Chi Può Fare La Transazione Fiscale?

Poche espressioni del diritto tributario circolano tanto quanto “transazione fiscale”, e poche sono capite così male. Nei forum, nei gruppi di imprenditori, perfino nelle sale d’attesa degli uffici dell’Agenzia delle Entrate si sentono frasi come “chiedi la transazione e ti tolgono metà del debito”, oppure, all’opposto, “la transazione è roba da grandi aziende, per noi piccoli non esiste”. È comprensibile che succeda: in meno di sette anni la disciplina è passata dalla vecchia legge fallimentare al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), è stata corretta tre volte, ha visto una disciplina transitoria nel 2023, un correttivo profondo nel settembre 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) e, nel 2026, una lunga serie di pronunce della Cassazione e una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate. In un quadro che cambia così spesso, il passaparola resta indietro, e trattiene soprattutto le semplificazioni.

Il problema è che le semplificazioni costano. Chi crede di poter “chiedere uno sconto” all’Agenzia come si chiede una rateizzazione perde mesi preziosi; chi crede di esserne escluso lascia correre pignoramenti che uno strumento adatto avrebbe potuto fermare. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si bruciano i termini, si scelgono strumenti inadatti e si arriva davanti al giudice con una proposta che non può essere omologata.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “La transazione fiscale la può chiedere qualsiasi contribuente con debiti verso il Fisco.”
  2. “È uno strumento riservato alle grandi imprese.”
  3. “Consumatori e privati cittadini non possono mai ridurre i debiti con l’Erario.”
  4. “Senza il sì dell’Agenzia delle Entrate non si può fare nulla.”
  5. “L’IVA e le ritenute non si possono ridurre, al massimo rateizzare.”
  6. “Chi per anni non ha versato le imposte è escluso; e se ho quasi solo debiti fiscali posso fare un accordo col solo Fisco.”
  7. “Nella composizione negoziata la transazione funziona come negli altri strumenti, INPS compreso.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa domanda? Perché “chi può fare la transazione fiscale” significa, in concreto, individuare lo strumento di regolazione della crisi giusto per quel debitore, e gli strumenti in gioco coincidono con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: per l’impresa che negozia con il Fisco, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; per imprese minori, professionisti e consumatori, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, cioè proprio l’organismo che nel concordato minore attesta la convenienza per l’Erario; per i numeri della proposta, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.

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Mito n. 1 — “La transazione fiscale la può chiedere qualunque contribuente che abbia debiti con il Fisco”

Il mito

“Hai cartelle per 80.000 euro? Presenti all’Agenzia una proposta di transazione fiscale, offri il 40% e chiudi.”

È la versione più diffusa, e la più pericolosa, perché trasforma un istituto complesso in una specie di trattativa da sportello.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste, ed è duplice. Da un lato, la parola “transazione” evoca un accordo tra due parti, e nel linguaggio comune chiunque può proporre un accordo al proprio creditore. Dall’altro, negli ultimi anni i contribuenti hanno visto moltissimi istituti che, effettivamente, consentono di pagare meno o di pagare più tardi: le varie definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (le cosiddette “rottamazioni”), lo stralcio dei debiti di importo ridotto, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, le rateizzazioni. Il passaparola ha fuso tutto in un’unica idea: “col Fisco si può trattare”. Ed è una fusione comprensibile, perché per chi riceve le cartelle la differenza tra un istituto e l’altro è spesso invisibile.

La realtà

In realtà la norma dice un’altra cosa. La transazione fiscale, in senso tecnico, non è un rapporto a due tra contribuente e Agenzia, ma un pezzo di uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, che si svolge sotto il controllo del tribunale. Il Codice la disciplina in sedi precise: negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e seguenti, con la transazione regolata dall’art. 63 CCII), nel concordato preventivo (art. 88 CCII), nella composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo del 2024), e con un regime proprio nel concordato minore (art. 80, comma 3, CCII) e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Da qui discende la risposta alla domanda del titolo, almeno nella sua prima parte. Può proporre una transazione fiscale in senso stretto solo il debitore che possiede due requisiti insieme:

  • un requisito soggettivo: essere un soggetto ammesso allo strumento scelto (tipicamente un imprenditore, anche non commerciale, per gli accordi di ristrutturazione; un imprenditore non minore per il concordato preventivo; un’impresa minore, un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa per il concordato minore);
  • un requisito oggettivo: trovarsi in stato di crisi o di insolvenza, cioè in quella situazione di squilibrio che rende probabile, o già attuale, l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.

Non basta quindi “avere debiti col Fisco”. Serve una crisi, serve uno strumento, serve un piano con una relazione di un professionista indipendente che confronti il trattamento proposto all’Erario con quello che l’Erario otterrebbe nella liquidazione. E soprattutto serve un giudice: anche quando l’Agenzia aderisce, l’accordo produce i suoi effetti attraverso l’omologazione o l’autorizzazione del tribunale.

C’è una conseguenza che il passaparola ignora del tutto: la transazione fiscale non è una trattativa isolata con un solo creditore. Nelle procedure concorsuali il Fisco è uno dei creditori e la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e le regole di trattamento degli altri creditori. Chi immagina di “chiudere col Fisco” lasciando fuori tutto il resto sta descrivendo, in realtà, qualcos’altro.

La prova

Il perimetro è stato tracciato in modo netto dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 8504 del 2021, che hanno attribuito al giudice della procedura concorsuale, e non al giudice tributario, la cognizione sul diniego di transazione fiscale: il segno che non siamo davanti a un atto di riscossione ordinario, ma a un segmento della procedura di crisi. Il dato normativo è poi inequivocabile: gli artt. 63 e 88 CCII collocano la proposta dentro gli accordi e il concordato, e il nuovo art. 23, comma 2-bis, la colloca “nel corso delle trattative” della composizione negoziata.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio principale è il tempo perso. Il contribuente che invia all’Agenzia una “proposta di transazione” fuori da qualunque procedura riceverà, nel migliore dei casi, una risposta che rinvia agli istituti ordinari; nel frattempo l’agente della riscossione prosegue con fermi, ipoteche e pignoramenti presso terzi. Il secondo rischio è più sottile: chi pensa di poter trattare da solo tende a sottovalutare la documentazione. Negli strumenti di crisi la proposta al Fisco va accompagnata da una dichiarazione sostitutiva sulla completezza dei dati e da relazioni professionali; una ricostruzione approssimativa del patrimonio, fatta in fretta per “provare”, può compromettere anche il tentativo successivo, quello corretto.


