Quanto Costa Fare Una Transazione Fiscale Con Lo Studio Legale

Perché il vero prezzo di una transazione fiscale lo decidono i giudici

Chi si chiede quanto costa fare una transazione fiscale sta quasi sempre ponendo una domanda più profonda: quanto dovrò pagare davvero al Fisco, in quanto tempo, e cosa rischio se qualcosa va storto? La risposta non sta in un listino. Sta nell’intreccio tra le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) e un numero crescente di pronunce che, tra la fine del 2024 e l’estate del 2026, hanno ridisegnato i confini dell’istituto.

Su questo tema la lettera della legge dice molto meno di quanto sembri. L’art. 63 CCII fissa soglie percentuali, ma sono stati i giudici a stabilire se quelle soglie valgono per la tua domanda o per quella del tuo vicino di casa depositata sei mesi prima; se l’Agenzia delle Entrate può bloccare tutto con un “no”; se un accordo costruito quasi solo sul debito fiscale è legittimo o abusivo; se nel concordato minore serve la procedura rigida del concordato preventivo; se lo stralcio ottenuto diventa, a sua volta, reddito da tassare. Ognuna di queste domande sposta il costo finale di decine o centinaia di migliaia di euro.

Questa guida ti offre le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche sul costo della tua transazione fiscale. Per ogni pronuncia trovi prima il principio giuridico e poi la ricaduta concreta: “in altre parole, se ti trovi in questa situazione, ecco cosa significa per il tuo portafoglio”.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la transazione fiscale vive all’incrocio di competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la trattativa con l’Erario è il cuore della composizione negoziata e degli accordi di ristrutturazione. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per costruire il confronto numerico con la liquidazione su cui il giudice decide. È Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e nel concordato minore la convenienza della proposta al Fisco passa proprio dalla relazione dell’Organismo. Ed è avvocato cassazionista: in questa materia gli orientamenti decisivi si sono formati in Cassazione, ed è lì che una strategia deve poter arrivare senza cambiare difensore.

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Le regole di partenza: cosa dice la legge sul costo della transazione

Prima di entrare nella giurisprudenza serve una mappa essenziale delle norme, perché i giudici si sono pronunciati su testi precisi, spesso modificati più volte.

La transazione fiscale non è uno strumento autonomo: vive dentro uno strumento di regolazione della crisi. Il debitore propone all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, ma lo fa sempre all’interno di una cornice più ampia. Le cornici principali sono quattro.

1. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 e 63 CCII). Il debitore raccoglie adesioni di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati dell’art. 60, a prezzo della rinuncia alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive). La transazione fiscale è regolata dall’art. 63, riscritto integralmente dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto “correttivo ter”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024 e in vigore dal giorno successivo.

2. Concordato preventivo (art. 88 CCII). Liquidatorio o in continuità, con voto dei creditori e trattamento dei crediti pubblici regolato dall’art. 88, erede del vecchio art. 182-ter della legge fallimentare.

3. Concordato minore (artt. 74-83 CCII). Riservato a imprese sotto soglia, professionisti, imprenditori agricoli e start-up innovative. Qui l’omologazione senza adesione del Fisco passa per l’art. 80, comma 3, con l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).

4. Composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2-bis, CCII). Il correttivo ter ha introdotto la possibilità di proporre alle Agenzie fiscali un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato. Ma qui manca l’omologazione forzosa: se il Fisco non aderisce, l’accordo non si fa.

Il “costo” della transazione dipende in primo luogo da quale di queste strade si imbocca. Negli accordi di ristrutturazione, per ottenere l’omologa nonostante il dissenso dell’Erario (il cosiddetto cram down fiscale), l’art. 63, comma 4, richiede che l’adesione pubblica sia determinante per raggiungere le percentuali; che l’accordo non abbia carattere liquidatorio; che gli altri creditori aderenti rappresentino almeno il 25% dell’importo complessivo dei crediti; che il Fisco non riceva meno di quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale; e che il pagamento ai creditori pubblici sia almeno pari al 50% dei rispettivi crediti, esclusi sanzioni e interessi, oltre agli interessi di dilazione al tasso legale.

Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, il comma 5 alza la soglia al 60% e impone una dilazione non superiore a dieci anni. Il comma 6 esclude il cram down in due ipotesi: se nei cinque anni precedenti il debitore ha visto risolversi di diritto un’altra transazione fiscale su debiti della stessa natura; oppure se i debiti verso Fisco ed enti previdenziali raggiungono almeno l’80% del totale e derivano prevalentemente da omessi versamenti per almeno cinque periodi d’imposta, o per almeno un terzo da violazioni fraudolente. Il comma 8, infine, prevede la risoluzione di diritto della transazione se i pagamenti all’Erario non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.

Sul piano procedurale, l’Agenzia ha novanta giorni dal deposito della proposta per aderire; il termine si allunga in caso di modifiche. Solo dopo, in mancanza di adesione, il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione forzosa.

Prima del correttivo, la disciplina transitoria dell’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) prevedeva soglie diverse, pari al 30% o al 40%, calcolate però sull’importo comprensivo di sanzioni e interessi. Due soglie, due basi di calcolo, due regimi temporali: è esattamente su questo terreno che la giurisprudenza ha fatto la differenza.

