aveva manifestato il proprio dissenso alla transazione, peraltro tardivamente, ma non aveva proposto opposizione davanti al tribunale; aveva poi reclamato il decreto di omologa. La Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione al reclamo spetta a chi ha assunto la qualità di parte proponendo opposizione nel giudizio di omologazione: il semplice dissenso espresso sulla proposta non basta (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840).
La seconda pronuncia completa il quadro con un’eccezione importante. La Corte ha ribadito che il reclamo contro la sentenza sull’omologa degli accordi spetta solo alle parti formali del giudizio, e non al creditore pubblico destinatario del cram down che non si sia opposto, a meno che il reclamo denunci un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare (Cass., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828). Nel caso concreto, però, l’eccezione ricorreva: l’accordo con un altro creditore era stato raggiunto solo nel corso del procedimento e pubblicato nel registro delle imprese soltanto in quel momento, mentre inizialmente era stata pubblicata la sola domanda. La Corte ha quindi confermato l’accoglimento del reclamo dell’Agenzia delle Entrate.
C’è contrasto?
No: le due decisioni sono coerenti. La regola è la stabilità dell’omologa nei confronti del Fisco rimasto inerte; l’eccezione è la violazione del contraddittorio. L’assunzione prudenziale è che ogni versione dell’accordo effettivamente sottoposta al tribunale debba essere pubblicata e comunicata agli enti con le modalità di legge, perché qualsiasi lacuna può riaprire la strada al reclamo.
Cosa significa per te
L’art. 63, comma 3, CCII impone al debitore di avvisare l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, tramite PEC, alle sedi territoriali e regionali competenti; per questi enti il termine di trenta giorni per l’opposizione decorre dalla ricezione dell’avviso. Se l’avviso è corretto e l’Agenzia non si oppone, l’omologa è molto più solida. Se l’avviso è sbagliato, o se l’accordo cambia in corso di procedimento senza nuova pubblicità, il Fisco ha un argomento pronto per ottenere la riforma in appello. La cura degli adempimenti pubblicitari non è burocrazia: è la condizione perché il risultato ottenuto in tribunale resista.
È su questo terreno che si misura il valore di un difensore come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: impostare fin dal primo deposito un procedimento che regga al reclamo e, se necessario, al ricorso per cassazione.
La pronuncia più rilevante: la ditta individuale non deve fare una “transazione fiscale” (Cass. 16 maggio 2026, n. 14555)
Il contesto
Per la grande maggioranza dei debitori di AdER, quelli che si chiedono se “si può fare una transazione”, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo sono strumenti lontani. Il debitore tipico è un piccolo imprenditore, un artigiano, un professionista, una ditta individuale: soggetti che non superano le soglie per la liquidazione giudiziale e che accedono alle procedure di sovraindebitamento. Per loro lo strumento con cui “trattare” con il Fisco è il concordato minore.
L’art. 80, comma 3, CCII prevede che il giudice omologhi il concordato minore anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando questa è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79, comma 1, e quando, anche sulla base della relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), la proposta per il Fisco è conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Ma l’art. 74, comma 4, CCII rinvia, per quanto non previsto, alle norme sul concordato preventivo. Da qui il dubbio che aveva diviso i giudici di merito: il debitore minore deve presentare anche una vera proposta di transazione fiscale secondo l’art. 88 CCII, con tutti i suoi adempimenti, compreso il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia prima del voto?
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la presentazione di una transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, perché la materia è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza prevista dall’art. 80, comma 3 (Cass., Sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555).
Il ragionamento è lineare. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera solo “in quanto compatibili” e solo per ciò che la disciplina del concordato minore non regola. Ma il trattamento dei crediti fiscali nel concordato minore una regola ce l’ha, ed è proprio l’art. 80, comma 3: chi valuta la convenienza per l’Erario è l’OCC, e chi decide è il giudice. Importare il procedimento dell’art. 88, con il suo passaggio attraverso la Direzione regionale, significherebbe appesantire una procedura pensata per essere snella e per soggetti economicamente più fragili. La Corte ha quindi cassato con rinvio la decisione di merito, perché il giudice valuti convenienza e fattibilità secondo questi criteri.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa pronuncia, un tribunale poteva dichiarare inammissibile o non omologabile un concordato minore perché il debitore non aveva seguito l’iter dell’art. 88, oppure perché il voto dell’Agenzia non era stato preceduto dal parere della Direzione regionale. Oggi quell’argomento è superato dalla Cassazione. Per il piccolo debitore di AdER il cuore della partita diventa la relazione dell’OCC: è lì che si dimostra, con numeri verificabili, che l’Erario riceve con il piano più di quanto otterrebbe nella liquidazione controllata.