Mito n. 2 — “La transazione fiscale è roba da grandi aziende: una ditta individuale o un professionista non possono accedervi”

Il mito

“Il concordato e gli accordi di ristrutturazione sono per le società strutturate con avvocati e advisor. Se sei un artigiano o un piccolo commerciante, col Fisco puoi solo rateizzare.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione sono effettivamente preclusi all'”impresa minore”, cioè, secondo la definizione dell’art. 2 CCII, all’impresa che nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per anni, inoltre, sotto la vecchia legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli strumenti di sovraindebitamento avevano regole molto più rigide sui debiti tributari. Chi ha vissuto quella stagione ricorda che per il piccolo imprenditore “col Fisco non c’era niente da fare”. È un ricordo che il passaparola ha conservato intatto, anche se la legge è cambiata.

La realtà

Vero, ma solo a metà. È vero che la piccola impresa non può usare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo; è falso che non abbia uno strumento per trattare i debiti fiscali. Per l’impresa minore, il professionista, l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa esiste il concordato minore (artt. 74-83 CCII), e l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologarlo anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta, anche sulla base della relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che, per il piccolo, la strada è per certi versi più semplice. Nel concordato minore non ci sono le soglie minime di pagamento previste per gli accordi di ristrutturazione (50% o 60% delle imposte); il giudizio ruota intorno alla convenienza rispetto alla liquidazione controllata, e l’attestazione è affidata all’OCC. Il concordato minore, inoltre, può essere in continuità (l’attività prosegue) o anche liquidatorio, nei limiti previsti dalla legge, quando è previsto un apporto di risorse esterne.

Accanto al concordato minore, la piccola impresa può accedere alla composizione negoziata della crisi, che non è riservata alle imprese sopra soglia: l’art. 25-quater CCII ne disciplina anzi l’utilizzo da parte delle imprese sotto soglia. Nella composizione negoziata, però, come vedremo al mito n. 7, l’accordo con il Fisco richiede il suo consenso.

Qui si vede il valore di un difensore che sia anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: nel concordato minore la relazione dell’Organismo è il documento su cui il giudice decide se superare il voto contrario del Fisco, e saperla impostare dall’interno cambia la qualità della proposta.

La prova

La Cassazione ha chiuso la questione con l’ordinanza della Prima Sezione civile 16 maggio 2026, n. 14555: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari con omologazione forzosa segue la disciplina autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, CCII, fondata sull’intervento dell’OCC. Il rinvio generale alle norme del concordato preventivo non opera dove esiste una regola specifica; di conseguenza, non è necessario presentare una transazione fiscale secondo le forme dell’art. 88 CCII, né che il voto dell’Agenzia sia preceduto dai pareri interni richiesti per il concordato preventivo.

Cosa rischia chi ci crede

Il piccolo imprenditore convinto di non avere alternative alla rateizzazione tende a firmare piani di dilazione che non riuscirà a rispettare, decadendo e ritrovandosi con il debito intero e le azioni esecutive riprese. Oppure lascia che il debito cresca, con sanzioni e interessi, fino a quando la situazione diventa di insolvenza conclamata e l’unica prospettiva realistica è la liquidazione controllata. Il concordato minore, al contrario, funziona meglio quando l’attività è ancora viva e produce flussi con cui finanziare il piano: aspettare significa spesso perdere proprio la risorsa che avrebbe reso la proposta conveniente per il Fisco.


Mito n. 3 — “I consumatori e i privati cittadini non possono mai ridurre i debiti con l’Erario”

Il mito

“Le tasse non pagate te le porti dietro per sempre: il privato non ha nessuno strumento per ridurle, solo la rateizzazione o le rottamazioni quando escono.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è tecnico. Il consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, non può proporre una “transazione fiscale” nel senso degli artt. 63 e 88 CCII: non c’è una proposta all’Agenzia con richiesta di adesione, non ci sono gli uffici che firmano, non c’è il meccanismo del voto. Chi sente dire da un professionista “la transazione fiscale per lei non è prevista” ha dunque ascoltato una frase corretta. Il passaparola ne ha tratto la conclusione sbagliata: “allora il debito fiscale del privato è intoccabile”.

C’è poi il ricordo, ancora vivo, della vecchia legge n. 3 del 2012, che per l’IVA e le ritenute consentiva nell’accordo di composizione solo la dilazione, e di una prassi che, per molto tempo, ha guardato con sospetto alla riduzione dei tributi nelle procedure dei non fallibili.

La realtà

La legge oggi dice esattamente il contrario, anche se con un meccanismo diverso. Il consumatore sovraindebitato può includere i debiti tributari nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) e ottenerne la riduzione o la dilazione senza alcun voto dei creditori, Fisco compreso: il piano, predisposto con l’assistenza dell’OCC, viene omologato dal giudice se ne ricorrono i presupposti, e la valutazione non passa per l’adesione dell’Agenzia. I crediti privilegiati, tra cui molti crediti erariali, possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, con la parte residua trattata come chirografaria.

Se il piano non è sostenibile, restano la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), con la successiva esdebitazione, e, per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). In tutti questi casi, al termine del percorso, i debiti fiscali residui possono essere cancellati insieme agli altri, salve le eccezioni previste dalla legge.