Resta un’ultima premessa. Nel concordato preventivo e nel concordato minore non esiste una percentuale minima fissa per il cram down: il parametro è la convenienza rispetto alla liquidazione. Il costo della transazione, lì, è determinato da un confronto numerico, non da un’aliquota di legge.


L’orientamento consolidato: il “no” del Fisco non è un veto, ma la convenienza va dimostrata

Il primo grande principio che la giurisprudenza ha stabilizzato riguarda il peso del dissenso dell’Amministrazione finanziaria. Per anni si è discusso se il tribunale potesse superare solo il silenzio degli uffici o anche un rifiuto espresso. La questione è chiusa, e il modo in cui è stata chiusa incide direttamente sul costo della transazione, perché toglie all’Erario il potere di imporre condizioni peggiori di quelle che otterrebbe in liquidazione.

Il voto contrario si può superare: Cass., sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782

La vicenda nasce da un concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, nel testo introdotto dal D.L. n. 125/2020. L’Amministrazione aveva espresso un voto negativo e sosteneva che il cram down fosse riservato ai casi di mera astensione. La Suprema Corte ha chiarito che l’omologazione forzosa opera, ricorrendo gli altri presupposti, non solo quando il creditore pubblico tace, ma anche quando manifesta espressamente il proprio dissenso.

Il principio, calato nella pratica, significa che una proposta ben costruita non può essere “comprata” dall’Agenzia chiedendo di più con la minaccia del voto contrario. Il legislatore del 2024 ha poi scolpito il concetto nel testo dell’art. 88, comma 4, CCII, dove la mancata adesione “comprende anche il voto contrario”. In altre parole, se ti trovi davanti a un diniego motivato in modo generico, non è quello il prezzo che devi accettare: il confronto si sposta in tribunale, sui numeri.

Il giudice guarda la convenienza, non la “moralità” del debitore: Cass., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723

Qui la vicenda è quella di un concordato preventivo in continuità con richiesta di cram down fiscale. L’Agenzia si opponeva sostenendo che il debitore avesse violato in modo sistematico gli obblighi tributari e che, dunque, non meritasse il beneficio. La Corte ha stabilito che nel cram down fiscale del concordato il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non un requisito autonomo di meritevolezza del debitore.

La traduzione pratica è rilevante per il costo. Se il tuo passato fiscale è difficile, nel concordato preventivo questo non ti obbliga di per sé a offrire di più: conta il confronto con lo scenario liquidatorio. Attenzione però all’asimmetria: negli accordi di ristrutturazione le condotte pregresse contano eccome, perché l’art. 63, comma 6, contiene esclusioni esplicite. Lo stesso passato può essere irrilevante in un concordato e decisivo in un accordo.

Chi decide sulle controversie con il Fisco nella crisi: Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504

La pronuncia delle Sezioni Unite nasce dal conflitto sulla giurisdizione: il diniego di adesione alla transazione fiscale va impugnato davanti al giudice tributario o davanti al tribunale della crisi? Le Sezioni Unite hanno affermato che la cognizione spetta al giudice della procedura concorsuale, e hanno valorizzato un prevalente interesse concorsuale all’omologazione che non può essere sacrificato alla sola pretesa fiscale.

In concreto, la battaglia sul “quanto” si combatte in un unico processo, davanti al giudice che conosce l’intero piano. Non devi aprire un secondo fronte in Commissione (oggi Corte di giustizia tributaria) con ulteriori tempi e costi di giustizia: il dissenso dell’Erario viene valutato nello stesso giudizio di omologazione.

L’IVA non è intoccabile: Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti)

La vicenda nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine su un concordato preventivo che prevedeva il pagamento parziale dell’IVA. La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione.

Per chi deve calcolare il costo della transazione, questo principio è fondamentale: spesso l’IVA non versata è la voce più pesante del debito. Se l’IVA non potesse essere falcidiata, il costo minimo della transazione sarebbe spesso insostenibile. La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha richiamato questo orientamento. Il limite resta nei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, espressamente esclusi dalla proposta nella composizione negoziata.


Prima questione aperta: quale soglia si applica alla mia domanda?

La questione

“Il mio commercialista dice che devo offrire almeno il 50%. Un collega mi ha detto che a lui è bastato il 30%. Chi ha ragione?” Probabilmente entrambi. La differenza sta nella data della proposta e nella base di calcolo, e può valere moltissimo.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La vicenda riguardava un accordo di ristrutturazione con richiesta di omologazione forzosa e la corretta applicazione delle soglie minime di pagamento introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023. La Corte ha qualificato quella disciplina come innovativa rispetto al precedente art. 63 CCII, traendone le conseguenze sulla sua applicazione nel tempo. La Suprema Corte ha chiarito, in sostanza, che non si trattava di una semplice interpretazione del testo previgente, ma di regole nuove, che vanno applicate solo alle situazioni che ricadono nel loro ambito temporale.

Cass., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, un debitore aveva chiesto l’omologazione forzosa di un accordo in cui, in sostanza, l’unico creditore coinvolto era l’Erario. La Corte ha affermato che, nel vecchio testo, il cram down presupponeva accordi già conclusi con altri creditori, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali; senza di essi non si può nemmeno verificare se l’adesione pubblica fosse determinante. È un principio che vale per le procedure ancora regolate dalla disciplina previgente.

