La maggior parte delle proposte di transazione che non arrivano all’omologa non cade perché il debito con Fisco e INPS era impossibile da ristrutturare, ma perché chi le ha costruite ha trattato due creditori diversi come se fossero uno solo.
“Transazione fiscale e contributiva” è un’espressione che si pronuncia tutta d’un fiato, e proprio per questo inganna. Le regole di fondo sono in gran parte comuni: le stesse norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), in particolare l’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione e l’art. 88 per il concordato preventivo, disciplinano insieme il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali. Ma sotto quel tetto comune convivono due creditori con privilegi diversi, uffici diversi, prassi diverse e perfino strumenti diversi: basti pensare che nella composizione negoziata della crisi si può trattare con il Fisco, ma non con l’INPS.
Gli errori che vediamo ripetersi più spesso, in ordine di gravità, sono questi:
- Mandare la proposta “al Fisco” e dimenticare INPS e INAIL, o depositarla presso l’ufficio sbagliato.
- Offrire all’INPS meno di quanto si offre all’Erario, ignorando che i contributi hanno un privilegio di grado più alto.
- Contare sulla composizione negoziata per stralciare anche i contributi.
- Calcolare le soglie del cram down con la regola sbagliata (o con la legge sbagliata).
- Considerare il cram down un salvagente sempre disponibile, qualunque sia la storia fiscale e contributiva dell’impresa.
- Pensare che, ottenuta l’omologa, il problema sia chiuso: avvisi, reclami, rate, DURC.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la transazione fiscale e contributiva richiede di tenere insieme, nello stesso fascicolo, diritto tributario, diritto della crisi e contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di costruire i numeri del confronto con la liquidazione per ciascun creditore pubblico; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera proprio nello strumento (la composizione negoziata) in cui il Fisco può transigere e l’INPS no; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, figura centrale nel concordato minore con omologa forzosa; ed è avvocato cassazionista, in una materia in cui nel 2026 le questioni decisive sono state risolte proprio dalla Suprema Corte.
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Errore n. 1 — “Ho mandato la proposta al Fisco”: e l’INPS?
L’errore
Un’impresa con debiti verso l’Agenzia delle Entrate, verso l’agente della riscossione e verso l’INPS prepara la proposta di transazione in vista di un accordo di ristrutturazione. Il consulente la deposita all’ufficio dell’Agenzia e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, convinto che “la transazione fiscale” riguardi tutto ciò che è stato iscritto a ruolo. L’INPS riceve la proposta solo settimane dopo, e per di più presso una sede che non gestisce quei crediti.
Perché è un errore
La transazione fiscale e quella contributiva condividono la stessa norma, ma non condividono il destinatario. L’art. 63, comma 2, CCII, nella versione riscritta dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il “correttivo ter”), consente al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi, e rinvia per il deposito alle modalità dell’art. 88, comma 5: la proposta va presentata all’agente della riscossione, all’ufficio dell’Agenzia competente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore e agli enti previdenziali, con la documentazione del piano e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla completezza dei dati.
Per i contributi, l’INPS ha precisato con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024 che la proposta deve essere depositata sia presso la Direzione territoriale individuata in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, sia presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta. Le proposte presentate dal 28 settembre 2024 sono decise dal Direttore regionale (o di coordinamento metropolitano), mentre l’atto di adesione è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio territoriale che gestisce i crediti; l’agente della riscossione firma a sua volta per la parte relativa agli oneri di riscossione.
Il punto che sfugge quasi sempre è che l’agente della riscossione non “rappresenta” l’INPS: riscuote i contributi iscritti a ruolo, ma la decisione sul merito della transazione contributiva spetta all’ente impositore. Lo stesso vale per l’INAIL, i cui premi rientrano a pieno titolo nel perimetro della norma e che va raggiunto con una proposta propria.
Le conseguenze
Una proposta che non raggiunge l’ente giusto è, per quell’ente, una proposta che non esiste. Il termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione può aderire (art. 63, comma 2, CCII) decorre dal deposito presso ciascun destinatario: se l’INPS riceve la proposta in ritardo, il calendario dell’intero accordo slitta, perché la domanda di omologazione si propone una volta ottenute le adesioni o decorsi i termini (art. 63, comma 3). La conseguenza più grave è che il tribunale non può valutare un cram down verso un ente che non è stato messo in condizione di esprimersi nei modi e nei tempi di legge, e l’intero piano rischia di arrivare all’udienza privo di un presupposto procedurale.
C’è poi un effetto meno visibile: nel frattempo le misure protettive, se richieste, hanno una durata limitata, e ogni settimana persa per rimediare a un deposito sbagliato è una settimana in cui i creditori possono tornare ad agire.
Cosa fare invece
Prima di depositare, costruisci una mappa dei creditori pubblici per ente, per ufficio e per tipologia di credito: tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ritenute), entrate non tributarie gestite dall’Agenzia, contributi INPS distinti per gestione, premi INAIL, oneri di riscossione. Per ciascuna voce individua l’ufficio titolare. Poi deposita la proposta in modo contestuale a tutti i destinatari, conservando le ricevute PEC con data e ora, perché da quelle date partono termini che condizioneranno la domanda di omologazione.
È buona pratica anche richiedere, prima del deposito, gli estratti di ruolo aggiornati e l’estratto conto contributivo dell’impresa, per evitare che la proposta ometta partite non ancora iscritte a ruolo o avvisi di addebito INPS recenti.
C’è un secondo adempimento comune a Fisco ed enti previdenziali che viene spesso sottovalutato: la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il debitore o il legale rappresentante attesta che la documentazione depositata rappresenta in modo completo e veritiero la situazione dell’impresa, con particolare riguardo all’attivo. È la stessa dichiarazione per tutti i destinatari, ed è proprio per questo che va firmata una volta sola, dopo un controllo accurato: se emergono beni non indicati, il problema non riguarda un solo ente, ma travolge la credibilità dell’intera proposta e può esporre il dichiarante a responsabilità personali.
Infine, la relazione del professionista indipendente deve attestare non solo veridicità dei dati e fattibilità del piano, ma anche la convenienza del trattamento proposto per i crediti fiscali, previdenziali e assicurativi rispetto alla liquidazione giudiziale (o, nell’accordo in continuità, il trattamento non deteriore). Un’attestazione che ragiona solo sul “debito pubblico” in blocco, senza distinguere tra Agenzia, INPS e INAIL, è il primo bersaglio delle contestazioni.