C’è però l’altra faccia della medaglia. Senza le soglie minime previste per gli accordi di ristrutturazione, e senza il filtro della transazione fiscale, tutto il peso ricade sulla qualità della relazione. Una relazione che si limita ad affermare la convenienza, senza stimare i valori di realizzo dei beni, il rango del credito erariale rispetto a ipoteche e privilegi e i costi della liquidazione, non regge all’opposizione dell’Agenzia. E un ricorso che omette poste dell’attivo espone il debitore a un rigetto per difetto di veridicità dei dati, oltre che a conseguenze ben più gravi.
La pronuncia si inserisce in un disegno coerente con la sentenza n. 245/2019 della Corte costituzionale: le procedure minori non devono trattare il Fisco in modo più rigido di quanto facciano le procedure maggiori. Per chi ha debiti con AdER e un’attività in proprio, è la notizia giurisprudenziale più importante dell’anno.
Va infine ricordato che per il consumatore in senso stretto, cioè la persona fisica i cui debiti non derivano da un’attività d’impresa o professionale, lo strumento è la ristrutturazione dei debiti del consumatore: lì non c’è voto dei creditori, e il tribunale omologa se ricorrono i presupposti, compresa, in caso di contestazione di un creditore, la verifica che il suo soddisfacimento non sia inferiore a quello ottenibile con la liquidazione. Anche in quella sede le cartelle AdER possono essere ridotte, sempre sulla base della relazione dell’OCC.
I principi applicati ai casi reali
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati di fantasia, costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali visti sopra operano su situazioni tipiche. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — L’accordo di ristrutturazione “solo con il Fisco” (Cass. n. 4365/2026 e art. 63, comma 6, CCII)
Ipotesi: S.r.l. in liquidazione volontaria. Passivo complessivo 1.352.900 €, di cui 1.284.600 € verso l’Agenzia delle Entrate per carichi affidati ad AdER (il 94,95% del totale). Del debito erariale, 931.270 € sono imposte e 353.330 € sanzioni e interessi. Il debito deriva da IVA dichiarata e non versata per le annualità dal 2019 al 2023. Gli altri creditori sono due fornitori (41.180 €) e un professionista (27.120 €). Attivo: un magazzino obsoleto e crediti commerciali per circa 96.400 € di presumibile realizzo. Proposta di transazione depositata agli uffici il 3 febbraio 2026; la società ipotizza di pagare per intero fornitori e professionista e di offrire al Fisco 214.300 €.
Passaggio 1, causa di esclusione. Il debito pubblico supera l’80% del passivo (94,95%) e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per cinque periodi d’imposta. → L’art. 63, comma 6, lett. b), CCII esclude il cram down. L’accordo è omologabile solo se l’Agenzia aderisce spontaneamente.
Passaggio 2, verifica “in subordine”. Anche supponendo che il debito non derivasse da omessi versamenti, gli altri aderenti (68.300 €) sarebbero ben sotto un quarto dei crediti (338.225 €): si applicherebbe il comma 5, che richiede almeno il 60% delle imposte, cioè 558.762 €. L’offerta di 214.300 € (23,01% delle imposte) non raggiungerebbe la soglia.
Passaggio 3, rischio di abuso. Alla luce di Cass. n. 4365/2026, un accordo che soddisfa integralmente creditori per importi irrisori e riserva al Fisco una frazione del credito, in una società priva di prospettive di continuità, è esposto alla valutazione di uso distorto dello strumento.
Esito: la strada dell’accordo di ristrutturazione con cram down è preclusa. La società deve valutare se una proposta di concordato preventivo, dove le esclusioni del comma 6 non operano e il controllo verte sulla convenienza (Cass. n. 10723/2026), sia sostenibile con i requisiti propri del concordato liquidatorio, oppure prendere atto che l’alternativa realistica è la liquidazione giudiziale.