A livello di merito, il principio della “data della proposta” è stato applicato in modo costante: i tribunali hanno riferito il nuovo art. 63 alle proposte di transazione presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo, in forza della disciplina transitoria dello stesso D.Lgs. 136/2024.

C’è contrasto?

Sul punto di fondo no: l’orientamento prevalente, ormai consolidato in Cassazione, ancora il regime applicabile al momento di presentazione della proposta. Resta aperta, invece, la gestione delle proposte modificate. Una modifica sostanziale che configuri una “nuova proposta” può spostare la domanda sotto un regime diverso. L’assunzione prudenziale è considerare ogni modifica rilevante come potenzialmente idonea a cambiare la disciplina applicabile, e simulare il costo in entrambi gli scenari prima di depositarla.

Cosa significa per te

Il confronto tra i due regimi mostra perché la stessa proposta può costare cifre molto diverse. Con il vecchio regime transitorio, la soglia del 30-40% si calcolava su imposte più sanzioni e interessi; con il nuovo, la soglia del 50-60% si calcola sulle sole imposte. Se il tuo debito è composto in larga parte da sanzioni e interessi, la vecchia soglia poteva risultare in termini assoluti più alta o più bassa della nuova a seconda della composizione: non esiste una regola generale su quale sia più conveniente, esiste solo il calcolo sul singolo fascicolo.

La data di deposito della proposta è, di fatto, una variabile di costo: va scelta e documentata con la stessa cura con cui si costruisce il piano.

È su questioni come questa che si misura il valore della formazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: capire quale testo dell’art. 63 governa la tua domanda viene prima di qualunque discussione sulla percentuale da offrire.


Seconda questione aperta: posso fare una transazione solo con il Fisco?

La questione

“I miei debiti sono quasi tutti fiscali. Banche e fornitori li ho pagati. Posso proporre un accordo soltanto all’Agenzia e farmelo omologare anche se dice di no?” È la domanda che molti imprenditori pongono per prima, perché sembra la via più economica. È anche quella su cui la Cassazione è stata più severa.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Un’impresa aveva chiesto l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione, nel regime della legge fallimentare, senza avere raccolto adesioni significative di altri creditori. La Corte ha stabilito che requisito essenziale dell’omologazione, quando l’Amministrazione non aderisce, è che vi siano stati altri creditori, anche minoritari, che hanno prestato il consenso; solo così si può verificare che l’adesione pubblica sia davvero decisiva. La pronuncia ha anche confermato che un accordo rivolto esclusivamente all’Erario non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale.

Cass., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Qui l’accordo si reggeva su adesioni di creditori il cui credito nasceva dalla stessa procedura di ristrutturazione, non da rapporti anteriori. La Suprema Corte ha escluso l’omologazione forzosa quando mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo si regge soltanto su soggetti il cui credito trova fonte nella ristrutturazione. In altre parole, non basta “fabbricare” creditori aderenti: devono essere creditori veri, preesistenti.

Cass., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. La vicenda riguardava un accordo con un numero di aderenti ritenuto non congruo e un piano sostanzialmente orientato ad azzerare il debito erariale. La Corte ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, quando l’accordo è costruito per ottenere, di fatto, una transazione fiscale forzosa; l’accertamento dell’intento abusivo spetta al giudice di merito.

C’è contrasto?

Nessun contrasto in sede di legittimità: le tre pronunce vanno nella stessa direzione. Il punto delicato è il coordinamento con il nuovo art. 63, comma 5, che ammette il cram down anche quando “non vi sono altri creditori aderenti”, purché si offra almeno il 60% e la dilazione non superi dieci anni. L’assunzione prudenziale è che il testo vigente consenta l’accordo senza altri aderenti, ma a un costo più alto e sempre sotto il controllo del giudice sull’abuso dello strumento. Un accordo che coinvolge il Fisco da solo, se il resto del debito è marginale e il piano è liquidatorio, rimane esposto alla qualificazione di uso distorto.

Cosa significa per te

La scorciatoia “solo col Fisco” costa di più: la soglia sale dal 50% al 60% delle imposte, e il rischio di rigetto aumenta. Se in più il tuo debito pubblico supera l’80% del totale e deriva da omessi versamenti ripetuti per almeno cinque periodi d’imposta, il cram down negli accordi è escluso per legge (art. 63, comma 6). In quel caso la strada va cercata altrove: concordato preventivo, concordato minore se ne hai i requisiti, oppure composizione negoziata, dove però serve il consenso dell’Agenzia.

Coinvolgere davvero banche e fornitori non è un costo in più: è spesso ciò che abbassa la soglia minima dovuta al Fisco e rende l’omologa difendibile.


Terza questione aperta: concordato in continuità e concordato minore, quanto conta la procedura scelta

La questione

“Voglio salvare l’azienda, non chiuderla. E la mia è una piccola ditta. Il cram down vale anche per me? E devo seguire la stessa trafila burocratica delle grandi imprese?” Qui la risposta dipende, ancora una volta, dalla data e dallo strumento.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. La vicenda nasce da un concordato in continuità omologato dal Tribunale di Bari con conversione del voto contrario dell’Agenzia, decisione confermata dalla Corte d’appello e impugnata dall’Erario. La Suprema Corte ha stabilito che il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII, vigente fino alla riscrittura operata dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024, non consentiva di omologare il concordato in continuità convertendo in favorevole il voto contrario di Fisco ed enti previdenziali, perché il richiamo era alle sole maggioranze del concordato liquidatorio (art. 109, comma 1). La sentenza di merito è stata cassata.

