Transazione Fiscale Iva: Si Può Pagare Solo Una Parte?

Sì, oggi l’IVA si può pagare solo in parte, ma soltanto dentro uno strumento di regolazione della crisi e rispettando regole precise. La maggior parte delle proposte che non vanno a buon fine non cade perché l’impresa non ne aveva diritto: cade per errori di impostazione che si potevano evitare.

Per quasi vent’anni l’IVA è stata considerata “intoccabile”. Oggi il quadro è cambiato. La Corte di giustizia UE (causa Degano Trasporti), la Corte costituzionale e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consentono di pagarla in percentuale nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel concordato minore e, secondo la stessa Agenzia delle Entrate, anche nell’accordo transattivo della composizione negoziata. La legge però non concede sconti a chi li chiede. Ammette il pagamento parziale quando i numeri dimostrano che l’Erario incassa almeno quanto otterrebbe da una liquidazione. È qui che si commettono gli errori, e alcuni costano molto.

In questa guida trovi i sei errori più frequenti, dal più grave al meno evidente:

  1. Chiedere all’Agenzia delle Entrate uno “sconto” sull’IVA fuori da uno strumento di regolazione della crisi.
  2. Mettere l’IVA ridotta nel piano senza una vera proposta di transazione fiscale.
  3. Offrire all’IVA una percentuale a caso, senza guardare il suo rango e la liquidazione.
  4. Contare sul cram down senza aver controllato soglie, esclusioni e disciplina applicabile.
  5. Credere che la transazione fiscale faccia sparire anche il reato di omesso versamento IVA.
  6. Considerare chiusa la partita con l’omologa e perdere tutto per una rata in ritardo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? La transazione fiscale sull’IVA si colloca dove si incontrano crisi d’impresa, diritto tributario e contenzioso, e ognuno di questi fronti corrisponde a una competenza certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata, dove oggi si può concludere l’accordo transattivo con il Fisco. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, necessario per costruire il confronto numerico con la liquidazione. È Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, e questo conta per il concordato minore delle piccole imprese. Infine è cassazionista, quindi può seguire reclami e ricorsi fino all’ultimo grado.

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Errore n. 1 – Chiedere all’Agenzia uno “sconto” sull’IVA fuori da uno strumento di regolazione della crisi

L’errore

Una S.r.l. ha 190.000 euro di IVA dichiarata e non versata. L’amministratore scrive all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e propone di chiudere tutto con il 40%, in dieci rate. Nel frattempo chiede ad Agenzia delle Entrate-Riscossione una rateizzazione ordinaria “per prendere tempo”, convinto che le due strade possano procedere insieme e che prima o poi l’ufficio accetterà.

Perché è un errore

Nel nostro ordinamento il credito tributario non è disponibile. L’ufficio non può “fare lo sconto” come un fornitore che chiude una partita con un cliente. La possibilità di ridurre l’IVA esiste solo perché la legge la prevede, e la prevede soltanto dentro gli strumenti del CCII: la transazione fiscale nel concordato preventivo (art. 88 CCII), la transazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e, dal 28 settembre 2024, l’accordo transattivo della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024).

Fuori da questi strumenti ci sono solo istituti che non toccano l’imposta. La rateizzazione ordinaria dei carichi (art. 19 D.P.R. 602/1973) diluisce il debito nel tempo ma non ne riduce il capitale. Le definizioni agevolate dei carichi, quando il legislatore le apre, eliminano sanzioni e interessi ma lasciano intatta l’IVA. Nemmeno l’autotutela e l’accertamento con adesione servono a ridurre un’imposta che l’impresa stessa ha dichiarato.

Le conseguenze

La lettera informale all’ufficio non produce effetti: niente sospensione delle azioni esecutive, niente blocco delle cartelle, niente riduzione. Intanto passano mesi preziosi. La conseguenza più grave è il tempo perso mentre la crisi si aggrava. Quando l’impresa arriva finalmente a uno strumento vero, il patrimonio si è ridotto, le procedure esecutive sono avanzate e il confronto con la liquidazione, che è la base di ogni transazione, peggiora.

C’è poi un effetto meno visibile. Una rateizzazione ordinaria ottenuta e poi non rispettata porta alla decadenza dal beneficio e rende subito esigibile il residuo. Una scelta fatta “per prendere tempo” diventa così un’accelerazione della riscossione.

Cosa fare invece

Prima di scrivere all’ufficio bisogna rispondere a una domanda: quale strumento di regolazione della crisi è davvero accessibile a questa impresa? La risposta dipende da dimensioni, stato della crisi o dell’insolvenza, composizione dei debiti e prospettive di continuità.

  • Impresa ancora in crisi reversibile: la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), con la possibilità di un accordo transattivo con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione ex art. 23, comma 2-bis.
  • Impresa che ha bisogno di un accordo con una parte qualificata dei creditori: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63.
  • Impresa sopra le soglie con debiti diffusi: il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, con proposta ex art. 88.
  • Impresa minore, professionista, imprenditore agricolo: il concordato minore.

La soluzione è scegliere lo strumento prima di proporre la cifra. È lo strumento a decidere chi valuta la proposta, con quali parametri e con quali garanzie per il debitore.

L’esperienza insegna che la scelta dello strumento va fatta pensando anche alla protezione del patrimonio nel frattempo. Durante le trattative Agenzia delle Entrate-Riscossione può proseguire pignoramenti presso terzi, ipoteche e fermi. La composizione negoziata consente di chiedere misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o in un momento successivo (art. 18 CCII). Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione ordinari le consentono con la domanda di accesso (art. 54 CCII). Gli accordi di ristrutturazione agevolati dell’art. 60, che abbassano la soglia di adesione al 30%, richiedono invece di rinunciarvi. Due strade che portano alla stessa percentuale di IVA possono quindi lasciare l’impresa protetta oppure esposta per mesi. Il punto che sfugge quasi sempre è che una transazione ben calcolata vale poco se, mentre l’Agenzia la esamina, il conto corrente aziendale viene pignorato e la continuità si interrompe.

Va considerata anche la dimensione dell’impresa. Una ditta individuale o una piccola società sotto le soglie di legge non può accedere al concordato preventivo, ma ha a disposizione il concordato minore. Lì la falcidia dell’IVA è ammessa e la relazione sulla convenienza è affidata all’Organismo di composizione della crisi. È la strada aperta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 245/2019, che ha eliminato il divieto di falcidia dell’IVA previsto dalla vecchia L. 3/2012.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’accordo della composizione negoziata è l’unico dei quattro percorsi in cui il “sì” dell’Agenzia è indispensabile: non esiste un cram down, cioè il tribunale non può superare il dissenso del Fisco. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito che anche in questa sede l’IVA può essere falcidiata, richiamando la sentenza Degano Trasporti. Ha però richiesto due relazioni affidate a professionisti diversi e l’autorizzazione del tribunale per l’esecuzione dell’accordo. Ha anche esteso per analogia il criterio dell’art. 63: la proposta può riguardare solo i debiti sorti fino alla data in cui viene presentata. Ogni mese di attesa lascia quindi fuori dall’accordo una parte in più del debito. Una parte della dottrina discute ancora se la formula “tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea”, esclusi dal comma 2-bis, possa riguardare l’IVA. La posizione dell’Agenzia è favorevole alla falcidia, ma è un punto da tenere presente quando si imposta la strategia.