Simulazione 2 — Il concordato in continuità e la data della proposta (Cass. n. 19790/2026)
Ipotesi: S.r.l. metalmeccanica in continuità diretta. Crediti ammessi al voto 5.906.200 €, di cui 2.318.470 € verso l’Agenzia delle Entrate (carichi AdER compresi). Il piano offre al Fisco 741.910 € (32%) in sei anni, finanziati dai flussi della continuità. L’attestatore stima che nella liquidazione giudiziale l’Agenzia incasserebbe circa 498.470 €. Votano a favore creditori per 2.140.880 € (36,25%); l’Agenzia vota contro.
Scenario A: proposta di transazione depositata l’11 luglio 2024. Si applica il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII. → Secondo Cass. n. 19790/2026 il cram down non opera nel concordato in continuità. Il voto contrario dell’Agenzia non può essere convertito; il concordato può essere omologato solo se le maggioranze o i presupposti della ristrutturazione trasversale sono raggiunti senza di essa.
Scenario B: proposta depositata il 14 ottobre 2024. Si applica il nuovo art. 88, comma 4, CCII. → Il tribunale può omologare nonostante il voto contrario, se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, e il trattamento del Fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione: 741.910 € contro 498.470 € soddisfa il confronto. Alla luce di Cass. n. 5866/2026 e n. 10723/2026, l’Agenzia per opporsi dovrà contestare le stime dell’attestatore, non limitarsi a richiamare la condotta fiscale pregressa.
Esito: identico piano, identici numeri, esito opposto a seconda della data della proposta. Il primo controllo da fare è intertemporale.
Simulazione 3 — La ditta individuale e il concordato minore (Cass. n. 14555/2026)
Ipotesi: ditta individuale di impiantistica, impresa minore. Crediti ammessi al voto 211.740 €: Agenzia delle Entrate per cartelle affidate ad AdER 97.460 €, INPS 21.880 €, banca 58.270 €, fornitori 34.130 €. La proposta offre all’Agenzia il 34% del credito (33.136,40 €) in cinque anni, con i proventi della prosecuzione dell’attività e l’apporto di un familiare. L’OCC stima che nella liquidazione controllata l’Agenzia ricaverebbe circa 12.940 €, perché l’unico immobile è gravato da ipoteca bancaria di primo grado.
Passaggio 1, voto. Serve la maggioranza assoluta dei crediti ammessi, cioè più di 105.870 €. Votano a favore banca (58.270 €), INPS (21.880 €) e fornitori per 19.450 €: totale 99.600 € (47,04%). L’Agenzia vota contro. Con il suo voto si arriverebbe a 197.060 € (93,07%). → Adesione determinante.
Passaggio 2, adempimenti. Il debitore non ha presentato una transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, e il voto dell’Agenzia non è stato preceduto dal parere della Direzione regionale. → Alla luce di Cass. n. 14555/2026 nessuno dei due elementi è necessario nel concordato minore.
Passaggio 3, convenienza. 33.136,40 € contro 12.940 €: la proposta, se i dati dell’OCC sono attendibili, è conveniente per l’Erario. L’IVA compresa nelle cartelle può essere falcidiata (CGUE C-546/14; Corte cost. n. 245/2019).