Cass., sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha affermato che la disciplina dell’adesione forzosa dell’art. 88, comma 2-bis, nel testo anteriore al correttivo, non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2, CCII (la cosiddetta ristrutturazione trasversale). Sul trattamento delle classi di privilegiati, la Corte ha investito la Corte di giustizia UE.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 126 del 24 aprile 2024, aveva invece ammesso il cram down fiscale nel concordato in continuità anche sotto il vecchio testo. È un esempio del contrasto di merito che la Cassazione ha poi risolto in senso opposto.

Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. In un concordato minore di un professionista, la Corte d’appello aveva ritenuto invalido il voto contrario dell’Agenzia perché privo del parere conforme della Direzione regionale, e aveva omologato. L’Agenzia aveva impugnato. La Corte ha stabilito che nel concordato minore l’omologazione forzosa segue la disciplina autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, CCII, con l’intervento necessario dell’OCC; non occorre la transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. La decisione è stata cassata con rinvio perché il giudice valuti convenienza e fattibilità secondo questi criteri.

C’è contrasto?

Il contrasto sul concordato in continuità ante correttivo è stato risolto dalla Cassazione nel senso restrittivo: per le proposte anteriori al 28 settembre 2024 il cram down fiscale in continuità non era disponibile. Per quelle successive, il nuovo art. 88, comma 4, lo consente, ferme le condizioni dell’art. 112, comma 2. Sul concordato minore, la pronuncia n. 14555/2026 ha chiarito l’autonomia della disciplina. L’assunzione prudenziale è verificare per prima cosa la data della proposta e il tipo di procedura, perché da questi due dati discende se il cram down è disponibile e a quali condizioni.

Cosa significa per te

Per la piccola impresa, il professionista o la ditta individuale, la pronuncia n. 14555/2026 è una notizia che incide sul costo: non esiste una soglia minima del 50% o del 60%, e il percorso amministrativo è più snello. Il parametro diventa la convenienza rispetto alla liquidazione controllata, attestata dall’OCC. Questo non significa pagare poco a tutti i costi: significa pagare quanto è dimostrabile che il Fisco non otterrebbe altrimenti. Il rovescio è che la relazione dell’OCC diventa il documento su cui si gioca tutto. Nel concordato minore il costo della transazione coincide con il valore di liquidazione che l’OCC riesce a documentare: una relazione generica rende la proposta attaccabile e, di conseguenza, più costosa da difendere.

Per l’impresa in continuità, invece, una proposta depositata prima del correttivo non può contare sul cram down: il costo della transazione, in quel caso, è quello che l’Agenzia è disposta ad accettare. Ripresentare la proposta sotto il nuovo regime può cambiare radicalmente lo scenario, ma è una scelta da valutare con i numeri alla mano.


La pronuncia più rilevante per il costo: lo stralcio non diventa reddito tassabile (Cass., sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763)

Tra le decisioni recenti, ce n’è una che parla di costo in senso letterale, anche se nasce in un processo tributario e non in un giudizio di omologa. È quella che risponde alla domanda che molti imprenditori si pongono solo dopo: “Se il Fisco mi abbuona 700.000 euro, quei 700.000 euro diventano un guadagno su cui pagare le imposte?”

Il contesto

Una società aveva ottenuto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare (oggi l’istituto corrisponde agli accordi del CCII). Per effetto dell’accordo, una parte consistente dei debiti era stata stralciata. Dal punto di vista contabile, lo stralcio genera una sopravvenienza attiva: un componente positivo di reddito.

L’art. 88, comma 4-ter, del TUIR prevede un regime di favore: in caso di accordi di ristrutturazione omologati, e degli altri strumenti di risanamento indicati dalla norma, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, gli interessi passivi e gli oneri assimilati. L’Agenzia delle Entrate aveva letto la norma in modo restrittivo: poiché nel caso concreto i debiti stralciati erano inferiori alle perdite disponibili, non c’era alcuna “eccedenza” da detassare, e l’intera sopravvenienza andava tassata ai fini IRES. Con un avviso di accertamento riferito al periodo d’imposta 2014, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione quelle somme. La Commissione tributaria regionale aveva dato ragione all’Ufficio.

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società e cassato con rinvio. Il principio affermato è che non costituisce sopravvenienza tassabile né l’eccedenza dei debiti stralciati rispetto a perdite, interessi passivi e oneri assimilati, né, nell’ipotesi opposta in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori a quelle grandezze, l’importo dei debiti stralciati, che va considerato assorbito nel monte delle perdite.

Il ragionamento è di logica elementare, e proprio per questo convincente. Se la sopravvenienza viene “assorbita” dalle perdite, riducendole, e contemporaneamente viene tassata, lo stesso componente positivo verrebbe colpito due volte: una prima volta perché consuma le perdite che l’impresa avrebbe potuto usare in futuro, una seconda perché entra nel reddito imponibile. La Corte ha escluso questa duplicazione, precisando che le perdite si computano nel loro valore integrale, senza il limite ordinario dell’80% previsto dall’art. 84 del TUIR.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa ordinanza mancava un’interpretazione di legittimità sul coordinamento tra l’art. 88, comma 4-ter, e l’art. 84 del TUIR, e l’Amministrazione poteva sostenere una lettura che, nei casi di stralcio inferiore alle perdite, trasformava il beneficio della ristrutturazione in un nuovo debito d’imposta. Oggi il principio è chiaro.