Il dettaglio che pochi conoscono
La transazione può essere anche parziale: il debitore può proporla per alcuni tributi e non per altri, e per i crediti non inclusi restano applicabili le regole generali. Questo significa che una proposta che “dimentica” un’intera categoria di crediti pubblici non è per ciò solo inammissibile, ma lascia quei crediti fuori dall’effetto esdebitatorio e dal cram down, con il risultato che l’impresa esce dall’accordo con un debito pubblico residuo che il piano non aveva previsto di pagare. È un errore silenzioso, che si scopre solo quando arriva la prima intimazione.
Punti in comune e differenze: il quadro di sintesi
| Aspetto | Transazione fiscale | Transazione contributiva |
|---|---|---|
| Norma di riferimento (accordi) | Art. 63 CCII | Art. 63 CCII |
| Norma di riferimento (concordato preventivo) | Art. 88 CCII | Art. 88 CCII |
| Crediti coinvolti | Tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali | Contributi e premi amministrati da enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL) |
| Destinatari della proposta | Agente della riscossione + ufficio dell’Agenzia competente per ultimo domicilio fiscale | Direzione territoriale per ultimo domicilio fiscale + Direzione titolare dei crediti; agente della riscossione per gli oneri |
| Chi decide | Direzione competente dell’Agenzia (con i pareri interni previsti) | Direttore regionale/di coordinamento metropolitano; firma il Direttore dell’ufficio territoriale |
| Termine per aderire negli accordi | 90 giorni (+60 in caso di modifica) | 90 giorni (+60 in caso di modifica) |
| Rango del privilegio | Tributi erariali in posizioni basse dell’art. 2778 c.c. | Contributi IVS al n. 1 dell’art. 2778 c.c.; altri contributi a gradi successivi |
| Composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis) | Ammessa, senza cram down | Esclusa |
| Cram down negli accordi | Soglie 50%/60% al netto di sanzioni e interessi | Stesse soglie |
| Cram down nel concordato minore | Art. 80, c. 3 CCII | Art. 80, c. 3 CCII |
| Risoluzione di diritto negli accordi | Mancato pagamento entro 60 giorni dalle scadenze | Mancato pagamento entro 60 giorni dalle scadenze |
Errore n. 2 — Offrire all’INPS meno che all’Erario
L’errore
Il piano prevede di pagare l’Agenzia delle Entrate al 45% e l’INPS al 30%, “perché l’INPS tanto non aderisce mai e tanto vale puntare sul cram down”. Oppure, specularmente, si offre all’INPS il 100% per ottenerne il consenso e si comprime l’Erario, senza verificare che cosa accadrebbe ai creditori di rango intermedio. In entrambi i casi la proposta è stata costruita guardando al comportamento atteso dell’ente, non all’ordine dei privilegi.
Perché è un errore
Fisco e INPS sono entrambi creditori privilegiati, ma non stanno sullo stesso gradino. I contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti godono del privilegio generale sui mobili dell’art. 2753 c.c., collocato al primo posto dell’ordine dell’art. 2778 c.c., accanto alle retribuzioni dei lavoratori; gli altri contributi e una parte degli accessori si collocano più in basso (art. 2754 c.c.), mentre i tributi erariali si trovano nelle posizioni finali della graduatoria dei privilegi generali mobiliari.
L’art. 88, comma 1, CCII traduce questa gerarchia in regole di trattamento: se il credito tributario o contributivo è privilegiato, la percentuale, i tempi e le garanzie offerti non possono essere inferiori a quelli riservati ai creditori con privilegio di grado inferiore, o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi omogenei; se è chirografario, il trattamento non può essere differenziato in peggio rispetto agli altri chirografari. In più, un credito privilegiato può essere soddisfatto in misura non integrale solo se un professionista indipendente attesta che, in caso di liquidazione, il ricavato dei beni su cui grava il privilegio non consentirebbe di più.
La Cassazione, con la sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024 (sez. I), ha affermato che anche negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la cosiddetta “relative priority rule”, cioè il rapporto d’ordine tra i creditori, e ha delineato l’estensione dei controlli che il tribunale deve compiere in sede di omologa su questo punto.
Le conseguenze
Una proposta che tratta l’INPS peggio dell’Erario, quando i contributi IVS hanno un privilegio di grado superiore, viola la regola dell’ordine. Il tribunale può negare l’omologa anche se tutti gli altri presupposti ci sono, e non può “correggere” d’ufficio le percentuali: può solo accogliere o respingere il piano così com’è. Inoltre, un’attestazione che non motiva perché i contributi privilegiati non sarebbero pagati integralmente in liquidazione espone la falcidia a contestazioni che, in sede di opposizione, l’ente previdenziale ha tutto l’interesse a sollevare.
C’è un secondo effetto, più strategico: una proposta costruita contro l’ordine dei privilegi indebolisce la posizione del debitore anche verso il Fisco, perché l’Agenzia può legittimamente osservare che le risorse destinate a creditori di rango inferiore avrebbero dovuto andare prima ai privilegiati.
Cosa fare invece
Costruisci il piano partendo dalla graduatoria dei privilegi, non dalle previsioni sul voto. In concreto: si classificano i crediti pubblici per grado (contributi IVS al primo grado; altri contributi e accessori al grado successivo; tributi erariali più in basso; parte chirografaria degli accessori e dei crediti degradati per incapienza); si verifica, bene per bene, che cosa ricaverebbe ciascun grado in liquidazione; si assegna a ogni grado un trattamento non inferiore a quello dei gradi successivi. Solo dopo si ragiona sulla probabilità di adesione. Se l’INPS, per il suo rango, deve essere pagato in misura maggiore dell’Erario, quella differenza va prevista e documentata.
Il dettaglio che pochi conoscono
Gli accessori non seguono sempre il rango del capitale. Nel previgente sistema il decreto interministeriale 4 agosto 2009 distingueva per i crediti previdenziali tra contributi, una quota di accessori privilegiata e una quota chirografaria. Quel decreto, secondo le fonti che hanno ricostruito la vicenda, ha cessato di avere applicazione dal 4 dicembre 2020 per effetto dell’art. 3, comma 1-ter, del D.L. 125/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 159/2020; ciò nonostante, parte della prassi degli enti ha continuato per anni a usare quei parametri come metro di valutazione. La conseguenza pratica è che la suddivisione degli accessori tra quota privilegiata e quota chirografaria va ricostruita caso per caso secondo il codice civile e le leggi speciali, e va motivata nell’attestazione: è su questa suddivisione che si giocano spesso decine di migliaia di euro.
Errore n. 3 — “Tratto tutto in composizione negoziata, anche i contributi”
L’errore
Un imprenditore ha avviato la composizione negoziata della crisi e ha saputo che, dal 2024, può proporre all’Agenzia delle Entrate un accordo transattivo con stralcio del debito. Ne deduce che la stessa possibilità valga per l’INPS e costruisce il piano di risanamento assumendo una riduzione del debito contributivo. Le trattative con le banche procedono, il piano sta in piedi sulla carta, ma quando arriva il momento di formalizzare, l’INPS non ha alcun titolo per sottoscrivere lo stralcio.
