Se hai depositato, o stai per depositare, una domanda di concordato e il Fisco è uno dei tuoi creditori principali, c’è una domanda che ti toglie il sonno più di tutte le altre: che cosa voterà l’Agenzia delle Entrate, chi deciderà quel voto, quando arriverà e che cosa succede se è un no.
Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, dal giorno in cui prepari la proposta al giorno in cui il tribunale decide sull’omologazione. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa, un imprevisto tipico e una condizione di verifica prima di passare alla successiva. Se segui l’ordine, arrivi alla finestra di voto sapendo già quanto pesa il voto del Fisco, se è determinante e come difenderti se è contrario. Se salti passaggi, rischi di scoprirlo quando i margini di manovra sono finiti.
Parliamo del voto dell’amministrazione finanziaria nel concordato preventivo, sia liquidatorio sia in continuità aziendale, regolato dall’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”) come riscritto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il “correttivo ter”), e nel concordato minore degli artt. 74-83 CCII, dove le regole sul voto sono molto diverse e, per certi aspetti, più favorevoli al debitore.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il voto del Fisco nel concordato sta esattamente nel punto in cui si incrociano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Nel concordato preventivo delle imprese, la partita con l’Agenzia si gioca sulla negoziazione e sul piano: è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Nel concordato minore, il voto e il cram down passano dalla relazione dell’Organismo di composizione della crisi: è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. E i numeri che decidono tutto (il confronto con la liquidazione) si costruiscono con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di muovere un solo passo, devi sapere dove ti trovi. Il piano che segue ha otto mosse, ma non tutti partono dalla prima. Qualcuno ha già depositato la domanda e sta aspettando la finestra di voto; qualcuno ha già ricevuto il voto contrario e deve preparare l’omologazione forzosa; qualcuno non ha ancora scelto lo strumento. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — Sei un’impresa “sopra soglia” o un’impresa minore, un professionista, un imprenditore agricolo?
Non è una domanda burocratica: decide le regole del voto. Se sei un’impresa soggetta a liquidazione giudiziale, il tuo strumento è il concordato preventivo e il voto dell’Agenzia segue l’art. 88 CCII, con la competenza della Direzione provinciale o regionale e, nel primo caso, il parere conforme della Direzione regionale. Se invece sei un’impresa minore, un professionista o comunque un soggetto sovraindebitato, lo strumento è il concordato minore e lì vale una regola che cambia la prospettiva: il silenzio del creditore vale consenso (art. 79, comma 3, CCII). Chi non comunica all’OCC la propria posizione nel termine assegnato si considera favorevole alla proposta, così come gli è stata trasmessa.
Domanda 2 — Quando è stata presentata (o quando presenterai) la proposta di trattamento dei crediti tributari?
Il correttivo ter è entrato in vigore il 28 settembre 2024 e ha riscritto integralmente l’art. 88. La data della tua proposta decide quale testo si applica. È una domanda che sembra da manuale, ma nel 2026 la Cassazione ha dimostrato quanto pesi: con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 ha stabilito che il vecchio comma 2-bis dell’art. 88 non consentiva di omologare un concordato in continuità superando il voto contrario del Fisco. Stesso piano, stessi numeri, esito opposto a seconda della data.
Domanda 3 — Il tuo concordato è liquidatorio o in continuità aziendale?
Nel concordato liquidatorio l’approvazione si calcola sulla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109, comma 1). Nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie e servono l’approvazione di tutte le classi o, in mancanza, la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Il voto dell’Agenzia pesa in modo diverso nei due mondi, e diverso è anche il criterio con cui il tribunale può superarlo: convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale nel liquidatorio, trattamento non deteriore nella continuità (art. 88, commi 2, 3 e 4).
Domanda 4 — Hai già un’idea di quanto pesa il credito del Fisco sul totale dei crediti ammessi al voto?
Se non lo sai con precisione, fermati: tutto il resto dipende da questo numero. Un credito erariale che rappresenta il 12% del passivo votante è un voto importante ma raramente decisivo; uno che ne rappresenta il 55% è, da solo, la maggioranza. Nel primo caso il voto contrario ti preoccupa meno; nel secondo, senza un piano per l’omologazione forzosa, il concordato non passa.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa… | …parti da qui |
|---|---|
| Non hai ancora scelto tra concordato preventivo e concordato minore | Mossa 1 — inquadra strumento e disciplina applicabile |
| Hai scelto lo strumento ma non conosci l’esatto debito fiscale | Mossa 2 — ricostruisci il debito tributario e contributivo |
| Conosci il debito ma non hai ancora il piano e l’attestazione | Mossa 3 — costruisci un trattamento che regga all’art. 88 |
| Hai piano e attestazione, stai per depositare | Mossa 4 — deposita la proposta agli uffici giusti |
| Hai depositato e l’ufficio sta istruendo la pratica | Mossa 5 — accompagna l’istruttoria dell’Agenzia |
| Il tribunale ha fissato le date del voto | Mossa 6 — presidia la finestra di voto |
| Il voto è arrivato (o sta per arrivare) contrario o non è arrivato | Mossa 7 — misura se il voto del Fisco è determinante |
| Ti serve l’omologazione nonostante il voto del Fisco | Mossa 8 — chiedi e difendi l’omologazione forzosa |
| Sei un’impresa minore o un professionista | Leggi tutte le mosse con le varianti “concordato minore” indicate in ciascuna |
Una regola vale per tutti: non saltare la Mossa 1 anche se pensi di essere già oltre. Molti procedimenti si inceppano non per un errore nella fase di voto, ma per un’impostazione iniziale sbagliata che emerge solo quando il tribunale deve decidere.
Mossa 1 — Inquadra lo strumento e la disciplina che governerà il voto del Fisco
Obiettivo della mossa: sapere con certezza quale norma regolerà il voto dell’Agenzia delle Entrate nel tuo caso, e quindi quali strumenti avrai a disposizione se quel voto sarà contrario.
Quando va fatta
Prima di qualsiasi altra attività, prima ancora di incaricare l’attestatore. La scelta tra concordato preventivo e concordato minore, e tra concordato liquidatorio e in continuità, deve precedere la costruzione del piano, perché ciascuna opzione ha regole di voto e di omologazione diverse. Se hai già depositato, fai comunque questa verifica oggi stesso: non è mai troppo tardi per accorgersi di un problema, ma può diventarlo.
Attenzione al calendario: per i procedimenti regolati dal Codice della crisi la regola generale è che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera come nel processo civile ordinario (art. 9 CCII). Non pianificare contando su un “agosto fermo”: i termini del concordato possono correre anche d’estate.
Come si esegue
Il primo passo è verificare i requisiti soggettivi. Controlla i parametri dimensionali della tua impresa (attivo patrimoniale, ricavi, debiti) per capire se rientri nella nozione di impresa minore. Se sei un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa, la via naturale è il concordato minore, con l’assistenza dell’OCC.
Il secondo passo è la scelta del tipo di concordato. Chiediti se l’attività continuerà (direttamente o tramite un terzo, per esempio con affitto o cessione d’azienda) o se il piano prevede la liquidazione del patrimonio. La risposta sposta il criterio con cui verrà valutato il trattamento del Fisco: convenienza nel liquidatorio, non deteriorità nella continuità.
Il terzo passo è la verifica temporale. Individua la data in cui la proposta di trattamento dei crediti tributari è stata (o sarà) presentata e confrontala con il 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo ter. Se la proposta è anteriore, dovrai lavorare con il vecchio art. 88 e con i suoi limiti; se è successiva, con il testo nuovo.
Il quarto passo è mettere tutto per iscritto: una nota interna di una pagina che dica “strumento: X; tipo: Y; disciplina applicabile: art. 88 nel testo Z; regola del silenzio: dissenso/assenso; criterio per l’omologazione forzosa: convenienza/non deteriorità”. Questa nota ti accompagnerà in tutte le mosse successive.
La base giuridica
Nel concordato preventivo, l’art. 88, comma 1, CCII stabilisce che il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi può essere proposto esclusivamente attraverso la procedura prevista da quell’articolo. Non esiste un’altra strada per falcidiare il debito erariale nel concordato preventivo. Il comma 3 disciplina l’omologazione forzosa nel concordato liquidatorio; il comma 4 quella nel concordato in continuità.
Nel concordato minore, invece, la Cassazione ha chiarito con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 che la falcidia dei crediti tributari non richiede una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88: il concordato minore ha una disciplina autonoma, incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza prevista dall’art. 80, comma 3, CCII. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e il procedimento di transazione fiscale non è compatibile.