Il principio, calato nella pratica, significa che quando calcoli il costo complessivo della tua transazione non devi aggiungere, di regola, un’imposta sullo stralcio ottenuto: l’abbattimento del debito, nei limiti della norma, resta un beneficio netto. Occorre però prudenza su due aspetti. Il primo: la norma riguarda gli strumenti che essa stessa elenca, e la corretta collocazione del tuo strumento va verificata con il commercialista. Il secondo: le sopravvenienze che nascono da atti successivi e diversi dall’accordo omologato (ad esempio transazioni stipulate dopo, in fase di esecuzione) sono state trattate dall’Amministrazione in modo differente, e vanno valutate a parte.

In altre parole, il costo di una transazione fiscale va misurato al netto delle imposte che lo stralcio avrebbe potuto generare: la Cassazione ha tolto di mezzo il rischio di pagare il Fisco due volte sulla stessa somma.


I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati costruiti a scopo didattico. Non sono casi seguiti dallo studio: servono a mostrare come i principi visti sopra si traducono in euro.

Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione con cram down (art. 63, comma 4, CCII)

Dati di partenza. S.r.l. di servizi in continuità diretta. Debiti complessivi: 3.286.450 €. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 1.194.310 €, di cui 912.370 € di imposte e 281.940 € di sanzioni e interessi. Banche: 1.418.260 €. Fornitori: 673.880 €. Proposta di transazione depositata il 14 ottobre 2026, quindi pienamente sotto il nuovo art. 63.

Passaggio 1 — Adesioni. Aderiscono banche per 1.102.400 € e fornitori per 318.715 €: totale 1.421.115 €, pari al 43,24% dei crediti. La soglia dell’accordo ordinario (60%) è 1.971.870 €. Con l’Agenzia si arriverebbe a 2.615.425 €, pari al 79,58%. → L’adesione pubblica è determinante.

Passaggio 2 — Altri aderenti almeno un quarto. Il 25% dei crediti è 821.612,50 €. Gli aderenti privati sono 1.421.115 €. → Si applica il comma 4, con soglia del 50%.

Passaggio 3 — Costo minimo di legge. Il 50% delle sole imposte è 456.185 €. Sanzioni e interessi (281.940 €) restano fuori dalla base di calcolo. Il piano offre 471.900 € in sette anni, pari al 51,72% delle imposte, più gli interessi di dilazione al tasso legale vigente. → Soglia rispettata.

Passaggio 4 — Confronto con la liquidazione. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia, dopo i creditori di grado anteriore, incasserebbe circa 214.600 €, in tempi più lunghi. → Trattamento non deteriore.

Passaggio 5 — Esclusioni del comma 6. Debito pubblico sul totale: 36,34%, lontano dall’80%. Nessuna transazione risolta nei cinque anni precedenti. → Nessuna causa ostativa.

Passaggio 6 — Tempi. I novanta giorni dal 14 ottobre 2026 scadono il 12 gennaio 2027. Se il 5 dicembre 2026 la società deposita una modifica della proposta, il termine per l’Agenzia si sposta di sessanta giorni da quella data, cioè al 3 febbraio 2027. Solo dopo la scadenza, in mancanza di adesione, conviene depositare la domanda di omologazione con richiesta di cram down (sul punto la Corte d’appello di Roma, con decisione del 10 aprile 2025, ha ritenuto necessario attendere il decorso del termine di novanta giorni).

Esito in euro. Il costo della transazione per l’impresa è di 471.900 €, più interessi legali di dilazione. Lo stralcio rispetto al debito fiscale complessivo è di 722.410 € (1.194.310 − 471.900). Alla luce di Cass. n. 6763/2026, se la società ha perdite fiscali pari o superiori allo stralcio, quest’ultimo non genera, di regola, imposte aggiuntive.

Variante. Le adesioni private scendono a 612.340 € (18,63%). Con l’Agenzia si arriverebbe a 1.806.650 € (54,97%), sotto il 60%: l’accordo ordinario è impossibile. La società ripiega sull’accordo agevolato dell’art. 60 (soglia 30%), rinunciando a moratoria e misure protettive: senza l’Agenzia 18,63%, con l’Agenzia 54,97% → adesione determinante. Ma gli altri aderenti sono sotto un quarto: si applica il comma 5. La soglia sale al 60% delle imposte, cioè 547.422 €, con dilazione massima di dieci anni. Il costo minimo della transazione aumenta di 91.237 € solo perché mancano adesioni private sufficienti. Ed è proprio lo scenario in cui la Cassazione (n. 4365/2026) invita il giudice a verificare con attenzione che non si tratti di un uso distorto dello strumento.

Simulazione 2 — Concordato minore con cram down (art. 80, comma 3, CCII)

Dati di partenza. Ditta individuale, impresa minore. Debiti ammessi al voto: 187.345 €. Agenzia delle Entrate 83.610 €; INPS 29.470 €; banca 52.180 €; fornitori 22.085 €.