Perché è un errore
Il correttivo ter ha introdotto nell’art. 23 CCII il comma 2-bis, che consente all’imprenditore, nell’ambito della composizione negoziata, di proporre alle agenzie fiscali un accordo con pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con controllo del tribunale sulla regolarità dell’accordo. La norma, come ha osservato la dottrina che l’ha commentata, riguarda esclusivamente i crediti amministrati dalle agenzie fiscali: i contributi previdenziali e assistenziali restano fuori. Si tratta, per usare le parole di un commento autorevole, di una transazione “fiscale ma non previdenziale”.
Non solo. Nella composizione negoziata non esiste il cram down: l’accordo con il Fisco si conclude soltanto se l’amministrazione ci sta. Le agenzie valutano la convenienza della proposta senza la possibilità che il tribunale superi il loro dissenso. Resta ferma, poi, l’esclusione dei tributi degli enti locali.
Le conseguenze
Un piano di risanamento che presuppone lo stralcio dei contributi in composizione negoziata poggia su una risorsa che la legge non prevede. Quando la lacuna emerge, l’impresa può trovarsi costretta a cambiare strumento a trattative avanzate, con dispendio di tempo e con il rischio che le misure protettive concesse nella composizione negoziata esauriscano la loro durata prima che il nuovo percorso sia pronto. Negli scenari peggiori, il debito contributivo non ristrutturato diventa proprio la causa dell’insuccesso delle trattative con gli altri creditori.
Cosa fare invece
Se il debito contributivo richiede uno stralcio, lo strumento va scelto fin dall’inizio tra quelli che lo consentono: accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88), concordato minore per le imprese sotto soglia (art. 80, comma 3), oppure un percorso che parta dalla composizione negoziata e sfoci poi in uno di questi strumenti. Se il debito contributivo è modesto o sostenibile, si può invece pianificare di pagarlo integralmente, eventualmente con le rateizzazioni ordinarie, e concentrare la transazione in composizione negoziata sul solo debito erariale.
Va considerato anche il sistema delle misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che nella composizione negoziata consentono, a certe condizioni, riduzioni di sanzioni e interessi e dilazioni fino a 72 rate mensili sui debiti erariali: la dottrina discute se e come queste misure possano cumularsi con l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, perché nell’impianto originario sembravano presupporre il pagamento integrale dei tributi. È un nodo da sciogliere prima di scrivere i numeri del piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
Anche nella composizione negoziata l’IVA può essere oggetto di accordo. Il comma 2-bis esclude dalla proposta i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, formula che ha riacceso vecchi timori sull’IVA; ma la Corte di giustizia UE (7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti) e le Sezioni Unite della Cassazione (8 novembre 2016, n. 26988) avevano già chiarito, nel contesto concorsuale, che il vincolo europeo non impedisce un pagamento parziale dell’IVA quando un esperto indipendente attesta che la liquidazione non darebbe di più, e la dottrina più attenta ritiene che la stessa conclusione valga per il nuovo accordo in composizione negoziata. Chi rinuncia a proporre la falcidia dell’IVA “per prudenza” rischia di lasciare sul tavolo una parte consistente del risanamento.
Errore n. 4 — Calcolare le soglie del cram down con la regola sbagliata
L’errore
Il piano offre al Fisco il 42% del debito complessivo iscritto a ruolo, sanzioni e interessi compresi. Il consulente ricorda che, con la disciplina introdotta nell’estate 2023, la soglia per il cram down negli accordi di ristrutturazione era del 30% o del 40% e ritiene di essere al sicuro. Ma la proposta è stata depositata nel 2026, e il calcolo è stato fatto sulla base sbagliata e con la norma sbagliata.
Perché è un errore
La disciplina del cram down negli accordi di ristrutturazione è cambiata più volte in pochi anni. Con il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (art. 1-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 103/2023) erano state previste, in via transitoria, soglie minime del 30% o del 40%; il correttivo ter le ha innalzate e riportate nel testo dell’art. 63 CCII. Oggi, negli accordi di ristrutturazione, il tribunale può omologare nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali solo se il pagamento offerto a ciascun creditore pubblico raggiunge almeno il 50% del rispettivo credito, calcolato senza sanzioni e interessi, quando gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti; la soglia sale al 60%, con dilazione massima di dieci anni, quando gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano del tutto. A queste soglie si aggiungono il carattere non liquidatorio dell’accordo, la decisività dell’adesione mancante e il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
La regola è la stessa per Fisco ed enti previdenziali, ma si applica a ciascun creditore pubblico sul proprio credito: non si fa una media tra Agenzia e INPS. Un’offerta del 70% all’INPS non “compensa” un 40% all’Agenzia.
C’è poi il diritto intertemporale. L’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024 contiene una disciplina transitoria specifica: le nuove norme sulla transazione negli accordi si applicano alle proposte presentate dal 28 settembre 2024, come ha ricordato anche l’INPS nel messaggio n. 3553/2024. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 24 dicembre 2024, ha infatti applicato la disciplina previgente a una domanda proposta nell’ottobre 2023, omologando l’accordo con transazione fiscale e contributiva nonostante la mancata adesione dell’Agenzia.
Le conseguenze
Chi confonde base di calcolo o disciplina applicabile scopre il problema troppo tardi: in udienza, quando l’amministrazione eccepisce il mancato raggiungimento della soglia. Sotto la soglia il cram down negli accordi non è possibile, per quanto conveniente possa essere la proposta rispetto alla liquidazione: la convenienza è necessaria, ma da sola non basta. E un piano che per stare in piedi richiedeva il cram down diventa, di colpo, un piano non omologabile.
Cosa fare invece
Calcola la soglia separatamente per ogni ente, sul solo capitale, e fissa per iscritto la data di deposito della proposta che determina la disciplina applicabile. In pratica: si isolano, per ciascun creditore pubblico, imposte o contributi al netto di sanzioni e interessi; si calcola la percentuale offerta; si verifica la quota di adesioni degli altri creditori per capire se si applica il 50% o il 60%; si controlla la durata della dilazione; si conserva un prospetto che l’attestatore possa richiamare. Se la proposta viene modificata nel corso delle trattative, occorre valutare se la modifica configuri una “nuova proposta”, perché ciò potrebbe incidere sui termini e, in casi limite, sul regime applicabile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le soglie numeriche valgono per il cram down negli accordi di ristrutturazione, non per l’adesione volontaria e non per gli altri strumenti. Se l’Agenzia o l’INPS aderiscono spontaneamente, nessuna percentuale minima è imposta dalla legge; nel concordato preventivo il cram down ruota attorno alla convenienza rispetto alla liquidazione, e nel concordato minore l’art. 80, comma 3, CCII non prevede soglie percentuali. Ma, come ha osservato la dottrina, le percentuali dell’art. 63 finiscono per operare come parametro implicito anche quando non sono vincolanti: un funzionario difficilmente accetterà volontariamente, in un accordo, meno di quanto il tribunale potrebbe imporgli. Saperlo aiuta a calibrare l’offerta prima ancora di sapere se servirà il giudice.