C’è però una condizione che il passaparola non conosce e che fa spesso la differenza: per usare la ristrutturazione del consumatore bisogna essere davvero “consumatori”. Chi ha debiti fiscali nati da una precedente attività d’impresa o professionale (l’IVA di una ditta chiusa, per esempio) rischia di non rientrare nella nozione e deve valutare il concordato minore o la liquidazione controllata. Inoltre l’accesso è precluso a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, secondo quanto prevede l’art. 69 CCII.

La prova

Sul fronte dell’IVA, la Corte costituzionale con la sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 ha dichiarato illegittima la norma della legge n. 3 del 2012 che, nell’accordo di composizione della crisi, consentiva per l’IVA soltanto la dilazione, ritenendo irragionevole la disparità rispetto al concordato preventivo. Sulla nozione di consumatore, la Cassazione con la sentenza n. 22699 del 2023 ha confermato il proprio orientamento: ciò che conta è la natura delle obbligazioni, che devono essere estranee all’attività d’impresa o professionale. Sulla struttura del piano, la Cassazione n. 9549 del 2025 ha chiarito, in tema di piano del consumatore, come va letta la moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati.

Cosa rischia chi ci crede

Il privato convinto che i debiti fiscali siano “per sempre” di solito fa una di due cose: si rassegna a pignoramenti del quinto dello stipendio o della pensione che durano anni, oppure si affida a soluzioni informali che non risolvono nulla. In entrambi i casi paga più del necessario e più a lungo del necessario. E c’è un rischio opposto, da non sottovalutare: il privato che scopre la ristrutturazione del consumatore e la presenta senza verificare di esserlo davvero, includendo debiti di un’attività pregressa, si vede dichiarare inammissibile la domanda.


Mito n. 4 — “Senza il sì dell’Agenzia delle Entrate non si può fare nulla”

Il mito

“Il Fisco ha sempre l’ultima parola: se dice no, la tua proposta è morta.”

Perché ci credono in tanti

Per molto tempo è stato così. Sotto la legge fallimentare la transazione fiscale dell’art. 182-ter era concepita come un accordo che richiedeva l’adesione dell’amministrazione, e nella prassi il dissenso degli uffici equivaleva spesso alla fine del percorso. Il fondo di verità, poi, esiste ancora oggi: nella composizione negoziata l’accordo con il Fisco è un accordo vero e proprio, che senza il suo consenso non si conclude. E l’adesione dell’Agenzia, quando arriva, resta l’esito più solido e rapido.

La realtà

In tutti gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, invece, il dissenso dell’amministrazione finanziaria non è un veto: a certe condizioni il tribunale può omologare lo stesso. È il meccanismo chiamato “cram down fiscale”, previsto negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e nel concordato minore (art. 80, comma 3, CCII).

Le condizioni, però, sono diverse per ogni strumento, ed è qui che il passaparola, dopo aver scoperto il cram down, rischia di cadere nell’errore opposto.

Negli accordi di ristrutturazione, dopo il correttivo del 2024, il tribunale può superare la mancata adesione (che comprende anche il voto contrario) se l’adesione del Fisco era determinante per raggiungere le percentuali; se l’accordo non ha carattere liquidatorio; se gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti; se il trattamento dell’Erario non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; e se ai creditori pubblici viene pagato almeno il 50% dei crediti, calcolato al netto di sanzioni e interessi. Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni.

Nel concordato preventivo il criterio centrale è la convenienza della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale; dopo il correttivo, il meccanismo è stato esteso anche al concordato in continuità, ma solo per le proposte presentate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 (28 settembre 2024). Nel concordato minore il criterio è la convenienza rispetto alla liquidazione controllata, attestata dall’OCC.

In sintesi: il “no” dell’Agenzia non chiude la partita, ma sposta la decisione sul giudice, che valuta i numeri, non le preferenze dell’ufficio.

La prova

La Cassazione, nel 2026, ha scolpito il principio in più pronunce. Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723 la Prima Sezione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia contro l’omologa forzosa di un concordato preventivo, affermando che nel cram down fiscale il giudice verifica la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione, senza introdurre un giudizio autonomo di “meritevolezza” del debitore. Con l’ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866 la Corte ha confermato la centralità del giudizio di convenienza oggettiva quale banco di prova dell’omologazione forzosa. Sul versante opposto, l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790 ha ricordato che il cram down esiste solo dove e come la legge lo prevede: nel testo dell’art. 88, comma 2-bis, anteriore al correttivo, il meccanismo riguardava solo il concordato liquidatorio e non poteva essere usato per quello in continuità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che senza il sì del Fisco non si possa fare nulla spesso non ci prova neppure: rinuncia a uno strumento che avrebbe potuto essere omologato, oppure accetta condizioni peggiori pur di ottenere un’adesione che il giudice avrebbe potuto sostituire. Ma c’è anche chi scopre il cram down e lo scambia per un diritto automatico, costruendo proposte che non rispettano le soglie o le condizioni dello strumento scelto. Il cram down è una verifica rigorosa, non uno sconto garantito: il giudice lo concede solo quando ogni requisito è provato, e la data di deposito della proposta può decidere quale regola si applica.


Mito n. 5 — “L’IVA e le ritenute non si possono ridurre: al massimo si rateizzano”

Il mito

“L’IVA è un’imposta europea, quindi è intoccabile: puoi dilazionarla, ma devi pagarla tutta.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito ha radici profonde e, per un lungo periodo, è stato semplicemente la regola. La vecchia formulazione dell’art. 182-ter della legge fallimentare prevedeva, per l’IVA, soltanto la dilazione; la legge n. 3 del 2012 conteneva una previsione analoga per le procedure di sovraindebitamento, estesa anche alle ritenute operate e non versate. La giustificazione era nel diritto europeo: l’IVA contribuisce alle risorse dell’Unione e gli Stati membri devono garantirne la riscossione effettiva. Tutto questo ha prodotto una convinzione solidissima, tramandata da commercialista a commercialista e da imprenditore a imprenditore: “sull’IVA non si tratta”.