Passaggio 1 — Voto. Votano a favore banca (52.180 €), INPS (29.470 €) e fornitori per 9.940 €: totale 91.590 €, pari al 48,89%. La maggioranza richiesta supera la metà dei crediti ammessi, cioè 93.672,50 €. L’Agenzia vota contro. Mancano 2.082,50 €. Con il voto dell’Agenzia si arriverebbe a 175.200 €, pari al 93,52%. → Adesione determinante.

Passaggio 2 — Costo proposto. Il piano offre all’Agenzia il 31% del credito: 25.919,10 € in cinque anni, finanziati dalla prosecuzione dell’attività e da un apporto esterno di un familiare.

Passaggio 3 — Convenienza. L’OCC, nella relazione, stima che in liquidazione controllata l’Agenzia ricaverebbe circa 11.470 €: l’unico immobile è gravato da ipoteca bancaria di primo grado e i beni strumentali hanno un valore di realizzo modesto.

Passaggio 4 — Verifica del giudice. Alla luce di Cass. n. 14555/2026, non servono la transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale, e non ci sono soglie minime del 50% o del 60%. Il giudice valuta la relazione dell’OCC e le contestazioni dell’Agenzia.

Esito in euro. Se i dati dell’OCC reggono, 25.919,10 € contro 11.470 € rende la proposta conveniente e il tribunale può omologare nonostante il voto contrario. Il costo della transazione è pari al 31% del debito verso l’Agenzia. Negli accordi di ristrutturazione la stessa ditta avrebbe dovuto offrire almeno il 50% delle imposte. La scelta dello strumento, in questo esempio, vale da sola quasi venti punti percentuali di debito fiscale.

Simulazione 3 — Il costo del mancato pagamento di una rata

Dati di partenza. La società della Simulazione 1 ottiene l’omologa. Il piano prevede rate trimestrali all’Agenzia di 16.853,57 € circa (471.900 € in 28 rate). Una rata scade il 30 giugno 2027 e non viene pagata.

Sviluppo. L’art. 63, comma 8, CCII concede sessanta giorni dalla scadenza: il termine ultimo è il 29 agosto 2027. Il termine di sessanta giorni è un termine per adempiere, non un termine processuale: la sospensione feriale (1-31 agosto) riguarda i termini processuali e non sposta questa scadenza. Se entro il 29 agosto 2027 il pagamento non è integrale, la transazione si risolve di diritto, senza bisogno di sentenza.

Esito in euro. Il debito verso il Fisco torna esigibile nella misura originaria, al netto di quanto già versato, con le ordinarie azioni di riscossione. In più, per cinque anni il cram down in un nuovo accordo su debiti della stessa natura è precluso (art. 63, comma 6), e il divieto non si aggira trasferendo l’attività a un’altra società (comma 7). Il costo reale di una rata saltata non è la rata: è la perdita dell’intero stralcio. L’unica via d’uscita è muoversi prima, con la rinegoziazione o modifica del piano prevista dall’art. 58 CCII, che la legge fa espressamente salva.


La giurisprudenza in tabella

La tabella riunisce tutti i provvedimenti richiamati nell’articolo. Per ciascuno trovi la questione decisa, il principio in una riga (riformulato con parole nostre) e la ricaduta sul costo della transazione. È il riepilogo del percorso fatto finora: può essere utile tenerla a portata di mano quando si discute una proposta con l’Agenzia o con il proprio consulente, perché consente di collegare ogni argomento alla pronuncia che lo sostiene.

Due avvertenze di lettura. La prima: alcune pronunce riguardano il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, e sono rilevanti per le proposte depositate prima del 28 settembre 2024 o per capire l’evoluzione della disciplina. La seconda: le pronunce di merito indicano come i tribunali e le corti d’appello hanno applicato le norme in singoli casi, ma non hanno la stessa forza orientativa delle decisioni della Cassazione.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza per il costo
Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504Giudice competente sul diniego del FiscoDecide il giudice della crisi, non quello tributarioUn solo processo, niente secondo fronte
CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14 (Degano Trasporti)Falcidiabilità dell’IVAPagamento parziale dell’IVA ammesso se attestato più conveniente della liquidazioneL’IVA entra nello stralcio
Cass., sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782Voto contrario dell’ErarioIl cram down supera anche il dissenso espressoIl Fisco non impone un prezzo più alto col veto
Cass., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954Accordo con il solo Erario (legge fallimentare)Servono altri creditori aderenti, anche minoritariSenza adesioni private l’omologa è a rischio
Cass., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892Adesioni di creditori “nati” dalla proceduraOccorrono aderenti con crediti anterioriNon si possono creare aderenti di comodo
Cass., sez. III pen., 3 novembre 2025, n. 35840Confisca tributaria e transazione eseguitaL’adempimento in sede di concordato e transazione ha effetto liberatorio sulla confiscaPagare il dovuto nella procedura riduce l’esposizione patrimoniale penale
Cass., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365Aderenti non congruiUso distorto del cram down se l’accordo è una transazione fiscale forzosaScorciatoia “solo Fisco” rischiosa
Cass., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309Soglie del D.L. 69/2023Natura innovativa delle soglie minimeLa data della proposta decide la soglia
Cass., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918Cram down ante correttivoNel vecchio testo servivano accordi con altri creditoriProcedure vecchie: regole più rigide
Cass., sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763Tassazione dello stralcioSopravvenienza da esdebitamento non tassabile, anche se inferiore alle perditeNessuna imposta sullo sconto ottenuto
Cass., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723Meritevolezza nel concordatoConta la convenienza, non il passato del debitoreNel concordato il passato fiscale non alza il prezzo
Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555Cram down nel concordato minoreDisciplina autonoma art. 80, niente art. 88 né parere regionaleNessuna soglia minima: costo legato alla liquidazione
Cass., sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593Vecchio art. 88 e art. 112, c. 2Adesione forzosa ante correttivo non applicabile alla ristrutturazione trasversaleContinuità ante 2024: strategia sulle classi
Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790Cram down in continuità ante correttivoVecchio art. 88, c. 2-bis riservato al concordato liquidatorioProposte anteriori: niente cram down in continuità
Cass., sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960Valore di liquidazione in continuità indirettaIl giudice verifica che il valore di liquidazione indicato sia coerente con la soluzione propostaStime di comodo non abbassano il prezzo
Trib. Napoli, 24 aprile 2024, n. 126Cram down in continuità (merito)Aveva ammesso il cram down in continuità sotto il vecchio testoOrientamento superato dalla Cassazione
App. Roma, 10 aprile 2025Momento della domanda di cram downIl debitore deve attendere i novanta giorni dell’art. 63Anticipare la domanda può costare il rigetto
Trib. Milano, 21 maggio 2026Accordo transattivo in composizione negoziataControllo del tribunale sulla regolarità, non sulla convenienzaNella CNC il prezzo lo fa la trattativa