Errore n. 2 – Mettere l’IVA ridotta nel piano senza una vera proposta di transazione fiscale

L’errore

Una società deposita un ricorso per concordato preventivo. Nel piano c’è scritto che l’IVA sarà pagata al 25%, “come tutti gli altri crediti privilegiati degradati”. Nessuno però ha depositato presso gli uffici fiscali la proposta formale di transazione, con la documentazione e la dichiarazione sostitutiva richieste. Chi l’ha preparato pensa che basti il voto dell’Agenzia in adunanza, o l’omologazione del tribunale.

Perché è un errore

Questo errore viene da una stagione giurisprudenziale ormai superata. Per anni si è discusso se la transazione fiscale fosse facoltativa o obbligatoria. Nel 2011 la Cassazione (Cass., sez. I, 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932) considerava la transazione facoltativa ma riteneva l’IVA comunque non falcidiabile. In seguito le Sezioni Unite avevano sostenuto la facoltatività dell’istituto. Poi è intervenuto il legislatore. Già la legge di bilancio 2017 aveva reso la proposta ex art. 182-ter l. fall. l’unico canale per incidere sui crediti tributari. Oggi l’art. 88, comma 1, CCII dice che il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali “esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo”.

Le Sezioni Unite hanno preso atto di questa obbligatorietà quando si sono occupate della giurisdizione. Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504 ha affermato che le controversie sul mancato assenso dell’Agenzia alla proposta di trattamento dei crediti tributari spettano al tribunale della procedura concorsuale e non al giudice tributario, proprio perché quella proposta è una parte necessaria della procedura. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2021, n. 35954 ha confermato l’orientamento.

Le conseguenze

Un piano che riduce l’IVA senza passare dalla proposta formale ex art. 88 espone il concordato a un giudizio di inammissibilità o al rigetto dell’omologazione per violazione di legge. Nel migliore dei casi il tribunale concede un termine per integrare la domanda. Nel frattempo però l’Agenzia ha già un argomento formale da usare in adunanza e nell’eventuale opposizione.

Negli accordi di ristrutturazione l’effetto è più diretto. Senza la proposta ex art. 63 depositata agli uffici competenti non decorrono i termini per l’adesione, non si forma il silenzio che apre la strada all’omologazione forzosa e il credito fiscale resta fuori dall’accordo, integralmente dovuto.

Cosa fare invece

La proposta di transazione fiscale va costruita e depositata come un atto autonomo, con la sua documentazione, prima di quanto si pensi. In concreto:

  • deposito presso l’agente della riscossione, presso l’ufficio dell’Agenzia competente in base all’ultimo domicilio fiscale e, se ci sono contributi, presso gli enti previdenziali;
  • allegazione della documentazione dello strumento scelto (piano, situazione patrimoniale, relazione del professionista indipendente);
  • dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante, che attesta che la documentazione rappresenta in modo fedele e completo la situazione dell’impresa, con particolare riguardo all’attivo;
  • per gli accordi di ristrutturazione, calendario dei termini di risposta dell’amministrazione (novanta giorni dal deposito, prorogati in caso di modifica).

Nel concordato preventivo va curato anche il coordinamento con le classi. Il CCII rende obbligatoria la suddivisione in classi per i creditori titolari di crediti fiscali o previdenziali dei quali non è previsto l’integrale pagamento. La parte di IVA degradata al chirografo deve quindi trovare una collocazione coerente con la proposta di transazione: una classe costruita in modo da isolare l’Erario, o da trattarlo peggio di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, diventa per l’Agenzia un motivo di voto contrario e un argomento di opposizione. Nel concordato in continuità questa verifica si intreccia con le regole di distribuzione del valore e con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, che vanno lette insieme all’art. 88. In pratica, proposta di transazione, piano e formazione delle classi vanno scritti insieme, non in momenti diversi e da persone diverse. È una delle ragioni per cui, nelle imprese in cui l’IVA è la voce principale del passivo, il lavoro giuridico e quello contabile devono procedere fianco a fianco fin dal primo giorno.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda chi decide dentro l’amministrazione. L’adesione dell’Agenzia non è firmata dal funzionario che segue la pratica, ma dal direttore dell’ufficio o della direzione competente. Quando è competente una direzione provinciale, serve anche il parere conforme della direzione regionale, e oltre determinate soglie interviene la struttura centrale. Per la quota relativa agli oneri di riscossione firma l’agente della riscossione. Una proposta indirizzata all’ufficio sbagliato, o priva dei documenti necessari per l’istruttoria, allunga i tempi. Negli accordi di ristrutturazione, se la proposta viene modificata dopo il deposito, i novanta giorni si allungano di altri sessanta, e di novanta se la modifica equivale a una proposta nuova. Un fascicolo completo fin dal primo deposito è la forma più efficace di rispetto dei tempi.

Il dettaglio che pochi conoscono

La dichiarazione sostitutiva sull’attivo non è una formalità. Se in seguito emerge un bene non indicato, come un credito verso un socio, un immobile intestato o un conto all’estero, il problema non riguarda solo la procedura. Diventa una falsa attestazione con possibili conseguenze personali per chi l’ha firmata, e dà all’Agenzia un argomento decisivo per contestare la veridicità dei dati e quindi la convenienza. Prima di firmarla conviene confrontare riga per riga l’inventario con bilanci, visure catastali, PRA, estratti conto e partitari clienti.


Errore n. 3 – Offrire all’IVA una percentuale a caso, senza guardare il suo rango e la liquidazione

L’errore

Il piano di un concordato liquidatorio prevede di pagare i chirografari al 12%. Per semplicità si offre il 12% anche sull’intero debito IVA, “tanto l’IVA è in fondo alla fila dei privilegi”. Nessuno ha calcolato quanto riceverebbe davvero l’Erario, sulla parte ancora coperta dal privilegio, in caso di liquidazione giudiziale.