Il fondo di verità è che esiste ancora un limite: i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea in senso stretto (come i dazi doganali) restano soggetti a regole particolari, e nella composizione negoziata sono espressamente esclusi dall’accordo transattivo.

La realtà

Il quadro è cambiato da dieci anni. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il diritto europeo non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, quando un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Da quel momento il legislatore italiano ha adeguato le norme: prima la legge fallimentare (con la legge di bilancio 2017), poi il Codice della crisi, che negli artt. 63 e 88 ammette il pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali senza escludere l’IVA; e, per il sovraindebitamento, la Corte costituzionale ha eliminato la preclusione della legge n. 3 del 2012.

Oggi, quindi, l’IVA può essere ridotta negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo, nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, alle condizioni di ciascuno strumento. Lo stesso vale per le ritenute operate e non versate. E l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha riconosciuto che anche nell’accordo transattivo della composizione negoziata l’IVA non è esclusa a priori, perché non rientra tra le risorse proprie dell’Unione in senso stretto.

Attenzione, però, a non ribaltare il mito in una nuova semplificazione. Ridurre l’IVA non significa ridurla a piacimento: il trattamento deve rispettare l’ordine dei privilegi (l’IVA ha un privilegio generale mobiliare) e il confronto con la liquidazione. Un piano che offre al credito IVA meno di quanto otterrebbe in uno scenario liquidatorio non supera il vaglio del giudice, a prescindere dal principio.

La prova

La pietra angolare è la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), i cui principi sono stati poi confermati dalla stessa Corte. Sul versante interno, la Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, aprendo la falcidia dell’IVA anche agli accordi di composizione dei non fallibili. La circolare dell’Agenzia n. 5/E del 2026 ha infine preso atto di questo quadro sul piano della prassi.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore convinto che l’IVA sia intoccabile costruisce piani sbilanciati: per pagare l’IVA per intero sacrifica gli altri creditori, allunga i tempi, gonfia le rate fino a renderle insostenibili. Spesso, per lo stesso motivo, rinuncia del tutto a uno strumento concorsuale, ritenendo che “tanto l’IVA va pagata comunque”. Il risultato è che il debito maggiore dell’impresa, quello verso l’Erario, resta fuori dalla ristrutturazione proprio quando la legge consentirebbe di trattarlo.


Mito n. 6 — “Chi per anni non ha versato le imposte è escluso; e se ho quasi solo debiti fiscali, faccio un accordo con il solo Fisco”

Il mito

In realtà questo mito circola in due versioni speculari, entrambe sbagliate.

Versione pessimista: “Se hai omesso i versamenti per anni, il tribunale ti considera un evasore e la transazione ti è preclusa.”

Versione ottimista: “Se il tuo unico vero creditore è l’Agenzia, basta un accordo di ristrutturazione con due fornitori e il giudice impone lo sconto al Fisco.”

Perché ci credono in tanti

La versione pessimista si nutre di un’idea morale comprensibile: chi non ha pagato le tasse non merita aiuto. E in effetti la legge, dopo il 2024, contiene cause di esclusione legate alle condotte pregresse. La versione ottimista nasce invece dalla prima stagione applicativa del cram down negli accordi di ristrutturazione, quando alcune società, soprattutto in liquidazione, hanno costruito accordi con creditori privati marginali per ottenere, di fatto, una transazione forzosa sul solo debito erariale. Alcuni di quei tentativi sono stati raccontati come successi e sono diventati “modelli”.

La realtà

Le due versioni vanno corrette in modo diverso, a seconda dello strumento.

Nel concordato preventivo non esiste un requisito di meritevolezza: il passato fiscale del debitore, anche se fatto di violazioni ripetute, non basta da solo a negare l’omologa con cram down, se la proposta è conveniente per l’Erario e i dati sono stati esposti in modo completo e veritiero.

Negli accordi di ristrutturazione, invece, la legge contiene due sbarramenti espliciti. L’art. 63, comma 6, CCII esclude il cram down se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto (salva la rinegoziazione dell’art. 58), oppure se ricorrono insieme due condizioni: il debito verso i creditori pubblici è pari o superiore all’80% del debito complessivo e deriva prevalentemente da omessi versamenti in almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure per almeno un terzo da violazioni commesse con documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici o condotte fraudolente. L’esclusione colpisce solo il cram down, non la transazione in sé: l’Agenzia resta libera di aderire.

Quanto alla versione ottimista, la risposta della Cassazione è netta: un accordo di ristrutturazione non può essere usato come veicolo per imporre al Fisco la falcidia del suo credito, se la ristrutturazione verso gli altri creditori è solo di facciata. L’accordo deve essere una vera ristrutturazione dell’indebitamento, non un travestimento della transazione forzosa. Oggi l’art. 63, comma 5, ammette il cram down anche quando non ci sono altri aderenti, ma alzando le soglie (60% delle imposte, dieci anni al massimo) e sempre dentro il limite dell’abuso dello strumento.

La prova

L’ordinanza della Cassazione 26 febbraio 2026, n. 4365 ha confermato il diniego di omologa di un accordo presentato da una società in liquidazione volontaria con attivo pressoché nullo e oltre 7,2 milioni di euro di debiti tributari: la proposta offriva all’Erario il 2,9% e coinvolgeva solo due creditori chirografari per poche centinaia di euro. La Corte ha ritenuto corretto ravvisare un uso deviato dello strumento, precisando che questo accertamento è un giudizio di fatto del giudice di merito. Nella stessa direzione si muove l’ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918, secondo cui, nel regime anteriore al correttivo, il cram down presupponeva accordi reali con altri creditori; e già la Cassazione 17 dicembre 2024, n. 32954 aveva chiarito che un accordo rivolto sostanzialmente al solo Erario non sfugge al controllo del giudice sulla finalità dell’operazione. Sul versante del concordato, la già citata ordinanza n. 10723 del 2026 ha escluso che la violazione sistematica degli obblighi tributari impedisca, di per sé, l’omologa forzosa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla versione pessimista rinuncia in partenza a strumenti che avrebbe potuto usare, in particolare al concordato preventivo, dove il passato fiscale non è di per sé ostativo. Chi crede alla versione ottimista rischia molto di più: investe tempo e risorse in un accordo destinato al rigetto, espone la società a una liquidazione giudiziale che a quel punto diventa probabile e, se la transazione era già stata conclusa e poi si risolve, si preclude per cinque anni il cram down in un nuovo accordo.