Esito: il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII nonostante il voto contrario. Se però l’Agenzia dimostrasse che il ricorso ha omesso un conto corrente con 18.300 € di giacenza, il confronto andrebbe rifatto e l’omologa sarebbe a rischio anche per difetto di veridicità dei dati.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce commentate in questa guida. Serve come promemoria rapido: per ciascuna decisione indica la questione affrontata, il principio espresso con parole nostre e la ricaduta pratica per chi ha debiti affidati ad AdER. Le pronunce della Cassazione del 2026 formano ormai un orientamento sostanzialmente consolidato su accordi di ristrutturazione e concordato, mentre il fronte del sovraindebitamento è stato definito dalla sentenza di maggio sul concordato minore. Le decisioni più risalenti (Sezioni Unite 2021, Corte costituzionale 2019, Corte di giustizia 2016) restano le fondamenta del sistema: senza di esse non si potrebbe neppure parlare di falcidia dell’IVA o di sindacato del tribunale sul diniego del Fisco. Una raccomandazione di metodo: ogni principio va sempre letto insieme alla data della proposta di transazione, perché il D.L. 69/2023 e il D.Lgs. 136/2024 hanno cambiato più volte le regole, e alcune delle pronunce riguardano il testo anteriore.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14 (Degano Trasporti) | Falcidia dell’IVA nelle procedure concorsuali | Il pagamento parziale dell’IVA è compatibile con il diritto UE se un esperto attesta che la liquidazione non darebbe di più | Anche le cartelle IVA possono essere ridotte |
| Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245 | IVA nell’accordo da sovraindebitamento (L. 3/2012) | Illegittimo consentire per l’IVA solo la dilazione nelle procedure minori | Parità tra piccoli debitori e imprese maggiori |
| Cass., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504 | Giurisdizione sul diniego di transazione | Decide il tribunale della crisi, non il giudice tributario | Il “no” del Fisco si supera in sede di omologa |
| Cass., ord. 22 novembre 2021, n. 35954 | Giurisdizione e natura della transazione | Conferma la prevalenza della finalità concorsuale | Consolida la linea delle Sezioni Unite |
| Trib. Vicenza, 29 ottobre 2024 | Cram down nel concordato in continuità (testo previgente) | Il vecchio art. 88 non lo consentiva | Anticipa la soluzione della Cassazione |
| Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840 | Reclamo del creditore pubblico non opponente | Il solo dissenso sulla proposta non legittima al reclamo | Stabilità dell’omologa se il Fisco resta inerte |
| Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 | Accordo di ristrutturazione quasi solo fiscale | Il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dello strumento | Accordi “simbolici” con altri creditori a rischio |
| Cass., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 | Legittimazione al reclamo contro l’omologa | Solo le parti formali, salvo vizio procedurale che ha impedito la partecipazione | Pubblicità e avvisi corretti sono decisivi |
| Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866 | Contenuto del controllo sul dissenso del Fisco | Conta la convenienza, non le ragioni di opportunità del dissenso | L’Agenzia deve contestare i numeri |
| Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 | Cram down senza altri aderenti (regime anteriore) | Servivano accordi con creditori diversi da quelli pubblici | Verificare sempre il regime applicabile |
| Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 | Meritevolezza del debitore nel concordato | Il tribunale valuta la convenienza, non la meritevolezza | Un passato fiscale difficile non preclude da solo l’omologa |
| Cass., Sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555 | Transazione fiscale nel concordato minore | Non serve la transazione ex art. 88 né il parere della Direzione regionale | Procedura più snella per ditte e professionisti |
| Cass., Sez. I, ord. interl. 21 maggio 2026, n. 15593 | Ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità | Rinvio alla CGUE sulle classi di privilegiati pagati oltre 180 giorni | Attenzione alla costruzione delle classi |
| Cass., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 | Cram down nel concordato in continuità (testo previgente) | Non ammesso prima del D.Lgs. 136/2024 | La data della proposta decide l’esito |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricava una serie di regole pratiche che chi ha debiti affidati ad AdER dovrebbe conoscere prima di muovere qualsiasi passo.
- Fuori dalle procedure della crisi non esiste una transazione con AdER: allo sportello si ottengono rateizzazioni e definizioni agevolate previste dalla legge, non riduzioni negoziate del capitale.
- Il diniego dell’Agenzia non si impugna davanti al giudice tributario: si supera, se ne ricorrono i presupposti, nel giudizio di omologa davanti al tribunale della crisi (Sez. Un. n. 8504/2021).
- Il “no” del Fisco non è un veto: nel concordato il tribunale verifica la convenienza della proposta, non le ragioni di opportunità del dissenso né la meritevolezza del debitore (n. 5866/2026 e n. 10723/2026).
- Negli accordi di ristrutturazione, invece, le condotte pregresse contano: debito pubblico oltre l’80% del totale e omessi versamenti per cinque periodi d’imposta escludono il cram down (art. 63, comma 6, CCII).
- Un accordo che coinvolge altri creditori solo sulla carta rischia di essere qualificato come uso distorto dello strumento (n. 4365/2026).
- La data della proposta di transazione determina la legge applicabile: nel concordato in continuità con proposta anteriore al 28 settembre 2024 il cram down non è disponibile (n. 19790/2026).