Perché è un errore

La falcidia dell’IVA ha una regola precisa, costruita sulla sentenza Degano Trasporti (Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14). Il pagamento parziale è compatibile con il diritto europeo se un esperto indipendente attesta che l’Erario non riceverebbe di più in caso di liquidazione. Il CCII traduce questo principio nell’art. 88, comma 1, che fissa tre vincoli insieme:

  1. Soglia di convenienza. Il credito deve essere soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione, tenuto conto della collocazione preferenziale e del valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione, come indicato nella relazione del professionista indipendente.
  2. Rispetto del rango. Se il credito tributario è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori con privilegio di grado inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei.
  3. Parità con i chirografari. Se il credito è chirografario, anche perché degradato per incapienza, il suo trattamento non può essere diverso da quello degli altri chirografari o, in presenza di classi, da quello della classe trattata meglio.

Il credito IVA gode di privilegio generale mobiliare (art. 2752 c.c.), collocato però in posizione arretrata nell’ordine dell’art. 2778 c.c. Per questo spesso è solo in parte capiente e in parte degrada al chirografo. Il calcolo va fatto sui numeri reali dell’impresa, perché quella linea di separazione cambia da caso a caso.

Le conseguenze

Una percentuale “uniforme” al 12% viola quasi sempre il primo vincolo. La parte di IVA che in liquidazione sarebbe pagata per intero, grazie al privilegio, non può essere trattata come un chirografo. Il risultato è una proposta non conveniente per l’Erario e un’attestazione che non regge. L’Agenzia vota contro e il tribunale non ha elementi per superare il dissenso, perché manca proprio il presupposto su cui si fonda l’omologazione forzosa.

Nelle simulazioni più avanti vedrai che, con numeri realistici, tra una proposta sbagliata e una corretta ci sono circa 30.000 euro di differenza sulla sola IVA. È la differenza tra un concordato omologabile e uno che non lo è.

Cosa fare invece

La percentuale da offrire all’IVA si calcola, non si sceglie. La sequenza corretta è questa:

  • stimare il valore di realizzo dell’attivo in liquidazione giudiziale, non il valore contabile;
  • sottrarre prededuzioni e costi della procedura;
  • distribuire il ricavato rispettando le cause di prelazione (ipoteche e pegni sui singoli beni, poi i privilegi generali nell’ordine dell’art. 2778 c.c.);
  • individuare la parte del debito IVA che trova capienza e quella che degrada;
  • offrire sulla parte capiente almeno quanto l’Erario otterrebbe in liquidazione, e sulla parte degradata almeno quanto viene offerto ai chirografari o alla classe trattata meglio.

Nel concordato in continuità, dopo il correttivo del 2024, la relazione deve attestare anche il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, e l’art. 88 va coordinato con le regole di distribuzione del valore dell’art. 84 e con l’art. 112, comma 2.

C’è poi il tema della qualità dell’attestazione. Il professionista indipendente non deve solo dichiarare che la proposta è conveniente: deve rendere verificabile il ragionamento. Le perizie devono essere aggiornate, i tempi di realizzo realistici, i costi della liquidazione stimati per voce, e deve esserci un’analisi di sensitività che mostri cosa succede se gli incassi del piano calano. Il punto che sfugge quasi sempre riguarda le azioni che un curatore potrebbe esercitare in liquidazione giudiziale, come revocatorie e azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci. Aumentano l’attivo liquidatorio e quindi la soglia di convenienza. Un’attestazione che le ignora viene smontata dall’Agenzia in poche righe. Nei piani in continuità vale lo stesso rigore per i flussi prospettici: il maggior valore generato dalla prosecuzione dell’attività va dimostrato con ipotesi documentate, non affermato.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le sanzioni legate all’IVA non hanno lo stesso privilegio dell’imposta: in via generale seguono la sorte dei crediti chirografari. Separare nella proposta l’imposta dalle sanzioni e dagli interessi, e trattarle con il rango corretto, può liberare risorse importanti senza toccare la convenienza sulla parte privilegiata. Chi mette tutto in un unico importo “debito IVA” rinuncia a questo margine e spesso finisce per offrire troppo dove non serve e troppo poco dove serve.


Errore n. 4 – Contare sul cram down senza aver verificato soglie, esclusioni e disciplina applicabile

L’errore

Un’impresa propone un accordo di ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate risponde con un diniego motivato. L’amministratore è tranquillo: «Tanto il giudice può omologare lo stesso, me l’hanno detto». Nessuno ha verificato se l’adesione del Fisco era davvero determinante, se gli altri creditori aderenti raggiungono la soglia richiesta, se la percentuale offerta è calcolata sulla base giusta o se l’impresa rientra in una delle cause che escludono l’omologazione forzosa.

Perché è un errore

Il cram down fiscale, cioè l’omologazione nonostante la mancata adesione del Fisco, non è un diritto del debitore. Il tribunale può concederlo solo se ricorrono tutti i presupposti fissati dalla legge. Cass. n. 27782/2024 ha precisato che la “mancata adesione” comprende anche il voto contrario espresso, quindi il meccanismo supera il dissenso e non solo il silenzio. Proprio per questo, però, i requisiti sono rigorosi.

Negli accordi di ristrutturazione, per le proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024 (D.Lgs. 136/2024), l’art. 63, comma 4, CCII consente l’omologazione forzosa quando l’adesione dell’amministrazione è determinante per raggiungere le percentuali e ricorrono insieme queste condizioni:

  • l’accordo non ha carattere liquidatorio;
  • gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi;
  • la proposta è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • il pagamento offerto è almeno pari al 50% dei crediti tributari e contributivi, al netto di sanzioni e interessi.

Se gli altri aderenti sono sotto un quarto o mancano del tutto, il comma 5 alza la soglia al 60% e limita la dilazione a dieci anni. Il comma 6 esclude del tutto il cram down in due casi. Il primo riguarda il debitore che nei cinque anni precedenti ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto. Il secondo riguarda il debito verso Fisco ed enti previdenziali pari o superiore all’80% del totale, quando quel debito deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per almeno cinque periodi d’imposta oppure, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente.

Nel concordato preventivo il riferimento è l’art. 88 e il perno è la convenienza. Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 ha chiarito che il giudice verifica la convenienza della proposta e non un’autonoma “meritevolezza” del debitore.

Le conseguenze

Chi conta su un cram down che non ha i presupposti ottiene un rigetto dell’omologazione, e spesso non ha più tempo per ripiegare su un altro strumento. La Cassazione ha anche chiuso la porta alle costruzioni artificiose. Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 ha ritenuto configurabile un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quando lo strumento serve in sostanza solo a falcidiare il debito fiscale, senza una vera ristrutturazione nei confronti degli altri creditori. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 ha affermato che nel regime anteriore al correttivo il cram down presupponeva comunque accordi con creditori diversi da quello pubblico.