Quanto al tempo, la regola da tenere a mente è questa: il vecchio art. 88, comma 2-bis, collegava l’omologazione forzosa alle sole percentuali dell’art. 109, comma 1, cioè al concordato liquidatorio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19790/2026, ha escluso che quel testo permettesse di convertire in favorevole il voto contrario del Fisco nel concordato in continuità, cassando una decisione di merito che lo aveva ammesso. Nella stessa direzione si era mossa l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, che ha escluso la combinazione tra il vecchio comma 2-bis e la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa mossa è scoprire di aver scelto lo strumento sbagliato. Succede, per esempio, quando un imprenditore individuale imposta un concordato preventivo pur avendo i requisiti del concordato minore, e si trova a dover affrontare il parere conforme della Direzione regionale e la regola del silenzio-dissenso quando avrebbe potuto beneficiare del silenzio-assenso. Oppure quando una società costruisce un concordato in continuità con proposta di transazione anteriore al correttivo, contando su un cram down che per quel testo non esiste.
Se ti accorgi dell’errore prima del deposito, correggi la rotta: è il momento più economico per farlo. Se te ne accorgi dopo, valuta con il difensore se esistono margini per modificare la proposta (una modifica sostanziale può incidere sulla disciplina applicabile, e questo può essere un vantaggio o un rischio) o se conviene impostare una strategia diversa, per esempio puntando su un’adesione negoziata dell’Agenzia invece che sull’omologazione forzosa.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 2 finché non puoi rispondere per iscritto a queste tre domande:
- Qual è lo strumento (concordato preventivo liquidatorio, preventivo in continuità, concordato minore)?
- Qual è il testo dell’art. 88 (o dell’art. 80) che si applica, e perché?
- Nel tuo strumento, il silenzio del Fisco vale dissenso o assenso?
Mossa 2 — Ricostruisci il debito tributario e contributivo al centesimo
Obiettivo della mossa: conoscere l’esatto ammontare, la natura e il grado di privilegio di ogni credito dell’Agenzia delle Entrate, dell’agente della riscossione e degli enti previdenziali, perché su quei numeri si calcolerà il peso del voto.
Quando va fatta
In parallelo con la preparazione del piano e comunque prima di chiudere l’attestazione. Una parte della ricostruzione arriverà dagli uffici dopo il deposito (vedi sotto), ma non puoi aspettare quel momento per sapere di che cosa stai parlando: un piano costruito su numeri sbagliati deve essere riscritto, e ogni riscrittura costa tempo e credibilità davanti al commissario giudiziale e all’Agenzia.
Come si esegue
Procedi per fonti, non per memoria.
Il cassetto fiscale e l’estratto di ruolo. Scarica la situazione debitoria presso l’agente della riscossione: cartelle, avvisi di addebito, somme iscritte a ruolo scadute o sospese. Separa capitale, sanzioni, interessi e aggio (o oneri di riscossione), perché queste componenti hanno trattamenti diversi.
Le dichiarazioni non ancora liquidate. Individua le dichiarazioni presentate per le quali non è ancora arrivato l’esito dei controlli automatici, e le eventuali dichiarazioni integrative. Sono proprio quelle che l’art. 88, comma 5, ti chiede di allegare alla documentazione per gli uffici.
Gli atti di accertamento, anche non definitivi. Recupera avvisi di accertamento notificati e non ancora iscritti a ruolo, processi verbali di constatazione, contenziosi pendenti. Un accertamento impugnato è comunque un credito che l’Agenzia farà valere; il suo trattamento nel piano (e il suo peso nel voto) va deciso con attenzione, eventualmente con un fondo rischi.
I contributi. Fai lo stesso lavoro con l’INPS (e con l’INAIL se hai premi scoperti): avvisi di addebito, DURC, contributi non versati.
Il grado di privilegio. Per ogni voce individua la collocazione: privilegio generale mobiliare per le principali imposte dirette e per l’IVA, privilegi per i contributi, chirografo per le sanzioni. Il grado conta per due ragioni: stabilisce quanto il Fisco otterrebbe in liquidazione (e quindi il limite minimo del trattamento) e stabilisce se e per quale parte l’Agenzia vota. Nel concordato preventivo i creditori privilegiati soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione non votano (art. 109, comma 5); quelli soddisfatti solo in parte votano come chirografari per la parte incapiente.
La base giuridica
Il comma 5 dell’art. 88 CCII disegna una vera e propria istruttoria pubblica sul debito, attivata dal deposito della proposta. L’agente della riscossione deve trasmetterti, entro trenta giorni dalla presentazione, una certificazione che attesti l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici, nello stesso termine, devono liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, notificare gli avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, e certificare il debito derivante da atti di accertamento (anche non definitivi) per la parte non iscritta a ruolo e dai ruoli vistati ma non ancora consegnati. Dopo la nomina del commissario giudiziale, avvisi e certificazioni devono essere trasmessi anche a lui, per le verifiche sull’elenco dei creditori.
Questa istruttoria è la ragione per cui l’Agenzia, prima di votare, conosce il tuo debito spesso meglio di te. Il tuo interesse è arrivarci preparato, non scoprire nuovi importi dalle certificazioni.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto classico è la certificazione dell’ufficio che riporta un importo superiore a quello indicato nel piano: un accertamento dimenticato, una dichiarazione liquidata con esito negativo, sanzioni ricalcolate. Non entrare nel panico e non ignorarla. Verifica voce per voce la differenza; se l’importo è corretto, valuta con l’attestatore l’impatto sul piano (serve un’integrazione? regge ancora il confronto con la liquidazione?); se è contestabile, prepara le osservazioni per il commissario giudiziale, che dovrà decidere sull’ammissione al voto.
Un secondo imprevisto riguarda i crediti contestati in sede tributaria. Se hai un contenzioso pendente, ricorda che l’omologazione del concordato può incidere sul giudizio tributario: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13090 del 27 aprile 2022, ha affermato che l’omologazione di un concordato preventivo comprensivo di transazione fiscale determina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario pendente, e con la sentenza n. 33303 del 29 novembre 2023 (sez. V) è giunta a una conclusione analoga per un accordo di ristrutturazione omologato mentre il giudizio era in Cassazione. Il modo in cui tratti il credito contestato nel piano ha quindi effetti che vanno oltre il voto.
Check di completamento
- Hai una tabella con ogni credito pubblico, distinto per ente, componente (capitale, sanzioni, interessi, oneri), grado di privilegio e fonte documentale.
- Hai calcolato quale parte di quei crediti voterà e per quale importo.
- Hai confrontato i tuoi numeri con almeno una fonte ufficiale (estratto di ruolo, cassetto fiscale) per ogni ente.
Mossa 3 — Costruisci un trattamento dei crediti fiscali che regga all’art. 88
Obiettivo della mossa: offrire all’Agenzia delle Entrate un trattamento che rispetti i vincoli di legge e che, se il voto sarà contrario, permetta comunque al tribunale di omologare.
Quando va fatta
Dopo la Mossa 2 e prima del deposito. È la mossa centrale dell’intera fase preparatoria: qui si decide se l’Agenzia avrà ragioni oggettive per votare a favore e, soprattutto, se in caso di dissenso esisterà la base per un’omologazione forzosa.
Come si esegue
Parti dallo scenario liquidatorio, non dalla proposta. L’errore più comune è decidere prima quanto si vuole pagare al Fisco e poi cercare di giustificarlo. Il percorso corretto è opposto: l’attestatore stima quanto l’Agenzia ricaverebbe in una liquidazione giudiziale (valore di realizzo dei beni, costi della procedura, tempi, rango del credito erariale rispetto ad ipotecari e privilegiati di grado anteriore, eventuali azioni recuperatorie del curatore) e quella stima diventa il pavimento sotto il quale la proposta non può scendere.
Rispetta le regole di trattamento. Se il credito tributario è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori con privilegio di grado inferiore o a quelli con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Se il credito è chirografario (anche per degradazione da incapienza), il trattamento non può essere differenziato rispetto agli altri chirografari o, in caso di classi, rispetto alla classe trattata meglio. Nella continuità, va rispettato anche l’art. 84, commi 6 e 7.
Distingui il criterio secondo il tipo di concordato. Nel liquidatorio l’attestatore deve certificare la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale; nella continuità deve certificare un trattamento non deteriore. Non sono sinonimi: la convenienza richiede un vantaggio, la non deteriorità si accontenta di un risultato almeno pari.
Documenta la finanza esterna. Se il piano offre al Fisco più di quanto otterrebbe in liquidazione grazie a un apporto di terzi (un socio, un familiare, un investitore), quell’apporto deve essere reale, documentato e vincolato. Una finanza esterna “promessa” è il primo punto su cui l’Agenzia costruirà il voto contrario.
Pensa già al giudice. Scrivi il piano e l’attestazione come se dovessero essere letti dal tribunale in un’udienza in cui l’Agenzia contesta ogni numero. Perché, se il voto sarà contrario e determinante, è esattamente ciò che accadrà.
La base giuridica
L’art. 88, comma 1, CCII fissa il limite minimo: la soddisfazione del credito pubblico non può essere inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore dei beni su cui insiste la prelazione, come indicato nella relazione del professionista indipendente. Lo stesso comma detta le regole di trattamento per privilegiati e chirografari. Il comma 2 definisce l’oggetto dell’attestazione: convenienza nel liquidatorio, non deteriorità nella continuità.