Un passaggio di calcolo che quasi tutti saltano
Prima ancora delle soglie, il cram down negli accordi richiede che l’adesione mancante sia determinante per raggiungere le percentuali di legge: il 60% dei crediti nell’accordo ordinario, il 30% in quello agevolato dell’art. 60 CCII. Il calcolo va fatto due volte, con e senza ciascun creditore pubblico, e va fatto ente per ente. Se l’accordo raggiunge già il 60% senza l’INPS, l’adesione dell’INPS non è determinante e il tribunale non ha alcun cram down da pronunciare nei suoi confronti: l’ente resta un creditore estraneo, da pagare integralmente nei termini di legge. È un esito che spesso sorprende chi aveva progettato la falcidia dei contributi dando per scontato di poterla imporre.
Il secondo calcolo riguarda il trattamento non deteriore. Il confronto con la liquidazione giudiziale non si fa sul totale dei crediti pubblici, ma su ciascuno di essi, tenendo conto del suo grado: i contributi IVS, privilegiati di primo grado, in liquidazione possono ricavare molto più dei tributi erariali, e la proposta deve rispecchiare questa differenza. Una proposta che offre all’INPS esattamente ciò che otterrebbe l’Erario in liquidazione può risultare, per l’INPS, peggiorativa.
Errore n. 5 — Considerare il cram down un salvagente sempre disponibile
L’errore
Una società in liquidazione ha un passivo quasi interamente composto da debiti verso l’Erario, maturati in anni di imposte dichiarate e non versate. Paga per intero l’INPS con una definizione agevolata, offre all’Agenzia una percentuale minima e coinvolge due fornitori per poche centinaia di euro, “così il tribunale vede che ci sono altri creditori aderenti”. L’Agenzia vota contro, e l’impresa confida che il giudice imporrà comunque l’accordo.
Perché è un errore
Il cram down fiscale e contributivo non è un diritto del debitore, ma un potere del tribunale che la legge circonda di limiti precisi, e questi limiti cambiano da strumento a strumento.
Negli accordi di ristrutturazione l’art. 63, comma 6, CCII esclude l’omologa forzosa in due ipotesi: quando nei cinque anni precedenti il debitore ha già concluso una transazione su crediti della stessa natura poi risolta di diritto; e quando il debito verso Fisco ed enti previdenziali raggiunge almeno l’80% dell’indebitamento complessivo e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte o contributi per almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure, per almeno un terzo, da accertamenti di violazioni fraudolente. Il comma 7 impedisce di aggirare la prima esclusione con fusioni, scissioni, cessioni o affitti d’azienda.
Accanto alle esclusioni scritte c’è il limite dell’abuso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 (sez. I), ha confermato il rigetto dell’omologa di un accordo in cui la società, già in liquidazione e con un passivo quasi tutto erariale, aveva previsto il pagamento integrale del debito previdenziale, una percentuale minima all’Erario e importi irrisori a due soli chirografari: la Corte ha ritenuto configurabile un uso dell’istituto per finalità deviate e ha precisato che questo accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito.
Nel concordato preventivo il quadro è diverso. L’art. 88 CCII non contiene le cause di esclusione dell’art. 63, e la Cassazione ha affermato che, ai fini dell’omologa forzosa, il giudice verifica la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, senza che assumano rilievo autonomo le ragioni del dissenso dell’amministrazione (ord. n. 5866/2026) né un requisito di meritevolezza del debitore, anche a fronte di violazioni tributarie sistematiche (ord. 22 aprile 2026, n. 10723). Nel concordato in continuità, poi, la possibilità del cram down fiscale per le proposte successive al correttivo si intreccia con le regole della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII; per il regime anteriore, l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha escluso la combinazione tra il vecchio art. 88, comma 2-bis, e l’omologazione trasversale.
Nel concordato minore, infine, l’art. 80, comma 3, CCII prevede una disciplina autonoma: la Cassazione (ord. n. 14555/2026) ha chiarito che l’omologa forzosa segue quella norma specifica, con la relazione dell’OCC al centro, senza necessità di una transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 né del parere conforme della Direzione regionale.
Le conseguenze
L’impresa che imposta un accordo di ristrutturazione quando ricade nell’art. 63, comma 6, o che costruisce un accordo solo formalmente plurilaterale, non ottiene l’omologa. La conseguenza più grave è il tempo perduto: mesi di trattative, misure protettive consumate e un rigetto che arriva quando le alternative si sono ridotte. Nei casi peggiori, il rigetto apre la strada alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori, che in quella fase hanno ben pochi motivi per attendere.
Cosa fare invece
Scegli lo strumento dopo aver verificato, per iscritto, le cause di esclusione e la genuinità del coinvolgimento degli altri creditori. Se il debito pubblico supera l’80% e deriva da cinque o più annualità di omessi versamenti, l’accordo con cram down non è la strada: occorre valutare il concordato preventivo o, per le imprese sotto soglia, il concordato minore. Se l’accordo coinvolge altri creditori, il loro coinvolgimento deve essere reale e proporzionato al passivo, non una comparsa.
È su scelte di questo tipo che si misura l’utilità di un difensore come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: prima dei numeri, va scelto lo strumento compatibile con la storia fiscale e contributiva dell’impresa, perché la stessa proposta può essere omologabile in un concordato e inammissibile in un accordo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le esclusioni dell’art. 63, comma 6, colpiscono solo il cram down, non la transazione in sé: l’amministrazione resta libera di aderire volontariamente anche quando il tribunale non potrebbe imporle l’accordo. E c’è un’asimmetria che molti ignorano: le condotte che negli accordi escludono l’omologa forzosa non sono, di per sé, ostative nel concordato preventivo, dove il giudice non può aggiungere per via interpretativa cause di esclusione che l’art. 88 non prevede. Ciò non significa che il passato non conti: se l’amministrazione dimostra occultamento di attivo o dati non veritieri, il problema si sposta sulla fattibilità e sulla completezza dell’informazione ai creditori.