C’è poi l’errore sul regime temporale. Le soglie del 50-60% al netto di sanzioni e interessi valgono per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024. Per quelle precedenti si applicano regole diverse, come quelle transitorie dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, che calcolavano le soglie includendo sanzioni e interessi. Il Tribunale di Vasto (sentenza 24 dicembre 2024) e la Corte d’Appello di Brescia (11 giugno 2025) hanno applicato la disciplina previgente proprio in base alla data della proposta. Calcolare la percentuale con il criterio sbagliato può far sembrare in regola una proposta che non lo è, o il contrario.

Cosa fare invece

Prima di depositare la proposta bisogna costruire la “prova del cram down” come se il Fisco avesse già detto no. In pratica:

  • simulare le adesioni con e senza l’amministrazione, per verificare che la sua adesione sia davvero determinante;
  • calcolare la quota degli altri aderenti sul totale dei crediti, per sapere se si applica il comma 4 o il comma 5;
  • calcolare la percentuale offerta sulle sole imposte e sui soli contributi, escludendo sanzioni e interessi;
  • verificare il rapporto tra debito pubblico e debito totale, e la storia dei versamenti degli ultimi anni, rispetto al comma 6;
  • fissare con precisione la data di presentazione della proposta, che determina la disciplina applicabile.

È su verifiche come queste che si vede il valore di un difensore come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la stessa persona imposta i numeri della proposta e, se il Fisco reclama, difende l’omologa fino in Cassazione, dove nel 2026 si sono decise le questioni più delicate.

Per le imprese minori il quadro è diverso e in parte più semplice. Nel concordato minore l’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando questa era determinante per la maggioranza e quando, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Non ci sono le soglie minime del 50% o del 60% previste per gli accordi di ristrutturazione. Proprio per questo, però, tutto il peso ricade sulla relazione dell’Organismo. Una relazione che afferma la convenienza senza un confronto numerico documentato con la liquidazione controllata non basta a superare il dissenso del Fisco. Il principio è lo stesso ovunque: il cram down si ottiene dimostrando, non chiedendo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il Fisco che non si oppone nel giudizio di omologazione perde in larga parte la possibilità di contestarla dopo. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948 ha stabilito che può reclamare contro la sentenza sull’omologa degli accordi solo chi è stato parte formale del giudizio, cioè chi ha proposto opposizione. L’Agenzia o l’INPS che non si sono opposti non sono legittimati, salvo che denuncino un vizio procedurale che ha impedito loro di partecipare. Il più tipico di questi vizi è l’avviso via PEC dell’iscrizione della domanda inviato all’indirizzo sbagliato. Un avviso inviato male riapre all’amministrazione la strada dell’impugnazione.


Errore n. 5 – Credere che la transazione fiscale faccia sparire anche il reato di omesso versamento IVA

L’errore

Un imprenditore ha IVA non versata per importi superiori alla soglia penale in due annualità. Deposita la domanda di concordato con riserva e si sente al sicuro: «Adesso c’è il tribunale, il Fisco sarà pagato secondo il piano, la questione penale è chiusa». Nel frattempo lascia scadere anche l’IVA dell’anno in corso, contando sul fatto che “tanto è tutto in procedura”.

Perché è un errore

Il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) scatta quando l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale non viene versata entro il termine previsto dalla norma, per un importo superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta. È un reato istantaneo: si consuma alla scadenza del termine, e ciò che avviene dopo non lo cancella.

La giurisprudenza penale è costante. Cass. pen., sez. III, n. 39310/2019 ha chiarito che la semplice presentazione della domanda di concordato preventivo non rileva né sull’elemento soggettivo né sull’esigibilità della condotta, perché non impedisce di pagare i debiti tributari che scadono dopo il deposito e prima dei provvedimenti del tribunale. Cass. pen. n. 29126/2026 ha ribadito che la scriminante dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) opera solo se, prima della scadenza tributaria, è intervenuto un provvedimento giudiziale incompatibile con il pagamento. Cass. pen., 4 novembre 2025, n. 35938 ha precisato che i pagamenti successivi al perfezionamento del reato non si considerano per il calcolo della soglia di punibilità.

Le conseguenze

L’omologazione della transazione fiscale regola il debito civile verso l’Erario, ma non estingue il reato già consumato. Il pagamento in percentuale previsto dalla transazione non coincide, di per sé, con l’integrale estinzione del debito tributario a cui l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 collega la non punibilità. Questo punto va valutato con il difensore penale. C’è poi il rischio di un errore aggiuntivo: lasciar scadere l’IVA dell’anno in corso dopo il deposito della domanda può creare un nuovo reato, senza alcuna copertura.

Sul piano patrimoniale, nel procedimento penale resta possibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, anche su beni personali dell’amministratore, con effetti che si intrecciano con il piano concordatario.

Cosa fare invece

La strategia sulla transazione fiscale va coordinata fin dall’inizio con la valutazione penale. In concreto:

  • mappare per ogni anno gli importi IVA non versati e confrontarli con la soglia di 250.000 euro;
  • verificare le date di scadenza rilevanti ai fini penali e quelle future;
  • se una scadenza cade dopo il deposito della domanda, chiedere tempestivamente al tribunale un provvedimento sul pagamento e documentare la risposta;
  • valutare con il difensore penale gli effetti dei pagamenti previsti dal piano, compreso il possibile rilievo della crisi d’impresa ai fini della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), aspetto su cui si è soffermata anche Cass. pen. n. 29126/2026.

È qui che molti compromettono la propria posizione anche sul piano personale. La responsabilità penale per l’omesso versamento è dell’amministratore o del legale rappresentante in carica alla scadenza, non della società. Un piano concordatario che promette al Fisco pagamenti futuri non protegge quindi, di per sé, il patrimonio personale di chi firmava le dichiarazioni. Nelle imprese familiari, dove la stessa persona è socio, amministratore e spesso fideiussore delle banche, questo intreccio va chiarito prima di scegliere lo strumento. Conviene anche documentare fin da subito le cause della crisi di liquidità, come mancati incassi da clienti, revoche di affidamenti o crisi di settore, perché sono elementi che possono pesare nella valutazione penale.

Il dettaglio che pochi conoscono

In passato una parte della giurisprudenza aveva valorizzato l’ammissione al concordato intervenuta prima della scadenza del termine, con il debito IVA incluso nel piano come semplice dilazione (Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2015, n. 15853). Quel filone è rimasto minoritario, e l’orientamento prevalente richiede un provvedimento del tribunale anteriore alla scadenza che vieti o non autorizzi il pagamento. Quello che conta è la data: un deposito anticipato di poche settimane, con un’istanza mirata, può cambiare la posizione dell’amministratore.


Errore n. 6 – Considerare chiusa la partita con l’omologa e perdere tutto per una rata in ritardo

L’errore

L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale è omologato. L’IVA è stata ridotta a poco più della metà, con rate annuali. Due anni dopo arriva un calo di fatturato e l’amministratore decide di “saltare un attimo” la rata all’Erario per pagare i fornitori strategici, pensando di recuperare con quella successiva.