Sul rapporto tra crediti tributari privilegiati e regole distributive, la Cassazione aveva già ragionato in vigenza della legge fallimentare con la sentenza n. 17155 del 26 maggio 2022, occupandosi del trattamento dei crediti prelatizi tributari e contributivi nel concordato e dei limiti entro cui può operare una distribuzione non rigidamente gerarchica del valore. Per il concordato minore, la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha ricordato che anche la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause di prelazione.
L’IVA non è un tabù. La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, a condizione che un esperto indipendente attesti che l’erario non otterrebbe di più in liquidazione. È esattamente la logica dell’attestazione dell’art. 88.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’attestazione “debole”: un documento che afferma la convenienza senza dimostrarla, che stima gli immobili al valore di bilancio invece che al valore di realizzo, che ignora le azioni revocatorie o di responsabilità che un curatore potrebbe promuovere. Un’attestazione così non solo non convince l’ufficio, ma consegna all’Agenzia gli argomenti per opporsi all’omologazione forzosa.
Se ti accorgi della debolezza prima del deposito, chiedi all’attestatore di integrare con analisi specifiche. Se te ne accorgi dopo, valuta un’integrazione o una modifica del piano prima della finestra di voto: meglio correggere volontariamente che essere corretti dal tribunale.
Check di completamento
- L’attestazione contiene un confronto numerico esplicito tra quanto il Fisco riceve con il piano e quanto riceverebbe in liquidazione, con tempi e costi.
- Il trattamento dei crediti pubblici privilegiati non è peggiore di quello dei privilegiati di grado inferiore; quello dei chirografari pubblici non è differenziato.
- Ogni apporto di finanza esterna ha un documento che lo rende vincolante.
Mossa 4 — Deposita la proposta agli uffici giusti, nel momento giusto
Obiettivo della mossa: far arrivare la proposta e la documentazione a ciascun ufficio competente a votare, contestualmente al deposito in tribunale, così che nessuno possa eccepire un difetto di procedura.
Quando va fatta
Nel concordato preventivo, contestualmente al deposito della domanda presso il tribunale. Non prima, non dopo: il comma 5 dell’art. 88 usa proprio l’avverbio “contestualmente”. Da quel momento decorrono i trenta giorni entro cui l’agente della riscossione deve certificare il debito e gli uffici devono liquidare e notificare.
Nel concordato minore non esiste la procedura dell’art. 88, ma la proposta, una volta aperta la procedura, viene comunicata ai creditori (Fisco compreso) a cura dell’OCC con il decreto del giudice, che assegna il termine per esprimersi.
Come si esegue
Nel concordato preventivo prepara un fascicolo per ciascun destinatario:
- Agenzia delle Entrate: la copia della proposta e della documentazione va presentata alla Direzione provinciale o regionale competente in base all’ultimo domicilio fiscale, insieme alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data della domanda.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli (se hai debiti doganali o accise): alle Direzioni territoriali competenti, alla Direzione territoriale interprovinciale o alla Direzione centrale per gli atti impositivi da essa emessi.
- Enti previdenziali e assicurativi: alla Direzione provinciale competente.
- Agente della riscossione: che dovrà certificare il debito iscritto a ruolo e che voterà solo per gli oneri di riscossione.
Per ciascun invio conserva la prova: ricevute PEC con allegati, protocolli. Controlla gli indirizzi PEC sui siti istituzionali il giorno stesso dell’invio, perché le strutture territoriali possono essere riorganizzate.
La base giuridica
L’art. 88, comma 5, CCII, nel testo riscritto dal D.Lgs. 136/2024, disciplina uffici destinatari, documenti e termini dell’istruttoria. La giurisdizione sulle controversie nate dal comportamento dell’Agenzia rispetto alla proposta è del giudice della crisi: lo hanno stabilito le Sezioni Unite con l’ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021 (in un caso di accordi di ristrutturazione) e con l’ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021 (in un caso di concordato preventivo), valorizzando la finalità concorsuale della transazione fiscale rispetto alla natura tributaria dei crediti. Tradotto: se l’Agenzia non aderisce, non si va davanti al giudice tributario; ci si confronta davanti al tribunale del concordato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’invio all’ufficio sbagliato o incompleto: una Direzione provinciale diversa da quella dell’ultimo domicilio fiscale, un allegato mancante, le dichiarazioni integrative dimenticate. Le conseguenze possono essere un ritardo nell’istruttoria, una contestazione dell’Agenzia sulla regolarità della procedura o, nei casi peggiori, un argomento in più in sede di omologazione.
Se te ne accorgi, rimedia subito con un nuovo invio completo all’ufficio corretto, informandone il commissario giudiziale. Non aspettare che sia l’ufficio a segnalarlo.
Check di completamento
- Hai la prova dell’invio a ciascun ufficio competente, con data coincidente con il deposito in tribunale.
- Il fascicolo inviato all’Agenzia comprende dichiarazioni non liquidate e integrative.
- Hai annotato in calendario la scadenza dei trenta giorni per certificazioni e liquidazioni.
Mossa 5 — Accompagna l’istruttoria: sapere chi decide il voto dell’Agenzia
Obiettivo della mossa: conoscere chi, dentro l’amministrazione finanziaria, formerà il voto, e fornirgli tempestivamente ciò che serve per decidere, riducendo il rischio di un voto contrario “per mancanza di elementi”.
Quando va fatta
Dal deposito fino all’apertura della finestra di voto. È una fase spesso trascurata, perché il debitore pensa che, una volta depositata la proposta, non ci sia altro da fare che aspettare. È il contrario: è la fase in cui il voto si forma.
Come si esegue
Individua il decisore. Nel concordato preventivo il voto dell’Agenzia delle Entrate non è espresso da un funzionario qualsiasi. Per i tributi amministrati dall’Agenzia, il voto è espresso dalla Direzione competente, su parere conforme della Direzione regionale quando la competenza è di una Direzione provinciale. Per i tributi doganali votano le Direzioni territoriali, la Direzione territoriale interprovinciale o ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi che ha emesso. Per i contributi INPS e i premi INAIL il voto è espresso dalla Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. L’agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione (art. 17 D.Lgs. 112/1999). Sapere questo significa sapere che la tua pratica passerà per più livelli e che i tempi dell’amministrazione vanno messi in conto.
Ricorda che il Fisco vota sull’intero concordato. Un punto spesso frainteso: nel concordato preventivo l’Agenzia non esprime un “sì” o un “no” limitato al trattamento del suo credito, ma vota sulla proposta concordataria nel suo complesso, secondo le forme dell’art. 107 CCII, come ogni altro creditore. Questo significa che valuterà anche la fattibilità complessiva del piano, la serietà della continuità, il trattamento degli altri creditori.
Anticipa le domande. L’ufficio che istruisce la pratica verificherà in particolare: completezza dell’attivo, attendibilità delle stime, coerenza del trattamento del credito erariale con le regole dell’art. 88, esistenza di beni o operazioni che un curatore potrebbe recuperare. Prepara un breve dossier che risponda a queste domande prima che vengano poste.
Mantieni il canale con il commissario giudiziale. Il commissario riceve avvisi e certificazioni dagli uffici e redige la relazione che i creditori (Agenzia compresa) leggeranno prima di votare. Una relazione che rileva criticità non risolte pesa sul voto del Fisco più di qualsiasi tua memoria.
È su questo passaggio che si misura il valore di un difensore che conosca la crisi d’impresa dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta il dialogo con gli uffici fin dall’istruttoria, perché un voto dell’Agenzia si orienta con i numeri prima che con le memorie difensive.
La base giuridica
L’art. 88, comma 6, CCII individua le strutture competenti al voto; il comma 7 limita il voto dell’agente della riscossione agli oneri di riscossione. L’art. 107 CCII disciplina le modalità del voto dei creditori nel concordato preventivo.
Quanto alla prassi dell’Agenzia, la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha avviato una trattazione organica del Codice della crisi articolata in quattro parti. La Parte I, già pubblicata, riguarda composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e gruppi di imprese; per il PRO la circolare distingue gli scenari a seconda di come il termine di 90 giorni per l’adesione si collochi rispetto alla finestra di voto fissata dal tribunale. Le indicazioni specifiche su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo sono attese nelle parti successive: tienine conto, perché orienteranno il comportamento degli uffici.
Nel concordato minore la regola è diversa, e la Cassazione (sentenza n. 14555/2026) l’ha resa esplicita: non si applicano le modalità di espressione del voto dell’art. 88, comma 6, e quindi non serve il parere conforme della Direzione regionale. L’Agenzia si esprime come ogni altro creditore, comunicando all’OCC adesione o mancata adesione nel termine assegnato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio dell’ufficio durante l’istruttoria: nessuna richiesta, nessun contatto, nessun segnale. Nel concordato preventivo il silenzio non è una buona notizia, perché, come vedremo nella Mossa 6, un voto non espresso non si somma ai favorevoli. Se non ricevi segnali, sollecita per iscritto, allega un dossier sintetico e chiedi se servono integrazioni. Tutto ciò che scrivi resta agli atti e, se si arriverà all’omologazione forzosa, dimostrerà al tribunale che hai messo l’amministrazione in condizione di valutare.