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Dalle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici che incidono direttamente sul costo di una transazione fiscale.

  • Il “no” dell’Agenzia non fissa il prezzo: se la proposta è conveniente e i presupposti ci sono, il tribunale può superare anche il voto contrario (Cass. n. 27782/2024).
  • Negli accordi di ristrutturazione il costo minimo è fissato per legge: almeno il 50% delle sole imposte, o il 60% se gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano, oltre agli interessi legali di dilazione.
  • Sanzioni e interessi non entrano nella base di calcolo delle soglie del regime vigente: più il debito è gonfiato da accessori, più lo sconto effettivo può essere ampio.
  • La data di deposito della proposta decide quale regime si applica, e con esso la soglia e la base di calcolo (Cass. n. 5309/2026; n. 19790/2026).
  • Un accordo con il solo Fisco costa di più e rischia la qualificazione di uso distorto: coinvolgere davvero gli altri creditori abbassa la soglia e rafforza l’omologa (Cass. n. 32954/2024, n. 31892/2025, n. 4365/2026).
  • Nel concordato preventivo conta la convenienza, non la meritevolezza: un passato fiscale difficile non alza di per sé il prezzo (Cass. n. 10723/2026).
  • Nel concordato minore non ci sono soglie minime e la procedura è più snella: il costo coincide con ciò che l’OCC dimostra essere più conveniente della liquidazione controllata (Cass. n. 14555/2026).
  • Nella composizione negoziata la transazione è possibile, ma senza cram down: il prezzo si decide nella trattativa con l’Agenzia, e il tribunale non ne sindaca la convenienza.
  • Lo stralcio ottenuto con un accordo omologato non genera, di regola, imposte aggiuntive, anche quando è inferiore alle perdite (Cass. n. 6763/2026).
  • Il costo di una rata non pagata è la perdita dell’intero beneficio, più cinque anni di preclusione del cram down: si rinegozia prima, non dopo (art. 63, commi 6 e 8, e art. 58 CCII).
  • Eseguire la transazione ha effetti anche fuori dal processo civile: l’adempimento della pretesa tributaria nella procedura incide sulla confisca penale (Cass. pen. n. 35840/2025).

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Quindi, quanto devo offrire come minimo al Fisco?

Dipende dallo strumento. Negli accordi di ristrutturazione, per ottenere il cram down, almeno il 50% delle imposte (60% se gli altri aderenti sono sotto un quarto), esclusi sanzioni e interessi, più interessi legali di dilazione. Nel concordato preventivo e nel concordato minore non c’è una percentuale fissa: devi offrire più di quanto il Fisco otterrebbe in liquidazione (nel concordato in continuità, non meno). La Cassazione, con la n. 22960/2026, ha ricordato che il giudice verifica la coerenza del valore di liquidazione indicato: una stima troppo bassa per far sembrare conveniente una proposta modesta non regge.

Quindi, se l’Agenzia dice di no, devo alzare l’offerta?

Non necessariamente. Dopo la n. 27782/2024 il voto contrario può essere superato dal tribunale se ricorrono i presupposti. Ma un diniego ben motivato va preso sul serio: se l’Ufficio individua un bene non valorizzato o un’azione recuperatoria trascurata, il confronto con la liquidazione cambia, e con esso il prezzo minimo difendibile.

Quindi, lo sconto che ottengo lo pago in tasse l’anno dopo?

Di regola no, per gli strumenti coperti dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR. Con la n. 6763/2026 la Cassazione ha escluso la tassazione della sopravvenienza sia quando supera le perdite sia quando è pari o inferiore. Va comunque verificata con il commercialista la collocazione del tuo strumento nella norma e la natura di eventuali sopravvenienze nate da atti successivi.