- Anche l’IVA può essere pagata in parte, se l’attestazione dimostra che la liquidazione darebbe di meno (CGUE C-546/14; Corte cost. n. 245/2019).
- Per ditte individuali, professionisti e piccole imprese il concordato minore consente il cram down senza transazione fiscale ex art. 88 e senza parere della Direzione regionale (n. 14555/2026).
- La relazione dell’OCC o l’attestazione del professionista indipendente sono il documento su cui si decide: numeri deboli significano omologa a rischio.
- Avvisi PEC corretti agli enti e pubblicità di ogni versione dell’accordo rendono l’omologa stabile; errori procedurali riaprono la strada al reclamo del Fisco (n. 34840/2024 e n. 5828/2026).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso telefonare ad AdER e offrire il 30% per chiudere tutte le cartelle?
No. AdER è un agente della riscossione e non ha il potere di rinunciare a parte dei carichi che le sono affidati: il credito tributario è indisponibile e le Sezioni Unite (n. 8504/2021) hanno ricordato che la transazione fiscale è una deroga confinata dentro le procedure concorsuali. Allo sportello puoi ottenere una rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, o aderire a una definizione agevolata quando il legislatore la apre. Una riduzione del capitale passa invece da accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore, oppure da una proposta nella composizione negoziata, che però l’Agenzia è libera di non accettare.
Ho perso la rottamazione-quinquies: posso ancora ridurre il debito?
Sì, se ne ricorrono i presupposti, attraverso gli strumenti della crisi. Per i carichi erariali la domanda di rottamazione-quinquies andava presentata entro il 30 aprile 2026 e quel termine è chiuso. Se sei una ditta individuale, un professionista o una piccola impresa, il concordato minore consente di proporre il pagamento parziale delle cartelle e di ottenere l’omologa anche contro il voto dell’Agenzia, senza una transazione fiscale formale (n. 14555/2026). Se sei un consumatore, la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore. In entrambi i casi serve una relazione dell’OCC che dimostri la convenienza rispetto alla liquidazione.
Ho evaso per anni: il giudice mi dirà di no per principio?
Dipende dallo strumento. Nel concordato preventivo la Cassazione ha escluso che il tribunale debba valutare la “meritevolezza” del debitore: conta la convenienza della proposta (n. 10723/2026). Negli accordi di ristrutturazione, invece, la legge esclude il cram down se il debito pubblico supera l’80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti per almeno cinque periodi d’imposta o, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente. E in ogni caso l’omologa riguarda i debiti, non eventuali profili penali, che vanno valutati separatamente.
L’Agenzia ha rifiutato la mia proposta: è tutto finito?
No, se sei dentro uno strumento che prevede il cram down e ne rispetti le condizioni. Il rifiuto, anzi, è spesso il presupposto per chiedere al tribunale l’omologa forzosa. Nel concordato, per contrastarla l’Agenzia dovrà contestare i numeri e non soltanto dissentire (n. 5866/2026). Diverso è il caso della composizione negoziata: lì l’accordo transattivo con il Fisco richiede il suo consenso e non esiste un meccanismo per imporlo.
Dopo l’omologa, AdER può ancora pignorarmi?
Se lo strumento è omologato e stai rispettando i pagamenti, il debito verso il Fisco è regolato dal piano. Ma attenzione: negli accordi di ristrutturazione la transazione fiscale si risolve di diritto se non paghi integralmente quanto dovuto entro sessanta giorni dalle scadenze (art. 63, comma 8, CCII), e il debito torna esigibile. E se l’omologa è stata ottenuta con un vizio procedurale che ha impedito all’Agenzia di partecipare, questa può reclamarla (n. 5828/2026).
E se non posso accedere a nessuna procedura, o non mi conviene?