Il secondo imprevisto è una richiesta di integrazione che arriva a ridosso della finestra di voto. Rispondi comunque, subito, e informa il commissario: se l’integrazione modifica il piano, il commissario potrebbe dover redigere una relazione integrativa da comunicare ai creditori prima del voto.
Check di completamento
- Sai quale Direzione esprimerà il voto e se serve il parere conforme della Direzione regionale.
- Hai trasmesso all’ufficio un dossier di risposta alle obiezioni prevedibili, con prova dell’invio.
- Hai verificato con il commissario che le certificazioni degli uffici siano state acquisite.
Mossa 6 — Presidia la finestra di voto: come si conta il voto del Fisco
Obiettivo della mossa: sapere esattamente come verrà contato il voto dell’Agenzia (e il suo silenzio), per non scoprire a votazione chiusa che la maggioranza non c’è.
Quando va fatta
Dal momento in cui il tribunale, nel decreto di apertura, fissa la data iniziale e la data finale per il voto dei creditori, fino alla chiusura della finestra. In questo periodo si concentra tutta la tensione della procedura.
Come si esegue
Leggi la relazione del commissario appena esce. Almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto, il commissario giudiziale illustra ai creditori la sua relazione e le proposte definitive (art. 107, comma 3, CCII). È il documento su cui l’Agenzia formerà l’ultima valutazione. Se contiene errori o valutazioni che ritieni infondate, devi saperlo subito.
Controlla l’elenco dei crediti ammessi al voto. Verifica che il credito dell’Agenzia sia inserito per l’importo corretto e nella classe corretta, e che la parte privilegiata soddisfatta integralmente entro 180 giorni sia esclusa dal voto. Un errore in eccesso gonfia il peso del Fisco; uno in difetto può essere contestato dall’Agenzia. Le osservazioni e le contestazioni sui crediti vanno formulate nei tempi e nei modi dell’art. 107 CCII, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Conta i voti come li conterà il tribunale. Nel concordato preventivo il voto si esprime a mezzo PEC inviata al commissario giudiziale. E qui c’è la regola che più spesso sorprende i debitori: nel concordato preventivo il silenzio vale dissenso. L’art. 109, comma 1, richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto: chi non vota non si somma ai favorevoli, ma il suo credito resta nella base di calcolo. Se l’Agenzia, per ritardi interni o per scelta, non vota, per la maggioranza è come se avesse votato contro.
Nel concordato in continuità il calcolo si fa per classi: la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, il voto favorevole dei due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà dei crediti della classe (art. 109, comma 5). È l’unico punto del concordato preventivo in cui l’astensione di alcuni creditori può non impedire l’approvazione di una classe. Se l’Agenzia è sola in una classe, o vi pesa per la maggior parte, il suo voto (o silenzio) decide la classe.
Nel concordato minore la regola si capovolge. Il giudice assegna ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, per far pervenire all’OCC via PEC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione (art. 78, comma 2, lett. c). In mancanza di comunicazione nel termine, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa (art. 79, comma 3). Nella prassi dei tribunali si è ritenuto che un voto contrario pervenuto dopo la scadenza non possa superare la presunzione di consenso già maturata. Per un’impresa minore con un forte debito fiscale, il silenzio dell’Agenzia è quindi un alleato.
La base giuridica
Artt. 107 e 109 CCII per il concordato preventivo; artt. 78 e 79 CCII per il concordato minore. La scelta del “silenzio-dissenso” nel concordato preventivo risale all’ultima versione della legge fallimentare (2015) ed è stata mantenuta nel Codice; quella del “silenzio-assenso” nel concordato minore è dichiarata dalla stessa relazione illustrativa, che ha anche ridotto il quorum dal 60% della L. 3/2012 alla maggioranza assoluta dei crediti.
Nell’art. 79, comma 1, c’è un dettaglio da non perdere: quando un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza per crediti, ottiene anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Lo stesso correttivo è previsto per il concordato preventivo. Se l’Agenzia, da sola, supera la metà dei crediti ammessi, il suo “no” espresso ti obbliga a raggiungere anche la maggioranza per teste; il suo silenzio, nel concordato minore, invece ti favorisce.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’Agenzia che non vota entro la data finale nel concordato preventivo. Non considerarlo un incidente: è un dissenso ai fini del calcolo. Se il suo voto era determinante, passa direttamente alla Mossa 7 e prepara la richiesta di omologazione forzosa, che per legge copre la “mancata adesione”, comprensiva anche del voto contrario.
Un secondo imprevisto è il voto contrario espresso negli ultimi giorni, magari motivato da rilievi nuovi. Leggi con attenzione le motivazioni: sono il copione dell’opposizione che l’Agenzia potrebbe proporre all’omologazione. Ogni rilievo va smontato con dati, non con affermazioni.
Check di completamento
- Hai verificato l’importo e la classe con cui il credito dell’Agenzia è ammesso al voto.
- Hai simulato l’esito del voto in tre scenari: Agenzia favorevole, contraria, silente.
- Sai se nel tuo strumento il silenzio vale dissenso (preventivo) o assenso (minore).
Mossa 7 — Misura se il voto del Fisco è determinante
Obiettivo della mossa: stabilire con un calcolo verificabile se, senza il voto favorevole dell’Agenzia, la proposta non raggiunge le maggioranze. È la prima condizione dell’omologazione forzosa. Se il voto non è determinante, il cram down fiscale non serve (perché la maggioranza c’è comunque) oppure non basta (perché manca per altre ragioni).
Quando va fatta
In forma di simulazione, già prima della finestra di voto: l’hai fatto nella Mossa 6. In forma definitiva, subito dopo la chiusura del voto, sulla base dei voti effettivamente pervenuti al commissario e dell’elenco dei crediti ammessi. Il risultato va messo nero su bianco nel ricorso per l’omologazione.
Come si esegue
Nel concordato liquidatorio. Il calcolo si fa sulle percentuali dell’art. 109, comma 1. Procedi così: somma i crediti ammessi al voto; calcola la metà; somma i crediti che hanno votato a favore senza l’Agenzia (e senza gli enti previdenziali, se anch’essi hanno negato l’adesione); verifica che quella somma resti sotto la maggioranza e che, aggiungendo i crediti pubblici, la maggioranza sarebbe raggiunta. Se un unico creditore supera da solo la maggioranza dei crediti, aggiungi il calcolo per teste. Se ci sono classi, verifica anche la maggioranza nel maggior numero di classi.
Nel concordato in continuità. Il riferimento non è più la maggioranza dei crediti ma la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, e in particolare la maggioranza delle classi prevista dalla lettera d). Il comma 4 dell’art. 88, nel testo vigente, offre due strade. La prima: il voto del Fisco è determinante se, con la sua adesione, si sarebbe raggiunta la maggioranza delle classi. La seconda: il tribunale omologa se quella maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici. È un meccanismo più sofisticato di quanto sembri: in certi casi conviene collocare l’Agenzia in una classe propria, proprio per poterla “neutralizzare” nel calcolo.
Attenzione però all’ultimo periodo del comma 4: ai fini della condizione dell’art. 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. In altre parole, il Fisco non può “contare” come classe favorevole per semplice silenzio. Se il tuo piano di omologazione trasversale si regge su una classe composta dall’Agenzia che dovrebbe sostenere il concordato, quel sostegno deve essere un voto favorevole vero.
Nel concordato minore. Il riferimento è la maggioranza dell’art. 79, comma 1. Qui il calcolo tiene conto del silenzio-assenso: tutti i creditori che non hanno comunicato nulla all’OCC entro il termine si sommano ai favorevoli. Il voto dell’Agenzia diventa determinante solo se è stato espresso in senso contrario, nel termine, e se senza di esso la maggioranza non viene raggiunta.
La base giuridica
Art. 88, commi 3 e 4, CCII (concordato preventivo liquidatorio e in continuità); art. 109, commi 1 e 5; art. 112, comma 2; art. 79, comma 1, e art. 80, comma 3, CCII (concordato minore). Per le proposte anteriori al 28 settembre 2024 ricorda due pronunce. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19790/2026, ha letto il vecchio comma 2-bis come riferito alle sole percentuali dell’art. 109, comma 1, e quindi inapplicabile al concordato in continuità. L’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha escluso che, sempre nel regime previgente, una classe di chirografari “fuori dal denaro” possa essere quella determinante per un’omologazione trasversale “a minoranza”; nello stesso provvedimento la Corte ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione delle classi di privilegiati pagati integralmente ma oltre 180 giorni.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che il voto del Fisco non è determinante perché la maggioranza manca comunque, anche aggiungendo l’Agenzia. Succede quando una banca o un grande fornitore ha votato contro. In questo caso l’omologazione forzosa fiscale non ti salva, e devi valutare altre strade: nella continuità, la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, se ne ricorrono le condizioni; in alternativa, una nuova proposta.