Perché è un errore

La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti ad agenzie fiscali ed enti previdenziali (art. 63 CCII). Non serve una sentenza e non serve una diffida. Un meccanismo analogo vale per l’accordo transattivo della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, che si risolve anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.

Le conseguenze

Con la risoluzione il debito verso il Fisco torna esigibile nella misura originaria, al netto di quanto già pagato, con sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può riprendere le azioni esecutive. La conseguenza di lungo periodo è ancora più pesante: per l’art. 63, comma 6, una transazione risolta di diritto esclude il cram down in un nuovo accordo, per debiti della stessa natura, se la proposta viene presentata entro cinque anni. Il divieto non si aggira trasferendo l’azienda a una nuova società, perché la legge estende l’esclusione anche a chi prosegue l’attività tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda.

Cosa fare invece

Il momento di intervenire è prima della scadenza, non dopo. L’art. 58 CCII consente di rinegoziare gli accordi o modificare il piano quando, prima dell’esecuzione, cambiano in modo sostanziale le condizioni. La rinegoziazione è espressamente fatta salva dal divieto quinquennale. Se una rata è a rischio, bisogna:

  • documentare subito la variazione delle condizioni (fatturato, ordini, incassi);
  • aggiornare il piano e l’attestazione;
  • avviare la rinegoziazione con i creditori e con l’amministrazione prima che scadano i sessanta giorni.

A monte, il calendario dei pagamenti va costruito con margini realistici. Una rata all’Erario calcolata sul miglior anno di fatturato mette a rischio l’omologa fin dal primo giorno.

L’esperienza insegna che le transazioni si perdono raramente per un crollo improvviso e molto più spesso per disattenzione amministrativa: un F24 con codice tributo sbagliato, un bonifico partito il sessantunesimo giorno, un cambio di commercialista senza passaggio di consegne sulle scadenze. Per questo conviene predisporre uno scadenzario dedicato alla transazione, separato da quello fiscale ordinario, con verifica della quietanza per ogni pagamento. Conviene anche un controllo trimestrale di tenuta del piano, che metta a confronto i flussi previsti con quelli effettivi e segnali per tempo la necessità di una rinegoziazione. Va ricordato infine che, nel frattempo, i debiti fiscali correnti devono essere pagati regolarmente: nuovi omessi versamenti dopo l’omologa aggravano la posizione dell’impresa e rendono più difficile ogni futura trattativa.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nei procedimenti del Codice della crisi non si applica la sospensione feriale dei termini (art. 9 CCII), cioè il periodo dal 1° al 31 agosto in cui normalmente i termini processuali si fermano. Chi riceve ad agosto la sentenza sull’omologa, o l’opposizione dell’Agenzia, non può contare su quel mese. Il termine di trenta giorni per il reclamo (art. 51 CCII) o per l’opposizione (art. 48 CCII) corre normalmente. Il termine di sessanta giorni per pagare le rate della transazione è invece un termine sostanziale di adempimento e non ha mai conosciuto sospensioni.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico. Non sono casi reali.

Hanno uno scopo preciso: mostrare che gli errori descritti non sono questioni formali, ma si traducono in somme concrete. In ogni simulazione cambia un solo elemento tra la versione sbagliata e quella corretta, così è facile vedere quanto pesa ciascun errore sull’esito della transazione.

Simulazione 1 – Il rango sbagliato (errore n. 3)

Ipotesi: concordato preventivo liquidatorio. Attivo realizzabile in liquidazione 412.600 €, di cui un immobile con valore di realizzo di 265.000 €, gravato da ipoteca bancaria per 301.450 €. Spese e prededuzioni stimate 38.900 €. Crediti privilegiati di grado anteriore all’IVA: dipendenti 46.200 €, contributi 28.300 €. Debito IVA (sola imposta) 157.800 €. Ai chirografari il piano offre il 12%.

Calcolo della liquidazione:

  • ricavato mobiliare disponibile per i privilegi generali: 412.600 − 265.000 − 38.900 = 108.700 €;
  • dopo dipendenti e contributi: 108.700 − 46.200 − 28.300 = 34.200 € per l’IVA;
  • l’IVA trova capienza per 34.200 € (21,67%) e degrada al chirografo per 123.600 €.

Proposta sbagliata: 12% su tutta l’IVA = 18.936 €. È meno dei 34.200 € che l’Erario otterrebbe in liquidazione, quindi la proposta non è conveniente e non è omologabile contro il dissenso dell’Agenzia.

Proposta corretta: 34.200 € sulla parte capiente + 12% su 123.600 € (14.832 €) = 49.032 €, pari al 31,07% dell’imposta. La differenza tra le due proposte è di 30.096 €, ed è quella che separa un piano omologabile da uno destinato al rigetto.

Simulazione 2 – La base di calcolo sbagliata nel cram down (errore n. 4)

Ipotesi: accordo di ristrutturazione in continuità, proposta di transazione presentata nel 2026 (disciplina post correttivo). Crediti complessivi 2.846.370 €: Agenzia delle Entrate 1.130.660 € (imposte, tra cui IVA, 894.210 €; sanzioni e interessi 236.450 €), banche 1.127.940 €, fornitori 587.770 €. Aderiscono banche per 812.400 € e fornitori per 297.150 €: totale 1.109.550 €. L’Agenzia nega l’adesione.

Verifiche:

  • aderenti privati 38,98% dei crediti: sotto il 60% richiesto (1.707.822 €); con l’Agenzia si arriverebbe al 78,70%, quindi l’adesione pubblica è determinante;
  • un quarto dei crediti è 711.592,50 €: gli aderenti privati superano la soglia, quindi si applica il comma 4 (soglia 50%);
  • soglia minima: 50% di 894.210 € = 447.105 € (sanzioni e interessi esclusi);
  • rapporto debito pubblico/debito totale: 39,72%, lontano dall’80% del comma 6.

Proposta sbagliata: 418.300 €. L’impresa la considera “sopra il 30-40%” perché la calcola sul totale comprensivo di sanzioni (37,00%). Sulla base corretta, però, è il 46,78% delle sole imposte: sotto il 50%, quindi niente cram down.

Proposta corretta: 452.900 € (50,65% delle imposte), in sette rate annuali da 64.700 €. Con altri 34.600 € circa di offerta la proposta entra nei requisiti.

Simulazione 3 – La rata in ritardo (errore n. 6)

Ipotesi: stessa transazione omologata, rate annuali da 64.700 € con scadenza il 30 giugno. La rata del 30 giugno 2026 viene pagata. Quella del 30 giugno 2027 no: l’impresa paga il 2 settembre 2027.