Errore n. 6 — Credere che l’omologa chiuda la partita
L’errore
Il tribunale omologa l’accordo con transazione fiscale e contributiva. L’impresa festeggia, archivia il fascicolo e riprende l’attività. Dimentica di aver inviato l’avviso di iscrizione della domanda a un indirizzo PEC dell’Agenzia non competente; paga una rata al Fisco con due mesi di ritardo “tanto c’è tolleranza”; e scopre, alla prima gara, che il DURC non viene rilasciato.
Perché è un errore
L’omologa è un punto di arrivo, ma apre una fase che ha regole proprie, anch’esse in parte comuni e in parte diverse per Fisco ed enti previdenziali.
Sul piano processuale, l’art. 63, comma 3, CCII impone al debitore di avvisare dell’iscrizione della domanda di omologazione l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, via PEC, presso le sedi competenti; per questi creditori il termine di trenta giorni per l’opposizione (art. 48, comma 4, CCII) decorre dalla ricezione dell’avviso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5870/2026 (sez. I, decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026), ha affermato che l’Agenzia delle Entrate che non ha proposto opposizione nel giudizio di omologazione non è legittimata a reclamare la sentenza: il dissenso espresso durante le trattative non basta a farne una parte. Ma questo principio protegge il debitore solo se l’avviso è stato inviato correttamente.
Sul piano sostanziale, l’art. 63, comma 8, CCII prevede che la transazione conclusa negli accordi si risolva di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze.
Sul piano della regolarità contributiva, la situazione dell’impresa che ha in corso uno strumento di regolazione della crisi è peculiare: la Cassazione, con la sentenza n. 9522/2024, ha affermato che il divieto legale di pagamento dei crediti anteriori durante il concordato preventivo (art. 168 l.fall.) pone il debitore in una condizione idonea a determinarne la regolarità contributiva ai fini della normativa sul DURC.
Le conseguenze
Un avviso inviato male rimette in discussione la stabilità dell’omologa, perché consente all’ente di sostenere di non essere stato messo in condizione di partecipare. Un ritardo di pagamento oltre i sessanta giorni fa risolvere di diritto la transazione, senza necessità di sentenza né di diffida, con ritorno del debito pubblico alla misura originaria (al netto di quanto pagato) e con la preclusione quinquennale del cram down per debiti della stessa natura prevista dall’art. 63, comma 6, lettera a). E una gestione disattenta della posizione contributiva può compromettere l’accesso ad appalti e agevolazioni proprio nel momento in cui l’impresa ne ha più bisogno.
Cosa fare invece
Tratta l’esecuzione come una procedura a sé: calendario dei pagamenti per ente, verifica delle scadenze con almeno trenta giorni di anticipo, conservazione delle quietanze, monitoraggio della posizione contributiva. Se una scadenza diventa a rischio, non aspettare il sessantesimo giorno: l’art. 58 CCII consente di rinegoziare gli accordi o modificare il piano quando cambiano in modo sostanziale le condizioni, e la rinegoziazione è fatta salva dalla preclusione quinquennale.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa disposizione (art. 9 CCII). Chi ha ricevuto l’avviso di una sentenza di omologa a fine luglio e pensa di avere “agosto libero” per decidere se reclamare, o chi conta su agosto per differire un’opposizione, rischia di scoprire che il termine è già scaduto. E il termine di sessanta giorni per i pagamenti è un termine sostanziale di adempimento, che con la sospensione feriale processuale non ha nulla a che fare. Vale anche la pena ricordare che l’omologa di una transazione riguarda il debito, non gli eventuali profili penali degli omessi versamenti di ritenute, IVA o contributi, che vanno valutati separatamente.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico; non riproducono casi reali.
Simulazione A — La proposta arrivata in ritardo all’INPS
Ipotesi: S.r.l. commerciale in continuità. Debiti totali 1.284.900 €: Agenzia delle Entrate 412.370 € (di cui 331.260 € di imposte), INPS 187.640 € (di cui 158.910 € di contributi), banche 438.200 €, fornitori 246.690 €. Proposta depositata all’Agenzia e all’agente della riscossione il 14 gennaio 2026; all’INPS, per errore, solo il 20 aprile 2026.
Sviluppo: per l’Agenzia i novanta giorni scadono il 14 aprile 2026. Per l’INPS scadono il 19 luglio 2026. Aderiscono banche e fornitori per 581.300 € (45,24% dei crediti). Con l’Agenzia si arriverebbe al 77,33%; con l’INPS al 59,84%; con entrambi al 91,94%. L’Agenzia dissente; l’INPS non si è ancora pronunciata.
Esito: la domanda di omologazione con richiesta di cram down verso l’Agenzia non può prescindere dall’INPS, perché la sua posizione incide sul raggiungimento del 60% e sulla valutazione della decisività delle adesioni mancanti. L’impresa deve attendere il 19 luglio: oltre tre mesi di ritardo dovuti a un solo deposito sbagliato, durante i quali le misure protettive possono esaurirsi. Con un deposito contestuale al 14 gennaio, la domanda avrebbe potuto essere depositata dal 15 aprile.
Simulazione B — La soglia calcolata sulla base sbagliata e il privilegio ignorato
Ipotesi: accordo di ristrutturazione con proposta depositata il 9 marzo 2026. Debito verso l’Agenzia 1.335.200 €, di cui imposte 1.036.480 € e sanzioni e interessi 298.720 €. Debito INPS 214.310 € di contributi IVS. Altri creditori aderenti pari al 31% dei crediti totali (quindi oltre un quarto: soglia del 50%).
Proposta errata: all’Agenzia 480.000 € (35,95% del debito complessivo, ritenuto “sopra il 30%”); all’INPS il 34%, cioè 72.865,40 €.
Sviluppo del calcolo corretto: la soglia per l’Agenzia si calcola sulle sole imposte, quindi 50% di 1.036.480 € = 518.240 €. L’offerta di 480.000 € equivale al 46,31%: sotto soglia. Per l’INPS la soglia è 50% di 214.310 € = 107.155 €: anche qui l’offerta è insufficiente. Inoltre i contributi IVS, privilegiati di primo grado, ricevono una percentuale (34%) inferiore a quella dell’Erario (46,31%), che ha privilegio di grado inferiore: violazione dell’ordine.
Esito: il cram down è impossibile su entrambi i fronti, per ragioni diverse. Correzione: offerta all’Agenzia 526.900 € (50,84% delle imposte) e all’INPS 124.300 € (58,00% dei contributi), con percentuale dei contributi superiore a quella dei tributi e attestazione che spiega perché i contributi IVS non sarebbero pagati integralmente in liquidazione. Maggior esborso: 98.335 € rispetto alla proposta originaria, che però era destinata al rigetto.