Restano gli strumenti amministrativi, che non riducono il capitale ma possono rendere il debito sostenibile. La rateizzazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella versione riscritta dal D.Lgs. 110/2024, consente un numero di rate mensili che cresce progressivamente negli anni e che si amplia ulteriormente se si documenta la temporanea difficoltà economica; va chiesta prima che la riscossione sia avanzata, perché la presentazione della domanda incide sulle azioni esecutive non ancora avviate. È poi essenziale verificare se alcune cartelle siano prescritte o notificate in modo irregolare: contestarle può ridurre il debito più di qualsiasi trattativa. Infine, va monitorata l’eventuale apertura di nuove definizioni agevolate, anche per i carichi degli enti territoriali che decidano di aderire. La scelta tra queste opzioni e le procedure della crisi non è mai automatica: dipende dal rapporto tra debito, patrimonio e reddito, e va fatta con i numeri alla mano, prima che le scadenze la facciano per te.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli orientamenti che hai letto non restano teoria: li applichiamo al tuo fascicolo, a partire dalle cartelle e dagli estratti di ruolo. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo la posizione debitoria verso AdER: acquisiamo gli estratti di ruolo, distinguiamo imposte, sanzioni, interessi e oneri di riscossione, separiamo i carichi erariali da quelli INPS e degli enti territoriali.
- Verifichiamo i vizi delle cartelle prima di trattare: controlliamo notifiche, prescrizione e decadenze, perché un debito ridotto in via di contestazione cambia tutti i numeri della proposta.
- Individuiamo lo strumento giusto: confrontiamo rateizzazione, definizioni agevolate eventualmente aperte, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore e ristrutturazione del consumatore alla luce dei tuoi requisiti soggettivi.
- Verifichiamo le cause di esclusione e la legge applicabile: controlliamo la soglia dell’80% e i cinque periodi di omessi versamenti dell’art. 63, comma 6, e stabiliamo quale testo dell’art. 63 o dell’art. 88 governa la tua proposta in base alla data di deposito.
- Costruiamo il confronto con la liquidazione: insieme ai commercialisti dello staff stimiamo valori di realizzo, rango del credito erariale, costi e tempi della procedura, per anticipare le contestazioni dell’Agenzia.
- Predisponiamo e depositiamo la proposta presso gli enti corretti: agente della riscossione, ufficio dell’Agenzia competente, enti previdenziali, con la documentazione e la dichiarazione sostitutiva richieste, monitorando i termini di risposta.
- Curiamo avvisi e pubblicità: inviamo gli avvisi PEC alle sedi competenti e verifichiamo che ogni versione dell’accordo sia correttamente iscritta, per mettere l’omologa al riparo dal reclamo.
- Chiediamo e difendiamo il cram down: argomentiamo davanti al tribunale ciascuna condizione dell’omologa forzosa e rispondiamo alle opposizioni dell’Agenzia sul terreno dei numeri.
- Seguiamo il concordato minore e la ristrutturazione del consumatore in raccordo con l’OCC, curando che la relazione di convenienza sia completa e documentata.
- Impugniamo e resistiamo alle impugnazioni: reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione, verificando anche la legittimazione di chi impugna.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita dalle ordinanze della Cassazione, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Suprema Corte è decisiva: gli orientamenti analizzati in questa guida si difendono fino all’ultimo grado, e le questioni ancora aperte, come l’applicazione intertemporale del correttivo o il confine dell’uso distorto, sono esattamente quelle che arrivano in Cassazione. Poter sostenere la stessa linea dal tribunale fino alla Corte significa non disperdere, nei passaggi tra un grado e l’altro, gli argomenti costruiti all’inizio.
Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione del fascicolo da capo.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso: il profilo giuridico della transazione e i numeri del confronto con la liquidazione vengono costruiti insieme, perché davanti al tribunale un argomento senza calcoli solidi non basta, e un calcolo senza la norma giusta nemmeno.
Chiusura
La risposta alla domanda del titolo è quindi articolata. Una transazione “privata” con AdER non si può fare; una riduzione del debito verso il Fisco sì, ma solo dentro gli strumenti della crisi, e con regole che la Cassazione ha precisato una per una: il dissenso dell’Agenzia non è un veto, ma negli accordi di ristrutturazione certe condotte pregresse precludono il cram down; la data della proposta decide la legge applicabile; il concordato minore offre alle piccole realtà una via più snella, fondata sulla relazione dell’OCC.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché ogni passaggio coincide con una competenza certificata dell’Avv. Monardo: il sovraindebitamento con il ruolo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC; la crisi d’impresa e la composizione negoziata con quello di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; i numeri del piano con il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario; le impugnazioni con l’abilitazione di avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale strada è davvero percorribile e costruiremo la strategia.
📩 Prima che AdER passi dalle cartelle al pignoramento, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