Mito n. 7 — “Nella composizione negoziata la transazione fiscale funziona come negli altri strumenti, INPS compreso”

Il mito

“Dal 2024 anche nella composizione negoziata si può fare la transazione fiscale: quindi si propone lo stralcio a Fisco e INPS e, se non accettano, ci pensa il giudice.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è importante: il correttivo del settembre 2024 ha davvero introdotto la possibilità di un accordo con il Fisco nella composizione negoziata, che prima era esclusa. I tribunali, fino ad allora, avevano ritenuto che la falcidia dei debiti tributari non fosse consentita in quel percorso, perché la transazione era disciplinata solo dagli artt. 63 e 88 CCII. La novità è stata accolta come una svolta, e il passaparola l’ha subito equiparata alle altre transazioni, con tutti i loro meccanismi.

La realtà

L’accordo transattivo della composizione negoziata ha regole proprie, e sono più strette di quanto si creda. L’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore, nel corso delle trattative, di proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori, ma non prevede alcun cram down: se l’amministrazione non aderisce, l’accordo non si conclude.

Inoltre:

  • restano fuori i crediti degli enti previdenziali e assicurativi: l’INPS non è parte di questo accordo, a differenza di quanto avviene negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • restano fuori i tributi locali e quelli che costituiscono risorse proprie dell’Unione;
  • la proposta deve essere accompagnata da due relazioni distinte: quella di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale, e quella del revisore legale (o, in mancanza, di un revisore iscritto nel registro) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali;
  • l’accordo, una volta raggiunto, passa per il tribunale, che lo autorizza con un provvedimento di controllo di legalità;
  • la disciplina riguarda le composizioni negoziate avviate con istanze presentate dal 28 settembre 2024.

Chi, dunque, “può fare” la transazione nella composizione negoziata? L’imprenditore, commerciale o agricolo, sopra o sotto soglia, che si trovi in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza e che abbia ragionevoli prospettive di risanamento. Ma lo fa sapendo che l’unica leva è la persuasione: il Fisco va convinto, non superato.

La prova

L’esclusione della falcidia tributaria nella composizione negoziata prima del correttivo era stata affermata, tra gli altri, dal Tribunale di Monza, sez. III, 17 aprile 2023, proprio sul presupposto che la transazione fosse disciplinata solo dagli artt. 63 e 88. Il nuovo comma 2-bis ha modificato questo quadro, ma senza estendere il cram down: la dottrina ha evidenziato come la scelta di escludere i crediti contributivi sia disomogenea rispetto agli altri strumenti, e la circolare dell’Agenzia n. 5/E del 16 luglio 2026 ha dedicato ampio spazio alle modalità di esame delle proposte, precisando che gli uffici non possono assumere impegni di stralcio o dilazione prima di una proposta formale.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio concreto è quello di arrivare alla fine delle trattative, magari dopo mesi di misure protettive, con un accordo raggiunto con banche e fornitori ma senza il Fisco e senza l’INPS, cioè senza i due creditori più pesanti. A quel punto l’imprenditore deve trasferire il lavoro in uno strumento giudiziale (accordo di ristrutturazione o concordato), dove il cram down esiste ma con le regole viste sopra. Chi conosce in anticipo il limite può invece impostare le trattative in modo da rendere il passaggio agevole, preparando fin da subito un’attestazione utilizzabile anche nello strumento successivo.


Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, costruite per mostrare che cosa accade davvero a chi agisce sulla base di una delle convinzioni esaminate. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — L’artigiano convinto che “la transazione è per le grandi aziende”

Ipotesi: ditta individuale, impresa minore. Debiti complessivi 186.340 €: Agenzia delle Entrate (tramite cartelle) 97.415 €, banca 52.600 €, fornitori 36.325 €. L’artigiano, convinto di non avere strumenti, chiede una rateizzazione che non riesce a sostenere e decade dopo alcune rate. L’agente della riscossione avvia un pignoramento presso i clienti, che blocca proprio gli incassi dell’attività.

La sequenza alternativa, con il concordato minore:

  • voti favorevoli di banca (52.600 €) e fornitori (36.325 €): 88.925 €, pari al 47,72% dei crediti; serve la maggioranza assoluta (oltre 93.170 €); l’Agenzia vota contro → l’adesione del Fisco è determinante;
  • proposta all’Erario: 31% del credito, cioè 30.198,65 € in cinque anni, finanziati dai flussi dell’attività che prosegue;
  • relazione dell’OCC: in liquidazione controllata l’Agenzia ricaverebbe circa 11.470 €, perché l’unico bene di valore, il furgone, ha un valore di realizzo modesto e i crediti verso clienti sono in parte inesigibili;
  • esito: 30.198,65 € contro 11.470 € → la proposta è conveniente e il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, senza soglie minime e senza transazione nelle forme dell’art. 88 (Cass. n. 14555/2026).

Il mito ha prodotto un doppio danno: la decadenza dalla rateizzazione e il blocco degli incassi, cioè la perdita proprio dei flussi che avrebbero finanziato il piano.

Simulazione 2 — Il pensionato convinto che “le tasse del privato sono per sempre”

Ipotesi: ex lavoratore dipendente, oggi pensionato, nessuna attività d’impresa pregressa. Debiti 60.675 €: cartelle per IRPEF e addizionali 38.760 €, finanziarie 21.915 €. Pensione con quinto pignorato dall’agente della riscossione; nessun immobile. Convinto che non esistano alternative, subisce la trattenuta mensile da anni, mentre sanzioni e interessi continuano a maturare.