Simulazione C — Il ritardo di quattro giorni
Ipotesi: accordo omologato; rata al Fisco di 43.718 € in scadenza il 30 giugno 2026. Debito originario verso l’Agenzia 1.335.200 €; pagato fino a quel momento 158.070 €.
Sviluppo: i sessanta giorni dell’art. 63, comma 8, decorrono dalla scadenza e terminano il 29 agosto 2026. Agosto non sospende nulla: è un termine di adempimento. L’impresa paga il 2 settembre 2026, al sessantaquattresimo giorno.
Esito: la transazione si risolve di diritto. Il debito verso l’Agenzia torna esigibile nella misura originaria, ridotta solo di quanto versato: 1.335.200 € − 158.070 € = 1.177.130 €, contro un residuo da piano di 368.830 € (526.900 − 158.070). Per cinque anni l’impresa non potrà ottenere il cram down per debiti della stessa natura. Se a maggio avesse chiesto la rinegoziazione ex art. 58 CCII, l’esito sarebbe stato potenzialmente diverso.
La mappa degli errori
Gli errori non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora di scrivere il piano, quando si sceglie lo strumento; altri si consumano al deposito; altri ancora dopo l’omologa, quando l’attenzione cala. La tabella che segue li colloca lungo il percorso e indica se, una volta commessi, esiste un rimedio. “Parziale” significa che il danno può essere contenuto, ma non annullato: tipicamente si recupera la procedura al prezzo di tempo, denaro o di una proposta meno favorevole.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Proposta non depositata a tutti gli enti o all’ufficio sbagliato | Deposito della proposta | Termini che non decorrono, slittamento della domanda di omologa | Sì, con nuovo deposito (a costo di tempo) |
| 2. Trattamento dell’INPS inferiore a quello dell’Erario | Redazione del piano | Violazione dell’ordine dei privilegi, rigetto dell’omologa | Parziale: modifica della proposta prima dell’udienza |
| 3. Stralcio dei contributi in composizione negoziata | Scelta dello strumento | Piano fondato su una risorsa inesistente | Parziale: passaggio ad accordo o concordato |
| 4. Soglie calcolate male o con la legge sbagliata | Redazione della proposta | Cram down impossibile negli accordi | Parziale: aumento dell’offerta o cambio strumento |
| 5. Cram down chiesto in presenza di cause di esclusione o di abuso | Scelta dello strumento | Rigetto dell’omologa | Parziale: concordato preventivo o minore, se praticabili |
| 6. Esecuzione trascurata (avvisi, rate, DURC) | Dopo l’omologa | Instabilità dell’omologa, risoluzione di diritto, preclusione quinquennale | Sì prima della scadenza (art. 58); no dopo la risoluzione |
La checklist preventiva
Prima di depositare una proposta di transazione fiscale e contributiva, verifica che:
- [ ] Hai un elenco completo dei creditori pubblici distinto per ente (Agenzia delle Entrate, agente della riscossione, INPS per ciascuna gestione, INAIL), con estratti di ruolo ed estratto conto contributivo aggiornati.
- [ ] Per ogni credito hai separato capitale, sanzioni e interessi, e hai individuato il grado di privilegio (contributi IVS, altri contributi, tributi erariali, quota chirografaria degli accessori).
- [ ] Hai individuato gli uffici destinatari corretti: ufficio dell’Agenzia competente per ultimo domicilio fiscale, Direzione territoriale INPS per domicilio fiscale e Direzione titolare dei crediti, agente della riscossione.
- [ ] Hai verificato che lo strumento scelto consenta di trattare anche i contributi (in composizione negoziata, art. 23 c. 2-bis, no).
- [ ] Hai controllato le cause di esclusione del cram down dell’art. 63, comma 6 (transazione risolta negli ultimi cinque anni; debito pubblico ≥80% da omessi versamenti o violazioni fraudolente).
- [ ] Hai stabilito per iscritto la data di deposito che individua la disciplina applicabile (prima o dopo il 28 settembre 2024).
- [ ] Hai calcolato la soglia del 50% o del 60% separatamente per ciascun ente, sul solo capitale.
- [ ] Hai verificato che nessun credito privilegiato riceva un trattamento inferiore a quello dei crediti di grado più basso.
- [ ] L’attestazione del professionista indipendente (o la relazione dell’OCC nel concordato minore) contiene un confronto numerico con la liquidazione ente per ente.
- [ ] La dichiarazione sostitutiva sulla completezza dei dati è stata firmata solo dopo un controllo dell’inventario dell’attivo riga per riga.
- [ ] Hai predisposto l’elenco degli indirizzi PEC corretti per l’avviso di iscrizione della domanda di omologazione.
- [ ] Il calendario dei pagamenti post-omologa ha margini realistici e prevede un controllo anticipato di ogni scadenza.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi scopre di aver sbagliato tende a due reazioni opposte: il panico o la negazione. Entrambe sono costose. L’esperienza insegna che la maggior parte degli errori sulla transazione fiscale e contributiva è recuperabile se la si intercetta prima dell’udienza di omologazione; molto meno dopo.
Se la proposta non è arrivata a un ente o è arrivata all’ufficio sbagliato, la via d’uscita è il deposito immediato presso il destinatario corretto. Il termine di novanta giorni per quell’ente decorrerà da lì, e la domanda di omologazione andrà calibrata di conseguenza. Il costo è il tempo, che va gestito anche sul fronte delle misure protettive.
Se la proposta viola l’ordine dei privilegi o non raggiunge le soglie, la via d’uscita è la modifica. L’art. 63, comma 2, prevede che in caso di modifica il termine per l’adesione si prolunghi di sessanta giorni; se la modifica è tale da configurare una nuova proposta, si riparte con un nuovo termine. Conviene valutare con attenzione se la modifica sposti la disciplina applicabile.
Se il piano presupponeva lo stralcio dei contributi in composizione negoziata, la via d’uscita è l’approdo a uno strumento che lo consenta. La composizione negoziata non è un vicolo cieco: può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un concordato preventivo o, per l’impresa minore, in un concordato minore, e il lavoro svolto con l’esperto non va perduto.
Se l’impresa ricade nelle cause di esclusione dell’art. 63, comma 6, l’accordo con cram down non è più percorribile, ma resta l’adesione volontaria dell’amministrazione e restano il concordato preventivo e il concordato minore, dove quelle cause non operano come tali.
Se l’omologa è stata negata, contro la decisione è ammesso il reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII) e poi il ricorso per cassazione. Il reclamo ha senso quando il rigetto poggia su un errore di valutazione del giudice (sulla decisività dell’adesione, sulla convenienza, sul carattere liquidatorio), non quando la proposta era oggettivamente fuori dai requisiti. I termini sono brevi e, lo ripetiamo, agosto non li sospende.