Calcolo: il termine di sessanta giorni dalla scadenza del 30 giugno 2027 cade il 29 agosto 2027. Il pagamento del 2 settembre arriva fuori termine e la transazione si risolve di diritto. Il debito verso l’Agenzia torna nell’ordine di 1.130.660 − 64.700 = 1.065.960 €, salvo imputazioni diverse dei pagamenti, invece dei 388.200 € residui del piano. L’impresa inoltre non potrà ottenere un cram down su debiti della stessa natura per cinque anni. Se a maggio 2027 avesse avviato la rinegoziazione ex art. 58, avrebbe conservato la possibilità di modificare le scadenze senza perdere l’accordo.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si concentrano in un solo momento. Alcuni nascono prima di scegliere lo strumento, altri durante la costruzione della proposta, altri ancora dopo l’omologa, quando si ha l’impressione che il lavoro sia finito. Gli errori più costosi sono quelli iniziali, perché condizionano tutto il resto. Quelli finali sono i più insidiosi, perché colpiscono chi aveva già ottenuto il risultato.

ErroreQuando si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
1. Sconto chiesto fuori proceduraPrima di scegliere lo strumentoTempo perso, patrimonio che si riduce, possibile decadenza dalla rateizzazioneSì, se si accede subito a uno strumento del CCII
2. Nessuna proposta formale ex art. 88/63Nel deposito della domandaInammissibilità o rigetto dell’omologa; credito fiscale fuori dall’accordoParziale: integrazione nei termini concessi
3. Percentuale non ancorata a rango e liquidazioneNella costruzione del pianoProposta non conveniente, niente omologazione forzosaSì, rifacendo i calcoli prima del voto
4. Cram down senza presuppostiNella scelta dello strumento e della disciplinaRigetto dell’omologa; rischio di uso distorto (Cass. 4365/2026)Parziale: cambio di strumento se c’è ancora tempo
5. Transazione scambiata per causa di non punibilitàPrima e dopo il deposito della domandaReato consumato, sequestri, nuove omissioniParziale: istanze tempestive al tribunale, strategia penale
6. Rata saltata dopo l’omologaNell’esecuzioneRisoluzione di diritto, debito originario, blocco quinquennaleSì, solo con rinegoziazione ex art. 58 prima della scadenza

Leggendo la tabella si nota un filo comune: quasi ogni errore nasce dal considerare la transazione fiscale una trattativa commerciale e non un procedimento con regole, termini e soglie fissati dalla legge. Chi la imposta come un procedimento, con documenti, calcoli e scadenzari, riduce molto il rischio di trovarsi nella colonna delle conseguenze.


La checklist preventiva

Prima di proporre al Fisco il pagamento parziale dell’IVA, verifica che ciascuna di queste azioni sia stata fatta. Salvala e usala come promemoria.

  • [ ] Ho scelto lo strumento prima della cifra: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore, sapendo che solo nella composizione negoziata non esiste cram down.
  • [ ] Ho separato imposta, sanzioni e interessi per ogni annualità IVA, con estratti di ruolo e dichiarazioni alla mano.
  • [ ] Ho fatto stimare l’attivo a valori di realizzo, non contabili, con perizie sugli immobili e sui beni strumentali.
  • [ ] Ho costruito la graduatoria della liquidazione, individuando la parte di IVA capiente e quella degradata.
  • [ ] Ho verificato che la percentuale sulla parte privilegiata non sia inferiore a quella offerta ai creditori di grado inferiore o omogenei, e che quella sulla parte degradata non sia inferiore a quella dei chirografari.
  • [ ] Ho preparato la proposta formale ex art. 88 o art. 63, da depositare presso agente della riscossione, ufficio competente ed enti previdenziali.
  • [ ] Ho controllato l’inventario dell’attivo riga per riga prima di firmare la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.
  • [ ] Ho fissato la data di presentazione della proposta e verificato quale disciplina si applica.
  • [ ] Ho simulato il cram down: adesione determinante, quota degli altri aderenti, soglia del 50% o 60% sulle sole imposte, cause di esclusione.
  • [ ] Ho mappato le annualità IVA sopra la soglia penale e le scadenze future, con eventuali istanze al tribunale.
  • [ ] Ho costruito il calendario delle rate con margini realistici e un piano B di rinegoziazione ex art. 58.
  • [ ] Ho predisposto gli avvisi PEC agli enti verso gli indirizzi corretti delle sedi territoriali e regionali.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. La distinzione da fare è tra errori che riguardano la costruzione della proposta, spesso correggibili, ed errori che hanno già prodotto un effetto automatico, molto più difficili da recuperare.

Se hai scritto all’Agenzia fuori da ogni procedura o hai una rateizzazione in corso, puoi ancora accedere a uno strumento del CCII. La rateizzazione non impedisce di proporre una transazione, e la composizione negoziata consente di chiedere misure protettive contro le azioni esecutive. La via d’uscita è smettere di negoziare in modo informale e aprire un canale previsto dalla legge, tenendo conto che nella composizione negoziata ogni mese di ritardo aumenta la quota di debito che resta fuori dall’accordo.

Se hai depositato un concordato senza proposta formale ex art. 88, verifica subito se il tribunale ha concesso termini per integrare. Prima dell’adunanza e del voto c’è spesso spazio per depositare la proposta, con documentazione e dichiarazione sostitutiva. Dopo l’omologa, il vizio può diventare motivo di reclamo.

Se la percentuale offerta all’IVA è sbagliata, la proposta può essere modificata. Negli accordi di ristrutturazione la modifica fa ripartire i termini di risposta dell’amministrazione (sessanta giorni in più, novanta se si tratta di una proposta nuova). La modifica tempestiva è quasi sempre meglio di un voto contrario seguito da un cram down impossibile.

Se hai chiesto un cram down senza presupposti, valuta subito se lo strumento può essere convertito. Può essere possibile passare da un accordo di ristrutturazione a un concordato preventivo, dove le cause di esclusione dell’art. 63, comma 6, non si applicano e il giudizio ruota sulla convenienza (Cass. n. 10723/2026). Oppure, per le imprese minori, può essere possibile passare al concordato minore. Serve però un’attenta verifica delle misure protettive e dei termini ancora disponibili.

Se la questione penale è già aperta, il procedimento concorsuale non la chiude ma può incidere sulla sua gestione. Pagamenti effettivi, documentazione della crisi di liquidità e istanze al tribunale per le scadenze future sono elementi da valorizzare con il difensore penale.

Se la transazione si è già risolta per mancato pagamento, gli effetti sono automatici. L’unica via è costruire un nuovo percorso, tenendo conto del blocco quinquennale al cram down negli accordi di ristrutturazione. Restano percorribili la transazione con adesione volontaria dell’amministrazione e gli altri strumenti non colpiti dal divieto. Per chi ha una rata a rischio adesso, invece, la via d’uscita esiste ancora: la rinegoziazione ex art. 58, da avviare prima che scadano i sessanta giorni.