Quindi, esistono costi di giustizia per la transazione?

Sì, ma sono quelli previsti dalla legge, e cioè dal Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), secondo il tipo di procedimento. Il Ministero della Giustizia, con proprie note, ha indicato ad esempio che per alcune fasi, come l’omologa e l’attuazione del concordato preventivo o la fase esecutiva delle procedure di sovraindebitamento, il contributo unificato non è dovuto. Il quadro va verificato strumento per strumento.

Quindi, se ho problemi penali per l’IVA non versata, la transazione mi aiuta?

L’omologa non cancella automaticamente eventuali profili penali, che vanno valutati separatamente. Ma la Cassazione penale, con la n. 35840/2025, ha riconosciuto effetto liberatorio, rispetto alla confisca del profitto, all’adempimento della pretesa tributaria avvenuto in sede di concordato e transazione fiscale. Eseguire regolarmente la transazione ha dunque un valore che va oltre il rapporto con l’Agenzia.


Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Conoscere la giurisprudenza serve solo se la si applica al caso concreto. Ecco cosa facciamo quando un’impresa, un professionista o una ditta individuale deve definire il proprio debito fiscale con una transazione.

1. Individuiamo il regime applicabile. Ricostruiamo le date di deposito di ogni proposta e di ogni modifica e verifichiamo se valgono il testo originario del CCII, l’art. 1-bis del D.L. 69/2023 o il D.Lgs. 136/2024, applicando i principi di Cass. n. 5309/2026 e n. 19790/2026.

2. Scegliamo lo strumento che costa meno a parità di sicurezza. Confrontiamo accordo ordinario, accordo agevolato, concordato preventivo, concordato minore e composizione negoziata, simulando per ciascuno la soglia minima dovuta al Fisco.

3. Calcoliamo le percentuali di adesione. Simuliamo il peso dei creditori con e senza l’Erario, verifichiamo la soglia del 25% degli altri aderenti e la decisività del voto pubblico.

4. Verifichiamo le cause di esclusione. Controlliamo il rapporto tra debito pubblico e debito totale, l’origine del debito (omessi versamenti, violazioni fraudolente) e l’esistenza di transazioni risolte nei cinque anni precedenti.

5. Costruiamo il confronto con la liquidazione. Insieme ai commercialisti dello staff esaminiamo stime, tempi di realizzo, garanzie e azioni recuperatorie, per anticipare le contestazioni dell’Agenzia e difendere il valore di liquidazione davanti al giudice.

6. Eccepiamo l’abuso quando non c’è. Documentiamo la reale portata ristrutturativa dell’accordo e il coinvolgimento effettivo dei creditori, per prevenire la qualificazione di uso distorto (Cass. n. 4365/2026).

7. Gestiamo termini e rapporti con gli uffici. Depositiamo la proposta presso gli enti competenti, monitoriamo i novanta giorni e le proroghe, e valutiamo in anticipo l’effetto di ogni modifica.

8. Difendiamo l’omologa, o la contestiamo, in ogni grado. Seguiamo opposizioni, reclami alla corte d’appello e ricorsi per cassazione con la stessa linea difensiva.

9. Pianifichiamo l’esecuzione e la rinegoziazione. Costruiamo un calendario di pagamenti sostenibile e, se una scadenza è a rischio, predisponiamo per tempo la modifica del piano ai sensi dell’art. 58 CCII.

10. Coordiniamo i profili fiscali collaterali. Con i commercialisti verifichiamo il trattamento dello stralcio ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, alla luce di Cass. n. 6763/2026.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un’analisi giurisprudenziale come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di avvocato cassazionista. Quasi tutti gli orientamenti che oggi determinano il costo di una transazione fiscale si sono formati davanti alla Prima Sezione civile della Corte di cassazione tra il 2024 e il 2026. Una strategia che nasce sapendo di poter arrivare fin lì, con lo stesso difensore, è una strategia costruita fin dall’inizio sugli argomenti che reggono all’ultimo grado di giudizio.

La continuità è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta al Fisco segue il giudizio di omologa, l’eventuale reclamo e il ricorso per cassazione, senza cambi di linea e senza dover ricostruire la vicenda da capo.

Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: nella transazione fiscale l’argomento giuridico senza un calcolo solido non basta, e un calcolo corretto costruito sulla norma sbagliata è altrettanto inutile.


Chiusura

Quanto costa, allora, una transazione fiscale? La risposta onesta è che il costo non è un numero fisso, ma il risultato di tre scelte: lo strumento, la data della proposta e la qualità del confronto con la liquidazione. Le pronunce della Cassazione degli ultimi due anni hanno reso queste scelte più prevedibili, ma anche più decisive: la stessa impresa, con lo stesso debito, può trovarsi a dover offrire il 31% in un concordato minore o almeno il 60% delle imposte in un accordo con il solo Fisco.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la negoziazione con l’Erario propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la conoscenza del concordato minore e del ruolo dell’OCC, propria del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per i numeri del piano; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, dove si sono decise le questioni che oggi fissano il prezzo della transazione. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale strumento è davvero percorribile e costruiremo la strategia più solida.

📩 Prima di depositare una proposta al Fisco, o prima che scadano i novanta giorni, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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