Ci sono poi preclusioni definitive. Una transazione risolta di diritto per mancato pagamento non si “riattiva”: il debito torna esigibile e scatta la preclusione quinquennale per il cram down su debiti della stessa natura. Non la si aggira nemmeno trasferendo l’azienda a una nuova società. Qui il rimedio non è più giuridico ma strategico: ricostruire un percorso diverso, con l’adesione volontaria degli enti o con uno strumento in cui la preclusione non opera.
Se il diniego dell’Agenzia è stato impugnato davanti al giudice tributario, l’errore è di sede: le Sezioni Unite (ord. n. 8504/2021) hanno attribuito al giudice della procedura concorsuale le controversie sulla mancata adesione alla transazione. La via d’uscita è riportare la questione dove deve stare, cioè nel giudizio di omologazione, facendo valere lì la convenienza della proposta e chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, l’omologa forzosa. Nel frattempo il giudizio tributario non protegge il patrimonio e non fa decorrere alcun termine utile per l’accordo.
Se l’avviso di iscrizione della domanda di omologazione è stato inviato a un indirizzo sbagliato, conviene rinnovarlo subito agli indirizzi corretti delle sedi territoriali e regionali competenti, prima che il tribunale decida. Il termine per l’opposizione degli enti decorre dalla ricezione dell’avviso: rinnovarlo può spostare di qualche settimana la decisione, ma elimina l’argomento più insidioso che l’amministrazione potrebbe spendere in sede di reclamo.
Un’ultima avvertenza: prima di rimediare, verifica che il rimedio non sia peggiore dell’errore. Una modifica frettolosa della proposta può aprire problemi nuovi, e un reclamo proposto senza reali margini consuma tempo che potrebbe servire a impostare un concordato.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho mandato la proposta solo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: l’Agenzia delle Entrate e l’INPS l’hanno ricevuta?” No, non necessariamente. La proposta va presentata all’agente della riscossione, all’ufficio dell’Agenzia competente e agli enti previdenziali. L’agente della riscossione non decide il merito della transazione. Il rimedio è depositarla subito presso gli uffici mancanti; i termini decorreranno da quel deposito.
“Ho offerto all’INPS il 30% e al Fisco il 45%: è grave?” Può esserlo. Se i contributi sono privilegiati di grado superiore ai tributi, trattarli peggio viola l’ordine dei privilegi previsto dall’art. 88, comma 1, CCII e richiamato dalla Cassazione (n. 34842/2024) anche negli accordi. Se non c’è ancora stata l’udienza, la proposta può essere modificata.
“Sono in composizione negoziata: posso ancora trattare i contributi?” Non nella composizione negoziata in sé, dove l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i soli crediti delle agenzie fiscali. Puoi però concludere il percorso con un accordo di ristrutturazione o un concordato, strumenti nei quali la transazione contributiva è ammessa.
“Ho calcolato il 50% includendo sanzioni e interessi: posso correggere?” Sì, finché la proposta è modificabile. La soglia si calcola sul solo capitale e per ciascun ente. Una modifica allunga i termini di sessanta giorni, ma è sempre preferibile a un rigetto in udienza.
“Ho pagato una rata al Fisco 70 giorni dopo la scadenza: è tutto perduto?” Negli accordi di ristrutturazione, il mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze determina la risoluzione di diritto della transazione. Occorre verificare con precisione date e importi: se il termine è effettivamente superato, il debito torna esigibile e va costruita una strategia diversa. Se invece hai rate future a rischio, muoviti prima con la rinegoziazione.
“L’Agenzia ha votato contro ma non si è opposta in tribunale: può ancora impugnare l’omologa?” Secondo la Cassazione (ord. n. 5870/2026), il creditore pubblico che non ha proposto opposizione nel giudizio di omologazione non è legittimato al reclamo. Resta però da verificare che l’avviso di iscrizione della domanda sia stato inviato correttamente: se non lo è stato, l’ente potrebbe sostenere di non essere stato messo in condizione di partecipare.
Gli errori davanti ai giudici
Ecco i provvedimenti che documentano, in concreto, che cosa accade a chi commette gli errori descritti, e quali principi orientano oggi la materia. I principi sono riformulati con parole nostre.
1. Cass., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504 — Principio: le controversie sulla mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione spettano al giudice della procedura concorsuale e non al giudice tributario, per la prevalente finalità concorsuale dell’accordo. Rilevanza: chi impugna il diniego davanti alla giustizia tributaria sbaglia sede; il confronto con il Fisco si gioca davanti al tribunale dell’omologa.
2. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2016, n. 26988 — Principio: in linea con la giurisprudenza europea, l’IVA non è un credito intangibile nelle procedure concorsuali e può essere soddisfatta in misura parziale nel rispetto delle regole sulla convenienza. Rilevanza: rinunciare per prudenza alla falcidia dell’IVA significa sprecare margini di risanamento.
3. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) — Principio: il diritto dell’Unione non osta al pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale quando un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Rilevanza: fondamento della falcidia dell’IVA, invocabile anche nel nuovo accordo in composizione negoziata.
4. Cass., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 — Principio: anche negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare l’ordine di priorità tra creditori (relative priority rule), e il tribunale deve verificarlo in sede di omologa. Rilevanza: documenta la conseguenza dell’errore n. 2, cioè trattare un creditore pubblico privilegiato peggio di creditori di rango inferiore.
5. Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 — Principio: l’accordo di ristrutturazione costruito per ottenere, di fatto, la sola falcidia del debito erariale, coinvolgendo gli altri creditori in misura simbolica, può integrare un uso deviato dell’istituto; l’accertamento è di merito e censurabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: è la conseguenza tipica dell’errore n. 5.
6. Cass., sez. I, ord. n. 5866/2026 (marzo 2026) — Principio: nel concordato preventivo con omologa forzosa verso il creditore pubblico, il controllo del giudice si concentra sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria; le ragioni del dissenso dell’amministrazione non assumono rilievo autonomo. Rilevanza: nel concordato conta il confronto numerico, e chi lo documenta bene ha argomenti solidi.
7. Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 — Principio: ai fini dell’omologa forzosa nel concordato preventivo non rileva la meritevolezza del debitore, neppure a fronte di violazioni tributarie sistematiche. Rilevanza: segna l’asimmetria con gli accordi di ristrutturazione, dove l’art. 63, comma 6, esclude il cram down in presenza di certe condotte.