L’imprevisto opposto è scoprire che la maggioranza c’è anche senza il Fisco. Buona notizia? Solo in parte. Il cram down non serve, ma il tribunale verificherà comunque il rispetto dei vincoli dell’art. 88, comma 1, sul trattamento dei crediti tributari, e l’Agenzia potrà sempre opporsi all’omologazione sostenendo di essere trattata peggio che in liquidazione.
Check di completamento
- Hai un prospetto di calcolo con tre colonne: crediti ammessi, favorevoli senza Fisco, favorevoli con Fisco.
- Il prospetto indica la norma di riferimento (art. 109, comma 1; art. 112, comma 2, lett. d; art. 79, comma 1).
- Il commissario giudiziale ha confermato i dati dei voti pervenuti.
Mossa 8 — Chiedi e difendi l’omologazione nonostante il voto del Fisco
Obiettivo della mossa: ottenere che il tribunale omologhi il concordato anche senza l’adesione dell’Agenzia, dimostrando le condizioni di legge una per una e resistendo alle contestazioni dell’amministrazione.
Quando va fatta
Nel giudizio di omologazione, dopo la chiusura del voto. La richiesta di omologazione forzosa va argomentata nel ricorso e sostenuta nelle memorie, in risposta alle eventuali opposizioni. Dopo la decisione, che conceda o neghi l’omologazione, si apre la fase delle impugnazioni: reclamo alla corte d’appello e, poi, ricorso per cassazione.
Come si esegue
Ricostruisci le condizioni una per una.
- Nel concordato liquidatorio: (a) mancanza di adesione dell’amministrazione, che per espressa previsione “comprende il voto contrario”; (b) carattere determinante dell’adesione per raggiungere le percentuali dell’art. 109, comma 1; (c) convenienza della proposta per il Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente.
- Nel concordato in continuità: (a) mancata adesione; (b) le altre condizioni dell’art. 112, comma 2; (c) trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; (d) determinanza rispetto alla maggioranza delle classi, oppure maggioranza raggiunta escludendo le classi pubbliche.
- Nel concordato minore: (a) mancata adesione; (b) determinanza per la maggioranza dell’art. 79, comma 1; (c) convenienza rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della specifica relazione dell’OCC.
Rispondi ai numeri con i numeri. Se l’Agenzia si oppone, lo farà quasi sempre sul terreno della convenienza: stima dei beni troppo bassa, azioni recuperatorie ignorate, finanza esterna incerta, tempi della liquidazione sovrastimati. Prepara per ogni obiezione un controcalcolo documentato, con l’attestatore o con l’OCC.
Non accettare il terreno della “meritevolezza”. Una delle difese più frequenti dell’amministrazione è sostenere che il debitore, per le sue violazioni fiscali passate, non meriti l’omologazione forzosa. La Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha chiarito che nel concordato con cram down fiscale il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Non può invece subordinare l’omologa a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore basato su condotte pregresse, nemmeno su violazioni tributarie reiterate. Questo non significa che la condotta passata sia irrilevante: se incide sulla veridicità dei dati o sulla fattibilità del piano, o se rivela atti di frode, il problema si sposta su quei piani. Ma il solo fatto di aver accumulato debito fiscale non basta.
Presidia i termini delle impugnazioni. Contro la sentenza sull’omologazione si propone reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII; contro la decisione della corte d’appello, ricorso per cassazione. Nel 2026 la maggior parte delle regole sul cram down fiscale è stata scritta proprio dalla Prima Sezione civile della Cassazione: arrivare in quella sede con una linea difensiva coerente dal primo atto è un vantaggio concreto.
La base giuridica
Art. 88, commi 3 e 4, CCII; art. 112 CCII; art. 80, comma 3, CCII; art. 51 CCII. Sulla giurisdizione del giudice della crisi, Cass. SS.UU. n. 8504/2021 e n. 35954/2021. Sul contenuto del controllo del giudice, Cass. n. 10723/2026. Sul concordato minore, Cass. n. 14555/2026, che ha cassato con rinvio la decisione di merito perché il giudice valuti convenienza e fattibilità secondo la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3.
Un confronto utile per capire i limiti viene dagli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), dove esistono soglie minime e cause di esclusione. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Cassazione ha affermato che è configurabile un uso distorto dello strumento quando il debitore costruisce un piano sostanzialmente liquidatorio al solo scopo di azzerare il debito erariale, senza una reale ristrutturazione. Per il regime anteriore al correttivo, con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 e l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha stabilito che l’omologazione forzosa presuppone l’adesione di altri creditori. Sono pronunce sugli accordi, non sul concordato, ma segnalano un principio di fondo: l’omologazione forzosa serve a superare un dissenso ingiustificato, non è una scorciatoia per cancellare il debito fiscale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è il rigetto dell’omologazione per difetto di convenienza. Leggi la motivazione con attenzione. Se il tribunale ha ritenuto sottostimata la liquidazione, valuta se il reclamo può smontare quella valutazione con dati nuovi o facendo emergere un errore di metodo. Se invece il problema è strutturale (il piano non offre davvero al Fisco più della liquidazione), il reclamo rischia di essere solo tempo perso, e conviene riflettere su una nuova proposta.
L’imprevisto opposto è l’omologazione concessa e reclamata dall’Agenzia. Qui la tua posizione è di difesa, e la continuità della linea difensiva tra primo grado, reclamo e Cassazione è decisiva: gli argomenti sui numeri si costruiscono una volta sola e si difendono in ogni grado.
Dopo l’omologazione definitiva resta un’ultima vigilanza. La falcidia opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, Agenzie fiscali comprese, indipendentemente da come hanno votato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (sez. 3, sent. n. 2881/2026) lo ha ribadito, annullando intimazioni con cui l’Agenzia pretendeva gli importi pieni di accertamenti già falcidiati nel concordato. Se dopo l’omologa ti arrivano richieste per l’importo originario, non pagarle senza averle fatte verificare.
Check di completamento
- Il ricorso per omologazione contiene un paragrafo per ciascuna condizione dell’omologazione forzosa, con prova documentale.
- Hai un controcalcolo pronto per ogni prevedibile obiezione dell’Agenzia sulla convenienza.
- Hai annotato i termini per reclamo e ricorso per cassazione e sai chi li seguirà.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati. Servono a mostrare come lo stesso punto di partenza porti a esiti opposti a seconda della tempestività e della correttezza delle mosse. Non sono casi reali.
Simulazione 1 — Concordato liquidatorio, proposta depositata dopo il correttivo
Situazione di partenza. S.r.l. commerciale, concordato liquidatorio con finanza esterna. Crediti ammessi al voto: 2.846.300 €. Di questi: Agenzia delle Entrate 1.197.450 € (parte chirografaria, anche per incapienza del privilegio); INPS 214.630 €; banche 723.900 €; fornitori 710.320 €. La maggioranza richiesta è superiore a 1.423.150 €.
Voti. Votano a favore banche (723.900 €), INPS (214.630 €) e fornitori per 398.115 €. Totale favorevoli senza Agenzia: 1.336.645 €, pari al 46,96%. Mancano 86.506 €. L’Agenzia vota contro. Con il suo voto si arriverebbe a 2.534.095 €, cioè all’89,03%. → Il voto del Fisco è determinante (Mossa 7).
Convenienza. La proposta offre all’Agenzia il 18,4% della parte chirografaria, cioè 220.330,80 €, pagati entro diciotto mesi dall’omologa. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale, dopo ipotecari e privilegiati di grado anteriore e al netto dei costi della procedura, l’Agenzia ricaverebbe circa 131.720 €, in tempi più lunghi.
Esito di chi ha eseguito il piano. L’impresa ha depositato la proposta agli uffici contestualmente al deposito in tribunale (Mossa 4), ha fornito un dossier sulle stime (Mossa 5) e ha contato i voti con il commissario (Mossa 6). Nel ricorso per omologazione chiede l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, comma 3. Se i numeri dell’attestatore reggono, 220.330,80 € contro 131.720 € dimostrano la convenienza e il tribunale può omologare nonostante il voto contrario.
Variante: chi ha saltato la Mossa 3. Stessa impresa, ma l’attestatore ha stimato il magazzino al valore contabile (318.400 €) invece che al valore di realizzo in liquidazione. Nell’opposizione l’Agenzia dimostra due cose. Primo, in liquidazione il magazzino renderebbe circa 96.000 €, per cui il valore dell’attivo era gonfiato. Secondo, e più grave, l’attestazione ha omesso un’azione revocatoria su un pagamento di 227.600 € a una società collegata, che il curatore potrebbe recuperare. Il ricavo liquidatorio per il Fisco sale oltre i 220.330,80 € offerti. Il confronto si ribalta e l’omologazione forzosa diventa molto difficile.
Simulazione 2 — Stessi numeri, concordato in continuità con proposta anteriore al correttivo
Situazione di partenza. Identica alla Simulazione 1, ma il concordato è in continuità aziendale e la proposta di trattamento dei crediti tributari è stata presentata il 12 settembre 2024, sedici giorni prima dell’entrata in vigore del correttivo ter.