La sequenza alternativa, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore:

  • disponibilità mensile per il piano, individuata con l’OCC: 390 € per 72 mesi = 28.080 €;
  • trattamento dei crediti: poiché in liquidazione, senza beni, il privilegio dell’Erario non troverebbe capienza, il credito tributario può essere soddisfatto in parte, con il residuo trattato come chirografario; il piano offre all’Erario il 45% (17.442 €) e alle finanziarie il 30% (6.574,50 €), per un totale di 24.016,50 €, con un margine di sicurezza di 4.063,50 € per imprevisti;
  • nessun voto: il giudice valuta l’ammissibilità, la condizione di consumatore e l’assenza di colpa grave, malafede o frode;
  • esito: con l’omologa e l’esecuzione del piano, i debiti residui, compresi quelli fiscali, possono essere esdebitati.

Il mito, qui, ha prodotto un danno silenzioso: anni di trattenute che avrebbero potuto essere destinate a un piano con una fine certa.

Simulazione 3 — La società che credeva di poter “fare un accordo col solo Fisco”

Ipotesi: S.r.l. in liquidazione volontaria. Debiti 1.284.600 €, di cui 1.201.900 € verso l’Agenzia delle Entrate (93,56% del totale), derivanti per la gran parte da IVA dichiarata e non versata negli anni dal 2019 al 2023 (cinque periodi d’imposta). Restano due fornitori per 82.700 €. Attivo quasi nullo. La società propone un accordo di ristrutturazione: 3% all’Erario, 10% ai due fornitori, confidando nel cram down.

La sequenza reale:

  • verifica dell’art. 63, comma 6, CCII: debito pubblico superiore all’80% del totale e derivante prevalentemente da omessi versamenti in almeno cinque periodi d’imposta → il cram down negli accordi è escluso per legge;
  • anche a prescindere da ciò, l’accordo è liquidatorio (manca il requisito del carattere non liquidatorio) e la percentuale è lontanissima dalle soglie del 50-60%;
  • in più, lo schema ricalca quello ritenuto abusivo da Cass. n. 4365/2026;
  • esito: rigetto dell’omologa e, con ogni probabilità, apertura della liquidazione giudiziale.

La strada alternativa andava valutata prima: un concordato preventivo liquidatorio con un apporto di risorse esterne adeguato ai requisiti dell’art. 84 CCII, dove le condotte pregresse non sono di per sé ostative (Cass. n. 10723/2026) ma dove la convenienza per l’Erario deve essere dimostrata con numeri concreti.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato è nato da un frammento vero. Rimettere quei frammenti al loro posto è il modo migliore per capire chi può davvero fare la transazione fiscale.

È vero che la transazione fiscale non è per tutti. Ma il limite non è la dimensione dell’impresa, bensì lo strumento: la transazione in senso stretto appartiene agli strumenti di regolazione della crisi dell’impresa, e il debitore deve trovarsi in crisi o in insolvenza. Il contribuente che ha semplicemente delle cartelle, senza una crisi, ha a disposizione altri istituti: rateizzazioni, definizioni agevolate quando previste, accertamento con adesione, contenzioso.

È vero che le grandi imprese hanno strumenti preclusi ai piccoli: accordi di ristrutturazione e concordato preventivo non sono accessibili all’impresa minore. Ma i piccoli hanno il concordato minore, che prevede un proprio meccanismo di superamento del dissenso fiscale, più snello.

È vero che il consumatore non propone una transazione all’Agenzia. Ma può ristrutturare i propri debiti tributari senza chiederle il voto, e alla fine del percorso ottenerne l’esdebitazione.

È vero che il consenso del Fisco conta. Nella composizione negoziata è indispensabile; negli altri strumenti è l’esito migliore. Ma nei percorsi giudiziali il giudice può sostituirlo, a condizioni rigorose e differenti per ciascuno strumento.

È vero che l’IVA ha avuto per anni un regime speciale e che esistono tributi non trattabili nella composizione negoziata. Ma dal 2016 il diritto europeo non impedisce la falcidia dell’IVA nelle procedure concorsuali, e il diritto interno si è adeguato.

È vero che le condotte fiscali pregresse contano. Negli accordi di ristrutturazione, a certe soglie, escludono il cram down; ovunque, un uso deviato dello strumento porta al rigetto. Ma nel concordato preventivo il passato fiscale, da solo, non preclude l’omologa.

È vero, infine, che la composizione negoziata oggi consente un accordo con il Fisco. Ma è un accordo consensuale, limitato ai crediti delle agenzie fiscali, senza INPS e senza cram down.

Ricomposto così, il quadro offre una risposta ordinata alla domanda del titolo: la transazione fiscale può farla il debitore in crisi che sceglie lo strumento giusto per la propria categoria e che costruisce una proposta capace di reggere il confronto con la liquidazione. Tutto il resto è una conseguenza di queste due scelte.


Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume le sette convinzioni esaminate e la loro correzione essenziale. È utile come promemoria prima di qualsiasi decisione, ma non sostituisce l’analisi della singola posizione: in questa materia la data di deposito della proposta, la composizione del debito e la categoria del debitore cambiano la risposta.