8. Cass., sez. I, ord. n. 5870/2026 (camera di consiglio 12 febbraio 2026) — Principio: l’Agenzia delle Entrate che non ha proposto opposizione nel giudizio di omologazione dell’accordo con cram down non è legittimata a reclamare la sentenza; il dissenso manifestato nelle trattative non la rende parte. Rilevanza: premia il debitore che cura gli avvisi agli enti, e mostra perché l’errore n. 6 può costare la stabilità dell’omologa.
9. Cass., sez. I, ord. n. 14555/2026 — Principio: nel concordato minore l’omologazione forzosa segue la disciplina specifica dell’art. 80, comma 3, CCII, con relazione dell’OCC, e non richiede una transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: per l’impresa minore, applicare le regole del concordato preventivo è un errore di strumento.
10. Cass., sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026 — Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione trasversale del concordato in continuità non poteva combinarsi con il vecchio art. 88, comma 2-bis, per superare il voto contrario dei creditori pubblici. Rilevanza: conferma quanto la data della proposta determini le regole (errore n. 4).
11. Cass., n. 9522/2024 — Principio: il divieto legale di pagamento dei crediti anteriori durante il concordato preventivo pone il debitore in una situazione idonea a determinarne la regolarità contributiva ai fini del DURC. Rilevanza: la gestione della posizione contributiva dopo l’accesso alla procedura ha regole proprie, da conoscere per non perdere appalti e contributi pubblici.
12. Tribunale di Vasto, sent. 24 dicembre 2024 — Principio: per la disciplina transitoria del correttivo ter, il nuovo art. 63 CCII si applica alle sole proposte presentate dopo il 28 settembre 2024; il tribunale ha omologato con il regime previgente un accordo con transazione fiscale e contributiva nonostante la mancata adesione dell’Agenzia, ritenendo la proposta conveniente. Rilevanza: esempio concreto di come la legge applicabile dipenda dalla data della proposta.
13. Tribunale di Piacenza, 26 novembre 2024 — Principio: l’omologazione di un concordato preventivo con transazione fiscale, nel regime dell’art. 182-ter l.fall., cristallizza il debito tributario, che non può essere successivamente rideterminato dall’amministrazione nel corso della procedura. Rilevanza: la precisione iniziale nella quantificazione dei debiti pubblici protegge il piano anche dopo l’omologa.
14. Tribunale di Brindisi, sent. 7 luglio 2025, n. 72 — Principio: nel concordato in continuità, ai fini della ristrutturazione trasversale è sufficiente l’approvazione di una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: mostra come, dopo il correttivo, le classi dei creditori pubblici si inseriscano nelle logiche dell’art. 112, comma 2, CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro sulla transazione fiscale e contributiva ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora salvare.
1. Mappiamo i creditori pubblici ente per ente. Intercettiamo l’errore n. 1 prima che si consumi: acquisiamo estratti di ruolo ed estratti conto contributivi, separiamo tributi, contributi, premi e oneri, e individuiamo per ciascuna voce l’ufficio destinatario.
2. Ricostruiamo la graduatoria dei privilegi. Classifichiamo ogni credito per grado, distinguiamo capitale e accessori e verifichiamo che il trattamento proposto rispetti l’ordine tra INPS, INAIL, Erario e creditori di rango inferiore.
3. Scegliamo lo strumento compatibile con la storia dell’impresa. Confrontiamo composizione negoziata, accordo ordinario e agevolato, concordato preventivo e concordato minore, verificando le cause di esclusione dell’art. 63, comma 6, e la possibilità di trattare i contributi.
4. Calcoliamo le soglie e fissiamo la disciplina applicabile. Calcoliamo il 50% o il 60% per ciascun ente sul solo capitale e documentiamo la data di deposito che determina la legge applicabile.
5. Costruiamo con i commercialisti il confronto con la liquidazione. Esaminiamo stime, tempi di realizzo, garanzie e azioni recuperatorie, così che l’attestazione o la relazione dell’OCC regga alle contestazioni di ciascun ente.
6. Depositiamo e presidiamo i termini. Depositiamo contestualmente la proposta a tutti i destinatari, monitoriamo i novanta giorni e gli eventuali prolungamenti, valutiamo l’effetto di ogni modifica.
7. Curiamo gli avvisi e il giudizio di omologa. Inviamo gli avvisi PEC alle sedi competenti, rispondiamo alle opposizioni e argomentiamo ciascun presupposto del cram down.
8. Quando il termine è scaduto o l’omologa è stata negata, verifichiamo i rimedi. Valutiamo se una modifica, un nuovo deposito, un cambio di strumento o un reclamo siano realmente praticabili, senza proporre impugnazioni prive di margini.
9. Seguiamo reclami e ricorsi per cassazione. Difendiamo l’omologa o contestiamo il rigetto davanti alla corte d’appello e alla Suprema Corte, verificando anche la legittimazione di chi impugna.
10. Presidiamo l’esecuzione. Predisponiamo il calendario dei pagamenti per ente e, se una scadenza è a rischio, attiviamo per tempo la rinegoziazione ex art. 58 CCII per evitare la risoluzione di diritto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Quando l’errore va riparato nei gradi successivi, pesa l’abilitazione di avvocato cassazionista: nel 2026 le regole decisive sul cram down fiscale e contributivo (abuso dello strumento, legittimazione al reclamo, concordato minore, continuità) sono state fissate dalla Corte di cassazione, e poter portare la stessa linea difensiva fino a quel grado evita di dover ricostruire la vicenda da capo davanti a un nuovo difensore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta agli enti può seguire il giudizio di omologa, il reclamo e il ricorso, con continuità di linea e di conoscenza del fascicolo.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: nella transazione fiscale e contributiva la norma giusta senza numeri solidi non basta, e numeri solidi applicati alla norma sbagliata nemmeno.
Chiusura
La transazione fiscale e quella contributiva sono sorelle, non gemelle. Condividono le norme di fondo, i termini per l’adesione, le soglie del cram down negli accordi e la risoluzione di diritto in caso di inadempimento; si separano sul rango dei privilegi, sugli uffici che decidono, sulla prassi degli enti e sulla composizione negoziata, dove il Fisco può transigere e l’INPS no. Quasi tutti gli errori descritti nascono dall’aver ignorato una di queste differenze, o dall’aver scelto lo strumento prima di aver guardato la storia fiscale e contributiva dell’impresa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Monardo coprono ogni snodo del percorso: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per i numeri e la graduazione dei crediti pubblici; l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e l’accordo con il Fisco; il ruolo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC per il concordato minore con omologa forzosa; l’abilitazione di cassazionista per i reclami e i ricorsi. Analizzeremo la tua posizione ente per ente e verificheremo quale strada è realmente percorribile.
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