Voti. L’Agenzia vota contro; la classe in cui è collocata non approva.
Esito. Il debitore chiede l’omologazione forzosa invocando il vecchio art. 88, comma 2-bis. Ma, alla luce della Cassazione n. 19790/2026, quel testo non consente di convertire in favorevole il voto contrario del Fisco nel concordato in continuità. E l’ordinanza n. 15593/2026 esclude di poter aggirare il limite combinando il vecchio comma 2-bis con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Il concordato non può essere omologato con il cram down fiscale. Chi avesse eseguito la Mossa 1 prima del deposito avrebbe saputo, a settembre 2024, che bastava attendere pochi giorni (o valutare una nuova proposta) per rientrare nel testo nuovo, che il cram down nella continuità lo prevede espressamente al comma 4.
Simulazione 3 — Concordato minore: silenzio o no espresso, la differenza sta in un giorno
Situazione di partenza. Ditta individuale, impresa minore. Crediti ammessi al voto: 263.870 €. Agenzia delle Entrate 118.940 €; INPS 27.310 €; banca 71.450 €; fornitori 46.170 €. Il decreto di apertura del concordato minore viene comunicato ai creditori; il termine per comunicare all’OCC l’adesione o la mancata adesione è di trenta giorni.
Voti espressi. La banca comunica la mancata adesione (71.450 €); due fornitori comunicano il loro no per 12.300 €. Tutti gli altri tacciono.
Esito A: l’Agenzia non comunica nulla nel termine. Per effetto del silenzio-assenso (art. 79, comma 3), i favorevoli sono 263.870 − 71.450 − 12.300 = 180.120 €, pari al 68,26%. Il concordato minore è approvato. Il giudice procederà alle verifiche per l’omologazione senza bisogno di alcun cram down fiscale.
Esito B: l’Agenzia comunica un no al ventisettesimo giorno. I favorevoli scendono a 61.180 €, pari al 23,19%, e il concordato non è approvato. Il debitore chiede l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 80, comma 3. Il voto dell’Agenzia è determinante: con esso si sarebbe arrivati al 68,26%. La proposta offre all’Agenzia il 31% del credito, cioè 36.871,40 € in cinque anni; l’OCC, nella sua relazione, stima che nella liquidazione controllata l’Agenzia ricaverebbe circa 14.285 €. Se i numeri dell’OCC reggono, il giudice può omologare. Come chiarito dalla Cassazione n. 14555/2026, non servono né una transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale.
Esito C: il no dell’Agenzia arriva al trentaquattresimo giorno. Secondo l’orientamento seguito nella prassi dei tribunali, il termine assegnato indica il momento entro cui la volontà del creditore deve pervenire: scaduto il termine, il consenso presunto si è già formato. Si torna all’Esito A. Per il debitore, controllare le date di ricezione delle PEC all’OCC è quindi decisivo, non un dettaglio.
Simulazione 4 — Concordato in continuità dopo il correttivo: la classe del Fisco “neutralizzata”
Situazione di partenza. S.p.a. manifatturiera, concordato in continuità con proposta presentata a marzo 2026. Quattro classi:
- classe 1, crediti erariali privilegiati pagati integralmente ma in cinque anni (486.200 €; votano per l’intero perché dilazionati oltre i 180 giorni);
- classe 2, fornitori strategici chirografari (612.740 €);
- classe 3, banche chirografarie per la parte incapiente (1.074.300 €);
- classe 4, Agenzia delle Entrate chirografaria per sanzioni e parte degradata (389.560 €).
Voti. Le classi 2 e 3 approvano; l’Agenzia vota contro nelle classi 1 e 4. Due classi su quattro: nessuna approvazione unanime e nessuna maggioranza delle classi.
Esito. Il debitore chiede l’omologazione ai sensi dell’art. 88, comma 4. Verifica: escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici (1 e 4), restano due classi, ed entrambe hanno approvato. La maggioranza delle classi è raggiunta. Resta da dimostrare che il trattamento proposto al Fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che ricorrono le altre condizioni dell’art. 112, comma 2. Se invece l’impresa avesse contato sull’Agenzia come classe “di sostegno” per la ristrutturazione trasversale, il suo silenzio non sarebbe bastato: per quella funzione l’adesione pubblica deve essere espressa.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il voto dell’Agenzia delle Entrate nel concordato non è un evento che subisci: è il risultato di un percorso che puoi governare. Parti dalla disciplina (quale strumento, quale testo dell’art. 88). Costruisci numeri solidi (debito esatto, liquidazione stimata al valore di realizzo). Fai arrivare la proposta a chi deve decidere, nel momento giusto, e accompagna l’istruttoria. Conta i voti come li conterà il tribunale. Se il voto del Fisco è contrario e determinante, trasformalo in una richiesta di omologazione forzosa argomentata punto per punto.
Due regole di sintesi. Nel concordato preventivo il silenzio del Fisco pesa come un no; il voto è espresso dalla Direzione competente, con parere conforme della Direzione regionale se la competenza è provinciale; l’omologazione forzosa richiede determinanza e convenienza (liquidatorio) o non deteriorità (continuità). Nel concordato minore il silenzio del Fisco vale sì, non serve il parere della Direzione regionale e l’omologazione forzosa poggia sulla relazione dell’OCC.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Inquadra strumento e disciplina | Sapere quale norma governa il voto | Prima di tutto; data della proposta rispetto al 28/09/2024 | Contare su un cram down che non esiste (Cass. 19790/2026) |
| 2. Ricostruisci il debito | Conoscere importo, natura e privilegio dei crediti pubblici | Prima dell’attestazione; certificazioni entro 30 giorni dal deposito | Certificazioni a sorpresa che rovesciano il piano |
| 3. Costruisci il trattamento | Rispettare l’art. 88, commi 1-2 | Prima del deposito | Attestazione debole, omologa forzosa negata |
| 4. Deposita agli uffici | Proposta agli uffici competenti | Contestualmente al deposito in tribunale | Contestazioni di irregolarità, ritardi istruttori |
| 5. Accompagna l’istruttoria | Voto informato della Direzione competente | Dal deposito all’apertura del voto | Voto contrario “per mancanza di elementi” |
| 6. Presidia il voto | Contare i voti correttamente | Finestra fissata dal tribunale; 30 giorni nel minore | Scoprire tardi che il silenzio pesa come un no (preventivo) |
| 7. Misura la determinanza | Dimostrare che senza il Fisco la maggioranza manca | Subito dopo la chiusura del voto | Chiedere un cram down inutile o impossibile |
| 8. Omologazione forzosa | Omologa nonostante il dissenso | Giudizio di omologa; reclamo e Cassazione | Perdere la procedura su argomenti numerici non difesi |
Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un imprevisto
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti più frequenti quando il voto dell’Agenzia entra in gioco, con il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — L’Agenzia accelera: opposizione con una controstima
Hai ottenuto il voto degli altri creditori e hai chiesto l’omologazione forzosa. L’Agenzia deposita un’opposizione con una propria stima dei beni, più alta di quella dell’attestatore, e segnala un’azione di responsabilità verso gli ex amministratori che il piano non valorizza. Il rischio è evidente: se la stima dell’Agenzia regge, la convenienza scompare.
Piano B. Primo, non rispondere con affermazioni generiche: chiedi all’attestatore un’integrazione mirata su ciascun punto contestato, con metodo e fonti. Secondo, valuta la reale recuperabilità dell’azione di responsabilità: esito incerto, tempi lunghi, costi, solvibilità dei convenuti. Un’azione teoricamente fondata ma praticamente irrecuperabile vale poco nello scenario liquidatorio. Terzo, se la contestazione è fondata, valuta con il difensore se esistono margini per migliorare la proposta prima della decisione (per esempio con un apporto aggiuntivo di finanza esterna), nei limiti in cui la procedura lo consente. Correggere la proposta è sempre meglio che perdere l’omologazione.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto: la finestra di voto si è chiusa senza il voto del Fisco
Nel concordato preventivo la data finale per il voto è passata e l’Agenzia non ha votato. Il silenzio pesa come dissenso e la maggioranza non c’è.
Piano B. Verifica prima di tutto se il voto del Fisco è determinante (Mossa 7). Se lo è, puoi chiedere l’omologazione forzosa, purché ricorrano le altre condizioni: la “mancata adesione” dell’art. 88 comprende sia il silenzio sia il voto contrario. Se la tua proposta è anteriore al correttivo e il concordato è in continuità, sai già dalla Simulazione 2 che la strada è sbarrata. In quel caso le alternative sono un’interlocuzione con l’amministrazione per ottenere un’adesione espressa, dove i tempi della procedura lo consentano, oppure una nuova proposta.
Nel concordato minore lo stesso scenario è, al contrario, favorevole: il silenzio dell’Agenzia nel termine vale assenso. Verifica comunque con l’OCC le date di ricezione di tutte le PEC, perché è lì che si decide l’esito.