Il mitoCome stanno le cose
La transazione la può chiedere qualunque contribuente con debiti fiscaliSolo il debitore in crisi o insolvenza, dentro uno strumento di regolazione della crisi (accordi, concordato, composizione negoziata, concordato minore)
È riservata alle grandi impreseImpresa minore, professionista, agricoltore e start-up hanno il concordato minore con cram down ex art. 80, c. 3, CCII (Cass. n. 14555/2026)
Consumatori e privati non possono mai ridurre i debiti col FiscoPossono, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, senza voto dell’Erario; restano liquidazione controllata ed esdebitazione
Senza il sì dell’Agenzia non si fa nullaNegli strumenti giudiziali il tribunale può omologare nonostante il dissenso, se ricorrono i requisiti (Cass. nn. 10723 e 5866/2026)
IVA e ritenute si possono solo rateizzareSono falcidiabili alle condizioni di ciascuno strumento (CGUE C-546/14; Corte cost. n. 245/2019)
Chi ha omesso versamenti è escluso / basta un accordo col solo FiscoNel concordato il passato fiscale non è ostativo di per sé; negli accordi valgono le esclusioni dell’art. 63, c. 6, e il divieto di abuso (Cass. n. 4365/2026)
In composizione negoziata la transazione funziona come altroveAccordo solo consensuale, senza cram down, senza INPS e tributi locali, con due relazioni e autorizzazione del tribunale

Le domande di verifica

Quindi è vero che una società in liquidazione non può fare la transazione fiscale?

No, non in assoluto. La liquidazione volontaria non impedisce di accedere agli strumenti di regolazione della crisi. Negli accordi di ristrutturazione, però, il cram down richiede che l’accordo non abbia carattere liquidatorio, e la Cassazione (ord. n. 4365/2026) ha negato l’omologa a un accordo di una società in liquidazione costruito solo per falcidiare il debito erariale. Per le società in liquidazione il terreno naturale è spesso il concordato preventivo liquidatorio, con i requisiti propri di quello strumento.

Quindi è vero che se l’Agenzia non risponde entro novanta giorni la proposta si intende accettata?

No. Negli accordi di ristrutturazione non esiste un silenzio-assenso: l’art. 63, comma 2, CCII assegna agli uffici novanta giorni per aderire, termine che si allunga in caso di modifiche della proposta. Decorso il termine senza adesione, il debitore può chiedere l’omologa con cram down, se ne ricorrono le condizioni. Il silenzio, quindi, apre la strada al giudice, non equivale a un sì.

Quindi è vero che il consumatore può ottenere la cancellazione dei debiti fiscali?

Sì, a determinate condizioni. Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, eseguito il piano, i debiti residui possono essere esdebitati; lo stesso accade al termine della liquidazione controllata o, nei casi previsti, con l’esdebitazione del debitore incapiente. Occorre però essere davvero consumatori, non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e rispettare le regole sui crediti privilegiati.

Quindi è vero che anche i contributi INPS si possono ridurre?

Dipende dallo strumento. Negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore i crediti degli enti previdenziali possono essere trattati e il giudice può superare il loro dissenso alle condizioni di legge. Nell’accordo transattivo della composizione negoziata, invece, i crediti contributivi sono esclusi: con l’INPS bisogna trattare in altro modo o passare a uno strumento giudiziale.

Quindi è vero che le nuove regole del 2024 valgono per tutti i procedimenti?

No. Il D.Lgs. 136/2024 contiene una disciplina transitoria: le nuove norme sulla transazione si applicano alle proposte presentate dopo la sua entrata in vigore, il 28 settembre 2024, e la composizione negoziata con accordo fiscale riguarda le istanze successive a quella data. La Cassazione (ord. n. 19790/2026) ha applicato il testo previgente dell’art. 88 a un concordato in continuità, escludendo il cram down. Prima di impostare una strategia bisogna sempre verificare quale testo governa la propria domanda.


Le sentenze che smontano i miti

Ecco i provvedimenti che, a settembre 2026, orientano la risposta alla domanda “chi può fare la transazione fiscale”. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato con parole nostre e il mito che demolisce o ridimensiona.

1. Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 8504 del 2021. Principio: le controversie sul diniego di adesione alla transazione fiscale nelle procedure concorsuali spettano al giudice della procedura e non al giudice tributario. Mito colpito: n. 1. La transazione non è un rapporto di riscossione a due, ma un segmento della procedura di crisi.

2. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore l’omologazione nonostante il dissenso del Fisco segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII, con la relazione dell’OCC; non servono né la transazione nelle forme dell’art. 88 né i pareri interni previsti per il concordato preventivo. Mito colpito: n. 2. Anche il piccolo imprenditore e il professionista hanno uno strumento, e più snello.

3. Corte costituzionale, sentenza 29 novembre 2019, n. 245. Principio: è irragionevole che nelle procedure di sovraindebitamento l’IVA possa essere soltanto dilazionata, quando nel concordato preventivo può essere ridotta; la preclusione della legge n. 3 del 2012 è stata dichiarata illegittima. Miti colpiti: nn. 3 e 5.

4. Corte di cassazione, sentenza n. 22699 del 2023. Principio: la qualifica di consumatore ammesso alla ristrutturazione dipende dalla natura delle obbligazioni, che devono essere estranee all’attività d’impresa o professionale. Mito colpito: n. 3, nella sua versione “rovesciata”: il privato può ridurre i debiti fiscali, ma solo se è davvero consumatore.

5. Corte di cassazione, sentenza n. 9549 del 2025. Principio: nel piano del consumatore la moratoria per i creditori privilegiati va intesa come termine entro cui iniziare i pagamenti, non come termine massimo per estinguerli. Mito colpito: n. 3. Conferma la flessibilità dello strumento anche per i crediti muniti di privilegio, come molti crediti erariali.

6. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel cram down fiscale del concordato preventivo il giudice verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, senza un giudizio di meritevolezza; neppure violazioni tributarie sistematiche precludono, da sole, l’omologa. Miti colpiti: nn. 4 e 6.

7. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. Principio: il giudizio di convenienza oggettiva è il vero banco di prova dell’omologazione forzosa e ridimensiona la possibilità dell’amministrazione di bloccare il piano con il solo dissenso. Mito colpito: n. 4.

8. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: il testo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore al correttivo del 2024 consentiva il cram down fiscale e previdenziale solo nel concordato liquidatorio, non in quello in continuità. Mito colpito: n. 4, nella versione “ottimista”: il cram down esiste solo dove e come la legge lo prevede, secondo il testo applicabile nel tempo.

9. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Principio: la Corte ha affrontato il rapporto tra cram down fiscale e ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità e ha rimesso alla Corte di giustizia UE una questione sulle classi di privilegiati pagati integralmente ma oltre 180 giorni. Mito colpito: n. 4. Mostra quanto il superamento del dissenso fiscale dipenda dalla costruzione tecnica del piano.

10. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: è legittimo negare l’omologa di un accordo di ristrutturazione quando l’intesa con gli altri creditori è simbolica e l’operazione serve solo a imporre la falcidia del debito tributario; l’accertamento dell’abuso è un giudizio di fatto del merito. Mito colpito: n. 6, versione “ottimista”.

11. Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al correttivo, il cram down negli accordi presupponeva intese effettive con altri creditori, senza le quali non si può neppure verificare se l’adesione pubblica fosse determinante. Mito colpito: n. 6.

12. Corte di cassazione, sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: un accordo con transazione fiscale rivolto in sostanza al solo creditore erariale resta soggetto al controllo del giudice sulla finalità per cui lo strumento viene usato. Mito colpito: n. 6.

13. Corte di cassazione, sez. I, n. 5309 del 2026. Principio: la Corte si è pronunciata sui presupposti di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 e sulla soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali negli accordi. Miti colpiti: nn. 4 e 6. Conferma che la disciplina applicabile nel tempo è decisiva.

14. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Mito colpito: n. 5.

15. Tribunale di Monza, sez. III, 17 aprile 2023. Principio: prima del correttivo, la falcidia dei debiti tributari non era consentita nella composizione negoziata, perché la transazione era disciplinata solo dagli artt. 63 e 88 CCII. Mito colpito: n. 7. Spiega da dove viene la novità del 2024 e perché va letta nei suoi limiti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, e lo traduciamo in una strategia. In concreto:

1. Verifichiamo se e in quale strumento potete proporre la transazione. Accertiamo la vostra categoria (impresa sopra soglia, impresa minore, professionista, agricoltore, consumatore) sui dati di bilancio e di reddito degli ultimi tre esercizi, e verifichiamo lo stato di crisi o di insolvenza.

2. Ricostruiamo il debito pubblico voce per voce. Estraiamo le posizioni dall’estratto di ruolo e dai cassetti fiscale e previdenziale, distinguendo imposte, sanzioni, interessi e contributi, perché le soglie del cram down si calcolano al netto di sanzioni e interessi.

3. Controlliamo le cause di esclusione. Calcoliamo il rapporto tra debito pubblico e debito totale, contiamo i periodi d’imposta di omesso versamento e verifichiamo eventuali transazioni risolte negli ultimi cinque anni (art. 63, comma 6, CCII).

4. Individuiamo il testo di legge applicabile. Ricostruiamo le date di deposito di ogni proposta e modifica per stabilire se valgono le regole anteriori o successive al 28 settembre 2024.

5. Costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto con la liquidazione. Stimiamo valori di realizzo, tempi, rango dei privilegi e azioni recuperatorie, così da anticipare le contestazioni dell’Agenzia.

6. Verifichiamo la tenuta della proposta contro il rischio di abuso. Controlliamo che il coinvolgimento degli altri creditori sia reale e non simbolico, alla luce di Cass. n. 4365/2026.

7. Impostiamo la proposta al Fisco e agli enti previdenziali. Predisponiamo la documentazione, la dichiarazione sostitutiva e il deposito presso gli uffici competenti, monitorando i termini di risposta.

8. Seguiamo il concordato minore e la ristrutturazione del consumatore insieme all’OCC. Curiamo il ricorso e il confronto con l’Organismo sulla relazione di convenienza.

9. Difendiamo l’omologa in ogni grado. Rispondiamo alle opposizioni dell’amministrazione davanti al tribunale e seguiamo reclami e ricorsi davanti alla corte d’appello e alla Corte di cassazione.

10. Valutiamo la composizione negoziata come primo passo. Verifichiamo se un accordo consensuale con il Fisco è realistico e prepariamo attestazioni utilizzabili anche nello strumento giudiziale successivo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la domanda “chi può fare la transazione fiscale” pesa in modo particolare la doppia abilitazione sul fronte della crisi: quella di Esperto Negoziatore, che significa conoscere dall’interno le trattative tra impresa e amministrazione finanziaria nella composizione negoziata, e quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC, che significa conoscere il punto di vista dell’Organismo che, nel concordato minore e nella ristrutturazione del consumatore, valuta la convenienza per l’Erario. È proprio sul confine tra questi strumenti che si decide chi può fare cosa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta può seguire anche il giudizio di omologa, il reclamo e il ricorso per cassazione, senza cambi di linea né passaggi di consegne.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la scelta dello strumento è una questione giuridica, ma il confronto con la liquidazione è un calcolo, e in questa materia l’uno senza l’altro non regge.


In chiusura: la domanda giusta da porsi

“Chi può fare la transazione fiscale?” è una domanda che, posta così, ha una risposta deludente: nessuno, se la si intende come uno sconto da chiedere allo sportello; quasi tutti, se la si intende come la possibilità di trattare i debiti fiscali dentro uno strumento di crisi adatto alla propria situazione. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere a quale categoria si appartiene, quale strumento è disponibile, quali soglie e quali esclusioni valgono, e quale testo di legge si applica alla propria domanda, è ciò che separa una proposta omologabile da un tentativo destinato al rigetto.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo perché la risposta attraversa tutte le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la composizione negoziata e la crisi d’impresa, terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore e la ristrutturazione del consumatore, terreno del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC; i numeri della proposta, affidati allo staff nazionale in diritto bancario e tributario; e le impugnazioni fino alla Corte di cassazione, dove nel 2026 si sono decise le questioni più rilevanti. Analizzeremo la vostra posizione e verificheremo quale strada è davvero percorribile.

📩 Prima di presentare qualsiasi proposta al Fisco, fai verificare se e come puoi farlo: contatta subito lo Studio Monardo, i recapiti sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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