Se l’errore riguarda i documenti, per esempio un bene non indicato nell’inventario, la scelta più prudente è quasi sempre correggere spontaneamente prima che lo scopra l’amministrazione. Un’integrazione depositata di propria iniziativa, con una relazione aggiornata, si difende molto meglio di un’omissione che l’Agenzia porta in giudizio come prova della scarsa affidabilità dei dati. Lo stesso vale per un’attestazione basata su perizie superate: aggiornarla prima dell’udienza costa tempo, ma evita che il giudizio sulla convenienza venga costruito sui numeri della controparte.

In tutti questi casi la valutazione va fatta presto e con i documenti in mano. Il tempo è la variabile che trasforma un errore rimediabile in una preclusione definitiva: scadenze del voto, termini di opposizione, sessanta giorni per le rate, trenta per il reclamo. Prima si ricostruisce la situazione, più strade restano aperte.

Un’ultima avvertenza sui tempi processuali: ricorda che nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non opera. Chi pensa di avere “tempo fino a settembre” per un reclamo spesso ha già perso il termine.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho sempre pensato che l’IVA non si potesse toccare e ho pagato tutto a rate prosciugando la cassa. Ho sbagliato?” Dipende dalla situazione. Se l’impresa era in crisi e il pagamento integrale ha compromesso la continuità, probabilmente sì: oggi l’IVA è falcidiabile negli strumenti del CCII (Corte giust. UE C-546/14; Corte cost. n. 245/2019 per il sovraindebitamento). I pagamenti già fatti non si recuperano, ma il debito residuo può ancora entrare in una transazione.

“Ho presentato il concordato con riserva: ora posso non pagare l’IVA che scade il mese prossimo?” No, non con tranquillità. La sola domanda non esclude il reato né l’esigibilità del pagamento (Cass. pen. n. 39310/2019). Serve un provvedimento del tribunale, anteriore alla scadenza, che sia incompatibile con il pagamento. L’istanza va presentata per tempo.

“L’Agenzia ha votato contro: è finita?” Non necessariamente. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione il tribunale può omologare nonostante il voto contrario, se ricorrono i presupposti del cram down (Cass. n. 27782/2024 sul voto contrario). Nella composizione negoziata invece il “no” dell’Agenzia chiude l’accordo transattivo, e si deve passare a un altro strumento.

“Ho offerto al Fisco il 30% su tutto, sanzioni comprese: va bene?” Per le proposte in accordo di ristrutturazione presentate dopo il 28 settembre 2024 va ricalcolato. La soglia per il cram down si misura sulle sole imposte e sui soli contributi (50% o 60%). Una percentuale che sembra adeguata sul totale può risultare insufficiente sulla base corretta.

“Il mio debito col Fisco è quasi tutto IVA non versata da anni: posso ancora fare un accordo?” Sì, ma probabilmente non con cram down negli accordi di ristrutturazione, se il debito pubblico supera l’80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti per almeno cinque periodi d’imposta. Resta aperta l’adesione volontaria, e il concordato preventivo, dove la Cassazione esclude un giudizio di meritevolezza (n. 10723/2026). Attenzione però a non costruire un accordo “di facciata”: Cass. n. 4365/2026 lo considera uso distorto.

“Sono una ditta individuale con 60.000 euro di IVA arretrata: la transazione fiscale non fa per me?” Non è così. Per le imprese sotto le soglie il concordato minore consente di proporre il pagamento parziale dell’IVA, e l’OCC attesta la convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Il giudice può omologare anche contro il voto dell’Agenzia, se il suo voto era determinante e la proposta è conveniente (art. 80, comma 3, CCII). Il punto decisivo è una relazione solida e completa sull’attivo.

“Ho saltato una rata della transazione un mese fa: posso ancora rimediare?” Se non sono ancora passati sessanta giorni dalla scadenza, paga integralmente subito e documenta il pagamento. Se sono già passati, la transazione si è risolta di diritto: occorre valutare immediatamente un nuovo strumento, tenendo conto del blocco quinquennale al cram down.


Gli errori davanti ai giudici

Ecco le pronunce che mostrano che cosa succede a chi commette gli errori descritti, e dove sono i confini della falcidia dell’IVA. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta.

1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) Principio: il diritto dell’Unione non vieta che l’IVA venga pagata solo in parte in una procedura concorsuale, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non incasserebbe di più in caso di liquidazione. Rilevanza: è la base di tutta la falcidia dell’IVA. Chi non documenta la convenienza rispetto alla liquidazione (errore n. 3) perde proprio la condizione posta dalla Corte.

2. Corte costituzionale, sentenza 29 novembre 2019, n. 245 Principio: era irragionevole consentire la falcidia dell’IVA nel concordato preventivo e vietarla nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, quindi la Corte ha eliminato il divieto dalla L. 3/2012. Rilevanza: apre la falcidia dell’IVA alle imprese minori, oggi con il concordato minore. Chi pensa che l’IVA sia intoccabile per le piccole imprese sbaglia (errore n. 1).

3. Cass., sez. I, 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932 Principio: nel regime della legge fallimentare dell’epoca, l’infalcidiabilità dell’IVA era ritenuta regola sostanziale anche in assenza di transazione fiscale. Rilevanza: spiega da dove nasce la convinzione, oggi superata, che l’IVA vada sempre pagata per intero. È utile per capire l’evoluzione e per non applicare principi non più attuali.

4. Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504 Principio: le controversie sul mancato assenso dell’Agenzia alla proposta di transazione fiscale appartengono al giudice della procedura concorsuale e non al giudice tributario, perché la proposta fa parte necessariamente della procedura. Rilevanza: conferma che la transazione fiscale è un atto necessario e che il dissenso si contesta nel giudizio di omologa. Chi omette la proposta formale (errore n. 2) resta senza questo canale.

5. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2021, n. 35954 Principio: le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione del giudice della crisi sulle contestazioni al comportamento dell’amministrazione rispetto alla proposta di transazione fiscale. Rilevanza: rafforza il principio precedente. Impugnare il diniego davanti al giudice tributario significa sbagliare giudice e perdere tempo.

6. Cass. civ., n. 27782/2024 Principio: nella disciplina del cram down, la “mancata adesione” dell’amministrazione comprende anche il voto contrario espresso. Rilevanza: il tribunale può superare anche un “no” esplicito. Proprio per questo i presupposti devono essere tutti rispettati (errore n. 4).

7. Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 Principio: l’accordo di ristrutturazione usato in sostanza per ottenere la sola falcidia del debito fiscale, senza una reale ristrutturazione verso gli altri creditori, può costituire uso distorto dello strumento. La valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: chi costruisce un accordo “di facciata” per tagliare IVA e imposte rischia il rigetto anche se i numeri sembrano in ordine (errore n. 4).

8. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa verso il creditore pubblico presupponeva accordi già conclusi con altri creditori, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali. Rilevanza: dimostra quanto conti la disciplina applicabile nel tempo. Chi non verifica la data della proposta applica regole sbagliate (errore n. 4).

9. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948 Principio: può reclamare contro la sentenza sull’omologa degli accordi solo chi è stato parte del giudizio proponendo opposizione. L’amministrazione rimasta assente non è legittimata, salvo vizi procedurali che le abbiano impedito di partecipare. Rilevanza: un avviso PEC corretto rende l’omologa molto più stabile. Un avviso sbagliato riapre la partita.

10. Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 Principio: nel concordato preventivo con cram down fiscale il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e non una “meritevolezza” del debitore. Violazioni tributarie pregresse non bastano, da sole, a negare l’omologa. Rilevanza: apre una strada a chi è escluso dal cram down negli accordi di ristrutturazione. Resta fermo che la convenienza va dimostrata con i numeri.

11. Cass. pen., sez. III, n. 39310/2019 Principio: la sola presentazione della domanda di concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento IVA, perché non impedisce di pagare i debiti che scadono prima dei provvedimenti del tribunale. Rilevanza: è la risposta diretta a chi pensa che basti depositare la domanda per essere al riparo (errore n. 5).

12. Cass. pen., 4 novembre 2025, n. 35938 Principio: i pagamenti eseguiti dopo il perfezionamento del reato di omesso versamento IVA non si considerano per il calcolo della soglia di punibilità, e l’accesso al concordato per debiti già scaduti non ha efficacia scriminante. Rilevanza: pagare dopo, anche in esecuzione del piano, non cancella l’omissione già consumata (errore n. 5).

13. Cass. pen., n. 29126/2026 Principio: per la scriminante dell’adempimento di un dovere occorre un provvedimento del tribunale incompatibile con il pagamento, anteriore alla scadenza tributaria. La crisi d’impresa può però rilevare ai fini della particolare tenuità del fatto. Rilevanza: indica la via corretta, cioè l’istanza tempestiva al tribunale, e un possibile spazio difensivo per chi ha già sbagliato.

14. Tribunale di Vasto, sentenza 24 dicembre 2024 Principio: il nuovo art. 63 CCII si applica solo alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024. Per una proposta del 2023 il tribunale ha applicato la disciplina previgente e ha omologato nonostante la mancata adesione dell’Agenzia. Rilevanza: esempio concreto di come la data della proposta cambi soglie e requisiti.

15. Corte d’Appello di Brescia, 11 giugno 2025 Principio: i nuovi commi 4, 5 e 6 dell’art. 63 valgono solo per le transazioni depositate dopo il 28 settembre 2024. Secondo la Corte, inoltre, l’omologazione forzosa produce effetti anche sugli obbligati solidali e sui garanti. Rilevanza: conferma la regola intertemporale e segnala un effetto, da verificare nel caso concreto, che interessa soci e fideiussori.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro ha due obiettivi: intercettare l’errore prima che si produca e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora recuperare. In entrambi i casi partiamo dai documenti dell’impresa, non da schemi preconfezionati, perché nella transazione fiscale sull’IVA ogni percentuale, ogni scadenza e ogni classe dipendono dai numeri specifici del caso e dalla data in cui la proposta viene presentata.

1. Scegliamo lo strumento prima della cifra. Confrontiamo composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e concordato minore sui dati reali dell’impresa, per individuare quello in cui la falcidia dell’IVA è davvero percorribile.

2. Scomponiamo il debito IVA. Separiamo per annualità imposta, sanzioni e interessi, su dichiarazioni, estratti di ruolo e avvisi, e attribuiamo a ciascuna voce il suo rango.

3. Costruiamo con i commercialisti dello staff la graduatoria della liquidazione. Individuiamo la parte di IVA capiente e quella degradata e fissiamo la percentuale minima sotto la quale la proposta non è conveniente.

4. Redigiamo e depositiamo la proposta formale di transazione fiscale ex art. 88 o art. 63 presso gli uffici competenti, con documentazione completa e controllo preventivo dell’inventario prima della dichiarazione sostitutiva.

5. Simuliamo il cram down prima di chiederlo. Verifichiamo adesione determinante, quota degli altri aderenti, soglie sulle sole imposte, cause di esclusione e disciplina applicabile in base alla data della proposta.

6. Gestiamo il dialogo con l’Agenzia nella composizione negoziata, coordinando le due relazioni richieste e la richiesta di autorizzazione al tribunale per l’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis.

7. Coordiniamo transazione e profilo penale. Mappiamo le annualità sopra soglia, prepariamo le istanze al tribunale per le scadenze successive al deposito e ci confrontiamo con il difensore penale.

8. Curiamo avvisi PEC, opposizioni e giudizio di omologa, argomentando ciascun presupposto e rispondendo alle contestazioni dell’amministrazione sui numeri dell’attestazione.

9. Quando il termine è scaduto o la transazione è risolta, verifichiamo che cosa resta aperto: conversione dello strumento, rinegoziazione ex art. 58, nuovo percorso compatibile con il blocco quinquennale.

10. Difendiamo l’omologa, o la contestiamo, nei gradi successivi, davanti alla corte d’appello e alla Corte di cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella transazione fiscale sull’IVA pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista. Molti errori emergono solo dopo l’omologa, quando l’Agenzia reclama o la questione arriva in Cassazione, come è successo più volte nel 2026. Poter seguire la stessa vicenda dalla proposta all’ultimo grado significa non perdere argomenti lungo la strada. Accanto a questa competenza operano quella di Esperto Negoziatore, decisiva nella composizione negoziata, e quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC, centrale nel concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta la proposta, discute l’omologa e sostiene reclamo e ricorso, senza cambi di linea.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella falcidia dell’IVA un argomento giuridico senza un calcolo solido non basta, e un calcolo senza la norma giusta nemmeno.


Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è quindi sì: l’IVA si può pagare solo in parte. Ma solo dentro lo strumento giusto, con una proposta formale, con una percentuale calcolata su rango e liquidazione, con i presupposti del cram down verificati prima di chiederlo, con la questione penale gestita separatamente e con un piano di pagamenti che regga nel tempo. Ognuno dei sei errori descritti colpisce uno di questi passaggi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale sull’IVA richiede proprio le competenze certificate dell’Avv. Monardo. Serve la negoziazione della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Serve il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario e bancario per i numeri della convenienza. Serve l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori. E serve l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, dove si decidono le questioni più contese. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale strada è percorribile e costruiremo la proposta prima che un errore la comprometta.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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