Deviazione 3 — Il documento irreperibile: manca la prova dell’invio o l’attestazione è datata
A ridosso dell’omologa ti accorgi di un problema documentale. Può mancare la prova dell’invio della proposta a una delle Direzioni competenti. Oppure l’attestazione si basa su dati patrimoniali di otto mesi prima, e nel frattempo l’impresa ha venduto un bene.
Piano B. Per la prova dell’invio, ricostruisci dai sistemi PEC (ricevute di accettazione e consegna). Chiedi al commissario se l’ufficio ha comunque trasmesso certificazioni, che dimostrano l’avvenuta ricezione. Se necessario, provvedi a un nuovo invio documentato e informane il commissario. Per l’attestazione datata, chiedi un aggiornamento che dia conto delle variazioni. Un’attestazione non aggiornata è il primo bersaglio di un’opposizione dell’Agenzia, e la veridicità dei dati è un presupposto che il tribunale verifica sempre.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 4, cioè parlare con l’ufficio prima di depositare?
Sì, e spesso è utile. Un confronto preliminare con la Direzione competente può aiutarti a capire quali dati l’ufficio considererà decisivi. Ma non sostituisce il deposito formale: nel concordato preventivo la proposta va comunque presentata agli uffici contestualmente al deposito in tribunale, con la documentazione prevista dall’art. 88, comma 5. Ai fini del voto conta ciò che è agli atti.
Se l’Agenzia mi comunica informalmente un parere favorevole, sono al sicuro?
No. Nel concordato preventivo conta il voto espresso nelle forme dell’art. 107 CCII dalla Direzione competente, con il parere conforme della Direzione regionale quando serve. La disponibilità informale di un funzionario non è un voto. Finché il voto non è arrivato al commissario nella finestra fissata, prepara comunque la Mossa 7 e la Mossa 8.
Nel concordato minore devo comunque presentare una transazione fiscale all’Agenzia?
Secondo la Cassazione (sentenza n. 14555/2026), no. La falcidia dei crediti tributari nel concordato minore segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, e non dipende dalla procedura dell’art. 88. Naturalmente la proposta deve rispettare le regole generali del concordato minore, compresa la graduazione delle prelazioni, e l’OCC deve valutarne la convenienza.
L’agente della riscossione vota per tutto il debito iscritto a ruolo?
No. L’agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione (art. 88, comma 7). Per il resto del debito iscritto a ruolo vota l’ente titolare del credito: l’Agenzia delle Entrate per i tributi che amministra, l’INPS per i contributi, e così via.
Se l’Agenzia vota contro, posso impugnare quel voto davanti al giudice tributario?
No. Le Sezioni Unite (ordinanze n. 8504/2021 e n. 35954/2021) hanno attribuito al giudice della crisi le controversie sulla mancata adesione del Fisco alla proposta. Per superare il voto contrario non serve un ricorso tributario: si chiede l’omologazione forzosa nel giudizio di omologazione.
Il tribunale può negarmi l’omologa perché in passato non ho versato le imposte?
Nel concordato preventivo la Cassazione (sentenza n. 10723/2026) ha escluso che l’omologazione forzosa possa dipendere da un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore: il tribunale verifica la convenienza della proposta. Le condotte passate tornano rilevanti solo se incidono su altri presupposti, come la veridicità dei dati, la fattibilità del piano o l’esistenza di atti in frode.
Nel concordato in continuità, come conviene collocare l’Agenzia nelle classi?
Qui non esiste una risposta valida per tutti, ma esiste un metodo. Nella continuità la divisione in classi è obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII), e il modo in cui collochi i crediti pubblici decide come si conterà il loro voto. Per prima cosa distingui la parte privilegiata dalla parte chirografaria, anche quella nata per incapienza: hanno interessi economici diversi e, di regola, non possono stare nella stessa classe. Poi chiediti che ruolo deve avere il Fisco nel calcolo. Se il tuo piano punta sull’art. 88, comma 4, cioè sulla maggioranza delle classi raggiunta escludendo quelle pubbliche, ti conviene che le classi pubbliche siano omogenee e separate, così da poterle togliere dal conteggio senza trascinare fuori anche altri creditori. Se invece il piano ha bisogno di una classe di creditori con prelazione che sostenga il concordato, ricorda che il sostegno di una classe pubblica vale solo se l’adesione è espressa. Infine, non costruire classi “su misura” per aggirare il voto: la formazione delle classi è controllata dal tribunale e una classificazione artificiosa è uno degli argomenti più efficaci nelle mani dell’Agenzia.
Il voto dell’INPS segue le stesse regole di quello dell’Agenzia delle Entrate?
In larga parte sì, ma il decisore è diverso. Per i contributi amministrati dall’INPS e per i premi INAIL il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale (art. 88, comma 6). Le regole sull’omologazione forzosa dei commi 3 e 4 riguardano sia l’amministrazione finanziaria sia gli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie. Nella pratica questo significa che devi fare per l’INPS lo stesso lavoro della Mossa 2 (ricostruzione del debito contributivo e del suo privilegio), della Mossa 4 (deposito alla Direzione provinciale competente) e della Mossa 7 (calcolo della determinanza). Nel calcolo, se sia l’Agenzia sia l’INPS negano l’adesione, verifica se è determinante la loro mancata adesione congiunta: nella Simulazione 1 l’INPS ha votato a favore, ma se avesse votato contro il calcolo sarebbe cambiato.
E se sono ancora nella composizione negoziata: il Fisco può essere “superato” anche lì?
No, ed è una differenza che cambia la strategia. Dal 28 settembre 2024 l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre all’amministrazione finanziaria un accordo sul debito tributario già durante le trattative della composizione negoziata. Ma lì l’accordo si fa solo se l’Agenzia aderisce: nella composizione negoziata non esiste un’omologazione forzosa contro il dissenso del Fisco. Se le trattative non portano a un’adesione e il debito erariale pesa in modo decisivo, il passaggio naturale è verso uno strumento che la prevede, come il concordato preventivo (art. 88) o gli accordi di ristrutturazione (art. 63). Il lavoro fatto nelle trattative non è perso: la ricostruzione del debito, le stime e il dialogo con l’ufficio diventano la base delle Mosse 2, 3 e 5.
Negli accordi di ristrutturazione il voto del Fisco funziona allo stesso modo?
No. Negli accordi l’Agenzia non “vota” in una finestra fissata dal tribunale: aderisce, o non aderisce, sottoscrivendo l’accordo. Ha novanta giorni dal deposito della proposta, che si allungano se la proposta viene modificata. Il silenzio non vale adesione. Anche l’omologazione forzosa ha regole diverse: l’art. 63 CCII, dopo il correttivo ter, richiede tra l’altro che l’accordo non sia liquidatorio, che il pagamento ai creditori pubblici raggiunga almeno il 50% dei crediti (60% se gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano), al netto di sanzioni e interessi, e prevede cause di esclusione legate a omessi versamenti ripetuti o a violazioni fraudolente. Nel concordato preventivo queste soglie numeriche non ci sono: il parametro è la convenienza o la non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. Scegliere tra i due strumenti significa anche scegliere quale tipo di confronto affrontare con il Fisco.
Le tasse del Comune seguono le stesse regole del voto dell’Agenzia?
Non automaticamente. L’art. 88 parla di tributi “amministrati dalle agenzie fiscali”, e i Comuni non sono agenzie fiscali. Per questo IMU, TARI e gli altri tributi locali, nel concordato, seguono di regola le norme ordinarie sul voto, sulle classi e sul trattamento dei privilegiati, senza il meccanismo specifico di omologazione forzosa pensato per l’amministrazione finanziaria e per gli enti previdenziali. Nel 2026 il legislatore della delega fiscale è intervenuto sul tema; prima di costruire un piano che conta sulla riduzione dei tributi locali va però verificato lo stato di attuazione di quelle disposizioni alla data del deposito. Nel dubbio, tratta il Comune come un creditore ordinario e calcola le maggioranze di conseguenza.
Se il piano cambia dopo il deposito, l’Agenzia deve votare di nuovo?
Dipende da quanto cambia e da quando. Se la modifica arriva prima della finestra di voto, la regola pratica è una sola: i creditori, Agenzia compresa, devono votare su una proposta che conoscono nella sua versione definitiva. Per questo l’art. 107, comma 3, CCII prevede che il commissario comunichi la sua relazione e le proposte definitive almeno quindici giorni prima dell’inizio del voto. Se la modifica è sostanziale, informa subito il commissario e gli uffici. Se tocca proprio il trattamento dei crediti tributari, verifica con il difensore anche l’eventuale effetto sulla disciplina applicabile, come visto nella Mossa 1. Una modifica non comunicata in tempo è uno degli argomenti più semplici che l’Agenzia può usare per contestare la regolarità del voto.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Qui trovi i provvedimenti su cui poggia ogni mossa: estremi, principio riformulato con parole nostre e motivo per cui contano. Sono raggruppati per mossa.
A sostegno della Mossa 1 (strumento e disciplina applicabile)
1. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore la riduzione o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, perché l’art. 80, comma 3, detta una disciplina autonoma fondata sull’OCC. Per incompatibilità non si applicano nemmeno le modalità di voto dell’art. 88, comma 6, compreso il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: cambia completamente la strategia per imprese minori e professionisti.
2. Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: il testo dell’art. 88, comma 2-bis, vigente prima del D.Lgs. 136/2024, non permetteva di omologare il concordato in continuità trasformando in favorevole il voto contrario del Fisco e degli enti previdenziali, perché rinviava alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: la data della proposta decide se nella continuità il cram down è disponibile.
3. Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Principio: nel regime anteriore al correttivo l’omologazione forzosa fiscale non si combinava con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Per l’omologazione “a minoranza” la classe favorevole doveva essere formata da creditori con prelazione, non da chirografari privi di valore in liquidazione. La Corte ha inoltre interpellato la Corte di giustizia UE sulle classi di privilegiati pagati per intero oltre 180 giorni. Rilevanza: nelle procedure regolate dal vecchio testo impone di ripensare la costruzione delle classi.
A sostegno della Mossa 2 (ricostruzione del debito)
4. Cass. civ., ord. 27 aprile 2022, n. 13090. Principio: l’omologazione di un concordato preventivo che include la transazione fiscale fa cessare la materia del contendere nel giudizio tributario pendente sugli stessi crediti. Rilevanza: il modo in cui il piano tratta i crediti contestati incide direttamente sul contenzioso tributario.
5. Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2023, n. 33303. Principio: se durante il giudizio di legittimità sul credito tributario sopravviene l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, quel giudizio si estingue per cessata materia del contendere. Rilevanza: conferma il coordinamento tra procedura concorsuale e processo tributario.
A sostegno della Mossa 3 (costruzione del trattamento)
6. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2022, n. 17155. Principio: nel regime della legge fallimentare la Corte ha definito condizioni e limiti entro cui i crediti tributari e contributivi privilegiati possono essere soddisfatti nel concordato con regole distributive non rigidamente gerarchiche. Rilevanza: è il precedente da cui derivano i vincoli di trattamento oggi scritti nell’art. 88, comma 1.
7. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: anche la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale del debitore e l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: la semplificazione del concordato minore non autorizza a trattare il Fisco privilegiato come un chirografario qualsiasi.
8. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il diritto dell’Unione non vieta il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che in liquidazione l’erario non otterrebbe di più. Rilevanza: consente di includere l’IVA nella falcidia, a patto che l’attestazione sia rigorosa.
A sostegno delle Mosse 4 e 5 (deposito e istruttoria)
9. Cass. civ., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504. Principio: le controversie sulla mancata adesione dell’Agenzia alla proposta di trattamento dei crediti tributari spettano al tribunale della crisi e non al giudice tributario, perché nell’istituto prevale la finalità concorsuale. Rilevanza: individua il giudice davanti al quale si discute il dissenso del Fisco.
10. Cass. civ., Sez. Un., ord. 22 novembre 2021, n. 35954. Principio: ribadisce la giurisdizione del giudice della crisi sul diniego erariale, questa volta in un concordato preventivo. Rilevanza: è la conferma specifica per lo strumento di cui tratta questo articolo.
A sostegno della Mossa 8 (omologazione forzosa)
11. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato con cram down fiscale il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche alla luce della relazione del professionista indipendente. Non può aggiungere un requisito autonomo di meritevolezza legato a condotte pregresse o a violazioni tributarie ripetute. Rilevanza: sposta il confronto con l’Agenzia sul terreno dei numeri.
12. Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: negli accordi di ristrutturazione è configurabile un uso distorto dello strumento quando il piano, sostanzialmente liquidatorio, è costruito solo per azzerare il debito erariale, senza una reale ristrutturazione verso gli altri creditori. Rilevanza: principio di cautela, utile anche nel concordato per non costruire piani “contro il Fisco”.
13. Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: negli accordi di ristrutturazione l’istanza di omologazione forzosa è inammissibile se mancano adesioni di creditori anteriori; non bastano creditori il cui credito nasce dalla ristrutturazione stessa. Rilevanza: mostra per contrasto la diversa logica del concordato, dove la determinanza si misura sulle maggioranze di voto.
14. Cass. civ., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime degli accordi anteriore al correttivo, il cram down presupponeva accordi con altri creditori, anche se insufficienti; senza di essi non si può verificare se l’adesione pubblica fosse determinante. Rilevanza: chiarisce che la determinanza si dimostra sempre con un calcolo sugli altri consensi.
15. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sez. 3, sent. n. 2881/2026. Principio: la falcidia concordataria vincola tutti i creditori anteriori, comprese le Agenzie fiscali, indipendentemente dal voto espresso; dopo l’omologa l’Agenzia non può pretendere gli importi originari degli accertamenti falcidiati. Rilevanza: presidia la fase successiva all’omologazione, quando il voto contrario del Fisco non ha più effetti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un concordato dipende dal voto dell’Agenzia delle Entrate, questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.
1. Verifichiamo lo strumento e la disciplina applicabile. Ricostruiamo requisiti dimensionali, tipo di concordato e data della proposta, e stabiliamo per iscritto quale testo dell’art. 88 (o dell’art. 80) governerà il voto e l’eventuale omologazione forzosa.
2. Ricostruiamo il debito pubblico voce per voce. Incrociamo estratti di ruolo, cassetto fiscale, accertamenti e avvisi di addebito, separando capitale, sanzioni, interessi e oneri e attribuendo a ogni voce il grado di privilegio.
3. Esaminiamo lo scenario liquidatorio con i commercialisti dello staff. Rileggiamo stime, tempi di realizzo, costi di procedura e azioni recuperatorie per individuare in anticipo i punti che l’Agenzia contesterà.
4. Controlliamo il rispetto dei vincoli dell’art. 88. Verifichiamo che il trattamento dei crediti pubblici privilegiati e chirografari rispetti le regole di legge e che l’attestazione contenga un confronto numerico esplicito.
5. Depositiamo la proposta presso gli uffici competenti. Individuiamo Direzioni e indirizzi, predisponiamo i fascicoli con le dichiarazioni non liquidate e integrative e conserviamo la prova di ogni invio.
6. Presidiamo l’istruttoria. Monitoriamo il termine di trenta giorni per certificazioni e liquidazioni, rispondiamo alle richieste degli uffici e verifichiamo con il commissario che la documentazione sia stata acquisita.
7. Calcoliamo le maggioranze in tre scenari. Simuliamo l’esito del voto con Agenzia favorevole, contraria e silente, applicando le regole dell’art. 109 o, nel concordato minore, il silenzio-assenso dell’art. 79.
8. Contestiamo le ammissioni al voto errate. Controlliamo importo e classe del credito erariale e formuliamo osservazioni e contestazioni nei termini previsti.
9. Argomentiamo l’omologazione forzosa. Redigiamo il ricorso dimostrando, una condizione alla volta, mancata adesione, determinanza e convenienza o non deteriorità, e rispondiamo alle opposizioni dell’Agenzia con controcalcoli documentati.
10. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione, e vigiliamo dopo l’omologa. Difendiamo l’omologazione (o la contestiamo) davanti alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, e verifichiamo che le successive richieste del Fisco rispettino la falcidia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il voto del Fisco nel concordato preventivo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Significa conoscere dall’interno le trattative tra impresa, banche e amministrazione finanziaria, e saper leggere un piano con gli occhi di chi deve decidere se votarlo. Nel concordato minore, dove il voto e il cram down passano dalla relazione dell’OCC, pesa l’esperienza di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC: è la relazione dell’Organismo, e il modo in cui misura la convenienza, a decidere se il no dell’Agenzia potrà essere superato.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Chi imposta la proposta al Fisco è lo stesso difensore che segue il giudizio di omologazione, il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione: nessun cambio di linea, nessuna vicenda da ricostruire da capo a ogni grado.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo. Il confronto con l’Agenzia si vince con una norma letta correttamente e con un numero che regge, e le due cose si costruiscono insieme, non una dopo l’altra.
Chiusura: il voto del Fisco si prepara, non si aspetta
Il voto dell’Agenzia delle Entrate nel concordato segue regole precise: chi lo esprime, quando, come si conta il silenzio, quando il tribunale può superarlo. Nel concordato preventivo il silenzio pesa come un no, e l’omologazione forzosa richiede determinanza più convenienza o non deteriorità. Nel concordato minore il silenzio vale sì e la partita si gioca sulla relazione dell’OCC. In entrambi i casi la data della proposta può decidere tutto.
Ogni mossa fatta nei tempi è un argomento che conservi davanti al tribunale; ogni mossa rimandata è un argomento che consegni all’Agenzia.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Monardo. Nel concordato preventivo è decisiva la negoziazione della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Nel concordato minore contano la conoscenza della procedura e del ruolo dell’OCC, propria del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC. Per i numeri del confronto con la liquidazione serve lo staff nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. E c’è l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, la sede in cui nel 2026 si sono fissate le regole sul voto del Fisco. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la disciplina applicabile e costruiremo con te la strategia per ogni mossa.
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